N. 210 SENTENZA 22 ottobre - 30 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari - Cognome dell'adottato - Possibilita', con la sentenza di adozione, di assumere il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi richiesti dalla legge sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore - Omessa previsione - Irragionevole violazione dell'identita' personale del minore - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 55, in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile. - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 55 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in
coordinamento con l'art. 299, primo comma, del codice civile,
promosso dal Tribunale per i minorenni di Bari nel procedimento
vertente tra G. P. e Francesca Romana Arciuli, quest'ultima nella
qualita' di curatrice speciale del minore D. C., con ordinanza del 17
gennaio 2025, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visti l'atto di costituzione di Francesca Romana Arciuli nella
qualita' di curatrice speciale del minore D. C., nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2025 la Giudice
relatrice Emanuela Navarretta;
uditi l'avvocata Francesca Romana Arciuli nella qualita' di
curatrice speciale del minore D. C., nonche' l'avvocato dello Stato
Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025),
il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo
in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 55
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), in coordinamento con l'art. 299, primo comma, del codice
civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione
in casi particolari, di sostituire il cognome dell'adottato minore
d'eta' con quello dell'adottante, derogando alla previsione che
impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato.
2.- In punto di fatto, il rimettente riferisce che, in data 12
aprile 2024, G. P. ha proposto istanza di adozione in casi
particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), della legge
n. 184 del 1983, nei confronti del minore D. C., figlio di S. R. -
moglie del ricorrente - e di S. C., decaduto dalla responsabilita'
genitoriale nei confronti del minore.
In particolare, Tribunale per i minorenni di Bari rammenta che D.
C. e' nato nel 2019 e che, a causa del persistente disinteresse del
padre biologico nei suoi confronti, il Tribunale ordinario di Trani,
in data 17 novembre 2021, ha pronunciato l'affidamento esclusivo del
minore alla madre. Di seguito, in data 16 settembre 2022, la madre ha
contratto matrimonio con G. P., adottante nel giudizio principale.
Infine, in data 22 novembre 2023, il Tribunale per i minorenni di
Bari ha emesso una pronuncia ablativa della responsabilita'
genitoriale nei confronti del padre biologico.
All'udienza del 18 settembre 2024, il ricorrente ha confermato
l'istanza di adozione, con il consenso della moglie, ed entrambi i
coniugi hanno chiesto che il bambino possa assumere il solo cognome
P.
Il giudice a quo riferisce che, pur non avendo il minore
raggiunto l'eta' richiesta per l'ascolto, si e' svolto «un breve
colloquio con i giudici onorari», nel corso del quale il minore
avrebbe affermato di chiamarsi «D. P.». Alla successiva udienza del
12 novembre 2024 il padre biologico, benche' ritualmente convocato,
non e' comparso e la coppia ha ribadito la richiesta congiunta di far
assumere all'adottando il solo cognome dell'adottante, «essendosi il
padre biologico [...] sempre disinteressato del minore». Hanno
chiesto, inoltre, che siano poste questioni di legittimita'
costituzionale, al fine di «superare» la «rigida formulazione
dell'art. 299 c.c. nell'ambito dell'adozione in casi particolari».
Il rimettente da' atto del parere favorevole all'adozione
espresso dal pubblico ministero e precisa di aver nominato Francesca
Arciuli curatrice speciale del minore.
3.- Il Tribunale per i minorenni di Bari solleva, dunque,
questioni di legittimita' costituzionale e argomenta la loro
rilevanza, evidenziando di dover applicare l'art. 299, primo comma,
cod. civ., cui fa rinvio l'art. 55 della legge n. 184 del 1983 in
materia di adozione in casi particolari.
Nello specifico, il giudice a quo osserva che la norma censurata
impedisce la sostituzione del cognome dell'adottato con quello
dell'adottante - come, viceversa, auspicato dal ricorrente e dalla
madre del minore adottando - ed esclude che i dubbi di legittimita'
costituzionale si possano superare in via interpretativa, stante la
formulazione letterale dell'art. 299 cod. civ., che non lascerebbe
spazio a una possibile «sostituzione del cognome originario».
A conferma della non percorribilita' di un itinerario ermeneutico
capace di sanare il vulnus richiama la sentenza n. 135 del 2023 di
questa Corte, che ha accolto le questioni di legittimita'
costituzionale sollevate sull'art. 299, primo comma, cod. civ. al
fine di consentire l'aggiunta, anziche' l'anteposizione del cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di eta', intervenendo
con pronuncia additiva in un'ipotesi «meno radicale di quella in
esame in cui si chiede la sostituzione del cognome».
Inoltre, il rimettente osserva come, ai fini del cambio del
cognome, non «possa essere satisfattiva la possibilita' di ricorrere
alla procedura amministrativa di cui al DPR 396/2000, che e' un
rimedio succedaneo e non assimilabile al regime primario
dell'adozione».
4.- Passando a motivare la non manifesta infondatezza, il
Tribunale per i minorenni di Bari procede, anzitutto, a esaminare
l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, nel suo tutelare,
attraverso l'art. 2 Cost., il diritto all'identita' personale e con
esso il diritto al nome.
4.1.- In particolare, il rimettente si sofferma sulle sentenze n.
131 del 2022, n. 286 del 2016, n. 268 del 2002, n. 120 del 2001 e n.
297 del 1996, sottolineando come tali pronunce muovano dal
presupposto che il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il
fulcro dell'identita' giuridica e sociale dell'individuo e lo collega
alla formazione sociale che lo accoglie. In quanto tale, il cognome
dovrebbe «radicarsi nell'identita' familiare e, al contempo,
riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura,
rispetto alla persona».
Ricostruite le fonti normative e giurisprudenziali in materia di
diritto al nome e all'identita' personale, il rimettente aggiunge la
considerazione secondo cui «l'evoluzione normativa e il diritto
vivente» darebbero sempre piu' «rilievo alla volonta' di soggetti
minori» (evoca in proposito gli artt. 145, 244, 250, 252, 264, 273,
284, 336-bis, 363, 774 e 1389 cod. civ.; l'art. 473-bis.5 del codice
di procedura civile; gli artt. 4, 10 e 25 della legge n. 184 del
1983; nonche', genericamente, la legge 1° dicembre 1970, n. 898,
recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», e
l'art. 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).
Da tale complesso di richiami, e rifacendosi anche alla
giurisprudenza della Corte di cassazione, il rimettente inferisce che
«i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in
funzione esclusiva del suo interesse, che e' essenzialmente quello di
evitare un danno alla sua identita' personale, intesa anche come
proiezione della sua personalita' sociale (cfr. Cass. civ. sez. I, n.
12670 del 2009)».
4.2.- Il giudice a quo passa, di seguito, a esaminare altre
vicende che, come nell'ipotesi dell'adozione in casi particolari,
prospettano la «possibilita' per il figlio di acquisire un secondo
cognome».
A tal fine, si sofferma, anzitutto, sull'art. 262 cod. civ. che,
nelle fattispecie del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale
del vincolo di filiazione successivi all'attribuzione del cognome
materno o all'assegnazione del cognome da parte dell'ufficiale dello
stato civile, rimette al figlio maggiore d'eta' la scelta
sull'aggiunta, sull'anteposizione o sulla sostituzione del precedente
cognome. Ove, invece, il figlio sia minore d'eta', il medesimo
articolo affida al giudice la relativa decisione, previo ascolto del
minore che abbia compiuto dodici anni o che sia capace di
discernimento, se di eta' inferiore.
L'altra disciplina che il rimettente esamina e' proprio quella
dell'art. 299, primo comma, cod. civ. nella sua applicazione
all'adozione del maggiore d'eta', rispetto alla quale indugia nel
sottolineare come la sentenza di questa Corte n. 135 del 2023 abbia
reso flessibile la disciplina, consentendo, in alternativa alla
anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato,
l'aggiunta del primo al secondo, se adottante e adottando, nel
manifestare il consenso all'adozione, si sono espressi a favore di
tale effetto.
4.3.- Il giudice a quo dimostra di essere consapevole che questa
Corte, con la sentenza n. 268 del 2002, ha rigettato questioni di
legittimita' costituzionale non dissimili da quelle oggetto
dell'odierno giudizio.
Nondimeno, ritiene che l'evoluzione del quadro normativo e
giurisprudenziale debba condurre ad approdi differenti rispetto
all'esito cui era pervenuto il precedente del 2002. A giudizio del
rimettente, «non consentire [...] di accogliere la volonta' del
minore capace di discernimento, dell'adottante o del rappresentante
legale, di ottenere, in deroga all'art. 299 primo comma c.c., di
posporre o di sostituire il cognome dell'adottante a quello
originario, viol[erebbe] il diritto all'identita' personale del
minore». In particolare, il giudice a quo ritiene che la rigidita'
della norma censurata non consentirebbe di tenere in considerazione
la «varieta' delle situazioni concrete in cui si va formando la
personalita' del minore, rispetto alle quali va adeguata in modo
conforme l'attribuzione del cognome, come fondamentale segno
distintivo della personalita', anche alla luce della diversita' delle
ipotesi in cui si declina l'adozione in casi particolari».
La necessita' di poter approdare a una valutazione in concreto
del miglior interesse del minore troverebbe, inoltre, rispondenza
nella giurisprudenza di questa Corte, in particolare nella sentenza
n. 183 del 2023, nonche' in ulteriori pronunce (in particolare, le
sentenze n. 33 e n. 32 del 2021), delle quali riporta ampi stralci,
specie nelle parti in cui richiamano la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
Il superiore interesse del minore varrebbe a distinguere la
fattispecie normativa qui considerata dalla situazione dell'adozione
del maggiore d'eta', nella quale - ad avviso del rimettente - sarebbe
«piu' pregnante l'interesse pubblico alla certezza dell'attribuzione
del cognome, da bilanciarsi con il bene primario dell'identita'
personale», il che giustificherebbe la decisione di questa Corte di
limitare la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
299, primo comma, cod. civ. alla sola inversione dell'ordine dei
cognomi, senza prevedere la possibilita' della sostituzione.
Viceversa, con riferimento al minore, entrerebbe nel
bilanciamento il suo preminente interesse, «sicche' massima dovrebbe
essere la discrezionalita' consentita nell'individuazione del cognome
per lui piu' confacente, si' da estenderla anche alla possibilita'
della sostituzione del cognome originario, ove cio' sia ritenuto dal
giudice conforme all'interesse del minore da valutarsi in concreto».
5.- Cosi' argomentata la violazione dell'art. 2 Cost., il
rimettente aggiunge di ravvisare un contrasto anche con l'art. 3,
secondo comma, Cost., in quanto la norma impedirebbe un «pieno
sviluppo della personalita' del minore con l'uso di un cognome che
identifichi la sua appartenenza familiare o adottiva».
6.- Inoltre, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., il giudice a
quo denuncia una irragionevole disparita' di trattamento rispetto a
due tertia comparationis.
6.1.- In primo luogo, secondo il rimettente, l'adottato minore
d'eta' sarebbe trattato in modo deteriore rispetto al minore
riconosciuto in via successiva dal padre o destinatario di
riconoscimento o di accertamento giudiziale della filiazione dopo
l'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile:
in questi casi, infatti, l'art. 262 cod. civ. offre al giudice
un'ampia gamma di possibilita', comprendenti anche la sostituzione
del cognome originario con il nuovo cognome o l'aggiunta di
quest'ultimo al primo, oltre alla sua anteposizione.
6.2.- In secondo luogo, ravvisa una irragionevole disparita' di
trattamento anche nel raffronto con la situazione normativa
applicabile all'adozione del maggiore d'eta', come determinatasi a
seguito della gia' citata sentenza di questa Corte n. 135 del 2023,
che ha attenuato la rigidita' dell'art. 299 cod. civ.
Il rimettente, infine, esclude che l'accoglimento della questione
possa determinare una surrettizia assimilazione dell'adozione in casi
particolari all'adozione cosiddetta piena, fermo restando che la
sentenza di questa Corte n. 79 del 2022 avrebbe, comunque, gia'
attenuato i confini tra i due istituti.
7.- Il Tribunale rimettente ravvisa, di seguito, una violazione
anche dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8
CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Il giudice a quo richiama, anzitutto, la giurisprudenza della
Corte EDU, la' dove ha ricondotto il diritto al nome all'alveo della
tutela offerta dall'art. 8 CEDU (terza sezione, sentenza 26 ottobre
2021, Leon Madrid contro Spagna e seconda sezione, sentenza 7 gennaio
2014, Cusan e Fazzo contro Italia) e ha sottolineato l'esigenza di
«compiere una delicata opera di bilanciamento tra l'interesse
pubblicistico alla certezza delle regole in materia di attribuzione
dei cognomi e la salvaguardia del diritto al nome come principale
elemento di individualizzazione di una persona nella societa'»
(seconda sezione, sentenza 7 febbraio 2023, Jacquinet e Embarek Ben
Mohamed contro Belgio). Di seguito, passa a sottolineare il rilievo
che sempre la giurisprudenza convenzionale assegna al preminente
interesse del minore (grande camera, sentenza 6 luglio 2010,
Neulinger e Shuruk contro Svizzera), entro la cornice normativa
dell'art. 8 CEDU (seconda sezione, sentenza 25 settembre 2012,
Godelli contro Italia).
Il rimettente conclude che «la previsione normativa dell'art. 299
primo comma del codice civile, [nel] preclude[re] la possibilita' di
ottenere con la sentenza di adozione in casi particolari la
sostituzione del cognome del padre biologico, estraneo alla vita del
minore e in cui lo stesso non si riconosce, con il cognome
dell'adottante, che il minore identifica come figura paterna,
configur[erebbe] una lesione della vita privata e familiare e si
po[rrebbe] in contrasto con il "best interest" del minore».
8.- Con atto depositato il 30 aprile 2025, si e' costituita in
giudizio l'avvocata Francesca Romana Arciuli, nella qualita' di
curatrice speciale dell'adottando, insistendo per l'accoglimento
delle questioni sollevate.
8.1.- Relativamente alla violazione dell'art. 2 Cost., anche la
difesa della parte ha ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza
costituzionale che ha indotto a riconoscere nel cognome, unitamente
al prenome, una componente essenziale dell'identita' personale.
Nello specifico, la difesa della parte afferma che il minore si
identificherebbe pienamente con il cognome dell'adottante, che
rappresenta l'unico nucleo familiare in cui vive e si riconosce.
Secondo la curatrice speciale, l'imposizione del doppio cognome (con
quello dell'adottante anteposto a quello originario) non
risponderebbe al superiore interesse del minore, ma rischierebbe di
pregiudicarne lo sviluppo psicofisico e la costruzione
dell'identita'.
8.2.- La norma censurata - a detta della parte - violerebbe
altresi' l'art. 3 Cost., introducendo una disparita' di trattamento
tra i minori adottati con l'adozione piena (che assumono solo il
cognome dell'adottante) e i minori adottati con quella in casi
particolari (che devono anteporre il cognome dell'adottante a quello
originario). Questa disparita' non sarebbe giustificata, soprattutto
quando il minore sia privo - come nel caso da cui origina il dubbio
di legittimita' costituzionale - di alcun legame affettivo o
relazionale con il genitore biologico.
8.3.- Infine, la curatrice speciale ritiene che la norma
censurata violi il diritto al rispetto della vita privata e familiare
sancito dall'art. 8 CEDU, alla cui osservanza il legislatore e'
chiamato dall'art. 117, primo comma, Cost.
La giurisprudenza della Corte EDU avrebbe incluso il diritto al
nome tra gli aspetti tutelati dall'art. 8 CEDU, sicche' l'imposizione
del cognome dell'adottante anteposto a quello originario potrebbe
generare discriminazioni all'interno del nucleo familiare, in quanto
il minore potrebbe sentirsi diverso rispetto agli altri componenti
della famiglia. Cio' potrebbe avvenire qualora nascessero figli
dall'unione tra la madre e l'adottante, il che evidenzierebbe la
diversita' di cognome tra fratelli e sorelle.
Ad avviso della difesa della parte, rinunciare alla conservazione
del cognome del padre biologico non confliggerebbe con alcuno dei
limiti posti dall'art. 8 CEDU che ammette l'ingerenza di autorita'
pubbliche, ove essa si traduca in una misura che, «in una societa'
democratica, e' necessaria [...] alla protezione dei diritti e delle
liberta' altrui» (la memoria di costituzione riporta, sul punto, un
ampio stralcio della sentenza n. 33 del 2025 di questa Corte).
9.- Con atto depositato il 13 maggio 2025, e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito
l'inammissibilita' e la non fondatezza delle questioni sollevate.
9.1.- In rito, la difesa dello Stato ritiene che il rimettente
abbia richiesto a questa Corte un intervento creativo che eccede i
poteri del giudice costituzionale. Le questioni sollevate, ove
accolte, si risolverebbero in un intervento manipolativo additivo che
sarebbe ammesso soltanto in presenza di un'unica soluzione
costituzionalmente obbligata (sono citate la sentenza n. 87 del 2013
e le ordinanze n. 176 e n. 156 del 2013) o quando, nell'esercizio
della sua discrezionalita', il legislatore abbia travalicato il
canone della ragionevolezza: nel caso di specie non ci si troverebbe
in alcuna delle due condizioni.
9.2.- Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che
tutte le questioni sollevate debbano essere dichiarate non fondate.
9.2.1.- La difesa statale sostiene che il legislatore abbia
operato una scelta ponderata e non arbitraria, rispettosa della
personalita' del minore, proprio nel mantenere il cognome originario
e nel prevedere l'aggiunta di quello dell'adottante. Tale scelta,
lungi dal ledere l'identita' personale del minore di cui all'art. 2
Cost., sarebbe funzionale a preservare i legami con la famiglia di
origine, che nell'adozione in casi particolari non vengono recisi.
L'adozione piena, che presuppone lo stato di abbandono,
comporterebbe la rottura totale di ogni legame con la famiglia
biologica; al contrario, l'adozione in casi particolari mira a
costruire nuovi legami senza cancellare quelli esistenti. In simile
contesto, il mantenimento del cognome originario rappresenterebbe un
segno di continuita' e di rispetto per la storia personale del minore
(vengono evocate la sentenza di questa Corte n. 79 del 2022 e Corte
di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 13 luglio 2022, n.
22179 e 5 aprile 2022, n. 10989).
L'Avvocatura dello Stato richiama, peraltro, la sentenza n. 268
del 2002 di questa Corte (della quale si riportano ampi stralci), che
avrebbe gia' affrontato questioni analoghe, affermando che il cognome
e' parte essenziale della personalita' e che la scelta legislativa di
mantenerlo, pur aggiungendo quello dell'adottante, e' conforme
all'art. 2 Cost.
Eliminare il cognome originario significherebbe cancellare un
tratto fondamentale dell'identita' del minore, con il rischio di
interrompere legami sociali e familiari significativi.
Ancora sul fronte della lesione dell'identita' personale,
l'Avvocatura generale dello Stato rammenta la giurisprudenza di
questa Corte con riguardo all'art. 299, primo comma, cod. civ., in
materia di adozione del maggiore d'eta'.
Sottolinea, in particolare, come tale norma, se da un lato e'
stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui
non consente di aggiungere, anziche' di anteporre, il cognome
dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'eta', ove entrambi,
nel manifestare il consenso all'adozione, si siano espressi a favore
di tale effetto (sentenza n. 135 del 2023), da un altro lato, ha
visto viceversa rigettare analoghe questioni di legittimita'
costituzionale, concernenti la medesima disposizione nella parte in
cui non consente «di sostituire, anziche' di aggiungere o di
anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore
di eta'» (sentenza n. 53 del 2025).
9.2.2.- Ancora, nel merito, la difesa erariale e' dell'avviso che
la disciplina censurata non determini una irragionevole disparita' di
trattamento, per lesione dell'art. 3 Cost., in quanto difetterebbe
l'omogeneita' tra le situazioni poste a raffronto (sono citate le
sentenze n. 34 del 2025, n. 212 e n. 171 del 2024 di questa Corte).
Secondo l'Avvocatura, «proprio dal confronto tra un istituto
concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del
maggiorenne emerge[rebbe] l'evidente disomogeneita' tra le due
fattispecie».
Inoltre, e analogamente, non potrebbe «dedursi alcuna
sperequazione tra l'ipotesi oggetto del giudizio di rinvio, in cui il
ricorrente non ha alcun legame biologico con il minore, e quella, del
tutto disomogenea, del minore che sia riconosciuto in via successiva
dal padre biologico, rispetto al quale il giudice puo' optare per la
sostituzione o l'anteposizione del cognome paterno».
9.2.3.- Infine, la difesa dello Stato sostiene la non fondatezza
anche delle questioni che evocano la violazione dei diritti
convenzionali, per il tramite dei vincoli di cui all'art. 117, primo
comma, Cost.
Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, mentre la Corte
EDU sarebbe chiamata a decidere sul singolo caso, con una tutela
parcellizzata dei diritti coinvolti, questa Corte sarebbe chiamata,
invece, a operare una valutazione sistemica, tenendo conto
dell'equilibrio tra i diversi principi costituzionali implicati (sono
richiamate le sentenze n. 149 e n. 54 del 2022, n. 25 del 2019 e n.
264 del 2012).
In simile quadro, l'Avvocatura dello Stato evidenzia come il
principio del best interest of the child, pur essendo centrale nella
giurisprudenza sovranazionale, non imporrebbe la facolta' di
sostituire il cognome originario dell'adottando con quello
dell'adottante. Al contrario, la normativa italiana, nel prevedere
l'anteposizione del cognome dell'adottante, tenderebbe proprio a
bilanciare il nuovo legame familiare con la conservazione della
storia personale del minore, evitando una cancellazione identitaria
che potrebbe risultare lesiva.
10.- In data 26 settembre 2025, la parte ha depositato memoria
integrativa, replicando alle argomentazioni dell'Avvocatura generale
dello Stato.
L'intervento richiesto a questa Corte non sarebbe inammissibile,
perche' sarebbe volto ad armonizzare la normativa con i principi
costituzionali e convenzionali, tutelando il superiore interesse del
minore, anche in virtu' dello scenario normativo vigente almeno a
partire dalla riforma della filiazione introdotta nel biennio
2012-2013.
La curatrice speciale ritiene, inoltre, che gli argomenti spesi
dalla difesa dello Stato per sostenere la non fondatezza delle
questioni siano privi di pregio. Richiama, invece, i tratti della
giurisprudenza costituzionale piu' recente proprio al fine di
evidenziare il progressivo avvicinamento tra le diverse tipologie
adottive, in nome della tutela del superiore interesse del minore e
della protezione della sua identita' personale (in particolare, la
difesa della parte richiama le sentenze n. 53 del 2025, n. 183 e n.
135 del 2023 e n. 79 del 2022).
Infine, la curatrice speciale menziona la circostanza di fatto
che ha visto gli organi scolastici assumere la decisione di chiamare
tutti i compagni di classe del minore utilizzando il solo prenome, in
attesa del giudizio di questa Corte.
Considerato in diritto
1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025),
il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento
agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 8 CEDU, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
55 della legge n. 184 del 1983, in coordinamento con l'art. 299,
primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la
sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome
dell'adottato minore d'eta' con quello dell'adottante, derogando alla
previsione che impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello
dell'adottato.
2.- Il giudice minorile ritiene che la norma censurata si ponga
in contrasto con l'art. 2 Cost., la' dove impedisce la sostituzione
del cognome dell'adottando minore d'eta' con quello dell'adottante,
cosi' inibendo «la valutazione in concreto del preminente interesse
del minore alla tutela dell'identita' personale». Auspica, dunque, la
possibilita' che venga consentito al giudice, ove cio' risulti piu'
confacente all'identita' personale del minore e al suo preminente
interesse, sostituire il cognome originario dell'adottando con quello
dell'adottante.
Per ragioni analoghe, il giudice a quo ravvisa una violazione
anche dell'art. 3, secondo comma, Cost., poiche' sostiene che la
disciplina censurata ostacoli lo sviluppo della personalita' del
minore.
Di seguito, il rimettente lamenta la lesione dell'art. 3, primo
comma, Cost., per irragionevole disparita' di trattamento, rispetto a
due tertia comparationis.
Per un verso, evoca l'art. 262, quarto comma, cod. civ. il quale,
nel regolare l'attribuzione del cognome al figlio minore d'eta' per
effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della
filiazione successivi all'attribuzione del cognome materno o
all'assegnazione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile,
prevede la possibile anteposizione o aggiunta o sostituzione di un
cognome all'altro e affida la decisione al giudice, «previo ascolto
del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta'
inferiore ove capace di discernimento».
Per un altro verso, il giudice a quo segnala una disparita' di
trattamento rispetto alla disciplina applicabile all'adozione del
maggiore d'eta', per la quale, in virtu' della sentenza n. 135 del
2023, sarebbe disponibile un ventaglio di scelte piu' ampio della
mera anteposizione del cognome dell'adottante a quello
dell'adottando, essendo ammessa l'aggiunta del primo cognome al
secondo, se vi e' il consenso di entrambi.
Infine, secondo il Tribunale per i minorenni di Bari la norma
censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
all'art. 8 CEDU, in quanto la sua rigida disciplina comporterebbe una
indebita ingerenza nella vita privata e familiare, specie in
riferimento alla tutela del miglior interesse del minore e alla
protezione della sua identita' personale.
3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
giudizio, ha eccepito l'inammissibilita' delle questioni, poiche'
l'intervento additivo richiesto a questa Corte sarebbe volto a
ottenere una pronuncia manipolativa in assenza di un'unica soluzione
costituzionalmente obbligata.
4.- L'eccezione non e' fondata.
Il rimettente indica il contenuto nonche' il verso delle censure
e, traendo ispirazione da elementi gia' presenti nel sistema,
specifica che la rimozione del vulnus sarebbe possibile consentendo
al giudice di valutare in concreto, nell'ambito del procedimento di
adozione, se la sostituzione del cognome dell'adottando con quello
dell'adottante risponda al preminente interesse del minore,
rispettandone l'identita'.
L'ordinanza e' dunque coerente con quanto affermato dalla
giurisprudenza costituzionale che delimita i propri interventi
manipolativi reputando che sia necessario, ma al contempo
sufficiente, rinvenire nel «sistema nel suo complesso [...] "precisi
punti di riferimento" e soluzioni "gia' esistenti" (sentenza n. 236
del 2016) [...] immuni da vizi di illegittimita', ancorche' non
"costituzionalmente obbligat[i]"» (sentenza n. 222 del 2018 e, di
recente, sentenza n. 146 del 2025).
Questo vale tanto piu' ove si consideri che lo stesso «"[...]
petitum dell'ordinanza di rimessione ha la funzione di chiarire il
contenuto e il verso delle censure mosse dal giudice rimettente", ma
non vincola questa Corte, che, "ove ritenga fondate le questioni,
rimane libera di individuare la pronuncia piu' idonea alla reductio
ad legitimitatem della disposizione censurata"» (sentenze n. 146 e n.
53 del 2025, nonche' n. 46 del 2024).
5.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 2
Cost. e' fondata.
6.- L'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nel regolare
l'attribuzione del cognome per effetto dell'adozione in casi
particolari, opera un rinvio all'art. 299, primo comma, cod. civ.,
dettato in materia di adozione del maggiore d'eta', in base al quale
«[l]'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al
proprio».
Il rimettente ravvisa in tale disciplina un vulnus all'art. 2
Cost., nella parte in cui impedisce al giudice di sostituire il
cognome dell'adottando con quello dell'adottante, qualora cio'
corrisponda all'effettiva identita' del minore e risponda al suo
preminente interesse.
7.- In via preliminare, occorre evidenziare che la disciplina
censurata interseca sia il complesso tema dei rapporti fra
l'attribuzione del cognome e il diritto all'identita' personale sia
la relazione tra l'adozione in casi particolari e le regole dettate
per l'adozione del maggiore d'eta', cui l'art. 55 della legge n. 184
del 1983 opera un rimando.
7.1.- Quanto al primo profilo, giova sottolineare che il cognome,
da un lato, tende a rispecchiare l'identita' familiare e a riflettere
gli eventi che vi incidono; da un altro lato, unendosi al prenome,
finisce esso stesso per assorbire nel tempo l'identita' personale.
Il cognome, attribuito alla nascita con l'acquisizione dello
status filiationis, collega «l'individuo alla formazione sociale che
lo accoglie» (sentenza n. 131 del 2022) e puo' mutare in conseguenza,
anzitutto, di un successivo riconoscimento o accertamento giudiziale
della filiazione, nel qual caso si apre un'ampia gamma di
possibilita' che spazia dall'anteposizione, all'aggiunta, alla
sostituzione nel nuovo cognome al precedente (art. 262, commi secondo
e quarto, cod. civ.). Viceversa, in presenza dell'adoptio plena, che
presuppone l'accertato stato di abbandono del minore, il cognome
dell'adottato viene sempre sostituito con quello degli adottanti
(art. 27, primo comma, della legge n. 184 del 1983). Infine, al
verificarsi sia dell'adozione in casi particolari (art. 55 della
legge n. 184 del 1983, in raccordo con l'art. 299, primo comma, cod.
civ.) sia dell'adozione del maggiore d'eta' (art. 299, primo comma,
cod. civ.), opera l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello
dell'adottando (salvo quanto risulta dalla sentenza di questa Corte
n. 135 del 2023).
A cio' si aggiunga che, una volta consolidatasi la «funzione
identificativa e identitaria» della persona intorno al nome, composto
dal prenome e dal cognome (sentenze n. 53 del 2025 e, in senso
analogo, n. 131 del 2022), quest'ultimo - anche quando non sia
correlato allo status filiationis poiche' attribuito alla nascita
dall'ufficiale di stato civile - diviene potenzialmente resistente
(sentenze n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994, e art.
262, comma terzo, cod. civ.) o piu' resistente (sentenza n. 135 del
2023) agli eventi che nel corso della vita incidono sullo status
filiationis o che, comunque, tendono a modificare il cognome stesso.
7.2.- A fronte di tale complesso intreccio di esigenze, occorre
segnalare che la rigida previsione dell'art. 299, primo comma, cod.
civ. ha gia' suscitato in passato censure che hanno riguardato tanto
la sua applicazione all'adozione del maggiore d'eta' quanto il suo
riferirsi all'adozione in casi particolari.
7.2.1.- Con la sentenza n. 135 del 2023, questa Corte ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 299, primo comma,
cod. civ., nella parte in cui non consente al giudice - con la
sentenza che fa luogo all'adozione del maggiore d'eta' - «di
aggiungere, anziche' di anteporre, il cognome dell'adottante a quello
dell'adottato maggiore d'eta', se entrambi nel manifestare il
consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
La rigidita' della norma censurata e' stata ritenuta inidonea a
riflettere la varieta' di funzioni cui oramai assolve l'istituto
dell'adozione del maggiore d'eta' (sentenza n. 5 del 2024). Inoltre,
la deroga e' apparsa necessaria a bilanciare le esigenze proprie
dell'adozione del maggiore d'eta', cui e' connaturale la trasmissione
del cognome dell'adottante, con l'eventuale forte radicamento - a
livello lavorativo, sociale e familiare - dell'identita' personale
dell'adottando nel suo stesso cognome.
7.2.2.- Oltre a valutare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 299 cod. civ. in relazione alla citata deroga, questa Corte
e' stata chiamata, in ulteriori giudizi, a pronunciarsi anche sulla
mancata previsione della possibilita' di sostituire il cognome
dell'adottando con quello dell'adottante.
Con la sentenza n. 268 del 2002 - concernente l'adozione in casi
particolari e, dunque, il rinvio effettuato dall'art. 55 della legge
n. 184 del 1983 all'art. 299 cod. civ. - questa Corte ha escluso la
lesione dell'identita' personale dell'adottando, sul duplice
presupposto che i legami giuridici del minore con la famiglia
d'origine non vengono legalmente recisi e che di fatto il minore
potrebbe aver «instaurato e manten[uto] legami significativi
(sentenza n. 27 del 1991, cit.)» con «l'altro genitore biologico e/o
con i di lui parenti». Nondimeno, in quella medesima pronuncia,
questa Corte ha riconosciuto che il peculiare istituto dell'adozione
in casi particolari abbraccia molteplici e diverse situazioni
suscettibili di veder applicate «soluzioni differenziate per i
diversi casi».
Piu' di recente, la sentenza n. 53 del 2025 ha parimenti escluso
la fondatezza di analoga questione, ma si e' pronunciata solo
sull'applicazione dell'art. 299 cod. civ. all'adozione del maggiore
d'eta', focalizzando gli argomenti proprio sulle specificita' di tale
istituto. Anzitutto, e' apparsa non irragionevole la scelta
legislativa di preservare un cognome «che per (almeno) diciotto anni
ha rappresentato il segno distintivo della [...] identita' personale»
dell'adottando. Inoltre, e' emersa l'esigenza di prevenire il rischio
che quest'ultimo possa subire «condizionamenti da parte
dell'adottante», rinunciando al proprio cognome in ragione dei
«benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano
successorio». Infine, e' stato evidenziato come l'eventuale interesse
del maggiore d'eta' a cancellare «il cognome che attesta la propria
origine naturale» - interesse che potrebbe sussistere «nonostante la
funzione identitaria da esso lungamente svolta» - «e' tale da dover
coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato,
[sicche'] puo' trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento
[quale] l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000».
8.- Tanto premesso, questa Corte ritiene, da un lato, che le
ragioni della non fondatezza, che compongono l'argomentazione della
sentenza n. 53 del 2025, non si possano estendere all'adozione in
casi particolari - la cui disciplina viene in considerazione
nell'odierna questione - e, da un altro lato, che l'evoluzione
dell'ordinamento giuridico giustifichi, nel solco della
giurisprudenza costituzionale, una rimeditazione del giudizio
espresso con la sentenza n. 268 del 2002 (si vedano, da ultimo,
quanto ai presupposti che rendono possibile un ripensamento, le
sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).
In particolare, se coloro che sono tenuti a esprimere i consensi
e gli assensi all'adozione, in base agli artt. 45 e 46 della legge n.
184 del 1983, sono favorevoli alla sostituzione del cognome
dell'adottando con quello dell'adottante e se il giudice accerta che
cio' risponde al preminente interesse del minore, in quanto riflette
la sua effettiva identita', la norma che impedisce tale sostituzione
e' lesiva dell'art. 2 Cost.
Tre sono le ragioni che depongono per la fondatezza della
questione.
La prima si rinviene nella notevole varieta' di fattispecie
ascritte all'adozione in casi particolari e nell'esigenza primaria di
privilegiare l'interesse del minore, anche alla luce del rilievo che
ha acquisito nella giurisprudenza costituzionale, nelle fonti
internazionali e nella stessa legislazione (legge 10 dicembre 2012,
n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali» e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante
«Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).
La seconda si lega proprio alla minore eta' dell'adottando, che
rende piu' flebile il rilievo identitario del cognome originariamente
attribuitogli.
La terza, infine, si identifica nell'esigenza di rendere
possibile l'eventuale sostituzione del cognome dell'adottando con
quello dell'adottante, nel contesto del procedimento giurisdizionale
di adozione in casi particolari dei minori, in quanto itinerario
preferibile (infra, punto 8.3.) rispetto alla soluzione residuale del
procedimento amministrativo, di cui all'art. 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per
la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato
civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127), come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento recante modifica delle
disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina
del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).
8.1.- L'istituto dell'adozione in casi particolari abbraccia una
complessa varieta' di fattispecie - previste dall'art. 44, comma 1,
della legge n. 184 del 1983 - con riguardo alle quali si possono
prospettare situazioni molto differenti, quanto al rapporto tra il
cognome dell'adottante e quello dell'adottando.
8.1.1.- In particolare, se a quest'ultimo e' stato attribuito il
cognome del genitore biologico, che mantiene la responsabilita'
genitoriale, e il minore viene adottato o dal coniuge del genitore
biologico (art. 44, comma 1, lettera b, della legge n. 184 del 1983)
o dal genitore intenzionale (art. 44, comma 1, lettera d, della legge
n. 184 del 1983), non sembra emergere un possibile interesse del
minore alla sostituzione del proprio cognome. Parimenti, tale
esigenza non sembra ordinariamente configurarsi quando il minore
orfano e' adottato nell'ambito della sua stessa famiglia (da un
parente entro il sesto grado o da chi ha tenuto con il bambino un
rapporto stabile e duraturo, ex art. 44, comma 1, lettera a, della
legge n. 184 del 1983), salvo che, ad esempio, ricorra il caso - gia'
contemplato dal legislatore al di fuori dell'istituto dell'adozione -
del minore che porta il cognome del genitore che ha ucciso l'altro
genitore. Al riguardo, posto che in tale ipotesi il minore ha diritto
alla sostituzione del cognome attraverso la procedura amministrativa
(art. 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al
codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e
altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»),
non vi e' ragione per impedire che il medesimo effetto consegua gia'
all'eventuale procedura adottiva.
8.1.2.- Diverse sono, invero, le situazioni nelle quali si
trovano: l'adottando cui e' stato attribuito il cognome del genitore
che e' decaduto dalla responsabilita' genitoriale o che e' favorevole
all'adozione e alla sostituzione del proprio cognome (art. 44, comma
1, lettera b, in coordinamento con l'art. 46 della legge n. 184 del
1983); oppure il minore orfano e affetto da «durature compromissioni
fisiche, mentali, intellettive o sensoriali» (art. 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate», cui l'art. 44, comma 1, lettera c, della legge n. 184
del 1983 fa rinvio), che viene adottato, in quanto nessun componente
della famiglia d'origine, di cui porta il cognome, e' disposto a
prendersene cura; o ancora il minore che viene adottato in quanto -
benche' abbandonato - si constati l'impossibilita' di fatto
dell'affidamento preadottivo (art. 44, comma 1, lettera d, della
legge n. 184 del 1983).
In tali ipotesi, non basta constatare che l'adozione in casi
particolari non recide il legame giuridico con la famiglia d'origine
per ritenere che sia rispettata l'identita' del minore applicando la
regola generale dell'art. 299 cod. civ.
Infatti, ove il giudice sia sollecitato alla sostituzione del
cognome da parte di chi esprime i consensi e gli assensi di cui agli
artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, deve poter verificare se
il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua
identita' o se realizzi, invece, il suo preminente interesse la
sostituzione di tale cognome con quello dell'adottante o degli
adottanti; in tal caso, deve poter disporre la sostituzione.
Vari sono gli indici dai quali il giudice potrebbe inferire
l'esigenza di una tale sostituzione.
Possono rilevare, anzitutto, il totale disinteresse e l'assenza
di rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, a fronte di
rapporti gia' instaurati da tempo con il genitore adottante
nell'ambito della famiglia ricomposta o con la famiglia adottiva, che
sia stata in precedenza affidataria del minore. Parimenti, potrebbero
essere valutate anche ulteriori circostanze aggiuntive, quale, per
ipotesi, la sussistenza (o anche la possibilita' che possano nascere)
fratelli o sorelle che gia' hanno (o potrebbero assumere) il cognome
dell'adottante o degli adottanti.
8.2.- Chiaramente, non si deve trascurare che fra le variabili di
cui deve tenere conto il giudice per accertare l'interesse del minore
vi e' anche quella dell'eta' dell'adottando, poiche' essa incide sul
possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome.
Quanto piu' il bambino e' in tenera eta', tanto piu' il processo
di formazione della sua identita' personale intorno all'originario
cognome risulta tenue e, dunque, puo' far ritenere preminente, in
circostanze come quelle sopra evidenziate, l'esigenza di attribuire
esclusivo rilievo alla nuova identita' che sorge con il vincolo
adottivo.
Viceversa, anche in assenza di legami effettivi con la famiglia
d'origine, potrebbe risultare prevalente, nel caso dei cosiddetti
grands mineurs, il processo di consolidamento dell'identita'
personale intorno all'originario cognome dell'adottando, si' da
indurre il giudice a escludere che risponda al suo interesse la
sostituzione del cognome.
In sostanza, si tratta di accogliere la prospettiva del best
interest of the child, inteso quale sintesi verbale dell'esigenza di
operare i bilanciamenti di interessi, nell'ambito di discipline
giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro
finalita' primaria si rinviene proprio nella protezione del minore
stesso (art. 2 Cost. in raccordo con la stessa legislazione
ordinaria, sopra evocata, e con molteplici fonti internazionali: art.
8 CEDU; Convenzione europea sull'adozione di minori, firmata a
Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con legge
22 maggio 1974, n. 357; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;
Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993,
ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476).
Abbracciando il punto di vista del minore emerge allora, da un
lato, come l'eventuale sostituzione del suo cognome non recida i
legami con i componenti della famiglia d'origine, sicche' a essi non
e' certo inibito - anche ove fossero stati assenti in precedenza -
avere rapporti con il minore stesso. Da un altro lato, tale mancata
recisione dei legami originari non puo' impedire al giudice di
verificare, guardando al passato e alle prospettive future del
bambino, quale sia il suo preminente interesse, sostituendo il
cognome dell'adottando con quello dell'adottante (o degli adottanti),
se quest'ultimo rispecchia l'effettiva identita' del minore.
Del resto, questa stessa Corte ha riconosciuto che, una volta che
si faccia luogo all'adozione in casi particolari, la personalita' del
minore si svolgera' nell'ambito del nuovo nucleo familiare, che si
tratti di una famiglia ricomposta o di una nuova famiglia, tant'e'
che ha attribuito rilevanza giuridica anche ai legami parentali che
sorgono dal vincolo di adozione in casi particolari (sentenza n. 79
del 2022).
8.3.- Da ultimo, la terza ragione che rende necessario permettere
nell'ambito dell'adozione in casi particolari la possibile
sostituzione del cognome dell'adottando con quella dell'adottante
deriva dalle maggiori tutele che offre tale procedura rispetto a
quella amministrativa, di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000,
come modificato dal d.P.R. n. 54 del 2012.
Quest'ultima disposizione prevede, al comma 1, che «chiunque
vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero
vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o
perche' rivela l'origine naturale [...] deve farne domanda al
prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui
circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova
l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda
l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta». Tale
procedura, che la modifica introdotta con il d.P.R. n. 54 del 2012 ha
reso piu' agevolmente esperibile, grazie all'aggiunta
dell'espressione «anche perche'», puo' essere invero attivata, come
di recente precisato dalla Corte di cassazione (sezione prima civile,
ordinanza 30 marzo 2025, n. 8369), su richiesta dei genitori
esercenti la responsabilita' genitoriale nell'interesse del figlio e,
dunque, anche su richiesta dei genitori di cui uno o entrambi abbiano
adottato, ex art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il
minore.
Ebbene, mentre nel caso della persona maggiore d'eta' la
richiamata procedura amministrativa puo' essere sufficiente a
garantire l'interesse al cambio del cognome dell'adottato con quello
dell'adottante, in quanto viene in rilievo un interesse del
maggiorenne, che e' coinvolto in via «esclusiva [in quanto] persona,
che quel cognome ha portato» (sentenza n. 53 del 2025), non
altrettanto puo' dirsi nel caso dell'adottato minore d'eta'.
In tale ipotesi, il ricorso alla procedura amministrativa deve
ritenersi un rimedio residuale rispetto alla possibilita' di
sostituire il cognome dell'adottato con quello dell'adottante
nell'ambito della procedura di adozione, che consente di vagliare i
vari interessi implicati nella pienezza del contraddittorio e dinanzi
a un'autorita' giudiziaria specializzata nel garantire il preminente
interesse del minore.
9.- In definitiva, questa Corte reputa lesiva dell'identita' del
minore una regola, come quella censurata, che stabilisce il vincolo
assoluto all'anteposizione del cognome dell'adottante a quello
dell'adottando, impedendo al giudice di disporre la sostituzione del
cognome di quest'ultimo con quello dell'adottante, a fronte dei
consensi e assensi, di cui gli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del
1983, favorevoli a tale effetto e dell'accertamento che esso risponda
all'interesse del minore.
Sono assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento
agli artt. 3, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.
10.- La citata facolta' derogatoria si aggiunge, dunque, a quella
gia' resa esercitabile dalla sentenza n. 135 del 2023, che ha inciso
sul testo dell'art. 299 cod. civ., consentendo, in deroga
all'anteposizione, l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello
dell'adottando, se nel manifestare il consenso all'adozione entrambi
si sono espressi a favore di tale effetto. Chiaramente,
nell'adattamento di tale norma al contesto dell'adozione in casi
particolari, occorre che i consensi e gli assensi favorevoli
all'effetto siano quelli degli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del
1983 e che, all'esito di un accertamento giudiziale particolarmente
attento, l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello
dell'adottando, in luogo dell'anteposizione, risponda all'interesse
del minore.
11.- Per le ragioni esposte, e' costituzionalmente illegittimo
l'art. 55 della legge n. 184 del 1983, in relazione all'art. 299,
primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all'adottando
di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'eta', il solo
cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt.
45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e
se esso risponde all'interesse del minore.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 55 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in
relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte
in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di
adozione del minore d'eta', il solo cognome dell'adottante, se i
consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184
del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde
all'interesse del minore.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI