N. 209 ORDINANZA 1 - 29 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Concorso di  circostanze  aggravanti  e  attenuanti  -
  Divieto di prevalenza  della  circostanza  attenuante  della  lieve
  entita' del fatto, introdotta per il reato di rapina  con  sentenza
  della Corte  costituzionale  n.  86  del  2024,  sulla  circostanza
  aggravante della recidiva di cui all'art. 99,  quarto  comma,  cod.
  pen. - Denunciata violazione dei principi di proporzionalita' della
  pena e della sua funzione rieducativa - Questione gia'  decisa  con
  sentenza  n.  117  del  2025  -  Manifesta  inammissibilita'  della
  questione. 
- Codice penale, art. 69, quarto comma. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69,  quarto
comma,  del  codice  penale,  promosso   dal   Giudice   dell'udienza
preliminare del  Tribunale  ordinario  di  Genova,  nel  procedimento
penale a carico di W. J. con ordinanza del 27 marzo 2025, iscritta al
n. 98  del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 27 marzo 2025, iscritta al n.  98
del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare  del
Tribunale ordinario di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 69, quarto comma, del codice penale,  nella  parte  in  cui
prevede il divieto di prevalenza  della  circostanza  attenuante  del
fatto di lieve entita', introdotta con la sentenza n. 86 del 2024  di
questa Corte, sulla circostanza aggravante della  recidiva  reiterata
di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; 
    che il rimettente espone di dover giudicare, nelle forme del rito
abbreviato condizionato, delle imputazioni per rapina impropria e per
possesso  ingiustificato  di  chiavi  alterate  e   grimaldelli   nei
confronti di un soggetto che, introdottosi in una  chiesa,  sottraeva
una scatola di sessanta cerini e spingeva il parroco per  darsi  alla
fuga; 
    che, come riferito dal rimettente, in sede di discussione sia  il
pubblico ministero che il difensore  dell'imputato,  quest'ultimo  in
via subordinata rispetto all'assoluzione,  chiedevano  l'applicazione
dell'attenuante della lieve entita' introdotta con la citata sentenza
n. 86 del 2024; la difesa chiedeva, inoltre,  nel  caso  fosse  stata
accertata la recidiva reiterata contestata, di  sollevarsi  questione
di legittimita' costituzionale in ordine  al  divieto  di  prevalenza
previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; 
    che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe rilevante,
non essendovi dubbi sulla qualificazione  giuridica  dei  fatti  come
rapina impropria; sussisterebbero,  inoltre,  i  presupposti  per  la
recidiva  reiterata,  gia'  applicata  in  altre  cinque   precedenti
sentenze di condanna per reati  contro  il  patrimonio  e  contro  la
persona, mostrando l'imputato una accresciuta pericolosita'  sociale;
vi sarebbero, infine, le condizioni richieste dalla  sentenza  n.  86
del 2024 di questa Corte, attesa la modestia  del  fatto,  consistito
nella sottrazione di una confezione di  sessanta  cerini  da  chiesa,
restituita intatta alle forze dell'ordine, e in una spinta al parroco
settantenne che non ne ha provocato la caduta,  ne'  gli  ha  causato
lesioni; 
    che, secondo il rimettente, l'applicazione  al  reato  di  rapina
dell'attenuante della lieve entita' introdotta da  questa  Corte  non
sarebbe impedita dal contestuale  riconoscimento  dell'attenuante  di
cui all'art. 62, primo comma, numero 4),  cod.  pen.,  in  quanto  la
giurisprudenza di legittimita' avrebbe riconosciuto l'autonomia delle
due attenuanti e l'ammissibilita' del loro distinto apprezzamento (si
richiama Corte di cassazione, sezione seconda penale,  sentenza  4-13
dicembre 2024,  n.  45792).  L'art.  69,  quarto  comma,  cod.  pen.,
pertanto, impedirebbe al  rimettente  di  assegnare  prevalenza,  nel
giudizio di bilanciamento tra circostanze, all'attenuante  introdotta
da  questa  Corte  rispetto  alla  recidiva  reiterata,  sicche'   le
questioni sarebbero rilevanti; 
    che, ad avviso del rimettente, le  questioni  sarebbero  altresi'
non manifestamente infondate sulla  base  delle  sentenze  di  questa
Corte  che  hanno  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
parziale dell'art.  69,  quarto  comma,  cod.  pen.  in  relazione  a
specifiche circostante attenuanti; 
    che, in particolare, la sentenza n. 141  del  2023  ha  eliso  il
divieto di prevalenza in rapporto all'attenuante di cui all'art.  62,
primo comma, numero 4), cod. pen., mentre altre decisioni  di  questa
Corte hanno introdotto l'attenuante della  lieve  entita'  per  porre
rimedio alla manifesta sproporzione della pena rispetto alla gravita'
oggettiva dei fatti, in riferimento al reato di estorsione  (sentenza
n. 120 del 2023) e al reato di rapina propria e  impropria  (sentenza
n. 86 del 2024); 
    che, osserva il rimettente,  il  divieto  di  prevalenza  di  cui
all'art. 69, quarto comma, cod. pen.,  per  l'abnorme  enfatizzazione
della recidiva, violerebbe il principio della necessaria  proporzione
della pena rispetto all'offensivita' del  fatto,  essenziale  per  il
conseguimento della sua finalita' rieducativa (art. 27, terzo  comma,
Cost.),  nonche'  i  principi  di  individualizzazione  della   pena,
ragionevolezza ed eguaglianza,  determinando  l'assoggettamento  alla
medesima pena di condotte significativamente diverse  in  termini  di
offensivita'; 
    che non e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, ne' si e' costituito l'imputato del giudizio a quo. 
    Considerato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice
dell'udienza  preliminare  del  Tribunale  di  Genova  ha   sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto  comma,
cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di  prevalenza  della
circostanza attenuante del fatto di lieve entita', introdotta con  la
sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, sulla circostanza aggravante
della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; 
    che, ad avviso del rimettente, tale omessa previsione  violerebbe
i principi di individualizzazione e necessaria proporzione della pena
rispetto all'offensivita' del fatto, che  costituirebbero  condizione
per il conseguimento della funzione rieducativa  della  pena  di  cui
all'art.  27  Cost.,  nonche'  i  principi  di  ragionevolezza  e  di
eguaglianza di cui  all'art.  3  Cost.,  per  l'assoggettamento  alla
medesima pena di condotte significativamente diverse  in  termini  di
offensivita'; 
    che, successivamente a  tale  ordinanza,  questa  Corte,  con  la
sentenza  n.   117   del   2025,   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte  in
cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del
fatto di lieve entita', introdotta con la sentenza n. 86 del 2024  in
relazione  al  delitto  di  rapina,  propria   e   impropria,   sulla
circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui  all'art.  99,
quarto comma, cod. pen.; 
    che, in linea con la giurisprudenza costituzionale che aveva gia'
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  parziale  dell'art.  69,
quarto  comma,  cod.  pen.  in  relazione  a  circostanze  attenuanti
espressive di un minor  disvalore  del  fatto  nella  sua  dimensione
offensiva, nella sentenza n. 117 del 2025 questa Corte  ha  accertato
che la norma censurata  vanifica  irragionevolmente  la  funzione  di
"valvola di sicurezza" alla  radice  dell'addizione  operata  con  la
sentenza n. 86 del 2024 e impedisce al giudice di applicare  sanzioni
diverse per situazioni distinte  sul  piano  dell'offensivita'  della
condotta, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. sia sotto  il
profilo della ragionevolezza, che sotto il profilo del  principio  di
eguaglianza; 
    che, inoltre, a fronte di una fattispecie astratta  connotata  da
intrinseca  variabilita'  nella  manifestazione  in  concreto   degli
elementi costitutivi, quale quella della rapina, l'impossibilita' per
il  giudice  di  ritenere  prevalente  l'attenuante  contraddice   il
principio di individualizzazione della pena (art.  27,  primo  comma,
Cost.), che richiede di tenere conto dell'effettiva entita'  e  delle
specifiche esigenze dei singoli casi, e  il  principio  di  finalita'
rieducativa  della  pena,  che  deve  orientare  sia  le  scelte  del
legislatore nella individuazione del trattamento  sanzionatorio,  sia
le decisioni dei giudici che  determinano  la  pena  da  irrogare  in
concreto (sentenza n. 86 del 2024); 
    che il divieto  inderogabile  di  prevalenza  dell'attenuante  in
esame non e' stato ritenuto compatibile neppure con il  principio  di
proporzionalita' della pena, idonea a tendere alla  rieducazione  del
condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., che implica  un
costante principio di proporzione  tra  qualita'  e  quantita'  della
sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra  (sentenza  n.  117  del
2025, che richiama la sentenza n. 143 del 2021); 
    che la sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale
della norma censurata, in accoglimento  di  questioni  sovrapponibili
alle odierne, rende queste ultime ormai prive di oggetto  e,  quindi,
per   giurisprudenza   costante,   ne    determina    la    manifesta
inammissibilita' (da ultimo, ordinanza n. 35 del 2025). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto  comma,  del  codice
penale,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3   e   27   della
Costituzione, dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale
ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI