N. 208 ORDINANZA 1 - 29 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene  -  Deformazione  dell'aspetto  della  persona  mediante
  lesioni  personali  al   viso   -   Trattamento   sanzionatorio   -
  Innalzamento, a seguito di novella legislativa, del minimo  a  otto
  anni di reclusione - Possibilita' di diminuire la pena  quando  per
  la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le  modalita'  o   circostanze
  dell'azione, ovvero per la particolare tenuita'  del  danno  o  del
  pericolo, il fatto risulti di lieve entita' - Omessa  previsione  -
  Denunciata   violazione   dei   principi    di    proporzionalita',
  personalizzazione e finalita' rieducativa della pena - Sopravvenuta
  declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale   -   Manifesta
  inammissibilita' delle questioni. 
- Codice penale, art. 583-quinquies. 
- Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel   giudizio   di   legittimita'    costituzionale    dell'art.
583-quinquies del codice penale,  inserito  dall'art.  12,  comma  1,
della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche  al  codice  penale,  al
codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di  tutela
delle vittime di  violenza  domestica  e  di  genere),  promosso  dal
Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario  di  Napoli,
nel procedimento penale a carico di A. P. e A. A. con  ordinanza  del
21 marzo 2025, iscritta al  n.  77  del  registro  ordinanze  2025  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 21 marzo 2025, iscritta al n.  77
del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare  del
Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27,  commi  primo  e  terzo,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  583-quinquies   del   codice
penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19  luglio  2019,
n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di  procedura  penale  e
altre disposizioni in materia di tutela  delle  vittime  di  violenza
domestica  e  di  genere),  «nella  parte  in  cui  non  prevede  una
diminuente quando  per  la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'»; 
    che il rimettente espone di essere chiamato a giudicare,  con  il
rito abbreviato, due persone imputate del reato  di  cui  alla  norma
censurata - ovvero, deformazione dell'aspetto della persona  mediante
lesioni permanenti al viso - per avere esse, in  concorso  tra  loro,
causato a una terza persona lesioni gravissime, con parziale distacco
di un padiglione auricolare; 
    che, in ordine alla rilevanza delle questioni, il giudice  a  quo
deduce che, nell'ipotesi di condanna, pur applicando le riduzioni per
le attenuanti generiche e la scelta del rito, non potrebbe  irrogare,
atteso il minimo edittale di  otto  anni  di  reclusione  e  l'omessa
previsione della diminuente del fatto  di  lieve  entita',  una  pena
inferiore a tre anni, sei mesi e venti giorni di  reclusione,  a  suo
avviso sproporzionata rispetto alla gravita' concreta del fatto; 
    che, in ordine alla non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
reputa difforme dai principi di  ragionevolezza,  proporzionalita'  e
finalita'  rieducativa  della  pena  la  rigidita'  del   trattamento
sanzionatorio  disposto  dalla  norma  censurata,  poiche'  esso  non
consente al giudice di temperare la pena riguardo a «condotte  lesive
che, pur attingendo il volto, siano da ritenersi di minore  gravita'»
in quanto, «sulla scorta di parametri oggettivi  e  verificabili,  ad
esempio la localizzazione  in  aree  periferiche  del  volto  stesso,
oppure le dimensioni ridotte del segno lasciato», non  determinino  -
come nella specie - «una alterazione sensibile  dei  tratti  somatici
della persona e,  quindi,  una  lesione  o  una  messa  in  pericolo,
significativa    e    distintamente    percepibile,    dell'identita'
dell'individuo»; 
    che  il  giudice  a  quo  sollecita  pertanto  un'additiva,   che
introduca per il  reato  di  cui  all'art.  583-quinquies  cod.  pen.
l'attenuante della particolare  tenuita'  del  fatto,  in  linea  con
alcuni  precedenti  della  giurisprudenza  di  questa   Corte   (sono
menzionate le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023); 
    che, intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale  dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  chiesto  che  le
questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate; 
    che, per la difesa statale, l'inammissibilita' deriverebbe da  un
difetto di rilevanza,  avendo  lo  stesso  rimettente  presentato  la
lesione al volto, oggetto del giudizio principale,  come  inidonea  a
integrare uno sfregio permanente, riconducibile alla previsione della
norma censurata; 
    che le questioni sarebbero comunque non fondate, trovando il  pur
severo minimo edittale di  cui  alla  norma  stessa  una  ragionevole
giustificazione nella «particolare gravita' di una condotta che  lede
non solo l'integrita' fisica ma la stessa individualita'  e  dignita'
della  vittima,  incidendo  sulla  sua  immagine,  ovvero  cio'   che
costituisce veicolo essenziale nei rapporti interpersonali». 
    Considerato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del
Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  27,
commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 583-quinquies cod. pen., inserito dall'art.  12,  comma  1,
della legge n. 69 del 2019, «nella  parte  in  cui  non  prevede  una
diminuente quando  per  la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'»; 
    che, ad avviso del rimettente,  tale  omessa  previsione  lede  i
principi di ragionevolezza, proporzionalita' e finalita'  rieducativa
della pena, in quanto non consente al giudice di moderare la pena  in
rapporto alla gravita' concreta del fatto, pur a fronte  dell'elevato
minimo edittale di otto anni di reclusione; 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione,  questa  Corte,
con la sentenza  n.  83  del  2025,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  583-quinquies,  primo  comma,  cod.  pen.,
«nella parte in cui non prevede che la  pena  da  esso  comminata  e'
diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la  natura,  la
specie, i mezzi, le modalita' o circostanze dell'azione,  ovvero  per
la particolare tenuita' del danno o del pericolo, il fatto risulti di
lieve entita'»; 
    che tale sentenza  ha  riscontrato  la  violazione  dei  principi
costituzionali di  proporzionalita',  personalizzazione  e  finalita'
rieducativa della pena, in quanto la norma censurata,  per  l'assenza
della "valvola di  sicurezza"  dell'attenuante  del  fatto  di  lieve
entita', «al cospetto di un minimo edittale di eccezionale asprezza e
di una gamma multiforme di condotte punibili, determina il rischio di
irrogazione  di  una  sanzione  eccessiva   in   concreto,   pertanto
insensibile al giudizio sulla personalita' del reo  e  inidonea  allo
scopo della sua risocializzazione»; 
    che la sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale
della   norma   censurata,   in   accoglimento   di   una   questione
sovrapponibile a quella in scrutinio,  rende  quest'ultima  priva  di
oggetto e ne determina, quindi, la  manifesta  inammissibilita'  (tra
molte, specificamente in materia penale, ordinanze n. 35 del 2025, n.
186 del 2024 e n. 86 del 2023); 
    che tale  ragione  di  inammissibilita',  per  il  suo  carattere
manifesto e radicale, assorbe l'eccezione  di  difetto  di  rilevanza
delle questioni, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  583-quinquies   del   codice
penale, inserito dall'art. 12, comma 1, della legge 19  luglio  2019,
n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di  procedura  penale  e
altre disposizioni in materia di tutela  delle  vittime  di  violenza
domestica e di genere), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e  27,
commi primo e terzo, della  Costituzione,  dal  Giudice  dell'udienza
preliminare  del  Tribunale  ordinario  di  Napoli,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI