N. 172 SENTENZA 20 ottobre - 27 novembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del fatto - Applicazione quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni - Esclusione - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice penale, art. 131-bis. - Costituzione, artt. 3, 17 e 21.(GU n.49 del 3-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 131-bis,
terzo comma e 339, del codice penale, promosso dal Tribunale
ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, nel procedimento penale a carico di A. M., con ordinanza
del 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2024 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 2024.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del
registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima
sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale,
nella parte in cui stabilisce che l'offesa non puo' essere ritenuta
di particolare tenuita' quando si procede per i delitti previsti
dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto e' commesso nei
confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Con la medesima ordinanza, in via subordinata, il giudice a quo
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 17 e 21 Cost., questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 339 cod. pen., nella parte
in cui non esclude, per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338
dello stesso codice, l'aggravante della commissione nel corso di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico «ove si tratti
di manifestazioni di natura politica».
Il rimettente espone di essere chiamato a giudicare
dell'imputazione di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale,
ascritta ad A. M., ai sensi degli artt. 337 e 339 cod. pen., la quale
avrebbe piu' volte toccato con un dito il torace di un agente della
Polizia di Stato, infine colpendolo con uno schiaffo al volto, per
opporsi a un atto del suo ufficio, consistente nell'impedirle
l'accesso a una manifestazione politica, svoltasi nell'ottobre 2019,
la cui struttura ospitante aveva gia' raggiunto la capienza massima.
1.1.- Riqualificato il fatto come violenza a un pubblico
ufficiale, ai sensi dell'art. 336, primo comma, cod. pen., il giudice
a quo assume la sussistenza di elementi idonei all'applicazione
dell'esimente della particolare tenuita'.
Deduce infatti che A. M., incensurata, e' «donna di corporatura
minuta», gia' affetta da «patologia oncologica», e ha quindi agito
con forza evidentemente modesta, «non per turbare il regolare
svolgimento della manifestazione in corso, bensi' al fine di
partecipare alla stessa».
A parere del rimettente, escludendo in modo assoluto
l'applicazione della causa di non punibilita' quando si procede per i
delitti previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen. commessi nei
confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni, l'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. violerebbe
il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost., sotto il
profilo della comparazione con altri titoli di reato.
Riferendosi alla valutazione di non omogeneita' dei tertia
comparationis espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del 2021
- che ha respinto analoga censura -, il giudice a quo dichiara di
«sottoporre nuovamente alla Corte la questione indicando diversi
tertia».
Segnala quindi, come fattispecie di gravita' pari o maggiore
rispetto a quella oggetto del giudizio principale, e tuttavia ammesse
all'esimente ex art. 131-bis cod. pen.: la violenza o minaccia a un
corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevista dall'art. 338,
primo comma, cod. pen.; la resistenza alla forza armata, prevista
dall'art. 143 del codice penale militare di pace; la violenza o
minaccia nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del
personale della scuola, ovvero in danno degli esercenti le
professioni sanitarie e attivita' ausiliarie, prevista dagli artt.
336, secondo comma, 337, 61, primo comma, numeri 11-octies) e
11-novies), cod. pen.
1.2.- Riguardo alla questione subordinata, il Tribunale di
Firenze rammenta che l'aggravante della commissione del reato «nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico» e'
stata aggiunta nel primo comma dell'art. 339 cod. pen. dall'art. 7,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53
(Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77.
Per il rimettente, tale aumento di pena, «correlato al compimento
del reato nel corso della manifestazione, si traduce in una punizione
della stessa manifestazione - in violazione degli artt. 17 e 21 della
Costituzione, ai sensi dei quali la liberta' di riunione e la
liberta' di manifestazione del pensiero costituiscono diritti
fondamentali - nella misura in cui la realizzazione del reato nel
corso della manifestazione non comporta di per se' una maggior offesa
al bene giuridico tutelato»; con specifico riferimento ai delitti ex
artt. 336 e 337 cod. pen., «il normale funzionamento della pubblica
amministrazione non pare leso maggiormente per il fatto che le
condotte incriminate ai citati articoli siano tenute nel corso di
manifestazioni pubbliche».
Non escludendo dal campo di applicazione dell'aggravante le
«manifestazioni di natura politica», la norma censurata violerebbe
dunque gli evocati parametri - artt. 3, 17 e 21 Cost. - per ragioni
analoghe a quelle evidenziate dalla sentenza n. 119 del 1970, con la
quale questa Corte dichiaro' costituzionalmente illegittima
l'aggravante del reato di danneggiamento per commissione da parte di
lavoratori in sciopero o datori di lavoro in serrata.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
non fondate.
2.1.- La questione principale sarebbe inammissibile per non aver
il rimettente illustrato «le ragioni specifiche in base alle quali
sarebbe impedito al legislatore di selezionare le ipotesi di
applicazione dell'esimente di particolare tenuita' in rapporto al
titolo del reato».
La questione subordinata mancherebbe di rilevanza, poiche' il
fatto oggetto del giudizio principale non si sarebbe verificato -
come prevede la norma censurata - «nel corso» di una manifestazione
pubblica, bensi' «al di fuori del polo congressuale (luogo aperto al
pubblico) in cui era in corso la manifestazione politica».
2.2.- Nel merito, la questione principale sarebbe non fondata,
non essendo gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 30 del
2021 superati dall'indicazione degli ulteriori tertia da parte del
rimettente, tutti «sprovvisti dell'omogeneita' necessaria a impostare
il giudizio comparativo».
La questione subordinata sarebbe del pari non fondata, prevedendo
la norma censurata un'aggravante per reati di violenza e minaccia,
sull'indiscutibile presupposto che il diritto di manifestare debba
essere sempre esercitato in modo pacifico.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 133 del
2024), il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte
in cui stabilisce che l'offesa non puo' essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per i delitti previsti dagli
artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto e' commesso nei
confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Ad avviso del giudice rimettente, l'esclusione di tale
fattispecie dal perimetro applicativo dell'esimente di particolare
tenuita' del fatto violerebbe l'art. 3 Cost., essendovi altri titoli
di reato che, pur di uguale o maggiore gravita', in quel perimetro
rientrano.
Sono portate in comparazione la violenza o minaccia a un corpo
politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.), la
resistenza alla forza armata (art. 143 cod. pen. mil. pace) e la
violenza o minaccia nei confronti del personale scolastico o
sanitario (artt. 336, secondo comma, 337, 61, primo comma, numeri
11-octies e 11-novies, cod. pen.).
Il giudice a quo si duole pertanto di non poter riconoscere la
causa di non punibilita' riguardo all'imputazione ascritta a una
donna incensurata, la quale avrebbe compiuto un gesto occasionale di
violenza irrisoria nei confronti di un agente di polizia che le
impediva di accedere, per motivi di capienza della struttura, al
luogo di svolgimento di una manifestazione politica.
2.- Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito
l'inammissibilita' della questione giacche' competerebbe al
legislatore selezionare le ipotesi di applicazione dell'esimente di
particolare tenuita' del fatto anche in rapporto al titolo del reato.
L'eccezione non e' fondata, poiche' il rimettente non contesta
che il legislatore abbia una larga discrezionalita' nel definire i
presupposti e i limiti applicativi dell'esimente, ma denuncia che il
legislatore tale discrezionalita' abbia esercitato in modo
manifestamente irragionevole.
3.- Nel merito, la questione e' fondata.
3.1.- Giova premettere una breve illustrazione dell'evoluzione
della norma oggetto di censura.
3.1.1.- Per il testo originario dell'art. 131-bis cod. pen.,
inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015,
n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilita' per
particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1,
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», la punibilita' poteva
essere esclusa, a ragione della particolare tenuita' del fatto, nei
reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni.
Non erano previste le cosiddette eccezioni nominative, cioe' in
base al titolo di reato, ma era stabilito che l'offesa non potesse
essere ritenuta di particolare tenuita' quando l'autore avesse agito
per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di
animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata
difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa, o
quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate,
quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una
persona.
L'eccezione nominativa per i reati ex artt. 336 e 337 cod. pen. -
ovvero, per la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e per la
resistenza a un pubblico ufficiale - e' stata introdotta dall'art.
16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito,
con riferimento all'ipotesi in cui tali reati fossero commessi nei
confronti di qualunque pubblico ufficiale nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Il riferimento generico al pubblico ufficiale e' stato sostituito
da quello specifico all'ufficiale o agente di pubblica sicurezza o
polizia giudiziaria dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 21
ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale,
nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.
3.1.2.- Con la sentenza n. 30 del 2021, questa Corte ha
dichiarato non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e
finalismo rieducativo della pena, sollevate a proposito
dell'esclusione della causa di non punibilita' riguardo al delitto di
resistenza a pubblico ufficiale.
In tale sentenza si e' osservato che «[l]a scelta legislativa di
escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuita' il
reato di resistenza a pubblico ufficiale non e' manifestamente
irragionevole, poiche' viceversa corrisponde all'individuazione
discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di
speciale protezione», in quanto inclusivo sia del regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, sia della sicurezza e
liberta' di determinazione delle persone fisiche esercenti le
pubbliche funzioni.
Si e' altresi' evidenziato che «[i] tertia addotti dai rimettenti
nella prospettiva dell'art. 3 Cost.» - ovvero, l'abuso d'ufficio, il
rifiuto di atti d'ufficio e l'interruzione di pubblico servizio -
«risultano sprovvisti dell'omogeneita' necessaria a impostare il
giudizio comparativo», trattandosi di fattispecie delittuose che,
«per quanto incidano anch'esse sul regolare funzionamento della
pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta
la sicurezza e la liberta' della persona fisica esercente la funzione
pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato».
Analoga questione, esaminata da questa Corte dopo la pronuncia
della sentenza n. 30 del 2021, e' stata dichiarata manifestamente
infondata, con l'ordinanza n. 82 del 2022, rilevandosi che gli
ulteriori tertia, indicati nei titoli di reato ex artt. 342 e 353
cod. pen., sono «palesemente eterogenei rispetto alla fattispecie
delittuosa della resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, da un
lato, l'oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario non
ha tra i suoi elementi costitutivi la violenza o la minaccia,
dall'altro, la turbativa d'asta ha un'oggettivita' giuridica
peculiare, circoscritta alle determinazioni negoziali della pubblica
amministrazione».
3.1.3.- Una cesura profonda nella disciplina della causa di non
punibilita' ex art. 131-bis cod. pen. e' stata determinata dall'art.
1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega
al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari).
Invero, tale riforma ha mutato il paradigma nella definizione
dello spazio operativo dell'esimente, poiche' ne ha traslato il
limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di
reclusione) al minimo (non superiore a due anni).
Ne e' derivata l'inclusione nell'area applicativa della causa di
non punibilita' di molti titoli di reato, con minimo edittale non
superiore a due anni, che anteriormente erano dalla stessa esclusi a
ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni.
Questa estensione e' stata bilanciata dall'introduzione di nuove
eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell'art.
131-bis cod. pen., il cui numero 2) ribadisce comunque l'eccezione
anteriore per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso
codice, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
3.1.4.- Per effetto della riforma del 2022, e' entrato nel campo
di applicazione dell'esimente di particolare tenuita' il reato di
violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario, poiche' esso e' punito dall'art. 338 cod. pen. con la
reclusione da uno a sette anni.
Anteriormente, questo titolo di reato, avendo un massimo edittale
superiore a cinque anni di reclusione, non aveva accesso all'esimente
ex art. 131-bis cod. pen., accesso che ha invece conseguito con la
novella, in ragione del minimo edittale non superiore a due anni e
dell'omessa menzione tra le eccezioni nominative.
3.2.- La comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 cod.
pen., da un lato, e quella ex art. 338 cod. pen., dall'altro,
evidenzia un profilo di manifesta irragionevolezza, quanto
all'applicabilita' della causa di non punibilita', esattamente colto
dal giudice rimettente.
3.2.1.- I reati di cui agli artt. 336, primo comma, e 337, primo
comma, cod. pen., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni,
hanno quali elementi costitutivi l'uso della violenza o minaccia in
danno del pubblico ufficiale e la finalita' di alterazione
dell'azione amministrativa.
I medesimi elementi sono propri della figura delittuosa di cui
all'art. 338 cod. pen., con la specificita' che la violenza o
minaccia e' qui rivolta ai danni di un'autorita' pubblica costituita
in collegio, il che giustifica una forbice edittale piu' severa,
cosi' nel minimo (un anno di reclusione), come nel massimo (sette
anni).
Per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n.
105 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o
giudiziari e dei loro singoli componenti), questo trattamento
sanzionatorio riguarda anche l'ipotesi in cui la condotta ex art. 338
cod. pen. sia tenuta contro singoli componenti del corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto il singolo e'
proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto di maggiore
gravita' rispetto alla fattispecie individuale di cui agli artt. 336
e 337 cod. pen.
La giurisprudenza di legittimita', infatti, collega la maggiore
severita' della pena di cui all'art. 338 cod. pen. alla direzione
della violenza o minaccia contro l'unita' dell'organo pubblico
collettivo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22
febbraio-24 settembre 2018, n. 40981; poi, in senso analogo, sesta
sezione penale, sentenza 27 aprile-10 novembre 2023, n. 45506).
3.2.2.- E' manifestamente irragionevole che la causa di non
punibilita' della particolare tenuita' del fatto sia ammessa per il
reato piu' grave, in danno dell'agente pubblico collegiale, e
viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell'agente
pubblico individuale.
Il legislatore stesso, attraverso la ricordata diversificazione
degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini comparativi
la relazione tra le fattispecie considerate, e non puo' quindi, senza
cadere in una manifesta incongruenza, disconoscerla agli effetti
della particolare tenuita' del fatto.
Tale rilievo non muta ove pure si consideri la sopravvenienza
dell'art. 19, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 11 aprile
2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica,
di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e
di ordinamento penitenziario), convertito nella legge 9 giugno 2025,
n. 80, che ha inserito negli artt. 336 e 337 cod. pen. un comma
finale laddove e' previsto l'aumento della pena «fino alla meta'»
qualora il fatto di violenza o minaccia sia commesso nei confronti di
- o per opporsi a - un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza.
Trattandosi di un'aggravante a effetto speciale, essa rileva ai
fini della determinazione del minimo edittale per l'esimente di
particolare tenuita' (art. 131-bis, quinto comma, cod. pen.), e
tuttavia la stessa non e' in grado di elevare il minimo di sei mesi,
stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., oltre
quello di un anno, stabilito per il reato di cui all'art. 338 dello
stesso codice.
Perdura quindi la manifesta irragionevolezza della non
operativita' dell'esimente per il reato meno grave a fronte della sua
applicabilita' al reato piu' grave.
La nuova aggravante di cui all'ultimo comma degli artt. 336 e 337
cod. pen. (ferma l'inapplicabilita' al caso di specie per il canone
del favor rei) puo' astrattamente incidere sulla comparazione con
alcuni ulteriori tertia dedotti dal Tribunale di Firenze: da un lato,
la resistenza alla forza armata militare, che nella forma semplice ha
tuttora il minimo edittale di sei mesi e non e' stata interessata
dall'introduzione di un'aggravante a effetto speciale; dall'altro
lato, i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del
personale sanitario e scolastico, essendo quella di cui ai numeri
11-octies) e 11-novies) dell'art. 61, primo comma, cod. pen.
un'aggravante a effetto comune, non computabile ai fini
dell'applicabilita' dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Resta viceversa intatta la discrasia emergente dal raffronto,
condotto sui minimi edittali, rispetto alla violenza o minaccia a un
corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all'art. 338
cod. pen., e la conseguente illegittimita' costituzionale
dell'esclusione dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., se
commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o
polizia giudiziaria, dall'ambito di operativita' della causa di non
punibilita' di cui all'art. 131-bis cod. pen.
L'accertamento di questa ragione di illegittimita' costituzionale
esime dal considerare l'ulteriore profilo prospettato dal rimettente,
concernente la comparazione con la fattispecie caratterizzata
dall'aggravante a effetto speciale - introdotta dall'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 4 marzo 2024, n. 25 (Modifiche agli articoli
61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la
tutela della sicurezza del personale scolastico) - della violenza o
minaccia commessa dal genitore o tutore dell'alunno nei confronti del
personale scolastico, di cui al secondo comma dell'art. 336 cod.
pen., esimibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in quanto non
contemplata da un'eccezione nominativa.
4.- Non coglie nel segno la difesa statale quando argomenta la
tesi della non fondatezza dell'odierna questione evocando la ratio
decidendi espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del 2021.
La connotazione plurioffensiva che in tale sentenza e' stata
riconosciuta ai reati previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen.
appartiene altresi' al reato descritto dall'art. 338 dello stesso
codice, e con una pregnanza maggiore, ove si consideri che da
quest'ultimo delitto possono essere lese collettivamente piu'
persone, e incise funzioni costituzionali, come quella legislativa
(secondo comma del medesimo art. 338, inserito dall'art. 1, comma 1,
lettera b, della legge n. 105 del 2017).
Dunque, ribadita la sostanza della precedente decisione, questa
Corte non puo' che rilevare l'irrazionalita' venutasi a creare dopo
di essa, per effetto del mutato quadro normativo e delle comparazioni
che lo stesso impone.
Sebbene non possa escludersi che rifletta un mero difetto di
coordinamento, la rilevata distonia normativa va comunque a scapito
del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena,
quest'ultima esigendo un assetto razionale dell'intera disciplina
sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.
5.- Deve essere quindi dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si
riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
Resta assorbita la questione, sollevata dal Tribunale di Firenze
in via subordinata, relativa alla circostanza aggravante della
commissione della violenza o minaccia nel corso di una manifestazione
in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi dell'art. 339, primo
comma, cod. pen.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt.
336 e 337 dello stesso codice.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 novembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA