LEGGE 18 dicembre 2025, n. 190
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. (25G00198)(GU n.294 del 19-12-2025)
Vigente al: 3-1-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di rafforzare la vigilanza e i controlli degli enti
locali, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n.
201, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nella ricognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo
conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di
ciascun servizio affidato, individua le possibili cause
dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un
andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti
dall'attivita' del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo,
allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare,
entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le
necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni
per il ripristino e il miglioramento della qualita' del servizio, per
efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di
indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorita' nazionale
anticorruzione (ANAC) che provvede a pubblicarli sul portale
telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato effettua un'attivita' di monitoraggio sugli
atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e
predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.
1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del
comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi
due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio
economico-finanziario;
b) i risultati gestionali risultano significativamente
insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualita' del servizio erogato
risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli
minimi di qualita' dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7
e 8.
1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore
nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica
l'articolo 27, comma 3».
2. Nel titolo V del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201,
dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente:
«Art. 31-bis (Sanzioni). - 1. L'ANAC applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di:
a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione
di cui all'articolo 30, comma 2;
b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo
30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai
sensi dell'articolo 31, comma 2;
c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di
indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.
2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30,
comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC
comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non
superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie.
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente
articolo».
3. Per garantire uno sviluppo efficiente del mercato della
mobilita' elettrica e assicurare agli utenti condizioni
concorrenziali nell'ambito dei servizi offerti dalle infrastrutture
di ricarica, in modo da incoraggiare la pluralita' degli operatori,
all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tali procedure
sono strutturate in modo da favorire, a parita' di altre condizioni,
la presenza di una pluralita' di soggetti attivi nella gestione delle
infrastrutture di ricarica nel territorio comunale»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A fronte di
richieste di autorizzazione con caratteristiche comparabili, il
comune da' priorita' alle istanze provenienti da soggetti che
detengono meno del 40 per cento del totale delle infrastrutture di
ricarica installate o gia' autorizzate all'installazione nel
territorio comunale».
4. Al fine di rafforzare l'efficienza del servizio pubblico di
trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere
trasparenti le modalita' di gestione dello stesso, all'articolo 48
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 e'
inserito il seguente:
«4-bis. Agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico
regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi
2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre 2022,
n. 201».
5. Al fine di garantire massima trasparenza sull'affidamento dei
servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale mediante
procedure ad evidenza pubblica, all'articolo 9 della legge 5 agosto
2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono
all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, i calendari delle procedure ad evidenza
pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale
sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo il
modello definito con decreto direttoriale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al primo periodo,
trasmessi entro il 31 maggio di ciascun anno contestualmente alle
attestazioni di cui al comma 1, sono pubblicati nel sito internet
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro i successivi due mesi. In sede di prima applicazione della
presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli
affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei predetti
calendari si provvede con le comunicazioni annuali di cui al primo
periodo. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
medesime disposizioni si applicano nel caso di omessa o ritardata
trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis nonche' nel caso di
incompletezza del loro contenuto».
6. Entro il 31 dicembre 2026, l'Autorita' di regolazione dei
trasporti adotta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) e
f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, specifiche linee
guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale, volte
a migliorare la qualita' dell'affidamento, redatte nel rispetto del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007. Per le finalita' di cui al primo periodo,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti avvia entro il 30 giugno
2026 una consultazione pubblica.
7. All'attuazione dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi per i gestori
di aeroporti minori, all'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, le parole: «pari o inferiore al milione» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a 5 milioni».
9. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa
un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle
indicazioni presenti nella relativa etichettatura, in modo che ne
derivi un pericolo alla salute»;
b) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6
del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in
materia di impiego professionale di cosmetici). - 1. Al distributore
che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a
euro 50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che,
essendo venuto a conoscenza di uno o piu' fatti specifici dai quali
si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate
dall'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non
ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' al distributore che non
ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e
dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 6.
2. La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si
applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 3,
faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalita'
difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole:
«Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti
dall'articolo 3, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che
i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all'articolo 3 e
salvo che i fatti costituiscano piu' gravi reati, chiunque» e le
parole: «di cui all'allegato II del regolamento e' punito» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II del regolamento o
chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime
sostanze e' punito»;
d) all'articolo 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento che
immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura vantante
attivita' biocida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, non correlata
alla definizione di prodotto cosmetico di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e' punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.
1-ter. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la
persona responsabile di cui all'articolo 4 del regolamento, che
immette sul mercato un prodotto presentato come cosmetico con
etichettatura vantante attivita' terapeutica o di profilassi, e'
punita con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 1.000 a
euro 5.000».
10. Al decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1
l'utilizzatore non professionale ne' industriale che impiega, in
violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate
nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o che impiega
un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo di
contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o
dell'ambiente»;
b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma
1, le parole:
«l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00» sono sostituite
dalle seguenti:
«la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000»;
c) all'articolo 14, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' punito con la stessa pena di cui al comma 1
l'utilizzatore non professionale ne' industriale che impiega, in
violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate
nell'autorizzazione, un presidio medico-chirurgico autorizzato o
impiega un presidio medico-chirurgico non autorizzato, quando ne
derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali
non bersaglio o dell'ambiente».
11. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, le lettere d), e)
e f) sono abrogate.
12. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto,
salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza di garantire la
continuita' assistenziale articolata per tipologia di paziente o
assistito e relativa fragilita', differenziando, con diverse
procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il rinnovo e le
nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502».
13. Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e contribuire
alla trasformazione tecnologica delle filiere produttive nazionali,
assicurando sinergia di azione tra i soggetti dotati di specifica
competenza, sono adottate le misure di finanziamento e di
coordinamento previste dai commi da 14 a 23 del presente articolo.
14. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero
dell'universita' e della ricerca elaborano congiuntamente, sentita la
Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
successivamente ogni tre anni, un atto di indirizzo strategico in
materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento
tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico, sottoposta
a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e dei
portatori di interesse, e' approvata con decreto dei predetti
Ministri.
15. In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma
14, la Fondazione Enea Tech e Biomedical, istituita ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
ridenominata «Fondazione Tech e Biomedical» secondo quanto previsto
dal comma 20 del presente articolo.
16. Per le finalita' di cui ai commi da 13 a 23, le somme giacenti
nel conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento tecnologico
di cui all'articolo 42, comma l, del citato decreto-legge n. 34 del
2020, disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel limite di 250 milioni di euro, sono trasferite alla
Fondazione Tech e Biomedical e accreditate sul conto infruttifero
aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa
Fondazione.
17. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del trasferimento
tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 14,
possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno
competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri di
competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' l'ente nazionale di
ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
18. I soggetti di cui al comma 17 possono elaborare specifiche
progettualita' da sottoporre alla Fondazione Tech e Biomedical.
Quest'ultima, valutata la fattibilita' dei progetti e la coerenza con
l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese e
del made in Italy l'assegnazione di un budget per la realizzazione
dei progetti ritenuti idonei, nel limite delle risorse di cui al
comma 16. La Fondazione Tech e Biomedical, previo assenso del
Ministero delle imprese e del made in Italy, eroga le risorse ai
soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e cura e
monitora la realizzazione dello stesso sulla base di una distinta
convenzione che prevede, in caso di inadempimento, la revoca
immediata delle risorse. Le attivita' di cui al presente comma sono
regolate da apposita convenzione a titolo gratuito tra la Fondazione
Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
19. La Fondazione Tech e Biomedical verifica i risultati annuali
concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi di performance
conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget
assegnato e ne tiene conto, ove possibile, secondo criteri basati
sulla qualita' della ricerca, sui risultati del trasferimento
tecnologico, sul numero di spin off generati e secondo criteri di
managerialita' e premialita', nella ripartizione del budget per le
annualita' successive. La relazione annuale sull'attivita' di
monitoraggio e verifica dei risultati e' trasmessa al Ministero delle
imprese e del made in Italy, al Ministero dell'universita' e della
ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre
amministrazioni interessate.
20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 15, 17, 18 e 19,
la Fondazione Enea Tech e Biomedical assume la nuova denominazione di
«Fondazione Tech e Biomedical» e, conseguentemente, ogni richiamo
alla Fondazione Enea Tech e Biomedical contenuto in disposizioni
normative vigenti deve intendersi riferito alla Fondazione Tech e
Biomedical. La composizione degli organi di governo e' modificata
come segue:
a) il presidente, che presiede il consiglio direttivo e ha la
rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese
e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute e con
il Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) il consiglio direttivo, formato dal presidente, nominato ai
sensi della lettera a), e da tre membri, uno nominato su proposta del
Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su proposta
del Ministro della salute e uno nominato su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca. In caso di parita' di voti
all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del presidente.
Il presidente e i membri del consiglio direttivo sono scelti tra
soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza nonche'
di specifica competenza professionale in campo economico,
medico-scientifico e istituzionale;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri
effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal
Ministro delle imprese e del made in Italy e dal Ministro della
salute. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti.
21. Lo statuto della Fondazione Tech e Biomedical prevede la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi
di cui ai commi da 13 a 20.
22. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma 20 si
procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli
organi della Fondazione Enea Tech e Biomedical nominati prima della
data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano in
carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina
dei nuovi organi.
23. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 4 e' abrogato.
24. All'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre
2011, n. 183, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni
caso il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la
partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il
modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti
sociali o parasociali che derogano alle regole predette. Il venir
meno della condizione costituisce causa di scioglimento della
societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso
il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della
stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a
ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le
disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole
professioni».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio