N. 214 SENTENZA 9 - 30 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene -  Associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di
  sostanze stupefacenti o psicotrope -  Fattispecie  aggravata  dalla
  disponibilita' di armi e dal numero di associati superiore a  dieci
  - Trattamento sanzionatorio  previsto  per  il  "capo-promotore"  -
  Reclusione  non  inferiore  a  ventiquattro   anni   -   Denunciata
  violazione    dei    principi    di    proporzionalita'    e     di
  individualizzazione della pena - Inammissibilita' delle questioni.  
- Decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
  art. 74, commi 1 e 4. 
- Costituzione,  artt.  3  e  27;  Carta  dei  diritti   fondamentali
  dell'Unione europea, art. 49, paragrafo 3. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 74, commi 1
e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.
309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi  stati  di  tossicodipendenza),  promosso
dalla  Corte  d'appello  di  Lecce,   sezione   unica   penale,   nel
procedimento penale a carico di V. A. con ordinanza  del  29  gennaio
2025, iscritta al n. 60 del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  15,  prima   serie
speciale, dell'anno 2025. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  V.  A.  nonche'  l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  ottobre  2025  il  Giudice
relatore Massimo Luciani; 
    uditi l'avvocato Ladislao Massari per V. A.  e  l'avvocato  dello
Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 29 gennaio 2025,  iscritta  al  n.  60  del
registro ordinanze 2025, la Corte d'appello di Lecce,  sezione  unica
penale, ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  27  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  74,
commi 1 e 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella  parte
in  cui  prevede  per  il  "capo-promotore"  di  un'associazione  per
delinquere  finalizzata  al  traffico   di   sostanze   stupefacenti,
aggravata dalla disponibilita' di armi  e  dal  numero  di  associati
superiore a dieci, «la pena fissa di 24  anni  di  reclusione».  Tale
ordinanza e' stata emessa nel giudizio sull'appello proposto da V. A.
avverso la sentenza con cui il Giudice dell'udienza  preliminare  del
Tribunale ordinario di Lecce, in sede di giudizio  abbreviato,  aveva
condannato l'imputato alla pena di venti anni  di  reclusione  per  i
reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e  73  del  menzionato
d.P.R. n. 309 del 1990. 
    1.1.- In punto di rilevanza delle questioni,  il  giudice  a  quo
premette che l'appellante e' stato condannato all'esito del  giudizio
abbreviato a una pena finale di venti anni di  reclusione,  alla  cui
determinazione il giudice di primo grado e' pervenuto partendo da una
pena base, per il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R.  n.
309 del 1990 aggravato ai sensi  dei  commi  3  e  4,  pari  ad  anni
ventiquattro di reclusione,  aumentata  per  la  recidiva  e  per  le
aggravanti contestate a trentasei  anni.  Pena  contenuta,  ai  sensi
dell'art. 78 del codice penale, in anni trenta e infine ridotta,  per
la scelta del rito, appunto a venti anni. 
    Le   questioni   sarebbero   dunque   rilevanti,    in    quanto,
«nell'eventualita' del rigetto di tutti i motivi di gravame  proposti
dalla difesa», la Corte d'appello «si troverebbe nella condizione  di
confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato  all'imputato
dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza
possibilita' di operare un'eventuale graduazione della pena  rispetto
al disvalore del fatto ed alla personalita' dell'imputato». 
    1.2.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene anzitutto che la norma di  cui  all'art.  74,  comma  4,  del
d.P.R. n. 309 del 1990 contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost. 
    Osserva, a tal proposito, che la disposizione  censurata  prevede
«una  pena  che  puo'  qualificarsi  come  "fissa",  in  quanto  "non
inferiore a ventiquattro anni di reclusione" [enfasi nell'originale],
a fronte  del  limite  massimo  di  tale  pena  detentiva  stabilito,
nell'art. 23 c.p., sempre in  ventiquattro  anni».  Tale  trattamento
sanzionatorio, in quanto rigido e non modulabile  secondo  i  criteri
stabiliti dall'art. 133 cod. pen.,  non  sarebbe  compatibile  con  i
principi   costituzionali   di    proporzionalita'    e    necessaria
individualizzazione della pena. 
    In tal senso viene richiamata la giurisprudenza costituzionale in
tema  di  sindacato  sulla  misura  della  pena,  che,   afferma   il
rimettente, nel riconoscere la discrezionalita' del legislatore nella
determinazione delle comminatorie edittali per i fatti previsti  come
reati, afferma ch'essa incontra il  proprio  limite  nella  manifesta
irragionevolezza delle scelte legislative, limite che viene  superato
allorche' le pene comminate  appaiono  manifestamente  sproporzionate
rispetto alla gravita' del fatto previsto come reato. In tal caso  si
realizzerebbe una violazione congiunta degli  artt.  3  e  27  Cost.,
poiche' una pena non proporzionata alla  gravita'  del  fatto  e  non
percepita come tale dal condannato si  risolverebbe  in  un  ostacolo
alla sua funzione rieducativa  (vengono  richiamate  le  sentenze  di
questa Corte n. 197 del 2023, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68
del 2012, n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990). 
    Con riferimento alle pene fisse il rimettente richiama i principi
affermati dalla sentenza n. 50 del 1980 di questa Corte, a tenor  dei
quali «[l]'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti -  in
termini  di  uguaglianza  e/o  differenziazione  di   trattamento   -
contribuisce da un lato, a rendere quanto piu' possibile  "personale"
la responsabilita' penale, nella prospettiva  segnata  dall'art.  27,
primo comma; e nello stesso tempo e' strumento per una determinazione
della pena quanto piu'  possibile  "finalizzata",  nella  prospettiva
dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d'uguaglianza trova  in
tal modo dei concreti punti di riferimento, in  materia  penale,  nei
presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e  gli  altri)
espressamente   assegnati   alla   pena    nello    stesso    sistema
costituzionale.  L'uguaglianza  di   fronte   alla   pena   viene   a
significare, in definitiva, "proporzione" della  pena  rispetto  alle
"personali" responsabilita' ed  alle  esigenze  di  risposta  che  ne
conseguano, svolgendo una funzione che e' essenzialmente di giustizia
e anche di tutela delle  posizioni  individuali  e  di  limite  della
potesta' punitiva statuale». 
    Nel  medesimo  senso   vengono   citate,   nella   giurisprudenza
costituzionale, la sentenza  n.  222  del  2018,  che  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale delle pene accessorie in  materia  di
reati  fallimentari  previste  nella  misura  fissa  di  dieci   anni
dall'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267
(Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo  e   della
liquidazione coatta amministrativa), e la sentenza n. 112  del  2019,
relativa alla  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  (Testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52),
nella parte in cui  assoggetta  alla  confisca  per  equivalente  non
soltanto il profitto dell'illecito, ma anche i  mezzi  impiegati  per
commetterlo. 
    In tale quadro interpretativo il rimettente richiama  i  principi
affermati dalla giurisprudenza costituzionale giusta  i  quali  «[i]n
linea di principio,  previsioni  sanzionatorie  rigide  non  appaiono
[...] in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed
il dubbio d'illegittimita' costituzionale  potra'  essere,  caso  per
caso,  superato  a  condizione  che,  per  la  natura   dell'illecito
sanzionato e per la misura della  sanzione  prevista,  questa  ultima
appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera  gamma  di
comportamenti riconducibili allo specifico tipo di  reato»  (sentenza
n.  50  del  1980).  Ribadisce,  dunque,  che  «se  la  "regola"   e'
rappresentata dalla "discrezionalita'", ogni  fattispecie  sanzionata
con pena fissa  (qualunque  ne  sia  la  specie)  e'  per  cio'  solo
"indiziata" di illegittimita'; e tale indizio potra' essere  smentito
soltanto in seguito a un controllo strutturale della  fattispecie  di
reato  che  viene   in   considerazione,   attraverso   la   puntuale
dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie  la  renda
"proporzionata"  all'intera  gamma   dei   comportamenti   tipizzati»
(sentenza n. 222 del 2018). 
    Il rimettente aggiunge che la norma censurata sarebbe altresi' in
contrasto con  l'art.  49,  paragrafo  3,  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione  europea,  a  tenor  del  quale  «[l]e  pene
inflitte  non  devono  essere  sproporzionate  rispetto  al   reato».
Infatti, sostiene, la decisione quadro  2004/757/GAI  del  Consiglio,
del 25 ottobre 2004, che prevede «norme minime relative agli elementi
costitutivi dei reati e delle  sanzioni  applicabili  in  materia  di
traffico illecito di stupefacenti», ribadisce  il  doveroso  rispetto
del principio di proporzione  nella  determinazione  del  trattamento
sanzionatorio, da ritenersi non compatibile con la previsione di pene
che siano fisse nel loro quantum. 
    Nel ricordare la giurisprudenza costituzionale formatasi anche  a
proposito  della  proporzione  delle   sanzioni   amministrative   di
carattere "punitivo" (vengono richiamate le sentenze n. 185 del  2021
e n. 40 del 2023) e delle sanzioni disciplinari (viene richiamata  la
sentenza n. 51 del 2024), l'ordinanza di rimessione ritiene  che  «la
pena rigida  di  ventiquattro  anni  di  reclusione  [...]  non  puo'
ritenersi "ragionevolmente proporzionata" rispetto  all'intera  gamma
dei comportamenti riconducibili al tipo di reato,  che  si  presta  a
ricomprendere fenomeni associativi dalle caratteristiche estremamente
eterogenee e con ben  diverso  grado  di  pericolosita'  per  i  beni
giuridici tutelati». 
    In   primo   luogo,   non   sarebbe   possibile    operare    una
diversificazione  della  risposta  punitiva  nella   fattispecie   di
associazioni dedite al traffico di  droghe  "leggere";  inoltre,  non
sarebbe possibile differenziare il trattamento sanzionatorio in  base
ai  requisiti,  piu'  o  meno  strutturati,  dei  sodalizi  criminosi
finalizzati al narcotraffico. 
    Tanto premesso, il rimettente sostiene  che  «[l]'espunzione  dal
testo dell'art. 74 DPR 309/90 della circostanza aggravante di cui  al
comma  4°  con  riferimento  alla  posizione   del   "capo-promotore"
consentirebbe al giudice di commisurare la pena nella forbice tra  un
minimo di venti anni (previsto dall'art. 74 comma 1°) ed  un  massimo
di  ventiquattro  di  reclusione  (art.  23  c.p.)  in  presenza   di
un'associazione armata e con  un  numero  di  associati  superiore  a
dieci, tenendo conto in particolare della vasta gamma di  circostanze
indicate nell'art. 133 c.p., cosi' da commisurare  la  pena  al  caso
concreto ed alla personalita' dell'autore, avendo la possibilita'  di
graduare la sanzione secondo  i  criteri  di  proporzionalita'  e  di
adeguatezza; in tal guisa la pena apparirebbe una  risposta  -  oltre
che non sproporzionata -  il  piu'  possibile  "individualizzata",  e
dunque   calibrata   sulla   situazione   del   singolo   condannato,
"capo-promotore"  del   sodalizio,   "in   attuazione   del   mandato
costituzionale di "personalita'" della responsabilita' penale di  cui
all'art. 27, primo comma, Cost." (cosi' sentenza n. 222 del 2018)». 
    Ne'  tale  conclusione  potrebbe  essere   revocata   in   dubbio
dall'argomento che la cornice edittale  prevista  dalla  disposizione
censurata sarebbe comunque "neutralizzabile" in caso di equivalenza o
prevalenza  di  eventuali  circostanze  attenuanti,   essendo   stato
chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che  «l'applicazione  di
circostanze attenuanti e' soltanto  eventuale,  e  non  e'  in  grado
pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria
di una pena manifestamente eccessiva nel minimo» (viene richiamata la
sentenza di questa Corte n. 22 del 2023 [recte: n. 63 del 2022]. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che  le  sopradescritte  questioni  di  legittimita'
costituzionale  siano  dichiarate  inammissibili   o   manifestamente
infondate. 
    2.1.- Le questioni sarebbero inammissibili per plurimi profili. 
    Innanzitutto, viene eccepito un difetto di rilevanza, evincendosi
dalla  scarna  motivazione  dell'ordinanza  di  rimessione   che   la
questione e' meramente ipotetica ed eventuale, limitandosi il giudice
a quo ad affermare che «nell'eventualita'  del  rigetto  di  tutti  i
motivi di gravame proposti dalla  difesa»,  la  Corte  d'appello  «si
troverebbe  nella  condizione  di  confermare  anche  il  trattamento
sanzionatorio  comminato   all'imputato   dal   GUP,   dovendo   fare
applicazione  della  disposizione  censurata  senza  possibilita'  di
operare un'eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del
fatto  ed  alla  personalita'  dell'imputato»,  sulla  base  di   una
valutazione del tutto astratta. 
    Un'ulteriore   causa   di   inammissibilita'    starebbe    nella
formulazione del petitum, in quanto esorbitante o aberrante  rispetto
alle questioni sollevate: il rimettente omette di indicare la diversa
misura di pena da potersi applicare nel caso di specie,  sollecitando
peraltro un'espunzione della circostanza aggravante, che «e' cosa ben
diversa dall'aumento di pena (che deriva [da] detta aggravante)». 
    2.2.- Le questioni sarebbero comunque  manifestamente  infondate,
in quanto si risolverebbero nella  sollecitazione  di  un  intervento
creativo di questa Corte, che, lungi dal «ricondurre  a  coerenza  le
scelte gia' delineate a tutela di  un  determinato  bene  giuridico»,
imporrebbe una elaborazione ex  novo  del  trattamento  sanzionatorio
relativo al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, da
ottenersi «con l'abrogazione di un'aggravante sulla cui  legittimita'
costituzionale non pare esservi dubbio alcuno». 
    In ogni caso, le  questioni  sarebbero  manifestamente  infondate
anche perche' non sarebbero  ravvisabili  alcuna  irragionevolezza  o
sproporzione  del  trattamento  sanzionatorio  ne'  una   correlativa
violazione del principio della funzione rieducativa  della  pena:  le
censure del rimettente parrebbero  frutto  di  un  esame  astratto  e
parziale della norma incriminatrice, privo di un  concreto  confronto
con la peculiarita' della fattispecie di un  sodalizio  articolato  e
armato finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. 
    3.- Si e' costituita in giudizio la parte V. A.,  appellante  nel
giudizio a quo, concludendo per  la  fondatezza  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale. 
    Nel richiamare lo svolgimento del processo a quo e  i  principali
argomenti   dell'ordinanza   di   rimessione,   la   parte   illustra
diffusamente   gli   approdi   dottrinali   e   i   tracciati   della
giurisprudenza costituzionale sul principio di proporzione della pena
e sull'illegittimita' costituzionale delle pene fisse. 
    Con una  successiva  memoria,  oltre  ad  arricchire  i  richiami
giurisprudenziali in ordine alla ritenuta fondatezza delle questioni,
la  parte  replica  alle  eccezioni  di   inammissibilita'   proposte
dall'Avvocatura dello Stato, citando la sentenza di questa  Corte  n.
113 del 2025 a proposito della rilevanza della questione sull'entita'
della pena nel processo penale e contestando la natura esorbitante  o
aberrante del petitum. 
    4.- Ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, l'Unione  camere  penali  italiane
(UCPI) ha  depositato  un'opinione  scritta  in  qualita'  di  amicus
curiae, chiedendo che le questioni siano dichiarate fondate. 
    L'opinione e' stata ammessa  con  decreto  presidenziale  del  1°
settembre 2025. 
    L'amicus curiae  svolge  considerazioni  analoghe  a  quelle  del
rimettente  e  della  parte,  evidenziando  che  la  pena  fissa   e'
sospettata  di  illegittimita'  costituzionale  per  il  difetto   di
graduabilita' rispetto  alla  concreta  gravita'  della  fattispecie;
illegittimita' che non sarebbe superabile  «nemmeno  derubricando  la
pena dell'art. 74 come "pena fissa non assoluta" per la  possibilita'
per il giudice di ricorrere alle  circostanze  attenuanti  (anche  le
generiche) al fine di ridurre il  carico  sanzionatorio  e  garantire
cosi' una maggiore simmetria tra gravita' del fatto concreto  e  pena
irrogata». Sostiene, inoltre, la fondatezza della censura prospettata
con riferimento all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 60  reg.
ord. del 2025, la Corte d'appello di Lecce, sezione unica penale,  ha
sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  27  Cost.,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R.  n.
309 del 1990, nella parte in cui prevede per il  "capo-promotore"  di
un'associazione per delinquere finalizzata al  traffico  di  sostanze
stupefacenti, aggravata dalla disponibilita' di armi e dal numero  di
associati  superiore  a  dieci,  «la  pena  fissa  di  24   anni   di
reclusione». 
    1.1.- Quanto ai fatti di causa, il giudice a  quo  premette  che:
l'appellante e' stato condannato all'esito del giudizio abbreviato  a
una pena finale di venti anni di reclusione, alla cui  determinazione
il giudice di primo grado e' pervenuto partendo da una pena base, per
il reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n.  309  del  1990
aggravato ai sensi dei commi 3 e 4,  pari  ad  anni  ventiquattro  di
reclusione, aumentata per la recidiva e per le aggravanti  contestate
a trentasei anni, contenuta, ai sensi dell'art. 78 cod. pen., in anni
trenta, infine ridotta, per la scelta del rito, appunto a venti anni. 
    Le   questioni   sarebbero   dunque    rilevanti    in    quanto,
«nell'eventualita' del rigetto di tutti i motivi di gravame  proposti
dalla difesa», la Corte d'appello «si troverebbe nella condizione  di
confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato  all'imputato
dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza
possibilita' di operare un'eventuale graduazione della pena  rispetto
al disvalore del fatto ed alla personalita' dell'imputato». 
    1.2.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che la previsione normativa di cui all'art. 74, comma 4,  del
d.P.R. n. 309 del 1990 contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost.,  nonche'
con l'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. 
    Preliminarmente va rilevato che, come  risulta  da  quanto  prima
riportato, l'ordinanza  di  rimessione  richiama  anche  il  comma  1
dell'art. 74, ma tale richiamo e' meramente formale e deve  ritenersi
incluso nella censura del  comma  4,  considerando  che  il  comma  1
disciplina la  fattispecie  base  del  reato  associativo  e  non  e'
investito da alcuna specifica censura. 
    Il giudice a quo osserva che la  disposizione  censurata  prevede
«una  pena  che  puo'  qualificarsi  come  "fissa",  in  quanto  "non
inferiore a ventiquattro anni di reclusione",  a  fronte  del  limite
massimo di tale pena detentiva stabilito, nell'art. 23  c.p.,  sempre
in ventiquattro anni». Tale trattamento sanzionatorio, essendo rigido
e non modulabile secondo i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.,
non  sarebbe   compatibile   con   i   principi   costituzionali   di
proporzionalita' e necessaria individualizzazione della pena. 
    A  conforto  del  dubbio  di  legittimita'   costituzionale,   il
rimettente richiama numerose pronunce di questa Corte in  materia  di
pene fisse. 
    2.- Le eccezioni di inammissibilita'  per  difetto  di  rilevanza
proposte dalla difesa del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
descritte in narrativa, non sono meritevoli di accoglimento. 
    2.1.- La prima eccezione di difetto di rilevanza  e'  basata  sul
rilievo che le questioni sarebbero meramente ipotetiche ed eventuali,
limitandosi il giudice a quo ad affermare che «nell'eventualita'  del
rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa», la Corte
d'appello «si troverebbe nella  condizione  di  confermare  anche  il
trattamento sanzionatorio comminato  all'imputato  dal  GUP,  dovendo
fare applicazione della disposizione censurata senza possibilita'  di
operare un'eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del
fatto  ed  alla  personalita'  dell'imputato»,  sulla  base  di   una
valutazione del tutto astratta. 
    Sennonche', come  recentemente  chiarito  da  questa  Corte,  «il
processo penale non consente oggi in via generale (al di fuori  della
specifica ipotesi prevista, ora, dall'art. 545- bis cod. proc.  pen.)
una  scissione  del  giudizio  in   due   distinti   momenti:   l'uno
potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva)  sul  solo
an della  responsabilita'  dell'imputato  per  i  reati  ascrittigli,
l'altro  dedicato   alla   determinazione   della   pena   a   carico
dell'imputato gia' riconosciuto colpevole. Cio' costringe il  giudice
a formulare eventuali questioni di legittimita' costituzionale in una
fase processuale in cui non ha  ancora  statuito  sulla  colpevolezza
dell'imputato.  In  questa  fase,  sarebbe  evidentemente   improprio
richiedere -  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  questioni  -  una
puntuale motivazione in proposito. Una  tale  motivazione  finirebbe,
anzi, per anticipare valutazioni  che  il  giudice  ha  l'obbligo  di
svolgere  soltanto   nella   sentenza   che   chiude   il   processo.
Conseguentemente - e a meno che dall'ordinanza di  rimessione  emerga
evidente l'assenza di  responsabilita'  penale  dell'imputato  per  i
reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi  espressamente
una tale valutazione esprimendo cosi', in sostanza, i propri dubbi in
proposito (come nel caso di cui all'ordinanza n. 56 del  2023)  -  le
questioni sull'entita' della pena per il reato  contestato  sollevate
nel corso di un giudizio  penale  suscettibile  di  sfociare  in  una
sentenza di condanna  non  possono,  di  regola,  essere  considerate
premature» (sentenza n. 113 del 2025). 
    2.2.-  L'ulteriore  eccezione  di  inammissibilita'  concerne  la
formulazione  del  petitum,  che  sarebbe  esorbitante  o   aberrante
rispetto alle questioni sollevate, in quanto il rimettente,  sostiene
la difesa erariale, ometterebbe di indicare la diversa  misura  della
pena  da  applicare  nel  caso  di  specie,   sollecitando   peraltro
l'espunzione della circostanza aggravante, che «e' cosa  ben  diversa
dall'aumento di pena (che deriva  [da]  detta  aggravante)».  Nemmeno
essa merita accoglimento. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  «l'ordinanza
di rimessione delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  non
necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante  altresi'
un petitum, essendo sufficiente  che  dal  tenore  complessivo  della
motivazione emerga con chiarezza  il  contenuto  ed  il  verso  delle
censure» (sentenza n. 175 del 2018; in tal senso, altresi',  sentenza
n. 176 del 2019). 
    Nel caso in esame, sebbene il rimettente solleciti la «espunzione
dal testo dell'art. 74 DPR 309/90 della circostanza aggravante di cui
al comma 4° con riferimento alla posizione del "capo-promotore"»,  in
tal senso sovrapponendo il  piano  della  fattispecie  aggravante  al
diverso profilo del trattamento sanzionatorio, e' possibile  ritenere
che dal tenore complessivo della motivazione emergano con sufficiente
chiarezza  il  contenuto  e  il  verso  delle  censure.  Il   petitum
dell'ordinanza e' volto,  infatti,  a  "consentire"  al  giudice  «di
commisurare la pena  nella  forbice  tra  un  minimo  di  venti  anni
(previsto dall'art. 74 comma 1°) ed un  massimo  di  ventiquattro  di
reclusione (art. 23 c.p.) in presenza di un'associazione armata e con
un  numero  di  associati  superiore  a  dieci,  tenendo   conto   in
particolare della vasta gamma di circostanze indicate  nell'art.  133
c.p.,  cosi'  da  commisurare  la  pena  al  caso  concreto  ed  alla
personalita' dell'autore,  avendo  la  possibilita'  di  graduare  la
sanzione secondo i criteri di proporzionalita' e di adeguatezza». 
    3.- Tanto premesso, va preliminarmente rilevato  che  la  censura
proposta con riferimento all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE deve  essere
dichiarata  inammissibile,  in  quanto,  oltre  a  non  essere  stata
introdotta invocando (nemmeno  nel  solo  dispositivo)  il  parametro
interponente   dell'art.   117,   primo   comma,    Cost.,    risulta
apoditticamente  prospettata  senza  alcuna   adeguata   e   autonoma
illustrazione delle ragioni di violazione del parametro evocato. Come
invece affermato, fra le molte,  dalla  sentenza  n.  135  del  2023,
«[p]er  giurisprudenza  costante  di  questa  Corte  deve   ritenersi
"inammissibile la  questione  di  legittimita'  costituzionale  posta
senza un'adeguata ed autonoma illustrazione,  da  parte  del  giudice
rimettente,  delle  ragioni  per  le  quali  la  normativa  censurata
integrerebbe una violazione del parametro evocato" (sentenza  n.  252
del 2021 e, da ultimo, sentenze n. 2 del 2023, n. 263, n. 256, n. 253
e n. 128 del 2022)». 
    4.- Va invece rilevato d'ufficio un diverso e assorbente  profilo
di inammissibilita' delle questioni, consistente nell'erroneita'  del
presupposto  interpretativo,  determinata  anche   da   un'incompleta
ricostruzione del quadro normativo. 
    Secondo la costante giurisprudenza  costituzionale,  l'incompleta
ricostruzione del quadro normativo di riferimento,  cui  consegua  un
difetto dell'itinerario motivazionale  dell'ordinanza  di  rimessione
determina  l'inammissibilita'   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale, potendo essa incidere sia sulla rilevanza  che  sulla
non manifesta infondatezza delle medesime,  precludendone  quindi  lo
scrutinio nel merito (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2022,  n.  201,
n. 61 e n. 15 del 2021, n. 264, n. 213 del 2020 e  n.  27  del  2015;
ordinanze n. 229 del 2020, n. 162 del 2019 e n.  244  del  2017).  Al
riguardo,  e'   stato   piu'   volte   ribadito   che   «l'incompleta
ricostruzione  della  cornice  legislativa  e  giurisprudenziale   di
riferimento  rende  inammissibili  le  questioni  sollevate  solo  se
compromette irrimediabilmente l'iter  logico  argomentativo  posto  a
fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza,  sia
sulla non manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 61 del 2021,
n. 136 del 2020, n. 150 del 2019 e n. 27 del 2015; ordinanze  n.  108
del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018 e n. 88 del 2017)» (sentenza n. 194
del 2021). 
    L'ordinanza   introduttiva   del   presente    giudizio    appare
caratterizzata proprio da questo difetto di ricostruzione del  quadro
normativo.  Il  verso  delle  censure  e'   infatti   orientato   dal
presupposto dell'asserita natura di  «pena  fissa»  della  reclusione
«non inferiore a ventiquattro anni», che  -  considerati  i  principi
enunciati dalla giurisprudenza  costituzionale  -  ne  determinerebbe
l'illegittimita'. Tale presupposto e' pero' fallace. 
    4.1.- Va preliminarmente osservato che per il  reato  associativo
commesso da chi riveste un ruolo apicale, di cui all'art.  74,  comma
1, del d.P.R. n. 309 del 1990, è prevista la pena della  «reclusione
non inferiore a venti anni». E' qui stabilito,  dunque,  soltanto  il
minimo edittale, sicche',  ai  sensi  della  norma  generale  di  cui
all'art. 23 cod. pen., la pena della reclusione puo'  essere  in  tal
caso determinata tra  un  minimo  di  venti  anni  e  un  massimo  di
ventiquattro  anni.  La  pena  prevista  per   la   fattispecie-base,
pertanto, non è fissa. 
    Analogamente, il comma 4 dello stesso art. 74, oggetto  specifico
delle censure del rimettente, contempla, per il soggetto che abbia un
ruolo apicale nella commissione del reato associativo  pluriaggravato
dal numero di associati (comma 3)  e  dalla  disponibilita'  di  armi
(comma 4), una pena che «non puo'  essere  inferiore  a  ventiquattro
anni» di reclusione. 
    Questa previsione, che disciplina il trattamento sanzionatorio di
una fattispecie aggravante, va a sua  volta  letta  alla  luce  della
norma  generale  dell'art.  64,  primo  comma,  cod.  pen.   relativa
all'ipotesi del riconoscimento di una sola circostanza aggravante,  a
tenor della quale, «[q]uando ricorre una  circostanza  aggravante,  e
l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a
un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso». 
    Cosi' disponendo,  l'art.  64  cod.  pen.  fa  si'  che,  qualora
l'aumento di pena per una circostanza aggravante non sia  determinato
espressamente dalla legge (come invece accade nella  fattispecie  qui
scrutinata, quanto all'aumento del minimo), possa essere disposto  un
aumento fino a un terzo. 
    Occorre altresi' sottolineare che il generale criterio moderatore
previsto dall'art. 66  cod.  pen.,  nel  caso  di  concorso  di  piu'
circostanze aggravanti, stabilisce che l'aumento non puo' superare il
triplo del  massimo  stabilito  dalla  legge  per  il  reato-base,  e
comunque la pena di anni trenta se si tratta di reclusione. 
    Tale inquadramento generale appare utile a evidenziare la duplice
forma di incidenza  delle  circostanze  sulla  pena:  per  aumento  o
diminuzione predeterminati a livello  edittale  dal  legislatore  (in
misura fissa o con l'indicazione di un limite minimo e/o di un limite
massimo); per aumento o diminuzione frazionari (che il  giudice  deve
operare sulla pena-base nel rispetto dei limiti massimi  fissati  dal
codice). 
    4.2.- Il comma 4 dell'art. 74 del d.P.R. n.  309  del  1990,  qui
censurato, si limita a stabilire l'aumento minimo della pena (pari  a
quattro anni), senza incidere su quello  massimo  (pari  a  un  terzo
della pena edittale ai sensi dell'art. 64 cod. pen.), la  cui  misura
ovviamente  dipende  dalla  pena-base  determinata  in  concreto  dal
giudice nell'ambito del compasso  edittale  (tra  20  e  24  anni  di
reclusione) risultante dal comma 1 dello stesso art. 74 e dalla norma
generale di cui all'art. 23 cod. pen.  Di  conseguenza,  una  forbice
extra-edittale e' comunque  presente  e,  qualora  la  pena-base  sia
determinata nel massimo  edittale  di  ventiquattro  anni,  l'aumento
frazionario puo' giungere sino  a  trenta  anni  di  reclusione  (per
effetto del criterio moderatore previsto dal codice). 
    4.3.- Tanto premesso, il rimettente invoca l'asserita  natura  di
«pena fissa» della reclusione «non inferiore a ventiquattro anni» per
sollecitare una declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  che
deriverebbe dai principi affermati in materia da questa Corte. 
    Tuttavia, anche in dottrina si e' escluso  che  i  casi  di  pena
indicata soltanto nel minimo potessero inquadrarsi nella  nozione  di
pena fissa. 
    La  fattispecie  della  "pena  fissa",   invero,   e'   integrata
unicamente dai trattamenti sanzionatori del tutto anelastici, in  cui
la sovrapposizione fra l'astratta comminatoria edittale e la concreta
irrogazione della pena e' completa: in un simile caso il giudice  non
puo'  procedere  ad  alcun  adattamento.  Diversa,  invece,   e'   la
fattispecie   del   trattamento   sanzionatorio   solo   parzialmente
anelastico, che si ha quando la pena non e' compiutamente  graduabile
dal giudice sulla base degli ordinari criteri di commisurazione. 
    Cosi'  delimitato  il  campo,  l'ipotesi  della  pena   detentiva
autenticamente fissa si rivela, almeno nel  corpus  codicistico,  del
tutto marginale. I casi paradigmatici sono quello dell'ergastolo (che
lo e' logicamente, ma - come risulta dalla sentenza di  questa  Corte
n. 94 del 2023 - costituisce una  pena  illegittima  solo  quando  e'
"indefettibile") e  quelli  della  pena  della  «reclusione  di  anni
trenta» prevista per le ipotesi di delitti aggravati dall'evento  del
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, secondo  comma,
cod. pen., come modificato dall'art. 2  del  decreto-legge  21  marzo
1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e
repressione di gravi reati»,  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 18 maggio 1978, n. 191), a scopo di terrorismo o  di  eversione
(art. 289-bis, secondo comma, cod. pen., come introdotto dall'art.  2
del d.l. n. 59 del 1978, come convertito) e a scopo di coazione (art.
289-ter, secondo comma, cod. pen., inserito  dall'art.  2,  comma  1,
lettera a, del decreto legislativo 1°  marzo  2018,  n.  21,  recante
«Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva  di
codice nella materia  penale  a  norma  dell'articolo  1,  comma  85,
lettera q), della legge 23 giugno 2017, n.  103»,  ma  gia'  previsto
dall'art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718,  recante  «Ratifica
ed esecuzione della  convenzione  internazionale  contro  la  cattura
degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979»), da
cui derivi la morte quale conseguenza non voluta. 
    4.4.- Cio' posto, va precisato che, a partire dalla  sentenza  n.
50 del 1980, questa Corte ha affermato l'esistenza di un sospetto  di
illegittimita' costituzionale delle pene fisse, entro un sindacato di
costituzionalita' calibrato non piu' soltanto sull'art. 27,  primo  e
terzo comma, Cost., ma altresi' sull'art. 3 Cost. 
    Si e' cosi' manifestata una propensione per la graduabilita'  del
trattamento sanzionatorio quale strumento di adattamento  della  pena
al concreto fatto-reato: «[i]n questi  termini,  sussiste  di  regola
l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che
renda possibile tale adeguamento  individualizzato,  "proporzionale",
delle pene inflitte con le sentenze di condanna.  Di  tale  esigenza,
appropriati ambiti e criteri  per  la  discrezionalita'  del  giudice
costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, previsioni
sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con  il  "volto
costituzionale" del sistema penale;  ed  il  dubbio  d'illegittimita'
costituzionale potra' essere, caso per caso,  superato  a  condizione
che, per la natura dell'illecito sanzionato e  per  la  misura  della
sanzione   prevista,    questa    ultima    appaia    ragionevolmente
"proporzionata"   rispetto   all'intera   gamma   di    comportamenti
riconducibili allo specifico tipo  di  reato»  (sentenza  n.  50  del
1980). 
    Pur ribadendo la segnalata «tendenziale contrarieta'  delle  pene
fisse al "volto costituzionale" dell'illecito penale»,  questa  Corte
ha nondimeno chiarito come essa «debba intendersi riferita alle  pene
fisse nel loro complesso [...] non ai  trattamenti  sanzionatori  che
coniughino articolazioni rigide e articolazioni elastiche, in maniera
tale da lasciare comunque adeguati spazi  alla  discrezionalita'  del
giudice» (ordinanza n. 91 del 2008, concernente l'aumento frazionario
fisso di pena previsto dall'art. 99, primo,  terzo  e  quarto  comma,
cod. pen. nel caso di recidiva reiterata),  escludendo  altresi'  dal
perimetro  delle  pene  fisse   l'ipotesi   delle   pene   pecuniarie
«proporzionali», la cui eventuale  illegittimita'  «non  deriverebbe,
pero', dalla lamentata, ma insussistente, loro fissita'  strutturale;
ne' si ricollegherebbe alla mancata previsione di un valore  massimo;
essa,  semmai,  potrebbe  derivare  dalla  irragionevolezza  o  dalla
sproporzione dei fattori da considerare nel computo della  pena:  del
valore-base o dell'elemento moltiplicatore prescelti dal  legislatore
in  relazione  alla  fattispecie  di  reato  alla  quale  si   devono
applicare» (sentenza n. 142 del 2017). Analogamente, e' stata esclusa
l'illegittimita' costituzionale dell'aumento di pena in misura  fissa
previsto dall'art. 590-ter cod. pen. («la pena  e'  aumentata  da  un
terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a  tre  anni»)
per l'ipotesi dell'aggravante della fuga del conducente  in  caso  di
lesioni personali stradali  e  nautiche.  La  relativa  questione  di
legittimita' costituzionale, infatti, e' stata ritenuta  non  fondata
anche in quanto  il  trattamento  sanzionatorio  doveva  considerarsi
proporzionato, tenuto conto del disvalore delle condotte  oggetto  di
previsione  e  della  possibilita'  di   applicare   le   circostanze
attenuanti,  che  rendeva  "non  assoluta"  la  fissita'  della  pena
(sentenza n. 195 del 2023). 
    Al contrario, in coerenza con i  principi  gia'  affermati  dalla
citata sentenza n. 50 del 1980, questa Corte, ravvisando l'ipotesi di
una  vera  e  propria  pena  fissa,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale delle pene accessorie fallimentari previste  dall'art.
216, ultimo comma, della legge fallimentare, che stabiliva  una  pena
indefettibile di dieci anni. Al riguardo, con la sentenza n. 222  del
2018 si e' innanzitutto ribadito che «se la "regola" e' rappresentata
dalla "discrezionalita'", ogni fattispecie sanzionata con pena  fissa
(qualunque ne  sia  la  specie)  e'  per  cio'  solo  "indiziata"  di
illegittimita'; e tale indizio potra'  essere  smentito  soltanto  in
seguito a un controllo strutturale della  fattispecie  di  reato  che
viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che  la
peculiare  struttura  della  fattispecie  la  renda   "proporzionata"
all'intera gamma dei comportamenti  tipizzati».  Cio'  posto,  questa
Corte ha affermato che «una durata fissa di  dieci  anni  delle  pene
accessorie  in  questione   non   puo'   ritenersi   "ragionevolmente
'proporzionata'   rispetto   all'intera   gamma   di    comportamenti
riconducibili allo specifico tipo di  reato",  in  base  al  poc'anzi
menzionato test enunciato dalla sentenza n. 50 del  1980.  [...]  Una
simile rigidita' applicativa non puo' che generare la possibilita' di
risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso -  e
dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - rispetto ai fatti di
bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare dunque distonica rispetto
al  menzionato  principio  dell'individualizzazione  del  trattamento
sanzionatorio». 
    5.- Alla stregua delle considerazioni  che  precedono  e'  dunque
opportuno precisare che, mentre la "pena fissa"  e'  oggetto  di  una
presunzione, sia pur solo relativa, di illegittimita' costituzionale,
una pena come quella qui in considerazione, caratterizzata non  dalla
fissita', ma da un profilo di pur evidente irrigidimento, e' soggetta
all'ordinario sindacato di costituzionalita' sulla  dosimetria  della
pena. 
    La norma censurata, come gia' rilevato, non contempla  una  "pena
fissa", ma una pena identificata  solo  nel  minimo,  nel  senso  che
determina un aumento fisso del  solo  minimo  edittale  nel  caso  di
concorso di circostanze aggravanti (in tal senso  si  e'  pronunciata
altresi' la Corte di cassazione, sesta sezione  penale,  sentenza  18
febbraio-21  marzo  2025,  n.   11494,   dichiarando   manifestamente
infondata una questione di legittimita' costituzionale della medesima
norma oggetto di scrutinio in questa sede). Essa, infatti, come detto
(v. supra, punto 4.2.) si limita a stabilire l'aumento  minimo  della
pena (pari a quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari  a
un terzo della pena edittale), in tal modo salvaguardando una forbice
extra-edittale  che  lascia  comunque  aperto  un  non   trascurabile
compasso, idoneo  a  consentire  una  sufficiente  elasticita'  nella
commisurazione giudiziale della pena, nei termini sopra indicati. 
    Va inoltre considerato che, venendo  in  rilievo  il  trattamento
sanzionatorio previsto per una fattispecie circostanziale, la pena di
ventiquattro anni di reclusione è  costruita  dal  legislatore  come
risultato del possibile  aumento  dovuto  al  riconoscimento  di  due
aggravanti: effetto che, in concreto, ben potrebbe essere  eliso  dal
concorso di una o piu' circostanze attenuanti. 
    Ne consegue che i principi invocati dal  rimettente  mediante  il
richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle  "pene  fisse"  non
appaiono pertinenti alla disciplina  censurata.  Le  questioni  vanno
pertanto dichiarate  inammissibili  per  erroneita'  del  presupposto
interpretativo. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione e 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti  fondamentali
dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di  Lecce,  sezione  unica
penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Massimo LUCIANI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI