N. 172 SENTENZA 20 ottobre - 27 novembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Applicazione quando si procede per i delitti di violenza  o
  minaccia a  un  pubblico  ufficiale  (art.  336  cod.  pen.)  e  di
  resistenza a un pubblico ufficiale (art.  337  cod.  pen.),  se  il
  fatto e' commesso  nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di
  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente   di   polizia
  giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni  -  Esclusione  -
  Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Codice penale, art. 131-bis. 
- Costituzione, artt. 3, 17 e 21. 
(GU n.49 del 3-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  131-bis,
terzo  comma  e  339,  del  codice  penale,  promosso  dal  Tribunale
ordinario  di  Firenze,  prima  sezione   penale,   in   composizione
monocratica, nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza
del 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2024  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,  prima
serie speciale, dell'anno 2024. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2025  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 24 maggio 2024,  iscritta  al  n.  133  del
registro ordinanze 2024, il Tribunale  ordinario  di  Firenze,  prima
sezione  penale,  in  composizione  monocratica,  ha  sollevato,   in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di  legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo  comma,  del  codice  penale,
nella parte in cui stabilisce che l'offesa non puo'  essere  ritenuta
di particolare tenuita' quando si  procede  per  i  delitti  previsti
dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto e' commesso nei
confronti di un ufficiale o agente di  pubblica  sicurezza  o  di  un
ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio  delle
proprie funzioni. 
    Con la medesima ordinanza, in via subordinata, il giudice  a  quo
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 17 e 21  Cost.,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 339 cod. pen.,  nella  parte
in cui non esclude, per i reati di cui agli  artt.  336,  337  e  338
dello stesso codice, l'aggravante  della  commissione  nel  corso  di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico «ove si  tratti
di manifestazioni di natura politica». 
    Il   rimettente   espone   di   essere   chiamato   a   giudicare
dell'imputazione di resistenza aggravata  a  un  pubblico  ufficiale,
ascritta ad A. M., ai sensi degli artt. 337 e 339 cod. pen., la quale
avrebbe piu' volte toccato con un dito il torace di un  agente  della
Polizia di Stato, infine colpendolo con uno schiaffo  al  volto,  per
opporsi  a  un  atto  del  suo  ufficio,  consistente  nell'impedirle
l'accesso a una manifestazione politica, svoltasi nell'ottobre  2019,
la cui struttura ospitante aveva gia' raggiunto la capienza massima. 
    1.1.-  Riqualificato  il  fatto  come  violenza  a  un   pubblico
ufficiale, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. pen., il giudice
a quo assume  la  sussistenza  di  elementi  idonei  all'applicazione
dell'esimente della particolare tenuita'. 
    Deduce infatti che A. M., incensurata, e' «donna  di  corporatura
minuta», gia' affetta da «patologia oncologica», e  ha  quindi  agito
con  forza  evidentemente  modesta,  «non  per  turbare  il  regolare
svolgimento  della  manifestazione  in  corso,  bensi'  al  fine   di
partecipare alla stessa». 
    A  parere   del   rimettente,   escludendo   in   modo   assoluto
l'applicazione della causa di non punibilita' quando si procede per i
delitti previsti dagli  artt.  336  e  337  cod.  pen.  commessi  nei
confronti di un ufficiale o agente di  pubblica  sicurezza  o  di  un
ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio  delle
proprie funzioni, l'art. 131-bis, terzo comma, cod.  pen.  violerebbe
il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3  Cost.,  sotto  il
profilo della comparazione con altri titoli di reato. 
    Riferendosi  alla  valutazione  di  non  omogeneita'  dei  tertia
comparationis espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del  2021
- che ha respinto analoga censura -, il giudice  a  quo  dichiara  di
«sottoporre nuovamente alla  Corte  la  questione  indicando  diversi
tertia». 
    Segnala quindi, come fattispecie  di  gravita'  pari  o  maggiore
rispetto a quella oggetto del giudizio principale, e tuttavia ammesse
all'esimente ex art. 131-bis cod. pen.: la violenza o minaccia  a  un
corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevista dall'art. 338,
primo comma, cod. pen.; la resistenza  alla  forza  armata,  prevista
dall'art. 143 del codice penale  militare  di  pace;  la  violenza  o
minaccia nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro  del
personale  della  scuola,  ovvero  in  danno   degli   esercenti   le
professioni sanitarie e attivita' ausiliarie,  prevista  dagli  artt.
336, secondo  comma,  337,  61,  primo  comma,  numeri  11-octies)  e
11-novies), cod. pen. 
    1.2.-  Riguardo  alla  questione  subordinata,  il  Tribunale  di
Firenze rammenta che l'aggravante della commissione  del  reato  «nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al  pubblico»  e'
stata aggiunta nel primo comma dell'art. 339 cod. pen.  dall'art.  7,
comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53
(Disposizioni urgenti in materia di  ordine  e  sicurezza  pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77. 
    Per il rimettente, tale aumento di pena, «correlato al compimento
del reato nel corso della manifestazione, si traduce in una punizione
della stessa manifestazione - in violazione degli artt. 17 e 21 della
Costituzione, ai sensi  dei  quali  la  liberta'  di  riunione  e  la
liberta'  di  manifestazione  del  pensiero   costituiscono   diritti
fondamentali - nella misura in cui la  realizzazione  del  reato  nel
corso della manifestazione non comporta di per se' una maggior offesa
al bene giuridico tutelato»; con specifico riferimento ai delitti  ex
artt. 336 e 337 cod. pen., «il normale funzionamento  della  pubblica
amministrazione non pare  leso  maggiormente  per  il  fatto  che  le
condotte incriminate ai citati articoli siano  tenute  nel  corso  di
manifestazioni pubbliche». 
    Non escludendo  dal  campo  di  applicazione  dell'aggravante  le
«manifestazioni di natura politica», la  norma  censurata  violerebbe
dunque gli evocati parametri - artt. 3, 17 e 21 Cost. -  per  ragioni
analoghe a quelle evidenziate dalla sentenza n. 119 del 1970, con  la
quale   questa   Corte   dichiaro'   costituzionalmente   illegittima
l'aggravante del reato di danneggiamento per commissione da parte  di
lavoratori in sciopero o datori di lavoro in serrata. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  inammissibili  o
non fondate. 
    2.1.- La questione principale sarebbe inammissibile per non  aver
il rimettente illustrato «le ragioni specifiche in  base  alle  quali
sarebbe  impedito  al  legislatore  di  selezionare  le  ipotesi   di
applicazione dell'esimente di particolare  tenuita'  in  rapporto  al
titolo del reato». 
    La questione subordinata mancherebbe  di  rilevanza,  poiche'  il
fatto oggetto del giudizio principale non  si  sarebbe  verificato  -
come prevede la norma censurata - «nel corso» di  una  manifestazione
pubblica, bensi' «al di fuori del polo congressuale (luogo aperto  al
pubblico) in cui era in corso la manifestazione politica». 
    2.2.- Nel merito, la questione principale  sarebbe  non  fondata,
non essendo gli argomenti esposti nella citata  sentenza  n.  30  del
2021 superati dall'indicazione degli ulteriori tertia  da  parte  del
rimettente, tutti «sprovvisti dell'omogeneita' necessaria a impostare
il giudizio comparativo». 
    La questione subordinata sarebbe del pari non fondata, prevedendo
la norma censurata un'aggravante per reati di  violenza  e  minaccia,
sull'indiscutibile presupposto che il diritto  di  manifestare  debba
essere sempre esercitato in modo pacifico. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  133  del
2024), il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte
in  cui  stabilisce  che  l'offesa  non  puo'  essere   ritenuta   di
particolare tenuita' quando si procede per i delitti  previsti  dagli
artt. 336 e 337 dello stesso codice  se  il  fatto  e'  commesso  nei
confronti di un ufficiale o agente di  pubblica  sicurezza  o  di  un
ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  nell'esercizio  delle
proprie funzioni. 
    Ad  avviso  del  giudice   rimettente,   l'esclusione   di   tale
fattispecie dal perimetro applicativo  dell'esimente  di  particolare
tenuita' del fatto violerebbe l'art. 3 Cost., essendovi altri  titoli
di reato che, pur di uguale o maggiore gravita',  in  quel  perimetro
rientrano. 
    Sono portate in comparazione la violenza o minaccia  a  un  corpo
politico, amministrativo o  giudiziario  (art.  338  cod.  pen.),  la
resistenza alla forza armata (art. 143 cod.  pen.  mil.  pace)  e  la
violenza  o  minaccia  nei  confronti  del  personale  scolastico   o
sanitario (artt. 336, secondo comma, 337,  61,  primo  comma,  numeri
11-octies e 11-novies, cod. pen.). 
    Il giudice a quo si duole pertanto di non  poter  riconoscere  la
causa di non punibilita'  riguardo  all'imputazione  ascritta  a  una
donna incensurata, la quale avrebbe compiuto un gesto occasionale  di
violenza irrisoria nei confronti di  un  agente  di  polizia  che  le
impediva di accedere, per motivi  di  capienza  della  struttura,  al
luogo di svolgimento di una manifestazione politica. 
    2.- Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ha   eccepito
l'inammissibilita'   della   questione   giacche'   competerebbe   al
legislatore selezionare le ipotesi di applicazione  dell'esimente  di
particolare tenuita' del fatto anche in rapporto al titolo del reato. 
    L'eccezione non e' fondata, poiche' il  rimettente  non  contesta
che il legislatore abbia una larga discrezionalita'  nel  definire  i
presupposti e i limiti applicativi dell'esimente, ma denuncia che  il
legislatore  tale   discrezionalita'   abbia   esercitato   in   modo
manifestamente irragionevole. 
    3.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    3.1.- Giova premettere una  breve  illustrazione  dell'evoluzione
della norma oggetto di censura. 
    3.1.1.- Per il testo  originario  dell'art.  131-bis  cod.  pen.,
inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015,
n. 28, recante  «Disposizioni  in  materia  di  non  punibilita'  per
particolare tenuita' del fatto, a norma  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», la punibilita' poteva
essere esclusa, a ragione della particolare tenuita' del  fatto,  nei
reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni. 
    Non erano previste le cosiddette eccezioni nominative,  cioe'  in
base al titolo di reato, ma era stabilito che  l'offesa  non  potesse
essere ritenuta di particolare tenuita' quando l'autore avesse  agito
per motivi abietti o futili, o  con  crudelta',  anche  in  danno  di
animali, o avesse  adoperato  sevizie  o  profittato  della  minorata
difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della  stessa,  o
quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate,
quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona. 
    L'eccezione nominativa per i reati ex artt. 336 e 337 cod. pen. -
ovvero, per la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e  per  la
resistenza a un pubblico ufficiale - e'  stata  introdotta  dall'art.
16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del  2019,  come  convertito,
con riferimento all'ipotesi in cui tali reati  fossero  commessi  nei
confronti  di  qualunque  pubblico  ufficiale  nell'esercizio   delle
proprie funzioni. 
    Il riferimento generico al pubblico ufficiale e' stato sostituito
da quello specifico all'ufficiale o agente di  pubblica  sicurezza  o
polizia giudiziaria  dall'art.  7,  comma  1,  del  decreto-legge  21
ottobre  2020,  n.  130   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  complementare,  modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter  e  588  del  codice  penale,
nonche' misure  in  materia  di  divieto  di  accesso  agli  esercizi
pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  trattenimento,  di  contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del  Garante  nazionale
dei  diritti  delle  persone  private  della   liberta'   personale),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173. 
    3.1.2.-  Con  la  sentenza  n.  30  del  2021,  questa  Corte  ha
dichiarato non fondate le questioni  di  legittimita'  costituzionale
per violazione dei principi  di  ragionevolezza,  proporzionalita'  e
finalismo   rieducativo   della   pena,   sollevate    a    proposito
dell'esclusione della causa di non punibilita' riguardo al delitto di
resistenza a pubblico ufficiale. 
    In tale sentenza si e' osservato che «[l]a scelta legislativa  di
escludere dal campo di  applicazione  dell'esimente  di  tenuita'  il
reato di  resistenza  a  pubblico  ufficiale  non  e'  manifestamente
irragionevole,  poiche'  viceversa   corrisponde   all'individuazione
discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole  di
speciale  protezione»,  in  quanto   inclusivo   sia   del   regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, sia della  sicurezza  e
liberta'  di  determinazione  delle  persone  fisiche  esercenti   le
pubbliche funzioni. 
    Si e' altresi' evidenziato che «[i] tertia addotti dai rimettenti
nella prospettiva dell'art. 3 Cost.» - ovvero, l'abuso d'ufficio,  il
rifiuto di atti d'ufficio e l'interruzione  di  pubblico  servizio  -
«risultano sprovvisti  dell'omogeneita'  necessaria  a  impostare  il
giudizio comparativo», trattandosi  di  fattispecie  delittuose  che,
«per quanto  incidano  anch'esse  sul  regolare  funzionamento  della
pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente  coinvolta
la sicurezza e la liberta' della persona fisica esercente la funzione
pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato». 
    Analoga questione, esaminata da questa Corte  dopo  la  pronuncia
della sentenza n. 30 del 2021,  e'  stata  dichiarata  manifestamente
infondata, con l'ordinanza  n.  82  del  2022,  rilevandosi  che  gli
ulteriori tertia, indicati nei titoli di reato ex  artt.  342  e  353
cod. pen., sono «palesemente  eterogenei  rispetto  alla  fattispecie
delittuosa della resistenza a pubblico ufficiale, in  quanto,  da  un
lato, l'oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario  non
ha tra i  suoi  elementi  costitutivi  la  violenza  o  la  minaccia,
dall'altro,  la  turbativa  d'asta   ha   un'oggettivita'   giuridica
peculiare, circoscritta alle determinazioni negoziali della  pubblica
amministrazione». 
    3.1.3.- Una cesura profonda nella disciplina della causa  di  non
punibilita' ex art. 131-bis cod. pen. e' stata determinata  dall'art.
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre  2022,  n.
150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega
al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione  dei
procedimenti giudiziari). 
    Invero, tale riforma ha mutato  il  paradigma  nella  definizione
dello spazio operativo  dell'esimente,  poiche'  ne  ha  traslato  il
limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque  anni  di
reclusione) al minimo (non superiore a due anni). 
    Ne e' derivata l'inclusione nell'area applicativa della causa  di
non punibilita' di molti titoli di reato,  con  minimo  edittale  non
superiore a due anni, che anteriormente erano dalla stessa esclusi  a
ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni. 
    Questa estensione e' stata bilanciata dall'introduzione di  nuove
eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell'art.
131-bis cod. pen., il cui numero 2)  ribadisce  comunque  l'eccezione
anteriore per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337  dello  stesso
codice, quando il fatto e' commesso nei confronti di un  ufficiale  o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o  agente  di  polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. 
    3.1.4.- Per effetto della riforma del 2022, e' entrato nel  campo
di applicazione dell'esimente di particolare  tenuita'  il  reato  di
violenza  o  minaccia  a  un   corpo   politico,   amministrativo   o
giudiziario, poiche' esso e' punito dall'art. 338 cod.  pen.  con  la
reclusione da uno a sette anni. 
    Anteriormente, questo titolo di reato, avendo un massimo edittale
superiore a cinque anni di reclusione, non aveva accesso all'esimente
ex art. 131-bis cod. pen., accesso che ha invece  conseguito  con  la
novella, in ragione del minimo edittale non superiore a  due  anni  e
dell'omessa menzione tra le eccezioni nominative. 
    3.2.- La comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337  cod.
pen., da un lato,  e  quella  ex  art.  338  cod.  pen.,  dall'altro,
evidenzia  un   profilo   di   manifesta   irragionevolezza,   quanto
all'applicabilita' della causa di non punibilita', esattamente  colto
dal giudice rimettente. 
    3.2.1.- I reati di cui agli artt. 336, primo comma, e 337,  primo
comma, cod. pen., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni,
hanno quali elementi costitutivi l'uso della violenza o  minaccia  in
danno  del  pubblico  ufficiale  e  la   finalita'   di   alterazione
dell'azione amministrativa. 
    I medesimi elementi sono propri della figura  delittuosa  di  cui
all'art. 338 cod.  pen.,  con  la  specificita'  che  la  violenza  o
minaccia e' qui rivolta ai danni di un'autorita' pubblica  costituita
in collegio, il che giustifica  una  forbice  edittale  piu'  severa,
cosi' nel minimo (un anno di reclusione),  come  nel  massimo  (sette
anni). 
    Per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio  2017,  n.
105 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale  e  al
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi  politici,  amministrativi  o
giudiziari  e  dei  loro  singoli  componenti),  questo   trattamento
sanzionatorio riguarda anche l'ipotesi in cui la condotta ex art. 338
cod. pen. sia tenuta contro singoli componenti  del  corpo  politico,
amministrativo o giudiziario, ma  sempre  in  quanto  il  singolo  e'
proiezione del collegio, quindi ancora in  un  contesto  di  maggiore
gravita' rispetto alla fattispecie individuale di cui agli artt.  336
e 337 cod. pen. 
    La giurisprudenza di legittimita', infatti, collega  la  maggiore
severita' della pena di cui all'art. 338  cod.  pen.  alla  direzione
della  violenza  o  minaccia  contro  l'unita'  dell'organo  pubblico
collettivo (Corte di cassazione, sezioni unite  penali,  sentenza  22
febbraio-24 settembre 2018, n. 40981; poi, in  senso  analogo,  sesta
sezione penale, sentenza 27 aprile-10 novembre 2023, n. 45506). 
    3.2.2.- E' manifestamente  irragionevole  che  la  causa  di  non
punibilita' della particolare tenuita' del fatto sia ammessa  per  il
reato  piu'  grave,  in  danno  dell'agente  pubblico  collegiale,  e
viceversa esclusa per il  reato  meno  grave,  in  danno  dell'agente
pubblico individuale. 
    Il legislatore stesso, attraverso la  ricordata  diversificazione
degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini  comparativi
la relazione tra le fattispecie considerate, e non puo' quindi, senza
cadere in una  manifesta  incongruenza,  disconoscerla  agli  effetti
della particolare tenuita' del fatto. 
    Tale rilievo non muta ove pure  si  consideri  la  sopravvenienza
dell'art. 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  11  aprile
2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  pubblica,
di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura  e
di ordinamento penitenziario), convertito nella legge 9 giugno  2025,
n. 80, che ha inserito negli artt. 336  e  337  cod.  pen.  un  comma
finale laddove e' previsto l'aumento della  pena  «fino  alla  meta'»
qualora il fatto di violenza o minaccia sia commesso nei confronti di
- o per opporsi a - un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza. 
    Trattandosi di un'aggravante a effetto speciale, essa  rileva  ai
fini della determinazione  del  minimo  edittale  per  l'esimente  di
particolare tenuita' (art.  131-bis,  quinto  comma,  cod.  pen.),  e
tuttavia la stessa non e' in grado di elevare il minimo di sei  mesi,
stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337  cod.  pen.,  oltre
quello di un anno, stabilito per il reato di cui all'art.  338  dello
stesso codice. 
    Perdura  quindi   la   manifesta   irragionevolezza   della   non
operativita' dell'esimente per il reato meno grave a fronte della sua
applicabilita' al reato piu' grave. 
    La nuova aggravante di cui all'ultimo comma degli artt. 336 e 337
cod. pen. (ferma l'inapplicabilita' al caso di specie per  il  canone
del favor rei) puo' astrattamente  incidere  sulla  comparazione  con
alcuni ulteriori tertia dedotti dal Tribunale di Firenze: da un lato,
la resistenza alla forza armata militare, che nella forma semplice ha
tuttora il minimo edittale di sei mesi e  non  e'  stata  interessata
dall'introduzione di un'aggravante  a  effetto  speciale;  dall'altro
lato, i delitti  commessi  con  violenza  o  minaccia  in  danno  del
personale sanitario e scolastico, essendo quella  di  cui  ai  numeri
11-octies)  e  11-novies)  dell'art.  61,  primo  comma,  cod.   pen.
un'aggravante   a   effetto   comune,   non   computabile   ai   fini
dell'applicabilita' dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 
    Resta viceversa intatta la  discrasia  emergente  dal  raffronto,
condotto sui minimi edittali, rispetto alla violenza o minaccia a  un
corpo politico, amministrativo o giudiziario,  di  cui  all'art.  338
cod.   pen.,   e   la   conseguente   illegittimita'   costituzionale
dell'esclusione dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod.  pen.,  se
commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza  o
polizia giudiziaria, dall'ambito di operativita' della causa  di  non
punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen. 
    L'accertamento di questa ragione di illegittimita' costituzionale
esime dal considerare l'ulteriore profilo prospettato dal rimettente,
concernente  la  comparazione  con  la   fattispecie   caratterizzata
dall'aggravante a effetto speciale - introdotta dall'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 4 marzo 2024, n. 25 (Modifiche agli  articoli
61, 336 e 341-bis del codice  penale  e  altre  disposizioni  per  la
tutela della sicurezza del personale scolastico) - della  violenza  o
minaccia commessa dal genitore o tutore dell'alunno nei confronti del
personale scolastico, di cui al  secondo  comma  dell'art.  336  cod.
pen., esimibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.  in  quanto  non
contemplata da un'eccezione nominativa. 
    4.- Non coglie nel segno la difesa statale  quando  argomenta  la
tesi della non fondatezza dell'odierna questione  evocando  la  ratio
decidendi espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del 2021. 
    La connotazione plurioffensiva che  in  tale  sentenza  e'  stata
riconosciuta ai reati previsti  dagli  artt.  336  e  337  cod.  pen.
appartiene altresi' al reato descritto  dall'art.  338  dello  stesso
codice, e con  una  pregnanza  maggiore,  ove  si  consideri  che  da
quest'ultimo  delitto  possono  essere  lese   collettivamente   piu'
persone, e incise funzioni costituzionali,  come  quella  legislativa
(secondo comma del medesimo art. 338, inserito dall'art. 1, comma  1,
lettera b, della legge n. 105 del 2017). 
    Dunque, ribadita la sostanza della precedente  decisione,  questa
Corte non puo' che rilevare l'irrazionalita' venutasi a  creare  dopo
di essa, per effetto del mutato quadro normativo e delle comparazioni
che lo stesso impone. 
    Sebbene non possa escludersi che  rifletta  un  mero  difetto  di
coordinamento, la rilevata distonia normativa va comunque  a  scapito
del reo, anche sul  piano  della  funzione  rieducativa  della  pena,
quest'ultima esigendo un  assetto  razionale  dell'intera  disciplina
sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti. 
    5.- Deve essere quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen.,  nella  parte  in  cui  si
riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. 
    Resta assorbita la questione, sollevata dal Tribunale di  Firenze
in  via  subordinata,  relativa  alla  circostanza  aggravante  della
commissione della violenza o minaccia nel corso di una manifestazione
in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi dell'art. 339, primo
comma, cod. pen. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli  artt.
336 e 337 dello stesso codice. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA