IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare,
l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante
«Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica il
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle
comunicazioni elettroniche» e, in particolare, gli articoli 5 e 6;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza
degli impianti» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;
Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante «Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle
attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia» e, in
particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)» e, in particolare, gli
articoli 24 e 135-bis;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, concernente
«Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta
velocita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
392, concernente «Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di
sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n. 558, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di
attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre
2022, n. 192, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»
che ha modificato alcune disposizioni del citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
Considerato che l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro dello
sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio
2008, n. 37, ai fini della definizione delle modalita' attuative
degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli
edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra
ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che l'adempimento dei prescritti obblighi di
equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta
necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga»,
rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del
soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di
altro soggetto interessato e tale attestazione e' necessaria ai fini
della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24
marzo 2024, n. 48, ha apportato modifiche all'articolo 135-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
prevedendo che, su istanza del privato, il tecnico che ha rilasciato
l'attestazione di adempimento degli obblighi di equipaggiamento
digitale degli edifici e' tenuto a comunicare, entro novanta giorni
dalla data di presentazione della segnalazione certificata, i dati
relativi agli edifici infrastrutturati al Sistema Informativo
nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 14 febbraio
2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 6058 del 20 marzo 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207» sono sostituite dalle seguenti:
«codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «delle attivita' di cui
all'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «delle attivita'
relative agli impianti di cui all'articolo 1,»;
c) all'articolo 5, comma 2, lettera e) le parole: «in genere»
sono soppresse;
d) all'articolo 5-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si consulta con
il progettista edile per l'inserimento nel progetto edilizio
dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica
multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere
realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»;
2) al comma 2, le parole: «una dichiarazione di conformita'
dell'impianto» sono sostituite dalle seguenti: «, ai fini
dell'adempimento degli obblighi di equipaggiamento digitale degli
edifici, l'attestazione, con apposita etichetta, di "edificio
predisposto alla banda ultra larga"»;
3) al comma 3, la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla
seguente: «attestazione»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per
gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), su istanza
del privato, comunica i dati relativi agli edifici infrastrutturati
ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
e) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento concernente
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 luglio 2025
Il Ministro: Urso
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 15 agosto 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1066