N. 178 ORDINANZA 20 ottobre - 1 dicembre 2025

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Prerogative parlamentari - Deliberazione  del  Consiglio
  dei ministri del 4  aprile  2025  -  Adozione di  un  decreto-legge
  riproduttivo di un disegno di  legge  approvato  dalla  Camera  dei
  deputati e trasmesso al Senato della Repubblica per  il  suo  esame
  (nella  specie:  in  materia  di  sicurezza  pubblica,  tutela  del
  personale   in   servizio,   vittime   dell'usura   e   ordinamento
  penitenziario) - Ricorso per conflitto di attribuzione  tra  poteri
  dello Stato promosso  dall'on.  Riccardo  Magi  nei  confronti  del
  Governo - Lamentata lesione delle prerogative delle  Camere  e  dei
  singoli parlamentari - Inammissibilita' del ricorso. 
- Deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  4  aprile  2025,   in
  relazione al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48. 
- Costituzione, artt. 71 e 72. 
(GU n.49 del 3-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2025, in relazione al decreto-legge  11  aprile  2025,  n.  48
(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del
personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento
penitenziario), promosso dal deputato Riccardo  Magi,  nei  confronti
del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio
dei ministri, con ricorso depositato in cancelleria il 5 maggio  2025
e iscritto al n. 6 del registro  conflitti  tra  poteri  dello  Stato
2025, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2025  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025. 
    Ritenuto che, con ricorso  depositato  il  5  maggio  2025  (reg.
confl. pot. n. 6 del 2025), il deputato  Riccardo  Magi  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  nei  confronti  del
Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei
ministri; 
    che il ricorrente chiede a questa Corte  di  dichiarare  che  non
spettava al Governo approvare la deliberazione 4 aprile 2025,  avente
a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il decreto-legge 11  aprile
2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  pubblica,
di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura  e
di ordinamento penitenziario), e, conseguentemente, di  annullare  la
deliberazione stessa e il citato decreto-legge, «nella sua  interezza
o - in subordine - nelle parti che essa riterra' prive del  requisito
originario della straordinaria necessita' e urgenza»; 
    che il ricorrente premette  che  il  22  gennaio  2024  e'  stato
presentato alla Camera dei deputati il  disegno  di  legge  ordinario
A.C. 1660 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica,  di  tutela
del personale  in  servizio,  nonche'  di  vittime  dell'usura  e  di
ordinamento penitenziario); 
    che il ricorrente ripercorre le  tappe  dei  lavori  parlamentari
esponendo che, dopo un ciclo di audizioni e l'esame degli emendamenti
proposti, le Commissioni  riunite  I  (Affari  costituzionali)  e  II
(Giustizia) in sede referente  hanno  conferito  a  quattro  relatori
mandato a riferire all'Assemblea della Camera; 
    che  questa  ha  iniziato  l'esame  del  testo   proposto   dalle
Commissioni medesime (A.C. 1660-A) il  10  settembre  2024  e  lo  ha
approvato il successivo 18 settembre; 
    che il disegno di legge e' stato quindi trasmesso al Senato della
Repubblica (A.S. 1236) e qui assegnato alle  Commissioni  riunite  1ª
(Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) in sede referente, che il 26
marzo 2025, dopo un «confronto  politico  serrato»,  hanno  conferito
mandato a riferire in aula a due relatori; 
    che, tuttavia, l'esame del disegno di legge da parte del  Senato,
benche'  fosse   stato   calendarizzato,   e'   stato   sospeso,   in
considerazione della sostanziale sovrapponibilita' delle norme recate
dal disegno stesso a quelle introdotte dal d.l. n. 48 del 2025; 
    che, in punto  di  ammissibilita'  del  sollevato  conflitto,  il
ricorrente argomenta, quanto alla propria legittimazione, richiamando
l'ordinanza di questa Corte n. 17 del 2019 - nella parte  in  cui  ha
affermato che lo «status costituzionale  del  parlamentare  comprende
[...] un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola,  di
proposta e di voto, che  gli  spettano  come  singolo  rappresentante
della Nazione, individualmente considerato,  da  esercitare  in  modo
autonomo  e  indipendente,  non  rimuovibili   ne'   modificabili   a
iniziativa  di  altro  organo  parlamentare»  -   e   la   successiva
giurisprudenza costituzionale conforme (sono citate le  ordinanze  n.
193 e n. 188 del 2021 e n. 60 del 2020); 
    che, peraltro, il ricorrente afferma che  nel  «caso  odierno  la
situazione e' assai diversa» rispetto alle fattispecie prese in esame
nelle  pronunce  appena  menzionate,   giacche'   «[l]'attacco   alle
prerogative dei singoli parlamentari viene da un  potere  esterno  al
Parlamento (cioe' dall'Esecutivo)»; 
    che il Governo, difatti,  deliberando  di  adottare  il  suddetto
decreto-legge mentre era in corso «l'esercizio delle attribuzioni dei
singoli parlamentari» - quali «il potere di  iniziativa  legislativa»
di  cui  all'art.  71,  primo  comma,  della   Costituzione   e   «la
partecipazione  al  procedimento  legislativo  ex   art.   72   della
Costituzione» - le avrebbe rese «del tutto van[e]»; 
    che, in particolare, il deputato  Magi  assume  che  il  Governo,
approvando  un  decreto-legge  riproduttivo  del  disegno  di   legge
all'esame del Senato in  assenza  dei  presupposti  di  straordinaria
necessita'  e  urgenza,  avrebbe  «amputa[t]o   arbitrariamente»   il
dibattito parlamentare che era in corso da un anno e mezzo e, in  tal
modo, avrebbe «ferito la competenza costituzionale delle Camere»,  il
cui ruolo sarebbe stato «radicalmente pretermesso»; 
    che, dunque, l'atto di  «pretesa  urgenza»  del  Governo  avrebbe
«leso gravemente le prerogative delle Camere e, insieme, dei  singoli
parlamentari»; 
    che, al riguardo, il ricorrente, da un lato, ricorda che, secondo
questa Corte, l'ampia «autonomia politica del Governo  nel  ricorrere
al decreto-legge [...] non puo' giustificare lo svuotamento del ruolo
politico e legislativo del Parlamento» (e' citata la sentenza n.  146
del 2024); dall'altro, sostiene che nella specie i deputati avrebbero
maturato «la certezza che sarebbero tornati a discutere»  il  disegno
di legge, poiche' il testo all'esame del Senato  conteneva  modifiche
(introdotte dalle suddette Commissioni  riunite)  rispetto  a  quello
licenziato dalla Camera; 
    che, espone ancora il ricorrente, l'asserito  «svuotamento  della
funzione parlamentare» e  le  ipotizzate  lesioni  delle  prerogative
costituzionali dei deputati sono stati anche posti a fondamento delle
cinque questioni pregiudiziali presentate alla Camera - e  da  questa
discusse e respinte - durante l'iter di conversione in legge del d.l.
n. 48 del 2025; 
    che il ricorrente osserva, inoltre, che il d.l. n. 48 del 2025 ha
introdotto anche disposizioni penali e che, benche'  la  decretazione
d'urgenza non si ponga di per se' in  contrasto  con  la  riserva  di
legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., nel caso in esame  il
Governo avrebbe dovuto  «astenersi»  dall'adottare  il  decreto-legge
stesso, al fine di consentire un adeguato dibattito parlamentare, dal
momento  che  questa  Corte  tenderebbe  «in  campo  penale  [...]  a
esprimere una preferenza per la legge del Parlamento» (sono citate le
sentenze n. 32 del 2014 e n. 487 del 1989). 
    Considerato che il deputato Riccardo Magi ha  promosso  conflitto
di attribuzione tra poteri dello  Stato  nei  confronti  del  Governo
della  Repubblica,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    che il ricorrente chiede a questa Corte  di  dichiarare  che  non
spettava al Governo approvare la deliberazione 4 aprile 2025,  avente
a oggetto quello che sarebbe poi divenuto il d.l. n. 48 del 2025,  e,
conseguentemente, di annullare la deliberazione stessa  e  il  citato
decreto-legge, «nella sua interezza o - in subordine  -  nelle  parti
che essa riterra' prive del requisito originario della  straordinaria
necessita' e urgenza»; 
    che gli atti all'origine del conflitto sono intervenuti quando la
Camera  dei  deputati  aveva  gia'  approvato  il  disegno  di  legge
ordinario  A.C.  1660-A  e  lo  aveva  trasmesso  al   Senato   della
Repubblica, che non ha tuttavia proceduto a  esaminare  il  testo  in
quanto  le  sue  norme  erano   state,   frattanto,   sostanzialmente
riprodotte nel suddetto decreto-legge; 
    che, ad avviso  del  confliggente,  il  Governo,  trasponendo  le
disposizioni di cui al disegno di legge ordinario, alcune delle quali
peraltro di natura penale, nel menzionato  decreto-legge  in  assenza
dei  requisiti  di  straordinaria  necessita'  e   urgenza,   avrebbe
«amputa[t]o arbitrariamente»  il  dibattito  parlamentare  in  corso,
cosi' «fer[endo] la competenza costituzionale delle Camere»,  il  cui
«ruolo [sarebbe stato] radicalmente pretermesso»; 
    che sarebbero state al contempo menomate  anche  le  attribuzioni
costituzionali dei singoli parlamentari e, in particolare, il  potere
di  iniziativa  legislativa  e  il  diritto  di   partecipazione   al
procedimento legislativo loro spettanti; 
    che, nella presente fase del giudizio, questa Corte e' chiamata a
deliberare, in camera di consiglio  e  senza  contraddittorio,  sulla
sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art.
37, primo comma, della legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a
decidere se il conflitto insorga tra organi competenti  a  dichiarare
definitivamente la volonta' del potere  cui  appartengono  e  per  la
delimitazione della sfera di  attribuzioni  determinata  per  i  vari
poteri da norme costituzionali; 
    che la giurisprudenza costituzionale ha  riconosciuto,  sotto  il
profilo  soggettivo,  l'esistenza  di  una   sfera   di   prerogative
costituzionali, «inerenti al diritto di  parola,  di  proposta  e  di
voto», che possono essere difese  dal  singolo  parlamentare  con  lo
strumento del ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri,
qualora «risultino lese da altri organi parlamentari»  (ex  plurimis,
tra le piu' recenti, ordinanza n. 154 del 2022); 
    che deve essere, invece, «escluso che il singolo parlamentare sia
legittimato a sollevare conflitto di attribuzione nei  confronti  del
Governo» quando agisce «a  tutela  di  prerogative  attribuite  dalla
Costituzione all'intera Camera a cui appartiene» (ordinanza n. 17 del
2019); 
    che, a tale ultimo riguardo, con  l'ordinanza  n.  151  del  2022
questa  Corte  ha  ricordato  di  avere  piu'  volte  specificato  la
necessita' che  le  attribuzioni  costituzionali  asseritamente  lese
«spett[i]no al singolo parlamentare in quanto tale»,  dovendo  essere
pertanto ravvisabile, in  capo  a  esso,  una  posizione  «quantomeno
distinta e autonoma rispetto a quella facente  capo  alla  Camera  di
appartenenza»; 
    che,  al  contrario,  le  doglianze   del   ricorrente   relative
all'eccentricita'  del  modus  operandi   del   Governo   coinvolgono
direttamente  l'intera  Assemblea,  consistendo  in  sostanza   nella
supposta sottrazione al Parlamento della funzione legislativa, che ai
sensi dell'art. 70 Cost. e' esercitata collettivamente dalle Camere; 
    che, quando viene  prospettata  un'esautorazione  del  Parlamento
dall'esercizio della funzione legislativa e la situazione posta  alla
base del conflitto coinvolge l'intera Assemblea, titolare della sfera
di  attribuzioni  costituzionali   in   ipotesi   lese   e,   quindi,
eventualmente legittimata a  sollevare  conflitto  e'  la  Camera  di
appartenenza del singolo parlamentare  e  non  quest'ultimo  (in  tal
senso, ancora, ordinanze n. 154 e n. 151 del 2022, nonche' n. 67 e n.
66 del 2021); 
    che   non   e',   d'altra    parte,    sufficiente,    ai    fini
dell'ammissibilita' del conflitto, affermare, come fa il  ricorrente,
che il Governo avrebbe menomato anche le prerogative individuali  dei
singoli parlamentari, ovvero che, «insieme»  alle  prerogative  delle
Camere, l'atto di «pretesa urgenza» adottato dal Governo avrebbe leso
pure quelle dei parlamentari uti singuli; 
    che, infatti, in fattispecie come quella in  esame  la  posizione
del singolo parlamentare rimane «"assorbita" da quella della  propria
Camera di appartenenza» (di nuovo, ordinanza n. 151 del 2022); 
    che, d'altronde, in molteplici occasioni questa Corte  ha  negato
l'ipotizzabilita' di una concorrenza tra la legittimazione attiva del
singolo parlamentare  e  quella  della  Camera  di  appartenenza  (ex
plurimis, ordinanze n. 151 del  2022,  n.  67  e  n.  66  del  2021),
escludendo che il parlamentare stesso possa  rappresentare  -  in  un
conflitto promosso nei confronti del Governo -  l'intera  istituzione
cui appartiene (ex plurimis, ordinanze n. 80 del 2022 e  n.  277  del
2017),  poiche'  non  e'  «titolare   di   attribuzioni   individuali
costituzionalmente  protette  nei   confronti   dell'esecutivo»   (ex
plurimis, ordinanze n. 151 e n. 80 del 2022 e n. 67 del 2021); 
    che va altresi' rilevato, sotto  il  profilo  oggettivo,  che  il
ricorrente non ha allegato «una sostanziale negazione  o  un'evidente
menomazione» (ex plurimis, ordinanza n. 212 del 2022)  delle  proprie
prerogative costituzionali; 
    che,  infatti,  il  ricorso  offre  una  ricostruzione   lacunosa
dell'iter parlamentare afferente alla conversione in legge  del  d.l.
n.  48  del  2025,  limitandosi  a  dare  al  riguardo  conto   della
presentazione di cinque  questioni  pregiudiziali,  una  delle  quali
sottoscritta dallo stesso deputato Magi, odierno ricorrente,  dirette
a  precludere  l'ulteriore  esame  del  disegno  di  conversione   in
considerazione delle asserite  violazioni  dedotte  anche  in  questa
sede; 
    che, tuttavia, proprio la presentazione di  tali  questioni,  che
sono state ampiamente discusse e poi respinte dalla Camera nel  corso
della seduta  del  23  aprile  2025,  dimostra  come,  pure  dopo  la
sospensione dell'esame  del  disegno  di  legge  ordinario,  non  sia
comunque mancato il confronto parlamentare e come il ricorrente abbia
«avuto  la   possibilita'   di   esercitare   le   proprie   funzioni
costituzionali,  partecipando   al   procedimento   di   conversione»
(ordinanza n. 275 del 2019; nello stesso senso, ordinanza n. 197  del
2020); 
    che, per le  ragioni  dianzi  esposte,  il  ricorso  deve  essere
dichiarato inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato, promosso dal deputato Riccardo Magi, indicato
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA