N. 215 SENTENZA 20 ottobre - 30 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Adozione  e  affidamento  -  Adozione  di  maggiorenni  -  Limite   -
  Automatico divieto, per come interpretato all'esito delle  sentenze
  della Corte costituzionale n. 557 del 1988 e n. 345 del  1992,  per
  coloro che hanno figli minori - Possibile  deroga,  in  assenza  di
  pregiudizio ai discendenti minori,  rimessa  alla  valutazione  del
  giudice  -  Omessa  previsione  -  Denunciata  irragionevolezza   e
  violazione del diritto,  anche  convenzionale,  al  rispetto  della
  propria vita privata, familiare e di relazione - Necessita'  di  un
  intervento di sistema - Inammissibilita' delle questioni. 
- Codice civile, art. 291, primo comma. 
- Costituzione, artt. 2, 3 e 117, primo  comma;  Convenzione  per  la
  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,
  art. 8. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291,  primo
comma,  del  codice  civile,  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di
Civitavecchia, sezione civile, nel  procedimento  vertente  tra  M.L.
d.S. e C. P. e J. N.M. e C. R. nella qualita'  di  curatore  speciale
dei minori S. P. e C. P., con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta
al n. 35 del registro ordinanze  2025  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2025. 
    Udita nella camera di consiglio del 20 ottobre  2025  la  Giudice
relatrice Maria Rosaria San Giorgio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 17 gennaio 2025,  iscritta  al  n.  35  del
registro ordinanze 2025, il  Tribunale  ordinario  di  Civitavecchia,
sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3  e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8
della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,  questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 291, primo  comma,  del  codice
civile, come interpretato «all'esito della sentenza n. 577 [recte: n.
557]  del  1988  e  della  sentenza  n.  345  del  1992  della  Corte
costituzionale», nella parte  in  cui,  nel  vietare  l'adozione  del
maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, «non consente
una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori
derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte
dell'automatismo del divieto». 
    1.1.- In  punto  di  fatto,  il  rimettente  premette  di  essere
investito del ricorso con il quale i coniugi M.L. d.S. e C. P.  hanno
chiesto procedersi alla dichiarazione di adozione del maggiorenne  J.
N.M., nato nella Repubblica democratica del Congo il 4 dicembre 2004. 
    L'adottando, nel costituirsi nel processo principale, ha  aderito
alla domanda, mentre i suoi  genitori,  pur  ritualmente  evocati  in
giudizio, sono rimasti contumaci. 
    Inoltre,  poiche'  i  ricorrenti  sono  genitori  di  due  figlie
minorenni, S. P., nata nel 2011, e C. P., nata nel 2015, il Collegio,
per consentirne «l'adeguata rappresentanza processuale», ha  nominato
un curatore speciale, il quale si e' costituito in giudizio. 
    Il giudice a quo riferisce che dalle indagini svolte dal servizio
sociale del Comune di Civitavecchia e' emerso  che  M.L.  d.S.  aveva
conosciuto l'adottando  nell'ambito  di  un  progetto  di  inclusione
lavorativa avviato presso  una  scuola  professionale  della  Regione
Lazio, instaurando con lo stesso un rapporto basato  sul  rispetto  e
sulla fiducia reciproca, e che si era determinata,  insieme  ai  suoi
familiari, ad ospitarlo, al compimento della maggiore eta', presso la
sua abitazione per poi maturare, con il proprio coniuge, la decisione
di adottarlo. 
    Il rimettente espone, altresi', che dalla relazione del  servizio
sociale e dalle dichiarazioni  delle  figlie  minori  dei  ricorrenti
raccolte in udienza e' risultato che queste ultime  hanno  sviluppato
un intenso legame con l'adottando, tanto da considerarlo un  fratello
maggiore. 
    Precisa che il curatore speciale nominato, sentito in udienza, ha
confermato che le minori vivono con serenita' e felicita' la presenza
dell'adottando  nella  loro  abitazione,   considerandolo   come   un
fratello, e ha espresso un'unica perplessita' sulla «tenuta futura di
questa situazione inclusiva» aggiungendo, pero', di non ritenere tale
considerazione ostativa di per se' alla eventuale adozione. 
    Rileva, in definitiva, il  giudice  a  quo  che  dall'istruttoria
condotta e' emerso che, da un lato, tra gli adottanti  e  l'adottando
si e' instaurato un  saldo  rapporto  affettivo  e,  dall'altro,  non
sussistono profili di pregiudizio che possano  derivare  alle  minori
dal progetto adottivo dei loro genitori. 
    1.2.- Sull'indicata premessa, il Tribunale rimettente ritiene che
il divieto di adozione di maggiorenne da parte di  coloro  che  hanno
discendenti sancito dall'art. 291, primo comma, cod. civ. - nel testo
risultante dalla sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte, che ne  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale «nella parte  in  cui  non
consente l'adozione a persone che  abbiano  discendenti  legittimi  o
legittimati maggiorenni e consenzienti» -, per  la  sua  formulazione
assoluta, che non ammette, cioe', la verifica  caso  per  caso  della
sussistenza  dell'eventuale  pregiudizio   per   il   figlio   minore
dell'adottante, impedisca, nella specie, di accogliere la domanda dei
ricorrenti. 
    Ne'   tale   ostacolo   potrebbe   essere   superato   attraverso
un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in
scrutinio, come, peraltro, ritenuto da una parte della giurisprudenza
di merito. 
    Richiamate,  quindi,  le  piu'   significative   pronunce   della
giurisprudenza costituzionale e di legittimita' in tema  di  adozione
del  maggiorenne,  il  giudice  a  quo  dubita   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 291, primo comma,  cod.  civ.,  evidenziando
che la sua «perentorieta'» impedisce di «graduare» il  divieto  dallo
stesso  sancito  in  base  alla  situazione  concreta,  dalla   quale
potrebbero risultare rapporti affettivi, non solo tra  l'adottante  e
l'adottando, ma anche tra questi ultimi e  i  membri  della  famiglia
dell'adottante, ancorche' minori, meritevoli di essere tutelati. 
    L'illegittimita' costituzionale dell'art. 291, primo comma,  cod.
civ.,  deriverebbe,  in   particolare,   dalla   mancata   previsione
dell'inciso «salvo che emerga nel caso concreto l'assenza di  profili
di pregiudizio per i minori», il quale consentirebbe  al  giudice  di
decidere sull'adozione previa verifica, caso per  caso,  dell'assenza
di un nocumento per i discendenti minorenni. 
    La censura - precisa il giudice a quo - non concerne il raffronto
tra l'adozione del maggiorenne e l'istituto,  evidentemente  diverso,
dell'adozione del minore  d'eta',  ma  l'automatismo  presente  nella
norma in scrutinio. 
    Si osserva  che,  come  confermato  dalla  stessa  giurisprudenza
costituzionale, la ratio del  divieto  in  esame  deve  identificarsi
nella incapacita' dei minori di esprimere  un  consenso  all'adozione
«proprio e informato». 
    Si richiama, in proposito, l'ordinanza n. 170 del  2003,  con  la
quale questa Corte ha rimarcato la  necessita'  che  i  membri  della
famiglia dell'adottante, coniuge e figli, siano  adeguatamente  posti
in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul  piano  morale,
sia su quello patrimoniale, derivano dall'adozione di un  maggiorenne
da parte del loro congiunto. 
    1.3.- Cio' premesso, il giudice a quo ritiene che  la  previsione
censurata,  pur  essendo  volta  a  proteggere   il   figlio   minore
dell'adottante in quanto incapace di  esprimere  un  valido  assenso,
comporti un  sacrificio  eccessivo  per  l'«esigenza  di  tutelare  i
rapporti  affettivi  e  di  quotidianita'  che  legano  adottante   e
adottando  -  e  anche  i  rapporti  tra  i  membri  della   famiglia
dell'adottante con l'adottando», in contrasto con gli  artt.  2  e  3
Cost., giacche' il divieto si tradurrebbe in una «sterile attesa» del
conseguimento, da parte del minore che pur sia  legato  all'adottando
da un  rapporto  affettivo,  della  maggiore  eta'  per  acconsentire
all'adozione. 
    Eppure, secondo il rimettente, all'esigenza di tutela del  figlio
minore   dell'adottante   potrebbe   farsi   fronte    mediante    la
rappresentanza  sostanziale  e  processuale,  come  si   ricava   sia
dall'art. 10 CEDU, la' dove prescrive un'adeguata rappresentanza  dei
minori nei procedimenti che  li  interessano,  sia  dall'orientamento
giurisprudenziale che impone la nomina di  un  curatore  speciale  in
caso  di  conflitto  di  interessi  tra  minore   ed   esercenti   la
responsabilita' genitoriale  (si  cita  l'ordinanza  della  Corte  di
cassazione, sezione prima civile, 29 novembre 2023, n. 33185). 
    In presenza del curatore,  il  giudice  ben  potrebbe  dichiarare
l'adozione del maggiorenne ove accerti che dalla stessa non  consegua
un «concreto pregiudizio alla cura, alla  crescita  e  all'educazione
nonche' al patrimonio dei minori». 
    Ne' una valutazione siffatta pregiudicherebbe la  competenza  del
tribunale  per  i  minorenni,  esulando   «da   profili   concernenti
l'emissione di provvedimenti ablativi o limitativi la responsabilita'
genitoriale o l'adozione di un minorenne». 
    1.4.-  Il  rimettente   ritiene,   altresi',   che   l'automatica
applicazione del divieto censurato, precludendo una valutazione  caso
per caso, si traduca in  una  «gravosa  ingerenza»  dello  Stato  nei
rapporti privati e familiari in contrasto con l'art. 117 [recte: art.
117, primo comma,] Cost., in relazione all'art. 8 CEDU. 
    1.5.- Ricostruita, quindi, la  genesi  storica  dell'istituto  in
scrutinio, il giudice a quo  richiama  la  sentenza  della  Corte  di
cassazione, sezione prima civile, 3 aprile 2020, n. 7667, nella parte
in cui ha  evidenziato  che  la  configurazione  sociologica  assunta
dall'adozione del maggiorenne negli ultimi decenni «ha perso  la  sua
originaria  connotazione  diretta  ad  assicurare  all'adottante   la
continuita' della sua casata e del suo patrimonio», per  assumere  la
funzione di  «riconoscimento  giuridico  di  una  relazione  sociale,
affettiva  ed  identitaria,  nonche'  di  una  storia  personale,  di
adottante e adottando», consentendo la  formazione  di  famiglie  tra
soggetti che, seppur maggiorenni,  sono  tra  loro  legati  da  saldi
vincoli personali, morali  e  civili,  cosi'  assumendo  una  valenza
solidaristica  che,   pur   differenziandosi   da   quella   inerente
all'adozione di minori, «non e' immeritevole di tutela». 
    Il rimettente assume che l'interpretazione fornita dai giudici di
legittimita' - la' dove riconosce all'adozione di un  maggiorenne  la
funzione di un istituto volto a  tutelare  e  a  completare  la  vita
privata e familiare  della  persona,  valorizzando  legami  affettivi
consolidatisi nel tempo - sia stata recepita dalla sentenza n. 5  del
2024  di  questa  Corte,   con   la   quale   e'   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  291,  primo  comma,  cod.
civ., «nella parte  in  cui,  per  l'adozione  del  maggiorenne,  non
consente al giudice di ridurre,  nei  casi  di  esigua  differenza  e
sempre che sussistano motivi  meritevoli,  l'intervallo  di  eta'  di
diciotto anni fra adottante e adottando». 
    Il giudice a quo richiama, altresi', la sentenza n. 31  del  2012
di questa Corte - che ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 569 del codice penale, «nella parte in cui stabilisce  che,
in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto  di
alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma,  del
codice penale, consegua di diritto la perdita della  potesta'  [oggi,
responsabilita']  genitoriale,  cosi'  precludendo  al  giudice  ogni
possibilita'  di  valutazione  dell'interesse  del  minore  nel  caso
concreto» - al fine  di  rimarcare  che  l'automatismo  sanzionatorio
allora censurato sia stato considerato come una  eccessiva  ingerenza
del potere dello Stato  nei  rapporti  privati  e  familiari  proprio
perche' impediva al giudice di valutare,  in  funzione  della  tutela
dell'interesse  del  minore,  la  concreta  incidenza   dell'episodio
criminoso sull'inidoneita' del responsabile all'esercizio  del  ruolo
genitoriale. 
    Ritiene, in definitiva, il Collegio rimettente che il divieto  di
adottare il  maggiorenne  in  presenza  di  discendenti  minori,  pur
fondato sulla esigenza di tutelare il figlio minorenne  da  possibili
pregiudizi   derivanti    dall'adozione,    sia    costituzionalmente
illegittimo nella misura in cui opera  automaticamente,  precludendo,
cioe', al giudice una valutazione caso per caso. 
    2.- Nel giudizio non e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, ne'  si  sono  costituite  le  parti  del  procedimento
principale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale di Civitavecchia, sezione  civile,  censura,  in
riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 8 CEDU, l'art. 291,  primo  comma,  cod.  civ.,
come interpretato «all'esito della sentenza n. 577  [recte:  n.  557]
del  1988  e  della  sentenza   n.   345   del   1992   della   Corte
costituzionale», nella parte  in  cui,  nel  vietare  l'adozione  del
maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, «non consente
una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori
derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte
dell'automatismo del divieto». 
    Secondo il  rimettente,  il  divieto  in  questione  risulterebbe
costituzionalmente compatibile solo  attraverso  una  interpretazione
dello stesso  (opzione  condivisa  dal  giudice  a  quo  ma  ritenuta
impraticabile se non  a  seguito  dell'intervento  di  questa  Corte)
«quale misura protettiva per il  minore,  ossia  ove  l'adozione  del
maggiorenne possa arrecare pregiudizio alla  cura,  all'educazione  e
all'istruzione dei minori a fronte del rilievo  costituzionale  -  ex
artt. 2, 3 e 32 Cost. - della funzione educativa dei minori»,  mentre
contrasterebbe con gli evocati  parametri  costituzionali  nella  sua
portata automatica che preclude ogni valutazione «caso  per  caso  da
parte del giudice». 
    Il  denunciato  automatismo  si  tradurrebbe,  altresi',  in  una
«gravosa ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari»,  ai
sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto  la  protezione  dell'«aggregazione
affettiva» tra l'adottante e l'adottando  maggiorenne  rientra  nella
tutela della vita  privata  e  familiare  rilevante  ai  sensi  della
predetta previsione convenzionale. 
    2.- All'esame delle questioni di legittimita'  costituzionale  e'
utile premettere una sintetica ricostruzione del quadro  normativo  e
giurisprudenziale in cui si  inserisce  la  disposizione  oggetto  di
censura. 
    2.1.- Secondo la disciplina originariamente dettata dall'art. 291
cod. civ.,  per  poter  procedere  all'adozione  di  maggiorenne  era
necessario che l'adottante non avesse discendenti, in  ossequio  alla
tradizione che annetteva all'istituto una funzione sostitutiva  della
paternita'  o  maternita'  biologica,  che  si  realizzava   con   la
possibilita' di trasmissione del cognome e del patrimonio da parte di
chi, generalmente appartenente all'aristocrazia o all'alta borghesia,
fosse sprovvisto di prole. 
    La evoluzione della giurisprudenza costituzionale,  sensibile  al
progressivo mutamento della  funzione  sociologica  dell'istituto  in
esame, ha, nel tempo, ridimensionato la portata di tale presupposto. 
    Con  la  sentenza  n.  557  del  1988  e'  stata  dichiarata   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ. nella parte  in
cui non consentiva l'adozione a chi avesse  discendenti  legittimi  o
legittimati (distinzione, questa, poi soppressa dall'art. 105,  comma
4,  del  decreto  legislativo  28  dicembre  2013,  n.  154,  recante
«Revisione delle disposizioni vigenti in  materia  di  filiazione,  a
norma  dell'articolo  2  della  legge  10  dicembre  2012,  n.  219»)
maggiorenni e consenzienti. 
    Per effetto di  questa  pronuncia,  il  divieto  di  adozione  in
presenza di figli maggiorenni non  e'  piu'  assoluto  e  viene  meno
quando costoro esprimano il loro assenso all'adozione. 
    La necessita' di tale  assenso  e'  stata,  poi,  ribadita  dalla
sentenza n. 245 del 2004 con  riferimento  anche  ai  figli  naturali
(oggi, figli nati fuori del matrimonio) riconosciuti dall'adottante. 
    Un ulteriore temperamento era stato apportato in precedenza dalla
sentenza n. 345 del 1992, con la quale questa Corte, nell'ipotesi  di
incapacita' dei figli di esprimere l'assenso perche'  interdetti,  ha
ritenuto applicabile, a seguito della richiamata sentenza n. 557  del
1988, l'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ.  -  inserito
nel contesto delle disposizioni relative all'assenso  del  coniuge  e
dei genitori, ma il cui tenore letterale fa riferimento, come precisa
la sentenza citata, «a tutte le  persone  chiamate  ad  esprimere  il
proprio assenso» all'adozione - che prevede, per il caso in  cui  sia
impossibile ottenere tale assenso per incapacita'  o  irreperibilita'
delle persone stesse, che il tribunale possa  ugualmente  pronunciare
l'adozione. 
    In tal modo si e'  esteso  all'ipotesi  in  esame  il  potere  di
valutazione  comparativa  degli  interessi  in  gioco  attribuito  al
tribunale dalla richiamata disposizione codicistica. 
    3.- Tutto cio' premesso, le questioni sono inammissibili. 
    3.1.-  Sulla  esclusione  della  possibilita'  di  adozione   del
maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante  questa  Corte
si e' gia' pronunciata in passato con le sentenze n. 53 del 1994 e n.
252 del 1996. 
    La prima  di  tali  pronunce,  nell'escludere  la  disparita'  di
trattamento tra l'aspirante adottante con discendenti minorenni -  al
quale e' preclusa l'adozione del maggiorenne - rispetto all'adottante
che abbia un figlio maggiorenne interdetto, per il quale, invece,  in
base a quanto affermato dalla sentenza n. 345  del  1992,  l'adozione
puo' essere dichiarata, ha  osservato  che,  ove  si  attribuisse  al
giudice  la  valutazione  comparativa  degli  interessi   in   gioco,
«privando i figli minori della personalissima facolta'  -  una  volta
divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati  interessi
in  gioco»,   verrebbero   snaturate   le   finalita'   dell'istituto
dell'adozione ordinaria - da ravvisarsi nello scopo di dare un figlio
a chi non ha  avuto  discendenti  -  «per  la  quale  non  sussistono
peraltro ne' le esigenze, ne' l'urgenza  riscontrabili  nell'adozione
speciale» (punto 6 del Considerato in diritto). 
    Questa Corte ha, inoltre, evidenziato che «mentre con  l'adozione
speciale l'ordinamento giuridico intende inserire  in  una  idonea  e
stabile  famiglia  (preferibilmente  gia'  con   figli)   un   minore
moralmente e materialmente  abbandonato  -  e  per  questo  interesse
prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli
interessi personali e patrimoniali  dei  figli  legittimi  (anche  se
minorenni) degli adottanti -, nel caso invece dell'adozione ordinaria
il legislatore non ha riscontrato analogo  interesse  prevalente,  in
quanto l'adottando non solo  e'  maggiorenne  e  continua  ad  essere
legato  ai  propri  genitori,  ma,  entrando  anche  in  una  seconda
famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del
figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante» (ancora,
sentenza n. 53 del 1994, punto 7 del Considerato in diritto). 
    Con la successiva sentenza n. 252 del 1996 sono state  dichiarate
inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale,  sollevate
in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., dell'art. 291 cod. civ.  -
nel testo risultante dalla ricordata sentenza  n.  557  del  1988  -,
nella  parte  in  cui  non  prevede  la  possibilita'  di  far  luogo
all'adozione di maggiorenne per chi abbia figli minori, anche  quando
l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante e  sia  stabilmente
inserito nella comunita' familiare, nonche' dell'art. 312, numero 2),
cod. civ., nella parte in cui, limitando  il  potere  valutativo  del
tribunale  alla  convenienza  dell'adozione  per   l'adottando,   non
consente  al  giudice  una  valutazione  complessiva  di  tutti   gli
interessi coinvolti dall'istanza di adozione. 
    Si  e',  nell'occasione,  ritenuto  che   l'intervento   additivo
richiesto eccedesse i poteri di questa Corte. 
    Infatti, a differenza del caso deciso dalla sentenza n.  345  del
1992 - per il quale era stato ravvisato nell'art. 297  cod.  civ.  un
modello legale idoneo ad attribuire al giudice il potere di concedere
l'adozione pur in mancanza dell'assenso del figlio dell'adottante, in
quanto incapace di esprimerlo perche' interdetto - nella  fattispecie
esaminata dalla sentenza n. 252 del 1996 si  chiedeva  un  intervento
«non fondato sul presupposto dell'incapacita'  dei  figli  minori  di
esprimere il loro assenso, bensi' escludente tale requisito» (punto 3
del Considerato in diritto). 
    In questo modo, si prospettava l'introduzione  di  un'ipotesi  di
deroga alla competenza funzionale  del  tribunale  dei  minorenni  in
ordine alla  valutazione  dell'interesse  di  soggetti  minori,  che,
tuttavia, soltanto il legislatore avrebbe potuto compiere. 
    3.2.- Successivamente alle pronunce appena ricordate,  come  gia'
accennato,  l'adozione  del  maggiore   di   eta'   ha   subito   una
significativa  evoluzione,  acquisendo  la  fisionomia  di  «istituto
plurifunzionale» (sentenza n. 53  del  2025  e,  in  senso  conforme,
sentenze n. 5 del 2024 e n. 135 del 2023). 
    Nel corso degli ultimi decenni, per un verso, ha trovato conferma
l'originaria     e     primaria     funzione     dell'istituto     di
adoptio in hereditatem,  in  linea  con  quanto  e'  stato  a   lungo
sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000,
n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994,  n.  89  del  1993,
nonche' ordinanza n. 170 del 2003).  Per  altro  verso,  sono  emerse
ulteriori funzioni che assecondano «istanze  di  tipo  solidaristico,
variamente declinate» (sentenza n.  135  del  2023  e,  nello  stesso
senso, sentenze n. 53 del 2025 e n. 5 del 2024). 
    L'istituto puo', infatti, «abbracciare tanto la situazione in cui
versano "persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento
- grazie all'adozione - del vincolo solidaristico che si e' di  fatto
gia' instaurato  con  l'adottando",  quanto  i  casi  dell'"adottando
maggiorenne, che gia' viveva nel nucleo familiare di chi  lo  adotta,
in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel  momento  in  cui
era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge  (o
del convivente) dell'adottante che vive  in  quel  nucleo  familiare"
(sentenza n. 135 del 2023)» (sentenza n. 53 del 2025). 
    3.3.- La giurisprudenza di legittimita' aveva,  del  resto,  gia'
disvelato una  mutata  configurazione  sociologica  dell'adozione  di
persone maggiori di eta'. 
    La  Corte  di  cassazione  aveva,  infatti,  colto  il  carattere
«estremamente duttile» dell'adozione del maggiorenne, rilevando - con
specifico riferimento al caso di adozione del figlio maggiorenne  del
coniuge che sia gia' partecipe del contesto affettivo e organizzativo
della famiglia di accoglienza - come tale istituto  venga  utilizzato
nella prassi «anche per  consentire  il  raggiungimento  di  funzioni
nuove, come quella di consolidamento dell'unita' familiare attraverso
la formalizzazione di un rapporto di accoglienza gia' sperimentato  e
concretamente vissuto» (Corte di cassazione,  sezione  prima  civile,
sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426). 
    Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimita' erano  giunti
a  ravvisare  nell'adozione   del   maggiorenne   «la   funzione   di
riconoscimento giuridico  di  una  relazione  sociale,  affettiva  ed
identitaria,  nonche'  di  una  storia  personale,  di  adottante   e
adottando [in quanto] strumento volto a consentire la  formazione  di
famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra  loro  legati
da saldi vincoli personali, morali e civili», in ossequio ai principi
costituzionali dell'unita' familiare (art. 30 Cost.) e  del  rispetto
della vita privata e familiare (art. 8  CEDU)  (Cass.,  n.  7667  del
2020). 
    In definitiva, all'esito del ripercorso  itinerario  ermeneutico,
l'adozione delle persone maggiori di eta', per come vive  attualmente
nell'ordinamento, non assolve piu' solo la tradizionale  funzione  di
trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze  destinate
a riverberarsi soltanto sulla sfera patrimoniale  degli  interessati,
ma «e' divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni
della  societa',  in  cui  assumono  crescente  rilevanza  i  profili
personalistici, accanto a quelli patrimoniali»  (sentenza  n.  5  del
2024). 
    3.4.- In continuita' con la giurisprudenza di legittimita',  che,
nel dare riconoscimento ai legami  familiari  di  fatto  stabili  nel
tempo, ha individuato nell'adozione del maggiorenne  una  espressione
del diritto all'identita'  della  persona  riconducibile  all'art.  2
Cost. (ancora Cass., n. 7667 del 2020 e n.  2426  del  2006),  questa
Corte ha, poi, rimarcato che l'istituto in esame  «formalizza  legami
affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo  e  preesistenti
al  riconoscimento  giuridico,  sono  rappresentativi  dell'identita'
dell'individuo» (sentenza n. 5 del 2024, punto 6.2.  del  Considerato
in diritto). 
    Attraverso  tale  forma  di  adozione  «[l]e  abitudini  di  vita
acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di
eta', stabilizzate nel tempo, ricevono  riconoscimento  giuridico  in
quanto descrivono storie personali di crescita e  integrazione,  come
gia' ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022,  che  ha
riconosciuto  l'incidenza  dei  rapporti   affettivi   sull'identita'
personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in
cui ha gia' trovato solida espressione sociale, riflette  l'esistenza
di un maturato percorso di identita' personale che  non  puo'  essere
privato del  dovuto  riconoscimento  giuridico,  pena  la  violazione
dell'art. 2 Cost.» (ancora, sentenza n. 5 del 2024,  punto  6.4.  del
Considerato in diritto). 
    In  conclusione,  l'adozione  del  maggiorenne  rappresenta   uno
strumento  che,  anche  al  di  fuori  dell'ipotesi  della   famiglia
cosiddetta  ricomposta  (nel  caso  paradigmatico  dell'adozione  del
figlio   del    coniuge),    consente    di    formalizzare    legami
affettivo-solidaristici, che,  consolidatisi  nel  tempo  all'interno
della famiglia, sono  rappresentativi  dell'identita'  dell'individuo
nell'ambito di tale formazione sociale (artt. 2 e 30 Cost.). 
    3.5.- Nel contesto ermeneutico di cui si e' dato conto, anche  il
meccanismo   preclusivo   legato   alla   presenza   di   discendenti
dell'adottante minori di eta' sollecita una rinnovata riflessione. 
    Come si e' visto, la ripercorsa evoluzione ha posto in  luce  che
nel corso del tempo l'adozione del maggiorenne si  e'  arricchita  di
profili personalistici, potendo realizzare  interessi  dell'adottante
costituzionalmente rilevanti. Da cio'  consegue  che  la  preclusione
automatica  derivante  dalla  presenza   di   discendenti   minorenni
dell'adottante presenta,  per  la  sua  irrimediabile  fissita',  dei
profili di criticita'. 
    Se e' pur vero che l'adozione di maggiorenne non si  caratterizza
per la urgente necessita' di dare una famiglia a  minori  abbandonati
dai loro genitori biologici, e che la impraticabilita'  dell'adozione
del maggiorenne in caso di presenza di  figli  minori  dell'adottante
rinviene la sua origine nella esigenza di non privare  questi  ultimi
della  facolta',  una  volta  divenuti  maggiorenni,  di  valutare  i
delicati interessi in giuoco, al contempo si  deve  sottolineare  che
l'automatismo preclusivo derivante dalla disposizione  censurata  non
consente  in  alcun  caso  la  possibilita'   di   un   apprezzamento
dell'intensita' dei legami di convivenza e di affetto reciproco  gia'
esistenti tra l'adottando e i figli minori dell'adottante,  e  dunque
degli stessi interessi di questi ultimi al  riconoscimento  giuridico
di tali legami in quanto rappresentativi della loro identita'. 
    3.6.- E tuttavia la pronuncia richiesta a questa Corte eccede  la
sfera dei suoi poteri. 
    Va, al riguardo, considerato  che  l'intervento  prospettato  dal
rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si  tratterebbe,
infatti,  di  riconsiderare  l'intera  disciplina  dell'istituto   in
questione, alla luce  dei  diversi  interventi  della  giurisprudenza
costituzionale in materia. Siffatta operazione  comporta  un  elevato
tasso di manipolativita', di spettanza esclusiva del legislatore. 
    Tra l'altro, una tale modifica di sistema si proietta  anche  sul
piano processuale, implicando una riconfigurazione  delle  forme  del
procedimento ex artt. 311 e  seguenti  cod.  civ.  che  richiederebbe
moduli istruttori e decisori piu' ampi e  penetranti  di  quelli  del
processo camerale di adozione del maggiorenne. 
    L'esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacita'
di discernimento e di ponderare  comparativamente  i  suoi  interessi
rispetto a  quelli  degli  altri  appartenenti  al  gruppo  familiare
esigerebbe, infatti, apposite forme processuali, oltre che specifiche
garanzie e cautele, delle quali non vi e' traccia nel  rito  camerale
di cui agli artt. 311 e seguenti cod. civ. 
    Ne' la ricerca  degli  strumenti  procedurali  a  tal  fine  piu'
consoni puo' essere operata da questa Corte, coinvolgendo  scelte  di
politica processuale riservate al legislatore. 
    4.-  Le  questioni  devono,  pertanto,  conclusivamente,   essere
dichiarate inammissibili. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale  dell'art.  291,  primo  comma,  del  codice   civile,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della  Convenzione
europea  dei  diritti   dell'uomo,   dal   Tribunale   ordinario   di
Civitavecchia, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI