N. 219 ORDINANZA 2 - 30 dicembre 2025

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati  e  pene  -  Cause  di  non  punibilita'  -  Esclusione   della
  punibilita' per particolare tenuita' del fatto  -  Inapplicabilita'
  ai reati di competenza del giudice di pace - Denunciata  violazione
  dei principi  di  eguaglianza,  ragionevolezza  e  proporzionalita'
  della pena - Manifesta infondatezza delle questioni.  
- Codice penale, art. 131-bis. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111. 
(GU n.53 del 31-12-2025 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,  Emanuela
  NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo  PATRONI  GRIFFI,
  Marco  D'ALBERTI,   Giovanni   PITRUZZELLA,   Antonella   SCIARRONE
  ALIBRANDI, Massimo  LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,  Roberto
  Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del
codice penale, promosso dal Giudice di pace di Lecce nel procedimento
penale a carico di R. C., con ordinanza del 25 ottobre 2024, iscritta
al n. 221 del registro ordinanze 2024  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2024, la cui trattazione e' stata fissata per l'adunanza in camera di
consiglio del 1° dicembre 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 2 dicembre  2025  il  Giudice
relatore Marco D'Alberti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. 
    Ritenuto che con ordinanza del 25 ottobre 2024,  iscritta  al  n.
221 reg. ord. del 2024, il Giudice di pace di Lecce ha sollevato,  in
riferimento  agli  artt.  2,  3,  24,  25,  27,  102  e   111   della
Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
131-bis del codice penale, che prevede una causa di esclusione  della
punibilita' per particolare tenuita' del fatto, «nella parte  in  cui
non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di
pace»; 
    che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di  R.  C.
per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod. pen.,  in  relazione
ai quali la costituita parte civile  si  e'  opposta  a  un'eventuale
pronuncia ai sensi dell'art. 34 del  decreto  legislativo  28  agosto
2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza  penale  del  giudice  di
pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468),
che prevede una causa di esclusione della procedibilita' nei casi  di
particolare tenuita' del fatto; 
    che, quanto alla rilevanza, la disposizione censurata non sarebbe
suscettibile  di  una  diversa   interpretazione   costituzionalmente
orientata, ostandovi  l'orientamento  espresso  dalle  sezioni  unite
penali della Corte di cassazione nella sentenza 2 giugno-28  novembre
2017,  n.  53683,  che  ha  «radicalmente»  escluso  l'applicabilita'
dell'art. 131-bis cod. pen. ai reati di  competenza  del  giudice  di
pace; 
    che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
osserva  in  via  generale  che   tanto   secondo   un   orientamento
giurisprudenziale, sia pure minoritario,  quanto  secondo  una  parte
della dottrina sarebbe  ravvisabile  una  «pacifica  convivenza»  tra
l'art. 131-bis cod. pen. e l'art. 34 del  d.lgs.  n.  274  del  2000,
poiche' «proprio le differenze fra i due istituti  [...]  inducono  a
ritenere che  [l'art.  131-bis  cod.  pen.]  sia  applicabile  -  nel
rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma - a tutti
i reati, ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace, anche
perche'  sarebbe  altamente  irrazionale  e  contrario  ai   principi
generali che una norma di diritto sostanziale - nata per evitare alla
persona offesa il pregiudizio derivante dalla condanna per  fatti  di
minima offensivita', che  la  coscienza  comune  percepisce  come  di
minimo disvalore, e per ridurre  i  costi  connessi  al  procedimento
penale - sia inapplicabile  proprio  ai  reati  che,  per  essere  di
competenza del giudice di pace,  sono  ritenuti  dal  legislatore  di
minore gravita'»; 
    che, inoltre, sarebbero mutate  le  «circostanze»  rispetto  alla
pronuncia dell'ordinanza n. 224 del 2021, con  cui  questa  Corte  ha
dichiarato  in  parte  manifestamente  inammissibili   e   in   parte
manifestamente  infondate  identiche  questioni  gia'  proposte   dal
medesimo giudice, nell'ambito di un diverso procedimento; 
    che tali mutamenti consisterebbero nel fatto che «il  Giudice  di
pace (GOP) e' divenuto stabile» e nell'attribuzione allo stesso «GOP»
di «[m]aggiori competenze»; 
    che, con riguardo alla violazione degli artt. 3 e  25  Cost.,  il
rimettente evoca l'istituto del favor rei, in forza del quale  l'art.
131-bis cod. pen., atteggiandosi a  norma  piu'  favorevole  rispetto
all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, si dovrebbe  applicare  anche
ai reati di competenza del giudice di pace commessi in passato; 
    che,  con  riguardo  alla  violazione  dell'art.  27  Cost.,   il
rimettente richiama il costante orientamento della giurisprudenza  di
legittimita'  e  costituzionale,  secondo   cui   il   principio   di
proporzionalita' della pena comporta che  quest'ultima  deve  tendere
alla rieducazione del condannato e non  deve  essere  percepita  come
ingiusta o sproporzionata; 
    che, nel bilanciamento costituzionale, tali valori  prevarrebbero
rispetto al carattere di specialita' dell'art. 34 del d.lgs.  n.  274
del 2000, frutto di una mera scelta di  opportunita'  e  di  politica
criminale, che non puo' rivestire un rilievo costituzionale; 
    che, ad avviso del giudice  a  quo,  la  finalita'  eminentemente
conciliativa del procedimento davanti al  giudice  di  pace  andrebbe
individuata in altri istituti, come la remissione della  querela,  in
caso di assenso della persona offesa o in caso di  reiterata  assenza
della parte civile o della persona offesa nel processo, piuttosto che
nella causa di non procedibilita' di cui all'art. 34  del  d.lgs.  n.
274 del 2000; 
    che, inoltre, mentre la persona offesa puo' impedire  al  giudice
di pace di applicare tale causa di non procedibilita', ove  manifesti
l'interesse alla prosecuzione  del  giudizio  o  esprima  la  propria
opposizione,   la   stessa   non   potrebbe,   invece,    paralizzare
l'operativita' dell'art. 131-bis cod. pen.; 
    che,  ancora,  la  medesima   persona   offesa,   «nell'eventuale
concorrente  veste   di   persona   danneggiata,   sarebbe   comunque
legittimata ad esercitare l'azione civile a carattere restitutorio  o
risarcitorio, ai sensi dell'articolo 651 bis c.p.p.»; 
    che, anche ad ammetterne la finalita' conciliativa, il meccanismo
disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. n. 274  del  2000  perseguirebbe
comunque un obiettivo privo  di  carattere  costituzionale,  che  non
potrebbe giustificare l'«emarginazione dal  procedimento  dinanzi  al
giudice di pace del congegno previsto dall'articolo 131 bis c.p.,  la
cui ratio ha invece un solido fondamento costituzionale»; 
    che  sussisterebbe  anche  la  violazione   del   «principio   di
sussidiarieta' dell'illecito penale»,  atteso  che  il  ricorso  alla
sanzione penale deve ammettersi esclusivamente  come  extrema  ratio,
quando cioe' la tutela del bene giuridico non possa essere  raggiunta
adeguatamente attraverso altri strumenti dell'ordinamento giuridico; 
    che,  con  riguardo  alla  violazione  dell'art.  102  Cost.,  il
rimettente afferma che il giudice di pace non e' un giudice  speciale
o  diverso  in  relazione  allo   svolgimento   della   funzione   di
conciliazione delle parti, sicche'  anche  a  tale  giudice  dovrebbe
consentirsi di applicare il modello di irrilevanza per la particolare
tenuita' del fatto, al fine di  assicurare  le  istanze  di  economia
processuale, di proporzionalita' e di ragionevolezza della pena; 
    che,  con  riguardo  alla  violazione  dell'art.  111  Cost.,  il
rimettente evidenzia «il difetto di ragionevolezza  della  dosimetria
della pena prevista dal vigente art. 131 bis c.p., e  [dal]l'art.  34
d.lgs. n 274/2000, che emergerebbe nel raffronto con  il  trattamento
sanzionatorio previsto per il fatto di lieve entita'», non  apparendo
ragionevole che per le fattispecie di cui all'art. 131-bis cod.  pen.
vi sia  il  proscioglimento,  mentre  nel  secondo  caso  vi  sia  la
condanna,  ove,  acquisiti  sufficienti  elementi   probatori   della
colpevolezza,  la  persona  offesa  si  opponga   a   un   esito   di
improcedibilita'; 
    che, in riferimento alla violazione dell'art. 3  Cost.,  inoltre,
sarebbe irragionevole prevedere che il giudice di  pace,  riscontrata
la sussistenza  di  tutte  le  condizioni  di  procedibilita',  debba
irrogare la sanzione anche quando abbia  accertato  la  mancanza  del
«bisogno di pena», non essendo applicabile l'art. 131-bis cod. pen.; 
    che, con riguardo alla violazione degli artt. 25 e 111 Cost.,  il
rimettente richiama altresi' le sentenze di questa Corte n. 222 e  n.
233 del 2018, in tema di valutazioni  discrezionali  del  legislatore
sulla dosimetria della pena; 
    che, infine, sarebbe violato  anche  l'art.  2  Cost.,  il  quale
«riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo»,  in  quanto
l'impossibilita' di applicare l'art. 34 del d.lgs. n. 274  del  2000,
per  l'opposizione  della  parte  civile,  porterebbe  a   condannare
l'imputato anziche' ad applicare l'art. 131-bis cod pen.; 
    che con atto depositato il 23 dicembre  2024  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  che  ha  concluso  per
l'inammissibilita' e, comunque, per  la  non  fondatezza  nel  merito
delle questioni; 
    che le questioni sarebbero inammissibili,  in  primo  luogo,  per
l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del  giudizio  a  quo,
con conseguente difetto di rilevanza, in  quanto  il  rimettente  non
avrebbe speso alcun argomento per dimostrare che il fatto oggetto  di
accertamento,  nemmeno  riferito   specificatamente,   possa   essere
ricondotto sia all'ipotesi di cui all'art. 34 del d.lgs. n.  274  del
2000 che a quella della causa di  non  punibilita'  di  cui  all'art.
131-bis cod. pen.; 
    che, in secondo luogo, con riferimento  al  denunciato  contrasto
con gli artt. 2, 102 e 111 Cost., il rimettente si sarebbe limitato a
dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare  i
motivi  della  ritenuta  violazione   di   ciascuno   dei   parametri
costituzionali; 
    che l'assenza  di  un'adeguata  e  autonoma  illustrazione  delle
ragioni di contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e 111 Cost.
emergerebbe dalla circostanza  che  gli  elementi  posti  a  sostegno
dell'asserito  vulnus  sarebbero  ictu  oculi  espressione  di  altri
parametri costituzionali (artt. 3 e 27), risolvendosi nel richiamo al
principio di proporzionalita'  della  pena  e  alle  possibilita'  di
intervento  del  giudice  delle   leggi   su   scelte   sanzionatorie
irragionevoli adottate dal legislatore; 
    che, quanto all'art. 102 Cost., il giudice a quo si limiterebbe a
richiamarne il contenuto precettivo, insieme ad  alcune  disposizioni
dei codici di rito, nonche' al dispositivo  di  una  pronuncia  della
Corte di giustizia dell'Unione europea (sezione seconda, sentenza  16
luglio  2020,  causa  C-658/18,  UX),  senza  illustrare  i  passaggi
interpretativi per cui le norme richiamate non porrebbero il  giudice
di pace su di un piano funzionalmente diverso da quello  degli  altri
giudici; 
    che, infine, la violazione dell'art. 24  Cost.  sarebbe  soltanto
indicata, senza alcuna motivazione di supporto; 
    che,  nel  merito,  l'interveniente  osserva  che   le   medesime
questioni risultano gia'  scrutinate  da  questa  Corte,  che  le  ha
dichiarate non fondate con la sentenza n. 120 del  2019,  nonche'  in
parte  manifestamente  inammissibili  e   in   parte   manifestamente
infondate con la successiva ordinanza n. 224 del 2021; 
    che le attuali questioni non presenterebbero alcun  carattere  di
novita' rispetto alle precedenti, essendo la  disposizione  censurata
la stessa,  i  parametri  uguali  e  identiche  le  argomentazioni  a
sostegno; 
    che,  in  particolare,  nessun  carattere  di  novita'   potrebbe
riconoscersi alle circostanze relative all'acquisita  stabilita'  del
giudice  di  pace  e  all'aumento  delle  sue  competenze,  rimanendo
immutata la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione  di
pace,  caratterizzata  dal  peculiare  risalto  dato  alla  posizione
dell'offeso dal reato, tanto da attribuirgli, nei reati procedibili a
querela, un potere di iniziativa nella  vocatio  in  ius  (e'  citato
l'art. 21 del d.lgs. n. 274 del 2000); 
    che il processo davanti al giudice di pace continuerebbe a essere
improntato a finalita' di snellezza e rapidita', che lo  rendono  non
comparabile con quello davanti  il  tribunale;  il  giudice  di  pace
sarebbe rimasto un giudice onorario e non professionale; i  reati  di
cui e' chiamato a  conoscere  continuerebbero  a  essere  di  ridotta
gravita' ed espressivi per lo piu'  di  conflitti  interpersonali  di
carattere privato; 
    che, pertanto, le questioni dovrebbero dichiararsi manifestamente
infondate; 
    che, in  ogni  caso,  le  ragioni  giustificative  della  mancata
applicazione dell'art. 131-bis cod.  pen.  nel  giudizio  davanti  al
giudice di pace risiederebbero, alla luce della  citata  sentenza  n.
120 del 2019, nelle peculiari connotazioni dei  reati  di  competenza
dello stesso giudice e del procedimento dinanzi a quest'ultimo. 
    Considerato che il Giudice di pace  di  Lecce  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111  Cost.,  questioni
di legittimita'  costituzionale  dell'art.  131-bis  cod.  pen.,  che
prevede una causa di esclusione  della  punibilita'  per  particolare
tenuita' del fatto, nella parte in cui esso non e' applicabile  anche
nel procedimento davanti al giudice di pace; 
    che l'Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente eccepito
l'inammissibilita' delle questioni  per  l'insufficiente  descrizione
della fattispecie concreta, che  non  consentirebbe  di  valutare  se
sussiste il requisito della rilevanza; 
    che il rimettente, invero, si sarebbe limitato a riferire che  il
giudizio a quo concerne i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612  cod.
pen., omettendo di descrivere le  condotte  illecite  contestate  nel
capo di imputazione e di indicare le ragioni  che  giustificherebbero
l'applicabilita',  nello  stesso  giudizio  a  quo,  della  causa  di
esclusione della punibilita' ex art. 131-bis cod. pen.; 
    che l'eccezione non e' fondata; 
    che il rimettente,  dopo  avere  premesso  che  nella  specie  la
dichiarazione di improcedibilita' per particolare tenuita' del  fatto
e' preclusa solo dall'opposizione  della  persona  offesa,  ai  sensi
dell'art. 34,  comma  3,  del  d.lgs.  n.  274  del  2000,  prospetta
chiaramente la possibilita' di adottare,  per  gli  stessi  fatti  di
reato sottoposti al suo  esame,  una  decisione  ai  sensi  dell'art.
131-bis cod. pen., ove non vi ostasse il censurato  diritto  vivente,
che  di  quest'ultima  disposizione  esclude   l'applicabilita'   nel
procedimento davanti al giudice di pace; 
    che, in tal modo, il giudice a  quo  ha  ritenuto  per  implicito
sussistenti, in concreto, tutti gli altri  presupposti  dell'esimente
prevista  dall'art.  131-bis  cod.   pen.,   cosi'   sufficientemente
motivando sulla necessita' di risolvere le questioni di  legittimita'
costituzionale per definire il processo principale; 
    che  le  questioni  sono,  comunque,  in   parte   manifestamente
inammissibili e in parte manifestamente infondate; 
    che nell'ordinanza n. 224 del 2021 questa Corte ha  adottato  una
analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo
Giudice di  pace  di  Lecce  aveva  sollevato,  sempre  in  relazione
all'art. 131-bis cod. pen., nell'ambito di  un  diverso  procedimento
penale avente per oggetto gli stessi titoli di reato; 
    che tale ordinanza ha  dichiarato  manifestamente  inammissibili,
per  «lacune  in   punto   di   motivazione   sulla   non   manifesta
infondatezza», le questioni sollevate in riferimento  agli  artt.  2,
102 e 111 Cost., essendosi «il rimettente [...]  limitato  a  dedurre
censure generiche e meramente assertive, senza specificare  i  motivi
della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri  costituzionali»,
e in riferimento all'art. 24 Cost., essendo  la  violazione  di  tale
parametro «soltanto indicata»; 
    che, quanto agli  stessi  parametri,  le  attuali  censure  e  le
argomentazioni   offerte   a   loro   sostegno   sono   letteralmente
sovrapponibili alle precedenti, senza alcun elemento di novita'; 
    che, come ha osservato  l'Avvocatura,  le  ragioni  dell'asserito
contrasto tra la norma censurata e gli artt. 2 e  111  Cost.  possono
astrattamente ricondursi al contrasto con altri parametri, quali  gli
artt.  3  e  27   Cost.,   essendo   richiamati   il   principio   di
proporzionalita' della pena e la possibilita' di intervento di questa
Corte su scelte sanzionatorie irragionevoli; 
    che, quanto alla denunciata violazione dell'art.  102  Cost.,  il
giudice a quo si limita a riprodurre il testo  di  tale  disposizione
costituzionale e a richiamare alcune norme dei codici di rito,  quali
l'art. 6 del codice di procedura penale e  l'art.  7  del  codice  di
procedura civile, nonche' il dispositivo di una sentenza della  Corte
di giustizia dell'Unione europea, senza  alcuna  illustrazione  della
censura; 
    che, inoltre, la violazione  dell'art.  24  Cost.  e'  anche  qui
«soltanto indicata»; 
    che sul punto si deve  dunque  concludere,  ancora  sulla  scorta
dell'ordinanza n.  224  del  2021,  che  «tali  lacune  in  punto  di
motivazione sulla non manifesta  infondatezza,  secondo  la  costante
giurisprudenza   di   questa   Corte,   determinano   la    manifesta
inammissibilita' delle questioni proposte»; 
    che la citata ordinanza n. 224 del 2021 ha,  inoltre,  dichiarato
manifestamente infondate le questioni sollevate in  riferimento  agli
artt. 3, 25 e 27 Cost., rilevando che «la sentenza n. 120 del 2019  -
peraltro depositata in data antecedente all'ordinanza di  rimessione,
ma non presa in considerazione dal giudice a quo - ha dichiarato  non
fondata analoga questione di legittimita'  costituzionale,  sollevata
in riferimento all'art. 3 Cost.»; 
    che,  con  riguardo  all'alternativita'  degli  istituti  di  cui
all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del  2000,
la stessa ordinanza ha ricordato  come  questa  Corte,  nell'indicata
sentenza n. 120 del 2019, abbia, «tra l'altro,  affermato  che  "[l]e
ragioni che giustificano, sul piano  del  rispetto  dei  principi  di
eguaglianza  e  di  ragionevolezza,   questa   alternativita'   [...]
risiedono nelle connotazioni peculiari dei reati  di  competenza  del
giudice di pace e del procedimento innanzi a quest'ultimo rispetto ai
reati di competenza del tribunale"», e abbia «altresi' richiamato  il
proprio costante orientamento secondo  cui  "il  procedimento  penale
davanti al giudice di pace configura  un  modello  di  giustizia  non
comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri
peculiari che esso presenta (sentenza n. 426 del 2008;  nello  stesso
senso, ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 228 del 2005)"»; 
    che questa Corte ha ribadito, sempre nell'ordinanza  n.  224  del
2021, che «la  previsione  di  "un  rito  orientato,  piu'  che  alla
repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla
sua composizione, oltre che a finalita' deflattive" (sentenza n.  120
del 2019), e le distinte aree applicative  degli  istituti  in  esame
giustificano, sul piano dell'art. 3 Cost., [la loro] alternativita'»; 
    che, infine, nella medesima ordinanza si  e'  osservato  che  «la
sentenza n. 120 del 2019 reca una motivazione esaustiva  dei  rilievi
sollevati dal Giudice di pace di Lecce, anche  con  riferimento  alla
violazione dei parametri di cui agli artt. 25 e 27 Cost.», e  che  il
rimettente non aveva aggiunto, «rispetto a quelli  oggetto  di  esame
nella richiamata sentenza, argomenti ulteriori o diversi di censura»; 
    che anche  in  questa  sede  il  rimettente  sostiene,  come  nel
precedente giudizio, la possibilita'  di  una  «pacifica  convivenza»
degli istituti in  esame,  anziche'  la  loro  alternativita',  senza
prendere in alcuna considerazione la sentenza n. 120 del 2019, con la
quale ancora non si confronta, e senza aggiungere argomenti ulteriori
o diversi di censura; 
    che, sotto quest'ultimo profilo, il giudice a quo  adduce,  quali
«circostanze» sopravvenute alla pronuncia dell'ordinanza n.  224  del
2021, il fatto che il  giudice  onorario  di  pace  sarebbe  divenuto
«stabile»,  nonche'  l'attribuzione  allo   stesso   di   «[m]aggiori
competenze»; 
    che, tuttavia, simili  «circostanze»  non  costituiscono  novita'
suscettibili di tradursi in ulteriori o diversi argomenti di  censura
dell'art.  131-bis  cod.  pen.,  nella  parte  in  cui  non   prevede
l'applicabilita' ai reati di competenza del  giudice  di  pace  della
causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; 
    che la «stabilita'» asseritamente raggiunta dal giudice  onorario
di pace e' invocata in modo generico, senza chiarire il nesso tra una
simile vicenda e le questioni sottoposte all'esame di questa Corte; 
    che non si  giunge  a  diversa  conclusione  ipotizzando  che  il
rimettente abbia inteso riferirsi  all'istituto  della  conferma  dei
magistrati onorari in servizio, disciplinato dall'art. 29 del decreto
legislativo  13  luglio  2017,  n.  116   (Riforma   organica   della
magistratura onoraria e  altre  disposizioni  sui  giudici  di  pace,
nonche' disciplina transitoria  relativa  ai  magistrati  onorari  in
servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito
dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021,  n.
234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024); 
    che tale conferma, infatti,  non  muta  la  natura  onoraria  dei
magistrati confermati, ne', per  quanto  qui  specificamente  rileva,
modifica le  connotazioni  peculiari  dei  reati  di  competenza  del
giudice di pace e del procedimento davanti a quest'ultimo rispetto ai
reati di competenza del tribunale, connotazioni peculiari nelle quali
risiedono, alla luce della sentenza  n.  120  del  2019,  le  ragioni
giustificative  della  alternativita'  degli  istituti   disciplinati
dall'art. 131-bis cod. pen. e dall'art. 34  del  d.lgs.  n.  274  del
2000; 
    che e' generica e assertiva, altresi', la deduzione relativa alle
«[m]aggiori competenze» del giudice di pace,  cosicche'  anche  sotto
questo profilo non emerge alcuna pertinente novita' argomentativa; 
    che, pertanto, va data continuita' ai  principi  affermati  nella
sentenza n. 120 del 2019 e confermati nell'ordinanza n. 224 del 2021,
piu' volte citate, dovendosi ribadire che  «il  tendenziale  rispetto
dei propri precedenti - unitamente alla coerenza dell'interpretazione
con il testo delle norme  interpretate  e  alla  persuasivita'  delle
motivazioni  -  e',  per  le  giurisdizioni   superiori,   condizione
essenziale dell'autorevolezza delle loro decisioni» (sentenza n.  203
del 2024); 
    che,  in  conclusione,  deve  essere  dichiarata   la   manifesta
inammissibilita'  delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 131-bis cod. pen., sollevate in riferimento agli  artt.  2,
24, 102 e 111 Cost., mentre va dichiarata la  manifesta  infondatezza
delle  questioni,  aventi  ad  oggetto  la   medesima   disposizione,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale  dell'art.  131-bis  del  codice  penale,
sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  2,  24,  102  e  111  della
Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    2)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis cod.  pen.,  sollevate,
in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., dal Giudice  di  pace  di
Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Marco D'ALBERTI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI