DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2026
Esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, in merito al piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 della Regione Emilia-Romagna, con contestuale nomina del relativo Commissario ad acta. (26A00557)(GU n.27 del 3-2-2026)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 12 gennaio 2026
Visti gli articoli 117, primo comma, e 120, secondo comma, della
Costituzione, che impongono il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea e attribuiscono al Governo il
potere di sostituirsi agli organi delle regioni in caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13
luglio 2021, come successivamente modificato con decisioni del
Consiglio del 19 settembre 2023, dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio
2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre
2025;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare l'art. 8,
recante l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare
l'art. 12 recante disposizioni in merito ai poteri sostitutivi del
Governo nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni e degli
altri enti territoriali degli obblighi e impegni finalizzati
all'attuazione del PNRR e assunti in qualita' di soggetti attuatori,
consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti
necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo,
nell'inerzia o nella difformita' nell'esecuzione dei progetti o degli
interventi;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ed in particolare
l'art. 2, comma 3, recante «Disposizioni in materia di
responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi del PNRR»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 137, che riserva
all'amministrazione statale i compiti e le funzioni concernenti i
criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica e le
funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle
risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale
alle istituzioni scolastiche, l'art. 138, che delega alle regioni le
funzioni amministrative riguardanti la programmazione della rete
scolastica, nei limiti delle risorse umane e finanziarie e sulla base
dei piani provinciali, e l'art. 139 che attribuisce alle province, in
relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in
relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le
funzioni concernenti tra l'altro «l'istituzione, l'aggregazione, la
fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di
programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete
delle istituzioni scolastiche»;
Visto l'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
che ha riformato la disciplina relativa alla definizione e alla
distribuzione dell'organico dei dirigenti scolastici (DS) e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
Visto l'art. 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, inserito dall'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197 e successivamente modificato dall'art. 9-bis, comma 2, lettere
a) e b) del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, che stabilisce:
«Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema
scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a
decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la
definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua
distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della
popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista
dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa
e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le
specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate
da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione
interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali
aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31
maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di
riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del
decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla
Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono
autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31
ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato
dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito puo' essere determinato un differimento temporale di durata
non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei
dirigenti scolastici assegnato»;
Considerato che la suddetta disciplina costituisce attuazione della
riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione
4 «Istruzione e ricerca» - Componente 1 «Potenziamento dell'offerta
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita'» del
PNRR, finalizzata ad adeguare la rete scolastica all'andamento
demografico della popolazione studentesca su base regionale;
Considerato che la milestone M4C1-5 del PNRR prevede la definizione
entro il 31 dicembre 2022 della normativa primaria della riforma e
che tale milestone e' stata conseguita con l'introduzione dell'art.
1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 e rendicontata ai fini del
pagamento della seconda rata del PNRR;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 e, in particolare,
l'art. 5, comma 3, che ha inserito, tra gli altri, il comma 83-ter
all'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che « (...)
le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare
un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore
al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di
dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e
amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno
scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali
attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle
facolta' assunzionali. (...)»;
Visto l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n.
20, che ha inserito il comma 83-sexies all'art. 1 della legge 13
luglio 2015, n. 107 consentendo alle regioni, che non hanno
provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno
scolastico 2025/2026, di provvedervi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della disposizione, attivando per il solo anno
scolastico 2025/2026 «(...) un ulteriore numero di autonomie
scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente
dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali
e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno
scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al
contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un
corrispondente incremento delle facolta' assunzionali ovvero delle
reggenze»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 22 novembre
2023, che ha confermato la piena legittimita' costituzionale delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della
legge n. 197 del 2022 e che, in particolare, ha chiarito che «la
piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica, ..., che
la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale, piu'
volte specificato da questa Corte, di una responsabilita' diffusa in
vista della "doverosa cooperazione per assicurare il migliore
servizio alla collettivita'" (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62
del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 33 del
2019), evitando l'arroccamento in letture rigide delle competenze e
dei relativi raccordi»;
Vista, altresi', la successiva ordinanza della Corte costituzionale
n. 199 del 13 dicembre 2024, che ha ribadito la piena legittimita'
costituzionale delle medesime disposizioni di cui all'art. 1, commi
557, 558, 560 e 561, della legge n. 197 del 2022;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 23 dicembre
2025 che ha confermato la piena legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1, della legge 28 febbraio 2025, n. 20 di conversione del
decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, per quanto riguarda
l'anticipazione del termine per l'adozione dei piani di
dimensionamento scolastico e il potere del Ministro dell'istruzione e
del merito di prorogarlo. In tale contesto la Corte ha affermato che:
«le norme concernenti il "dimensionamento scolastico" attengono al
profilo procedimentale dell'attivita' amministrativa di
predisposizione del piano di dimensionamento, sicche' non puo'
ravvisarsi nella disciplina impugnata alcuna avocazione di funzioni
da parte dello Stato...detto potere ministeriale di proroga... [e'
giustificato]... in considerazione del complessivo programma di
riorganizzazione del sistema scolastico nel quale esse sono inserite
e del preciso impegno assunto dall'Italia con il PNRR ...[e che]...le
norme impugnate sono riconducibili alla materia di competenza
legislativa esclusiva dello Stato "norme generali sull'istruzione",
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione,
(...) al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico
nonche' adeguati spazi di autonomia alle istituzioni scolastiche,
tenuto altresi' conto del complessivo programma di riorganizzazione
del sistema scolastico...»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno
2023, n. 127, adottato in attuazione del citato art. 1, comma 557,
della legge n. 197 del 2022, e recante la determinazione dei criteri
per la definizione per ciascuna regione del contingente organico dei
dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e
amministrativi relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026,
2026/2027;
Considerato che il decreto interministeriale n. 127 del 2023 ha
costituito il presupposto per il conseguimento della milestone
europea M4C1-10, con scadenza al 31 dicembre 2023, rendicontata ai
fini del pagamento della quarta rata del PNRR;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 30 giugno
2025, n. 124, con il quale e' stata aggiornata la consistenza delle
dotazioni organiche dei DS e dei DSGA per l'anno scolastico 2026/2027
ed in particolare l'art. 1 che prevede che «le Regioni, sulla base
dei criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le
tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento
della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025, nel limite del
contingente indicato nella tabella di cui al comma 2 del seguente
art. 2, sentite le Province e le Citta' metropolitane per le scuole
secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro
ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a cio'
finalizzati»;
Visti il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 31
ottobre 2025 n. 204 con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma
5-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' stato differito
dal 31 ottobre 2025 al 30 novembre 2025 il termine ultimo per la
definizione da parte della Regione Emilia-Romagna del dimensionamento
della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027;
Considerato che, decorso inutilmente il termine del 30 novembre
2025, la Regione Emilia-Romagna non ha provveduto all'adozione del
piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico
2026/2027 in conformita' ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 557,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dalle vigenti norme attuative;
Vista la nota prot. n. 1080770 del 31 ottobre 2025 con cui la
Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla Direzione generale
dell'ufficio scolastico regionale della medesima regione di
contestare la correttezza delle disposizioni vigenti, la cui
attuazione era stata oggetto delle pregresse interlocuzioni,
chiedendo all'ufficio scolastico regionale di «rappresentare al
Ministero la richiesta della Regione Emilia-Romagna di rivedere i
criteri applicativi del dimensionamento»;
Vista la nota prot. n. 0005224 del 3 dicembre 2025 con la quale, il
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
giusta delega di funzioni ad esso attribuita dagli articoli 1 e 3,
comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 recante delega di funzioni al
Ministro senza portafoglio on. Tommaso Foti, e il Ministro
dell'istruzione e del merito hanno assegnato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, alla
Regione Emilia-Romagna il termine di quindici giorni per l'adozione
dell'atto di dimensionamento della rete scolastica regionale secondo
i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del
2022 e nei limiti del contingente organico di DS e di DSGA assegnato
dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023, come
aggiornato dal decreto n. 124 del 2025;
Vista la nota di riscontro alla sopra richiamata nota prot. n.
0005224, acquisita al prot. AOOGABMI n. 215875-11.12.2025, con cui la
Regione Emilia-Romagna ha comunicato di «rinunciare espressamente al
termine concessole con la nota di diffida sopra richiamata,
dichiarandosi pronta al contempo a fornire tutti i dati e le
informazioni necessarie al fine del preannunciato intervento
sostitutivo statale»;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna non ha provveduto
all'adozione del sopra menzionato atto di dimensionamento della rete
scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 entro il 18 dicembre 2025,
data di scadenza del termine assegnato con la citata nota del 3
dicembre 2025;
Considerato che il contingente organico dei dirigenti scolastici e
delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e
amministrativi di cinquecentoquindici posti assegnato alla Regione
Emilia-Romagna per l'anno scolastico 2026/2027 dal richiamato decreto
n. 127 del 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025, non e'
derogabile ai sensi di legge;
Considerato che la mancata adozione del piano di dimensionamento
della rete scolastica da parte della regione entro i termini di legge
ovvero l'adozione dello stesso secondo criteri diversi da quelli
stabiliti dalla legislazione vigente costituisce, ai sensi dell'art.
12 del decreto-legge n. 77 del 2021, inadempimento degli obblighi e
degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR in quanto e'
suscettibile di compromettere il conseguimento degli obiettivi
intermedi e finali della riforma M4C1R1.3 del PNRR;
Considerato che il sopra citato inadempimento compromette altresi'
la procedura organizzativa, ed i relativi tempi tecnici richiesti
dagli atti di gestione, per il regolare avvio dell'anno scolastico
2026/2027;
Tenuto conto che il Presidente della Regione Emilia-Romagna,
formalmente invitato, ha partecipato, accompagnato dall'assessore
regionale al welfare, al terzo settore, alle politiche per l'infanzia
e alla scuola, all'odierna seduta del Consiglio dei ministri, al fine
di acquisire, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, le ragioni alla base della mancata adozione del
piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico
2026/2027 entro i termini e secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni;
Accertata la perdurante inerzia e la mancata adozione da parte
della Regione Emilia-Romagna della delibera di dimensionamento della
rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 secondo i termini e i
criteri stabiliti dall'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre
2022, n. 197 e nei limiti del contingente organico di DS e di DSGA
assegnato dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023,
come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025;
Ritenuto necessario procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 nei
confronti della Regione Emilia-Romagna per assicurare il tempestivo
conseguimento degli obiettivi del PNRR e la salvaguardia degli
interessi finanziari nazionali ed europei;
Vista la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'istruzione e del merito;
Delibera:
a) di disporre, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti della
Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare il conseguimento della
riforma M4C1R1.3 del PNRR;
b) di nominare Commissario ad acta il dott. Bruno Di Palma,
direttore dell'ufficio scolastico regionale per la Regione
Emilia-Romagna, per l'adozione, in via sostitutiva, del piano di
dimensionamento della rete scolastica della Regione Emilia-Romagna
per l'anno scolastico 2026/2027 entro il 27 gennaio 2026, nel
rispetto del contingente assegnato dal decreto interministeriale n.
127 del 2023, come aggiornato dal decreto n. 124 del 2025;
c) di attribuire al Commissario ad acta tutti i poteri necessari
all'adozione degli atti occorrenti per le finalita' di cui alla
lettera b), in sostituzione degli organi regionali competenti e con
potere di avvalersi degli uffici tecnici della regione ed
eventualmente delle province, delle citta' metropolitane, e dei
comuni, nonche' dell'ufficio scolastico regionale per la Regione
Emilia-Romagna del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Meloni
Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 237