L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568 e successive modificazioni, recante il regolamento sull'
organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di
rotazione, di cui alla predetta legge n. 183 del 1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che -
sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione
tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE), alle amministrazioni
competenti per materia e ha demandato ad apposita deliberazione del
CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del
trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il
riordino delle competenze del CIPE, alla luce di quanto previsto dal
citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa
con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota
nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo
all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico
della legge n. 183 del 1987 per gli interventi di politica
comunitaria che - al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta
delibera CIPE n. 141 del 1999 - ha istituito un apposito gruppo di
lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
(IGRUE);
Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni
e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n.
183 del 1987, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi
importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti
alle medesime amministrazioni e organismi, sia per lo stesso che per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione;
Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge del 30
dicembre 2020, n. 178, i quali disciplinano i criteri di
cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 e il
relativo monitoraggio;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17
dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per
il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo
sociale europeo plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una
transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi,
la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie
applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione,
al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario
per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 24 del suindicato
regolamento (UE) 2021/1060, il quale dispone, per i programmi
sostenuti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura (FEAMPA), che lo Stato membro puo' trasferire durante
il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 per cento
della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro
obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma
dell'art. 36, paragrafo 4;
Visti, altresi', gli articoli 10 e successivi del medesimo
regolamento (UE) 2021/1060, che prevedono l'adozione, da parte degli
Stati membri, di un accordo di partenariato quale strumento di
orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, FSE+,
Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e
le modalita' di approvazione da parte della Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il FEAMPA e che modifica
il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2017;
Visto, in particolare, l'art. 40 del suindicato regolamento (UE)
2021/1139, che determina il tasso massimo di cofinanziamento del
FEAMPA per obiettivo specifico in misura pari al 70 per cento della
spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per quello relativo
all'obiettivo specifico di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera e)
che risulta, invece, pari al 100 per cento;
Vista la delibera del Comitato interministeriale della
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22
dicembre 2021, n. 78, recante i criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione
2021-2027 indicati nell'accordo di partenariato, ivi compresi quelli
relativi al programma nazionale FEAMPA;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 4787
final del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato tra
la Commissione europea e l'Italia per il periodo di programmazione
2021-2027;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 2
febbraio 2022 - repertorio atto n. 7/CSR, sulla ripartizione
percentuale delle risorse finanziarie di quota dell'Unione del
programma nazionale FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, per le priorita' 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza
tecnica, con la previsione della misura del 44,93 per cento a favore
delle misure gestite dallo Stato e del 55,07 per cento a favore delle
misure a gestione regionale o provinciale;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 8023
final del 3 novembre 2022, che approva il «Programma operativo
nazionale FEAMPA Italia 2021-2027» il cui piano finanziario prevede
un ammontare complessivo di risorse dell'Unione pari a 518.216.830,00
euro e un corrispondente contributo nazionale pari a 469.073.973,00
euro, per un totale complessivo di 987.290.803,00 euro;
Considerato che la modifica del programma nazionale FEAMPA
2021-2027 approvata con la decisione di esecuzione della Commissione
europea 3582 final del 24 maggio 2024, non ha apportato nessuna
rimodulazione finanziaria degli importi, ma si e' limitata a
perfezionare il testo della suindicata decisione 8023 del 2022;
Considerato che il decreto direttoriale IGRUE n. 34 del 2022 e n.
26 del 2024 ha assegnato, per l'annualita' 2022, l'importo di
74.374.045,42 euro e per l'annualita' 2023 l'importo di 71.899.826,11
euro;
Vista la nota n. 0310553 dell'8 luglio 2025 del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC
IV, con la quale si richiede l'intervento del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183 del 1987 per il cofinanziamento nazionale del
programma operativo FEAMPA 2021-2027, che per l'anno 2024 ammonta a
69.344.803,99 euro, come previsto dal Sistema finanziario comunitario
(SFC) e dagli importi con la ripartizione, per annualita', priorita'
e obiettivo specifico, contenuti nella tabella finanziaria redatta
dal suindicato Ministero;
Considerato che con la nota suindicata si richiede, altresi',
l'assegnazione dell'annualita' 2025 che risulta pari a 62.825.899,44
euro e che il totale complessivo del cofinanziamento nazionale
pubblico relativo alle annualita' 2024 e 2025 ammonta a
132.170.703,43 euro;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 15 maggio 2000, nella riunione del 29 luglio 2025,
tenutasi in videoconferenza;
Decreta:
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 per il programma
operativo nazionale che beneficia del sostegno del Fondo europeo per
gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027,
di cui al regolamento (UE) 2021/1139, e' pari a 69.344.803,99 euro
per l'annualita' 2024 e a 62.825.899,44 euro per l'annualita' 2025,
per un totale complessivo pari a 132.170.703,43 euro.
2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC
IV.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, le regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i
controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei
presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni
di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti dell'Unione
europea e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste e in
conformita' alla normativa dell'Unione e nazionale vigente.
4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla
base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2025
L'Ispettore generale capo: Zambuto
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1355