N. 202 SENTENZA 20 ottobre - 29 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Violenza sessuale di gruppo - Trattamento sanzionatorio - Possibilita', nei casi di minore gravita', per il giudice di diminuire la pena in misura non eccedente i due terzi - Omessa previsione - Disparita' di trattamento e violazione del principio della finalita' rieducativa della pena - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice penale, art. 609-octies. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 609-octies
del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Milano, nel procedimento penale a carico
di M. T., con ordinanza del 4 febbraio 2025, iscritta al n. 49 del
registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2025,
il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di
Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
609-octies del codice penale - che punisce la violenza sessuale di
gruppo - nella parte in cui non prevede che, nei casi di minore
gravita', la pena possa essere diminuita in misura non eccedente i
due terzi.
1.1.- Il giudice rimettente espone di doversi pronunciare
nell'ambito di un giudizio abbreviato in cui si procede per il reato
di cui agli artt. 110, 628, primo e terzo comma, numero 1), cod. pen.
e il reato di cui all'art. 609-octies, primo e secondo comma, in
relazione all'art. 609-bis, comma primo, e cod. pen. a carico di un
minore, accusato di aver avvicinato sull'autobus un ragazzo e di
averlo indotto a seguirlo, con il pretesto di compiere atti sessuali
consenzienti. Arrivati in uno stabile abbandonato, dove erano
sopraggiunti altri due ragazzi (uno minore e l'altro rimasto non
identificato), il giovane adescato era stato rapinato del suo
telefono cellulare, dietro la minaccia di un coltello, e poi
palpeggiato. La vittima si era allontanata ed era tornata con le
forze dell'ordine sul posto, ove era stato rinvenuto l'imputato e uno
dei due concorrenti. Per l'imputato era, quindi, scattata l'accusa di
rapina e di violenza sessuale di gruppo.
1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo assume la diretta e
attuale incidenza della censurata disposizione al fine di definire il
giudizio.
E cio' in quanto l'imputato e' chiamato a rispondere del reato di
cui all'art. 609-octies, primo e secondo comma, numero 1), cod. pen.,
fattispecie nella quale rientra la condotta da questi tenuta, avendo
egli, unitamente ad altre due persone, posto in essere una condotta
consistita «nel palpeggiamento di zone certamente erogene». Ne'
sussisterebbero gli elementi per riconoscere l'attenuante di cui al
comma quarto del citato articolo, dovendosi escludere che l'imputato
abbia contribuito con un apporto marginale o lievissimo, come
richiesto dalla giurisprudenza di legittimita' per integrare la
circostanza suddetta.
Sussisterebbero, invece, i presupposti per l'applicazione della
circostanza attenuante di cui all'art. 609-bis, comma terzo, cod.
pen., trattandosi di ipotesi in cui - in linea con quanto richiesto
dalla giurisprudenza formatasi in materia - vi sarebbe stata una
minima compressione della liberta' sessuale della vittima, come
evincibile dalle modalita' esecutive e dalle circostanze dell'azione,
secondo una valutazione globale della vicenda, comprensiva del grado
di coartazione esercitato sulla persona offesa, delle condizioni
fisiche e psichiche della stessa, delle caratteristiche psicologiche
valutate in relazione all'eta', dell'entita' della lesione alla
liberta' sessuale e del danno arrecato, anche sotto il profilo
psichico. Viene, a tal fine, rilevato che la persona offesa non e'
stata costretta, con violenza o minaccia, a entrare nell'edificio
abbandonato, ma lo ha fatto a seguito di alcuni ammiccamenti ricevuti
da uno dei tre autori delle condotte in contestazione; le minacce che
gli sono state rivolte all'interno non riguardano in alcun modo la
violenza sessuale subita bensi' la sottrazione del suo telefono
cellulare (circostanza che ha fondato la contestazione del diverso
reato di rapina aggravata); egli non e' stato denudato e i
palpeggiamenti sono avvenuti sopra i vestiti, per un tempo
limitatissimo. E' quindi uscito dall'edificio ed e' stato in grado di
chiedere immediatamente aiuto ad alcuni passanti; ha richiesto
l'intervento delle forze dell'ordine ed e' rientrato nell'edificio
unitamente agli operanti indicando due dei tre autori del fatto,
ancora presenti sul posto; non ha avuto necessita' di cure mediche e
non risulta, dagli atti acquisiti al fascicolo, che abbia avuto in
seguito la necessita' di supporto psicologico.
E, pero', pur potendo, dunque, ritenersi che il fatto di violenza
sessuale di gruppo appena descritto sia "di minore gravita'" -
prosegue il GUP -, non trova applicazione l'attenuante prevista
dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.
A impedire un'interpretazione estensiva di tale disposizione
all'ipotesi in esame osterebbe il dato letterale e l'interpretazione
fornita dalla giurisprudenza di legittimita' e costituzionale.
Secondo quest'ultima, infatti, depone in tale senso, soprattutto, la
considerazione che l'art. 609-octies cod. pen. non richiama in alcun
modo il comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen., mentre, ove il
legislatore ha inteso estendere l'attenuante de qua a ipotesi
differenti rispetto all'ipotesi base, lo ha espressamente previsto
(come nel caso dell'art. 609-quater cod. pen.).
Constatata, in questi termini, l'impossibilita' di giungere a
un'interpretazione costituzionalmente orientata, il giudice
rimettente ribadisce la rilevanza delle questioni in esame,
escludendo possa incidere in senso contrario la circostanza che nel
medesimo giudizio si proceda anche per il reato di rapina aggravata.
E cio' in quanto, nel caso di specie, ben potrebbe essere
riconosciuta in via di equivalenza la diminuente della minore eta'
prevista ex art. 98 cod. pen., e, potendosi egualmente riconoscere la
continuazione tra i reati ascritti, alla luce dei criteri indicati
dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28
febbraio-13 giugno 2013, n. 25939, il reato piu' grave andrebbe
certamente individuato in quello di violenza sessuale di gruppo non
aggravata (la cui pena edittale, alla luce del bilanciamento delle
circostanze, va da otto a quattordici anni di reclusione, superiore a
quella prevista per la rapina non aggravata, atteso il bilanciamento
delle circostanze, da cinque a dieci anni di reclusione oltre alla
multa).
1.3.- Cio' premesso in punto di rilevanza, il giudice rimettente
imposta le questioni di legittimita' costituzionale prendendo le
mosse dai precedenti arresti di questa Corte che, con due pronunce,
l'ordinanza n. 170 del 2006 e la sentenza n. 325 del 2005, ha
respinto i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati sul
trattamento sanzionatorio della violenza sessuale di gruppo.
A fronte di questo scrutinio, il GUP del Tribunale per i
minorenni di Milano espone gli elementi di novita' che giustificano
una nuova sottoposizione a questa Corte della questione, richiamando,
in particolare, l'inasprimento della cornice edittale del reato in
esame operata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere).
Il rimettente ricorda che gli aumenti operati da quest'ultima
novella sul trattamento sanzionatorio sono diversamente calibrati per
la violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen. e per la
violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies cod. pen. I
limiti edittali del primo reato sono passati rispettivamente da
cinque e dieci anni a sei e dodici anni di reclusione, con un aumento
pari al 20 per cento, tanto per il minimo quanto per il massimo; i
limiti edittali del secondo reato sono passati rispettivamente da sei
e dodici anni a otto e quattordici anni di reclusione, con un aumento
pari al 17 per cento per il massimo e al 33 per cento per il minimo.
A fronte di tale inasprimento non e' stato previsto un meccanismo
di attenuazione per i casi di minore gravita'; nel che si ravvisa la
contrarieta' ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost.
Tanto premesso, il Tribunale milanese opera un sintetico sguardo
d'insieme delle ipotesi in cui tale attenuante e' normativamente
prevista. Vengono, quindi, ricordati i gia' menzionati reati di
violenza sessuale (art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.) e di atti
sessuali compiuti con minorenni (art. 609-quater, comma sesto, cod.
pen.); nonche' altri delitti - che lo stesso rimettente esclude poter
fungere da tertia comparationis - quali il sequestro a scopo di
coazione (art. 289-ter, comma terzo, cod. pen.); i delitti contro la
personalita' dello Stato (art. 311 cod. pen.); buona parte dei
delitti contro la pubblica amministrazione (quelli indicati dall'art.
323-bis cod. pen.); i delitti contro il patrimonio culturale (art.
518-septiesdecies cod. pen.); i reati in materia di stupefacenti
(art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza»); oltre che, a seguito degli interventi
di questa Corte, i reati di estorsione (sentenza n. 120 del 2023) e
di sequestro di persona a scopo di estorsione (sentenza n. 68 del
2012). Viene peraltro precisato che la medesima ratio ha ispirato,
tra le varie, anche le sentenze di questa Corte n. 40 del 2019 (che
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 73, comma 1, del
d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima
edittale di otto anni di reclusione anziche' di sei anni) e n. 141
del 2023 (che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4,
cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod.
pen.).
Da questa panoramica il giudice a quo ricava «l'immagine di un
sistema che [...] risulta coerente e ragionevole, perche' prevede a
monte (o, in altre parole, a valle consente al giudice di utilizzare)
meccanismi che, in buona sostanza, consentono di adeguare la pena
alle caratteristiche concrete del fatto, tenuto anche conto che molti
dei reati sopra richiamati, e che prevedono tutti una attenuante,
sono puniti con pene edittali di notevole rilevanza».
Alla luce di tali argomentazioni, reputa «ingiustificata,
irragionevole e, in definitiva, violativa dell'art. 3 Cost.»
«l'impossibilita' per il giudice di temperare la (grave) pena
edittale prevista dall'art. 609-octies cod. pen. con una attenuante
specifica per i fatti di minore gravita'».
Cio' affermato, il GUP svolge ulteriori argomentazioni.
Partendo dalla considerazione che non tutti i reati richiamati
possono fungere da tertia comparationis, ne individua due (i reati di
cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.), sottolineando che
sono «fattispecie in parte sovrapponibili nella loro oggettivita'
giuridica (avendo, come minimo comune denominatore, proprio il
compimento di atti sessuali), che tutelano lo stesso bene giuridico,
inserite nei medesimi titolo, capo e sezione del codice,
caratterizzate da un parallelismo evolutivo dei rispettivi
trattamenti sanzionatori».
A cio' aggiungendo che la differenza di trattamento, derivante
dalla mancata previsione dell'attenuante per i casi di minore
gravita', non puo' ritenersi giustificata dalla «diversita' oggettiva
delle due fattispecie (da una parte una violenza sessuale commessa da
un singolo; dall'altra una violenza sessuale commessa da piu'
persone)», essendo, questa, gia' valorizzata dal legislatore tramite
la previsione di due cornici edittali completamente differenti (da
sei a dodici anni di reclusione nel caso di cui all'art. 609-bis cod.
pen.; da otto a quattordici anni di reclusione nel caso di cui
all'art. 609-octies cod. pen.).
Il giudice a quo sottolinea come lo scarto sussistente tra il
trattamento sanzionatorio per le ipotesi di minore gravita' dei due
reati ex artt. 609-bis e 609-octies cod. pen. sia significativamente
e irragionevolmente piu' ampio di quello tra le ipotesi di non minore
gravita' dei medesimi reati. Tra i fatti di non minore gravita' la
differenza del trattamento sanzionatorio dei due reati e' pari a due
anni, mentre tra i fatti di minore gravita' e' pari a sei anni di
reclusione; differenza, quest'ultima, pari, quindi, al 300 per cento
rispetto alla differenza tra i fatti di non minore gravita'.
Questa sproporzione «tra fattispecie non gia' eguali o
sovrapponibili, ma analoghe e [...] idonee per effettuare una
comparazione rilevante ex art. 3 Cost.» dovrebbe, dunque, a parere
del Collegio rimettente, condurre alla dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen. «nella
parte ove non prevede che nei casi di minore gravita' la pena sia
diminuita in misura non eccedente i due terzi».
La mancata proporzione della pena ne determinerebbe, altresi', la
contrarieta' alla sua finalita' rieducativa di cui all'art. 27 Cost.,
che verrebbe fatalmente ostacolata dall'inflizione di una sanzione
sproporzionata e, per cio' solo, percepita come ingiusta dal
condannato. Tanto piu' tale considerazione assume rilievo nell'ambito
di un giudizio minorile, tenuto conto che il principio costituzionale
espresso dall'art. 31, secondo comma, Cost. richiede l'adozione di un
sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla prevalente
esigenza rieducativa.
2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in giudizio e in esso non si e' costituito l'imputato.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2025,
il GUP del Tribunale per i minorenni di Milano ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen. - che punisce la
violenza sessuale di gruppo - nella parte in cui non prevede che, nei
casi di minore gravita', la pena possa essere diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
1.1.- Il rimettente, dopo avere sommariamente descritto i fatti
di causa, precisa che le modalita' e le circostanze della condotta e
la modesta entita' degli atti di violenza sessuale posti in essere in
danno della persona offesa (le minacce non hanno riguardato la sfera
sessuale bensi' la sottrazione del telefono cellulare e la violenza
e' consistita, in particolare, nel palpeggiamento delle parti intime,
al di sopra dei vestiti, per un ridottissimo lasso di tempo)
renderebbero configurabile, ove fosse applicabile anche alla violenza
sessuale di gruppo, l'attenuante dei casi di minore gravita'.
Sulla base di tale premessa, il giudice a quo si duole
dell'irragionevolezza e del difetto di proporzionalita' del
trattamento sanzionatorio sancito dall'art. 609-octies cod. pen. che,
in assenza di un meccanismo di attenuazione per i casi di minore
gravita', nella sua eccesiva severita', anche in considerazione della
significativa asprezza del minimo edittale (pari a otto anni di
reclusione) e della latitudine normativa della disposizione, gli
precluderebbe di graduare il trattamento punitivo, come invece
consentito in una serie di altre fattispecie criminose, tra cui il
reato di violenza sessuale ex art. 609-bis cod. pen. e il reato di
atti sessuali compiuti con minorenne ex art. 609-quater cod. pen.,
che prevedono la specifica diminuente, in misura non eccedente i due
terzi, nei «casi di minore gravita'»; con la conseguente violazione
dell'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza e
della disparita' di trattamento, nonche' dell'art. 27 Cost., in
quanto una pena sproporzionata, derivante dall'omissione censurata,
rischia di venire percepita dal condannato come ingiusta e, quindi,
ne svilisce la funzione rieducativa.
Per tali ragioni, il rimettente - attraverso la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale in parte qua evocata - mira a estendere
alla disposizione censurata la possibile attenuazione in misura non
eccedente i due terzi per i casi di minore gravita', gia' prevista
dall'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.
2.- Le questioni sono fondate.
3.- Giova, innanzitutto, dare, sia pur brevemente, conto
dell'evoluzione della disposizione censurata nel complessivo contesto
normativo e giurisprudenziale.
3.1.- L'originaria disciplina dei delitti contro la liberta'
sessuale, inseriti nel Capo I del Titolo IX (Dei delitti contro la
moralita' pubblica e il buon costume) del Libro secondo del codice
penale, e' stata interamente abrogata dalla legge 15 febbraio 1996,
n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), che ha al contempo
inserito gli articoli da 609-bis a 609-decies nella sezione del
codice dedicata ai delitti contro la liberta' personale, all'interno
del Titolo relativo ai delitti contro la persona.
Il legislatore, con tale riforma, ha disposto la concentrazione
nell'unico delitto di violenza sessuale (art. 609-bis cod. pen.)
delle fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti,
rispettivamente previste negli artt. 519 e 521 del testo originario
del codice penale, con la conseguenza che a tale nuovo delitto e'
riconducibile una gamma assai vasta di comportamenti, dal disvalore
marcatamente diversificato, accomunati dall'idoneita' a incidere
comunque sulle facolta' della persona offesa di autodeterminarsi
liberamente nella propria sfera sessuale.
E' stato, inoltre, introdotto l'autonomo delitto di violenza
sessuale di gruppo dall'art. 609-octies cod. pen., che punisce la
«partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di
violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis» cod. pen. con la
reclusione da sei a dodici anni, pena successivamente elevata, con
l'art. 13, comma 5, lettera a), della legge n. 69 del 2019, dagli
otto ai quattordici anni.
In passato, l'agire da parte di piu' persone riunite veniva
colpito in base alle comuni norme sul concorso di persone nel reato
(artt. 110 cod. pen. e seguenti), naturalmente in relazione agli
originari artt. 519, 520, 521 cod. pen. (poi, come detto, abrogati
dalla stessa legge n. 66 del 1996), eventualmente anche tramite
l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61,
numero 5), del medesimo codice, ravvisandosi nella condotta di piu'
persone contro una vittima un caso di minorata difesa. Con la
predetta legge del 1996, dunque, viene elevata a titolo autonomo di
reato un'ipotesi, pur qualificata, di concorso di persone nel reato,
senza un ampliamento della sfera del penalmente rilevante, ma con la
previsione di una piu' severa forbice edittale rispetto al reato di
cui all'art. 609-bis cod. pen.
Al riguardo, la Corte di cassazione ha precisato che l'elemento
che caratterizza la violenza sessuale di gruppo e' la partecipazione
di piu' persone riunite alla commissione degli atti di violenza
sessuale. Nel perimetrare la figura del compartecipe si e' chiarito
che «[n]on e' tuttavia richiesto che tutti i componenti del gruppo
compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal
compartecipe sia comunque fornito un contributo causale, materiale o
morale, alla commissione del reato, ne' e' necessario che i
componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza
sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel
momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei
compartecipi, atteso che la determinazione di quest'ultimo viene
rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo» (Corte di
cassazione, sezione terza penale, sentenza 21 luglio-21 ottobre 2020,
n. 29096; conformi, sezione terza penale, 29 ottobre-6 dicembre 2019,
n. 49723; sezione seconda penale, sentenza 7 dicembre 2018-21 gennaio
2019, n. 2721).
Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 609-octies cod.
pen., al quarto comma, prevede che la pena sia diminuita per il
partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nella esecuzione del reato. La Corte di cassazione ha
applicato tale attenuante in maniera rigorosa, riconoscendola nel
solo caso in cui l'apporto del concorrente, tanto nella fase
preparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima
e marginale efficacia eziologica e risulti, percio', del tutto
trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa, non
essendo sufficiente, a tal fine, la minore efficienza causale della
condotta dell'agente rispetto a quelle degli altri concorrenti (tra
le ultime, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 24
gennaio-14 marzo 2024, n. 10649).
Secondo la giurisprudenza di legittimita' non trova invece
applicazione l'attenuante dei «casi di minore gravita'», contemplata
dal terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen., sia perche' non
richiamata dalla norma incriminatrice, sia perche', quando il
legislatore ha voluto estenderla a fattispecie diverse dall'ipotesi
base della violenza sessuale, lo ha espressamente previsto (per
esempio, al sesto comma dell'art. 609-quater cod. pen., che
disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne).
Trattasi di una circostanza attenuante - come ricordato nella
sentenza n. 325 del 2005 di questa Corte - introdotta dal legislatore
in conseguenza della scelta di introdurre una piu' comprensiva ed
estesa tutela contro qualsiasi comportamento che costituisca una
ingerenza nella piena autodeterminazione della sfera sessuale,
riconducendo, nell'unitaria nozione di atto sessuale, da un lato, la
congiunzione carnale e, dall'altro, gli atti di libidine. Tale
attenuante - nella logica del legislatore - risponde, dunque, proprio
all'esigenza di garantire un temperamento degli effetti della
concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai
differenziati, che, pur accomunati dalla loro incidenza sulla
liberta' di autodeterminazione della persona offesa nella propria
sfera sessuale, ne determinano la compromissione con gradi di diversa
intensita'.
3.2.- Con la citata sentenza n. 325 del 2005 (seguita poi dalla
ordinanza n. 170 del 2006, di manifesta infondatezza della medesima
questione), questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 609-octies cod.
pen., nella parte in cui, a differenza di quanto dispone l'art.
609-bis, terzo comma, dello stesso codice, non prevede
l'applicabilita' dell'attenuante dei «casi di minore gravita'»,
ritenendo improponibile una diretta comparazione con le regole
concernenti la violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen.
(evocata come tertium comparationis dal rimettente), attesa la
peculiare e intrinseca gravita' dell'offesa recata da piu' persone
riunite.
4.- Questa Corte ritiene che il proprio precedente possa essere
riconsiderato alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e dei
propri pertinenti indirizzi giurisprudenziali.
E' bensi' vero che «il tendenziale rispetto dei propri precedenti
- unitamente alla coerenza dell'interpretazione con il testo delle
norme interpretate e alla persuasivita' delle motivazioni - e'
condizione essenziale per l'autorevolezza delle decisioni di
qualsiasi giurisdizione superiore; e che cio' vale anche, in speciale
misura, per il giudice costituzionale (sentenza n. 203 del 2024,
punto 4.5. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del 2025).
Tuttavia, resta ferma la possibilita' per questa Corte di
rimeditare i propri orientamenti «allorche' sussistano "ragioni di
particolare cogenza che rendano non piu' sostenibili le soluzioni
precedentemente adottate: ad esempio, l'inconciliabilita' dei
precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di
questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto
sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o -
comunque - il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o
normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza
sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza
pregressa" (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in
diritto)» (cosi', ancora, sentenza n. 24 del 2025).
5.- Come anticipato, la sentenza n. 325 del 2005 ha ritenuto non
fondate analoghe questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 609-octies cod.
pen., proprio nella parte in cui, a differenza di quanto dispone
l'art. 609-bis, terzo comma, dello stesso codice, non prevede
l'applicabilita' dell'attenuante dei «casi di minore gravita'».
In tale occasione, questa Corte ha rilevato che le proprie
sentenze di accoglimento per superamento del limite della
ragionevolezza sono state pronunciate in situazioni in cui
l'arbitrarieta' delle scelte legislative derivava dal «diretto
confronto tra fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma
sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio (sentenze n. 102 del
1985, n. 341 del 1994 e n. 287 del 2001), ovvero in casi in cui era
prevista la medesima pena sia per il delitto consumato (omicidio),
sia per il tentativo del medesimo delitto». Rispetto a tale
perimetro, nel cui ambito veniva ammesso il sindacato dell'esercizio
del potere discrezionale del legislatore in tema di corrispondenza
tra entita' della pena e gravita' del reato, venivano ritenute
estranee le questioni di legittimita' costituzionale in esame, in
considerazione della «sostanziale diversita' [della violenza di
gruppo] rispetto agli atti di violenza sessuale monosoggettiva, tale
da rendere non proponibile una diretta comparazione, rilevante ai
fini dell'art. 3 Cost., tra il trattamento sanzionatorio riservato ai
due reati».
E, dunque, e' da tale incomparabilita' che veniva fatta
discendere l'esclusione del contrasto con gli evocati parametri
costituzionali, in quanto la scelta del legislatore non poteva
ritenersi palesemente irragionevole, arbitraria o ingiustificata.
Rispetto a tale pronuncia, l'attuale giudice rimettente, pur
argomentando anche sul confronto con le ipotesi delittuose di cui
agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen., emancipa le questioni
sollevate dal raffronto con uno specifico tertium comparationis,
concentrando le proprie doglianze principalmente sulla
irragionevolezza intrinseca della sanzione, in quanto assume a
raffronto un sistema che, nel suo complesso «risulta coerente e
ragionevole, perche' prevede a monte (o, in altre parole, a valle
consente al giudice di utilizzare) meccanismi che, in buona sostanza,
consentono di adeguare la pena alle caratteristiche concrete del
fatto», soprattutto per i reati puniti con pene edittali di notevole
severita'.
6.- Al di la' di tale preliminare considerazione piu'
strettamente legata alla diversa prospettazione dell'odierno
rimettente rispetto alle questioni esaminate dalla sentenza n. 325
del 2005, va verificato se, alla luce della successiva evoluzione del
contesto normativo e giurisprudenziale, sussistano ragioni tali da
indurre questa Corte a rimeditare le conclusioni cui era pervenuta la
suddetta decisione.
6.1.- Sul piano piu' propriamente normativo, si sono realizzati
diversi mutamenti.
Il primo riguarda l'intervenuto aumento del minimo edittale
dell'art. 609-octies cod. pen.
Come sopra ricordato, con la legge n. 69 del 2019 esso e' stato
elevato da sei a otto anni di reclusione.
La particolare asprezza del minimo edittale ancor meglio emerge
alla luce dell'evoluzione normativa del trattamento sanzionatorio
delle fattispecie di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e
609-octies cod. pen. Con la citata legge del 2019 la cornice edittale
di quest'ultima diposizione mutava, passando da una forbice pari a
sei-dodici anni di reclusione a una forbice pari a otto-quattordici
anni, con un incremento, quindi, del minimo e del massimo edittale
percentualmente differente. Circostanza particolarmente significativa
considerando che l'aumento previsto, con la stessa legge n. 69 del
2019, per il reato previsto dall'art. 609-bis cod. pen. andava,
invece, di pari passo per il minimo e il massimo edittale.
Sempre nel raffronto fra i due reati di violenza sessuale di cui
agli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., particolarmente indicativo
e' che, nell'ipotesi in cui si applichi il minimo edittale, il
trattamento sanzionatorio e' pari, rispettivamente, a sei e otto anni
di reclusione, con una differenza, quindi, tra i due reati, di due
anni. Di contro, per i fatti di minore gravita', per i quali il
giudice puo' applicare la diminuente fino a due terzi per la sola
ipotesi di cui all'art. 609-bis cod. pen., la differenza puo' salire
fino a ben sei anni.
Il secondo, ancor piu' decisivo, fattore di mutamento successivo
alla sentenza n. 325 del 2005 - risalente a venti anni fa - e' la
progressiva maggiore attenzione mostrata dalla giurisprudenza di
questa Corte in tema di margini di sindacabilita' della dosimetria
penale e di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione.
La giurisprudenza costituzionale, gradatamente affrancando il
sindacato di conformita' al principio di proporzione della pena
edittale dalle strettoie segnate dalla necessita' di individuare un
preciso tertium comparationis, ha progressivamente privilegiato «un
modello di sindacato sulla proporzionalita' "intrinseca" della pena,
che - ferma restando l'ampia discrezionalita' di cui il legislatore
gode nella determinazione delle cornici edittali [...] - valuta
direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente
eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema
punti di riferimento gia' esistenti per ricostruire in via interinale
un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla
declaratoria di incostituzionalita', nelle more di un sempre
possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura
della pena, nel rispetto dei principi costituzionali» (sentenza n.
284 del 2019). Principio ribadito, piu' di recente, dalle sentenze n.
91 del 2024 e n. 136 del 2020.
La crescente considerazione della necessaria e intrinseca
ragionevolezza e proporzionalita' della pena ha condotto alla
necessita' di prevedere delle cosiddette valvole di sicurezza idonee
a garantire la possibilita' di adeguare la sanzione alle
caratteristiche concrete del fatto. E cio', in presenza soprattutto
di due condizioni: un minimo edittale significativamente elevato e
una latitudine normativa tale da includere nella medesima fattispecie
di reato condotte dal disvalore marcatamente dissimile (come per le
sentenze n. 91 del 2024, n. 120 del 2023, n. 244 del 2022 e n. 68 del
2012, relative, rispettivamente, ai reati di produzione di materiale
pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto,
estorsione, sabotaggio militare e sequestro di persona a scopo di
estorsione).
D'altronde, al di la' di tale mutamento, il complessivo panorama
normativo offre una serie di ipotesi in cui il legislatore prevede
un'attenuante per i casi di minore gravita'. Basti pensare, alle
ipotesi di sequestro a scopo di coazione ex art. 289-ter, terzo
comma, cod. pen., ma anche ai delitti contro la personalita' dello
Stato (art. 311 cod. pen.) e a gran parte dei delitti contro la
pubblica amministrazione (quelli indicati dall'art. 323-bis cod.
pen.); ma soprattutto, per la particolare similarita' con la
fattispecie in questione, ai reati di violenza sessuale di cui
all'art. 609-bis cod. pen. e al reato di atti sessuali compiuti con
minorenni.
7.- Tanto premesso - e fermo restando che le valutazioni
discrezionali di dosimetria della pena spettano al legislatore, con
il solo limite delle scelte sanzionatorie che si rivelino arbitrarie
o manifestamente irragionevoli (ex multis, tra le ultime, sentenze n.
91 e n. 46 del 2024, n. 120 del 2023, n. 260 e n. 95 del 2022, n. 62
del 2021) -, si e' gia' detto, in via generale, che, nello scrutinio
di legittimita' costituzionale sulla ragionevolezza intrinseca e la
proporzionalita' della pena la giurisprudenza costituzionale
valorizza due fattori: la latitudine normativa della disposizione
censurata e l'eccessiva asprezza del minimo edittale.
Quanto al primo profilo, la necessita' di prevedere delle
diminuenti per poter individualizzare la sanzione rispetto allo
specifico disvalore della singola condotta e assicurare il rispetto
dei principi fissati dagli artt. 3 e 27 Cost. si impone, in
particolar modo, quando la formulazione della disposizione censurata
sia di ampiezza tale da ricomprendere fattispecie significativamente
diversificate sul piano criminologico e del tasso di disvalore (ex
multis, sentenze n. 83 del 2025; n. 91 del 2024; 120 del 2023, n. 244
del 2022, n. 117 del 2021, n. 88 del 2019, n. 106 del 2014 e n. 68
del 2012).
Quanto al secondo profilo, viene in rilievo il minimo edittale
particolarmente elevato, tale da precludere al giudice di graduare la
sanzione per adattarla al caso concreto e allo specifico disvalore
della condotta incriminata (ex multis, sentenze n. 91 e n. 46 del
2024, n. 120 del 2023, n. 244 e n. 63 del 2022, n. 143 del 2021 e n.
68 del 2012).
8.- Alla luce di tali coordinate giurisprudenziali, le questioni
di legittimita' costituzionale - come si e' detto - si rivelano
fondate.
Per il reato ex art. 609-octies cod. pen. ricorrono, infatti,
entrambi i profili: estesa latitudine normativa e minimo edittale
particolarmente elevato.
8.1.- Secondo quanto sopra ricordato, la disposizione in esame
(«partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di
violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis»), stante l'ampiezza
della nozione di atto di violenza sessuale (comprensiva della
violenza carnale e degli atti di libidine violenti, originariamente
previsti dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen.), si caratterizza
per una notevole latitudine descrittiva atta a coinvolgere una vasta
gamma di condotte dal diversificato disvalore, idonee cioe' a
compromettere il bene giuridico tutelato in maniera profondamente
differente, come, del resto, dimostrato dalla fattispecie in esame
nel giudizio a quo.
8.2.- E' pur vero che, come affermato nella citata sentenza n.
325 del 2005, il reato in esame, proprio a causa della presenza di
piu' persone riunite, cagiona una lesione particolarmente grave e
traumatica della sfera di autodeterminazione della liberta' sessuale
della vittima, in tal modo «differenzian[dosi] anche sul terreno
qualitativo» rispetto agli atti di violenza sessuale posti in essere
da una sola persona.
Ma tale peculiare disvalore e' gia' alla base della previsione di
un'autonoma fattispecie di reato (anziche' costituire un'aggravante
del reato base di violenza sessuale) e, soprattutto, della
significativa maggiore severita' del relativo trattamento
sanzionatorio rispetto alla fattispecie di cui all'art. 609-bis cod.
pen.
8.3.- D'altronde, anche per la fattispecie necessariamente
plurisoggettiva, per quanto appena sopra osservato, si pone la
medesima esigenza cui e' ispirata l'introduzione dell'attenuante per
i casi di minore gravita' prevista per la fattispecie di cui all'art.
609-bis cod. pen, ovverosia garantire un temperamento degli effetti
della concentrazione in un unico reato di condotte idonee a ledere la
liberta' sessuale della persona offesa in maniera marcatamente
diversificata.
Ne' puo' assumere alcuna rilevanza, in tale ottica, l'attenuante
prevista dal quarto comma dello stesso art. 609-octies cod. pen. per
il partecipe la cui opera abbia avuto minima importanza nella
preparazione o nell'esecuzione del reato. E cio' in quanto essa
riguarda il contributo apportato dal singolo partecipe e non consente
in alcun modo di calibrare la sanzione alla gravita' della
fattispecie concreta posta in essere da tutti i compartecipi, in
considerazione delle modalita' esecutive del reato e della
compromissione del bene giuridico tutelato.
8.4.- E, dunque, la mancata previsione di una valvola di
sicurezza che consenta al giudice di modulare la pena, onde adeguarla
alla concreta gravita' della singola condotta, puo' determinare
l'irrogazione di una sanzione non proporzionata, in quanto la
formulazione normativa del censurato art. 609-octies cod. pen., nella
sua ampiezza, e' idonea a includere, nel proprio ambito applicativo,
condotte marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso
di disvalore, alcune delle quali anche difficilmente riconducibili
alla logica sottesa alla severa cornice sanzionatoria in materia di
violenza sessuale di gruppo.
Tali valutazioni assumono ancor maggior peso in considerazione
della previsione di una cornice edittale del reato caratterizzata da
un minimo di significativa asprezza, pari a otto anni di reclusione.
9.- Quanto sin qui esposto conduce in definitiva a ritenere
sussistente la violazione del principio di proporzionalita' della
pena nonche' del principio di ragionevolezza intrinseca desumibili
dagli artt. 3 e 27 Cost.
10.- La diminuente puo' essere individuata, sulla scorta,
peraltro, di quanto indicato dal rimettente, in quella applicabile
alla figura di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen.
Siffatta soluzione sanzionatoria, gia' esistente nell'ordinamento
e anzi in qualche modo simmetrica rispetto alla fattispecie in esame,
costituisce una soluzione idonea a porre rimedio al vulnus
riscontrato. Cio' ovviamente non esclude - secondo i principi - una
generale riconsiderazione da parte del legislatore della tematica in
esame, sotto il profilo sistematico delle fattispecie criminose,
delle norme incriminatrici e dei trattamenti sanzionatori;
riconsiderazione sistematica che dovra' naturalmente tener conto dei
canoni costituzionali di proporzionalita' e di individualizzazione
della pena.
Va, infine, sottolineato che l'applicazione in concreto di tale
diminuente puo' trovare ragionevole giustificazione limitatamente
alle ipotesi di disvalore significativamente inferiore a quello
normalmente associato alla realizzazione di un fatto conforme alla
figura astratta del reato, trattandosi di condotta che incide
comunque sulla liberta' di autodeterminazione nella propria sfera
sessuale della persona offesa, la quale subisce un'aggressione, sia
qualitativamente che quantitativamente, piu' intensa rispetto al caso
di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies del
codice penale, nella parte in cui non prevede che nei casi di minore
gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non
eccedente i due terzi.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI