N. 212 SENTENZA 17 novembre - 30 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale dell'appello, si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (ex art. 310 cod. proc. pen.), quando la pronuncia riguardi aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato - Omessa previsione - Violazione dei principi della terzieta' e imparzialita' della giurisdizione - Illegittimita' costituzionale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che, quale componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato (ex art. 309 cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Disposizione avente la stessa natura di altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimita' costituzionale consequenziale. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo
LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI,
Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma
2, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di
Caltanissetta, nel procedimento penale a carico di G. G. con
ordinanza del 6 marzo 2025, iscritta al n. 56 del registro ordinanze
2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15,
prima serie speciale, dell'anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 il Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 6 marzo 2025 iscritta al n. 56 del registro
ordinanze 2025, la Corte d'appello di Caltanissetta ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo
comma, 27, secondo comma, e 101 della Costituzione, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'
con la funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo
penale a carico degli imputati maggiorenni, del giudice che si sia
pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'imputato nell'ambito del procedimento di appello di cui all'art.
310 cod. proc. pen., qualora la pronuncia abbia riguardato aspetti
non meramente formali del provvedimento impugnato.
Il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere sulla
dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice
dell'udienza preliminare di un processo penale con plurimi imputati:
dichiarazione presentata da uno di questi e motivata dal fatto che il
giudice ricusato si era pronunciato, quale componente del Tribunale
ordinario di Caltanissetta, sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen.
proposto dal ricusante avverso l'ordinanza di rigetto della propria
richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in
carcere con altra meno afflittiva. Il rimettente precisa che il
giudice ricusato si era pronunciato sull'appello proposto avverso
l'ordinanza che aveva provveduto in ordine alla misura cautelare
personale applicata nei confronti di G. G. per gli stessi fatti che
avevano portato alla richiesta di rinvio a giudizio e alla
celebrazione dell'udienza preliminare dinnanzi a se', e che, in tale
occasione, si era pronunciato su aspetti non esclusivamente formali
dell'ordinanza oggetto del gravame. Aggiunge, infine, che la
richiesta di astensione, proposta dal giudice dell'udienza
preliminare per questa ragione, era stata rigettata dal Presidente
del Tribunale di Caltanissetta.
2.- Tanto premesso, il giudice rimettente si sofferma,
innanzitutto, sui mutamenti subiti nel corso del tempo dall'udienza
preliminare, che non puo' piu' ritenersi un mero momento di passaggio
prima dell'apertura della fase del giudizio, essendo divenuta ormai
una delle sedi di valutazione della causa nel merito, cosi' da essere
rilevante anche nei termini della rilevazione di un pregiudizio, per
i casi di sussistenza della incompatibilita' (sentenza n. 224 del
2001). Vengono, infatti, in rilievo i poteri attribuiti al GUP, il
quale non solo puo' disporre l'integrazione delle indagini, ma puo'
anche assumere prove d'ufficio, se decisive ai fini della sentenza di
non luogo a procedere, con il conseguente venire meno di quella
caratteristica di sommarieta' della fase, inizialmente attribuita
alla udienza preliminare. Anche le decisioni che la concludono
assumono quindi un valore differente. L'art. 425 cod. proc. pen.
pone, infatti, il giudice innanzi a una valutazione di merito circa
l'esistenza e consistenza dell'accusa che si traduce in una scelta
dicotomica: sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone
il giudizio, pronunce entrambi pregiudicabili da atti anteriori e a
loro volta idonee a pregiudicare atti successivi.
3.- Cio' chiarito, il rimettente sottolinea come tale quadro
normativo dell'udienza preliminare sia diverso da quello che era
stato, a suo tempo, oggetto di valutazione da parte di questa Corte
con la sentenza n. 290 del 1998, dichiarativa dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevedeva, nel processo penale a carico di imputati
minorenni, l'incompatibilita' con la funzione di GUP del giudice che,
come componente del tribunale del riesame, si fosse pronunciato
sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato, e, stante l'identita' della
funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il
profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito
dell'ipotesi, anche l'incompatibilita' con la funzione di GUP del
giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso
l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si fosse pronunciato su
aspetti non esclusivamente formali della predetta ordinanza.
Si evidenzia, dunque, che il distinguo operato in tale pronuncia
tra GUP del tribunale ordinario (non incompatibile a fronte del
pregresso svolgimento della funzione del giudice dell'appello
cautelare) e GUP minorile (incompatibile in caso di precedente
esercizio della predetta funzione) era legato a una disciplina
dell'udienza preliminare del tutto differente da quella attuale,
modificata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita'
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense). Sul punto si aggiunge che, attualmente, anche dopo il
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza
del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari),
l'udienza preliminare e' divenuta ancor piu' una fase centrale
nell'accertamento del fatto contestato, con un controllo rigoroso
dell'operato del pubblico ministero.
4.- Tanto esposto sulla natura dell'udienza preliminare, il
giudice a quo richiama una serie di pronunce di questa Corte in
materia di incompatibilita' del giudice, soffermandosi, in
particolare, sulla sentenza n. 131 del 1996, che, con riferimento al
giudice del dibattimento, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella parte
in cui non prevede: l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del
giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod.
proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura
cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;
l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che come
componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che
provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia
pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza
anzidetta».
5.- Alla luce delle richiamate decisioni e del loro portato
motivazionale, il rimettente - stante il carattere tassativo delle
ipotesi di incompatibilita' ex art. 34 cod. proc. pen., di ostacolo
all'estensione in via analogica delle disposizioni che le contemplano
a casi diversi da quelli in esse considerati - solleva, dunque, le
predette questioni di legittimita' costituzionale.
6.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in giudizio.
Considerato in diritto
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 56 del
2025), la Corte d'appello di Caltanissetta ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo
comma, 27, secondo comma, e 101 Cost., questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in
cui non prevede l'incompatibilita' con la funzione di giudice
dell'udienza preliminare del giudice che, quale componente del
tribunale dell'appello di cui all'art. 310 cod. proc. pen., si sia
pronunciato in ordine a una misura cautelare personale applicata
all'imputato per i medesimi fatti, quando la pronuncia riguardi
aspetti non meramente formali del provvedimento impugnato.
2.- Le questioni sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, Cost., con assorbimento dei rimanenti parametri.
3.- Questa Corte ha costantemente affermato che la «disciplina
sull'incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel
procedimento trova la sua ratio nella salvaguardia dei valori della
terzieta' e imparzialita' del giudice, mirando a escludere che questi
possa pronunciarsi condizionato dalla "forza della prevenzione",
cioe' dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un
atteggiamento gia' assunto, derivante da valutazioni che sia stato
precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima res
iudicanda (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2025, n. 93 del 2024, n.
64, n. 16 e n. 7 del 2022, n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177
del 2010 e n. 224 del 2001). L'imparzialita' del giudice richiede,
infatti, che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto
"terzo", scevro di interessi propri che possano far velo alla
rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni
precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi (sentenza n.
155 del 1996)» (sentenza n. 172 del 2023).
Con specifico riferimento alle fattispecie di cosiddetta
incompatibilita' "orizzontale" di cui al censurato comma 2 dell'art.
34 cod. proc. pen. - ossia all'incompatibilita' attinente alla
relazione tra la fase del giudizio e quella che la precede -, la
giurisprudenza costituzionale ha precisato che essa «presuppone una
relazione tra due termini: una "fonte di pregiudizio" (ossia
un'attivita' giurisdizionale atta a generare la forza della
prevenzione) e una "sede pregiudicata" (vale a dire un compito
decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l'attivita'
pregiudicante, non risulta piu' idoneo)» (sentenze n. 74 del 2024 e
n. 16 del 2022).
3.1.- Quanto al secondo fattore, l'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen. individua la "sede pregiudicata" nella partecipazione al
«giudizio» (sentenza n. 74 del 2024), dovendosi per tale intendere
«ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una
decisione di merito» (sentenza n. 209 del 2024).
A tale nozione va ricondotto non solo il giudizio dibattimentale
ma anche, ad esempio, il giudizio abbreviato (sentenza n. 401 del
1991), l'applicazione della pena su richiesta delle parti (ordinanza
n. 151 del 2004), e, per quanto qui di interesse, l'udienza
preliminare (cosi', sentenze n. 93 del 2024, n. 16 del 2022, n. 400
del 2008, n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanze n. 20 del 2004
e n. 367 del 2002).
L'inclusione dell'udienza preliminare tra i momenti di «giudizio»
si deve all'evoluzione di cui la stessa e' stata protagonista ad
opera della legge n. 479 del 1999, oltre che, successivamente, del
d.lgs. n. 150 del 2022. Infatti, a seguito delle importanti
innovazioni introdotte dalla prima di tali novelle, l'udienza
preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della
quantita' e qualita' di elementi valutativi che vi possono trovare
ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, sia,
infine, per cio' che attiene alla piu' estesa gamma delle decisioni
che lo stesso giudice e' chiamato ad adottare; mentre il successivo
decreto legislativo ha previsto una nuova regola di giudizio, in base
alla quale il giudice dell'udienza preliminare deve disporre il
rinvio a giudizio solo quando, all'esito dell'udienza, ritenga
possibile «formulare una ragionevole previsione di condanna». Essa e'
stata dunque ritenuta da questa Corte un momento delibativo privo dei
«caratteri di sommarieta'» che originariamente la caratterizzavano
(tra le tante, sentenze n. 335 del 2002 e n. 224 del 2001; ordinanza
n. 150 del 2024).
3.2.- Quanto, invece, all'"attivita' pregiudicante", la
giurisprudenza costituzionale ha da tempo precisato le condizioni che
devono contestualmente sussistere affinche' si configuri la
necessita' costituzionale di prevedere un'ipotesi di incompatibilita'
endoprocessuale: le preesistenti valutazioni devono cadere sulla
medesima res iudicanda; il giudice deve essere stato chiamato a
effettuare una valutazione di atti anteriormente compiuti, in maniera
strumentale all'assunzione di una decisione (e non semplicemente aver
avuto conoscenza di essi); tale valutazione deve attenere al merito
dell'ipotesi accusatoria (e non gia' al mero svolgimento del
processo); infine, le precedenti valutazioni devono collocarsi in una
diversa fase del procedimento (sentenze n. 182 del 2025, n. 209 e n.
74 del 2024, ma anche, tra le altre, sentenze n. 172 e n. 91 del 2023
e n. 64 del 2022).
A tale ambito viene ricondotta anche l'attivita' svolta dal
giudice in fase di applicazione, modificazione o estinzione di una
misura cautelare nonche' in sede di riesame e appello ex artt. 309 e
310 cod. proc. pen., nei limiti in cui, quanto a quest'ultima
ipotesi, attraverso l'appello, egli sia chiamato a un sindacato su
aspetti sostanziali e non esclusivamente formali dell'ordinanza
impugnata.
Questa Corte ha, infatti, da tempo superato il proprio precedente
orientamento, in base al quale il merito dell'accusa e le cautele
appartenevano ad ambiti distinti per oggetto e funzione, con la
conseguenza che le pronunce sulla liberta' personale, comprese quelle
assunte in sede di riesame o di appello de libertate, non si riteneva
comportassero valutazioni idonee a tradursi in un giudizio che
interferisse con quello sul merito della res iudicanda, tale da
compromettere (o far apparire compromessa) l'imparzialita' della
decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato (sentenze n.
124 del 1992 e n. 502 del 1991; ordinanza n. 516 del 1991). A partire
gia' dalla sentenza n. 432 del 1995, e' stato, infatti, affermato che
le decisioni relative all'applicazione delle misure cautelari sono,
in linea di principio, idonee a costituire attivita' pregiudicante,
in quanto presuppongono sempre un giudizio prognostico su detta
responsabilita', trattandosi di giudizio che, anche alla luce del
nuovo codice di rito, nonche' delle modifiche introdotte dalla legge
8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in
tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa), e' divenuto piu' approfondito che in passato e
tale da superare, ai fini che interessano, la distinzione tra
valutazioni di tipo indiziario, rilevanti ai fini della cautela, e
giudizio sul merito dell'accusa, basato su elementi di prova
(sentenze n. 153 del 2012, n. 131 del 1996 e n. 432 del 1995).
4.- Come detto, tale principio e' stato affermato anche con
riferimento al componente del tribunale del riesame o dell'appello de
libertate che si sia pronunciato su una misura cautelare personale
(con la precisazione, per l'ipotesi ex art. 310 cod. proc. pen. - ove
la cognizione, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 309 cod.
proc. pen., e' limitata ai motivi proposti -, che egli si sia
pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza che
provvede sulla misura cautelare). E cio' sulla base della
considerazione che, anche in questi casi, il giudice e' chiamato a
effettuare un giudizio prognostico sulla responsabilita' penale
secondo il parametro dei gravi indizi di colpevolezza, nella
prospettiva di una consistente probabilita' di condanna dell'imputato
e della sua sottoposizione in concreto a una pena.
4.1.- Sulla base di tali considerazioni, la gia' citata sentenza
n. 131 del 1996 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
disposizione censurata, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilita' con la «funzione di giudizio» del giudice che,
come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato
sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei
confronti dell'indagato o dell'imputato, nonche' del giudice che,
come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che
provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti
dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non
esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
In tale sentenza questa Corte ha, innanzitutto, ricordato che i
principi elaborati in materia di incompatibilita' devono trovare
applicazione anche nel rapporto tra adozione di provvedimenti
cautelari personali e giudizio sul merito dell'imputazione, in
quanto, alla luce delle modifiche operate dalla gia' citata legge n.
332 del 1995, le pronunce cautelari presuppongono sempre un giudizio
prognostico di segno positivo sulla responsabilita', ancorche' basato
su indizi e non ancora su prove, implicando, quindi, valutazioni
idonee a comportare un pregiudizio sul merito dell'accusa.
Cio' premesso, in tale pronuncia e' stato osservato che il
riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'atto che dispone la misura
cautelare comporta valutazioni di merito del medesimo genere di
quelle che, compiute dal giudice per le indagini preliminari in sede
di applicazione della misura, avevano indotto la Corte stessa, nella
sentenza n. 432 del 1995, a dichiarare costituzionalmente illegittimo
l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedeva
che detto giudice non potesse partecipare al giudizio dibattimentale.
Le medesime considerazioni sono state ritenute valevoli anche in
relazione alla mancata previsione dell'incompatibilita' con la
«partecipazione al giudizio» del giudice che abbia composto il
collegio investito dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. nei
confronti delle ordinanze in materia di misure cautelari personali
riguardanti chi si trovi a essere imputato in tale giudizio,
limitatamente al caso in cui il tribunale dell'appello sia stato
chiamato a sindacare valutazioni sostanziali, precedentemente
compiute dal giudice che ha disposto sulla misura, con l'esclusione
dell'ipotesi in cui il tribunale si sia pronunciato soltanto su
aspetti meramente formali dell'ordinanza che dispone sulla misura
cautelare personale, senza influenza sull'esistenza degli indizi di
colpevolezza ovvero sulla sussistenza delle esigenze cautelari, le
quali possono, comunque, riflettersi sulla posizione sostanziale
dell'imputato nel giudizio.
5.- La pronuncia ora ricordata ha riguardato, peraltro, come si
desume dalla motivazione, l'incompatibilita' con la funzione di
giudice del dibattimento e non anche quella alla funzione di giudice
dell'udienza preliminare.
Tanto e' vero che questa Corte, con la successiva dichiarazione
di illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 290 del
1998, ha esteso l'incompatibilita' - in entrambi i casi dianzi
indicati (partecipazione del giudice al riesame di misure cautelari
personali e all'appello de libertate, se la relativa decisione non
attenga ad aspetti esclusivamente formali) - anche alla funzione di
giudice dell'udienza preliminare, ma limitatamente al processo
minorile: cio', sul rilievo che - diversamente da quanto avveniva
all'epoca nel processo ordinario, nel quale l'udienza preliminare si
caratterizzava come momento meramente processuale - nell'udienza
preliminare del processo penale a carico di imputati minorenni il
giudice era chiamato gia' allora a una funzione qualificabile come
«giudizio», potendo egli adottare un'ampia gamma di pronunce
conclusive del processo implicanti valutazioni di merito.
6.- E, dunque, stante la pacifica riconducibilita', per quanto
sin qui detto, dell'udienza preliminare, come oggi disciplinata, alla
nozione di «giudizio», deve dichiararsi l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede l'incompatibilita' con la funzione di giudice
dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del
tribunale dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso
l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale
nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su
aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.
7.- Il giudice rimettente solleva le questioni di legittimita'
costituzionale della disposizione censurata - nel rispetto del
principio di rilevanza nel giudizio a quo - unicamente con
riferimento alla ipotesi dell'art. 310 cod. proc. pen. e non anche
nella parte in cui essa non prevede come causa di incompatibilita' la
precedente partecipazione al collegio del riesame di misure cautelari
personali ex art. 309 cod. proc. pen.
Tuttavia, la disposizione censurata deve essere dichiarata
costituzionalmente illegittima anche in tale parte, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), stante
l'identita' - gia' posta in evidenza dalle ricordate sentenze n. 290
del 1998 e n. 131 del 1996 - della funzione di giudizio in sede di
riesame e in sede di appello de libertate sotto il profilo della loro
forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi accusatoria
(salva, per l'appello, la sopra delineata limitazione) e, quindi,
dell'esistenza della medesima ragione d'illegittimita'
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma
2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilita' con la funzione di giudice dell'udienza
preliminare del giudice che, come componente del tribunale
dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura
cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si
sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza
anzidetta;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede l'incompatibilita' con la funzione di giudice
dell'udienza preliminare del giudice che, come componente del
tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone
una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o
dell'imputato.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI