LEGGE 18 dicembre 2025, n. 190 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025. (25G00198) 
(GU n.294 del 19-12-2025)
 
 Vigente al: 3-1-2026  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di rafforzare la vigilanza  e  i  controlli  degli  enti
locali, all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022,  n.
201, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Nella ricognizione di cui  al  comma  1  l'ente,  tenendo
conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della  gestione  di
ciascun   servizio   affidato,   individua   le    possibili    cause
dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni  emerge  un
andamento   gestionale   insoddisfacente   per    cause    dipendenti
dall'attivita' del gestore,  l'ente  adotta  un  atto  di  indirizzo,
allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore  di  elaborare,
entro il termine massimo di tre mesi, un piano per  intraprendere  le
necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni
per il ripristino e il miglioramento della qualita' del servizio, per
efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto  di
indirizzo  e  il  piano  sono   trasmessi   all'Autorita'   nazionale
anticorruzione  (ANAC)  che  provvede  a  pubblicarli   sul   portale
telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato effettua un'attivita' di monitoraggio sugli
atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e
predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere. 
    1-ter. L'andamento si  considera  insoddisfacente  ai  sensi  del
comma 1-bis quando: 
      a) il gestore ha registrato perdite significative negli  ultimi
due esercizi  tali  da  compromettere  le  condizioni  di  equilibrio
economico-finanziario; 
      b)  i   risultati   gestionali   risultano   significativamente
insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati; 
      c) almeno due  indicatori  di  qualita'  del  servizio  erogato
risultano significativamente inferiori agli indicatori e  ai  livelli
minimi di qualita' dei servizi individuati ai sensi degli articoli  7
e 8. 
    1-quater. In caso di grave inadempimento  da  parte  del  gestore
nell'attuazione  del  piano  di  cui  al  comma  1-bis,  si   applica
l'articolo 27, comma 3». 
  2. Nel titolo V del decreto legislativo 23 dicembre 2022,  n.  201,
dopo l'articolo 31 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  31-bis (Sanzioni). -  1.  L'ANAC   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo  20,  comma  7,  del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di: 
      a) mancata adozione da parte dell'ente locale  della  relazione
di cui all'articolo 30, comma 2; 
      b) mancata pubblicazione della relazione  di  cui  all'articolo
30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente  affidante  ai
sensi dell'articolo 31, comma 2; 
      c) mancata adozione da  parte  dell'ente  locale  dell'atto  di
indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis. 
  2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30,
comma 2, tale da non consentirne  una  compiuta  valutazione,  l'ANAC
comunica all'ente  locale  interessato  il  termine  perentorio,  non
superiore a trenta giorni, per le integrazioni  ritenute  necessarie.
Decorso il termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'ANAC  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al  comma  1  del  presente
articolo». 
  3.  Per  garantire  uno  sviluppo  efficiente  del  mercato   della
mobilita'   elettrica   e   assicurare   agli    utenti    condizioni
concorrenziali nell'ambito dei servizi offerti  dalle  infrastrutture
di ricarica, in modo da incoraggiare la pluralita'  degli  operatori,
all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tali procedure
sono strutturate in modo da favorire, a parita' di altre  condizioni,
la presenza di una pluralita' di soggetti attivi nella gestione delle
infrastrutture di ricarica nel territorio comunale»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  fronte  di
richieste  di  autorizzazione  con  caratteristiche  comparabili,  il
comune  da'  priorita'  alle  istanze  provenienti  da  soggetti  che
detengono meno del 40 per cento del totale  delle  infrastrutture  di
ricarica  installate  o  gia'   autorizzate   all'installazione   nel
territorio comunale». 
  4. Al fine di rafforzare  l'efficienza  del  servizio  pubblico  di
trasporto ferroviario e su gomma di competenza regionale e di rendere
trasparenti le modalita' di gestione dello  stesso,  all'articolo  48
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4  e'
inserito il seguente: 
    «4-bis.  Agli  affidamenti  dei  servizi  di  trasporto  pubblico
regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, commi
2 e 3, 17, 30, 31 e 31-bis del decreto legislativo 23 dicembre  2022,
n. 201». 
  5. Al fine di garantire massima  trasparenza  sull'affidamento  dei
servizi  di  trasporto  pubblico   ferroviario   regionale   mediante
procedure ad evidenza pubblica, all'articolo 9 della legge  5  agosto
2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le regioni a statuto ordinario, le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  trasmettono
all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma  300,  della  legge  24
dicembre 2007, n.  244,  i  calendari  delle  procedure  ad  evidenza
pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale
sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, secondo  il
modello  definito  con  decreto  direttoriale  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. I calendari di cui al primo  periodo,
trasmessi entro il 31 maggio di  ciascun  anno  contestualmente  alle
attestazioni di cui al comma 1, sono  pubblicati  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
entro i successivi due mesi. In  sede  di  prima  applicazione  della
presente disposizione, i calendari recano evidenza dell'elenco  degli
affidamenti programmati fino al 2033; all'aggiornamento dei  predetti
calendari si provvede con le comunicazioni annuali di  cui  al  primo
periodo. All'attuazione del presente comma  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   previste   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»; 
      b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
medesime disposizioni si applicano nel caso  di  omessa  o  ritardata
trasmissione dei calendari di cui al comma 1-bis nonche' nel caso  di
incompletezza del loro contenuto». 
  6. Entro il  31  dicembre  2026,  l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti adotta, ai sensi dell'articolo 37, comma 2,  lettere  a)  e
f), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, specifiche linee
guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico regionale,  volte
a migliorare la qualita' dell'affidamento, redatte nel  rispetto  del
regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007. Per  le  finalita'  di  cui  al  primo  periodo,
l'Autorita' di regolazione dei trasporti avvia  entro  il  30  giugno
2026 una consultazione pubblica. 
  7. All'attuazione dei commi 4, 5  e  6  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziare
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  8. Al fine di semplificare gli oneri amministrativi per  i  gestori
di aeroporti minori, all'articolo 76, comma 6, del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, le parole: «pari  o  inferiore  al  milione»  sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore a 5 milioni». 
  9. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque fa
un impiego professionale di un cosmetico con modalita' difformi dalle
indicazioni presenti nella relativa etichettatura,  in  modo  che  ne
derivi un pericolo alla salute»; 
    b) L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Violazione degli obblighi  derivanti  dall'articolo  6
del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in
materia di impiego professionale di cosmetici). -  1. Al distributore
che non effettua le verifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del
regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro  10.000  a
euro 50.000. La stessa  sanzione  si  applica  al  distributore  che,
essendo venuto a conoscenza di uno o piu' fatti specifici  dai  quali
si  desume  il  verificarsi  di  una   delle   circostanze   indicate
dall'articolo 6, paragrafo  3,  primo  comma,  del  regolamento,  non
ottempera agli obblighi ivi previsti, nonche' al distributore che non
ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3,  secondo  comma,  e
dai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo 6. 
  2. La medesima sanzione amministrativa  prevista  dal  comma  1  si
applica a chiunque, al di fuori dei casi  previsti  dall'articolo  3,
faccia  un  impiego  professionale  di  un  cosmetico  con  modalita'
difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura»; 
    c) all'articolo 10, comma 1, le parole: 
      «Salvo che i fatti costituiscano i piu'  gravi  reati  previsti
dall'articolo 3, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che
i fatti costituiscano una delle fattispecie di cui all'articolo  3  e
salvo che i fatti costituiscano piu'  gravi  reati,  chiunque»  e  le
parole: «di cui all'allegato  II  del  regolamento  e'  punito»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato II del regolamento  o
chiunque immette in commercio un cosmetico fabbricato con le medesime
sostanze e' punito»; 
    d) all'articolo 13, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  la
persona responsabile  di  cui  all'articolo  4  del  regolamento  che
immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura  vantante
attivita' biocida ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  528/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, non correlata
alla  definizione  di  prodotto  cosmetico  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento,  e'  punito  con  l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000. 
      1-ter. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  la
persona responsabile di  cui  all'articolo  4  del  regolamento,  che
immette  sul  mercato  un  prodotto  presentato  come  cosmetico  con
etichettatura vantante attivita'  terapeutica  o  di  profilassi,  e'
punita con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro  1.000  a
euro 5.000». 
  10. Al decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «2-bis. E' punito  con  la  stessa  pena  di  cui  al  comma  1
l'utilizzatore non professionale  ne'  industriale  che  impiega,  in
violazione   delle   relative   condizioni   di   utilizzo   indicate
nell'autorizzazione, un prodotto biocida autorizzato, o  che  impiega
un prodotto biocida non autorizzato, quando ne derivi il pericolo  di
contaminazione  di  persone,  di  specie  animali  non  bersaglio   o
dell'ambiente»; 
    b) agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e  7,  comma
1, le parole: 
      «l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 10.000,00»  sono  sostituite
dalle seguenti: 
      «la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  5.000  a  euro
30.000»; 
    c) all'articolo 14, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. E' punito  con  la  stessa  pena  di  cui  al  comma  1
l'utilizzatore non professionale  ne'  industriale  che  impiega,  in
violazione   delle   relative   condizioni   di   utilizzo   indicate
nell'autorizzazione,  un  presidio  medico-chirurgico  autorizzato  o
impiega un presidio  medico-chirurgico  non  autorizzato,  quando  ne
derivi il pericolo di contaminazione di persone,  di  specie  animali
non bersaglio o dell'ambiente». 
  11. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, le lettere d), e)
e f) sono abrogate. 
  12. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193,  dopo  il
comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La revisione  di  cui  al  comma  1  deve  tenere  conto,
salvaguardando la concorrenza, anche dell'esigenza  di  garantire  la
continuita' assistenziale articolata  per  tipologia  di  paziente  o
assistito  e  relativa  fragilita',   differenziando,   con   diverse
procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra il  rinnovo  e  le
nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di  cui
all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502». 
  13. Al fine di favorire il trasferimento tecnologico e  contribuire
alla trasformazione tecnologica delle filiere  produttive  nazionali,
assicurando sinergia di azione tra i  soggetti  dotati  di  specifica
competenza,  sono  adottate  le  misure   di   finanziamento   e   di
coordinamento previste dai commi da 14 a 23 del presente articolo. 
  14. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca elaborano congiuntamente, sentita la
Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e
successivamente ogni tre anni, un atto  di  indirizzo  strategico  in
materia  di  valorizzazione  delle  conoscenze  e  di   trasferimento
tecnologico. La proposta di atto di indirizzo strategico,  sottoposta
a consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e  dei
portatori  di  interesse,  e'  approvata  con  decreto  dei  predetti
Ministri. 
  15. In attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma
14,  la  Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical,  istituita  ai  sensi
dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
ridenominata «Fondazione Tech e Biomedical» secondo  quanto  previsto
dal comma 20 del presente articolo. 
  16. Per le finalita' di cui ai commi da 13 a 23, le somme  giacenti
nel conto di tesoreria intestato all'Agenzia nazionale per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA),
destinate agli interventi del Fondo per il trasferimento  tecnologico
di cui all'articolo 42, comma l, del citato decreto-legge n.  34  del
2020, disponibili alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, nel limite di  250  milioni  di  euro,  sono  trasferite  alla
Fondazione Tech e Biomedical e  accreditate  sul  conto  infruttifero
aperto  presso  la  Tesoreria  dello  Stato,  intestato  alla  stessa
Fondazione. 
  17. Ai fini del  raggiungimento  dell'obiettivo  del  trasferimento
tecnologico sulla base dell'atto di indirizzo di  cui  al  comma  14,
possono concorrere tutte le fondazioni previste dalla legge che hanno
competenze, finali o strumentali, connesse o accessorie, i centri  di
competenza ad alta specializzazione di cui all'articolo 1, comma 115,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nonche'  l'ente  nazionale  di
ricerca  e  sperimentazione  di  cui  all'articolo  1   del   decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. 
  18. I soggetti di cui al  comma  17  possono  elaborare  specifiche
progettualita' da  sottoporre  alla  Fondazione  Tech  e  Biomedical.
Quest'ultima, valutata la fattibilita' dei progetti e la coerenza con
l'atto di indirizzo strategico, propone al Ministero delle imprese  e
del made in Italy l'assegnazione di un budget  per  la  realizzazione
dei progetti ritenuti idonei, nel limite  delle  risorse  di  cui  al
comma 16.  La  Fondazione  Tech  e  Biomedical,  previo  assenso  del
Ministero delle imprese e del made in  Italy,  eroga  le  risorse  ai
soggetti beneficiari per stati di avanzamento del progetto e  cura  e
monitora la realizzazione dello stesso sulla  base  di  una  distinta
convenzione  che  prevede,  in  caso  di  inadempimento,  la   revoca
immediata delle risorse. Le attivita' di cui al presente  comma  sono
regolate da apposita convenzione a titolo gratuito tra la  Fondazione
Tech e Biomedical e il Ministero delle imprese e del made in Italy. 
  19. La Fondazione Tech e Biomedical verifica  i  risultati  annuali
concernenti i progetti di pertinenza e gli obiettivi  di  performance
conseguiti dai singoli soggetti in relazione alla gestione del budget
assegnato e ne tiene conto, ove  possibile,  secondo  criteri  basati
sulla  qualita'  della  ricerca,  sui  risultati  del   trasferimento
tecnologico, sul numero di spin off generati  e  secondo  criteri  di
managerialita' e premialita', nella ripartizione del  budget  per  le
annualita'  successive.  La  relazione  annuale   sull'attivita'   di
monitoraggio e verifica dei risultati e' trasmessa al Ministero delle
imprese e del made in Italy, al Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  alle  altre
amministrazioni interessate. 
  20. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, in ragione dei mutati compiti di cui ai commi 15, 17, 18 e 19,
la Fondazione Enea Tech e Biomedical assume la nuova denominazione di
«Fondazione Tech e Biomedical»  e,  conseguentemente,  ogni  richiamo
alla Fondazione Enea Tech  e  Biomedical  contenuto  in  disposizioni
normative vigenti deve intendersi riferito  alla  Fondazione  Tech  e
Biomedical. La composizione degli organi  di  governo  e'  modificata
come segue: 
    a) il presidente, che presiede il consiglio  direttivo  e  ha  la
rappresentanza legale dell'ente, designato dal Ministro delle imprese
e del made in Italy, di concerto con il Ministro della salute  e  con
il Ministro dell'universita' e della ricerca; 
    b) il consiglio direttivo, formato dal  presidente,  nominato  ai
sensi della lettera a), e da tre membri, uno nominato su proposta del
Ministro delle imprese e del made in Italy, uno nominato su  proposta
del Ministro della salute e uno nominato  su  proposta  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca.  In  caso  di  parita'  di  voti
all'interno del consiglio direttivo, prevale il voto del  presidente.
Il presidente e i membri del  consiglio  direttivo  sono  scelti  tra
soggetti dotati di requisiti di onorabilita' e  indipendenza  nonche'
di   specifica   competenza   professionale   in   campo   economico,
medico-scientifico e istituzionale; 
    c) il collegio dei revisori dei conti,  composto  da  tre  membri
effettivi e da tre supplenti nominati, rispettivamente, dal  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  funzioni  di  presidente,  dal
Ministro delle imprese e del made  in  Italy  e  dal  Ministro  della
salute. Con le medesime modalita' sono nominati i membri supplenti. 
  21. Lo statuto  della  Fondazione  Tech  e  Biomedical  prevede  la
costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei programmi
di cui ai commi da 13 a 20. 
  22. Alle nomine dei componenti degli organi di cui al comma  20  si
procede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri.  Gli
organi della Fondazione Enea Tech e Biomedical nominati  prima  della
data di entrata in vigore della presente legge decadono e restano  in
carica per i soli atti di ordinaria amministrazione fino alla  nomina
dei nuovi organi. 
  23. All'articolo 42  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 4 e' abrogato. 
  24. All'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge  12  novembre
2011, n. 183, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «In ogni
caso il numero dei soci professionisti  ovvero,  in  alternativa,  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci,  tenuto  conto  delle  regole  stabilite  per  il
modello societario prescelto. A tal fine nessun rilievo hanno i patti
sociali o parasociali che derogano alle  regole  predette.  Il  venir
meno  della  condizione  costituisce  causa  di  scioglimento   della
societa' e il consiglio dell'ordine o collegio  professionale  presso
il quale e' iscritta la societa'  procede  alla  cancellazione  della
stessa dall'albo, salvo  che  la  societa'  non  abbia  provveduto  a
ripristinarla nel termine perentorio di sei mesi. Sono fatte salve le
disposizioni  speciali  previste   negli   ordinamenti   di   singole
professioni». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 dicembre 2025 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Urso, Ministro delle imprese e  del
                                  made in Italy 
Visto, il Guardasigilli: Nordio