IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13
luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della
medesima regione e la successiva delibera del Consiglio dei ministri
del 7 agosto 2024 con cui il citato stato d'emergenza e' stato
prorogato di dodici mesi;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1025 del 26 settembre 2023 recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il
territorio della Regione Veneto»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con
cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della
delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, e' stato
integrato di euro 57.516.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto
legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attivita' di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo
decreto legislativo;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna;
Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della
Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticita' determinatasi in conseguenza degli
eccezionali degli eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6
agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima Regione.
1. La Regione Veneto e' individuata quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
1025 del 26 settembre 2023, nel coordinamento degli interventi,
conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati,
approvati e non ancora ultimati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della Direzione
protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate
al completamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
1025/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, gia'
formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla
data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto
provvede, altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo
trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente
competenti. Il soggetto responsabile e' autorizzato, per ulteriori
sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di
affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi
nonche' per la rimodulazione di termini analiticamente individuati
specificatamente nell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 1025/2023.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al
Dipartimento della protezione civile e al soggetto responsabile di
cui al comma 2 una relazione sulle attivita' svolte contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi.
4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative della Regione Veneto, nonche'
della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che
provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle
risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui
al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi
connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse
disponibili sulla contabilita' speciale n. 6422, aperta ai sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 1025/2023, che viene al medesimo intestata fino al 28
agosto 2027. Le eventuali risorse stanziate con i provvedimenti di
cui in premessa non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 10,
ove gia' rese disponibili sulla contabilita' speciale, ovvero
permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove
non ancora trasferite sulla contabilita' speciale, ai sensi e per gli
effetti delle modalita' di trasferimento disposte dall'art. 27, comma
2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca di interventi
non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della
protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 1025/2023.
7. Entro i termini temporali di operativita' della contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse,
il soggetto responsabile puo' sottoporre all'approvazione del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano
degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi
interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in
trattazione.
8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure
inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione,
della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.
9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla
chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse
residue con le modalita' di cui al comma 10.
10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilita'
speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a
interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal
Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio
della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti
interventi, nonche' le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura della medesima, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5, per la realizzazione di interventi diversi da quelli
contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione
civile.
12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 e' tenuto a
relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al
presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale. Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata
contabilita' speciale, fornisce al Dipartimento della protezione
civile una relazione delle attivita' svolte e, a seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei
Piani approvati, provvede altresi' a inviare una comunicazione
conclusiva.
13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in
trattazione, assicura gli obblighi di pubblicita' ai fini della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione.
14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano