IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante
«Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni», convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
dicembre 1947, n. 1542, recante «Nuove norme in materia di pagamento
del canone di abbonamento alle radioaudizioni»;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino
della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per
l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le
trasmissioni televisive in forma codificata»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 24,
commi 14 e 15;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000)» e, in particolare, l'art. 16;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 9, comma 14, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge finanziaria 2002)»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed
integrazioni e, in particolare, gli articoli 32-bis, 32-ter,
32-quater e 32-quinquies, relativi alle competenze, alle funzioni,
alla struttura e all'organizzazione del Ministero delle
comunicazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con
modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 104, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2 comma 1, con il quale il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di
Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 174, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive
modificazioni, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in
particolare l'art. 18;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri,
concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media
audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del
mercato», come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n.
50, e in particolare l'art. 61, comma 3, che, nel dettare i principi
sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
prevede che «entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare
del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno
successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria
della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente
verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi
di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale
societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo
anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le
esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese»;
Visto il contratto di servizio tra il Ministero e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. per il quinquennio 2023-2028,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, in
corso di validita';
Viste la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 102/05/CONS del 10 febbraio 2005, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005, e la delibera dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni n. 186/05/CONS del 9 giugno 2005,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2005, n. 150,
concernenti, rispettivamente, la modalita' di attuazione dell'art.
18, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'approvazione
dello schema di contabilita' separata della RAI ai sensi dell'art.
18, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 541/06/CONS del 21 settembre 2006, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2006, n. 242, concernente
«Modifiche dello schema di contabilita' separata della RAI ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della delibera n. 186/05/CONS»;
Vista la nota della RAI del 2 luglio 2025 con la quale e' stato
trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio
relativo all'esercizio 2024;
Vista la nota della RAI del 30 giugno 2025 con la quale e' stata
inoltrata al Ministero delle imprese e del made in Italy una
relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio 2024;
Vista la nota della RAI del 22 ottobre 2025 con la quale e' stato
trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio
infrannuale al 30 giugno 2025;
Vista la nota della RAI del 17 dicembre 2025 con la quale e' stato
trasmesso al Ministero delle imprese e del made in Italy il bilancio
della contabilita' separata relativamente all'esercizio 2024
predisposto sulla base dello schema approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e certificato da societa' di revisione
indipendente;
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015, recante «Adeguamento
dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, per l'anno 2015»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2016, recante «Definizione
dei canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di
apparecchi radioriceventi o televisivi per l'anno 2016»;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2017, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2017»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2018, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2018»;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2020»;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 2021, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2021»;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2022»;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2023, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2023»;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, recante «Canone di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2024»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2025, recante «Canoni di
abbonamento speciale alla radiodiffusione per l'anno 2025»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016),
con la quale all'art. 1, commi da 152 a 160, e' stata introdotta la
riforma del canone di abbonamento della televisione per uso privato,
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive
modifiche, sia per quanto riguarda la misura del canone di
abbonamento, sia per quanto attiene alle modalita' di riscossione da
parte dello Stato;
Visto l'art. 61 del nuovo Testo unico sui servizi di media
audiovisivi e radiofonici adottato con decreto legislativo 208 del
2021, laddove prevede che «il Ministro delle comunicazioni, con
proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in
vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da
consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio
di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale
anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico
generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili
dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il
tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico
delle imprese», da interpretarsi alla luce di quanto stabilito dalla
riforma di cui alla suddetta legge di Stabilita' 2016 in merito alle
modalita' di copertura degli oneri del servizio pubblico;
Visto l'art. 1, comma 158, della citata legge n. 208, per il quale
restano ferme le disposizioni in materia di canoni di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare;
Considerato il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante
il «Testo unico dei tributi erariali minori», le cui disposizioni
relative alla disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni
entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026;
Considerati gli esiti in termini di introiti percepiti dei primi
anni di applicazione delle suddette disposizioni della legge n.
208/2015 e, di conseguenza, valutata l'opportunita' di mantenere
inalterato anche per l'anno 2026 l'ammontare dei canoni di
abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di
apparecchi radioriceventi o televisivi e di apparecchi radiofonici o
televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili
dovuti per l'anno 2026, secondo quanto stabilito dal decreto
ministeriale 29 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2026 i canoni di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o
televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione
di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali
a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure nelle
tabelle 3 e 4 allegate al decreto ministeriale 29 dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2015.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto dal
1° gennaio 2026.
Il presente decreto e' registrato alla Corte dei conti e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2025
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 79