N. 20 SENTENZA 12 gennaio - 24 febbraio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Misure di prevenzione  -  Prevenzione  di  disordini  negli  esercizi
  pubblici - Divieto di accesso  a  pubblici  esercizi  presenti  nel
  territorio dell'intera provincia (c.d. Daspo antirissa aggravato) -
  Misura  adottata  nei  confronti  di  chi  sia  sottoposto  a   una
  precedente misura di prevenzione ancora efficace - Applicazione, in
  quanto compatibile, della disciplina prevista  per  il  c.d.  Daspo
  antirissa con obbligo di firma,  che  prevede  che  la  misura  sia
  immediatamente trasmessa al procuratore della Repubblica, che entro
  48 ore decide se chiederne la convalida al GIP, il  quale  provvede
  nelle 48 ore successive, pena la  cessazione  dell'efficacia  della
  misura - Omessa previsione - Violazione della liberta' personale  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Misure di prevenzione  -  Prevenzione  di  disordini  negli  esercizi
  pubblici - Divieto di accesso  a  pubblici  esercizi  e  locali  di
  pubblico trattenimento specificamente individuati  in  ragione  dei
  luoghi ove sono stati  commessi  i  fatti  rilevanti  o  che  siano
  frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa  (c.d.
  Daspo antirissa)  -  Misura  adottata  nei  confronti  di  chi  sia
  sottoposta a una precedente misura di prevenzione ancora efficace -
  Autorita' competente - Questore, anziche' l'autorita' giudiziaria -
  Denunciata violazione della liberta'  personale  -  Non  fondatezza
  della questione. 
- Decreto-legge  20   febbraio   2017,   n.   14,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n.48, art. 13-bis, commi
  1 e 1-bis. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 16 e 117, comma primo; Protocollo  n.
  4 alla Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
  delle liberta' fondamentali, art. 2. 
(GU n.8 del 25-2-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13-bis,
commi  1  e  1-bis,  del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.   14
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sicurezza   delle   citta'),
convertito, con modificazioni, nella legge 18  aprile  2017,  n.  48,
promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in
composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di H.  P.,
con ordinanza del 3 giugno 2025, iscritta  al  n.  142  del  registro
ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 12 gennaio  2026  il  Giudice
relatore Francesco Saverio Marini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 3 giugno 2025 (reg. ord. n. 142 del  2025),
il  Tribunale  ordinario  di  Firenze,  prima  sezione   penale,   in
composizione monocratica,  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 13-bis, commi 1 e 1-bis,  del  decreto-legge
20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle citta'), convertito, con modificazioni, nella legge  18  aprile
2017, n. 48, in riferimento, complessivamente, agli artt. 2,  3,  13,
16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in  relazione
all'art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea  dei  diritti
dell'uomo. 
    La disposizione censurata, nel testo ratione temporis applicabile
nel giudizio a quo, disciplina la misura di prevenzione personale del
cosiddetto "DASPO antirissa" e punisce con la pena  della  reclusione
da sei mesi a due anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro chi abbia
violato i divieti e le prescrizioni impostegli ai sensi del  medesimo
art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017, come convertito. 
    Si tratta, in particolare, di provvedimenti recanti,  per  motivi
di sicurezza, il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali
di pubblico intrattenimento previsto per chi sia stato, a seconda dei
casi, denunciato, o posto in stato arresto o di fermo convalidato,  o
condannato anche con sentenza non definitiva per  taluni  reati,  tra
cui quelli commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in  tali
luoghi, o nelle immediate vicinanze. 
    Il giudice rimettente riferisce di dover  giudicare  un  imputato
del reato previsto dal comma  6  della  norma  censurata,  per  avere
trasgredito, il giorno 22 dicembre 2022, ad un provvedimento di  tale
natura, notificatogli il 4 settembre precedente. 
    Il Questore di Firenze, nello specifico, ha vietato all'imputato,
ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-bis, censurato,  di  accedere  per
due anni ai  locali  «compresi  in  una  certa  area,  analiticamente
descritta, del Comune di [C.]». 
    Il provvedimento e' stato adottato in ragione di due denunce, per
reati indicati dall'art. 13-bis, comma  1,  censurato,  asseritamente
commessi, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022, e in ragione  di  una
condanna «di primo grado» del 19 ottobre  2020,  per  analogo  reato,
dunque anteriore all'entrata in  vigore  del  comma  1-bis  dell'art.
13-bis censurato, che data al 22 ottobre 2020. 
    Il giudice a quo reputa che il  provvedimento  del  questore  sia
conforme alla legge, e sia stato, in particolare,  ben  motivato  con
riguardo a ogni presupposto al quale ne e' subordinata la  validita'.
Tuttavia, egli dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
13-bis, commi 1 e 1-bis, quale base legale di tale provvedimento. 
    In punto di rilevanza, il Tribunale  di  Firenze  specifica  che,
nell'ipotesi in cui fosse dichiarata l'illegittimita'  costituzionale
delle disposizioni censurate, il provvedimento del Questore,  che  su
di esse si fonda, sarebbe «post[o] nel nulla». 
    In  conseguenza  di  cio',  il  rimettente   dovrebbe   assolvere
l'imputato per insussistenza del fatto, consistito nell'aver  violato
il divieto recato da tale provvedimento. 
    Cio' premesso, il giudice a quo solleva tre distinte questioni di
legittimita' costituzionale, gradate come segue. 
    2.- In via principale, dubita  della  conformita'  del  censurato
art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, all'art. 13 Cost., nella parte  in  cui
attribuiscono al questore,  anziche'  all'autorita'  giudiziaria,  la
competenza  a  adottare  il  provvedimento  di  DASPO,  quando   esso
raggiunga persona gia' assoggettata ad altra misura di prevenzione. 
    Il rimettente e' consapevole che con la sentenza n. 203 del  2024
questa Corte ha escluso l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  2
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle  leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2
della legge 13 agosto 2010, n. 136), che disciplina il foglio di  via
obbligatorio, in riferimento all'art. 13 Cost., affermando  che  tale
misura  di  prevenzione  afferisce  al  regime  costituzionale  della
liberta' di circolazione e soggiorno di cui all'art. 16 Cost. 
    Ripercorsi i passaggi  motivazionali  della  pronuncia,  poi,  il
Tribunale di Firenze osserva che le misure  di  prevenzione  previste
dall'art. 13-bis non  comportano  coercizione  fisica,  ma  implicano
un'incisione  della  liberta'  di  locomozione  con  un  «effetto  di
"degradazione giuridica"» della persona. 
    A parere del rimettente, essa consegue infatti a una «valutazione
discrezionale negativa  delle  qualita'  morali  e  della  socialita'
dell'individuo»  che  porta  con  se'  uno  «stigma  morale»  e   una
«mortificazione della [sua] pari dignita' sociale», in quanto  basata
sulla «possibilita' di commissione in futuro di ulteriori reati». 
    Inoltre, la misura sarebbe particolarmente  afflittiva,  perche',
vietando al prevenuto di accedere e anche solo  di  stazionare  nelle
immediate vicinanze dei pubblici esercizi individuati  dal  Questore,
si rifletterebbe «in misura apprezzabile anche sulla possibilita' per
il destinatario di approvvigionarsi agevolmente e in tempi rapidi  di
generi alimentari di pronto consumo»,  nonche'  «sulla  sua  vita  di
relazione». 
    Cio' premesso, il rimettente reputa applicabile l'art.  13  Cost.
laddove la persona che si intende  sottoporre  al  cosiddetto  "DASPO
antirissa" sia gia' sottoposta, con altro o altri  provvedimenti,  «a
piu' misure di  prevenzione  (dello  stesso  tipo  o  anche  di  tipo
diverso)», come accaduto con l'imputato del processo principale. 
    Il Tribunale di Firenze specifica che quest'ultimo,  nel  momento
in cui il Questore adotto' il provvedimento per la cui violazione  si
procede penalmente, era gia' raggiunto da un avviso orale del 2018  e
da un foglio di via obbligatorio del 2020, con durata  triennale.  In
seguito,  aggiunge  il  rimettente,  e'  sopraggiunto  nel  2023   un
ulteriore foglio di via obbligatorio. 
    In questi casi, il giudice a quo dubita che «sia ancora possibile
parlare semplicemente di limitazione alla liberta' di  circolazione»,
in quanto le misure di prevenzione «nel  loro  complesso  determinano
una serie notevole  di  restrizioni  ai  diritti  fondamentali  della
persona [...] tanto da stravolgere la vita». 
    In presenza di tali  elementi,  il  rimettente,  esclusa  la  via
dell'interpretazione  costituzionalmente  conforme  in  ragione   del
chiaro dettato letterale della disposizione censurata,  dubita  della
legittimita' costituzionale di tale disposizione nella parte  in  cui
prevede che sia il questore,  anziche'  l'autorita'  giudiziaria,  ad
adottare il  provvedimento  di  "DASPO  antirissa",  «pur  quando  il
soggetto  sia  gia'  sottoposto  ad  altre  misure  di  prevenzione»,
assumendo che in tal caso l'atto restrittivo  incida  sulla  liberta'
personale protetta dall'art. 13 Cost. 
    Il Tribunale di Firenze precisa che non si creerebbe in tal  modo
alcuna incertezza  applicativa,  perche'  il  dato  costituito  dalla
attualita' di  altra  e  precedente  misura  di  prevenzione  sarebbe
«oggettivo e agevolmente accertabile». 
    3.- In via subordinata, il rimettente dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, nella  parte
in cui si applica anche quando il destinatario sia  stato  condannato
(ovvero  arrestato,  fermato  o   sottoposto   a   misura   cautelare
custodiale) per reati commessi prima  dell'entrate  in  vigore  della
norma stessa, in riferimento agli artt. 16 e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 CEDU. 
    Si osserva che il  comma  1-bis  censurato  e'  stato  introdotto
dall'art. 11, comma 1, lettera b), numero 1),  del  decreto-legge  21
ottobre  2020,  n.  130   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  complementare,  modifiche
agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter  e  588  del  codice  penale,
nonche' misure  in  materia  di  divieto  di  accesso  agli  esercizi
pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  trattenimento,  di  contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del  Garante  nazionale
dei  diritti  delle  persone  private  della   liberta'   personale),
convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n.  173,
con efficacia dal 22 ottobre 2020. 
    Con tale novita' normativa, il legislatore ha  stabilito  che  il
cosiddetto "DASPO antirissa" possa essere disposto in riferimento  ai
pubblici esercizi o ai locali di pubblico  intrattenimento  «presenti
nel territorio  dell'intera  Provincia»,  anziche'  con  riguardo  ai
locali «specificamente individuati»  di  cui  al  comma  1  dell'art.
13-bis censurato. 
    Il  giudice  rimettente  e'  consapevole  che,   in   base   alla
consolidata giurisprudenza di legittimita', le misure di prevenzione,
al  pari  delle  misure  di  sicurezza,  sfuggono   al   divieto   di
retroattivita' sancito per  le  pene  dall'art.  25,  secondo  comma,
Cost., in quanto prive di carattere sanzionatorio-punitivo. 
    Il giudice a quo ritiene che il diritto vivente formatosi in tale
direzione non possa che  estendersi  all'art.  13-bis,  comma  1-bis,
cosi' da renderlo oggetto del dubbio di legittimita' costituzionale. 
    La previsione censurata, permettendo di essere applicata anche in
relazione a condotte anteriori alla sua entrata  in  vigore,  sarebbe
priva  di  una  «base  legale»  di  «adeguata  qualita'»,  posto  che
impedirebbe  alla  persona  di   «prevedere   la   futura   possibile
applicazione» della misura. 
    4.- In estremo subordine, il giudice a quo dubita, in riferimento
agli artt. 2, 3,  secondo  comma,  e  16  Cost.,  della  legittimita'
costituzionale delle stesse norme censurate, nella parte in  cui  non
prevedono che  il  questore,  nell'adottare  la  misura,  «invii  una
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove  ne  ricorrano
le condizioni» 
    Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che l'art.  10
del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, quanto al cosiddetto "DASPO
urbano", prevede tale segnalazione. 
    In assenza di  quest'ultima,  e  dunque  del  coinvolgimento  dei
servizi  socio-sanitari,  la  misura  di  prevenzione  indicata   dal
censurato art. 13-bis sarebbe destinata a fallire e si tradurrebbe in
una  «inutile   limitazione   della   liberta'   (quanto   meno)   di
circolazione»,  con   conseguente   violazione   del   principio   di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), dell'art. 16 Cost. e degli artt.  2  e
3, secondo comma, Cost. poiche' non  sarebbero  rimossi  ostacoli  al
pieno sviluppo della persona. 
    5.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate  manifestamente
infondate. 
    L'Avvocatura osserva che la  misura  prevista  dall'art.  13-bis,
commi 1 e 1-bis, censurati, ha carattere preventivo, e serve non gia'
a reprimere un reato, con finalita' punitiva, quanto a scongiurare la
commissione di altri analoghi fatti.  Essa  e'  poi  soggetta  ad  un
rigoroso controllo giurisdizionale davanti al giudice amministrativo,
che  ne  valuta   la   legittimita',   la   proporzionalita'   e   la
ragionevolezza. 
    Alla luce dei criteri individuati da questa Corte, da ultimo  con
le sentenze n. 127 del 2022 e n. 203 del 2024, per distinguere l'area
applicativa degli artt. 13 e 16 Cost., a fronte di misure  limitative
della liberta' di  locomozione,  la  difesa  statale  rileva  che  il
cosiddetto "DASPO antirissa" non comporta ne' coercizione fisica, ne'
una degradazione giuridica tale da equivalere  «dal  punto  di  vista
"quantitativo"» a restrizioni attuate mediante l'uso  della  coazione
fisica. 
    Il «criterio della invasivita'», che distinguerebbe i divieti  di
accedere a certi luoghi dai piu' gravosi obblighi di recarvisi  o  di
permanervi, permetterebbe di  ascrivere  la  misura  al  campo  della
liberta' di circolazione tutelato dall'art. 16 Cost.,  escludendo  la
pertinenza dell'art. 13 Cost. evocato dal rimettente. 
    Del resto, prosegue l'Avvocatura, la limitazione recata dall'art.
13-bis   censurato   concernerebbe   solo    locali    specificamente
individuati, «garantendo al soggetto la piena liberta' di muoversi  e
di recarsi presso gli esercizi commerciali» non indicati. 
    La misura «si fonda sulla valutazione della pericolosita' sociale
dell'individuo», ne' la sua applicazione dipende dalla sussistenza di
altre misure di prevenzione. 
    Posto che la incidenza  sulla  liberta'  personale  delle  misure
andrebbe  valutata  con  riguardo  non  al  loro  numero,   ma   alla
«particolare  gravosita'  delle  limitazioni  personali  imposte  dal
legislatore  relative  alla   specifica   misura   di   prevenzione»,
l'Avvocatura conclude per il rigetto della questione sollevata in via
prioritaria, il cui accoglimento sarebbe  «altamente  disfunzional[e]
sul piano della tutela della sicurezza pubblica». 
    6.- Quanto alle questioni subordinate, la difesa  statale  rileva
che, per  costante  giurisprudenza  di  legittimita',  le  misure  di
prevenzione sono assimilate alle misure  di  sicurezza  con  riguardo
all'applicabilita' del solo principio di legalita' espresso dall'art.
25, terzo comma, Cost., e non anche del divieto di retroattivita'  di
cui  all'art.  25,  secondo  comma,  Cost.   Percio'   sarebbe   loro
applicabile l'art. 200 del codice penale,  per  il  quale  esse  sono
regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. 
    Ne consegue, in difetto di alcun tratto punitivo, che  la  misura
di cui all'art. 13-bis, comma 1-bis, censurato,  non  incontra  alcun
limite all'applicazione per fatti commessi prima della sua entrata in
vigore. 
    In merito  alla  ulteriore  questione  subordinata,  l'Avvocatura
generale dello Stato osserva che l'art. 10 del d.l. n. 14  del  2017,
come convertito, in tema di cosiddetto "DASPO urbano", non sarebbe in
alcun  modo  equiparabile  all'art.  13-bis  censurato,  in  tema  di
cosiddetto "DASPO antirissa", quanto all'obbligo di  segnalazione  ai
servizi socio-sanitari, perche' il primo raggiunge persone che «danno
prova di vivere  situazioni  di  precarieta'  personale  e  sociale»,
mentre il secondo persone violente e pericolose, prive di  tratti  di
«fragilita' sociale». 
    Il legislatore avrebbe percio'  non  irragionevolmente  stabilito
che nel primo caso si effettui  la  segnalazione,  peraltro,  non  da
parte  del  questore,  ma  dell'«organo  accertatore  dell'ordine  di
allontanamento», e non nel secondo caso. 
    Anche tali questioni sarebbero quindi manifestamente infondate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    7.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  142  del
2025), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione
monocratica, ha sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del d.l.  n.  14  del  2017,  come
convertito, in riferimento agli artt. 2,  3,  13,  16  e  117,  primo
comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 2 Prot.
n. 4 CEDU. 
    Il giudice rimettente giudica  un  imputato  del  reato  previsto
dall'art. 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, come  convertito,
per avere  violato  il  divieto  di  accedere  a  pubblici  esercizi,
impostogli, ai sensi dei commi 1 e 1-bis della medesima disposizione,
dal  questore  (cosiddetto  "DASPO  antirissa",  espressione  che  e'
entrata nel lessico comune, sebbene DASPO sia l'acronimo di  «divieto
di accedere alle manifestazioni sportive», mentre la misura di cui si
tratta non si riferisce a queste). 
    Il giudice a quo, dopo avere dato atto che nel caso di specie  il
provvedimento di DASPO e' stato assunto in conformita' alla legge che
lo  disciplina,   dubita   della   legittimita'   costituzionale   di
quest'ultima per tre profili, che pone in via gradata  al  vaglio  di
questa Corte. 
    7.1.- In via principale, sospetta che il "DASPO  antirissa",  ove
si aggiunga a una precedente misura di  prevenzione  ancora  efficace
nei confronti della medesima persona, assuma tratti di tale  gravita'
da  ricadere  nell'orbita   dell'art.   13   Cost.,   e   da   essere
conseguentemente attratto alla competenza dell'autorita' giudiziaria,
anziche' a quella dell'autorita' di pubblica sicurezza. 
    Le disposizioni censurate sarebbero  percio'  lesive  del  citato
parametro  costituzionale  nella  parte  in  cui  prevedono   che   i
provvedimenti di DASPO siano  adottati  dal  questore,  anziche'  dal
tribunale, «pur quando il destinatario sia gia' sottoposto  ad  altra
misura di prevenzione». 
    7.2.- In via subordinata, e per l'ipotesi  in  cui  questa  Corte
ritenga invece inapplicabile l'art. 13 Cost.,  l'art.  13-bis,  comma
1-bis, violerebbe, a parere del giudice a quo, gli artt.  16  e  117,
primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2 Prot.  n.  4
CEDU, nella parte in cui permette che il provvedimento  di  DASPO  si
possa  basare  sulla  condanna  (ovvero  sull'arresto,  sul  fermo  o
sull'applicazione delle misure  degli  arresti  domiciliari  o  della
custodia cautelare in carcere) per reati commessi prima  dell'entrata
in vigore della norma censurata, che prevede una  forma  piu'  severa
della misura di prevenzione in questione. 
    In tale caso, infatti, il rimettente reputa che il provvedimento,
pur assegnato al campo applicativo dell'art. 16 Cost., sia  privo  di
una «base legale» di «adeguata qualita'» che permetta  di  prevederne
la «futura possibile applicazione». 
    7.3.- In estremo subordine, il rimettente dubita, in  riferimento
agli artt. 2, 3 e 16 Cost., della legittimita'  costituzionale  delle
stesse norme censurate, nella parte  in  cui  non  prevedono  che  il
questore,  nell'applicare  le  misure,  contestualmente  «invii   una
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove  ne  ricorrano
le condizioni». 
    A  parere  del  Tribunale  di  Firenze,  in   assenza   di   tale
accorgimento (disposto dall'art. 10, comma 1,  del  d.l.  n.  14  del
2017, come  convertito,  con  riguardo  alla  misura  di  prevenzione
prevista dal precedente art. 9),  il  provvedimento,  "fallendo"  nel
sostenere la persona nel suo  processo  di  recupero,  finirebbe  per
rivelarsi «inutile perche' inidone[o] a conseguire lo scopo  per  cui
e' dispost[o]»,  con  conseguente  manifesta  irragionevolezza  della
norma  che  lo  regola  e  sproporzionata   incisione   sui   diritti
costituzionali protetti dagli artt. 2 e 16 Cost. 
    8.- Le questioni sono rilevanti, poiche'  il  rimettente  ha  non
implausibilmente  osservato  che  il  Tribunale,  ove  esse   fossero
accolte, dovrebbe escludere  la  legittimita'  del  provvedimento  di
DASPO per la cui violazione l'imputato e' stato tratto a  giudizio  e
concludere per l'assoluzione (sentenza n. 203 del 2024). 
    9.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13-bis,
comma 1, del d.l. n. 14 del 2017,  come  convertito,  in  riferimento
all'art. 13 Cost., non e' fondata, mentre e' fondata, nei termini che
seguono, quella che investe il comma 1-bis dello stesso art.  13-bis,
sempre in riferimento all'art. 13 Cost. 
    10.- Occorre, anzitutto, ricostruire l'evoluzione  normativa  che
ha  interessato  l'introduzione  e  l'ampliamento  delle  misure   di
prevenzione  oggetto  delle   odierne   questioni   di   legittimita'
costituzionale. 
    L'art. 13-bis censurato e' stato introdotto nel corpo del d.l. n.
14 del 2017 (il  cui  Capo  II  reca  «Disposizioni  a  tutela  della
sicurezza delle citta' e del  decoro  urbano»)  dall'art.  21,  comma
1-ter, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti
in materia di protezione  internazionale  e  immigrazione,  sicurezza
pubblica,  nonche'  misure  per  la   funzionalita'   del   Ministero
dell'interno  e  l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata),  convertito,
con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il  comma  1
di tale articolo prevede, in particolare, una misura  di  prevenzione
personale con la  quale  il  questore  ha  il  potere  di  precludere
l'accesso a pubblici esercizi o  locali  di  pubblico  trattenimento,
specificamente indicati, a individui condannati per reati commessi in
occasione di gravi disordini avvenuti in tali  luoghi  o  per  alcune
tipologie ulteriori di reato (inizialmente  coincidenti  con  delitti
non colposi contro la persona e il patrimonio, nonche' con i  delitti
previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309,  recante
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di tossicodipendenza»), qualora dalla  condotta  possa
derivare  un  pericolo  per   la   sicurezza.   Il   divieto   aveva,
nell'impianto originario, una durata compresa  tra  sei  mesi  e  due
anni, ed era presidiato  in  caso  di  trasgressione  dalla  sanzione
penale della reclusione da sei mesi a un anno e della multa da  5.000
a 20.000 euro. 
    Con l'art. 11, comma 1, lettera b), numeri 1) e 5), del  d.l.  n.
130 del 2020, come convertito, il "DASPO antirissa" subisce un severo
irrigidimento. Il provvedimento diviene,  infatti,  adottabile  anche
nei confronti di chi sia  stato  denunciato,  e  non  necessariamente
condannato; il catalogo  dei  reati-spia,  che  permettono  l'impiego
della misura, si allarga a ogni delitto aggravato ai sensi  dell'art.
604-ter cod. pen. e ingloba i  casi  in  cui  il  delitto  sia  stato
commesso  non  soltanto  nel  pubblico  esercizio,  ma  anche   nelle
immediate   vicinanze;   i   locali   interdetti    possono    essere
specificamente individuati anche con riferimento alle persone con  le
quali l'interessato si associa; la misura si estende  automaticamente
allo stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali ai  quali  e'
vietato  l'accesso;  la  pena  per  l'inosservanza  del  divieto   e'
aumentata, venendo fissata nella reclusione da sei mesi a due anni  e
nella multa da 8.000 a 20.000 euro. 
    Soprattutto, viene aggiunto un comma 1-bis  all'art.  13-bis  del
d.l. n. 14 del 2017, che configura  il  cosiddetto  "DASPO  antirissa
aggravato" (o provinciale). Esso consente di inibire l'accesso a  chi
sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, oppure posto
in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria
per i reati di cui al comma 1,  ai  locali  presenti  nel  territorio
dell'intera provincia. Cosi', l'oggetto del divieto cessa  di  essere
specificamente individuato e viene potenzialmente  a  coincidere  con
l'intero spettro dei pubblici  esercizi  e  dei  locali  di  pubblico
intrattenimento dislocati nell'ambito provinciale. 
    Infine, l'art. 3 del decreto-legge  15  settembre  2023,  n.  123
(Misure urgenti di contrasto  al  disagio  giovanile,  alla  poverta'
educativa e alla criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza  dei
minori in ambito  digitale),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 13 novembre 2023, n. 159, allarga ulteriormente il  novero  dei
reati-spia, includendovi quello di cui  all'art.  4  della  legge  18
aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina  vigente  per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e  quelli
previsti dagli artt. 336 e 337  cod.  pen.;  estende  il  gruppo  dei
destinatari della misura indicata dal comma 1-bis censurato a chi sia
stato sottoposto a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e
285 del codice di procedura penale; incrementa significativamente  la
durata della misura,  ora  compresa  fra  uno  e  tre  anni;  aumenta
ulteriormente la pena in caso di violazione del provvedimento, che va
ora da uno a tre anni di reclusione e da  10.000  a  24.000  euro  di
multa. 
    11.- Con la questione posta in via principale,  questa  Corte  e'
chiamata nuovamente a decidere a quali condizioni una misura, pur non
avendo carattere coercitivo e incidendo sulla facolta'  di  movimento
nello spazio della  persona,  debba  essere  considerata  restrittiva
della  liberta'  personale,   anziche'   della   sola   liberta'   di
circolazione  e  della  liberta'  dall'imposizione   di   prestazioni
personali, e sia conseguentemente  soggetta  anche  alla  riserva  di
giurisdizione di cui all'art. 13 Cost. e non  alla  sola  riserva  di
legge recata dall'art. 16 Cost. o dall'art. 23 Cost. 
    Il problema si pone perche', come  rilevato  in  piu'  occasioni,
«[e'] evidente  che  la  facolta'  di  autodeterminarsi  quanto  alla
mobilita' della propria persona nello spazio, in linea di  principio,
costituisce una componente essenziale sia della  liberta'  personale,
sia della liberta' di circolazione» (sentenza n. 127 del 2022). 
    Ai fini della distinzione, questa Corte, sin da epoca  risalente,
ha avuto cura di  assicurare  ai  consociati  la  piu'  ampia  tutela
offerta dallo statuto costituzionale della  liberta'  personale,  nei
casi in cui il contatto con la pubblica autorita',  ingenerato  dalla
misura   limitativa,    fosse,    nella    configurazione    astratta
predeterminata dalla legge, cosi'  invasivo  da  comportare  una  non
accettabile coercizione fisica, imponendo in  tal  caso  l'intervento
immediato  e  d'ufficio  dell'autorita'  giudiziaria,  in   sede   di
applicazione della misura, o, nei casi consentiti, di sua convalida. 
    Cosi', si e' ben presto  chiarito  che,  «[n]ella  giurisprudenza
costituzionale, il nucleo irriducibile dell'habeas  corpus,  tutelato
dall'art. 13 Cost. e ricavabile per  induzione  dal  novero  di  atti
espressamente   menzionati   dallo   stesso   articolo   (detenzione,
ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore  non
possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in  forza
di  atto  motivato  dell'autorita'  giudiziaria,  o  convalidato   da
quest'ultima entro quarantotto ore, qualora  alla  coercizione  abbia
invece provveduto l'autorita' di pubblica sicurezza» (sentenza n. 127
del 2022; in applicazione di tale criterio, sentenze n. 203 del 2024,
n. 22 del 2022, n. 275 del 2017, n. 222 del 2004, n. 105 del 2001, n.
238, n. 194, n. 193 e n. 143 del 1996, n. 23 del 1975, n. 45 del 1960
e n. 2 del 1956). 
    Questa Corte, tuttavia, ha ricondotto nell'ambito di applicazione
dell'art. 13 Cost. non solo gli atti di coercizione fisica, ma  anche
gli atti non coercitivi  che  producono  «un  assoggettamento  totale
della  persona  all'altrui  potere»,  con   effetti   sostanzialmente
analoghi alla coercizione fisica (sentenza n. 30 del 1962). 
    In questa prospettiva la giurisprudenza costituzionale ha, sin da
epoca risalente,  considerato  limitative  della  liberta'  personale
anche le misure che, pur non caratterizzate da forme di  coercizione,
introducono «una sorta di degradazione giuridica» (sentenza n. 11 del
1956), determinata dall'isolamento del soggetto inciso  dalla  misura
rispetto  a  tutti   gli   altri   consociati.   Attraverso,   cioe',
un'interpretazione sistematica dell'art. 13 Cost. alla luce dell'art.
3 Cost., questa  Corte  ha  rilevato  che  «prescrizioni  restrittive
degradanti  per  la  persona,  per  quanto  previste  dalla  legge  e
necessarie a perseguire il "fine costituzionalmente tracciato" che le
giustifica (sentenza n. 219 del  2008),  non  possono  sfuggire  alla
riserva di giurisdizione, perche' esse, separando  l'individuo  o  un
gruppo circoscritto di individui dal  resto  della  collettivita',  e
riservando loro un trattamento deteriore, portano con se' un  elevato
tasso di potenziale arbitrarieta',  al  quale  lo  Stato  di  diritto
oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato alla
obiettiva applicazione della legge in condizioni  di  indipendenza  e
imparzialita'» (sentenza n. 127 del 2022). 
    L'uguaglianza e la pari dignita'  sociale  si  ritrovano  infatti
potenzialmente  compresse  laddove  la  misura  non  abbia  carattere
coercitivo, e possa quindi apparire prima facie restrittiva  soltanto
della  liberta'  da  prestazioni  personali  o  della   liberta'   di
circolazione, ma  venga  adottata  nei  confronti  di  uno  specifico
individuo e sulla base di una valutazione personale di  tratti  della
sua  personalita'  che  siano  idonei  a  differenziarlo  dal   resto
indistinto della collettivita'. 
    Tale approccio, d'altronde, trova un  fondamento  testuale  nella
riserva  rinforzata  dell'art.  16  Cost.,  il  quale,   diversamente
dall'art. 13 Cost., impone  che  la  limitazione  della  liberta'  di
circolazione sia stabilita dalla legge «in via generale». Ed e',  per
esempio, su questo presupposto che questa Corte ha  ritenuto  che  la
misura della cosiddetta quarantena, sperimentata  nel  periodo  della
emergenza epidemiologica da COVID-19, non rientrasse  nell'ambito  di
applicazione dell'art. 13 Cost., anche in ragione del  fatto  che  la
misura riguardava «una vasta  ed  indeterminata  platea  di  persone»
(sentenza n. 127 del 2022). 
    Con la sentenza n. 203 del 2024, questa Corte ha avuto  modo  non
solo di ricostruire l'evoluzione  giurisprudenziale  in  materia,  ma
anche di offrire un'ulteriore precisazione,  in  continuita'  con  la
propria giurisprudenza pluridecennale. 
    In quell'occasione era, infatti, in discussione la previsione che
non contempla l'assoggettamento alla riserva di giurisdizione per  la
misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio  (art.
2 del d.lgs. n. 159 del 2011). E a  fronte  di  un  provvedimento  di
carattere individuale, derivante da un apprezzamento singolare  della
personalita' dell'individuo, questa Corte, nel dichiarare non fondata
la questione, ha affermato che «la degradazione giuridica determinata
dalla misura non e' di per se' sufficiente [...] a  far  scattare  le
garanzie dell'art. 13 Cost. E', altresi', necessario a tal  fine  che
il trattamento  deteriore  dell'individuo  rispetto  al  resto  della
collettivita' incida sulla  sua  liberta'  di  movimento  in  maniera
significativa dal punto di vista "quantitativo",  in  relazione  alla
particolare  gravosita'  delle  limitazioni  imposte  attraverso   la
misura» (sentenza n. 203 del 2024 e, nello stesso senso, sentenza  n.
68 del 1964). 
    Del resto, persino innanzi a misure che  comportano  una  qualche
forma di coercizione fisica e che quindi  sembrerebbero  attingere  a
una componente determinante della  liberta'  personale,  le  garanzie
dell'art. 13 Cost. restano inoperanti qualora gli interventi coattivi
abbiano un «carattere meramente momentaneo  e  non  [siano]  invasivi
della sfera corporea e dell'intimita' della persona» (sentenza n. 203
del 2024, e, nello stesso senso, sentenze n. 13 del 1972 e n. 30  del
1962). A fortiori, non appare possibile prescindere dalla sussistenza
di  un  apprezzabile  livello  quantitativo  di  sacrificio  per   il
destinatario della misura di prevenzione qualora la limitazione della
liberta' personale venga ricostruita alla stregua del criterio  della
cosiddetta  degradazione  giuridica.   Quest'ultimo,   dunque,   puo'
produrre un ampliamento dell'ambito di  applicazione  delle  garanzie
costituzionali  previste  per  la  liberta'  personale,  in   ragione
dell'operare del principio  di  uguaglianza  e  della  pari  dignita'
sociale, ma solo  in  presenza  di  un  sacrificio  quantitativamente
apprezzabile. 
    Cosi', in linea con i propri precedenti, questa Corte ha ribadito
che, allo stato, il foglio  di  via  obbligatorio  non  determina  il
superamento della soglia minima  di  sacrificio  per  qualificare  la
misura come atto limitativo della liberta' personale, pur  avvertendo
che  «questa   giurisprudenza   ben   potra'   essere   riconsiderata
nell'ipotesi in cui  il  legislatore  dovesse,  in  futuro,  dilatare
eccessivamente i divieti inerenti alle misure in  esame,  in  termini
sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto,
sia di durata della stessa  interdizione,  rendendo  cosi'  non  piu'
sostenibile l'assunto, sul quale tale  giurisprudenza  implicitamente
si fonda, della generale minore incidenza del divieto di  recarsi  in
un luogo determinato rispetto all'obbligo di  recarsi  periodicamente
presso un ufficio di polizia, o di rimanere nella propria  abitazione
durante le ore notturne» (sentenza n. 203 del 2024). 
    11.1.- Quanto precede pone in evidenza che il giudizio di  questa
Corte sull'ascrivibilita' di una certa misura restrittiva  all'ambito
di applicazione della liberta' personale ha carattere  dinamico,  nel
senso che, di volta in volta, si  tratta  di  valutare  se  eventuali
evoluzioni legislative, nel segno di un irrigidimento di presupposti,
contenuti ed effetti della misura stessa, debbano indurre a  ritenere
varcata la soglia minima, superata la quale  si  impone  l'osservanza
della riserva di giurisdizione. 
    Non vi e' dubbio che il legislatore goda di discrezionalita'  nel
configurare le misure di  prevenzione,  il  cui  fondamento  e'  «nel
principio secondo cui l'ordinato e pacifico svolgimento dei  rapporti
sociali deve  essere  garantito,  oltre  che  dal  sistema  di  norme
repressive  di  fatti  illeciti,  anche  da  un  sistema  di   misure
preventive contro il  pericolo  del  loro  verificarsi  in  avvenire:
sistema  che  corrisponde  a  una  esigenza  fondamentale   di   ogni
ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13,  16  e  17  della
Costituzione» (sentenza  n.  23  del  1964  e,  nello  stesso  senso,
sentenza n. 27 del  1959).  Le  prescrizioni  sopra  indicate  mirano
appunto a garantire il detto fine di tutela  preventiva,  anche  allo
scopo di  consentire  l'esercizio  di  adeguati  controlli  da  parte
dell'autorita' di pubblica sicurezza (sentenza n. 282 del 2010). 
    A fronte di nuove sfide mosse al bene  primario  della  sicurezza
pubblica il legislatore, nell'esercizio della  sua  discrezionalita',
ha previsto una pluralita' di  risposte:  tra  le  quali,  accanto  a
essenziali misure non limitative della liberta' personale -  come  il
potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, la  lotta  alle
dipendenze,  la  disciplina  delle   armi,   interventi   di   natura
urbanistica per migliorare le condizioni di vita  nelle  periferie  e
nelle  aree  depresse,  nonche'  adeguate  politiche  sociali  -   si
annoverano anche le misure di prevenzione.  Rispetto  a  esse  questa
Corte  non  ritiene  precluso,  nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita', l'avanzamento della soglia di tutela.  Quest'ultima
eventualita', tuttavia, qualora comporti un superamento di una  certa
soglia di  afflittivita',  impone  il  rafforzamento  delle  garanzie
applicative  grazie   all'intervento   ineliminabile   dell'autorita'
giudiziaria, che si rende necessario ogni qual  volta  la  misura  si
presti potenzialmente  a  determinare  restrizioni  quantitativamente
apprezzabili al lecito agire dell'individuo che ne e' colpito. 
    11.2.- Ammessa,  dunque,  in  via  generale  e  di  principio  la
compatibilita' con la Costituzione delle misure  di  prevenzione,  il
giudizio di questa Corte non puo' che avere a  oggetto  la  specifica
previsione  legislativa,  essendo  ovvio  che  il  raggiungimento  di
un'adeguata soglia quantitativa di restrizione  ben  puo'  riguardare
una certa  misura  e  non  invece  un'altra,  pur  appartenente  alla
medesima  tipologia  giuridica  (cioe',  nel  caso  di  specie,  alla
categoria  delle  misure  di  prevenzione).  Cosi',  la  circostanza,
ricordata dall'Avvocatura generale dello Stato, che il foglio di  via
obbligatorio continui a operare al di fuori dell'alveo della liberta'
personale (secondo quanto chiarito nella sentenza n.  203  del  2024)
nulla implica, quanto a questo profilo, con riguardo alla  differente
misura di prevenzione  personale  del  censurato  "DASPO  antirissa",
rispetto al quale e'  quindi  necessario  valutare  autonomamente  il
grado di pervasivita'. 
    E' appena il caso di aggiungere che,  in  sede  di  controllo  di
legittimita' costituzionale, la  verifica  sull'impatto  quantitativo
della misura dovra' vertere non sul grado di afflittivita'  che  essa
produce nel singolo caso concreto di applicazione,  ma  in  relazione
alla massima potenzialita' di espansione che la legge le  assegna,  a
fronte della quale si puo'  imporre  l'osservanza  della  riserva  di
giurisdizione. 
    12.- Rispetto ai criteri che questa Corte applica nel determinare
il  dato  quantitativo  e  la  soglia  di   afflittivita'   ai   fini
dell'applicazione delle garanzie previste  a  tutela  della  liberta'
personale, un ruolo primario assume - come accennato - la distinzione
tra «divieto di recarsi in un certo luogo» e «obbligo di  recarsi,  o
di rimanere, in un luogo determinato» (sentenza n. 203 del 2024). 
    Il primo viene di regola considerato «meno gravoso» del secondo e
rappresenta  una   linea   discretiva   «relativamente   sicura   nel
distinguere tra i diversi livelli  di  intensita'  delle  misure  che
comunque incidono sulla liberta'  della  persona  di  muoversi  nello
spazio» (ancora sentenza n. 203 del 2024). La  stessa  giurisprudenza
costituzionale non ha  escluso,  tuttavia,  come  gia'  ricordato  in
precedenza, che i divieti potrebbero essere  cosi'  dilatati  da  non
rendere piu' sostenibile l'assunto della tendenziale minore incidenza
sulle facolta' della persona del divieto di recarsi in un determinato
luogo rispetto al corrispondente obbligo. 
    Per stabilire quando siffatta eventualita'  si  verifichi  questa
Corte non puo' che prendere in  considerazione  diversi  fattori.  In
linea di principio, rientrano tra essi: la durata  della  misura  (in
relazione  tanto  al  minimo,   quanto   al   massimo   astrattamente
applicabile); i  presupposti  applicativi  (sia  quanto  ai  fatti  o
reati-spia, sia quanto all'attualita' dei  fatti  presupposti  e  del
livello   di   accertamento   richiesto);   gli   effetti   collegati
all'eventuale trasgressione (rispetto ai quali si  deve  tener  conto
del complessivo trattamento sanzionatorio connesso al quadro edittale
della  sanzione);  l'ambito  territoriale  di  riferimento   (essendo
ovviamente differente se l'ambito e' quello comunale,  provinciale  o
regionale); la rilevanza dell'accesso ai luoghi per lo svolgimento di
attivita' strumentali al sostentamento o essenziali per  la  vita  di
relazione (incidendo  diversamente,  ad  esempio,  l'interdizione  ad
assistere a  una  manifestazione  sportiva  rispetto  al  divieto  di
accedere a una pluralita' di esercizi pubblici); il collegamento  con
le abitudini di vita dell'interessato (ravvisandosi un maggiore grado
di incidenza restrittiva nelle misure che possono operare  anche  nel
luogo di residenza  del  prevenuto);  la  determinatezza  dei  luoghi
interdetti o limitati (essendo  significativo  se  il  prevenuto  sia
messo in grado  di  conoscere  esattamente  i  luoghi  che  gli  sono
interdetti o che sono comunque interessati dalla misura). 
    13.- Sulla base di queste premesse, il giudice a quo ritiene  che
il  provvedimento  del  "DASPO   antirissa"   integri   il   criterio
quantitativo di sacrificio necessario a configurare  una  limitazione
della liberta' personale quando vada a cumularsi con un'altra  misura
di prevenzione personale,  ancora  efficace  a  carico  del  medesimo
individuo. A parere del rimettente, l'unico modo per sanare il vulnus
sarebbe allora quello  di  imporre  il  provvedimento  dell'autorita'
giudiziaria per l'adozione del "DASPO antirissa" ogni qual  volta  il
destinatario abbia gia' in corso di  esecuzione  un'altra  misura  di
prevenzione. 
    Tale soluzione, tuttavia, non persuade, poiche' la quantita'  del
sacrificio della singola misura di prevenzione varia notevolmente  in
ragione della diversa tipologia. La pluralita' di  provvedimenti,  in
presenza di misure blande -  quale,  ad  esempio,  l'avviso  orale  -
potrebbe, dunque, non essere significativa e presuntivamente idonea a
ritenere integrato il dato quantitativo.  Senza  considerare  che  la
soluzione  presenterebbe  profili  di   manifesta   irragionevolezza,
poiche' in presenza di due misure di prevenzione il "DASPO antirissa"
dovrebbe essere, nella prospettazione del  rimettente,  adottato  dal
giudice anziche' dal questore solo qualora fosse adottato per secondo
(rispetto a una precedente misura di prevenzione), mentre  rimarrebbe
privo della invocata garanzia qualora fosse  adottato  per  primo  (e
venisse seguito da un'altra misura di prevenzione), pur  essendo  del
tutto evidente che le due situazioni si  presentano  come  totalmente
omogenee. 
    Muovendosi, tuttavia, nel solco della questione  prospettata  dal
rimettente,  che  resta  segnata  dall'individuazione   della   norma
oggetto, del parametro costituzionale e  della  argomentazione  posta
alla base del dubbio di legittimita'  costituzionale,  questa  Corte,
nel ricercare la soluzione piu' idonea a rimuovere un eventuale vizio
(sentenze n. 135, n. 78 e n. 7  del  2025),  e'  tenuta  a  porsi  il
quesito  se  il  tratto  di  rilevanza  quantitativa  rivestito   dal
cosiddetto "DASPO  antirissa"  si  manifesti  anche  prima,  e  senza
necessita' che  esso  si  sovrapponga  a  una  precedente  misura  di
prevenzione personale, affinche'  trovino  applicazione  le  garanzie
dell'art. 13 Cost. 
    14.- Alla luce di quanto precedentemente osservato  in  relazione
all'evoluzione legislativa del "DASPO antirissa", e' innegabile  che,
con volonta' costante confermata nel corso di  distinte  legislature,
il legislatore abbia ritenuto di affidare a tale misura una  funzione
sempre piu' significativa e incisiva a fini di prevenzione  di  fatti
lesivi della sicurezza pubblica. 
    Cio'  e'   accaduto,   anzitutto,   dilatandone   i   presupposti
applicativi,  il  cui  apprezzamento,  una  volta   sganciato   dalla
necessita' di una previa condanna  penale,  riposa  ora  su  un'ampia
discrezionalita' nella valutazione del rilievo da attribuire a  fatti
oggetto di mera denuncia. Il grado di afflittivita' della  misura  e'
poi cresciuto costantemente, con  riguardo  sia  all'ambito  spaziale
potenzialmente  inibito  alla  persona,   sia   alla   durata   della
interdizione, sia agli effetti collegati alla trasgressione, che  ora
sono tali da consentire, in linea astratta, l'inflizione di una  pena
della reclusione fino a tre anni, e, quindi, tra  l'altro,  sottratta
al fondamentale beneficio della sospensione condizionale. 
    Con riguardo alla misura  prevista  dal  censurato  art.  13-bis,
dunque, si profila proprio  quel  tipo  di  scelta  legislativa  che,
muovendosi nella direzione  di  «dilatare  eccessivamente  i  divieti
inerenti alle misure in esame»,  richiede  uno  scrupoloso  scrutinio
volto ad accertare se i divieti di recarsi in un  luogo,  prefigurati
dalle norme  indubbiate,  conservino  l'usuale  carattere  di  minore
incidenza  sulle  facolta'  del  soggetto  rispetto  all'obbligo   di
rimanere in un luogo (sentenza n. 203 del 2024). 
    15.-  Questa  Corte  reputa  che,   a   fronte   degli   elementi
evidenziati,  il  provvedimento  impositivo  del  "DASPO   antirissa"
disciplinato dal censurato art. 13-bis, comma 1, non incida in  senso
limitativo sulla liberta' personale. 
    Per tale profilo,  va  infatti  considerato  che  il  divieto  di
accesso ivi previsto concerne plurimi pubblici esercizi e  locali  di
pubblico trattenimento «specificamente individuati»  in  ragione  dei
luoghi ove  sono  stati  commessi  i  fatti  rilevanti  o  che  siano
frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa. 
    Condizione di legittimita' del provvedimento, in  altri  termini,
e' che esso inibisca l'ingresso a quei soli locali che l'autorita' di
pubblica sicurezza e' stata in grado di  collegare  alla  commissione
delle condotte oppure alla presenza di persone abitualmente associate
al prevenuto. 
    Da cio' consegue che in tal modo il sacrificio imposto non appare
quantitativamente eccessivo e quindi non assurge  a  una  restrizione
della liberta' personale, in quanto il destinatario del provvedimento
resta in grado di frequentare,  anche  abitualmente,  altri  esercizi
pubblici  e  locali  della  medesima  natura,  ove  potra'  non  solo
approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire  eventuali
nuovi legami sociali. 
    16.- Viceversa, questa Corte ritiene che il provvedimento di  cui
al censurato art. 13-bis, comma 1-bis, pur risolvendosi in un divieto
di accedere a taluni  luoghi,  anziche'  nell'obbligo  di  rimanervi,
costituisca  una  restrizione  della  liberta'  personale  ai   sensi
dell'art. 13 Cost. 
    E' decisivo considerare, a tale proposito, che la misura, solo in
questa forma aggravata, ha un campo applicativo  estremamente  vasto,
perche' si estende potenzialmente  a  tutti  i  pubblici  esercizi  e
locali di pubblico trattenimento del territorio provinciale.  E'  ben
vero che il principio di  proporzionalita'  impone  all'autorita'  di
pubblica sicurezza di dosare le restrizioni al minimo  necessario,  e
che e' da ritenere che questo accada nella generalita' dei casi,  ma,
come si e' gia' chiarito, cio' e' privo  di  rilievo  ai  fini  della
qualificazione dell'istituto alla luce dell'art. 13  Cost.  Ad  avere
importanza a tal fine non sono le peculiari  vicende  applicative  di
ciascuna ipotesi concreta, ma i tratti  che  la  misura  oggetto  del
controllo di legittimita' costituzionale assume sul piano  normativo,
tanto piu' che la riserva di giurisdizione ha  il  fine  precipuo  di
sottrarre le persone ad arbitri  resi  possibili  dalla  formulazione
delle norme limitative della liberta'. 
    Ora, il divieto di accedere a tutti  i  pubblici  esercizi  della
provincia (di fatto, nella maggior parte  dei  casi,  quella  ove  si
risiede o si dimora abitualmente) rischia di creare una "cortina"  di
isolamento, che raggiunge la persona proprio in contesti  relazionali
assai prossimi, ove lo "stigma sociale" connesso al  divieto  diviene
particolarmente accentuato e afflittivo.  Mentre  il  foglio  di  via
obbligatorio (sul  cui  regime  costituzionale  insiste  l'Avvocatura
generale dello Stato) allontana il prevenuto da ambiti  comunali  ove
egli  non  risiede  e  non  dimora  abitualmente,  permettendogli  di
esplicare ogni attivita' consentita  nei  luoghi  ove  di  regola  e'
radicata la propria vita, il cosiddetto "DASPO  antirissa  aggravato"
limita le attivita' di integrazione sociale della persona in un vasto
numero di spazi a  cio'  deputati,  in  ragione  dell'estensione  del
divieto all'intero ambito provinciale. 
    Inoltre, la legge  lascia  indeterminati  i  luoghi  preclusi  al
prevenuto, essendo la misura estesa a  tutti  gli  esercizi  pubblici
della provincia, nonche' agli spazi ad essi circostanti: e'  evidente
che tale indeterminatezza, qualora il provvedimento del questore  non
contenga  idonee  specificazioni,  potrebbe  rendere   al   prevenuto
difficile l'esatta identificazione dei luoghi interdetti. 
    Ne' si tratta di  una  restrizione  di  breve  durata,  e  quindi
inidonea  a  incidere  significativamente  sulla  vita  sociale   del
prevenuto, considerato che il divieto puo' ora rimanere efficace fino
a tre anni e ha un'estensione minima di un anno (mentre il foglio  di
via obbligatorio puo' essere astrattamente  contenuto  in  sei  mesi,
vale a dire a un periodo non cosi' lungo da implicare necessariamente
conseguenze profonde sulla vita di relazione). 
    Infine, a un divieto di larghissima applicazione (trattandosi  di
misura adottabile in presenza di qualunque delitto non colposo contro
la  persona  o  il  patrimonio)  corrisponde  ormai,   in   caso   di
inosservanza,  una  risposta  sanzionatoria  capace  di  condizionare
pesantemente la vita del soggetto, considerata anche la gia' rilevata
possibilita' che la pena inflitta, stante il massimo edittale di  tre
anni di reclusione, resti  sottratta  alla  sospensione  condizionale
(mentre  la  trasgressione  al  foglio  di  via   obbligatorio   puo'
comportare una pena della reclusione non superiore a  diciotto  mesi:
art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011). 
    L'insieme di tali fattori convergenti, inquadrati alla  luce  del
processo legislativo di rafforzamento della misura, comporta  che  il
cosiddetto "DASPO antirissa  aggravato"  (o  provinciale),  anche  in
ragione della sua estensione all'intero territorio provinciale, abbia
ormai valicato la soglia minima di afflittivita', superata  la  quale
anche un mero divieto di recarsi in luoghi  determinati  deve  essere
sottoposto alle garanzie offerte dall'art. 13 Cost.  a  tutela  della
liberta' personale. 
    17.-  Il  legislatore,  fin  dall'introduzione  dell'art.  13-bis
censurato,  ha  assoggettato  a  convalida  da  parte  dell'autorita'
giudiziaria  il  provvedimento  applicativo  del  cosiddetto   "DASPO
antirissa" soltanto nei casi in cui  il  questore  avesse  prescritto
anche l'obbligo di  comparire  periodicamente  presso  un  ufficio  o
comando di polizia, nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte
maturata su analoga prescrizione (sentenze n. 193 e n. 143 del 1996). 
    Cio' e' avvenuto per  effetto  del  comma  5  dello  stesso  art.
13-bis, attraverso il rinvio alla disciplina, in quanto  compatibile,
recata dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(Interventi nel settore del giuoco e delle  scommesse  clandestini  e
tutela  della  correttezza  nello   svolgimento   di   manifestazioni
sportive),  secondo  i  quali  il  provvedimento  dell'autorita'   di
pubblica sicurezza e' immediatamente trasmesso al  procuratore  della
Repubblica, che, entro 48 ore, decide se chiederne  la  convalida  al
giudice per le indagini preliminari. A quest'ultimo  competono  altre
48 ore per provvedere, a  pena  di  cessazione  dell'efficacia  della
misura. 
    Inoltre, il giudizio di convalida, nel quale  il  giudice  valuta
autonomamente la sussistenza dei requisiti  di  applicazione,  e,  in
particolare, la proporzionalita' della misura, puo' concludersi anche
con una modifica delle prescrizioni adottate e sfocia in un'ordinanza
ricorribile per cassazione. 
    L'illegittimita' costituzionale nella  quale  il  legislatore  e'
incorso introducendo nell'art. 13-bis il comma 1-bis consiste  allora
nell'aver  accentuato  i  tratti  afflittivi  della   misura,   senza
adeguarla alla disciplina costituzionale della liberta' personale  e,
in particolare, alla riserva di giurisdizione contenuta nell'art.  13
Cost. 
    Per  tale  ragione,  l'art.  13-bis,  comma  1-bis,  deve  essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella  parte  in  cui  non
prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi  stabilito
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
6, commi 3 e 4, della  legge  n.  401  del  1989.  Tali  disposizioni
rappresentano,    infatti,    una    grandezza     gia'     esistente
nell'ordinamento, in quanto, come accennato, si riferiscono al  DASPO
sportivo con obbligo di firma. Misura che presenta tratti di analogia
con  il  "DASPO  antirissa"  e   per   la   quale   il   legislatore,
configurandola   correttamente   come   limitativa   della   liberta'
personale,  ha  previsto  la  convalida   da   parte   dell'autorita'
giudiziaria. Si tratta, dunque, di una  soluzione  costituzionalmente
adeguata che il  legislatore  ha  peraltro  gia'  adottato  nell'art.
13-bis censurato,  in  relazione  alla  misura  dello  stesso  "DASPO
antirissa" ma con obbligo di firma. 
    18.- Le questioni poste in via subordinata  dal  rimettente  sono
assorbite. Non solo, infatti, sono poste espressamente «in subordine»
e  «in  ulteriore  subordine»,  ma  siffatta  qualificazione  risulta
coerente con l'argomentazione  sviluppata  dal  giudice  a  quo.  Per
motivare la non manifesta infondatezza delle  questioni  subordinate,
il giudice  rimettente  utilizza  come  parametro  l'art.  16  Cost.,
sull'esplicito presupposto che  questa  Corte  abbia  preventivamente
dichiarato non fondata la questione  principale  e  abbia  negato  la
riconducibilita' del censurato art. 13-bis, comma  1-bis,  all'ambito
di applicazione dell'art. 13 Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  13-bis,
comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14  (Disposizioni
urgenti in  materia  di  sicurezza  delle  citta'),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte  in  cui
non prevede che  in  relazione  al  provvedimento  del  questore  ivi
stabilito si applichino, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui all'art. 6, commi 3 e 4, della legge 13  dicembre  1989,  n.  401
(Interventi nel settore del giuoco e delle  scommesse  clandestini  e
tutela  della  correttezza  nello   svolgimento   di   manifestazioni
sportive); 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13-bis, comma 1, del d.l. n.  14  del  2017,
come  convertito,  sollevata,  in  riferimento  all'art.   13   della
Costituzione, dal  Tribunale  ordinario  di  Firenze,  prima  sezione
penale, in composizione  monocratica,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                 Francesco Saverio MARINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA