N. 219 ORDINANZA 2 - 30 dicembre 2025
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Cause di non punibilita' - Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto - Inapplicabilita' ai reati di competenza del giudice di pace - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' della pena - Manifesta infondatezza delle questioni. - Codice penale, art. 131-bis. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111.(GU n.53 del 31-12-2025 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela
NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE
ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto
Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del
codice penale, promosso dal Giudice di pace di Lecce nel procedimento
penale a carico di R. C., con ordinanza del 25 ottobre 2024, iscritta
al n. 221 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno
2024, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in camera di
consiglio del 1° dicembre 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 il Giudice
relatore Marco D'Alberti;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Ritenuto che con ordinanza del 25 ottobre 2024, iscritta al n.
221 reg. ord. del 2024, il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
131-bis del codice penale, che prevede una causa di esclusione della
punibilita' per particolare tenuita' del fatto, «nella parte in cui
non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di
pace»;
che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di R. C.
per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod. pen., in relazione
ai quali la costituita parte civile si e' opposta a un'eventuale
pronuncia ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di
pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
che prevede una causa di esclusione della procedibilita' nei casi di
particolare tenuita' del fatto;
che, quanto alla rilevanza, la disposizione censurata non sarebbe
suscettibile di una diversa interpretazione costituzionalmente
orientata, ostandovi l'orientamento espresso dalle sezioni unite
penali della Corte di cassazione nella sentenza 2 giugno-28 novembre
2017, n. 53683, che ha «radicalmente» escluso l'applicabilita'
dell'art. 131-bis cod. pen. ai reati di competenza del giudice di
pace;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva in via generale che tanto secondo un orientamento
giurisprudenziale, sia pure minoritario, quanto secondo una parte
della dottrina sarebbe ravvisabile una «pacifica convivenza» tra
l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000,
poiche' «proprio le differenze fra i due istituti [...] inducono a
ritenere che [l'art. 131-bis cod. pen.] sia applicabile - nel
rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma - a tutti
i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche
perche' sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi
generali che una norma di diritto sostanziale - nata per evitare alla
persona offesa il pregiudizio derivante dalla condanna per fatti di
minima offensivita', che la coscienza comune percepisce come di
minimo disvalore, e per ridurre i costi connessi al procedimento
penale - sia inapplicabile proprio ai reati che, per essere di
competenza del giudice di pace, sono ritenuti dal legislatore di
minore gravita'»;
che, inoltre, sarebbero mutate le «circostanze» rispetto alla
pronuncia dell'ordinanza n. 224 del 2021, con cui questa Corte ha
dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte
manifestamente infondate identiche questioni gia' proposte dal
medesimo giudice, nell'ambito di un diverso procedimento;
che tali mutamenti consisterebbero nel fatto che «il Giudice di
pace (GOP) e' divenuto stabile» e nell'attribuzione allo stesso «GOP»
di «[m]aggiori competenze»;
che, con riguardo alla violazione degli artt. 3 e 25 Cost., il
rimettente evoca l'istituto del favor rei, in forza del quale l'art.
131-bis cod. pen., atteggiandosi a norma piu' favorevole rispetto
all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, si dovrebbe applicare anche
ai reati di competenza del giudice di pace commessi in passato;
che, con riguardo alla violazione dell'art. 27 Cost., il
rimettente richiama il costante orientamento della giurisprudenza di
legittimita' e costituzionale, secondo cui il principio di
proporzionalita' della pena comporta che quest'ultima deve tendere
alla rieducazione del condannato e non deve essere percepita come
ingiusta o sproporzionata;
che, nel bilanciamento costituzionale, tali valori prevarrebbero
rispetto al carattere di specialita' dell'art. 34 del d.lgs. n. 274
del 2000, frutto di una mera scelta di opportunita' e di politica
criminale, che non puo' rivestire un rilievo costituzionale;
che, ad avviso del giudice a quo, la finalita' eminentemente
conciliativa del procedimento davanti al giudice di pace andrebbe
individuata in altri istituti, come la remissione della querela, in
caso di assenso della persona offesa o in caso di reiterata assenza
della parte civile o della persona offesa nel processo, piuttosto che
nella causa di non procedibilita' di cui all'art. 34 del d.lgs. n.
274 del 2000;
che, inoltre, mentre la persona offesa puo' impedire al giudice
di pace di applicare tale causa di non procedibilita', ove manifesti
l'interesse alla prosecuzione del giudizio o esprima la propria
opposizione, la stessa non potrebbe, invece, paralizzare
l'operativita' dell'art. 131-bis cod. pen.;
che, ancora, la medesima persona offesa, «nell'eventuale
concorrente veste di persona danneggiata, sarebbe comunque
legittimata ad esercitare l'azione civile a carattere restitutorio o
risarcitorio, ai sensi dell'articolo 651 bis c.p.p.»;
che, anche ad ammetterne la finalita' conciliativa, il meccanismo
disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 perseguirebbe
comunque un obiettivo privo di carattere costituzionale, che non
potrebbe giustificare l'«emarginazione dal procedimento dinanzi al
giudice di pace del congegno previsto dall'articolo 131 bis c.p., la
cui ratio ha invece un solido fondamento costituzionale»;
che sussisterebbe anche la violazione del «principio di
sussidiarieta' dell'illecito penale», atteso che il ricorso alla
sanzione penale deve ammettersi esclusivamente come extrema ratio,
quando cioe' la tutela del bene giuridico non possa essere raggiunta
adeguatamente attraverso altri strumenti dell'ordinamento giuridico;
che, con riguardo alla violazione dell'art. 102 Cost., il
rimettente afferma che il giudice di pace non e' un giudice speciale
o diverso in relazione allo svolgimento della funzione di
conciliazione delle parti, sicche' anche a tale giudice dovrebbe
consentirsi di applicare il modello di irrilevanza per la particolare
tenuita' del fatto, al fine di assicurare le istanze di economia
processuale, di proporzionalita' e di ragionevolezza della pena;
che, con riguardo alla violazione dell'art. 111 Cost., il
rimettente evidenzia «il difetto di ragionevolezza della dosimetria
della pena prevista dal vigente art. 131 bis c.p., e [dal]l'art. 34
d.lgs. n 274/2000, che emergerebbe nel raffronto con il trattamento
sanzionatorio previsto per il fatto di lieve entita'», non apparendo
ragionevole che per le fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.
vi sia il proscioglimento, mentre nel secondo caso vi sia la
condanna, ove, acquisiti sufficienti elementi probatori della
colpevolezza, la persona offesa si opponga a un esito di
improcedibilita';
che, in riferimento alla violazione dell'art. 3 Cost., inoltre,
sarebbe irragionevole prevedere che il giudice di pace, riscontrata
la sussistenza di tutte le condizioni di procedibilita', debba
irrogare la sanzione anche quando abbia accertato la mancanza del
«bisogno di pena», non essendo applicabile l'art. 131-bis cod. pen.;
che, con riguardo alla violazione degli artt. 25 e 111 Cost., il
rimettente richiama altresi' le sentenze di questa Corte n. 222 e n.
233 del 2018, in tema di valutazioni discrezionali del legislatore
sulla dosimetria della pena;
che, infine, sarebbe violato anche l'art. 2 Cost., il quale
«riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo», in quanto
l'impossibilita' di applicare l'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000,
per l'opposizione della parte civile, porterebbe a condannare
l'imputato anziche' ad applicare l'art. 131-bis cod pen.;
che con atto depositato il 23 dicembre 2024 e' intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
l'inammissibilita' e, comunque, per la non fondatezza nel merito
delle questioni;
che le questioni sarebbero inammissibili, in primo luogo, per
l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo,
con conseguente difetto di rilevanza, in quanto il rimettente non
avrebbe speso alcun argomento per dimostrare che il fatto oggetto di
accertamento, nemmeno riferito specificatamente, possa essere
ricondotto sia all'ipotesi di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del
2000 che a quella della causa di non punibilita' di cui all'art.
131-bis cod. pen.;
che, in secondo luogo, con riferimento al denunciato contrasto
con gli artt. 2, 102 e 111 Cost., il rimettente si sarebbe limitato a
dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i
motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri
costituzionali;
che l'assenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle
ragioni di contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e 111 Cost.
emergerebbe dalla circostanza che gli elementi posti a sostegno
dell'asserito vulnus sarebbero ictu oculi espressione di altri
parametri costituzionali (artt. 3 e 27), risolvendosi nel richiamo al
principio di proporzionalita' della pena e alle possibilita' di
intervento del giudice delle leggi su scelte sanzionatorie
irragionevoli adottate dal legislatore;
che, quanto all'art. 102 Cost., il giudice a quo si limiterebbe a
richiamarne il contenuto precettivo, insieme ad alcune disposizioni
dei codici di rito, nonche' al dispositivo di una pronuncia della
Corte di giustizia dell'Unione europea (sezione seconda, sentenza 16
luglio 2020, causa C-658/18, UX), senza illustrare i passaggi
interpretativi per cui le norme richiamate non porrebbero il giudice
di pace su di un piano funzionalmente diverso da quello degli altri
giudici;
che, infine, la violazione dell'art. 24 Cost. sarebbe soltanto
indicata, senza alcuna motivazione di supporto;
che, nel merito, l'interveniente osserva che le medesime
questioni risultano gia' scrutinate da questa Corte, che le ha
dichiarate non fondate con la sentenza n. 120 del 2019, nonche' in
parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente
infondate con la successiva ordinanza n. 224 del 2021;
che le attuali questioni non presenterebbero alcun carattere di
novita' rispetto alle precedenti, essendo la disposizione censurata
la stessa, i parametri uguali e identiche le argomentazioni a
sostegno;
che, in particolare, nessun carattere di novita' potrebbe
riconoscersi alle circostanze relative all'acquisita stabilita' del
giudice di pace e all'aumento delle sue competenze, rimanendo
immutata la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione di
pace, caratterizzata dal peculiare risalto dato alla posizione
dell'offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a
querela, un potere di iniziativa nella vocatio in ius (e' citato
l'art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000);
che il processo davanti al giudice di pace continuerebbe a essere
improntato a finalita' di snellezza e rapidita', che lo rendono non
comparabile con quello davanti il tribunale; il giudice di pace
sarebbe rimasto un giudice onorario e non professionale; i reati di
cui e' chiamato a conoscere continuerebbero a essere di ridotta
gravita' ed espressivi per lo piu' di conflitti interpersonali di
carattere privato;
che, pertanto, le questioni dovrebbero dichiararsi manifestamente
infondate;
che, in ogni caso, le ragioni giustificative della mancata
applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. nel giudizio davanti al
giudice di pace risiederebbero, alla luce della citata sentenza n.
120 del 2019, nelle peculiari connotazioni dei reati di competenza
dello stesso giudice e del procedimento dinanzi a quest'ultimo.
Considerato che il Giudice di pace di Lecce ha sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Cost., questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., che
prevede una causa di esclusione della punibilita' per particolare
tenuita' del fatto, nella parte in cui esso non e' applicabile anche
nel procedimento davanti al giudice di pace;
che l'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilita' delle questioni per l'insufficiente descrizione
della fattispecie concreta, che non consentirebbe di valutare se
sussiste il requisito della rilevanza;
che il rimettente, invero, si sarebbe limitato a riferire che il
giudizio a quo concerne i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod.
pen., omettendo di descrivere le condotte illecite contestate nel
capo di imputazione e di indicare le ragioni che giustificherebbero
l'applicabilita', nello stesso giudizio a quo, della causa di
esclusione della punibilita' ex art. 131-bis cod. pen.;
che l'eccezione non e' fondata;
che il rimettente, dopo avere premesso che nella specie la
dichiarazione di improcedibilita' per particolare tenuita' del fatto
e' preclusa solo dall'opposizione della persona offesa, ai sensi
dell'art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000, prospetta
chiaramente la possibilita' di adottare, per gli stessi fatti di
reato sottoposti al suo esame, una decisione ai sensi dell'art.
131-bis cod. pen., ove non vi ostasse il censurato diritto vivente,
che di quest'ultima disposizione esclude l'applicabilita' nel
procedimento davanti al giudice di pace;
che, in tal modo, il giudice a quo ha ritenuto per implicito
sussistenti, in concreto, tutti gli altri presupposti dell'esimente
prevista dall'art. 131-bis cod. pen., cosi' sufficientemente
motivando sulla necessita' di risolvere le questioni di legittimita'
costituzionale per definire il processo principale;
che le questioni sono, comunque, in parte manifestamente
inammissibili e in parte manifestamente infondate;
che nell'ordinanza n. 224 del 2021 questa Corte ha adottato una
analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo
Giudice di pace di Lecce aveva sollevato, sempre in relazione
all'art. 131-bis cod. pen., nell'ambito di un diverso procedimento
penale avente per oggetto gli stessi titoli di reato;
che tale ordinanza ha dichiarato manifestamente inammissibili,
per «lacune in punto di motivazione sulla non manifesta
infondatezza», le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2,
102 e 111 Cost., essendosi «il rimettente [...] limitato a dedurre
censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi
della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali»,
e in riferimento all'art. 24 Cost., essendo la violazione di tale
parametro «soltanto indicata»;
che, quanto agli stessi parametri, le attuali censure e le
argomentazioni offerte a loro sostegno sono letteralmente
sovrapponibili alle precedenti, senza alcun elemento di novita';
che, come ha osservato l'Avvocatura, le ragioni dell'asserito
contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e 111 Cost. possono
astrattamente ricondursi al contrasto con altri parametri, quali gli
artt. 3 e 27 Cost., essendo richiamati il principio di
proporzionalita' della pena e la possibilita' di intervento di questa
Corte su scelte sanzionatorie irragionevoli;
che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 102 Cost., il
giudice a quo si limita a riprodurre il testo di tale disposizione
costituzionale e a richiamare alcune norme dei codici di rito, quali
l'art. 6 del codice di procedura penale e l'art. 7 del codice di
procedura civile, nonche' il dispositivo di una sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea, senza alcuna illustrazione della
censura;
che, inoltre, la violazione dell'art. 24 Cost. e' anche qui
«soltanto indicata»;
che sul punto si deve dunque concludere, ancora sulla scorta
dell'ordinanza n. 224 del 2021, che «tali lacune in punto di
motivazione sulla non manifesta infondatezza, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, determinano la manifesta
inammissibilita' delle questioni proposte»;
che la citata ordinanza n. 224 del 2021 ha, inoltre, dichiarato
manifestamente infondate le questioni sollevate in riferimento agli
artt. 3, 25 e 27 Cost., rilevando che «la sentenza n. 120 del 2019 -
peraltro depositata in data antecedente all'ordinanza di rimessione,
ma non presa in considerazione dal giudice a quo - ha dichiarato non
fondata analoga questione di legittimita' costituzionale, sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost.»;
che, con riguardo all'alternativita' degli istituti di cui
all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000,
la stessa ordinanza ha ricordato come questa Corte, nell'indicata
sentenza n. 120 del 2019, abbia, «tra l'altro, affermato che "[l]e
ragioni che giustificano, sul piano del rispetto dei principi di
eguaglianza e di ragionevolezza, questa alternativita' [...]
risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati di competenza del
giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo rispetto ai
reati di competenza del tribunale"», e abbia «altresi' richiamato il
proprio costante orientamento secondo cui "il procedimento penale
davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non
comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri
peculiari che esso presenta (sentenza n. 426 del 2008; nello stesso
senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005)"»;
che questa Corte ha ribadito, sempre nell'ordinanza n. 224 del
2021, che «la previsione di "un rito orientato, piu' che alla
repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla
sua composizione, oltre che a finalita' deflattive" (sentenza n. 120
del 2019), e le distinte aree applicative degli istituti in esame
giustificano, sul piano dell'art. 3 Cost., [la loro] alternativita'»;
che, infine, nella medesima ordinanza si e' osservato che «la
sentenza n. 120 del 2019 reca una motivazione esaustiva dei rilievi
sollevati dal Giudice di pace di Lecce, anche con riferimento alla
violazione dei parametri di cui agli artt. 25 e 27 Cost.», e che il
rimettente non aveva aggiunto, «rispetto a quelli oggetto di esame
nella richiamata sentenza, argomenti ulteriori o diversi di censura»;
che anche in questa sede il rimettente sostiene, come nel
precedente giudizio, la possibilita' di una «pacifica convivenza»
degli istituti in esame, anziche' la loro alternativita', senza
prendere in alcuna considerazione la sentenza n. 120 del 2019, con la
quale ancora non si confronta, e senza aggiungere argomenti ulteriori
o diversi di censura;
che, sotto quest'ultimo profilo, il giudice a quo adduce, quali
«circostanze» sopravvenute alla pronuncia dell'ordinanza n. 224 del
2021, il fatto che il giudice onorario di pace sarebbe divenuto
«stabile», nonche' l'attribuzione allo stesso di «[m]aggiori
competenze»;
che, tuttavia, simili «circostanze» non costituiscono novita'
suscettibili di tradursi in ulteriori o diversi argomenti di censura
dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede
l'applicabilita' ai reati di competenza del giudice di pace della
causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
che la «stabilita'» asseritamente raggiunta dal giudice onorario
di pace e' invocata in modo generico, senza chiarire il nesso tra una
simile vicenda e le questioni sottoposte all'esame di questa Corte;
che non si giunge a diversa conclusione ipotizzando che il
rimettente abbia inteso riferirsi all'istituto della conferma dei
magistrati onorari in servizio, disciplinato dall'art. 29 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,
nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito
dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);
che tale conferma, infatti, non muta la natura onoraria dei
magistrati confermati, ne', per quanto qui specificamente rileva,
modifica le connotazioni peculiari dei reati di competenza del
giudice di pace e del procedimento davanti a quest'ultimo rispetto ai
reati di competenza del tribunale, connotazioni peculiari nelle quali
risiedono, alla luce della sentenza n. 120 del 2019, le ragioni
giustificative della alternativita' degli istituti disciplinati
dall'art. 131-bis cod. pen. e dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del
2000;
che e' generica e assertiva, altresi', la deduzione relativa alle
«[m]aggiori competenze» del giudice di pace, cosicche' anche sotto
questo profilo non emerge alcuna pertinente novita' argomentativa;
che, pertanto, va data continuita' ai principi affermati nella
sentenza n. 120 del 2019 e confermati nell'ordinanza n. 224 del 2021,
piu' volte citate, dovendosi ribadire che «il tendenziale rispetto
dei propri precedenti - unitamente alla coerenza dell'interpretazione
con il testo delle norme interpretate e alla persuasivita' delle
motivazioni - e', per le giurisdizioni superiori, condizione
essenziale dell'autorevolezza delle loro decisioni» (sentenza n. 203
del 2024);
che, in conclusione, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 2,
24, 102 e 111 Cost., mentre va dichiarata la manifesta infondatezza
delle questioni, aventi ad oggetto la medesima disposizione,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale,
sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l'ordinanza indicata
in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice di pace di
Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI