MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2025 

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge  16  aprile  1987,  n.  183  del  Programma  operativo
nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)  2021-2027  di  cui  al
regolamento (UE)  2021/1139  del  7  luglio  2021,  che  modifica  il
regolamento (UE) 2017/1004 del 17 maggio 2017  -  annualita'  2024  e
2025. (Decreto n. 20/2025). (25A04896) 
(GU n.212 del 12-9-2025)

 
 
                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568 e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  sull'
organizzazione  e  sulle  procedure  amministrative  del   Fondo   di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Visto  l'art.  3  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  che  -
sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti  di  gestione
tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato  interministeriale
per  la  programmazione  economica   (CIPE),   alle   amministrazioni
competenti per materia e ha demandato ad apposita  deliberazione  del
CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti  oggetto  del
trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti; 
  Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n.  141,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto  dal
citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve  al  Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -  d'intesa
con le amministrazioni competenti -  la  determinazione  della  quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   del    15    maggio    2000,    relativo
all'attribuzione delle quote di cofinanziamento  nazionale  a  carico
della  legge  n.  183  del  1987  per  gli  interventi  di   politica
comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta
delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un  apposito  gruppo  di
lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(IGRUE); 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni
e degli altri organismi  titolari  degli  interventi,  delle  risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  n.
183 del 1987, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi
importi, anche mediante compensazione  con  altri  importi  spettanti
alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che  per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione; 
  Visti i commi 51, 52,  53,  55  dell'art.  1  della  legge  del  30
dicembre  2020,  n.  178,  i  quali   disciplinano   i   criteri   di
cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027  e  il
relativo monitoraggio; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del  17
dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario  pluriennale  per
il periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni   comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),  al  Fondo
sociale europeo plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo  per  una
transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari  marittimi,
la  pesca  e  l'acquacoltura  (FEAMPA)  e   le   regole   finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione,
al Fondo sicurezza interna e allo strumento di  sostegno  finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 
  Visto, in particolare, il  comma  5  dell'art.  24  del  suindicato
regolamento  (UE)  2021/1060,  il  quale  dispone,  per  i  programmi
sostenuti dal Fondo europeo per gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura (FEAMPA), che lo Stato membro puo' trasferire  durante
il periodo di programmazione un importo che va fino all'8  per  cento
della dotazione  iniziale  di  un  obiettivo  specifico  a  un  altro
obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica  attuata  a  norma
dell'art. 36, paragrafo 4; 
  Visti,  altresi',  gli  articoli  10  e  successivi  del   medesimo
regolamento (UE) 2021/1060, che prevedono l'adozione, da parte  degli
Stati membri, di  un  accordo  di  partenariato  quale  strumento  di
orientamento strategico per la programmazione dei fondi  FESR,  FSE+,
Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti  e
le modalita' di approvazione da parte della Commissione europea; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il FEAMPA e che  modifica
il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 17 maggio 2017; 
  Visto, in particolare, l'art. 40 del  suindicato  regolamento  (UE)
2021/1139, che determina il  tasso  massimo  di  cofinanziamento  del
FEAMPA per obiettivo specifico in misura pari al 70 per  cento  della
spesa pubblica  ammissibile,  fatta  eccezione  per  quello  relativo
all'obiettivo specifico di cui all'art. 14, paragrafo 1,  lettera  e)
che risulta, invece, pari al 100 per cento; 
  Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale    della
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile  (CIPESS)  del  22
dicembre 2021, n. 78, recante i criteri di  cofinanziamento  pubblico
nazionale dei  programmi  europei  per  il  ciclo  di  programmazione
2021-2027 indicati nell'accordo di partenariato, ivi compresi  quelli
relativi al programma nazionale FEAMPA; 
  Vista la decisione di esecuzione  della  Commissione  europea  4787
final del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di  partenariato  tra
la Commissione europea e l'Italia per il  periodo  di  programmazione
2021-2027; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in  data  2
febbraio  2022  -  repertorio  atto  n.  7/CSR,  sulla   ripartizione
percentuale  delle  risorse  finanziarie  di  quota  dell'Unione  del
programma nazionale FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome, per le priorita' 1, 2, 4 e 5, e  per  l'assistenza
tecnica, con la previsione della misura del 44,93 per cento a  favore
delle misure gestite dallo Stato e del 55,07 per cento a favore delle
misure a gestione regionale o provinciale; 
  Vista la decisione di esecuzione  della  Commissione  europea  8023
final del 3  novembre  2022,  che  approva  il  «Programma  operativo
nazionale FEAMPA Italia 2021-2027» il cui piano  finanziario  prevede
un ammontare complessivo di risorse dell'Unione pari a 518.216.830,00
euro e un corrispondente contributo nazionale pari  a  469.073.973,00
euro, per un totale complessivo di 987.290.803,00 euro; 
  Considerato  che  la  modifica  del  programma   nazionale   FEAMPA
2021-2027 approvata con la decisione di esecuzione della  Commissione
europea 3582 final del 24  maggio  2024,  non  ha  apportato  nessuna
rimodulazione  finanziaria  degli  importi,  ma  si  e'  limitata   a
perfezionare il testo della suindicata decisione 8023 del 2022; 
  Considerato che il decreto direttoriale IGRUE n. 34 del 2022  e  n.
26 del  2024  ha  assegnato,  per  l'annualita'  2022,  l'importo  di
74.374.045,42 euro e per l'annualita' 2023 l'importo di 71.899.826,11
euro; 
  Vista  la  nota  n.  0310553  dell'8  luglio  2025  del   Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -  PEMAC
IV, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di  rotazione  di
cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento  nazionale  del
programma operativo FEAMPA 2021-2027, che per l'anno 2024  ammonta  a
69.344.803,99 euro, come previsto dal Sistema finanziario comunitario
(SFC) e dagli importi con la ripartizione, per annualita',  priorita'
e obiettivo specifico, contenuti nella  tabella  finanziaria  redatta
dal suindicato Ministero; 
  Considerato che con  la  nota  suindicata  si  richiede,  altresi',
l'assegnazione dell'annualita' 2025 che risulta pari a  62.825.899,44
euro e  che  il  totale  complessivo  del  cofinanziamento  nazionale
pubblico  relativo  alle   annualita'   2024   e   2025   ammonta   a
132.170.703,43 euro; 
  Viste le risultanze del gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato  -  IGRUE,  di  cui  al  citato
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica del 15 maggio 2000, nella  riunione  del  29  luglio  2025,
tenutasi in videoconferenza; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui  alla  legge  n.  183  del  1987  per  il  programma
operativo nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo  per
gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura  (FEAMPA)  2021-2027,
di cui al regolamento (UE) 2021/1139, e' pari  a  69.344.803,99  euro
per l'annualita' 2024 e a 62.825.899,44 euro per  l'annualita'  2025,
per un totale complessivo pari a 132.170.703,43 euro. 
  2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base   delle   domande   di   pagamento   inoltrate   dal   Ministero
dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura -  PEMAC
IV. 
  3. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste, le  regioni  e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano  tutti  i
controlli circa la sussistenza, anche in  capo  ai  beneficiari,  dei
presupposti e dei requisiti di legge che giustificano  le  erogazioni
di cui al punto 2,  e  verificano  che  i  finanziamenti  dell'Unione
europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e  in
conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante    gli    interventi    cofinanziati,    il     Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario  di  cui
all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  sulla
base di un apposito protocollo di colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 luglio 2025 
 
                                   L'Ispettore generale capo: Zambuto 

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1355