N. 170 SENTENZA 20 ottobre - 25 novembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria a carico delle strutture sanitarie pubbliche e private per gli esercenti la professione sanitaria dipendente a tempo indeterminato (medici "strutturati" ex art. 10, comma 1, legge n. 24 del 2017) - Citazione dell'assicuratore, a richiesta dell'imputato - Omessa previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Processo penale - Responsabile civile - Assicurazione obbligatoria a carico degli esercenti la professione sanitaria non "strutturati" (medici liberi professionisti ex art. 10, comma 2, legge n. 24 del 2017) - Citazione dell'assicuratore, a richiesta dell'imputato - Omessa previsione - Disposizione strettamente collegata ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Ingiustificata disparita' di trattamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua consequenziale. - Codice di procedura penale, art. 83. - Costituzione, art. 3.(GU n.48 del 26-11-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 83 del
codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di
Verona, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento
penale a carico di F. Z., con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta
al n. 82 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno
2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice
relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 28 marzo 2025 (reg. ord. n. 82 del 2025),
il Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, in composizione
monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83
del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che,
nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione
obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, della legge 8 marzo
2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della
persona assistita, nonche' in materia di responsabilita'
professionale degli esercenti le professioni sanitarie),
l'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato».
2.- Il rimettente espone di essere investito, in sede di
dibattimento, del processo penale nei confronti di un medico «c.d.
"strutturato"», in quanto dipendente a tempo indeterminato di una
Azienda unita' locale socio-sanitaria, imputato del delitto di
omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione sanitaria,
di cui agli artt. 589 e 590-sexies del codice penale.
Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualita' di dirigente
medico in servizio presso l'unita' operativa di chirurgia di una
struttura sanitaria di Verona, avrebbe provocato, «per colpa
consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonche' per colpa
specifica non avendo osservato le linee guida», la morte di un
paziente per shock settico in data 25 ottobre 2020.
In sede di udienza preliminare, il 10 ottobre 2024 si erano
costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente
defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025 il
difensore dell'imputato aveva chiesto «la citazione, quale
responsabile civile, dell'assicurazione della struttura sanitaria
(pubblica) di cui l'imputato [stesso] e' (ed era anche all'epoca dei
fatti) dipendente».
3.- Ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante in
quanto l'art. 83 cod. proc. pen. «non consente all'imputato di
chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali responsabili
civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle sentenze della
Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022», a cui non e'
riconducibile il caso di specie.
L'istanza dell'imputato dovrebbe, pertanto, essere rigettata alla
luce dell'attuale formulazione della norma censurata.
4.- In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo -
richiamata la giurisprudenza costituzionale sulla citazione del
responsabile civile ad opera dell'imputato nel processo penale -
osserva come, nella fattispecie al suo esame, ricorrano gli stessi
requisiti che hanno «condotto alle dichiarazioni di illegittimita'
costituzionale dell'art. 83 c.p.p. [con le] sentenze della Corte
costituzionale n. 112 del 1998 e 159 del 2022», relative
all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile verso
terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione dei veicoli a
motore, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dall'uso delle
armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, ai sensi dell'art.
12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio).
Anche l'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi
della struttura sanitaria, pubblica o privata, «per danni cagionati
dal personale "a qualunque titolo operante presso"» la stessa e',
infatti, obbligatoria ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n.
24 del 2017. Rileva, inoltre, il rimettente che e' prevista l'azione
diretta del danneggiato contro l'assicuratore (art. 12, comma 1) -
azione che «e' divenuta pienamente operativa [...] solo dal
16.3.2024, con l'entrata in vigore del decreto interministeriale
232/2023» - e che sussiste «un rapporto interno di garanzia tra
danneggiante-imputato e assicuratore-terzo, che consent[e] di
ravvisare una funzione "plurima" della garanzia, a salvaguardia
quindi sia del danneggiato-parte civile sia del
danneggiante-imputato».
Nel caso del «medico c.d. "strutturato"», dipendente della
struttura sanitaria, potrebbe ben ritenersi, insomma, che
l'assicuratore della struttura sanitaria sia tenuto dalla legge
civile a rispondere per il fatto dell'imputato ai sensi dell'art.
185, secondo comma, cod. pen.
Ad avviso del rimettente, sussisterebbe, quindi,
«un'ingiustificata disparita' di trattamento - con conseguente
violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost. -
tra l'imputato assoggettato all'azione risarcitoria nel processo
penale (a cui e' precluso, in forza dell'attuale previsione dell'art.
83 c.p.p., di ottenere la citazione dell'assicuratore della struttura
quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in
sede civile (che invece puo' chiamare in garanzia, ai sensi degli
artt. 1917, 4º comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore),
gia' riscontrata nelle sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022
della Corte costituzionale».
Non potrebbe ritenersi «un ostacolo alla sussistenza della
cennata disparita' di trattamento il fatto che, nel caso di specie,
sia stata chiesta la citazione, quale responsabile civile,
dell'assicuratore della struttura, ossia di un soggetto che e' parte
di un contratto stipulato con una persona (giuridica) diversa». Cio'
perche' - precisa il rimettente - si sarebbe in presenza di
«un'assicurazione per conto altrui, secondo lo schema di cui all'art.
1891 c.c., in forza del quale la struttura sanitaria assume la veste
di contraente e il professionista sanitario quella di assicurato».
Anche in tal caso, quindi, «l'assicuratore, pur avendo stipulato il
contratto di assicurazione con la struttura sanitaria (contraente),
deve rispondere - anche direttamente nei confronti del danneggiato -
per il fatto dell'imputato-danneggiante (assicurato)», con
conseguente configurabilita' di una «responsabilita' civile ex lege,
a nulla rilevando che l'imputato non sia parte del rapporto
contrattuale tra l'assicuratore e la struttura sanitaria».
5.- E' intervenuto in giudizio, con atto depositato il 3 giugno
2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che
la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
Ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe «priva del
requisito della rilevanza», perche' l'assicuratore della struttura
sanitaria «e' gia' stat[o] citat[o] in giudizio quale responsabile
civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell'imputato». Non
e', pertanto, «nemmeno in astratto [...] ammissibile un'ulteriore
chiamata [...] del medesimo assicuratore, per il medesimo fatto
illecito e per il medesimo titolo di assicurazione», stante
l'evidente «difetto d'interesse dell'imputato stesso, che
risulterebbe gia' garantito, in caso di condanna».
La questione sarebbe inammissibile anche per «l'errata
ricostruzione del quadro normativo», avendo il rimettente «obliterato
del tutto la "dirimente circostanza" che il fatto di reato e' datato
25.10.2020 (data del decesso della persona offesa)» ed e', quindi,
«precedente rispetto al tempo dell'effettiva vigenza della legge [n.
24 del 2017], che e' divenuta pienamente operativa (quanto all'azione
di responsabilita' diretta da parte del danneggiante prevista
dall'art. 12) solo dal 16.3.2024, con l'entrata in vigore del decreto
interministeriale [15 dicembre 2023, n. 232] (Regolamento recante la
determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli
esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e
le condizioni generali di operativita' delle altre analoghe misure,
anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il
trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di
un'impresa di assicurazione, nonche' la previsione nel bilancio delle
strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a
riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri
denunciati)».
La citazione dell'assicuratore della struttura sanitaria, quale
responsabile civile, da parte del medico strutturato non sarebbe
pertanto possibile, perche' detta responsabilita' riguarderebbe
«fatti pregressi per cui la [legge del 2017] non risulta
applicabile».
Nel merito, comunque, la questione sarebbe non fondata, perche'
l'art. 12 della legge n. 24 del 2017 subordina, a pena di
improcedibilita', l'azione civile diretta del danneggiato nei
confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria all'esperimento
della consulenza tecnica preventiva o al tentativo obbligatorio di
conciliazione, che non potrebbero essere promossi in sede penale.
L'art. 5, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali), peraltro, esonera l'«azione
civile esercitata nel processo penale» dal tentativo di
conciliazione, ma non anche dall'accertamento tecnico preventivo, che
«rimane necessario a pena di improcedibilita' della domanda».
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 82 del
2025), il Tribunale di Verona, sezione penale, in composizione
monocratica, dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della
legittimita' costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., «nella
parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile
derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10,
comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 [...], l'assicuratore della
struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo
penale a richiesta dell'imputato».
1.1.- Il rimettente premette che il giudizio riguarda un
dirigente medico in servizio presso l'unita' operativa di chirurgia
di una struttura sanitaria di Verona, imputato di omicidio colposo
per aver provocato, «per colpa consistita in imprudenza, negligenza e
imperizia, nonche' per colpa specifica non avendo osservato le linee
guida», la morte di un paziente per shock settico in data 25 ottobre
2020.
In sede di udienza preliminare, il 10 ottobre 2024 si sono
costituiti come parti civili i prossimi congiunti del paziente
defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il 29 gennaio 2025 «il
difensore dell'imputato ha chiesto la citazione, quale responsabile
civile, dell'assicurazione della struttura sanitaria (pubblica) di
cui l'imputato [stesso] e' (ed era anche all'epoca dei fatti)
dipendente».
L'istanza dovrebbe, pero', essere rigettata alla luce
dell'attuale formulazione della norma censurata, che «non consente
all'imputato di chiedere ed ottenere la citazione di soggetti quali
responsabili civili, ad eccezione [delle] ipotesi introdotte dalle
sentenze della Corte costituzionale n. 112 del 1998 e n. 159 del
2022», a cui non e' riconducibile il caso di specie.
Da qui la rilevanza della questione.
1.2.- Il rimettente ritiene che la norma censurata violi l'art. 3
Cost., in quanto determinerebbe «un'ingiustificata disparita' di
trattamento [...] tra l'imputato assoggettato all'azione risarcitoria
nel processo penale (al quale e' precluso, in forza dell'attuale
previsione dell'art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione
dell'assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il
convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece puo'
chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917, 4º comma, c.c. e 106
c.p.c., il medesimo assicuratore), gia' riscontrata nelle [ricordate]
sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte
costituzionale».
Nella fattispecie al suo esame, infatti, ricorrerebbero gli
stessi requisiti che hanno «condotto alle [precedenti] dichiarazioni
di illegittimita' costituzionale dell'art. 83 c.p.p.».
Innanzitutto, l'assicurazione per la responsabilita' civile verso
terzi della struttura sanitaria «per danni cagionati dal personale "a
qualunque titolo operante presso"» la stessa e' obbligatoria, ai
sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017. E', inoltre,
prevista l'azione diretta del danneggiato contro l'impresa di
assicurazione (art. 12, comma 1) e sussiste, infine, «un rapporto
interno di garanzia tra danneggiante-imputato e assicuratore-terzo,
che consent[e] di ravvisare una funzione "plurima" della garanzia, a
salvaguardia quindi sia del danneggiato-parte civile sia del
danneggiante-imputato».
2.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito
l'inammissibilita' della questione sotto due diversi profili.
2.1.- In primo luogo, la questione sarebbe «priva del requisito
della rilevanza», perche' l'impresa di assicurazione della struttura
sanitaria «e' gia' stata citata in giudizio quale responsabile
civile, ad opera delle parti civili, per il fatto dell'imputato».
L'eccezione non e' fondata, in quanto non risulta che le
costituite parti civili abbiano chiesto, ne' che il giudice abbia
disposto, la citazione dell'assicuratore della struttura ospedaliera
di cui l'imputato e' dipendente, come responsabile civile.
2.2.- In secondo luogo, la questione sarebbe inammissibile
perche' «il fatto di reato e' datato 25.10.2020 (data del decesso
della persona offesa)» ed e', quindi, «precedente rispetto al tempo
dell'effettiva vigenza della legge [n. 24 del 2017], che e' divenuta
pienamente operativa (quanto all'azione di responsabilita' diretta da
parte del danneggiante prevista dall'art. 12) solo dal 16.3.2024, con
l'entrata in vigore del decreto interministeriale» 15 dicembre 2023,
n. 232.
L'eccezione non e' fondata.
Ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge n. 24 del 2017,
«[l]'operativita' delle disposizioni sull'azione diretta del
danneggiato e' [...] subordinata all'entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'art. 10, comma 6, chiamato a stabilire i
requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture
sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie» (sentenza n.
182 del 2023). Detto decreto e' stato adottato il 15 dicembre 2023 ed
e' entrato in vigore il 16 marzo 2024, precedentemente all'esercizio
dell'azione per il risarcimento del danno, nel caso di specie
avvenuto il 10 ottobre 2024 con la costituzione di parte civile nel
processo penale.
Ad avviso del rimettente, stante la natura processuale del citato
art. 12, comma 6, l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore
della struttura sanitaria, quale responsabile civile per il fatto del
medico dipendente, sarebbe esperibile sin dall'entrata in vigore del
decreto ministeriale da esso previsto, indipendentemente dal momento
di commissione del fatto. Cio' in virtu' del principio tempus regit
actum.
La motivazione dell'ordinanza di rimessione su tale punto e,
quindi, sulla rilevanza della questione e' sufficiente e non
implausibile; tanto basta per superare il vaglio di ammissibilita',
che per la costante giurisprudenza costituzionale «e' meramente
estern[o] e strumentale al riscontro di una adeguata motivazione in
punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale»
(ex multis, sentenze n. 108 e n. 62 del 2025 e n. 49 del 2024).
3.- Nel merito, la questione e' fondata.
3.1.- Questa Corte ha compiutamente ricostruito, nella sentenza
n. 182 del 2023, la disciplina degli «obblighi assicurativi previsti
dall'art. 10 della legge n. 24 del 2017», che riguardano
«distintamente tre categorie di soggetti: a) le strutture sanitarie;
b) i medici liberi professionisti; c) i medici "strutturati"».
Quanto all'obbligo assicurativo delle prime, che qui viene in
rilievo, le «strutture sanitarie pubbliche e private [devono] munirsi
di polizze assicurative, o [...] adottare "altre analoghe misure", a
copertura di due classi di rischi.
Esse debbono assicurarsi, anzitutto, per la responsabilita'
civile verso terzi e prestatori d'opera, anche per i danni causati
dal personale: in altre parole, per la responsabilita' civile
derivante, sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative),
sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei
prestatori d'opera) (art. 10, comma 1, primo e secondo periodo).
Le strutture sanitarie hanno, pero', anche l'obbligo di coprire
con polizze assicurative la responsabilita' civile del personale
medico di cui esse si avvalgono, per l'ipotesi in cui questo sia
chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito
aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7,
comma 3)» (sentenza n. 182 del 2023).
Come chiarito da questa Corte, «il primo tipo di rischio forma
oggetto di un'assicurazione per conto proprio», il secondo invece «di
una assicurazione per conto altrui, secondo lo schema dell'art. 1891
cod. civ., nella quale la struttura sanitaria assume la veste di
contraente e il medico quella di assicurato» (sentenza n. 182 del
2023).
I medici "strutturati", quindi, «non hanno alcun obbligo di
assicurazione della propria responsabilita' civile verso i pazienti:
tale responsabilita' deve essere, infatti, coperta - come si e' visto
- dall'assicurazione (o analoga misura) imposta alla struttura
sanitaria per cui operano» (ancora, sentenza n. 182 del 2023).
Quanto ai medici che operano come liberi professionisti, invece,
la legge lascia fermo l'obbligo di assicurazione, a tutela del
cliente, gia' stabilito da disposizioni previgenti (art. 10, comma 2
della legge n. 24 del 2017); essi, quindi, devono assicurarsi
autonomamente.
3.2.- La questione di legittimita' costituzionale sollevata
dall'odierno rimettente investe l'assicurazione di cui la struttura
sanitaria deve munirsi a copertura della responsabilita'
extracontrattuale personale degli esercenti la professione sanitaria
che operano nell'ambito della struttura stessa (i cosiddetti medici
"strutturati"), ai sensi dell'art. 10, comma 1, terzo periodo, in
relazione all'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017.
Con riferimento a tale assicurazione vi sarebbe, ad avviso del
rimettente, una disparita' di trattamento, sul piano delle facolta'
difensive, fra l'imputato nei cui confronti e' esercitata l'azione
civile risarcitoria nel processo penale, che non puo' citare come
responsabile civile l'impresa di assicurazione, e il convenuto con la
stessa azione in sede civile, al quale e' invece riconosciuto il
diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore (artt. 1917,
ultimo comma, del codice civile e 106 del codice di procedura
civile).
3.3.- Come e' noto, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., oggi
censurato, il responsabile civile - ossia la persona che, a norma
delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato (art.
185, secondo comma, cod. pen.) - puo' essere citato nel processo
penale a richiesta della parte civile o, nel caso previsto dall'art.
77, comma 4, cod. proc. pen., del pubblico ministero (quando, cioe',
quest'ultimo, ricorrendo una situazione di «assoluta urgenza», abbia
esercitato l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace
per infermita' di mente o eta' minore).
Con la sentenza n. 112 del 1998, questa Corte ha ritenuto l'art.
83 cod. proc. pen. costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui
non consentiva anche all'imputato di chiamare nel processo penale
l'assicuratore nella specifica ipotesi dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge
n. 990 del 1969 (d'ora in avanti: r.c.a.).
In particolare, la decisione ha posto in risalto due aspetti: in
primo luogo, la circostanza che il danneggiato avesse azione diretta
per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore e che,
nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, dovesse
essere chiamato anche il responsabile del danno, configurandosi cosi'
un litisconsorzio necessario fra tali soggetti; in secondo luogo, la
connessione tra la possibilita' di chiamare in causa l'assicuratore -
offerta al danneggiante convenuto in sede civile - e il diritto
dell'assicurato di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie, con
correlativo potere di regresso, al contrario escluso per
l'assicuratore.
Questa Corte ha, infatti, evidenziato che a tale "funzione
plurima" del rapporto di garanzia - in quanto destinato a
salvaguardare direttamente, sia la vittima, sia il danneggiante -
dovesse necessariamente corrispondere l'allineamento, anche in sede
penale, dei poteri processuali di "chiamata" riconosciuti in sede
civile, onde evitare che l'effettivita' della predetta funzione
venisse pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la
sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel
processo penale, anziche' nella sede naturale. Da qui la riscontrata
violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della
disparita' di trattamento dell'imputato assoggettato ad azione
risarcitoria nell'ambito del processo penale rispetto al convenuto
con la stessa azione in sede civile.
Questi principi sono stati puntualmente ribaditi nella successiva
sentenza n. 159 del 2022, che ha nuovamente dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevedeva che l'assicuratore potesse essere citato nel
processo penale a richiesta dell'imputato, questa volta nel caso di
responsabilita' civile derivante dall'assicurazione obbligatoria per
la responsabilita' civile conseguente all'esercizio dell'attivita'
venatoria, prevista dall'art. 12, comma 8, della legge n. 157 del
1992.
Anche in tale ipotesi, infatti, non solo si era di fronte ad un
obbligo di assicurazione ex lege con «funzione plurima» di garanzia
(tanto del cacciatore assicurato, quanto delle vittime degli
incidenti di caccia), ma era altresi' prevista l'azione diretta del
danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice (art. 12,
comma 10, della legge n. 157 del 1992). Tuttavia, poiche',
diversamente che per l'assicurazione obbligatoria della r.c.a., con
riguardo all'assicurazione obbligatoria in materia di caccia non
risultava espressamente previsto il litisconsorzio necessario tra
assicuratore e responsabile del danno nel giudizio promosso contro il
primo, questa Corte ha evidenziato come «il solo elemento realmente
indispensabile affinche' l'assicuratore del danneggiante possa essere
qualificato come responsabile civile e' la previsione normativa [...]
dell'azione diretta del danneggiato: previsione a fronte della quale,
nel caso in cui il fatto illecito dell'assicurato integri un'ipotesi
di reato, l'assicuratore deve considerarsi obbligato verso la
vittima, in virtu' di una disposizione della legge civile, a
risarcire i danni causati dal reato in solido con l'imputato,
conformemente allo schema delineato dal codice penale» (sentenza n.
159 del 2022).
3.4.- Ritiene questa Corte che, nella fattispecie in esame, debba
ravvisarsi la medesima ingiustificata disparita' di trattamento tra
imputato assoggettato ad azione risarcitoria nel processo penale e
convenuto con la stessa azione in sede civile, gia' riscontrata dalle
ricordate sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022.
Ed invero, l'assicurazione delle strutture sanitarie per la
responsabilita' civile del personale medico di cui le stesse si
avvalgono, per l'ipotesi in cui questo personale sia chiamato a
rispondere in proprio del danno a titolo di illecito aquiliano, e'
un'assicurazione obbligatoria ex lege.
L'obbligo assicurativo - previsto dall'art. 10, comma 1, terzo
periodo, della legge n. 24 del 2017 - grava sulla struttura
sanitaria, invece che sul medico "strutturato", perche' «si vuole che
i costi dell'assicurazione - anche per quanto attiene alla
responsabilita' extracontrattuale del [medico] verso il paziente -
restino a carico della struttura sanitaria» (sentenza n. 182 del
2023). Si e' al cospetto, come gia' rilevato, «di una assicurazione
per conto altrui, secondo lo schema dell'art. 1891 cod. civ., nella
quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il
medico quella di assicurato» (ancora, sentenza n. 182 del 2023).
Oggetto dell'obbligo assicurativo normativamente previsto e',
quindi, pur sempre la responsabilita' civile del medico "strutturato"
verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto
obbligo grava.
Inoltre, e' indubitabile che l'assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile del medico verso il paziente assolva a quella
«funzione plurima» di garanzia cui ha fatto riferimento, da ultimo,
la sentenza n. 159 del 2022.
L'assicurazione obbligatoria tutela, anzitutto, i pazienti
danneggiati dall'attivita' medica, garantendo loro, entro i limiti
del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti. La
conclusione e' avvalorata dalla circostanza, gia' evidenziata da
questa Corte, che, «[a]nalogamente alla normativa sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile automobilistica, la legge
n. 24 del 2017 consente [...] al danneggiato di agire direttamente
nei confronti dell'assicuratore (prevedendo, altresi', che nel
relativo giudizio sia litisconsorte necessario il responsabile del
danno), [...] quando si tratti dell'impresa che assicura la struttura
sanitaria» a copertura della responsabilita' extracontrattuale
personale dei medici "strutturati" che operano nell'ambito della
struttura stessa (art. 12, commi 1 e 4) (sentenza n. 182 del 2023).
Al riguardo, non coglie nel segno l'obiezione dell'Avvocatura dello
Stato, basata sul rilievo che l'art. 8 della legge n. 24 del 2017
subordina, a pena di improcedibilita', l'azione civile diretta del
danneggiato nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria
all'esperimento della consulenza tecnica preventiva, che non sarebbe
possibile in sede penale. E' dirimente, infatti, la considerazione
che il citato art. 8 configura, quale «condizione di procedibilita'»
(comma 2), il «ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di
procedura civile» per la sola azione promossa «innanzi al giudice
civile relativa a una controversia di risarcimento del danno
derivante da responsabilita' sanitaria» (comma 1), e non anche per la
medesima azione esercitata mediante la costituzione di parte civile
nel processo penale.
Inoltre, come ogni forma di assicurazione, anche quella di cui si
discute tutela l'assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato
dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di
regresso verso l'assicuratore qualora le abbia soddisfatte.
Trattandosi, nel caso di specie, di un'assicurazione per conto
altrui, come si e' gia' posto in evidenza e' il medico che assume la
veste di assicurato, «abilitato, come tale, a far valere i diritti
derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1891, secondo comma, cod.
civ., ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte
civile» (sentenza n. 182 del 2023). Del resto, non puo' ignorarsi che
una tra le finalita' che la legge n. 24 del 2017 persegue, attraverso
la previsione dell'assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, e'
quella di garantire un piu' sereno esercizio dell'attivita' del
personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili
margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste
risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l'altro i costi
della copertura assicurativa della relativa responsabilita' civile
sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera, come
gia' dianzi evidenziato. Tale obiettivo rischierebbe di rimanere
frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in
sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte
dell'assicuratore solo "a valle" della propria condanna, con il
rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le
pretese del danneggiato. Si tratta, dunque, di misure che mirano
anche a contrastare le dannose dinamiche della medicina difensiva.
In conclusione, anche al medico "strutturato", contro il quale
sia esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di parte
civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facolta' di
chiedere la citazione dell'impresa di assicurazione che presta la
copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come
responsabile civile. In mancanza, «l'effettivita' della duplice
funzione di garanzia del rapporto assicurativo», instaurato ai sensi
dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe
«compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede
processuale in cui far valere le proprie pretese», con conseguente
violazione dell'art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022).
4.- Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante
dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo
periodo, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere
citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
5.- Osserva questa Corte che, come gia' posto in evidenza,
l'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso il
paziente grava anche sui medici che operano come liberi
professionisti (art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, che
lascia fermo, a tutela del cliente, l'obbligo gia' stabilito da
disposizioni previgenti).
L'art. 12, commi 1 e 4, della medesima legge, inoltre, «consente
[...] al danneggiato di agire direttamente nei confronti
dell'assicuratore (prevedendo, altresi', che nel relativo giudizio
sia litisconsorte necessario il responsabile del danno), [...] quando
si tratti dell'impresa che assicura [...] il medico libero
professionista» (sentenza n. 182 del 2023).
Anche rispetto a questo rischio, quindi, l'assicurazione della
responsabilita' civile del medico verso il paziente, da un lato, e'
obbligatoria ex lege, dall'altro, assolve ad una «funzione plurima»
di garanzia, tutelando sia il medico-assicurato, che ha diritto di
vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con
correlato diritto di regresso verso l'assicuratore qualora le abbia
soddisfatte, sia i pazienti-danneggiati dall'attivita' medica,
garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il
ristoro dei danni subiti.
Ritiene pertanto questa Corte che - anche per non creare
disarmonie nel sistema, ne' ingiustificate disparita' di trattamento
tra medici "strutturati" e medici liberi professionisti - va
dichiarata l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), del
medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che,
nel caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione
obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del
2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a
richiesta dell'imputato. La norma risulta, infatti, espressiva della
stessa logica di quella censurata dall'ordinanza di rimessione e
affetta dallo stesso vizio di illegittimita' costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel
caso di responsabilita' civile derivante dall'assicurazione
obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della
legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita'
professionale degli esercenti le professioni sanitarie),
l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta
dell'imputato;
2) dichiara l'illegittimita' costituzionale in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede che, nel caso di responsabilita' civile derivante
dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della
legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo
penale a richiesta dell'imputato.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA