AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di sodio alginato, sodio bicarbonato, calcio carbonato,
«Gaviscon Bruciore e Indigestione». (25A05161) 
(GU n.226 del 29-9-2025)

 
   Estratto determina AAM/A.I.C. n. 313/2025 del 9 settembre 2025 
 
    Codice pratica MCA/2022/223. 
    Procedura europea NL/H/4535/005-006/DC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  GAVISCON
BRUCIORE E INDIGESTIONE, le cui caratteristiche sono riepilogate  nel
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   foglio
illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),  parti   integranti   della
determina di cui al presente  estratto,  nelle  forme  farmaceutiche,
dosaggi e confezioni alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.a. con
sede legale e domicilio fiscale  in  via  G.  Spadolini,  7  -  20141
Milano. 
    Confezioni: 
      «250 mg+ 106,5 mg+187,5 mg compresse masticabili  gusto  frutti
rossi» 16 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. 041545106  (in
base 10) 17MVDL (in base 32); 
      «250 mg+ 106,5 mg+187,5 mg compresse masticabili  gusto  frutti
rossi» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. 041545118  (in
base 10) 17MVDY (in base 32); 
      «250 mg+ 106,5 mg+187,5 mg compresse masticabili  gusto  frutti
rossi» 48 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. 041545120  (in
base 10) 17MVF0 (in base 32); 
      «250 mg+ 106,5 mg+187,5 mg compresse masticabili  gusto  frutti
rossi» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. 041545132  (in
base 10) 17MVFD (in base 32); 
      «500 mg+213 mg+325 sospensione orale in  bustina  gusto  frutti
rossi» 4 bustine in PES/AL/PE/PES/PE da 10 ml - A.I.C. 041545144  (in
base 10) 17MVFS (in base 32); 
      «500 mg+213 mg+325 sospensione orale in  bustina  gusto  frutti
rossi» 12 bustine in PES/AL/PE/PES/PE da 10 ml - A.I.C. 041545157 (in
base 10) 17MVG5 (in base 32); 
      «500 mg+213 mg+325 sospensione orale in  bustina  gusto  frutti
rossi» 24 bustine in PES/AL/PE/PES/PE da 10 ml - A.I.C. 041545169 (in
base 10) 17MVGK (in base 32); 
      «500 mg+213 mg+325 sospensione orale in  bustina  gusto  frutti
rossi» 48 bustine in PES/AL/PE/PES/PE da 10 ml - A.I.C. 041545171 (in
base 10) 17MVGM (in base 32). 
    Principio  attivo:  sodio  alginato,  sodio  bicarbonato,  calcio
carbonato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      RB NL Brands B.V., Schiphol  Boulevard  207,  Schiphol  1118BH,
Paesi Bassi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita': Classe C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica,
da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in  virtu'  del  quale  non  sono
incluse   negli   stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo
7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web
dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione e' valida  fino  alle  date  comuni  di  rinnovo
europeo (CRDs), come  indicato  nelle  notifiche  di  fine  procedura
(EoPs) trasmesse dallo stato membro di riferimento (RMS) relative a: 
      procedura NL/H/4535/005/DC, formulazione «250 mg + 106,5  mg  +
187,5 mg compresse masticabili, gusto frutti rossi» CRD 13/12/2029; 
      procedura NL/H/4535/006/DC, formulazione «500 mg + 213 mg + 325
mg sospensione orale in bustina, gusto frutti rossi» CRD 02/12/2029. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.