AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di dutasteride, «Dutasteride Olpha». (25A06629) 
(GU n.291 del 16-12-2025)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 395 del 5 novembre 2025 
 
    Codice pratica: MCA/2023/349. 
    Procedura europea n. MT/H/0725/001/DC. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
DUTASTERIDE  OLPHA,  le  cui  caratteristiche  sono  riepilogate  nel
riassunto  delle   caratteristiche   del   prodotto   (RCP),   foglio
illustrativo  (FI)  ed  etichette  (Eti),  parti   integranti   della
determina di cui al  presente  estratto,  nella  forma  farmaceutica,
dosaggio e confezioni alle condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in
Rupnicu IELA, 5, LV-2114, Olaine, Lettonia (LV). 
    Confezioni: 
      «0,5 mg capsule molli» 30  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 051797013 (in base 10) 1KDR0P (in base 32); 
      «0,5 mg capsule molli» 60  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 051797025 (in base 10) 1KDR11 (in base 32); 
      «0,5 mg capsule molli» 90  capsule  in  blister  PVC/PVDC-AL  -
A.I.C. n. 051797037 (in base 10) 1KDR1F (in base 32). 
    Principio attivo: Dutasteride. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Cyndea Pharma S.L. 
      Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz 
      Avenida de Agreda, 31 
      Olvega, 42110 Soria, Spagna; 
      Galenicum Health S.L.U. 
      Sant Gabriel, 50 
      Esplugues de Llobregat 
      08950 Barcellona, Spagna; 
      Sag Manufacturing, S.L.U 
      Crta. N-I, Km 36, San Agustin de Guadalix 
      Madrid, 28750, Spagna. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra riportate e' adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  rimborsabilita':  classificazione  ai
fini della rimborsabilita': apposita  sezione  della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra riportate, e' adottata la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e fogli illustrativi conformi a quanto stabilito nei  testi
parti integranti della presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
parte integrante della presente determina. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le  etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle  date  di
riferimento per l'Unione  europea  (elenco  EURD),  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato  sul
portale  web  dell'Agenzia  europea  dei   medicinali,   preveda   la
presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale. In tal caso  il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
 
Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
                           del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo (CRD) 18 dicembre 2029, come indicata nella notifica di  fine
procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.