AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di selexipag, «Selexipag EG». (26A00042) 
(GU n.11 del 15-1-2026)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 449 dell'11 dicembre 2025 
 
    Codice pratica: MCA/2024/188. 
    Procedura europea n. NL/H/6183/001-008/DC. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SELEXIPAG
EG, le cui  caratteristiche  sono  riepilogate  nel  riassunto  delle
caratteristiche del  prodotto  (RCP),  foglio  illustrativo  (FI)  ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto, nella forma(e)  farmaceutica,  dosaggi  e  confezioni  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale
in via Pavia n. 6 - 20136 - Milano; 
      confezioni: 
        «200 microgrammi compresse rivestite con film»  10  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451010 (In base  10)  1L0PQ2  (In
base 32); 
        «200 microgrammi compresse rivestite con film»  60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451022 (In base  10)  1L0PQG  (In
base 32); 
        «200 microgrammi compresse rivestite con film»  60  compresse
in blister Opa/Al/Pe (confezione per  la  titolazione)  -  A.I.C.  n.
052451034 (In base 10) 1L0PQU (In base 32); 
        «200 microgrammi compresse rivestite con film» 140  compresse
in blister Opa/Al/Pe (confezione per  la  titolazione)  -  A.I.C.  n.
052451046 (In base 10) 1L0PR6 (In base 32); 
        «400 microgrammi compresse rivestite con film»  60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451059 (In base  10)  1L0PRM  (In
base 32); 
        «600 microgrammi compresse rivestite con film»  60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451061 (In base  10)  1L0PRP  (In
base 32); 
        «800 microgrammi compresse rivestite con film»  60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451073 (In base  10)  1L0PS1  (In
base 32); 
        «1000 microgrammi compresse rivestite con film» 60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451085 (In base  10)  1L0PSF  (In
base 32); 
        «1200 microgrammi compresse rivestite con film» 60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451097 (In base  10)  1L0PST  (In
base 32); 
        «1400 microgrammi compresse rivestite con film» 60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451109 (In base  10)  1L0PT5  (In
base 32); 
        «1600 microgrammi compresse rivestite con film» 60  compresse
in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 052451111 (In base  10)  1L0PT7  (In
base 32); 
      principio attivo: selexipag. 
    Produttori responsabili del rilascio dei lotti: 
      Synthon Hispania  S.L.,  Calle  De  Castello  1,  Sant  Boi  De
Llobregat, Barcellona 08830, Spagna; 
      Synthon B.V., Microweg 22, Nijmegen 6545 CM, Paesi Bassi; 
      Synthon s.r.o., Brnenska 597/32,  Blansko  678  01,  Repubblica
Ceca. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: 
        RRL: medicinale soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa
vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di
specialisti: cardiologo, pneumologo, reumatologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater,  paragrafo  7),  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano di gestione  del  rischio  (RMP).Il
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto  a
porre  in  essere  le  attivita'  e  le  azioni  di  farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano  di  gestione  del  rischio  (RMP).
Prima  dell'inizio  della  commercializzazione  del  medicinale   sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  di  ottemperare  a
quanto previsto  al  punto  5,  paragrafo  «Conditions  to  Marketing
Authorisation pursuant  to  Article  21a,  22  or  22a  of  Directive
2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP)  rilasciato
dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso  rimanda.  Fatti  salvi
gli stampati, il  contenuto  e  il  formato  delle  condizioni  sopra
indicate  -  liberamente  accessibili   e   consultabili   sul   sito
istituzionale di «HMA (Heads  of  Medicines  Agencies),  MRI  Product
Index» - sono soggetti alla preventiva  approvazione  del  competente
Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalita'
di distribuzione e a qualsiasi altro  aspetto  inerente  alla  misura
addizionale prevista,  con  obbligo  di  distribuzione  del  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri
che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale  in
violazione degli obblighi e delle condizioni  di  cui  al  precedente
comma, il presente provvedimento autorizzativo potra' essere  oggetto
di revoca, secondo quanto disposto dall'art.  43,  comma  3,  decreto
ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta,  ai  sensi  dell'art.  142,
commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potra' disporre il
divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo  al
ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente
a singoli lotti. Salvo il caso che il  fatto  costituisca  reato,  si
applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6,  e  le
sanzioni amministrative  di  cui  all'art.  148,  comma  22,  decreto
legislativo n. 219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' fino alla data  comune  di  rinnovo
europeo 6 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura
(EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS). 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.