N. 179 SENTENZA 8 ottobre - 2 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Spese per consulenti e ausiliari - Importi spettanti al consulente tecnico nel caso di ammissione della parte di un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato - Riduzione della meta' - Esclusione della riduzione nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate - Omessa previsione - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.49 del 3-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 130 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dal Tribunale
ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, nel
procedimento vertente tra A. R. e L. D.L., con ordinanza del 4
febbraio 2025, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione di A. R. e L. D.L.;
udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2025 il Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli;
udito l'avvocato Marco Ciurcina per A. R. e L. D.L.;
deliberato nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta al n. 42 reg.
ord. del 2025, il Tribunale ordinario di Torino, sezione
specializzata in materia di impresa, ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia. (Testo A)», denunziandone il contrasto con gli artt. 3 e
24 della Costituzione.
La norma censurata stabilisce che, in caso di ammissione di una
parte del giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, gli
importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
1.1.- Il rimettente riferisce che, nel giudizio di reclamo
avverso un provvedimento cautelare emesso in danno di L. D.L.,
quest'ultimo aveva depositato istanza di liquidazione del compenso
per l'ingegnere A. R., consulente tecnico da lui nominato.
Poiche' l'attivita' prestata da quest'ultimo, avente ad oggetto
l'estrazione di dati da un sistema informatico, non era compresa in
alcuna delle disposizioni del t.u. spese di giustizia che determinano
i compensi in base alla materia, la relativa liquidazione doveva aver
luogo in base al parametro delle vacazioni, di cui all'art. 1 del
decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e
traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorita'
giudiziaria in materia civile e penale).
Inoltre, poiche' la parte assistita era stata ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, sull'importo andava operata la
riduzione della meta' prevista dall'art. 130 t.u. spese di giustizia.
Su tali basi, il rimettente osserva che il dimezzamento dei
valori indicati risulterebbe «incongruo tenuto conto della qualita' e
della tipologia di attivita' svolta» dal consulente, poiche' gli
onorari previsti dall'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002 sono «ormai
risalent[i] nel tempo e mai aggiornat[i]», benche' l'art. 54 t.u.
spese di giustizia preveda che «[l]a misura degli onorari fissi,
variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio
precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».
1.2.- In ordine alla rilevanza delle questioni, il Tribunale
osserva che l'art. 130 citato deve trovare necessariamente
applicazione nel caso di specie, poiche' il consulente della parte
ammessa al patrocinio, dopo aver chiesto la liquidazione del proprio
compenso, ha impugnato la liquidazione disposta in conformita' alla
norma censurata.
Sottolinea, inoltre, che l'attivita' prestata dal consulente non
puo' essere remunerata che con ricorso al parametro delle vacazioni e
che quest'ultimo non e' mai stato oggetto di adeguamento.
1.3.- In ordine alla non manifesta infondatezza, poi, il
Tribunale di Torino richiama la sentenza di questa Corte n. 166 del
2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma
censurata nella parte in cui non esclude la riduzione degli importi
spettanti all'ausiliario del magistrato, nel caso in cui gli stessi
risultino dall'applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ex
art. 54, con la quale sono stati affermati principi applicabili alla
presente fattispecie.
L'ordinanza di rimessione riporta, inoltre, stralci delle
precedenti sentenze di questa Corte n. 192 del 2015 e n. 178 del
2017, con le quali e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 106-bis t.u. spese di giustizia, che contiene previsioni
analoghe per il caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale, nella parte concernente, rispettivamente, l'ausiliario del
magistrato e il consulente di parte.
In continuita' con tali decisioni, il rimettente osserva che il
previsto dimezzamento del compenso per il consulente di parte
interviene su una base tariffaria gia' sproporzionata per difetto, in
conseguenza del mancato adeguamento; di qui il denunziato contrasto
con l'art. 3 Cost. in relazione al principio di ragionevolezza.
In particolare, il legislatore avrebbe omesso di verificare che
le somme sulle quali opera la riduzione siano «congruenti con le
stesse linee di fondo» del testo unico, che ne prescrive - sia pur
con le dovute limitazioni connesse al connotato pubblicistico - la
proporzionalita' alle tariffe libero-professionali, e «preservate
nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del
costo della vita».
Inoltre, dalla declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 130 t.u. spese di giustizia nella parte concernente gli
ausiliari del giudice - i quali, pertanto, oggi vedono riconosciuti i
loro compensi senza alcuna riduzione - deriverebbe un ulteriore
profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione al principio di
eguaglianza.
Infine, poiche' il ruolo dei consulenti di parte costituisce
«aspetto essenziale del diritto di difesa», la previsione di compensi
incongrui si porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 24 Cost.,
«atteso il rischio di una maggiore difficolta' nel reperimento di un
consulente esperto disponibile a svolgere la propria attivita' in
favore della parte ammessa proprio in ragione del minor compenso che
sarebbe, in ogni caso, destinato a percepire».
2.- Si sono costituiti in giudizio, assistiti dal medesimo
patrocinio e con unica «memoria di costituzione», L. D.L., parte
ricorrente nel giudizio principale, e A. R., consulente tecnico di
parte, i quali hanno dichiarato di aderire alle prospettazioni del
rimettente, richiamando diffusamente i gia' citati precedenti di
questa Corte.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 4 febbraio 2025 (reg. ord. n. 42 del 2025),
il Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 130 t.u. spese di giustizia,
nella parte in cui dispone che, in caso di ammissione della parte di
un giudizio civile al patrocinio a spese dello Stato, i compensi del
consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
1.1.- Secondo il rimettente, la norma censurata, laddove non
esclude l'operativita' della riduzione nel caso in cui siano
applicate previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54
t.u. spese di giustizia, comporterebbe una significativa diminuzione
di compensi gia' sproporzionati per difetto, perche' calcolati sulla
base di parametri mai aggiornati dopo l'approvazione delle Tabelle
allegate al d.m. 30 maggio 2002.
Siffatta sproporzione comporterebbe l'irragionevolezza della
norma, del resto gia' ritenuta tale da questa Corte, con la sentenza
n. 166 del 2022, per la parte concernente l'ausiliario del
magistrato.
1.2.- In virtu' di tale ultima decisione, peraltro, l'art. 3
Cost. sarebbe violato anche in relazione al principio di eguaglianza,
determinandosi la possibilita' che, nel contesto della medesima
disciplina processuale, la riduzione del compenso operi nei confronti
del consulente di parte e non dell'ausiliario del magistrato.
1.3.- Infine, sarebbe violato anche l'art. 24 Cost., poiche'
dalla riduzione del compenso deriverebbe un pregiudizio al diritto di
difesa delle parti, consistente nella difficolta' a reperire un
consulente disponibile a svolgere la propria attivita', a fronte
della significativa decurtazione di onorari gia' inadeguati.
2.- Le questioni sono fondate.
2.1.- La disciplina delle spese di giustizia, recata dal d.P.R.
n. 115 del 2002, pone sullo stesso piano l'ausiliario del magistrato
e il consulente tecnico di parte in relazione alla liquidazione dei
relativi compensi.
Come questa Corte ha gia' osservato con la sentenza n. 166 del
2022, piu' volte richiamata dal rimettente, «[l]a ratio di tale
plesso normativo - il quale, essendo espressamente riferito, come
indicato nel Titolo VII, agli "[a]usiliari del magistrato nel
processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario",
detta una disciplina comune a tutti gli ordinamenti processuali - e'
orientata a contemperare il carattere pubblicistico della funzione di
ausilio dell'attivita' giudiziaria con l'esigenza di non svilire
l'impegno garantito dal professionista designato».
Di qui la previsione di cui all'art. 50, comma 2, t.u. spese di
giustizia, che assicura l'adeguata remunerazione dei professionisti
incaricati nel processo prevedendo un «rapporto di proporzionalita'
tra i valori tabellari dei compensi e le corrispondenti tariffe
libero-professionali di mercato, ancorche' con una riduzione, avuto
riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto» (sentenza n.
166 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 89 del 2020 e n. 192
del 2015).
A tale finalita' di bilanciamento, del resto, risponde anche la
fissazione di criteri di liquidazione volti a commisurare il compenso
all'entita', alla complessita' e all'urgenza dell'opera prestata
(artt. 51, 52 e 53 t.u. spese di giustizia), «senza dar luogo a
duplicazioni di sorta e senza svilire l'impegno assicurato
dall'ausiliario» (sentenza n. 90 del 2019).
Ma, soprattutto, rileva in tale ottica la previsione di un
adeguamento triennale degli onorari contenuta nell'art. 54 t.u. spese
di giustizia, il cui fine, come questa Corte ha affermato, e'
consentire che le tariffe applicabili siano «preservate nella loro
elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della
vita» (sentenza n. 192 del 2015).
2.2.- La stessa finalita' di contemperamento, poi, assume una
connotazione particolare nei procedimenti in cui una parte sia stata
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei quali «e' cruciale
l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto
di difesa per i non abbienti e necessita' di contenimento della spesa
pubblica in materia di giustizia» (sentenze n. 166 del 2022 e n. 47
del 2020).
E' in questo senso che si giustifica la decurtazione dei compensi
prevista dalla norma censurata con riguardo ai consulenti tecnici di
parte nel processo civile.
Sul punto - e sia pur con riferimento alla decurtazione prevista
per i compensi del difensore - questa Corte ha affermato che tale
disposizione non viola ex se il principio di ragionevolezza, essendo
rimessi alla discrezionalita' del legislatore i presidi della
garanzia costituzionale del diritto di difesa, tanto piu' sul rilievo
del fatto che il patrocinio a spese dello Stato e' istituto di
diritto processuale. E' tuttavia necessario che il criterio di
determinazione del compenso non imponga al professionista un
sacrificio tale da risolvere il ragionevole legame che intercorre tra
l'onorario che gli spetta e il relativo valore di mercato (ordinanze
n. 122 del 2016 e n. 350 del 2005).
2.3.- Inoltre occorre sottolineare che, anche laddove la parte
sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il compenso dei
professionisti designati va liquidato in conformita' ai criteri dei
quali si e' detto, e, in particolare, in misura adeguata alla
variazione del costo della vita.
Del resto, nello scrutinio dell'art. 106-bis t.u. spese di
giustizia - che, analogamente alla norma qui censurata, prevede una
riduzione dei compensi liquidati ai consulenti nominati nel processo
penale - questa Corte ha affermato che, cosi' disponendo, il
legislatore non poteva ignorare che si trattasse di compensi i quali,
a norma dell'art. 54 t.u. spese di giustizia, avrebbero dovuto essere
periodicamente rivalutati (sentenze n. 178 del 2017 e n. 192 del
2015).
La previsione di cui all'art. 54 del predetto testo unico, in
altri termini, costituisce una clausola di salvaguardia, il cui
mancato rispetto comporta un'alterazione del sistema disegnato dal
legislatore; tanto che, secondo le decisioni da ultimo richiamate, il
mancato adeguamento delle tariffe ha fatto si' che la base di calcolo
dei compensi fosse gia' seriamente sproporzionata per difetto, pur
considerando il contemperamento imposto dalla natura pubblicistica
della prestazione (in questo senso anche la sentenza n. 16 del 2025).
3.- In virtu' di tali considerazioni, dev'essere data continuita'
ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 166 del
2022.
3.1.- Va ribadito, in particolare, che il mancato rispetto della
clausola di adeguamento ha reciso la necessaria correlazione tra il
compenso per il professionista e i valori di mercato, «facendo venir
meno quel rapporto di connessione razionale e di proporzionalita' tra
il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha
inteso perseguire, che e' alla base della ragionevolezza della scelta
legislativa» (punto 4 del Considerato in diritto).
Sussiste, pertanto, il denunziato contrasto della norma censurata
con l'art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di ragionevolezza.
3.2.- Lo stesso art. 3 e' violato anche in relazione al principio
di eguaglianza.
Poiche' infatti la figura del consulente tecnico di parte
dev'essere pienamente equiparata, quanto al regime dei compensi, a
quella dell'ausiliario del magistrato (sentenza n. 178 del 2017), la
previsione di un diverso compenso per le prestazioni rese nel
processo dai due professionisti, pur essendo quest'ultimo sempre
determinabile in base alle medesime tabelle, integra una disparita'
di trattamento non giustificabile.
3.3.- Sussiste, infine, anche un vulnus al diritto di difesa, con
conseguente violazione dell'art. 24 Cost.
Come, infatti, questa Corte ha gia' affermato in relazione al
consulente tecnico nominato nel processo penale, «tra le ricadute di
sistema prodotte dall'irragionevole decurtazione censurata, potrebbe
esservi quella dell'allontanamento dei soggetti dotati delle migliori
professionalita'» (ancora, sentenza n. 178 del 2017); cio', in
particolare, avuto riguardo al fatto che, mentre l'ausiliario del
magistrato ha l'obbligo di prestare il suo ufficio nel processo
civile (art. 63 del codice di procedura civile), tale obbligo non
grava sul consulente tecnico di parte.
4.- In definitiva, l'art. 130 t.u. spese di giustizia deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non
esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al
consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso
testo unico.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 130 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non
esclude che la riduzione della meta' degli importi spettanti al
consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di
previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso
d.P.R. n. 115 del 2002.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA