MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 17 luglio 2025, n. 130 

Regolamento concernente modifiche al decreto 22 gennaio 2008, n.  37,
in materia di attivita' di installazione degli  impianti  all'interno
degli edifici. (25G00137) 
(GU n.216 del 17-9-2025)
 
 Vigente al: 2-10-2025  
 

 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  207,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice
europeo  delle  comunicazioni  elettroniche»   e,   in   particolare,
l'articolo 5; 
  Visto  il  decreto  legislativo  24  marzo  2024,  n.  48,  recante
«Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.
207, di attuazione della  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  che  modifica  il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il  codice  delle
comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 5 e 6; 
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza
degli impianti» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; 
  Vista la legge 5 gennaio 1996,  n.  25,  recante  «Differimento  di
termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia» e,  in
particolare, l'articolo 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e, in  particolare,  gli
articoli 24 e 135-bis; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,  concernente
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  alta
velocita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, concernente «Regolamento recante disciplina del procedimento  di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e  trasformazione  degli  impianti  nel  rispetto  delle   norme   di
sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente «Regolamento recante norme  per  l'attuazione  della
direttiva 2014/33/UE relativa agli  ascensori  ed  ai  componenti  di
sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  22  gennaio
2008,  n.   37,   recante   «Regolamento   concernente   l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),  della  legge  2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di  attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno  degli
edifici» e, in particolare, l'articolo 1; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre
2022, n. 192,  «Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni  dalla  legge  2  dicembre
2005, n. 248, recante  riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli  edifici»
che ha modificato alcune disposizioni del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37; 
  Considerato che l'articolo 4 del  decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro  dello
sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio
2008, n. 37, ai fini  della  definizione  delle  modalita'  attuative
degli obblighi  di  infrastrutturazione  digitale  all'interno  degli
edifici, con impianti di comunicazione ad  alta  velocita'  in  fibra
ottica a banda ultra larga di cui all'articolo  135-bis  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato  che   l'adempimento   dei   prescritti   obblighi   di
equipaggiamento digitale degli edifici  e'  attestato  dall'etichetta
necessaria  di  «edificio  predisposto  alla  banda   ultra   larga»,
rilasciata  da  un  tecnico  abilitato  per  gli  impianti   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto  previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su  istanza  del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o  di
altro soggetto interessato e tale attestazione e' necessaria ai  fini
della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 
  Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  24
marzo 2024, n. 48, ha apportato modifiche  all'articolo  135-bis  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
prevedendo che, su istanza del privato, il tecnico che ha  rilasciato
l'attestazione  di  adempimento  degli  obblighi  di  equipaggiamento
digitale degli edifici e' tenuto a comunicare, entro  novanta  giorni
dalla data di presentazione della segnalazione  certificata,  i  dati
relativi  agli  edifici  infrastrutturati  al   Sistema   Informativo
nazionale federato delle infrastrutture (SINFI); 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, espresso nell'adunanza di  Sezione  del  14  febbraio
2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 6058 del 20 marzo 2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 
                       22 gennaio 2008, n. 37 
 
  1. Al decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  22  gennaio
2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle  seguenti:
«codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «delle  attivita'
relative agli impianti di cui all'articolo 1,»; 
    c) all'articolo 5, comma 2, lettera e)  le  parole:  «in  genere»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 5-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato  per  gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta  con
il  progettista  edile  per  l'inserimento  nel   progetto   edilizio
dell'edificio  di   tutte   le   parti   di   infrastruttura   fisica
multiservizio passiva  e  degli  accessi  che  richiedono  di  essere
realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»; 
      2) al comma 2, le parole:  «una  dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   ai   fini
dell'adempimento degli obblighi  di  equipaggiamento  digitale  degli
edifici,  l'attestazione,  con  apposita  etichetta,   di   "edificio
predisposto alla banda ultra larga"»; 
      3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» e'  sostituita  dalla
seguente: «attestazione»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
        «3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa,  abilitato  per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  su  istanza
del privato, comunica i dati relativi agli  edifici  infrastrutturati
ai  sensi  dell'articolo  135-bis,  comma  2-bis,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»; 
    e) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante  riordino
delle disposizioni in materia di  attivita'  di  installazione  degli
impianti all'interno degli edifici». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 luglio 2025 
 
                                                    Il Ministro: Urso 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1066