N. 209 ORDINANZA 1 - 29 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entita' del fatto, introdotta per il reato di rapina con sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Denunciata violazione dei principi di proporzionalita' della pena e della sua funzione rieducativa - Questione gia' decisa con sentenza n. 117 del 2025 - Manifesta inammissibilita' della questione. - Codice penale, art. 69, quarto comma. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto
comma, del codice penale, promosso dal Giudice dell'udienza
preliminare del Tribunale ordinario di Genova, nel procedimento
penale a carico di W. J. con ordinanza del 27 marzo 2025, iscritta al
n. 98 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno
2025.
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Ritenuto che, con ordinanza del 27 marzo 2025, iscritta al n. 98
del registro ordinanze 2025, il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale ordinario di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del
fatto di lieve entita', introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 di
questa Corte, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata
di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.;
che il rimettente espone di dover giudicare, nelle forme del rito
abbreviato condizionato, delle imputazioni per rapina impropria e per
possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli nei
confronti di un soggetto che, introdottosi in una chiesa, sottraeva
una scatola di sessanta cerini e spingeva il parroco per darsi alla
fuga;
che, come riferito dal rimettente, in sede di discussione sia il
pubblico ministero che il difensore dell'imputato, quest'ultimo in
via subordinata rispetto all'assoluzione, chiedevano l'applicazione
dell'attenuante della lieve entita' introdotta con la citata sentenza
n. 86 del 2024; la difesa chiedeva, inoltre, nel caso fosse stata
accertata la recidiva reiterata contestata, di sollevarsi questione
di legittimita' costituzionale in ordine al divieto di prevalenza
previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.;
che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe rilevante,
non essendovi dubbi sulla qualificazione giuridica dei fatti come
rapina impropria; sussisterebbero, inoltre, i presupposti per la
recidiva reiterata, gia' applicata in altre cinque precedenti
sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e contro la
persona, mostrando l'imputato una accresciuta pericolosita' sociale;
vi sarebbero, infine, le condizioni richieste dalla sentenza n. 86
del 2024 di questa Corte, attesa la modestia del fatto, consistito
nella sottrazione di una confezione di sessanta cerini da chiesa,
restituita intatta alle forze dell'ordine, e in una spinta al parroco
settantenne che non ne ha provocato la caduta, ne' gli ha causato
lesioni;
che, secondo il rimettente, l'applicazione al reato di rapina
dell'attenuante della lieve entita' introdotta da questa Corte non
sarebbe impedita dal contestuale riconoscimento dell'attenuante di
cui all'art. 62, primo comma, numero 4), cod. pen., in quanto la
giurisprudenza di legittimita' avrebbe riconosciuto l'autonomia delle
due attenuanti e l'ammissibilita' del loro distinto apprezzamento (si
richiama Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 4-13
dicembre 2024, n. 45792). L'art. 69, quarto comma, cod. pen.,
pertanto, impedirebbe al rimettente di assegnare prevalenza, nel
giudizio di bilanciamento tra circostanze, all'attenuante introdotta
da questa Corte rispetto alla recidiva reiterata, sicche' le
questioni sarebbero rilevanti;
che, ad avviso del rimettente, le questioni sarebbero altresi'
non manifestamente infondate sulla base delle sentenze di questa
Corte che hanno gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale
parziale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. in relazione a
specifiche circostante attenuanti;
che, in particolare, la sentenza n. 141 del 2023 ha eliso il
divieto di prevalenza in rapporto all'attenuante di cui all'art. 62,
primo comma, numero 4), cod. pen., mentre altre decisioni di questa
Corte hanno introdotto l'attenuante della lieve entita' per porre
rimedio alla manifesta sproporzione della pena rispetto alla gravita'
oggettiva dei fatti, in riferimento al reato di estorsione (sentenza
n. 120 del 2023) e al reato di rapina propria e impropria (sentenza
n. 86 del 2024);
che, osserva il rimettente, il divieto di prevalenza di cui
all'art. 69, quarto comma, cod. pen., per l'abnorme enfatizzazione
della recidiva, violerebbe il principio della necessaria proporzione
della pena rispetto all'offensivita' del fatto, essenziale per il
conseguimento della sua finalita' rieducativa (art. 27, terzo comma,
Cost.), nonche' i principi di individualizzazione della pena,
ragionevolezza ed eguaglianza, determinando l'assoggettamento alla
medesima pena di condotte significativamente diverse in termini di
offensivita';
che non e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, ne' si e' costituito l'imputato del giudizio a quo.
Considerato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma,
cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante del fatto di lieve entita', introdotta con la
sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte, sulla circostanza aggravante
della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.;
che, ad avviso del rimettente, tale omessa previsione violerebbe
i principi di individualizzazione e necessaria proporzione della pena
rispetto all'offensivita' del fatto, che costituirebbero condizione
per il conseguimento della funzione rieducativa della pena di cui
all'art. 27 Cost., nonche' i principi di ragionevolezza e di
eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'assoggettamento alla
medesima pena di condotte significativamente diverse in termini di
offensivita';
che, successivamente a tale ordinanza, questa Corte, con la
sentenza n. 117 del 2025, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in
cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del
fatto di lieve entita', introdotta con la sentenza n. 86 del 2024 in
relazione al delitto di rapina, propria e impropria, sulla
circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99,
quarto comma, cod. pen.;
che, in linea con la giurisprudenza costituzionale che aveva gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 69,
quarto comma, cod. pen. in relazione a circostanze attenuanti
espressive di un minor disvalore del fatto nella sua dimensione
offensiva, nella sentenza n. 117 del 2025 questa Corte ha accertato
che la norma censurata vanifica irragionevolmente la funzione di
"valvola di sicurezza" alla radice dell'addizione operata con la
sentenza n. 86 del 2024 e impedisce al giudice di applicare sanzioni
diverse per situazioni distinte sul piano dell'offensivita' della
condotta, in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. sia sotto il
profilo della ragionevolezza, che sotto il profilo del principio di
eguaglianza;
che, inoltre, a fronte di una fattispecie astratta connotata da
intrinseca variabilita' nella manifestazione in concreto degli
elementi costitutivi, quale quella della rapina, l'impossibilita' per
il giudice di ritenere prevalente l'attenuante contraddice il
principio di individualizzazione della pena (art. 27, primo comma,
Cost.), che richiede di tenere conto dell'effettiva entita' e delle
specifiche esigenze dei singoli casi, e il principio di finalita'
rieducativa della pena, che deve orientare sia le scelte del
legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio, sia
le decisioni dei giudici che determinano la pena da irrogare in
concreto (sentenza n. 86 del 2024);
che il divieto inderogabile di prevalenza dell'attenuante in
esame non e' stato ritenuto compatibile neppure con il principio di
proporzionalita' della pena, idonea a tendere alla rieducazione del
condannato ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost., che implica un
costante principio di proporzione tra qualita' e quantita' della
sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (sentenza n. 117 del
2025, che richiama la sentenza n. 143 del 2021);
che la sopravvenuta declaratoria di illegittimita' costituzionale
della norma censurata, in accoglimento di questioni sovrapponibili
alle odierne, rende queste ultime ormai prive di oggetto e, quindi,
per giurisprudenza costante, ne determina la manifesta
inammissibilita' (da ultimo, ordinanza n. 35 del 2025).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
ordinario di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI