N. 170 SENTENZA 20 ottobre - 25 novembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria  a
  carico delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  per  gli
  esercenti la professione sanitaria dipendente a tempo indeterminato
  (medici "strutturati" ex art. 10, comma 1, legge n. 24 del 2017)  -
  Citazione dell'assicuratore, a  richiesta  dell'imputato  -  Omessa
  previsione   -   Ingiustificata   disparita'   di   trattamento   -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria  a
  carico degli esercenti la professione sanitaria  non  "strutturati"
  (medici liberi professionisti ex art. 10, comma 2, legge n. 24  del
  2017) - Citazione dell'assicuratore, a  richiesta  dell'imputato  -
  Omessa previsione - Disposizione strettamente  collegata  ad  altra
  dichiarata   costituzionalmente   illegittima   -    Ingiustificata
  disparita' di trattamento - Illegittimita' costituzionale in  parte
  qua consequenziale. 
- Codice di procedura penale, art. 83. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.48 del 26-11-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  83  del
codice di procedura  penale,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Verona, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento
penale a carico di F. Z., con ordinanza del 28 marzo  2025,  iscritta
al n. 82 del registro ordinanze  2025  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2025  il  Giudice
relatore Francesco Saverio Marini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 28 marzo 2025 (reg. ord. n. 82  del  2025),
il Tribunale ordinario di Verona,  sezione  penale,  in  composizione
monocratica,  ha  sollevato,  in   riferimento   all'art.   3   della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  83
del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede  che,
nel  caso  di  responsabilita'  civile  derivante  dall'assicurazione
obbligatoria prevista dall'art. 10, comma  1,  della  legge  8  marzo
2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e  della
persona   assistita,   nonche'   in   materia   di    responsabilita'
professionale   degli   esercenti    le    professioni    sanitarie),
l'assicuratore  della  struttura  sanitaria  o  sociosanitaria  possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato». 
    2.-  Il  rimettente  espone  di  essere  investito,  in  sede  di
dibattimento, del processo penale nei confronti di  un  medico  «c.d.
"strutturato"», in quanto dipendente a  tempo  indeterminato  di  una
Azienda  unita'  locale  socio-sanitaria,  imputato  del  delitto  di
omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione sanitaria,
di cui agli artt. 589 e 590-sexies del codice penale. 
    Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualita' di dirigente
medico in servizio presso l'unita'  operativa  di  chirurgia  di  una
struttura  sanitaria  di  Verona,  avrebbe  provocato,   «per   colpa
consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonche'  per  colpa
specifica non avendo osservato  le  linee  guida»,  la  morte  di  un
paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020. 
    In sede di udienza preliminare,  il  10  ottobre  2024  si  erano
costituiti come  parti  civili  i  prossimi  congiunti  del  paziente
defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio  2025  il
difensore  dell'imputato   aveva   chiesto   «la   citazione,   quale
responsabile civile,  dell'assicurazione  della  struttura  sanitaria
(pubblica) di cui l'imputato [stesso] e' (ed era anche all'epoca  dei
fatti) dipendente». 
    3.- Ad avviso del rimettente, la questione sarebbe  rilevante  in
quanto l'art. 83  cod.  proc.  pen.  «non  consente  all'imputato  di
chiedere ed ottenere la  citazione  di  soggetti  quali  responsabili
civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze  della
Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022», a cui non e'
riconducibile il caso di specie. 
    L'istanza dell'imputato dovrebbe, pertanto, essere rigettata alla
luce dell'attuale formulazione della norma censurata. 
    4.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo -
richiamata  la  giurisprudenza  costituzionale  sulla  citazione  del
responsabile civile ad opera  dell'imputato  nel  processo  penale  -
osserva come, nella fattispecie al suo esame,  ricorrano  gli  stessi
requisiti che hanno «condotto alle  dichiarazioni  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 83 c.p.p.  [con  le]  sentenze  della  Corte
costituzionale  n.  112  del  1998  e   159   del   2022»,   relative
all'assicurazione obbligatoria per la  responsabilita'  civile  verso
terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione  dei  veicoli  a
motore, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990  (Assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei  natanti)  e  dall'uso  delle
armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, ai sensi dell'art.
12, comma 8, della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio). 
    Anche l'assicurazione per la responsabilita' civile  verso  terzi
della struttura sanitaria, pubblica o privata, «per  danni  cagionati
dal personale "a qualunque titolo operante  presso"»  la  stessa  e',
infatti, obbligatoria ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge  n.
24 del 2017. Rileva, inoltre, il rimettente che e' prevista  l'azione
diretta del danneggiato contro l'assicuratore (art. 12,  comma  1)  -
azione  che  «e'  divenuta  pienamente  operativa  [...]   solo   dal
16.3.2024, con l'entrata  in  vigore  del  decreto  interministeriale
232/2023» - e che sussiste  «un  rapporto  interno  di  garanzia  tra
danneggiante-imputato  e  assicuratore-terzo,   che   consent[e]   di
ravvisare una  funzione  "plurima"  della  garanzia,  a  salvaguardia
quindi    sia    del     danneggiato-parte     civile     sia     del
danneggiante-imputato». 
    Nel  caso  del  «medico  c.d.  "strutturato"»,  dipendente  della
struttura   sanitaria,   potrebbe   ben   ritenersi,   insomma,   che
l'assicuratore della  struttura  sanitaria  sia  tenuto  dalla  legge
civile a rispondere per il fatto  dell'imputato  ai  sensi  dell'art.
185, secondo comma, cod. pen. 
    Ad    avviso    del    rimettente,     sussisterebbe,     quindi,
«un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  -  con   conseguente
violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art.  3  Cost.  -
tra l'imputato  assoggettato  all'azione  risarcitoria  nel  processo
penale (a cui e' precluso, in forza dell'attuale previsione dell'art.
83 c.p.p., di ottenere la citazione dell'assicuratore della struttura
quale responsabile civile) ed il convenuto con la  stessa  azione  in
sede civile (che invece puo' chiamare in  garanzia,  ai  sensi  degli
artt. 1917, 4º comma, c.c. e 106 c.p.c., il  medesimo  assicuratore),
gia' riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998 e  n.  159  del  2022
della Corte costituzionale». 
    Non  potrebbe  ritenersi  «un  ostacolo  alla  sussistenza  della
cennata disparita' di trattamento il fatto che, nel caso  di  specie,
sia  stata  chiesta  la   citazione,   quale   responsabile   civile,
dell'assicuratore della struttura, ossia di un soggetto che e'  parte
di un contratto stipulato con una persona (giuridica) diversa».  Cio'
perche'  -  precisa  il  rimettente  -  si  sarebbe  in  presenza  di
«un'assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all'art.
1891 c.c., in forza del quale la struttura sanitaria assume la  veste
di contraente e il professionista sanitario  quella  di  assicurato».
Anche in tal caso, quindi, «l'assicuratore, pur avendo  stipulato  il
contratto di assicurazione con la struttura  sanitaria  (contraente),
deve rispondere - anche direttamente nei confronti del danneggiato  -
per   il   fatto   dell'imputato-danneggiante   (assicurato)»,    con
conseguente configurabilita' di una «responsabilita' civile ex  lege,
a  nulla  rilevando  che  l'imputato  non  sia  parte  del   rapporto
contrattuale tra l'assicuratore e la struttura sanitaria». 
    5.- E' intervenuto in giudizio, con atto depositato il  3  giugno
2025, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto  che
la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata. 
    Ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe «priva  del
requisito della rilevanza», perche'  l'assicuratore  della  struttura
sanitaria «e' gia' stat[o] citat[o] in  giudizio  quale  responsabile
civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell'imputato». Non
e', pertanto, «nemmeno in  astratto  [...]  ammissibile  un'ulteriore
chiamata [...] del  medesimo  assicuratore,  per  il  medesimo  fatto
illecito  e  per  il  medesimo  titolo  di   assicurazione»,   stante
l'evidente   «difetto   d'interesse   dell'imputato    stesso,    che
risulterebbe gia' garantito, in caso di condanna». 
    La  questione   sarebbe   inammissibile   anche   per   «l'errata
ricostruzione del quadro normativo», avendo il rimettente «obliterato
del tutto la "dirimente circostanza" che il fatto di reato e'  datato
25.10.2020 (data del decesso della persona offesa)»  ed  e',  quindi,
«precedente rispetto al tempo dell'effettiva vigenza della legge  [n.
24 del 2017], che e' divenuta pienamente operativa (quanto all'azione
di  responsabilita'  diretta  da  parte  del  danneggiante   prevista
dall'art. 12) solo dal 16.3.2024, con l'entrata in vigore del decreto
interministeriale [15 dicembre 2023, n. 232] (Regolamento recante  la
determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private  e  per  gli
esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia  e
le condizioni generali di operativita' delle altre  analoghe  misure,
anche  di  assunzione  diretta  del  rischio  e  le  regole  per   il
trasferimento del  rischio  nel  caso  di  subentro  contrattuale  di
un'impresa di assicurazione, nonche' la previsione nel bilancio delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla  messa  a
riserva  per  competenza  dei  risarcimenti  relativi   ai   sinistri
denunciati)». 
    La citazione dell'assicuratore della struttura  sanitaria,  quale
responsabile civile, da parte  del  medico  strutturato  non  sarebbe
pertanto  possibile,  perche'  detta  responsabilita'   riguarderebbe
«fatti  pregressi  per  cui  la  [legge   del   2017]   non   risulta
applicabile». 
    Nel merito, comunque, la questione sarebbe non  fondata,  perche'
l'art.  12  della  legge  n.  24  del  2017  subordina,  a  pena   di
improcedibilita',  l'azione  civile  diretta  del   danneggiato   nei
confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria all'esperimento
della consulenza tecnica preventiva o al  tentativo  obbligatorio  di
conciliazione, che non potrebbero essere promossi in sede penale. 
    L'art. 5, comma 6, lettera g), del decreto  legislativo  4  marzo
2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno  2009,
n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
controversie  civili  e  commerciali),  peraltro,  esonera  l'«azione
civile   esercitata   nel   processo   penale»   dal   tentativo   di
conciliazione, ma non anche dall'accertamento tecnico preventivo, che
«rimane necessario a pena di improcedibilita' della domanda». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  82  del
2025), il  Tribunale  di  Verona,  sezione  penale,  in  composizione
monocratica,  dubita,  in  riferimento  all'art.   3   Cost.,   della
legittimita' costituzionale dell'art.  83  cod.  proc.  pen.,  «nella
parte in cui non prevede che,  nel  caso  di  responsabilita'  civile
derivante  dall'assicurazione  obbligatoria  prevista  dall'art.  10,
comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 [...], l'assicuratore  della
struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo
penale a richiesta dell'imputato». 
    1.1.-  Il  rimettente  premette  che  il  giudizio  riguarda   un
dirigente medico in servizio presso l'unita' operativa  di  chirurgia
di una struttura sanitaria di Verona, imputato  di  omicidio  colposo
per aver provocato, «per colpa consistita in imprudenza, negligenza e
imperizia, nonche' per colpa specifica non avendo osservato le  linee
guida», la morte di un paziente per shock settico in data 25  ottobre
2020. 
    In sede di udienza  preliminare,  il  10  ottobre  2024  si  sono
costituiti come  parti  civili  i  prossimi  congiunti  del  paziente
defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025  «il
difensore dell'imputato ha chiesto la citazione,  quale  responsabile
civile, dell'assicurazione della struttura  sanitaria  (pubblica)  di
cui l'imputato  [stesso]  e'  (ed  era  anche  all'epoca  dei  fatti)
dipendente». 
    L'istanza   dovrebbe,   pero',   essere   rigettata   alla   luce
dell'attuale formulazione della norma censurata,  che  «non  consente
all'imputato di chiedere ed ottenere la citazione di  soggetti  quali
responsabili civili, ad eccezione [delle]  ipotesi  introdotte  dalle
sentenze della Corte costituzionale n. 112 del  1998  e  n.  159  del
2022», a cui non e' riconducibile il caso di specie. 
    Da qui la rilevanza della questione. 
    1.2.- Il rimettente ritiene che la norma censurata violi l'art. 3
Cost., in  quanto  determinerebbe  «un'ingiustificata  disparita'  di
trattamento [...] tra l'imputato assoggettato all'azione risarcitoria
nel processo penale (al quale  e'  precluso,  in  forza  dell'attuale
previsione  dell'art.   83   c.p.p.,   di   ottenere   la   citazione
dell'assicuratore della struttura quale responsabile  civile)  ed  il
convenuto con la stessa  azione  in  sede  civile  (che  invece  puo'
chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917, 4º comma, c.c. e 106
c.p.c., il medesimo assicuratore), gia' riscontrata nelle [ricordate]
sentenze  n.  112  del  1998  e  n.  159   del   2022   della   Corte
costituzionale». 
    Nella fattispecie  al  suo  esame,  infatti,  ricorrerebbero  gli
stessi requisiti che hanno «condotto alle [precedenti]  dichiarazioni
di illegittimita' costituzionale dell'art. 83 c.p.p.». 
    Innanzitutto, l'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi della struttura sanitaria «per danni cagionati dal personale "a
qualunque titolo operante presso"»  la  stessa  e'  obbligatoria,  ai
sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. E', inoltre,
prevista  l'azione  diretta  del  danneggiato  contro  l'impresa   di
assicurazione (art. 12, comma 1) e  sussiste,  infine,  «un  rapporto
interno di garanzia tra danneggiante-imputato  e  assicuratore-terzo,
che consent[e] di ravvisare una funzione "plurima" della garanzia,  a
salvaguardia  quindi  sia  del  danneggiato-parte  civile   sia   del
danneggiante-imputato». 
    2.-   L'Avvocatura   generale    dello    Stato    ha    eccepito
l'inammissibilita' della questione sotto due diversi profili. 
    2.1.- In primo luogo, la questione sarebbe «priva  del  requisito
della rilevanza», perche' l'impresa di assicurazione della  struttura
sanitaria «e'  gia'  stata  citata  in  giudizio  quale  responsabile
civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell'imputato». 
    L'eccezione  non  e'  fondata,  in  quanto  non  risulta  che  le
costituite parti civili abbiano chiesto, ne'  che  il  giudice  abbia
disposto, la citazione dell'assicuratore della struttura  ospedaliera
di cui l'imputato e' dipendente, come responsabile civile. 
    2.2.-  In  secondo  luogo,  la  questione  sarebbe  inammissibile
perche' «il fatto di reato e' datato  25.10.2020  (data  del  decesso
della persona offesa)» ed e', quindi, «precedente rispetto  al  tempo
dell'effettiva vigenza della legge [n. 24 del 2017], che e'  divenuta
pienamente operativa (quanto all'azione di responsabilita' diretta da
parte del danneggiante prevista dall'art. 12) solo dal 16.3.2024, con
l'entrata in vigore del decreto interministeriale» 15 dicembre  2023,
n. 232. 
    L'eccezione non e' fondata. 
    Ai sensi dell'art. 12, comma 6,  della  legge  n.  24  del  2017,
«[l]'operativita'  delle   disposizioni   sull'azione   diretta   del
danneggiato e' [...] subordinata all'entrata in  vigore  del  decreto
ministeriale di cui all'art. 10, comma  6,  chiamato  a  stabilire  i
requisiti  minimi  delle  polizze  assicurative  per   le   strutture
sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie» (sentenza  n.
182 del 2023). Detto decreto e' stato adottato il 15 dicembre 2023 ed
e' entrato in vigore il 16 marzo 2024, precedentemente  all'esercizio
dell'azione per  il  risarcimento  del  danno,  nel  caso  di  specie
avvenuto il 10 ottobre 2024 con la costituzione di parte  civile  nel
processo penale. 
    Ad avviso del rimettente, stante la natura processuale del citato
art. 12, comma 6, l'azione diretta  nei  confronti  dell'assicuratore
della struttura sanitaria, quale responsabile civile per il fatto del
medico dipendente, sarebbe esperibile sin dall'entrata in vigore  del
decreto ministeriale da esso previsto, indipendentemente dal  momento
di commissione del fatto. Cio' in virtu' del principio  tempus  regit
actum. 
    La motivazione dell'ordinanza di  rimessione  su  tale  punto  e,
quindi,  sulla  rilevanza  della  questione  e'  sufficiente  e   non
implausibile; tanto basta per superare il vaglio  di  ammissibilita',
che per  la  costante  giurisprudenza  costituzionale  «e'  meramente
estern[o] e strumentale al riscontro di una adeguata  motivazione  in
punto di rilevanza della questione  di  legittimita'  costituzionale»
(ex multis, sentenze n. 108 e n. 62 del 2025 e n. 49 del 2024). 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    3.1.- Questa Corte ha compiutamente ricostruito,  nella  sentenza
n. 182 del 2023, la disciplina degli «obblighi assicurativi  previsti
dall'art.  10  della  legge  n.  24   del   2017»,   che   riguardano
«distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture  sanitarie;
b) i medici liberi professionisti; c) i medici "strutturati"». 
    Quanto all'obbligo assicurativo delle prime,  che  qui  viene  in
rilievo, le «strutture sanitarie pubbliche e private [devono] munirsi
di polizze assicurative, o [...] adottare "altre analoghe misure",  a
copertura di due classi di rischi. 
    Esse  debbono  assicurarsi,  anzitutto,  per  la  responsabilita'
civile verso terzi e prestatori d'opera, anche per  i  danni  causati
dal  personale:  in  altre  parole,  per  la  responsabilita'  civile
derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze  organizzative),
sia da fatto altrui di cui  esse  debbano  rispondere  (condotte  dei
prestatori d'opera) (art. 10, comma 1, primo e secondo periodo). 
    Le strutture sanitarie hanno, pero', anche l'obbligo  di  coprire
con polizze assicurative  la  responsabilita'  civile  del  personale
medico di cui esse si avvalgono, per  l'ipotesi  in  cui  questo  sia
chiamato a rispondere in proprio del  danno,  a  titolo  di  illecito
aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art.  7,
comma 3)» (sentenza n. 182 del 2023). 
    Come chiarito da questa Corte, «il primo tipo  di  rischio  forma
oggetto di un'assicurazione per conto proprio», il secondo invece «di
una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell'art.  1891
cod. civ., nella quale la struttura  sanitaria  assume  la  veste  di
contraente e il medico quella di assicurato»  (sentenza  n.  182  del
2023). 
    I medici "strutturati",  quindi,  «non  hanno  alcun  obbligo  di
assicurazione della propria responsabilita' civile verso i  pazienti:
tale responsabilita' deve essere, infatti, coperta - come si e' visto
-  dall'assicurazione  (o  analoga  misura)  imposta  alla  struttura
sanitaria per cui operano» (ancora, sentenza n. 182 del 2023). 
    Quanto ai medici che operano come liberi professionisti,  invece,
la legge lascia  fermo  l'obbligo  di  assicurazione,  a  tutela  del
cliente, gia' stabilito da disposizioni previgenti (art. 10, comma  2
della legge  n.  24  del  2017);  essi,  quindi,  devono  assicurarsi
autonomamente. 
    3.2.-  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata
dall'odierno rimettente investe l'assicurazione di cui  la  struttura
sanitaria   deve   munirsi   a   copertura   della    responsabilita'
extracontrattuale personale degli esercenti la professione  sanitaria
che operano nell'ambito della struttura stessa (i  cosiddetti  medici
"strutturati"), ai sensi dell'art. 10, comma  1,  terzo  periodo,  in
relazione all'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017. 
    Con riferimento a tale assicurazione vi sarebbe,  ad  avviso  del
rimettente, una disparita' di trattamento, sul piano  delle  facolta'
difensive, fra l'imputato nei cui confronti  e'  esercitata  l'azione
civile risarcitoria nel processo penale, che  non  puo'  citare  come
responsabile civile l'impresa di assicurazione, e il convenuto con la
stessa azione in sede civile, al  quale  e'  invece  riconosciuto  il
diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (artt.  1917,
ultimo comma, del  codice  civile  e  106  del  codice  di  procedura
civile). 
    3.3.- Come e' noto, ai sensi dell'art. 83 cod. proc.  pen.,  oggi
censurato, il responsabile civile - ossia la  persona  che,  a  norma
delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato  (art.
185, secondo comma, cod. pen.) -  puo'  essere  citato  nel  processo
penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto  dall'art.
77, comma 4, cod. proc. pen., del pubblico ministero (quando,  cioe',
quest'ultimo, ricorrendo una situazione di «assoluta urgenza»,  abbia
esercitato l'azione civile nell'interesse  del  danneggiato  incapace
per infermita' di mente o eta' minore). 
    Con la sentenza n. 112 del 1998, questa Corte ha ritenuto  l'art.
83 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui
non consentiva anche all'imputato di  chiamare  nel  processo  penale
l'assicuratore    nella    specifica    ipotesi    dell'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla  legge
n. 990 del 1969 (d'ora in avanti: r.c.a.). 
    In particolare, la decisione ha posto in risalto due aspetti:  in
primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione  diretta
per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore e  che,
nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore,  dovesse
essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi cosi'
un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo,  la
connessione tra la possibilita' di chiamare in causa l'assicuratore -
offerta al danneggiante convenuto in  sede  civile  -  e  il  diritto
dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie,  con
correlativo  potere   di   regresso,   al   contrario   escluso   per
l'assicuratore. 
    Questa Corte  ha,  infatti,  evidenziato  che  a  tale  "funzione
plurima"  del  rapporto  di  garanzia  -  in   quanto   destinato   a
salvaguardare direttamente, sia la vittima,  sia  il  danneggiante  -
dovesse necessariamente corrispondere l'allineamento, anche  in  sede
penale, dei poteri processuali di  "chiamata"  riconosciuti  in  sede
civile, onde  evitare  che  l'effettivita'  della  predetta  funzione
venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di  far  valere  la
sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di  parte  civile  nel
processo penale, anziche' nella sede naturale. Da qui la  riscontrata
violazione del principio  di  eguaglianza,  sotto  il  profilo  della
disparita'  di  trattamento  dell'imputato  assoggettato  ad   azione
risarcitoria nell'ambito del processo penale  rispetto  al  convenuto
con la stessa azione in sede civile. 
    Questi principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva
sentenza  n.   159   del   2022,   che   ha   nuovamente   dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevedeva che l'assicuratore  potesse  essere  citato  nel
processo penale a richiesta dell'imputato, questa volta nel  caso  di
responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria  per
la responsabilita' civile  conseguente  all'esercizio  dell'attivita'
venatoria, prevista dall'art. 12, comma 8, della  legge  n.  157  del
1992. 
    Anche in tale ipotesi, infatti, non solo si era di fronte  ad  un
obbligo di assicurazione ex lege con «funzione plurima»  di  garanzia
(tanto  del  cacciatore  assicurato,  quanto  delle   vittime   degli
incidenti di caccia), ma era altresi' prevista l'azione  diretta  del
danneggiato nei confronti della  compagnia  assicuratrice  (art.  12,
comma  10,  della  legge  n.  157  del  1992).   Tuttavia,   poiche',
diversamente che per l'assicurazione obbligatoria della  r.c.a.,  con
riguardo all'assicurazione obbligatoria  in  materia  di  caccia  non
risultava espressamente previsto  il  litisconsorzio  necessario  tra
assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il
primo, questa Corte ha evidenziato come «il solo  elemento  realmente
indispensabile affinche' l'assicuratore del danneggiante possa essere
qualificato come responsabile civile e' la previsione normativa [...]
dell'azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale,
nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri  un'ipotesi
di  reato,  l'assicuratore  deve  considerarsi  obbligato  verso   la
vittima,  in  virtu'  di  una  disposizione  della  legge  civile,  a
risarcire i  danni  causati  dal  reato  in  solido  con  l'imputato,
conformemente allo schema delineato dal codice penale»  (sentenza  n.
159 del 2022). 
    3.4.- Ritiene questa Corte che, nella fattispecie in esame, debba
ravvisarsi la medesima ingiustificata disparita' di  trattamento  tra
imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel  processo  penale  e
convenuto con la stessa azione in sede civile, gia' riscontrata dalle
ricordate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022. 
    Ed invero,  l'assicurazione  delle  strutture  sanitarie  per  la
responsabilita' civile del personale  medico  di  cui  le  stesse  si
avvalgono, per l'ipotesi in  cui  questo  personale  sia  chiamato  a
rispondere in proprio del danno a titolo di  illecito  aquiliano,  e'
un'assicurazione obbligatoria ex lege. 
    L'obbligo assicurativo - previsto dall'art. 10,  comma  1,  terzo
periodo,  della  legge  n.  24  del  2017  -  grava  sulla  struttura
sanitaria, invece che sul medico "strutturato", perche' «si vuole che
i  costi  dell'assicurazione  -  anche  per   quanto   attiene   alla
responsabilita' extracontrattuale del [medico] verso  il  paziente  -
restino a carico della struttura  sanitaria»  (sentenza  n.  182  del
2023). Si e' al cospetto, come gia' rilevato, «di  una  assicurazione
per conto altrui, secondo lo schema dell'art. 1891 cod.  civ.,  nella
quale la struttura sanitaria assume  la  veste  di  contraente  e  il
medico quella di assicurato» (ancora, sentenza n. 182 del 2023). 
    Oggetto dell'obbligo  assicurativo  normativamente  previsto  e',
quindi, pur sempre la responsabilita' civile del medico "strutturato"
verso il  paziente,  indipendentemente  dal  soggetto  su  cui  detto
obbligo grava. 
    Inoltre, e' indubitabile che l'assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile del medico verso il paziente assolva a  quella
«funzione plurima» di garanzia cui ha fatto riferimento,  da  ultimo,
la sentenza n. 159 del 2022. 
    L'assicurazione  obbligatoria  tutela,  anzitutto,   i   pazienti
danneggiati dall'attivita' medica, garantendo loro,  entro  i  limiti
del  massimale  assicurativo,  il  ristoro  dei  danni   subiti.   La
conclusione e' avvalorata  dalla  circostanza,  gia'  evidenziata  da
questa Corte, che, «[a]nalogamente alla normativa  sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile automobilistica,  la  legge
n. 24 del 2017 consente [...] al danneggiato  di  agire  direttamente
nei  confronti  dell'assicuratore  (prevedendo,  altresi',  che   nel
relativo giudizio sia litisconsorte necessario  il  responsabile  del
danno), [...] quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura
sanitaria»  a  copertura  della   responsabilita'   extracontrattuale
personale dei medici  "strutturati"  che  operano  nell'ambito  della
struttura stessa (art. 12, commi 1 e 4) (sentenza n. 182  del  2023).
Al riguardo, non coglie nel segno l'obiezione  dell'Avvocatura  dello
Stato, basata sul rilievo che l'art. 8 della legge  n.  24  del  2017
subordina, a pena di improcedibilita', l'azione  civile  diretta  del
danneggiato nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria
all'esperimento della consulenza tecnica preventiva, che non  sarebbe
possibile in sede penale. E' dirimente,  infatti,  la  considerazione
che il citato art. 8 configura, quale «condizione di  procedibilita'»
(comma 2), il «ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del  codice  di
procedura civile» per la sola azione  promossa  «innanzi  al  giudice
civile  relativa  a  una  controversia  di  risarcimento  del   danno
derivante da responsabilita' sanitaria» (comma 1), e non anche per la
medesima azione esercitata mediante la costituzione di  parte  civile
nel processo penale. 
    Inoltre, come ogni forma di assicurazione, anche quella di cui si
discute tutela l'assicurato, che  ha  diritto  di  vedersi  manlevato
dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto  di
regresso  verso  l'assicuratore   qualora   le   abbia   soddisfatte.
Trattandosi, nel  caso  di  specie,  di  un'assicurazione  per  conto
altrui, come si e' gia' posto in evidenza e' il medico che assume  la
veste di assicurato, «abilitato, come tale, a far  valere  i  diritti
derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1891, secondo comma,  cod.
civ., ivi compreso  quello  di  manleva  dalle  pretese  della  parte
civile» (sentenza n. 182 del 2023). Del resto, non puo' ignorarsi che
una tra le finalita' che la legge n. 24 del 2017 persegue, attraverso
la previsione dell'assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, e'
quella di garantire  un  piu'  sereno  esercizio  dell'attivita'  del
personale  medico,  caratterizzata  da  intrinseci  e   ineliminabili
margini di  rischio  e  da  una  crescente  esposizione  a  richieste
risarcitorie da parte dei pazienti, traslando  tra  l'altro  i  costi
della copertura assicurativa della  relativa  responsabilita'  civile
sulla struttura sanitaria per cui il  personale  stesso  opera,  come
gia' dianzi evidenziato.  Tale  obiettivo  rischierebbe  di  rimanere
frustrato qualora il medico assoggettato ad  azione  risarcitoria  in
sede penale potesse far valere  il  diritto  alla  manleva  da  parte
dell'assicuratore solo "a  valle"  della  propria  condanna,  con  il
rischio di dover nel frattempo soddisfare con  risorse  personali  le
pretese del danneggiato. Si tratta,  dunque,  di  misure  che  mirano
anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva. 
    In conclusione, anche al medico "strutturato",  contro  il  quale
sia esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di  parte
civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la  facolta'  di
chiedere la citazione dell'impresa di  assicurazione  che  presta  la
copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come
responsabile  civile.  In  mancanza,  «l'effettivita'  della  duplice
funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai  sensi
dell'art. 10, comma  1,  della  legge  n.  24  del  2017,  rimarrebbe
«compromessa, secondo la scelta del danneggiato  riguardo  alla  sede
processuale in cui far valere le proprie  pretese»,  con  conseguente
violazione dell'art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022). 
    4.- Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in  cui  non
prevede  che,  nel   caso   di   responsabilita'   civile   derivante
dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo
periodo, della legge n. 24  del  2017,  l'assicuratore  possa  essere
citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. 
    5.- Osserva questa  Corte  che,  come  gia'  posto  in  evidenza,
l'obbligo di assicurazione per la  responsabilita'  civile  verso  il
paziente  grava  anche   sui   medici   che   operano   come   liberi
professionisti (art. 10, comma 2, della legge n.  24  del  2017,  che
lascia fermo, a tutela  del  cliente,  l'obbligo  gia'  stabilito  da
disposizioni previgenti). 
    L'art. 12, commi 1 e 4, della medesima legge, inoltre,  «consente
[...]  al   danneggiato   di   agire   direttamente   nei   confronti
dell'assicuratore (prevedendo, altresi', che  nel  relativo  giudizio
sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), [...] quando
si  tratti  dell'impresa  che  assicura  [...]   il   medico   libero
professionista» (sentenza n. 182 del 2023). 
    Anche rispetto a questo rischio,  quindi,  l'assicurazione  della
responsabilita' civile del medico verso il paziente, da un  lato,  e'
obbligatoria ex lege, dall'altro, assolve ad una  «funzione  plurima»
di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che  ha  diritto  di
vedersi manlevato dalle pretese  risarcitorie  del  danneggiato,  con
correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora  le  abbia
soddisfatte,  sia  i  pazienti-danneggiati   dall'attivita'   medica,
garantendo loro,  entro  i  limiti  del  massimale  assicurativo,  il
ristoro dei danni subiti. 
    Ritiene  pertanto  questa  Corte  che  -  anche  per  non  creare
disarmonie nel sistema, ne' ingiustificate disparita' di  trattamento
tra  medici  "strutturati"  e  medici  liberi  professionisti  -   va
dichiarata l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale,  ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento  della  Corte  costituzionale),  del
medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che,
nel  caso  di  responsabilita'  civile  derivante  dall'assicurazione
obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge  n.  24  del
2017, l'assicuratore  possa  essere  citato  nel  processo  penale  a
richiesta dell'imputato. La norma risulta, infatti, espressiva  della
stessa logica di quella  censurata  dall'ordinanza  di  rimessione  e
affetta dallo stesso vizio di illegittimita' costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  83  del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede  che,  nel
caso   di   responsabilita'   civile   derivante   dall'assicurazione
obbligatoria prevista dall'art. 10, comma  1,  terzo  periodo,  della
legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita'
professionale   degli   esercenti    le    professioni    sanitarie),
l'assicuratore possa essere citato nel processo  penale  a  richiesta
dell'imputato; 
    2)    dichiara    l'illegittimita'    costituzionale    in    via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede che, nel caso  di  responsabilita'  civile  derivante
dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della
legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo
penale a richiesta dell'imputato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                 Francesco Saverio MARINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA