N. 208 ORDINANZA 1 - 29 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni personali al viso - Trattamento sanzionatorio - Innalzamento, a seguito di novella legislativa, del minimo a otto anni di reclusione - Possibilita' di diminuire la pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita' - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di proporzionalita', personalizzazione e finalita' rieducativa della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Codice penale, art. 583-quinquies. - Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.
583-quinquies del codice penale, inserito dall'art. 12, comma 1,
della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela
delle vittime di violenza domestica e di genere), promosso dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli,
nel procedimento penale a carico di A. P. e A. A. con ordinanza del
21 marzo 2025, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Ritenuto che, con ordinanza del 21 marzo 2025, iscritta al n. 77
del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 583-quinquies del codice
penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019,
n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere), «nella parte in cui non prevede una
diminuente quando per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'»;
che il rimettente espone di essere chiamato a giudicare, con il
rito abbreviato, due persone imputate del reato di cui alla norma
censurata - ovvero, deformazione dell'aspetto della persona mediante
lesioni permanenti al viso - per avere esse, in concorso tra loro,
causato a una terza persona lesioni gravissime, con parziale distacco
di un padiglione auricolare;
che, in ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice a quo
deduce che, nell'ipotesi di condanna, pur applicando le riduzioni per
le attenuanti generiche e la scelta del rito, non potrebbe irrogare,
atteso il minimo edittale di otto anni di reclusione e l'omessa
previsione della diminuente del fatto di lieve entita', una pena
inferiore a tre anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, a suo
avviso sproporzionata rispetto alla gravita' concreta del fatto;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
reputa difforme dai principi di ragionevolezza, proporzionalita' e
finalita' rieducativa della pena la rigidita' del trattamento
sanzionatorio disposto dalla norma censurata, poiche' esso non
consente al giudice di temperare la pena riguardo a «condotte lesive
che, pur attingendo il volto, siano da ritenersi di minore gravita'»
in quanto, «sulla scorta di parametri oggettivi e verificabili, ad
esempio la localizzazione in aree periferiche del volto stesso,
oppure le dimensioni ridotte del segno lasciato», non determinino -
come nella specie - «una alterazione sensibile dei tratti somatici
della persona e, quindi, una lesione o una messa in pericolo,
significativa e distintamente percepibile, dell'identita'
dell'individuo»;
che il giudice a quo sollecita pertanto un'additiva, che
introduca per il reato di cui all'art. 583-quinquies cod. pen.
l'attenuante della particolare tenuita' del fatto, in linea con
alcuni precedenti della giurisprudenza di questa Corte (sono
menzionate le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023);
che, intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le
questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;
che, per la difesa statale, l'inammissibilita' deriverebbe da un
difetto di rilevanza, avendo lo stesso rimettente presentato la
lesione al volto, oggetto del giudizio principale, come inidonea a
integrare uno sfregio permanente, riconducibile alla previsione della
norma censurata;
che le questioni sarebbero comunque non fondate, trovando il pur
severo minimo edittale di cui alla norma stessa una ragionevole
giustificazione nella «particolare gravita' di una condotta che lede
non solo l'integrita' fisica ma la stessa individualita' e dignita'
della vittima, incidendo sulla sua immagine, ovvero cio' che
costituisce veicolo essenziale nei rapporti interpersonali».
Considerato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del
Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27,
commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 583-quinquies cod. pen., inserito dall'art. 12, comma 1,
della legge n. 69 del 2019, «nella parte in cui non prevede una
diminuente quando per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'»;
che, ad avviso del rimettente, tale omessa previsione lede i
principi di ragionevolezza, proporzionalita' e finalita' rieducativa
della pena, in quanto non consente al giudice di moderare la pena in
rapporto alla gravita' concreta del fatto, pur a fronte dell'elevato
minimo edittale di otto anni di reclusione;
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte,
con la sentenza n. 83 del 2025, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 583-quinquies, primo comma, cod. pen.,
«nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata e'
diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione, ovvero per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'»;
che tale sentenza ha riscontrato la violazione dei principi
costituzionali di proporzionalita', personalizzazione e finalita'
rieducativa della pena, in quanto la norma censurata, per l'assenza
della "valvola di sicurezza" dell'attenuante del fatto di lieve
entita', «al cospetto di un minimo edittale di eccezionale asprezza e
di una gamma multiforme di condotte punibili, determina il rischio di
irrogazione di una sanzione eccessiva in concreto, pertanto
insensibile al giudizio sulla personalita' del reo e inidonea allo
scopo della sua risocializzazione»;
che la sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale
della norma censurata, in accoglimento di una questione
sovrapponibile a quella in scrutinio, rende quest'ultima priva di
oggetto e ne determina, quindi, la manifesta inammissibilita' (tra
molte, specificamente in materia penale, ordinanze n. 35 del 2025, n.
186 del 2024 e n. 86 del 2023);
che tale ragione di inammissibilita', per il suo carattere
manifesto e radicale, assorbe l'eccezione di difetto di rilevanza
delle questioni, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 583-quinquies del codice
penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019,
n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza
domestica e di genere), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27,
commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale ordinario di Napoli, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI