N. 202 SENTENZA 20 ottobre - 29 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati  e  pene  -  Violenza  sessuale   di   gruppo   -   Trattamento
  sanzionatorio - Possibilita', nei casi di minore gravita',  per  il
  giudice di diminuire la pena in misura non eccedente i due terzi  -
  Omessa previsione - Disparita'  di  trattamento  e  violazione  del
  principio della finalita' rieducativa della pena  -  Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
- Codice penale, art. 609-octies. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  609-octies
del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare  del
Tribunale per i minorenni di Milano, nel procedimento penale a carico
di M. T., con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta al  n.  49  del
registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre  2025  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 49 del registro ordinanze  2025,
il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni  di
Milano  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  27  della
Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
609-octies del codice penale - che punisce la  violenza  sessuale  di
gruppo - nella parte in cui non  prevede  che,  nei  casi  di  minore
gravita', la pena possa essere diminuita in misura  non  eccedente  i
due terzi. 
    1.1.-  Il  giudice  rimettente  espone  di  doversi   pronunciare
nell'ambito di un giudizio abbreviato in cui si procede per il  reato
di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, numero 1), cod. pen.
e il reato di cui all'art. 609-octies,  primo  e  secondo  comma,  in
relazione all'art. 609-bis, comma primo, e cod. pen. a carico  di  un
minore, accusato di aver avvicinato  sull'autobus  un  ragazzo  e  di
averlo indotto a seguirlo, con il pretesto di compiere atti  sessuali
consenzienti.  Arrivati  in  uno  stabile  abbandonato,  dove   erano
sopraggiunti altri due ragazzi (uno  minore  e  l'altro  rimasto  non
identificato),  il  giovane  adescato  era  stato  rapinato  del  suo
telefono  cellulare,  dietro  la  minaccia  di  un  coltello,  e  poi
palpeggiato. La vittima si era allontanata  ed  era  tornata  con  le
forze dell'ordine sul posto, ove era stato rinvenuto l'imputato e uno
dei due concorrenti. Per l'imputato era, quindi, scattata l'accusa di
rapina e di violenza sessuale di gruppo. 
    1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo assume la diretta e
attuale incidenza della censurata disposizione al fine di definire il
giudizio. 
    E cio' in quanto l'imputato e' chiamato a rispondere del reato di
cui all'art. 609-octies, primo e secondo comma, numero 1), cod. pen.,
fattispecie nella quale rientra la condotta da questi tenuta,  avendo
egli, unitamente ad altre due persone, posto in essere  una  condotta
consistita «nel  palpeggiamento  di  zone  certamente  erogene».  Ne'
sussisterebbero gli elementi per riconoscere l'attenuante di  cui  al
comma quarto del citato articolo, dovendosi escludere che  l'imputato
abbia  contribuito  con  un  apporto  marginale  o  lievissimo,  come
richiesto dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  per  integrare  la
circostanza suddetta. 
    Sussisterebbero, invece, i presupposti per  l'applicazione  della
circostanza attenuante di cui all'art.  609-bis,  comma  terzo,  cod.
pen., trattandosi di ipotesi in cui - in linea con  quanto  richiesto
dalla giurisprudenza formatasi in materia  -  vi  sarebbe  stata  una
minima compressione  della  liberta'  sessuale  della  vittima,  come
evincibile dalle modalita' esecutive e dalle circostanze dell'azione,
secondo una valutazione globale della vicenda, comprensiva del  grado
di coartazione esercitato  sulla  persona  offesa,  delle  condizioni
fisiche e psichiche della stessa, delle caratteristiche  psicologiche
valutate in  relazione  all'eta',  dell'entita'  della  lesione  alla
liberta' sessuale e  del  danno  arrecato,  anche  sotto  il  profilo
psichico. Viene, a tal fine, rilevato che la persona  offesa  non  e'
stata costretta, con violenza o  minaccia,  a  entrare  nell'edificio
abbandonato, ma lo ha fatto a seguito di alcuni ammiccamenti ricevuti
da uno dei tre autori delle condotte in contestazione; le minacce che
gli sono state rivolte all'interno non riguardano in  alcun  modo  la
violenza sessuale subita  bensi'  la  sottrazione  del  suo  telefono
cellulare (circostanza che ha fondato la  contestazione  del  diverso
reato  di  rapina  aggravata);  egli  non  e'  stato  denudato  e   i
palpeggiamenti  sono  avvenuti  sopra  i  vestiti,   per   un   tempo
limitatissimo. E' quindi uscito dall'edificio ed e' stato in grado di
chiedere  immediatamente  aiuto  ad  alcuni  passanti;  ha  richiesto
l'intervento delle forze dell'ordine ed  e'  rientrato  nell'edificio
unitamente agli operanti indicando due  dei  tre  autori  del  fatto,
ancora presenti sul posto; non ha avuto necessita' di cure mediche  e
non risulta, dagli atti acquisiti al fascicolo, che  abbia  avuto  in
seguito la necessita' di supporto psicologico. 
    E, pero', pur potendo, dunque, ritenersi che il fatto di violenza
sessuale di gruppo  appena  descritto  sia  "di  minore  gravita'"  -
prosegue il GUP  -,  non  trova  applicazione  l'attenuante  prevista
dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. 
    A impedire  un'interpretazione  estensiva  di  tale  disposizione
all'ipotesi in esame osterebbe il dato letterale e  l'interpretazione
fornita  dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  e   costituzionale.
Secondo quest'ultima, infatti, depone in tale senso, soprattutto,  la
considerazione che l'art. 609-octies cod. pen. non richiama in  alcun
modo il comma terzo dell'art.  609-bis  cod.  pen.,  mentre,  ove  il
legislatore  ha  inteso  estendere  l'attenuante  de  qua  a  ipotesi
differenti rispetto all'ipotesi base, lo  ha  espressamente  previsto
(come nel caso dell'art. 609-quater cod. pen.). 
    Constatata, in questi termini,  l'impossibilita'  di  giungere  a
un'interpretazione   costituzionalmente   orientata,    il    giudice
rimettente  ribadisce  la  rilevanza  delle   questioni   in   esame,
escludendo possa incidere in senso contrario la circostanza  che  nel
medesimo giudizio si proceda anche per il reato di rapina  aggravata.
E  cio'  in  quanto,  nel  caso  di  specie,  ben   potrebbe   essere
riconosciuta in via di equivalenza la diminuente  della  minore  eta'
prevista ex art. 98 cod. pen., e, potendosi egualmente riconoscere la
continuazione tra i reati ascritti, alla luce  dei  criteri  indicati
dalla  Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  penali,  sentenza   28
febbraio-13 giugno 2013, n.  25939,  il  reato  piu'  grave  andrebbe
certamente individuato in quello di violenza sessuale di  gruppo  non
aggravata (la cui pena edittale, alla luce  del  bilanciamento  delle
circostanze, va da otto a quattordici anni di reclusione, superiore a
quella prevista per la rapina non aggravata, atteso il  bilanciamento
delle circostanze, da cinque a dieci anni di  reclusione  oltre  alla
multa). 
    1.3.- Cio' premesso in punto di rilevanza, il giudice  rimettente
imposta le questioni  di  legittimita'  costituzionale  prendendo  le
mosse dai precedenti arresti di questa Corte che, con  due  pronunce,
l'ordinanza n. 170 del 2006  e  la  sentenza  n.  325  del  2005,  ha
respinto  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  sollevati   sul
trattamento sanzionatorio della violenza sessuale di gruppo. 
    A fronte  di  questo  scrutinio,  il  GUP  del  Tribunale  per  i
minorenni di Milano espone gli elementi di novita'  che  giustificano
una nuova sottoposizione a questa Corte della questione, richiamando,
in particolare, l'inasprimento della cornice edittale  del  reato  in
esame operata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al  codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere). 
    Il rimettente ricorda che gli  aumenti  operati  da  quest'ultima
novella sul trattamento sanzionatorio sono diversamente calibrati per
la violenza sessuale di cui all'art.  609-bis  cod.  pen.  e  per  la
violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies  cod.  pen.  I
limiti edittali del  primo  reato  sono  passati  rispettivamente  da
cinque e dieci anni a sei e dodici anni di reclusione, con un aumento
pari al 20 per cento, tanto per il minimo quanto per  il  massimo;  i
limiti edittali del secondo reato sono passati rispettivamente da sei
e dodici anni a otto e quattordici anni di reclusione, con un aumento
pari al 17 per cento per il massimo e al 33 per cento per il minimo. 
    A fronte di tale inasprimento non e' stato previsto un meccanismo
di attenuazione per i casi di minore gravita'; nel che si ravvisa  la
contrarieta' ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. 
    Tanto premesso, il Tribunale milanese opera un sintetico  sguardo
d'insieme delle ipotesi in  cui  tale  attenuante  e'  normativamente
prevista. Vengono, quindi,  ricordati  i  gia'  menzionati  reati  di
violenza sessuale (art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.)  e  di  atti
sessuali compiuti con minorenni (art. 609-quater, comma  sesto,  cod.
pen.); nonche' altri delitti - che lo stesso rimettente esclude poter
fungere da tertia comparationis -  quali  il  sequestro  a  scopo  di
coazione (art. 289-ter, comma terzo, cod. pen.); i delitti contro  la
personalita' dello Stato  (art.  311  cod.  pen.);  buona  parte  dei
delitti contro la pubblica amministrazione (quelli indicati dall'art.
323-bis cod. pen.); i delitti contro il  patrimonio  culturale  (art.
518-septiesdecies cod. pen.); i  reati  in  materia  di  stupefacenti
(art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante  «Testo
unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi
stati di tossicodipendenza»); oltre che, a seguito  degli  interventi
di questa Corte, i reati di estorsione (sentenza n. 120 del  2023)  e
di sequestro di persona a scopo di estorsione  (sentenza  n.  68  del
2012). Viene peraltro precisato che la medesima  ratio  ha  ispirato,
tra le varie, anche le sentenze di questa Corte n. 40 del  2019  (che
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 73, comma 1,  del
d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui  prevede  la  pena  minima
edittale di otto anni di reclusione anziche' di sei anni)  e  n.  141
del 2023 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4,
cod. pen., sulla recidiva di cui  all'art.  99,  quarto  comma,  cod.
pen.). 
    Da questa panoramica il giudice a quo ricava  «l'immagine  di  un
sistema che [...] risulta coerente e ragionevole, perche'  prevede  a
monte (o, in altre parole, a valle consente al giudice di utilizzare)
meccanismi che, in buona sostanza, consentono  di  adeguare  la  pena
alle caratteristiche concrete del fatto, tenuto anche conto che molti
dei reati sopra richiamati, e che  prevedono  tutti  una  attenuante,
sono puniti con pene edittali di notevole rilevanza». 
    Alla  luce  di  tali  argomentazioni,   reputa   «ingiustificata,
irragionevole  e,  in  definitiva,  violativa  dell'art.   3   Cost.»
«l'impossibilita'  per  il  giudice  di  temperare  la  (grave)  pena
edittale prevista dall'art. 609-octies cod. pen. con  una  attenuante
specifica per i fatti di minore gravita'». 
    Cio' affermato, il GUP svolge ulteriori argomentazioni. 
    Partendo dalla considerazione che non tutti  i  reati  richiamati
possono fungere da tertia comparationis, ne individua due (i reati di
cui agli artt. 609-bis e 609-quater  cod.  pen.),  sottolineando  che
sono «fattispecie in parte  sovrapponibili  nella  loro  oggettivita'
giuridica  (avendo,  come  minimo  comune  denominatore,  proprio  il
compimento di atti sessuali), che tutelano lo stesso bene  giuridico,
inserite  nei  medesimi  titolo,   capo   e   sezione   del   codice,
caratterizzate  da   un   parallelismo   evolutivo   dei   rispettivi
trattamenti sanzionatori». 
    A cio' aggiungendo che la differenza  di  trattamento,  derivante
dalla  mancata  previsione  dell'attenuante  per  i  casi  di  minore
gravita', non puo' ritenersi giustificata dalla «diversita' oggettiva
delle due fattispecie (da una parte una violenza sessuale commessa da
un  singolo;  dall'altra  una  violenza  sessuale  commessa  da  piu'
persone)», essendo, questa, gia' valorizzata dal legislatore  tramite
la previsione di due cornici edittali  completamente  differenti  (da
sei a dodici anni di reclusione nel caso di cui all'art. 609-bis cod.
pen.; da otto a quattordici  anni  di  reclusione  nel  caso  di  cui
all'art. 609-octies cod. pen.). 
    Il giudice a quo sottolinea come lo  scarto  sussistente  tra  il
trattamento sanzionatorio per le ipotesi di minore gravita'  dei  due
reati ex artt. 609-bis e 609-octies cod. pen. sia  significativamente
e irragionevolmente piu' ampio di quello tra le ipotesi di non minore
gravita' dei medesimi reati. Tra i fatti di non  minore  gravita'  la
differenza del trattamento sanzionatorio dei due reati e' pari a  due
anni, mentre tra i fatti di minore gravita' e' pari  a  sei  anni  di
reclusione; differenza, quest'ultima, pari, quindi, al 300 per  cento
rispetto alla differenza tra i fatti di non minore gravita'. 
    Questa  sproporzione  «tra  fattispecie   non   gia'   eguali   o
sovrapponibili,  ma  analoghe  e  [...]  idonee  per  effettuare  una
comparazione rilevante ex art. 3 Cost.» dovrebbe,  dunque,  a  parere
del   Collegio   rimettente,   condurre   alla    dichiarazione    di
illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies cod.  pen.  «nella
parte ove non prevede che nei casi di minore  gravita'  la  pena  sia
diminuita in misura non eccedente i due terzi». 
    La mancata proporzione della pena ne determinerebbe, altresi', la
contrarieta' alla sua finalita' rieducativa di cui all'art. 27 Cost.,
che verrebbe fatalmente ostacolata dall'inflizione  di  una  sanzione
sproporzionata  e,  per  cio'  solo,  percepita  come  ingiusta   dal
condannato. Tanto piu' tale considerazione assume rilievo nell'ambito
di un giudizio minorile, tenuto conto che il principio costituzionale
espresso dall'art. 31, secondo comma, Cost. richiede l'adozione di un
sistema  di  giustizia  minorile  caratterizzato   dalla   prevalente
esigenza rieducativa. 
    2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non  e'  intervenuto
in giudizio e in esso non si e' costituito l'imputato. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza iscritta al n. 49 del registro ordinanze  2025,
il GUP del Tribunale per i  minorenni  di  Milano  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt.  3  e  27  Cost.,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  609-octies  cod.  pen.  -  che  punisce  la
violenza sessuale di gruppo - nella parte in cui non prevede che, nei
casi di minore gravita', la pena possa essere diminuita in misura non
eccedente i due terzi. 
    1.1.- Il rimettente, dopo avere sommariamente descritto  i  fatti
di causa, precisa che le modalita' e le circostanze della condotta  e
la modesta entita' degli atti di violenza sessuale posti in essere in
danno della persona offesa (le minacce non hanno riguardato la  sfera
sessuale bensi' la sottrazione del telefono cellulare e  la  violenza
e' consistita, in particolare, nel palpeggiamento delle parti intime,
al di  sopra  dei  vestiti,  per  un  ridottissimo  lasso  di  tempo)
renderebbero configurabile, ove fosse applicabile anche alla violenza
sessuale di gruppo, l'attenuante dei casi di minore gravita'. 
    Sulla  base  di  tale  premessa,  il  giudice  a  quo  si   duole
dell'irragionevolezza  e  del   difetto   di   proporzionalita'   del
trattamento sanzionatorio sancito dall'art. 609-octies cod. pen. che,
in assenza di un meccanismo di attenuazione  per  i  casi  di  minore
gravita', nella sua eccesiva severita', anche in considerazione della
significativa asprezza del minimo  edittale  (pari  a  otto  anni  di
reclusione) e della  latitudine  normativa  della  disposizione,  gli
precluderebbe  di  graduare  il  trattamento  punitivo,  come  invece
consentito in una serie di altre fattispecie criminose,  tra  cui  il
reato di violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen. e  il  reato  di
atti sessuali compiuti con minorenne ex art.  609-quater  cod.  pen.,
che prevedono la specifica diminuente, in misura non eccedente i  due
terzi, nei «casi di minore gravita'»; con la  conseguente  violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza  e
della disparita' di  trattamento,  nonche'  dell'art.  27  Cost.,  in
quanto una pena sproporzionata, derivante  dall'omissione  censurata,
rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta  e,  quindi,
ne svilisce la funzione rieducativa. 
    Per tali ragioni, il rimettente - attraverso la dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale in parte qua evocata - mira a estendere
alla disposizione censurata la possibile attenuazione in  misura  non
eccedente i due terzi per i casi di minore  gravita',  gia'  prevista
dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. 
    2.- Le questioni sono fondate. 
    3.-  Giova,  innanzitutto,  dare,  sia  pur   brevemente,   conto
dell'evoluzione della disposizione censurata nel complessivo contesto
normativo e giurisprudenziale. 
    3.1.- L'originaria disciplina  dei  delitti  contro  la  liberta'
sessuale, inseriti nel Capo I del Titolo IX (Dei  delitti  contro  la
moralita' pubblica e il buon costume) del Libro  secondo  del  codice
penale, e' stata interamente abrogata dalla legge 15  febbraio  1996,
n. 66 (Norme  contro  la  violenza  sessuale),  che  ha  al  contempo
inserito gli articoli da  609-bis  a  609-decies  nella  sezione  del
codice dedicata ai delitti contro la liberta' personale,  all'interno
del Titolo relativo ai delitti contro la persona. 
    Il legislatore, con tale riforma, ha disposto  la  concentrazione
nell'unico delitto di violenza  sessuale  (art.  609-bis  cod.  pen.)
delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti,
rispettivamente previste negli artt. 519 e 521 del  testo  originario
del codice penale, con la conseguenza che a  tale  nuovo  delitto  e'
riconducibile una gamma assai vasta di comportamenti,  dal  disvalore
marcatamente  diversificato,  accomunati  dall'idoneita'  a  incidere
comunque sulle facolta'  della  persona  offesa  di  autodeterminarsi
liberamente nella propria sfera sessuale. 
    E' stato, inoltre,  introdotto  l'autonomo  delitto  di  violenza
sessuale di gruppo dall'art. 609-octies cod.  pen.,  che  punisce  la
«partecipazione, da  parte  di  piu'  persone  riunite,  ad  atti  di
violenza sessuale di cui  all'articolo  609-bis»  cod.  pen.  con  la
reclusione da sei a dodici anni, pena  successivamente  elevata,  con
l'art. 13, comma 5, lettera a), della legge n.  69  del  2019,  dagli
otto ai quattordici anni. 
    In passato, l'agire da  parte  di  piu'  persone  riunite  veniva
colpito in base alle comuni norme sul concorso di persone  nel  reato
(artt. 110 cod. pen. e  seguenti),  naturalmente  in  relazione  agli
originari artt. 519, 520, 521 cod. pen. (poi,  come  detto,  abrogati
dalla stessa legge n.  66  del  1996),  eventualmente  anche  tramite
l'applicazione della  circostanza  aggravante  di  cui  all'art.  61,
numero 5), del medesimo codice, ravvisandosi nella condotta  di  piu'
persone contro una  vittima  un  caso  di  minorata  difesa.  Con  la
predetta legge del 1996, dunque, viene elevata a titolo  autonomo  di
reato un'ipotesi, pur qualificata, di concorso di persone nel  reato,
senza un ampliamento della sfera del penalmente rilevante, ma con  la
previsione di una piu' severa forbice edittale rispetto al  reato  di
cui all'art. 609-bis cod. pen. 
    Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato  che  l'elemento
che caratterizza la violenza sessuale di gruppo e' la  partecipazione
di piu' persone riunite  alla  commissione  degli  atti  di  violenza
sessuale. Nel perimetrare la figura del compartecipe si  e'  chiarito
che «[n]on e' tuttavia richiesto che tutti i  componenti  del  gruppo
compiano atti di  violenza  sessuale,  essendo  sufficiente  che  dal
compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale  o
morale,  alla  commissione  del  reato,  ne'  e'  necessario  che   i
componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di  violenza
sessuale, essendo sufficiente  la  loro  presenza  nel  luogo  e  nel
momento in cui detti atti vengono compiuti, anche  da  uno  solo  dei
compartecipi, atteso che  la  determinazione  di  quest'ultimo  viene
rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo» (Corte  di
cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 luglio-21 ottobre 2020,
n. 29096; conformi, sezione terza penale, 29 ottobre-6 dicembre 2019,
n. 49723; sezione seconda penale, sentenza 7 dicembre 2018-21 gennaio
2019, n. 2721). 
    Per quanto di interesse in questa sede,  l'art.  609-octies  cod.
pen., al quarto comma, prevede che  la  pena  sia  diminuita  per  il
partecipante  la  cui  opera  abbia  avuto  minima  importanza  nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La Corte di cassazione  ha
applicato tale attenuante in  maniera  rigorosa,  riconoscendola  nel
solo  caso  in  cui  l'apporto  del  concorrente,  tanto  nella  fase
preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima
e marginale  efficacia  eziologica  e  risulti,  percio',  del  tutto
trascurabile nell'economia generale  della  condotta  criminosa,  non
essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza  causale  della
condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri  concorrenti  (tra
le ultime, Corte di cassazione, sezione quarta  penale,  sentenza  24
gennaio-14 marzo 2024, n. 10649). 
    Secondo  la  giurisprudenza  di  legittimita'  non  trova  invece
applicazione l'attenuante dei «casi di minore gravita'»,  contemplata
dal  terzo  comma  dell'art.  609-bis  cod.  pen.,  sia  perche'  non
richiamata  dalla  norma  incriminatrice,  sia  perche',  quando   il
legislatore ha voluto estenderla a fattispecie  diverse  dall'ipotesi
base della violenza  sessuale,  lo  ha  espressamente  previsto  (per
esempio,  al  sesto  comma  dell'art.  609-quater  cod.   pen.,   che
disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne). 
    Trattasi di una circostanza attenuante  -  come  ricordato  nella
sentenza n. 325 del 2005 di questa Corte - introdotta dal legislatore
in conseguenza della scelta di introdurre  una  piu'  comprensiva  ed
estesa tutela contro  qualsiasi  comportamento  che  costituisca  una
ingerenza  nella  piena  autodeterminazione  della  sfera   sessuale,
riconducendo, nell'unitaria nozione di atto sessuale, da un lato,  la
congiunzione carnale  e,  dall'altro,  gli  atti  di  libidine.  Tale
attenuante - nella logica del legislatore - risponde, dunque, proprio
all'esigenza  di  garantire  un  temperamento  degli  effetti   della
concentrazione in un unico reato di  comportamenti,  tra  loro  assai
differenziati,  che,  pur  accomunati  dalla  loro  incidenza   sulla
liberta' di autodeterminazione della  persona  offesa  nella  propria
sfera sessuale, ne determinano la compromissione con gradi di diversa
intensita'. 
    3.2.- Con la citata sentenza n. 325 del 2005 (seguita  poi  dalla
ordinanza n. 170 del 2006, di manifesta infondatezza  della  medesima
questione), questa Corte ha dichiarato non fondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli  artt.  3,
primo comma, e 27, terzo  comma,  Cost.,  dell'art.  609-octies  cod.
pen., nella parte in cui,  a  differenza  di  quanto  dispone  l'art.
609-bis,   terzo   comma,   dello   stesso   codice,   non    prevede
l'applicabilita'  dell'attenuante  dei  «casi  di  minore  gravita'»,
ritenendo  improponibile  una  diretta  comparazione  con  le  regole
concernenti la violenza sessuale di cui all'art.  609-bis  cod.  pen.
(evocata  come  tertium  comparationis  dal  rimettente),  attesa  la
peculiare e intrinseca gravita' dell'offesa recata  da  piu'  persone
riunite. 
    4.- Questa Corte ritiene che il proprio precedente  possa  essere
riconsiderato alla luce dell'evoluzione del quadro  normativo  e  dei
propri pertinenti indirizzi giurisprudenziali. 
    E' bensi' vero che «il tendenziale rispetto dei propri precedenti
- unitamente alla coerenza dell'interpretazione con  il  testo  delle
norme interpretate  e  alla  persuasivita'  delle  motivazioni  -  e'
condizione  essenziale  per  l'autorevolezza   delle   decisioni   di
qualsiasi giurisdizione superiore; e che cio' vale anche, in speciale
misura, per il giudice costituzionale  (sentenza  n.  203  del  2024,
punto 4.5. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del 2025). 
    Tuttavia,  resta  ferma  la  possibilita'  per  questa  Corte  di
rimeditare i propri orientamenti «allorche'  sussistano  "ragioni  di
particolare cogenza che rendano non  piu'  sostenibili  le  soluzioni
precedentemente  adottate:  ad   esempio,   l'inconciliabilita'   dei
precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza  di
questa Corte o di quella delle  Corti  europee;  il  mutato  contesto
sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione  o  -
comunque - il sopravvenire  di  circostanze,  di  natura  fattuale  o
normativa, non considerate in precedenza; la maturata  consapevolezza
sulle  conseguenze  indesiderabili  prodotte   dalla   giurisprudenza
pregressa" (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del  Considerato  in
diritto)» (cosi', ancora, sentenza n. 24 del 2025). 
    5.- Come anticipato, la sentenza n. 325 del 2005 ha ritenuto  non
fondate analoghe questioni, sollevate in riferimento  agli  artt.  3,
primo comma, e 27, terzo  comma,  Cost.,  dell'art.  609-octies  cod.
pen., proprio nella parte in cui,  a  differenza  di  quanto  dispone
l'art.  609-bis,  terzo  comma,  dello  stesso  codice,  non  prevede
l'applicabilita' dell'attenuante dei «casi di minore gravita'». 
    In tale occasione,  questa  Corte  ha  rilevato  che  le  proprie
sentenze  di  accoglimento   per   superamento   del   limite   della
ragionevolezza  sono  state  pronunciate   in   situazioni   in   cui
l'arbitrarieta'  delle  scelte  legislative  derivava  dal   «diretto
confronto tra fattispecie  di  reato  sostanzialmente  identiche,  ma
sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (sentenze n.  102  del
1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi in  cui  era
prevista la medesima pena sia per il  delitto  consumato  (omicidio),
sia  per  il  tentativo  del  medesimo  delitto».  Rispetto  a   tale
perimetro, nel cui ambito veniva ammesso il sindacato  dell'esercizio
del potere discrezionale del legislatore in  tema  di  corrispondenza
tra entita' della  pena  e  gravita'  del  reato,  venivano  ritenute
estranee le questioni di legittimita'  costituzionale  in  esame,  in
considerazione  della  «sostanziale  diversita'  [della  violenza  di
gruppo] rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva,  tale
da rendere non proponibile una  diretta  comparazione,  rilevante  ai
fini dell'art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai
due reati». 
    E,  dunque,  e'  da  tale  incomparabilita'  che   veniva   fatta
discendere l'esclusione  del  contrasto  con  gli  evocati  parametri
costituzionali, in  quanto  la  scelta  del  legislatore  non  poteva
ritenersi palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata. 
    Rispetto a tale  pronuncia,  l'attuale  giudice  rimettente,  pur
argomentando anche sul confronto con le  ipotesi  delittuose  di  cui
agli artt. 609-bis e 609-quater  cod.  pen.,  emancipa  le  questioni
sollevate dal raffronto  con  uno  specifico  tertium  comparationis,
concentrando    le    proprie    doglianze    principalmente    sulla
irragionevolezza  intrinseca  della  sanzione,  in  quanto  assume  a
raffronto un sistema che,  nel  suo  complesso  «risulta  coerente  e
ragionevole, perche' prevede a monte (o, in  altre  parole,  a  valle
consente al giudice di utilizzare) meccanismi che, in buona sostanza,
consentono di adeguare la  pena  alle  caratteristiche  concrete  del
fatto», soprattutto per i reati puniti con pene edittali di  notevole
severita'. 
    6.-  Al  di  la'  di   tale   preliminare   considerazione   piu'
strettamente  legata   alla   diversa   prospettazione   dell'odierno
rimettente rispetto alle questioni esaminate dalla  sentenza  n.  325
del 2005, va verificato se, alla luce della successiva evoluzione del
contesto normativo e giurisprudenziale, sussistano  ragioni  tali  da
indurre questa Corte a rimeditare le conclusioni cui era pervenuta la
suddetta decisione. 
    6.1.- Sul piano piu' propriamente normativo, si  sono  realizzati
diversi mutamenti. 
    Il primo  riguarda  l'intervenuto  aumento  del  minimo  edittale
dell'art. 609-octies cod. pen. 
    Come sopra ricordato, con la legge n. 69 del 2019 esso  e'  stato
elevato da sei a otto anni di reclusione. 
    La particolare asprezza del minimo edittale ancor  meglio  emerge
alla luce dell'evoluzione  normativa  del  trattamento  sanzionatorio
delle fattispecie di violenza sessuale di cui agli  artt.  609-bis  e
609-octies cod. pen. Con la citata legge del 2019 la cornice edittale
di quest'ultima diposizione mutava, passando da una  forbice  pari  a
sei-dodici anni di reclusione a una forbice pari  a  otto-quattordici
anni, con un incremento, quindi, del minimo e  del  massimo  edittale
percentualmente differente. Circostanza particolarmente significativa
considerando che l'aumento previsto, con la stessa legge  n.  69  del
2019, per il reato  previsto  dall'art.  609-bis  cod.  pen.  andava,
invece, di pari passo per il minimo e il massimo edittale. 
    Sempre nel raffronto fra i due reati di violenza sessuale di  cui
agli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., particolarmente indicativo
e' che, nell'ipotesi in  cui  si  applichi  il  minimo  edittale,  il
trattamento sanzionatorio e' pari, rispettivamente, a sei e otto anni
di reclusione, con una differenza, quindi, tra i due  reati,  di  due
anni. Di contro, per i fatti di  minore  gravita',  per  i  quali  il
giudice puo' applicare la diminuente fino a due  terzi  per  la  sola
ipotesi di cui all'art. 609-bis cod. pen., la differenza puo'  salire
fino a ben sei anni. 
    Il secondo, ancor piu' decisivo, fattore di mutamento  successivo
alla sentenza n. 325 del 2005 - risalente a venti anni  fa  -  e'  la
progressiva maggiore  attenzione  mostrata  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte in tema di margini di  sindacabilita'  della  dosimetria
penale e di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione. 
    La giurisprudenza  costituzionale,  gradatamente  affrancando  il
sindacato di conformita'  al  principio  di  proporzione  della  pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di  individuare  un
preciso tertium comparationis, ha progressivamente  privilegiato  «un
modello di sindacato sulla proporzionalita' "intrinseca" della  pena,
che - ferma restando l'ampia discrezionalita' di cui  il  legislatore
gode nella determinazione  delle  cornici  edittali  [...]  -  valuta
direttamente se la pena comminata debba  considerarsi  manifestamente
eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando  poi  nel  sistema
punti di riferimento gia' esistenti per ricostruire in via interinale
un nuovo quadro  sanzionatorio  in  luogo  di  quello  colpito  dalla
declaratoria  di  incostituzionalita',  nelle  more  di   un   sempre
possibile intervento legislativo  volto  a  rideterminare  la  misura
della pena, nel rispetto dei principi  costituzionali»  (sentenza  n.
284 del 2019). Principio ribadito, piu' di recente, dalle sentenze n.
91 del 2024 e n. 136 del 2020. 
    La  crescente  considerazione  della  necessaria   e   intrinseca
ragionevolezza  e  proporzionalita'  della  pena  ha  condotto   alla
necessita' di prevedere delle cosiddette valvole di sicurezza  idonee
a  garantire  la  possibilita'   di   adeguare   la   sanzione   alle
caratteristiche concrete del fatto. E cio', in  presenza  soprattutto
di due condizioni: un minimo edittale  significativamente  elevato  e
una latitudine normativa tale da includere nella medesima fattispecie
di reato condotte dal disvalore marcatamente dissimile (come  per  le
sentenze n. 91 del 2024, n. 120 del 2023, n. 244 del 2022 e n. 68 del
2012, relative, rispettivamente, ai reati di produzione di  materiale
pornografico mediante l'utilizzazione di  minori  di  anni  diciotto,
estorsione, sabotaggio militare e sequestro di  persona  a  scopo  di
estorsione). 
    D'altronde, al di la' di tale mutamento, il complessivo  panorama
normativo offre una serie di ipotesi in cui  il  legislatore  prevede
un'attenuante per i casi di  minore  gravita'.  Basti  pensare,  alle
ipotesi di sequestro a scopo  di  coazione  ex  art.  289-ter,  terzo
comma, cod. pen., ma anche ai delitti contro  la  personalita'  dello
Stato (art. 311 cod. pen.) e a  gran  parte  dei  delitti  contro  la
pubblica amministrazione  (quelli  indicati  dall'art.  323-bis  cod.
pen.);  ma  soprattutto,  per  la  particolare  similarita'  con   la
fattispecie in questione,  ai  reati  di  violenza  sessuale  di  cui
all'art. 609-bis cod. pen. e al reato di atti sessuali  compiuti  con
minorenni. 
    7.-  Tanto  premesso  -  e  fermo  restando  che  le  valutazioni
discrezionali di dosimetria della pena spettano al  legislatore,  con
il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino  arbitrarie
o manifestamente irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n.
91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n.  62
del 2021) -, si e' gia' detto, in via generale, che, nello  scrutinio
di legittimita' costituzionale sulla ragionevolezza intrinseca  e  la
proporzionalita'  della   pena   la   giurisprudenza   costituzionale
valorizza due fattori: la  latitudine  normativa  della  disposizione
censurata e l'eccessiva asprezza del minimo edittale. 
    Quanto  al  primo  profilo,  la  necessita'  di  prevedere  delle
diminuenti per  poter  individualizzare  la  sanzione  rispetto  allo
specifico disvalore della singola condotta e assicurare  il  rispetto
dei principi  fissati  dagli  artt.  3  e  27  Cost.  si  impone,  in
particolar modo, quando la formulazione della disposizione  censurata
sia di ampiezza tale da ricomprendere fattispecie  significativamente
diversificate sul piano criminologico e del tasso  di  disvalore  (ex
multis, sentenze n. 83 del 2025; n. 91 del 2024; 120 del 2023, n. 244
del 2022, n. 117 del 2021, n. 88 del 2019, n. 106 del 2014  e  n.  68
del 2012). 
    Quanto al secondo profilo, viene in rilievo  il  minimo  edittale
particolarmente elevato, tale da precludere al giudice di graduare la
sanzione per adattarla al caso concreto e  allo  specifico  disvalore
della condotta incriminata (ex multis, sentenze n. 91  e  n.  46  del
2024, n. 120 del 2023, n. 244 e n. 63 del 2022, n. 143 del 2021 e  n.
68 del 2012). 
    8.- Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, le  questioni
di legittimita' costituzionale - come  si  e'  detto  -  si  rivelano
fondate. 
    Per il reato ex art. 609-octies  cod.  pen.  ricorrono,  infatti,
entrambi i profili: estesa latitudine  normativa  e  minimo  edittale
particolarmente elevato. 
    8.1.- Secondo quanto sopra ricordato, la  disposizione  in  esame
(«partecipazione, da parte  di  piu'  persone  riunite,  ad  atti  di
violenza sessuale di cui all'articolo  609-bis»),  stante  l'ampiezza
della  nozione  di  atto  di  violenza  sessuale  (comprensiva  della
violenza carnale e degli atti di libidine  violenti,  originariamente
previsti dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen.),  si  caratterizza
per una notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una  vasta
gamma  di  condotte  dal  diversificato  disvalore,  idonee  cioe'  a
compromettere il bene giuridico  tutelato  in  maniera  profondamente
differente, come, del resto, dimostrato dalla  fattispecie  in  esame
nel giudizio a quo. 
    8.2.- E' pur vero che, come affermato nella  citata  sentenza  n.
325 del 2005, il reato in esame, proprio a causa  della  presenza  di
piu' persone riunite, cagiona una  lesione  particolarmente  grave  e
traumatica della sfera di autodeterminazione della liberta'  sessuale
della vittima, in tal  modo  «differenzian[dosi]  anche  sul  terreno
qualitativo» rispetto agli atti di violenza sessuale posti in  essere
da una sola persona. 
    Ma tale peculiare disvalore e' gia' alla base della previsione di
un'autonoma fattispecie di reato (anziche'  costituire  un'aggravante
del  reato  base  di  violenza  sessuale)   e,   soprattutto,   della
significativa   maggiore   severita'   del    relativo    trattamento
sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all'art. 609-bis  cod.
pen. 
    8.3.-  D'altronde,  anche  per  la  fattispecie   necessariamente
plurisoggettiva, per  quanto  appena  sopra  osservato,  si  pone  la
medesima esigenza cui e' ispirata l'introduzione dell'attenuante  per
i casi di minore gravita' prevista per la fattispecie di cui all'art.
609-bis cod. pen, ovverosia garantire un temperamento  degli  effetti
della concentrazione in un unico reato di condotte idonee a ledere la
liberta'  sessuale  della  persona  offesa  in  maniera  marcatamente
diversificata. 
    Ne' puo' assumere alcuna rilevanza, in tale ottica,  l'attenuante
prevista dal quarto comma dello stesso art. 609-octies cod. pen.  per
il partecipe  la  cui  opera  abbia  avuto  minima  importanza  nella
preparazione o nell'esecuzione del  reato.  E  cio'  in  quanto  essa
riguarda il contributo apportato dal singolo partecipe e non consente
in  alcun  modo  di  calibrare  la  sanzione  alla   gravita'   della
fattispecie concreta posta in essere  da  tutti  i  compartecipi,  in
considerazione  delle  modalita'  esecutive   del   reato   e   della
compromissione del bene giuridico tutelato. 
    8.4.-  E,  dunque,  la  mancata  previsione  di  una  valvola  di
sicurezza che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla
alla concreta  gravita'  della  singola  condotta,  puo'  determinare
l'irrogazione  di  una  sanzione  non  proporzionata,  in  quanto  la
formulazione normativa del censurato art. 609-octies cod. pen., nella
sua ampiezza, e' idonea a includere, nel proprio ambito  applicativo,
condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del  tasso
di disvalore, alcune delle quali  anche  difficilmente  riconducibili
alla logica sottesa alla severa cornice sanzionatoria in  materia  di
violenza sessuale di gruppo. 
    Tali valutazioni assumono ancor maggior  peso  in  considerazione
della previsione di una cornice edittale del reato caratterizzata  da
un minimo di significativa asprezza, pari a otto anni di reclusione. 
    9.- Quanto sin qui  esposto  conduce  in  definitiva  a  ritenere
sussistente la violazione del  principio  di  proporzionalita'  della
pena nonche' del principio di  ragionevolezza  intrinseca  desumibili
dagli artt. 3 e 27 Cost. 
    10.-  La  diminuente  puo'  essere  individuata,  sulla   scorta,
peraltro, di quanto indicato dal rimettente,  in  quella  applicabile
alla figura di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen. 
    Siffatta soluzione sanzionatoria, gia' esistente nell'ordinamento
e anzi in qualche modo simmetrica rispetto alla fattispecie in esame,
costituisce  una  soluzione  idonea  a  porre   rimedio   al   vulnus
riscontrato. Cio' ovviamente non esclude - secondo i principi  -  una
generale riconsiderazione da parte del legislatore della tematica  in
esame, sotto il  profilo  sistematico  delle  fattispecie  criminose,
delle  norme   incriminatrici   e   dei   trattamenti   sanzionatori;
riconsiderazione sistematica che dovra' naturalmente tener conto  dei
canoni costituzionali di proporzionalita'  e  di  individualizzazione
della pena. 
    Va, infine, sottolineato che l'applicazione in concreto  di  tale
diminuente puo'  trovare  ragionevole  giustificazione  limitatamente
alle ipotesi  di  disvalore  significativamente  inferiore  a  quello
normalmente associato alla realizzazione di un  fatto  conforme  alla
figura  astratta  del  reato,  trattandosi  di  condotta  che  incide
comunque sulla liberta' di  autodeterminazione  nella  propria  sfera
sessuale della persona offesa, la quale subisce  un'aggressione,  sia
qualitativamente che quantitativamente, piu' intensa rispetto al caso
di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del
codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di  minore
gravita' la pena  da  esso  comminata  e'  diminuita  in  misura  non
eccedente i due terzi. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI