N. 212 SENTENZA 17 novembre - 30 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Incompatibilita'  del  giudice  -  Incompatibilita'
  alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice  che,
  quale componente del tribunale dell'appello, si sia pronunciato  in
  ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato
  (ex art. 310 cod. proc. pen.), quando la pronuncia riguardi aspetti
  non  meramente  formali  del  provvedimento  impugnato   -   Omessa
  previsione  -   Violazione   dei   principi   della   terzieta'   e
  imparzialita' della giurisdizione - Illegittimita' costituzionale. 
Processo penale - Incompatibilita'  del  giudice  -  Incompatibilita'
  alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice  che,
  quale componente del tribunale del riesame, si sia  pronunciato  in
  ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato
  (ex art. 309 cod. proc. pen.) - Omessa  previsione  -  Disposizione
  avente la stessa  natura  di  altra  dichiarata  costituzionalmente
  illegittima - Illegittimita' costituzionale consequenziale. 
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo  comma,  25,  primo
  comma, 27, secondo comma, e 101. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI,  Marco  D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Massimo
  LUCIANI, Maria  Alessandra  SANDULLI,  Roberto  Nicola  CASSINELLI,
  Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma
2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello  di
Caltanissetta,  nel  procedimento  penale  a  carico  di  G.  G.  con
ordinanza del 6 marzo 2025, iscritta al n. 56 del registro  ordinanze
2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  15,
prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2025  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 6 marzo 2025 iscritta al n. 56 del registro
ordinanze 2025, la Corte d'appello di Caltanissetta ha sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma,  25,  primo
comma, 27, secondo comma, e  101  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 34,  comma  2,  del  codice  di
procedura penale, nella parte in cui non  prevede  l'incompatibilita'
con la funzione di  giudice  dell'udienza  preliminare  nel  processo
penale a carico degli imputati maggiorenni, del giudice  che  si  sia
pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei  confronti
dell'imputato nell'ambito del procedimento di appello di cui all'art.
310 cod. proc. pen., qualora la pronuncia  abbia  riguardato  aspetti
non meramente formali del provvedimento impugnato. 
    Il giudice a quo espone  di  essere  chiamato  a  decidere  sulla
dichiarazione di  ricusazione  proposta  nei  confronti  del  giudice
dell'udienza preliminare di un processo penale con plurimi  imputati:
dichiarazione presentata da uno di questi e motivata dal fatto che il
giudice ricusato si era pronunciato, quale componente  del  Tribunale
ordinario di Caltanissetta, sull'appello ex art. 310 cod. proc.  pen.
proposto dal ricusante avverso l'ordinanza di rigetto  della  propria
richiesta di sostituzione della misura della  custodia  cautelare  in
carcere con altra meno  afflittiva.  Il  rimettente  precisa  che  il
giudice ricusato si era  pronunciato  sull'appello  proposto  avverso
l'ordinanza che aveva provveduto  in  ordine  alla  misura  cautelare
personale applicata nei confronti di G. G. per gli stessi  fatti  che
avevano  portato  alla  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   e   alla
celebrazione dell'udienza preliminare dinnanzi a se', e che, in  tale
occasione, si era pronunciato su aspetti non  esclusivamente  formali
dell'ordinanza  oggetto  del  gravame.  Aggiunge,  infine,   che   la
richiesta  di   astensione,   proposta   dal   giudice   dell'udienza
preliminare per questa ragione, era stata  rigettata  dal  Presidente
del Tribunale di Caltanissetta. 
    2.-  Tanto  premesso,  il   giudice   rimettente   si   sofferma,
innanzitutto, sui mutamenti subiti nel corso del  tempo  dall'udienza
preliminare, che non puo' piu' ritenersi un mero momento di passaggio
prima dell'apertura della fase del giudizio, essendo  divenuta  ormai
una delle sedi di valutazione della causa nel merito, cosi' da essere
rilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio,  per
i casi di sussistenza della incompatibilita'  (sentenza  n.  224  del
2001). Vengono, infatti, in rilievo i poteri attribuiti  al  GUP,  il
quale non solo puo' disporre l'integrazione delle indagini,  ma  puo'
anche assumere prove d'ufficio, se decisive ai fini della sentenza di
non luogo a procedere, con  il  conseguente  venire  meno  di  quella
caratteristica di sommarieta'  della  fase,  inizialmente  attribuita
alla udienza  preliminare.  Anche  le  decisioni  che  la  concludono
assumono quindi un valore differente.  L'art.  425  cod.  proc.  pen.
pone, infatti, il giudice innanzi a una valutazione di  merito  circa
l'esistenza e consistenza dell'accusa che si traduce  in  una  scelta
dicotomica: sentenza di non luogo a procedere o decreto  che  dispone
il giudizio, pronunce entrambi pregiudicabili da atti anteriori  e  a
loro volta idonee a pregiudicare atti successivi. 
    3.- Cio' chiarito, il  rimettente  sottolinea  come  tale  quadro
normativo dell'udienza preliminare sia  diverso  da  quello  che  era
stato, a suo tempo, oggetto di valutazione da parte di  questa  Corte
con la sentenza n. 290  del  1998,  dichiarativa  dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui  non  prevedeva,  nel  processo  penale  a  carico  di   imputati
minorenni, l'incompatibilita' con la funzione di GUP del giudice che,
come componente del  tribunale  del  riesame,  si  fosse  pronunciato
sull'ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare  personale   nei
confronti dell'indagato o dell'imputato, e, stante l'identita'  della
funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il
profilo  della  loro  forza  pregiudicante  il  giudizio  sul  merito
dell'ipotesi, anche l'incompatibilita' con la  funzione  di  GUP  del
giudice che,  come  componente  del  tribunale  dell'appello  avverso
l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare  personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si fosse pronunciato  su
aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza. 
    Si evidenzia, dunque, che il distinguo operato in tale  pronuncia
tra GUP del tribunale  ordinario  (non  incompatibile  a  fronte  del
pregresso  svolgimento  della  funzione  del   giudice   dell'appello
cautelare) e  GUP  minorile  (incompatibile  in  caso  di  precedente
esercizio della  predetta  funzione)  era  legato  a  una  disciplina
dell'udienza preliminare del  tutto  differente  da  quella  attuale,
modificata dalla legge 16  dicembre  1999,  n.  479  (Modifiche  alle
disposizioni sul procedimento davanti al  tribunale  in  composizione
monocratica  e  altre  modifiche  al  codice  di  procedura   penale.
Modifiche   al   codice   penale   e   all'ordinamento   giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita'
spettanti al  giudice  di  pace  e  di  esercizio  della  professione
forense). Sul punto si  aggiunge  che,  attualmente,  anche  dopo  il
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione  della  legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia  di  giustizia  riparativa  e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti  giudiziari),
l'udienza preliminare  e'  divenuta  ancor  piu'  una  fase  centrale
nell'accertamento del fatto contestato,  con  un  controllo  rigoroso
dell'operato del pubblico ministero. 
    4.- Tanto  esposto  sulla  natura  dell'udienza  preliminare,  il
giudice a quo richiama una serie  di  pronunce  di  questa  Corte  in
materia  di   incompatibilita'   del   giudice,   soffermandosi,   in
particolare, sulla sentenza n. 131 del 1996, che, con riferimento  al
giudice   del   dibattimento,    ha    dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,  «nella  parte
in cui non prevede: l'incompatibilita' alla funzione di giudizio  del
giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309  cod.
proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una  misura
cautelare personale  nei  confronti  dell'indagato  o  dell'imputato;
l'incompatibilita' alla funzione di giudizio  del  giudice  che  come
componente  del  tribunale  dell'appello  avverso   l'ordinanza   che
provvede in ordine a una misura  cautelare  personale  nei  confronti
dell'indagato o dell'imputato (art.  310  cod.  proc.  pen.)  si  sia
pronunciato su  aspetti  non  esclusivamente  formali  dell'ordinanza
anzidetta». 
    5.- Alla luce delle  richiamate  decisioni  e  del  loro  portato
motivazionale, il rimettente - stante il  carattere  tassativo  delle
ipotesi di incompatibilita' ex art. 34 cod. proc. pen.,  di  ostacolo
all'estensione in via analogica delle disposizioni che le contemplano
a casi diversi da quelli in esse considerati -  solleva,  dunque,  le
predette questioni di legittimita' costituzionale. 
    6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non  e'  intervenuto
in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  56  del
2025),  la  Corte  d'appello  di  Caltanissetta  ha   sollevato,   in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma,  25,  primo
comma, 27, secondo comma, e  101  Cost.,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte  in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  con  la  funzione  di  giudice
dell'udienza  preliminare  del  giudice  che,  quale  componente  del
tribunale dell'appello di cui all'art. 310 cod. proc.  pen.,  si  sia
pronunciato in ordine a  una  misura  cautelare  personale  applicata
all'imputato per i  medesimi  fatti,  quando  la  pronuncia  riguardi
aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato. 
    2.- Le questioni sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost., con assorbimento dei rimanenti parametri. 
    3.- Questa Corte ha costantemente affermato  che  la  «disciplina
sull'incompatibilita' del giudice determinata da  atti  compiuti  nel
procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei  valori  della
terzieta' e imparzialita' del giudice, mirando a escludere che questi
possa pronunciarsi  condizionato  dalla  "forza  della  prevenzione",
cioe' dalla tendenza a confermare una  decisione  o  a  mantenere  un
atteggiamento gia' assunto, derivante da valutazioni  che  sia  stato
precedentemente chiamato a  svolgere  in  ordine  alla  medesima  res
iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2025, n. 93 del 2024,  n.
64, n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012,  n.  177
del 2010 e n. 224 del 2001). L'imparzialita'  del  giudice  richiede,
infatti, che le funzioni del giudicare siano assegnate a un  soggetto
"terzo", scevro  di  interessi  propri  che  possano  far  velo  alla
rigorosa applicazione del diritto  e  anche  sgombro  da  convinzioni
precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi (sentenza n.
155 del 1996)» (sentenza n. 172 del 2023). 
    Con  specifico  riferimento  alle   fattispecie   di   cosiddetta
incompatibilita' "orizzontale" di cui al censurato comma 2  dell'art.
34 cod.  proc.  pen.  -  ossia  all'incompatibilita'  attinente  alla
relazione tra la fase del giudizio e quella  che  la  precede  -,  la
giurisprudenza costituzionale ha precisato che essa  «presuppone  una
relazione  tra  due  termini:  una  "fonte  di  pregiudizio"   (ossia
un'attivita'  giurisdizionale  atta  a  generare   la   forza   della
prevenzione) e una  "sede  pregiudicata"  (vale  a  dire  un  compito
decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l'attivita'
pregiudicante, non risulta piu' idoneo)» (sentenze n. 74 del  2024  e
n. 16 del 2022). 
    3.1.- Quanto al secondo fattore, l'art. 34, comma 2,  cod.  proc.
pen.  individua  la  "sede  pregiudicata"  nella  partecipazione   al
«giudizio» (sentenza n. 74 del 2024), dovendosi  per  tale  intendere
«ogni processo che, in base a un esame delle prove,  pervenga  a  una
decisione di merito» (sentenza n. 209 del 2024). 
    A tale nozione va ricondotto non solo il giudizio  dibattimentale
ma anche, ad esempio, il giudizio abbreviato  (sentenza  n.  401  del
1991), l'applicazione della pena su richiesta delle parti  (ordinanza
n.  151  del  2004),  e,  per  quanto  qui  di  interesse,  l'udienza
preliminare (cosi', sentenze n. 93 del 2024, n. 16 del 2022,  n.  400
del 2008, n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 del 2004
e n. 367 del 2002). 
    L'inclusione dell'udienza preliminare tra i momenti di «giudizio»
si deve all'evoluzione di cui la  stessa  e'  stata  protagonista  ad
opera della legge n. 479 del 1999, oltre  che,  successivamente,  del
d.lgs.  n.  150  del  2022.  Infatti,  a  seguito  delle   importanti
innovazioni  introdotte  dalla  prima  di  tali  novelle,   l'udienza
preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della
quantita' e qualita' di elementi valutativi che  vi  possono  trovare
ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, sia,
infine, per cio' che attiene alla piu' estesa gamma  delle  decisioni
che lo stesso giudice e' chiamato ad adottare; mentre  il  successivo
decreto legislativo ha previsto una nuova regola di giudizio, in base
alla quale il  giudice  dell'udienza  preliminare  deve  disporre  il
rinvio  a  giudizio  solo  quando,  all'esito  dell'udienza,  ritenga
possibile «formulare una ragionevole previsione di condanna». Essa e'
stata dunque ritenuta da questa Corte un momento delibativo privo dei
«caratteri di sommarieta'» che  originariamente  la  caratterizzavano
(tra le tante, sentenze n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001;  ordinanza
n. 150 del 2024). 
    3.2.-   Quanto,   invece,   all'"attivita'   pregiudicante",   la
giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato le condizioni che
devono  contestualmente  sussistere   affinche'   si   configuri   la
necessita' costituzionale di prevedere un'ipotesi di incompatibilita'
endoprocessuale: le  preesistenti  valutazioni  devono  cadere  sulla
medesima res iudicanda; il  giudice  deve  essere  stato  chiamato  a
effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera
strumentale all'assunzione di una decisione (e non semplicemente aver
avuto conoscenza di essi); tale valutazione deve attenere  al  merito
dell'ipotesi  accusatoria  (e  non  gia'  al  mero  svolgimento   del
processo); infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una
diversa fase del procedimento (sentenze n. 182 del 2025, n. 209 e  n.
74 del 2024, ma anche, tra le altre, sentenze n. 172 e n. 91 del 2023
e n. 64 del 2022). 
    A tale ambito  viene  ricondotta  anche  l'attivita'  svolta  dal
giudice in fase di applicazione, modificazione o  estinzione  di  una
misura cautelare nonche' in sede di riesame e appello ex artt. 309  e
310 cod. proc.  pen.,  nei  limiti  in  cui,  quanto  a  quest'ultima
ipotesi, attraverso l'appello, egli sia chiamato a  un  sindacato  su
aspetti  sostanziali  e  non  esclusivamente  formali  dell'ordinanza
impugnata. 
    Questa Corte ha, infatti, da tempo superato il proprio precedente
orientamento, in base al quale il merito  dell'accusa  e  le  cautele
appartenevano ad ambiti distinti  per  oggetto  e  funzione,  con  la
conseguenza che le pronunce sulla liberta' personale, comprese quelle
assunte in sede di riesame o di appello de libertate, non si riteneva
comportassero valutazioni  idonee  a  tradursi  in  un  giudizio  che
interferisse con quello sul  merito  della  res  iudicanda,  tale  da
compromettere (o  far  apparire  compromessa)  l'imparzialita'  della
decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato (sentenze n.
124 del 1992 e n. 502 del 1991; ordinanza n. 516 del 1991). A partire
gia' dalla sentenza n. 432 del 1995, e' stato, infatti, affermato che
le decisioni relative all'applicazione delle misure  cautelari  sono,
in linea di principio, idonee a costituire  attivita'  pregiudicante,
in quanto presuppongono  sempre  un  giudizio  prognostico  su  detta
responsabilita', trattandosi di giudizio che,  anche  alla  luce  del
nuovo codice di rito, nonche' delle modifiche introdotte dalla  legge
8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice  di  procedura  penale  in
tema di semplificazione dei procedimenti, di misure  cautelari  e  di
diritto di difesa), e' divenuto piu' approfondito che  in  passato  e
tale da  superare,  ai  fini  che  interessano,  la  distinzione  tra
valutazioni di tipo indiziario, rilevanti ai fini  della  cautela,  e
giudizio  sul  merito  dell'accusa,  basato  su  elementi  di   prova
(sentenze n. 153 del 2012, n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995). 
    4.- Come detto, tale  principio  e'  stato  affermato  anche  con
riferimento al componente del tribunale del riesame o dell'appello de
libertate che si sia pronunciato su una  misura  cautelare  personale
(con la precisazione, per l'ipotesi ex art. 310 cod. proc. pen. - ove
la cognizione, a differenza dell'ipotesi di  cui  all'art.  309  cod.
proc. pen., e' limitata  ai  motivi  proposti  -,  che  egli  si  sia
pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza  che
provvede  sulla  misura  cautelare).  E   cio'   sulla   base   della
considerazione che, anche in questi casi, il giudice  e'  chiamato  a
effettuare  un  giudizio  prognostico  sulla  responsabilita'  penale
secondo  il  parametro  dei  gravi  indizi  di  colpevolezza,   nella
prospettiva di una consistente probabilita' di condanna dell'imputato
e della sua sottoposizione in concreto a una pena. 
    4.1.- Sulla base di tali considerazioni, la gia' citata  sentenza
n. 131 del 1996 ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  della
disposizione   censurata,   nella   parte   in   cui   non    prevede
l'incompatibilita' con la «funzione di  giudizio»  del  giudice  che,
come  componente  del  tribunale  del  riesame,  si  sia  pronunciato
sull'ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare  personale   nei
confronti dell'indagato o dell'imputato,  nonche'  del  giudice  che,
come componente del tribunale dell'appello  avverso  l'ordinanza  che
provvede in ordine a una misura  cautelare  personale  nei  confronti
dell'indagato o dell'imputato, si  sia  pronunciato  su  aspetti  non
esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. 
    In tale sentenza questa Corte ha, innanzitutto, ricordato  che  i
principi elaborati in  materia  di  incompatibilita'  devono  trovare
applicazione  anche  nel  rapporto  tra  adozione  di   provvedimenti
cautelari  personali  e  giudizio  sul  merito  dell'imputazione,  in
quanto, alla luce delle modifiche operate dalla gia' citata legge  n.
332 del 1995, le pronunce cautelari presuppongono sempre un  giudizio
prognostico di segno positivo sulla responsabilita', ancorche' basato
su indizi e non ancora  su  prove,  implicando,  quindi,  valutazioni
idonee a comportare un pregiudizio sul merito dell'accusa. 
    Cio' premesso, in  tale  pronuncia  e'  stato  osservato  che  il
riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'atto che dispone  la  misura
cautelare comporta valutazioni  di  merito  del  medesimo  genere  di
quelle che, compiute dal giudice per le indagini preliminari in  sede
di applicazione della misura, avevano indotto la Corte stessa,  nella
sentenza n. 432 del 1995, a dichiarare costituzionalmente illegittimo
l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non  prevedeva
che detto giudice non potesse partecipare al giudizio dibattimentale.
Le medesime considerazioni sono  state  ritenute  valevoli  anche  in
relazione  alla  mancata  previsione  dell'incompatibilita'  con   la
«partecipazione al  giudizio»  del  giudice  che  abbia  composto  il
collegio investito dell'appello ex  art.  310  cod.  proc.  pen.  nei
confronti delle ordinanze in materia di  misure  cautelari  personali
riguardanti  chi  si  trovi  a  essere  imputato  in  tale  giudizio,
limitatamente al caso in cui  il  tribunale  dell'appello  sia  stato
chiamato  a  sindacare   valutazioni   sostanziali,   precedentemente
compiute dal giudice che ha disposto sulla misura,  con  l'esclusione
dell'ipotesi in cui il  tribunale  si  sia  pronunciato  soltanto  su
aspetti meramente formali dell'ordinanza  che  dispone  sulla  misura
cautelare personale, senza influenza sull'esistenza degli  indizi  di
colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle  esigenze  cautelari,  le
quali possono,  comunque,  riflettersi  sulla  posizione  sostanziale
dell'imputato nel giudizio. 
    5.- La pronuncia ora ricordata ha riguardato, peraltro,  come  si
desume dalla  motivazione,  l'incompatibilita'  con  la  funzione  di
giudice del dibattimento e non anche quella alla funzione di  giudice
dell'udienza preliminare. 
    Tanto e' vero che questa Corte, con la  successiva  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale di cui  alla  sentenza  n.  290  del
1998, ha esteso  l'incompatibilita'  -  in  entrambi  i  casi  dianzi
indicati (partecipazione del giudice al riesame di  misure  cautelari
personali e all'appello de libertate, se la  relativa  decisione  non
attenga ad aspetti esclusivamente formali) - anche alla  funzione  di
giudice  dell'udienza  preliminare,  ma  limitatamente  al   processo
minorile: cio', sul rilievo che -  diversamente  da  quanto  avveniva
all'epoca nel processo ordinario, nel quale l'udienza preliminare  si
caratterizzava come  momento  meramente  processuale  -  nell'udienza
preliminare del processo penale a carico  di  imputati  minorenni  il
giudice era chiamato gia' allora a una  funzione  qualificabile  come
«giudizio»,  potendo  egli  adottare  un'ampia  gamma   di   pronunce
conclusive del processo implicanti valutazioni di merito. 
    6.- E, dunque, stante la pacifica  riconducibilita',  per  quanto
sin qui detto, dell'udienza preliminare, come oggi disciplinata, alla
nozione   di   «giudizio»,    deve    dichiararsi    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  con  la  funzione  di  giudice
dell'udienza  preliminare  del  giudice  che,  come  componente   del
tribunale  dell'appello  ex  art.  310  cod.   proc.   pen.   avverso
l'ordinanza che provvede in ordine a una misura  cautelare  personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si  sia  pronunciato  su
aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. 
    7.- Il giudice rimettente solleva le  questioni  di  legittimita'
costituzionale  della  disposizione  censurata  -  nel  rispetto  del
principio  di  rilevanza  nel  giudizio  a  quo  -   unicamente   con
riferimento alla ipotesi dell'art. 310 cod. proc. pen.  e  non  anche
nella parte in cui essa non prevede come causa di incompatibilita' la
precedente partecipazione al collegio del riesame di misure cautelari
personali ex art. 309 cod. proc. pen. 
    Tuttavia,  la  disposizione  censurata  deve  essere   dichiarata
costituzionalmente illegittima anche in tale parte,  in  applicazione
dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme   sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),  stante
l'identita' - gia' posta in evidenza dalle ricordate sentenze n.  290
del 1998 e n. 131 del 1996 - della funzione di giudizio  in  sede  di
riesame e in sede di appello de libertate sotto il profilo della loro
forza pregiudicante il giudizio sul merito  dell'ipotesi  accusatoria
(salva, per l'appello, la sopra  delineata  limitazione)  e,  quindi,
dell'esistenza    della     medesima     ragione     d'illegittimita'
costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  34,  comma
2, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui  non  prevede
l'incompatibilita'  con   la   funzione   di   giudice   dell'udienza
preliminare  del  giudice  che,   come   componente   del   tribunale
dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una  misura
cautelare personale nei confronti dell'indagato o  dell'imputato,  si
sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali  dell'ordinanza
anzidetta; 
    2) dichiara in via consequenziale, ai sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui  non  prevede  l'incompatibilita'  con  la  funzione  di  giudice
dell'udienza  preliminare  del  giudice  che,  come  componente   del
tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che  dispone
una  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell'indagato   o
dell'imputato. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                  Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI