MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 6 novembre 2025 

Modifiche agli allegati D  e  E  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 - Canis lupus. (26A00175) 
(GU n.16 del 21-1-2026)

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la Convenzione di Berna ratificata in Italia con la  legge  5
agosto  1981,  n.  503,  recante  «Ratifica   ed   esecuzione   della
convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e
dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a  Berna  il
19 settembre 1979»; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»,  che
ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio  1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357,  recante  «Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva
92/43/CEE  relativa  alla  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, nonche' della flora e della  fauna  selvatiche»  e,  in
particolare,  l'art.  16,  rubricato  «Procedura  di  modifica  degli
allegati»,  come  modificato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ai sensi  del  quale  gli  allegati
sono modificati, ai  fini  dell'applicazione  di  norme  europee  che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di  ordine  tecnico,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea»; 
  Visto l'art. 36, della legge n. 234 del 2012, ai  sensi  del  quale
alle norme dell'Unione europea  non  autonomamente  applicabili,  che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale  e  agli  atti  di
esecuzione non  autonomamente  applicabili,  adottati  dal  Consiglio
dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti
dell'Unione europea gia' recepiti o  gia'  efficaci  nell'ordinamento
nazionale, e' data attuazione, nelle materie  di  cui  all'art.  117,
secondo  comma,  della  Costituzione,  con   decreto   del   Ministro
competente per  materia,  che  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro  per  gli  affari
europei; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n.  55  e,
in  particolare,  l'art.  2  che  ha   ridenominato   il   «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204 e, in particolare,  l'art.  4  che  ha  ridenominato  il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»; 
  Vista la direttiva (UE) 2025/1237  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE per
quanto riguarda lo status di protezione  della  specie  del  lupo  ai
sensi della Convenzione di Berna; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  attuare  la  citata  direttiva   (UE)
2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno  2025,
che modifica la direttiva 92/43/CEE, per quanto riguarda lo status di
protezione  del  lupo  (Canis  lupus)  provvedendo,  a  tal  fine,  a
modificare l'allegato «D» e l'allegato «E» del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
              Modifiche agli allegati D e E del decreto 
      del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 
 
  1.  All'allegato  D  «Specie  animali  e  vegetali   di   interesse
comunitario che  richiedono  una  protezione  rigorosa»,  lettera  a)
«Animali», del decreto del Presidente della  Repubblica  8  settembre
1997, n. 357, e' apportata la seguente modifica: 
    a) la voce relativa alla specie Canis lupus e' soppressa. 
  2.  All'allegato  E  «Specie  animali  e  vegetali   di   interesse
comunitario il cui  prelievo  nella  natura  e  il  cui  sfruttamento
potrebbero  formare  oggetto  di  misure  di  gestione»,  lettera  a)
«Animali», del decreto del Presidente della  Repubblica  8  settembre
1997, n. 357, e' apportata la seguente modifica: 
    a) la voce relativa alla specie Canis lupus (popolazioni spagnole
a nord del Duero,  popolazioni  greche  a  nord  del  39°  parallelo,
popolazioni  finlandesi  all'interno  della  zona  di  gestione   del
patrimonio rangifero  quale  definita  al  paragrafo  2  della  legge
finlandese n. 848/1990 del 14  settembre  1990,  sulla  gestione  del
patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane,  estoni,
polacche e slovacche), e' sostituita dalla seguente: «Canis lupus». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
nonche' comunicato alla Commissione europea. 
 
    Roma, 6 novembre 2025 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 4139