N. 215 SENTENZA 20 ottobre - 30 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Limite - Automatico divieto, per come interpretato all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992, per coloro che hanno figli minori - Possibile deroga, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori, rimessa alla valutazione del giudice - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto, anche convenzionale, al rispetto della propria vita privata, familiare e di relazione - Necessita' di un intervento di sistema - Inammissibilita' delle questioni. - Codice civile, art. 291, primo comma. - Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291, primo
comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di
Civitavecchia, sezione civile, nel procedimento vertente tra M.L.
d.S. e C. P. e J. N.M. e C. R. nella qualita' di curatore speciale
dei minori S. P. e C. P., con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta
al n. 35 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
2025.
Udita nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 la Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta al n. 35 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Civitavecchia,
sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice
civile, come interpretato «all'esito della sentenza n. 577 [recte: n.
557] del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte
costituzionale», nella parte in cui, nel vietare l'adozione del
maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, «non consente
una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori
derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte
dell'automatismo del divieto».
1.1.- In punto di fatto, il rimettente premette di essere
investito del ricorso con il quale i coniugi M.L. d.S. e C. P. hanno
chiesto procedersi alla dichiarazione di adozione del maggiorenne J.
N.M., nato nella Repubblica democratica del Congo il 4 dicembre 2004.
L'adottando, nel costituirsi nel processo principale, ha aderito
alla domanda, mentre i suoi genitori, pur ritualmente evocati in
giudizio, sono rimasti contumaci.
Inoltre, poiche' i ricorrenti sono genitori di due figlie
minorenni, S. P., nata nel 2011, e C. P., nata nel 2015, il Collegio,
per consentirne «l'adeguata rappresentanza processuale», ha nominato
un curatore speciale, il quale si e' costituito in giudizio.
Il giudice a quo riferisce che dalle indagini svolte dal servizio
sociale del Comune di Civitavecchia e' emerso che M.L. d.S. aveva
conosciuto l'adottando nell'ambito di un progetto di inclusione
lavorativa avviato presso una scuola professionale della Regione
Lazio, instaurando con lo stesso un rapporto basato sul rispetto e
sulla fiducia reciproca, e che si era determinata, insieme ai suoi
familiari, ad ospitarlo, al compimento della maggiore eta', presso la
sua abitazione per poi maturare, con il proprio coniuge, la decisione
di adottarlo.
Il rimettente espone, altresi', che dalla relazione del servizio
sociale e dalle dichiarazioni delle figlie minori dei ricorrenti
raccolte in udienza e' risultato che queste ultime hanno sviluppato
un intenso legame con l'adottando, tanto da considerarlo un fratello
maggiore.
Precisa che il curatore speciale nominato, sentito in udienza, ha
confermato che le minori vivono con serenita' e felicita' la presenza
dell'adottando nella loro abitazione, considerandolo come un
fratello, e ha espresso un'unica perplessita' sulla «tenuta futura di
questa situazione inclusiva» aggiungendo, pero', di non ritenere tale
considerazione ostativa di per se' alla eventuale adozione.
Rileva, in definitiva, il giudice a quo che dall'istruttoria
condotta e' emerso che, da un lato, tra gli adottanti e l'adottando
si e' instaurato un saldo rapporto affettivo e, dall'altro, non
sussistono profili di pregiudizio che possano derivare alle minori
dal progetto adottivo dei loro genitori.
1.2.- Sull'indicata premessa, il Tribunale rimettente ritiene che
il divieto di adozione di maggiorenne da parte di coloro che hanno
discendenti sancito dall'art. 291, primo comma, cod. civ. - nel testo
risultante dalla sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte, che ne ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale «nella parte in cui non
consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o
legittimati maggiorenni e consenzienti» -, per la sua formulazione
assoluta, che non ammette, cioe', la verifica caso per caso della
sussistenza dell'eventuale pregiudizio per il figlio minore
dell'adottante, impedisca, nella specie, di accogliere la domanda dei
ricorrenti.
Ne' tale ostacolo potrebbe essere superato attraverso
un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in
scrutinio, come, peraltro, ritenuto da una parte della giurisprudenza
di merito.
Richiamate, quindi, le piu' significative pronunce della
giurisprudenza costituzionale e di legittimita' in tema di adozione
del maggiorenne, il giudice a quo dubita della legittimita'
costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod. civ., evidenziando
che la sua «perentorieta'» impedisce di «graduare» il divieto dallo
stesso sancito in base alla situazione concreta, dalla quale
potrebbero risultare rapporti affettivi, non solo tra l'adottante e
l'adottando, ma anche tra questi ultimi e i membri della famiglia
dell'adottante, ancorche' minori, meritevoli di essere tutelati.
L'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod.
civ., deriverebbe, in particolare, dalla mancata previsione
dell'inciso «salvo che emerga nel caso concreto l'assenza di profili
di pregiudizio per i minori», il quale consentirebbe al giudice di
decidere sull'adozione previa verifica, caso per caso, dell'assenza
di un nocumento per i discendenti minorenni.
La censura - precisa il giudice a quo - non concerne il raffronto
tra l'adozione del maggiorenne e l'istituto, evidentemente diverso,
dell'adozione del minore d'eta', ma l'automatismo presente nella
norma in scrutinio.
Si osserva che, come confermato dalla stessa giurisprudenza
costituzionale, la ratio del divieto in esame deve identificarsi
nella incapacita' dei minori di esprimere un consenso all'adozione
«proprio e informato».
Si richiama, in proposito, l'ordinanza n. 170 del 2003, con la
quale questa Corte ha rimarcato la necessita' che i membri della
famiglia dell'adottante, coniuge e figli, siano adeguatamente posti
in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale,
sia su quello patrimoniale, derivano dall'adozione di un maggiorenne
da parte del loro congiunto.
1.3.- Cio' premesso, il giudice a quo ritiene che la previsione
censurata, pur essendo volta a proteggere il figlio minore
dell'adottante in quanto incapace di esprimere un valido assenso,
comporti un sacrificio eccessivo per l'«esigenza di tutelare i
rapporti affettivi e di quotidianita' che legano adottante e
adottando - e anche i rapporti tra i membri della famiglia
dell'adottante con l'adottando», in contrasto con gli artt. 2 e 3
Cost., giacche' il divieto si tradurrebbe in una «sterile attesa» del
conseguimento, da parte del minore che pur sia legato all'adottando
da un rapporto affettivo, della maggiore eta' per acconsentire
all'adozione.
Eppure, secondo il rimettente, all'esigenza di tutela del figlio
minore dell'adottante potrebbe farsi fronte mediante la
rappresentanza sostanziale e processuale, come si ricava sia
dall'art. 10 CEDU, la' dove prescrive un'adeguata rappresentanza dei
minori nei procedimenti che li interessano, sia dall'orientamento
giurisprudenziale che impone la nomina di un curatore speciale in
caso di conflitto di interessi tra minore ed esercenti la
responsabilita' genitoriale (si cita l'ordinanza della Corte di
cassazione, sezione prima civile, 29 novembre 2023, n. 33185).
In presenza del curatore, il giudice ben potrebbe dichiarare
l'adozione del maggiorenne ove accerti che dalla stessa non consegua
un «concreto pregiudizio alla cura, alla crescita e all'educazione
nonche' al patrimonio dei minori».
Ne' una valutazione siffatta pregiudicherebbe la competenza del
tribunale per i minorenni, esulando «da profili concernenti
l'emissione di provvedimenti ablativi o limitativi la responsabilita'
genitoriale o l'adozione di un minorenne».
1.4.- Il rimettente ritiene, altresi', che l'automatica
applicazione del divieto censurato, precludendo una valutazione caso
per caso, si traduca in una «gravosa ingerenza» dello Stato nei
rapporti privati e familiari in contrasto con l'art. 117 [recte: art.
117, primo comma,] Cost., in relazione all'art. 8 CEDU.
1.5.- Ricostruita, quindi, la genesi storica dell'istituto in
scrutinio, il giudice a quo richiama la sentenza della Corte di
cassazione, sezione prima civile, 3 aprile 2020, n. 7667, nella parte
in cui ha evidenziato che la configurazione sociologica assunta
dall'adozione del maggiorenne negli ultimi decenni «ha perso la sua
originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la
continuita' della sua casata e del suo patrimonio», per assumere la
funzione di «riconoscimento giuridico di una relazione sociale,
affettiva ed identitaria, nonche' di una storia personale, di
adottante e adottando», consentendo la formazione di famiglie tra
soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi
vincoli personali, morali e civili, cosi' assumendo una valenza
solidaristica che, pur differenziandosi da quella inerente
all'adozione di minori, «non e' immeritevole di tutela».
Il rimettente assume che l'interpretazione fornita dai giudici di
legittimita' - la' dove riconosce all'adozione di un maggiorenne la
funzione di un istituto volto a tutelare e a completare la vita
privata e familiare della persona, valorizzando legami affettivi
consolidatisi nel tempo - sia stata recepita dalla sentenza n. 5 del
2024 di questa Corte, con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod.
civ., «nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non
consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e
sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di eta' di
diciotto anni fra adottante e adottando».
Il giudice a quo richiama, altresi', la sentenza n. 31 del 2012
di questa Corte - che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 569 del codice penale, «nella parte in cui stabilisce che,
in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di
alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del
codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' [oggi,
responsabilita'] genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni
possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso
concreto» - al fine di rimarcare che l'automatismo sanzionatorio
allora censurato sia stato considerato come una eccessiva ingerenza
del potere dello Stato nei rapporti privati e familiari proprio
perche' impediva al giudice di valutare, in funzione della tutela
dell'interesse del minore, la concreta incidenza dell'episodio
criminoso sull'inidoneita' del responsabile all'esercizio del ruolo
genitoriale.
Ritiene, in definitiva, il Collegio rimettente che il divieto di
adottare il maggiorenne in presenza di discendenti minori, pur
fondato sulla esigenza di tutelare il figlio minorenne da possibili
pregiudizi derivanti dall'adozione, sia costituzionalmente
illegittimo nella misura in cui opera automaticamente, precludendo,
cioe', al giudice una valutazione caso per caso.
2.- Nel giudizio non e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, ne' si sono costituite le parti del procedimento
principale.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, censura, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo
in relazione all'art. 8 CEDU, l'art. 291, primo comma, cod. civ.,
come interpretato «all'esito della sentenza n. 577 [recte: n. 557]
del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte
costituzionale», nella parte in cui, nel vietare l'adozione del
maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, «non consente
una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori
derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte
dell'automatismo del divieto».
Secondo il rimettente, il divieto in questione risulterebbe
costituzionalmente compatibile solo attraverso una interpretazione
dello stesso (opzione condivisa dal giudice a quo ma ritenuta
impraticabile se non a seguito dell'intervento di questa Corte)
«quale misura protettiva per il minore, ossia ove l'adozione del
maggiorenne possa arrecare pregiudizio alla cura, all'educazione e
all'istruzione dei minori a fronte del rilievo costituzionale - ex
artt. 2, 3 e 32 Cost. - della funzione educativa dei minori», mentre
contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali nella sua
portata automatica che preclude ogni valutazione «caso per caso da
parte del giudice».
Il denunciato automatismo si tradurrebbe, altresi', in una
«gravosa ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari», ai
sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto la protezione dell'«aggregazione
affettiva» tra l'adottante e l'adottando maggiorenne rientra nella
tutela della vita privata e familiare rilevante ai sensi della
predetta previsione convenzionale.
2.- All'esame delle questioni di legittimita' costituzionale e'
utile premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e
giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione oggetto di
censura.
2.1.- Secondo la disciplina originariamente dettata dall'art. 291
cod. civ., per poter procedere all'adozione di maggiorenne era
necessario che l'adottante non avesse discendenti, in ossequio alla
tradizione che annetteva all'istituto una funzione sostitutiva della
paternita' o maternita' biologica, che si realizzava con la
possibilita' di trasmissione del cognome e del patrimonio da parte di
chi, generalmente appartenente all'aristocrazia o all'alta borghesia,
fosse sprovvisto di prole.
La evoluzione della giurisprudenza costituzionale, sensibile al
progressivo mutamento della funzione sociologica dell'istituto in
esame, ha, nel tempo, ridimensionato la portata di tale presupposto.
Con la sentenza n. 557 del 1988 e' stata dichiarata la
illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ. nella parte in
cui non consentiva l'adozione a chi avesse discendenti legittimi o
legittimati (distinzione, questa, poi soppressa dall'art. 105, comma
4, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante
«Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»)
maggiorenni e consenzienti.
Per effetto di questa pronuncia, il divieto di adozione in
presenza di figli maggiorenni non e' piu' assoluto e viene meno
quando costoro esprimano il loro assenso all'adozione.
La necessita' di tale assenso e' stata, poi, ribadita dalla
sentenza n. 245 del 2004 con riferimento anche ai figli naturali
(oggi, figli nati fuori del matrimonio) riconosciuti dall'adottante.
Un ulteriore temperamento era stato apportato in precedenza dalla
sentenza n. 345 del 1992, con la quale questa Corte, nell'ipotesi di
incapacita' dei figli di esprimere l'assenso perche' interdetti, ha
ritenuto applicabile, a seguito della richiamata sentenza n. 557 del
1988, l'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ. - inserito
nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e
dei genitori, ma il cui tenore letterale fa riferimento, come precisa
la sentenza citata, «a tutte le persone chiamate ad esprimere il
proprio assenso» all'adozione - che prevede, per il caso in cui sia
impossibile ottenere tale assenso per incapacita' o irreperibilita'
delle persone stesse, che il tribunale possa ugualmente pronunciare
l'adozione.
In tal modo si e' esteso all'ipotesi in esame il potere di
valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito al
tribunale dalla richiamata disposizione codicistica.
3.- Tutto cio' premesso, le questioni sono inammissibili.
3.1.- Sulla esclusione della possibilita' di adozione del
maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante questa Corte
si e' gia' pronunciata in passato con le sentenze n. 53 del 1994 e n.
252 del 1996.
La prima di tali pronunce, nell'escludere la disparita' di
trattamento tra l'aspirante adottante con discendenti minorenni - al
quale e' preclusa l'adozione del maggiorenne - rispetto all'adottante
che abbia un figlio maggiorenne interdetto, per il quale, invece, in
base a quanto affermato dalla sentenza n. 345 del 1992, l'adozione
puo' essere dichiarata, ha osservato che, ove si attribuisse al
giudice la valutazione comparativa degli interessi in gioco,
«privando i figli minori della personalissima facolta' - una volta
divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi
in gioco», verrebbero snaturate le finalita' dell'istituto
dell'adozione ordinaria - da ravvisarsi nello scopo di dare un figlio
a chi non ha avuto discendenti - «per la quale non sussistono
peraltro ne' le esigenze, ne' l'urgenza riscontrabili nell'adozione
speciale» (punto 6 del Considerato in diritto).
Questa Corte ha, inoltre, evidenziato che «mentre con l'adozione
speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e
stabile famiglia (preferibilmente gia' con figli) un minore
moralmente e materialmente abbandonato - e per questo interesse
prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli
interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se
minorenni) degli adottanti -, nel caso invece dell'adozione ordinaria
il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in
quanto l'adottando non solo e' maggiorenne e continua ad essere
legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda
famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del
figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante» (ancora,
sentenza n. 53 del 1994, punto 7 del Considerato in diritto).
Con la successiva sentenza n. 252 del 1996 sono state dichiarate
inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate
in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., dell'art. 291 cod. civ. -
nel testo risultante dalla ricordata sentenza n. 557 del 1988 -,
nella parte in cui non prevede la possibilita' di far luogo
all'adozione di maggiorenne per chi abbia figli minori, anche quando
l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e sia stabilmente
inserito nella comunita' familiare, nonche' dell'art. 312, numero 2),
cod. civ., nella parte in cui, limitando il potere valutativo del
tribunale alla convenienza dell'adozione per l'adottando, non
consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli
interessi coinvolti dall'istanza di adozione.
Si e', nell'occasione, ritenuto che l'intervento additivo
richiesto eccedesse i poteri di questa Corte.
Infatti, a differenza del caso deciso dalla sentenza n. 345 del
1992 - per il quale era stato ravvisato nell'art. 297 cod. civ. un
modello legale idoneo ad attribuire al giudice il potere di concedere
l'adozione pur in mancanza dell'assenso del figlio dell'adottante, in
quanto incapace di esprimerlo perche' interdetto - nella fattispecie
esaminata dalla sentenza n. 252 del 1996 si chiedeva un intervento
«non fondato sul presupposto dell'incapacita' dei figli minori di
esprimere il loro assenso, bensi' escludente tale requisito» (punto 3
del Considerato in diritto).
In questo modo, si prospettava l'introduzione di un'ipotesi di
deroga alla competenza funzionale del tribunale dei minorenni in
ordine alla valutazione dell'interesse di soggetti minori, che,
tuttavia, soltanto il legislatore avrebbe potuto compiere.
3.2.- Successivamente alle pronunce appena ricordate, come gia'
accennato, l'adozione del maggiore di eta' ha subito una
significativa evoluzione, acquisendo la fisionomia di «istituto
plurifunzionale» (sentenza n. 53 del 2025 e, in senso conforme,
sentenze n. 5 del 2024 e n. 135 del 2023).
Nel corso degli ultimi decenni, per un verso, ha trovato conferma
l'originaria e primaria funzione dell'istituto di
adoptio in hereditatem, in linea con quanto e' stato a lungo
sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000,
n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994, n. 89 del 1993,
nonche' ordinanza n. 170 del 2003). Per altro verso, sono emerse
ulteriori funzioni che assecondano «istanze di tipo solidaristico,
variamente declinate» (sentenza n. 135 del 2023 e, nello stesso
senso, sentenze n. 53 del 2025 e n. 5 del 2024).
L'istituto puo', infatti, «abbracciare tanto la situazione in cui
versano "persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento
- grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si e' di fatto
gia' instaurato con l'adottando", quanto i casi dell'"adottando
maggiorenne, che gia' viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta,
in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui
era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o
del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare"
(sentenza n. 135 del 2023)» (sentenza n. 53 del 2025).
3.3.- La giurisprudenza di legittimita' aveva, del resto, gia'
disvelato una mutata configurazione sociologica dell'adozione di
persone maggiori di eta'.
La Corte di cassazione aveva, infatti, colto il carattere
«estremamente duttile» dell'adozione del maggiorenne, rilevando - con
specifico riferimento al caso di adozione del figlio maggiorenne del
coniuge che sia gia' partecipe del contesto affettivo e organizzativo
della famiglia di accoglienza - come tale istituto venga utilizzato
nella prassi «anche per consentire il raggiungimento di funzioni
nuove, come quella di consolidamento dell'unita' familiare attraverso
la formalizzazione di un rapporto di accoglienza gia' sperimentato e
concretamente vissuto» (Corte di cassazione, sezione prima civile,
sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426).
Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimita' erano giunti
a ravvisare nell'adozione del maggiorenne «la funzione di
riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed
identitaria, nonche' di una storia personale, di adottante e
adottando [in quanto] strumento volto a consentire la formazione di
famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati
da saldi vincoli personali, morali e civili», in ossequio ai principi
costituzionali dell'unita' familiare (art. 30 Cost.) e del rispetto
della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) (Cass., n. 7667 del
2020).
In definitiva, all'esito del ripercorso itinerario ermeneutico,
l'adozione delle persone maggiori di eta', per come vive attualmente
nell'ordinamento, non assolve piu' solo la tradizionale funzione di
trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate
a riverberarsi soltanto sulla sfera patrimoniale degli interessati,
ma «e' divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni
della societa', in cui assumono crescente rilevanza i profili
personalistici, accanto a quelli patrimoniali» (sentenza n. 5 del
2024).
3.4.- In continuita' con la giurisprudenza di legittimita', che,
nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel
tempo, ha individuato nell'adozione del maggiorenne una espressione
del diritto all'identita' della persona riconducibile all'art. 2
Cost. (ancora Cass., n. 7667 del 2020 e n. 2426 del 2006), questa
Corte ha, poi, rimarcato che l'istituto in esame «formalizza legami
affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti
al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identita'
dell'individuo» (sentenza n. 5 del 2024, punto 6.2. del Considerato
in diritto).
Attraverso tale forma di adozione «[l]e abitudini di vita
acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di
eta', stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in
quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come
gia' ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha
riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identita'
personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in
cui ha gia' trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza
di un maturato percorso di identita' personale che non puo' essere
privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione
dell'art. 2 Cost.» (ancora, sentenza n. 5 del 2024, punto 6.4. del
Considerato in diritto).
In conclusione, l'adozione del maggiorenne rappresenta uno
strumento che, anche al di fuori dell'ipotesi della famiglia
cosiddetta ricomposta (nel caso paradigmatico dell'adozione del
figlio del coniuge), consente di formalizzare legami
affettivo-solidaristici, che, consolidatisi nel tempo all'interno
della famiglia, sono rappresentativi dell'identita' dell'individuo
nell'ambito di tale formazione sociale (artt. 2 e 30 Cost.).
3.5.- Nel contesto ermeneutico di cui si e' dato conto, anche il
meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti
dell'adottante minori di eta' sollecita una rinnovata riflessione.
Come si e' visto, la ripercorsa evoluzione ha posto in luce che
nel corso del tempo l'adozione del maggiorenne si e' arricchita di
profili personalistici, potendo realizzare interessi dell'adottante
costituzionalmente rilevanti. Da cio' consegue che la preclusione
automatica derivante dalla presenza di discendenti minorenni
dell'adottante presenta, per la sua irrimediabile fissita', dei
profili di criticita'.
Se e' pur vero che l'adozione di maggiorenne non si caratterizza
per la urgente necessita' di dare una famiglia a minori abbandonati
dai loro genitori biologici, e che la impraticabilita' dell'adozione
del maggiorenne in caso di presenza di figli minori dell'adottante
rinviene la sua origine nella esigenza di non privare questi ultimi
della facolta', una volta divenuti maggiorenni, di valutare i
delicati interessi in giuoco, al contempo si deve sottolineare che
l'automatismo preclusivo derivante dalla disposizione censurata non
consente in alcun caso la possibilita' di un apprezzamento
dell'intensita' dei legami di convivenza e di affetto reciproco gia'
esistenti tra l'adottando e i figli minori dell'adottante, e dunque
degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico
di tali legami in quanto rappresentativi della loro identita'.
3.6.- E tuttavia la pronuncia richiesta a questa Corte eccede la
sfera dei suoi poteri.
Va, al riguardo, considerato che l'intervento prospettato dal
rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe,
infatti, di riconsiderare l'intera disciplina dell'istituto in
questione, alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza
costituzionale in materia. Siffatta operazione comporta un elevato
tasso di manipolativita', di spettanza esclusiva del legislatore.
Tra l'altro, una tale modifica di sistema si proietta anche sul
piano processuale, implicando una riconfigurazione delle forme del
procedimento ex artt. 311 e seguenti cod. civ. che richiederebbe
moduli istruttori e decisori piu' ampi e penetranti di quelli del
processo camerale di adozione del maggiorenne.
L'esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacita'
di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi
rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare
esigerebbe, infatti, apposite forme processuali, oltre che specifiche
garanzie e cautele, delle quali non vi e' traccia nel rito camerale
di cui agli artt. 311 e seguenti cod. civ.
Ne' la ricerca degli strumenti procedurali a tal fine piu'
consoni puo' essere operata da questa Corte, coinvolgendo scelte di
politica processuale riservate al legislatore.
4.- Le questioni devono, pertanto, conclusivamente, essere
dichiarate inammissibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di
Civitavecchia, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI