N. 201 SENTENZA 20 ottobre - 29 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Facolta' del condannato, introdotta con novella legislativa, di formulare istanza per il riconoscimento dei semestri - Condizione - Sussistenza di uno specifico interesse, diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari - Irragionevolezza, violazione della finalita' rieducativa della pena e dei principi del giusto processo - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis, comma 3, come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112. - Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 69-bis,
comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del
Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 2024, n. 112, promossi dal Magistrato di sorveglianza
di Spoleto e dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, con ordinanze
del 25 marzo 2025 e del 10 marzo 2025, iscritte rispettivamente ai
numeri 73 e 75 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,
dell'anno 2025.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice
relatore Francesco Vigano';
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 73 reg. ord.
del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3,
della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del
Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 2024, n. 112, censurandolo «nella parte in cui prevede
che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata
soltanto quando abbia espressamente indicato, a pena di
inammissibilita', nell'istanza relativa, di avere all'ottenimento del
beneficio uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi
1 e 2» del medesimo articolo.
1.1.- Il rimettente e' chiamato a valutare due istanze di
liberazione anticipata, relative ai semestri dal 24 novembre 2023 al
24 maggio 2024 e dal 24 maggio al 24 novembre 2024, presentate da A.
S., detenuto presso la Casa circondariale di Terni in esecuzione
della pena di quattro anni, dieci mesi e tre giorni di reclusione,
determinata con ordine di esecuzione della Procura generale della
Corte d'appello di Napoli emesso il 4 settembre 2024.
Il giudice a quo precisa che il citato provvedimento:
- indica come data d'inizio dell'espiazione della pena il 22
marzo 2023;
- fissa come termine di fine pena il 10 dicembre 2027, tenuto
conto delle riduzioni gia' riconosciute all'interessato, a titolo di
liberazione anticipata e per i periodi antecedenti al 24 novembre
2023, da diversi uffici di sorveglianza;
- ai sensi del comma 10-bis dell'art. 656 del codice di procedura
penale, introdotto dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, indica
le detrazioni di pena ulteriormente fruibili a titolo di liberazione
anticipata in caso di partecipazione del condannato al percorso
rieducativo, le quali condurrebbero a rideterminare il fine pena
all'8 dicembre 2026.
1.2.- In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente
rammenta che l'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, ha
modificato il procedimento per la concessione della liberazione
anticipata, stabilendo, da un lato, che l'accertamento della
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della detrazione di
pena sia di regola effettuato d'ufficio dal magistrato di
sorveglianza, nei casi previsti dai commi 1 e 2 del novellato art.
69-bis ordin. penit., e dall'altro, che il condannato possa formulare
istanza di liberazione anticipata solo quando vi abbia uno specifico
interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, da indicare, a
pena di inammissibilita', nell'istanza medesima (comma 3).
Alla luce della novella legislativa - applicabile nel caso in
esame, in forza del principio tempus regit actum che governa le
modifiche normative di natura processuale - le istanze sarebbero
inammissibili. L'interessato non si trova, infatti, nelle situazioni
previste dai commi 1 e 2 dell'art. 69-bis, ne' ha indicato lo
«specifico interesse» ora richiesto dal comma 3 di tale articolo.
Solo l'accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale
consentirebbe al giudice a quo di valutare il merito delle istanze,
valorizzando le relazioni acquisite, che attesterebbero il percorso
trattamentale positivo dell'istante, in ragione della condotta
corretta serbata, della partecipazione a corsi scolastici e
dell'attivita' lavorativa intramuraria.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
dubita della compatibilita' della nuova disciplina con gli artt. 3 e
27, terzo comma, Cost. sulla base di articolati argomenti, che
possono essere cosi' sintetizzati.
1.3.1.- Anzitutto, il giudice a quo osserva che la riforma
operata dal d.l. n. 92 del 2024, come convertito, «vira da un regime
di concessione della liberazione anticipata in cui l'istanza di parte
costituiva la regola, ad una residualita' di tale opzione», atteso
che la valutazione sulla computabilita' delle detrazioni di pena
avviene ex officio e solo in occasione del vaglio di un'istanza di
misura alternativa o di altro beneficio penitenziario per i quali la
liberazione anticipata incida sul quantum di pena gia' espiata, e
pertanto sulla concedibilita' del beneficio richiesto, oppure in
prossimita' del fine pena.
Poiche' soltanto in tali occasioni il magistrato di sorveglianza
sarebbe chiamato, d'ufficio, a valutare se l'interessato abbia
partecipato al percorso rieducativo, questi, non potendo piu'
chiedere periodicamente un riscontro circa la correttezza della
propria condotta al fine della liberazione anticipata, resterebbe per
lunghi periodi in una «condizione di attesa», perdendo «quella
relazione dialogica [...] con il magistrato di sorveglianza, in grado
sia di fargli percepire immediatamente il premio di una condotta
partecipativa rispetto alle regole del trattamento, sia l'eventuale
gravita', al contrario, di comportamenti involutivi intervenuti,
mediante la sanzione del rigetto dell'istanza» di liberazione
anticipata.
D'altra parte, la possibilita' per il condannato di sollecitare
il vaglio giudiziale sulla propria condotta, in momenti diversi da
quelli in cui interviene la valutazione officiosa, resterebbe
«confinata in un perimetro assai ristretto», poiche' presidiata dalla
necessita' di indicare un interesse specifico; interesse che, alla
stregua della relazione di accompagnamento al disegno di legge di
conversione del d.l. n. 92 del 2024, si identificherebbe
essenzialmente in quello a ottenere lo "scioglimento" del cumulo
delle pene. Cio' in netta discontinuita' rispetto al sistema
precedente, in cui il condannato era titolare del «diritto a
richiedere la liberazione anticipata non appena avesse maturato un
semestre di pena eseguito, senza dover esplicitare alcun interesse
diverso da quello in re ipsa a conoscere la valutazione relativa al
comportamento tenuto e ad apprendere, in via definitiva, quale
riduzione di pena cio' gli avesse garantito».
1.3.2.- Il nuovo assetto procedimentale non solo sarebbe foriero
di difficolta' di ordine pratico, in ragione della concentrazione
delle valutazioni sulla liberazione anticipata in momenti prefissati
e del conseguente rischio dell'accumularsi di ritardi pregiudizievoli
per le persone condannate, al limite costrette a rimanere in carcere
«anche ben oltre il "fine pena virtuale"»; ma risulterebbe anche
contrario alla finalita' rieducativa della pena di cui all'art. 27,
terzo comma, Cost., poiche' produrrebbe la «sostanziale vanificazione
dell'effetto psicologico di rafforzamento dei propositi rieducativi,
che le periodiche valutazioni della partecipazione al trattamento
hanno sin qui prodotto sulle persone detenute, quale sprone ad una
condotta conforme alle regole ed improntata, ben prima e al di la'
della concedibilita' di misure alternative, alla risocializzazione».
1.3.3.- Il vigente assetto normativo sarebbe, inoltre,
irragionevole e dunque contrario all'art. 3 Cost., nella misura in
cui mantiene «un metro di giudizio semestrale delle condotte del
condannato» senza pero' farne piu' derivare, se non in presenza di
uno specifico interesse, il diritto a conoscere, trascorso ciascun
semestre, se tali condotte costituiscano «una esecuzione penale
partecipativa rispetto al trattamento, o al contrario non meritevole
di tale positivo giudizio».
1.3.4.- L'irragionevolezza sarebbe ancor piu' evidente nel caso
di specie, in cui il condannato ha gia' ottenuto in precedenza
detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata, sulla base di
istanze formulate in termini identici a quelle che invece, ora,
dovrebbero ritenersi inammissibili, anche se riferibili a periodi
antecedenti l'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2024, come
convertito. L'interessato subirebbe dunque incolpevolmente «una
regressione trattamentale, perdendo il diritto, vantato sino
all'entrata in vigore del nuovo art. 69-bis ordin. penit., di
conoscere con esattezza il proprio fine pena» al compiersi di ciascun
semestre di detenzione, al fine di «inizia[re] [...] a programmare
concretamente il suo rientro in societa'».
Il disconoscimento del percorso rieducativo effettivamente
compiuto dal condannato che abbia gia' raggiunto, in concreto, un
grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio si
porrebbe in contrasto «- se non con l'art. 25, secondo comma, Cost. -
con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena
(artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)» (e' citata la sentenza n. 32 del
2020 di questa Corte), essendo «radicalmente differente poter contare
su una valutazione che giunge, a richiesta, semestre dopo semestre,
rispetto all'attesa, nell'incertezza della effettiva concessione,
rimessa ad una fase posticipata, in ipotesi anche di anni».
1.3.5.- La novella recata dal d.l. n. 92 del 2024, come
convertito, si risolverebbe dunque in «un grave vulnus al senso
stesso della liberazione anticipata come cartina di tornasole, non a
caso opportunamente semestralizzata dal legislatore, del
comportamento tenuto dalla persona condannata nel tempo, vero e
proprio congegno dialogico che, mediante le istanze di parte,
consente all'interessato di ricevere cadenzate, periodiche, risposte,
che siano di orientamento al proprio comportamento, e che permettono
al magistrato di sorveglianza di valutare le evoluzioni
personologiche del condannato con una periodicita' prossima agli
accadimenti positivi e negativi che caratterizzano la vita
penitenziaria dell'interessato».
Il rimettente richiama in proposito le considerazioni della
sentenza n. 276 del 1990 di questa Corte, secondo cui la cadenza
semestrale della valutazione per la concessione della liberazione
anticipata sarebbe «il punto di forza dello strumento rieducativo»,
rappresentando «una sollecitazione che impegna le energie volitive
del condannato alla prospettiva di un premio da cogliere in breve
lasso di tempo, purche' in quel tempo egli riesca a dare adesione
all'azione rieducativa»; sollecitazione suscettibile di condurre
gradualmente allo «sviluppo di un diverso modo di essere, conseguente
alla soddisfazione per i risultati raggiunti e alla fiducia acquisita
nelle forze del proprio impegno».
Ad avviso del giudice a quo, la stringente limitazione alla
possibilita' di presentare, semestre per semestre, l'istanza di
liberazione anticipata comprometterebbe la finalita' rieducativa
dell'istituto, «inibendo quel percorso di progressiva maturazione
personale, che la Corte Costituzionale considerava il cuore stesso
del beneficio, postergando fino ad un consuntivo finale, deprivato
della sua valenza educativa, ogni confronto con i propri
comportamenti, come ad uno studente cui fosse concesso di conoscere
l'esito del suo percorso di studio solo alla fine, interdicendogli
anche per anni l'accesso ad un confronto con l'istituzione scolastica
circa l'adesione mostrata, periodo per periodo, ed impedendogli al
contempo anche di riorientare, ove necessario, le sue condotte in
termini positivi».
Tale compromissione sarebbe particolarmente significativa nel
contesto attuale, segnato dal diffuso sovraffollamento carcerario e
dalla conseguente difficolta' di attivare percorsi risocializzanti
individualizzati; contesto in cui «poter scandire mediante le
valutazioni periodiche della condotta partecipativa, il tempo
immobile della detenzione, costituisce un incentivo, e a volte il
solo incentivo, residuo, in grado di rinforzare i propositi del
condannato di procedere nel suo cammino rieducativo».
1.3.6.- Inoltre, a fronte della limitata possibilita' che il
magistrato di sorveglianza valuti ex officio la concessione della
liberazione anticipata prima dell'approssimarsi del fine pena, la
necessita' che l'interessato alleghi uno specifico interesse per
sollecitare il vaglio giudiziale esibirebbe «ulteriori profili di
contrarieta' alla finalita' rieducativa della pena e di
irragionevolezza».
Ai termini dell'art. 69-bis, comma 1, ordin. penit., infatti, la
valutazione officiosa del magistrato di sorveglianza sulla
concessione della liberazione anticipata avverrebbe non in occasione
di qualsivoglia istanza di misura alternativa o altro beneficio
penitenziario, ma soltanto nella misura in cui la detrazione sia
rilevante per determinare il quantum di pena espiata necessario per
accedere al beneficio di volta in volta richiesto. In questo modo,
ogni qualvolta tale rilevanza difetti, e non sia mai stata
presentata, per mancanza di uno specifico interesse, un'istanza di
liberazione anticipata, la magistratura di sorveglianza dovrebbe
vagliare la concedibilita' della misura alternativa senza che sia mai
stata adottata una decisione sulla liberazione anticipata. E
tuttavia, la misura della pena residua calcolata al netto delle
detrazioni a titolo di liberazione anticipata inciderebbe
significativamente sulla valutazione giudiziale circa «il significato
e la credibilita' di un programma di misura alternativa» e sul
calcolo dei tempi di osservazione intramuraria aggiuntiva
disponibili.
In definitiva, l'impossibilita' di «cumulare semestre dopo
semestre» le valutazioni giudiziali sulla concedibilita' della
liberazione anticipata, «veri e propri mattoni fondativi di un piu'
ampio edificio rieducativo», renderebbe in concreto piu' difficile
per il condannato l'accesso a misure alternative alla pena detentiva,
sia perche' egli sarebbe privato di un «pregnante strumento
pedagogico-propulsivo», sia perche' il tribunale di sorveglianza
potrebbe valutare la concedibilita' della misura alternativa sulla
base di un quantum di pena ancora da espiare, piu' alto di quello che
risulterebbe se fossero state gia' concesse periodicamente le
detrazioni a titolo di liberazione anticipata. Il condannato si
vedrebbe «inibita una ricostruzione certa, e non soltanto sperata,
del suo fine pena reale», e non potrebbe dunque «programmare in modo
realistico le tappe del suo percorso risocializzante», anche nel
predisporre un programma di misura alternativa da sottoporre al
vaglio del tribunale di sorveglianza.
1.3.7.- La pur comprensibile finalita' deflattiva sottesa al d.l.
n. 92 del 2024, come convertito, inciderebbe gravemente sulla
costruzione del percorso rieducativo del condannato, aggiungendo
«elementi di incertezza alla quotidianita' della detenzione, che si
traducono in un surplus di afflittivita'», contrario all'art. 27,
terzo comma, Cost. anche sotto il profilo dell'umanita' della pena,
poiche', irragionevolmente, la liberazione anticipata si
trasformerebbe in «un esibito (ma solo sperato) premio per la
condotta partecipativa, che [...] matura semestre dopo semestre, ma
che l'interessato non puo' esigere a domanda, ma solo in particolari
circostanze e dopo lunghe attese».
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso all'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate «in modo
manifesto».
2.1.- Pur evocando la violazione di parametri costituzionali, il
rimettente solleciterebbe, in sostanza, un sindacato di questa Corte
sull'opportunita' delle scelte del legislatore, cui invece compete
«[la] piu' ampia discrezionalita' [...] in materia di politica
criminale e diritto penale», salvo il limite della non manifesta
arbitrarieta'. Quest'ultimo non sarebbe nella specie valicato,
poiche' l'opzione di subordinare l'istanza di liberazione anticipata
a uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 69-bis ordin. penit., sarebbe frutto di «una valutazione
[...] ragionata e ragionevole» del Parlamento. L'istituto della
liberazione anticipata, peraltro, non sarebbe costituzionalmente
imposto, ne' la Costituzione prescriverebbe alcunche' in ordine alle
modalita' procedurali della relativa istanza.
2.2.- Neppure sussisterebbe il lamentato contrasto con l'art. 27,
terzo comma, Cost. L'introduzione del requisito dello specifico
interesse non creerebbe infatti uno sbarramento assoluto alla
possibilita' che il condannato formuli istanza di liberazione
anticipata, ad esempio - come illustrato nella relazione di
accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. n. 92 del
2024 - per ottenere il cosiddetto scioglimento del cumulo.
Inconferente sarebbe il richiamo alla sentenza n. 276 del 1990 di
questa Corte, i cui assunti non sarebbero piu' coerenti con l'attuale
«cultura penitenziaria», che ha «progressivamente attualizzato le
dinamiche del rapporto condannato-Magistrato di sorveglianza a
vantaggio del primo, emancipatosi dal necessario ed ineludibile
controllo del secondo sulla correttezza ed efficacia del proprio
comportamento, rendendolo consapevole dei vantaggi che una condotta
conforme ai programmi rieducativi puo' dispiegare sulla concessione
dei benefici penitenziari e sullo stesso quantum di pena da
scontare».
La funzione rieducativa della pena potrebbe esplicarsi a
prescindere dall'«incontro semestral[e]» del condannato con il
magistrato di sorveglianza in occasione dell'istanza di liberazione
anticipata, potendo giovarsi di «altri e diversi strumenti ed
occasioni di confronto e di controllo dell'andamento del percorso
rieducativo».
In ogni caso, la riforma non si porrebbe in contrasto con i
principi affermati nella sentenza n. 276 del 1990, perche' la
valutazione sulla concessione della liberazione anticipata, pur
potendo avvenire nel momento finale dell'espiazione della pena,
andrebbe sempre riferita a ciascun singolo semestre.
Occorrerebbe poi considerare che l'art. 5 del d.l. n. 92 del
2024, come convertito, ha altresi' introdotto nell'art. 656 cod.
proc. pen. il comma 10-bis, secondo cui l'ordine di esecuzione deve
indicare la pena da espiare computando le detrazioni previste
dall'art. 54 ordin. penit. e specificare che queste ultime non
saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della
pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.
Tale novita' normativa scongiurerebbe il rischio, prospettato dal
rimettente, di compromissione della finalita' rieducativa perseguita
dalla liberazione anticipata, poiche' il condannato sarebbe reso
«perfettamente edotto dell'effettivo fine pena ove lo stesso segua il
percorso rieducativo di reinserimento».
2.3.- Parimenti infondate sarebbero le censure di violazione
dell'art. 3 Cost.
La disciplina censurata sarebbe pacificamente ispirata da una
finalita' deflattiva, e non travalicherebbe il limite della manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta', sottraendosi dunque al sindacato di
questa Corte. Si tratterebbe, anzi, di un'opzione legislativa
«ragionevole e legittima», che tutela e valorizza tuttora l'interesse
alla rieducazione del condannato, introducendo solamente una diversa
regolamentazione procedurale.
Quest'ultima sarebbe connotata da «intrinseca ragionevolezza»,
poiche' consentirebbe al magistrato di sorveglianza di «valorizzare
tutte quelle situazioni eterogenee in cui il provvedimento possa
rivestire una qualche utilita' per il detenuto», al contempo evitando
che «istanze reiterate nel tempo a scadenza semestrale prefissata, ma
prive di immediata utilita' concreta, finiscano per pregiudicare
l'efficienza della giurisdizione, ingolfando i ruoli dei Giudici
della sorveglianza» (e' richiamata la sentenza n. 77 del 2018 di
questa Corte sul carattere non illimitato della risorsa della
giurisdizione).
3.- Con ordinanza del 10 marzo 2025, iscritta al n. 75 reg. ord.
del 2025, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 27 [terzo comma] e 111, settimo [recte:
sesto] comma, Cost., questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975, come sostituito
dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito,
«nella parte in cui si subordina la richiesta del beneficio della
liberazione anticipata alla possibilita' di rientrare nei limiti di
pena per accedere a misure alternative (90 giorni anteriori) o di
ottenere nello stesso termine la scarcerazione ovvero nella parte in
cui si impone al detenuto, per la valutazione della richiesta, di
indicare le ragioni specifiche per le quali si richieda il beneficio
stesso».
3.1.- Il rimettente e' investito dell'istanza di liberazione
anticipata formulata, per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2024
e il 18 gennaio 2025, da N. S., detenuto presso la Casa circondariale
di Napoli Secondigliano.
Rileva il giudice a quo che l'interessato non si trova in alcuna
delle condizioni previste dal novellato art. 69-bis ordin. penit.,
perche' non puo' avere accesso, nei novanta giorni, a misure
alternative alla detenzione o alla scarcerazione (essendo il termine
finale di espiazione della pena fissato al 24 ottobre 2040), ne' ha
allegato un interesse specifico a sostegno della propria istanza di
liberazione anticipata. Quest'ultima dovrebbe, dunque, essere
dichiarata inammissibile, «con grave pregiudizio per il trattamento
rieducativo del detenuto». Di qui la rilevanza delle questioni.
3.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva quanto segue.
3.2.1.- Anzitutto il giudice a quo rammenta che, nel vigente
ordinamento costituzionale, la pena ha assunto una precipua
connotazione di recupero sociale, secondo l'imperativo espresso
dall'art. 27, terzo comma, Cost. (e' citata la sentenza n. 313 del
1990 di questa Corte). Dal canto suo, la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha valorizzato la rieducazione come fondamentale funzione
della pena negli Stati europei e il diritto del detenuto alla
risocializzazione, quale aspetto della tutela della dignita' umana
(sono richiamate le sentenze della grande camera 9 luglio 2013,
Vinters e altri contro Regno Unito e 26 aprile 2016, Murray contro
Paesi Bassi). La liberazione anticipata parteciperebbe a tale
obiettivo e costituirebbe «un istituto tipicamente volto alla
progressione trattamentale, in funzione della rieducazione del
detenuto».
Ripercorrendo le motivazioni della sentenza n. 276 del 1990 di
questa Corte, il giudice a quo osserva che la liberazione anticipata
e' stata inserita nell'ordinamento penitenziario con l'intento di
sollecitare l'adesione del detenuto al progetto rieducativo e che la
parametrazione delle detrazioni di pena su un arco di tempo
semestrale e' funzionale a tale obiettivo, fornendo un incentivo a
breve termine all'adozione di condotte partecipative. Al contrario,
la prospettiva di ottenere «un beneficio disancorato dalla percezione
immediata e posto temporalmente a chiusura del percorso di
reclusione, a distanza anche di molti anni dal fatto»,
disincentiverebbe l'adesione del condannato al percorso
trattamentale, «vanificando, nel divenire quotidiano, la
rieducazione, costituzionalmente imposta».
La riforma operata con il d.l. n. 92 del 2024, come convertito,
spezzerebbe la logica sinallagmatica sottesa alla liberazione
anticipata e funzionale alla realizzazione della finalita'
rieducativa, cosi' «discosta[ndo] la partecipazione quotidiana alle
attivita' carcerarie dal premio che il detenuto aspetta, in
immediato, di ricevere per il singolo semestre di riferimento» e
creando «uno scarto tra condotta adesiva all'opera di rieducazione e
beneficio da riconoscere con imputazione semestralizzata», con
pregiudizio alla progressione trattamentale e rischio di «un
ridimensionamento importante degli atteggiamenti adesivi dei
detenuti».
3.2.2.- Nell'economia del novellato art. 69-bis ordin. penit.,
l'istanza di liberazione anticipata potrebbe essere proposta solo nei
novanta giorni precedenti alla richiesta di una misura alternativa
alla detenzione, sicche' l'istituto rileverebbe solo «in chiave
"algebrica"», ossia in quanto «strumentale ad abbreviare la pena, per
ottenere una misura alternativa». La liberazione anticipata
assumerebbe, dunque, una «funzione servente» rispetto alle misure
alternative alla detenzione, allontanandosi dal suo scopo primario,
ossia la rieducazione del detenuto, in attuazione del precetto di cui
all'art. 27, terzo comma, Cost.
Differendo la decisione sulla liberazione anticipata al
novantesimo giorno precedente al maturare dei presupposti per
l'accesso a una misura alternativa alla detenzione, o alla
scarcerazione, la disposizione censurata inciderebbe
irrimediabilmente sulla finalita' rieducativa dell'istituto,
precludendo al detenuto di avere contezza, nel corso dell'esecuzione
della pena, della valutazione del magistrato di sorveglianza circa
l'effettivita' dell'adesione al percorso di recupero e
risocializzazione. D'altro canto, postergare il momento del vaglio
giudiziale sulla liberazione anticipata creerebbe «una oggettiva
difficolta', a distanza di tempo, di riuscire a disporre di elementi
concreti che possano ancorare i fatti e i comportamenti tenuti
all'atteggiarsi della specifica congiuntura temporale in cui essi si
sono concretizzati», rendendo cosi' «difficile o impossibile un
giudizio realistico ed effettivo sulla piena adesione al trattamento
proposto, in ragione della collocazione temporale di semestri, ormai
lontani nel tempo».
In definitiva, la novella recata dal d.l. n. 92 del 2024, come
convertito, si porrebbe «in aperto contrasto con l'intento di
incentivare una condotta partecipativa», cosi' violando l'art. 27,
terzo comma, Cost., e misconoscendo il diritto del detenuto di
«scegliere il momento» in cui chiedere al magistrato un vaglio sulla
condotta tenuta nel semestre di riferimento, in modo da instaurare
«un rapporto valutativo diretto sul suo agire intramurario», utile ad
orientare il proprio comportamento.
3.2.3.- La disciplina censurata sarebbe altresi' contraria al
canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., poiche', istituendo
un «collegamento strutturale» tra la liberazione anticipata e la
possibilita' di fruire di misure alternative alla detenzione,
comprimerebbe la funzione rieducativa dell'istituto e priverebbe il
detenuto della possibilita' di fruire di uno stimolo - quello a
vedersi la pena ridotta a fronte della partecipazione all'opera di
rieducazione - che costituisce «il vero motore esecutivo della
rieducazione quotidiana».
Ne' tale irragionevolezza sarebbe elisa dalla possibilita' di
presentare istanza di liberazione anticipata indicando uno «specifico
interesse», ai sensi del comma 3 del censurato art. 69-bis, poiche'
tale ipotesi si ridurrebbe al caso in cui il detenuto richieda lo
«scioglimento del cumulo» delle pene, e dunque presupporrebbe
l'avvenuta espiazione della frazione di pena inerente al delitto
cosiddetto ostativo risultando, ancora una volta, semplicemente
funzionale all'accesso a una misura alternativa alla detenzione o
alla scarcerazione nei novanta giorni successivi.
In realta', sussisterebbe un «collegamento forte» tra il diritto
al reinserimento sociale e il principio di eguaglianza sostanziale di
cui all'art. 3, secondo comma, Cost., essendo compito della
Repubblica configurare l'esecuzione della pena in modo idoneo alla
rieducazione - e, dunque al reinserimento sociale - di coloro che
pongano in essere condotte criminose in condizioni di disagio
economico e sociale. Le strutture di esecuzione della pena
costituirebbero d'altra parte formazioni sociali ai sensi dell'art. 2
Cost., all'interno delle quali la garanzia dei diritti inviolabili
dovrebbe essere funzionale a consentire «forme di realizzazione della
personalita' "paritarie" rispetto alle persone libere», senza che la
detenzione si carichi di un surplus afflittivo non necessario
rispetto all'esecuzione della pena.
La rieducazione - come prescritto dall'art. 1 ordin. penit. e
dall'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante
norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e
limitative della liberta') - dovrebbe tendere al reinserimento
sociale del detenuto, attraverso un processo da avviare fin dalle
fasi iniziali dell'esecuzione penale, e non soltanto immediatamente
prima del "fine pena", cosi' che l'interessato possa gradualmente
assumere consapevolezza dei valori fondamentali della convivenza
sociale.
3.2.4.- La nuova formulazione dell'art. 69-bis sarebbe, infine,
problematica anche «alla luce [...] di quanto indicato dall'art. 111
[sesto comma] Cost.», che stabilisce l'obbligo di motivazione di ogni
provvedimento giurisdizionale.
E invero, essendo la motivazione «la cartina di tornasole della
concreta conoscenza giudiziaria», non sarebbe possibile motivare
correttamente il provvedimento sulla liberazione anticipata, che
intervenga all'approssimarsi del termine per la richiesta di misure
alternative alla detenzione o della scarcerazione, essendo difficile
raccogliere dati e informazioni attendibili a distanza di anni dai
periodi oggetto di valutazione; con pregiudizio sulla qualita' della
decisione giurisdizionale.
4.- Anche in questo giudizio, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, eccependo l'inammissibilita' e, comunque,
sostenendo l'infondatezza delle questioni.
4.1.- Quanto ai profili di rito, inammissibile sarebbe la censura
riferita all'art. 111, sesto comma, Cost., poiche' tale parametro
costituzionale, pur evocato nella motivazione dell'ordinanza di
rimessione, non sarebbe indicato nel dispositivo.
Parimenti viziata da inammissibilita' sarebbe la doglianza
riferita all'art. 3 Cost., non avendo il giudice a quo individuato un
tertium comparationis, ossia un «detenuto [...] irragionevolmente
discriminato dalla nuova disciplina»; disciplina che, invece, non
precluderebbe ad alcuna persona privata dalla liberta' personale di
formulare al magistrato di sorveglianza una motivata istanza di
liberazione anticipata.
Infine, l'Avvocatura dello Stato eccepisce la mancata
sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata
della disposizione censurata, osservando che la nozione di «specifico
interesse» che deve sorreggere l'istanza di liberazione anticipata
sarebbe sufficientemente ampia da consentire al magistrato di
sorveglianza di valorizzare «tutte quelle situazioni in cui il
provvedimento puo' rivestire una qualche utilita' per il detenuto,
anche nell'ambito del suo percorso trattamentale», senza che sia
necessaria alcuna «valutazione di fondatezza/congruita'
dell'interesse».
4.2.- Nel merito, le censure del rimettente sarebbero, comunque,
infondate.
4.2.1.- La novella all'art. 69-bis ordin. penit. recata dall'art.
5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, sarebbe ispirata sia da
esigenze deflattive - mirando ad «alleggerire la Magistratura di
sorveglianza da un numero eccessivo di istanze prive di alcuna
utilita' pratica per il detenuto» - sia dalla volonta' di dare
«certezza all'interessato sui tempi di trattazione delle istanze». Il
tutto in un'ottica di razionalizzazione procedimentale, volta a
garantire «tempi piu' certi e contenuti e una gestione ordinata delle
domande sia da parte dell'Amministrazione penitenziaria che da parte
degli Uffici giudiziari». La modifica normativa sarebbe altresi'
suscettibile di determinare «una rivalutazione della effettiva
scansione dell'osservazione scientifica della personalita' del
detenuto, sotto forma di una verifica costante della sottoposizione
al trattamento custodiale e della correlativa documentazione del
percorso rieducativo».
4.2.2.- L'art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 andrebbe letto
alla luce delle coeve modifiche apportate all'art. 656 cod. proc.
pen., in forza delle quali l'ordine di esecuzione deve ora indicare
le detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata, cosi' da
rendere il destinatario edotto del possibile sconto premiale connesso
alla partecipazione all'opera di rieducazione. Sarebbe cosi'
scongiurato il rischio, paventato dal rimettente, che la
postergazione della decisione sulla liberazione anticipata
disincentivi il detenuto a serbare una condotta partecipativa al
trattamento e vanifichi cosi' il contenuto rieducativo del beneficio.
L'intervento riformatore rimarrebbe, cosi', fedele ai dettami della
sentenza n. 276 del 1990, secondo cui la valutazione sulla
liberazione anticipata, ove pure avvenga nel momento finale
dell'espiazione della pena, va riferita ai singoli semestri nei quali
il trattamento si e' articolato.
A fronte dell'attribuzione al pubblico ministero di «incisivi
poteri di intervento officioso», e dell'espresso ammonimento
contenuto nell'ordine di esecuzione circa i benefici dell'adesione
alla proposta trattamentale, l'interesse del detenuto ad «avere
cognizione costante e reiterata della liberazione anticipata, secondo
scansioni e tempi assai ravvicinati, oltre che decisi
dall'interessato» dovrebbe considerarsi recessivo.
4.2.3.- Il comma 3 dell'art. 69-bis ordin. penit. consentirebbe
poi al detenuto di formulare istanza di liberazione anticipata, in
presenza di uno specifico interesse, sicche' il magistrato di
sorveglianza potrebbe comunque esaminare le istanze che rivestano
un'utilita' per l'interessato, al contempo dichiarando inammissibili
quelle inutili e solo destinate ad aggravare il carico di lavoro
dell'ufficio giudiziario, con pregiudizio per l'efficienza della
giurisdizione, risorsa non illimitata (e' citata la sentenza n. 77
del 2018 di questa Corte).
La nuova formulazione dell'art. 69-bis ordin. penit.
costituirebbe, in definitiva, «legittimo esercizio» della
discrezionalita' del legislatore, e non paleserebbe profili di
contrarieta' agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.
4.2.4.- Neppure sarebbe leso l'art. 111, sesto comma, Cost.,
poiche' l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
non potrebbe ritenersi violato per la semplice circostanza che
l'accertamento da svolgere riguardi fatti piu' o meno risalenti nel
tempo.
Il rimettente ometterebbe poi di valorizzare l'art. 13 ordin.
penit., che prescrive l'osservazione scientifica della personalita'
del detenuto o internato allo scopo, tra l'altro, di proporre un
idoneo programma di reinserimento e l'inserimento, nella cartella
personale dell'interessato, delle «indicazioni generali e particolari
del trattamento» e dei suoi sviluppi e risultati; l'art. 63 ordin.
penit., secondo cui i centri preposti debbono inserire le risultanze
dell'osservazione nella cartella personale del detenuto o internato;
l'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 230 del 2000, in base al quale,
allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena
detentiva, e' annotato il giudizio espresso dalla direzione sulla
partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, con
particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto
dalle opportunita' offertegli nel corso del trattamento e al
mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori,
con i compagni, con la famiglia e la comunita' esterna. Tali elementi
informativi sarebbero a disposizione del magistrato di sorveglianza
che debba esprimersi sulla liberazione anticipata, sicche' non
potrebbe paventarsi alcun deficit conoscitivo derivante dalla
postergazione del vaglio giudiziale sulla concessione di tale
beneficio.
5.- Nelle memorie illustrative, di analogo tenore, l'Avvocatura
ha rappresentato che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18
settembre 2025, ha approvato uno schema di decreto di modifica del
d.P.R. n. 230 del 2000, finalizzato a dare attuazione, tra l'altro,
all'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito.
Dei contenuti che qui rilevano di tale decreto, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore nelle more del deposito della
presente sentenza, si dara' conto infra, al punto 4.5. del
Considerato in diritto.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza iscritta al n. 73 reg. ord. del 2025, il
Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3, ordin. penit., come
sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come
convertito, censurandolo «nella parte in cui prevede che il
condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata soltanto
quando abbia espressamente indicato, a pena di inammissibilita',
nell'istanza relativa, di avere uno specifico interesse ad ottenere
il beneficio, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2» del medesimo
articolo.
2.- Con l'ordinanza iscritta al n. 75 reg. ord. del 2025, il
Magistrato di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., questioni
di legittimita' costituzionale aventi a oggetto l'intero art. 69-bis
della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 5, comma 3,
del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, «nella parte in cui si
subordina la richiesta del beneficio della liberazione anticipata
alla possibilita' di rientrare, nei limiti di pena per accedere a
misure alternative (90 giorni anteriori) o di ottenere nello stesso
termine la scarcerazione ovvero nella parte in cui si impone al
detenuto, per la valutazione della richiesta, di indicare le ragioni
specifiche per le quali si richieda il beneficio stesso».
3.- Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni in larga
parte sovrapponibili, sicche' i relativi giudizi meritano di essere
riuniti ai fini della decisione.
Nonostante la diversa individuazione del bersaglio delle censure
nei dispositivi delle rispettive ordinanze (il solo comma 3 per il
Magistrato di sorveglianza di Spoleto, l'intero art. 69-bis per il
Magistrato di sorveglianza di Napoli), entrambi i rimettenti si
dolgono in sostanza della necessita' per il condannato, ai sensi del
comma 3 del novellato art. 69-bis ordin. penit., di allegare uno
specifico interesse per proporre istanza di liberazione anticipata,
diverso da quello connesso al computo della misura della pena espiata
ai fini dell'accesso a misure alternative o altri benefici, ovvero
alla determinazione del termine di conclusione della pena in
prossimita' di essa - interessi, questi ultimi, di cui il magistrato
di sorveglianza e' tenuto a farsi carico d'ufficio, nelle scansioni
temporali indicate dai commi 1 e 2.
Ne consegue che le questioni di legittimita' costituzionale in
esame debbono essere considerate circoscritte, appunto, al testo oggi
vigente dell'art. 69-bis, comma 3, ordin. penit.
4.- Ai fini di una migliore comprensione delle questioni, e'
opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo in cui la
disciplina censurata si inserisce.
4.1.- Ai sensi dell'art. 54, comma 1, ordin. penit. («Liberazione
anticipata»), «[a]l condannato a pena detentiva che ha dato prova di
partecipazione all'opera di rieducazione e' concessa, quale
riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo piu'
efficace reinserimento nella societa', una detrazione di
quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata».
Tale detrazione di pena e' funzionale non solo ad abbreviare il
periodo di detenzione che il condannato deve scontare, ma anche -
come si evince dal comma 4 dell'art. 54 ordin. penit. - ad abbreviare
la misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai
benefici dei permessi premio, della semiliberta' e della liberazione
condizionale.
4.2.- In base al testo originario dell'art. 69-bis ordin. penit.
- come introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002,
n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
liberazione anticipata) - la liberazione anticipata veniva concessa o
negata dal magistrato di sorveglianza su istanza del condannato. Tale
istanza poteva essere presentata in qualunque momento il condannato
lo ritenesse opportuno: ossia dopo la maturazione di ciascun
semestre, ovvero con cadenze piu' diradate; se del caso, anche in
prossimita' del fine pena o della maturazione dei termini per
accedere a uno dei benefici menzionati dall'art. 54, comma 4, ordin.
penit.
Il nuovo testo dell'art. 69-bis ordin. penit., integralmente
sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come
convertito, contempla invece - come regola generale - un meccanismo
di accertamento d'ufficio della sussistenza dei presupposti della
liberazione anticipata.
Il comma 1 prevede, piu' in particolare, che tale accertamento
venga effettuato dal magistrato di sorveglianza «[i]n occasione di
ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad
altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura
della pena espiata e' rilevante la liberazione anticipata ai sensi
dell'articolo 54, comma 4».
In tal modo, la concessione della liberazione anticipata - e
l'accertamento dei relativi presupposti - diviene un adempimento
d'ufficio pregiudiziale rispetto alla valutazione dell'istanza del
detenuto di accedere a qualsiasi misura o beneficio rispetto al quale
sia rilevante l'espiazione di una quota di pena. Tale istanza,
peraltro, puo' essere presentata, ai sensi del secondo periodo del
comma 1, non prima dei novanta giorni precedenti la data in cui il
condannato potrebbe accedere alla misura o al beneficio, laddove gli
siano riconosciute le detrazioni di pena a titolo di liberazione
anticipata per ciascun semestre scontato.
Il comma 2 del nuovo testo dell'art. 69-bis stabilisce poi
l'obbligo del magistrato di sorveglianza di procedere
all'accertamento - ancora d'ufficio - della sussistenza dei
presupposti per la concessione della liberazione anticipata, ove non
siano gia' stati oggetto di valutazione in occasione delle istanze di
cui al comma 1, «[n]el termine di novanta giorni antecedente al
maturare del termine di conclusione della pena da espiare».
Una residuale ipotesi di concessione della liberazione anticipata
su istanza dello stesso condannato e' prevista, infine, dal nuovo
comma 3, l'unico a essere in effetti censurato dai rimettenti (supra,
3). Esso prevede la facolta' del condannato di formulare la relativa
istanza «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli
di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di
inammissibilita', nell'istanza medesima».
4.3.- La relazione illustrativa al disegno di legge di
conversione del d.l. n. 92 del 2024 (A.S. 1183 - XIX Legislatura),
presentata in Senato, chiarisce che le modifiche previste dall'art. 5
di tale decreto-legge rispondono «in via principale all'esigenza di
semplificare il procedimento per il riconoscimento della liberazione
anticipata, sia per sgravare gli uffici di sorveglianza da una serie
di incombenze, sia per dare maggiore certezza ai detenuti circa il
maturare, nel corso dell'esecuzione della pena, del beneficio sia,
infine, per evitare il rischio che il riconoscimento sopravvenga a
troppa distanza dall'insorgere dei suoi presupposti, con effetti
negativi sull'accesso ad altri benefici penitenziari e sulla
individuazione del termine finale della pena».
In particolare, la novella dell'art. 69-bis e' stata cosi'
illustrata: «la verifica dell'effettiva sussistenza del diritto alla
detrazione, ossia della effettiva, positiva, partecipazione all'opera
di rieducazione, viene spostata nei momenti nei quali la detrazione
effettivamente rileva nella concreta vita del detenuto [...]. I
momenti rilevanti sono costituiti, in via principale [...],
dall'approssimarsi del termine di conclusione della pena da espiare,
come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54»
(art. 69-bis, comma 1), salve le deroghe rappresentate dalla
presentazione da parte del detenuto di istanze di accesso a misure
alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi (comma 2)
ovvero nel caso in cui il detenuto faccia richiesta della liberazione
anticipata «per "uno specifico interesse", diverso da quelli relativi
al fine pena o all'accesso ai benefici penitenziari» (comma 3). Tale
specifico interesse - prosegue la relazione - «deve essere indicato,
a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima, proprio in ragione
del fatto che si tratta di una ipotesi residuale, che ha la propria
ragion d'essere solo ove l'interesse non sia gia' tutelato dalle
previsioni che si sono viste. Un caso emblematico e' sicuramente
quello relativo all'interesse al cosiddetto "scioglimento del
cumulo": ossia l'interesse ad accertare che, computando le detrazioni
previste dall'articolo 54, la pena relativa ad un reato preclusivo
all'applicazione di determinati istituti (diversi da quelli di cui al
comma l) e' decorsa».
4.4.- La modifica normativa censurata dai rimettenti e'
affiancata da ulteriori disposizioni, di cui pure conviene dare
brevemente conto, nei limiti di interesse ai fini del presente
giudizio.
Il comma 1 dell'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come convertito,
ha inserito tre commi nell'art. 656 cod. proc. pen. Tra le nuove
disposizioni merita qui di essere evidenziata, per la sua connessione
con il riformato art. 69-bis ordin. penit., il comma 10-bis dell'art.
656 cod. proc. pen., ai termini del quale «[n]ell'ordine di
esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni» a
titolo di liberazione anticipata, «in modo tale che siano
specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena
da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e'
[altresi'] dato avviso al destinatario che [tali detrazioni] non
saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della
pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione».
Nella citata relazione illustrativa si legge che «[q]uesta
previsione ha il duplice scopo di stabilizzare fin dall'inizio
(nell'ordine di esecuzione della pena) i semestri di interesse e il
relativo conteggio delle riduzioni premiali, ma anche di promuovere
l'adesione al programma rieducativo da parte del detenuto, il quale
ha modo di vedere gia' conteggiate tutte le detrazioni, ma, al
contempo, e' avvisato del fatto che, perche' divengano effettive,
dovra' partecipare all'opera di rieducazione».
Infine, il comma 4 dell'art. 5 del d.l. n. 92 del 2024, come
convertito, ha rinviato a un regolamento governativo le modifiche al
d.P.R. n. 230 del 2000 necessarie ad assicurare il coordinamento con
la nuova disciplina, e in particolare a consentire al magistrato di
sorveglianza di effettuare tempestivamente le valutazioni relative
alla liberazione anticipata, da effettuarsi ora - di regola -
d'ufficio, alla scadenza dei termini indicati dai commi 1 e 2 del
novellato art. 69-bis, ordin. penit.
4.5.- Il 25 novembre 2025 il regolamento in questione e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (d.P.R. 3 ottobre 2025, n. 176,
intitolato «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento
per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza
telefonica dei detenuti e degli internati»).
Il regolamento modifica, per cio' che qui rileva, l'art. 26 reg.
ordin. penit., che disciplina la cartella personale del detenuto o
internato. In particolare, dopo il comma 5 - il quale prevede che
allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena
detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto (e, oggi,
anche di ciascun soggetto in esecuzione penale esterna) e' annotato
il giudizio espresso dalla direzione sugli indici attestanti la
partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - e' stato
inserito un nuovo comma 5-bis, a tenore del quale «[q]uando il
giudizio espresso e' negativo lo stesso e' comunicato
all'interessato» (art. 1, comma 1, lettera a, numero 5, del d.P.R. n.
176 del 2025).
A tale innovazione si ricollega direttamente una modifica
dell'art. 103 reg. ordin. penit., che detta disposizioni in materia
di riduzioni di pena per la liberazione anticipata. Il nuovo comma
1-ter dell'art. 103 reg. ordin. penit. dispone, infatti, che «[n]ei
casi di cui all'articolo 26, comma 5-bis» (e dunque nei casi di
giudizio negativo sulla partecipazione all'opera di rieducazione),
«l'interessato e' legittimato a proporre istanza al magistrato di
sorveglianza ai sensi dell'articolo 69-bis, comma 3, della legge. In
questo caso, l'istanza deve essere proposta nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione del giudizio» (art. 1, comma 1, lettera d,
numero 3, del d.P.R. n. 176 del 2025).
Come emerge dal parere del Consiglio di Stato del 1° settembre
2025, sullo schema di regolamento prodotto dall'Avvocatura generale
dello Stato, la relazione illustrativa a tale atto chiarisce che
l'intervento concernente gli artt. 26, comma 5-bis, e 103, comma
1-ter, reg. ordin. penit. «ha lo scopo di superare i dubbi sollevati,
anche con una questione di legittimita' costituzionale, circa il
fatto che il detenuto (rispetto al passato in cui sceglieva lui i
tempi in cui chiedere la liberazione anticipata) puo' non avere
contezza, durante l'esecuzione della pena, della valutazione che e'
data della sua partecipazione al percorso trattamentale rieducativo.
In questo modo, invece, siccome gia' la legge prevede che l'istanza
possa essere effettuata quando il condannato ha un interesse
qualificato alla pronuncia, detto interesse e' specificamente
ravvisato nel fatto che sul suo percorso trattamentale rieducativo
l'amministrazione ha dato un giudizio negativo».
5.- Tutto cio' premesso, occorre anzitutto valutare i profili di
ammissibilita' delle questioni sollevate.
L'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato varie eccezioni di
inammissibilita' concernenti le sole questioni sollevate con
l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, iscritta al n.
75 reg. ord. del 2025.
Nessuna di tali eccezioni e' pero' fondata.
5.1.- In primo luogo, la difesa statale eccepisce
l'inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art.
111, sesto comma, Cost., giacche' tale parametro costituzionale, se
pure evocato nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, non
risulta menzionato nel dispositivo.
L'eccezione e' infondata.
La costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che
l'individuazione dei parametri della questione di legittimita'
costituzionale debba essere effettuata sulla base di una «lettura
combinata di motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione»
(sentenza n. 94 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto), e che
«le discrepanze tra la motivazione e il dispositivo [...] possono
essere risolte tramite l'impiego degli ordinari criteri ermeneutici,
quando dalla lettura coordinata delle due parti dell'atto emerga
l'effettiva volonta' del rimettente» (sentenza n. 115 del 2025, punto
4.3.1. del Considerato in diritto, e in senso conforme i numerosi
precedenti ivi citati).
L'ordinanza di rimessione ora all'esame compie un puntuale
richiamo all'obbligo di motivazione di ogni provvedimento
giurisdizionale sancito dall'art. 111, sesto comma, Cost.,
argomentando in merito alla difficolta' di fornire puntuale
motivazione del provvedimento sulla liberazione anticipata a distanza
di anni dai periodi oggetto di valutazione. Tanto basta perche' la
questione possa ritenersi ritualmente proposta.
5.2.- In secondo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato
eccepisce l'inammissibilita' della doglianza riferita all'art. 3
Cost., per non avere il giudice a quo individuato un tertium
comparationis, ossia un «detenuto [...] irragionevolmente
discriminato dalla nuova disciplina», la quale in effetti non
precluderebbe ad alcuna persona privata dalla liberta' personale di
formulare al magistrato di sorveglianza una motivata istanza di
liberazione anticipata.
Anche questa eccezione e' infondata, dal momento che il
rimettente invoca l'art. 3 Cost. non gia' sotto il profilo della
irragionevole disparita' di trattamento tra due situazioni analoghe,
ma sotto il diverso profilo della irragionevolezza intrinseca della
nuova disciplina rispetto agli scopi dell'istituto della liberazione
anticipata.
5.3.- L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, infine, la
mancata sperimentazione da parte del rimettente di un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione censurata, osservando
che la nozione di «specifico interesse» che deve sorreggere l'istanza
di liberazione anticipata sarebbe sufficientemente ampia da
consentire al magistrato di sorveglianza di valorizzare «tutte quelle
situazioni in cui il provvedimento puo' rivestire una qualche
utilita' per il detenuto, anche nell'ambito del suo percorso
trattamentale», senza che sia necessaria alcuna «valutazione di
fondatezza/ congruita' dell'interesse.
Nemmeno questa eccezione puo' essere accolta.
In via generale, merita ribadire che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, «quando il giudice a quo abbia
consapevolmente reputato che il tenore della disposizione censurata
impone una determinata interpretazione e ne impedisce altre,
eventualmente conformi a Costituzione, la verifica delle relative
soluzioni ermeneutiche non attiene al piano dell'ammissibilita', ed
e' piuttosto una valutazione che riguarda il merito delle questioni»
(sentenza n. 150 del 2022, punto 3 del Considerato in diritto, da
ultimo richiamata dalla sentenza n. 141 del 2025, punto 4.1. del
Considerato in diritto, e ulteriori precedenti in senso conforme ivi
richiamati).
Nel caso ora all'esame, peraltro, l'intero impianto logico
dell'ordinanza di rimessione e' volto a censurare la scelta
legislativa di rendere soltanto residuale la possibilita' per il
detenuto di formulare l'istanza di liberazione anticipata, e in
particolare di precludergli, in tal modo, la possibilita' di ottenere
il relativo provvedimento semestre per semestre, cosi' da avere la
costante contezza dello "stato di avanzamento" del suo percorso
trattamentale. Il rimettente auspica, dunque, una pronuncia di questa
Corte che assicuri un risultato opposto all'obiettivo perseguito dal
legislatore, puntualmente indicato nella relazione al disegno di
legge di conversione del d.l. n. 92 del 2024 (supra, 4.3) e che trova
espressione nel chiaro dettato della nuova disposizione.
Giungere a un tale risultato in via ermeneutica equivarrebbe,
pertanto, a compiere non gia' una interpretazione costituzionalmente
conforme, ma una interpretazione contra legem, senz'altro preclusa al
giudice; il quale e' invece tenuto - ove ritenga che dalla
disposizione non possano evincersi significati compatibili con i
principi costituzionali - a sollevare incidente di legittimita'
costituzionale (sul punto, da ultimo, sentenza n. 142 del 2025, punto
9.2. del Considerato in diritto, ove si sottolinea - sulla scorta di
altri precedenti ivi citati - che «il dato testuale configura un
limite invalicabile in presenza del quale il tentativo di
interpretazione conforme cede il passo necessariamente al sindacato
di legittimita' costituzionale»).
Cio' che, per l'appunto, ha fatto il giudice a quo.
6.- Nel merito, le questioni sono fondate, in riferimento a tutti
i parametri evocati.
6.1.- Le articolate ordinanze di rimessione, di cui si e' dato
conto analiticamente nel Ritenuto in fatto, ruotano attorno
all'argomento centrale secondo cui la nuova disciplina dell'art.
69-bis, comma 3, ordin. penit. comprometterebbe gravemente la
funzionalita' dell'istituto della liberazione anticipata a promuovere
il processo di rieducazione del condannato, ponendosi cosi' in
contraddizione con la finalita' stessa dell'istituto. Con conseguente
vulnus agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost.
Il solo Magistrato di sorveglianza di Napoli ritiene, inoltre,
che la disposizione censurata violi l'art. 111, sesto comma, Cost.,
rendendo difficile - in ragione del lasso temporale, che potrebbe
essere in concreto assai esteso, tra il semestre oggetto di
valutazione e il momento del giudizio - l'adempimento dell'obbligo
costituzionale di motivazione del relativo provvedimento
giurisdizionale.
6.2.- L'Avvocatura generale dello Stato oppone a tale
prospettazione essenzialmente tre argomenti.
Anzitutto, la scelta del legislatore rientrerebbe in un suo
ambito di discrezionalita', non censurabile al metro di valutazioni -
in definitiva - di mera opportunita', come sarebbero quelle operate
dalle ordinanze di rimessione.
In secondo luogo, la difesa statale sottolinea come la disciplina
censurata conservi il principio della valutazione riferita ai singoli
semestri di pena, spostando semplicemente l'accertamento dei
presupposti della liberazione anticipata in un tempo prossimo a
quello in cui le detrazioni di pena divengono concretamente utili per
il condannato: ossia nell'imminenza del fine pena, ovvero della
possibilita' di accesso a una misura alternativa o a un beneficio
penitenziario che presupponga l'espiazione di una quota della pena,
sulla quale possano effettuarsi le detrazioni. Un tale spostamento
non muterebbe la sostanza del beneficio in esame e la sua logica in
senso lato premiale, ma risulterebbe al contempo funzionale ad
alleggerire il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza,
consentendole cosi' di rispondere piu' sollecitamente alle istanze
degli stessi detenuti.
Infine, l'Avvocatura generale dello Stato sottolinea come il
nuovo comma 10-bis dell'art. 656 cod. proc. pen., introdotto
dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito
(supra, 4.4.), disponga oggi che l'ordine di esecuzione della pena
indichi espressamente, accanto alla pena da espiare in forza della
sentenza di condanna, anche le detrazioni che il condannato potra'
ottenere a titolo di liberazione anticipata, dando specifico avviso
al destinatario che tali detrazioni non saranno riconosciute qualora
durante il periodo di esecuzione della pena egli non abbia
partecipato all'opera di rieducazione.
6.3.- Al riguardo, questa Corte osserva che la pur ampia
discrezionalita' del legislatore nella configurazione delle regole
processuali, anche nella materia penitenziaria, non puo' autorizzare
un vulnus al principio della finalita' rieducativa delle pene -
l'unica finalita' espressamente menzionata dalla Costituzione,
ancorche' non in funzione escludente le altre cui le pene assolvono.
La tensione delle pene verso l'obiettivo della rieducazione del
condannato e' oggetto di un preciso dovere («[l]e pene [...] devono
tendere alla rieducazione del condannato»), che l'art. 27, terzo
comma, Cost. pone a carico di tutte le istituzioni e i poteri che
esercitano la potesta' punitiva nell'ordinamento italiano, a
cominciare dal legislatore. La rieducazione - che la sentenza n. 179
del 2017 ha definito come espressione di sintesi che include gli
obiettivi di «recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento
sociale» (punto 4.4. del Considerato in diritto) - indica «una delle
qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo
contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta
previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue»
(sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del Considerato in diritto). Tale
finalita' non puo' essere sacrificata a vantaggio di alcun'altra,
seppur legittima, finalita' della pena (sentenza n. 139 del 2025,
punto 9.1. del Considerato in diritto, nonche', in precedenza,
sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del Considerato in diritto, e ivi
ulteriori riferimenti).
La liberazione anticipata e' istituto chiave nel perseguimento di
tale finalita', costituzionalmente necessaria, della pena.
Gia' con la sentenza n. 274 del 1983, nel dichiarare
costituzionalmente illegittima l'esclusione dei condannati
all'ergastolo dalla liberazione anticipata (ai fini, quanto meno,
dell'anticipato accesso alla liberazione condizionale), questa Corte
ha posto in luce la funzionalita' dell'istituto a promuovere la
finalita' rieducativa della pena (punto 4 del Considerato in
diritto). La successiva sentenza n. 276 del 1990 ha ulteriormente
rimarcato che la liberazione anticipata e' finalizzata a «sollecitare
l'adesione e la partecipazione all'azione di rieducazione dei
soggetti sottoposti a trattamento», attraverso il riconoscimento del
diritto alla detrazione di una quota di pena per ogni semestre
espiato, «durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere
concretamente partecipare all'opera di rieducazione». La logica di
quel meccanismo implica - ha proseguito la sentenza - la «prospettiva
di un premio da cogliere in [un] breve lasso di tempo, purche' in
quel tempo egli riesca a dare adesione all'azione rieducativa» (punto
3 del Considerato in diritto).
Ancora, la sentenza n. 17 del 2021 ha posto in luce «l'importanza
d'una tempestiva valutazione del comportamento tenuto dal condannato,
fin dai periodi iniziali della sua detenzione, affinche' si
consolidino stabili atteggiamenti di partecipazione all'offerta
rieducativa, in termini di vera e propria abitudine, immediatamente
produttiva di effetti favorevoli» (punto 2 del Considerato in
diritto; sul «potente stimolo» all'opera rieducativa rappresentato
dalle riduzioni di pena semestrali a titolo di liberazione
anticipata, si veda anche, di nuovo, la sentenza n. 149 del 2018,
punto 6 del Considerato in diritto).
6.4.- Alla luce di tali precedenti, osserva questa Corte che
l'attuale meccanismo di valutazione globale dei presupposti della
liberazione anticipata relativi a ciascun semestre in una fase
avanzata dell'espiazione della pena, in prossimita' del momento in
cui il condannato puo' immediatamente fruire delle riduzioni di pena
(rispetto all'anticipazione del fine pena o dell'accesso a misure
alternative e benefici), fa venir meno il riscontro periodico sulla
qualita' del concreto percorso trattamentale individuale, che era
stato sin qui assicurato dalla possibilita' di una valutazione
frazionata dei presupposti della liberazione anticipata, semestre per
semestre, sollecitata da una istanza del detenuto. Tale riscontro, se
positivo, assicurava immediatamente a quest'ultimo il diritto alla
riduzione di pena: una riduzione, invero, di cui avrebbe usufruito
soltanto in futuro, ma sulla quale sin da subito poteva fare
affidamento certo (salva soltanto l'eccezionale possibilita' di una
revoca, alle stringenti condizioni previste dall'art. 54, comma 3,
ordin. penit., come inciso dalla sentenza n. 186 del 1995).
Come si e' osservato durante i lavori preparatori della riforma,
il riconoscimento della detrazione per ciascun semestre da parte del
magistrato di sorveglianza «rassicura il detenuto perche' gli
fornisce una prospettiva concreta e periodicamente aggiornata
rispetto al suo fine pena, e, in tal modo aiuta a stemperare le
tensioni che la carcerazione produce; cio' che giova anche alla
sicurezza ed alla qualita' della vita all'interno degli istituti di
pena» (testo della relazione presentata dalla Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Cagliari alla Commissione giustizia del
Senato nella seduta del 10 luglio 2024).
In effetti, il meccanismo di riscontro frazionato circa l'esito
positivo delle istanze di liberazione anticipata ha, sino al recente
passato, costituito per il detenuto uno stimolo importante a
proseguire sul cammino di cambiamento intrapreso, attraverso la
progressiva anticipazione, che in tal modo gli si prospettava, del
fine pena e del termine per l'accesso ai benefici. Cio' in piena
consonanza con quei caratteri di progressivita' e flessibilita' della
pena che derivano dallo stesso principio rieducativo, e che si
declinano in una duplice speculare responsabilita': quella del
condannato, chiamato a «intraprendere un cammino di revisione critica
del proprio passato e di ricostruzione della propria personalita', in
linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su
cui si fonda la convivenza civile»; e quella correlativa del sistema
penale nello stimolare il condannato a intraprendere e proseguire
tale cammino, avvicinandolo gradualmente ai benefici finalizzati a
promuovere il suo progressivo reinserimento nella societa' (sentenza
n. 149 del 2018, punti 5 e 7 del Considerato in diritto, e ivi per
ulteriori riferimenti).
D'altra parte, come sottolineano i rimettenti, anche l'eventuale
diniego della liberazione anticipata con riferimento a un singolo
semestre non segnava un irreparabile fallimento del percorso
trattamentale, ma costituiva esso stesso stimolo per il condannato a
modificare al piu' presto il proprio comportamento, si' da ottenere
la riduzione di pena alla successiva scadenza semestrale. Il tutto
nell'ambito di un cammino in cui il condannato dovrebbe idealmente
essere aiutato - attraverso un costante dialogo con il magistrato di
sorveglianza e il personale dell'amministrazione penitenziaria,
nonche' con i volontari che quotidianamente dedicano il loro impegno
alle carceri italiane - a ritrovare in se stesso le risorse personali
indispensabili per realizzare quel processo di cambiamento cui mira,
in definitiva, l'art. 27, terzo comma, Cost.
La disciplina qui censurata ha cancellato tutti questi riscontri
periodici, lasciando il condannato nell'incertezza circa la
meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua
inadeguatezza rispetto alle aspettative dell'ordinamento. E cio' sino
al momento in cui i potenziali premi diventino in concreto fruibili
in termini di riduzioni della pena da espiare: un momento - pero' -
in cui il condannato non e' piu' in grado di correggere efficacemente
il proprio comportamento.
6.5.- Lo scopo perseguito dal legislatore, su cui insiste nelle
proprie difese l'Avvocatura generale dello Stato, di alleggerire il
carico di lavoro della magistratura di sorveglianza e' invero
apprezzabile, stanti i noti gravissimi ritardi nella definizione
delle cause pendenti: a cominciare da quelle concernenti l'enorme
numero dei cosiddetti "liberi sospesi" - e cioe' condannati a pene
detentive non superiori a quattro anni, che restano anche per anni in
attesa delle determinazioni del tribunale di sorveglianza sulla
propria istanza di misura alternativa alla detenzione -, su cui
questa Corte ha gia' avuto modo di richiamare l'urgente attenzione
del legislatore (sentenza n. 84 del 2024, punto 3.3.2. del
Considerato in diritto).
E tuttavia, un tale interesse alla sollecita definizione dei
giudizi pendenti, esso stesso di rilievo costituzionale (art. 111,
secondo comma, Cost.), non puo' essere perseguito con modalita' che
determinano - come nel caso oggi all'esame - grave pregiudizio alla
finalita' rieducativa della pena.
6.6.- Questa Corte ritiene dunque che la disciplina censurata -
precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione
anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello
alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure
alternative o a benefici penitenziari - violi il principio della
finalita' rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma,
Cost., e risulti distonica rispetto alla stessa finalita'
dell'istituto della liberazione anticipata, pensata dal legislatore
dell'ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella
finalita' costituzionale, integrandosi altresi' con il principio del
"minimo sacrificio necessario" della liberta' personale, che la
costante giurisprudenza di questa Corte deduce dal particolare
rilievo costituzionale della liberta' personale (sentenza n. 139 del
2025, punto 9.1. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori
riferimenti)
Cio' determina, altresi', un'evidente incongruita' della
disciplina rispetto alla sua finalita': il che integra un'ipotesi di
irrazionalita' intra legem, riconducibile al novero dei vizi di
irragionevolezza ex art. 3 Cost. (sentenze n. 38 del 2025, punto n.
4.3.1. del Considerato in diritto; n. 95 del 2024, punto 8 del
Considerato in diritto; n. 197 del 2023, punto 5.5.4. del Considerato
in diritto; n. 223 del 2022, punto 12 del Considerato in diritto; n.
195 del 2022, punto 8 del Considerato in diritto).
Come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza di Napoli, inoltre,
la disciplina censurata risulta distonica anche rispetto all'art.
111, sesto comma, Cost., rendendo arduo per il giudice l'adempimento
del suo dovere costituzionale di motivare il provvedimento che
riconosca o neghi le detrazioni di pena a titolo di liberazione
anticipata a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre cui
ciascuna di esse si riferisce, sulla base di relazioni rispetto alle
quali diviene in pratica assai difficile chiedere chiarimenti alle
amministrazioni penitenziarie presso le quali il condannato e' stato
in carico. Con la correlata difficolta' per il condannato stesso di
esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa, stante la
difficolta' di produrre prove della propria partecipazione all'opera
di rieducazione a distanza di anni dai semestri in valutazione.
6.7.- Resta, a questo punto, da vagliare se e in che misura le
altre innovazioni normative operate con il d.l. n. 92 del 2024, come
convertito, e poi con il d.P.R. n. 176 del 2025, sortiscano l'effetto
di elidere i vizi di illegittimita' costituzionale sin qui posti in
luce.
6.7.1.- Prendendo le mosse dagli interventi sull'art. 656 cod.
proc. pen., essi sono compendiabili nell'espressa indicazione,
nell'ordine di esecuzione della pena, delle detrazioni di pena a
titolo di liberazione anticipata di cui il condannato potra' fruire,
accompagnata dall'avvertimento che tali detrazioni non saranno
riconosciute in caso di mancata partecipazione all'opera di
rieducazione.
Ritiene questa Corte che l'obbligo di fornire sin dall'inizio al
condannato queste informazioni, peraltro gia' desumibili dalla mera
lettura del dettato normativo, non valga a compensare il venir meno
di quella verifica periodica che era garantita dalla possibilita' di
ottenere, per l'intero corso dell'esecuzione della pena, un riscontro
puntuale sull'andamento del percorso trattamentale, assicurato dalla
valutazione idealmente espressa dal magistrato di sorveglianza al
termine di ogni semestre. Solo tale valutazione individualizzata e',
infatti, idonea a segnalare le specifiche criticita' riscontrate nel
semestre, e a consentire allo stesso condannato - anche grazie ai
colloqui con il magistrato e con l'amministrazione penitenziaria - di
superare tali criticita'.
6.7.2.- Necessariamente piu' articolato e', invece, il discorso
concernente l'impatto sulle odierne questioni del novum rappresentato
dalle modifiche al regolamento penitenziario, e in particolare dal
combinato disposto dei nuovi commi 5-bis dell'art. 26 e 1-ter
dell'art. 103, di cui si e' dato conto poc'anzi (supra, 4.5.).
Per effetto di tali modifiche, al condannato deve essere ora
comunicato il giudizio negativo espresso dalla direzione del carcere
sulla sua partecipazione all'opera di rieducazione in relazione a
ciascun semestre. In tal caso, il condannato si considera titolare di
uno «specifico interesse» ai sensi del censurato art. 69-bis, comma
3, ordin. penit., che lo legittima a formulare, nei trenta giorni
successivi, istanza di liberazione anticipata in relazione -
evidentemente - allo specifico semestre in relazione al quale e'
stato espresso il giudizio negativo.
Un tale meccanismo certamente attenua i profili di frizione con
la finalita' rieducativa della pena, di irragionevolezza intrinseca e
di contrasto con i principi del "giusto processo" nella fase
esecutiva della pena sin qui evidenziati, consentendo al condannato
di sollecitare immediatamente una verifica giurisdizionale, alla luce
delle proprie deduzioni difensive, rilevante al fine
dell'accertamento dei presupposti della liberazione anticipata in
relazione al singolo semestre.
Tuttavia, un meccanismo cosi' congegnato continua a presentare
gravi incongruenze, che finiscono per lasciare il detenuto, il quale
non abbia ricevuto una inequivoca valutazione negativa da parte
dell'amministrazione, nell'incertezza circa il proprio fine pena
reale (e i termini per accedere a misure alternative e benefici). Al
riguardo, non puo' infatti trascurarsi che la valutazione circa la
sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata spetta, in
base alla legge, al solo magistrato di sorveglianza: il quale, certo,
dovra' considerare con attenzione il giudizio comunicatogli
dall'amministrazione penitenziaria, nell'ambito pero' di una
valutazione che egli dovra' compiere in autonomia, sulla base di
parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni
dell'amministrazione penitenziaria. La giurisprudenza di legittimita'
e' infatti costante nel sottolineare la necessita' di tenere in
considerazione, nella valutazione della partecipazione del condannato
all'opera di rieducazione, plurimi elementi ulteriori rispetto ai
riscontri dell'amministrazione penitenziaria (Corte di cassazione,
sezione prima penale, sentenza 28 marzo-3 luglio 2025, n. 24506, e
ivi ulteriori precedenti, nonche' sezione prima penale, sentenza 12
luglio 2018-22 gennaio 2019, n. 2886). Il che potrebbe condurlo a
negare le detrazioni di pena anche in presenza di un giudizio non
negativo (o non totalmente negativo) dell'amministrazione, e
viceversa.
In altre parole, cio' che conta per il condannato ai fini del
riconoscimento delle detrazioni di pena per ciascun semestre e' la
valutazione del magistrato di sorveglianza, non quella
dell'amministrazione. Di qui il suo persistente interesse,
nell'ottica dell'efficacia del complessivo percorso rieducativo, a
sollecitare tale valutazione semestre per semestre, anche
nell'ipotesi in cui non gli venga comunicato un giudizio negativo da
parte dell'amministrazione.
Donde l'insufficienza dei correttivi al regolamento penitenziario
introdotti con il d.P.R. n. 176 del 2025 a sanare i vulnera poc'anzi
evidenziati nella disciplina legislativa censurata.
Restano assorbiti tutti gli ulteriori profili di censura
prospettati dalle ordinanze di rimessione.
7.- La reductio ad legitimitatem della disciplina censurata e'
possibile mediante l'ablazione, nel comma 3 del novellato art. 69-bis
ordin. penit., dell'intera seconda parte della disposizione che
condiziona la possibilita' per il condannato di formulare istanza di
liberazione anticipata alla sussistenza di uno specifico interesse
(«quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui
ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita',
nell'istanza medesima»).
La sopravvivenza della proposizione iniziale («Il condannato puo'
formulare istanza di liberazione anticipata») assicurera' cosi' al
condannato la possibilita' di formulare in qualsiasi momento
l'istanza in relazione al semestre o ai semestri gia' maturati.
Resta fermo, invece, l'obbligo - introdotto dal d.l. n. 92 del
2024, come convertito, - di valutazione ex officio dei presupposti
per la concessione della liberta' anticipata in relazione a ciascun
semestre, ove non gia' effettuata in risposta a previe istanze del
condannato, nelle scansioni temporali previste dai primi due commi
dell'art. 69-bis ordin. penit., che non sono oggetto delle censure
dei rimettenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69-bis, comma
3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia
penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del
Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi
abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e
2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza
medesima».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANO', Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI