N. 203 SENTENZA 23 settembre - 29 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, anche aggravati, nei «casi di minore gravita'» - Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo e messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per i delitti aggravati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventu' e della finalita' rieducativa della pena - Non fondatezza delle questioni. - Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 5-bis, come aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159. - Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, e 117, primo comma; direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016; raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 5 novembre 2008; Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore; Regole minime delle Nazioni Unite sull'amministrazione della giustizia minorile (cosiddette Regole di Pechino); Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della liberta' (cosiddette Regole dell'Avana).(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma
5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15
settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio
giovanile, alla poverta' educativa e alla criminalita' minorile,
nonche' per la sicurezza dei minori in ambito digitale), introdotto,
in sede di conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159,
promossi dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Roma, con ordinanza del 18 febbraio 2025, dal Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari, con
ordinanza del 24 marzo 2025, e dal Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 17 aprile
2025, iscritte rispettivamente ai numeri 45 e 68 del registro
ordinanze 2025, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in
camera di consiglio del 22 settembre 2025, e al n. 88 del registro
ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, prima serie speciale, numeri 12, 17 e 21 dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di C. L. nella qualita' di esercente
la responsabilita' genitoriale sul minore K.D.R. O., nonche' gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica e nella camera di consiglio del 23
settembre 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;
uditi l'avvocato Maurilio Prioreschi per C. L., nella qualita' di
esercente la responsabilita' genitoriale sul minore K.D.R. O., e gli
avvocati dello Stato Salvatore Faraci e Erica Farinelli per il
Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 18 febbraio 2025, iscritta al n. 45 del
registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 31, secondo comma, 117, primo comma, e 3 della Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis,
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto
dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre
2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla
poverta' educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la
sicurezza dei minori in ambito digitale), introdotto, in sede di
conversione, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui
prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema
di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al
delitto previsto dall'art. 609-octies del codice penale (violenza
sessuale di gruppo), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 609-ter del medesimo codice.
1.1.- Il giudice a quo sta procedendo nelle forme del giudizio
abbreviato nei confronti di K. C. e A. U., imputati:
a) del delitto di cui agli artt. 609-octies, commi primo, secondo
e terzo, 609-ter, primo comma, numeri 2) e 5), e 61, numeri 4) e 5),
cod. pen., per aver costretto G. P. di anni sedici - dopo averlo
portato in un garage sottostante un supermercato, mediante la forza
intimidatrice del gruppo e la minaccia consistita nell'affermazione,
da parte di S. H., «la devi fare sta cosa senno' passiamo alle mani»
- a subire atti sessuali, consistiti, da parte di S. H., nel
penetrarlo nell'ano con un bastone e nel costringerlo poi a inserire
in bocca la medesima estremita' del bastone, colpendolo al contempo
con uno schiaffo sulla nuca, mentre tutti lo colpivano con ripetuti
sputi e riprendevano con i propri telefoni cellulari. Con
l'aggravante di aver adoperato sevizie e crudelta' nei confronti di
un minore di anni diciotto, mediante l'utilizzo di strumenti
gravemente lesivi della salute della vittima profittando di
circostanze di luogo e persona tali da ostacolare la privata difesa;
b) del delitto di cui agli artt. 110 e 600-ter, primo comma,
numero 1), cod. pen., perche', in concorso tra loro, realizzavano
mediante i propri telefoni cellulari, diffondendoli poi su gruppi
WhatsApp, video nei quali era ripreso G. P. nel compimento dei
predetti atti sessuali;
c) del delitto di cui agli artt. 110 e 612-bis, primo comma, cod.
pen., perche', in concorso tra loro, con condotte reiterate,
consistite nel porre in essere la condotta di cui al capo che
precede, nonche', in altra circostanza verificatasi in diversa data,
nel deriderlo e percuoterlo ripetutamente, nel farlo sbattere piu'
volte contro la serranda di una gioielleria, nel metterlo all'interno
di un cassonetto dell'immondizia, nello spegnergli una sigaretta sul
collo, nel gettargli contro un liquido, verosimilmente urina,
molestavano G. P., cagionandogli un perdurante e grave stato d'ansia
e di paura e ingenerando in lui un fondato timore per la propria
incolumita'.
Il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma riferisce che,
disposto il giudizio immediato dal giudice per le indagini
preliminari, in udienza erano stati esaminati gli imputati, i quali
avevano ammesso i fatti, si erano dichiarati pentiti di quanto
commesso, avevano narrato di essersi scusati con la persona offesa e
cercato di esporre le ragioni delle loro azioni, pur senza voler
minimizzare le proprie responsabilita', e infine avevano chiesto la
sospensione del processo con messa alla prova. In tale ultimo senso
si era orientato anche il personale dell'Ufficio di servizio sociale
per i minorenni (USSM) presente in udienza e il pubblico ministero
aveva espresso parere favorevole.
1.2.- Il rimettente osserva tuttavia che il fatto di cui al capo
a) dell'imputazione e' stato commesso dopo l'entrata in vigore
dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sicche' resta
ex lege preclusa la possibilita' per i richiedenti di essere ammessi
alla prova. I difensori e il pubblico ministero avevano cosi' chiesto
di sollevare la questione di legittimita' costituzionale di tale
disposizione.
Il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma illustra, allora, le
ragioni della rilevanza delle sollevate questioni. In difetto
dell'indicato comma 5-bis, il Collegio avrebbe potuto delibare
favorevolmente la richiesta di messa alla prova, giacche', sulla base
degli elementi agli atti e delle dichiarazioni confessorie rese, non
potrebbe pervenirsi ad un proscioglimento nel merito degli imputati,
ma gli stessi gia' nei giorni seguenti ai fatti avevano palesato il
loro pentimento chiedendo scusa alla persona offesa. L'intento
collaborativo e di partecipazione agli interventi educativi proposti
era confermato dalle relazioni predisposte dall'USSM.
Per il giudice rimettente, entrambi gli imputati, uno quindicenne
e l'altro sedicenne all'epoca dei fatti, avevano rivelato una sincera
rimeditazione critica rispetto ai reati contestati, esternata gia'
prima della conoscenza della pendenza delle indagini e
dell'applicazione della misura cautelare, che era stata, infatti,
revocata per l'assenza del pericolo di reiterazione di condotte
analoghe.
Il giudice a quo specifica ulteriormente che le connotazioni del
caso concreto escludono la qualificazione di minore gravita', agli
effetti dell'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., e che l'entita'
della pena prevista dalla legge per i reati in contestazione non
consente di prendere in considerazione gli istituti delle pene
sostitutive di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 448 del 1988 o del
perdono giudiziale di cui all'art. 169 cod. pen.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il
giudice a quo, negata la percorribilita' di una interpretazione
conforme a Costituzione del comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n.
448 del 1988, ne ravvisa innanzitutto il contrasto con l'art. 31,
secondo comma, Cost., in quanto la preclusione assoluta dell'accesso
alla prova smentirebbe la tipica finalizzazione del processo penale
minorile al recupero del minore mediante la sua rieducazione e il suo
reinserimento sociale; la messa alla prova, sostiene il rimettente,
e' uno dei principali strumenti che consente al giudice di valutare
compiutamente la personalita' del minore, sotto l'aspetto psichico,
sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati
degli interventi di sostegno disposti.
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte sulla necessita'
che la giustizia minorile operi valutazioni fondate su prognosi
individualizzate, in grado di assolvere al compito del recupero del
minore, il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma sostiene che
prevedere un catalogo di reati in relazione ai quali l'accesso
dell'imputato a questo istituto e' precluso, senza possibilita' da
parte del giudice di valutare nel merito la richiesta, costituirebbe
un vulnus non solo delle esigenze di tutela e protezione del minore
autore del reato, ma anche di quelle dell'intera collettivita' contro
i rischi di una possibile recidiva.
Il rimettente rappresenta pure che i progetti di messa alla prova
tengono in considerazione altresi' le persone offese, soprattutto se
minorenni e vittime di particolari reati, prevedendo specifiche
prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a
promuovere la conciliazione, nonche' la partecipazione a programmi di
giustizia riparativa.
1.4.- Il giudice a quo richiama anche le seguenti fonti
sovranazionali e internazionali, che relegano la privazione della
liberta' personale del condannato minorenne a extrema ratio: le
Regole minime delle Nazioni Unite sull'amministrazione della
giustizia minorile (cosiddette "Regole di Pechino"), adottate
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 40/33
del 29 novembre 1985; le Regole ONU per la protezione dei minori
privati della liberta' (cosiddette "Regole dell'Avana"), adottate
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/113
del 14 dicembre 1990; la raccomandazione del Comitato dei ministri
del Consiglio d'Europa del 5 novembre 2008 sulle regole europee per i
delinquenti minori che siano soggetti a sanzioni o a misure; le Linee
guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una
giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010; la
direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati
o imputati nei procedimenti penali.
Da tali atti, e dai correlati vincoli, si evincerebbero le
ragioni di contrasto anche con l'art. 117, primo comma, Cost.
1.5.- Infine, il GUP del Tribunale per i minorenni di Roma
ritiene che il criterio di selezione dei reati resi "ostativi" alla
messa alla prova dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del
1988, presenti profili di irragionevolezza, posto che reati anche
piu' gravi, quali quelli di cui all'art. 416-bis o aggravati ex artt.
416-bis.1, 422 e 630 cod. pen., consentono tuttora l'accesso alla
messa alla prova minorile.
Ne' sarebbe dirimente la considerazione dei dati statistici che
evidenzierebbero un aumento dei procedimenti per i delitti
contemplati dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988,
dati che, quando pure tale fenomeno fosse riscontrato in concreto,
ancor piu' richiederebbero, ad avviso del rimettente, un'analisi
approfondita e individualizzata della personalita' del minore
imputato per giungere, nel merito, ad ammettere o escludere la messa
alla prova, che comunque i tribunali per i minorenni non concedono
automaticamente.
1.6.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate
manifestamente inammissibili o manifestamente infondate.
1.6.1.- L'Avvocatura generale eccepisce innanzitutto
l'inammissibilita' delle questioni «per mancata individuazione dei
parametri costituzionali da porre necessariamente a riferimento»
delle stesse, in quanto il giudice a quo si sarebbe limitato a
sollevare la questione della violazione dell'art. 31, secondo comma,
Cost. senza fare doveroso riferimento altresi' agli artt. 27, terzo
comma, e 24 Cost.
L'ordinanza di rimessione mancherebbe poi di motivare
adeguatamente sulla sussistenza di tutti gli indicatori sulla cui
base deve essere condotto, secondo la giurisprudenza di legittimita',
il giudizio prognostico richiesto ai fini dell'ammissione alla messa
alla prova, inerenti sia al reato commesso sia alla personalita' del
reo, con riguardo anche all'epoca successiva al fatto incriminato,
con riflessi sulla rilevanza delle questioni sollevate.
Generico, inoltre, sarebbe il richiamo degli atti internazionali
operato per fondare la censura proposta in riferimento all'art. 117,
primo comma, Cost.
Sarebbe altresi' non corretta la ricostruzione del quadro
normativo posta a sostegno della allegata irragionevolezza del
catalogo dei reati resi "ostativi" alla messa alla prova dal comma
5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.
1.6.2.- Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei
ministri, le questioni risulterebbero, comunque, manifestamente
infondate.
La difesa dello Stato obietta che la radicalita' della tesi
sostenuta dal GUP del Tribunale per i minorenni di Roma, secondo cui
il processo minorile dovrebbe sempre e comunque basarsi, oltre che
sulle finalita' di recupero del minore, sull'attenuazione
dell'offensivita' del processo e sulla rapida fuoriuscita del minore
stesso dal circuito penale, sarebbe basata su una inattuale
concezione della figura del minore che, dal punto di vista
criminologico, non troverebbe piu' riscontro nella realta', come
documenterebbero i richiamati dati statistici. Le indiscutibili linee
guida del processo penale minorile dovrebbero, invece, accordarsi,
nel rispetto degli altri primari valori costituzionali (vita,
integrita' e salute dei cittadini), con le esigenze, sia special
preventive che general preventive, a fronte di reati gravissimi,
quali quelli contemplati dalla disposizione censurata.
Tanto premesso, l'Avvocatura sostiene che le questioni sarebbero
manifestamente infondate per due distinti profili.
Il primo attiene alla considerazione che il rimettente censura,
in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost., la preclusione del
divieto assoluto di accesso alla messa alla prova, nei casi di
violenza sessuale aggravata, senza nemmeno limitarlo alle ipotesi di
lieve entita', il che varrebbe a teorizzare un «diritto tiranno» alla
messa alla prova rispetto agli altri valori costituzionali in gioco.
Si tratterebbe, ad ogni modo, di una forma di esercizio non
sindacabile della discrezionalita' legislativa sulla «qualificazione»
della gravita' assoluta del reato agli effetti della inapplicabilita'
delle disposizioni in tema di sospensione del processo con messa alla
prova.
Il secondo concerne l'asserita violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost., per inosservanza degli obblighi internazionali in tema
di giustizia penale minorile. Dall'esame degli atti richiamati dal
rimettente, sostiene la difesa statale, non emergerebbe alcuna
normativa di carattere internazionale cogente che preveda un obbligo
generale di consentire l'accesso del minore alla messa alla prova,
sottolineandosi, piuttosto, che il ricorso a misure alternative alla
privazione della liberta' vada incoraggiato solo ove sia possibile,
in considerazione anche delle particolari circostanze del caso.
Quanto, infine, all'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost.,
l'Avvocatura evidenzia il difetto di omogeneita' dei rilievi
contenuti nell'ordinanza di rimessione, in punto di operativita' del
criterio del tertium comparationis a fronte delle fattispecie
ostative elencate dal comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del
1988. Il giudice a quo avrebbe, invero, richiamato talune figure
delittuose (la strage, il sequestro di persona a scopo di estorsione,
l'associazione di tipo mafioso e le ipotesi aggravate dei reati
connessi ad attivita' mafiose) che nulla hanno a che vedere, tanto
sotto il profilo sanzionatorio quanto sotto quello criminologico, con
le fattispecie incriminatrici oggetto della censurata preclusione, e
in particolare con quella contestata agli imputati.
1.7.- Nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 45 del
registro ordinanze 2025, hanno depositato, rispettivamente in data 7
e 8 aprile 2025, opinioni scritte, quali amici curiae, l'Associazione
italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) e l'Unione camere
penali italiane (UCPI). Le opinioni sono state ammesse con decreto
presidenziale del 10 luglio 2025.
1.7.1.- L'AIPDP, dichiarando di confidare nella declaratoria di
illegittimita' costituzionale del comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R.
n. 448 del 1988, osserva che le preclusioni all'operativita' della
messa alla prova introdotte, in sede di conversione, dalla legge n.
159 del 2023 allontanano l'istituto dagli scopi della giustizia
minorile, avvicinandolo all'omologo previsto per gli adulti, in
violazione sia degli artt. 31, secondo comma, 3 e 27, terzo comma,
Cost., sia delle fondamentali garanzie apprestate dai documenti
internazionali in materia di giustizia minorile richiamati dal
giudice a quo, e quindi anche dell'art. 117, primo comma, Cost.
Sottolinea, poi, che l'impianto del d.P.R. n. 448 del 1988 poggia
sull'individualizzazione della risposta penale al minore autore di
reato e sulla tensione educativa dell'intero rito minorile, nel quale
assumono centrale rilevanza gli accertamenti sulla personalita' (art.
9); finalita', queste, che trovano riscontro nella scelta del
legislatore del 1988 di escludere qualsiasi preclusione di tipo
oggettivo all'operativita' sia del non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto (art. 27), sia della messa alla prova, con
riferimento alla quale ogni scelta di adeguatezza andrebbe rimessa al
giudice specializzato, in relazione al caso concreto e alle esigenze
educative manifestate dal minorenne, e per qualsiasi titolo di reato.
L'AIPDP ricorda altresi' l'argomentazione, diffusa nella
giurisprudenza di questa Corte, che pone in risalto la differenza
funzionale tra la messa alla prova minorile e l'omologo istituto
previsto per gli adulti, nel senso che alla funzione essenzialmente
deflattiva della probation degli adulti si contrappone la finalita'
«puramente (ri)educativa» della prova minorile.
La scelta del legislatore di introdurre un catalogo di reati
ostativi all'applicazione della messa alla prova si porrebbe, dunque,
in netto contrasto con le esigenze di individualizzazione
dell'intervento penale per il minore autore di reato, giacche' in
relazione ai reati considerati, opererebbe una presunzione di
pericolosita' del minore, tale da precluderne la sottrazione al
circuito processuale.
L'opinione si cura di rappresentare che il periodo di prova
costituisce un punto di osservazione privilegiato sull'evoluzione
della personalita' del minore, il quale, lungi dal ricevere una
paternalistica misura di clemenza, e' impegnato nell'osservanza di un
programma educativo personalizzato sotto la guida dei servizi
minorili, in vista dell'acquisizione della consapevolezza dei valori
fondamentali della convivenza civile e della propria
responsabilizzazione. Per tali ragioni, la messa alla prova si
rivelerebbe maggiormente proficua proprio con riguardo ai minori
autori di reati gravi, viste le speciali esigenze educative
manifestate dal comportamento criminoso di un soggetto in eta'
evolutiva. E certamente, alla luce delle prescrizioni del progetto su
cui si articola la prova, l'istituto ha un carattere tutt'altro che
indulgenziale.
La configurazione della violenza sessuale di gruppo aggravata
come reato ostativo alla messa alla prova paleserebbe, poi,
un'intollerabile irragionevolezza del sistema, atteso che la
disposizione censurata lascerebbe intendere che la pena detentiva si
prospetti come unica valida misura per questo reato, con riferimento
al quale, tuttavia, l'ordinamento permette, entro certi limiti di
pena inflitta, l'applicazione al minore della sospensione
condizionale e delle pene sostitutive, come anche la sospensione
dell'ordine di esecuzione e il ricorso alle misure penali di
comunita'.
Dopo aver segnalato che i dati delle presenze dei detenuti negli
istituti penali per i minorenni mostrano un aumento del cinquanta per
cento a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 123 del 2023, come
convertito, l'AIPDP conclude denunciando l'irragionevolezza del
catalogo dei reati ostativi alla messa alla prova minorile, dal
momento che sono escluse fattispecie di maggiore o analoga gravita'
in base ai livelli edittali di pena, ed e' invece operato un rinvio
indistinto agli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen. nelle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice, a sua volta
caratterizzate dal riferimento a una nozione di «atti sessuali» che
si presta ad abbracciare un'ampia gamma di condotte.
1.7.2.- Anche l'UCPI ha dichiarato di condividere le censure del
giudice a quo, affermando che parte delle disposizioni introdotte dal
d.l. n. 123 del 2023, come convertito, si contrapporrebbe alle idee
ispiratrici del cosiddetto codice del processo per i minorenni, di
cui al d.P.R. n. 448 del 1988, il quale avrebbe contribuito a far si'
che l'Italia, fino al 2023, fosse uno dei Paesi europei con il minor
tasso di criminalita' e di carcerizzazione minorile, centrando cosi'
l'obiettivo di relegare a effettiva extrema ratio la risposta
carceraria.
L'amicus curiae richiama in proposito le affermazioni delle
sentenze n. 139 del 2020 e n. 68 del 2019 di questa Corte, riguardo
alla profonda differenza funzionale esistente tra la messa alla prova
dell'adulto, connotata da innegabili tratti sanzionatori, e la messa
alla prova del minore, avente una finalita' essenzialmente
rieducativa. Tale eterogeneita' di funzione si manifesta con
particolare evidenza nel fatto che la messa alla prova del minore, al
contrario di quella dell'adulto, e' in larga parte svincolata da un
rapporto di proporzionalita' rispetto al reato per cui si procede,
tanto da essere consentita per tutti i reati, compresi quelli puniti
in astratto con la pena dell'ergastolo. La messa alla prova del
minore si configura, inoltre, quale istituto ad applicazione
officiosa e illimitata, non condizionata, cioe', dalla richiesta
dell'imputato, ne' dal consenso del pubblico ministero, poiche'
l'essenziale finalita' rieducativa ne plasma la disciplina in senso
«rigorosamente personologico», a prescindere da ogni obiettivo di
deflazione giudiziaria.
L'introduzione di preclusioni assolute all'accesso alla messa
alla prova basate sui titoli di reato per cui si procede tradirebbe
lo spirito dell'istituto, ponendosi in una direzione essenzialmente
retributiva e punitiva del minore.
La tendenziale inconciliabilita' con i principi della Carta
costituzionale (colpevolezza, finalita' rieducativa,
uguaglianza-ragionevolezza, in particolare) di valutazioni presuntive
che orientino in senso deteriore la risposta punitiva in presenza di
particolari condizioni, nel diritto penale minorile, assume, ad
avviso dell'UCPI, una rilevanza ancora maggiore, e anzi autonomamente
decisiva.
L'opinione dell'UCPI richiama ed illustra, infine, le fonti
internazionali che supporterebbero la censura di violazione dell'art.
117, primo comma, Cost.
2.- Con ordinanza del 24 marzo 2025, iscritta al n. 68 del
registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli
artt. 31, secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma,
Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma
5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le
disposizioni del comma 1 non si applicano al delitto di cui all'art.
609-bis cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice.
2.1.- Il giudice a quo premette di essere investito del processo
nei confronti di A. K. D. B., quattordicenne all'epoca dei fatti,
imputato dei delitti di cui agli artt. 81, 605, 609-bis e 609-ter,
ultimo comma, prima ipotesi, cod. pen., perche', con diverse azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, aveva costretto la
vittima di tredici anni a subire atti sessuali, privandola altresi'
della sua liberta' personale; piu' specificamente, dopo averla
invitata da sola presso un locale nella sua disponibilita',
abbracciava la vittima, le toccava ripetutamente il seno e la schiena
e la baciava sulle labbra, nonostante il suo dissenso, agendo
altresi' con violenza, consistita nel prenderla in braccio
obbligandola a sedersi su uno sgabello, nell'afferrarla per il collo
e nel porsi davanti alla porta d'ingresso per impedirle di uscire, e
comunque agendo repentinamente e profittando della propria
superiorita' fisica e dell'assenza di altre persone, abbassandosi
altresi' i pantaloni e le mutande e munendosi di preservativi con il
chiaro intento di consumare con lei un rapporto sessuale.
All'udienza preliminare del 10 marzo 2025 l'imputato aveva reso
dichiarazioni spontanee, si era sottoposto all'esame ed aveva
richiesto la sospensione del processo con avvio del programma
trattamentale di messa alla prova.
2.2.- In punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo
espone di non poter accogliere la richiesta, a cio' ostando l'art.
28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, non potendo applicare le
disposizioni del comma 1 in presenza del delitto di cui all'art.
609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo
codice.
L'ordinanza di rimessione precisa che parrebbero ricorrere tutti
i presupposti per l'avvio della messa alla prova: l'imputato,
all'epoca dei fatti quattordicenne, ha ammesso la condotta contestata
sotto il profilo dell'elemento oggettivo, e' sembrato pentito della
stessa, ha riferito, secondo quanto dichiarato da due testimoni, di
aver agito sotto l'effetto dell'uso di sostanze stupefacenti
(circostanza tuttavia negata in sede di esame), rendendo cosi'
dichiarazioni apparentemente frutto di un processo di acquisizione di
consapevolezza rispetto alla vicenda.
Nel senso di una evoluzione positiva della personalita'
dell'imputato, adeguatamente supportato dalla famiglia, depongono
pure le risultanze della acquisita relazione dei Servizi minorili
dell'amministrazione della giustizia.
2.3.- Il rimettente motiva, altresi', la non manifesta
infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 31, secondo
comma, 3 e 117, primo comma, Cost. con argomenti analoghi a quelli
svolti nell'ordinanza iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025.
Si assume che la previsione di un catalogo di reati (tra cui la
violenza sessuale aggravata ai sensi dell'art. 609-ter, ultimo comma,
cod. pen.) in relazione ai quali l'imputato minorenne e' privato
della possibilita' di accesso alla messa alla prova costituirebbe un
vulnus delle esigenze di tutela e protezione del minore autore del
reato, stabilendo un rigido automatismo impediente.
Si evidenzia altresi' la irragionevolezza della condizione
dell'imputato nel giudizio principale, il quale risponde sia del
delitto di violenza sessuale aggravata, sia del delitto di sequestro
di persona di minore eta', di per se' non ostativo alla messa alla
prova.
E ancora, il rimettente deduce la violazione dell'art. 3 Cost.,
in quanto imputati anche di delitti piu' gravi, in considerazione
della pena edittale prevista, quali i delitti di produzione, cessione
e distribuzione di materiale pedopornografico, i delitti di strage,
di terrorismo, i delitti associativi di stampo mafioso o di sequestro
di persona a scopo di estorsione, avrebbero accesso all'istituto
della messa alla prova, con evidente irragionevolezza delle scelte
legislative.
Quanto, in particolare, al contrasto con l'art. 27, terzo comma,
Cost., il GUP del Tribunale per i minorenni di Bari osserva che la
condanna dell'imputato alla pena detentiva o alle sanzioni
sostitutive si rivelerebbe priva della capacita' educativa e
responsabilizzante del programma trattamentale di messa alla prova.
2.4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate
manifestamente inammissibili o manifestamente infondate, con
argomenti analoghi a quelli svolti nel giudizio di cui all'ordinanza
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025.
2.5.- Hanno depositato in data 12 maggio 2025 opinioni scritte,
quali amici curiae, l'AIPDP e l'UCPI, svolgendo considerazioni
analoghe a quelle esposte nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta
al n. 45 del registro ordinanze 2025. Le opinioni sono state ammesse
con decreto presidenziale del 10 luglio 2025.
3.- Con ordinanza del 17 aprile 2025, iscritta al n. 88 del
registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 31, secondo comma, 3 e 117, primo comma, Cost., questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n.
448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del
comma 1 non si applicano al delitto di cui all'art. 609-bis cod. pen.
(violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 609-ter del medesimo codice.
3.1.- Il giudice a quo riferisce di procedere nei confronti di
K.D.R. O., imputato del reato previsto dagli artt. 609-bis, ultimo
comma, e 609-ter, primo comma, numero 5), cod. pen., per aver
costretto una minore, dell'eta' di quindici anni al momento dei
fatti, a subire atti sessuali baciandola contro la sua volonta' e
toccandola ripetutamente sul seno e nelle parti intime, nonostante il
diniego piu' volte espresso dalla stessa, non in grado di opporsi
validamente a causa dell'assunzione di bevande alcoliche.
Riferisce, altresi', che il difensore - alla luce della relazione
dell'USSM e di una relazione psicologica del dipartimento di Tutela
salute mentale e riabilitazione in eta' evolutiva (UOC TSMREE)
dell'Azienda sanitaria locale RM 5 di Guidonia - aveva chiesto
l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova.
3.2.- Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente
premette che il reato contestato non presenta i connotati della
irrilevanza del fatto ex art. 27 del d.P.R. n. 448 del 1988, non
potendosi fondare tale valutazione sulla contestazione dell'ultimo
comma dell'art. 609-bis cod. pen., il quale introduce una circostanza
attenuante a effetto speciale, che di per se' non e' idonea a rendere
tenue, nel caso di specie, il fatto per cui si procede, alla luce sia
dell'aggravante contestata e del bene giuridico tutelato (liberta'
sessuale di un soggetto minore di eta'), sia delle informazioni rese
dalla persona offesa circa la dinamica del fatto. D'altra parte, il
perdono giudiziale - pure in astratto concedibile, tenuto conto dei
limiti edittali di pena previsti per il reato contestato -
rappresenterebbe una soluzione deteriore rispetto alla messa alla
prova, tenuto conto che la sentenza ex art. 169 cod. pen. verrebbe
annotata sul certificato penale fino al compimento del ventunesimo
anno di eta' dell'imputato, con indubbio pregiudizio per quest'ultimo
in considerazione del carattere stigmatizzante del reato contestato,
e precluderebbe il tentativo di recupero del minore anche sul piano
di una maggiore sua responsabilizzazione in relazione alla corretta
gestione della sessualita'.
Il rimettente rileva, tuttavia, di non poter disporre la
sospensione del processo con messa alla prova richiesta dal
difensore, stante la preclusione prevista in relazione al reato per
cui si procede dall'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988.
L'ordinanza di rimessione sottolinea che, a fronte
dell'impedimento frapposto dalla disposizione censurata,
sussisterebbero in base agli atti di causa le ulteriori condizioni
per l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova ai sensi
dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988. Non potrebbe, infatti,
pervenirsi a una pronuncia di proscioglimento nel merito, non vi
sarebbero elementi per ritenere insussistente la capacita' di
intendere e di volere dell'imputato, il compimento del reato non e'
stato il prodotto di una scelta deviante radicata da parte di un
minorenne dalla personalita' delinquenziale strutturata, lo stesso
imputato frequenta regolarmente la scuola e un gruppo di catechesi
presso la parrocchia di zona, fa parte stabilmente di una squadra di
calcio e l'intero contesto ambientale di appartenenza offre ampi
spazi di recupero; il minore, infine, e' disponibile ad aderire ad un
progetto educativo. L'imputato, inoltre, ha ammesso l'addebito sin
dalla fase delle indagini preliminari, precisando di avere commesso
il fatto mentre lui e la vittima erano ubriachi e gli amici lo
incitavano alla condotta contestata.
Lo stesso imputato ha dichiarato di aver chiesto scusa sia alla
vittima, nei due giorni successivi ai fatti, sia alla sorella di
quest'ultima, il che confermerebbe la maturazione di un'autentica
rimeditazione critica rispetto al reato contestatogli.
Quanto alla non manifesta infondatezza l'ordinanza contiene
argomentazioni analoghe a quelle gia' svolte nei due precedenti atti
di rimessione. In particolare, il rimettente ritiene che il criterio
di selezione dei reati resi "ostativi" alla messa alla prova dal
comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, presenti profili
di irragionevolezza, posto che reati anche piu' gravi, quali quelli
di cui all'art. 416-bis o aggravati ex artt. 416-bis.1, 422, 629,
secondo comma, e 630 cod. pen., consentono tuttora l'accesso alla
messa alla prova minorile.
3.3.- Ha depositato atto di costituzione in giudizio il 5 giugno
2025 C. L., nell'interesse del minore K.D.R. O.
Premesso che vi sarebbero tutti i presupposti per la sospensione
del processo con messa alla prova, essendo la personalita' del minore
avviata ad un sicuro cambiamento, la parte costituita ha concluso per
la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma
5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le
disposizioni del comma 1 non si applicano al delitto di cui all'art.
609-bis cod. pen., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
dell'art. 609-ter del medesimo codice, per violazione degli artt. 3 e
31, secondo comma, Cost., anche in combinato disposto con gli artt.
24, 25 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 77, 11 e 117, primo
comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo, alla direttiva 2016/800/UE, nonche' alle
cosiddette "Regole di Pechino" e alle Linee guida per una giustizia a
misura di minore del 17 novembre 2010.
3.4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate
manifestamente inammissibili o manifestamente infondate, oltre che
per gli argomenti gia' svolti nel giudizio relativo all'ordinanza
iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2025, e di cui si e' dato
conto, per carente motivazione sulla rilevanza, con specifico
riferimento alla possibilita', ammessa dallo stesso rimettente, di
concessione nel caso di specie del perdono giudiziale.
Considerato in diritto
1.- Con tre distinte ordinanze di contenuto analogo ed indicate
in epigrafe, i Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali per i
minorenni di Roma (reg. ord. n. 45 e n. 88 del 2025) e di Bari (reg.
ord. n. 68 del 2025) hanno sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
in riferimento agli artt. 31, secondo comma, 3, 27, terzo comma (la
sola ordinanza iscritta al n. 68 del reg. ord. 2025), e 117, primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione a norme interposte sia
sovranazionali che internazionali.
La norma censurata stabilisce che le disposizioni relative alla
sospensione del processo e messa alla prova del minore contenute nel
comma 1 dello stesso art. 28 «non si applicano ai delitti previsti
dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609-bis e
609-octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'articolo 609-ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri
2), 3) e 3-quinquies), del codice penale».
I rimettenti devono giudicare della responsabilita' di imputati
minorenni, chiamati a rispondere, rispettivamente, del reato di cui
agli artt. 609-octies, commi primo, secondo e terzo, e 609-ter, primo
comma, numeri 2) e 5), cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 45 reg.
ord. del 2025), del reato di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, ultimo
comma, prima ipotesi, cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 68 reg.
ord. del 2025), e del reato di cui agli artt. 609-bis, ultimo comma,
e 609-ter, primo comma, numero 5), del medesimo codice (ordinanza
iscritta al n. 88 reg. ord. del 2025).
In tutti i giudizi, i rimettenti rilevano che, pur sussistendo
tutte le condizioni per l'ammissione degli imputati alla messa alla
prova, l'accoglimento delle richieste da loro formulate risulti
precluso dalla disposizione censurata in ragione dei titoli di reato
per cui si procede.
2.- Secondo i giudici a quibus, l'art. 28, comma 5-bis, del
d.P.R. n. 448 del 1988, si porrebbe, anzitutto, in contrasto con
l'art. 31, secondo comma, Cost. nella parte in cui, appunto,
stabilisce che le disposizioni in tema di sospensione del processo
con messa alla prova non si applicano al delitto previsto dall'art.
609-octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo), limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter, primo comma,
numeri 2) e 5), cod. pen. (ordinanza iscritta al n. 45 reg. ord. del
2025), ovvero al delitto previsto dall'art. 609-bis, commi primo e
terzo, cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 609-ter, commi primo, numero 5), e
ultimo, del medesimo codice (ordinanze iscritte ai numeri 68 e 88
reg. ord. del 2025).
Cio' perche' la disposizione censurata, prevedendo un divieto
assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato, impedirebbe
a un giudice specializzato di individuare, sulla base delle
circostanze del singolo caso, la risposta piu' aderente alla
personalita' del minore, confliggendo cosi' con l'intero impianto del
processo minorile, che, in ossequio al citato precetto
costituzionale, ha come precipua finalita' il recupero del minore
mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, con
rapida fuoriuscita dal circuito penale. Tale finalita' troverebbe
proprio nell'istituto considerato uno dei suoi piu' qualificanti
strumenti di realizzazione.
Le ordinanze di rimessione dubitano inoltre della legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988
con riferimento all'art. 3 Cost., prevedendosi un catalogo rigido di
reati ostativi alla messa alla prova minorile, di gravita' minore o
uguale ad altre fattispecie criminose, per le quali, invece, e'
tuttora consentita l'ammissione alla prova.
Ulteriore parametro costituzionale violato dalla disposizione in
esame sarebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in quanto il divieto
assoluto di messa alla prova legato al titolo del reato
contravverrebbe al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi
sovranazionali e internazionali che relegano la privazione della
liberta' personale del condannato minorenne a extrema ratio.
Infine, l'ordinanza iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2025
ravvisa la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., perche' la
norma censurata, stabilendo un divieto assoluto di messa alla prova
legato al titolo del reato, esporrebbe l'imputato minorenne a una
condanna a pena detentiva o a sanzioni sostitutive, comunque prive
della capacita' educativa e responsabilizzante del programma di messa
alla prova.
3.- Le tre ordinanze di rimessione vertono sulla medesima
disposizione e pongono questioni in larga parte sovrapponibili,
sicche' ne appare opportuna la riunione, ai fini di una decisione
congiunta.
4.- Nell'atto di costituzione della parte del giudizio di cui
all'ordinanza iscritta al n. 88 del registro ordinanze 2025 sono
prospettati profili di illegittimita' costituzionale della
disposizione censurata in rapporto a parametri costituzionali o
convenzionali diversi da quelli indicati dal giudice a quo. Al
riguardo deve ribadirsi che nel giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale non possono prendersi in esame
questioni o profili di costituzionalita' dedotti solo dalle parti e
diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell'ordinanza
di rimessione (sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n.
161 del 2023).
5.- Vanno respinte le eccezioni di manifesta inammissibilita'
delle questioni sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato per
mancata individuazione dei parametri costituzionali da porre a
riferimento delle stesse; per omessa motivazione sulla loro
rilevanza; per erronea ricostruzione del quadro normativo; per
difetto di rilevanza delle questioni, quanto all'ordinanza iscritta
al n. 88 del registro ordinanze 2025, perche' lo stesso rimettente
avrebbe ritenuto applicabile, nel caso di specie, l'istituto del
perdono giudiziale.
5.1.- I GUP dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari
dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis,
del d.P.R. n. 448 del 1988, dovendo pronunciarsi su richieste di
sospensione del processo con messa alla prova in giudizi in cui si
procede per i reati previsti dall'art. 609-bis cod. pen. o dall'art.
609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del
medesimo codice.
Le tre ordinanze di rimessione espongono le ragioni alla base
della loro valutazione favorevole relativa alla possibilita' di
rieducazione e di reinserimento dei rispettivi imputati nella vita
sociale, prospettando un giudizio prognostico condotto sulla scorta
di molteplici indicatori, inerenti sia al reato commesso, sia alla
personalita' dei minorenni, manifestati anche in epoca successiva ai
fatti incriminati.
In tal senso, le medesime ordinanze superano il controllo
"esterno" in punto di rilevanza delle questioni attraverso una
motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle
ragioni per le quali i rimettenti affermano di dover applicare la
disposizione censurata nei giudizi principali (tra le tante, sentenze
n. 200 e n. 148 del 2024, n. 94 del 2023 e n. 237 del 2022).
5.2.- I giudici a quibus motivano anche sulle ragioni di
impraticabilita' di una interpretazione adeguatrice della
disposizione censurata; se tali ragioni siano condivisibili o no e'
profilo che attiene al merito (da ultimo, tra molte, sentenze n. 23
del 2025, n. 163, n. 105 e n. 6 del 2024).
5.3.- I rimettenti hanno altresi' avvalorato le censure con una
esaustiva ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della
pertinente giurisprudenza.
5.4.- Quanto alla difettosa indicazione dei parametri e in
particolare degli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost., da parte delle
ordinanze iscritte ai numeri 45 e 88 del registro ordinanze del 2025,
e' costante l'affermazione che la questione di legittimita'
costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai
parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in
modo univoco dall'ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a
essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai
principi da questi enunciati (sentenze n. 35 e n. 5 del 2021, n. 227
del 2010 e n. 170 del 2008).
Nel caso di specie, il complessivo tenore delle ordinanze di
rimessione cui si riferisce l'eccezione in esame consente di ritenere
che l'esplicitazione del riferimento alla individualizzazione del
trattamento, processuale e sostanziale, da applicare al minore
imputato evochi chiaramente i principi di cui all'art. 27, terzo
comma, Cost. (individualizzazione e finalita' rieducativa della
pena), mentre la mancata evocazione dell'art. 24 Cost. e' profilo
che, astrattamente, potrebbe incidere sul merito della questione, ma
non condizionarne l'ammissibilita' (sentenze n. 244 del 2020 e n. 282
del 2004).
5.5.- Quanto, infine, all'eccezione concernente il fatto che, nel
giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 88 del registro
ordinanze 2025, il giudice rimettente ha rilevato l'astratta
concedibilita' al minore del perdono giudiziale, essendo ipotizzabile
l'applicazione di una pena non superiore a due anni, deve rilevarsi
che la motivazione in base alla quale il rimettente stesso ha
ritenuto piu' adeguata, nel caso di specie, la sospensione del
processo con messa alla prova dell'imputato minorenne rispetto alla
concessione del perdono giudiziale da' ampiamente ragione della
scelta operata. E, trattandosi dell'applicazione di due istituti
processuali rimessa all'apprezzamento, particolarmente qualificato,
del giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni,
deve ritenersi che la valutazione in proposito svolta dal rimettente
superi il vaglio di non implausibilita' della motivazione in punto di
rilevanza. Senza dire che dalla giurisprudenza di legittimita' si
desumono elementi che inducono a ritenere ammissibile la sospensione
del processo con messa alla prova del minore pur in presenza di reati
per i quali sarebbe in astratto concedibile il perdono giudiziale
(Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 16 giugno-18
luglio 2016, n. 30435).
6.- Appaiono viceversa fondate le eccezioni di inammissibilita'
formulate dall'Avvocatura con riguardo alle questioni sollevate in
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.
Le ordinanze di rimessione contengono un elenco di fonti
dell'Unione e internazionali che testimonierebbero il ruolo di misura
di ultima istanza della privazione della liberta' personale per i
condannati minorenni e imporrebbero un trattamento penitenziario
disegnato sulle peculiari necessita' del singolo. Non vengono
tuttavia illustrate le ragioni della dedotta antinomia tra la
specifica disposizione che esclude determinate fattispecie di reato
dalla messa alla prova minorile e i principi generali presidiati dai
richiamati parametri internazionali interposti, sicche' il contrasto
con tali principi risulta solo genericamente affermato, ma non
sufficientemente argomentato (tra le tante, sentenze n. 135 del 2023
e n. 252 del 2021).
7.- Puo' dunque passarsi allo scrutinio nel merito delle altre
questioni di legittimita' costituzionale.
Conformemente al petitum delle ordinanze di rimessione, peraltro,
poiche' la disposizione censurata esclude dalla possibilita' di
accedere all'istituto della sospensione del processo con messa alla
prova i minori imputati di quattro tipologie di reati specificamente
indicate, occorre precisare che l'esame delle questioni di
legittimita' costituzionale verra' condotto con riferimento alla
prevista esclusione della sospensione del processo con messa alla
prova per i minori imputati dei reati di violenza sessuale (art.
609-bis cod. pen.) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies
cod. pen.), aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice.
8.- Le questioni non sono fondate per cio' che attiene
all'esclusione delle ora indicate fattispecie di reato (punti da 9 a
14.2.). Sono invece fondate per l'ipotesi in cui ricorra, per il
delitto di violenza sessuale aggravata, la circostanza attenuante dei
«casi di minore gravita'» (punto 15.1.).
9.- Nella relazione illustrativa al d.l. n. 123 del 2023 si
indicava in premessa che il provvedimento era volto a introdurre
«disposizioni urgenti per il contrasto alla criminalita' minorile e
all'elusione scolastica, nonche' per la tutela dei minori vittime di
reato, considerate le caratteristiche di maggiore pericolosita' e
lesivita' acquisite nei tempi recenti dalla criminalita' minorile.
Cio' al fine di approntare una risposta sanzionatoria ed altresi'
dissuasiva, che mantenga l'attenzione per la specificita' della
condizione dell'autore di reato minorenne, intervenendo sui
presupposti di applicabilita' delle misure cautelari ed altresi'
prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al reinserimento e alla
rieducazione del minore autore di condotte criminose [...]».
Cosi', gia' nella sentenza n. 90 del 2025, al punto 5.2. del
Considerato in diritto, questa Corte ha rimarcato che «[c]ome emerge
dal titolo del provvedimento d'urgenza, dal suo preambolo e dai
lavori preparatori, il d.l. n. 123 del 2023 reca un complesso di
norme accomunate dall'obiettivo di fronteggiare situazioni di disagio
e degrado giovanili e, al contempo, di contrastare la criminalita'
minorile, in risposta a episodi delittuosi di particolare gravita',
perpetrati da minori in danno di minori nel territorio del comune di
Caivano».
10.- L'art. 6 del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, ha
introdotto alcune innovazioni alla disciplina del processo penale
minorile di cui al d.P.R. n. 448 del 1988. Nel corso dell'esame al
Senato della Repubblica, in particolare, e' stata aggiunta al comma 1
dell'art. 6 la lettera c-bis), la quale, inserendo il comma 5-bis
nell'art. 28 del citato d.P.R. n. 448 del 1988, esclude la
possibilita' di accedere all'istituto della sospensione del processo
con messa alla prova per una serie tassativa di reati di particolare
gravita', ovvero l'omicidio volontario, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'art. 576 cod. pen., la violenza sessuale e la
violenza sessuale di gruppo, limitatamente alle ipotesi aggravate ai
sensi dell'art. 609-ter cod. pen., la rapina aggravata dalle
circostanze di cui all'art. 628, terzo comma, numeri 2), 3) e
3-quinquies), del medesimo codice.
11.- E' noto che, in base all'originaria disciplina dell'istituto
introdotto nel processo minorile con l'art. 28 del d.P.R. n. 448 del
1988 e finalizzato alla valutazione della personalita' del minore al
termine del periodo di prova, la sospensione del processo con messa
alla prova (misura di cosiddetta diversion processuale) poteva essere
disposta per qualunque tipo di reato, indipendentemente dalla
tipologia e dalla pena astrattamente prevista, come anche
dall'eventuale esistenza di precedenti penali, assumendo rilevanza il
quantum della pena edittale soltanto ai fini della durata del periodo
di prova. Cio' ne delineava una radicale differenza rispetto alla
sospensione del procedimento con messa alla prova prevista nel rito
degli adulti (artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura
penale): l'istituto contemplato nell'ambito del processo minorile,
caratterizzato, appunto, dall'assenza di preclusioni ostative,
costituiva la privilegiata soluzione alternativa alla condanna del
minore, quale forma di intervento rieducativo innestato nella fase
processuale.
Peraltro, tanto nel caso di messa alla prova minorile (art. 29
del d.P.R. n. 448 del 1988) quanto nel caso di messa alla prova degli
adulti (art. 168-ter cod. pen.) l'esito positivo della prova comporta
l'estinzione del reato.
12.- Come questa Corte ha piu' volte osservato (tra le ultime,
sentenze n. 23 e n. 8 del 2025, n. 139 del 2020), la disciplina della
messa alla prova del minore si e' connotata, fin dalla sua
introduzione nell'ordinamento, proprio per la finalita'
essenzialmente rieducativa e di reinserimento sociale, restando
svincolata nell'an da un rapporto di proporzionalita' rispetto alla
gravita' del reato per cui si procede, e affidata, nella prospettiva
dell'adeguata protezione della gioventu' di cui all'art. 31, secondo
comma, Cost., alla sola discrezionalita' del giudice dell'udienza
preliminare del tribunale per i minorenni e dello stesso tribunale,
cioe' di un giudice collegiale caratterizzato dalla presenza di due
componenti onorari, «strutturalmente idoneo a valutare la
personalita' del minore» (sentenza n. 139 del 2020).
Cio' non ha significato postulare un accesso generalizzato e
indiscriminato dell'imputato minorenne alla messa alla prova, essendo
il giudice investito, piuttosto, del delicato compito di rivolgere la
sua indagine alla ricerca di elementi che gli consentano di valutare
se sia adeguato il ricorso a detto istituto, al fine tanto della
rieducazione e del positivo reinserimento del minore nella societa',
quanto dell'esigenza di assicurare la prevenzione del pericolo che
questi commetta altri reati; elementi da individuarsi nel tipo di
reato commesso, nelle modalita' di attuazione di esso, nei motivi a
delinquere, nei precedenti penali dell'imputato, nella sua
personalita', nel suo carattere e in quanto altro di utile per la
formulazione di tale giudizio.
13.- La sentenza n. 8 del 2025, peraltro, ha gia' rimarcato la
notevole portata innovativa dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n.
448 del 1988 rispetto alla cornice normativa preesistente, rinvenendo
in tale disposizione una presunzione iuris et de iure di gravita'
delle condotte integrative dei reati ivi contemplati, tale da
impedire qualsiasi possibilita' che il minore - al di la' delle
circostanze concrete delle condotte poste in essere e prescindendo
dalla valutazione sulle sue effettive possibilita' di recupero e di
reinserimento sociale - venga sottratto al circuito processuale volto
all'accertamento di responsabilita' e, eventualmente, all'irrogazione
della pena.
Pur nel mutato quadro normativo permane, tuttavia, una
eterogeneita' teleologica tra la messa alla prova dell'adulto e
quella del minore, giacche' quest'ultima si radica e trova la sua
ragion d'essere nelle finalita' dell'art. 31, secondo comma, Cost.,
esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha
un'innegabile componente sanzionatoria (sentenze n. 23 del 2025, n.
139 e n. 75 del 2020, n. 68 del 2019).
Questa Corte ha in piu' occasioni ribadito, infatti, che «[i]l
tratto qualificante dell'istituto e' rappresentato dall'adozione di
un progetto di intervento che si traduce in una serie di prescrizioni
individualizzate e a contenuto variabile perche' tarate sul profilo
personologico del minore e sul contesto socio-familiare in cui questi
e' inserito» (sentenza n. 8 del 2025).
14.- Tanto premesso, il Collegio ritiene che anche nella materia
del diritto penale minorile - nella quale la funzione rieducativa
della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce
dell'art. 31, secondo comma, Cost. (sentenze n. 23 del 2025, n. 231
del 2021, n. 139 del 2020, n. 263 e n. 68 del 2019, n. 90 del 2017 e
n. 125 del 1995) - non possa negarsi un margine di discrezionalita'
al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli
strumenti di diversion processuale, anche in funzione della
particolare rilevanza del bene giuridico protetto; cio' sempre che la
reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso
procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale
vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il
"volto costituzionale" del diritto penale minorile.
A fronte, dunque, di reati, come quelli oggi all'esame di questa
Corte, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto piu'
quando siano anch'esse minorenni, non puo' considerarsi irragionevole
la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di
un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze
del minore imputato, nell'ottica general preventiva di approntare una
risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalita'
minorile.
La determinazione del legislatore di escludere la sospensione del
processo con messa alla prova del minore per i reati di cui agli
artt. 609-bis e 609-octies, ove aggravati ai sensi dell'art. 609-ter
cod. pen., non puo', dunque, essere in questa sede censurata:
l'esclusione dalla messa alla prova e' stata infatti circoscritta,
con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso
commessi, come nella specie, da minori in danno di minori; di talche'
la disposizione censurata non equivale ad arbitrio, potendo comunque
razionalmente giustificarsi in relazione alle finalita' perseguite e
risultando i mezzi prescelti non manifestamente sproporzionati
rispetto alle finalita' stesse (sentenza n. 46 del 2024).
14.1.- Non sono nemmeno fondate le questioni con le quali i
rimettenti assumono l'irragionevolezza della disposizione censurata
per aver essa precluso la messa alla prova minorile anche con
riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la
consentono (complessivamente, i rimettenti indicano i delitti di
produzione, cessione e distribuzione di materiale pedopornografico, i
delitti di strage, di terrorismo, i delitti associativi di stampo
mafioso o di sequestro di persona a scopo di estorsione).
Tali censure poggiano, infatti, su un giudizio comparativo che
evoca evidentemente quali termini di raffronto le cornici edittali
delle fattispecie di reato, asseritamente piu' gravi, non contemplate
dall'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988; si tratta,
pero', di elementi che non evidenziano profili di omogeneita' tra gli
indicati delitti e quelli che qui vengono in rilievo (artt. 609-bis e
609-octies, aggravati ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen.), ove si
consideri che la scelta del legislatore e' stata nella specie
ispirata, come gia' detto, dall'apprezzamento delle specifiche
esigenze di contrasto di alcune condotte piu' frequenti di
criminalita' minorile, lesive, per quanto qui rileva, della liberta'
sessuale delle vittime.
14.2.- Non sono, quindi, fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
censurato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31,
secondo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che le
disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione
del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti
previsti dagli artt. 609-bis, commi primo e secondo, e 609-octies
cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter del medesimo codice.
15.- La norma censurata risulta invece manifestamente
irragionevole e sproporzionata nella parte in cui colloca tra i reati
"ostativi" alla messa alla prova la violenza sessuale aggravata,
anche quando si verta nei «casi di minore gravita'» di cui all'art.
609-bis, terzo comma, cod. pen.
Avendo il comma 5-bis dell'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988
delineato una presunzione iuris et de iure di gravita' delle condotte
integrative dei reati contemplati, appare irragionevole che la
preclusione operi allorquando si configura la circostanza attenuante
a effetto speciale del fatto di minore gravita' ex art. 609-bis,
terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche alle ipotesi
circostanziate previste dall'art. 609-ter del medesimo codice in
rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle
modalita' esecutive e alla considerazione globale del fatto.
L'astratta prognosi legislativa, in senso negativo sulle
effettive possibilita' di recupero e di reinserimento sociale del
minore attraverso il percorso della sospensione del processo con
messa alla prova, sottesa all'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448
del 1988, frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta
a fondamento della circostanza attenuante in parola; si tratta,
infatti, di un'attenuante che, infatti, come gia' affermato da questa
Corte, si pone proprio «quale temperamento degli effetti della
concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai
differenziati, che comunque incidono sulla liberta' sessuale della
persona offesa, e della conseguente diversa intensita' della lesione
dell'oggettivita' giuridica del reato» (sentenze n. 106 del 2014 e n.
325 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 91 del 2024).
15.1.- La medesima ricostruzione interpretativa dell'art. 28,
comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, inteso quale disposizione
ispirata dalla intenzione del legislatore di escludere la messa alla
prova minorile in relazione a fattispecie criminose che destano un
particolare allarme sociale, lascia la stessa sprovvista di
ragionevole giustificazione quanto alle ipotesi di gravita'
significativamente inferiore a quella normalmente associata alla
realizzazione di un fatto conforme alla figura astratta.
L'irragionevolezza nasce dal fatto che, per le violenze sessuali
di minore gravita', il terzo comma dell'art. 609-bis cod. pen.
prevede la possibilita' di diminuire la pena in misura
particolarmente significativa, ossia fino a due terzi. A tale
significativo riconoscimento della minore gravita' del fatto a
livello penale sostanziale non corrisponde un'adeguata, diversa
considerazione della stessa condotta con riguardo all'istituto della
sospensione del processo con messa alla prova.
La "valvola di sicurezza" fornita dal terzo comma dell'art.
609-bis cod. pen., quindi, ben puo' valere come segno di confine
oltre il quale risulta superata la soglia della manifesta
irragionevolezza in conseguenza della mancata previsione della
facolta' del giudice minorile di disporre la sospensione del processo
con messa alla prova sulla base di una valutazione individualizzata
della personalita' del minore, funzionale alle esigenze del suo
recupero e della sua risocializzazione. Un imperativo di coerenza,
per linee interne al sistema, esige, allora, che tale specificita'
venga riconosciuta anche nell'ambito dell'istituto della messa alla
prova.
16.- Con la sentenza n. 202 del 2025 e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 609-octies cod. pen., nella
parte in cui non prevede che, anche con riguardo al delitto di
violenza sessuale di gruppo, nei casi di minore gravita' la pena e'
diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Le ragioni che inducono alla declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello
stesso art. 28 non si applicano al delitto previsto dall'art. 609-bis
cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 609-ter cod. pen., anche nei
«casi di minore gravita'» di cui al terzo comma dell'art. 609-bis del
medesimo codice, non possono non valere anche con riferimento al
reato di cui all'art. 609-octies cod. pen., aggravato ai sensi
dell'art. 609-ter cod. pen., allorquando ricorra la circostanza
attenuante del caso di minore gravita'.
17.- Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, deve
essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma
5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, per violazione dell'art. 3 Cost.,
nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello
stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt.
609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 609-ter
cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi
di minore gravita'».
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 28, comma
5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni),
nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello
stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt.
609-bis e 609-octies del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.
609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei
«casi di minore gravita'»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, della
Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per
i minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in
epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988,
nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello
stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla
prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis,
commi primo e secondo, e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi
dell'art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento,
complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma,
Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i
minorenni di Roma e dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale per i minorenni di Bari, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI