AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano, a base di micafungina, «Micafungina Hikma».
(25A06433) 
(GU n.281 del 3-12-2025)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 764/2025 del 21 novembre 2025 
 
    E' autorizzata la variazione di Tipo IB -  B.II.e.5.a.2)  con  la
conseguente immissione in commercio del medicinale MICAFUNGINA  HIKMA
nelle confezioni di seguito indicate. 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»  10
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049140039 base 32 1GVNB7; 
      «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10
flaconcini in vetro - A.I.C. n. 049140041 BASE 32 1GVNB9. 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Principio attivo: micafungina. 
    Codice pratica: C1B/2025/1634. 
    Codice di procedura europea: AT/H/1034/001-002/IB/004. 
    Titolare di A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A., con  sede
legale in Estrada do Rio da Mo', n. 8,  8A/8B  -  Fervença,  2705-906
Terrugem Snt, Portogallo. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      OSP - medicinale soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.