N. 179 SENTENZA 8 ottobre - 2 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Spese di giustizia - Spese  per  consulenti  e  ausiliari  -  Importi
  spettanti al consulente tecnico nel caso di ammissione della  parte
  di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato - Riduzione
  della meta' - Esclusione della riduzione nel caso  di  applicazione
  di  previsioni  tariffarie  non  adeguate  -  Omessa  previsione  -
  Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di  difesa  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 130. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.49 del 3-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  130  del
decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal  Tribunale
ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, nel
procedimento vertente tra A. R.  e  L.  D.L.,  con  ordinanza  del  4
febbraio 2025, iscritta al  n.  42  del  registro  ordinanze  2025  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione di A. R. e L. D.L.; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  ottobre  2025  il  Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli; 
    udito l'avvocato Marco Ciurcina per A. R. e L. D.L.; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta  al  n.  42  reg.
ord.  del  2025,  il   Tribunale   ordinario   di   Torino,   sezione
specializzata in  materia  di  impresa,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia. (Testo A)», denunziandone il contrasto con gli artt.  3  e
24 della Costituzione. 
    La norma censurata stabilisce che, in caso di ammissione  di  una
parte del giudizio civile al patrocinio  a  spese  dello  Stato,  gli
importi spettanti al difensore, all'ausiliario del  magistrato  e  al
consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'. 
    1.1.- Il  rimettente  riferisce  che,  nel  giudizio  di  reclamo
avverso un provvedimento  cautelare  emesso  in  danno  di  L.  D.L.,
quest'ultimo aveva depositato istanza di  liquidazione  del  compenso
per l'ingegnere A. R., consulente tecnico da lui nominato. 
    Poiche' l'attivita' prestata da quest'ultimo, avente  ad  oggetto
l'estrazione di dati da un sistema informatico, non era  compresa  in
alcuna delle disposizioni del t.u. spese di giustizia che determinano
i compensi in base alla materia, la relativa liquidazione doveva aver
luogo in base al parametro delle vacazioni, di  cui  all'art.  1  del
decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento  dei
compensi  spettanti  ai  periti,  consulenti  tecnici,  interpreti  e
traduttori per le operazioni eseguite su disposizione  dell'autorita'
giudiziaria in materia civile e penale). 
    Inoltre,  poiche'  la  parte  assistita  era  stata  ammessa   al
patrocinio a  spese  dello  Stato,  sull'importo  andava  operata  la
riduzione della meta' prevista dall'art. 130 t.u. spese di giustizia. 
    Su tali basi, il  rimettente  osserva  che  il  dimezzamento  dei
valori indicati risulterebbe «incongruo tenuto conto della qualita' e
della tipologia di attivita'  svolta»  dal  consulente,  poiche'  gli
onorari previsti dall'art. 1 del d.m.  30  maggio  2002  sono  «ormai
risalent[i] nel tempo e mai aggiornat[i]»,  benche'  l'art.  54  t.u.
spese di giustizia preveda che  «[l]a  misura  degli  onorari  fissi,
variabili e a tempo e' adeguata  ogni  tre  anni  in  relazione  alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai ed  impiegati,  verificatasi  nel  triennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero  della  giustizia,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze». 
    1.2.- In ordine alla  rilevanza  delle  questioni,  il  Tribunale
osserva  che  l'art.  130   citato   deve   trovare   necessariamente
applicazione nel caso di specie, poiche' il  consulente  della  parte
ammessa al patrocinio, dopo aver chiesto la liquidazione del  proprio
compenso, ha impugnato la liquidazione disposta in  conformita'  alla
norma censurata. 
    Sottolinea, inoltre, che l'attivita' prestata dal consulente  non
puo' essere remunerata che con ricorso al parametro delle vacazioni e
che quest'ultimo non e' mai stato oggetto di adeguamento. 
    1.3.-  In  ordine  alla  non  manifesta  infondatezza,  poi,   il
Tribunale di Torino richiama la sentenza di questa Corte n.  166  del
2022, che  ha  dichiarato  costituzionalmente  illegittima  la  norma
censurata nella parte in cui non esclude la riduzione  degli  importi
spettanti all'ausiliario del magistrato, nel caso in cui  gli  stessi
risultino dall'applicazione di previsioni tariffarie non adeguate  ex
art. 54, con la quale sono stati affermati principi applicabili  alla
presente fattispecie. 
    L'ordinanza  di  rimessione  riporta,  inoltre,   stralci   delle
precedenti sentenze di questa Corte n. 192 del  2015  e  n.  178  del
2017, con le quali e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 106-bis t.u.  spese  di  giustizia,  che  contiene  previsioni
analoghe per il caso di patrocinio a spese dello Stato  nel  processo
penale, nella parte concernente,  rispettivamente,  l'ausiliario  del
magistrato e il consulente di parte. 
    In continuita' con tali decisioni, il rimettente osserva  che  il
previsto  dimezzamento  del  compenso  per  il  consulente  di  parte
interviene su una base tariffaria gia' sproporzionata per difetto, in
conseguenza del mancato adeguamento; di qui il  denunziato  contrasto
con l'art. 3 Cost. in relazione al principio di ragionevolezza. 
    In particolare, il legislatore avrebbe omesso di  verificare  che
le somme sulle quali opera la  riduzione  siano  «congruenti  con  le
stesse linee di fondo» del testo unico, che ne prescrive  -  sia  pur
con le dovute limitazioni connesse al connotato  pubblicistico  -  la
proporzionalita' alle  tariffe  libero-professionali,  e  «preservate
nella loro elementare consistenza in  rapporto  alle  variazioni  del
costo della vita». 
    Inoltre,  dalla  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 130 t.u. spese di giustizia  nella  parte  concernente  gli
ausiliari del giudice - i quali, pertanto, oggi vedono riconosciuti i
loro compensi senza  alcuna  riduzione  -  deriverebbe  un  ulteriore
profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione al principio di
eguaglianza. 
    Infine, poiche' il ruolo  dei  consulenti  di  parte  costituisce
«aspetto essenziale del diritto di difesa», la previsione di compensi
incongrui si porrebbe altresi' in  contrasto  con  l'art.  24  Cost.,
«atteso il rischio di una maggiore difficolta' nel reperimento di  un
consulente esperto disponibile a svolgere  la  propria  attivita'  in
favore della parte ammessa proprio in ragione del minor compenso  che
sarebbe, in ogni caso, destinato a percepire». 
    2.- Si  sono  costituiti  in  giudizio,  assistiti  dal  medesimo
patrocinio e con unica «memoria  di  costituzione»,  L.  D.L.,  parte
ricorrente nel giudizio principale, e A. R.,  consulente  tecnico  di
parte, i quali hanno dichiarato di aderire  alle  prospettazioni  del
rimettente, richiamando diffusamente  i  gia'  citati  precedenti  di
questa Corte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2025 (reg. ord. n. 42 del 2025),
il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di  impresa,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24  Cost.,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 130 t.u.  spese  di  giustizia,
nella parte in cui dispone che, in caso di ammissione della parte  di
un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi  del
consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'. 
    1.1.- Secondo il rimettente,  la  norma  censurata,  laddove  non
esclude  l'operativita'  della  riduzione  nel  caso  in  cui   siano
applicate previsioni tariffarie non adeguate  a  norma  dell'art.  54
t.u. spese di giustizia, comporterebbe una significativa  diminuzione
di compensi gia' sproporzionati per difetto, perche' calcolati  sulla
base di parametri mai aggiornati dopo  l'approvazione  delle  Tabelle
allegate al d.m. 30 maggio 2002. 
    Siffatta  sproporzione  comporterebbe  l'irragionevolezza   della
norma, del resto gia' ritenuta tale da questa Corte, con la  sentenza
n.  166  del  2022,  per  la  parte  concernente   l'ausiliario   del
magistrato. 
    1.2.- In virtu' di tale  ultima  decisione,  peraltro,  l'art.  3
Cost. sarebbe violato anche in relazione al principio di eguaglianza,
determinandosi la  possibilita'  che,  nel  contesto  della  medesima
disciplina processuale, la riduzione del compenso operi nei confronti
del consulente di parte e non dell'ausiliario del magistrato. 
    1.3.- Infine, sarebbe violato  anche  l'art.  24  Cost.,  poiche'
dalla riduzione del compenso deriverebbe un pregiudizio al diritto di
difesa delle parti,  consistente  nella  difficolta'  a  reperire  un
consulente disponibile a svolgere  la  propria  attivita',  a  fronte
della significativa decurtazione di onorari gia' inadeguati. 
    2.- Le questioni sono fondate. 
    2.1.- La disciplina delle spese di giustizia, recata  dal  d.P.R.
n. 115 del 2002, pone sullo stesso piano l'ausiliario del  magistrato
e il consulente tecnico di parte in relazione alla  liquidazione  dei
relativi compensi. 
    Come questa Corte ha gia' osservato con la sentenza  n.  166  del
2022, piu' volte richiamata  dal  rimettente,  «[l]a  ratio  di  tale
plesso normativo - il quale,  essendo  espressamente  riferito,  come
indicato  nel  Titolo  VII,  agli  "[a]usiliari  del  magistrato  nel
processo penale, civile,  amministrativo,  contabile  e  tributario",
detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali -  e'
orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di
ausilio dell'attivita' giudiziaria  con  l'esigenza  di  non  svilire
l'impegno garantito dal professionista designato». 
    Di qui la previsione di cui all'art. 50, comma 2, t.u.  spese  di
giustizia, che assicura l'adeguata remunerazione  dei  professionisti
incaricati nel processo prevedendo un «rapporto  di  proporzionalita'
tra i valori tabellari  dei  compensi  e  le  corrispondenti  tariffe
libero-professionali di mercato, ancorche' con una  riduzione,  avuto
riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto» (sentenza  n.
166 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 89 del 2020  e  n.  192
del 2015). 
    A tale finalita' di bilanciamento, del resto, risponde  anche  la
fissazione di criteri di liquidazione volti a commisurare il compenso
all'entita', alla  complessita'  e  all'urgenza  dell'opera  prestata
(artt. 51, 52 e 53 t.u. spese  di  giustizia),  «senza  dar  luogo  a
duplicazioni  di  sorta  e   senza   svilire   l'impegno   assicurato
dall'ausiliario» (sentenza n. 90 del 2019). 
    Ma, soprattutto, rileva  in  tale  ottica  la  previsione  di  un
adeguamento triennale degli onorari contenuta nell'art. 54 t.u. spese
di giustizia, il  cui  fine,  come  questa  Corte  ha  affermato,  e'
consentire che le tariffe applicabili siano  «preservate  nella  loro
elementare consistenza in rapporto alle variazioni  del  costo  della
vita» (sentenza n. 192 del 2015). 
    2.2.- La stessa finalita' di  contemperamento,  poi,  assume  una
connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia  stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato,  nei  quali  «e'  cruciale
l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia  del  diritto
di difesa per i non abbienti e necessita' di contenimento della spesa
pubblica in materia di giustizia» (sentenze n. 166 del 2022 e  n.  47
del 2020). 
    E' in questo senso che si giustifica la decurtazione dei compensi
prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici  di
parte nel processo civile. 
    Sul punto - e sia pur con riferimento alla decurtazione  prevista
per i compensi del difensore - questa Corte  ha  affermato  che  tale
disposizione non viola ex se il principio di ragionevolezza,  essendo
rimessi  alla  discrezionalita'  del  legislatore  i  presidi   della
garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto piu' sul rilievo
del fatto che il patrocinio  a  spese  dello  Stato  e'  istituto  di
diritto processuale.  E'  tuttavia  necessario  che  il  criterio  di
determinazione  del  compenso  non  imponga  al   professionista   un
sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra
l'onorario che gli spetta e il relativo valore di mercato  (ordinanze
n. 122 del 2016 e n. 350 del 2005). 
    2.3.- Inoltre occorre sottolineare che, anche  laddove  la  parte
sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso  dei
professionisti designati va liquidato in conformita' ai  criteri  dei
quali si e'  detto,  e,  in  particolare,  in  misura  adeguata  alla
variazione del costo della vita. 
    Del resto,  nello  scrutinio  dell'art.  106-bis  t.u.  spese  di
giustizia - che, analogamente alla norma qui censurata,  prevede  una
riduzione dei compensi liquidati ai consulenti nominati nel  processo
penale  -  questa  Corte  ha  affermato  che,  cosi'  disponendo,  il
legislatore non poteva ignorare che si trattasse di compensi i quali,
a norma dell'art. 54 t.u. spese di giustizia, avrebbero dovuto essere
periodicamente rivalutati (sentenze n. 178 del  2017  e  n.  192  del
2015). 
    La previsione di cui all'art. 54 del  predetto  testo  unico,  in
altri termini, costituisce  una  clausola  di  salvaguardia,  il  cui
mancato rispetto comporta un'alterazione del  sistema  disegnato  dal
legislatore; tanto che, secondo le decisioni da ultimo richiamate, il
mancato adeguamento delle tariffe ha fatto si' che la base di calcolo
dei compensi fosse gia' seriamente sproporzionata  per  difetto,  pur
considerando il contemperamento imposto  dalla  natura  pubblicistica
della prestazione (in questo senso anche la sentenza n. 16 del 2025). 
    3.- In virtu' di tali considerazioni, dev'essere data continuita'
ai principi affermati da questa Corte con  la  sentenza  n.  166  del
2022. 
    3.1.- Va ribadito, in particolare, che il mancato rispetto  della
clausola di adeguamento ha reciso la necessaria correlazione  tra  il
compenso per il professionista e i valori di mercato, «facendo  venir
meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalita' tra
il mezzo predisposto dal legislatore e  il  fine  che  lo  stesso  ha
inteso perseguire, che e' alla base della ragionevolezza della scelta
legislativa» (punto 4 del Considerato in diritto). 
    Sussiste, pertanto, il denunziato contrasto della norma censurata
con l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza. 
    3.2.- Lo stesso art. 3 e' violato anche in relazione al principio
di eguaglianza. 
    Poiche'  infatti  la  figura  del  consulente  tecnico  di  parte
dev'essere pienamente equiparata, quanto al regime  dei  compensi,  a
quella dell'ausiliario del magistrato (sentenza n. 178 del 2017),  la
previsione di  un  diverso  compenso  per  le  prestazioni  rese  nel
processo dai due  professionisti,  pur  essendo  quest'ultimo  sempre
determinabile in base alle medesime tabelle, integra  una  disparita'
di trattamento non giustificabile. 
    3.3.- Sussiste, infine, anche un vulnus al diritto di difesa, con
conseguente violazione dell'art. 24 Cost. 
    Come, infatti, questa Corte ha gia'  affermato  in  relazione  al
consulente tecnico nominato nel processo penale, «tra le ricadute  di
sistema prodotte dall'irragionevole decurtazione censurata,  potrebbe
esservi quella dell'allontanamento dei soggetti dotati delle migliori
professionalita'» (ancora,  sentenza  n.  178  del  2017);  cio',  in
particolare, avuto riguardo al fatto  che,  mentre  l'ausiliario  del
magistrato ha l'obbligo di  prestare  il  suo  ufficio  nel  processo
civile (art. 63 del codice di procedura  civile),  tale  obbligo  non
grava sul consulente tecnico di parte. 
    4.- In definitiva, l'art. 130 t.u. spese di giustizia deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo  nella  parte  in  cui  non
esclude che la riduzione  della  meta'  degli  importi  spettanti  al
consulente tecnico di parte sia operata in caso  di  applicazione  di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello  stesso
testo unico. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   130   del
decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui  non
esclude che la riduzione  della  meta'  degli  importi  spettanti  al
consulente tecnico di parte sia operata in caso  di  applicazione  di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello  stesso
d.P.R. n. 115 del 2002. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2025 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA