N. 207 SENTENZA 1 - 29 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati  e  pene  -  Danneggiamento  -  Ammissione   alla   sospensione
  condizionale  della  pena  -  Condizione   -   Eliminazione   delle
  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato,  ovvero,   se   il
  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita'  non
  retribuita a favore della collettivita' per un  tempo  determinato,
  comunque non superiore alla durata della pena sospesa,  secondo  le
  modalita'  indicate  dal  giudice  nella  sentenza  di  condanna  -
  Denunciata  violazione  del  principio  di  ragionevolezza   e   di
  uguaglianza - Non fondatezza della questione. 
Reati  e  pene  -  Danneggiamento  -  Ammissione   alla   sospensione
  condizionale  della  pena  -  Condizione   -   Eliminazione   delle
  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato,  ovvero,   se   il
  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita'  non
  retribuita a favore della collettivita' per un  tempo  determinato,
  comunque non superiore alla durata della pena sospesa,  secondo  le
  modalita'  indicate  dal  giudice  nella  sentenza  di  condanna  -
  Applicazione della condizione anche ai  casi  commessi  sulle  cose
  indicate all'art. 625, primo comma, n. 7, cod.  pen.  -  Denunciata
  disparita' di trattamento rispetto al reato di furto  degli  stessi
  beni aggravato dalla violenza sulle cose  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
Reati  e  pene  -  Danneggiamento  -  Ammissione   alla   sospensione
  condizionale  della  pena  -  Condizione   -   Eliminazione   delle
  conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato,  ovvero,   se   il
  condannato  non  si  oppone,  alla  prestazione  di  attivita'  non
  retribuita a favore della collettivita' per un  tempo  determinato,
  comunque non superiore alla durata della pena sospesa,  secondo  le
  modalita'  indicate  dal  giudice  nella  sentenza  di  condanna  -
  Applicazione della condizione anche ai casi commessi  con  violenza
  alla persona o con minaccia su cose esposte per  necessita'  o  per
  consuetudine o per destinazione alla  pubblica  fede  -  Denunciata
  disparita' di trattamento rispetto al reato di furto  degli  stessi
  beni aggravato dalla violenza sulle cose  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Codice penale, art. 635, quinto comma. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 635, quinto
comma,  del  codice  penale,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Firenze, prima  sezione  penale,  in  composizione  monocratica,  nel
procedimento penale a carico di L.S.M. con  ordinanza  del  31  marzo
2025, iscritta al n. 85 del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21,  prima   serie
speciale, dell'anno 2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 31  marzo  2025,  iscritta  al  n.  85  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale  ordinario  di  Firenze,  prima
sezione  penale,  in  composizione  monocratica,  ha  sollevato,   in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di  legittimita'
costituzionale: 
    a) in via principale, dell'art. 635,  quinto  comma,  del  codice
penale; 
    b) in via gradata, dell'art. 635, quinto comma, cod. pen.,  nella
parte in cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di  cui  al
precedente secondo comma, numero 1), delle  cose  indicate  nell'art.
625, primo comma, numero 7), cod. pen.; 
    c) in via ulteriormente gradata,  dell'art.  635,  quinto  comma,
cod.  pen.,  nella  parte  in  cui  e'  applicabile  al  delitto   di
danneggiamento, di cui al precedente secondo comma, numero 1),  delle
sole  cose  esposte  per  necessita'  o  per   consuetudine   o   per
destinazione alla pubblica fede. 
    2.- Il quinto comma dell'art. 635 cod. pen. stabilisce che, per i
reati  di  cui  ai  precedenti  quattro   commi,   che   disciplinano
altrettante   fattispecie   di   danneggiamento,   «la    sospensione
condizionale  della  pena  e'  subordinata   all'eliminazione   delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna». 
    3.- Il giudice a quo riferisce di essere chiamato a giudicare una
persona imputata del reato di danneggiamento  di  cosa  esposta  alla
pubblica fede, per avere deteriorato un'autovettura ferma sulla  sede
stradale lanciando volontariamente  diversi  oggetti,  «tra  cui  una
bicicletta e  alcune  lattine  di  birra  [...]  dal  balcone  di  un
appartamento, sito al terzo piano», dal quale «certamente vedeva  che
in strada, immediatamente sotto, era parcheggiato il veicolo». 
    Dopo avere osservato che dall'istruttoria svolta  emergerebbe  la
responsabilita' dell'imputato e avere  escluso  che  il  fatto  possa
ritenersi di particolare tenuita' ai  sensi  dell'art.  131-bis  cod.
pen.,  il  rimettente  rileva  che,  nella  specie,  il   trattamento
sanzionatorio potrebbe essere mantenuto entro il limite di  due  anni
di  reclusione  e  formula  una   prognosi   favorevole   in   ordine
all'astensione, da parte dell'imputato stesso, dalla  commissione  in
futuro di ulteriori reati, con la  conseguenza  che  potrebbe  essere
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. 
    Le questioni sollevate  sarebbero,  pertanto,  rilevanti,  attesa
l'applicabilita' del quinto comma dell'art. 635 cod.  pen.,  che,  in
forza della sua chiara formulazione, tale da  renderne  impraticabile
un'interpretazione costituzionalmente orientata, impone al giudice di
subordinare il suddetto beneficio all'eliminazione delle  conseguenze
dannose o pericolose del reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si
oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore  della
collettivita' per un tempo determinato. 
    4.-  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il   Tribunale
fiorentino premette che, in base alla disciplina di cui all'art.  165
cod. pen., la  sospensione  condizionale  «puo'»  essere  subordinata
all'adempimento di determinati obblighi (primo comma) e, soltanto  se
concessa  a  persona  che  ne  ha  gia'  usufruito,   «deve»   essere
necessariamente subordinata ad essi (secondo comma). 
    L'art. 635, quinto comma, cod. pen., invece, vincola il giudice a
subordinare la sospensione ai  suddetti  obblighi  in  ogni  caso  e,
dunque, anche quando il condannato e' incensurato. 
    Tanto premesso,  il  rimettente  solleva,  in  via  gradata,  tre
questioni. 
    4.1.-  In  via  principale,  egli   dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto  comma,  cod.  pen.,  in  quanto
questa disposizione prevedrebbe «irragionevolmente un automatismo». 
    Al riguardo, ricorda che, come affermato da  questa  Corte  nella
sentenza  n.  49  del  1975,  la  subordinazione  del  beneficio   in
questione,  da  un  lato,  costituirebbe  uno  strumento  diretto  «a
garantire  che  il  comportamento  del  reo,   successivamente   alla
condanna, si adegui concretamente a quel processo di ravvedimento, la
cui realizzazione [...] costituisce lo scopo  precipuo  dell'istituto
stesso della sospensione condizionale della pena [...]»;  dall'altro,
rappresenterebbe  il  frutto  «di  una   valutazione,   motivata   ma
discrezionale», del giudice. 
    Tale  valutazione,  sottolinea  il  rimettente,  dovrebbe  quindi
riguardare «cio' che sia concretamente piu' opportuno» per conseguire
il suddetto obiettivo del ravvedimento del reo. 
    In questa prospettiva,  «[c]omprensibilmente»  la  subordinazione
sarebbe obbligatoria, ai sensi del sopra  citato  art.  165,  secondo
comma, cod. pen., quando la sospensione condizionale viene concessa a
soggetti che hanno commesso  un  ulteriore  reato  dopo  averne  gia'
goduto,  giacche'  tale  circostanza  disvelerebbe,   a   posteriori,
l'insufficienza, al fine di realizzare la funzione rieducativa  della
pena, della minaccia della revoca della sospensione medesima. 
    Viceversa,  il  censurato  art.  635,  quinto  comma,  cod.  pen.
preclude  al  giudice  la  possibilita'   di   effettuare   qualsiasi
valutazione discrezionale «anche  a  fronte  di  soggetti  del  tutto
incensurati»,  il  cui  ravvedimento  potrebbe  essere  adeguatamente
assicurato dalla sola minaccia di revoca appena detta. 
    4.2.- In  via  gradata,  il  rimettente  deduce  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al danneggiamento, previsto dal precedente secondo
comma, numero  1),  di  «cose  esistenti  in  uffici  o  stabilimenti
pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento,  o  esposte  per
necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica  fede,
o destinate a pubblico servizio  o  a  pubblica  utilita',  difesa  o
reverenza». 
    Ad avviso del giudice a quo, la  norma  censurata  violerebbe  il
principio  di  eguaglianza,  in  quanto  recherebbe  una   disciplina
ingiustificatamente   diversa   da   quella   riservata   al    furto
pluriaggravato, di cui all'art. 625, primo comma,  numeri  2)  e  7),
cod. pen., perche' commesso  con  violenza  sulle  cose  e  avente  a
oggetto gli stessi beni appena menzionati. 
    A quest'ultima fattispecie, infatti, sarebbe  applicabile  l'art.
165,  primo  e  secondo  comma,  cod.  pen.,  senza  quindi  che   la
subordinazione   della   sospensione   condizionale   debba    essere
necessariamente   disposta,   come,   invece,   per   il   reato   di
danneggiamento. 
    Il Tribunale fiorentino osserva innanzitutto che «il  delitto  di
furto  pluriaggravato  risulta   costituire   un   reato   complesso,
nell'ambito del quale gli elementi  costitutivi  del  danneggiamento»
finiscono per integrare circostanze aggravanti, essendo  pacifico  in
giurisprudenza l'assorbimento di quest'ultimo nel primo. 
    Quindi, sostiene l'omogeneita' dei delitti posti a raffronto,  in
quanto reati di danno, che offendono il  patrimonio  e  che  hanno  a
oggetto i medesimi beni. Peraltro, il furto ex art. 625, primo comma,
numeri 2) e 7), cod. pen. sarebbe «piu' grave» del danneggiamento  di
cui all'art. 635, secondo comma, numero 1),  cod.  pen.,  perche'  il
primo e' punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre che  con
la multa, e il secondo con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
    Ai   fini   dell'integrazione   dell'elemento   soggettivo    del
danneggiamento, d'altro canto, sarebbe sufficiente il dolo generico o
quello eventuale, mentre per il furto sarebbe necessario lo specifico
fine di  profitto,  «anche  sotto  tale  profilo  [confermandosi]  la
maggiore gravita'» di quest'ultimo delitto. 
    Infine, l'omogeneita' delle fattispecie in  comparazione  sarebbe
stata  riconosciuta  dallo  stesso   legislatore   con   il   decreto
legislativo  19  marzo  2024,  n.  31  (Disposizioni  integrative   e
correttive del decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.  150,  di
attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale nonche'  in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti    giudiziari).    Infatti,     l'introduzione     della
procedibilita' a querela anche per il danneggiamento di cose  esposte
alla pubblica fede sarebbe stata, secondo la  relazione  illustrativa
al suddetto decreto legislativo, «necessaria per omologare il  regime
di procedibilita' di tale reato a quello previsto per la  fattispecie
analoga e piu' grave di cui all'art. 625 c.p.». 
    4.3.- In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi  in  cui  questa
Corte «dovesse ritenere l'oggetto della questione troppo  ampio»,  il
rimettente denuncia l'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella  parte
in cui e' applicabile al delitto di danneggiamento  delle  sole  cose
esposte alla pubblica fede. 
    5.- Non e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  85  del
2025), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, solleva tre questioni di legittimita' costituzionale. 
    1.1.- In via principale, il rimettente censura l'intero art. 635,
quinto comma, cod. pen., il quale stabilisce  che,  per  i  reati  di
danneggiamento  di  cui  ai   precedenti   commi,   «la   sospensione
condizionale  della  pena  e'  subordinata   all'eliminazione   delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna». 
    Imponendo,  anche  in  presenza  di   persone   incensurate,   la
subordinazione della  sospensione  condizionale  all'adempimento  dei
suddetti obblighi, la norma denunciata prevedrebbe «irragionevolmente
un automatismo», in violazione dell'art. 3 Cost., dal momento che  il
ravvedimento di questi soggetti potrebbe essere assicurato dalla sola
minaccia della revoca della  sospensione  condizionale  nel  caso  di
commissione di ulteriori delitti. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    La premessa interpretativa da cui muove il rimettente, ovvero che
la subordinazione prevista dal quinto comma dell'art. 635  cod.  pen.
sarebbe sempre obbligatoria, e' corretta. 
    Il tenore letterale  di  tale  disposizione  e'  difatti  univoco
nell'imporla ed essa non e', pertanto,  suscettibile  di  valutazione
discrezionale da parte  del  giudice  (Corte  di  cassazione,  quinta
sezione penale, sentenza 6 marzo-16 aprile 2025, n. 15143). 
    2.1.-  Da  tanto   non   consegue,   tuttavia,   un   automatismo
intrinsecamente irrazionale. 
    Al riguardo, occorre innanzitutto precisare  che,  a  seguito  di
molteplici modifiche, la piu'  significativa  delle  quali  e'  stata
introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto  legislativo
15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni  in  materia  di  abrogazione  di
reati e introduzione di illeciti con sanzioni  pecuniarie  civili,  a
norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014,  n.  67),
l'art. 635 cod. pen. configura ormai il danneggiamento come un  reato
plurioffensivo. 
    All'esito della riforma del 2016, infatti, «il danneggiamento non
e'  piu'  da  considerarsi  come  figura   posta   genericamente   ed
esclusivamente a  tutela  del  patrimonio  mobiliare  e  immobiliare,
bensi' come ipotesi che ne tutela l'integrita' laddove  l'aggressione
si  accompagni  a  specifiche  modalita'  (ad  esempio,  violente   o
minacciose, ex art. 635,  primo  comma,  cod.  pen.),  condizioni  di
contesto (ad esempio, in occasione di manifestazioni che si  svolgono
in luogo pubblico o aperto al pubblico, ex  art.  635,  terzo  comma,
cod. pen.) o a una particolare qualita' del bene  oggetto  del  reato
(art. 635, secondo comma, cod. pen.)» (sentenza n. 212 del 2024). 
    Va poi anche chiarito che il delitto di  cui  all'art.  635  cod.
pen. e' un «reato di danno» e che l'elemento soggettivo e'  integrato
dal dolo «generico» (ancora, sentenza n. 212 del 2024). 
    Pur non essendo necessario l'animus nocendi, il dolo del  delitto
di danneggiamento, quindi, richiede in  ogni  caso  «la  coscienza  e
volonta' di danneggiare» (ex plurimis,  Corte  di  cassazione,  sesta
sezione penale, sentenza 18-19 settembre 2012, n. 35898), anche nella
forma del dolo eventuale. 
    Il suddetto delitto, inoltre,  come  osservato  in  dottrina,  si
risolve,  nella  generalita'  dei  casi,  in  condotte  di  insensato
vandalismo,  in  quanto  caratterizzate  da  una   mera   motivazione
distruttiva, come del resto emerge emblematicamente dalla fattispecie
oggetto del giudizio a quo, in cui l'imputato ha lanciato dal balcone
della propria abitazione, sito al terzo piano  di  un  edificio,  una
bicicletta e altri oggetti su un'autovettura parcheggiata in strada. 
    2.2.- In questa cornice, la norma denunciata  non  detta  affatto
una  disciplina  intrinsecamente  irrazionale   laddove   impone   di
subordinare  necessariamente,   anche   in   presenza   di   soggetti
incensurati,  la  sospensione  condizionale  «all'eliminazione  delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna». 
    Questa  Corte  ha,  infatti,   rimarcato   che   la   sospensione
condizionale favorisce la rieducazione del reo non solo  mediante  la
minaccia  della  sua  revoca,  ma  pure  «attraverso   gli   obblighi
riparatori, ripristinatori o di recupero», i quali  conferiscono  «un
contenuto risocializzativo anche "positivo" al  beneficio»  (sentenza
n. 208 del 2024). 
    In  effetti,  la  norma  indubbiata  si  connota  per  una  forte
vocazione rieducativa, resa evidente  proprio  dagli  adempimenti  da
essa contemplati, che si risolvono, l'uno, nella reintegrazione dello
status  quo  ante,  che  permette  al  reo  di   acquisire   maggiore
consapevolezza delle conseguenze dannose derivate dalla sua  condotta
illecita; l'altro, nella prestazione di un'attivita'  non  retribuita
in favore della collettivita', con  chiaro  richiamo  al  vincolo  di
solidarieta' che deve legare  i  consociati  all'interno  del  vivere
civile. 
    Tale   finalita'   rieducativa,   che   mira   a   favorire   una
«rivisitazione critica  rispetto  alla  condotta  illecita  commessa»
(Cass. n. 15143 del 2025), viene del  tutto  trascurata  dal  giudice
remittente, che si limita a considerare l'efficacia deterrente che, a
suo avviso,  gia'  conseguirebbe  dalla  minaccia  della  revoca  del
beneficio in caso di commissione di un ulteriore reato. 
    2.3.-  D'altra  parte,  se  e'  pur  vero  che  questa  Corte  ha
manifestato,  in  piu'  occasioni,  un  favor  per   le   valutazioni
individualizzate, a ragione  del  rischio  che  l'opzione  repressiva
finisca per «relegare nell'ombra il profilo rieducativo» (sentenza n.
24 del 2025), tuttavia cio' non comporta che ogni opzione legislativa
che imponga una determinata soluzione al giudice costituisca  di  per
se' un irrazionale automatismo legislativo. 
    Non e', quindi, arbitraria  la  scelta  legislativa  che  mira  a
rafforzare   la   funzione   risocializzante   che   la   sospensione
condizionale esplica nell'ambito del sistema sanzionatorio. 
    Del resto,  per  consolidata  giurisprudenza  costituzionale,  il
legislatore   gode   di   «ampia   discrezionalita'    [...]    nella
conformazione» della sospensione condizionale (ex plurimis, ordinanza
n. 296 del 2005), al punto  che  la  disciplina  dell'istituto  resta
rimessa  all'apprezzamento  discrezionale  «del  legislatore  in  via
generale  ed  astratta,  prima  ancora  che  a  quello  del  giudice»
(sentenza n. 85 del 1997 e ordinanza n. 475 del 2002). 
    Tali valutazioni discrezionali del legislatore possono risolversi
anche  nel  «diversificare  talune  categorie  di   reati»,   persino
precludendo la  concessione  stessa  del  beneficio  in  relazione  a
fattispecie che, indipendentemente  «dalla  pena  edittale  per  esse
prevista», riguardino  «condotte  particolarmente  gravi  nel  comune
sentire» (sentenza n. 85 del 1997). 
    In analoga prospettiva, si  e'  affermato,  ad  esempio,  che  il
legislatore  «ha,  con  valutazione  immune  da  censure  sul   piano
costituzionale, ritenuto che - indipendentemente dalla gravita' della
condotta posta in essere dal condannato, e  dall'entita'  della  pena
irrogatagli  -  la  pericolosita'   individuale   evidenziata   dalla
violazione dell'altrui domicilio rappresenti ragione sufficiente  per
negare in via generale ai condannati per  il  delitto  [di  furto  in
abitazione]   il   beneficio   della   sospensione   dell'ordine   di
carcerazione, in attesa della valutazione caso per caso, da parte del
tribunale di sorveglianza, della possibilita' di concedere al singolo
condannato i benefici compatibili con il suo titolo  di  reato  e  la
durata della sua condanna» (sentenza n. 216 del 2019). 
    Recentemente, inoltre, scrutinando  la  norma  che  impedisce  al
giudice di irrogare le pene sostitutive delle pene detentive brevi in
rapporto  a  determinate  fattispecie  criminose,  questa  Corte   ha
affermato  che  «non  puo'  disconoscersi  al  legislatore   un'ampia
discrezionalita' nella determinazione dei limiti  oggettivi  entro  i
quali l'applicazione di tali  pene  sia  possibile  per  il  giudice»
stesso, anche mediante il «riferimento [...] a  specifici  titoli  di
reato», «sempre che, rispetto alle esclusioni obiettive previste  per
taluni reati, la scelta del legislatore  non  risulti  manifestamente
irragionevole»; cio' secondo  «una  tecnica  comune  nell'ordito  del
codice penale, a disposizione del legislatore  ogniqualvolta  intenda
definire l'ambito applicativo di  misure  che  prefigurino  un  esito
sanzionatorio alternativo a quello carcerario» (sentenza n.  139  del
2025). 
    In conclusione, se, come si e' detto sopra, al legislatore non e'
inibito precludere la stessa fruizione della sospensione condizionale
per  alcuni  reati,  nella  specie  non  integra  un  irrazionale   e
aprioristico automatismo legislativo la definizione del quomodo della
sospensione  medesima,  mediante  la  sua  necessaria  subordinazione
all'adempimento di determinati obblighi. 
    Del resto, in un ordinamento complesso  come  quello  penale,  al
legislatore non puo'  essere  contestata  la  sola  mancanza  di  una
razionalita' puramente geometrica. 
    3.- In via  gradata,  il  giudice  a  quo  solleva  questione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen.,
nella parte in  cui  e'  applicabile  al  danneggiamento  delle  cose
indicate nell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen. 
    Secondo il rimettente, si verificherebbe, in violazione dell'art.
3 Cost., un'ingiustificata disparita' di  trattamento  rispetto  alla
fattispecie, «analoga e piu' grave», del furto pluriaggravato perche'
avente a oggetto gli stessi beni e commesso con violenza sulle  cose,
per il quale la subordinazione della sospensione condizionale non  e'
obbligatoria. 
    3.1.- Anche tale questione non e' fondata. 
    Pur a fronte di elementi comuni ai  due  reati  in  comparazione,
resta chiaramente distinta la condotta tipica, tale da  escludere  la
«piena omogeneita' delle situazioni poste a raffronto»  (sentenza  n.
76 del 2019). I reati in parola, infatti, sono  diversi  quanto  alla
finalita' della condotta, dal momento  che  nel  furto  «l'intenzione
dell'agente   [e']   diretta   all'impossessamento»,    mentre    nel
danneggiamento lo e' «al mero deterioramento» della cosa (ex  multis,
Corte di cassazione, quarta sezione penale,  sentenza  29  ottobre-28
novembre 2024, n. 43376; quinta sezione penale, sentenza  27  ottobre
2022-16 gennaio 2023, n. 1359; quinta  sezione  penale,  sentenza  11
novembre-12 dicembre 2022, n. 46852). 
    In questi termini, la violenza sulle cose, mentre  nel  furto  si
configura  come  un  mezzo  al  fine  di   realizzare   la   condotta
sottrattiva, al punto da risultare assorbita in esso (sentenza n. 207
del 2023), nel danneggiamento si  pone  di  norma  come  un  fine  ed
esprime una particolare indifferenza per i beni altrui. 
    Non sussistendo,  tra  le  fattispecie  poste  a  confronto,  una
omogeneita' strutturale, non e' quindi  manifestamente  irragionevole
la scelta della previsione, con riguardo al reato di  danneggiamento,
di un percorso rieducativo diverso da quello contemplato per il furto
commesso con violenza sulle cose. 
    3.2.- In tale prospettiva, non convince nemmeno l'accento che  il
rimettente pone sulla maggiore gravita'  di  quest'ultimo  reato,  in
quanto punito con una pena edittale piu' severa  di  quella  prevista
per il danneggiamento. 
    La ratio della  subordinazione  in  questione  risiede,  infatti,
principalmente nella funzione rieducativa della pena alla luce  della
specificita' del reato che viene in rilievo,  risultando  secondaria,
per questo profilo, la cornice edittale prevista dal legislatore. 
    Del  resto,  a   fortiori,   va   ricordato   che,   secondo   la
giurisprudenza  di  questa  Corte,  al  legislatore  non  e'  nemmeno
precluso negare la stessa concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena in riferimento  a  «condotte  particolarmente
gravi nel comune sentire», anche, in fondo, a prescindere dalla «pena
edittale per esse prevista» (sentenza n. 85 del 1997). 
    3.3.- Nemmeno coglie nel segno l'argomento speso  dal  giudice  a
quo nel sottolineare che il d.lgs. n. 31  del  2024  ha  previsto  la
procedibilita' a querela anche per il delitto  di  danneggiamento  di
cose esposte alla pubblica fede, allineando cosi' il relativo  regime
a quello del furto. 
    La procedibilita' a querela, infatti, risponde  a  una  finalita'
differente  dalla  subordinazione  della  sospensione   condizionale,
essendo preordinata, la prima, anche ad assicurare una  significativa
deflazione del lavoro giudiziario (ex plurimis,  sentenza  n.  9  del
2025) e, la seconda, come si e' detto, essenzialmente a realizzare la
funzione rieducativa della pena. 
    Di conseguenza, l'omologazione tra i  due  delitti  in  punto  di
procedibilita'  non  rende  arbitraria  l'omessa  omologazione  anche
riguardo alla sospensione condizionale. 
    4.-  In  via  ulteriormente  gradata,  il  Tribunale   fiorentino
denuncia, infine, il quinto comma  dell'art.  635  cod.  pen.,  nella
parte in cui e' applicabile al delitto di danneggiamento  di  cui  al
precedente secondo comma,  numero  1),  limitatamente  alle  condotte
aventi a oggetto cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede. 
    Benche' non  motivi  espressamente  sul  punto,  da  una  lettura
complessiva dell'ordinanza di rimessione si desume chiaramente che il
giudice a quo ritiene che la norma denunciata violi il  principio  di
eguaglianza per le stesse ragioni addotte a sostegno della  questione
precedente. 
    4.1.-  Le  medesime  considerazioni  appena  esposte   conducono,
pertanto, evidentemente alla non fondatezza anche di tale questione. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  635,  quinto  comma,  del  codice  penale,
sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente
secondo comma, numero 1), delle cose indicate  nell'art.  625,  primo
comma, numero 7), cod. pen., sollevata,  in  riferimento  all'art.  3
Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione  penale,  in
composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 635, quinto comma, cod. pen., nella parte in
cui e' applicabile al delitto di danneggiamento, di cui al precedente
secondo comma, numero 1), delle cose esposte  per  necessita'  o  per
consuetudine o per destinazione alla  pubblica  fede,  sollevata,  in
riferimento all'art. 3 Cost., dal  Tribunale  ordinario  di  Firenze,
prima sezione penale, in composizione  monocratica,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI