IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la Convenzione di Berna ratificata in Italia con la legge 5
agosto 1981, n. 503, recante «Ratifica ed esecuzione della
convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il
19 settembre 1979»;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», che
ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante «Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e, in
particolare, l'art. 16, rubricato «Procedura di modifica degli
allegati», come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, ai sensi del quale gli allegati
sono modificati, ai fini dell'applicazione di norme europee che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante
«Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea»;
Visto l'art. 36, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale
alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio
dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti
dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento
nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al
Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari
europei;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e,
in particolare, l'art. 2 che ha ridenominato il «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica» e ne ha ridefinito le funzioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 4 che ha ridenominato il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica»;
Vista la direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE per
quanto riguarda lo status di protezione della specie del lupo ai
sensi della Convenzione di Berna;
Ritenuta la necessita' di attuare la citata direttiva (UE)
2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025,
che modifica la direttiva 92/43/CEE, per quanto riguarda lo status di
protezione del lupo (Canis lupus) provvedendo, a tal fine, a
modificare l'allegato «D» e l'allegato «E» del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
Decreta:
Articolo unico
Modifiche agli allegati D e E del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
1. All'allegato D «Specie animali e vegetali di interesse
comunitario che richiedono una protezione rigorosa», lettera a)
«Animali», del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e' apportata la seguente modifica:
a) la voce relativa alla specie Canis lupus e' soppressa.
2. All'allegato E «Specie animali e vegetali di interesse
comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento
potrebbero formare oggetto di misure di gestione», lettera a)
«Animali», del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n. 357, e' apportata la seguente modifica:
a) la voce relativa alla specie Canis lupus (popolazioni spagnole
a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo,
popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del
patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge
finlandese n. 848/1990 del 14 settembre 1990, sulla gestione del
patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni,
polacche e slovacche), e' sostituita dalla seguente: «Canis lupus».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' comunicato alla Commissione europea.
Roma, 6 novembre 2025
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 4139