N. 171 SENTENZA 22 settembre - 27 novembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Furto con strappo - Trattamento sanzionatorio - Possibile applicazione dell'attenuante della lieve entita' del fatto - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza nonche' della rieducazione della pena - Non fondatezza delle questioni. - Codice penale, art. 624-bis, secondo e terzo comma. - Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.(GU n.49 del 3-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis,
commi secondo e terzo, del codice penale, promossi dal Tribunale
ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica e dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Milano, con ordinanze del 9 dicembre 2024 e 14 marzo 2025,
rispettivamente iscritte ai numeri 246 del registro ordinanze 2024 e
59 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, prima serie speciale, numeri 4 e 15, dell'anno
2025.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2025 il Giudice
relatore Angelo Buscema;
deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in
composizione monocratica, con ordinanza iscritta al n. 246 reg. ord.
del 2024, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 624-bis, secondo comma, del codice penale nella parte in
cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita in misura
non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le
modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare
tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita',
per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.
Riferisce il rimettente di dover giudicare un uomo imputato del
delitto, aggravato dalla recidiva infraquinquennale, di cui all'art.
628, secondo comma, cod. pen., il quale, al fine di procurarsi un
ingiusto profitto, dopo aver sottratto una collana d'oro a un
soggetto che percorreva a piedi una piazza di Firenze
strappandogliela dal collo ed essersi subito allontanato di corsa,
veniva inseguito e bloccato da un altro soggetto; a quel punto, per
assicurarsi il possesso della collana e garantirsi l'impunita',
tentava inutilmente di divincolarsi.
L'autore del reato veniva arrestato per il reato di rapina
impropria e presentato al giudice per la convalida dell'arresto e il
successivo giudizio direttissimo.
Il giudice convalidava l'arresto e, previa qualificazione del
fatto come furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis, secondo
comma, cod. pen., procedeva con il rito direttissimo; dopo alcuni
rinvii l'imputato chiedeva proseguirsi con il rito abbreviato,
condizionato alla produzione di alcuni documenti e il giudice
provvedeva in conformita'. Il pubblico ministero chiedeva la condanna
dell'imputato per il reato di furto con strappo alla pena finale -
previo riconoscimento delle attenuanti generiche - di due anni e otto
mesi di reclusione e a euro 618 di multa; la difesa chiedeva
l'esclusione della contestata recidiva, il riconoscimento delle
attenuanti ex art. 62, numeri 4) e 6), cod. pen., e delle attenuanti
generiche, con l'applicazione del minimo della pena.
Ritiene il giudice a quo che sia pacifica la realizzazione, da
parte dell'imputato, di un furto con strappo e rileva che la collana
e' stata recuperata dall'uomo che lo ha inseguito, che l'ha poi
restituita al derubato.
Osserva il rimettente, quanto alla rilevanza della questione, che
l'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. incrimina la condotta di
«chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la
detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola
di mano o di dosso alla persona». Per tale condotta e' prevista
l'applicazione della pena indicata al primo comma dello stesso
articolo in relazione al furto in abitazione, vale a dire la
reclusione da quattro a sette anni e la multa da euro 927 a 1.500.
Nell'ambito degli ipotetici fatti riconducibili alla fattispecie
criminosa in questione, l'episodio ora in contestazione si
contraddistinguerebbe per la sua lieve entita', deponendo in tal
senso plurimi elementi.
Innanzitutto, l'imputato ha operato da solo e l'energia
dispiegata per porre in essere il furto era limitata: egli procedeva
a piedi e non, ad esempio, a bordo di un motociclo e la persona
offesa (un uomo di mezza eta' e quindi non un minorenne o un soggetto
in eta' avanzata) non ha riportato nessun tipo di conseguenze lesive,
neppure in termini di abrasioni.
Inoltre, il fatto si e' svolto in pieno giorno, in una piazza
cittadina, e non di notte in un luogo isolato, cio' che avrebbe
potuto comportare effetti pregiudizievoli in capo alla persona offesa
in termini psicologici.
Oggetto dello scippo e' stata una collana che, quand'anche fosse
stata di oro, avrebbe avuto un valore relativamente limitato. La
collana e' stata, in ogni caso, recuperata poco dopo il fatto, per
cui non persiste alcun danno residuo sul piano patrimoniale.
Il disvalore del fatto oggetto del procedimento sarebbe in
definitiva estremamente ridotto.
Qualora fosse prevista, come auspicato, una fattispecie attenuata
per l'ipotesi del fatto di lieve entita', tale circostanza potrebbe
senz'altro applicarsi nel caso di specie, fatta salva l'eventuale
applicazione delle ulteriori attenuanti evocate dalla difesa sulla
base di elementi diversi.
Quanto alla non manifesta infondatezza, secondo il giudice a quo,
la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima nella misura
in cui non prevede un'attenuazione del trattamento sanzionatorio del
minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre alla multa, in
relazione a condotte delittuose che, per quanto conformi al tipo,
risultino di gravita' assai limitata.
Afferma il rimettente di essere consapevole che una questione
simile, inerente all'art. 624-bis, primo comma, cod. pen. (furto in
abitazione), e' gia' stata in precedenza sottoposta al vaglio di
legittimita' costituzionale e dichiarata inammissibile con la
sentenza n. 117 del 2021; sarebbe tuttavia possibile una
rivisitazione delle considerazioni svolte alla luce delle successive
sentenze di questa Corte n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023, con le
quali e' stata introdotta un'analoga circostanza attenuante,
rispettivamente, per i reati di rapina e di estorsione.
Inoltre, mentre con riguardo a taluni delitti come il furto, il
particolare rigore sanzionatorio e' attenuato dalla possibilita' di
bilanciamento con una circostanza attenuante, nel furto con strappo,
viceversa, l'eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio si
esprimerebbe gia' nella cornice edittale di base, sicche' l'eventuale
riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall'ordinamento
- pur possibile - non sarebbe sufficiente a rendere tale eccesso
sanzionatorio compatibile con i principi costituzionali, cosicche'
l'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. violerebbe gli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost.
L'estremo rigore del minimo edittale previsto per il predetto
reato violerebbe il principio di necessaria ragionevolezza nella
determinazione della pena, soprattutto se ricollegato alla
fondamentale funzione rieducativa che la stessa deve perseguire per
espresso dettato costituzionale. In assenza di una previsione
specifica che contempli una pena piu' mite per fatti di entita' piu'
lieve - come invece disposto per altre fattispecie - in casi come
quello in esame (in cui, per modalita' della condotta ed entita'
dell'offesa, il fatto concretamente realizzato sia di gravita'
contenuta) non sarebbe possibile adeguare correttamente il
trattamento sanzionatorio alla gravita' del fatto e alla necessaria
rieducazione del suo autore.
Con riguardo all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., la
mancata previsione di una fattispecie attenuata per le ipotesi di
lieve entita' sarebbe censurabile sia in punto di ragionevolezza
intrinseca del trattamento sanzionatorio, sia sotto il piu' generale
profilo del principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto
per altre condotte delittuose.
Sotto il primo profilo, a fronte di una cornice edittale che
prevede una pena minima di quattro anni di reclusione (oltre a una
multa), sarebbe irragionevole la mancata previsione di
un'attenuazione della pena per i fatti di lieve entita'.
Sotto il secondo profilo, la mancata previsione di una
fattispecie attenuata per le ipotesi di lieve entita' violerebbe il
principio di uguaglianza in relazione a quanto previsto per i reati
di rapina e di estorsione.
Le fattispecie del furto con strappo e della rapina propria
sarebbero, come rilevato dalla Corte di cassazione, per cosi' dire,
confinanti: nell'ambito di entrambe vi sarebbe l'apprensione di un
bene altrui con modalita' lato sensu violente, ma i due reati si
distinguerebbero in relazione alla direzione della violenza.
La stessa Corte costituzionale, prosegue il rimettente, nella
sentenza n. 125 del 2016, ha affermato che la distinzione tra la
fattispecie incriminatrice del furto con strappo (art. 624-bis,
secondo comma, cod. pen.) e quella della rapina (art. 628 cod. pen.)
risiederebbe nella diversa direzione della violenza esplicata
dall'agente. Sussisterebbe un furto con strappo quando la violenza
sia immediatamente rivolta verso la cosa, e solo indirettamente verso
la persona che la detiene, mentre costituirebbe una rapina
l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante una violenza
diretta sulla persona. Nel furto con strappo la vittima risentirebbe
della violenza solamente in modo riflesso, come effetto della
violenza impiegata sulla cosa per strapparla di mano o di dosso alla
persona, mentre nella rapina la violenza alla persona costituirebbe
il mezzo attraverso il quale avviene la sottrazione.
Alla luce della citata differenziazione, il reato di rapina
sarebbe agevolmente individuabile come piu' grave rispetto al reato
di furto con strappo.
La stessa maggiore gravita' sarebbe individuabile anche per il
reato di estorsione.
Osserva il rimettente che, se l'attuale imputato avesse
esercitato una violenza diretta modesta (e non solo indiretta) contro
la persona offesa per impossessarsi del bene, il fatto avrebbe dovuto
qualificarsi come rapina (reato piu' grave), ma avrebbe potuto
ritenersi di lieve entita', in considerazione della limitata gravita'
della violenza, del contesto (in pieno giorno, in una piazza
cittadina), dell'oggetto della condotta e del successivo recupero del
bene.
Analogamente, se - dopo la sottrazione mediante strappo - per
conseguire il possesso del bene o per assicurarsi l'impunita' lo
scippatore avesse usato un minimo di violenza o di minaccia nei
confronti della persona offesa o di chi lo ha inseguito, si sarebbe
configurato il piu' grave reato di rapina impropria e, in tal caso,
l'imputato avrebbe potuto beneficiare della circostanza attenuante
introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024
e quindi, paradossalmente, avere un trattamento sanzionatorio piu'
lieve.
In particolare, in caso di rapina attenuata per la lieve entita'
del fatto la pena minima irrogabile sarebbe di tre anni e quattro
mesi di reclusione oltre alla multa, fatta salva l'applicazione di
eventuali ulteriori circostanze attenuanti (ad esempio quella ex art.
62, numero 4, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche).
Analoga pena sarebbe applicabile per l'estorsione, riconoscendo la
circostanza attenuante della lieve entita'.
Per il furto con strappo - che secondo il rimettente sarebbe
reato meno grave - la pena minima irrogabile e', viceversa, quella di
quattro anni di reclusione oltre alla multa, senza considerare le
eventuali circostanze attenuanti.
Sarebbe evidente l'irragionevolezza della previsione, per un
reato piu' lieve, di un trattamento sanzionatorio piu' severo
rispetto a quello previsto per il reato piu' grave.
Una simile pena, irragionevole sia sotto il profilo intrinseco,
sia in relazione alle fattispecie piu' gravi di rapina e di
estorsione, non potrebbe del resto assolvere alla funzione
rieducatrice di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. La pena stessa
sarebbe infatti eccessiva e ingiusta, violando il canone della
proporzionalita' rispetto al fatto di reato posto in essere e in
raffronto alle citate fattispecie piu' gravi. In quanto
sproporzionata, essa non potrebbe essere percepita dal condannato
come giusta ed esplicare, quindi, la propria funzione rieducativa; al
contrario, il condannato non potrebbe che percepirla come
irragionevole e non aderire al trattamento rieducativo.
Non sarebbero, infine, percorribili interpretazioni conformi
della disposizione censurata ai parametri costituzionali evocati,
essendo chiaro e univoco il dato letterale.
2.- Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano,
con ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord. del 2025, ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt.
3 e 27, commi primo e terzo, Cost., dell'art. 624-bis, commi secondo
e terzo, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da
esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando,
per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Riferisce il rimettente di dover giudicare un uomo imputato del
delitto di cui agli artt. 624-bis, secondo comma, e 625, primo comma,
numero 8-bis), cod. pen. Segnatamente, a bordo di un treno, durante
la fase di arresto del convoglio, si impossessava di una catenina
d'oro con ciondolo in acquamarina, strappandola dal collo della
vittima e dandosi alla fuga, scendendo dal treno ormai fermo,
all'interno della stazione di Milano Affori.
Sostiene il giudice a quo che l'imputato e' stato sottoposto a
fermo di indiziato di delitto per il reato di furto con strappo
aggravato, commesso su un mezzo di trasporto pubblico.
Il pubblico ministero esercitava l'azione penale con richiesta di
giudizio immediato e il giudice per le indagini preliminari emetteva
il relativo decreto; l'imputato chiedeva di procedere nelle forme del
rito abbreviato e il giudice a quo, in qualita' di giudice
dell'udienza preliminare, fissava l'udienza per l'ammissione del rito
e l'eventuale discussione.
Dopo l'ammissione al rito abbreviato, il difensore dell'imputato
chiedeva al giudice di sollevare questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen. in relazione al quantum di
pena, relativamente al minimo edittale, per violazione degli artt. 3
e 27, commi primo e terzo, Cost.
Ritiene il rimettente che le questioni di legittimita'
costituzionale prospettate siano rilevanti, vertendo sulla asserita
non proporzionalita' e irragionevolezza della vigente disciplina
normativa in materia di furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis,
commi secondo e terzo, cod. pen., per ritenuta violazione dei
principi di uguaglianza sostanziale e razionalita' di cui all'art. 3
Cost., nonche' dei principi di personalita' della responsabilita'
penale e della finalita' rieducativa a cui la pena deve sempre
tendere, sanciti dall'art. 27, commi primo e terzo, Cost.
La soluzione delle questioni di legittimita' costituzionale
influirebbe direttamente sul giudizio a quo, nel caso in cui il
rimettente decidesse di condannare l'imputato per le condotte in
contestazione.
Osserva il rimettente come non appaiano percorribili
interpretazioni costituzionalmente orientate della disposizione
censurata e che l'art. 5 della legge 26 aprile 2019, n. 36 (Modifiche
al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa)
ha innalzato la pena per il furto con strappo ridisegnando la cornice
edittale da un minimo di quattro a un massimo di sette anni.
Ritiene il rimettente che non sarebbe percorribile la via della
mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi
dell'art. 62-bis cod. pen., atteso come queste non possano assolvere
alla funzione di correggere l'eventuale sproporzione dei limiti
edittali stabiliti dal legislatore.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene
che, nel caso di specie, ricorra la stessa ratio posta a fondamento
delle pronunce della Corte costituzionale n. 120 del 2023 (per le
ipotesi di estorsione) e n. 86 del 2024 (per il reato di rapina).
L'attuale sistema normativo, a seguito delle riforme che si sono
verificate negli ultimi anni al fine di inasprire le pene e
disincentivare la commissione del reato in esame, prevederebbe una
disciplina contrastante con i principi di uguaglianza e
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e con quello della finalita'
rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, commi primo e terzo,
Cost.
Sarebbe irragionevole e sproporzionata l'equiparazione del furto
con strappo al furto in abitazione, essendo la seconda una
fattispecie connotata da maggiore offensivita', atteso come la
disposizione tuteli anche la sfera del domicilio personale.
Parimenti irragionevole apparirebbe la parificazione nel
trattamento sanzionatorio, segnatamente nel minimo edittale, delle
ipotesi di furto con strappo aggravato a quelli di rapina ed
estorsione, caratterizzate da violenza sulla persona.
Nel caso in esame, sarebbe stato innalzato il limite minimo
edittale senza introdurre una "valvola di sicurezza" che permetta al
giudice di temperare la sanzione quando l'offensivita' concreta del
fatto di reato non ne giustifichi una punizione cosi' severa.
L'art. 624-bis cod. pen., nel non prevedere un congruo limite
edittale o, quantomeno, la riduzione di pena fino a un terzo, quindi,
parificherebbe ingiustificatamente situazioni eterogenee, erodendo la
discrezionalita' del giudice e la possibilita' di valorizzare le
peculiarita' del caso concreto.
La prospettiva di esecuzione di una pena eccessivamente gravosa,
come nel caso di specie, sarebbe inoltre suscettibile di ingenerare
nel condannato la convinzione di essere vittima di un ingiusto
sopruso, sentimento che vanificherebbe qualunque efficace percorso
rieducativo, cui le pene devono sempre tendere.
3.- E' intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili in quanto le ordinanze di rimessione mancherebbero di
una adeguata e autonoma illustrazione dei motivi della rilevanza e di
quelli per i quali la normativa censurata integrerebbe una violazione
dei principi di ragionevolezza e della funzione rieducativa della
pena.
Il Tribunale di Firenze e il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Milano si limiterebbero, infatti, ad affermare
l'eccessivita' del minimo edittale rispetto ai fatti di lieve
entita', senza pero' esplicitare i motivi in concreto di questa
ritenuta sproporzione.
Inoltre, pur se il petitum delle questioni proposte sarebbe
relativo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art.
624-bis, secondo comma, cod. pen. con riguardo al trattamento
sanzionatorio per violazione dei parametri costituzionali di cui agli
artt. 3 e 27 Cost., la relativa causa petendi si incentrerebbe sulla
irragionevolezza del trattamento sanzionatorio troppo elevato nel
minimo, sicche' il rimettente avrebbe dovuto motivare in relazione a
questo aspetto, onere che, a parere dell'Avvocatura, non sarebbe
stato soddisfatto, il che costituirebbe motivo di inammissibilita'
delle dedotte questioni.
Quanto alla ritenuta violazione del principio di uguaglianza ex
art. 3 Cost., le ordinanze di rimessione cadrebbero in errore
nell'individuare il presupposto interpretativo da cui ha tratto
origine il promovimento dei giudizi di legittimita' costituzionale,
ossia che anche per il delitto di furto con strappo debbano essere
valutati i medesimi profili che hanno condotto la Corte
costituzionale a introdurre, con le citate sentenze n. 120 del 2023 e
n. 86 del 2024, una circostanza attenuante per i fatti di lieve
entita', rispettivamente, per i delitti di estorsione e di rapina.
Invero, secondo la difesa statale, le richiamate sentenze
evidenzierebbero come l'introduzione della "valvola di sicurezza"
sanzionatoria del fatto lieve fosse giustificata, nelle predette
ipotesi delittuose, dalla necessita' di poter modulare e rendere
proporzionata la sanzione al caso concreto, trattandosi di delitti
caratterizzati dall'elemento essenziale della «"violenza o
minaccia"», con una «"latitudine" tale da includere una "pluralita'
di condotte materiali" non del tutto sovrapponibili»; viceversa, il
furto con strappo sarebbe una fattispecie delineata in termini
definiti.
L'Avvocatura generale ricorda, infine, come la Corte
costituzionale avrebbe evidenziato che la tecnica legislativa,
consistente nel «"ritagliare"» fattispecie di minore gravita' in
funzione di un riequilibrio complessivo della disciplina penale, si
addica essenzialmente alle ipotesi nelle quali il reato-base abbia
una formulazione molto ampia (e' citata la sentenza n. 88 del 2019).
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in
composizione monocratica (reg. ord. n. 246 del 2024), ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, secondo comma, cod.
pen. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata per
il reato di furto con strappo e' diminuita in misura non eccedente un
terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'.
Il rimettente ritiene innanzitutto violato il principio di
ragionevolezza in quanto il furto con strappo, privo di una
attenuante di lieve entita', sarebbe caratterizzato da una
eccezionale asprezza del trattamento sanzionatorio e, in particolare,
da una pena edittale minima di quattro anni di reclusione e 927 euro
di multa, sanzione che non permetterebbe, nei casi di minore
offensivita', di contenere la pena entro i limiti della
proporzionalita' rispetto alla gravita' del fatto e all'importanza
del bene giuridico leso.
Ritiene altresi' violato il principio di uguaglianza, rispetto ai
reati di rapina ed estorsione - che sarebbero piu' gravi del furto
con strappo in quanto caratterizzati da violenza alla persona - per i
quali e' prevista l'attenuante della lieve entita' del fatto.
Infine, sarebbe leso il principio della finalita' rieducativa
della pena, in quanto si tratterebbe di una sanzione eccessiva e
sproporzionata che non potrebbe essere percepita dal condannato come
"giusta".
2.- Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano
(reg. ord. n. 59 del 2025) ha sollevato, anch'egli in riferimento
agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 624-bis, commi secondo e terzo,
cod. pen. con lo stesso petitum.
Il rimettente formula le medesime censure riferendole pero',
oltre che al secondo comma dell'art. 624-bis, cod. pen., anche al
terzo comma (secondo cui «[l]a pena e' della reclusione da cinque
anni a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il
reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo
comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle
circostanze indicate all'articolo 61»), che individua diverse e piu'
gravi pene nell'ipotesi di furto con strappo aggravato.
Il giudice a quo ritiene, inoltre, che il principio di
uguaglianza sia violato in quanto il furto con strappo e' equiparato,
quanto al trattamento sanzionatorio, al furto in abitazione,
fattispecie quest'ultima che sarebbe connotata da maggiore
offensivita', atteso che tale reato sarebbe posto a presidio del
domicilio, bene giuridico costituzionalmente protetto.
3.- Data la corrispondenza del petitum e dei parametri evocati, e
preso atto che i motivi di doglianza sono simili e in gran parte
sovrapponibili, tutti diretti a lamentare l'eccessivita' del minimo
edittale previsto per il reato di furto con strappo e a chiedere
l'introduzione dell'attenuante della lieve entita', le ordinanze
possono essere riunite e decise congiuntamente.
4.- L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce
l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale per
difetto di motivazione circa la rilevanza e la non manifesta
infondatezza, per incoerenza del petitum in relazione alla causa
petendi.
Le censure si incentrerebbero, piu' che sulla irragionevolezza
dell'assenza dell'attenuante della lieve entita', sulla eccessivita'
del trattamento sanzionatorio nel minimo.
Le suddette doglianze sarebbero altresi' inammissibili per
erroneita' del presupposto interpretativo, in quanto, al contrario
che per i reati di estorsione e rapina per i quali questa Corte ha
introdotto la circostanza di lieve entita', rispettivamente, con le
sentenze n. 120 del 2023 e n. 86 del 2024, il furto con strappo
sarebbe caratterizzato da elementi ben definiti, cosicche' non
sarebbe possibile individuare ipotesi di lieve entita' del fatto.
5.- Le eccezioni non sono fondate.
5.1.- Quanto alla carenza di motivazione, i giudici rimettenti
hanno invero adeguatamente argomentato sulla rilevanza delle
questioni sia riportando puntualmente le imputazioni in cui sono
descritte, in maniera chiara e dettagliata, le concrete condotte che
sono tenuti a giudicare, sia esponendo in maniera non implausibile le
ragioni che li inducono a ritenere, nel caso concreto, che possano
ravvisarsi fatti di lieve entita', e hanno infine esposto le ragioni
per le quali sarebbe eccessiva la pena minima prevista per il furto
con strappo.
In particolare, quanto alla asserita assenza di una adeguata e
autonoma illustrazione dei motivi per cui il minimo edittale
censurato sarebbe troppo elevato per i fatti di lieve entita',
entrambe le ordinanze motivano plausibilmente circa l'eccessivita'
del trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi concrete che i
giudici sono chiamati a giudicare e che entrambi ritengono di
disvalore tale da non giustificare un minimo edittale di quattro anni
di reclusione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione sulla
rilevanza formulata dal giudice a quo e' oggetto di un controllo
meramente esterno a opera di questa Corte, limitato ad accertare che
la motivazione non sia implausibile, palesemente erronea e
contraddittoria, con riguardo all'applicabilita' della norma nel
processo principale (ex plurimis, sentenze n. 137 e n. 129 del 2025,
n. 122 e n. 23 del 2024). Tale controllo non si spinge fino a un
esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a
determinate conclusioni, potendo questa Corte sindacare tale
valutazione solo se essa appaia assolutamente priva di fondamento.
Inoltre, entrambe le ordinanze si soffermano sui profili di
irragionevolezza estrinseca della disposizione censurata,
individuando tertia comparationis in parte divergenti (l'ordinanza
iscritta al n. 246 reg. ord. del 2024 insiste, in particolare, sulle
ipotesi di estorsione e rapina di lieve entita'; l'ordinanza iscritta
al n. 59 reg. ord. del 2025 rimarca l'indebita parificazione tra
furto in abitazione e scippo, da un lato, e quella tra furto con
strappo aggravato e rapina ed estorsione semplice, dall'altro), ma
tutti coerenti ed omogenei rispetto alla disposizione censurata.
5.2.- Altrettanto non fondata e' l'eccezione di difetto di
rilevanza delle questioni in ragione della non idoneita' del petitum
a eliminare il vulnus costituzionale e della sua incoerenza rispetto
alla causa petendi.
Quanto, in particolare, all'ordinanza iscritta al n. 59 reg. ord.
del 2025, nonostante l'art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. preveda
la "blindatura" cosiddetta "totale" delle circostanze aggravanti di
cui all'art. 625 cod. pen., e' sempre vero che, pur non potendo
eventuali attenuanti essere ritenute equivalenti o prevalenti, la
disposizione stabilisce che «le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti».
La disposizione pretende, dunque, che l'aumento per le predette
aggravanti vada comunque sempre operato, ma stabilisce che, una volta
eseguito tale aumento di pena, possa essere applicata la circostanza
diminuente del fatto di lieve entita'.
Ne deriva la rilevanza delle questioni, posto che, ove venisse
accolta, il giudice potrebbe, in ogni caso, applicare una diminuzione
di pena derivante dalla circostanza della lieve entita', pur
dovendola riferire alla pena determinata all'esito dell'aumento
sanzionatorio previsto per l'aggravante.
5.3.- Quanto alla eccepita incoerenza del petitum in relazione
alla causa petendi si osserva che alla luce della giurisprudenza
costituzionale puo' parlarsi di contraddittorieta' del petitum che
determina l'inammissibilita' della questione solo quando le modalita'
argomentative dell'ordinanza di rimessione non consentano di
individuare con chiarezza il contenuto e il "verso" delle censure,
ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto (ex plurimis,
sentenze n. 138 del 2024, n. 221 del 2023 e n. 205 del 2021).
Nella presente fattispecie il "verso" delle censure appare
chiaro, consistendo nella richiesta della possibilita' di irrogare
una pena piu' bassa rispetto a quella prevista dal minimo edittale
del furto con strappo, semplice o aggravato, in ipotesi di fatti di
lieve entita'.
5.4.- Infine, non e' fondata l'eccezione di inammissibilita' per
erroneita' del presupposto interpretativo poiche' si tratta di
obiezione che attiene al merito (ex plurimis, sentenze n. 101 e n. 23
del 2025 e n. 131 del 2024).
6.- In via preliminare, ritiene questa Corte necessaria una breve
ricostruzione dell'evoluzione normativa del delitto di furto con
strappo (anche semplicemente detto "scippo").
Nel disegno originario del codice penale del 1930 ("codice
Rocco"), tanto il furto in abitazione quanto il furto con strappo
erano contemplati all'art. 625 cod. pen., rispettivamente al numero
1) («se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si
trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad
abitazione») e al numero 4) («se il fatto e' commesso [...]
strappando la cosa di mano o di dosso alla persona»), come semplici
aggravanti speciali del furto, punito, allora, nella forma base ex
art. 624 cod. pen., con la pena della reclusione fino a tre anni e,
dunque, con la pena minima di quindici giorni di reclusione.
L'allarme sociale generato dalla percepita diffusione dei furti e
del pericolo rilevante per la sicurezza individuale, ha portato il
legislatore nel 2001, con l'art. 2 della legge 26 marzo 2001, n. 128
(Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini) all'eliminazione delle due ipotesi aggravanti dal testo
dell'art. 625 cod. pen. che sono state trasportate in un nuovo art.
624-bis cod. pen. e trasformate in ipotesi autonome di reato.
L'intento del legislatore era, in particolare, quello di isolare
due manifestazioni del furto ritenute piuttosto significative e
allarmanti e, mediante la trasformazione in autonome ipotesi
delittuose, sottrarle al meccanismo di bilanciamento delle
circostanze ex art. 69 cod. pen.
In tal modo, e' venuta meno la possibilita' per il giudice di
neutralizzare l'aumento sanzionatorio previsto per l'ipotesi
aggravata, mediante il giudizio di equivalenza con eventuali
circostanze di segno opposto o nei casi di ritenuta prevalenza delle
attenuanti.
L'accento posto all'epoca su queste due peculiari tipologie di
furto si giustificava in quanto all'offesa patrimoniale si aggiungeva
anche un vulnus a interessi di natura piu' eminentemente personale:
cosi' nel caso di furto in abitazione, dove il fatto avviene nel
domicilio, nonche' nel furto con strappo, in cui la sottrazione si
realizza per il tramite di una violenza che, seppure indirettamente,
finisce per coinvolgere la persona vittima dell'aggressione
patrimoniale.
Nel corso degli anni, la fattispecie e' stata oggetto di diversi
interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina
sanzionatoria, con un forte inasprimento della risposta punitiva.
Dapprima, con l'art. 1, comma 6, della legge 23 giugno 2017, n.
103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all'ordinamento penitenziario), la cornice edittale e' stata portata,
per la fattispecie base, alla reclusione da tre a sei anni oltre a
una multa e, per quella aggravata, da quattro a dieci anni oltre a
una multa; tale modifica normativa ha, inoltre, "blindato",
sottraendole completamente dal giudizio di bilanciamento con
eventuali circostanze di segno opposto, le ipotesi di furto con
strappo aggravate ai sensi dell'art. 625 cod. pen. (ipotesi peraltro
estremamente frequenti).
Per effetto della "blindatura", eventuali diminuzioni si operano
oggi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 624-bis cod. pen., sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento per le aggravanti in
parola.
Da ultimo, con la legge n. 36 del 2019, la pena della reclusione
ha subito un ulteriore aumento, arrivando alla misura attuale: da
quattro a sette anni oltre a una multa per la fattispecie base (primo
comma dell'art. 624-bis cod. pen.), da cinque a dieci anni oltre a
una multa per l'ipotesi aggravata (terzo comma dell'art. 624-bis cod.
pen.).
L'art. 3, comma 1, della predetta legge e' inoltre intervenuto
sul testo dell'art. 165 cod. pen., stabilendo che «[n]el caso di
condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento
integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla
persona offesa».
Ne risulta, quindi, un quadro sanzionatorio complessivo di
indubbia severita', che questa Corte ha piu' volte evidenziato,
segnalando che «la pressione punitiva attualmente esercitata riguardo
ai delitti contro il patrimonio e' ormai diventata estremamente
rilevante» (sentenza n. 190 del 2020; nello stesso senso, sentenze n.
259 e n. 117 del 2021): cio' deriva non solo dalla previsione di un
minimo edittale consistente, quale e' quello attualmente vigente di
quattro anni oltre a una multa, ma anche dalla scelta legislativa di
precludere il bilanciamento di ogni attenuante (fatta eccezione per
la minore eta' e le ipotesi della collaborazione post factum di cui
all'art. 625-bis cod. pen.), rispetto alle circostanze aggravanti del
reato in questione, che fanno partire la pena base da cinque anni di
reclusione oltre a una multa.
7.- Dopo aver tratteggiato l'evoluzione normativa del furto con
strappo all'interno dei reati contro il patrimonio, occorre
confrontarsi con la vigente formulazione dell'art. 624-bis, secondo
comma, cod. pen., secondo cui: «[a]lla stessa pena di cui al primo
comma [reclusione da quattro a sette anni e multa da euro 927 a euro
1.500] soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o
per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena e'
della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a
euro 2.500 se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze
previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o
piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. Le circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 [reo almeno
quattordicenne ma minore degli anni diciotto] e 625-bis [reo che
abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno
acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono
comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare],
concorrenti con una o piu' delle circostanze aggravanti di cui
all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette circostanze aggravanti».
I rimettenti chiedono che tale disposizione sia dichiarata
costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che la
pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la
natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,
ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto
risulti di lieve entita', per violazione degli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost.
8.- Nel merito le questioni non sono fondate.
8.1.- Occorre ricordare che questa Corte ha progressivamente
esteso l'attenuante "indefinita" della lieve entita' (o della minore
gravita') del fatto a numerose ipotesi di reato per le quali il
legislatore ha previsto minimi edittali particolarmente elevati: «al
sequestro estorsivo [(sentenza n. 68 del 2012)], al sabotaggio
militare (sentenza n. 244 del 2022), all'estorsione (sentenza n. 120
del 2023), alla rapina (sentenza n. 86 del 2024), alla pornografia
minorile (sentenza n. 91 del 2024), e da ultimo alla deformazione o
sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025)» (sentenza n.
113 del 2025).
Questa Corte ha evidenziato che «[o]ltre all'asprezza del minimo
edittale, il tratto comune delle fattispecie oggetto di queste
pronunce e' la latitudine tipica del fatto-reato, tale da abbracciare
"episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso
di disvalore"» (sentenza n. 83 del 2025, riferita al reato di
deformazione permanente del viso di cui all'art. 583-quinquies cod.
pen.).
Lo stesso concetto e' stato ribadito nella sentenza n. 113 del
2025 (a proposito del reato di sequestro di persona a scopo di
estorsione ex art. 630 cod. pen.), nella quale si afferma che «la
funzione specifica dell'attenuante» e' quella «di mitigare una
risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un
nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da
elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove
applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti
della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un
disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini
della fattispecie delittuosa».
E' stato inoltre affermato che «nello scrutinio di legittimita'
costituzionale sulla proporzionalita' della pena, assume rilievo
centrale la formulazione particolarmente ampia della disposizione
censurata, la cui latitudine normativa sia tale da ricomprendere
fattispecie significativamente diversificate sul piano criminologico
e del tasso di disvalore; e proprio in tali ipotesi e' stata
sottolineata la necessita' di prevedere delle diminuenti al fine di
garantire la possibilita' di graduare e individualizzare la sanzione
rispetto allo specifico disvalore della singola condotta e assicurare
il rispetto dei principi fissati dagli artt. 3 e 27 Cost. (ex multis,
sentenze n. 120 del 2023, n. 244 del 2022, n. 117 del 2021, n. 88 del
2019, n. 106 del 2014 e n. 68 del 2012)» (sentenza n. 91 del 2024
riferita al reato di produzione di materiale pedopornografico di cui
all'art. 600-ter cod. pen.).
Nella medesima pronuncia questa Corte ha rilevato che «la mancata
previsione di una "valvola di sicurezza" che consenta al giudice di
modulare la pena, onde adeguarla alla gravita' concreta del fatto
[...], puo' determinare l'irrogazione di una sanzione non
proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti
totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il
legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale
di notevole asprezza».
In effetti, proprio il fatto che la circostanza della lieve
entita' sia stata introdotta nei reati piu' disparati lascia
intendere che e' proprio la possibilita' di individuare delle
condotte che in concreto si stacchino in maniera significativa dalla
portata offensiva astratta del reato, a rendere costituzionalmente
obbligata l'introduzione di tale "valvola di sicurezza", che permetta
di adeguare la pena all'offensivita' del fatto concreto, secondo i
principi di uguaglianza e proporzionalita'.
8.2.- Occorre qui valutare se tale attenuante debba trovare
applicazione anche al furto con strappo, ipotizzando le possibili
manifestazioni del reato onde verificare la necessita' di introdurre
una "valvola di sicurezza" per fatti che, pur integrando tutti i
requisiti della fattispecie astratta del reato, siano in concreto
caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi
ai margini della fattispecie delittuosa.
Ebbene, secondo la giurisprudenza univoca della Corte di
cassazione «"lo strappo" di cui all'art. 624[-bis] cod. pen. [e']
connotato da un qualche grado di violenza, seppure esercitata sulla
cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo
spossessamento del bene» (Corte di cassazione, sezione quarta penale,
sentenza 7 novembre 2024-27 gennaio 2025, n. 2985; nello stesso
senso, sezione quinta penale, sentenza 9 giugno-26 ottobre 2016, n.
44976).
E' stato inoltre affermato che, ai fini dell'applicazione
dell'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen. «occorre [...] che la
persona offesa avverta materialmente l'azione violenta diretta sulla
res [...] Diversamente [...] risulterebbe integrato il furto con
destrezza» (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21
giugno-20 settembre 2022, n. 34740).
Gia' in passato, inoltre, la medesima Corte di cassazione aveva
affermato che «lo scippo e' un furto che si concreta in un atto
violento esercitato su un oggetto il quale viene staccato
improvvisamente dalla persona del detentore in modo che questo
percepisca la violenza dell'atto» (Corte di cassazione, sezione
seconda, sentenza 24 novembre 1981-8 maggio 1982, n. 4813).
Emerge, dunque, che nello scippo, l'apprensione del bene altrui
da parte del reo si realizza necessariamente con una violenza che
deve connotarsi di una certa forza e che il reato e' ben definito ed
estremamente "compatto" in relazione all'omogeneita' della sua
portata offensiva.
L'intrinseca gravita' del furto con strappo e' dimostrata dal
fatto che tale reato si accompagna sempre a una violenza avvertita
dal soggetto scippato e a una intrusione nella sua sfera personale
attraverso il contatto con il reo (sia pure mediato dalla res
sottratta); inoltre, il furto con strappo presenta profili di
pericolosita' significativi, dal momento che puo' facilmente
degenerare in un reato piu' grave e, comunque, determinare ulteriori
conseguenze dannose (si pensi al classico esempio della persona che,
a seguito dello strappo della borsa o di altro oggetto da parte dello
scippatore, cade a terra con potenziali conseguenze per la sua stessa
integrita' fisica), tali da alimentare una diffusa sensazione di
insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualita' della vita,
potendo condizionare le future decisioni dei consociati relative ai
propri spostamenti.
E' innegabile che la condotta propria dello "scippo", in quanto
diretta a strappare di mano o di dosso un oggetto che sta a diretto
contatto con la persona, e in quanto la violenza e' necessariamente
percepita dalla vittima, costituisce una intrusione nella sfera
personale inviolabile di quest'ultima, intrusione violenta che non si
presta a significative gradazioni sul piano dell'offensivita'.
Del resto, come questa Corte ha affermato con riguardo alla
diversa fattispecie del furto in abitazione (sentenza n. 117 del
2021), anche il furto con strappo e' una fattispecie descritta
dall'art. 624-bis cod. pen. in termini piuttosto definiti, in cui non
sono ipotizzabili in concreto dei fatti che si discostino
significativamente dalla portata offensiva della fattispecie
astratta.
In altri termini lo scippo, in virtu' della suddetta omogeneita'
nella sua portata offensiva in concreto, non comprende al suo interno
fattispecie diversificate sul piano criminologico e del tasso di
disvalore, tali rendere necessario l'accoglimento della questione.
8.3.- Deve evidenziarsi, dunque, che, relativamente al reato di
furto con strappo, non sono ipotizzabili fattispecie concrete
«totalmente immun[i] dai profili di allarme sociale che hanno indotto
il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo
edittale di notevole asprezza» (sentenza n. 120 del 2023). Del resto,
gli stessi episodi oggetto dei giudizi a quibus sono caratterizzati
da una violenza improvvisa; in entrambi i casi l'effetto sorpresa e'
stato sfruttato per sottrarre alla vittima un bene di valore
tutt'altro che irrisorio e depongono univocamente nel senso di un
diffuso allarme sociale.
Ne consegue che non e' ravvisabile la violazione degli artt. 3 e
27, commi primo e terzo, Cost. con riguardo ai principi di
ragionevolezza e proporzionalita' della pena.
8.4.- Quanto alla asserita disparita' di trattamento rispetto ad
altre ipotesi delittuose, si osserva che l'introduzione della
attenuante in questione, capace di "personalizzare" la pena
adeguandola al disvalore concreto della condotta, in virtu' del
principio della "personalita'" della responsabilita' penale, sancito
dal primo comma dell'art. 27 Cost., si giustifica per reati quali la
rapina e l'estorsione e non anche per il furto con strappo.
Diversamente che per il reato di furto con strappo, nella rapina
la violenza non e' un elemento essenziale per la sua
configurabilita', potendo in alternativa esservi solo una minaccia,
che costituisce un quid di minore gravita' rispetto a qualsiasi atto
di violenza; il reato di rapina racchiude, dunque, al suo interno una
serie di condotte alquanto variegate, di gravita' piu' modesta o
assai notevole, cosicche' per esso ben si giustifica l'attenuante
della lieve entita'.
Lo stesso ragionamento puo' svilupparsi nel raffronto con il
reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., per il quale, con
la ricordata sentenza n. 120 del 2023, e' stata introdotta la stessa
attenuante della lieve entita': anch'esso include nel proprio ambito
applicativo episodi notevolmente dissimili, sul piano criminologico e
del tasso di disvalore, in particolare per la piu' o meno marcata
"occasionalita'" dell'iniziativa delittuosa, oltre che per la ridotta
entita' dell'offesa alla vittima e la non elevata utilita' pretesa.
8.5.- Infine, non sembra pertinente il raffronto con il furto in
abitazione, se non altro perche' neppure per quest'ultimo reato e'
prevista la circostanza attenuante della lieve entita' del fatto, ne'
si puo' predicare una irragionevole assimilazione dei reati previsti
rispettivamente al primo e al secondo comma dell'art. 624-bis cod.
pen. quanto alle pene: se e' vero che il furto in abitazione oltre al
patrimonio lede l'inviolabilita' del domicilio (art. 14 Cost.), il
furto con strappo coinvolge nella lesione tipica valori non solo
patrimoniali ma anche inerenti all'integrita' fisica della persona.
8.6.- Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, anche per
l'ipotesi aggravata prevista dal terzo comma dell'art. 624-bis cod.
pen., che si differenzia dalla fattispecie base solo per l'elemento
di maggiore gravita' (aggravanti comuni di cui all'art. 61 cod. pen.
e quelle specifiche di cui all'art. 625 cod. pen.) che giustifica
l'aumento sanzionatorio.
Il furto con strappo, dunque, anche nella sua forma aggravata -
che non puo' che determinare una valutazione complessiva dell'offesa
in termini di maggiore gravita' - non comprende al suo interno fatti
connotati da un tasso di disvalore tale da rendere necessaria
l'introduzione, da parte di questa Corte, della circostanza
attenuante della lieve entita'.
Non puo' poi non evidenziarsi come «la forza "privilegiata" delle
aggravanti di cui al combinato disposto degli artt. 624-bis, quarto
comma, e 625 cod. pen. ceda non solo di fronte all'attenuante della
minore eta' ex art. 98 cod. pen., ma anche a quella della
collaborazione del reo ex art. 625-bis cod. pen., attenuante "ad
effetto speciale", quest'ultima, appositamente introdotta dalla legge
n. 128 del 2001, la cui previsione contribuisce all'equilibrio
complessivo di una disciplina sanzionatoria pur certamente severa»
(sentenza n. 117 del 2021).
9.- Tanto premesso, la significativa differenza tra le
fattispecie poste a raffronto, induce questa Corte a non ravvisare
una violazione del principio di uguaglianza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 624-bis, commi secondo e terzo, del codice penale,
sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 27, commi
primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA