PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 novembre 2025 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Veneto  nelle  iniziative  finalizzate  al  superamento
della situazione di criticita'  determinatasi  in  conseguenza  degli
eventi meteorologici che  dal  13  luglio  al  6  agosto  2023  hanno
interessato il  territorio  della  medesima  regione.  (Ordinanza  n.
1173). (25A06521) 
(GU n.283 del 5-12-2025)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  che  dal  13
luglio al  6  agosto  2023  hanno  interessato  il  territorio  della
medesima regione e la successiva delibera del Consiglio dei  ministri
del 7 agosto 2024 con  cui  il  citato  stato  d'emergenza  e'  stato
prorogato di dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1025 del 26 settembre 2023 recante: «Primi interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il
territorio della Regione Veneto»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 agosto 2024 con
cui lo stanziamento di risorse di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
delibera del Consiglio dei ministri del  28  agosto  2023,  e'  stato
integrato di euro 57.516.000,00 a valere sul Fondo per  le  emergenze
nazionali di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo n. 1 del 2018, per il completamento  delle  attivita'  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art.  25  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per garantire il subentro  nel  regime  ordinario  della
  Regione Veneto nelle iniziative finalizzate  al  superamento  della
  situazione  di  criticita'  determinatasi  in   conseguenza   degli
  eccezionali degli eventi meteorologici  che  dal  13  luglio  al  6
  agosto 2023 hanno interessato il territorio della medesima Regione. 
 
  1.  La  Regione  Veneto  e'   individuata   quale   Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
1025 del 26  settembre  2023,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati   in   premessa,   pianificati,
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della Direzione
protezione civile, sicurezza e polizia locale della Regione Veneto e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative  finalizzate
al  completamento  degli  interventi   integralmente   finanziati   e
contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1  della  citata
ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  n.
1025/2023  e  nelle  eventuali  rimodulazioni  degli   stessi,   gia'
formalmente approvati dal Dipartimento della protezione  civile  alla
data di adozione  della  presente  ordinanza.  Il  predetto  soggetto
provvede,  altresi',  alla  ricognizione  ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  soggetti  ordinariamente
competenti. Il soggetto responsabile e'  autorizzato,  per  ulteriori
sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in  materia  di
affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di  beni  e  servizi
nonche' per la rimodulazione di  termini  analiticamente  individuati
specificatamente nell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 1025/2023. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile e al  soggetto  responsabile  di
cui al comma  2  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo
stato di attuazione e il cronoprogramma per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della  Regione  Veneto,  nonche'
della collaborazione degli enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6422,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 1025/2023, che viene  al  medesimo  intestata  fino  al  28
agosto 2027. Le eventuali risorse stanziate con  i  provvedimenti  di
cui in premessa  non  attribuite  a  interventi  gia'  pianificati  e
approvati, vengono restituite con le modalita' di cui  al  comma  10,
ove  gia'  rese  disponibili  sulla  contabilita'  speciale,   ovvero
permangono presso i bilanci della amministrazioni di provenienza, ove
non ancora trasferite sulla contabilita' speciale, ai sensi e per gli
effetti delle modalita' di trasferimento disposte dall'art. 27, comma
2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018,
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione  civile  attraverso  la  rimodulazione  del  piano   degli
interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 1025/2023. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle  rimodulazioni  del  Piano
degli  interventi,  nelle  quali  possono   essere   inseriti   nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere
corredate  della  relazione  sull'avanzamento  delle  singole  misure
inserite nel piano degli  interventi  e  nelle  eventuali  successive
rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di  attuazione,
della previsione di ultimazione -  con  motivazione  degli  eventuali
ritardi e criticita' -, dell'avanzamento della relativa erogazione  a
favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate. 
  9. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 10. 
  10. Le risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della Regione Veneto che provvede, anche avvalendosi dei soggetti  di
cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  11. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  12. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi compresi  quelli  di  cui  al  comma  10,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  relazione  delle   attivita'   svolte   e,   a   seguito
dell'effettiva ultimazione di tutti  gli  interventi  ricompresi  nei
Piani  approvati,  provvede  altresi'  a  inviare  una  comunicazione
conclusiva. 
  13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in  relazione  agli
interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli  eventi  in
trattazione, assicura gli  obblighi  di  pubblicita'  ai  fini  della
trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione  della
corruzione. 
  14. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 novembre 2025 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano