IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante
l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche'
della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale;
Visto il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni
urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023
con cui e' stato dichiarato sull'intero territorio nazionale, per sei
mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone
migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte
migratorie del Mediterraneo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 con
cui lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento
dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale
attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e' stato prorogato di
sei mesi;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2024 con
cui lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento
dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale
attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e' stato prorogato di
ulteriori sei mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 984 del 16 aprile 2023 recante «Prime disposizioni urgenti per
fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone
migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte
migratorie del Mediterraneo.»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 990 del 2 maggio 2023 recante «Disposizioni urgenti per
fronteggiare, sul territorio della Regione Campania e della Regione
autonoma Valle d'Aosta, lo stato di emergenza in conseguenza
dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in
ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del
Mediterraneo.»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 993 del 9 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni
urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Calabria e
Sicilia, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale
incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio
nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo», n. 994
dell'11 maggio 2023 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare, sul territorio delle Regioni Campania, Valle d'Aosta,
Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna,
Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di
emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di
persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le
rotte migratorie del Mediterraneo», e n. 1015 del 2 agosto 2023
recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare, sul
territorio della Regione Siciliana, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone
migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte
migratorie del Mediterraneo.»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2024
con cui lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale
incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio
nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo e' stato
prorogato di ulteriori sei mesi;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna garantendo il progressivo rientro in
ordinario delle attivita' svolte dal Commissario delegato del
Ministero dell'interno;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita'
e degli interventi ancora non ultimati;
Sentito il Ministero dell'interno;
Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome interessate;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario del
Ministero dell'interno nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza
dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in
ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie
del Mediterraneo
1. Il Ministero dell'interno e' individuato quale amministrazione
competente alla prosecuzione in via ordinaria dell'esercizio delle
funzioni, nel coordinamento degli interventi di competenza del
medesimo Dicastero, conseguenti alla situazione emergenziale in
rassegna, avviati e non ancora ultimati. A tal fine il Capo del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 984 del 16 aprile 2023,
e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative
finalizzate al completamento delle attivita' in rassegna,
avvalendosi, fino al 10 aprile 2027 della contabilita' speciale n.
6400 aperta ai sensi dell'art. 6, comma 2 della citata ordinanza n.
984/2023.
2. Le eventuali risorse finanziarie residue presenti sulla
contabilita' speciale, alla data di chiusura della medesima, vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo delle emergenze nazionali di cui all'art. 44
del decreto legislativo n. 1/2018, ad eccezione di quelle derivanti
da Fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio
delle amministrazioni di provenienza.
3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, alla chiusura
della citata contabilita' speciale, sulle attivita' svolte.
4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano