N. 216 SENTENZA 4 novembre - 30 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Pensioni - Pensionati percettori  indebiti  di  pensioni,  assegni  e
  indennita' erogati  dall'INPS,  ovvero  responsabili  di  omissioni
  contributive - Garanzia dei relativi crediti maturati dall'Istituto
  - Possibilita' di cessione, sequestro e pignoramento nei limiti  di
  un  quinto  del  loro  ammontare,  fatto  salvo,  per  le  pensioni
  ordinarie liquidate  a  carico  dell'AGO,  il  trattamento  minimo,
  anziche' nei limiti piu' favorevoli al  pensionato  previsti  dalle
  norme generali (art. 545 cod. proc. civ.) -  Denunciata  violazione
  dei principi di  uguaglianza  e  ragionevolezza  e  della  garanzia
  previdenziale - Non fondatezza dele questioni. 
- Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69. 
- Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN  GIORGIO,  Marco
  D'ALBERTI, Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella  SCIARRONE  ALIBRANDI,
  Massimo  LUCIANI,  Maria  Alessandra   SANDULLI,   Roberto   Nicola
  CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  69  della
legge  30  aprile  1969,  n.   153   (Revisione   degli   ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso  dal
Tribunale ordinario di  Ravenna,  sezione  civile,  nel  procedimento
vertente tra V. A. e  Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS), con ordinanza del 3  aprile  2025,  iscritta  al  n.  92  del
registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  INPS,  nonche'   l'atto   di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udita nell'udienza  pubblica  del  4  novembre  2025  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    uditi l'avvocata Antonella Patteri per INPS,  nonche'  l'avvocato
dello Stato Pietro Garofoli  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2025. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 3 aprile 2025  e  iscritta  al  n.  92  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di  Ravenna,  sezione
civile,  ha  sollevato  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 69 della legge 30 aprile  1969,  n.  153  (Revisione  degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di  sicurezza  sociale),
in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. 
    2.- Il rimettente riferisce  che  il  giudizio  a  quo  e'  stato
instaurato con ricorso di V. A. per ottenere sia la  rideterminazione
dell'importo  dell'indebito   previdenziale   vantato   dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e «accertato dalla sentenza
del Tribunale di Ravenna n. 216/2024», sia la fissazione della misura
della trattenuta mensile sulla pensione, di  cui  all'art.  69  della
legge n. 153 del 1969. 
    3.- Secondo quanto riporta il  giudice  a  quo,  le  parti  hanno
raggiunto un accordo sull'entita' del debito restitutorio, ma non sul
quantum della trattenuta mensile. 
    Il ricorrente, percettore di una pensione netta di euro  3.430,17
mensili, ha invocato il rispetto della soglia di euro 1.000  prevista
dall'art. 545, settimo comma, del codice di  procedura  civile  (come
sostituito dall'art. 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n.  115,
recante «Misure urgenti in  materia  di  energia,  emergenza  idrica,
politiche sociali  e  industriali»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 21 settembre 2022, n. 142). 
    L'INPS, per converso, ha sostenuto l'applicabilita' del solo art.
69 della legge n. 153 del 1969. 
    4.- Nell'introdurre le questioni di legittimita'  costituzionale,
il Tribunale di Ravenna riproduce il  testo  della  norma  censurata,
secondo cui «[l]e pensioni, gli assegni e le indennita' [...] possono
essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un  quinto  del
loro  ammontare,  per  debiti  verso   l'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale derivanti  da  indebite  prestazioni  percepite  a
carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da
omissioni contributive. Per le pensioni ordinarie liquidate a  carico
della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo» (art. 69 della  legge
n. 153 del 1969). 
    Di seguito, il giudice a quo pone a confronto tale disciplina con
l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., introdotto nel 2015  (con
l'art. 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.
83,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e
processuale   civile   e   di    organizzazione    e    funzionamento
dell'amministrazione  giudiziaria»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 6 agosto 2015, n. 132) e da ultimo  sostituito  nel  2022
(con il d.l. n. 115 del 2022, come  convertito),  in  base  al  quale
«[l]e somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni  di  quiescenza  non
possono essere pignorate per un ammontare  corrispondente  al  doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un  minimo  di
1.000 euro. La parte eccedente  tale  ammontare  e'  pignorabile  nei
limiti previsti dal terzo, dal quarto  e  dal  quinto  comma  nonche'
dalle speciali disposizioni di legge». 
    Il rimettente evidenzia come le due discipline operino «in misura
nettamente diversa»: quella censurata assicura solo che il pensionato
non  riceva  una  pensione  inferiore  al  trattamento  minimo  (pari
attualmente  a  euro  603,40),  rendendo  «tutta  la  pensione  [...]
aggredibile nei limiti del quinto»; l'altra «garantisce una fascia di
impignorabilita'  (€  1.000,00  o  il  doppio  dell'assegno   sociale
[...])», che non puo' essere oggetto  di  alcuna  trattenuta,  mentre
«solo sulla somma che eccede tale limite opera il calcolo del  quinto
pignorabile». 
    Tanto premesso, secondo il giudice a quo,  quando  l'INPS  agisce
trattenendo il quinto dalla pensione  del  proprio  debitore  non  e'
tenuta a rispettare la fascia di  impignorabilita'  di  cui  all'art.
545, settimo comma, cod. proc. civ., che, viceversa, rappresenterebbe
«un minimo vitale che si [sarebbe  andato]  delineando  nel  tempo  a
garanzia del sostentamento del debitore-pensionato nell'ambito  della
procedura espropriativa (della pensione) presso terzi  (laddove  INPS
e' il terzo debitor debitoris)». 
    Ad avviso del Tribunale di Ravenna, il  legislatore  non  avrebbe
operato un coordinamento fra le modifiche apportate all'art. 545 cod.
proc. civ. e l'art. 69 della legge  n.  153  del  1969,  in  tema  di
recupero dell'indebito INPS, sicche'  «la  somma  che  [l'INPS]  puo'
trattenere  e  quindi  compensare  (a  soddisfacimento  del   proprio
credito) nel momento in cui  paga  un  trattamento  pensionistico  e'
superiore, di molto, rispetto a quella che qualunque altro  creditore
puo'  ottenere,  in  sede  esecutiva,  sulla  pensione  del   proprio
debitore». 
    Cio' determinerebbe una violazione sia dell'art. 3  Cost.  -  per
irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto  all'art.   545,
settimo comma, cod. proc. civ. e per  irragionevolezza  intrinseca  -
sia dell'art. 38, secondo comma, Cost. 
    5.- A parere del rimettente, le  questioni  sarebbero  rilevanti,
dal momento che  V.  A.  ha  domandato  con  l'atto  introduttivo  la
determinazione dell'entita' della trattenuta ex art. 69  della  legge
n.  153  del  1969,  sostenendo  altresi'  che  l'accoglimento  delle
questioni  comporterebbe  «un  grosso  beneficio  economico  per   il
pensionato debitore». 
    Il Tribunale di Ravenna  esclude,  inoltre,  la  possibilita'  di
un'interpretazione conforme a Costituzione,  richiamando  la  recente
pronuncia della Corte di cassazione, secondo  la  quale  «la  novella
dell'art. 545  c.p.c.  [e']  applicabile  quando  la  pensione  viene
aggredita da soggetti  diversi  dall'Istituto  previdenziale,  ovvero
quando l'Inps agisca per crediti diversi dall'indebita percezione  di
prestazioni a suo carico o da omissioni contributive, altrimenti,  in
quest'ultimo caso, si applica la norma di favore per  l'Inps  di  cui
all'art. 69 della legge  n.  153  del  1969»  (Corte  di  cassazione,
sezione lavoro, ordinanza 11 ottobre 2024, n. 26580).  Pertanto,  «le
due norme [avrebbero] ambiti applicativi differenti e  [resterebbero]
separate». 
    Una diversa interpretazione  si  porrebbe  in  contrasto  con  il
tenore letterale della disposizione censurata. 
    6.- Quanto alla non manifesta  infondatezza,  il  giudice  a  quo
deduce anzitutto la violazione dell'art. 3  Cost.  per  irragionevole
disparita' di trattamento (tra creditori). 
    Il rimettente si confronta, preliminarmente, con la  sentenza  n.
506 del 2002 di questa Corte, che  aveva  dichiarato  «manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  69
della legge 30 aprile 1969, n. 153». In particolare, il Tribunale  di
Ravenna osserva che tale questione  non  sarebbe  stata  «in  realta'
rilevante  nell'ambito  di  quel  giudizio  a  quo»,  che  riguardava
l'espropriazione da parte di un soggetto  privato,  e  non  da  parte
dell'INPS.  Inoltre,  sottolinea  il  mutato  quadro   normativo   ed
economico-sociale rispetto al 2002, con particolare riferimento  alla
crisi inflazionistica del periodo  2022-2024,  che  avrebbe  motivato
l'intervento legislativo del 2022. 
    Da cio' inferisce che i crediti  vantati  dall'INPS  ex  art.  69
della legge n. 153 del  1969  debbano  avere  lo  stesso  trattamento
previsto per gli altri  creditori  dall'art.  545  cod.  proc.  civ.,
rilevando che, «[s]e in  linea  di  massima  puo'  concordarsi  sulla
modulabilita' della misura espropriativa in ragione  del  particolare
valore  del  credito  per  cui  si  procede,  tale  modulazione   non
[potrebbe]  pero'  che  rispondere  [...]  a  collaudati  criteri  di
ragionevolezza e di non discriminazione». 
    A supporto di tale tesi, il giudice a  quo  segnala  che  persino
crediti particolarmente  qualificati,  come  quelli  alimentari  e  i
tributi, sono soggetti alla disciplina dell'art. 545 cod. proc. civ. 
    7.-  All'irragionevole  disparita'  di  trattamento  collega   di
seguito anche la ritenuta violazione del principio di  ragionevolezza
intrinseca, sul presupposto che, «se la fascia di impignorabilita' ha
senso a tutela del minimo vitale, essa deve  essere  intangibile  per
ogni creditore, anche per INPS ed anche quando  il  creditore  agisce
non in sede esecutiva, ma operando direttamente una  compensazione  o
trattenuta». 
    8.- Infine, a quest'ultima censura si collega  anche  la  dedotta
violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. 
    Il  rimettente,  partendo  dall'assunto   che   «la   fascia   di
impignorabilita' [abbia]  un  senso  a  tutela  del  minimo  vitale»,
ritiene che essa configuri «una rima obbligata per il legislatore che
disciplina la materia del  soddisfo  dei  creditori  sui  trattamenti
pensionistici, venendo qui in rilievo esattamente i  "mezzi  adeguati
alle [...] esigenze di vita in  caso  di  [...]  vecchiaia"  previsti
dalla Suprema Carta». Piu' in particolare, a parere del Tribunale  di
Ravenna, l'aver stabilito un  ammontare  impignorabile  per  tutti  i
creditori, «che agiscono in executivis sul trattamento  pensionistico
del  debitore,  rappresent[erebbe]  evidentemente  una  modalita'  di
attuazione  della  previsione  dell'art.  38,  2°  comma  Cost.».  In
sostanza, il giudice a quo ritiene che «tra le modalita' con le quali
si assicurano i mezzi adeguati  al  soddisfacimento  dei  bisogni  ai
pensionati, qui ex lavoratori, rientr[i] la necessita' di  assicurare
dei limiti alla pignorabilita'  dei  trattamenti  pensionistici».  Di
conseguenza,  pur  riconoscendo  che  «in  questo  ambito  [...]   il
legislatore dispone di discrezionalita'»,  ne  contesta  «l'esercizio
irrazionale e discriminatorio». 
    Infine, il rimettente sostiene che,  una  volta  fissati  per  la
generalita'  dei  creditori,  compresi  quelli  pubblici   e   quelli
qualificati, «alcuni limiti oggettivi alla possibilita' di  aggredire
la   pensione   del   debitore   (art.   545   c.p.c.),   cio'    che
rappresent[erebbe] una modalita' di attuazione dell'art. 38, 2° comma
Cost., risult[erebbe] irrazionale non avere sottoposto a tali  limiti
anche il creditore INPS». 
    Pertanto, il Tribunale di Ravenna chiede a questa Corte di sanare
la ritenuta illegittimita'  costituzionale  del  censurato  art.  69,
sostituendo tale disciplina  con  la  regola  di  cui  all'art.  545,
settimo comma, cod. proc. civ. 
    9.-  Con  atto  depositato  il  16  giugno  2025,  l'INPS  si  e'
costituito in giudizio, chiedendo che  la  questione  sia  dichiarata
inammissibile o comunque non fondata. 
    9.1.- L'Istituto previdenziale ricostruisce gli eventi che  hanno
portato al  giudizio  a  quo,  precisando  che  il  ricorrente  aveva
ottenuto dal 1° marzo 2018  la  pensione  anticipata  in  cumulo  per
complessivi euro 9.254,25 lordi mensili, con  quota  a  carico  della
gestione artigiani indicata in euro 4.405,00, quando  questa  era  in
realta'  pari  a  euro  44.54.  La  pensione  veniva  successivamente
riliquidata, nel 2021, nell'importo di euro 4.925,13  lordi  mensili,
essendo «risultato, inequivocabilmente, che la quota a  carico  della
gestione artigiani [...] era pari ad €  44,54.  Solo  per  un  errore
materiale l'importo della relativa quota era stato  moltiplicato  per
cento». 
    Dalla riliquidazione scaturiva un  indebito  di  euro  178.777,66
(poi euro 176.841,10 per conguagli fiscali), che l'INPS  procedeva  a
recuperare «a mezzo di trattenuta  sul  rateo  mensile  nella  misura
conforme al disposto dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969». 
    Il Tribunale di Ravenna, con la «sentenza [...] n. 216 del 2024»,
accertava l'indebito oggettivo e il dolo del  percipiente,  rilevando
come fosse «ben chiaro  [...]  che  lo  stesso  stava  ricevendo  una
prestazione che non gli spettava, sussistendo pertanto  lo  stato  di
dolo». 
    Nel giudizio a quo, il pensionato ha  chiesto  il  calcolo  della
trattenuta mensile ai sensi dell'art. 545, settimo comma, cod.  proc.
civ., mentre l'INPS ha  insistito  per  l'applicazione  dell'art.  69
della legge n. 153 del 1969. 
    9.2.- L'Istituto previdenziale  passa,  dunque,  a  esaminare  le
censure di illegittimita' costituzionale sollevate dal rimettente con
riguardo all'art. 69 della legge n. 153 del 1969 ed eccepisce la loro
inammissibilita', ritenendo inibito  a  questa  Corte  di  tornare  a
esaminare questioni analoghe ad altre gia' dichiarate non fondate. In
particolare, richiama la citata sentenza n.  506  del  2002,  con  la
quale e' stata reputata  manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. 
    9.3.- Nel merito, quanto al  primo  profilo  di  censura,  l'INPS
sostiene che la norma e' «espressione del razionale bilanciamento  di
valori garantiti dalla Costituzione,  rimesso  alla  discrezionalita'
del legislatore». A riguardo, rileva che «la disposizione  al  vaglio
si inserisce nell'ambito della  disciplina  speciale  che  regola  la
ripetibilita' e le modalita' di recupero degli indebiti previdenziali
e delle omissioni contributive» (richiama, in particolare, l'art.  52
della  legge  9  marzo  1989,  n.   88,   recante   «Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro»,
nonche' l'art. 13 della legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica»). 
    L'Istituto precisa, inoltre, che  «le  risorse  recuperate  sulle
pensioni vanno ad alimentare il sistema previdenziale al  quale  sono
state sottratte e vengono destinate, senza possibilita' di deroga, al
pagamento delle prestazioni, compresa la pensione sulla quale insiste
la trattenuta. Si tratta quindi di ripristinare il normale canale  di
finanziamento del sistema previdenziale dando concreta attuazione  al
principio solidaristico sul quale quel sistema si fonda». 
    L'INPS deduce, dunque, la non omogeneita' fra i  crediti  per  il
recupero  di  indebite  prestazioni  previdenziali  o  di   omissioni
contributive e gli altri crediti. 
    Quanto  alla  lamentata   irragionevolezza   intrinseca,   l'INPS
richiama nuovamente la sentenza di questa Corte n.  506  del  2002  e
sostiene che «la qualita'  del  credito  costituisce  l'elemento  che
guida il legislatore nella scelta discrezionale della  modalita'  per
attuare il presidio  di  cui  all'art.  38,  secondo  comma,  Cost.»,
sicche' «ben  puo'  [...]  nella  sua  discrezionalita'  selezionare,
attraverso un  razionale  bilanciamento  di  valori  garantiti  dalla
Costituzione, in ragione della loro  causa,  i  crediti  rispetto  ai
quali la pensione - anche nella parte in cui e' volta  ad  assicurare
al  pensionato  il  minimum  vitale  -  e'  (pro  quota  dell'intero)
pignorabile». 
    Infine, conclude nel senso che  «il  diverso  limite  individuato
dall'art. 545, settimo comma, del cod. proc.  civ.,  non  rappresenta
una rima obbligata  per  il  legislatore»  e  che  «l'individuazione,
nell'art.  69  della  legge  n.  153  del  1969,   dell'importo   del
trattamento  minimo  pensione  come  limite  da   salvaguardare   non
confligge affatto con il presidio dell'art. 38, secondo comma, Cost.,
anzi si palesa del tutto congrua rispetto sia alla natura del credito
fatto valere dall'Inps [...] sia  per  la  destinazione  delle  somme
recuperate proprio al pagamento  delle  prestazioni».  Quando  l'INPS
procede al recupero  delle  prestazioni  illegittimamente  percepite,
ripristina il circuito finanziario del sistema previdenziale, sicche'
la norma censurata darebbe  «attuazione  al  disposto  dell'art.  38,
secondo comma, Cost.». 
    10.- Con atto depositato il 17 giugno  2025,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  che  ha  chiesto  di
dichiarare le questioni non fondate. 
    La difesa statale contesta la  tesi  del  rimettente  secondo  la
quale il precedente di  questa  Corte  (sentenza  n.  506  del  2002)
sarebbe superato dalle mutate condizioni economico-sociali. 
    A detta dell'Avvocatura  generale,  «l'art.  69  della  legge  n.
153/69 non determin[erebbe] il "trattamento minimo vitale"  indicando
una  somma  fissa  e  prestabilita,  immutabile  nel  tempo,  ma   lo
[rapporterebbe]  all'importo  corrispondente  al  trattamento  minimo
INPS, che varia annualmente». 
    L'atto di intervento richiama, quindi, la costante giurisprudenza
costituzionale, secondo cui, da un lato, «[n]on rientra nel potere di
questa Corte, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare
in  concreto  l'ammontare  della  (parte  di)  pensione   idoneo   ad
assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di vita" del pensionato»  e,
da un altro lato, «nessuna di  tali  valutazioni  consente  a  questa
Corte  di  adottarla  ai   fini   dell'individuazione   della   parte
assolutamente impignorabile della pensione». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  92  del
2025), il Tribunale di Ravenna,  sezione  civile,  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo  comma,  Cost.,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969. 
    2.- La  norma  censurata  dispone,  al  primo  comma,  che  «[l]e
pensioni, le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' gli assegni, di cui all'articolo 11 della  legge  5  novembre
1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati  e  pignorati,  nei
limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti  verso  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite  prestazioni
percepite a carico  di  forme  di  previdenza  gestite  dall'Istituto
stesso, ovvero da omissioni contributive». La  disposizione  precisa,
al secondo comma, che «[p]er le pensioni ordinarie liquidate a carico
della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo». 
    2.1.- Il giudice a quo  pone  tale  disciplina  a  confronto  con
l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art.
21-bis del d.l.  n.  115  del  2022,  come  convertito.  Quest'ultimo
stabilisce che «[l]e somme da chiunque dovute a titolo  di  pensione,
di indennita' che tengono luogo di pensione o  di  altri  assegni  di
quiescenza  non   possono   essere   pignorate   per   un   ammontare
corrispondente al doppio della misura  massima  mensile  dell'assegno
sociale, con un  minimo  di  1.000  euro.  La  parte  eccedente  tale
ammontare e' pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto  e
dal quinto comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge». 
    Ad avviso del rimettente, il legislatore non  avrebbe  coordinato
le modifiche apportate all'art. 545, settimo comma, cod. proc.  civ.,
con la disciplina di cui all'art. 69 della legge n. 153 del 1969,  in
materia di recupero  degli  indebiti  previdenziali  e  delle  omesse
contribuzioni. 
    2.2.- Tale discrasia normativa comporterebbe, secondo il  giudice
a quo, anzitutto, la violazione dell'art. 3 Cost., per  irragionevole
disparita' di trattamento tra il creditore INPS, cui e' riferibile la
norma  censurata,  e  gli  altri  creditori,  per   i   quali   trova
applicazione la disciplina codicistica. 
    Inoltre,  sul  presupposto  che  la  soglia  di  impignorabilita'
indicata dall'art. 545,  settimo  comma,  cod.  proc.  civ.  serva  a
tutelare il minimo vitale, il rimettente ravvisa una irragionevolezza
intrinseca nell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, che non rispetta
detto limite. 
    Da ultimo, nel ritenere che l'art. 545, settimo comma, cod. proc.
civ.  abbia  dato  attuazione  all'art.  38,  secondo  comma,  Cost.,
indicando per tutti i creditori i limiti oggettivi alla  possibilita'
di aggredire la  pensione  del  debitore,  il  Tribunale  di  Ravenna
identifica  nel  distacco  della  norma  censurata  dalla  previsione
codicistica una lesione dello stesso art. 38, secondo comma, Cost. 
    3.-  Si  e'  costituito  in  giudizio  l'INPS,  che  ha  eccepito
l'inammissibilita' delle censure, ritenendo inibito  a  questa  Corte
tornare a esaminare  questioni  analoghe  ad  altre,  concernenti  la
medesima norma, gia' dichiarate non fondate. A tal riguardo, richiama
la sentenza  n.  506  del  2002,  con  la  quale  e'  stata  reputata
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969,  sollevata  in  riferimento
all'art. 3 Cost. 
    3.1.- L'eccezione va disattesa. 
    Secondo  la  costante  giurisprudenza  di   questa   Corte,   una
precedente pronuncia di rigetto  non  preclude  un  successivo  esame
delle questioni (ex multis, sentenze n. 167 del 2025, n. 19 del 2024,
n. 186 e n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017;  ordinanze
n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016). 
    Peraltro, nel caso di specie, il rimettente, da un lato,  lamenta
la lesione anche dell'art. 38,  secondo  comma,  Cost.,  e  non  solo
dell'art. 3 Cost., e, da un altro lato, muove le  proprie  censure  a
partire dalle modifiche apportate all'art. 545, settimo  comma,  cod.
proc.  civ.  dall'art.  21-bis  del  d.l.  n.  115  del  2022,   come
convertito. 
    4.- Passando al merito, le questioni non sono fondate. 
    5.- In via preliminare occorre brevemente  richiamare  il  quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento. 
    5.1.- L'art. 69 della legge n. 153 del 1969  prevede  che  l'INPS
possa pignorare, nei limiti di  un  quinto  del  loro  ammontare,  le
pensioni, le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento  e  coordinamento  legislativo
della previdenza sociale), e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' gli assegni, di cui all'art. 11 della legge 5 novembre  1968,
n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della
Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro
la disoccupazione e della Cassa assegni familiari  e  provvidenze  in
favore dei lavoratori anziani licenziati), al fine  di  recuperare  i
crediti derivanti o da indebite prestazioni  percepite  a  carico  di
forme  previdenziali  gestite  dal  medesimo  Istituto  o  da  omesse
contribuzioni. 
    Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della  assicurazione
generale obbligatoria,  la  citata  disposizione  prevede  che  debba
essere comunque preservato l'importo  corrispondente  al  trattamento
minimo pensionistico. 
    Si tratta di una  disciplina  che,  pur  facendo  riferimento  al
pignoramento, al sequestro e alla cessione dei crediti pensionistici,
introduce un limite che vale anche per le forme di  compensazione  di
cui si avvale l'INPS,  procedendo  al  recupero  mediante  trattenute
(Cass., n. 26580 del  2024;  Corte  di  cassazione,  sezione  lavoro,
sentenza 9 agosto 2003, n. 12040). 
    5.2.- L'art. 69 della legge n. 153 del 1969 era stato  introdotto
- a tutela dei richiamati crediti INPS - in un  momento  storico  nel
quale la regola generale  era  quella  della  impignorabilita'  delle
pensioni. 
    Ebbene, sia quest'ultima disciplina sia quella del citato art. 69
sono state censurate, nel 2002, dinanzi a questa Corte. 
    In particolare,  la  sentenza  n.  506  del  2002  ha  dichiarato
costituzionalmente illegittimo, per contrasto  con  l'art.  3  Cost.,
l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, nella parte in cui  escludeva
la  pignorabilita'  per  ogni  credito  dell'intero  ammontare  delle
pensioni, assegni e indennita' erogati dall'INPS, senza  prevedere  -
con le eccezioni stabilite dalla  legge  per  crediti  qualificati  -
l'impignorabilita' della sola parte di pensione, assegno o indennita'
necessaria ad assicurare al pensionato i mezzi adeguati alle esigenze
di vita e la pignorabilita'  nei  limiti  del  quinto  della  residua
parte. La medesima declaratoria di illegittimita'  costituzionale  e'
stata estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.  87
(Norme  sulla  costituzione   e   sul   funzionamento   della   Corte
costituzionale), anche agli artt. 1 e 2, primo comma,  del  d.P.R.  5
gennaio 1950, n.  180  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi
concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   dalle   pubbliche
Amministrazioni). 
    In quella medesima pronuncia, la Corte ha, viceversa,  dichiarato
manifestamente infondate le censure mosse all'art. 69 della legge  n.
153 del 1969, dal momento che, «con tale norma,  il  legislatore  non
altro ha fatto che prevedere limiti e modalita' attraverso  le  quali
un creditore qualificato (l'INPS,  per  indebite  prestazioni  ovvero
omissioni contributive) puo' assoggettare a  pignoramento  un  quinto
dell'intero ammontare della pensione». 
    5.3.- Di seguito, nel solco della richiamata sentenza n. 506  del
2002, il legislatore e' intervenuto sull'art. 545  cod.  proc.  civ.,
introducendo con l'art. 13, comma 1, lettera l), del d.l. n.  83  del
2015,  come  convertito,  un  settimo  comma,  che   e'   stato   poi
ulteriormente sostituito con quanto  disposto  dall'art.  21-bis  del
d.l. n. 115 del 2022, come convertito. 
    Attualmente,   la   previsione   codicistica    stabilisce,    in
particolare, una soglia di  impignorabilita'  costituita  dal  doppio
della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un  minimo  di
euro 1.000, ammettendo solo sulla parte eccedente tale  ammontare  il
pignoramento nei limiti indicati dai commi terzo, quarto e quinto del
medesimo articolo  o  dalle  disposizioni  speciali  di  legge.  Piu'
precisamente: i crediti alimentari possono  essere  pignorati  «nella
misura autorizzata dal presidente del tribunale o da  un  giudice  da
lui delegato» (terzo  comma);  i  tributi  dovuti  allo  Stato,  alle
province e ai comuni, e ogni altro credito  sono  pignorabili  «nella
misura di un quinto» (quarto comma) e,  nell'ipotesi  di  «simultaneo
concorso delle cause indicate precedentemente», il pignoramento  «non
puo' estendersi oltre alla meta' dell'ammontare delle somme predette»
(quinto comma). 
    Infine, il  sesto  comma  del  richiamato  articolo  dispone  che
«[r]estano in ogni caso  ferme  le  altre  limitazioni  contenute  in
speciali disposizioni di legge». 
    5.4.- La previsione generale, di cui all'art. 545, settimo comma,
cod. proc. civ., e quella speciale, di cui all'art. 69 della legge n.
153 del  1969,  si  avvalgono  -  com'e'  evidente  -  di  meccanismi
differenti. 
    La norma generale garantisce una soglia di impignorabilita' (pari
al doppio dell'assegno  sociale  e  comunque  non  inferiore  a  euro
1.000),  calcolando  poi  la  quota  pignorabile  sulla  sola   parte
eccedente rispetto a essa. 
    L'art. 69 della legge n. 153 del  1969,  viceversa,  consente  il
pignoramento di un quinto dell'intero ammontare della pensione, fermo
restando che non puo' essere corrisposta una  pensione  inferiore  al
trattamento minimo (attualmente pari a euro 603,40). 
    6.-  A  partire  dalla   constatazione   delle   differenze   che
intercorrono tra le discipline richiamate, le tre  censure  sollevate
dal rimettente - per  irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra
creditori, per irragionevolezza intrinseca e  per  lesione  dell'art.
38, secondo comma, Cost. - si  radicano  su  argomenti  fra  di  loro
interconnessi. 
    In particolare, il giudice a quo  fonda  la  propria  motivazione
sull'idea che: i) i crediti INPS non  possano  avere  un  trattamento
privilegiato  rispetto  agli  altri  crediti;  ii)   la   fascia   di
impignorabilita' prevista dall'art. 545, settimo  comma,  cod.  proc.
civ. rappresenti un incomprimibile minimo vitale, correlato  all'art.
38, secondo comma, Cost.; iii) il meccanismo delineato dall'art. 545,
settimo  comma,   cod.   proc.   civ.   identifichi   una   soluzione
costituzionalmente  obbligata,  in  quanto  riflesso  dell'art.   38,
secondo comma, Cost. 
    7.-  Nessuno  dei  presupposti  argomentativi  sopra  evocati  e'
condivisibile. 
    8.- Anzitutto, non convince la tesi che ravvisa una irragionevole
disparita'  di  trattamento  fra  creditori   nella   diversita'   di
disciplina dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 rispetto all'art.
545, settimo comma, cod. proc. civ. 
    Si tratta, invece, del semplice rapporto fra una norma  generale,
l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ.,  e  una  norma  speciale,
quella censurata, i cui tratti  peculiari  confutano  l'idea  di  una
necessaria omologazione alla disciplina codicistica. 
    In particolare, l'art. 69 della legge n. 153 del 1969 rinviene la
propria giustificazione nella specificita' dei crediti oggetto  della
normativa, in quanto correlati a un interesse di carattere generale. 
    8.1.- La prestazione oggetto dei  crediti  tutelati  dalla  norma
censurata  si  identifica,  infatti,  nel  recupero  delle  omissioni
contributive e nella ripetizione degli  indebiti  previdenziali,  che
servono a ripristinare risorse di cui e'  stato  privato  il  sistema
pensionistico e che sono necessarie al suo sostentamento. 
    La specificita'  di  tali  crediti  consiste,  dunque,  nel  loro
correlarsi all'interesse generale alla tutela dell'equilibrio e della
sostenibilita' del sistema previdenzial-solidaristico, la cui  tenuta
consente la stessa corresponsione delle pensioni, compresa quella del
soggetto obbligato. 
    Come affermato dalla sentenza n. 235 del 2020, la  sostenibilita'
del sistema pensionistico  e'  anch'essa  «espressione  dell'art.  38
Cost.,  quale  norma  ispirata  dal   presupposto   per   cui   detta
sostenibilita' (ossia l'equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate
a copertura della  stessa)  venga  assicurata  anzitutto  all'interno
dello stesso sistema». 
    8.2.- Non deve poi trascurarsi che il legislatore garantisce  una
particolare  tutela  al  pensionato  obbligato,  stabilendo  rigorose
condizioni per rendere ammissibile il recupero degli indebiti. 
    Il  pensionato,  infatti,   e'   tenuto   a   restituire   quanto
indebitamente percepito solo in caso di dolo, anche omissivo, e  deve
corrispondere  gli  interessi   unicamente   nell'ipotesi   di   dolo
commissivo. E' quanto stabiliscono, rispettivamente, l'art. 52, comma
2, della legge n. 88 del 1989, come interpretato dall'art.  13  della
legge n. 412 del 1991, e l'art. 69, ultimo comma, della legge n.  153
del 1969. 
    La   medesima   disciplina   viene   peraltro    applicata,    in
giurisprudenza, anche a talune ipotesi di omesse contribuzioni (Corte
di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 aprile 2023, n. 10337). 
    Ne deriva che il regime dei crediti oggetto della norma censurata
e' intriso anche di  una  funzione  deterrente,  nell'ambito  di  una
disciplina caratterizzata in generale dall'esigenza  di  non  perdere
risorse necessarie ad alimentare lo stesso sistema pensionistico. 
    8.3.- In definitiva, l'interesse generale all'equilibrio  e  alla
sostenibilita' del sistema pensionistico,  unitamente  alla  funzione
deterrente che plasma le modalita' di recupero dei  crediti  INPS  da
indebiti previdenziali  e  da  omissioni  contributive,  disegna  una
peculiarita'   della   disciplina   censurata   che   giustifica   un
bilanciamento di interessi  diverso  da  quello  che  il  legislatore
riserva in generale agli altri crediti. 
    Tale specificita' dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969 spiega
la sua divergenza rispetto alla norma codicistica e confuta  la  tesi
di una irragionevole disparita' di trattamento. 
    Non sussiste,  di  riflesso,  alcun  trattamento  privilegiato  a
favore dell'INPS, che, non a caso, puo'  avvalersi  della  disciplina
speciale solo per il recupero dei crediti da indebiti previdenziali o
da omissioni contributive, ma non per il recupero  di  altri  crediti
vantati nei confronti del pensionato. Per questi ultimi si riespande,
infatti, la disciplina generale di cui all'art. 545,  settimo  comma,
cod. proc. civ. 
    9.-   Passando   ora   a   esaminare   la   censura   concernente
l'irragionevolezza intrinseca, si deve  confutare  anche  il  secondo
argomento sul quale si fonda la motivazione del giudice  a  quo.  Non
appare, infatti,  convincente  la  tesi  secondo  cui  la  soglia  di
impignorabilita', prevista dall'art. 545, settimo comma,  cod.  proc.
civ., servirebbe a  garantire  ai  titolari  di  pensione  un  minimo
vitale, correlato all'art. 38, secondo comma, Cost., che risulterebbe
irragionevole non rispettare. 
    9.1.- Anzitutto, giova evidenziare che l'art. 38, secondo  comma,
Cost. non evoca la nozione di minimo vitale, posto  che  richiama  il
paradigma dei «mezzi adeguati alle [...]  esigenze  di  vita»  e  non
quello dei «mezzi necessari per vivere», previsto  invece  dal  primo
comma del medesimo articolo. 
    In particolare, i «mezzi necessari per  vivere»  danno  forma  al
dovere di solidarieta', che si impone  nel  contesto  della  pubblica
assistenza a favore di chi  versi  in  condizioni  di  indigenza  per
inabilita'  allo  svolgimento   di   un'attivita'   remunerativa,   a
prescindere dall'attivita' in precedenza svolta o  dai  servizi  resi
allo Stato (sentenze n. 94 del 2025, n. 169 del 2023  e  n.  137  del
2021). 
    Viceversa, il paradigma dei «mezzi adeguati alle  [...]  esigenze
di vita» richiama bisogni piu' ampi rispetto  a  quelli  strettamente
necessari alla  sopravvivenza.  Tale  previsione,  sebbene  anch'essa
ispirata a criteri di solidarieta' sociale, riguarda i  lavoratori  e
richiede che, in caso di eventi che  incidono  sfavorevolmente  sulla
loro attivita' lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a
garantire la soddisfazione delle esigenze  di  vita  (tra  le  tante,
sentenze n. 85 del 2015 e  n.  316  del  2010).  Queste  ultime  sono
determinate «secondo valutazioni generali ed oggettive»,  finalizzate
ad assicurare non solo «i bisogni elementari e vitali», ma  anche  le
necessita' «relative  al  tenore  di  vita  conseguito  dallo  stesso
lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta
in seno alla categoria di  appartenenza  per  effetto  dell'attivita'
lavorativa svolta» (sentenza n. 173 del 1986). 
    9.2.- Ebbene, l'art.  545,  settimo  comma,  cod.  proc.  civ.  -
adottando una soglia pari al doppio dell'assegno sociale  e  comunque
non inferiore a euro 1.000  -  non  ha  inteso  garantire  il  minimo
vitale. 
    Di conseguenza, l'art. 69 della legge n. 153 del 1969,  la'  dove
omette di rifarsi al richiamato meccanismo, non  intacca  affatto  un
limite inviolabile e,  dunque,  non  palesa  alcuna  irragionevolezza
intrinseca. 
    Al contempo, l'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., nel dare
attuazione all'art. 38, secondo comma, Cost.,  non  ha  concretizzato
una volta per tutte  e  per  qualsivoglia  fattispecie  il  paradigma
costituzionale dei mezzi adeguati al vivere,  sicche'  il  fatto  che
l'art. 69 della legge n. 153 del 1969 non  ricalchi  tale  disciplina
non determina ex se  l'irragionevolezza  della  scelta,  ne'  il  suo
essere lesiva dell'art. 38, secondo comma, Cost. (infra, punto  10.1.
del Considerato in diritto). 
    9.3.- Il legislatore gode, infatti, di un'ampia  discrezionalita'
nell'individuazione della soglia che garantisce i mezzi adeguati alle
esigenze  di  vita,  essendo  chiamato   a   operare   un   complesso
bilanciamento di interessi, che  risente,  ovviamente,  del  tipo  di
interessi implicati. Tale discrezionalita' incontra  il  solo  limite
della manifesta irragionevolezza e sproporzione. 
    Ebbene, nell'adottare con l'art. 69 della legge n. 153  del  1969
il  limite  intangibile  del  trattamento  minimo  pensionistico,  il
legislatore ha operato un bilanciamento di interessi - fra le ragioni
del pensionato e le  pretese  creditorie  dell'INPS,  correlate  alle
istanze di equilibrio e di sostenibilita' del sistema pensionistico -
che  non  contrasta  in  maniera  manifesta  con  il   principio   di
ragionevolezza e di proporzionalita'. 
    Infatti, il trattamento minimo pensionistico, oltre a non  essere
estraneo alle istanze sottese all'art. 38, secondo comma, Cost.,  non
e' un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in
funzione   dell'evoluzione   del   costo   della   vita,   garantendo
l'adeguamento automatico. 
    10.- Da ultimo, le argomentazioni  sopra  esposte  consentono  di
confutare anche il terzo assunto, sul quale si fonda  la  motivazione
del rimettente e che da' corpo alla censura concernente  la  ritenuta
violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. 
    In particolare,  non  persuade  la  tesi  secondo  cui  la  norma
censurata, introducendo una deroga all'art. 545, settimo comma,  cod.
proc.  civ.,  automaticamente  violerebbe  il  richiamato   principio
costituzionale. 
    10.1.- In primo luogo, la soglia di impignorabilita' identificata
dalla richiamata disciplina codicistica non costituisce una soluzione
costituzionalmente obbligata, imposta dall'art.  38,  secondo  comma,
Cost. 
    Di conseguenza, la mancata inclusione  dei  crediti  da  indebiti
previdenziali  e  da  omissioni  contributive  nell'alveo   di   tale
disciplina generale non  equivale  affatto  a  una  violazione  della
citata previsione costituzionale. 
    10.2.- In secondo luogo, il peculiare bilanciamento di  interessi
effettuato dal legislatore con l'art. 69 della legge n. 153 del 1969,
lungi dal violare  l'art.  38,  secondo  comma,  Cost.,  si  collega,
viceversa,   al    rilievo    attribuito    all'interesse    generale
all'equilibrio e  alla  stabilita'  del  sistema  pensionistico,  che
rinviene il proprio fondamento giustappunto nel richiamato  principio
costituzionale. 
    11.- In conclusione, questa Corte ritiene che la regola  speciale
di cui all'art. 69 della legge n. 153  del  1969  non  evidenzia  una
irragionevole disparita' di trattamento rispetto a quella generale di
cui all'art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., non risulta di  per
se' manifestamente irragionevole, ne' e' lesiva dell'art. 38, secondo
comma, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 69 della legge 30 aprile  1969,  n.  153  (Revisione  degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di  sicurezza  sociale),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e  38,  secondo  comma,  della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione civile, con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI