N. 206 SENTENZA 19 novembre - 29 dicembre 2025

Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 
 
Referendum - Referendum  abrogativo  -  Campagna  informativa  per  i
  referendum indetti per i  giorni  8  e  9  giugno  2025  -  Quesito
  denominato «Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni  dei
  tempi di residenza legale in  Italia  dello  straniero  maggiorenne
  extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza
  italiana» - Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo
  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Conflitto  di
  attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore
  Cittadinanza nei confronti dell'indicata Commissione  -  Denunciata
  lesione delle proprie prerogative, in  ragione  della  mancanza  di
  spazi  di  comunicazione  politica  idonei  -   Insussistenza   del
  requisito soggettivo del Comitato ricorrente - Inammissibilita' del
  conflitto. 
- Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale  e
  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2025, artt. 3, 4,
  5, 6 e 7. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 48 e 75. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN  GIORGIO,  Marco
  D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Maria  Alessandra
  SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera  della  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  2
aprile 2025,  Disposizioni  in  materia  di  comunicazione  politica,
messaggi autogestiti e informazione della societa' concessionaria del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione
alla campagna per i referendum  popolari  abrogativi  indetti  per  i
giorni 8 e 9 giugno 2025, promosso dal Comitato promotore  Referendum
cittadinanza, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo
Magi, con  ricorso  notificato  il  18  luglio  2025,  depositato  in
cancelleria l'11 agosto 2025, iscritto al n. 7 del registro conflitti
tra poteri dello Stato 2025 e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2025, fase di
merito. 
    Visto l'atto di costituzione della Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 
    udito nell'udienza pubblica  del  19  novembre  2025  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    uditi gli avvocati Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides per
il Comitato promotore Referendum cittadinanza, nonche'  gli  avvocati
dello Stato Gianna Galluzzo e Giancarlo Caselli  per  la  Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi
radiotelevisivi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 19 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 28 maggio 2025  e  notificato  l'11
agosto 2025 (reg. confl. pot. n. 7 del 2025), il  Comitato  promotore
Referendum  Cittadinanza  (in  seguito:  il  Comitato),  in   persona
dell'onorevole Riccardo Magi, ha sollevato conflitto di  attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti della  Commissione  parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei  servizi  radiotelevisivi
(in seguito: la Commissione), ai fini dell'annullamento  degli  artt.
3,  4,  5,  6  e  7  della  delibera  del  2  aprile  2025,   recante
«Disposizioni  in  materia  di   comunicazione   politica,   messaggi
autogestiti e informazione della societa' concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e  multimediale  in  relazione  alla
campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni  8
e 9 giugno 2025» (in seguito: la delibera). 
    2.- Il ricorrente ha denunciato  l'illegittimita'  costituzionale
di tale delibera «nella parte in cui, agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7,  non
garantisce  che  il  Comitato  ricorrente  disponga   di   spazi   di
comunicazione politica idonei a illustrare le  ragioni  sottese  alla
richiesta di referendum e comunque non contiene disposizioni idonee a
imporre al concessionario del servizio  pubblico  radiotelevisivo  di
garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche  oggetto
del referendum». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la   delibera   determinerebbe   la
compressione  delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite   al
Comitato dagli artt. 2, 3, 48 e 75 della Costituzione,  come  attuati
dagli  artt.  1,  2  e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.   28
(Disposizioni per la parita' di  accesso  ai  mezzi  di  informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la  comunicazione
politica), e dagli artt. 4, 6, 59, 62 e 67 del decreto legislativo  8
novembre 2021, n.  208,  recante  «Attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/1808 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  14  novembre
2018,  recante  modifica  della  direttiva  2010/13/UE,  relativa  al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative degli Stati membri, concernente il testo  unico  per
la fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi  in  considerazione
dell'evoluzione delle realta' del mercato». 
    2.1.- In punto di fatto, il Comitato ha dedotto di  essere  stato
costituito al fine di promuovere un referendum abrogativo ex art.  75
Cost. sul seguente quesito: «Volete voi abrogare l'articolo 9,  comma
1, lettera b),  limitatamente  alle  parole  "adottato  da  cittadino
italiano" e "successivamente alla adozione"; nonche' la  lettera  f),
recante la seguente disposizione:  "f)  allo  straniero  che  risiede
legalmente da almeno dieci anni nel  territorio  della  Repubblica.",
della legge 5  febbraio  1992,  n.  91,  recante  nuove  norme  sulla
cittadinanza?». Il ricorrente ha riferito che il  4  settembre  2024,
presso  l'Ufficio  centrale  per  il  referendum   della   Corte   di
cassazione, sono state depositate 637.487 sottoscrizioni di cittadini
elettori, richiedenti la  convocazione  dei  comizi  referendari  sul
quesito sopra indicato. 
    A seguito della sentenza di questa Corte n. 11 del 2025, con  cui
e' stata dichiarata ammissibile la richiesta sopra indicata,  con  il
d.P.R. 31 marzo 2025 (Indizione del  referendum  popolare  abrogativo
avente   la   seguente   denominazione:    «Cittadinanza    italiana:
Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale  in  Italia
dello straniero maggiorenne  extracomunitario  per  la  richiesta  di
concessione  della  cittadinanza  italiana»)  e'  stato  indetto   il
referendum e  sono  stati  convocati  i  comizi  referendari  per  le
giornate dell'8 e 9 giugno 2025. 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la   delibera   impugnata   sarebbe
costituzionalmente  illegittima  nella  parte  in  cui  non   avrebbe
«adeguatamente differenziato e valorizzato la posizione del  Comitato
[...] non riconoscendo allo stesso  alcun  ruolo  nell'illustrare  il
contenuto della proposta referendaria da esso promossa». Inoltre,  la
stessa delibera non avrebbe garantito che «i  mezzi  di  informazione
radiotelevisivi offrano all'elettorato un'informazione completa sulle
questioni oggetto del referendum». 
    2.2.- Quanto all'ammissibilita' del  conflitto,  il  Comitato  ha
dedotto la  sussistenza  del  requisito  soggettivo,  richiamando  la
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale  i  promotori  di  un
referendum sono «competenti a dichiarare definitivamente, nell'ambito
della procedura referendaria, la volonta' della  frazione  del  corpo
elettorale titolare del potere di iniziativa  previsto  dall'art.  75
della Costituzione» (e' richiamata tra le molte la sentenza di questa
Corte n. 502 del 2000). I promotori sono  titolari  di  una  funzione
costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano  la
sovranita'  popolare  nell'esercizio   dei   poteri   referendari   e
concorrono  con  altri  organi  e   poteri   al   realizzarsi   della
consultazione popolare (e' richiamata tra  le  altre  l'ordinanza  di
questa Corte n. 137 del 2000). 
    Per quel che riguarda il requisito oggettivo  dell'ammissibilita'
del  conflitto,  il  Comitato  evidenzia  che  solo  con  una   piena
consapevolezza sulle tematiche oggetto del  referendum  gli  elettori
potrebbero esercitare il proprio dovere civico ed esprimere  un  voto
libero e consapevole, secondo quanto previsto dall'art. 48  Cost.  In
mancanza di tale consapevolezza, l'art. 75 Cost. sarebbe privato  del
suo reale oggetto, ossia della facolta' di  una  frazione  del  corpo
elettorale di esercitare uno strumento di  democrazia  diretta  (sono
richiamate le sentenze di questa Corte n. 112 del 1993 e n.  502  del
2000). 
    La delibera impugnata costituirebbe cattivo esercizio del  potere
della Commissione di regolare la comunicazione  politica  durante  la
campagna referendaria. Essa, non garantendo  al  Comitato  gli  spazi
necessari a illustrare la  normativa  oggetto  del  referendum  e  le
ragioni per le quali se ne chiede l'abrogazione e non imponendo  alla
RAI di garantire una misura minima di  informazione,  sarebbe  lesiva
delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute  al  Comitato.  Di
qui l'ammissibilita' del conflitto anche sotto il profilo oggettivo. 
    2.3.- Quanto  al  merito  del  conflitto,  il  ricorrente  deduce
l'illegittimita'    costituzionale    della    delibera    impugnata,
sottolineandone la contrarieta' agli artt.  2,  3,  48  e  75  Cost.,
nonche' agli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 28 del 2000 e  agli  artt.
4, 6, 59, 62 e 67 del d.lgs. n. 208 del 2021. Le menzionate norme  di
rango ordinario garantirebbero la piena parita' dei soggetti politici
che  intervengono  nelle  trasmissioni  radiotelevisive  dedicate  al
referendum e attribuirebbero alla Commissione il compito di  definire
criteri  specifici  ai  quali  debbono  conformarsi  le  trasmissioni
radiotelevisive. 
    2.3.1.- In particolare, l'art.  3,  comma  1,  della  delibera  -
nell'individuare i soggetti che possono partecipare alle trasmissioni
radiotelevisive volte a illustrare  il  quesito  referendario  -  non
avrebbe riconosciuto alcun ruolo specifico  al  Comitato  ricorrente.
Pertanto, esso dovrebbe essere ricondotto  alla  categoria  residuale
degli altri soggetti politici indicati dalla lettera d) dello  stesso
art. 3, comma 1 (i comitati, le associazioni e  gli  altri  organismi
collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze  sociali  e
politiche di rilevanza nazionale): questi ultimi possono  partecipare
alle trasmissioni che trattano materie  proprie  del  referendum,  ma
sono onerati degli adempimenti previsti dal medesimo art. 3, commi  3
e 4, al fine di dimostrare  la  propria  legittimazione  a  prendervi
parte. 
    La menomazione delle prerogative  costituzionali  del  ricorrente
deriverebbe sia dalla mancata attribuzione di spazi di  comunicazione
dedicati nelle trasmissioni radiotelevisive, sia dalla necessita' che
la sua partecipazione ai confronti televisivi e radiofonici sui  temi
referendari avvenga «tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun
confronto» (art. 5, comma 1, lettera b, della delibera). 
    Pertanto, il Comitato sarebbe stato relegato a un ruolo deteriore
rispetto  agli  altri  soggetti   politici,   mentre   gli   andrebbe
riconosciuto un «ruolo differenziato», consentendogli  di  illustrare
efficacemente il quesito e le ragioni  del  referendum.  La  delibera
impugnata sarebbe dunque costituzionalmente illegittima per non avere
garantito  che  «i  mezzi  di  informazione  radiotelevisivi  offrano
all'elettorato un'informazione completa sulle questioni  oggetto  del
referendum». 
    2.3.2.- Inoltre, la delibera della  Commissione  non  conterrebbe
una  disciplina  degli  aspetti  quantitativi  e  qualitativi   della
comunicazione politica e  delle  trasmissioni  informative  idonea  a
garantire un livello minimo di informazione sui temi referendari.  Da
cio' deriverebbe la violazione dell'art. 2, commi 1,  4  e  5,  della
legge n. 28 del 2000 e degli artt. 2, 3, 48 e  75  Cost.,  in  quanto
sarebbe ostacolata la possibilita' che gli  elettori  partecipino  in
modo libero e consapevole alla formazione della politica nazionale. 
    A questo riguardo, il ricorrente ha osservato che l'art. 5, commi
6 e 7, della delibera  impugnata  stabilisce  una  rigida  disciplina
delle modalita' attraverso le quali le tematiche referendarie possono
essere trattate nei programmi radiotelevisivi: mancherebbe, tuttavia,
una disciplina sul livello di informazione che deve essere garantito,
ad  esempio  attraverso  la  previsione  di  un  numero   minimo   di
trasmissioni che trattino le tematiche  relative  ai  referendum.  In
definitiva,  la  delibera  impugnata  finirebbe  per  ostacolare   la
realizzazione  dell'istituto   referendario,   quale   strumento   di
democrazia diretta. 
    2.4.- In via  subordinata,  ove  si  ritenesse  che  la  delibera
impugnata sia conforme a quanto  prescritto  dall'art.  4,  comma  2,
della legge n. 28  del  2000,  concernente  il  riparto  degli  spazi
radiotelevisivi tra i soggetti politici, il ricorrente  ha  richiesto
che,  nell'esercizio  del  potere  di  autorimessione,  questa  Corte
sollevi dinanzi a se' questione di legittimita' costituzionale  della
citata disposizione, nella parte in cui non prevede che - nell'ambito
della comunicazione  politica  radiotelevisiva  durante  la  campagna
referendaria - il comitato promotore di un referendum sia titolare di
una «posizione differenziata», corrispondente al ruolo che lo  stesso
riveste nel procedimento referendario, nonche' nella parte in cui non
prevede  che  debbano   essergli   riconosciuti   spazi   minimi   di
comunicazione politica radiotelevisiva, sufficienti  a  garantire  il
diritto  dell'elettorato  di   ricevere   un'informazione   completa,
tempestiva ed esaustiva. 
    La lesione delle prerogative del Comitato, cui  sarebbe  impedita
l'efficace illustrazione del quesito referendario,  si  rifletterebbe
nella violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2,  3,
48 e 75 Cost. e del diritto dei cittadini a esprimere un voto  libero
e consapevole. 
    In via cautelare, il ricorrente ha chiesto la  sospensione  della
delibera e l'adozione di ogni idonea misura cautelare. 
    2.5.-  Con  memoria  depositata   in   prossimita'   dell'udienza
pubblica, il Comitato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 
    2.5.1.- In primo luogo, il ricorrente ha allegato le  rilevazioni
dei tempi dedicati dalle emittenti  radiotelevisive  della  RAI  alle
tematiche  del  referendum  sulla  cittadinanza.   Da   questi   dati
risulterebbe che i tempi in questione sono stati minimi. 
    2.5.2.- Il Comitato ha  ribadito  la  propria  legittimazione  al
conflitto, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce
ai comitati promotori una  funzione  costituzionalmente  rilevante  e
garantita, in rappresentanza dei soggetti legittimati ad avanzare  la
richiesta di referendum (sono citate le sentenze n. 169 del 2011 e n.
69 del 1978 e l'ordinanza n. 2 del 1978 di questa Corte). 
    Il ricorrente ha inoltre sottolineato che la  procura  alle  liti
per  il  promovimento  del  presente  conflitto  e'  stata  conferita
dall'onorevole  Riccardo  Magi  che,  oltre  ad  essere   il   legale
rappresentante del Comitato, e' il primo dei cittadini  elettori  che
hanno promosso e presentato la richiesta di referendum. 
    2.5.3.- Quanto al merito del conflitto, la difesa del  ricorrente
ha  ribadito  che  la  delibera  impugnata  avrebbe  compromesso   le
attribuzioni costituzionalmente garantite ai  promotori,  richiamando
argomentazioni gia' illustrate nel ricorso. 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  la   delibera   si   concentrerebbe
esclusivamente  sugli  aspetti  volti  a  garantire  la  parita'   di
condizioni tra i vari soggetti  ammessi  alle  trasmissioni,  ma  non
conterrebbe alcuna previsione che garantisca un livello  quantitativo
e qualitativo minimo di informazione e comunicazione  politica.  Cio'
determinerebbe l'effetto opposto rispetto agli obiettivi  perseguiti:
al fine di evitare il rischio  di  violare  le  complesse  previsioni
recate dalla delibera, la RAI sarebbe stata  indotta  a  limitare  le
trasmissioni che vi sono soggette, come sarebbe dimostrato  dai  dati
che  evidenziano  che  i  tempi  dedicati  all'informazione  e   alla
comunicazione in materia referendaria sono stati irrisori. 
    2.5.4.- Il Comitato ha infine ribadito la richiesta, avanzata  in
via subordinata, di autorimessione della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000. 
    3.- Con decreto presidenziale del 29 maggio 2025 e' stata fissata
la discussione in camera di consiglio sull'istanza di  sospensione  e
concessione di misure cautelari ed e' stata  autorizzata  l'audizione
delle parti. Con ordinanza n. 79 del  2025  e'  stata  respinta,  per
difetto dei presupposti, l'istanza cautelare presentata  dalla  parte
ricorrente. 
    Il conflitto e' stato dichiarato ammissibile, ai sensi  dell'art.
37, primo comma, della legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla
costituzione e sul funzionamento  della  Corte  costituzionale),  con
successiva ordinanza n. 98 del 2025. 
    4.- La Commissione si e' costituita  nel  presente  giudizio  con
atto depositato il 4  settembre  2025,  in  cui  ha  chiesto  che  il
conflitto sia rigettato. 
    4.1.- Quanto alla lamentata equiparazione del Comitato agli altri
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della  delibera,  la
Commissione ha riferito di avere costantemente adottato  delibere  di
tenore analogo  a  quella  in  esame,  nelle  quali  non  sono  stati
riservati  ai  comitati  promotori  specifici  spazi  radiotelevisivi
rispetto agli altri soggetti ammessi ad intervenire. 
    D'altra   parte,   la   delibera   della   Commissione   potrebbe
legittimamente disporre - come avvenuto anche in precedenti  campagne
referendarie   -   che   nelle   trasmissioni   radiotelevisive    di
comunicazione  politica  si  realizzino  confronti  diretti,  con  la
partecipazione sia dei rappresentanti delle forze politiche, sia  dei
comitati promotori ed ostativi. La discrezionalita' della Commissione
incontrerebbe il solo  limite  della  idoneita'  e  congruita'  delle
proprie scelte rispetto al fine da conseguire, rappresentato  da  una
corretta  e  completa   informazione   radiotelevisiva,   strumentale
all'espressione di un voto consapevole da parte  degli  elettori  (e'
richiamata la sentenza di questa Corte n. 49 del 1998). 
    4.2.- La Commissione ha inoltre sottolineato che -  tenuto  conto
del calendario delle trasmissioni andate in onda  nel  periodo  della
campagna  referendaria   -   non   si   sarebbe   verificata   alcuna
irragionevole  compressione  delle  attribuzioni  dei  promotori  del
referendum  in  materia  di  cittadinanza.  Infatti,  nei   confronti
radiotelevisivi cui ha preso parte, il  Comitato  ricorrente  avrebbe
avuto la  possibilita'  di  illustrare  compiutamente  le  ragioni  a
sostegno della propria posizione. 
    I contenuti della  delibera  non  avrebbero  violato  i  principi
costituzionali richiamati dal ricorrente, non potendosi  desumere  da
essi la necessita' di un trattamento radiotelevisivo  ed  informativo
specificamente dedicato ai comitati promotori. 
    4.3.- La Commissione ha inoltre contestato l'assunto secondo  cui
la delibera, all'art. 5, comma 1, lettera b),  avrebbe  limitato  gli
spazi di comunicazione riconosciuti al  Comitato,  in  contrasto  con
l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352  (Norme  sui  referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo), che imporrebbe l'equiparazione  dei  comitati  promotori  ai
partiti o ai gruppi politici. 
    Infatti, il ricorrente  non  avrebbe  considerato  che  anche  la
partecipazione  delle  forze  politiche  parlamentari  ai   confronti
televisivi e radiofonici e' sottoposta ad altrettante,  se  non  piu'
stringenti, condizioni. Esse sono stabilite  dall'art.  5,  comma  1,
lettera a), della delibera, ove  si  prevede  che  la  partecipazione
delle forze politiche di cui all'art. 3, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), avvenga «in modo da garantire  la  parita'  di  condizioni  e  in
rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali  fra
le opposte indicazioni di voto», precisando  altresi'  che  «la  loro
partecipazione non puo' aver luogo  se  non  dopo  che  esse  abbiano
dichiarato   la   loro   posizione   rispetto   a   ciascun   quesito
referendario». 
    4.4.-  Quanto  alla  doglianza  relativa  alla  mancanza  di  una
dettagliata disciplina degli aspetti quantitativi  dei  programmi  di
informazione e di approfondimento giornalistico sui temi referendari,
la Commissione ha sottolineato la  differenza  tra  la  comunicazione
politica ed i programmi di informazione, alla luce delle disposizioni
contenute negli artt. 2 e 4 della legge n. 28 del 2000. 
    La disciplina della comunicazione  politica  e'  stabilita  dalla
Commissione e dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
(AGCOM), secondo i criteri stabiliti dalla stessa  legge  n.  28  del
2000, connotati dal principio della parita'  di  condizioni.  D'altra
parte, quanto ai  programmi  di  informazione  e  di  approfondimento
giornalistico,  in   nessuna   precedente   delibera   della   stessa
Commissione sarebbe rinvenibile un'indicazione puntuale in ordine  al
numero minimo di trasmissioni da mandare in onda, in cui si  trattino
le tematiche relative ai referendum, ne' al numero minimo  di  minuti
da dedicare alle stesse. 
    La parte resistente ha inoltre sottolineato che, in base all'art.
7, comma 2,  della  delibera  impugnata,  i  programmi  di  contenuto
informativo devono conformarsi «con particolare  rigore,  per  quanto
riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari,  ai  criteri  di
tutela del pluralismo, dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  della
completezza, dell'obiettivita',  dell'equilibrata  rappresentanza  di
genere  e  della  parita'  di  trattamento  fra  i  diversi  soggetti
politici». 
    La Commissione ha inoltre richiamato l'art.  7,  comma  3,  della
delibera impugnata  che  stabilisce  alcuni  specifici  obblighi  dei
direttori responsabili dei programmi informativi,  nonche'  dei  loro
conduttori e registi, al fine di assicurare la  massima  informazione
possibile sui temi referendari. 
    La Commissione ha riferito che, a partire dalla delibera  che  ha
regolato nel 2024 la campagna per le elezioni del Parlamento europeo,
accanto alle prescrizioni sopra riportate sono stati introdotti anche
criteri di tipo qualitativo, volti a stabilire: a) che  il  principio
della parita'  di  trattamento  nei  programmi  di  informazione  sia
realizzato in modo tale che  ciascuno  dei  soggetti  politici  abbia
analoghe opportunita' di ascolto; b) che la  parita'  di  trattamento
all'interno di tali programmi sia garantita anche tenendo conto della
collocazione oraria delle trasmissioni e degli  ascolti;  c)  che  la
visibilita'  di  tali  programmi  sia   calcolata   considerando   un
indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati  per
ciascuna fascia oraria da ognuna delle reti RAI  nel  mese  di  marzo
2025 e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva
nell'intera giornata. 
    4.5.- In definitiva, ad avviso  della  Commissione,  la  delibera
avrebbe previsto una disciplina  volta  a  garantire  la  completezza
dell'informazione per quanto attiene alle tematiche referendarie, nel
rispetto dei principi posti dalla legge n. 28 del 2000. 
    In particolare, per quanto concerne  la  comunicazione  politica,
sarebbe stata prevista una programmazione su  tutte  e  tre  le  reti
generaliste, in collocazioni orarie di maggiore ascolto, prima o dopo
i notiziari, secondo una programmazione equiparabile a  quella  della
precedente campagna referendaria del 2022. 
    Quanto ai programmi di informazione, la delibera avrebbe  imposto
il rispetto del principio della parita' di trattamento, tenendo conto
non solo di indici quantitativi, ma anche di criteri qualitativi,  in
funzione della visibilita' a seconda delle fasce orarie e sulla  base
degli ascolti registrati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Comitato promotore  Referendum  cittadinanza  ha  promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza  dei
servizi radiotelevisivi, ai fini dell'annullamento degli artt. 3,  4,
5, 6 e 7 della  delibera  del  2  aprile  2025,  con  cui  la  stessa
Commissione  ha  disciplinato  forme  e  modi  della   programmazione
radiotelevisiva della RAI dedicata alla  campagna  per  i  referendum
popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025. 
    Tali  disposizioni  sono  ritenute  lesive   delle   attribuzioni
costituzionali garantite ai promotori del referendum abrogativo dagli
artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., come attuati dagli artt. 1, 2  e  5  della
legge n. 28 del 2000 e dagli artt. 4, 6, 59, 62 e 67  del  d.lgs.  n.
208 del 2021. 
    La delibera sarebbe costituzionalmente illegittima  «nella  parte
in cui, agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, non  garantisce  che  il  Comitato
ricorrente disponga di  spazi  di  comunicazione  politica  idonei  a
illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum e comunque
non contiene disposizioni idonee  a  imporre  al  concessionario  del
servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello  di
informazione sulle tematiche oggetto del referendum». 
    2.- Stante il carattere delibativo dell'ordinanza che ha  ammesso
il conflitto, occorre in questa sede accertare anzitutto - in termini
definitivi - la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi  idonei
a legittimare la proposizione del conflitto, ai sensi degli artt. 134
Cost. e 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. 
    3.- Sotto il profilo della  legittimazione  attiva,  va  rilevato
che, a partire  dal  1978,  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  e'
costante nel riconoscere agli elettori, in  numero  non  inferiore  a
500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum, la titolarita'
di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita,  in  quanto
essi  attivano  la  sovranita'  popolare  nell'esercizio  dei  poteri
referendari e concorrono con altri organi  e  poteri  al  realizzarsi
della consultazione popolare (tra le  molte,  ordinanze  n.  169  del
2011, n. 172 del 2009, n. 38 del 2008, n. 195 del 2003 e  n.  17  del
1978). La frazione  del  corpo  elettorale  che  ha  sottoscritto  la
richiesta di referendum e' dunque un  potere  dello  Stato,  titolare
della «potesta' di proporre tale richiesta, con l'effetto di  rendere
costituzionalmente  dovuta  la  convocazione  del  corpo  elettorale»
(sentenza n. 69 del 1978). 
    Competenti,  in  particolare,  a  dichiarare  definitivamente  la
volonta' della frazione del corpo elettorale titolare del  potere  di
iniziativa  previsto  dall'art.  75  Cost.  sono  i  promotori  della
richiesta di referendum, ai quali spetta dunque la  legittimazione  a
proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
(tra le molte, sentenze n. 174 del 2009, n. 502 del 2000, n.  49  del
1998, n. 102 del 1997, n. 161 del 1995, n. 69 del 1978; ordinanze  n.
95 del 2020, n. 169 del 2011, n. 172 del 2009, n. 198  del  2005,  n.
195 del 2003, n. 137 del 2000, n. 172, n. 171, n. 131, n. 13 e  n.  9
del 1997; n. 226 e n. 118 del 1995; n. 17 del 1978). 
    I  promotori  esercitano  poteri  che  sono   loro   propri,   ma
nell'interesse di  altri  soggetti:  essi  agiscono  in  qualita'  di
rappresentanti degli elettori che  hanno  sottoscritto  la  richiesta
referendaria (tra le molte, sentenze n. 102 del  1997  e  n.  69  del
1978; ordinanze n. 172, n. 13 e  n.  9  del  1997).  Anche  in  tempi
recenti e' stata riconosciuta la  legittimazione  dei  promotori  «in
rappresentanza dei soggetti legittimati ad avanzare la  richiesta  di
referendum» (sentenza n. 195 del 2020). Si tratta  di  una  peculiare
forma di rappresentanza istituzionale,  di  carattere  pubblicistico,
che trova fondamento non in un mandato elettivo, ma in una  comunione
d'intenti tra chi ha promosso la richiesta di  referendum  e  chi  ha
condiviso tale iniziativa, sottoscrivendo la richiesta stessa. 
    In virtu' di tale rapporto  di  rappresentanza  istituzionale,  i
promotori  sono  i  soggetti  esponenziali  del  potere  dello  Stato
costituito   dai   sottoscrittori   che   esercitano   una   funzione
costituzionalmente  rilevante,  in  quanto  volta  ad  «attivare   la
sovranita' popolare nell'esercizio di una potesta' normativa diretta,
anche se limitata all'abrogazione» (sentenza n. 69  del  1978;  nello
stesso senso, ordinanze n. 169 del 2011, n. 38 del 2008, n.  198  del
2005, n. 195 del 2003, n. 137 del 2000 e n. 9 del 1997). 
    I promotori possono anche adottare la forma del  comitato,  ossia
una struttura organizzativa volta a consentire l'esercizio collettivo
dei poteri che l'ordinamento riconosce loro. Quale che sia  la  forma
prescelta, la rilevanza  costituzionale  della  funzione  svolta  dai
firmatari al fine di giungere all'adozione di  un  atto-fonte  impone
comunque la sintonia tra rappresentati e rappresentanti ed esige  che
la struttura organizzativa la quale agisce per il potere dello  Stato
investito  di  tale  rilevantissima  funzione  non  sia  incerta  ne'
mutevole, ma abbia una identita' precisa e non possa essere  alterata
dalla presenza di soggetti estranei. 
    Solo i promotori,  eventualmente  costituiti  in  comitato,  sono
dunque il soggetto giuridicamente capace di rappresentare dinnanzi  a
questa Corte gli interessi del  potere  dello  Stato  costituito  dai
500.000 cittadini elettori che hanno  sottoscritto  la  richiesta  di
referendum. 
    4.- Cio' premesso, occorre verificare se, nel caso in  esame,  il
Comitato ricorrente  possa  ritenersi  legittimato  a  promuovere  il
conflitto. 
    Invero, gia' nell'ordinanza n. 98 del  2025,  con  cui  e'  stato
dichiarato preliminarmente ammissibile il presente conflitto,  questa
Corte  ha  sottolineato  che  «resta  impregiudicata  ogni  ulteriore
decisione,  anche  in  punto  di  ammissibilita',  e  potra'   essere
approfondito  in  contraddittorio  tra  le  parti  il  profilo  della
legittimazione soggettiva del Comitato  ricorrente,  con  particolare
riguardo ai tempi di costituzione del  Comitato  stesso  e  alla  sua
composizione». 
    All'esito dell'approfondito scrutinio consentito in  questa  fase
la conclusione deve essere negativa. 
    Deve pertanto essere dichiarata l'inammissibilita' del  conflitto
in  esame  per  difetto  di  legittimazione   attiva   del   Comitato
ricorrente. 
    5.- In punto di fatto, va rilevato che il giudizio  in  esame  e'
stato introdotto con  ricorso  sottoscritto  dall'onorevole  Riccardo
Magi, nella dichiarata qualita' di legale rappresentante del Comitato
Referendum cittadinanza. Dal ricorso introduttivo del conflitto e dai
documenti allegati risultano provate alcune circostanze che portano a
negare al soggetto ricorrente la qualita' di Comitato promotore. 
    In particolare, alla costituzione del Comitato hanno  partecipato
- oltre a  tredici  degli  originari  diciannove  promotori  -  anche
soggetti che non hanno in alcun modo preso parte  alle  attivita'  di
impulso dell'iter  referendario.  Il  Comitato,  peraltro,  e'  stato
costituito successivamente  all'avvio  dell'iter  referendario  e  al
deposito  delle  sottoscrizioni  presso  l'Ufficio  centrale  per  il
referendum della Corte di cassazione. 
    6.- E' pacifica la legittimazione  dei  promotori  che  si  siano
costituiti in comitato (tra le  molte,  sentenza  n.  102  del  1997;
ordinanze n. 195 del 2020, n. 169 del 2011, n. 13 del 1997). Infatti,
l'assunzione della forma di comitato  rappresenta  una  insindacabile
scelta organizzativa che non incide sulla qualita' di  promotori  dei
soggetti che lo compongono. 
    Tuttavia, dall'atto costitutivo del Comitato risulta che di  esso
fanno parte, come detto, alcuni soggetti che non hanno in alcun  modo
partecipato alle attivita' svolte dai promotori per l'avvio dell'iter
referendario. Tali  soggetti  non  si  identificano  dunque  con  gli
originari  promotori,  ossia  con  coloro  che   -   avendo   assunto
l'iniziativa per la  presentazione  della  richiesta  referendaria  -
agiscono in rappresentanza del  potere  dello  Stato  titolare  delle
attribuzioni  defendibili  in  conflitto   e   sono   legittimati   a
promuoverlo. 
    L'identita' dei promotori, attestata dai verbali delle  attivita'
che  essi  hanno  compiuto  dinnanzi  all'Ufficio  centrale  per   il
referendum presso la Corte di cassazione, e' decisiva ai  fini  della
maturazione  della  decisione  di  sottoscrivere  la   richiesta   di
referendum,  poiche'  e'  in   funzione   di   tale   identita'   che
l'ordinamento  riconosce  loro   il   potere   di   rappresentare   i
sottoscrittori.  La   composizione   del   Comitato   ricorrente   e'
incompatibile con  questa  originaria  identita'.  Non  gia'  per  la
presenza in esso di un numero di soggetti inferiore  a  quello  degli
originari promotori (sedici su diciannove), ma perche'  del  Comitato
fanno parte anche altri soggetti ad essi estranei, i quali non  hanno
espresso il loro intento abrogativo fin dal momento della  promozione
del referendum. Pertanto, essi non possono  ritenersi  rappresentanti
del potere dello Stato costituito dalla frazione di corpo  elettorale
che ha sottoscritto la richiesta di referendum. 
    In definitiva, la presenza all'interno del Comitato ricorrente di
soggetti estranei agli originari promotori e' tale  da  escludere  la
comunione di intenti e la sintonia che devono sussistere, come detto,
tra coloro che hanno avviato la procedura referendaria e  l'organismo
collettivo costituitosi dopo tale avvio. 
    Tale conclusione e' confermata anche dallo statuto del  Comitato,
prodotto in giudizio dal ricorrente, ove, all'art. 7, si contempla la
possibilita' che dell'assemblea del Comitato stesso possano entrare a
far parte anche  ulteriori  soggetti:  «un  rappresentante  per  ogni
organizzazione di right holders; [...]  un  rappresentante  per  ogni
organizzazione che aderisca al Comitato  versando  un  contributo  di
5000 (cinquemila) euro». Tanto, a comprova del fatto  che  lo  stesso
Comitato ricorrente si autointerpreta  come  soggetto  diverso  dagli
originari promotori. 
    La  legittimazione  a  promuovere   il   conflitto   va   infatti
riconosciuta solo a coloro  che  in  concreto  abbiano  rivestito  la
qualita' di promotori fin dalla  fase  iniziale  della  presentazione
della richiesta referendaria e della raccolta  delle  sottoscrizioni.
Ai  fini  della  proposizione  del  conflitto,  i  promotori  possono
costituirsi in comitato anche successivamente a tale  fase  iniziale,
purche'  l'organismo  collettivo  sia  composto   esclusivamente   da
soggetti che rientrino tra gli originari promotori. 
    L'esatta delimitazione dell'ambito dei soggetti legittimati  alla
proposizione del conflitto discende dalla indefettibile necessita' di
non snaturare il giudizio ex art. 134 Cost. e di evitare derive verso
la legittimazione di mutevoli aggregazioni di persone  o  di  singoli
cittadini. 
    7.- Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  promosso
dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza deve  essere  pertanto
dichiarato inammissibile. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile il conflitto di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,  dal
Comitato promotore Referendum Cittadinanza con il ricorso indicato in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI