N. 203 SENTENZA 23 settembre - 29 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Processo minorile - Sospensione  del  processo  con
  messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione,  a  seguito
  di novella legislativa,  per  i  delitti  di  violenza  sessuale  e
  violenza sessuale di gruppo, anche aggravati, nei «casi  di  minore
  gravita'» - Irragionevolezza  -  Illegittimita'  costituzionale  in
  parte qua. 
Processo penale - Processo minorile  -  Sospensione  del  processo  e
  messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione,  a  seguito
  di  novella  legislativa,  per  i  delitti  aggravati  di  violenza
  sessuale   e   violenza   sessuale   di   gruppo    -    Denunciata
  irragionevolezza  e   violazione   dei   principi   di   protezione
  dell'infanzia e della gioventu' e della finalita' rieducativa della
  pena - Non fondatezza delle questioni. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.  448,
  art. 28, comma 5-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma  1,  lettera
  c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, introdotto, in
  sede di conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. 
- Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma,  e  117,
  primo comma; direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo  e  del
  Consiglio, dell'11 maggio 2016; raccomandazione  del  Comitato  dei
  ministri del Consiglio d'Europa del 5 novembre  2008;  Linee  guida
  del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una  giustizia
  a  misura  di   minore;   Regole   minime   delle   Nazioni   Unite
  sull'amministrazione della giustizia minorile (cosiddette Regole di
  Pechino); Regole delle Nazioni Unite per la protezione  dei  minori
  privati della liberta' (cosiddette Regole dell'Avana). 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  28,  comma
5-bis, del d.P.R. 22  settembre  1988,  n.  448  (Approvazione  delle
disposizioni sul processo penale a  carico  di  imputati  minorenni),
aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del  decreto-legge  15
settembre 2023, n.  123  (Misure  urgenti  di  contrasto  al  disagio
giovanile, alla poverta'  educativa  e  alla  criminalita'  minorile,
nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale),  introdotto,
in sede di  conversione,  dalla  legge  13  novembre  2023,  n.  159,
promossi dal Giudice dell'udienza preliminare  del  Tribunale  per  i
minorenni di Roma, con ordinanza del 18 febbraio  2025,  dal  Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di  Bari,  con
ordinanza del 24 marzo 2025, e dal Giudice  dell'udienza  preliminare
del Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza  del  17  aprile
2025, iscritte  rispettivamente  ai  numeri  45  e  68  del  registro
ordinanze 2025, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in
camera di consiglio del 22 settembre 2025, e al n.  88  del  registro
ordinanze  2025  e  pubblicate   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica, prima serie speciale, numeri 12, 17 e 21 dell'anno 2025. 
    Visti l'atto di costituzione di C. L. nella qualita' di esercente
la responsabilita' genitoriale sul minore K.D.R. O., nonche' gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nell'udienza pubblica e nella camera di  consiglio  del  23
settembre 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti; 
    uditi l'avvocato Maurilio Prioreschi per C. L., nella qualita' di
esercente la responsabilita' genitoriale sul minore K.D.R. O., e  gli
avvocati dello Stato  Salvatore  Faraci  e  Erica  Farinelli  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 18 febbraio 2025, iscritta  al  n.  45  del
registro ordinanze 2025,  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in  riferimento  agli
artt. 31, secondo comma, 117, primo comma, e  3  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28,  comma  5-bis,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul  processo  penale  a  carico  di  imputati  minorenni),  aggiunto
dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15  settembre
2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile,  alla
poverta' educativa e  alla  criminalita'  minorile,  nonche'  per  la
sicurezza dei minori in ambito  digitale),  introdotto,  in  sede  di
conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui
prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema
di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al
delitto previsto dall'art. 609-octies  del  codice  penale  (violenza
sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi  aggravate  ai  sensi
dell'art. 609-ter del medesimo codice. 
    1.1.- Il giudice a quo sta procedendo nelle  forme  del  giudizio
abbreviato nei confronti di K. C. e A. U., imputati: 
    a) del delitto di cui agli artt. 609-octies, commi primo, secondo
e terzo, 609-ter, primo comma, numeri 2) e 5), e 61, numeri 4) e  5),
cod. pen., per aver costretto G. P. di  anni  sedici  -  dopo  averlo
portato in un garage sottostante un supermercato, mediante  la  forza
intimidatrice del gruppo e la minaccia consistita  nell'affermazione,
da parte di S. H., «la devi fare sta cosa senno' passiamo alle  mani»
- a subire  atti  sessuali,  consistiti,  da  parte  di  S.  H.,  nel
penetrarlo nell'ano con un bastone e nel costringerlo poi a  inserire
in bocca la medesima estremita' del bastone, colpendolo  al  contempo
con uno schiaffo sulla nuca, mentre tutti lo colpivano  con  ripetuti
sputi  e  riprendevano  con  i   propri   telefoni   cellulari.   Con
l'aggravante di aver adoperato sevizie e crudelta' nei  confronti  di
un  minore  di  anni  diciotto,  mediante  l'utilizzo  di   strumenti
gravemente  lesivi  della  salute  della   vittima   profittando   di
circostanze di luogo e persona tali da ostacolare la privata difesa; 
    b) del delitto di cui agli artt.  110  e  600-ter,  primo  comma,
numero 1), cod. pen., perche', in  concorso  tra  loro,  realizzavano
mediante i propri telefoni cellulari,  diffondendoli  poi  su  gruppi
WhatsApp, video nei quali  era  ripreso  G.  P.  nel  compimento  dei
predetti atti sessuali; 
    c) del delitto di cui agli artt. 110 e 612-bis, primo comma, cod.
pen.,  perche',  in  concorso  tra  loro,  con  condotte   reiterate,
consistite nel porre in  essere  la  condotta  di  cui  al  capo  che
precede, nonche', in altra circostanza verificatasi in diversa  data,
nel deriderlo e percuoterlo ripetutamente, nel  farlo  sbattere  piu'
volte contro la serranda di una gioielleria, nel metterlo all'interno
di un cassonetto dell'immondizia, nello spegnergli una sigaretta  sul
collo,  nel  gettargli  contro  un  liquido,  verosimilmente   urina,
molestavano G. P., cagionandogli un perdurante e grave stato  d'ansia
e di paura e ingenerando in lui un  fondato  timore  per  la  propria
incolumita'. 
    Il GUP del Tribunale per  i  minorenni  di  Roma  riferisce  che,
disposto  il  giudizio  immediato  dal  giudice   per   le   indagini
preliminari, in udienza erano stati esaminati gli imputati,  i  quali
avevano ammesso i  fatti,  si  erano  dichiarati  pentiti  di  quanto
commesso, avevano narrato di essersi scusati con la persona offesa  e
cercato di esporre le ragioni delle  loro  azioni,  pur  senza  voler
minimizzare le proprie responsabilita', e infine avevano  chiesto  la
sospensione del processo con messa alla prova. In tale  ultimo  senso
si era orientato anche il personale dell'Ufficio di servizio  sociale
per i minorenni (USSM) presente in udienza e  il  pubblico  ministero
aveva espresso parere favorevole. 
    1.2.- Il rimettente osserva tuttavia che il fatto di cui al  capo
a) dell'imputazione  e'  stato  commesso  dopo  l'entrata  in  vigore
dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sicche'  resta
ex lege preclusa la possibilita' per i richiedenti di essere  ammessi
alla prova. I difensori e il pubblico ministero avevano cosi' chiesto
di sollevare la questione  di  legittimita'  costituzionale  di  tale
disposizione. 
    Il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma illustra, allora, le
ragioni  della  rilevanza  delle  sollevate  questioni.  In   difetto
dell'indicato  comma  5-bis,  il  Collegio  avrebbe  potuto  delibare
favorevolmente la richiesta di messa alla prova, giacche', sulla base
degli elementi agli atti e delle dichiarazioni confessorie rese,  non
potrebbe pervenirsi ad un proscioglimento nel merito degli  imputati,
ma gli stessi gia' nei giorni seguenti ai fatti avevano  palesato  il
loro  pentimento  chiedendo  scusa  alla  persona  offesa.  L'intento
collaborativo e di partecipazione agli interventi educativi  proposti
era confermato dalle relazioni predisposte dall'USSM. 
    Per il giudice rimettente, entrambi gli imputati, uno quindicenne
e l'altro sedicenne all'epoca dei fatti, avevano rivelato una sincera
rimeditazione critica rispetto ai reati  contestati,  esternata  gia'
prima   della   conoscenza   della   pendenza   delle   indagini    e
dell'applicazione della misura cautelare,  che  era  stata,  infatti,
revocata per l'assenza  del  pericolo  di  reiterazione  di  condotte
analoghe. 
    Il giudice a quo specifica ulteriormente che le connotazioni  del
caso concreto escludono la qualificazione di  minore  gravita',  agli
effetti dell'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.,  e  che  l'entita'
della pena prevista dalla legge per  i  reati  in  contestazione  non
consente di  prendere  in  considerazione  gli  istituti  delle  pene
sostitutive di cui all'art. 30 del d.P.R.  n.  448  del  1988  o  del
perdono giudiziale di cui all'art. 169 cod. pen. 
    1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni,  il
giudice a quo,  negata  la  percorribilita'  di  una  interpretazione
conforme a Costituzione del comma 5-bis dell'art. 28  del  d.P.R.  n.
448 del 1988, ne ravvisa innanzitutto il  contrasto  con  l'art.  31,
secondo comma, Cost., in quanto la preclusione assoluta  dell'accesso
alla prova smentirebbe la tipica finalizzazione del  processo  penale
minorile al recupero del minore mediante la sua rieducazione e il suo
reinserimento sociale; la messa alla prova, sostiene  il  rimettente,
e' uno dei principali strumenti che consente al giudice  di  valutare
compiutamente la personalita' del minore, sotto  l'aspetto  psichico,
sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei  risultati
degli interventi di sostegno disposti. 
    Richiamando la giurisprudenza di questa  Corte  sulla  necessita'
che la giustizia  minorile  operi  valutazioni  fondate  su  prognosi
individualizzate, in grado di assolvere al compito del  recupero  del
minore, il GUP del Tribunale per i minorenni  di  Roma  sostiene  che
prevedere un catalogo  di  reati  in  relazione  ai  quali  l'accesso
dell'imputato a questo istituto e' precluso,  senza  possibilita'  da
parte del giudice di valutare nel merito la richiesta,  costituirebbe
un vulnus non solo delle esigenze di tutela e protezione  del  minore
autore del reato, ma anche di quelle dell'intera collettivita' contro
i rischi di una possibile recidiva. 
    Il rimettente rappresenta pure che i progetti di messa alla prova
tengono in considerazione altresi' le persone offese, soprattutto  se
minorenni e  vittime  di  particolari  reati,  prevedendo  specifiche
prescrizioni  dirette  a  riparare  le  conseguenze  del  reato  e  a
promuovere la conciliazione, nonche' la partecipazione a programmi di
giustizia riparativa. 
    1.4.-  Il  giudice  a  quo  richiama  anche  le  seguenti   fonti
sovranazionali e internazionali, che  relegano  la  privazione  della
liberta' personale del  condannato  minorenne  a  extrema  ratio:  le
Regole  minime  delle  Nazioni   Unite   sull'amministrazione   della
giustizia  minorile  (cosiddette  "Regole  di   Pechino"),   adottate
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione  40/33
del 29 novembre 1985; le Regole ONU  per  la  protezione  dei  minori
privati della liberta'  (cosiddette  "Regole  dell'Avana"),  adottate
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/113
del 14 dicembre 1990; la raccomandazione del  Comitato  dei  ministri
del Consiglio d'Europa del 5 novembre 2008 sulle regole europee per i
delinquenti minori che siano soggetti a sanzioni o a misure; le Linee
guida del Comitato  dei  ministri  del  Consiglio  d'Europa  per  una
giustizia a misura di  minore,  adottate  il  17  novembre  2010;  la
direttiva (UE) 2016/800  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati
o imputati nei procedimenti penali. 
    Da tali atti,  e  dai  correlati  vincoli,  si  evincerebbero  le
ragioni di contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost. 
    1.5.- Infine, il GUP  del  Tribunale  per  i  minorenni  di  Roma
ritiene che il criterio di selezione dei reati resi  "ostativi"  alla
messa alla prova dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n.  448  del
1988, presenti profili di irragionevolezza,  posto  che  reati  anche
piu' gravi, quali quelli di cui all'art. 416-bis o aggravati ex artt.
416-bis.1, 422 e 630 cod. pen.,  consentono  tuttora  l'accesso  alla
messa alla prova minorile. 
    Ne' sarebbe dirimente la considerazione dei dati  statistici  che
evidenzierebbero  un  aumento  dei   procedimenti   per   i   delitti
contemplati dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del  1988,
dati che, quando pure tale fenomeno fosse  riscontrato  in  concreto,
ancor piu' richiederebbero,  ad  avviso  del  rimettente,  un'analisi
approfondita  e  individualizzata  della  personalita'   del   minore
imputato per giungere, nel merito, ad ammettere o escludere la  messa
alla prova, che comunque i tribunali per i  minorenni  non  concedono
automaticamente. 
    1.6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  siano  dichiarate
manifestamente inammissibili o manifestamente infondate. 
    1.6.1.-    L'Avvocatura    generale    eccepisce     innanzitutto
l'inammissibilita' delle questioni «per  mancata  individuazione  dei
parametri costituzionali  da  porre  necessariamente  a  riferimento»
delle stesse, in quanto il  giudice  a  quo  si  sarebbe  limitato  a
sollevare la questione della violazione dell'art. 31, secondo  comma,
Cost. senza fare doveroso riferimento altresi' agli artt.  27,  terzo
comma, e 24 Cost. 
    L'ordinanza   di   rimessione   mancherebbe   poi   di   motivare
adeguatamente sulla sussistenza di tutti  gli  indicatori  sulla  cui
base deve essere condotto, secondo la giurisprudenza di legittimita',
il giudizio prognostico richiesto ai fini dell'ammissione alla  messa
alla prova, inerenti sia al reato commesso sia alla personalita'  del
reo, con riguardo anche all'epoca successiva  al  fatto  incriminato,
con riflessi sulla rilevanza delle questioni sollevate. 
    Generico, inoltre, sarebbe il richiamo degli atti  internazionali
operato per fondare la censura proposta in riferimento all'art.  117,
primo comma, Cost. 
    Sarebbe  altresi'  non  corretta  la  ricostruzione  del   quadro
normativo  posta  a  sostegno  della  allegata  irragionevolezza  del
catalogo dei reati resi "ostativi" alla messa alla  prova  dal  comma
5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. 
    1.6.2.- Nel merito,  secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  le  questioni  risulterebbero,  comunque,   manifestamente
infondate. 
    La difesa dello Stato  obietta  che  la  radicalita'  della  tesi
sostenuta dal GUP del Tribunale per i minorenni di Roma, secondo  cui
il processo minorile dovrebbe sempre e comunque  basarsi,  oltre  che
sulle   finalita'   di   recupero   del   minore,   sull'attenuazione
dell'offensivita' del processo e sulla rapida fuoriuscita del  minore
stesso  dal  circuito  penale,  sarebbe  basata  su   una   inattuale
concezione  della  figura  del  minore  che,  dal  punto   di   vista
criminologico, non troverebbe  piu'  riscontro  nella  realta',  come
documenterebbero i richiamati dati statistici. Le indiscutibili linee
guida del processo penale minorile  dovrebbero,  invece,  accordarsi,
nel  rispetto  degli  altri  primari  valori  costituzionali   (vita,
integrita' e salute dei cittadini),  con  le  esigenze,  sia  special
preventive che general preventive,  a  fronte  di  reati  gravissimi,
quali quelli contemplati dalla disposizione censurata. 
    Tanto premesso, l'Avvocatura sostiene che le questioni  sarebbero
manifestamente infondate per due distinti profili. 
    Il primo attiene alla considerazione che il  rimettente  censura,
in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost., la preclusione  del
divieto assoluto di accesso  alla  messa  alla  prova,  nei  casi  di
violenza sessuale aggravata, senza nemmeno limitarlo alle ipotesi  di
lieve entita', il che varrebbe a teorizzare un «diritto tiranno» alla
messa alla prova rispetto agli altri valori costituzionali in  gioco.
Si  tratterebbe,  ad  ogni  modo,  di  una  forma  di  esercizio  non
sindacabile della discrezionalita' legislativa sulla «qualificazione»
della gravita' assoluta del reato agli effetti della inapplicabilita'
delle disposizioni in tema di sospensione del processo con messa alla
prova. 
    Il secondo concerne l'asserita violazione  dell'art.  117,  primo
comma, Cost., per inosservanza degli obblighi internazionali in  tema
di giustizia penale minorile. Dall'esame degli  atti  richiamati  dal
rimettente,  sostiene  la  difesa  statale,  non  emergerebbe  alcuna
normativa di carattere internazionale cogente che preveda un  obbligo
generale di consentire l'accesso del minore alla  messa  alla  prova,
sottolineandosi, piuttosto, che il ricorso a misure alternative  alla
privazione della liberta' vada incoraggiato solo ove  sia  possibile,
in considerazione anche delle particolari circostanze del caso. 
    Quanto, infine,  all'ipotizzata  violazione  dell'art.  3  Cost.,
l'Avvocatura  evidenzia  il  difetto  di  omogeneita'   dei   rilievi
contenuti nell'ordinanza di rimessione, in punto di operativita'  del
criterio  del  tertium  comparationis  a  fronte  delle   fattispecie
ostative elencate dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448  del
1988. Il giudice a quo  avrebbe,  invero,  richiamato  talune  figure
delittuose (la strage, il sequestro di persona a scopo di estorsione,
l'associazione di tipo mafioso  e  le  ipotesi  aggravate  dei  reati
connessi ad attivita' mafiose) che nulla hanno a  che  vedere,  tanto
sotto il profilo sanzionatorio quanto sotto quello criminologico, con
le fattispecie incriminatrici oggetto della censurata preclusione,  e
in particolare con quella contestata agli imputati. 
    1.7.- Nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n.  45  del
registro ordinanze 2025, hanno depositato, rispettivamente in data  7
e 8 aprile 2025, opinioni scritte, quali amici curiae, l'Associazione
italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e  l'Unione  camere
penali italiane (UCPI). Le opinioni sono state  ammesse  con  decreto
presidenziale del 10 luglio 2025. 
    1.7.1.- L'AIPDP, dichiarando di confidare nella  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale del comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R.
n. 448 del 1988, osserva che le  preclusioni  all'operativita'  della
messa alla prova introdotte, in sede di conversione, dalla  legge  n.
159 del 2023  allontanano  l'istituto  dagli  scopi  della  giustizia
minorile, avvicinandolo  all'omologo  previsto  per  gli  adulti,  in
violazione sia degli artt. 31, secondo comma, 3 e  27,  terzo  comma,
Cost., sia  delle  fondamentali  garanzie  apprestate  dai  documenti
internazionali  in  materia  di  giustizia  minorile  richiamati  dal
giudice a quo, e quindi anche dell'art. 117, primo comma, Cost. 
    Sottolinea, poi, che l'impianto del d.P.R. n. 448 del 1988 poggia
sull'individualizzazione della risposta penale al  minore  autore  di
reato e sulla tensione educativa dell'intero rito minorile, nel quale
assumono centrale rilevanza gli accertamenti sulla personalita' (art.
9);  finalita',  queste,  che  trovano  riscontro  nella  scelta  del
legislatore del 1988  di  escludere  qualsiasi  preclusione  di  tipo
oggettivo  all'operativita'  sia  del  non  luogo  a  procedere   per
irrilevanza del fatto (art. 27), sia  della  messa  alla  prova,  con
riferimento alla quale ogni scelta di adeguatezza andrebbe rimessa al
giudice specializzato, in relazione al caso concreto e alle  esigenze
educative manifestate dal minorenne, e per qualsiasi titolo di reato. 
    L'AIPDP  ricorda   altresi'   l'argomentazione,   diffusa   nella
giurisprudenza di questa Corte, che pone  in  risalto  la  differenza
funzionale tra la messa alla  prova  minorile  e  l'omologo  istituto
previsto per gli adulti, nel senso che alla  funzione  essenzialmente
deflattiva della probation degli adulti si contrappone  la  finalita'
«puramente (ri)educativa» della prova minorile. 
    La scelta del legislatore di  introdurre  un  catalogo  di  reati
ostativi all'applicazione della messa alla prova si porrebbe, dunque,
in  netto  contrasto   con   le   esigenze   di   individualizzazione
dell'intervento penale per il minore autore  di  reato,  giacche'  in
relazione  ai  reati  considerati,  opererebbe  una  presunzione   di
pericolosita' del minore,  tale  da  precluderne  la  sottrazione  al
circuito processuale. 
    L'opinione si cura di  rappresentare  che  il  periodo  di  prova
costituisce un punto  di  osservazione  privilegiato  sull'evoluzione
della personalita' del minore,  il  quale,  lungi  dal  ricevere  una
paternalistica misura di clemenza, e' impegnato nell'osservanza di un
programma  educativo  personalizzato  sotto  la  guida  dei   servizi
minorili, in vista dell'acquisizione della consapevolezza dei  valori
fondamentali   della    convivenza    civile    e    della    propria
responsabilizzazione. Per  tali  ragioni,  la  messa  alla  prova  si
rivelerebbe maggiormente proficua  proprio  con  riguardo  ai  minori
autori  di  reati  gravi,  viste  le  speciali   esigenze   educative
manifestate dal  comportamento  criminoso  di  un  soggetto  in  eta'
evolutiva. E certamente, alla luce delle prescrizioni del progetto su
cui si articola la prova, l'istituto ha un carattere  tutt'altro  che
indulgenziale. 
    La configurazione della violenza  sessuale  di  gruppo  aggravata
come  reato  ostativo  alla  messa  alla  prova   paleserebbe,   poi,
un'intollerabile  irragionevolezza  del  sistema,   atteso   che   la
disposizione censurata lascerebbe intendere che la pena detentiva  si
prospetti come unica valida misura per questo reato, con  riferimento
al quale, tuttavia, l'ordinamento permette,  entro  certi  limiti  di
pena   inflitta,   l'applicazione   al   minore   della   sospensione
condizionale e delle pene  sostitutive,  come  anche  la  sospensione
dell'ordine  di  esecuzione  e  il  ricorso  alle  misure  penali  di
comunita'. 
    Dopo aver segnalato che i dati delle presenze dei detenuti  negli
istituti penali per i minorenni mostrano un aumento del cinquanta per
cento a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come
convertito,  l'AIPDP  conclude  denunciando  l'irragionevolezza   del
catalogo dei reati ostativi  alla  messa  alla  prova  minorile,  dal
momento che sono escluse fattispecie di maggiore o  analoga  gravita'
in base ai livelli edittali di pena, ed e' invece operato  un  rinvio
indistinto agli artt. 609-bis e 609-octies cod.  pen.  nelle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, a sua volta
caratterizzate dal riferimento a una nozione di «atti  sessuali»  che
si presta ad abbracciare un'ampia gamma di condotte. 
    1.7.2.- Anche l'UCPI ha dichiarato di condividere le censure  del
giudice a quo, affermando che parte delle disposizioni introdotte dal
d.l. n. 123 del 2023, come convertito, si contrapporrebbe  alle  idee
ispiratrici del cosiddetto codice del processo per  i  minorenni,  di
cui al d.P.R. n. 448 del 1988, il quale avrebbe contribuito a far si'
che l'Italia, fino al 2023, fosse uno dei Paesi europei con il  minor
tasso di criminalita' e di carcerizzazione minorile, centrando  cosi'
l'obiettivo  di  relegare  a  effettiva  extrema  ratio  la  risposta
carceraria. 
    L'amicus curiae  richiama  in  proposito  le  affermazioni  delle
sentenze n. 139 del 2020 e n. 68 del 2019 di questa  Corte,  riguardo
alla profonda differenza funzionale esistente tra la messa alla prova
dell'adulto, connotata da innegabili tratti sanzionatori, e la  messa
alla  prova  del  minore,   avente   una   finalita'   essenzialmente
rieducativa.  Tale  eterogeneita'  di  funzione  si   manifesta   con
particolare evidenza nel fatto che la messa alla prova del minore, al
contrario di quella dell'adulto, e' in larga parte svincolata  da  un
rapporto di proporzionalita' rispetto al reato per  cui  si  procede,
tanto da essere consentita per tutti i reati, compresi quelli  puniti
in astratto con la pena  dell'ergastolo.  La  messa  alla  prova  del
minore  si  configura,  inoltre,  quale  istituto   ad   applicazione
officiosa e illimitata,  non  condizionata,  cioe',  dalla  richiesta
dell'imputato, ne'  dal  consenso  del  pubblico  ministero,  poiche'
l'essenziale finalita' rieducativa ne plasma la disciplina  in  senso
«rigorosamente personologico», a prescindere  da  ogni  obiettivo  di
deflazione giudiziaria. 
    L'introduzione di preclusioni  assolute  all'accesso  alla  messa
alla prova basate sui titoli di reato per cui si  procede  tradirebbe
lo spirito dell'istituto, ponendosi in una  direzione  essenzialmente
retributiva e punitiva del minore. 
    La tendenziale  inconciliabilita'  con  i  principi  della  Carta
costituzionale      (colpevolezza,       finalita'       rieducativa,
uguaglianza-ragionevolezza, in particolare) di valutazioni presuntive
che orientino in senso deteriore la risposta punitiva in presenza  di
particolari condizioni,  nel  diritto  penale  minorile,  assume,  ad
avviso dell'UCPI, una rilevanza ancora maggiore, e anzi autonomamente
decisiva. 
    L'opinione dell'UCPI  richiama  ed  illustra,  infine,  le  fonti
internazionali che supporterebbero la censura di violazione dell'art.
117, primo comma, Cost. 
    2.- Con ordinanza del 24  marzo  2025,  iscritta  al  n.  68  del
registro ordinanze 2025,  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in  riferimento  agli
artt. 31, secondo comma, 3, 27, terzo  comma,  e  117,  primo  comma,
Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  28,  comma
5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che  le
disposizioni del comma 1 non si applicano al delitto di cui  all'art.
609-bis cod. pen. (violenza  sessuale),  limitatamente  alle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice. 
    2.1.- Il giudice a quo premette di essere investito del  processo
nei confronti di A. K. D. B.,  quattordicenne  all'epoca  dei  fatti,
imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 605,  609-bis  e  609-ter,
ultimo comma, prima ipotesi, cod. pen., perche', con  diverse  azioni
esecutive di  un  medesimo  disegno  criminoso,  aveva  costretto  la
vittima di tredici anni a subire atti sessuali,  privandola  altresi'
della  sua  liberta'  personale;  piu'  specificamente,  dopo  averla
invitata  da  sola  presso  un  locale  nella   sua   disponibilita',
abbracciava la vittima, le toccava ripetutamente il seno e la schiena
e la  baciava  sulle  labbra,  nonostante  il  suo  dissenso,  agendo
altresi'  con  violenza,  consistita   nel   prenderla   in   braccio
obbligandola a sedersi su uno sgabello, nell'afferrarla per il  collo
e nel porsi davanti alla porta d'ingresso per impedirle di uscire,  e
comunque  agendo   repentinamente   e   profittando   della   propria
superiorita' fisica e dell'assenza  di  altre  persone,  abbassandosi
altresi' i pantaloni e le mutande e munendosi di preservativi con  il
chiaro intento di consumare con lei un rapporto sessuale. 
    All'udienza preliminare del 10 marzo 2025 l'imputato  aveva  reso
dichiarazioni  spontanee,  si  era  sottoposto  all'esame  ed   aveva
richiesto  la  sospensione  del  processo  con  avvio  del  programma
trattamentale di messa alla prova. 
    2.2.- In punto di rilevanza delle questioni,  il  giudice  a  quo
espone di non poter accogliere la richiesta, a  cio'  ostando  l'art.
28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, non potendo applicare le
disposizioni del comma 1 in presenza  del  delitto  di  cui  all'art.
609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-ter del  medesimo
codice. 
    L'ordinanza di rimessione precisa che parrebbero ricorrere  tutti
i  presupposti  per  l'avvio  della  messa  alla  prova:  l'imputato,
all'epoca dei fatti quattordicenne, ha ammesso la condotta contestata
sotto il profilo dell'elemento oggettivo, e' sembrato  pentito  della
stessa, ha riferito, secondo quanto dichiarato da due  testimoni,  di
aver  agito  sotto  l'effetto  dell'uso  di   sostanze   stupefacenti
(circostanza tuttavia  negata  in  sede  di  esame),  rendendo  cosi'
dichiarazioni apparentemente frutto di un processo di acquisizione di
consapevolezza rispetto alla vicenda. 
    Nel  senso  di  una  evoluzione   positiva   della   personalita'
dell'imputato, adeguatamente  supportato  dalla  famiglia,  depongono
pure le risultanze della acquisita  relazione  dei  Servizi  minorili
dell'amministrazione della giustizia. 
    2.3.-  Il  rimettente  motiva,   altresi',   la   non   manifesta
infondatezza delle questioni in riferimento agli  artt.  31,  secondo
comma, 3 e 117, primo comma, Cost. con argomenti  analoghi  a  quelli
svolti nell'ordinanza iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025. 
    Si assume che la previsione di un catalogo di reati (tra  cui  la
violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, ultimo comma,
cod. pen.) in relazione ai  quali  l'imputato  minorenne  e'  privato
della possibilita' di accesso alla messa alla prova costituirebbe  un
vulnus delle esigenze di tutela e protezione del  minore  autore  del
reato, stabilendo un rigido automatismo impediente. 
    Si  evidenzia  altresi'  la  irragionevolezza  della   condizione
dell'imputato nel giudizio principale,  il  quale  risponde  sia  del
delitto di violenza sessuale aggravata, sia del delitto di  sequestro
di persona di minore eta', di per se' non ostativo  alla  messa  alla
prova. 
    E ancora, il rimettente deduce la violazione dell'art.  3  Cost.,
in quanto imputati anche di delitti  piu'  gravi,  in  considerazione
della pena edittale prevista, quali i delitti di produzione, cessione
e distribuzione di materiale pedopornografico, i delitti  di  strage,
di terrorismo, i delitti associativi di stampo mafioso o di sequestro
di persona a scopo  di  estorsione,  avrebbero  accesso  all'istituto
della messa alla prova, con evidente  irragionevolezza  delle  scelte
legislative. 
    Quanto, in particolare, al contrasto con l'art. 27, terzo  comma,
Cost., il GUP del Tribunale per i minorenni di Bari  osserva  che  la
condanna  dell'imputato  alla  pena   detentiva   o   alle   sanzioni
sostitutive  si  rivelerebbe  priva  della  capacita'   educativa   e
responsabilizzante del programma trattamentale di messa alla prova. 
    2.4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  siano  dichiarate
manifestamente  inammissibili   o   manifestamente   infondate,   con
argomenti analoghi a quelli svolti nel giudizio di cui  all'ordinanza
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025. 
    2.5.- Hanno depositato in data 12 maggio 2025  opinioni  scritte,
quali  amici  curiae,  l'AIPDP  e  l'UCPI,  svolgendo  considerazioni
analoghe a quelle esposte nel giudizio di cui all'ordinanza  iscritta
al n. 45 del registro ordinanze 2025. Le opinioni sono state  ammesse
con decreto presidenziale del 10 luglio 2025. 
    3.- Con ordinanza del 17 aprile  2025,  iscritta  al  n.  88  del
registro ordinanze 2025,  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in  riferimento  agli
artt. 31, secondo comma, 3 e 117, primo comma,  Cost.,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R.  n.
448 del 1988, nella parte in cui  prevede  che  le  disposizioni  del
comma 1 non si applicano al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen.
(violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi  aggravate  ai  sensi
dell'art. 609-ter del medesimo codice. 
    3.1.- Il giudice a quo riferisce di procedere  nei  confronti  di
K.D.R. O., imputato del reato previsto dagli  artt.  609-bis,  ultimo
comma, e 609-ter,  primo  comma,  numero  5),  cod.  pen.,  per  aver
costretto una minore, dell'eta'  di  quindici  anni  al  momento  dei
fatti, a subire atti sessuali baciandola contro  la  sua  volonta'  e
toccandola ripetutamente sul seno e nelle parti intime, nonostante il
diniego piu' volte espresso dalla stessa, non  in  grado  di  opporsi
validamente a causa dell'assunzione di bevande alcoliche. 
    Riferisce, altresi', che il difensore - alla luce della relazione
dell'USSM e di una relazione psicologica del dipartimento  di  Tutela
salute mentale  e  riabilitazione  in  eta'  evolutiva  (UOC  TSMREE)
dell'Azienda sanitaria locale  RM  5  di  Guidonia  -  aveva  chiesto
l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova. 
    3.2.-  Quanto  alla  rilevanza  delle  questioni,  il  rimettente
premette che il reato  contestato  non  presenta  i  connotati  della
irrilevanza del fatto ex art. 27 del d.P.R.  n.  448  del  1988,  non
potendosi fondare tale valutazione  sulla  contestazione  dell'ultimo
comma dell'art. 609-bis cod. pen., il quale introduce una circostanza
attenuante a effetto speciale, che di per se' non e' idonea a rendere
tenue, nel caso di specie, il fatto per cui si procede, alla luce sia
dell'aggravante contestata e del bene  giuridico  tutelato  (liberta'
sessuale di un soggetto minore di eta'), sia delle informazioni  rese
dalla persona offesa circa la dinamica del fatto. D'altra  parte,  il
perdono giudiziale - pure in astratto concedibile, tenuto  conto  dei
limiti  edittali  di  pena  previsti  per  il  reato   contestato   -
rappresenterebbe una soluzione deteriore  rispetto  alla  messa  alla
prova, tenuto conto che la sentenza ex art. 169  cod.  pen.  verrebbe
annotata sul certificato penale fino al  compimento  del  ventunesimo
anno di eta' dell'imputato, con indubbio pregiudizio per quest'ultimo
in considerazione del carattere stigmatizzante del reato  contestato,
e precluderebbe il tentativo di recupero del minore anche  sul  piano
di una maggiore sua responsabilizzazione in relazione  alla  corretta
gestione della sessualita'. 
    Il  rimettente  rileva,  tuttavia,  di  non  poter  disporre   la
sospensione  del  processo  con  messa  alla  prova   richiesta   dal
difensore, stante la preclusione prevista in relazione al  reato  per
cui si procede dall'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988. 
    L'ordinanza   di   rimessione   sottolinea    che,    a    fronte
dell'impedimento    frapposto    dalla    disposizione     censurata,
sussisterebbero in base agli atti di causa  le  ulteriori  condizioni
per  l'ammissione  dell'imputato  alla  messa  alla  prova  ai  sensi
dell'art. 28 del d.P.R. n.  448  del  1988.  Non  potrebbe,  infatti,
pervenirsi a una pronuncia di  proscioglimento  nel  merito,  non  vi
sarebbero  elementi  per  ritenere  insussistente  la  capacita'   di
intendere e di volere dell'imputato, il compimento del reato  non  e'
stato il prodotto di una scelta deviante  radicata  da  parte  di  un
minorenne dalla personalita' delinquenziale  strutturata,  lo  stesso
imputato frequenta regolarmente la scuola e un  gruppo  di  catechesi
presso la parrocchia di zona, fa parte stabilmente di una squadra  di
calcio e l'intero contesto  ambientale  di  appartenenza  offre  ampi
spazi di recupero; il minore, infine, e' disponibile ad aderire ad un
progetto educativo. L'imputato, inoltre, ha  ammesso  l'addebito  sin
dalla fase delle indagini preliminari, precisando di  avere  commesso
il fatto mentre lui e la  vittima  erano  ubriachi  e  gli  amici  lo
incitavano alla condotta contestata. 
    Lo stesso imputato ha dichiarato di aver chiesto scusa  sia  alla
vittima, nei due giorni successivi ai  fatti,  sia  alla  sorella  di
quest'ultima, il che confermerebbe  la  maturazione  di  un'autentica
rimeditazione critica rispetto al reato contestatogli. 
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  l'ordinanza  contiene
argomentazioni analoghe a quelle gia' svolte nei due precedenti  atti
di rimessione. In particolare, il rimettente ritiene che il  criterio
di selezione dei reati resi "ostativi"  alla  messa  alla  prova  dal
comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, presenti profili
di irragionevolezza, posto che reati anche piu' gravi,  quali  quelli
di cui all'art. 416-bis o aggravati ex  artt.  416-bis.1,  422,  629,
secondo comma, e 630 cod. pen.,  consentono  tuttora  l'accesso  alla
messa alla prova minorile. 
    3.3.- Ha depositato atto di costituzione in giudizio il 5  giugno
2025 C. L., nell'interesse del minore K.D.R. O. 
    Premesso che vi sarebbero tutti i presupposti per la  sospensione
del processo con messa alla prova, essendo la personalita' del minore
avviata ad un sicuro cambiamento, la parte costituita ha concluso per
la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 28,  comma
5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che  le
disposizioni del comma 1 non si applicano al delitto di cui  all'art.
609-bis cod. pen., limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai  sensi
dell'art. 609-ter del medesimo codice, per violazione degli artt. 3 e
31, secondo comma, Cost., anche in combinato disposto con  gli  artt.
24, 25 e 27, terzo comma, Cost., degli artt.  77,  11  e  117,  primo
comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea
dei diritti  dell'uomo,  alla  direttiva  2016/800/UE,  nonche'  alle
cosiddette "Regole di Pechino" e alle Linee guida per una giustizia a
misura di minore del 17 novembre 2010. 
    3.4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  il  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  siano  dichiarate
manifestamente inammissibili o manifestamente  infondate,  oltre  che
per gli argomenti gia' svolti  nel  giudizio  relativo  all'ordinanza
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025, e di cui  si  e'  dato
conto,  per  carente  motivazione  sulla  rilevanza,  con   specifico
riferimento alla possibilita', ammessa dallo  stesso  rimettente,  di
concessione nel caso di specie del perdono giudiziale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con tre distinte ordinanze di contenuto analogo  ed  indicate
in epigrafe, i Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali  per  i
minorenni di Roma (reg. ord. n. 45 e n. 88 del 2025) e di Bari  (reg.
ord. n. 68  del  2025)  hanno  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 3, 27, terzo  comma  (la
sola ordinanza iscritta al n. 68 del reg. ord. 2025),  e  117,  primo
comma, Cost.,  quest'ultimo  in  relazione  a  norme  interposte  sia
sovranazionali che internazionali. 
    La norma censurata stabilisce che le disposizioni  relative  alla
sospensione del processo e messa alla prova del minore contenute  nel
comma 1 dello stesso art. 28 «non si applicano  ai  delitti  previsti
dall'articolo 575  del  codice  penale,  limitatamente  alle  ipotesi
aggravate ai  sensi  dell'articolo  576,  dagli  articoli  609-bis  e
609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri
2), 3) e 3-quinquies), del codice penale». 
    I rimettenti devono giudicare della responsabilita'  di  imputati
minorenni, chiamati a rispondere, rispettivamente, del reato  di  cui
agli artt. 609-octies, commi primo, secondo e terzo, e 609-ter, primo
comma, numeri 2) e 5), cod. pen. (ordinanza iscritta al  n.  45  reg.
ord. del 2025), del reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, ultimo
comma, prima ipotesi, cod. pen. (ordinanza iscritta  al  n.  68  reg.
ord. del 2025), e del reato di cui agli artt. 609-bis, ultimo  comma,
e 609-ter, primo comma, numero 5),  del  medesimo  codice  (ordinanza
iscritta al n. 88 reg. ord. del 2025). 
    In tutti i giudizi, i rimettenti rilevano  che,  pur  sussistendo
tutte le condizioni per l'ammissione degli imputati alla  messa  alla
prova, l'accoglimento  delle  richieste  da  loro  formulate  risulti
precluso dalla disposizione censurata in ragione dei titoli di  reato
per cui si procede. 
    2.- Secondo i giudici a  quibus,  l'art.  28,  comma  5-bis,  del
d.P.R. n. 448 del 1988, si  porrebbe,  anzitutto,  in  contrasto  con
l'art.  31,  secondo  comma,  Cost.  nella  parte  in  cui,  appunto,
stabilisce che le disposizioni in tema di  sospensione  del  processo
con messa alla prova non si applicano al delitto  previsto  dall'art.
609-octies cod. pen. (violenza  sessuale  di  gruppo),  limitatamente
alle ipotesi aggravate  ai  sensi  dell'art.  609-ter,  primo  comma,
numeri 2) e 5), cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 45 reg. ord.  del
2025), ovvero al delitto previsto dall'art. 609-bis,  commi  primo  e
terzo, cod. pen.  (violenza  sessuale),  limitatamente  alle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'art.  609-ter,  commi  primo,  numero  5),  e
ultimo, del medesimo codice (ordinanze iscritte ai  numeri  68  e  88
reg. ord. del 2025). 
    Cio' perche' la disposizione  censurata,  prevedendo  un  divieto
assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato,  impedirebbe
a  un  giudice  specializzato  di  individuare,  sulla   base   delle
circostanze  del  singolo  caso,  la  risposta  piu'  aderente   alla
personalita' del minore, confliggendo cosi' con l'intero impianto del
processo   minorile,   che,   in   ossequio   al   citato    precetto
costituzionale, ha come precipua finalita'  il  recupero  del  minore
mediante la sua rieducazione e  il  suo  reinserimento  sociale,  con
rapida fuoriuscita dal circuito  penale.  Tale  finalita'  troverebbe
proprio nell'istituto considerato  uno  dei  suoi  piu'  qualificanti
strumenti di realizzazione. 
    Le ordinanze di rimessione dubitano  inoltre  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del  1988
con riferimento all'art. 3 Cost., prevedendosi un catalogo rigido  di
reati ostativi alla messa alla prova minorile, di gravita'  minore  o
uguale ad altre fattispecie  criminose,  per  le  quali,  invece,  e'
tuttora consentita l'ammissione alla prova. 
    Ulteriore parametro costituzionale violato dalla disposizione  in
esame sarebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in  quanto  il  divieto
assoluto  di  messa  alla  prova   legato   al   titolo   del   reato
contravverrebbe al rispetto  dei  vincoli  derivanti  dagli  obblighi
sovranazionali e internazionali  che  relegano  la  privazione  della
liberta' personale del condannato minorenne a extrema ratio. 
    Infine, l'ordinanza iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2025
ravvisa la violazione dell'art. 27, terzo comma,  Cost.,  perche'  la
norma censurata, stabilendo un divieto assoluto di messa  alla  prova
legato al titolo del reato, esporrebbe  l'imputato  minorenne  a  una
condanna a pena detentiva o a sanzioni  sostitutive,  comunque  prive
della capacita' educativa e responsabilizzante del programma di messa
alla prova. 
    3.-  Le  tre  ordinanze  di  rimessione  vertono  sulla  medesima
disposizione e  pongono  questioni  in  larga  parte  sovrapponibili,
sicche' ne appare opportuna la riunione, ai  fini  di  una  decisione
congiunta. 
    4.- Nell'atto di costituzione della parte  del  giudizio  di  cui
all'ordinanza iscritta al n. 88  del  registro  ordinanze  2025  sono
prospettati   profili   di   illegittimita'   costituzionale    della
disposizione censurata  in  rapporto  a  parametri  costituzionali  o
convenzionali diversi da  quelli  indicati  dal  giudice  a  quo.  Al
riguardo  deve   ribadirsi   che   nel   giudizio   di   legittimita'
costituzionale in via incidentale  non  possono  prendersi  in  esame
questioni o profili di costituzionalita' dedotti solo dalle  parti  e
diretti quindi ad ampliare o modificare il  contenuto  dell'ordinanza
di rimessione (sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e  n.
161 del 2023). 
    5.- Vanno respinte le  eccezioni  di  manifesta  inammissibilita'
delle questioni sollevate dall'Avvocatura generale  dello  Stato  per
mancata  individuazione  dei  parametri  costituzionali  da  porre  a
riferimento  delle  stesse;  per  omessa   motivazione   sulla   loro
rilevanza;  per  erronea  ricostruzione  del  quadro  normativo;  per
difetto di rilevanza delle questioni, quanto  all'ordinanza  iscritta
al n. 88 del registro ordinanze 2025, perche'  lo  stesso  rimettente
avrebbe ritenuto applicabile, nel  caso  di  specie,  l'istituto  del
perdono giudiziale. 
    5.1.- I GUP dei Tribunali per i  minorenni  di  Roma  e  di  Bari
dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis,
del d.P.R. n. 448 del 1988,  dovendo  pronunciarsi  su  richieste  di
sospensione del processo con messa alla prova in giudizi  in  cui  si
procede per i reati previsti dall'art. 609-bis cod. pen. o  dall'art.
609-octies cod.  pen.,  aggravati  ai  sensi  dell'art.  609-ter  del
medesimo codice. 
    Le tre ordinanze di rimessione espongono  le  ragioni  alla  base
della loro  valutazione  favorevole  relativa  alla  possibilita'  di
rieducazione e di reinserimento dei rispettivi  imputati  nella  vita
sociale, prospettando un giudizio prognostico condotto  sulla  scorta
di molteplici indicatori, inerenti sia al reato  commesso,  sia  alla
personalita' dei minorenni, manifestati anche in epoca successiva  ai
fatti incriminati. 
    In  tal  senso,  le  medesime  ordinanze  superano  il  controllo
"esterno" in  punto  di  rilevanza  delle  questioni  attraverso  una
motivazione non implausibile del percorso  logico  compiuto  e  delle
ragioni per le quali i rimettenti affermano  di  dover  applicare  la
disposizione censurata nei giudizi principali (tra le tante, sentenze
n. 200 e n. 148 del 2024, n. 94 del 2023 e n. 237 del 2022). 
    5.2.-  I  giudici  a  quibus  motivano  anche  sulle  ragioni  di
impraticabilita'   di   una   interpretazione    adeguatrice    della
disposizione censurata; se tali ragioni siano condivisibili o  no  e'
profilo che attiene al merito (da ultimo, tra molte, sentenze  n.  23
del 2025, n. 163, n. 105 e n. 6 del 2024). 
    5.3.- I rimettenti hanno altresi' avvalorato le censure  con  una
esaustiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento  e  della
pertinente giurisprudenza. 
    5.4.- Quanto  alla  difettosa  indicazione  dei  parametri  e  in
particolare degli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost., da  parte  delle
ordinanze iscritte ai numeri 45 e 88 del registro ordinanze del 2025,
e'  costante  l'affermazione  che  la   questione   di   legittimita'
costituzionale  deve  essere  scrutinata  avendo  riguardo  anche  ai
parametri costituzionali non formalmente evocati,  ma  desumibili  in
modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a
essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo  ai
principi da questi enunciati (sentenze n. 35 e n. 5 del 2021, n.  227
del 2010 e n. 170 del 2008). 
    Nel caso di specie, il  complessivo  tenore  delle  ordinanze  di
rimessione cui si riferisce l'eccezione in esame consente di ritenere
che l'esplicitazione del  riferimento  alla  individualizzazione  del
trattamento,  processuale  e  sostanziale,  da  applicare  al  minore
imputato evochi chiaramente i principi  di  cui  all'art.  27,  terzo
comma,  Cost.  (individualizzazione  e  finalita'  rieducativa  della
pena), mentre la mancata evocazione dell'art.  24  Cost.  e'  profilo
che, astrattamente, potrebbe incidere sul merito della questione,  ma
non condizionarne l'ammissibilita' (sentenze n. 244 del 2020 e n. 282
del 2004). 
    5.5.- Quanto, infine, all'eccezione concernente il fatto che, nel
giudizio relativo  all'ordinanza  iscritta  al  n.  88  del  registro
ordinanze  2025,  il  giudice  rimettente  ha   rilevato   l'astratta
concedibilita' al minore del perdono giudiziale, essendo ipotizzabile
l'applicazione di una pena non superiore a due anni,  deve  rilevarsi
che la motivazione  in  base  alla  quale  il  rimettente  stesso  ha
ritenuto piu' adeguata,  nel  caso  di  specie,  la  sospensione  del
processo con messa alla prova dell'imputato minorenne  rispetto  alla
concessione del  perdono  giudiziale  da'  ampiamente  ragione  della
scelta operata. E,  trattandosi  dell'applicazione  di  due  istituti
processuali rimessa all'apprezzamento,  particolarmente  qualificato,
del giudice dell'udienza preliminare del tribunale per  i  minorenni,
deve ritenersi che la valutazione in proposito svolta dal  rimettente
superi il vaglio di non implausibilita' della motivazione in punto di
rilevanza. Senza dire che dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  si
desumono elementi che inducono a ritenere ammissibile la  sospensione
del processo con messa alla prova del minore pur in presenza di reati
per i quali sarebbe in astratto  concedibile  il  perdono  giudiziale
(Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza  16  giugno-18
luglio 2016, n. 30435). 
    6.- Appaiono viceversa fondate le eccezioni  di  inammissibilita'
formulate dall'Avvocatura con riguardo alle  questioni  sollevate  in
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. 
    Le  ordinanze  di  rimessione  contengono  un  elenco  di   fonti
dell'Unione e internazionali che testimonierebbero il ruolo di misura
di ultima istanza della privazione della  liberta'  personale  per  i
condannati minorenni  e  imporrebbero  un  trattamento  penitenziario
disegnato  sulle  peculiari  necessita'  del  singolo.  Non   vengono
tuttavia  illustrate  le  ragioni  della  dedotta  antinomia  tra  la
specifica disposizione che esclude determinate fattispecie  di  reato
dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati  dai
richiamati parametri internazionali interposti, sicche' il  contrasto
con tali  principi  risulta  solo  genericamente  affermato,  ma  non
sufficientemente argomentato (tra le tante, sentenze n. 135 del  2023
e n. 252 del 2021). 
    7.- Puo' dunque passarsi allo scrutinio nel  merito  delle  altre
questioni di legittimita' costituzionale. 
    Conformemente al petitum delle ordinanze di rimessione, peraltro,
poiche' la  disposizione  censurata  esclude  dalla  possibilita'  di
accedere all'istituto della sospensione del processo con  messa  alla
prova i minori imputati di quattro tipologie di reati  specificamente
indicate,  occorre  precisare  che   l'esame   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale  verra'  condotto  con  riferimento  alla
prevista esclusione della sospensione del  processo  con  messa  alla
prova per i minori imputati dei  reati  di  violenza  sessuale  (art.
609-bis cod. pen.) e violenza sessuale  di  gruppo  (art.  609-octies
cod. pen.), aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice. 
    8.-  Le  questioni  non  sono  fondate  per  cio'   che   attiene
all'esclusione delle ora indicate fattispecie di reato (punti da 9  a
14.2.). Sono invece fondate per l'ipotesi  in  cui  ricorra,  per  il
delitto di violenza sessuale aggravata, la circostanza attenuante dei
«casi di minore gravita'» (punto 15.1.). 
    9.- Nella relazione illustrativa al  d.l.  n.  123  del  2023  si
indicava in premessa che il  provvedimento  era  volto  a  introdurre
«disposizioni urgenti per il contrasto alla criminalita'  minorile  e
all'elusione scolastica, nonche' per la tutela dei minori vittime  di
reato, considerate le caratteristiche  di  maggiore  pericolosita'  e
lesivita' acquisite nei tempi recenti  dalla  criminalita'  minorile.
Cio' al fine di approntare una  risposta  sanzionatoria  ed  altresi'
dissuasiva, che  mantenga  l'attenzione  per  la  specificita'  della
condizione  dell'autore  di   reato   minorenne,   intervenendo   sui
presupposti di applicabilita'  delle  misure  cautelari  ed  altresi'
prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla
rieducazione del minore autore di condotte criminose [...]». 
    Cosi', gia' nella sentenza n. 90 del  2025,  al  punto  5.2.  del
Considerato in diritto, questa Corte ha rimarcato che «[c]ome  emerge
dal titolo del provvedimento  d'urgenza,  dal  suo  preambolo  e  dai
lavori preparatori, il d.l. n. 123 del  2023  reca  un  complesso  di
norme accomunate dall'obiettivo di fronteggiare situazioni di disagio
e degrado giovanili e, al contempo, di  contrastare  la  criminalita'
minorile, in risposta a episodi delittuosi di  particolare  gravita',
perpetrati da minori in danno di minori nel territorio del comune  di
Caivano». 
    10.- L'art. 6 del d.l. n.  123  del  2023,  come  convertito,  ha
introdotto alcune innovazioni alla  disciplina  del  processo  penale
minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988. Nel  corso  dell'esame  al
Senato della Repubblica, in particolare, e' stata aggiunta al comma 1
dell'art. 6 la lettera c-bis), la quale,  inserendo  il  comma  5-bis
nell'art.  28  del  citato  d.P.R.  n.  448  del  1988,  esclude   la
possibilita' di accedere all'istituto della sospensione del  processo
con messa alla prova per una serie tassativa di reati di  particolare
gravita', ovvero l'omicidio volontario,  limitatamente  alle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 576 cod. pen., la violenza sessuale e la
violenza sessuale di gruppo, limitatamente alle ipotesi aggravate  ai
sensi  dell'art.  609-ter  cod.  pen.,  la  rapina  aggravata   dalle
circostanze di cui  all'art.  628,  terzo  comma,  numeri  2),  3)  e
3-quinquies), del medesimo codice. 
    11.- E' noto che, in base all'originaria disciplina dell'istituto
introdotto nel processo minorile con l'art. 28 del d.P.R. n. 448  del
1988 e finalizzato alla valutazione della personalita' del minore  al
termine del periodo di prova, la sospensione del processo  con  messa
alla prova (misura di cosiddetta diversion processuale) poteva essere
disposta  per  qualunque  tipo  di  reato,  indipendentemente   dalla
tipologia  e  dalla   pena   astrattamente   prevista,   come   anche
dall'eventuale esistenza di precedenti penali, assumendo rilevanza il
quantum della pena edittale soltanto ai fini della durata del periodo
di prova. Cio' ne delineava una  radicale  differenza  rispetto  alla
sospensione del procedimento con messa alla prova prevista  nel  rito
degli adulti (artt.  464-bis  e  seguenti  del  codice  di  procedura
penale): l'istituto contemplato nell'ambito  del  processo  minorile,
caratterizzato,  appunto,  dall'assenza  di   preclusioni   ostative,
costituiva la privilegiata soluzione alternativa  alla  condanna  del
minore, quale forma di intervento rieducativo  innestato  nella  fase
processuale. 
    Peraltro, tanto nel caso di messa alla prova  minorile  (art.  29
del d.P.R. n. 448 del 1988) quanto nel caso di messa alla prova degli
adulti (art. 168-ter cod. pen.) l'esito positivo della prova comporta
l'estinzione del reato. 
    12.- Come questa Corte ha piu' volte osservato  (tra  le  ultime,
sentenze n. 23 e n. 8 del 2025, n. 139 del 2020), la disciplina della
messa  alla  prova  del  minore  si  e'  connotata,  fin  dalla   sua
introduzione   nell'ordinamento,    proprio    per    la    finalita'
essenzialmente  rieducativa  e  di  reinserimento  sociale,  restando
svincolata nell'an da un rapporto di proporzionalita'  rispetto  alla
gravita' del reato per cui si procede, e affidata, nella  prospettiva
dell'adeguata protezione della gioventu' di cui all'art. 31,  secondo
comma, Cost., alla sola  discrezionalita'  del  giudice  dell'udienza
preliminare del tribunale per i minorenni e dello  stesso  tribunale,
cioe' di un giudice collegiale caratterizzato dalla presenza  di  due
componenti   onorari,   «strutturalmente   idoneo   a   valutare   la
personalita' del minore» (sentenza n. 139 del 2020). 
    Cio' non ha significato  postulare  un  accesso  generalizzato  e
indiscriminato dell'imputato minorenne alla messa alla prova, essendo
il giudice investito, piuttosto, del delicato compito di rivolgere la
sua indagine alla ricerca di elementi che gli consentano di  valutare
se sia adeguato il ricorso a detto  istituto,  al  fine  tanto  della
rieducazione e del positivo reinserimento del minore nella  societa',
quanto dell'esigenza di assicurare la prevenzione  del  pericolo  che
questi commetta altri reati; elementi da  individuarsi  nel  tipo  di
reato commesso, nelle modalita' di attuazione di esso, nei  motivi  a
delinquere,  nei   precedenti   penali   dell'imputato,   nella   sua
personalita', nel suo carattere e in quanto altro  di  utile  per  la
formulazione di tale giudizio. 
    13.- La sentenza n. 8 del 2025, peraltro, ha  gia'  rimarcato  la
notevole portata innovativa dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R.  n.
448 del 1988 rispetto alla cornice normativa preesistente, rinvenendo
in tale disposizione una presunzione iuris et  de  iure  di  gravita'
delle  condotte  integrative  dei  reati  ivi  contemplati,  tale  da
impedire qualsiasi possibilita' che il  minore  -  al  di  la'  delle
circostanze concrete delle condotte poste in  essere  e  prescindendo
dalla valutazione sulle sue effettive possibilita' di recupero  e  di
reinserimento sociale - venga sottratto al circuito processuale volto
all'accertamento di responsabilita' e, eventualmente, all'irrogazione
della pena. 
    Pur  nel  mutato  quadro   normativo   permane,   tuttavia,   una
eterogeneita' teleologica tra  la  messa  alla  prova  dell'adulto  e
quella del minore, giacche' quest'ultima si radica  e  trova  la  sua
ragion d'essere nelle finalita' dell'art. 31, secondo  comma,  Cost.,
esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha
un'innegabile componente sanzionatoria (sentenze n. 23 del  2025,  n.
139 e n. 75 del 2020, n. 68 del 2019). 
    Questa Corte ha in piu' occasioni ribadito,  infatti,  che  «[i]l
tratto qualificante dell'istituto e' rappresentato  dall'adozione  di
un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni
individualizzate e a contenuto variabile perche' tarate  sul  profilo
personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi
e' inserito» (sentenza n. 8 del 2025). 
    14.- Tanto premesso, il Collegio ritiene che anche nella  materia
del diritto penale minorile - nella  quale  la  funzione  rieducativa
della pena acquisisce un ruolo  di  speciale  preminenza,  alla  luce
dell'art. 31, secondo comma, Cost. (sentenze n. 23 del 2025,  n.  231
del 2021, n. 139 del 2020, n. 263 e n. 68 del 2019, n. 90 del 2017  e
n. 125 del 1995) - non possa negarsi un margine  di  discrezionalita'
al legislatore nella individuazione dei  requisiti  di  accesso  agli
strumenti  di  diversion  processuale,  anche   in   funzione   della
particolare rilevanza del bene giuridico protetto; cio' sempre che la
reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima  ancora  lo  stesso
procedimento  penale,  conservino  in  ogni  caso   quella   speciale
vocazione a favorire la rieducazione del minore che  caratterizza  il
"volto costituzionale" del diritto penale minorile. 
    A fronte, dunque, di reati, come quelli oggi all'esame di  questa
Corte, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto piu'
quando siano anch'esse minorenni, non puo' considerarsi irragionevole
la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di
un processo, secondo regole specificamente calibrate  sulle  esigenze
del minore imputato, nell'ottica general preventiva di approntare una
risposta dissuasiva rispetto  a  determinate  forme  di  criminalita'
minorile. 
    La determinazione del legislatore di escludere la sospensione del
processo con messa alla prova del minore per  i  reati  di  cui  agli
artt. 609-bis e 609-octies, ove aggravati ai sensi dell'art.  609-ter
cod. pen.,  non  puo',  dunque,  essere  in  questa  sede  censurata:
l'esclusione dalla messa alla prova e'  stata  infatti  circoscritta,
con  formulazione  tassativa,  a  reati  certamente   gravi,   spesso
commessi, come nella specie, da minori in danno di minori; di talche'
la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo  comunque
razionalmente giustificarsi in relazione alle finalita' perseguite  e
risultando  i  mezzi  prescelti  non  manifestamente   sproporzionati
rispetto alle finalita' stesse (sentenza n. 46 del 2024). 
    14.1.- Non sono nemmeno fondate  le  questioni  con  le  quali  i
rimettenti assumono l'irragionevolezza della  disposizione  censurata
per aver essa  precluso  la  messa  alla  prova  minorile  anche  con
riguardo a  reati  meno  gravi  rispetto  ad  altri  che  tuttora  la
consentono (complessivamente, i  rimettenti  indicano  i  delitti  di
produzione, cessione e distribuzione di materiale pedopornografico, i
delitti di strage, di terrorismo, i  delitti  associativi  di  stampo
mafioso o di sequestro di persona a scopo di estorsione). 
    Tali censure poggiano, infatti, su un  giudizio  comparativo  che
evoca evidentemente quali termini di raffronto  le  cornici  edittali
delle fattispecie di reato, asseritamente piu' gravi, non contemplate
dall'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448  del  1988;  si  tratta,
pero', di elementi che non evidenziano profili di omogeneita' tra gli
indicati delitti e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-bis e
609-octies, aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen.),  ove  si
consideri che  la  scelta  del  legislatore  e'  stata  nella  specie
ispirata,  come  gia'  detto,  dall'apprezzamento  delle   specifiche
esigenze  di  contrasto  di  alcune  condotte   piu'   frequenti   di
criminalita' minorile, lesive, per quanto qui rileva, della  liberta'
sessuale delle vittime. 
    14.2.- Non sono, quindi, fondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
censurato, in riferimento agli  artt.  3,  27,  terzo  comma,  e  31,
secondo  comma,  Cost.,  nella  parte  in  cui  stabilisce   che   le
disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione
del processo con messa  alla  prova,  non  si  applicano  ai  delitti
previsti dagli artt. 609-bis, commi primo  e  secondo,  e  609-octies
cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice. 
    15.-   La   norma   censurata   risulta   invece   manifestamente
irragionevole e sproporzionata nella parte in cui colloca tra i reati
"ostativi" alla messa alla  prova  la  violenza  sessuale  aggravata,
anche quando si verta nei «casi di minore gravita'» di  cui  all'art.
609-bis, terzo comma, cod. pen. 
    Avendo il comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R.  n.  448  del  1988
delineato una presunzione iuris et de iure di gravita' delle condotte
integrative  dei  reati  contemplati,  appare  irragionevole  che  la
preclusione operi allorquando si configura la circostanza  attenuante
a effetto speciale del fatto di  minore  gravita'  ex  art.  609-bis,
terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche  alle  ipotesi
circostanziate previste dall'art.  609-ter  del  medesimo  codice  in
rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle
modalita' esecutive e alla considerazione globale del fatto. 
    L'astratta  prognosi  legislativa,  in   senso   negativo   sulle
effettive possibilita' di recupero e  di  reinserimento  sociale  del
minore attraverso il percorso  della  sospensione  del  processo  con
messa alla prova, sottesa all'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448
del 1988, frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta
a fondamento della  circostanza  attenuante  in  parola;  si  tratta,
infatti, di un'attenuante che, infatti, come gia' affermato da questa
Corte, si  pone  proprio  «quale  temperamento  degli  effetti  della
concentrazione in un unico reato di  comportamenti,  tra  loro  assai
differenziati, che comunque incidono sulla  liberta'  sessuale  della
persona offesa, e della conseguente diversa intensita' della  lesione
dell'oggettivita' giuridica del reato» (sentenze n. 106 del 2014 e n.
325 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 91 del 2024). 
    15.1.- La medesima  ricostruzione  interpretativa  dell'art.  28,
comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,  inteso  quale  disposizione
ispirata dalla intenzione del legislatore di escludere la messa  alla
prova minorile in relazione a fattispecie criminose  che  destano  un
particolare  allarme  sociale,  lascia  la   stessa   sprovvista   di
ragionevole  giustificazione  quanto   alle   ipotesi   di   gravita'
significativamente inferiore  a  quella  normalmente  associata  alla
realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta. 
    L'irragionevolezza nasce dal fatto che, per le violenze  sessuali
di minore gravita',  il  terzo  comma  dell'art.  609-bis  cod.  pen.
prevede  la   possibilita'   di   diminuire   la   pena   in   misura
particolarmente  significativa,  ossia  fino  a  due  terzi.  A  tale
significativo  riconoscimento  della  minore  gravita'  del  fatto  a
livello  penale  sostanziale  non  corrisponde  un'adeguata,  diversa
considerazione della stessa condotta con riguardo all'istituto  della
sospensione del processo con messa alla prova. 
    La "valvola di  sicurezza"  fornita  dal  terzo  comma  dell'art.
609-bis cod. pen., quindi, ben puo'  valere  come  segno  di  confine
oltre  il  quale  risulta  superata   la   soglia   della   manifesta
irragionevolezza  in  conseguenza  della  mancata  previsione   della
facolta' del giudice minorile di disporre la sospensione del processo
con messa alla prova sulla base di una  valutazione  individualizzata
della personalita' del  minore,  funzionale  alle  esigenze  del  suo
recupero e della sua risocializzazione. Un  imperativo  di  coerenza,
per linee interne al sistema, esige, allora,  che  tale  specificita'
venga riconosciuta anche nell'ambito dell'istituto della  messa  alla
prova. 
    16.- Con  la  sentenza  n.  202  del  2025  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen., nella
parte in cui non prevede  che,  anche  con  riguardo  al  delitto  di
violenza sessuale di gruppo, nei casi di minore gravita' la  pena  e'
diminuita in misura non eccedente i due terzi. 
    Le ragioni  che  inducono  alla  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
nella parte in cui prevede che le  disposizioni  del  comma  1  dello
stesso art. 28 non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis
cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche  nei
«casi di minore gravita'» di cui al terzo comma dell'art. 609-bis del
medesimo codice, non possono non  valere  anche  con  riferimento  al
reato di cui  all'art.  609-octies  cod.  pen.,  aggravato  ai  sensi
dell'art. 609-ter  cod.  pen.,  allorquando  ricorra  la  circostanza
attenuante del caso di minore gravita'. 
    17.- Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve
essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma
5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, per violazione dell'art. 3  Cost.,
nella parte in cui prevede che le  disposizioni  del  comma  1  dello
stesso art. 28 non si  applicano  ai  delitti  previsti  dagli  artt.
609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art.  609-ter
cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante  dei  «casi
di minore gravita'». 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  28,  comma
5-bis, del d.P.R. 22  settembre  1988,  n.  448  (Approvazione  delle
disposizioni sul processo penale a  carico  di  imputati  minorenni),
nella parte in cui prevede che le  disposizioni  del  comma  1  dello
stesso art. 28 non si  applicano  ai  delitti  previsti  dagli  artt.
609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi  dell'art.
609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei
«casi di minore gravita'»; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
sollevate,  in  riferimento  all'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale  per
i minorenni di  Roma  e  dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  del
Tribunale per i minorenni di  Bari,  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
nella parte in cui prevede che le  disposizioni  del  comma  1  dello
stesso art. 28, in tema di sospensione del processo  con  messa  alla
prova, non si applicano ai  delitti  previsti  dagli  artt.  609-bis,
commi primo e secondo, e 609-octies cod.  pen.,  aggravati  ai  sensi
dell'art. 609-ter del medesimo  codice,  sollevate,  in  riferimento,
complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma,
Cost., dal Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  per  i
minorenni  di  Roma  e  dal  Giudice  dell'udienza  preliminare   del
Tribunale per i minorenni di  Bari,  con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI