N. 176 ORDINANZA 6 ottobre - 28 novembre 2025
Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, per dichiarazioni, rese extra moenia, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, asseritamente diffamatorie - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte d'appello di Ancona - Denunciata lesione delle attribuzioni dell'autorita' giudiziaria - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilita' del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. - Deliberazione della Camera dei deputati dell'8 maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A). - Costituzione, artt. 68, primo comma, e 102.(GU n.49 del 3-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell'8
maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A), promosso dalla Corte d'appello di
Ancona, seconda sezione civile, con ricorso depositato in cancelleria
il 26 marzo 2025 e iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri
dello Stato 2025, fase di ammissibilita'.
Udita nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 la Giudice
relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 26 marzo 2025 (reg.
confl. pot. n. 3 del 2025), la Corte d'appello di Ancona, seconda
sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato in riferimento alla deliberazione dell'8 maggio 2024
della Camera dei deputati (doc. IV-ter, n. 6-A), con la quale si e'
affermato che le dichiarazioni rese dall'allora deputato Vittorio
Sgarbi, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook del 6
maggio 2019, costituissero opinioni espresse nell'esercizio delle
funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, come tali insindacabili;
che la ricorrente espone di essere investita del giudizio di
appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6
aprile 2021 che - pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da
Vittorio Sgarbi nei confronti di Alex Marini, all'epoca consigliere
della Provincia autonoma di Trento, (per le dichiarazioni da questo
rese in occasione della nomina del primo quale presidente del Mart -
Museo di arte moderna contemporanea di Trento e Rovereto,
asseritamente diffamatorie e lesive dell'onore e reputazione
dell'attore), nonche' sulla domanda riconvenzionale del convenuto
(per le dichiarazioni rese da quest'ultimo in relazione alla medesima
vicenda e ritenute parimenti offensive) - ha respinto la domanda
della parte attrice e accolto quella riconvenzionale, condannando
l'ex deputato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento in
favore di Alex Marini;
che la ricorrente riferisce che la Camera dei deputati, nella
seduta dell'8 maggio 2024, ha approvato la proposta, formulata dalla
Giunta per le autorizzazioni, di insindacabilita' delle opinioni
espresse da Vittorio Sgarbi, all'epoca dei fatti deputato (doc.
IV-ter, n. 6-A);
che, a avviso della Corte d'appello di Ancona, la deliberazione
della Camera dei deputati rileverebbe «un non corretto esercizio
delle attribuzioni riservate a detto organo istituzionale in ordine
al potere di valutare la condotta addebitata al Dott. Sgarbi», in
quanto le opinioni manifestate nel post - riportate integralmente nel
ricorso - non sarebbero riconducibili ad un contrasto tra soggetti
politici ne' ad attivita' di critica e denuncia politica, come invece
richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia
di insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost.;
che, secondo la ricorrente, le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi
sarebbero piuttosto espressione dell'esercizio del diritto di cronaca
e di critica ai sensi dell'art. 21 Cost., «la sussistenza dei cui
limiti e' tuttavia demandata all'esclusivo accertamento da parte
dell'Autorita' giudiziaria», precluso nella specie dalla Camera dei
deputati con la deliberazione in questione «in violazione degli artt.
68 e 102 della Costituzione»;
che, dunque, la Corte d'appello di Ancona ritiene di dover
promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per
mancanza del presupposto del nesso funzionale, necessario invece ai
fini della delibera di insindacabilita'.
Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe, la Corte
d'appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati, in relazione alla insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'allora deputato Vittorio Sgarbi nei riguardi di Alex Marini,
all'epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, in un post
pubblicato sulla pagina Facebook del 6 maggio 2019, come deliberata
nella seduta dell'8 maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A);
che nella presente fase del giudizio, questa Corte e' chiamata a
deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla
sola sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti
dall'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a
dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e
per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i
predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni
ulteriore questione, anche in punto di ammissibilita';
che, quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la
legittimazione attiva della Corte d'appello di Ancona a promuovere
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo
giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via
definitiva, per il procedimento di cui e' investito, la volonta' del
potere cui appartiene (ordinanze n. 140 del 2025, n. 34 del 2024, n.
204, n. 175, n. 154, n. 34 e n. 1 del 2023);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione
passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente
conflitto, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva
la propria volonta' in ordine all'applicazione delle prerogative di
cui all'art. 68, primo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 140 del
2025, n. 34 del 2024, n. 175, n. 34 e n. 1 del 2023);
che, quanto al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta che la
deliberazione della Camera dei deputati dell'8 maggio 2024 ha
determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni,
costituzionalmente garantite, in conseguenza dell'esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di
dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse da un suo
componente ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo,
ordinanza n. 140 del 2025);
che, pertanto, esiste la materia del conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;
che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del
1953, si rende opportuna la notificazione anche al Senato della
Repubblica, stante l'identita' della posizione costituzionale dei due
rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da
trattare (ex plurimis, ordinanze n. 179 del 2023, n. 250 del 2022 e
n. 91 del 2016).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Corte
d'appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della
Camera dei deputati;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza alla Corte d'appello di Ancona;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a
cura della ricorrente, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere
successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica,
nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni
previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI