N. 211 SENTENZA 5 novembre - 30 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Elezioni - Norme della Provincia autonoma di Trento - Innalzamento, mediante novella della legge statutaria, del limite al numero dei mandati consecutivi alla carica di Presidente della Provincia (tre, in luogo di due) nonche' del numero di mesi, anche non continuativi, nell'esercizio delle funzioni, per l'operativita' del divieto (settantadue, in luogo di quarantotto) - Violazione del principio dell'ordinamento giuridico del divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo eletto a suffragio universale e diretto - Illegittimita' costituzionale. - Testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma dell'art. 47 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 1, primo e secondo comma. - Costituzione, artt. 2, 3, 48 e 51; statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 47.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1
e 2, del testo di legge della Provincia di Trento, approvato a norma
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), recante
«Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale
2003», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso notificato il 19 maggio 2025, depositato in cancelleria il 21
maggio 2025, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2025 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 2025 il Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella;
uditi l'avvocato dello Stato Eugenio De Bonis per il Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' l'avvocato Giovanni Guzzetta per
la Provincia autonoma di Trento;
deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso
notificato il 19 maggio 2025 e depositato il successivo 21 maggio
(reg. ric. n. 21 del 2025), questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia di
Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della
legge elettorale provinciale 2003», in riferimento al medesimo art.
47 dello statuto speciale, nonche' agli artt. 2, 3, 48 e 51 della
Costituzione.
1.1.- Il ricorrente deduce che l'impugnato testo di legge ha ad
oggetto la modifica in due punti dell'art. 14 della legge della
Provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta
del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della
Provincia).
In particolare, l'art. 1, comma 1, del citato testo di legge
dispone che «[n]el comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale
2003 le parole: "nelle due precedenti consultazioni elettorali" sono
sostituite dalle seguenti: "nelle tre precedenti consultazioni
elettorali"»; l'art. 1, comma 2, a sua volta, prevede che «[n]el
comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 2003 le parole: "per
almeno quarantotto mesi anche non continuativi" sono sostituite dalle
seguenti: "per almeno settantadue mesi non continuativi"».
Pertanto, l'art. 14 della legge prov. Trento n. 2 del 2003 (d'ora
in avanti anche: legge elettorale provinciale), rubricato
«Eleggibilita' alla carica di Presidente della Provincia e di
consigliere provinciale», come modificato dalle disposizioni
impugnate, cosi' recita: «1. Sono eleggibili a Presidente della
Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle
liste elettorali di un comune della regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il
diciottesimo anno di eta' entro il giorno dell'elezione e che
risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione
dei comizi elettorali, nel territorio della regione. 2. Non e'
immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia
chi sia stato eletto alla carica nelle tre precedenti consultazioni
elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno settantadue mesi
anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli
presidenti eletti a suffragio universale diretto».
1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le
previsioni impugnate - stabilendo che non e' rieleggibile alla carica
di Presidente della Provincia chi sia stato eletto nelle tre
precedenti consultazioni elettorali (anziche' due, come in passato) e
che cio' valga per chi abbia esercitato le funzioni presidenziali per
almeno settantadue mesi (in luogo dei precedenti quarantotto), anche
non continuativi - si porrebbero in contrasto con l'art. 47, secondo
comma, dello statuto speciale e con i limiti che esso pone alla fonte
legislativa provinciale, «collide[ndo]», altresi', con gli artt. 2,
3, 48 e 51 Cost.
In particolare, il limite violato sarebbe quello dei «principi
dell'ordinamento della Repubblica», tra cui andrebbe annoverato il
divieto del terzo mandato consecutivo per il presidente di un organo
eletto a suffragio universale e diretto, come stabilito per le
regioni ordinarie dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 2
luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122,
primo comma, della Costituzione).
L'osservanza di tale principio si imporrebbe alle autonomie
speciali in forza dei rispettivi statuti, come novellati dalla legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti
l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano).
A seguito della citata novella - prosegue il ricorrente - la
Provincia autonoma di Trento, al pari delle altre autonomie speciali,
ha potesta' legislativa in tema di forma di governo e,
specificamente, in ordine ai casi di ineleggibilita' del Presidente
della Provincia (art. 47, secondo comma, dello statuto speciale, come
modificato dall'art. 4, comma 1, lettera v, della legge cost. n. 2
del 2001).
La potesta' legislativa in questione sarebbe tuttavia sottoposta
a «un regime del tutto peculiare di limiti», di ordine procedurale
(possibilita' di impugnazione governativa entro trenta giorni dalla
pubblicazione della legge ed eventuale sottoposizione a referendum
regionale confermativo) e sostanziale (armonia con la Costituzione e
con i principi generali dell'ordinamento, rispetto degli obblighi
internazionali e osservanza delle pertinenti disposizioni dello
statuto).
Quanto alla riconduzione del divieto del terzo mandato
consecutivo dei presidenti di regione e di provincia autonoma alla
natura di principio generale dell'ordinamento, andrebbe evidenziato
che, in presenza di un sistema di elezione a suffragio universale e
diretto delle cariche monocratiche di governo, esso sarebbe
«positivamente formalizzato anche in altri testi normativi» relativi
a ulteriori livelli di governo, come l'art. 51, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), in relazione ai sindaci dei
comuni con piu' di 15.000 abitanti.
Secondo il ricorrente, poi, sarebbe importante soffermarsi su due
aspetti del divieto in questione: a) il rilievo che «e' indubbiamente
e decisivamente funzionale alla tutela del diritto di voto, alla par
condicio fra i candidati e alla democraticita' complessiva del
sistema di governo, integrando un punto di equilibrio tra i diversi
valori costituzionali coinvolti»; b) la conseguente impossibilita'
che trovi «applicazione differenziata sul piano territoriale, a nulla
rilevando a tale fine la differenza (per altri profili sensibile)»
fra regioni ordinarie e autonomie speciali.
1.2.1.- Quanto al primo aspetto, andrebbe considerato,
innanzitutto, che il divieto del terzo mandato consecutivo e' «un
principio generale di organizzazione in ogni democrazia matura», come
dimostrerebbe la circostanza che la Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), nel suo
report «Democracy, limitation of mandates and incompatibility of
political functions» del 31 gennaio 2013, si sarebbe pronunciata a
favore «di tetti ai mandati a vari livelli» e, in particolare, per le
cariche monocratiche elettive, «prospettandolo come standard della
materia».
Nel medesimo senso si sarebbe espressa la giurisprudenza
costituzionale, anche recente. Cosi', con riferimento ai comuni con
popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, questa Corte avrebbe
affermato che il limite in questione e' funzionale a «inverare e
garantire [...] fondamentali diritti e principi costituzionali:
l'effettiva par condicio tra i candidati, la liberta' di voto dei
singoli elettori e la genuinita' complessiva della competizione
elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e,
in definitiva, la stessa democraticita' degli enti locali» (si cita
la sentenza n. 60 del 2023).
Sarebbe poi acquisito alla giurisprudenza costituzionale che il
principio dell'accesso alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza enunciato nell'art. 51 Cost. svolge il ruolo di garanzia
generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto a ogni
cittadino con i caratteri dell'inviolabilita' (si citano le sentenze
n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990). Tale diritto,
«essendo intangibile nel suo contenuto di valore, puo' essere
unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo
soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali
altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni
sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la Regione o il
luogo di appartenenza» (si cita la sentenza n. 235 del 1988).
Considerazioni analoghe varrebbero per «il piu' comprensivo»
diritto di voto sancito dall'art. 48 Cost., «del pari coinvolto in
quanto l'assetto dell'elettorato attivo e' necessariamente inciso
anche da vicende che pure direttamente limitano l'elettorato
passivo».
Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la
recente sentenza di questa Corte n. 64 del 2025, resa sulla legge
della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni
in materia di ineleggibilita' alla carica di Presidente della Giunta
regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della
legge 2 luglio 2004, n. 165».
Con la sentenza da ultimo citata sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime le disposizioni regionali campane che
avevano reso inapplicabile, per la successiva tornata elettorale, il
principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo
posto dal legislatore statale con l'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge n. 165 del 2004, cosi' violando l'art. 122, primo comma,
Cost., che attribuisce alla legge regionale il compito di
disciplinare, tra l'altro, le ipotesi di ineleggibilita' del
presidente della giunta regionale nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
1.2.2.- In relazione al secondo aspetto, il Presidente del
Consiglio dei ministri deduce che, come piu' volte affermato dalla
giurisprudenza costituzionale, il limite dei due mandati consecutivi
risponde all'esigenza di garantire l'uniforme esercizio dei diritti
politici fondamentali di elettorato attivo e passivo, sanciti dagli
artt. 2, 48 e 51 Cost., «di tal che risulta preclusa anche per tale
ragione ogni differenziazione di trattamento su base territoriale».
In particolare, nella sentenza n. 60 del 2023 - con cui e' stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una disposizione della
Regione autonoma Sardegna concernente il numero massimo di mandati
consecutivi dei sindaci «fissato in misura superiore a quella
individuata dalla normativa statale» - pur riconoscendosi che alle
regioni a statuto speciale spetta la competenza legislativa primaria
in materia di ordinamento degli enti locali, si sarebbe ricordato
come siffatta competenza debba essere esercitata nel rispetto della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Ancora piu' in particolare, questa Corte avrebbe sottolineato
l'importanza, per quanto riguarda l'accesso alle cariche elettive, di
una disciplina uniforme sul territorio nazionale, al fine di
garantire l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini e la stessa
democraticita' degli enti locali.
Soltanto le leggi generali della Repubblica, quindi, potrebbero
limitare diritti politici fondamentali, individuando il punto di
equilibrio «indefettibile e inderogabile» fra il diritto di
elettorato e il principio democratico. Una disciplina derogatoria,
tanto per le regioni ordinarie quanto per le autonomie speciali, non
potrebbe alterare questo punto di equilibrio, a pena di violazione
degli artt. 2, 3, 48 e 51 Cost.
In quella stessa sede si sarebbe poi ricordato che uno
scostamento dalla disciplina statale e' possibile «in presenza di
"particolari situazioni ambientali" (sentenza n. 283 del 2010) o
"condizioni peculiari locali" (sentenze n. 143 del 2010 e n. 276 del
1997), o "condizioni locali del tutto peculiari o eccezionali"
(sentenza n. 539 del 1990), ossia "in presenza di situazioni
concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive" per la
regione ad autonomia speciale, "ovvero si presentino diverse, messe a
raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel
restante territorio nazionale" (sentenza n. 288 del 2007; in termini
identici, sentenza n. 108 del 1969), o, ancora, "solo per particolari
categorie di soggetti che siano esclusive della Regione" (sentenza n.
189 del 1971)».
Nessuna di queste peculiarita' locali sarebbe rinvenibile nel
caso in esame: ne' «dimensioni demografiche singolarmente contenute»,
ne' «peculiarita' geografiche» della sola Provincia autonoma di
Trento, ne' «condizioni lato sensu ambientali che richiedano
particolari discipline ai fini della selezione di eccentrici
requisiti di elettorato (attivo e) passivo per l'accesso alla carica
presidenziale in questione».
Se ne dovrebbe concludere che le disposizioni impugnate, dettate
nell'esercizio della competenza legislativa «"statutaria" della
Provincia autonoma» resistente, non rispettano il «prefato» principio
generale dell'ordinamento, in violazione dell'art. 47, secondo comma,
dello statuto speciale.
Esse violerebbero anche il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost., al quale, in tema di accesso alle cariche pubbliche
elettive, darebbe compiuta attuazione l'art. 51 Cost.
L'originaria previsione del limite dei due mandati consecutivi
contenuta nella legge elettorale provinciale sarebbe stata, per
contro, «la sola legittima perche' in linea» con il limite stabilito:
a) per i sindaci e i presidenti di provincia dall'art. 51, comma 2,
t.u. enti locali; b) per il Presidente della Regione siciliana
dall'art. 9, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della
Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455); c) per i presidenti di giunta regionale eletti a
suffragio universale e diretto dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge n. 165 del 2004.
2.- Con atto depositato il 27 giugno 2025, si e' costituita in
giudizio la Provincia autonoma di Trento, eccependo
l'inammissibilita' e la non fondatezza del ricorso avversario.
2.1.- Le questioni, in primo luogo, sarebbero inammissibili «per
erronea e dunque mancata individuazione del parametro di
incostituzionalita'».
Osserva la resistente che lo Stato lamenta violazione dell'art.
47, secondo comma, dello statuto speciale e degli artt. 2, 3, 48 e 51
Cost. «in conseguenza della violazione delle norme interposte
costituite dai principi dell'ordinamento giuridico», i quali
costituiscono un limite alla potesta' legislativa provinciale «in
tema di c.d. leggi statutarie».
Secondo il ricorrente, il limite dei due mandati consecutivi
sarebbe indirettamente imposto alla Provincia autonoma di Trento: a)
dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004,
adottata in attuazione dell'art. 122, primo comma, Cost., relativo
alle regioni a statuto ordinario; b) dall'art. 51, comma 2, t.u. enti
locali, relativo ai sindaci dei comuni con piu' di 15.000 abitanti e
ai presidenti di provincia.
Tali «parametri interposti», tuttavia, sarebbero «inconferenti».
Con riferimento alle disposizioni relative alle regioni ordinarie
e ai comuni, per l'evidente ragione che quelle in questa sede
impugnate riguardano un ente che non appartiene al medesimo «genus».
Quanto alle disposizioni relative ai presidenti delle province
ordinarie - «in disparte ogni considerazione sull'assoluta
incomparabilita' tra lo status e la collocazione nel sistema della
Provincia autonoma di Trento rispetto agli enti provinciali ordinari»
- varrebbe comunque la considerazione che per questi ultimi il limite
in esame deve intendersi implicitamente abrogato, poiche' la legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha eliminato la loro
elezione diretta.
2.2.- Nel merito, la resistente osserva che il tema dei limiti
alla «eleggibilita'/candidabilita'» degli organi monocratici degli
esecutivi degli enti territoriali eletti direttamente e' stato
oggetto di «numerosi» interventi di questa Corte (si citano le
sentenze n. 64 del 2025 e n. 60 del 2023).
2.2.1.- Pur in assenza di precedenti specifici relativi ai
presidenti delle regioni o delle province ad autonomia speciale,
dalla giurisprudenza costituzionale si potrebbe ricavare «una serie
di punti fermi».
Il primo sarebbe che, alla luce degli artt. 3, 48 e 51 Cost., non
sarebbe «costituzionalmente ammissibile» l'assenza di qualsiasi
limite alla immediata rieleggibilita' degli organi di governo
monocratici eletti direttamente.
Il limite ai mandati consecutivi, infatti, si spiegherebbe con la
necessita' di contemperare interessi di fondamentale rilievo
costituzionale in qualche misura contrapposti: da un lato, «quello di
valorizzazione, in forza del principio democratico, della piena
liberta' di elettorato passivo e attivo (che giustificherebbe
l'eleggibilita' per una pluralita' di mandati anche consecutivi)»;
dall'altro, quelli di garantire un ricambio al vertice di tali organi
e tutelare l'eguaglianza nello svolgimento delle menzionate liberta',
«al fine di bilanciare il rischio, insito nell'investitura popolare
diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione
personalistica del potere» (si cita nuovamente la sentenza n. 64 del
2025), e di evitare che la competizione elettorale sia condizionata
da captatio benevolentiae o metus publicae potestatis.
L'affermazione della «necessita' costituzionale» di una
limitazione al numero dei mandati non si risolverebbe, pero', nella
conclusione che «gia' nella trama costituzionale [...] si possa
rintracciare l'esatto "punto di equilibrio" e, fuor di metafora,
l'esatta indicazione del numero dei mandati che soddisfa l'esigenza
di contemperamento sopra ricordata». Dall'esame della giurisprudenza
costituzionale, cioe', non parrebbe che «uno specifico numero dei
mandati costituisca un "contenuto vincolato" desumibile direttamente
dalla Carta».
Da essa si ricaverebbe, piuttosto, che tale punto di equilibrio
vada definito «nell'ambito dell'esercizio della discrezionalita'
legislativa del titolare della competenza a individuarlo».
2.2.2.- Con riferimento alle regioni ordinarie e ai comuni,
questa Corte avrebbe riconosciuto la competenza del legislatore
statale.
Quanto alle autonomie speciali, invece, andrebbero considerate
alcune «dirimenti peculiarita' nella disciplina della materia», come
sarebbe stato «incidentalmente» riconosciuto nella piu' volte citata
sentenza n. 64 del 2025, la' dove si e' affermato che il «disegno
delle autonomie speciali, definito da statuti dotati di rango
costituzionale, e' diverso da quello delle regioni ordinarie e il
nesso tra forma di governo e materia elettorale e' molto piu'
stringente, non essendovi per le prime la competenza legislativa
concorrente dello Stato delineata in Costituzione per le regioni
ordinarie».
Il «"blocco di costituzionalita'"» per le autonomie speciali
sarebbe costituito dal combinato disposto delle disposizioni
costituzionali e di quelle, di pari rango, contenute nelle leggi che
adottano gli statuti speciali.
Per esse, dunque, la fonte statutaria di rango costituzionale non
accoglierebbe in assoluto «la soluzione di "neutralita'" di cui
all'art. 51 Cost., quanto all'individuazione del punto di equilibrio
relativo al numero dei mandati, ma, tutto al contrario», compirebbe,
«in positivo e in negativo», delle scelte precise.
In particolare, con riferimento alla Regione siciliana, il
legislatore costituzionale avrebbe operato direttamente «la
ponderazione che conduce a stabilire nel numero di due i mandati
consecutivi esercitabili» dal Presidente di Regione eletto
direttamente, peraltro sottraendo tale scelta a eventuali future
modifiche ad opera della legge statutaria.
Siffatta opzione, tuttavia, si porrebbe in termini eccentrici
rispetto sia alle regioni ordinarie, per le quali «la "ponderazione"
e' rimessa» al legislatore ordinario, sia alle altre autonomie
speciali, per le quali si dovrebbe ritenere che sia rimessa alla loro
potesta' legislativa.
Per queste ultime la mancata riproposizione ad opera della legge
cost. n. 2 del 2001 del vincolo da essa posto per la Regione
siciliana non potrebbe che essere interpretato secondo il «canone
ermeneutico (a contrario) ubi voluit dixit ubi noluit tacuit». Essa
esprimerebbe, pertanto, la volonta' implicita, per le altre autonomie
speciali, di rimettere alla legge statutaria (mediante, dunque, un
procedimento aggravato, suscettibile anche di una «eventuale
pronuncia referendaria approvativa») la «scelta di opportunita' sul
"punto di equilibrio" relativo al limite dei mandati».
Pur prevedendo gli statuti speciali emendati dalla legge cost. n.
2 del 2001 specifici limiti quali l'armonia con la Costituzione e i
«principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», sarebbe
«arduo» ritenere che una specifica previsione relativa a una singola
regione speciale (il limite dei due mandati consecutivi nella Regione
siciliana) possa costituire un principio generale dell'ordinamento.
D'altro canto, l'applicazione alle autonomie speciali dei limiti
desumibili dalla legge n. 165 del 2004 avrebbe come conseguenza che
la loro competenza in tema di leggi statutarie finirebbe per essere
equiparata a quella delle regioni ordinarie di cui all'art. 122,
primo comma, Cost., «con sostanziale ulteriore equiparazione tra
"principi dell'ordinamento", predicati come limite alla prima, e
"principi fondamentali", predicati come limite alla seconda».
Al contrario, sarebbe evidente - come affermato da questa Corte
con specifico riferimento alla Regione siciliana - che la potesta'
legislativa primaria delle autonomie speciali non possa incontrare
limiti eguali a quelli che, ai sensi dell'art. 122 Cost., si
impongono alle regioni a statuto ordinario (si cita la sentenza n.
134 del 2018).
Sarebbe vero che tale affermazione, nella giurisprudenza
costituzionale, risulta accompagnata dalla precisazione che, al
contempo, le suddette autonomie non possono sottrarsi, se non laddove
ricorrano condizioni peculiari locali, all'applicazione dei principi
enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano espressivi
dell'esigenza indefettibile di uniformita' imposta dagli artt. 3 e 51
Cost. (si citano le sentenze n. 60 del 2023, n. 134 del 2018 e n. 143
del 2010).
2.2.3.- Non si potrebbe dubitare, tuttavia, del fatto che tali
condizioni peculiari locali ricorrano per la Provincia autonoma di
Trento, la quale, insieme a quella di Bolzano, godrebbe di un regime
costituzionale del tutto peculiare, «tale da farne un unicum nel
contesto delle autonomie territoriali», in ragione della presenza di
una pluralita' di minoranze linguistico-culturali.
La circostanza, poi, che la specialita' dell'autonomia della
Regione Trentino-Alto Adige /Südtirol e della sua conseguente
architettura istituzionale sia fondata su un doppio livello,
regionale e provinciale, determinerebbe delle conseguenze sulla
disciplina dei mandati dei Consigli provinciali e dei relativi
esecutivi.
Poiche', infatti, il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 25
dello statuto speciale, e' composto dai membri dei Consigli
provinciali di Trento e di Bolzano, «[s]e un Consiglio provinciale e'
rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica
sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato» (art. 48,
primo comma, ultimo periodo, dello statuto speciale).
Tale circostanza sarebbe sufficiente a rendere «del tutto
eccentrico lo status del Presidente della provincia in ipotesi
anticipatamente rieletto, il quale ex statuto non potra' godere di
una intera durata del proprio mandato».
Cio' farebbe venire meno «i presupposti di comparabilita' e
uguaglianza delle condizioni per l'applicazione della regola generale
sul numero dei mandati (ipoteticamente) definita dal legislatore
nazionale».
3.- Con atto depositato il 23 giugno 2025, l'Associazione di
promozione sociale «Piu' democrazia in Trentino» ha depositato
opinione scritta, in qualita' di amicus curiae, ai sensi dell'art. 6
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, argomentando in senso adesivo alle censure del
ricorrente.
L'opinione e' stata ammessa con decreto presidenziale del 23
settembre 2025.
4.- In data 15 ottobre 2025, la Provincia autonoma di Trento ha
depositato una memoria difensiva, con cui - oltre a illustrare
ulteriormente gli argomenti gia' spiegati nell'atto di costituzione -
ha eccepito l'inammissibilita' della questione avente ad oggetto la
disposizione provinciale che subordina l'operativita' del divieto del
quarto mandato consecutivo al pregresso esercizio delle funzioni
presidenziali per almeno settantadue mesi, anche non continuativi.
In ordine a tale disposizione, infatti, la difesa erariale non
avrebbe "speso" «nemmeno una parola a suffragio della propria
contestazione», con conseguente impossibilita' per la resistente di
esercitare il contraddittorio.
Considerato in diritto
l.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, recante
«Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale
2003», approvato ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello statuto
speciale.
Le disposizioni impugnate, modificando il comma 2 dell'art. 14
della legge prov. Trento n. 2 del 2003, innalzano, rispettivamente,
da due a tre i mandati consecutivi che possono essere svolti dal
Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto e
da quarantotto a settantadue i mesi, anche non continuativi, di
effettivo esercizio delle funzioni presidenziali necessari perche'
operi l'introdotto divieto del quarto mandato.
Per effetto delle menzionate modifiche, dunque, il testo
dell'art. 14, comma 2, della legge elettorale provinciale cosi'
recita: «[n]on e' immediatamente rieleggibile alla carica di
Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle tre
precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni
per almeno settantadue mesi anche non continuativi. Questa
disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio
universale diretto».
l.1.- Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, il legislatore
provinciale, in primo luogo, avrebbe violato lo stesso art. 47,
secondo comma, dello statuto speciale, eccedendo il limite dei
«principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», cui sarebbe
ascrivibile il divieto del terzo mandato consecutivo per il
presidente «di un organo eletto a suffragio universale e diretto».
Il principio in parola si ritrarrebbe da diverse disposizioni
presenti nell'ordinamento: l'art. 2, comma 1, lettera f), della legge
n. 165 del 2004, dettato per i presidenti di giunta regionale; l'art.
9, quarto comma, dello statuto speciale della Regione siciliana per
il Presidente della Regione; l'art. 51, comma 2, t.u. enti locali per
i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
e per i presidenti delle province ordinarie (fintanto che erano
eletti a suffragio universale e diretto).
La natura di principio generale dell'ordinamento si ricaverebbe,
poi, dalla ratio del divieto del terzo mandato consecutivo, che
esprimerebbe «un principio generale di organizzazione in ogni
democrazia matura», come si evincerebbe dalla giurisprudenza
costituzionale e, in particolare, dalle sentenze n. 64 del 2025 e n.
60 del 2023.
1.2.- La previsione della possibilita' di un terzo mandato
consecutivo, recata dalle disposizioni provinciali impugnate,
violerebbe, al contempo, gli artt. 2, 3, 48 e 51 Cost., il cui
rispetto si imporrebbe anche alla competenza legislativa primaria in
materia elettorale delle autonomie speciali.
Come piu' volte affermato da questa Corte, infatti, il limite dei
due mandati consecutivi risponderebbe all'esigenza di garantire
l'uniforme esercizio dei diritti politici fondamentali di elettorato
attivo e passivo, con la conseguenza che risulterebbe «preclusa anche
per tale ragione ogni differenziazione di trattamento su base
territoriale».
Nemmeno sussisterebbero peculiari condizioni locali idonee a
giustificare, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, una
differente disciplina in materia.
2.- E' preliminare l'esame delle eccezioni di inammissibilita'
sollevate dalla Provincia resistente.
2.1.- Secondo quest'ultima, le questioni sarebbero inammissibili,
in primo luogo, per inconferenza delle norme «interpost[e]» da cui il
ricorrente ricava il principio generale dell'ordinamento del divieto
del terzo mandato consecutivo.
In particolare, gli artt. 2, comma 1, lettera f), della legge n.
165 del 2004 e 51, comma 2, t.u. enti locali riguarderebbero,
rispettivamente, le regioni ordinarie e i comuni e le province
ordinarie (queste ultime sino alla loro riforma operata dalla legge
n. 56 del 2014), ossia enti che non appartengono al medesimo «genus»
della Provincia autonoma di Trento.
2.2.- L'eccezione - che, al di la' della generica formulazione,
nella sua trama argomentativa si riferisce, in realta',
esclusivamente alla dedotta violazione del limite dei principi
generali dell'ordinamento (e non, quindi, delle altre disposizioni
costituzionali evocate) - non e' fondata.
Il ricorrente menziona le disposizioni ricordate dalla resistente
(unitamente all'art. 9, quarto comma, dello statuto speciale della
Regione siciliana) non quali diretti parametri interposti, ma come
testi normativi da cui emergerebbe un principio generale
dell'ordinamento, che vincolerebbe la Provincia autonoma ai sensi
dell'art. 47, secondo comma, dello statuto speciale.
Se quelle disposizioni siano idonee o meno a fare emergere
siffatto principio non attiene all'ammissibilita', ma al merito delle
questioni.
2.3.- Nella memoria depositata in vista dell'udienza di
discussione la Provincia autonoma di Trento ha eccepito
l'inammissibilita' della sola questione avente a oggetto l'art. 1,
comma 2, dell'impugnato testo della legge provinciale.
Secondo la resistente, la difesa erariale non avrebbe "speso"
«nemmeno una parola a suffragio della propria contestazione», con
conseguente impossibilita' per la resistente medesima di esercitare
il contraddittorio.
2.4.- Anche questa eccezione non e' fondata.
E' vero che le censure del ricorrente sono incentrate sulla
presunta illegittimita' costituzionale dell'innalzamento del limite
ai mandati consecutivi stabilito dall'art. 1, comma 1.
Cio', tuttavia, non comporta l'inammissibilita' della questione
promossa in relazione all'art. 1, comma 2, perche' l'intervento del
legislatore provinciale e' unitario: con le due previsioni impugnate
esso ha inciso sulla stessa disposizione (l'art. 14, comma 2, della
legge elettorale provinciale). In particolare, con l'art. 1, comma 1,
ha portato da due a tre il limite dei mandati consecutivi del
Presidente della Provincia e con l'art. 1, comma 2, ha
consequenzialmente e proporzionalmente innalzato da quarantotto a
settantadue la durata minima dell'effettivo svolgimento delle
funzioni presidenziali richiesta perche' operi la limitazione ai
mandati.
In altri termini, poiche' la modifica recata con l'art. 1, comma
2, e' una conseguenza logica e proporzionale dell'aumento del numero
dei mandati consecutivi operata con l'art. 1, comma 1, le censure
rivolte a quest'ultimo si estendono al primo.
3.- Nel merito, le questioni sono fondate.
La Provincia autonoma di Trento ha esercitato la competenza
legislativa primaria attribuitale dall'art. 47, secondo comma, dello
statuto speciale, a tenore del quale «la legge provinciale, approvata
dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi
componenti, determina la forma di governo della Provincia e,
specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio provinciale,
del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli
organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della
mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della
Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le
predette cariche, nonche' l'esercizio del diritto di iniziativa
popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale
abrogativo, propositivo e consultivo».
Si tratta della cosiddetta legge statutaria - introdotta per
tutte le autonomie speciali (ad eccezione della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol)) dalla legge cost. n. 2 del 2001 - che,
ai sensi dello stesso art. 47, secondo comma, dello statuto speciale,
incontra i limiti della «armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica», del «rispetto degli
obblighi internazionali» e «dell'osservanza» delle norme statutarie
previste nel medesimo Capo (del Titolo II).
Con le disposizioni impugnate il legislatore provinciale,
ponendosi in contrasto con il divieto del terzo mandato consecutivo,
ha ecceduto siffatti limiti.
Per le ragioni che si illustreranno meglio appresso, deve infatti
ritenersi che il divieto in questione non sia imposto dalla
Costituzione (infra, punto 8) e tuttavia valga anche per le autonomie
speciali, sia perche' - allo stato attuale della legislazione - deve
considerarsi un principio generale dell'ordinamento (infra, punto 6),
sia in ragione del necessario rispetto del principio di eguaglianza
nell'accesso alle cariche elettive (infra, punto 7).
4.- A proposito del medesimo divieto posto dall'art. 51, comma 2,
t.u. enti locali per i comuni piu' popolosi, questa Corte, con la
sentenza n. 60 del 2023, ha osservato come esso - sin dalla sua
introduzione ad opera dell'art. 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81
(Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provinciale) - sia stato pensato
dal legislatore quale «temperamento "di sistema"» rispetto alla
contestuale introduzione dell'elezione diretta dei sindaci e dei
presidenti di provincia.
Non solo, ma siffatta limitazione al diritto di elettorato
passivo - «in stretta connessione con l'elezione diretta dell'organo
di vertice dell'ente locale, a cui fa da ponderato contraltare» -
riflette anche «una scelta normativa idonea a inverare e garantire
ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva
par condicio tra i candidati, la liberta' di voto dei singoli
elettori e la genuinita' complessiva della competizione elettorale,
il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in
definitiva, la stessa democraticita' degli enti locali. Tali
ulteriori interessi costituzionali sono destinati ad operare in
armonia con il principio presidiato dall'art. 51 Cost., in base ad
uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere
lasciata nelle mani del legislatore statale» (cosi', ancora, la
sentenza n. 60 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 196 del
2024).
5.- Con la recente sentenza n. 64 del 2025 - a proposito
dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004
adottata per le regioni ordinarie in attuazione dell'art. 122, primo
comma, Cost. - si e' chiarito che quanto affermato per i sindaci
vale, «a fortiori, per i Presidenti di Giunta regionale eletti a
suffragio universale e diretto, dato che costoro [...] assommano in
se' ampi poteri, sino al punto che in dottrina la relativa forma di
governo e' anche stata definita "iperpresidenziale"».
La forma di governo introdotta dalla legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del
Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle
Regioni), infatti, si caratterizza: «a) per il potere del Presidente
di nominare o revocare i componenti della Giunta (art. 122, quinto
comma, Cost.), scegliendoli anche al di fuori del Consiglio
regionale; b) per il principio aut simul stabunt aut simul cadent,
ossia per un meccanismo che lega il destino del Consiglio regionale a
quello del Presidente della Giunta e viceversa, e che si articola, da
un lato, nella regola secondo cui la perdita della carica da parte
del secondo (per dimissioni volontarie, rimozione, impedimento
permanente o morte) comporta lo scioglimento del primo e il ritorno
alle urne (art. 126, terzo comma, Cost.) e, dall'altro, nella regola
per cui il Consiglio, per rimuovere il Presidente della Giunta (e
quest'ultima), puo' solo approvare, a maggioranza assoluta, una
mozione di sfiducia, ovvero passare per le dimissioni contestuali
della maggioranza dei propri eletti (art. 126, commi secondo e terzo,
Cost.), con la conseguenza necessaria, anche in questi casi, dello
scioglimento del medesimo Consiglio e del ritorno alle urne; c)
correlativamente, per l'assenza di un rapporto di fiducia diretto tra
i due organi, sostituito da un rapporto di "non sfiducia"» (sentenza
n. 64 del 2025 citata).
Nella medesima sentenza si e' aggiunto che anche per i presidenti
di giunta regionale il legislatore ha considerato il divieto del
terzo mandato consecutivo, da un lato, un temperamento di sistema
rispetto all'elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da
«"ponderato contraltare"»; e, dall'altro, «un bilanciamento tra
contrapposti principi», ossia un «delicato punto di equilibrio» tra
il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo,
nonche' gli interessi riconducibili alla genuinita' della
competizione elettorale e alla generale democraticita' delle
istituzioni.
Tale scelta legislativa, proprio per la sua ratio e per la natura
dei diritti e degli interessi coinvolti, una volta compiuta, non puo'
che imporsi, quale principio fondamentale, in condizioni di
«uniformita' normativa, su tutto il territorio nazionale» (ancora,
sentenza n. 64 del 2025).
6.- La connessione del divieto in questione con i menzionati
diritti e principi costituzionali caratterizzanti la stessa forma di
Stato spiega perche' esso va ascritto anche ai principi generali
dell'ordinamento, che si impongono, quali limiti alla loro potesta'
legislativa primaria, a quelle autonomie speciali, come la Provincia
autonoma di Trento, la cui forma di governo (in seguito alle
modifiche statutarie apportate dalla legge costituzionale n. 2 del
2001) si caratterizza, al pari di quella delle regioni ordinarie, per
l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente e per i
suoi conseguenti ampi poteri.
Anche nel loro caso, infatti, la regolamentazione del limite ai
mandati consecutivi, in primo luogo, «incide sulle condizioni di
accesso alla carica apicale, con rilevanti ricadute sull'assetto
complessivo» dell'ente regionale (o provinciale), e «individua un
punto di equilibrio tra plurime esigenze di rilievo costituzionale»
(sentenza n. 60 del 2023).
Anche nel loro caso, in secondo luogo, ricorre l'esigenza
democratica di «bilanciare il rischio, insito nell'investitura
popolare diretta, di spinte plebiscitarie e di una concentrazione
personalistica del potere» (sentenza n. 64 del 2025): tale esigenza
riguarda, segnatamente, gli organi monocratici titolari di potere
politico che hanno un ruolo significativo nella dialettica
democratica.
Come messo in luce dalla Commissione di Venezia nel citato report
«Democracy, limitation of mandates and incompatibility of political
functions», infatti, la democrazia moderna puo' funzionare solo «con
o attraverso limitazioni» che siano predeterminate come «legittime e
ragionevoli» e la limitazione ai mandati politici e' uno dei
«principi chiave» che «limitano» la democrazia, ma che «allo stesso
tempo la rendono possibile».
7.- Il divieto in questione si impone alle ricordate autonomie
speciali anche a tutela del principio costituzionale di eguaglianza
nell'accesso alle cariche elettive, che parimenti assurge a limite
della loro competenza legislativa primaria in materia elettorale.
Il rispetto di tale limite non comporta il disconoscimento di
quella potesta' legislativa, «"[...] ma significa tutelare il
fondamentale diritto di elettorato passivo, trattandosi 'di un
diritto che, essendo intangibile nel suo contenuto di valore, puo'
essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono
limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi
costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre
discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia
la Regione o il luogo di appartenenza' (cfr. ex plurimis sentenza n.
235 del 1988)" (sentenza n. 143 del 2010; in termini, sentenze n. 288
del 2007, n. 539 del 1990 e n. 189 del 1971)» (sentenza n. 60 del
2023).
Come questa Corte ha gia' affermato, del resto, le autonomie
speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilita' e
incompatibilita', per quanto rimesse alla loro competenza legislativa
primaria, sono comunque tenute al rispetto dei principi enunciati
dalla legge n. 165 del 2004 che siano «espressivi dell'esigenza
indefettibile di uniformita' imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.»
(sentenza n. 143 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 148 del
2025, n. 134 del 2018 e n. 294 del 2011).
Tra questi principi, per le ragioni gia' esposte ai punti 5, 6 e
7 - ossia per la sua ratio di temperamento di sistema dell'elezione
diretta e di punto di equilibrio tra contrapposti diritti e principi
fondamentali - deve annoverarsi quello del divieto del terzo mandato
consecutivo recato dal citato art. 2, comma 1, lettera f).
8.- Non conduce a conclusioni diverse il rilievo svolto dalla
Provincia autonoma di Trento, secondo cui la giurisprudenza
costituzionale non ha mai affermato che il divieto in parola e'
costituzionalmente imposto e ha precisato, anzi, che esso riflette un
punto di equilibrio la cui concreta determinazione e' rimessa al
legislatore statale.
Invero, la Costituzione non impone il divieto del terzo mandato e
spetta al legislatore statale individuare, a monte, il punto di
equilibrio tra i ricordati e contrapposti principi costituzionali che
sottende il limite temporale all'esercizio delle cariche monocratiche
apicali elette a suffragio universale e diretto.
Cio' che conta, tuttavia, nell'odierna prospettiva, e' che, una
volta fissato, quel punto di equilibrio si impone, a valle, anche
alle autonomie speciali sia come principio generale dell'ordinamento
che per il necessario rispetto del principio di eguaglianza
nell'accesso alle cariche elettive.
9.- Parimenti inconferente appare l'ulteriore rilievo svolto
dalla resistente, secondo cui questa Corte ha affermato che il
«disegno delle autonomie speciali, definito da statuti dotati di
rango costituzionale, e' diverso da quello delle regioni ordinarie e
il nesso tra forma di governo e materia elettorale e' molto piu'
stringente, non essendovi per le prime la competenza legislativa
concorrente dello Stato delineata in Costituzione per le regioni
ordinarie» (sentenza n. 64 del 2025).
Si tratta, infatti, di una affermazione volta a escludere, in
generale, la piena sovrapponibilita' del quadro delle competenze in
punto di materia elettorale e forma di governo tra regioni ordinarie
e autonomie speciali, ma che nulla dice sui limiti alla legislazione
primaria delle seconde.
10.- Non e' condivisibile, poi, l'argomento a contrario della
Provincia autonoma di Trento per cui il legislatore costituzionale
del 2001, prevedendo espressamente il divieto del terzo mandato
consecutivo solo nello statuto speciale della Regione siciliana,
avrebbe rimesso alle altre autonomie speciali - e in particolare alle
loro leggi statutarie - la concreta determinazione della limitazione
ai mandati.
La presenza del divieto nello statuto della Regione siciliana ha
una sua piu' semplice giustificazione storica e istituzionale.
Per tale Regione, infatti, come emerge dai lavori parlamentari,
il legislatore costituzionale ha inteso recepire integralmente la
cosiddetta "legge-voto", approvata quasi all'unanimita'
dall'Assemblea regionale siciliana e recante tutte le modifiche poi
apportate al suo statuto, ivi compresa quella sul divieto del terzo
mandato.
11.- Nemmeno condivisibili sono gli ulteriori argomenti della
resistente incentrati sulla presenza di peculiari situazioni locali
che, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 148
del 2025, n. 60 del 2023, n. 283 e n. 143 del 2010, n. 288 del 2007,
n. 276 del 1997, n. 539 del 1990, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969),
giustificherebbero una deroga all'esigenza di uniformita' di
trattamento nella regolazione dell'accesso alla carica di Presidente
della Provincia.
Tali peculiarita' sarebbero date da: a) la presenza in entrambe
le Province autonome «di una pluralita' di minoranze
linguistico-culturali»; b) la regola fissata dallo statuto speciale
all'art. 48, primo comma, per cui, in caso di scadenza anticipata di
uno dei due Consigli provinciali (che formano il Consiglio
regionale), il Presidente della Provincia rieletto non dura per
l'intero mandato, ma solo per il tempo rimanente all'altro Consiglio.
11.1.- Quanto al primo dei due argomenti, la resistente non
spiega perche' la presenza di minoranze linguistiche giustificherebbe
un numero di mandati piu' elevato e, quindi, un vertice monocratico
eletto direttamente ancora piu' forte rispetto al resto del
territorio nazionale.
Va osservato, al contrario, che, per le autonomie ove la presenza
delle minoranze in questione e' piu' radicata (Provincia autonoma di
Bolzano e Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee dʼAoste), il
legislatore costituzionale ha optato - fino a diversa scelta da parte
della legge statutaria - per il mantenimento della elezione
consiliare del Presidente: cio' sulla base del presupposto implicito
che quelle minoranze trovino una piu' adeguata rappresentanza
politica e una maggiore tutela (non in un organo monocratico eletto a
suffragio universale e diretto ma) nel Consiglio provinciale e
regionale, ossia in un organo collegiale.
11.2.- Quanto al secondo argomento, la possibilita' che uno dei
mandati duri meno dell'ordinario quinquennio costituisce pur sempre
un'evenienza "patologica" dovuta alla scadenza anticipata del
precedente e, in quanto tale, non puo' giustificare - come accade con
le previsioni impugnate - un innalzamento del tetto ai mandati anche
per l'ipotesi del loro regolare compimento.
Essa, per contro, puo' giustificare, ad opera del legislatore
provinciale, una regolazione dei cosiddetti spazi "interstiziali"
(sentenza n. 64 del 2025).
Non a caso, alcune legislazioni regionali prevedono una durata
temporale minima perche' un mandato possa essere computato ai fini
dell'operativita' del limite. La stessa Provincia autonoma di Trento,
del resto, ha regolato tale aspetto, stabilendo che il divieto del
terzo mandato opera solo a condizione che il Presidente uscente abbia
gia' svolto nei due mandati pregressi almeno quarantotto mesi, anche
non consecutivi (innalzati, con la modifica in esame, a settantadue
in relazione ai pregressi tre mandati).
12.- Pur trattandosi di profilo non dedotto dalla resistente, e'
il caso di precisare che nemmeno possono ravvisarsi peculiari
condizioni locali atte a giustificare un regime derogatorio nelle
circostanze che, per la Provincia autonoma di Trento, il principio
del simul stabunt simul cadent e' parzialmente attenuato ed e'
prevista una mozione di sfiducia individuale nei confronti di uno o
piu' assessori.
12.1.- Quanto al principio del "simul simul", in primo luogo, lo
statuto speciale per entrambe le Province non regola, a regime, le
due ipotesi "fisiche" dell'impedimento permanente e della morte del
Presidente, che sono invece disciplinate dalla legge elettorale
provinciale in modo parzialmente diverso rispetto a quanto previsto
per le regioni ordinarie in Costituzione e per le altre autonomie
speciali nei relativi statuti (ove comportano sempre le dimissioni
della giunta e lo scioglimento del consiglio).
In particolare, la legge prov. Trento n. 2 del 2003 dispone,
all'art. 5, comma 4, che l'impedimento permanente e la morte che
intervengano dopo tre anni dall'inizio della legislatura non portano
alla sua automatica conclusione: in questo caso, «il Consiglio
provinciale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione ed
elegge, per la restante parte della legislatura, il nuovo Presidente
della Provincia, scegliendolo tra i propri componenti».
12.2.- Parzialmente eccentrico e' anche il regime delle
dimissioni del Presidente: all'art. 5, comma 3, della medesima legge
provinciale e' previsto, infatti, che, qualora egli le presenti negli
ultimi dodici mesi della legislatura, la Giunta e il Consiglio
provinciale rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino
alla scadenza del quinquennio e le funzioni di Presidente della
Provincia sono svolte dal vicepresidente, ovvero dall'assessore piu'
anziano di eta' in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla
carica del vicepresidente.
12.3.- Tutte le ricordate previsioni si spiegano con la volonta'
del legislatore provinciale di limitare i casi di elezione di un
Consiglio e di un Presidente destinati a durare in carica per un
tempo ridotto, ossia fino al termine del mandato del Consiglio
dell'altra Provincia autonoma, ai sensi di quanto previsto dal citato
art. 48, primo comma, dello statuto speciale.
12.4.- Tali ipotesi, per quanto qui rileva, pur facendo
registrare una parziale deroga al principio del "simul simul", sono,
tuttavia, marginali e non in grado di mutare l'assetto di fondo dei
rapporti tra poteri proprio della forma di governo basata
sull'elezione diretta del Presidente: a) quanto all'impedimento
permanente e alla morte, perche' si tratta di evenienze
statisticamente infrequenti e politicamente non significative, oltre
che disciplinate in modo diverso solo nell'ultimo biennio; b) quanto
alle dimissioni, perche' - anche a prescindere dalla compatibilita' o
meno di siffatta previsione con lo statuto speciale - disciplinate
diversamente solo nell'ultimo tratto del mandato (l'ultimo dei cinque
anni).
12.5.- Anche la previsione della mozione di sfiducia individuale
nei confronti di uno o piu' assessori, pur costituendo un parziale
limite al potere del Presidente di (nomina e) revoca dei componenti
della Giunta, non e' idonea a stravolgere l'impianto di fondo del
sistema della sua elezione diretta.
Tale sistema, infatti, resta pur sempre caratterizzato non solo
da ampi residui poteri del Presidente medesimo nei confronti del
Consiglio regionale e della Giunta, ma anche dal suo plus di
legittimazione derivante dall'investitura popolare diretta e dal
connesso rischio di spinte plebiscitarie e di una concentrazione
personalistica del potere.
13.- Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, del testo
di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi
dell'art. 47 dello statuto speciale e recante «Modificazioni
dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003».
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e
2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge
elettorale provinciale 2003».
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI