PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 1 ottobre 2025 

Societa' «E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria» -  Impianto
trattamento meccanico biologico denominato Malagrotta 1,  autorizzato
con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013  e  successiva  determinazione
G08185 del 20 giugno 2024  -  Istanza  di  modifica  non  sostanziale
temporanea per il TMB M1, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma  1,
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. (Ordinanza n. 52/2025). (25A05408) 
(GU n.233 del 7-10-2025)

 
               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO 
             per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 
 
  Vista  la  legge  n.  234  del  30  dicembre  2021   e   successive
modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2022  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11  della
legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario  del
Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli
interventi funzionali alle celebrazioni  del  Giubileo  della  Chiesa
cattolica per il 2025»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  4  febbraio  2022
con il quale il  Sindaco  pro  tempore  di  Roma  Capitale  e'  stato
nominato Commissario straordinario di Governo per il  Giubileo  della
Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al  fine
di  assicurare  gli  interventi  funzionali  alle  celebrazioni   del
Giubileo  della  Chiesa  cattolica  per  il  2025   nell'ambito   del
territorio di Roma Capitale, come modificato dal  successivo  decreto
del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; 
  Visto: 
    il decreto-legge del  17  maggio  2022,  n.  50  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  ed,  in  particolare,  l'art.  13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1,  attribuisce  al
Commissario straordinario di Governo, limitatamente  al  periodo  del
relativo mandato e con riferimento al territorio  di  Roma  Capitale,
l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto
riguarda: 
      la predisposizione e  l'adozione  del  Piano  di  gestione  dei
rifiuti di Roma Capitale; 
      la regolamentazione delle attivita' di  gestione  dei  rifiuti,
ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
pericolosi; 
      l'elaborazione e approvazione del piano per la  bonifica  delle
aree inquinate; 
      l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per  la  gestione
di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la  realizzazione  di  tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; 
      l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
    l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che
il Commissario straordinario di Governo, ai fini  dell'esercizio  dei
compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere  a  mezzo
di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
    l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge  n.  50/2022
che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette  ordinanze
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere  e  che
decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia; 
  Visti: 
    l'art.  1,  comma  5-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 4  febbraio  2022,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,
lettera a) del decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  giugno
2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1,
comma 3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici  di  Roma
Capitale...»; 
    la convenzione sottoscritta  in  data  20  gennaio  2023  tra  il
Commissario straordinario di  Governo,  Roma  Capitale  e  la  Citta'
metropolitana di Roma  Capitale  ai  fini  della  costituzione  della
struttura commissariale in avvalimento  a  supporto  del  Commissario
medesimo per il perseguimento delle  finalita'  e  l'esercizio  delle
funzioni allo stesso  demandate  in  relazione  sia  agli  interventi
giubilari  sia  per  l'attuazione  del  Piano  dei  rifiuti  di  Roma
Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45; 
    la  disposizione  n.  1  del  23  gennaio  2023  del  Commissario
straordinario  che  ha  disposto  la  costituzione  della   struttura
commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art.  13,  comma  3,  del
decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n.
91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario
di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»,  nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni alla stessa; 
    la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre  2024  avente
ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica  2025
esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le
competenze assegnate ai  sensi  dell'art.  13  del  decreto-legge  n.
50/2022  convertito  con  modificazioni  dalla  legge   n.   91/2022.
Modifiche organizzativo-funzionali alla  Struttura  commissariale  in
avvalimento  denominata   «Ufficio   di   supporto   al   Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»
con  cui  sono  state  ulteriormente  specificate  «le   attribuzioni
funzionali del Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni
Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai  sensi  dell'art.
13, comma 1, del decreto-legge 50/2022, convertito con  modificazioni
dalla legge n. 91/2022»; 
  Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato
con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; 
  Visto il Piano di gestione dei rifiuti di  Roma  Capitale  (PGR-RC)
approvato dal Commissario straordinario con ordinanza  n.  7  del  1°
dicembre  2022,  ai  sensi  del  richiamato  art.  13,  comma  1  del
decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per
la gestione rifiuti, approvato con  decreto  ministeriale  24  giugno
2022, n. 257; 
  Visti: 
    la  direttiva  26  aprile  1999,  n.  1999/31/CE  relativa   alle
discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018,  n.
2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare»  che  pone  agli
Stati   membri   l'obiettivo   di   diminuire   progressivamente   il
collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere  avviati  al
riciclaggio o al recupero; 
    la  direttiva  quadro  2008/98/CE  successive  modificazioni   ed
integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le  attivita'  di
gestione dei  rifiuti,  prevede  che  gli  Stati  membri  realizzino,
secondo  i  principi  di  autosufficienza  e  prossimita',  una  rete
integrata di impianti che permettano il completamento  delle  diverse
fasi  della  gerarchia  rifiuti,  adottando  le   migliori   tecniche
disponibili (BAT - Best Available Techniques); 
    la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento); 
    il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18  dicembre
2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e  che  abroga
alcune direttive; 
    la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre  2014,
che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti
ai sensi della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; 
    comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della  UE  «Orientamenti
tecnici sulla classificazione dei rifiuti»; 
    direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, che modifica la direttiva  1999/31/CE  relativa  alle
discariche di  rifiuti  e  pone  agli  Stati  membri  l'obiettivo  di
diminuire progressivamente il collocamento in discarica  dei  rifiuti
che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con
decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020; 
    direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che  modifica  la  direttiva  2008/98/CE  relativa  ai
rifiuti; 
    direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi  e
i rifiuti di imballaggio; 
    regolamento n.  2019/1021  del  20  giugno  2019  del  Parlamento
europeo  e  del   Consiglio   relativo   agli   inquinanti   organici
persistenti; 
    la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  recante  «Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive  modificazioni
ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
    il decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; 
    il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot.  n.  12422
del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse  dal
Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio  e  del  mare,
recanti le linee  di  indirizzo  sulle  modalita'  applicative  della
disciplina  in  materia  di   prevenzione   e   riduzione   integrate
dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte  seconda  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle  modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; 
    il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101,  recante  disposizioni
urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la  risoluzione  di  crisi
aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre  2019,
n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione  dalla  qualifica
di rifiuto»; 
    la  delibera  SNPA  n.  67/2020,   recante   «Linee   guida   per
l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.  184-ter
del decreto legislativo n. 152/2006»; 
    il  decreto  legislativo  3  settembre  2020,  n   116,   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio»; 
    il decreto direttoriale del MITE n. 47  del  09  agosto  2021  di
approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di
cui  alla  delibera  del  Consiglio  del  Sistema  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente del 18  maggio  2021,  n.  105,  cosi'  come
integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9  -  Rifiuti  prodotti
dal  trattamento  meccanico/meccanico-biologico  dei  rifiuti  urbani
indifferenziati»; 
    il decreto ministeriale n. 59  del  4  aprile  2023  «Regolamento
recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e  del
registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei  rifiuti  ai
sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152"»; 
    la legge regionale Lazio n. 27 del 9  luglio  1998  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Disciplina  regionale  della
gestione dei rifiuti»; 
    la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006,
n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/05.  Attuazione  integrale
della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e  riduzione
integrate  dell'inquinamento.   Approvazione   modulistica   per   la
presentazione della domanda di  autorizzazione  integrata  ambientale
(A.I.A.)»; 
    la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008,
n. 239 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Prime
linee guida agli uffici regionali competenti,  all'Arpa  Lazio,  alle
amministrazioni  provinciali  e  ai  comuni,   sulle   modalita'   di
svolgimento dei procedimenti volti al rilascio  delle  autorizzazioni
agli  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  ai  sensi   del   decreto
legislativo n. 152/06 e della legge regionale n. 27/98»; 
    la deliberazione della giunta  della  Regione  Lazio  24  ottobre
2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri
generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il
rilascio  delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle  operazioni  di
smaltimento e recupero  dei  rifiuti,  ai  sensi  dell'art.  208  del
decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo
n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R.
4100/99»; 
    la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009,
n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008,  concernente  l'approvazione
dei criteri generali per la prestazione  delle  garanzie  finanziarie
conseguenti al  rilascio  delle  autorizzazioni  all'esercizio  delle
operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi  dei  decreti
legislativi n. 152/2006  (art.  208),  n.  36/2003  (art.  14)  e  n.
59/2005»; 
    la deliberazione della giunta  della  Regione  Lazio  19  gennaio
2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre  2014
- Approvazione delle tariffe per il rilascio degli  atti  nell'ambito
della gestione dei rifiuti di competenza  regionale  e  modalita'  di
quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo
associate ad  attivita'  sottoposte  a  procedure  di  autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006». 
  Vista la disposizione n. 49 del 4  dicembre  2024  del  Commissario
straordinario  avente  ad  oggetto  «Definizione   della   disciplina
tariffaria, relativa ai pagamenti  dei  servizi  pubblici  a  domanda
individuale,  inerenti  le   spese   di   istruttoria   relative   al
procedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  valutazione  di
impatto ambientale (art. 19 del decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni), di valutazione preliminare
(art. 6, commi 9 e  9-bis  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive  modificazioni   ed   integrazioni),   di   rilascio   del
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art.  27-bis
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni) e dell'autorizzazione integrata  ambientale  (A.I.A.  -
art.  29-bis  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e   successive
modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la
presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle
modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art.  208  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni definita con disposizione n. 23/2023»; 
  Dato atto che: 
    con deliberazione n. 52 del  25/26  settembre  2015,  l'assemblea
capitolina di  Roma  Capitale  ha  approvato  l'affidamento  ad  «AMA
S.p.a.» del «servizio di gestione dei  rifiuti  urbani  e  di  igiene
urbana della citta' di Roma, per la durata di  quindici  anni  e  nei
limiti autorizzativi  degli  strumenti  di  programmazione  economico
finanziaria  di  Roma  Capitale»,  sulla  base  del  Piano  economico
finanziario pluriennale alla stessa allegato; 
    con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina
ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee  guida
per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione  dei
rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»; 
    la giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo  2024,
ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e  «AMA
S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani,  valevole  per  gli  anni
2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024; 
  Premesso che: 
    con la disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878,
il Commissario straordinario ha, fra l'altro, statuito: 
      [...] «1 di approvare, al  fine  di  definire  le  attribuzioni
funzionali del Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni
rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai  sensi  dell'art.
13,  comma  1,  del  decreto-legge   n.   50/2022,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 91/2022, l'allegato  1  che  costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento inerente la
ricognizione: 
        delle strutture a  supporto  del  servizio  di  raccolta  dei
rifiuti urbani localizzate nel territorio della citta' di Roma»;  nel
richiamato allegato 1, fra gli  «Impianti  di  gestione  dei  rifiuti
urbani in esercizio, localizzati nel territorio della citta' di  Roma
Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.»,
di competenza del Commissario straordinario, viene indicato: 
          «a) Impianti TM/TMB: 
          [...] c) E. Giovi, via Malagrotta n. 257 - Roma»; 
    con determinazione dirigenziale n. G06042 del 23 dicembre 2013 la
Regione   Lazio   ha   rilasciato,   «...l'autorizzazione   integrata
ambientale, ai sensi del titolo III-bis del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e successive modificazioni ed  integrazioni  alla  E.  Giovi
S.r.l. (e per essa al proprio  legale  rappresentante  pro  tempore),
P.IVA 01301101000 e C.F. 04773710589 con sede legale in via Portuense
n. 881 - 00148 Roma per gli impianti TMB denominati  Malagrotta  1  e
Malagrotta 2, per il trattamento di  rifiuti  urbani  non  pericolosi
localizzato nel Comune Roma Capitale (RM), via di Malagrotta n. 257 -
00050 Roma, secondo tutto quanto indicato  nell'allegato  tecnico  al
presente atto»; 
    con determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024,  la
Regione   Lazio -   Direzione   ambiente,   cambiamenti    climatici,
transizione energetica e sostenibilita', parchi - Area autorizzazione
integrata ambientale, per le motivazioni nella stessa riportate ed  a
cui si rinvia, ha, da ultimo, cosi', fra l'altro, disposto: 
      «1. di recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA
di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  rilasciata  dalla   Regione   Lazio,
comunicate  dalla  societa'  E.  Giovi  S.r.l.   in   amministrazione
giudiziaria, di cui alla nota  prot.  n.  U114  del  5  aprile  2024,
acquisita al prot. reg. n.  0464168  del  5  aprile  2024,  ai  sensi
dell'art. 29-nonies del titolo III-bis  del  decreto  legislativo  n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, costituita dalla
1° fase di ripristino  dell'impianto  come  indicata  in  premessa  e
relativa a: 
        a) riconfigurazione temporanea «semplificata» delle linee  di
trattamento  con  modifica  del  layout   impiantistico   (mantenendo
inalterato  il  processo  autorizzato)  per  consentire  una   veloce
riattivazione del TMB M1 con l'esclusione  dal  processo  della  sola
linea di produzione CSS (fase di lavorazione della frazione secca con
produzione di C.D.R./C.S.S.; recupero dei metalli non ferrosi  e  del
PET) che verra' riattivata successivamente e al suo  posto  linea  di
pressatura e fasciatura della frazione secca (sopravvaglio)  prodotto
con codice EER 191212 ed avviata a successive operazioni di  recupero
presso impianti autorizzati; 
        b) realizzazione di una copertura  mobile  e  temporanea  con
superficie pari  a  circa  150  m2  per  la  linea  di  pressatura  e
fasciatura  della  frazione  secca  (sopravvaglio)  posizionata   sul
piazzale nei pressi di parte dei portoni di scarico  dei  rifiuti  in
ingresso; 
        c) stante  il  mancato  ripristino  della  controsoffittatura
della  sezione  di   ricezione   all'entrata   in   esercizio   della
configurazione  impiantistica  «semplificata»,  al  fine   di   poter
continuare  ad  utilizzare  le  apparecchiature  gia'  installate  ed
autorizzate, verranno assicurati temporaneamente in questo  volume  3
ricambi/ora (i ricambi sono comunque conformi a quanto previsto dalle
linee guida delle BAT di settore); 
      2. di  integrare  e/o  sostituire  temporaneamente  all'interno
dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del  23  dicembre  2013  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  i  seguenti   documenti
tecnici che sono da  considerarsi  parte  integrante  della  presente
determinazione  e  di  cui  e'  fatto  obbligo  di  materializzazione
cartacea da conservare presso lo stabilimento: 
        LAY OUT TMB M1 semplificato; 
        Schema di processo; 
        TAV. EGMNS02 planimetria stoccaggi TMB M1 semplificato; 
        TAV. 9 B22 Deposito temporaneo rifiuti; 
        TAV  01.02  Plan.  dep.   temporaneo   presso   ex   impianto
trattamento fanghi; 
        TAV. EG0012 Plan. Gen. aree di stoccaggio M2; 
      3. di richiamare come indicato  nelle  planimetrie  di  cui  al
punto precedente che la  frazione  secca  EER  191212  potra'  essere
stoccata (imballata e fasciata) con operazione di  messa  in  riserva
R13/D15 anche presso le aree del TMB M2 indicate con i numeri 33,  13
e 10 ove era gia' previsto il deposito temporaneo del CSS EER  191210
(vedi TAV. EG0012). La FOS EER 190503 e lo scarto di raffinazione EER
191212 potranno essere stoccati anche nell'area n.  38  (vedere  Tav.
9b22  e  Tav.  01-02  Plan.  dep.  temporaneo  presso   ex   impianto
trattamento fanghi). Per  tali  stoccaggi  da  gestire  in  messa  in
riserva R13/D15 dovranno essere  rispettate  le  volumetrie  indicate
nelle planimetrie su richiamate pari a un  quantitativo  complessivo,
aggiuntivo a quello precedentemente autorizzato per tali  operazioni,
pari a 5.300  tonnellate  istantanee  stoccate.  L'utilizzo  di  tali
stoccaggi esterni e' in ogni  caso  subordinato  all'aggiornamento  e
presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto successivo; 
      4.  di  prescrivere  alla   societa'   E.   Giovi   S.r.l.   in
amministrazione giudiziaria: [...] 
        b. acquisire preliminarmente nulla osta da parte del  Comando
provinciale dei VV.F. e/o eventuale aggiornamento  del  CPI  per  gli
stoccaggi previsti secondo le planimetrie indicate; 
        c. di comunicare preliminarmente  il  riavvio  dell'esercizio
relativamente  alla   prima   fase   all'Autorita'   competente,   al
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025, alla Direzione  regionale  ciclo  dei  rifiuti,  alla
Citta' Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, ad
ARPA Lazio sezione di Roma  e  Dipartimento  pressioni  sull'ambiente
Servizio  supporto   tecnico   ai   processi   autorizzatori   Unita'
valutazioni ambientali, alla ASL Roma 3, al Comando  provinciale  dei
VV.F. e alla Prefettura di Roma; 
        [...] 
        f. di garantire  la  realizzazione  della  controsoffittatura
entro e non oltre sei mesi dall'avvio della  prima  fase,  garantendo
dunque n. 4 ricambi d'ora nei luoghi  di  lavoro  successivamente  al
completamento della  controsoffittatura,  come  prescritto  dall'atto
autorizzativo; 
        g. di comunicare la fine della prima fase  e  il  contestuale
avvio della seconda fase con la riattivazione della produzione di CSS
alle medesime autorita' di cui al punto c. precedente; 
      5.  di  stabilire   che   la   presente   modifica   temporanea
dell'autorizzazione   ha    validita'    dodici    mesi    dall'avvio
dell'esercizio secondo il  cronoprogramma  comunicato  relativo  alla
prima fase, salvo eventuali proroghe motivate che la societa'  dovra'
richiedere ai fini  di  una  preventiva  approvazione  dell'autorita'
competente; 
      [...] 
      7. di fare salvo tutto quanto previsto dalla determinazione AIA
G06042  del  23  dicembre  2013   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni e non modificato con il presente provvedimento»; 
    in tale determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024,
altresi', si legge: 
      «Premesso  che  la  Societa'  E.  Giovi  S.r.l.  ha  esercitato
l'attivita' presso i due impianti TMB di Malagrotta 1 e 2 di  cui  in
oggetto, in forza delle seguenti autorizzazioni/ordinanze: 
        [...] determinazione n. G06042 del 23 dicembre  2013  con  la
quale e' stata concessa autorizzazione integrata ambientale ai  sensi
del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni -  impianti  di  Trattamento  meccanico
biologico (TMB)  denominati  Malagrotta  1  e  Malagrotta  2  per  il
trattamento di rifiuti urbani non pericolosi siti in Roma  -  via  di
Malagrotta n. 257 - 00166 Roma; 
        determinazione n. G08802  del  15  luglio  2015  con  cui  la
societa'  e'  stata  autorizzata   ad   utilizzare   la   fossa   del
gassificatore - autorizzato con A.I.A. n. B3692 del 13 agosto  2009 -
anche nei casi in cui l'impianto  risulti  fermo  o  in  manutenzione
(quali condizioni diverse da quelle di  esercizio  normali  ai  sensi
dell'art. 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni), come  area  dedicata  allo
stoccaggio  (operazione  R13,   messa   in   riserva),   di   rifiuti
combustibili CER 19.12.10 per 4.000 tonnellate; 
        determinazione n. G08231 18 luglio 2016 la Regione Lazio, con
cui  e'  stata  aggiornata  l'autorizzazione   integrata   ambientale
rilasciata   con   determinazione   n.   G06042/2013   e   successive
modificazioni ed integrazioni alla E. Giovi S.r.l. p.iva  01301101000
con sede legale in via Portuense n. 881 - Roma, per gli  impianti  di
trattamento  meccanico  biologico  Malagrotta  1   e   Malagrotta   2
relativamente a quanto segue: 
          a)  di  prendere  atto  del  contratto  di  comodato  d'uso
stipulato tra la E. Giovi S.r.l. ed il CO.LA.RI.; 
          b) di integrare, conseguentemente, le aree identificate  al
n. 13 e n. 14 nella allegata planimetria tra le  aree  di  pertinenza
della E. Giovi S.r.l.; 
          c) di consentire presso tali aree le seguenti operazioni: 
 
=====================================================================
| Area   |  Quantita   |    CER     |  Descrizione   |    Regime    |
+========+=============+============+================+==============+
|        |             |            |Rifiuti         |              |
|        |             |            |combustibili    |Deposito      |
|13      |1.100 t      |19.12.10    |(CDR - CSS)     |temporaneo    |
+--------+-------------+------------+----------------+--------------+
|        |             |            |Rifiuti         |              |
|        |             |            |combustibili    |R13 - Messa in|
|14      |6.000 t      |19.12.10    |(CDR - CSS)     |riserva       |
+--------+-------------+------------+----------------+--------------+
 
    e che: 
      «il 10 luglio 2018 e' stato emesso dal  Tribunale  di  Roma  il
decreto di sequestro preventivo della  societa'  E.  Giovi  S.r.l.  e
contestuale nomina di  amministratore  giudiziario  del  dott.  Luigi
Palumbo, anche per gli impianti TMB in argomento; 
      la  durata  dell'A.I.A.  e'  stata  estesa,   previa   consegna
dell'estensione della durata delle garanzie finanziarie, fino  al  23
dicembre 2023+2 anni, ai sensi del decreto legislativo  n.  152/2006,
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  46/2014,  con
determinazione n. G04419 del 10 aprile 2019 (con nota prot. n. 282117
del 10  aprile  2019  la  Regione  Lazio  ha  accettato  le  garanzie
finanziarie emesse dalla societa' valide fino al 23 dicembre 2025); 
      [...] 
      la societa' e' autorizzata  per  la  seguente  attivita'  IPPC:
codice  5.3,  allegato  VIII  alla  parte  seconda  -  "Impianti  per
l'eliminazione  o  il  recupero  dei  rifiuti  non  pericolosi  quali
definiti nell'allegato II A della direttiva n.  75/442/CEE  ai  punti
D8, D9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno"; 
      relativamente all'impianto TMB M1,  la  determinazione  AIA  n.
G06042 del 23 dicembre 2013 autorizza il trattamento e  recupero  dei
rifiuti non pericolosi per una capacita' di trattamento di 600 t/g  -
187.000 t/anno»; 
    nella medesima  determinazione  dirigenziale  n.  G08185  del  20
giugno 2024, altresi', testualmente,  viene  riportato:  «Evidenziato
che a  seguito  degli  incendi  occorsi  per  entrambi  gli  impianti
(incendio  accaduto  in  data  24  dicembre  2023  presso  l'impianto
denominato "M1 Malagrotta 1", che si aggiunge a quello del 15  giugno
2022 presso l'altro impianto adiacente denominato "M2 Malagrotta 2"),
i due impianti sono attualmente fuori uso; 
    Vista la nota acquisita al prot. reg. n.  0464168  del  5  aprile
2024 con la quale E. Giovi  S.r.l.  in  amministrazione  giudiziaria,
nelle more dell'esito del riesame e con il fine di riattivare  almeno
uno dei due impianti TMB messi fuori uso dopo gli incendi,  trasmette
la documentazione tecnica di dettaglio finalizzata  ad  una  modifica
non sostanziale dell'A.I.A. temporanea ai sensi  dell'art.  29-nonies
del decreto legislativo n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni riguardante la configurazione  impiantistica  denominata
1° fase riguardante l'impianto  TMB  di  Malagrotta  1  (grassetto  e
sottolineatura  della  scrivente  Area),  che  la  societa'   intende
introdurre rispetto a quanto indicato nell'AIA, ai sensi  del  Titolo
III-bis, del decreto legislativo n. 152/2006; 
    Considerato che la situazione attuale  del  TMB  M1  viene  cosi'
descritta dalla societa' nella suddetta nota... Lo scorso 24 dicembre
2023 l'impianto TMB  M1  e'  stato  parzialmente  interessato  da  un
incendio  che  ne  ha  comunque   comportato   la   fermata   (vedere
comunicazione della E. Giovi S.r.l. prot. 03 del 3 gennaio 2024).  La
verifica dei danni ha evidenziato quanto segue: 
      la sezione di ricevimento dei rifiuti ha subito danni  limitati
alla  controsoffittatura,  all'impianto   elettrico   e   ad   alcuni
macchinari; 
      la sezione di selezione e produzione CSS ha subito  danni  alla
copertura ed alla controsoffittatura, ad alcune  capriate  (travi  di
copertura);  i  macchinari  della  zona   selezione   e   pressatura,
l'impianto elettrico ed 1 condotti del trattamento  aria  sono  stati
danneggiati; 
      la sezione di stabilizzazione della frazione organica  mediante
bacini  biodinamici  e  quella  della  raffinazione,  risultano   non
coinvolte nell'incendio e quindi efficienti e funzionanti; 
    Sono state svolte indagini tese a verificare  l'integrita'  delle
strutture in acciaio; in particolare sono state eseguite delle  prove
di trazione su provini di acciaio prelevati dalle capriate della zona
di ricezione piu' vicine  all'incendio  (in  allegato  1  i  relativi
certificati di prova) ed anche delle prove  di  carico  delle  stesse
capriate (in allegato 2 i relativi certificati di  prova).  Tutte  le
prove, eseguite da un  laboratorio  certificato  ed  autorizzato  dal
Ministero delle infrastrutture e della  mobilita  sostenibili,  hanno
confermato che le strutture della zona di ricezione non hanno  subito
danni  derivanti  dall'incendio   ed   hanno   conservato   le   loro
caratteristiche strutturali. 
    L'esito  delle  suddette  verifiche  ha  pertanto  consentito  di
programmare la ripartenza del TMB M1 in due distinte fasi: 
      una  prima  fase  di  funzionamento  con   una   configurazione
"semplificata"   che,   con   una   riconfigurazione    del    layout
impiantistico,  consente  una  veloce  riattivazione  del   TMB   con
l'esclusione della sola linea di produzione CSS. Tale 1° fase che  si
protrarra' per un periodo di tempo limitato stimato in  circa  dodici
mesi di funzionamento e' l'oggetto della  presente  comunicazione  di
modifica non sostanziale; 
      una  seconda  fase  di  funzionamento   che   vede   l'impianto
completamente ripristinato e a regime nella sua  piena  funzionalita'
operative secondo quanto gia' autorizzato  e  richiesto  nel  rinnovo
autorizzativo in itinere. In tale fase verra'  quindi  riattivata  la
linea di  produzione  del  CSS,  mantenendo  inalterato  il  processo
previsto in autorizzazione, ottimizzando nel contempo il  layout  dei
macchinari rispetto all'attuale configurazione. 
    La societa' comunica inoltre che ...  per  il  completamento  dei
lavori relativi alla 1ª fase e l'avvio delle linee,  si  prevede  che
occorreranno circa tre mesi. Gia' in questa prima fase  di  esercizio
in   modalita'   semplificata,   sara'   possibile   raggiungere   la
potenzialita' massima autorizzata dell'impianto, pari a 600 t/g per 6
gg/settimana per un totale di 187.000 tonnellate/anno»; 
    con nota acquisita al prot.  regionale  R.U.  E.  1206577  del  2
ottobre  2024,  la  societa'  «E.  Giovi  S.r.l.  -   Amministrazione
giudiziaria»  ha  comunicato  che  «l'impianto  TMB  M1   nella   sua
configurazione "semplificata"  iniziera'  a  ricevere  i  rifiuti,  a
partire dalle ore  20,30  della  giornata  odierna  ed  iniziera'  le
operazioni di trattamento dalle ore 6,00 di giovedi' 3 ottobre 2024»; 
    con nota acquisita al prot. RM/2371 del 17 marzo 2025 la societa'
«E. Giovi S.r.l. -  Amministrazione  giudiziaria»  ha  richiesto  «la
proroga di sei mesi del  termine  previsto  per  l'adempimento  della
prescrizione di cui al punto 4.f della suddetta determinazione;  tale
prescrizione impone la realizzazione della  controsoffittatura  della
zona  ricezione  entro  sei  mesi   dall'avvio   della   prima   fase
dell'impianto,  per  tornare  a  garantire  quattro  ricambi   d'aria
all'ora. La nostra richiesta di proroga, che sposterebbe  il  termine
dal 3 aprile 2025 al 3 ottobre 2025, e' motivata dalla necessita'  di
apportare una modifica non sostanziale all'impianto, volta in sintesi
ad aumentare i flussi d'aria nella zona di ricezione per garantire  i
quattro ricambi d'aria all'ora  richiesti,  senza  la  necessita'  di
ripristinare la controsoffittatura»; 
    con  nota  prot.  RM/2849  del  2  aprile  2025,  il  commissario
straordinario  ha  comunicato  alla  societa'  «E.   Giovi   S.r.l. -
Amministrazione  giudiziaria»  che  non  si  ravvede  alcuna   valida
motivazione atta  a  consentire  l'accoglimento  della  richiesta  di
«proroga di sei mesi del termine  previsto  per  l'adempimento  della
prescrizione di cui al punto 4.f. della suddetta determinazione»; 
    con nota prot. R.U. U. 0581001 del 30 maggio 2025,  acquisita  in
pari data al prot. n. RM/4568, la Regione Lazio - Direzione regionale
ambiente,   cambiamenti   climatici,   transizione    energetica    e
sostenibilita', parchi - Area autorizzazione integrata ambientale  ha
rappresentato che «Con pec acquisita al prot. reg. n. 568653  del  27
maggio 2025, in ottemperanza all'ultima  proroga  concessa  con  nota
prot. reg.  n.  525533  del  15  maggio  2025,  codesta  societa'  ha
presentato     la     polizza     fidejussoria     numerata      come
2025-030-000182-05-000069211 - emessa  dalla  compagnia  assicurativa
Insurance JSC DallBogg Life and Health - Sofia (Bulgaria)  Iscrizione
IVASS: 40667 iscritta in data 22 gennaio 2016 all'albo imprese con n.
II.01368, rilasciata a favore della societa' E. Giovi S.r.l. con sede
a Roma 00166 - via di  Malagrotta  n.  257,  per  l'importo  di  euro
2.850.000,00, relativamente  all'Impianto  di  trattamento  meccanico
biologico "TMB-M1", emessa in data 14 maggio 2025 con  decorrenza  23
aprile 2025 e scadenza 23 aprile 2026, la cui validita'  e  emissione
e' stata verificata sul sito web della  stessa  dallbogg.it  al  link
indicato nella medesima polizza secondo la regolamentazione  definita
da AgID. 
    Atteso che: 
      gli impianti di che trattasi rivestono carattere  di  rilevanza
strategica per il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela
ambientale; 
      tali impianti sono sottoposti ad  amministrazione  giudiziaria,
rappresentando  per  questa  Autorita'  competente  tale  fattispecie
garanzia di trasparenza e legittimita' dell'azione gestoria; 
    Tutto cio' premesso,  con  la  presente  si  accetta  la  polizza
fidejussoria numerata come  2025-  030-000182-05-000069211  -  emessa
dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg Life and Health -
Sofia (Bulgaria) Iscrizione IVASS: 40667 iscritta in data 22  gennaio
2016 all'albo imprese con n.  II.01368,  rilasciata  a  favore  della
societa' E. Giovi S.r.l. con sede a Roma 00166 - via di Malagrotta n.
257, per l'importo di euro 2.850.000,00,  relativamente  all'Impianto
di trattamento meccanico biologico "TMB-M1", emessa in data 14 maggio
2025 con decorrenza 23 aprile 2025 e scadenza 23 aprile  2026.  Entro
la scadenza del 23 aprile 2026  la  suddetta  polizza  dovra'  essere
aggiornata e/o sostituita con altra polizza e/o tramite  fidejussione
bancaria come previsto alternativamente dalla D.G.R.  n.  239/2009  e
successive modificazioni ed integrazioni»; 
    con nota acquisita al prot. RM/4652 del 4 giugno 2025 la societa'
«E.  Giovi  S.r.l.  -   Amministrazione   giudiziaria»,   dopo   aver
rappresentato  di  aver  «recentemente  terminato  la   progettazione
preliminare  della  II  fase  che  prevede  il  ripristino   completo
dell'impianto TMB con la riattivazione della linea di produzione CSS;
il programma delle attivita', al fine di evitare  fermate  prolungate
dell'impianto  e  per  ottimizzare  i  costi,  prevede  tre  step  di
realizzazione la cui descrizione particolareggiata e' riportata nella
relazione  tecnica  in  allegato.  La  complessita'  delle  attivita'
previste  per  la  fase  II,  rendera'  necessario  predisporre   una
dettagliata progettazione esecutiva e una fase  preliminare  dedicata
alla preparazione delle richieste di offerta e  alla  gestione  degli
ordini, con i relativi tempi di fornitura;  inoltre  al  termine  dei
montaggi dovra' essere  previsto  un  mese  per  prove  in  bianco  e
collaudi. La durata complessiva stimata per la  realizzazione  ed  il
completamento  delle  attivita'  ricomprese  nella  II  fase  e'   di
quattordici mesi», ha richiesto  «una  proroga  di  quattordici  mesi
della suddetta autorizzazione (ossia fino al  1°  dicembre  2026)  al
fine di consentire la completa esecuzione dei lavori  di  adeguamento
delle linee impiantistiche previste per la II fase»; 
    con nota prot. n. RM/5400 del  1°  luglio  2025,  il  Commissario
straordinario, per le motivazioni nella stessa indicate,  ha,  da  un
lato, disposto l'archiviazione, per improcedibilita', della  suddetta
istanza di «proroga», acquisita al prot.  n.  RM/4652  del  4  giugno
2025, dall'altro  ha  indicato  alla  societa'  «E.  Giovi  S.r.l.  -
Amministrazione giudiziaria» di valutare l'eventuale presentazione di
un'«istanza di modifica (temporanea) ai sensi dell'art. 29-nonies del
decreto legislativo n. 152/2006 dell'AIA di cui  alla  determinazione
G06042  del  23  dicembre  2013   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  rilasciata  dalla  Regione   Lazio»,   provvedendo   a
presentare   la   documentazione   indicata    al    seguente    link
https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-
di-trattamento-rifiuti/modulistica/   unitamente   alle   spese    di
istruttoria per la stessa previste; 
    nella  medesima  nota  si  e'   rappresentato,   altresi',   che,
relativamente al procedimento volto  al  riesame  dell'autorizzazione
integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota  prot.  n.
106966 del 26 febbraio 2015, ed  al  fine  della  prosecuzione  dello
stesso,  la  medesima   societa'   avrebbe   dovuto   presentare   la
documentazione    progettuale    indicata    al     seguente     link
https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-
di-trattamento-rifiuti/modulistica/ debitamente  aggiornata,  atta  a
far comprendere quale fosse, invero,  il  progetto  dell'impianto  da
autorizzare in sede di riesame; 
    con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre  2025,  la
societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso
un'«Istanza di modifica non sostanziale temporanea per  il  TMB  M1»,
«...autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013  e  successiva
determinazione G08185 del 20  giugno  2024...»,  ai  sensi  dell'art.
29-nonies  del  decreto  legislativo   n.   152/2006   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   con   allegata    la    seguente
documentazione: 
      «Modulo B - Istanza di variante non sostanziale; 
      Modulo F  -  autodichiarazione  sostitutiva  di  certificazione
requisiti soggettivi; 
      Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie; 
      Relazione tecnica asseverata da  professionista  abilitato  che
descrive la tipologia di interventi di variante richiesti; 
      Relazione  tecnica  asseverata  da   professionista   abilitato
attestante la non sostanzialita' delle modifiche richieste»; 
    rappresentando che «La descrizione delle  modifiche  richieste  -
dell'  "...AIA  n.  G06042  del  23  dicembre   2013   e   successiva
determinazione  G08185  del  20  giugno  2024..."  -  e'  dettagliata
nell'allegata relazione tecnica asseverata...» a  firma  del  tecnico
incaricato; 
    la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione  giudiziaria»  con
nota prot. n. U347 del 22 settembre 2025, acquisita in pari  data  al
prot. n. RM/7145, facendo seguito alla richiesta  di  integrazioni  e
chiarimenti del Commissario straordinario di cui al prot. n.  RM/6975
del 12 settembre 2025, ha fornito la seguente documentazione: 
      «1) parere positivo di compatibilita' ambientale; 
      2)  relazione  asseverata   di   conformita'   al   titolo   di
compatibilita' ambientale; 
      3) dichiarazione del tecnico competente in acustica; 
      4) tabelle esplicative con i dati di calcolo dei ricambi  orari
di aria per ogni sezione; 
      5) schemi grafici comparativi dei flussi di  aria  per  i  vari
reparti; 
      6) diagramma delle  curve  caratteristiche  per  i  ventilatori
10.VT.107 e 10.VT.108; 
      7) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 3; 
      8) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 1; 
      9) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 2; 
      10) tabella comparativa dei flussi di massa; 
      11) Tav. 07336 Rev. 3a Schema layout impianto trattamento  aria
M1 step 1 e 2; 
      12) Tav. 07336 Rev. 2 Schema layout impianto  trattamento  aria
M1 da AIA; 
      13) Tav. 07336 Rev. 3 Schema layout impianto  trattamento  aria
M1 step 3; 
      14) Tav. EGMNS A02 planimetria con macchinari relativa  a  step
1; 
      15) Tav. EGMNS A03 planimetria con macchinari relativa  a  step
2; 
      16) Tav. EGMNS A04 planimetria con macchinari relativa  a  step
3; 
      17)  Mod.  F  -  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione
attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la  gestione  dei
rifiuti»; 
  Considerato che: 
    nella premessa  della  «Relazione  tecnica  asseverata»,  cui  si
rinvia, viene, fra l'altro, dichiarato che: «l'attuazione della  fase
2 di  ripristino  della  configurazione  tecnologica  e  di  processo
dell'impianto  TMB  di  Malagrotta  1  cosi'  come  risultante  prima
dell'incendio avvenuto in data 24 dicembre 2023, che la  societa'  E.
Giovi  S.r.l.  ha  in  procinto  di  comunicare  con  apposito   atto
all'autorita' competente, non  ricade  tra  le  fattispecie  previste
dalla lettera l-bis, co.1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006
e successive modificazioni ed integrazioni  e  quindi  anche  tra  le
fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della legge regionale  n.
27/1998 e pertanto di tipo non sostanziale»; 
    nella  medesima   «Relazione   tecnica   asseverata»,   altresi',
testualmente, si dichiara: 
      «la societa'  E.  Giovi  S.r.l.,  ha  individuato  un  percorso
tecnico operativo, denominato fase 2 della riattivazione del TMB  M1,
che si articola in n. 3 step successivi, che apporteranno progressive
modifiche  all'attuale  configurazione  temporanea  autorizzata   con
determinazione G08185 del 20  giugno  2024  fino  alla  riattivazione
completa dell'impianto TMB M1 secondo un layout  ottimizzato  che  si
configura quale modifica non sostanziale di quanto autorizzato. [...]
In particolare; le modifiche proposte complessivamente per la fase  2
rispetto configurazione impiantistica prevista in AIA (determinazione
Regione  Lazio  n.  G06042  del  23  dicembre   2013   e   successive
modificazioni ed integrazioni), cosi'  come  individuate  e  riferite
allo scrivente dalla struttura  tecnica  della  E.  Giovi  S.r.l.  in
amministrazione giudiziaria consistono: 
        1. nello sdoppiamento a valle dei due trituratori della linea
di separazione tra frazione umida e frazione leggere con disposizione
dei previsti vagli primari in parallelo anziche' in  serie.  Cio'  e'
finalizzato  ad   aumentare   l'efficienza   di   vagliatura   e   la
produttivita' operativa. 
        Infatti, oltre ad avere dei vagli in grado di massimizzare la
produzione di CSS si avra' anche una riorganizzazione  dei  turni  di
lavoro portando l'impianto ad operare su due turni giornalieri: 
        un turno di lavorazione ed un turno di pulizia  (considerando
l'implementazione della potenzialita' rispetto a quanto  previsto  in
AIA passando da due vagli in serie con potenzialita' di flusso pari a
60 t/h a due vagli in parallelo con potenzialita' complessiva di  120
t/h  (60+60  t/h),  mantenendo  invariata  la   portata   giornaliera
trattata; 
        2. nella rivista  configurazione  operativa  della  linea  di
trattamento della frazione leggera in uscita  dalla  vagliatura,  con
l'inserimento  di  un  secondo  classificatore  aeraulico  e  di   un
elettromagnete   per   il   recupero   di   materiali    ferrosi    e
riposizionamento di  quello  presente  in  modo  da  avere due  linee
parallele operanti sulla separazione  tra  scarti  pesanti  e  CSS  e
l'eliminazione delle ulteriori apparecchiature previste in AIA.  Cio'
finalizzato a massimizzare la produzione di CSS, ad  incrementare  il
recupero  di  materiali  ferrosi  e  a   migliorare   le   efficienze
energetiche dell'impianto; 
        3. nella rivista configurazione della linea degli  scarti  in
uscita dal classificatore aeraulico, con spostamento su questo flusso
del sistema di recupero del PET e l'inserimento di un  elettromagnete
per il recupero di materiali ferrosi e di un sistema di  recupero  di
alluminio. Cio' finalizzato a minimizzare la produzione di scarti, ad
incrementare il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi (ad  es.
alluminio) e del PET; 
        4. nella non realizzazione della controsoffittatura  in  zona
ricezione, per motivi legati  alla  propagazione  degli  incendi,  le
esperienze che la E. Giovi ha avuto con gli incendi prima del TMB  M2
e successivamente del TMB M1, hanno evidenziato le criticita'  legate
alla controsoffittatura in merito alla propagazione dei fumi in  caso
di incendio.  Cio'  e'  dovuto  al  fatto  che  i  fumi  caldi  della
combustione trovano nel  controsoffitto  una  via  preferenziale  per
propagarsi dalla zona dell'incendio verso le altre  zone  in  maniera
incontrollata, aumentando la probabilita'  di  innesco  di  ulteriori
focolai  di  incendio.  Pertanto,   per   migliorare   la   sicurezza
antincendio   dell'impianto   si   ritiene   opportuno   evitare   di
riposizionare la controsoffittatura nella  zona  di  ricezione.  Tale
modifica non altera le  quantita'  e  qualita'  dei  flussi  emissivi
previsti nei n. 2 punti emissivi autorizzati EM1 e ED1. 
        5. Nella semplificazione della sezione di raffinazione  della
FOS. Tale intervento e' giustificato dal fatto  che  con  la  sezione
prevista con la determinazione n.  G06042/2013,  consistente  in  una
complessa linea che, oltre  alla  separazione  della  FOS,  attua  la
separazione di vetri, inerti,  scarti  non  si  e'  mai  riusciti  ad
ottenere  materiali  di  recupero  rispondenti  alla   qualita'   dei
materiali di recupero ed i flussi in uscita sono stati sempre gestiti
come flussi inviati a smaltimento. Pertanto,  questa  sezione  verra'
mantenuta  operativa  secondo  la  configurazione  semplificata  gia'
prevista con determinazione Regione Lazio n. G08185/2024, vale a dire
costituita  da  una  singola  linea  di  raffinazione   composta   da
vagliatura e separazione dei rottami ferrosi da avviare a recupero». 
    e che la durata prevista dei lavori e': per lo «step 1: 3  mesi»,
per lo «step 2: 4 mesi» e per lo «step 3: 7 mesi + 1 mese per prove e
collaudi»; 
    che nell'«Attestazione asseverata», cui  si  rinvia,  viene,  fra
l'altro, asseverato che: 
      a. «...le modifiche impiantistiche proposte dalla  societa'  E.
Giovi  S.r.l.  in   Amministrazione   giudiziaria,   riguardanti   il
ripristino  della  configurazione  tecnologica  e  di  processo  ante
incendio intervenuto in data 23  dicembre  2023  e  prevista  in  AIA
autorizzata  con  determinazione  Regione   Lazio   n.   G06042/2013,
denominata fase 2 della riattivazione dell'impianto TMB di Malagrotta
1, dettagliate nella su riportata relazione tecnica  asseverata,  non
ricadono tra le fattispecie richiamate nell'art. 14, comma 14,  della
legge regionale n. 27/98; 
      b. la quantita' di rifiuti, a  seguito  della  richiesta  della
societa', non subisce aumenti  rispetto  a  quanto  gia'  autorizzato
(ovvero  subisce  variazioni  all'interno  del  10%  della  quantita'
assentita) ne' la richiesta comporta variazioni alle  quantita'  gia'
autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi; 
      c. quanto  richiesto  non  comporta  modifiche  di  processo  e
funzionali alle linee impiantistiche e tecnologiche previste  in  AIA
autorizzata con determinazione Regione Lazio n. G06042/2013; 
      d. non vengono utilizzati, a seguito della richiesta  modifica,
rifiuti  aventi  caratteristiche  merceologiche  diverse  rispetto  a
quelle gia' autorizzate; 
      e. i  macchinari  sostituiti  (previsti  in  autorizzazione)  e
necessari per le stesse operazioni gia' autorizzate,  determinano  un
piu' basso impatto ambientale [...] 
      tutte le apportate modifiche non producono effetti peggiorativi
sull'ambiente rispetto a quanto gia' autorizzato  con  determinazione
Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013; 
      che  sussistono  in  requisiti  ed  i  presupposti  d'esercizio
derivanti dalla realizzazione delle modifiche richieste; 
      che  le  modifiche  richieste  ricadono  nella  fattispecie  di
"modifica  non  sostanziale"  cosi'  come  definita  ai  sensi  della
normativa nazionale e  locale  vigente  in  materia  di  gestione  di
rifiuti non ricadendo  tra  le  fattispecie  previste  dalla  lettera
l-bis, comma  1,  art.  5  del  decreto  legislativo  n.  152/2006  e
successive modificazioni  ed  integrazioni  e  quindi  anche  tra  le
fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della legge regionale  n.
27/1998, in quanto: 
        non prevedono l'utilizzo di aree e strutture fisse permanenti
diversi da quelle gia' autorizzate; 
        non prevedono l'effettuazione di operazioni di  gestione  dei
rifiuti diverse da quelle gia' autorizzate; 
        non prevedono variazioni in aumento degli impatti  ambientali
gia' esaminati ed autorizzati; o non prevede la  gestione  di  codici
EER con caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche e  qualitative
diverse da quelli gia' autorizzati; 
        non prevedono l'inserimento di nuovi  macchinari  ad  impatto
ambientale maggiore; o non prevedono  aumenti  quali-quantitativi  di
emissioni in atmosfera, di emissioni sonore, di utilizzo  di  risorsa
idrica e  produzione  di  scarichi  idrici  rispetto  a  quelli  gia'
autorizzati»; 
    con nota prot. R.U. U. 0060887 del  24  giugno  2025  il  Comando
provinciale Vigili del Fuoco Roma  -  Polo  Centrale,  ha  trasmesso,
relativamente all'«Impianto TMB1 di  "Malagrotta"  in  configurazione
"semplificata" con  annessi  due  gruppi  elettrogeni  a  gasolio  di
potenzialita' compresa fra 350 e 700 KW (Attivita' n. 70.2.C - 49.2.B
- 49.2.B dell'allegato I al decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 151/11)» «copia del verbale di visita tecnica del 20  giugno  2025
effettuata da parte  dei  responsabili  della  verifica  e  controllo
dell'attuazione  delle  norme  di  prevenzione  incendi  applicabili,
relativa  alla  configurazione  "semplificata"  dell'attivita'»;  Nel
suddetto verbale testualmente si legge:  «l'esito  del  controllo  e'
positivo con l'osservanza di quanto di seguito indicato: 
      l'area "A"  di  ricezione  e  scarico,  in  caso  di  qualsiasi
sospensione delle  lavorazioni  e/o  dell'impianto,  dovra'  rimanere
sgombera da rifiuti e materiali combustibili; 
      la control room dovra' essere sempre presidiata H24,  7/7,  365
giorni/anno; 
      in caso di guasto dell'impianto di termocamere, le  lavorazioni
dovranno essere sospese fino al ripristino e l'area "A" di  ricezione
e scarico sgomberata da eventuali rifiuti presenti; 
      siano  mantenuti  efficienti  i  mezzi  e  tutti  gli  impianti
antincendio, eseguite tempestivamente le eventuali  manutenzioni  e/o
sostituzioni necessarie e  siano  condotte  periodicamente  le  prove
degli stessi con la cadenza  prescritta  dalle  norme  specifiche  di
ciascun impianto; 
      periodicamente dovra'  essere  effettuata  potatura  vegetativa
delle sterpaglie presenti in tutte le  aiuole  e  le  aree  limitrofe
all'impianto,  al  fine  di  eliminare   il   rischio   di   incendio
vegetazione; 
      l'eventuale deposito di balle del  materiale  di  scarto  della
vagliatura potra' essere consentito  all'aperto  solo  per  il  tempo
strettamente necessario per le operazioni di carico  e  trasporto  ad
altro sito; 
      sia  assicurata  un'adeguata  informazione  e  formazione   del
personale dipendente sui rischi  d'incendio  dell'attivita'  e  delle
misure di prevenzione e protezione adottate nonche' sulle precauzioni
comportamentali e procedure  da  adottare  ai  fini  antincendio;  al
riguardo, al fine di potere intervenire con prontezza,  si  specifica
che dovra' essere sempre garantita la presenza di un  numero  congruo
di addetti antincendio a rischio incendio 3-FOR ai sensi del  decreto
ministeriale 2 settembre 2021»; 
      nella «Relazione tecnica asseverata», cui si rinvia, in  merito
alla decisione di non ripristinare la controsoffittatura  nella  zona
di ricezione dei rifiuti in ingresso all'impianto, e'  riportato  che
«Cio' ha determinato, per l'impianto TMB M1 un incremento complessivo
dei volumi utili degli  edifici  (non  modificati  in  dimensioni  ed
effetto visivo esteriore) in cui effettuare l'aspirazione di aria  da
ricambiare per il successivo convogliamento agli autorizzati  presidi
ambientali. Cio' ha  comportato  la  seguente  revisione  dei  volumi
d'aria da ricambiati, nel rispetto delle norme tecniche  di  settore,
senza modificare quantita' e qualita' dei flussi  in  emissione  gia'
autorizzati per i previsti punti emissivi dell'impianto»; 
    nella nota prot. n. U347 del 22 settembre 2025, acquisita in pari
data  al  prot.  n.   RM/7145,   la   societa'   «E.   Giovi   S.r.l.
-Amministrazione giudiziaria», a riscontro di  quanto  richiesto  dal
Commissario straordinario con nota prot. n. RM/6975 del 12  settembre
2025, ha rappresentato che «per soddisfare i ricambi di aria previsti
in AIA, si rende necessario intervenire sui  volumi  d'aria  aspirati
nella sezione ricezione. Per fare cio', viene incrementata la portata
d'aria  aspirata  dalla  ricezione  ed  inviata   alla   sezione   di
stabilizzazione che passa da 80.000 mc/h a 104.000 mc/h; anche l'aria
aspirata della sezione di raffinazione, pari  a  16.000  mc/h,  viene
inviata alla  sezione  di  stabilizzazione.  Conseguentemente,  dalla
sezione di stabilizzazione vengono aspirati complessivamente  120.000
mc/h che sono avviati al biofiltro. In tale modo, il flusso  emissivo
del biofiltro risultera' invariato rispetto  a  quello  attuale.  Per
meglio comprendere nel dettaglio le modifiche proposte, di seguito si
riporta la  determinazione  dei  flussi  d'aria  per  la  sezione  di
ricezione al fine di ripristinare i corretti flussi e  ricambi  orari
di aria. L'AIA prevede che nella sezione di ricezione vengano captati
dall'ambiente e dalle cappe dei  macchinari  complessivamente  80.000
mc/h  che  vengono  aspirati  tramite  due  ventilatori   centrifughi
(10.VT.107  e  10.VT.108),  filtrati  ed  inviati  alla  sezione   di
stabilizzazione quale aria  di  processo,  garantendo  4  ricambi/ora
(considerando  la  presenza  del  controsoffitto).  Con  la  modifica
proposta  (eliminazione  del  controsoffitto)  per  garantire   i   4
ricambi/h, come da prescrizione  autorizzativa,  viene  aumentata  la
portata di aspirazione dei ventilatori della zona ricezione 10.VT.107
e 10.VT.108 per  aspirare  104.000  mc/h,  che  vengono  filtrati  ed
inviati alla sezione di stabilizzazione. Nell'allegato 4 si riportano
le tabelle esplicative con i dati di calcolo dei parametri  operativi
previsti in AIA  e  quelli  previsti  negli  step  1,  2  e  3  della
variante»; 
    nella «Relazione asseverata», allegata alla nota  prot.  n.  U347
del 22 settembre 2025, acquisita in pari data al  prot.  n.  RM/7145,
viene, altresi', asseverato «quanto segue: 
      Conformita' alle prescrizioni VIA originarie. Le modifiche  non
sostanziali richieste: 
        non  comportano  variazioni  localizzative   o   dimensionali
dell'impianto tali da incidere sugli aspetti valutati nello Studio di
impatto ambientale (cfr. pp. 3-6 del Parere VIA 60519/4/C/2000); 
        non introducono nuove fonti di pressione ambientale  rispetto
a quelle gia' considerate, in particolare per emissioni in atmosfera,
gestione reflui, rumore e viabilita' di accesso; 
      Assenza di incidenze significative su matrici ambientali. 
        atmosfera:  le  modifiche  non   comportano   incremento   di
emissioni convogliate o diffuse rispetto ai limiti stabiliti; 
        acque: non sono introdotti nuovi scarichi ne' alterazioni dei
sistemi di trattamento autorizzati; 
        suolo   e    sottosuolo:    non    si    determinano    nuove
impermeabilizzazioni ne' variazioni nella gestione dei piazzali; 
        rumore: le modifiche non comportano modifiche  impiantistiche
tali da alterare il quadro acustico gia' autorizzato; 
      Rispetto delle condizioni e prescrizioni del parere VIA 
        tutte  le  prescrizioni   contenute   nel   Parere   VIA   n.
60519/4/C/2000, ed  in  particolare  quelle  richiamate  al  punto  4
(atmosfera), punto 5 (emissioni acustiche), al punto  6  (impianti  e
dotazioni di sicurezza), e al punto 10 (piani di sicurezza),  restano
pienamente rispettate; 
    Pertanto,  alla  luce  della  documentazione  esaminata  e  delle
verifiche effettuate, si attesta che  le  modifiche  non  sostanziali
oggetto  dell'istanza  rispettano  quanto  previsto  dal  titolo   di
compatibilita' ambientale rilasciato con Parere VIA n. 60519/4/C  del
4 agosto 2000»; 
    le varianti presentate risultano non sostanziali  non  rientrando
fra quelle previste all'art. 5 lettera l)-bis del decreto legislativo
n. 152/2006 successive modificazioni ed integrazioni che  identifica,
come modifiche sostanziali, «la variazione  delle  caratteristiche  o
del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o
dell'infrastruttura  o  del   progetto   che,   secondo   l'Autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, con riferimento alla  disciplina  dell'autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale  l'allegato
VIII  indica  valori  di  soglia,   e'   sostanziale   una   modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del  valore  di  una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari  o  superiore  al  valore
della soglia stessa»; 
  Considerato, altresi', che: 
    con la citata  deliberazione  n.  52  del  25/26  settembre  2015
l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad
«AMA S.p.a.», societa' in house di Roma Capitale,  del  «servizio  di
gestione dei rifiuti urbani  e  di  igiene  urbana  della  citta'  di
Roma...», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla
stessa allegato; 
    con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la giunta
capitolina ha approvato il  nuovo  contratto  di  servizio  tra  Roma
Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole
per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024; 
    l'«Impianto  di  trattamento   meccanico   biologico   denominato
Malagrotta 1», sito in Roma, in via di Malagrotta n. 257 -  Municipio
XII, come riportato nell'allegato I della disposizione n. 46  del  25
novembre 2024,  prot.  n.  RM/6878,  risulta  fra  gli  «Impianti  di
gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel  territorio
della citta' di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il
gestore AMA S.p.a.» e, dunque, a supporto del  servizio  di  raccolta
dei rifiuti urbani di Roma Capitale; 
    la  gestione  di  tale  impianto  da  parte  dell'amministrazione
giudiziaria,  non   puo'   che   costituire,   per   il   Commissario
straordinario, indice  di  garanzia  di  trasparenza  e  legittimita'
dell'azione gestoria medesima; 
    in data 13 gennaio 2025 ed in data 11 giugno  2025,  la  Societa'
«AMA S.p.a.», rispettivamente con nota prot. PG - 13/01/2025.0005942.
U, acquisita in pari data al prot. n. RM/213 e con nota prot. PG - 11
giugno 2025. 0094887. U, acquisita al prot. n. RM/4862 del 12  giugno
2025, ha rappresentato che: «Il sistema di raccolta della  Citta'  di
Roma Capitale e' strutturato  con  conferimenti  diretti  di  rifiuti
indifferenziati divisi per bacini di utenza; nello specifico  per  il
bacino sud-ovest  il  rifiuto  viene  conferito,  per  operazioni  di
trasferenza e/o trattamento,  presso  le  piattaforme  Ecosystem,  E.
Giovi, AMA - Ponte Malnome e AMA - Romagnoli, mentre per il bacino di
utenza nord-est presso le piattaforme AMA - Rocca Cencia,  Porcarelli
ed Ambiente Guidonia. Questo  modello  ottimizzato  di  gestione  dei
flussi di raccolta garantisce la possibilita' di uno scarico continuo
di rifiuti nelle 24 ore, sia nei giorni feriali  che  nelle  giornate
festive, assicurando nella sua  globalita'  un  livello  di  servizio
adeguato»; 
    l'attivita'  di  trattamento  meccanico  biologico  dei  «rifiuti
urbani non differenziati» (EER 20.03.01),  residuali  dalla  raccolta
differenziata, svolta presso  l'impianto  denominato  «Malagrotta  I»
della Societa'  «E.  Giovi  S.r.l.  -  Amministrazione  giudiziaria»,
assume,   dunque,   una   rilevante   connotazione   strategica   nel
mantenimento del  delicato  equilibrio  nella  gestione  dei  rifiuti
urbani nel territorio di  Roma  Capitale  ed  il  medesimo  impianto,
peraltro, si colloca logisticamente in posizione  idonea  per  essere
punto di riferimento per i mezzi che, nello svolgere il  servizio  di
raccolta  urbana  diviso  per  bacini  di  utenza,  vi   conferiscono
direttamente parte dei rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di
utenza di sud-ovest del territorio di Roma Capitale; 
  Rilevato, quindi, che l'eventuale mancato conferimento dei  rifiuti
urbani indifferenziati di Roma Capitale presso l'impianto  denominato
«Malagrotta I» della Societa'  «E.  Giovi  S.r.l.  -  Amministrazione
giudiziaria»  genera  l'inevitabile  inefficienza  del  servizio   di
raccolta dei  rifiuti  indifferenziati  nel  bacino  sud-ovest  della
citta' di Roma con  potenziale  deposito  incontrollato  dei  rifiuti
presso  i  punti  di  raccolta  stradale  che   potrebbe   ingenerare
criticita' di  natura  sanitaria,  ambientale  e  di  decoro  urbano,
peraltro, in un periodo  storico  particolarmente  rilevante  per  la
presenza di pellegrini presso la citta' di Roma per l'anno giubilare; 
  Ritenuto, quindi, 
    che al Commissario straordinario  corre  l'obbligo  di  porre  in
essere ogni intervento  volto  a  consentire  la  prosecuzione  delle
attivita' di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale,  arginando
le  situazioni  di  criticita'  attuali  e   future,   al   fine   di
salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene  pubblica  e  da
pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita'
urbana,  nonche'  per  garantire  il   corretto   svolgimento   delle
celebrazioni in corso per l'anno giubilare  anche  in  considerazione
del consistente aumento delle presenze di pellegrini  nel  territorio
di Roma Capitale; 
    che conseguentemente  e'  necessario  intervenire  da  parte  del
Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui  all'art.  13,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con  specifico  provvedimento
per scongiurare il verificarsi di criticita'  nello  svolgimento  del
servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante
sud-ovest della citta'; 
  Rilevata 
    nelle more della presentazione, da parte della Societa' «E. Giovi
S.r.l.   -   Amministrazione   giudiziaria»,   della   documentazione
progettuale         indicata         al         seguente         link
https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-
di-trattamento-rifiuti/modulistica/  debitamente   aggiornata,   come
richiesto, dal Commissario straordinario con nota  prot.  n.  RM/5400
del 1° luglio 2025, in relazione al  procedimento  volto  al  riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio
con nota prot. n. 106966 del 26  febbraio  2015,  ed  al  fine  della
prosecuzione dello stesso, la necessita' di un provvedimento, volto a
garantire le condizioni del  regolare  svolgimento  del  servizio  di
raccolta e di igiene urbana a salvaguardia della tutela sanitaria  ed
ambientale; 
    per quanto disciplinato dalla normativa di settore  vigente,  va,
dunque,   garantita   efficacia,    efficienza,    economicita'    ed
autosufficienza alla  gestione,  di  competenza  del  Commissario  di
Governo per il Giubileo della  Chiesa  cattolica  2025,  dei  rifiuti
urbani  di  Roma  Capitale,  all'interno   dell'ambito   territoriale
ottimale  (ATO  -  Roma),  in   conformita'   con   i   principi   di
autosufficienza e prossimita' di cui  all'art.  182-bis  del  decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei  rifiuti  urbani
impatta direttamente sulle  dinamiche  gestionali  complessive  della
citta' di Roma che e' chiamata ad ospitare tutte le  piu'  importanti
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica; 
  Dato atto che il comma 1 dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, testualmente, dispone che  «...L'Autorita'  competente,
ove  lo  ritenga  necessario,  aggiorna  l'autorizzazione   integrata
ambientale o le relative condizioni...»; 
  Verificato che la  Societa'  «E.  Giovi  S.r.l.  -  Amministrazione
giudiziaria», come da ricevuta allegata alla nota acquisita al  prot.
n. RM/6780 del 3 settembre  2025,  ha  provveduto  ad  effettuare  il
pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla  D.G.R.  Lazio
n. 13 del 19 gennaio 2021, la  cui  disciplina  tariffaria  e'  stata
adottata dal Commissario straordinario, da ultimo,  con  disposizione
n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255; 
  Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'A.I.A.
di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  comunicate   con   nota
acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre  2025,  come  integrata
con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22  settembre
2025; 
  Visto il sentito della  Regione  Lazio  richiesto  dal  Commissario
straordinario con nota prot. n. RM/7260  del  25  settembre  2025  ed
espresso dalla Regione  Lazio  con  nota  prot.  U.  0960175  del  30
settembre 2025, acquisita in pari data al protocollo del  Commissario
straordinario al n. RM/7367. 
  Per quanto espresso in premessa e nei  considerata,  a  seguito  di
un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed  a  tutela
dell'ambiente e della salute pubblica; 
 
                              Dispone: 
 
  A. di recepire ai sensi dell'art. 29-nonies del titolo III-bis  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, le modifiche non sostanziali temporanee dell'A.I.A.  di
cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n.  G06042  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  comunicate   con   nota
acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre  2025,  come  integrate
con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22  settembre
2025, costituite dalla 2° fase di ripristino dell'impianto denominato
«Malagrotta 1» della Societa'  «E.  Giovi  S.r.l.  -  Amministrazione
giudiziaria» come indicate in premessa e di seguito riportate: 
    «1. Nello sdoppiamento a valle dei due trituratori della linea di
separazione tra frazione umida e frazione  leggera  con  disposizione
dei previsti vagli primari in parallelo anziche' in  serie.  Cio'  e'
finalizzato  ad   aumentare   l'efficienza   di   vagliatura   e   la
produttivita' operativa. Infatti, oltre ad avere dei vagli  in  grado
di  massimizzare  la  produzione  di   CSS   si   avra'   anche   una
riorganizzazione dei turni di lavoro portando l'impianto  ad  operare
su 2 turni giornalieri: 1 turno di lavorazione ed 1 turno di  pulizia
(considerando l'implementazione della potenzialita' rispetto a quanto
previsto i AIA passando da 2 vagli  in  serie  con  potenzialita'  di
flusso pari a 60 t/h a  due  vagli  in  parallelo  con  potenzialita'
complessiva di 120 t/h (60 + 60 t/h), mantenendo invariata la portata
giornaliera trattata; 
    2.  nella  rivista  configurazione  operativa  della   linea   di
trattamento della frazione leggera in uscita  dalla  vagliatura,  con
l'inserimento  di  un  secondo  classificatore  aeraulico  e  di   un
elettromagnete   per   il   recupero   di   materiali    ferrosi    e
riposizionamento di quello gia' presente in modo  da  avere  2  linee
parallele operanti sulla separazione  tra  scarti  pesanti  e  CSS  e
l'eliminazione delle ulteriori apparecchiature previste in AIA.  Cio'
e' finalizzato a massimizzare la produzione di CSS,  ad  incrementare
il recupero dei  materiali  ferrosi  e  a  migliorare  le  efficienze
energetiche dell'impianto; 
    3. nella rivista  configurazione  della  linea  degli  scarti  in
uscita dal classificatore aeraulico, con spostamento su questo flusso
del sistema di recupero del PET e l'inserimento di un  elettromagnete
per il recupero di materiali ferrosi e di un sistema di  recupero  di
alluminio. Cio' e' finalizzato a minimizzare la produzione di scarti,
ad incrementare il recupero dei materiali ferrosi e non  ferrosi  (ad
es. alluminio) e del PET; 
    4. nella  non  realizzazione  della  controsoffittatura  in  zona
ricezione, per motivi legati  alla  propagazione  degli  incendi:  le
esperienze che la E. Giovi ha avuto con gli incendi prima del TMB  M2
e successivamente del TMB Ml, hanno evidenziato la criticita'  legate
alla controsoffittatura in merito alla propagazione dei fumi in  caso
di incendio.  Cio'  e'  dovuto  al  fatto  che  i  fumi  caldi  della
combustione trovano nel  controsoffitto  una  via  preferenziale  per
propagarsi dalla zona dell'incendio verso le altre  zone  in  maniera
incontrollata, aumentando la probabilita'  di  innesco  di  ulteriori
focolai  di  incendio.  Pertanto,   per   migliorare   la   sicurezza
antincendio   dell'impianto   si   ritiene   opportuno   evitare   di
riposizionare la controsoffittatura rimossa nella zona di  ricezione.
Tale modifica non altera le quantita' e qualita' dei flussi  emissivi
previsti nei n. 2 punti emissivi autorizzati EMI e EDI. 
    5. Nella semplificazione della sezione di raffinazione della FOS.
Tale intervento e' giustificato dal fatto che con la sezione prevista
con la determinazione n. G06042/2013, consistente  in  una  complessa
linea che, oltre alla separazione della FOS, attua la separazione  di
vetri, inerti, scarti non si e' mai riusciti ad ottenere materiali di
recupero rispondenti alla qualita' dei materiali  di  recupero  ed  i
flussi in uscita sono stati sempre  gestiti  come  flussi  inviati  a
smaltimento. Pertanto,  questa  sezione  verra'  mantenuta  operativa
secondo   la   configurazione   semplificata   gia'   prevista    con
determinazione Regione Lazio n. G08185/2024, vale a  dire  costituita
da una  singola  linea  di  raffinazione  composta  da  vagliatura  e
separazione dei rottami ferrosi da avviare a recupero»; 
  B.  di  integrare  e/o   sostituire   temporaneamente   all'interno
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui  alla  determinazione
Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  la  documentazione  di   seguito   indicata,   che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale    del    presente
provvedimento: 
    relazione tecnica asseverata e attestazione  asseverata -  luglio
2025 con relativi allegati; 
    relazione asseverata di conformita' al titolo  di  compatibilita'
ambientale; 
    dichiarazione del tecnico competente in acustica; 
    tabelle esplicative con i dati di calcolo dei  ricambi  orari  di
aria per ogni sezione; 
    schemi grafici comparativi dei flussi di aria per i vari reparti; 
    diagramma delle curve caratteristiche per i ventilatori 10.VT.107
e 10.VT.108; 
    diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 3; 
    diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 1; 
    diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 2; 
    tabella comparativa dei flussi di massa; 
    tav. 07336 rev. 3a schema layout  impianto  trattamento  aria  M1
step 1 e 2; 
    tav. 07336 rev. 2 schema layout impianto trattamento aria  M1  da
AIA; 
    tav. 07336 rev. 3 schema layout impianto trattamento aria M1 step
3; 
    tav. EGMNS A02 planimetria con macchinari relativa a step 1; 
    tav. EGMNS A03 planimetria con macchinari relativa a step 2; 
    tav. EGMNS A04 planimetria con macchinari relativa a step 3; 
  C. di specificare in merito allo stoccaggio  dei  rifiuti  prodotti
dall'impianto denominato «TMB M1»: 
    1.  che  le  modalita'  di  stoccaggio,  le   volumetrie   ed   i
quantitativi  stoccati,  saranno  mantenuti  le  medesime  di  quelli
autorizzati con determinazione della Regione Lazio n. G08185  del  20
giugno 2024; 
    2.  che  i  codici  EER  assegnati  alle   aree   di   stoccaggio
precedentemente utilizzate per la sola «frazione secca»  (codice  EER
191212) sono modificati come di seguito: 
      step 1 della 2° fase: rifiuto avente codice EER  191212  «altri
rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12  11»  (frazione
secca); 
      step 2 e 3 della 2° fase: 
        rifiuto  avente  codice  EER  191210   «ifiuti   combustibili
(combustibile da rifiuti)» (CSS) e rifiuto avente codice  EER  191212
«altri rifiuti (compresi materiali misti)  prodotti  dal  trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19  12  11»
(scarti pesanti); 
    3. la riduzione dell'area di stoccaggio denominata «5C» da 400 m²
e volume 2000 m³ a 150 m² e volume 750 m³ con creazione di due  nuove
aree di stoccaggio denominate «5D» (210 m² e 850 m³) e «5E» (90 m²  e
400 m³); 
  D. di prescrivere alla societa' «E. Giovi S.r.l. -  Amministrazione
giudiziaria»: 
    1. di intestare, entro trenta giorni dalla  data  della  presente
ordinanza, al Commissario straordinario di Governo  per  il  Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 - piazza del Campidoglio n. 1 Roma - C.F.
e  P.IVA  96558420582,  la   polizza   fidejussoria   numerata   come
2025-030-000182-05-000069211 - emessa  dalla  compagnia  assicurativa
Insurance JSC DallBogg Life and Health relativa all'impianto  TMB  M1
oggetto della presente modifica non sostanziale; la suddetta  polizza
dovra' anche essere riferita agli estremi della presente ordinanza; 
    2. di presentare entro trenta giorni prima della data di scadenza
(23 aprile 2026) della polizza  fidejussoria  numerata  come  2025  -
030-000182-05-000069211 -   emessa   dalla   compagnia   assicurativa
Insurance JSC DallBogg Life and  Health,  l'estensione  della  durata
della suddetta garanzia finanziaria (ovvero prestarne altre) relativa
all'impianto TMB M1 oggetto della presente modifica non  sostanziale,
da prestare ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 239/2009 e  successive
modificazioni   ed   integrazioni   ed   intestata   al   Commissario
straordinario di Governo  per  il  Giubileo  della  Chiesa  cattolica
2025 - piazza del Campidoglio n. 1 - Roma - C.F. e P.IVA 96558420582.
Le garanzie finanziarie devono essere redatte secondo gli  schemi  di
polizza previsti all'allegato «B» del «Documento  tecnico»,  allegato
1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi  dell'art.  7  della  citata
D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e
gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura,  deve  essere
pari  a  quella   dell'autorizzazione   maggiorata   di   due   anni.
Relativamente  all'impianto  TMB  M2,  non  oggetto  della   presente
ordinanza, cosi' come prescritto  nella  determinazione  dirigenziale
Regione Lazio n. G08185 del 20 giugno 2024 «attualmente fuori  uso  a
seguito incendio [...]  le  garanzie  [...]  gia'  prestate  dovranno
essere estese di validita'  ovvero  prestate  nuovamente  e  dovranno
avere durata concorde con quelle [...] relative al TMB M1»; 
    3. di comunicare il completamento  delle  attivita'  riferite  ad
ogni singolo step e  il  contestuale  inizio  dello  step  successivo
riferiti alla 2° fase al Commissario straordinario di Governo per  il
Giubileo della Chiesa cattolica 2025, alla  Regione  Lazio,  ad  ARPA
Lazio sezione di Roma, alla ASL Roma 3 e al Comune di Roma Capitale; 
    4. di eseguire un rilievo fonometrico durante ognuno dei 3 «step»
individuati nella  2°  fase,  oggetto  della  presente  modifica  non
sostanziale; ogni  rilievo  fonometrico  dovra'  essere  eseguito  in
conformita' al decreto legislativo n.  447  del  26  ottobre  1995  e
successive modificazioni ed integrazioni comprensivo  di  misurazioni
al confine e di valutazione delle immissioni differenziali  presso  i
ricettori sensibili che verranno individuati; 
    5. di eseguire una campagna di  monitoraggio  per  ognuno  dei  3
«step» individuati nella 2° fase durante  la  quale  dovranno  essere
misurate le portate dei flussi  di  aria  prelevati  dai  ventilatori
individuati come 10.VT.107 e 10.VT.108; 
    di eseguire  entro  novanta  giorni  dalla  data  della  presente
ordinanza la valutazione dell'impatto odorigeno  ai  sensi  dell'art.
272-bis  del   decreto   legislativo   n.   152/2006   e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in coerenza con il decreto del  MASE
n. 309 del 28 giugno 2023;  il  documento  conclusivo  dovra'  essere
trasmesso  entro  la  scadenza  di  tale   termine   al   Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025,
alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio  sezione  di  Roma;  il  documento
dovra' basarsi anche su misure strumentali ed analitiche degli  odori
alle  fonti  e  presso  i   ricettori   sensibili   individuati   che
costituiranno parte dei dati di input al modello previsionale; 
    6. di adottare entro centoventi giorni dalla data della  presente
ordinanza un piano di gestione degli odori  coerente  con  la  BAT  1
della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 e basato  sui  risultati
della valutazione di impatto odorigeno ai sensi dell'art. 272-bis del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni che preveda almeno: 
      a. un protocollo per effettuare il monitoraggio degli odori  in
conformita' alle norme EN; 
      b. un protocollo  di  risposta  in  caso  di  eventi  odorigeni
identificati, ad esempio in presenza di denunce; 
      c. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso. 
      Il  piano  dovra'  essere   sottoposto   all'approvazione   del
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica 2025 e trasmesso ad ARPA Lazio sezione di Roma; 
  E. di stabilire che la presente ordinanza ha efficacia  fino  al  2
gennaio 2027 secondo il cronoprogramma comunicato in  relazione  alla
2° fase; 
  F. di precisare che: 
    rimane  in  vigore  tutto  quanto  previsto   dall'autorizzazione
integrata  ambientale  di  cui  alla  determinazione  G06042  del  23
dicembre 2013 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e  non
modificato con il presente provvedimento; 
    il presente provvedimento  dovra'  essere  conservato  unitamente
alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 ed alle
sue  successive  modifiche  ed  integrazioni  ed  esibito  agli  enti
preposti al controllo che ne facciano richiesta; 
  G. di obbligare la societa'  «E.  Giovi  S.r.l.  -  Amministrazione
giudiziaria» ad attenersi  a  quanto  indicato  dalla  circolare  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
prot. n. 1121 del  21  gennaio  2019  recante  «Linee  guida  per  la
gestione operativa degli stoccaggi negli  impianti  di  gestione  dei
rifiuti  e  per  la  prevenzione  dei  rischi»  e  ad  inviare,  dopo
l'aggiornamento del piano di emergenza  redatto  ai  sensi  dell'art.
26-bis della legge n. 132/2018, alla  Prefettura  di  Roma  tutte  le
informazioni utili all'elaborazione del Piano  di  emergenza  esterno
(PEE)  secondo  le  prime  disposizioni  attuative  contenute   nella
circolare del Ministero  dell'interno  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  e  del  Ministero
dell'ambiente  e   della   tutela   del   territorio   e   del   mare
rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13 febbraio 2019; 
  H. di stabilire che la societa' «E. Giovi S.r.l. -  Amministrazione
giudiziaria»  resta  l'unica  responsabile  degli   eventuali   danni
arrecati  a  terzi  o  all'ambiente  in  conseguenza   dell'esercizio
dell'impianto ed e' altresi' responsabile della conformita' di quanto
dichiarato nella documentazione presentata rispetto  allo  stato  dei
luoghi ed alla configurazione dell'impianto; 
  I. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre  ulteriori
prescrizioni che  si  dovessero  rendere  necessarie  successivamente
all'adozione del presente  provvedimento;  in  particolare  ulteriori
prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione  da
parte degli enti preposti al controllo; 
  J. di stabilire  che  il  presente  provvedimento  non  esonera  la
societa'   «E.   Giovi    S.r.l. -    Amministrazione    giudiziaria»
dall'acquisizione di  ulteriori  nulla  osta  ed  autorizzazioni  non
ricomprese  nel  presente  atto  e  funzionali  e/o  necessari   allo
svolgimento dell'attivita' autorizzata; 
  K. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9,
del decreto legislativo n. 152/2006, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   in   caso   di   inosservanza   delle    prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in  assenza  di  autorizzazione,  ferma
restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di
cui all'art.  29-quattuordecies,  l'autorita'  competente  procedera'
secondo la gravita' delle infrazioni nei confronti della societa' «E.
Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»: 
    alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono  essere
eliminate le  inosservanze,  nonche'  un  termine  entro  cui,  fermi
restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione  di
misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le  appropriate
misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga
necessarie  per  ripristinare   o   garantire   provvisoriamente   la
conformita'; 
    alla diffida e  contestuale  sospensione  dell'attivita'  per  un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso  in  cui
le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno; 
    alla    revoca    dell'autorizzazione     e     alla     chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle  prescrizioni
imposte con  la  diffida  e  in  caso  di  reiterate  violazioni  che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; 
    alla chiusura dell'installazione, nel caso  in  cui  l'infrazione
abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione; 
  L. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente  ordinanza,
ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 
  M. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione
a  supporto,  alla  societa'  «E.  Giovi   S.r.l. -   Amministrazione
giudiziaria», nonche' la trasmissione al  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare  e
bonifiche, alla Regione Lazio,  alla  Citta'  metropolitana  di  Roma
Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento  di
prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. e ad ARPA Lazio -  Sezione
di Roma e Dipartimento pressioni sull'ambiente  -  Servizio  supporto
tecnico ai processi autorizzatori - Unita' valutazioni ambientali, al
Comando provinciale de VV.F., alla  Prefettura  di  Roma  e,  per  il
tramite della  Polizia  locale  di  Roma  Capitale,  al  proprietario
dell'area. 
  La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito  istituzionale  del
Commissario straordinario di Governo per  il  Giubileo  della  Chiesa
cattolica          2025          al          seguente           link:
https://commissari.gov.it/giubileo2025 
  Avverso la presente ordinanza e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio  nel  termine
di sessanta giorni dalla notifica della  stessa,  ovvero  ricorso  al
Capo dello Stato  entro  centoventi  giorni,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il  «Codice  del  processo
amministrativo». 
    Roma, 1° ottobre 2025 
 
                   Il Commissario straordinario di Governo: Gualtieri 

 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Gli allegati alla disposizione  sono  disponibili  sul  sito  del
Commissario                        di                         Governo
https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz
ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissari
ali-anno-2025/