N. 201 SENTENZA 20 ottobre - 29 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Ordinamento penitenziario - Liberazione  anticipata  -  Facolta'  del
  condannato,  introdotta  con  novella  legislativa,  di   formulare
  istanza  per  il  riconoscimento  dei  semestri  -   Condizione   -
  Sussistenza di uno specifico  interesse,  diverso  da  quello  alla
  determinazione del fine pena e del  termine  di  accesso  a  misure
  alternative  o  a   benefici   penitenziari   -   Irragionevolezza,
  violazione della finalita' rieducativa della pena  e  dei  principi
  del giusto processo - Illegittimita' costituzionale parziale. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 3, come sostituito
  dall'art. 5, comma 3, del  decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,
  convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112. 
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  69-bis,
comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della  liberta'),  come  sostituito  dall'art.  5,   comma   3,   del
decreto-legge 4  luglio  2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in  materia
penitenziaria, di giustizia  civile  e  penale  e  di  personale  del
Ministero della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 8 agosto 2024, n. 112, promossi dal Magistrato di  sorveglianza
di Spoleto e dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con  ordinanze
del 25 marzo 2025 e del 10 marzo 2025,  iscritte  rispettivamente  ai
numeri 73 e  75  del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  18,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2025. 
    Visti gli atti d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2025  il  Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 73 reg.  ord.
del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3  e  27,  terzo  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 69-bis,  comma  3,
della  legge  26  luglio  1975,  n.   354   (Norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della  liberta'),  come  sostituito  dall'art.  5,   comma   3,   del
decreto-legge 4  luglio  2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in  materia
penitenziaria, di giustizia  civile  e  penale  e  di  personale  del
Ministero della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 8 agosto 2024, n. 112, censurandolo «nella parte in cui prevede
che il condannato possa formulare istanza di  liberazione  anticipata
soltanto   quando   abbia   espressamente   indicato,   a   pena   di
inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del
beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai  commi
1 e 2» del medesimo articolo. 
    1.1.- Il  rimettente  e'  chiamato  a  valutare  due  istanze  di
liberazione anticipata, relative ai semestri dal 24 novembre 2023  al
24 maggio 2024 e dal 24 maggio al 24 novembre 2024, presentate da  A.
S., detenuto presso la Casa  circondariale  di  Terni  in  esecuzione
della pena di quattro anni, dieci mesi e tre  giorni  di  reclusione,
determinata con ordine di esecuzione  della  Procura  generale  della
Corte d'appello di Napoli emesso il 4 settembre 2024. 
    Il giudice a quo precisa che il citato provvedimento: 
    - indica come data d'inizio  dell'espiazione  della  pena  il  22
marzo 2023; 
    - fissa come termine di fine pena il  10  dicembre  2027,  tenuto
conto delle riduzioni gia' riconosciute all'interessato, a titolo  di
liberazione anticipata e per i periodi  antecedenti  al  24  novembre
2023, da diversi uffici di sorveglianza; 
    - ai sensi del comma 10-bis dell'art. 656 del codice di procedura
penale, introdotto dal d.l. n. 92 del 2024, come  convertito,  indica
le detrazioni di pena ulteriormente fruibili a titolo di  liberazione
anticipata in caso  di  partecipazione  del  condannato  al  percorso
rieducativo, le quali condurrebbero  a  rideterminare  il  fine  pena
all'8 dicembre 2026. 
    1.2.- In  punto  di  rilevanza  delle  questioni,  il  rimettente
rammenta che l'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024,  come  convertito,  ha
modificato il  procedimento  per  la  concessione  della  liberazione
anticipata,  stabilendo,  da  un  lato,  che   l'accertamento   della
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione di
pena  sia  di  regola  effettuato   d'ufficio   dal   magistrato   di
sorveglianza, nei casi previsti dai commi 1 e 2  del  novellato  art.
69-bis ordin. penit., e dall'altro, che il condannato possa formulare
istanza di liberazione anticipata solo quando vi abbia uno  specifico
interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2,  da  indicare,  a
pena di inammissibilita', nell'istanza medesima (comma 3). 
    Alla luce della novella legislativa -  applicabile  nel  caso  in
esame, in forza del principio  tempus  regit  actum  che  governa  le
modifiche normative di natura  processuale  -  le  istanze  sarebbero
inammissibili. L'interessato non si trova, infatti, nelle  situazioni
previste dai commi 1  e  2  dell'art.  69-bis,  ne'  ha  indicato  lo
«specifico interesse» ora richiesto dal comma  3  di  tale  articolo.
Solo l'accoglimento delle questioni  di  legittimita'  costituzionale
consentirebbe al giudice a quo di valutare il merito  delle  istanze,
valorizzando le relazioni acquisite, che attesterebbero  il  percorso
trattamentale  positivo  dell'istante,  in  ragione  della   condotta
corretta  serbata,  della  partecipazione  a   corsi   scolastici   e
dell'attivita' lavorativa intramuraria. 
    1.3.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
dubita della compatibilita' della nuova disciplina con gli artt. 3  e
27, terzo comma,  Cost.  sulla  base  di  articolati  argomenti,  che
possono essere cosi' sintetizzati. 
    1.3.1.- Anzitutto, il  giudice  a  quo  osserva  che  la  riforma
operata dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, «vira da un  regime
di concessione della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte
costituiva la regola, ad una residualita' di  tale  opzione»,  atteso
che la valutazione sulla  computabilita'  delle  detrazioni  di  pena
avviene ex officio e solo in occasione del vaglio  di  un'istanza  di
misura alternativa o di altro beneficio penitenziario per i quali  la
liberazione anticipata incida sul quantum di  pena  gia'  espiata,  e
pertanto sulla concedibilita'  del  beneficio  richiesto,  oppure  in
prossimita' del fine pena. 
    Poiche' soltanto in tali occasioni il magistrato di  sorveglianza
sarebbe  chiamato,  d'ufficio,  a  valutare  se  l'interessato  abbia
partecipato  al  percorso  rieducativo,  questi,  non  potendo   piu'
chiedere periodicamente  un  riscontro  circa  la  correttezza  della
propria condotta al fine della liberazione anticipata, resterebbe per
lunghi periodi  in  una  «condizione  di  attesa»,  perdendo  «quella
relazione dialogica [...] con il magistrato di sorveglianza, in grado
sia di fargli percepire immediatamente  il  premio  di  una  condotta
partecipativa rispetto alle regole del trattamento,  sia  l'eventuale
gravita', al  contrario,  di  comportamenti  involutivi  intervenuti,
mediante  la  sanzione  del  rigetto  dell'istanza»  di   liberazione
anticipata. 
    D'altra parte, la possibilita' per il condannato  di  sollecitare
il vaglio giudiziale sulla propria condotta, in  momenti  diversi  da
quelli  in  cui  interviene  la  valutazione  officiosa,   resterebbe
«confinata in un perimetro assai ristretto», poiche' presidiata dalla
necessita' di indicare un interesse specifico;  interesse  che,  alla
stregua della relazione di accompagnamento al  disegno  di  legge  di
conversione  del  d.l.  n.   92   del   2024,   si   identificherebbe
essenzialmente in quello a  ottenere  lo  "scioglimento"  del  cumulo
delle  pene.  Cio'  in  netta  discontinuita'  rispetto  al   sistema
precedente,  in  cui  il  condannato  era  titolare  del  «diritto  a
richiedere la liberazione anticipata non appena  avesse  maturato  un
semestre di pena eseguito, senza dover  esplicitare  alcun  interesse
diverso da quello in re ipsa a conoscere la valutazione  relativa  al
comportamento tenuto  e  ad  apprendere,  in  via  definitiva,  quale
riduzione di pena cio' gli avesse garantito». 
    1.3.2.- Il nuovo assetto procedimentale non solo sarebbe  foriero
di difficolta' di ordine pratico,  in  ragione  della  concentrazione
delle valutazioni sulla liberazione anticipata in momenti  prefissati
e del conseguente rischio dell'accumularsi di ritardi pregiudizievoli
per le persone condannate, al limite costrette a rimanere in  carcere
«anche ben oltre il "fine  pena  virtuale"»;  ma  risulterebbe  anche
contrario alla finalita' rieducativa della pena di cui  all'art.  27,
terzo comma, Cost., poiche' produrrebbe la «sostanziale vanificazione
dell'effetto psicologico di rafforzamento dei propositi  rieducativi,
che le periodiche valutazioni  della  partecipazione  al  trattamento
hanno sin qui prodotto sulle persone detenute, quale  sprone  ad  una
condotta conforme alle regole ed improntata, ben prima e  al  di  la'
della concedibilita' di misure alternative, alla risocializzazione». 
    1.3.3.-  Il   vigente   assetto   normativo   sarebbe,   inoltre,
irragionevole e dunque contrario all'art. 3 Cost.,  nella  misura  in
cui mantiene «un metro di  giudizio  semestrale  delle  condotte  del
condannato» senza pero' farne piu' derivare, se non  in  presenza  di
uno specifico interesse, il diritto a  conoscere,  trascorso  ciascun
semestre, se  tali  condotte  costituiscano  «una  esecuzione  penale
partecipativa rispetto al trattamento, o al contrario non  meritevole
di tale positivo giudizio». 
    1.3.4.- L'irragionevolezza sarebbe ancor piu' evidente  nel  caso
di specie, in cui  il  condannato  ha  gia'  ottenuto  in  precedenza
detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata, sulla base  di
istanze formulate in termini  identici  a  quelle  che  invece,  ora,
dovrebbero ritenersi inammissibili, anche  se  riferibili  a  periodi
antecedenti l'entrata in  vigore  del  d.l.  n.  92  del  2024,  come
convertito.  L'interessato  subirebbe  dunque  incolpevolmente   «una
regressione  trattamentale,  perdendo  il   diritto,   vantato   sino
all'entrata in  vigore  del  nuovo  art.  69-bis  ordin.  penit.,  di
conoscere con esattezza il proprio fine pena» al compiersi di ciascun
semestre di detenzione, al fine di «inizia[re]  [...]  a  programmare
concretamente il suo rientro in societa'». 
    Il  disconoscimento  del  percorso   rieducativo   effettivamente
compiuto dal condannato che abbia gia'  raggiunto,  in  concreto,  un
grado di rieducazione adeguato  alla  concessione  del  beneficio  si
porrebbe in contrasto «- se non con l'art. 25, secondo comma, Cost. -
con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena
(artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)» (e' citata la sentenza n. 32  del
2020 di questa Corte), essendo «radicalmente differente poter contare
su una valutazione che giunge, a richiesta, semestre  dopo  semestre,
rispetto all'attesa,  nell'incertezza  della  effettiva  concessione,
rimessa ad una fase posticipata, in ipotesi anche di anni». 
    1.3.5.-  La  novella  recata  dal  d.l.  n.  92  del  2024,  come
convertito, si risolverebbe dunque  in  «un  grave  vulnus  al  senso
stesso della liberazione anticipata come cartina di tornasole, non  a
caso   opportunamente   semestralizzata    dal    legislatore,    del
comportamento tenuto dalla  persona  condannata  nel  tempo,  vero  e
proprio  congegno  dialogico  che,  mediante  le  istanze  di  parte,
consente all'interessato di ricevere cadenzate, periodiche, risposte,
che siano di orientamento al proprio comportamento, e che  permettono
al   magistrato   di   sorveglianza   di   valutare   le   evoluzioni
personologiche del condannato  con  una  periodicita'  prossima  agli
accadimenti  positivi  e  negativi   che   caratterizzano   la   vita
penitenziaria dell'interessato». 
    Il rimettente  richiama  in  proposito  le  considerazioni  della
sentenza n. 276 del 1990 di questa  Corte,  secondo  cui  la  cadenza
semestrale della valutazione per  la  concessione  della  liberazione
anticipata sarebbe «il punto di forza dello  strumento  rieducativo»,
rappresentando «una sollecitazione che impegna  le  energie  volitive
del condannato alla prospettiva di un premio  da  cogliere  in  breve
lasso di tempo, purche' in quel tempo egli  riesca  a  dare  adesione
all'azione  rieducativa»;  sollecitazione  suscettibile  di  condurre
gradualmente allo «sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente
alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita
nelle forze del proprio impegno». 
    Ad avviso del giudice  a  quo,  la  stringente  limitazione  alla
possibilita' di  presentare,  semestre  per  semestre,  l'istanza  di
liberazione  anticipata  comprometterebbe  la  finalita'  rieducativa
dell'istituto, «inibendo quel  percorso  di  progressiva  maturazione
personale, che la Corte Costituzionale considerava  il  cuore  stesso
del beneficio, postergando fino ad un  consuntivo  finale,  deprivato
della  sua  valenza  educativa,   ogni   confronto   con   i   propri
comportamenti, come ad uno studente cui fosse concesso  di  conoscere
l'esito del suo percorso di studio solo  alla  fine,  interdicendogli
anche per anni l'accesso ad un confronto con l'istituzione scolastica
circa l'adesione mostrata, periodo per periodo,  ed  impedendogli  al
contempo anche di riorientare, ove necessario,  le  sue  condotte  in
termini positivi». 
    Tale compromissione  sarebbe  particolarmente  significativa  nel
contesto attuale, segnato dal diffuso sovraffollamento  carcerario  e
dalla conseguente difficolta' di  attivare  percorsi  risocializzanti
individualizzati;  contesto  in  cui  «poter  scandire  mediante   le
valutazioni  periodiche  della  condotta  partecipativa,   il   tempo
immobile della detenzione, costituisce un incentivo,  e  a  volte  il
solo incentivo, residuo, in  grado  di  rinforzare  i  propositi  del
condannato di procedere nel suo cammino rieducativo». 
    1.3.6.- Inoltre, a fronte  della  limitata  possibilita'  che  il
magistrato di sorveglianza valuti ex  officio  la  concessione  della
liberazione anticipata prima dell'approssimarsi  del  fine  pena,  la
necessita' che l'interessato  alleghi  uno  specifico  interesse  per
sollecitare il vaglio giudiziale  esibirebbe  «ulteriori  profili  di
contrarieta'   alla   finalita'   rieducativa   della   pena   e   di
irragionevolezza». 
    Ai termini dell'art. 69-bis, comma 1, ordin. penit., infatti,  la
valutazione  officiosa   del   magistrato   di   sorveglianza   sulla
concessione della liberazione anticipata avverrebbe non in  occasione
di qualsivoglia istanza  di  misura  alternativa  o  altro  beneficio
penitenziario, ma soltanto nella misura  in  cui  la  detrazione  sia
rilevante per determinare il quantum di pena espiata  necessario  per
accedere al beneficio di volta in volta richiesto.  In  questo  modo,
ogni  qualvolta  tale  rilevanza  difetti,  e  non  sia   mai   stata
presentata, per mancanza di uno specifico  interesse,  un'istanza  di
liberazione anticipata,  la  magistratura  di  sorveglianza  dovrebbe
vagliare la concedibilita' della misura alternativa senza che sia mai
stata  adottata  una  decisione  sulla  liberazione   anticipata.   E
tuttavia, la misura della  pena  residua  calcolata  al  netto  delle
detrazioni   a   titolo   di   liberazione   anticipata   inciderebbe
significativamente sulla valutazione giudiziale circa «il significato
e la credibilita' di  un  programma  di  misura  alternativa»  e  sul
calcolo   dei   tempi   di   osservazione   intramuraria   aggiuntiva
disponibili. 
    In  definitiva,  l'impossibilita'  di  «cumulare  semestre   dopo
semestre»  le  valutazioni  giudiziali  sulla  concedibilita'   della
liberazione anticipata, «veri e propri mattoni fondativi di  un  piu'
ampio edificio rieducativo», renderebbe in  concreto  piu'  difficile
per il condannato l'accesso a misure alternative alla pena detentiva,
sia  perche'  egli  sarebbe  privato  di  un   «pregnante   strumento
pedagogico-propulsivo», sia  perche'  il  tribunale  di  sorveglianza
potrebbe valutare la concedibilita' della  misura  alternativa  sulla
base di un quantum di pena ancora da espiare, piu' alto di quello che
risulterebbe  se  fossero  state  gia'  concesse  periodicamente   le
detrazioni a titolo  di  liberazione  anticipata.  Il  condannato  si
vedrebbe «inibita una ricostruzione certa, e  non  soltanto  sperata,
del suo fine pena reale», e non potrebbe dunque «programmare in  modo
realistico le tappe del  suo  percorso  risocializzante»,  anche  nel
predisporre un programma  di  misura  alternativa  da  sottoporre  al
vaglio del tribunale di sorveglianza. 
    1.3.7.- La pur comprensibile finalita' deflattiva sottesa al d.l.
n.  92  del  2024,  come  convertito,  inciderebbe  gravemente  sulla
costruzione del  percorso  rieducativo  del  condannato,  aggiungendo
«elementi di incertezza alla quotidianita' della detenzione,  che  si
traducono in un surplus di  afflittivita'»,  contrario  all'art.  27,
terzo comma, Cost. anche sotto il profilo dell'umanita'  della  pena,
poiche',   irragionevolmente,   la    liberazione    anticipata    si
trasformerebbe in  «un  esibito  (ma  solo  sperato)  premio  per  la
condotta partecipativa, che [...] matura semestre dopo  semestre,  ma
che l'interessato non puo' esigere a domanda, ma solo in  particolari
circostanze e dopo lunghe attese». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, rappresentato e difeso all'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che  le  questioni  siano  dichiarate  infondate  «in  modo
manifesto». 
    2.1.- Pur evocando la violazione di parametri costituzionali,  il
rimettente solleciterebbe, in sostanza, un sindacato di questa  Corte
sull'opportunita' delle scelte del legislatore,  cui  invece  compete
«[la] piu'  ampia  discrezionalita'  [...]  in  materia  di  politica
criminale e diritto penale», salvo  il  limite  della  non  manifesta
arbitrarieta'.  Quest'ultimo  non  sarebbe  nella  specie   valicato,
poiche' l'opzione di subordinare l'istanza di liberazione  anticipata
a uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi  1  e  2
dell'art. 69-bis ordin. penit., sarebbe frutto  di  «una  valutazione
[...] ragionata  e  ragionevole»  del  Parlamento.  L'istituto  della
liberazione  anticipata,  peraltro,  non  sarebbe  costituzionalmente
imposto, ne' la Costituzione prescriverebbe alcunche' in ordine  alle
modalita' procedurali della relativa istanza. 
    2.2.- Neppure sussisterebbe il lamentato contrasto con l'art. 27,
terzo comma,  Cost.  L'introduzione  del  requisito  dello  specifico
interesse  non  creerebbe  infatti  uno  sbarramento  assoluto   alla
possibilita'  che  il  condannato  formuli  istanza  di   liberazione
anticipata,  ad  esempio  -  come  illustrato  nella   relazione   di
accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del
2024 - per ottenere il cosiddetto scioglimento del cumulo. 
    Inconferente sarebbe il richiamo alla sentenza n. 276 del 1990 di
questa Corte, i cui assunti non sarebbero piu' coerenti con l'attuale
«cultura penitenziaria», che  ha  «progressivamente  attualizzato  le
dinamiche  del  rapporto  condannato-Magistrato  di  sorveglianza   a
vantaggio del  primo,  emancipatosi  dal  necessario  ed  ineludibile
controllo del secondo sulla  correttezza  ed  efficacia  del  proprio
comportamento, rendendolo consapevole dei vantaggi che  una  condotta
conforme ai programmi rieducativi puo' dispiegare  sulla  concessione
dei  benefici  penitenziari  e  sullo  stesso  quantum  di  pena   da
scontare». 
    La  funzione  rieducativa  della  pena  potrebbe   esplicarsi   a
prescindere  dall'«incontro  semestral[e]»  del  condannato  con   il
magistrato di sorveglianza in occasione dell'istanza  di  liberazione
anticipata,  potendo  giovarsi  di  «altri  e  diversi  strumenti  ed
occasioni di confronto e di  controllo  dell'andamento  del  percorso
rieducativo». 
    In ogni caso, la riforma non  si  porrebbe  in  contrasto  con  i
principi affermati  nella  sentenza  n.  276  del  1990,  perche'  la
valutazione  sulla  concessione  della  liberazione  anticipata,  pur
potendo avvenire  nel  momento  finale  dell'espiazione  della  pena,
andrebbe sempre riferita a ciascun singolo semestre. 
    Occorrerebbe poi considerare che l'art. 5  del  d.l.  n.  92  del
2024, come convertito, ha  altresi'  introdotto  nell'art.  656  cod.
proc. pen. il comma 10-bis, secondo cui l'ordine di  esecuzione  deve
indicare  la  pena  da  espiare  computando  le  detrazioni  previste
dall'art. 54 ordin.  penit.  e  specificare  che  queste  ultime  non
saranno riconosciute qualora durante il periodo di  esecuzione  della
pena il condannato non abbia partecipato all'opera  di  rieducazione.
Tale novita' normativa scongiurerebbe  il  rischio,  prospettato  dal
rimettente, di compromissione della finalita' rieducativa  perseguita
dalla liberazione anticipata,  poiche'  il  condannato  sarebbe  reso
«perfettamente edotto dell'effettivo fine pena ove lo stesso segua il
percorso rieducativo di reinserimento». 
    2.3.- Parimenti infondate  sarebbero  le  censure  di  violazione
dell'art. 3 Cost. 
    La disciplina censurata sarebbe  pacificamente  ispirata  da  una
finalita' deflattiva, e non travalicherebbe il limite della manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta', sottraendosi dunque al sindacato di
questa  Corte.  Si  tratterebbe,  anzi,  di  un'opzione   legislativa
«ragionevole e legittima», che tutela e valorizza tuttora l'interesse
alla rieducazione del condannato, introducendo solamente una  diversa
regolamentazione procedurale. 
    Quest'ultima sarebbe connotata  da  «intrinseca  ragionevolezza»,
poiche' consentirebbe al magistrato di sorveglianza  di  «valorizzare
tutte quelle situazioni eterogenee  in  cui  il  provvedimento  possa
rivestire una qualche utilita' per il detenuto», al contempo evitando
che «istanze reiterate nel tempo a scadenza semestrale prefissata, ma
prive di immediata  utilita'  concreta,  finiscano  per  pregiudicare
l'efficienza della giurisdizione,  ingolfando  i  ruoli  dei  Giudici
della sorveglianza» (e' richiamata la sentenza  n.  77  del  2018  di
questa  Corte  sul  carattere  non  illimitato  della  risorsa  della
giurisdizione). 
    3.- Con ordinanza del 10 marzo 2025, iscritta al n. 75 reg.  ord.
del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Napoli  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 27 [terzo comma]  e  111,  settimo  [recte:
sesto]  comma,  Cost.,  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 69-bis  della  legge  n.  354  del  1975,  come  sostituito
dall'art. 5, comma 3, del d.l.  n.  92  del  2024,  come  convertito,
«nella parte in cui si subordina la  richiesta  del  beneficio  della
liberazione anticipata alla possibilita' di rientrare nei  limiti  di
pena per accedere a misure alternative (90  giorni  anteriori)  o  di
ottenere nello stesso termine la scarcerazione ovvero nella parte  in
cui si impone al detenuto, per la  valutazione  della  richiesta,  di
indicare le ragioni specifiche per le quali si richieda il  beneficio
stesso». 
    3.1.- Il rimettente  e'  investito  dell'istanza  di  liberazione
anticipata formulata, per il periodo compreso tra il 18 gennaio  2024
e il 18 gennaio 2025, da N. S., detenuto presso la Casa circondariale
di Napoli Secondigliano. 
    Rileva il giudice a quo che l'interessato non si trova in  alcuna
delle condizioni previste dal novellato art.  69-bis  ordin.  penit.,
perche'  non  puo'  avere  accesso,  nei  novanta  giorni,  a  misure
alternative alla detenzione o alla scarcerazione (essendo il  termine
finale di espiazione della pena fissato al 24 ottobre 2040),  ne'  ha
allegato un interesse specifico a sostegno della propria  istanza  di
liberazione  anticipata.  Quest'ultima   dovrebbe,   dunque,   essere
dichiarata inammissibile, «con grave pregiudizio per  il  trattamento
rieducativo del detenuto». Di qui la rilevanza delle questioni. 
    3.2.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
osserva quanto segue. 
    3.2.1.- Anzitutto il giudice a  quo  rammenta  che,  nel  vigente
ordinamento  costituzionale,  la  pena  ha   assunto   una   precipua
connotazione  di  recupero  sociale,  secondo  l'imperativo  espresso
dall'art. 27, terzo comma, Cost. (e' citata la sentenza  n.  313  del
1990 di questa Corte). Dal canto suo, la Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo ha valorizzato la rieducazione come  fondamentale  funzione
della pena negli  Stati  europei  e  il  diritto  del  detenuto  alla
risocializzazione, quale aspetto della tutela  della  dignita'  umana
(sono richiamate le sentenze  della  grande  camera  9  luglio  2013,
Vinters e altri contro Regno Unito e 26 aprile  2016,  Murray  contro
Paesi  Bassi).  La  liberazione  anticipata  parteciperebbe  a   tale
obiettivo  e  costituirebbe  «un  istituto  tipicamente  volto   alla
progressione  trattamentale,  in  funzione  della  rieducazione   del
detenuto». 
    Ripercorrendo le motivazioni della sentenza n. 276  del  1990  di
questa Corte, il giudice a quo osserva che la liberazione  anticipata
e' stata inserita nell'ordinamento  penitenziario  con  l'intento  di
sollecitare l'adesione del detenuto al progetto rieducativo e che  la
parametrazione  delle  detrazioni  di  pena  su  un  arco  di   tempo
semestrale e' funzionale a tale obiettivo, fornendo  un  incentivo  a
breve termine all'adozione di condotte partecipative.  Al  contrario,
la prospettiva di ottenere «un beneficio disancorato dalla percezione
immediata  e  posto  temporalmente  a  chiusura   del   percorso   di
reclusione,  a   distanza   anche   di   molti   anni   dal   fatto»,
disincentiverebbe   l'adesione    del    condannato    al    percorso
trattamentale,   «vanificando,   nel    divenire    quotidiano,    la
rieducazione, costituzionalmente imposta». 
    La riforma operata con il d.l. n. 92 del 2024,  come  convertito,
spezzerebbe  la  logica  sinallagmatica  sottesa   alla   liberazione
anticipata  e   funzionale   alla   realizzazione   della   finalita'
rieducativa, cosi' «discosta[ndo] la partecipazione  quotidiana  alle
attivita'  carcerarie  dal  premio  che  il  detenuto   aspetta,   in
immediato, di ricevere per il  singolo  semestre  di  riferimento»  e
creando «uno scarto tra condotta adesiva all'opera di rieducazione  e
beneficio  da  riconoscere  con  imputazione  semestralizzata»,   con
pregiudizio  alla  progressione  trattamentale  e  rischio   di   «un
ridimensionamento  importante   degli   atteggiamenti   adesivi   dei
detenuti». 
    3.2.2.- Nell'economia del novellato art.  69-bis  ordin.  penit.,
l'istanza di liberazione anticipata potrebbe essere proposta solo nei
novanta giorni precedenti alla richiesta di  una  misura  alternativa
alla detenzione,  sicche'  l'istituto  rileverebbe  solo  «in  chiave
"algebrica"», ossia in quanto «strumentale ad abbreviare la pena, per
ottenere  una  misura   alternativa».   La   liberazione   anticipata
assumerebbe, dunque, una «funzione  servente»  rispetto  alle  misure
alternative alla detenzione, allontanandosi dal suo  scopo  primario,
ossia la rieducazione del detenuto, in attuazione del precetto di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost. 
    Differendo  la  decisione   sulla   liberazione   anticipata   al
novantesimo  giorno  precedente  al  maturare  dei  presupposti   per
l'accesso  a  una  misura  alternativa  alla   detenzione,   o   alla
scarcerazione,     la     disposizione     censurata      inciderebbe
irrimediabilmente   sulla   finalita'   rieducativa    dell'istituto,
precludendo al detenuto di avere contezza, nel corso  dell'esecuzione
della pena, della valutazione del magistrato  di  sorveglianza  circa
l'effettivita'   dell'adesione   al   percorso    di    recupero    e
risocializzazione. D'altro canto, postergare il  momento  del  vaglio
giudiziale sulla  liberazione  anticipata  creerebbe  «una  oggettiva
difficolta', a distanza di tempo, di riuscire a disporre di  elementi
concreti che possano  ancorare  i  fatti  e  i  comportamenti  tenuti
all'atteggiarsi della specifica congiuntura temporale in cui essi  si
sono concretizzati»,  rendendo  cosi'  «difficile  o  impossibile  un
giudizio realistico ed effettivo sulla piena adesione al  trattamento
proposto, in ragione della collocazione temporale di semestri,  ormai
lontani nel tempo». 
    In definitiva, la novella recata dal d.l. n. 92  del  2024,  come
convertito,  si  porrebbe  «in  aperto  contrasto  con  l'intento  di
incentivare una condotta partecipativa», cosi'  violando  l'art.  27,
terzo comma, Cost.,  e  misconoscendo  il  diritto  del  detenuto  di
«scegliere il momento» in cui chiedere al magistrato un vaglio  sulla
condotta tenuta nel semestre di riferimento, in  modo  da  instaurare
«un rapporto valutativo diretto sul suo agire intramurario», utile ad
orientare il proprio comportamento. 
    3.2.3.- La disciplina censurata  sarebbe  altresi'  contraria  al
canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., poiche', istituendo
un «collegamento strutturale» tra  la  liberazione  anticipata  e  la
possibilita'  di  fruire  di  misure  alternative  alla   detenzione,
comprimerebbe la funzione rieducativa dell'istituto e  priverebbe  il
detenuto della possibilita' di fruire  di  uno  stimolo  -  quello  a
vedersi la pena ridotta a fronte della  partecipazione  all'opera  di
rieducazione -  che  costituisce  «il  vero  motore  esecutivo  della
rieducazione quotidiana». 
    Ne' tale irragionevolezza sarebbe  elisa  dalla  possibilita'  di
presentare istanza di liberazione anticipata indicando uno «specifico
interesse», ai sensi del comma 3 del censurato art.  69-bis,  poiche'
tale ipotesi si ridurrebbe al caso in cui  il  detenuto  richieda  lo
«scioglimento  del  cumulo»  delle  pene,  e  dunque   presupporrebbe
l'avvenuta espiazione della frazione  di  pena  inerente  al  delitto
cosiddetto  ostativo  risultando,  ancora  una  volta,  semplicemente
funzionale all'accesso a una misura  alternativa  alla  detenzione  o
alla scarcerazione nei novanta giorni successivi. 
    In realta', sussisterebbe un «collegamento forte» tra il  diritto
al reinserimento sociale e il principio di eguaglianza sostanziale di
cui  all'art.  3,  secondo  comma,  Cost.,  essendo   compito   della
Repubblica configurare l'esecuzione della pena in  modo  idoneo  alla
rieducazione - e, dunque al reinserimento sociale  -  di  coloro  che
pongano  in  essere  condotte  criminose  in  condizioni  di  disagio
economico  e  sociale.  Le  strutture  di   esecuzione   della   pena
costituirebbero d'altra parte formazioni sociali ai sensi dell'art. 2
Cost., all'interno delle quali la garanzia  dei  diritti  inviolabili
dovrebbe essere funzionale a consentire «forme di realizzazione della
personalita' "paritarie" rispetto alle persone libere», senza che  la
detenzione  si  carichi  di  un  surplus  afflittivo  non  necessario
rispetto all'esecuzione della pena. 
    La rieducazione - come prescritto dall'art.  1  ordin.  penit.  e
dall'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 2000, n.  230  (Regolamento  recante
norme sull'ordinamento  penitenziario  e  sulle  misure  privative  e
limitative  della  liberta')  -  dovrebbe  tendere  al  reinserimento
sociale del detenuto, attraverso un processo  da  avviare  fin  dalle
fasi iniziali dell'esecuzione penale, e non  soltanto  immediatamente
prima del "fine pena", cosi'  che  l'interessato  possa  gradualmente
assumere consapevolezza  dei  valori  fondamentali  della  convivenza
sociale. 
    3.2.4.- La nuova formulazione dell'art. 69-bis  sarebbe,  infine,
problematica anche «alla luce [...] di quanto indicato dall'art.  111
[sesto comma] Cost.», che stabilisce l'obbligo di motivazione di ogni
provvedimento giurisdizionale. 
    E invero, essendo la motivazione «la cartina di  tornasole  della
concreta conoscenza  giudiziaria»,  non  sarebbe  possibile  motivare
correttamente il  provvedimento  sulla  liberazione  anticipata,  che
intervenga all'approssimarsi del termine per la richiesta  di  misure
alternative alla detenzione o della scarcerazione, essendo  difficile
raccogliere dati e informazioni attendibili a distanza  di  anni  dai
periodi oggetto di valutazione; con pregiudizio sulla qualita'  della
decisione giurisdizionale. 
    4.- Anche in questo giudizio, e' intervenuto  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  eccependo  l'inammissibilita'  e,  comunque,
sostenendo l'infondatezza delle questioni. 
    4.1.- Quanto ai profili di rito, inammissibile sarebbe la censura
riferita all'art. 111, sesto comma,  Cost.,  poiche'  tale  parametro
costituzionale,  pur  evocato  nella  motivazione  dell'ordinanza  di
rimessione, non sarebbe indicato nel dispositivo. 
    Parimenti  viziata  da  inammissibilita'  sarebbe  la   doglianza
riferita all'art. 3 Cost., non avendo il giudice a quo individuato un
tertium comparationis, ossia  un  «detenuto  [...]  irragionevolmente
discriminato dalla nuova disciplina»;  disciplina  che,  invece,  non
precluderebbe ad alcuna persona privata dalla liberta'  personale  di
formulare al magistrato  di  sorveglianza  una  motivata  istanza  di
liberazione anticipata. 
    Infine,   l'Avvocatura   dello   Stato   eccepisce   la   mancata
sperimentazione di  un'interpretazione  costituzionalmente  orientata
della disposizione censurata, osservando che la nozione di «specifico
interesse» che deve sorreggere l'istanza  di  liberazione  anticipata
sarebbe  sufficientemente  ampia  da  consentire  al  magistrato   di
sorveglianza di  valorizzare  «tutte  quelle  situazioni  in  cui  il
provvedimento puo' rivestire una qualche utilita'  per  il  detenuto,
anche nell'ambito del suo  percorso  trattamentale»,  senza  che  sia
necessaria    alcuna    «valutazione     di     fondatezza/congruita'
dell'interesse». 
    4.2.- Nel merito, le censure del rimettente sarebbero,  comunque,
infondate. 
    4.2.1.- La novella all'art. 69-bis ordin. penit. recata dall'art.
5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, sarebbe ispirata  sia  da
esigenze deflattive - mirando  ad  «alleggerire  la  Magistratura  di
sorveglianza da un  numero  eccessivo  di  istanze  prive  di  alcuna
utilita' pratica per il  detenuto»  -  sia  dalla  volonta'  di  dare
«certezza all'interessato sui tempi di trattazione delle istanze». Il
tutto in  un'ottica  di  razionalizzazione  procedimentale,  volta  a
garantire «tempi piu' certi e contenuti e una gestione ordinata delle
domande sia da parte dell'Amministrazione penitenziaria che da  parte
degli Uffici giudiziari».  La  modifica  normativa  sarebbe  altresi'
suscettibile  di  determinare  «una  rivalutazione  della   effettiva
scansione  dell'osservazione  scientifica  della   personalita'   del
detenuto, sotto forma di una verifica costante  della  sottoposizione
al trattamento custodiale  e  della  correlativa  documentazione  del
percorso rieducativo». 
    4.2.2.- L'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 andrebbe  letto
alla luce delle coeve modifiche apportate  all'art.  656  cod.  proc.
pen., in forza delle quali l'ordine di esecuzione deve  ora  indicare
le detrazioni di pena a titolo di liberazione  anticipata,  cosi'  da
rendere il destinatario edotto del possibile sconto premiale connesso
alla  partecipazione  all'opera  di   rieducazione.   Sarebbe   cosi'
scongiurato  il   rischio,   paventato   dal   rimettente,   che   la
postergazione   della   decisione   sulla   liberazione    anticipata
disincentivi il detenuto a  serbare  una  condotta  partecipativa  al
trattamento e vanifichi cosi' il contenuto rieducativo del beneficio.
L'intervento riformatore rimarrebbe, cosi', fedele ai  dettami  della
sentenza  n.  276  del  1990,  secondo  cui  la   valutazione   sulla
liberazione  anticipata,  ove  pure  avvenga   nel   momento   finale
dell'espiazione della pena, va riferita ai singoli semestri nei quali
il trattamento si e' articolato. 
    A fronte dell'attribuzione al  pubblico  ministero  di  «incisivi
poteri  di  intervento  officioso»,   e   dell'espresso   ammonimento
contenuto nell'ordine di esecuzione circa  i  benefici  dell'adesione
alla proposta  trattamentale,  l'interesse  del  detenuto  ad  «avere
cognizione costante e reiterata della liberazione anticipata, secondo
scansioni   e   tempi   assai   ravvicinati,   oltre    che    decisi
dall'interessato» dovrebbe considerarsi recessivo. 
    4.2.3.- Il comma 3 dell'art. 69-bis ordin.  penit.  consentirebbe
poi al detenuto di formulare istanza di  liberazione  anticipata,  in
presenza  di  uno  specifico  interesse,  sicche'  il  magistrato  di
sorveglianza potrebbe comunque esaminare  le  istanze  che  rivestano
un'utilita' per l'interessato, al contempo dichiarando  inammissibili
quelle inutili e solo destinate ad  aggravare  il  carico  di  lavoro
dell'ufficio giudiziario,  con  pregiudizio  per  l'efficienza  della
giurisdizione, risorsa non illimitata (e' citata la  sentenza  n.  77
del 2018 di questa Corte). 
    La   nuova   formulazione   dell'art.   69-bis   ordin.    penit.
costituirebbe,   in   definitiva,   «legittimo    esercizio»    della
discrezionalita'  del  legislatore,  e  non  paleserebbe  profili  di
contrarieta' agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. 
    4.2.4.- Neppure sarebbe leso  l'art.  111,  sesto  comma,  Cost.,
poiche' l'obbligo di motivazione  dei  provvedimenti  giurisdizionali
non potrebbe  ritenersi  violato  per  la  semplice  circostanza  che
l'accertamento da svolgere riguardi fatti piu' o meno  risalenti  nel
tempo. 
    Il rimettente ometterebbe poi di  valorizzare  l'art.  13  ordin.
penit., che prescrive l'osservazione scientifica  della  personalita'
del detenuto o internato allo scopo,  tra  l'altro,  di  proporre  un
idoneo programma di reinserimento  e  l'inserimento,  nella  cartella
personale dell'interessato, delle «indicazioni generali e particolari
del trattamento» e dei suoi sviluppi e risultati;  l'art.  63  ordin.
penit., secondo cui i centri preposti debbono inserire le  risultanze
dell'osservazione nella cartella personale del detenuto o  internato;
l'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 230 del 2000,  in  base  al  quale,
allo scadere di  ogni  semestre  di  custodia  cautelare  e  di  pena
detentiva, e' annotato il giudizio  espresso  dalla  direzione  sulla
partecipazione  del  condannato  all'opera   di   rieducazione,   con
particolare riferimento all'impegno dimostrato  nel  trarre  profitto
dalle  opportunita'  offertegli  nel  corso  del  trattamento  e   al
mantenimento di corretti e costruttivi rapporti  con  gli  operatori,
con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna. Tali elementi
informativi sarebbero a disposizione del magistrato  di  sorveglianza
che  debba  esprimersi  sulla  liberazione  anticipata,  sicche'  non
potrebbe  paventarsi  alcun  deficit  conoscitivo   derivante   dalla
postergazione  del  vaglio  giudiziale  sulla  concessione  di   tale
beneficio. 
    5.- Nelle memorie illustrative, di analogo  tenore,  l'Avvocatura
ha rappresentato che il Consiglio dei ministri, nella seduta  del  18
settembre 2025, ha approvato uno schema di decreto  di  modifica  del
d.P.R. n. 230 del 2000, finalizzato a dare attuazione,  tra  l'altro,
all'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito. 
    Dei contenuti che qui rilevano di tale decreto, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore nelle more del deposito della
presente  sentenza,  si  dara'  conto  infra,  al  punto   4.5.   del
Considerato in diritto. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 73  reg.  ord.  del  2025,  il
Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo  comma,  Cost.,  questioni  di  legittimita'
costituzionale  dell'art.  69-bis,  comma  3,  ordin.  penit.,   come
sostituito dall'art. 5, comma 3,  del  d.l.  n.  92  del  2024,  come
convertito,  censurandolo  «nella  parte  in  cui  prevede   che   il
condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto
quando abbia espressamente  indicato,  a  pena  di  inammissibilita',
nell'istanza relativa, di avere uno specifico interesse  ad  ottenere
il beneficio, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2»  del  medesimo
articolo. 
    2.- Con l'ordinanza iscritta al n. 75  reg.  ord.  del  2025,  il
Magistrato di sorveglianza di Napoli  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma,  Cost.,  questioni
di legittimita' costituzionale aventi a oggetto l'intero art.  69-bis
della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art.  5,  comma  3,
del d.l. n. 92 del 2024, come convertito,  «nella  parte  in  cui  si
subordina la richiesta del  beneficio  della  liberazione  anticipata
alla possibilita' di rientrare, nei limiti di  pena  per  accedere  a
misure alternative (90 giorni anteriori) o di ottenere  nello  stesso
termine la scarcerazione ovvero nella  parte  in  cui  si  impone  al
detenuto, per la valutazione della richiesta, di indicare le  ragioni
specifiche per le quali si richieda il beneficio stesso». 
    3.- Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni  in  larga
parte sovrapponibili, sicche' i relativi giudizi meritano  di  essere
riuniti ai fini della decisione. 
    Nonostante la diversa individuazione del bersaglio delle  censure
nei dispositivi delle rispettive ordinanze (il solo comma  3  per  il
Magistrato di sorveglianza di Spoleto, l'intero art.  69-bis  per  il
Magistrato di sorveglianza  di  Napoli),  entrambi  i  rimettenti  si
dolgono in sostanza della necessita' per il condannato, ai sensi  del
comma 3 del novellato art. 69-bis  ordin.  penit.,  di  allegare  uno
specifico interesse per proporre istanza di  liberazione  anticipata,
diverso da quello connesso al computo della misura della pena espiata
ai fini dell'accesso a misure alternative o  altri  benefici,  ovvero
alla  determinazione  del  termine  di  conclusione  della  pena   in
prossimita' di essa - interessi, questi ultimi, di cui il  magistrato
di sorveglianza e' tenuto a farsi carico d'ufficio,  nelle  scansioni
temporali indicate dai commi 1 e 2. 
    Ne consegue che le questioni di  legittimita'  costituzionale  in
esame debbono essere considerate circoscritte, appunto, al testo oggi
vigente dell'art. 69-bis, comma 3, ordin. penit. 
    4.- Ai fini di una  migliore  comprensione  delle  questioni,  e'
opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui  la
disciplina censurata si inserisce. 
    4.1.- Ai sensi dell'art. 54, comma 1, ordin. penit. («Liberazione
anticipata»), «[a]l condannato a pena detentiva che ha dato prova  di
partecipazione  all'opera  di   rieducazione   e'   concessa,   quale
riconoscimento di  tale  partecipazione,  e  ai  fini  del  suo  piu'
efficace   reinserimento   nella   societa',   una   detrazione    di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata». 
    Tale detrazione di pena e' funzionale non solo ad  abbreviare  il
periodo di detenzione che il condannato deve  scontare,  ma  anche  -
come si evince dal comma 4 dell'art. 54 ordin. penit. - ad abbreviare
la misura di pena che occorre avere espiato  per  essere  ammessi  ai
benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della  liberazione
condizionale. 
    4.2.- In base al testo originario dell'art. 69-bis ordin.  penit.
- come introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002,
n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in  materia  di
liberazione anticipata) - la liberazione anticipata veniva concessa o
negata dal magistrato di sorveglianza su istanza del condannato. Tale
istanza poteva essere presentata in qualunque momento  il  condannato
lo  ritenesse  opportuno:  ossia  dopo  la  maturazione  di   ciascun
semestre, ovvero con cadenze piu' diradate; se  del  caso,  anche  in
prossimita' del  fine  pena  o  della  maturazione  dei  termini  per
accedere a uno dei benefici menzionati dall'art. 54, comma 4,  ordin.
penit. 
    Il nuovo testo  dell'art.  69-bis  ordin.  penit.,  integralmente
sostituito dall'art. 5, comma 3,  del  d.l.  n.  92  del  2024,  come
convertito, contempla invece - come regola generale -  un  meccanismo
di accertamento d'ufficio della  sussistenza  dei  presupposti  della
liberazione anticipata. 
    Il comma 1 prevede, piu' in particolare,  che  tale  accertamento
venga effettuato dal magistrato di sorveglianza  «[i]n  occasione  di
ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o  ad
altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo  della  misura
della pena espiata e' rilevante la liberazione  anticipata  ai  sensi
dell'articolo 54, comma 4». 
    In tal modo, la concessione  della  liberazione  anticipata  -  e
l'accertamento dei relativi  presupposti  -  diviene  un  adempimento
d'ufficio pregiudiziale rispetto alla  valutazione  dell'istanza  del
detenuto di accedere a qualsiasi misura o beneficio rispetto al quale
sia rilevante l'espiazione  di  una  quota  di  pena.  Tale  istanza,
peraltro, puo' essere presentata, ai sensi del  secondo  periodo  del
comma 1, non prima dei novanta giorni precedenti la data  in  cui  il
condannato potrebbe accedere alla misura o al beneficio, laddove  gli
siano riconosciute le detrazioni di  pena  a  titolo  di  liberazione
anticipata per ciascun semestre scontato. 
    Il comma 2  del  nuovo  testo  dell'art.  69-bis  stabilisce  poi
l'obbligo   del   magistrato    di    sorveglianza    di    procedere
all'accertamento  -  ancora  d'ufficio  -   della   sussistenza   dei
presupposti per la concessione della liberazione anticipata, ove  non
siano gia' stati oggetto di valutazione in occasione delle istanze di
cui al comma 1, «[n]el  termine  di  novanta  giorni  antecedente  al
maturare del termine di conclusione della pena da espiare». 
    Una residuale ipotesi di concessione della liberazione anticipata
su istanza dello stesso condannato e'  prevista,  infine,  dal  nuovo
comma 3, l'unico a essere in effetti censurato dai rimettenti (supra,
3). Esso prevede la facolta' del condannato di formulare la  relativa
istanza «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso  da  quelli
di cui ai  commi  1  e  2,  che  deve  essere  indicato,  a  pena  di
inammissibilita', nell'istanza medesima». 
    4.3.-  La  relazione  illustrativa  al  disegno   di   legge   di
conversione del d.l. n. 92 del 2024 (A.S. 1183  -  XIX  Legislatura),
presentata in Senato, chiarisce che le modifiche previste dall'art. 5
di tale decreto-legge rispondono «in via principale  all'esigenza  di
semplificare il procedimento per il riconoscimento della  liberazione
anticipata, sia per sgravare gli uffici di sorveglianza da una  serie
di incombenze, sia per dare maggiore certezza ai  detenuti  circa  il
maturare, nel corso dell'esecuzione della pena,  del  beneficio  sia,
infine, per evitare il rischio che il  riconoscimento  sopravvenga  a
troppa distanza dall'insorgere  dei  suoi  presupposti,  con  effetti
negativi  sull'accesso  ad  altri  benefici  penitenziari   e   sulla
individuazione del termine finale della pena». 
    In particolare,  la  novella  dell'art.  69-bis  e'  stata  cosi'
illustrata: «la verifica dell'effettiva sussistenza del diritto  alla
detrazione, ossia della effettiva, positiva, partecipazione all'opera
di rieducazione, viene spostata nei momenti nei quali  la  detrazione
effettivamente rileva nella  concreta  vita  del  detenuto  [...].  I
momenti  rilevanti  sono  costituiti,  in   via   principale   [...],
dall'approssimarsi del termine di conclusione della pena da  espiare,
come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo  54»
(art.  69-bis,  comma  1),  salve  le  deroghe  rappresentate   dalla
presentazione da parte del detenuto di istanze di  accesso  a  misure
alternative alla detenzione o ad altri benefici  analoghi  (comma  2)
ovvero nel caso in cui il detenuto faccia richiesta della liberazione
anticipata «per "uno specifico interesse", diverso da quelli relativi
al fine pena o all'accesso ai benefici penitenziari» (comma 3).  Tale
specifico interesse - prosegue la relazione - «deve essere  indicato,
a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima, proprio in ragione
del fatto che si tratta di una ipotesi residuale, che ha  la  propria
ragion d'essere solo ove l'interesse  non  sia  gia'  tutelato  dalle
previsioni che si sono viste.  Un  caso  emblematico  e'  sicuramente
quello  relativo  all'interesse  al  cosiddetto   "scioglimento   del
cumulo": ossia l'interesse ad accertare che, computando le detrazioni
previste dall'articolo 54, la pena relativa ad  un  reato  preclusivo
all'applicazione di determinati istituti (diversi da quelli di cui al
comma l) e' decorsa». 
    4.4.-  La  modifica  normativa  censurata   dai   rimettenti   e'
affiancata da ulteriori  disposizioni,  di  cui  pure  conviene  dare
brevemente conto, nei  limiti  di  interesse  ai  fini  del  presente
giudizio. 
    Il comma 1 dell'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come  convertito,
ha inserito tre commi nell'art. 656 cod.  proc.  pen.  Tra  le  nuove
disposizioni merita qui di essere evidenziata, per la sua connessione
con il riformato art. 69-bis ordin. penit., il comma 10-bis dell'art.
656  cod.  proc.  pen.,  ai  termini  del  quale  «[n]ell'ordine   di
esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni» a
titolo  di  liberazione  anticipata,  «in   modo   tale   che   siano
specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena
da  espiare  senza  le  detrazioni.  Nell'ordine  di  esecuzione   e'
[altresi'] dato avviso al  destinatario  che  [tali  detrazioni]  non
saranno riconosciute qualora durante il periodo di  esecuzione  della
pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione». 
    Nella  citata  relazione  illustrativa  si  legge  che  «[q]uesta
previsione ha  il  duplice  scopo  di  stabilizzare  fin  dall'inizio
(nell'ordine di esecuzione della pena) i semestri di interesse  e  il
relativo conteggio delle riduzioni premiali, ma anche  di  promuovere
l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto,  il  quale
ha modo di vedere  gia'  conteggiate  tutte  le  detrazioni,  ma,  al
contempo, e' avvisato del fatto  che,  perche'  divengano  effettive,
dovra' partecipare all'opera di rieducazione». 
    Infine, il comma 4 dell'art. 5 del d.l.  n.  92  del  2024,  come
convertito, ha rinviato a un regolamento governativo le modifiche  al
d.P.R. n. 230 del 2000 necessarie ad assicurare il coordinamento  con
la nuova disciplina, e in particolare a consentire al  magistrato  di
sorveglianza di effettuare tempestivamente  le  valutazioni  relative
alla liberazione  anticipata,  da  effettuarsi  ora  -  di  regola  -
d'ufficio, alla scadenza dei termini indicati dai commi  1  e  2  del
novellato art. 69-bis, ordin. penit. 
    4.5.- Il 25 novembre 2025 il regolamento in  questione  e'  stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (d.P.R. 3 ottobre 2025,  n.  176,
intitolato «Regolamento recante modifiche al decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia  di  procedimento
per la concessione della liberazione anticipata e  di  corrispondenza
telefonica dei detenuti e degli internati»). 
    Il regolamento modifica, per cio' che qui rileva, l'art. 26  reg.
ordin. penit., che disciplina la cartella personale  del  detenuto  o
internato. In particolare, dopo il comma 5 -  il  quale  prevede  che
allo scadere di  ogni  semestre  di  custodia  cautelare  e  di  pena
detentiva, nella cartella personale di  ciascun  detenuto  (e,  oggi,
anche di ciascun soggetto in esecuzione penale esterna)  e'  annotato
il giudizio espresso  dalla  direzione  sugli  indici  attestanti  la
partecipazione del condannato all'opera di rieducazione  -  e'  stato
inserito un nuovo comma  5-bis,  a  tenore  del  quale  «[q]uando  il
giudizio   espresso   e'   negativo   lo   stesso    e'    comunicato
all'interessato» (art. 1, comma 1, lettera a, numero 5, del d.P.R. n.
176 del 2025). 
    A  tale  innovazione  si  ricollega  direttamente  una   modifica
dell'art. 103 reg. ordin. penit., che detta disposizioni  in  materia
di riduzioni di pena per la liberazione anticipata.  Il  nuovo  comma
1-ter dell'art. 103 reg. ordin. penit. dispone, infatti,  che  «[n]ei
casi di cui all'articolo 26, comma  5-bis»  (e  dunque  nei  casi  di
giudizio negativo sulla partecipazione  all'opera  di  rieducazione),
«l'interessato e' legittimato a proporre  istanza  al  magistrato  di
sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge.  In
questo caso, l'istanza deve essere proposta  nel  termine  di  trenta
giorni dalla comunicazione del giudizio» (art. 1, comma 1, lettera d,
numero 3, del d.P.R. n. 176 del 2025). 
    Come emerge dal parere del Consiglio di Stato  del  1°  settembre
2025, sullo schema di regolamento prodotto  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, la relazione illustrativa  a  tale  atto  chiarisce  che
l'intervento concernente gli artt. 26,  comma  5-bis,  e  103,  comma
1-ter, reg. ordin. penit. «ha lo scopo di superare i dubbi sollevati,
anche con una questione  di  legittimita'  costituzionale,  circa  il
fatto che il detenuto (rispetto al passato in  cui  sceglieva  lui  i
tempi in cui chiedere  la  liberazione  anticipata)  puo'  non  avere
contezza, durante l'esecuzione della pena, della valutazione  che  e'
data della sua partecipazione al percorso trattamentale  rieducativo.
In questo modo, invece, siccome gia' la legge prevede  che  l'istanza
possa  essere  effettuata  quando  il  condannato  ha  un   interesse
qualificato  alla  pronuncia,  detto  interesse   e'   specificamente
ravvisato nel fatto che sul suo  percorso  trattamentale  rieducativo
l'amministrazione ha dato un giudizio negativo». 
    5.- Tutto cio' premesso, occorre anzitutto valutare i profili  di
ammissibilita' delle questioni sollevate. 
    L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato varie eccezioni di
inammissibilita'  concernenti  le  sole   questioni   sollevate   con
l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, iscritta al  n.
75 reg. ord. del 2025. 
    Nessuna di tali eccezioni e' pero' fondata. 
    5.1.-   In   primo   luogo,   la   difesa    statale    eccepisce
l'inammissibilita' della questione sollevata in riferimento  all'art.
111, sesto comma, Cost., giacche' tale parametro  costituzionale,  se
pure evocato nella parte motiva  dell'ordinanza  di  rimessione,  non
risulta menzionato nel dispositivo. 
    L'eccezione e' infondata. 
    La  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte   ritiene   che
l'individuazione  dei  parametri  della  questione  di   legittimita'
costituzionale debba essere effettuata sulla  base  di  una  «lettura
combinata di motivazione e dispositivo dell'ordinanza di  rimessione»
(sentenza n. 94 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto), e  che
«le discrepanze tra la motivazione e  il  dispositivo  [...]  possono
essere risolte tramite l'impiego degli ordinari criteri  ermeneutici,
quando dalla lettura coordinata  delle  due  parti  dell'atto  emerga
l'effettiva volonta' del rimettente» (sentenza n. 115 del 2025, punto
4.3.1. del Considerato in diritto, e in  senso  conforme  i  numerosi
precedenti ivi citati). 
    L'ordinanza  di  rimessione  ora  all'esame  compie  un  puntuale
richiamo   all'obbligo   di   motivazione   di   ogni   provvedimento
giurisdizionale  sancito   dall'art.   111,   sesto   comma,   Cost.,
argomentando  in  merito  alla  difficolta'   di   fornire   puntuale
motivazione del provvedimento sulla liberazione anticipata a distanza
di anni dai periodi oggetto di valutazione. Tanto  basta  perche'  la
questione possa ritenersi ritualmente proposta. 
    5.2.-  In  secondo  luogo,  l'Avvocatura  generale  dello   Stato
eccepisce l'inammissibilita'  della  doglianza  riferita  all'art.  3
Cost., per  non  avere  il  giudice  a  quo  individuato  un  tertium
comparationis,   ossia   un   «detenuto    [...]    irragionevolmente
discriminato  dalla  nuova  disciplina»,  la  quale  in  effetti  non
precluderebbe ad alcuna persona privata dalla liberta'  personale  di
formulare al magistrato  di  sorveglianza  una  motivata  istanza  di
liberazione anticipata. 
    Anche  questa  eccezione  e'  infondata,  dal  momento   che   il
rimettente invoca l'art. 3 Cost. non  gia'  sotto  il  profilo  della
irragionevole disparita' di trattamento tra due situazioni  analoghe,
ma sotto il diverso profilo della irragionevolezza  intrinseca  della
nuova disciplina rispetto agli scopi dell'istituto della  liberazione
anticipata. 
    5.3.- L'Avvocatura generale dello  Stato  eccepisce,  infine,  la
mancata sperimentazione da parte del rimettente di un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata, osservando
che la nozione di «specifico interesse» che deve sorreggere l'istanza
di  liberazione  anticipata   sarebbe   sufficientemente   ampia   da
consentire al magistrato di sorveglianza di valorizzare «tutte quelle
situazioni  in  cui  il  provvedimento  puo'  rivestire  una  qualche
utilita'  per  il  detenuto,  anche  nell'ambito  del  suo   percorso
trattamentale», senza  che  sia  necessaria  alcuna  «valutazione  di
fondatezza/ congruita' dell'interesse. 
    Nemmeno questa eccezione puo' essere accolta. 
    In  via  generale,  merita  ribadire  che,  secondo  la  costante
giurisprudenza di questa  Corte,  «quando  il  giudice  a  quo  abbia
consapevolmente reputato che il tenore della  disposizione  censurata
impone  una  determinata  interpretazione  e  ne   impedisce   altre,
eventualmente conformi a Costituzione,  la  verifica  delle  relative
soluzioni ermeneutiche non attiene al piano  dell'ammissibilita',  ed
e' piuttosto una valutazione che riguarda il merito delle  questioni»
(sentenza n. 150 del 2022, punto 3 del  Considerato  in  diritto,  da
ultimo richiamata dalla sentenza n. 141  del  2025,  punto  4.1.  del
Considerato in diritto, e ulteriori precedenti in senso conforme  ivi
richiamati). 
    Nel  caso  ora  all'esame,  peraltro,  l'intero  impianto  logico
dell'ordinanza  di  rimessione  e'  volto  a  censurare   la   scelta
legislativa di rendere soltanto  residuale  la  possibilita'  per  il
detenuto di formulare  l'istanza  di  liberazione  anticipata,  e  in
particolare di precludergli, in tal modo, la possibilita' di ottenere
il relativo provvedimento semestre per semestre, cosi'  da  avere  la
costante contezza dello  "stato  di  avanzamento"  del  suo  percorso
trattamentale. Il rimettente auspica, dunque, una pronuncia di questa
Corte che assicuri un risultato opposto all'obiettivo perseguito  dal
legislatore, puntualmente indicato  nella  relazione  al  disegno  di
legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024 (supra, 4.3) e che trova
espressione nel chiaro dettato della nuova disposizione. 
    Giungere a un tale risultato  in  via  ermeneutica  equivarrebbe,
pertanto, a compiere non gia' una interpretazione  costituzionalmente
conforme, ma una interpretazione contra legem, senz'altro preclusa al
giudice;  il  quale  e'  invece  tenuto  -  ove  ritenga  che   dalla
disposizione non possano  evincersi  significati  compatibili  con  i
principi costituzionali  -  a  sollevare  incidente  di  legittimita'
costituzionale (sul punto, da ultimo, sentenza n. 142 del 2025, punto
9.2. del Considerato in diritto, ove si sottolinea - sulla scorta  di
altri precedenti ivi citati - che  «il  dato  testuale  configura  un
limite  invalicabile  in  presenza  del   quale   il   tentativo   di
interpretazione conforme cede il passo necessariamente  al  sindacato
di legittimita' costituzionale»). 
    Cio' che, per l'appunto, ha fatto il giudice a quo. 
    6.- Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento a tutti
i parametri evocati. 
    6.1.- Le articolate ordinanze di rimessione, di cui  si  e'  dato
conto  analiticamente  nel  Ritenuto  in   fatto,   ruotano   attorno
all'argomento centrale secondo  cui  la  nuova  disciplina  dell'art.
69-bis,  comma  3,  ordin.  penit.  comprometterebbe  gravemente   la
funzionalita' dell'istituto della liberazione anticipata a promuovere
il processo  di  rieducazione  del  condannato,  ponendosi  cosi'  in
contraddizione con la finalita' stessa dell'istituto. Con conseguente
vulnus agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost. 
    Il solo Magistrato di sorveglianza di  Napoli  ritiene,  inoltre,
che la disposizione censurata violi l'art. 111, sesto  comma,  Cost.,
rendendo difficile - in ragione del  lasso  temporale,  che  potrebbe
essere  in  concreto  assai  esteso,  tra  il  semestre  oggetto   di
valutazione e il momento del giudizio  -  l'adempimento  dell'obbligo
costituzionale   di   motivazione    del    relativo    provvedimento
giurisdizionale. 
    6.2.-  L'Avvocatura  generale   dello   Stato   oppone   a   tale
prospettazione essenzialmente tre argomenti. 
    Anzitutto, la scelta  del  legislatore  rientrerebbe  in  un  suo
ambito di discrezionalita', non censurabile al metro di valutazioni -
in definitiva - di mera opportunita', come sarebbero  quelle  operate
dalle ordinanze di rimessione. 
    In secondo luogo, la difesa statale sottolinea come la disciplina
censurata conservi il principio della valutazione riferita ai singoli
semestri  di  pena,  spostando   semplicemente   l'accertamento   dei
presupposti della liberazione  anticipata  in  un  tempo  prossimo  a
quello in cui le detrazioni di pena divengono concretamente utili per
il condannato: ossia  nell'imminenza  del  fine  pena,  ovvero  della
possibilita' di accesso a una misura alternativa  o  a  un  beneficio
penitenziario che presupponga l'espiazione di una quota  della  pena,
sulla quale possano effettuarsi le detrazioni.  Un  tale  spostamento
non muterebbe la sostanza del beneficio in esame e la sua  logica  in
senso lato  premiale,  ma  risulterebbe  al  contempo  funzionale  ad
alleggerire il carico di lavoro della magistratura  di  sorveglianza,
consentendole cosi' di rispondere piu'  sollecitamente  alle  istanze
degli stessi detenuti. 
    Infine, l'Avvocatura generale  dello  Stato  sottolinea  come  il
nuovo  comma  10-bis  dell'art.  656  cod.  proc.  pen.,   introdotto
dall'art. 5, comma 1, del  d.l.  n.  92  del  2024,  come  convertito
(supra, 4.4.), disponga oggi che l'ordine di  esecuzione  della  pena
indichi espressamente, accanto alla pena da espiare  in  forza  della
sentenza di condanna, anche le detrazioni che  il  condannato  potra'
ottenere a titolo di liberazione anticipata, dando  specifico  avviso
al destinatario che tali detrazioni non saranno riconosciute  qualora
durante  il  periodo  di  esecuzione  della  pena  egli   non   abbia
partecipato all'opera di rieducazione. 
    6.3.-  Al  riguardo,  questa  Corte  osserva  che  la  pur  ampia
discrezionalita' del legislatore nella  configurazione  delle  regole
processuali, anche nella materia penitenziaria, non puo'  autorizzare
un vulnus al principio  della  finalita'  rieducativa  delle  pene  -
l'unica  finalita'  espressamente  menzionata   dalla   Costituzione,
ancorche' non in funzione escludente le altre cui le pene assolvono. 
    La tensione delle pene verso l'obiettivo della  rieducazione  del
condannato e' oggetto di un preciso dovere («[l]e pene  [...]  devono
tendere alla rieducazione del  condannato»),  che  l'art.  27,  terzo
comma, Cost. pone a carico di tutte le istituzioni  e  i  poteri  che
esercitano  la  potesta'  punitiva   nell'ordinamento   italiano,   a
cominciare dal legislatore. La rieducazione - che la sentenza n.  179
del 2017 ha definito come espressione  di  sintesi  che  include  gli
obiettivi di «recupero, riparazione, riconciliazione e  reinserimento
sociale» (punto 4.4. del Considerato in diritto) - indica «una  delle
qualita' essenziali e generali che caratterizzano  la  pena  nel  suo
contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta
previsione  normativa,  fino  a  quando  in  concreto  si   estingue»
(sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del Considerato in diritto).  Tale
finalita' non puo' essere sacrificata  a  vantaggio  di  alcun'altra,
seppur legittima, finalita' della pena (sentenza  n.  139  del  2025,
punto 9.1.  del  Considerato  in  diritto,  nonche',  in  precedenza,
sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto,  e  ivi
ulteriori riferimenti). 
    La liberazione anticipata e' istituto chiave nel perseguimento di
tale finalita', costituzionalmente necessaria, della pena. 
    Gia'  con  la  sentenza  n.  274   del   1983,   nel   dichiarare
costituzionalmente   illegittima    l'esclusione    dei    condannati
all'ergastolo dalla liberazione anticipata  (ai  fini,  quanto  meno,
dell'anticipato accesso alla liberazione condizionale), questa  Corte
ha posto in luce  la  funzionalita'  dell'istituto  a  promuovere  la
finalita'  rieducativa  della  pena  (punto  4  del  Considerato   in
diritto). La successiva sentenza n. 276  del  1990  ha  ulteriormente
rimarcato che la liberazione anticipata e' finalizzata a «sollecitare
l'adesione  e  la  partecipazione  all'azione  di  rieducazione   dei
soggetti sottoposti a trattamento», attraverso il riconoscimento  del
diritto alla detrazione di  una  quota  di  pena  per  ogni  semestre
espiato, «durante il quale il detenuto abbia  dato  prova  di  volere
concretamente partecipare all'opera di rieducazione».  La  logica  di
quel meccanismo implica - ha proseguito la sentenza - la «prospettiva
di un premio da cogliere in [un] breve lasso  di  tempo,  purche'  in
quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa» (punto
3 del Considerato in diritto). 
    Ancora, la sentenza n. 17 del 2021 ha posto in luce «l'importanza
d'una tempestiva valutazione del comportamento tenuto dal condannato,
fin  dai  periodi  iniziali  della  sua  detenzione,   affinche'   si
consolidino  stabili  atteggiamenti  di  partecipazione   all'offerta
rieducativa, in termini di vera e propria  abitudine,  immediatamente
produttiva  di  effetti  favorevoli»  (punto  2  del  Considerato  in
diritto; sul «potente stimolo»  all'opera  rieducativa  rappresentato
dalle  riduzioni  di  pena  semestrali  a   titolo   di   liberazione
anticipata, si veda anche, di nuovo, la sentenza  n.  149  del  2018,
punto 6 del Considerato in diritto). 
    6.4.- Alla luce di tali  precedenti,  osserva  questa  Corte  che
l'attuale meccanismo di valutazione  globale  dei  presupposti  della
liberazione anticipata  relativi  a  ciascun  semestre  in  una  fase
avanzata dell'espiazione della pena, in prossimita'  del  momento  in
cui il condannato puo' immediatamente fruire delle riduzioni di  pena
(rispetto all'anticipazione del fine pena  o  dell'accesso  a  misure
alternative e benefici), fa venir meno il riscontro  periodico  sulla
qualita' del concreto percorso  trattamentale  individuale,  che  era
stato sin  qui  assicurato  dalla  possibilita'  di  una  valutazione
frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per
semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. Tale riscontro, se
positivo, assicurava immediatamente a quest'ultimo  il  diritto  alla
riduzione di pena: una riduzione, invero, di  cui  avrebbe  usufruito
soltanto in  futuro,  ma  sulla  quale  sin  da  subito  poteva  fare
affidamento certo (salva soltanto l'eccezionale possibilita'  di  una
revoca, alle stringenti condizioni previste dall'art.  54,  comma  3,
ordin. penit., come inciso dalla sentenza n. 186 del 1995). 
    Come si e' osservato durante i lavori preparatori della  riforma,
il riconoscimento della detrazione per ciascun semestre da parte  del
magistrato  di  sorveglianza  «rassicura  il  detenuto  perche'   gli
fornisce  una  prospettiva  concreta  e   periodicamente   aggiornata
rispetto al suo fine pena, e, in  tal  modo  aiuta  a  stemperare  le
tensioni che la carcerazione  produce;  cio'  che  giova  anche  alla
sicurezza ed alla qualita' della vita all'interno degli  istituti  di
pena»  (testo  della  relazione  presentata  dalla   Presidente   del
Tribunale di sorveglianza di Cagliari alla Commissione giustizia  del
Senato nella seduta del 10 luglio 2024). 
    In effetti, il meccanismo di riscontro frazionato  circa  l'esito
positivo delle istanze di liberazione anticipata ha, sino al  recente
passato,  costituito  per  il  detenuto  uno  stimolo  importante   a
proseguire sul  cammino  di  cambiamento  intrapreso,  attraverso  la
progressiva anticipazione, che in tal modo gli  si  prospettava,  del
fine pena e del termine per l'accesso  ai  benefici.  Cio'  in  piena
consonanza con quei caratteri di progressivita' e flessibilita' della
pena che derivano  dallo  stesso  principio  rieducativo,  e  che  si
declinano  in  una  duplice  speculare  responsabilita':  quella  del
condannato, chiamato a «intraprendere un cammino di revisione critica
del proprio passato e di ricostruzione della propria personalita', in
linea con le esigenze minime di rispetto dei valori  fondamentali  su
cui si fonda la convivenza civile»; e quella correlativa del  sistema
penale nello stimolare il condannato  a  intraprendere  e  proseguire
tale cammino, avvicinandolo gradualmente ai  benefici  finalizzati  a
promuovere il suo progressivo reinserimento nella societa'  (sentenza
n. 149 del 2018, punti 5 e 7 del Considerato in diritto,  e  ivi  per
ulteriori riferimenti). 
    D'altra parte, come sottolineano i rimettenti, anche  l'eventuale
diniego della liberazione anticipata con  riferimento  a  un  singolo
semestre  non  segnava  un  irreparabile  fallimento   del   percorso
trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato  a
modificare al piu' presto il proprio comportamento, si'  da  ottenere
la riduzione di pena alla successiva scadenza  semestrale.  Il  tutto
nell'ambito di un cammino in cui il  condannato  dovrebbe  idealmente
essere aiutato - attraverso un costante dialogo con il magistrato  di
sorveglianza  e  il  personale  dell'amministrazione   penitenziaria,
nonche' con i volontari che quotidianamente dedicano il loro  impegno
alle carceri italiane - a ritrovare in se stesso le risorse personali
indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui  mira,
in definitiva, l'art. 27, terzo comma, Cost. 
    La disciplina qui censurata ha cancellato tutti questi  riscontri
periodici,  lasciando  il   condannato   nell'incertezza   circa   la
meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua
inadeguatezza rispetto alle aspettative dell'ordinamento. E cio' sino
al momento in cui i potenziali premi diventino in  concreto  fruibili
in termini di riduzioni della pena da espiare: un momento -  pero'  -
in cui il condannato non e' piu' in grado di correggere efficacemente
il proprio comportamento. 
    6.5.- Lo scopo perseguito dal legislatore, su cui  insiste  nelle
proprie difese l'Avvocatura generale dello Stato, di  alleggerire  il
carico  di  lavoro  della  magistratura  di  sorveglianza  e'  invero
apprezzabile, stanti i  noti  gravissimi  ritardi  nella  definizione
delle cause pendenti: a cominciare  da  quelle  concernenti  l'enorme
numero dei cosiddetti "liberi sospesi" - e cioe'  condannati  a  pene
detentive non superiori a quattro anni, che restano anche per anni in
attesa delle  determinazioni  del  tribunale  di  sorveglianza  sulla
propria istanza di misura  alternativa  alla  detenzione  -,  su  cui
questa Corte ha gia' avuto modo di  richiamare  l'urgente  attenzione
del  legislatore  (sentenza  n.  84  del  2024,  punto   3.3.2.   del
Considerato in diritto). 
    E tuttavia, un tale  interesse  alla  sollecita  definizione  dei
giudizi pendenti, esso stesso di rilievo  costituzionale  (art.  111,
secondo comma, Cost.), non puo' essere perseguito con  modalita'  che
determinano - come nel caso oggi all'esame - grave  pregiudizio  alla
finalita' rieducativa della pena. 
    6.6.- Questa Corte ritiene dunque che la disciplina  censurata  -
precludendo  al  condannato  di  formulare  istanza  di   liberazione
anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da  quello
alla determinazione del fine pena e del termine di accesso  a  misure
alternative o a benefici penitenziari  -  violi  il  principio  della
finalita' rieducativa della pena di cui  all'art.  27,  terzo  comma,
Cost.,  e  risulti   distonica   rispetto   alla   stessa   finalita'
dell'istituto della liberazione anticipata, pensata  dal  legislatore
dell'ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire  quella
finalita' costituzionale, integrandosi altresi' con il principio  del
"minimo sacrificio  necessario"  della  liberta'  personale,  che  la
costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  deduce  dal  particolare
rilievo costituzionale della liberta' personale (sentenza n. 139  del
2025,  punto  9.1.  del  Considerato  in  diritto,  e  ivi  ulteriori
riferimenti) 
    Cio'  determina,   altresi',   un'evidente   incongruita'   della
disciplina rispetto alla sua finalita': il che integra un'ipotesi  di
irrazionalita' intra legem,  riconducibile  al  novero  dei  vizi  di
irragionevolezza ex art. 3 Cost. (sentenze n. 38 del 2025,  punto  n.
4.3.1. del Considerato in diritto;  n.  95  del  2024,  punto  8  del
Considerato in diritto; n. 197 del 2023, punto 5.5.4. del Considerato
in diritto; n. 223 del 2022, punto 12 del Considerato in diritto;  n.
195 del 2022, punto 8 del Considerato in diritto). 
    Come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza di Napoli,  inoltre,
la disciplina censurata risulta  distonica  anche  rispetto  all'art.
111, sesto comma, Cost., rendendo arduo per il giudice  l'adempimento
del suo  dovere  costituzionale  di  motivare  il  provvedimento  che
riconosca o neghi le detrazioni  di  pena  a  titolo  di  liberazione
anticipata a distanza, in ipotesi, di molti  anni  dal  semestre  cui
ciascuna di esse si riferisce, sulla base di relazioni rispetto  alle
quali diviene in pratica assai difficile  chiedere  chiarimenti  alle
amministrazioni penitenziarie presso le quali il condannato e'  stato
in carico. Con la correlata difficolta' per il condannato  stesso  di
esercitare efficacemente il proprio  diritto  di  difesa,  stante  la
difficolta' di produrre prove della propria partecipazione  all'opera
di rieducazione a distanza di anni dai semestri in valutazione. 
    6.7.- Resta, a questo punto, da vagliare se e in  che  misura  le
altre innovazioni normative operate con il d.l. n. 92 del 2024,  come
convertito, e poi con il d.P.R. n. 176 del 2025, sortiscano l'effetto
di elidere i vizi di illegittimita' costituzionale sin qui  posti  in
luce. 
    6.7.1.- Prendendo le mosse dagli interventi  sull'art.  656  cod.
proc.  pen.,  essi  sono  compendiabili  nell'espressa   indicazione,
nell'ordine di esecuzione della pena,  delle  detrazioni  di  pena  a
titolo di liberazione anticipata di cui il condannato potra'  fruire,
accompagnata  dall'avvertimento  che  tali  detrazioni  non   saranno
riconosciute  in  caso  di  mancata   partecipazione   all'opera   di
rieducazione. 
    Ritiene questa Corte che l'obbligo di fornire sin dall'inizio  al
condannato queste informazioni, peraltro gia' desumibili  dalla  mera
lettura del dettato normativo, non valga a compensare il  venir  meno
di quella verifica periodica che era garantita dalla possibilita'  di
ottenere, per l'intero corso dell'esecuzione della pena, un riscontro
puntuale sull'andamento del percorso trattamentale, assicurato  dalla
valutazione idealmente espressa dal  magistrato  di  sorveglianza  al
termine di ogni semestre. Solo tale valutazione individualizzata  e',
infatti, idonea a segnalare le specifiche criticita' riscontrate  nel
semestre, e a consentire allo stesso condannato  -  anche  grazie  ai
colloqui con il magistrato e con l'amministrazione penitenziaria - di
superare tali criticita'. 
    6.7.2.- Necessariamente piu' articolato e', invece,  il  discorso
concernente l'impatto sulle odierne questioni del novum rappresentato
dalle modifiche al regolamento penitenziario, e  in  particolare  dal
combinato disposto  dei  nuovi  commi  5-bis  dell'art.  26  e  1-ter
dell'art. 103, di cui si e' dato conto poc'anzi (supra, 4.5.). 
    Per effetto di tali modifiche,  al  condannato  deve  essere  ora
comunicato il giudizio negativo espresso dalla direzione del  carcere
sulla sua partecipazione all'opera di  rieducazione  in  relazione  a
ciascun semestre. In tal caso, il condannato si considera titolare di
uno «specifico interesse» ai sensi del censurato art.  69-bis,  comma
3, ordin. penit., che lo legittima a  formulare,  nei  trenta  giorni
successivi,  istanza  di  liberazione  anticipata  in   relazione   -
evidentemente - allo specifico semestre  in  relazione  al  quale  e'
stato espresso il giudizio negativo. 
    Un tale meccanismo certamente attenua i profili di  frizione  con
la finalita' rieducativa della pena, di irragionevolezza intrinseca e
di  contrasto  con  i  principi  del  "giusto  processo"  nella  fase
esecutiva della pena sin qui evidenziati, consentendo  al  condannato
di sollecitare immediatamente una verifica giurisdizionale, alla luce
delle   proprie    deduzioni    difensive,    rilevante    al    fine
dell'accertamento dei presupposti  della  liberazione  anticipata  in
relazione al singolo semestre. 
    Tuttavia, un meccanismo cosi' congegnato  continua  a  presentare
gravi incongruenze, che finiscono per lasciare il detenuto, il  quale
non abbia ricevuto  una  inequivoca  valutazione  negativa  da  parte
dell'amministrazione, nell'incertezza  circa  il  proprio  fine  pena
reale (e i termini per accedere a misure alternative e benefici).  Al
riguardo, non puo' infatti trascurarsi che la  valutazione  circa  la
sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata  spetta,  in
base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza: il quale, certo,
dovra'  considerare  con   attenzione   il   giudizio   comunicatogli
dall'amministrazione  penitenziaria,   nell'ambito   pero'   di   una
valutazione che egli dovra' compiere  in  autonomia,  sulla  base  di
parametri  anche  ulteriori  rispetto   alle   periodiche   relazioni
dell'amministrazione penitenziaria. La giurisprudenza di legittimita'
e' infatti costante nel  sottolineare  la  necessita'  di  tenere  in
considerazione, nella valutazione della partecipazione del condannato
all'opera di rieducazione, plurimi  elementi  ulteriori  rispetto  ai
riscontri dell'amministrazione penitenziaria  (Corte  di  cassazione,
sezione prima penale, sentenza 28 marzo-3 luglio 2025,  n.  24506,  e
ivi ulteriori precedenti, nonche' sezione prima penale,  sentenza  12
luglio 2018-22 gennaio 2019, n. 2886). Il  che  potrebbe  condurlo  a
negare le detrazioni di pena anche in presenza  di  un  giudizio  non
negativo  (o  non  totalmente   negativo)   dell'amministrazione,   e
viceversa. 
    In altre parole, cio' che conta per il  condannato  ai  fini  del
riconoscimento delle detrazioni di pena per ciascun  semestre  e'  la
valutazione   del   magistrato   di    sorveglianza,    non    quella
dell'amministrazione.  Di   qui   il   suo   persistente   interesse,
nell'ottica dell'efficacia del complessivo  percorso  rieducativo,  a
sollecitare   tale   valutazione   semestre   per   semestre,   anche
nell'ipotesi in cui non gli venga comunicato un giudizio negativo  da
parte dell'amministrazione. 
    Donde l'insufficienza dei correttivi al regolamento penitenziario
introdotti con il d.P.R. n. 176 del 2025 a sanare i vulnera  poc'anzi
evidenziati nella disciplina legislativa censurata. 
    Restano  assorbiti  tutti  gli  ulteriori  profili   di   censura
prospettati dalle ordinanze di rimessione. 
    7.- La reductio ad legitimitatem della  disciplina  censurata  e'
possibile mediante l'ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-bis
ordin. penit.,  dell'intera  seconda  parte  della  disposizione  che
condiziona la possibilita' per il condannato di formulare istanza  di
liberazione anticipata alla sussistenza di  uno  specifico  interesse
(«quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli  di  cui
ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita',
nell'istanza medesima»). 
    La sopravvivenza della proposizione iniziale («Il condannato puo'
formulare istanza di liberazione anticipata»)  assicurera'  cosi'  al
condannato  la  possibilita'  di  formulare  in   qualsiasi   momento
l'istanza in relazione al semestre o ai semestri gia' maturati. 
    Resta fermo, invece, l'obbligo - introdotto dal d.l.  n.  92  del
2024, come convertito, - di valutazione ex  officio  dei  presupposti
per la concessione della liberta' anticipata in relazione  a  ciascun
semestre, ove non gia' effettuata in risposta a  previe  istanze  del
condannato, nelle scansioni temporali previste dai  primi  due  commi
dell'art. 69-bis ordin. penit., che non sono  oggetto  delle  censure
dei rimettenti. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69-bis,  comma
3, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della  liberta'),  come  sostituito  dall'art.  5,   comma   3,   del
decreto-legge 4  luglio  2024,  n.  92  (Misure  urgenti  in  materia
penitenziaria, di giustizia  civile  e  penale  e  di  personale  del
Ministero della  giustizia),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente  alle  parole  «quando  vi
abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1  e
2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza
medesima». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI