IL DIRETTORE GENERALE
per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca
e altra formazione post-universitaria
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il
quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96,
della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che
prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto
sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di
cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione
ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia»;
Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui Il
Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della
Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto
allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli
istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria
normativamente prescritta;
Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale e'
stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza dell'8 gennaio 2025, e successive integrazioni, con
la quale la Scuola «COIRAG - Confederazione di organizzazioni
italiane per la ricerca analitica sui gruppi» ha chiesto lo
spostamento della sede principale di Milano, da via Gran Sasso n. 22,
che verra' chiusa, a via Pinturicchio n. 1, mantenendo il medesimo
numero di allievi;
Vista la comunicazione del 17 luglio 2025 con la quale la Scuola
«COIRAG - Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca
analitica sui gruppi» ha dichiarato che, immediatamente a seguito
della pubblicazione dell'eventuale decreto di approvazione della
suddetta istanza, la sede di Milano, via Gran Sasso n. 22, sara'
definitivamente chiusa con conseguente cessazione presso tale sede di
ogni attivita' formativa per la quale la stessa era stata autorizzata
in precedenza;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' espressa
dall'ANVUR con delibera 20 febbraio 2025 n. 50 in merito all'istanza
presentata dall'Istituto sopra indicato;
Decreta:
Art. 1
1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art.
4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la Scuola «COIRAG -
Confederazione di organizzazioni italiane per la ricerca analitica
sui gruppi» e' autorizzata a spostare la sede principale di Milano,
da via Gran Sasso n. 22, che verra' chiusa, a via Pinturicchio n. 1,
mantenendo il medesimo numero di allievi.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero nonche' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 agosto 2025
Il direttore generale: Cerracchio