IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della
legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del
Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli
interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa
cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022
con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato
nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della
Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario straordinario) al fine
di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del
territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto
del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto:
il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13
rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al
Commissario straordinario di Governo, limitatamente al periodo del
relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale,
l'esercizio delle competenze assegnate alle regioni, anche per quanto
riguarda:
la predisposizione e l'adozione del Piano di gestione dei
rifiuti di Roma Capitale;
la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche
pericolosi;
l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle
aree inquinate;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali
impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze
statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n.
152/2006;
l'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022, che prevede che
il Commissario straordinario di Governo, ai fini dell'esercizio dei
compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo
di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione
di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
l'art. 13, comma 2 ultimo periodo, del decreto-legge n. 50/2022
che dispone che la Regione Lazio si esprime sulle suddette ordinanze
entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di parere e che
decorso tale termine si procede anche in mancanza della pronuncia;
Visti:
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno
2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1,
comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma
Capitale...»;
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il
Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Citta'
metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della
struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario
medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle
funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi
giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma
Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario
straordinario che ha disposto la costituzione della struttura
commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del
decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n.
91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario
di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le
successive modifiche ed integrazioni alla stessa;
la disposizione commissariale n. 46 del 25 novembre 2024 avente
ad oggetto «Definizione delle attribuzioni funzionali del Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni Rifiuti, in coerenza con le
competenze assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n.
50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022.
Modifiche organizzativo-funzionali alla Struttura commissariale in
avvalimento denominata «Ufficio di supporto al Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025»
con cui sono state ulteriormente specificate «le attribuzioni
funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e Autorizzazioni
Rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art.
13, comma 1, del decreto-legge 50/2022, convertito con modificazioni
dalla legge n. 91/2022»;
Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato
con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC)
approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1°
dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del
decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per
la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno
2022, n. 257;
Visti:
la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n.
2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli
Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il
collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al
riciclaggio o al recupero;
la direttiva quadro 2008/98/CE successive modificazioni ed
integrazioni che, nel disciplinare la gerarchia fra le attivita' di
gestione dei rifiuti, prevede che gli Stati membri realizzino,
secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete
integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse
fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche
disponibili (BAT - Best Available Techniques);
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento);
il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre
2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014,
che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti
ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
comunicazione 2018/C 124/01 del 9/4/2018 della UE «Orientamenti
tecnici sulla classificazione dei rifiuti»;
direttiva UE 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti e pone agli Stati membri l'obiettivo di
diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti
che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con
decreto legislativo n. 121 del 3 settembre 2020;
direttiva UE 2018/851 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti;
direttiva UE 2018/852 del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e
del Consiglio, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e
i rifiuti di imballaggio;
regolamento n. 2019/1021 del 20 giugno 2019 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici
persistenti;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni
ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422
del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal
Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare,
recanti le linee di indirizzo sulle modalita' applicative della
disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019,
n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica
di rifiuto»;
la delibera SNPA n. 67/2020, recante «Linee guida per
l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter
del decreto legislativo n. 152/2006»;
il decreto legislativo 3 settembre 2020, n 116, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio»;
il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di
approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di
cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la
protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come
integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti
dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani
indifferenziati»;
il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento
recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del
registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai
sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152"»;
la legge regionale Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della
gestione dei rifiuti»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006,
n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/05. Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale
(A.I.A.)»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008,
n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime
linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle
amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di
svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni
agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto
legislativo n. 152/06 e della legge regionale n. 27/98»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre
2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri
generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il
rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del
decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo
n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R.
4100/99»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009,
n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche
ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione
dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie
conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreti
legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n.
59/2005»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio
2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014
- Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito
della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalita' di
quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo
associate ad attivita' sottoposte a procedure di autorizzazione
integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006».
Vista la disposizione n. 49 del 4 dicembre 2024 del Commissario
straordinario avente ad oggetto «Definizione della disciplina
tariffaria, relativa ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda
individuale, inerenti le spese di istruttoria relative al
procedimento di verifica di assoggettabilita' a valutazione di
impatto ambientale (art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni), di valutazione preliminare
(art. 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni), di rilascio del
Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R. - art. 27-bis
del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni) e dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A. -
art. 29-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni); approvazione della modulistica per la
presentazione delle relative istanze e contestuale approvazione delle
modifiche alla modulistica relativa ai procedimenti ex art. 208 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni definita con disposizione n. 23/2023»;
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea
capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad «AMA
S.p.a.» del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene
urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei
limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico
finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico
finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina
ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida
per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei
rifiuti urbani tra Roma Capitale e «AMA S.p.a.»;
la giunta capitolina, con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024,
ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma Capitale e «AMA
S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni
2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
Premesso che:
con la disposizione n. 46 del 25 novembre 2024, prot. n. RM/6878,
il Commissario straordinario ha, fra l'altro, statuito:
[...] «1 di approvare, al fine di definire le attribuzioni
funzionali del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 esercitate dall'Area VIA e autorizzazioni
rifiuti, in coerenza con le competenze assegnate ai sensi dell'art.
13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con
modificazioni dalla legge n. 91/2022, l'allegato 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento inerente la
ricognizione:
delle strutture a supporto del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani localizzate nel territorio della citta' di Roma»; nel
richiamato allegato 1, fra gli «Impianti di gestione dei rifiuti
urbani in esercizio, localizzati nel territorio della citta' di Roma
Capitale che hanno come conferitore esclusivo il gestore Ama S.p.a.»,
di competenza del Commissario straordinario, viene indicato:
«a) Impianti TM/TMB:
[...] c) E. Giovi, via Malagrotta n. 257 - Roma»;
con determinazione dirigenziale n. G06042 del 23 dicembre 2013 la
Regione Lazio ha rilasciato, «...l'autorizzazione integrata
ambientale, ai sensi del titolo III-bis del decreto legislativo n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni alla E. Giovi
S.r.l. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore),
P.IVA 01301101000 e C.F. 04773710589 con sede legale in via Portuense
n. 881 - 00148 Roma per gli impianti TMB denominati Malagrotta 1 e
Malagrotta 2, per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi
localizzato nel Comune Roma Capitale (RM), via di Malagrotta n. 257 -
00050 Roma, secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico al
presente atto»;
con determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024, la
Regione Lazio - Direzione ambiente, cambiamenti climatici,
transizione energetica e sostenibilita', parchi - Area autorizzazione
integrata ambientale, per le motivazioni nella stessa riportate ed a
cui si rinvia, ha, da ultimo, cosi', fra l'altro, disposto:
«1. di recepire la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA
di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e successive
modificazioni ed integrazioni rilasciata dalla Regione Lazio,
comunicate dalla societa' E. Giovi S.r.l. in amministrazione
giudiziaria, di cui alla nota prot. n. U114 del 5 aprile 2024,
acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile 2024, ai sensi
dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del decreto legislativo n.
152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, costituita dalla
1° fase di ripristino dell'impianto come indicata in premessa e
relativa a:
a) riconfigurazione temporanea «semplificata» delle linee di
trattamento con modifica del layout impiantistico (mantenendo
inalterato il processo autorizzato) per consentire una veloce
riattivazione del TMB M1 con l'esclusione dal processo della sola
linea di produzione CSS (fase di lavorazione della frazione secca con
produzione di C.D.R./C.S.S.; recupero dei metalli non ferrosi e del
PET) che verra' riattivata successivamente e al suo posto linea di
pressatura e fasciatura della frazione secca (sopravvaglio) prodotto
con codice EER 191212 ed avviata a successive operazioni di recupero
presso impianti autorizzati;
b) realizzazione di una copertura mobile e temporanea con
superficie pari a circa 150 m2 per la linea di pressatura e
fasciatura della frazione secca (sopravvaglio) posizionata sul
piazzale nei pressi di parte dei portoni di scarico dei rifiuti in
ingresso;
c) stante il mancato ripristino della controsoffittatura
della sezione di ricezione all'entrata in esercizio della
configurazione impiantistica «semplificata», al fine di poter
continuare ad utilizzare le apparecchiature gia' installate ed
autorizzate, verranno assicurati temporaneamente in questo volume 3
ricambi/ora (i ricambi sono comunque conformi a quanto previsto dalle
linee guida delle BAT di settore);
2. di integrare e/o sostituire temporaneamente all'interno
dell'AIA di cui alla determinazione G06042 del 23 dicembre 2013 e
successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti documenti
tecnici che sono da considerarsi parte integrante della presente
determinazione e di cui e' fatto obbligo di materializzazione
cartacea da conservare presso lo stabilimento:
LAY OUT TMB M1 semplificato;
Schema di processo;
TAV. EGMNS02 planimetria stoccaggi TMB M1 semplificato;
TAV. 9 B22 Deposito temporaneo rifiuti;
TAV 01.02 Plan. dep. temporaneo presso ex impianto
trattamento fanghi;
TAV. EG0012 Plan. Gen. aree di stoccaggio M2;
3. di richiamare come indicato nelle planimetrie di cui al
punto precedente che la frazione secca EER 191212 potra' essere
stoccata (imballata e fasciata) con operazione di messa in riserva
R13/D15 anche presso le aree del TMB M2 indicate con i numeri 33, 13
e 10 ove era gia' previsto il deposito temporaneo del CSS EER 191210
(vedi TAV. EG0012). La FOS EER 190503 e lo scarto di raffinazione EER
191212 potranno essere stoccati anche nell'area n. 38 (vedere Tav.
9b22 e Tav. 01-02 Plan. dep. temporaneo presso ex impianto
trattamento fanghi). Per tali stoccaggi da gestire in messa in
riserva R13/D15 dovranno essere rispettate le volumetrie indicate
nelle planimetrie su richiamate pari a un quantitativo complessivo,
aggiuntivo a quello precedentemente autorizzato per tali operazioni,
pari a 5.300 tonnellate istantanee stoccate. L'utilizzo di tali
stoccaggi esterni e' in ogni caso subordinato all'aggiornamento e
presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto successivo;
4. di prescrivere alla societa' E. Giovi S.r.l. in
amministrazione giudiziaria: [...]
b. acquisire preliminarmente nulla osta da parte del Comando
provinciale dei VV.F. e/o eventuale aggiornamento del CPI per gli
stoccaggi previsti secondo le planimetrie indicate;
c. di comunicare preliminarmente il riavvio dell'esercizio
relativamente alla prima fase all'Autorita' competente, al
Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa
cattolica 2025, alla Direzione regionale ciclo dei rifiuti, alla
Citta' Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, ad
ARPA Lazio sezione di Roma e Dipartimento pressioni sull'ambiente
Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori Unita'
valutazioni ambientali, alla ASL Roma 3, al Comando provinciale dei
VV.F. e alla Prefettura di Roma;
[...]
f. di garantire la realizzazione della controsoffittatura
entro e non oltre sei mesi dall'avvio della prima fase, garantendo
dunque n. 4 ricambi d'ora nei luoghi di lavoro successivamente al
completamento della controsoffittatura, come prescritto dall'atto
autorizzativo;
g. di comunicare la fine della prima fase e il contestuale
avvio della seconda fase con la riattivazione della produzione di CSS
alle medesime autorita' di cui al punto c. precedente;
5. di stabilire che la presente modifica temporanea
dell'autorizzazione ha validita' dodici mesi dall'avvio
dell'esercizio secondo il cronoprogramma comunicato relativo alla
prima fase, salvo eventuali proroghe motivate che la societa' dovra'
richiedere ai fini di una preventiva approvazione dell'autorita'
competente;
[...]
7. di fare salvo tutto quanto previsto dalla determinazione AIA
G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni e non modificato con il presente provvedimento»;
in tale determinazione dirigenziale n. G08185 del 20 giugno 2024,
altresi', si legge:
«Premesso che la Societa' E. Giovi S.r.l. ha esercitato
l'attivita' presso i due impianti TMB di Malagrotta 1 e 2 di cui in
oggetto, in forza delle seguenti autorizzazioni/ordinanze:
[...] determinazione n. G06042 del 23 dicembre 2013 con la
quale e' stata concessa autorizzazione integrata ambientale ai sensi
del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni - impianti di Trattamento meccanico
biologico (TMB) denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2 per il
trattamento di rifiuti urbani non pericolosi siti in Roma - via di
Malagrotta n. 257 - 00166 Roma;
determinazione n. G08802 del 15 luglio 2015 con cui la
societa' e' stata autorizzata ad utilizzare la fossa del
gassificatore - autorizzato con A.I.A. n. B3692 del 13 agosto 2009 -
anche nei casi in cui l'impianto risulti fermo o in manutenzione
(quali condizioni diverse da quelle di esercizio normali ai sensi
dell'art. 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni), come area dedicata allo
stoccaggio (operazione R13, messa in riserva), di rifiuti
combustibili CER 19.12.10 per 4.000 tonnellate;
determinazione n. G08231 18 luglio 2016 la Regione Lazio, con
cui e' stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata con determinazione n. G06042/2013 e successive
modificazioni ed integrazioni alla E. Giovi S.r.l. p.iva 01301101000
con sede legale in via Portuense n. 881 - Roma, per gli impianti di
trattamento meccanico biologico Malagrotta 1 e Malagrotta 2
relativamente a quanto segue:
a) di prendere atto del contratto di comodato d'uso
stipulato tra la E. Giovi S.r.l. ed il CO.LA.RI.;
b) di integrare, conseguentemente, le aree identificate al
n. 13 e n. 14 nella allegata planimetria tra le aree di pertinenza
della E. Giovi S.r.l.;
c) di consentire presso tali aree le seguenti operazioni:
=====================================================================
| Area | Quantita | CER | Descrizione | Regime |
+========+=============+============+================+==============+
| | | |Rifiuti | |
| | | |combustibili |Deposito |
|13 |1.100 t |19.12.10 |(CDR - CSS) |temporaneo |
+--------+-------------+------------+----------------+--------------+
| | | |Rifiuti | |
| | | |combustibili |R13 - Messa in|
|14 |6.000 t |19.12.10 |(CDR - CSS) |riserva |
+--------+-------------+------------+----------------+--------------+
e che:
«il 10 luglio 2018 e' stato emesso dal Tribunale di Roma il
decreto di sequestro preventivo della societa' E. Giovi S.r.l. e
contestuale nomina di amministratore giudiziario del dott. Luigi
Palumbo, anche per gli impianti TMB in argomento;
la durata dell'A.I.A. e' stata estesa, previa consegna
dell'estensione della durata delle garanzie finanziarie, fino al 23
dicembre 2023+2 anni, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006,
cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 46/2014, con
determinazione n. G04419 del 10 aprile 2019 (con nota prot. n. 282117
del 10 aprile 2019 la Regione Lazio ha accettato le garanzie
finanziarie emesse dalla societa' valide fino al 23 dicembre 2025);
[...]
la societa' e' autorizzata per la seguente attivita' IPPC:
codice 5.3, allegato VIII alla parte seconda - "Impianti per
l'eliminazione o il recupero dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti
D8, D9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno";
relativamente all'impianto TMB M1, la determinazione AIA n.
G06042 del 23 dicembre 2013 autorizza il trattamento e recupero dei
rifiuti non pericolosi per una capacita' di trattamento di 600 t/g -
187.000 t/anno»;
nella medesima determinazione dirigenziale n. G08185 del 20
giugno 2024, altresi', testualmente, viene riportato: «Evidenziato
che a seguito degli incendi occorsi per entrambi gli impianti
(incendio accaduto in data 24 dicembre 2023 presso l'impianto
denominato "M1 Malagrotta 1", che si aggiunge a quello del 15 giugno
2022 presso l'altro impianto adiacente denominato "M2 Malagrotta 2"),
i due impianti sono attualmente fuori uso;
Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 0464168 del 5 aprile
2024 con la quale E. Giovi S.r.l. in amministrazione giudiziaria,
nelle more dell'esito del riesame e con il fine di riattivare almeno
uno dei due impianti TMB messi fuori uso dopo gli incendi, trasmette
la documentazione tecnica di dettaglio finalizzata ad una modifica
non sostanziale dell'A.I.A. temporanea ai sensi dell'art. 29-nonies
del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni riguardante la configurazione impiantistica denominata
1° fase riguardante l'impianto TMB di Malagrotta 1 (grassetto e
sottolineatura della scrivente Area), che la societa' intende
introdurre rispetto a quanto indicato nell'AIA, ai sensi del Titolo
III-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;
Considerato che la situazione attuale del TMB M1 viene cosi'
descritta dalla societa' nella suddetta nota... Lo scorso 24 dicembre
2023 l'impianto TMB M1 e' stato parzialmente interessato da un
incendio che ne ha comunque comportato la fermata (vedere
comunicazione della E. Giovi S.r.l. prot. 03 del 3 gennaio 2024). La
verifica dei danni ha evidenziato quanto segue:
la sezione di ricevimento dei rifiuti ha subito danni limitati
alla controsoffittatura, all'impianto elettrico e ad alcuni
macchinari;
la sezione di selezione e produzione CSS ha subito danni alla
copertura ed alla controsoffittatura, ad alcune capriate (travi di
copertura); i macchinari della zona selezione e pressatura,
l'impianto elettrico ed 1 condotti del trattamento aria sono stati
danneggiati;
la sezione di stabilizzazione della frazione organica mediante
bacini biodinamici e quella della raffinazione, risultano non
coinvolte nell'incendio e quindi efficienti e funzionanti;
Sono state svolte indagini tese a verificare l'integrita' delle
strutture in acciaio; in particolare sono state eseguite delle prove
di trazione su provini di acciaio prelevati dalle capriate della zona
di ricezione piu' vicine all'incendio (in allegato 1 i relativi
certificati di prova) ed anche delle prove di carico delle stesse
capriate (in allegato 2 i relativi certificati di prova). Tutte le
prove, eseguite da un laboratorio certificato ed autorizzato dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, hanno
confermato che le strutture della zona di ricezione non hanno subito
danni derivanti dall'incendio ed hanno conservato le loro
caratteristiche strutturali.
L'esito delle suddette verifiche ha pertanto consentito di
programmare la ripartenza del TMB M1 in due distinte fasi:
una prima fase di funzionamento con una configurazione
"semplificata" che, con una riconfigurazione del layout
impiantistico, consente una veloce riattivazione del TMB con
l'esclusione della sola linea di produzione CSS. Tale 1° fase che si
protrarra' per un periodo di tempo limitato stimato in circa dodici
mesi di funzionamento e' l'oggetto della presente comunicazione di
modifica non sostanziale;
una seconda fase di funzionamento che vede l'impianto
completamente ripristinato e a regime nella sua piena funzionalita'
operative secondo quanto gia' autorizzato e richiesto nel rinnovo
autorizzativo in itinere. In tale fase verra' quindi riattivata la
linea di produzione del CSS, mantenendo inalterato il processo
previsto in autorizzazione, ottimizzando nel contempo il layout dei
macchinari rispetto all'attuale configurazione.
La societa' comunica inoltre che ... per il completamento dei
lavori relativi alla 1ª fase e l'avvio delle linee, si prevede che
occorreranno circa tre mesi. Gia' in questa prima fase di esercizio
in modalita' semplificata, sara' possibile raggiungere la
potenzialita' massima autorizzata dell'impianto, pari a 600 t/g per 6
gg/settimana per un totale di 187.000 tonnellate/anno»;
con nota acquisita al prot. regionale R.U. E. 1206577 del 2
ottobre 2024, la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria» ha comunicato che «l'impianto TMB M1 nella sua
configurazione "semplificata" iniziera' a ricevere i rifiuti, a
partire dalle ore 20,30 della giornata odierna ed iniziera' le
operazioni di trattamento dalle ore 6,00 di giovedi' 3 ottobre 2024»;
con nota acquisita al prot. RM/2371 del 17 marzo 2025 la societa'
«E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha richiesto «la
proroga di sei mesi del termine previsto per l'adempimento della
prescrizione di cui al punto 4.f della suddetta determinazione; tale
prescrizione impone la realizzazione della controsoffittatura della
zona ricezione entro sei mesi dall'avvio della prima fase
dell'impianto, per tornare a garantire quattro ricambi d'aria
all'ora. La nostra richiesta di proroga, che sposterebbe il termine
dal 3 aprile 2025 al 3 ottobre 2025, e' motivata dalla necessita' di
apportare una modifica non sostanziale all'impianto, volta in sintesi
ad aumentare i flussi d'aria nella zona di ricezione per garantire i
quattro ricambi d'aria all'ora richiesti, senza la necessita' di
ripristinare la controsoffittatura»;
con nota prot. RM/2849 del 2 aprile 2025, il commissario
straordinario ha comunicato alla societa' «E. Giovi S.r.l. -
Amministrazione giudiziaria» che non si ravvede alcuna valida
motivazione atta a consentire l'accoglimento della richiesta di
«proroga di sei mesi del termine previsto per l'adempimento della
prescrizione di cui al punto 4.f. della suddetta determinazione»;
con nota prot. R.U. U. 0581001 del 30 maggio 2025, acquisita in
pari data al prot. n. RM/4568, la Regione Lazio - Direzione regionale
ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e
sostenibilita', parchi - Area autorizzazione integrata ambientale ha
rappresentato che «Con pec acquisita al prot. reg. n. 568653 del 27
maggio 2025, in ottemperanza all'ultima proroga concessa con nota
prot. reg. n. 525533 del 15 maggio 2025, codesta societa' ha
presentato la polizza fidejussoria numerata come
2025-030-000182-05-000069211 - emessa dalla compagnia assicurativa
Insurance JSC DallBogg Life and Health - Sofia (Bulgaria) Iscrizione
IVASS: 40667 iscritta in data 22 gennaio 2016 all'albo imprese con n.
II.01368, rilasciata a favore della societa' E. Giovi S.r.l. con sede
a Roma 00166 - via di Malagrotta n. 257, per l'importo di euro
2.850.000,00, relativamente all'Impianto di trattamento meccanico
biologico "TMB-M1", emessa in data 14 maggio 2025 con decorrenza 23
aprile 2025 e scadenza 23 aprile 2026, la cui validita' e emissione
e' stata verificata sul sito web della stessa dallbogg.it al link
indicato nella medesima polizza secondo la regolamentazione definita
da AgID.
Atteso che:
gli impianti di che trattasi rivestono carattere di rilevanza
strategica per il soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela
ambientale;
tali impianti sono sottoposti ad amministrazione giudiziaria,
rappresentando per questa Autorita' competente tale fattispecie
garanzia di trasparenza e legittimita' dell'azione gestoria;
Tutto cio' premesso, con la presente si accetta la polizza
fidejussoria numerata come 2025- 030-000182-05-000069211 - emessa
dalla compagnia assicurativa Insurance JSC DallBogg Life and Health -
Sofia (Bulgaria) Iscrizione IVASS: 40667 iscritta in data 22 gennaio
2016 all'albo imprese con n. II.01368, rilasciata a favore della
societa' E. Giovi S.r.l. con sede a Roma 00166 - via di Malagrotta n.
257, per l'importo di euro 2.850.000,00, relativamente all'Impianto
di trattamento meccanico biologico "TMB-M1", emessa in data 14 maggio
2025 con decorrenza 23 aprile 2025 e scadenza 23 aprile 2026. Entro
la scadenza del 23 aprile 2026 la suddetta polizza dovra' essere
aggiornata e/o sostituita con altra polizza e/o tramite fidejussione
bancaria come previsto alternativamente dalla D.G.R. n. 239/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni»;
con nota acquisita al prot. RM/4652 del 4 giugno 2025 la societa'
«E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», dopo aver
rappresentato di aver «recentemente terminato la progettazione
preliminare della II fase che prevede il ripristino completo
dell'impianto TMB con la riattivazione della linea di produzione CSS;
il programma delle attivita', al fine di evitare fermate prolungate
dell'impianto e per ottimizzare i costi, prevede tre step di
realizzazione la cui descrizione particolareggiata e' riportata nella
relazione tecnica in allegato. La complessita' delle attivita'
previste per la fase II, rendera' necessario predisporre una
dettagliata progettazione esecutiva e una fase preliminare dedicata
alla preparazione delle richieste di offerta e alla gestione degli
ordini, con i relativi tempi di fornitura; inoltre al termine dei
montaggi dovra' essere previsto un mese per prove in bianco e
collaudi. La durata complessiva stimata per la realizzazione ed il
completamento delle attivita' ricomprese nella II fase e' di
quattordici mesi», ha richiesto «una proroga di quattordici mesi
della suddetta autorizzazione (ossia fino al 1° dicembre 2026) al
fine di consentire la completa esecuzione dei lavori di adeguamento
delle linee impiantistiche previste per la II fase»;
con nota prot. n. RM/5400 del 1° luglio 2025, il Commissario
straordinario, per le motivazioni nella stessa indicate, ha, da un
lato, disposto l'archiviazione, per improcedibilita', della suddetta
istanza di «proroga», acquisita al prot. n. RM/4652 del 4 giugno
2025, dall'altro ha indicato alla societa' «E. Giovi S.r.l. -
Amministrazione giudiziaria» di valutare l'eventuale presentazione di
un'«istanza di modifica (temporanea) ai sensi dell'art. 29-nonies del
decreto legislativo n. 152/2006 dell'AIA di cui alla determinazione
G06042 del 23 dicembre 2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, rilasciata dalla Regione Lazio», provvedendo a
presentare la documentazione indicata al seguente link
https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-
di-trattamento-rifiuti/modulistica/ unitamente alle spese di
istruttoria per la stessa previste;
nella medesima nota si e' rappresentato, altresi', che,
relativamente al procedimento volto al riesame dell'autorizzazione
integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio con nota prot. n.
106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della prosecuzione dello
stesso, la medesima societa' avrebbe dovuto presentare la
documentazione progettuale indicata al seguente link
https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-
di-trattamento-rifiuti/modulistica/ debitamente aggiornata, atta a
far comprendere quale fosse, invero, il progetto dell'impianto da
autorizzare in sede di riesame;
con nota acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, la
societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» ha trasmesso
un'«Istanza di modifica non sostanziale temporanea per il TMB M1»,
«...autorizzato con AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successiva
determinazione G08185 del 20 giugno 2024...», ai sensi dell'art.
29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, con allegata la seguente
documentazione:
«Modulo B - Istanza di variante non sostanziale;
Modulo F - autodichiarazione sostitutiva di certificazione
requisiti soggettivi;
Ricevuta di pagamento delle spese istruttorie;
Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato che
descrive la tipologia di interventi di variante richiesti;
Relazione tecnica asseverata da professionista abilitato
attestante la non sostanzialita' delle modifiche richieste»;
rappresentando che «La descrizione delle modifiche richieste -
dell' "...AIA n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successiva
determinazione G08185 del 20 giugno 2024..." - e' dettagliata
nell'allegata relazione tecnica asseverata...» a firma del tecnico
incaricato;
la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria» con
nota prot. n. U347 del 22 settembre 2025, acquisita in pari data al
prot. n. RM/7145, facendo seguito alla richiesta di integrazioni e
chiarimenti del Commissario straordinario di cui al prot. n. RM/6975
del 12 settembre 2025, ha fornito la seguente documentazione:
«1) parere positivo di compatibilita' ambientale;
2) relazione asseverata di conformita' al titolo di
compatibilita' ambientale;
3) dichiarazione del tecnico competente in acustica;
4) tabelle esplicative con i dati di calcolo dei ricambi orari
di aria per ogni sezione;
5) schemi grafici comparativi dei flussi di aria per i vari
reparti;
6) diagramma delle curve caratteristiche per i ventilatori
10.VT.107 e 10.VT.108;
7) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 3;
8) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 1;
9) diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 2;
10) tabella comparativa dei flussi di massa;
11) Tav. 07336 Rev. 3a Schema layout impianto trattamento aria
M1 step 1 e 2;
12) Tav. 07336 Rev. 2 Schema layout impianto trattamento aria
M1 da AIA;
13) Tav. 07336 Rev. 3 Schema layout impianto trattamento aria
M1 step 3;
14) Tav. EGMNS A02 planimetria con macchinari relativa a step
1;
15) Tav. EGMNS A03 planimetria con macchinari relativa a step
2;
16) Tav. EGMNS A04 planimetria con macchinari relativa a step
3;
17) Mod. F - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei
rifiuti»;
Considerato che:
nella premessa della «Relazione tecnica asseverata», cui si
rinvia, viene, fra l'altro, dichiarato che: «l'attuazione della fase
2 di ripristino della configurazione tecnologica e di processo
dell'impianto TMB di Malagrotta 1 cosi' come risultante prima
dell'incendio avvenuto in data 24 dicembre 2023, che la societa' E.
Giovi S.r.l. ha in procinto di comunicare con apposito atto
all'autorita' competente, non ricade tra le fattispecie previste
dalla lettera l-bis, co.1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006
e successive modificazioni ed integrazioni e quindi anche tra le
fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della legge regionale n.
27/1998 e pertanto di tipo non sostanziale»;
nella medesima «Relazione tecnica asseverata», altresi',
testualmente, si dichiara:
«la societa' E. Giovi S.r.l., ha individuato un percorso
tecnico operativo, denominato fase 2 della riattivazione del TMB M1,
che si articola in n. 3 step successivi, che apporteranno progressive
modifiche all'attuale configurazione temporanea autorizzata con
determinazione G08185 del 20 giugno 2024 fino alla riattivazione
completa dell'impianto TMB M1 secondo un layout ottimizzato che si
configura quale modifica non sostanziale di quanto autorizzato. [...]
In particolare; le modifiche proposte complessivamente per la fase 2
rispetto configurazione impiantistica prevista in AIA (determinazione
Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013 e successive
modificazioni ed integrazioni), cosi' come individuate e riferite
allo scrivente dalla struttura tecnica della E. Giovi S.r.l. in
amministrazione giudiziaria consistono:
1. nello sdoppiamento a valle dei due trituratori della linea
di separazione tra frazione umida e frazione leggere con disposizione
dei previsti vagli primari in parallelo anziche' in serie. Cio' e'
finalizzato ad aumentare l'efficienza di vagliatura e la
produttivita' operativa.
Infatti, oltre ad avere dei vagli in grado di massimizzare la
produzione di CSS si avra' anche una riorganizzazione dei turni di
lavoro portando l'impianto ad operare su due turni giornalieri:
un turno di lavorazione ed un turno di pulizia (considerando
l'implementazione della potenzialita' rispetto a quanto previsto in
AIA passando da due vagli in serie con potenzialita' di flusso pari a
60 t/h a due vagli in parallelo con potenzialita' complessiva di 120
t/h (60+60 t/h), mantenendo invariata la portata giornaliera
trattata;
2. nella rivista configurazione operativa della linea di
trattamento della frazione leggera in uscita dalla vagliatura, con
l'inserimento di un secondo classificatore aeraulico e di un
elettromagnete per il recupero di materiali ferrosi e
riposizionamento di quello presente in modo da avere due linee
parallele operanti sulla separazione tra scarti pesanti e CSS e
l'eliminazione delle ulteriori apparecchiature previste in AIA. Cio'
finalizzato a massimizzare la produzione di CSS, ad incrementare il
recupero di materiali ferrosi e a migliorare le efficienze
energetiche dell'impianto;
3. nella rivista configurazione della linea degli scarti in
uscita dal classificatore aeraulico, con spostamento su questo flusso
del sistema di recupero del PET e l'inserimento di un elettromagnete
per il recupero di materiali ferrosi e di un sistema di recupero di
alluminio. Cio' finalizzato a minimizzare la produzione di scarti, ad
incrementare il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi (ad es.
alluminio) e del PET;
4. nella non realizzazione della controsoffittatura in zona
ricezione, per motivi legati alla propagazione degli incendi, le
esperienze che la E. Giovi ha avuto con gli incendi prima del TMB M2
e successivamente del TMB M1, hanno evidenziato le criticita' legate
alla controsoffittatura in merito alla propagazione dei fumi in caso
di incendio. Cio' e' dovuto al fatto che i fumi caldi della
combustione trovano nel controsoffitto una via preferenziale per
propagarsi dalla zona dell'incendio verso le altre zone in maniera
incontrollata, aumentando la probabilita' di innesco di ulteriori
focolai di incendio. Pertanto, per migliorare la sicurezza
antincendio dell'impianto si ritiene opportuno evitare di
riposizionare la controsoffittatura nella zona di ricezione. Tale
modifica non altera le quantita' e qualita' dei flussi emissivi
previsti nei n. 2 punti emissivi autorizzati EM1 e ED1.
5. Nella semplificazione della sezione di raffinazione della
FOS. Tale intervento e' giustificato dal fatto che con la sezione
prevista con la determinazione n. G06042/2013, consistente in una
complessa linea che, oltre alla separazione della FOS, attua la
separazione di vetri, inerti, scarti non si e' mai riusciti ad
ottenere materiali di recupero rispondenti alla qualita' dei
materiali di recupero ed i flussi in uscita sono stati sempre gestiti
come flussi inviati a smaltimento. Pertanto, questa sezione verra'
mantenuta operativa secondo la configurazione semplificata gia'
prevista con determinazione Regione Lazio n. G08185/2024, vale a dire
costituita da una singola linea di raffinazione composta da
vagliatura e separazione dei rottami ferrosi da avviare a recupero».
e che la durata prevista dei lavori e': per lo «step 1: 3 mesi»,
per lo «step 2: 4 mesi» e per lo «step 3: 7 mesi + 1 mese per prove e
collaudi»;
che nell'«Attestazione asseverata», cui si rinvia, viene, fra
l'altro, asseverato che:
a. «...le modifiche impiantistiche proposte dalla societa' E.
Giovi S.r.l. in Amministrazione giudiziaria, riguardanti il
ripristino della configurazione tecnologica e di processo ante
incendio intervenuto in data 23 dicembre 2023 e prevista in AIA
autorizzata con determinazione Regione Lazio n. G06042/2013,
denominata fase 2 della riattivazione dell'impianto TMB di Malagrotta
1, dettagliate nella su riportata relazione tecnica asseverata, non
ricadono tra le fattispecie richiamate nell'art. 14, comma 14, della
legge regionale n. 27/98;
b. la quantita' di rifiuti, a seguito della richiesta della
societa', non subisce aumenti rispetto a quanto gia' autorizzato
(ovvero subisce variazioni all'interno del 10% della quantita'
assentita) ne' la richiesta comporta variazioni alle quantita' gia'
autorizzate suddivise in rifiuti pericolosi e non pericolosi;
c. quanto richiesto non comporta modifiche di processo e
funzionali alle linee impiantistiche e tecnologiche previste in AIA
autorizzata con determinazione Regione Lazio n. G06042/2013;
d. non vengono utilizzati, a seguito della richiesta modifica,
rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a
quelle gia' autorizzate;
e. i macchinari sostituiti (previsti in autorizzazione) e
necessari per le stesse operazioni gia' autorizzate, determinano un
piu' basso impatto ambientale [...]
tutte le apportate modifiche non producono effetti peggiorativi
sull'ambiente rispetto a quanto gia' autorizzato con determinazione
Regione Lazio n. G06042 del 23 dicembre 2013;
che sussistono in requisiti ed i presupposti d'esercizio
derivanti dalla realizzazione delle modifiche richieste;
che le modifiche richieste ricadono nella fattispecie di
"modifica non sostanziale" cosi' come definita ai sensi della
normativa nazionale e locale vigente in materia di gestione di
rifiuti non ricadendo tra le fattispecie previste dalla lettera
l-bis, comma 1, art. 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e
successive modificazioni ed integrazioni e quindi anche tra le
fattispecie previste nell'art. 15, comma 14 della legge regionale n.
27/1998, in quanto:
non prevedono l'utilizzo di aree e strutture fisse permanenti
diversi da quelle gia' autorizzate;
non prevedono l'effettuazione di operazioni di gestione dei
rifiuti diverse da quelle gia' autorizzate;
non prevedono variazioni in aumento degli impatti ambientali
gia' esaminati ed autorizzati; o non prevede la gestione di codici
EER con caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche e qualitative
diverse da quelli gia' autorizzati;
non prevedono l'inserimento di nuovi macchinari ad impatto
ambientale maggiore; o non prevedono aumenti quali-quantitativi di
emissioni in atmosfera, di emissioni sonore, di utilizzo di risorsa
idrica e produzione di scarichi idrici rispetto a quelli gia'
autorizzati»;
con nota prot. R.U. U. 0060887 del 24 giugno 2025 il Comando
provinciale Vigili del Fuoco Roma - Polo Centrale, ha trasmesso,
relativamente all'«Impianto TMB1 di "Malagrotta" in configurazione
"semplificata" con annessi due gruppi elettrogeni a gasolio di
potenzialita' compresa fra 350 e 700 KW (Attivita' n. 70.2.C - 49.2.B
- 49.2.B dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica
n. 151/11)» «copia del verbale di visita tecnica del 20 giugno 2025
effettuata da parte dei responsabili della verifica e controllo
dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi applicabili,
relativa alla configurazione "semplificata" dell'attivita'»; Nel
suddetto verbale testualmente si legge: «l'esito del controllo e'
positivo con l'osservanza di quanto di seguito indicato:
l'area "A" di ricezione e scarico, in caso di qualsiasi
sospensione delle lavorazioni e/o dell'impianto, dovra' rimanere
sgombera da rifiuti e materiali combustibili;
la control room dovra' essere sempre presidiata H24, 7/7, 365
giorni/anno;
in caso di guasto dell'impianto di termocamere, le lavorazioni
dovranno essere sospese fino al ripristino e l'area "A" di ricezione
e scarico sgomberata da eventuali rifiuti presenti;
siano mantenuti efficienti i mezzi e tutti gli impianti
antincendio, eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni e/o
sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente le prove
degli stessi con la cadenza prescritta dalle norme specifiche di
ciascun impianto;
periodicamente dovra' essere effettuata potatura vegetativa
delle sterpaglie presenti in tutte le aiuole e le aree limitrofe
all'impianto, al fine di eliminare il rischio di incendio
vegetazione;
l'eventuale deposito di balle del materiale di scarto della
vagliatura potra' essere consentito all'aperto solo per il tempo
strettamente necessario per le operazioni di carico e trasporto ad
altro sito;
sia assicurata un'adeguata informazione e formazione del
personale dipendente sui rischi d'incendio dell'attivita' e delle
misure di prevenzione e protezione adottate nonche' sulle precauzioni
comportamentali e procedure da adottare ai fini antincendio; al
riguardo, al fine di potere intervenire con prontezza, si specifica
che dovra' essere sempre garantita la presenza di un numero congruo
di addetti antincendio a rischio incendio 3-FOR ai sensi del decreto
ministeriale 2 settembre 2021»;
nella «Relazione tecnica asseverata», cui si rinvia, in merito
alla decisione di non ripristinare la controsoffittatura nella zona
di ricezione dei rifiuti in ingresso all'impianto, e' riportato che
«Cio' ha determinato, per l'impianto TMB M1 un incremento complessivo
dei volumi utili degli edifici (non modificati in dimensioni ed
effetto visivo esteriore) in cui effettuare l'aspirazione di aria da
ricambiare per il successivo convogliamento agli autorizzati presidi
ambientali. Cio' ha comportato la seguente revisione dei volumi
d'aria da ricambiati, nel rispetto delle norme tecniche di settore,
senza modificare quantita' e qualita' dei flussi in emissione gia'
autorizzati per i previsti punti emissivi dell'impianto»;
nella nota prot. n. U347 del 22 settembre 2025, acquisita in pari
data al prot. n. RM/7145, la societa' «E. Giovi S.r.l.
-Amministrazione giudiziaria», a riscontro di quanto richiesto dal
Commissario straordinario con nota prot. n. RM/6975 del 12 settembre
2025, ha rappresentato che «per soddisfare i ricambi di aria previsti
in AIA, si rende necessario intervenire sui volumi d'aria aspirati
nella sezione ricezione. Per fare cio', viene incrementata la portata
d'aria aspirata dalla ricezione ed inviata alla sezione di
stabilizzazione che passa da 80.000 mc/h a 104.000 mc/h; anche l'aria
aspirata della sezione di raffinazione, pari a 16.000 mc/h, viene
inviata alla sezione di stabilizzazione. Conseguentemente, dalla
sezione di stabilizzazione vengono aspirati complessivamente 120.000
mc/h che sono avviati al biofiltro. In tale modo, il flusso emissivo
del biofiltro risultera' invariato rispetto a quello attuale. Per
meglio comprendere nel dettaglio le modifiche proposte, di seguito si
riporta la determinazione dei flussi d'aria per la sezione di
ricezione al fine di ripristinare i corretti flussi e ricambi orari
di aria. L'AIA prevede che nella sezione di ricezione vengano captati
dall'ambiente e dalle cappe dei macchinari complessivamente 80.000
mc/h che vengono aspirati tramite due ventilatori centrifughi
(10.VT.107 e 10.VT.108), filtrati ed inviati alla sezione di
stabilizzazione quale aria di processo, garantendo 4 ricambi/ora
(considerando la presenza del controsoffitto). Con la modifica
proposta (eliminazione del controsoffitto) per garantire i 4
ricambi/h, come da prescrizione autorizzativa, viene aumentata la
portata di aspirazione dei ventilatori della zona ricezione 10.VT.107
e 10.VT.108 per aspirare 104.000 mc/h, che vengono filtrati ed
inviati alla sezione di stabilizzazione. Nell'allegato 4 si riportano
le tabelle esplicative con i dati di calcolo dei parametri operativi
previsti in AIA e quelli previsti negli step 1, 2 e 3 della
variante»;
nella «Relazione asseverata», allegata alla nota prot. n. U347
del 22 settembre 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/7145,
viene, altresi', asseverato «quanto segue:
Conformita' alle prescrizioni VIA originarie. Le modifiche non
sostanziali richieste:
non comportano variazioni localizzative o dimensionali
dell'impianto tali da incidere sugli aspetti valutati nello Studio di
impatto ambientale (cfr. pp. 3-6 del Parere VIA 60519/4/C/2000);
non introducono nuove fonti di pressione ambientale rispetto
a quelle gia' considerate, in particolare per emissioni in atmosfera,
gestione reflui, rumore e viabilita' di accesso;
Assenza di incidenze significative su matrici ambientali.
atmosfera: le modifiche non comportano incremento di
emissioni convogliate o diffuse rispetto ai limiti stabiliti;
acque: non sono introdotti nuovi scarichi ne' alterazioni dei
sistemi di trattamento autorizzati;
suolo e sottosuolo: non si determinano nuove
impermeabilizzazioni ne' variazioni nella gestione dei piazzali;
rumore: le modifiche non comportano modifiche impiantistiche
tali da alterare il quadro acustico gia' autorizzato;
Rispetto delle condizioni e prescrizioni del parere VIA
tutte le prescrizioni contenute nel Parere VIA n.
60519/4/C/2000, ed in particolare quelle richiamate al punto 4
(atmosfera), punto 5 (emissioni acustiche), al punto 6 (impianti e
dotazioni di sicurezza), e al punto 10 (piani di sicurezza), restano
pienamente rispettate;
Pertanto, alla luce della documentazione esaminata e delle
verifiche effettuate, si attesta che le modifiche non sostanziali
oggetto dell'istanza rispettano quanto previsto dal titolo di
compatibilita' ambientale rilasciato con Parere VIA n. 60519/4/C del
4 agosto 2000»;
le varianti presentate risultano non sostanziali non rientrando
fra quelle previste all'art. 5 lettera l)-bis del decreto legislativo
n. 152/2006 successive modificazioni ed integrazioni che identifica,
come modifiche sostanziali, «la variazione delle caratteristiche o
del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o
dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorita'
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.
In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato
VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica
all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa»;
Considerato, altresi', che:
con la citata deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015
l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad
«AMA S.p.a.», societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di
gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di
Roma...», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla
stessa allegato;
con la richiamata deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024 la giunta
capitolina ha approvato il nuovo contratto di servizio tra Roma
Capitale ed «AMA S.p.a.» per la gestione dei rifiuti urbani, valevole
per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
l'«Impianto di trattamento meccanico biologico denominato
Malagrotta 1», sito in Roma, in via di Malagrotta n. 257 - Municipio
XII, come riportato nell'allegato I della disposizione n. 46 del 25
novembre 2024, prot. n. RM/6878, risulta fra gli «Impianti di
gestione dei rifiuti urbani in esercizio, localizzati nel territorio
della citta' di Roma Capitale che hanno come conferitore esclusivo il
gestore AMA S.p.a.» e, dunque, a supporto del servizio di raccolta
dei rifiuti urbani di Roma Capitale;
la gestione di tale impianto da parte dell'amministrazione
giudiziaria, non puo' che costituire, per il Commissario
straordinario, indice di garanzia di trasparenza e legittimita'
dell'azione gestoria medesima;
in data 13 gennaio 2025 ed in data 11 giugno 2025, la Societa'
«AMA S.p.a.», rispettivamente con nota prot. PG - 13/01/2025.0005942.
U, acquisita in pari data al prot. n. RM/213 e con nota prot. PG - 11
giugno 2025. 0094887. U, acquisita al prot. n. RM/4862 del 12 giugno
2025, ha rappresentato che: «Il sistema di raccolta della Citta' di
Roma Capitale e' strutturato con conferimenti diretti di rifiuti
indifferenziati divisi per bacini di utenza; nello specifico per il
bacino sud-ovest il rifiuto viene conferito, per operazioni di
trasferenza e/o trattamento, presso le piattaforme Ecosystem, E.
Giovi, AMA - Ponte Malnome e AMA - Romagnoli, mentre per il bacino di
utenza nord-est presso le piattaforme AMA - Rocca Cencia, Porcarelli
ed Ambiente Guidonia. Questo modello ottimizzato di gestione dei
flussi di raccolta garantisce la possibilita' di uno scarico continuo
di rifiuti nelle 24 ore, sia nei giorni feriali che nelle giornate
festive, assicurando nella sua globalita' un livello di servizio
adeguato»;
l'attivita' di trattamento meccanico biologico dei «rifiuti
urbani non differenziati» (EER 20.03.01), residuali dalla raccolta
differenziata, svolta presso l'impianto denominato «Malagrotta I»
della Societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»,
assume, dunque, una rilevante connotazione strategica nel
mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti
urbani nel territorio di Roma Capitale ed il medesimo impianto,
peraltro, si colloca logisticamente in posizione idonea per essere
punto di riferimento per i mezzi che, nello svolgere il servizio di
raccolta urbana diviso per bacini di utenza, vi conferiscono
direttamente parte dei rifiuti indifferenziati prodotti dal bacino di
utenza di sud-ovest del territorio di Roma Capitale;
Rilevato, quindi, che l'eventuale mancato conferimento dei rifiuti
urbani indifferenziati di Roma Capitale presso l'impianto denominato
«Malagrotta I» della Societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria» genera l'inevitabile inefficienza del servizio di
raccolta dei rifiuti indifferenziati nel bacino sud-ovest della
citta' di Roma con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti
presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare
criticita' di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano,
peraltro, in un periodo storico particolarmente rilevante per la
presenza di pellegrini presso la citta' di Roma per l'anno giubilare;
Ritenuto, quindi,
che al Commissario straordinario corre l'obbligo di porre in
essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle
attivita' di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale, arginando
le situazioni di criticita' attuali e future, al fine di
salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da
pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita'
urbana, nonche' per garantire il corretto svolgimento delle
celebrazioni in corso per l'anno giubilare anche in considerazione
del consistente aumento delle presenze di pellegrini nel territorio
di Roma Capitale;
che conseguentemente e' necessario intervenire da parte del
Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025
con i poteri previsti dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre
2021, n. 234 in combinato disposto con i poteri di cui all'art. 13,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 con specifico provvedimento
per scongiurare il verificarsi di criticita' nello svolgimento del
servizio di raccolta del rifiuto urbano indifferenziato nel quadrante
sud-ovest della citta';
Rilevata
nelle more della presentazione, da parte della Societa' «E. Giovi
S.r.l. - Amministrazione giudiziaria», della documentazione
progettuale indicata al seguente link
https://commissari.gov.it/giubileo2025/via-e-autorizzazioni-impianti-
di-trattamento-rifiuti/modulistica/ debitamente aggiornata, come
richiesto, dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/5400
del 1° luglio 2025, in relazione al procedimento volto al riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale, avviato dalla Regione Lazio
con nota prot. n. 106966 del 26 febbraio 2015, ed al fine della
prosecuzione dello stesso, la necessita' di un provvedimento, volto a
garantire le condizioni del regolare svolgimento del servizio di
raccolta e di igiene urbana a salvaguardia della tutela sanitaria ed
ambientale;
per quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente, va,
dunque, garantita efficacia, efficienza, economicita' ed
autosufficienza alla gestione, di competenza del Commissario di
Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, dei rifiuti
urbani di Roma Capitale, all'interno dell'ambito territoriale
ottimale (ATO - Roma), in conformita' con i principi di
autosufficienza e prossimita' di cui all'art. 182-bis del decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
un'efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani
impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della
citta' di Roma che e' chiamata ad ospitare tutte le piu' importanti
celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;
Dato atto che il comma 1 dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, testualmente, dispone che «...L'Autorita' competente,
ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni...»;
Verificato che la Societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria», come da ricevuta allegata alla nota acquisita al prot.
n. RM/6780 del 3 settembre 2025, ha provveduto ad effettuare il
pagamento delle spese istruttorie, come disposte dalla D.G.R. Lazio
n. 13 del 19 gennaio 2021, la cui disciplina tariffaria e' stata
adottata dal Commissario straordinario, da ultimo, con disposizione
n. 49 del 4 dicembre 2024, prot. RM/7255;
Ritenuto di poter recepire le modifiche non sostanziali dell'A.I.A.
di cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013 n. G06042 e
successive modificazioni ed integrazioni, comunicate con nota
acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, come integrata
con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22 settembre
2025;
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto dal Commissario
straordinario con nota prot. n. RM/7260 del 25 settembre 2025 ed
espresso dalla Regione Lazio con nota prot. U. 0960175 del 30
settembre 2025, acquisita in pari data al protocollo del Commissario
straordinario al n. RM/7367.
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di
un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti ed a tutela
dell'ambiente e della salute pubblica;
Dispone:
A. di recepire ai sensi dell'art. 29-nonies del titolo III-bis del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni, le modifiche non sostanziali temporanee dell'A.I.A. di
cui alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e
successive modificazioni ed integrazioni, comunicate con nota
acquisita al prot. n. RM/6780 del 3 settembre 2025, come integrate
con la documentazione acquisita al prot. n. RM/7145 del 22 settembre
2025, costituite dalla 2° fase di ripristino dell'impianto denominato
«Malagrotta 1» della Societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria» come indicate in premessa e di seguito riportate:
«1. Nello sdoppiamento a valle dei due trituratori della linea di
separazione tra frazione umida e frazione leggera con disposizione
dei previsti vagli primari in parallelo anziche' in serie. Cio' e'
finalizzato ad aumentare l'efficienza di vagliatura e la
produttivita' operativa. Infatti, oltre ad avere dei vagli in grado
di massimizzare la produzione di CSS si avra' anche una
riorganizzazione dei turni di lavoro portando l'impianto ad operare
su 2 turni giornalieri: 1 turno di lavorazione ed 1 turno di pulizia
(considerando l'implementazione della potenzialita' rispetto a quanto
previsto i AIA passando da 2 vagli in serie con potenzialita' di
flusso pari a 60 t/h a due vagli in parallelo con potenzialita'
complessiva di 120 t/h (60 + 60 t/h), mantenendo invariata la portata
giornaliera trattata;
2. nella rivista configurazione operativa della linea di
trattamento della frazione leggera in uscita dalla vagliatura, con
l'inserimento di un secondo classificatore aeraulico e di un
elettromagnete per il recupero di materiali ferrosi e
riposizionamento di quello gia' presente in modo da avere 2 linee
parallele operanti sulla separazione tra scarti pesanti e CSS e
l'eliminazione delle ulteriori apparecchiature previste in AIA. Cio'
e' finalizzato a massimizzare la produzione di CSS, ad incrementare
il recupero dei materiali ferrosi e a migliorare le efficienze
energetiche dell'impianto;
3. nella rivista configurazione della linea degli scarti in
uscita dal classificatore aeraulico, con spostamento su questo flusso
del sistema di recupero del PET e l'inserimento di un elettromagnete
per il recupero di materiali ferrosi e di un sistema di recupero di
alluminio. Cio' e' finalizzato a minimizzare la produzione di scarti,
ad incrementare il recupero dei materiali ferrosi e non ferrosi (ad
es. alluminio) e del PET;
4. nella non realizzazione della controsoffittatura in zona
ricezione, per motivi legati alla propagazione degli incendi: le
esperienze che la E. Giovi ha avuto con gli incendi prima del TMB M2
e successivamente del TMB Ml, hanno evidenziato la criticita' legate
alla controsoffittatura in merito alla propagazione dei fumi in caso
di incendio. Cio' e' dovuto al fatto che i fumi caldi della
combustione trovano nel controsoffitto una via preferenziale per
propagarsi dalla zona dell'incendio verso le altre zone in maniera
incontrollata, aumentando la probabilita' di innesco di ulteriori
focolai di incendio. Pertanto, per migliorare la sicurezza
antincendio dell'impianto si ritiene opportuno evitare di
riposizionare la controsoffittatura rimossa nella zona di ricezione.
Tale modifica non altera le quantita' e qualita' dei flussi emissivi
previsti nei n. 2 punti emissivi autorizzati EMI e EDI.
5. Nella semplificazione della sezione di raffinazione della FOS.
Tale intervento e' giustificato dal fatto che con la sezione prevista
con la determinazione n. G06042/2013, consistente in una complessa
linea che, oltre alla separazione della FOS, attua la separazione di
vetri, inerti, scarti non si e' mai riusciti ad ottenere materiali di
recupero rispondenti alla qualita' dei materiali di recupero ed i
flussi in uscita sono stati sempre gestiti come flussi inviati a
smaltimento. Pertanto, questa sezione verra' mantenuta operativa
secondo la configurazione semplificata gia' prevista con
determinazione Regione Lazio n. G08185/2024, vale a dire costituita
da una singola linea di raffinazione composta da vagliatura e
separazione dei rottami ferrosi da avviare a recupero»;
B. di integrare e/o sostituire temporaneamente all'interno
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione
Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 e successive modificazioni
ed integrazioni, la documentazione di seguito indicata, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
relazione tecnica asseverata e attestazione asseverata - luglio
2025 con relativi allegati;
relazione asseverata di conformita' al titolo di compatibilita'
ambientale;
dichiarazione del tecnico competente in acustica;
tabelle esplicative con i dati di calcolo dei ricambi orari di
aria per ogni sezione;
schemi grafici comparativi dei flussi di aria per i vari reparti;
diagramma delle curve caratteristiche per i ventilatori 10.VT.107
e 10.VT.108;
diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 3;
diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 1;
diagramma di flusso con bilancio di massa riferito a step 2;
tabella comparativa dei flussi di massa;
tav. 07336 rev. 3a schema layout impianto trattamento aria M1
step 1 e 2;
tav. 07336 rev. 2 schema layout impianto trattamento aria M1 da
AIA;
tav. 07336 rev. 3 schema layout impianto trattamento aria M1 step
3;
tav. EGMNS A02 planimetria con macchinari relativa a step 1;
tav. EGMNS A03 planimetria con macchinari relativa a step 2;
tav. EGMNS A04 planimetria con macchinari relativa a step 3;
C. di specificare in merito allo stoccaggio dei rifiuti prodotti
dall'impianto denominato «TMB M1»:
1. che le modalita' di stoccaggio, le volumetrie ed i
quantitativi stoccati, saranno mantenuti le medesime di quelli
autorizzati con determinazione della Regione Lazio n. G08185 del 20
giugno 2024;
2. che i codici EER assegnati alle aree di stoccaggio
precedentemente utilizzate per la sola «frazione secca» (codice EER
191212) sono modificati come di seguito:
step 1 della 2° fase: rifiuto avente codice EER 191212 «altri
rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11» (frazione
secca);
step 2 e 3 della 2° fase:
rifiuto avente codice EER 191210 «ifiuti combustibili
(combustibile da rifiuti)» (CSS) e rifiuto avente codice EER 191212
«altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11»
(scarti pesanti);
3. la riduzione dell'area di stoccaggio denominata «5C» da 400 m²
e volume 2000 m³ a 150 m² e volume 750 m³ con creazione di due nuove
aree di stoccaggio denominate «5D» (210 m² e 850 m³) e «5E» (90 m² e
400 m³);
D. di prescrivere alla societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria»:
1. di intestare, entro trenta giorni dalla data della presente
ordinanza, al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo
della Chiesa cattolica 2025 - piazza del Campidoglio n. 1 Roma - C.F.
e P.IVA 96558420582, la polizza fidejussoria numerata come
2025-030-000182-05-000069211 - emessa dalla compagnia assicurativa
Insurance JSC DallBogg Life and Health relativa all'impianto TMB M1
oggetto della presente modifica non sostanziale; la suddetta polizza
dovra' anche essere riferita agli estremi della presente ordinanza;
2. di presentare entro trenta giorni prima della data di scadenza
(23 aprile 2026) della polizza fidejussoria numerata come 2025 -
030-000182-05-000069211 - emessa dalla compagnia assicurativa
Insurance JSC DallBogg Life and Health, l'estensione della durata
della suddetta garanzia finanziaria (ovvero prestarne altre) relativa
all'impianto TMB M1 oggetto della presente modifica non sostanziale,
da prestare ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 239/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni ed intestata al Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica
2025 - piazza del Campidoglio n. 1 - Roma - C.F. e P.IVA 96558420582.
Le garanzie finanziarie devono essere redatte secondo gli schemi di
polizza previsti all'allegato «B» del «Documento tecnico», allegato
1, alla D.G.R. Lazio n. 239/09. Ai sensi dell'art. 7 della citata
D.G.R. Lazio la durata delle garanzie finanziarie per l'attivazione e
gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere
pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni.
Relativamente all'impianto TMB M2, non oggetto della presente
ordinanza, cosi' come prescritto nella determinazione dirigenziale
Regione Lazio n. G08185 del 20 giugno 2024 «attualmente fuori uso a
seguito incendio [...] le garanzie [...] gia' prestate dovranno
essere estese di validita' ovvero prestate nuovamente e dovranno
avere durata concorde con quelle [...] relative al TMB M1»;
3. di comunicare il completamento delle attivita' riferite ad
ogni singolo step e il contestuale inizio dello step successivo
riferiti alla 2° fase al Commissario straordinario di Governo per il
Giubileo della Chiesa cattolica 2025, alla Regione Lazio, ad ARPA
Lazio sezione di Roma, alla ASL Roma 3 e al Comune di Roma Capitale;
4. di eseguire un rilievo fonometrico durante ognuno dei 3 «step»
individuati nella 2° fase, oggetto della presente modifica non
sostanziale; ogni rilievo fonometrico dovra' essere eseguito in
conformita' al decreto legislativo n. 447 del 26 ottobre 1995 e
successive modificazioni ed integrazioni comprensivo di misurazioni
al confine e di valutazione delle immissioni differenziali presso i
ricettori sensibili che verranno individuati;
5. di eseguire una campagna di monitoraggio per ognuno dei 3
«step» individuati nella 2° fase durante la quale dovranno essere
misurate le portate dei flussi di aria prelevati dai ventilatori
individuati come 10.VT.107 e 10.VT.108;
di eseguire entro novanta giorni dalla data della presente
ordinanza la valutazione dell'impatto odorigeno ai sensi dell'art.
272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in coerenza con il decreto del MASE
n. 309 del 28 giugno 2023; il documento conclusivo dovra' essere
trasmesso entro la scadenza di tale termine al Commissario
straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025,
alla Regione Lazio e ad ARPA Lazio sezione di Roma; il documento
dovra' basarsi anche su misure strumentali ed analitiche degli odori
alle fonti e presso i ricettori sensibili individuati che
costituiranno parte dei dati di input al modello previsionale;
6. di adottare entro centoventi giorni dalla data della presente
ordinanza un piano di gestione degli odori coerente con la BAT 1
della decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 e basato sui risultati
della valutazione di impatto odorigeno ai sensi dell'art. 272-bis del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni che preveda almeno:
a. un protocollo per effettuare il monitoraggio degli odori in
conformita' alle norme EN;
b. un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni
identificati, ad esempio in presenza di denunce;
c. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso.
Il piano dovra' essere sottoposto all'approvazione del
Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa
cattolica 2025 e trasmesso ad ARPA Lazio sezione di Roma;
E. di stabilire che la presente ordinanza ha efficacia fino al 2
gennaio 2027 secondo il cronoprogramma comunicato in relazione alla
2° fase;
F. di precisare che:
rimane in vigore tutto quanto previsto dall'autorizzazione
integrata ambientale di cui alla determinazione G06042 del 23
dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e non
modificato con il presente provvedimento;
il presente provvedimento dovra' essere conservato unitamente
alla determinazione Regione Lazio 23 dicembre 2013, n. G06042 ed alle
sue successive modifiche ed integrazioni ed esibito agli enti
preposti al controllo che ne facciano richiesta;
G. di obbligare la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria» ad attenersi a quanto indicato dalla circolare del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «Linee guida per la
gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei
rifiuti e per la prevenzione dei rischi» e ad inviare, dopo
l'aggiornamento del piano di emergenza redatto ai sensi dell'art.
26-bis della legge n. 132/2018, alla Prefettura di Roma tutte le
informazioni utili all'elaborazione del Piano di emergenza esterno
(PEE) secondo le prime disposizioni attuative contenute nella
circolare del Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
rispettivamente prot. n. 3058 e prot. 2730 del 13 febbraio 2019;
H. di stabilire che la societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria» resta l'unica responsabile degli eventuali danni
arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio
dell'impianto ed e' altresi' responsabile della conformita' di quanto
dichiarato nella documentazione presentata rispetto allo stato dei
luoghi ed alla configurazione dell'impianto;
I. di stabilire che in autotutela si potranno introdurre ulteriori
prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente
all'adozione del presente provvedimento; in particolare ulteriori
prescrizioni potranno essere impartite a seguito di comunicazione da
parte degli enti preposti al controllo;
J. di stabilire che il presente provvedimento non esonera la
societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»
dall'acquisizione di ulteriori nulla osta ed autorizzazioni non
ricomprese nel presente atto e funzionali e/o necessari allo
svolgimento dell'attivita' autorizzata;
K. di stabilire, ancora, che, a norma dell'art. 29-decies, comma 9,
del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni ed
integrazioni, in caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di
cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita' competente procedera'
secondo la gravita' delle infrazioni nei confronti della societa' «E.
Giovi S.r.l. - Amministrazione giudiziaria»:
alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere
eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi
restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di
misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate
misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga
necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la
conformita';
alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un
tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui
le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno;
alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione
abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
L. l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza,
ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
M. di notificare la presente ordinanza, con tutta la documentazione
a supporto, alla societa' «E. Giovi S.r.l. - Amministrazione
giudiziaria», nonche' la trasmissione al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica - Direzione generale economia circolare e
bonifiche, alla Regione Lazio, alla Citta' metropolitana di Roma
Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di
prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P. e ad ARPA Lazio - Sezione
di Roma e Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto
tecnico ai processi autorizzatori - Unita' valutazioni ambientali, al
Comando provinciale de VV.F., alla Prefettura di Roma e, per il
tramite della Polizia locale di Roma Capitale, al proprietario
dell'area.
La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del
Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa
cattolica 2025 al seguente link:
https://commissari.gov.it/giubileo2025
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine
di sessanta giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al
Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo
amministrativo».
Roma, 1° ottobre 2025
Il Commissario straordinario di Governo: Gualtieri
__________
Avvertenza:
Gli allegati alla disposizione sono disponibili sul sito del
Commissario di Governo
https://commissari.gov.it/giubileo2025/normativa/ordinanze-e-disposiz
ioni/area-via-e-autorizzazioni-rifiuti/anno-2025/ordinanze-commissari
ali-anno-2025/