N. 27 SENTENZA 28 gennaio - 10 marzo 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento - Giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione - Incompatibilita' a partecipare al giudizio di rinvio in capo al giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di revoca (anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto - Omessa previsione - Disparita' di trattamento e violazione del principio di terzieta' e imparzialita' del giudice - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Codice di procedura penale, artt. 34 e 623, comma 1, lettera a). - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.10 del 11-3-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 623,
comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso dal
Tribunale ordinario di Milano, sezione ottava penale, in composizione
collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento
penale a carico di E.H. E.F., con ordinanza del 28 gennaio 2025,
iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell'anno 2025.
Visto l'atto di costituzione di E.H. E.F.;
udita nell'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la Giudice
relatrice Maria Alessandra Sandulli;
udito l'avvocato Fabio Targa per E.H. E.F;
deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 28 gennaio 2025, iscritta al n. 39 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Milano, ottava
sezione penale, in composizione collegiale e in funzione di giudice
dell'esecuzione, ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma,
della Costituzione, degli artt. 34 e 623, comma 1, lettera a), del
codice di procedura penale, nella parte in cui «non prevedono
l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di rinvio in capo al
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o
di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art.
669 c.p.p. di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la
stessa persona per il medesimo fatto», annullata con rinvio dalla
Corte di cassazione.
1.1.- In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che E.H.
E.F., condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in
composizione collegiale il 29 novembre 2007, confermata dalla Corte
d'appello di Milano il 27 marzo 2009 e divenuta irrevocabile il 24
marzo 2010, per il reato di associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), ne aveva chiesto la revoca, ai
sensi del citato art. 669 cod. proc. pen., in quanto aveva rilevato
la configurabilita' di un bis in idem rispetto alla condanna gia'
emessa nei suoi confronti, per il reato associativo di cui allo
stesso articolo, per un fatto da considerarsi, secondo la difesa, il
medesimo, dal Tribunale ordinario di Genova il 30 gennaio 2006,
confermata dalla Corte d'appello di Genova il 9 giugno 2008 e
divenuta irrevocabile il 20 marzo 2009. A fondamento della domanda,
il condannato aveva richiamato l'ordinanza del 7 maggio 2014, con cui
il Tribunale di Milano aveva accolto analoga istanza avanzata dalla
coimputata e propria coniuge, ritenendo che il delitto associativo
giudicato con le due sentenze sopra indicate fosse il medesimo per
identita' di soggetti partecipanti, identita' del ruolo rivestito
dalla istante nelle due associazioni e per il medesimo contesto
temporale delle condotte.
Il Collegio rimettente aveva negato la sussistenza del bis in
idem, ma l'ordinanza reiettiva, impugnata dal condannato, era stata
annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, che l'aveva ritenuta
erroneamente fondata sul «dato che i due procedimenti penali erano
nati da due attivita' investigative compiute da organi differenti di
polizia giudiziaria che avevano condotto a filoni di indagini
autonome, afferenti l'uno all'importazione di cocaina dall'Olanda e
l'altro all'importazione di hashish dal Marocco, cosi' dando
rilevanza alla diversita' dell'oggetto del traffico accertato nei due
processi», mentre avrebbe dovuto «approfondire il tema della
"duplicita' di entita' associative"». La Corte di cassazione aveva,
inoltre, ritenuto che non fossero state svolte «considerazioni
adeguate con riferimento alla verifica del gruppo di associati
risultati partecipi di entrambe le associazioni [...] sondando il
ruolo svolto da ciascuno di questi e verificando se pienamente
corrispondente in entrambe le consorterie criminali, anche con
riguardo alla individuazione del livello apicale».
Gli atti erano stati, quindi, rinviati allo stesso Collegio
rimettente (composto dalle medesime persone fisiche), per «dare conto
dell'avvenuta analisi della fattispecie associativa compiuta nella
corrispondente sentenza della fase cognitoria resa dal Tribunale di
Milano e verificare se nell'ambito di quella associazione, per come
in concreto accertata nella sua dimensione storico-naturalistica,
intercettava e ricomprendeva - o meno - l'attivita' associata dal
canto suo accertata, sempre in concreto, dal Tribunale di Genova» e,
quindi, per «un nuovo esame del merito dei relativi provvedimenti per
spiegare, con adeguata motivazione, la sussistenza - o meno - di due
organismi associativi distinti e autonomi di cui [E.H. E.F.], nello
svolgimento del ruolo apicale riconnesso alla sua condotta, abbia
contemporaneamente fatto parte o, invece, due articolazioni della
medesima compagine criminale».
Ritenendo di versare in situazione di incompatibilita', il
Collegio giudicante aveva rimesso gli atti al magistrato designato
per tale evenienza che, tuttavia, gli aveva nuovamente assegnato il
giudizio di rinvio in applicazione dell'art. 623, comma 1, lettera
a), cod. proc. pen., non ravvisando alcuna incompatibilita' ai sensi
dell'art. 34 dello stesso codice e rilevando che la decisione non
verteva «in tema di rideterminazione [della] pena, ne' di quella che
la Corte Costituzionale n. 7 del 2022 individua[va] come "parentesi
cognitiva" della sede esecutiva».
1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, ove
venisse accolta la questione sollevata, gli sarebbe precluso valutare
nuovamente l'oggetto dell'istanza di revoca.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, nell'ordinanza di
rimessione si osserva che l'approfondimento dei temi evidenziati
dalla Corte di cassazione richiede al giudice del rinvio «un giudizio
sostanzialmente di "merito" dato che la verifica dei presupposti per
ritenere l'unicita' o meno di due associazioni postula un non
secondario esame sugli autori, sulle modalita' e circostanze delle
condotte anche attraverso le prove assunte e le intercettazioni
acquisite», che il Collegio rimettente ha gia' svolto e che, «laddove
fosse chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla questione, non
potrebbe che ribadire le proprie valutazioni gia' esposte
nell'ordinanza annullata avendo gia' illustrato gli elementi di fatto
in forza dei quali le due associazioni devono ritenersi distinte».
Sostiene, infatti, che si tratta di «valutazioni che non possono non
integrare gli estremi del "giudizio" che la previsione dell'art. 34
c.p.p. pone come limite al Giudice chiamato nuovamente a decidere e
cio' anche se trattasi di annullamento di una ordinanza (e non di una
sentenza)».
Le disposizioni censurate, pertanto, contrasterebbero sia con il
principio dell'imparzialita' e terzieta' del giudice di cui all'art.
111, secondo comma, Cost., consentendo che a «(ri)pronunciarsi sulla
istanza» presentata ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen. sia il
«medesimo Tribunale che si e' gia' espresso sulla stessa» (recte: i
medesimi giudici-persone fisiche, che si siano gia' espressi
nell'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione), sia
con l'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata disparita'
di trattamento tra le fasi della cognizione e dell'esecuzione. Cio'
in quanto, in sede di cognizione, laddove si tratti di decisioni
attinenti alla valutazione di piu' sentenze di condanna emesse nei
confronti della stessa persona per il medesimo fatto, l'annullamento
con rinvio comporta, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lettera d),
cod. proc. pen., l'impossibilita' per il medesimo giudice-persona
fisica di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda e che analoga
incompatibilita' e' prevista dall'art. 34 cod. proc. pen.
2.- Non e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Si e' costituito in giudizio E.H. E.F., condannato istante nel
procedimento a quo, insistendo per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale delle disposizioni censurate, sulla base delle
medesime argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.
Considerato in diritto
3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 39 del
2025), il Tribunale di Milano, ottava sezione penale, in composizione
collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, dubita della
legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 623, comma 1, lettera
a), cod. proc. pen., nella parte in cui «non prevedono
l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di rinvio in capo al
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o
di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale) ex art.
669 c.p.p. di sentenze di condanna irrevocabili emesse contro la
stessa persona per il medesimo fatto», annullata con rinvio dalla
Corte di cassazione.
Le norme censurate violerebbero l'art. 111, secondo comma, Cost.,
in forza del quale il giudice deve essere terzo e imparziale, non
apparendo tale l'organo giudicante (stessa persona fisica) che, dopo
essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio di merito
- quale quello inerente all'accertamento del bis in idem - venga
nuovamente chiamato a deciderla.
Sarebbe leso, altresi', l'art. 3 Cost., sotto il profilo
dell'ingiustificata disparita' di trattamento, quanto al regime
dell'incompatibilita' del giudice, tra le fasi della cognizione e
dell'esecuzione, posto che, nell'ipotesi in cui un giudice abbia
deciso con sentenza in fase cognitiva sulla sussistenza del bis in
idem, l'annullamento con rinvio della sua decisione comporta, ai
sensi dell'art. 623 cod. proc. pen., l'impossibilita' per quel
giudice di pronunciarsi nuovamente sulla vicenda, mentre cio' non
avviene se il medesimo giudizio e' espresso in sede esecutiva, e
dunque mediante ordinanza.
4.- In via preliminare, al fine della esatta individuazione del
petitum del giudizio incidentale, occorre, innanzitutto, precisare
che, sebbene nell'ordinanza e nel dispositivo il giudice a quo abbia
fatto riferimento all'intero art. 34 cod. proc. pen., il sospetto di
illegittimita' costituzionale riguarda, come chiaramente si evince
dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione, solo il
suo comma 1, che disciplina le ipotesi di incompatibilita' cosiddetta
"verticale".
5.- Le questioni risultano rilevanti e, quindi, ammissibili.
L'incidente di legittimita' costituzionale, infatti, e' scaturito
dalla richiesta del condannato di revocare una delle due sentenze di
condanna irrevocabili emesse nei suoi confronti, sul presupposto che
esse avrebbero ad oggetto lo stesso fatto. L'accertamento di tale
presupposto, volto a evitare la violazione del divieto di bis in idem
in sede esecutiva, e' disciplinato dall'art. 669 cod. proc. pen., nel
caso in cui vi siano piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili
pronunciate contro la stessa persona, per il medesimo fatto.
L'eventuale accoglimento della questione, quindi, determinando
l'introduzione di una nuova causa di incompatibilita', precluderebbe
al Collegio rimettente la possibilita' di rivalutare la medesima
istanza, gia' rigettata con ordinanza poi annullata con rinvio dalla
Corte di cassazione, con la conseguente assegnazione del giudizio di
rinvio a un collegio composto da diversi giudici-persone fisiche del
Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione.
5.1.- Il rimettente muove, inoltre, da una corretta premessa
ermeneutica nell'affermare che le disposizioni censurate vanno
interpretate nel senso che il giudizio di rinvio, a seguito
dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza
di rigetto o di accoglimento della richiesta di revoca, avanzata dal
condannato ai sensi dell'art. 669 cod. proc. pen., possa essere
celebrato innanzi allo stesso giudice persona fisica, che ha
pronunciato l'ordinanza annullata.
Questa Corte, infatti, nella sentenza n. 7 del 2022, ha osservato
che «con norma speciale rispetto all'art. 34, comma 1, cod. proc.
pen., l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., prevede che,
in riferimento al giudizio di rinvio, "se e' annullata un'ordinanza,
la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al
giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla
sentenza di annullamento". Parimenti, lo stesso art. 623, comma 1,
cod. proc. pen., alla lettera d), prevede che "se e' annullata la
sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini
preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano
trasmessi al medesimo tribunale"; ma aggiunge: "tuttavia, il giudice
deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza
annullata". Quest'ultima prescrizione, presente nella lettera d) e
non anche nella lettera a) - quella secondo cui il giudice deve
essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata -,
conferma la correttezza del presupposto interpretativo del giudice
rimettente: ove oggetto di annullamento sia un'ordinanza e non gia'
una sentenza, non opera tale piu' specifica prescrizione» (punto 3
del Considerato in diritto).
Alla luce di tale dato normativo, come gia' osservato con la
sentenza n. 183 del 2013, «la giurisprudenza di legittimita' ha,
quindi, reiteratamente affermato che in sede di rinvio puo'
provvedere lo stesso giudice-persona fisica che ha pronunciato
l'ordinanza annullata», in particolare con riguardo all'ipotesi
dell'annullamento con rinvio di ordinanze in materia di misure
cautelari personali e dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione,
i quali assumono tipicamente la forma dell'ordinanza, ai sensi
dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (punto 4 del Considerato in
diritto). La medesima pronuncia, richiamata sul punto anche dalla
citata sentenza n. 7 del 2022, ha, pertanto, qualificato come
"diritto vivente" l'orientamento della giurisprudenza di legittimita'
che interpreta l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nel
senso della possibile identita' del giudice che ha pronunciato
l'ordinanza annullata con il giudice del rinvio.
6.- Nel merito, la questione e' fondata.
Il tema afferente ai limiti di operativita' della
incompatibilita' cosiddetta "verticale", con specifico riferimento
all'incompatibilita' a partecipare al giudizio di rinvio per il
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato l'ordinanza annullata
con rinvio dalla Corte di cassazione, e' gia' stato sottoposto
all'esame di questa Corte che, con le richiamate sentenze n. 183 del
2013 e n. 7 del 2022, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
parziale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod.
proc. pen.
In particolare, la prima ha ritenuto confliggente con gli artt. 3
e 111, secondo comma, Cost. la mancata previsione
dell'incompatibilita' a «partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento [per] il giudice che [abbia] pronunciato o concorso a
pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato,
ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.», nonche' «della richiesta di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale,
ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice», dal momento che tale
lacuna determina una incongruenza interna tra la ratio dell'art. 671
cod. proc. pen. e i suoi effetti.
La seconda pronuncia ha ritenuto contrastante con i medesimi
parametri la mancata previsione «che il giudice dell'esecuzione deve
essere diverso da quello che ha pronunciato l'ordinanza sulla
richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria
di illegittimita' costituzionale di una norma incidente sulla
commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio
dalla Corte di cassazione».
In entrambi i casi, questa Corte, dopo aver ribadito il costante
orientamento secondo il quale «le norme sull'incompatibilita' del
giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, di cui
all'art. 34 cod. proc. pen., presidiano i valori della sua terzieta'
e imparzialita', attualmente oggetto di espressa previsione nel
secondo comma dell'art. 111 Cost.», al fine di «evitare che la
decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata
dalla "forza della prevenzione" - ossia dalla naturale tendenza a
confermare una decisione gia' presa o a mantenere un atteggiamento
gia' assunto - scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato
precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda»
(sentenza n. 183 del 2013, punto 4 del Considerato in diritto, e
nello stesso senso sentenza n. 7 del 2022, punto 4.2. del Considerato
in diritto), ha ritenuto che l'accertamento demandato al giudice
dell'esecuzione avesse caratteristiche «eccezionali», integrando un
«frammento di cognizione inserito nella fase di esecuzione penale»
(ancora sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del Considerato in
diritto).
In particolare, tale «frammento di cognizione» e' stato ravvisato
ove il giudice dell'esecuzione sia chiamato a verificare la
sussistenza di un medesimo disegno criminoso, trattandosi di
accertamento che - essendo volto a verificare che «l'interessato,
prima di dare inizio alla serie criminosa, abbia avuto una
rappresentazione, almeno sommaria, dei reati che si accingeva a
commettere e che detti reati siano stati ispirati ad una finalita'
unitaria - implica [...] valutazioni tecnico-giuridiche attinenti al
fatto, tanto sul piano teorico che su quello operativo, avuto
riguardo al materiale probatorio da scrutinare», comportando,
altresi', «l'apertura di una evidente breccia nel principio di
intangibilita' del giudicato» (sentenza n. 183 del 2013, punto 6 del
Considerato in diritto).
Ad analoga conclusione questa Corte e' giunta con riferimento
all'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione sia chiamato a
rideterminare la pena in ragione della dichiarazione di
illegittimita' costituzionale che, riguardando la misura della pena
edittale, rende recessivo il giudicato penale sul punto. Anche in
questo caso, infatti, «[n]on si tratta di una operazione da condurre
alla stregua di criteri oggettivi, di mero riproporzionamento
automatico della pena gia' quantificata in sede di cognizione,
nell'ambito della diversa cornice edittale, in quanto [...] il
giudice deve effettuare una nuova valutazione alla stregua dei
parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., per assicurare la
finalita' rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27 Cost.», cosi'
esercitando, al pari del giudice della cognizione, «un potere
discrezionale di commisurazione della pena per adeguare la risposta
punitiva al fatto concreto» (sentenza n. 7 del 2022, punto 7 del
Considerato in diritto).
7.- Il problema, invero, nel caso in esame, si pone perche', ai
sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il tipico
provvedimento decisorio emesso dal giudice nel procedimento di
esecuzione e' l'ordinanza. Ma, ove l'annullamento con rinvio da parte
della Corte di cassazione abbia a oggetto un'ordinanza, l'art. 623,
comma 1, lettera a), cod. proc. pen. non prescrive, come la
successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di un tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, che il
giudice debba essere diverso da quello che ha pronunciato il
provvedimento annullato.
Senonche', come emerge dalle due pronunce sopra citate, anche
nell'ambito del procedimento di esecuzione puo' verificarsi il
rischio che il giudice sia esposto alla "forza della prevenzione"
allorquando sia «chiamato a una valutazione che travalica la stretta
esecuzione del giudicato e attinge, in via eccezionale, il livello
della cognizione» (ancora sentenza n. 7 del 2022, punto 6 del
Considerato in diritto).
Pertanto, nella verifica della ragionevolezza di un simile regime
differenziato, non possono non essere considerate le eccezionali
caratteristiche dell'intervento del giudice dell'esecuzione
nell'accertamento della eventuale violazione del divieto di bis in
idem.
8.- Giova, a tal proposito, ricordare che, ai sensi dell'art.
669, comma 1, cod. proc. pen., «[s]e piu' sentenze di condanna
divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona
per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza
con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre». La
disposizione e' finalizzata a garantire, anche nella fase esecutiva,
l'applicazione del principio generale del ne bis in idem, che trova
diretta espressione nell'art. 649, comma 1, cod. proc. pen., a mente
del quale «[l]'imputato prosciolto o condannato con sentenza o
decreto penale divenuti irrevocabili non puo' essere di nuovo
sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se
questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o
per le circostanze [...]».
La giurisprudenza di legittimita', con orientamento ormai
costante, ha chiarito che, ai fini della preclusione connessa al
principio del ne bis in idem, la locuzione «medesimo fatto» va intesa
come «coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta
oggetto dei due processi, onde il "medesimo fatto" esprime
l'identita' storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi
costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e nel rapporto
di causalita', in riferimento alle stesse condizioni di tempo, di
luogo e di persona» (Corte di cassazione, sezioni unite penali,
sentenza 28 giugno-28 settembre 2005, n. 34655 e precedenti ivi
richiamati).
Questa Corte ha gia' avuto modo di prendere atto che «[e'] in
questi termini, e soltanto in questi, in quanto segnati da una
pronuncia delle sezioni unite, che l'art. 649 cod. proc. pen. vive
nell'ordinamento nazionale» e che «si tratta di un'affermazione netta
e univoca a favore dell'idem factum, sebbene il fatto sia poi
scomposto nella triade di condotta, nesso di causalita', ed evento
naturalistico». Ha, inoltre, precisato che «[a] condizione che tali
elementi siano ponderati con esclusivo riferimento alla dimensione
empirica, si e' gia' testata favorevolmente la compatibilita' di
questo portato normativo con la nozione di fatto storico, sia nella
sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita dalla consolidata
giurisprudenza europea» e che «l'evento non potra' avere rilevanza in
termini giuridici, ma assumera' significato soltanto quale
modificazione della realta' materiale conseguente all'azione o
all'omissione dell'agente». Poi, quanto all'orientamento minoritario,
che vorrebbe tener conto «non solo [del]la dimensione
storico-naturalistica del fatto ma anche [di] quella giuridica;
ovvero [delle] implicazioni penalistiche dell'accadimento», questa
Corte ha affermato che «[q]ueste e altre simili formule celano un
criterio di giudizio legato all'idem legale, che non e' compatibile,
ne' con la Costituzione, ne' con la CEDU, sicche' e' necessario che
esso sia definitivamente abbandonato» (sentenza n. 200 del 2016,
punto 8 del Considerato in diritto).
9.- Sicche', nel decidere sull'istanza di revoca ai sensi
dell'art. 669 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non puo'
limitarsi alla verifica dell'idem legale, essendo tenuto a
confrontare tutti gli elementi costitutivi del reato, con riguardo
alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Ove, poi, tali
elementi non emergano in modo preciso ne' dalla sentenza ne' dal capo
di imputazione, la giurisprudenza di legittimita' valorizza il
potere-dovere del giudice dell'esecuzione di «interpretare il
giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando
dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente
espressi, che siano necessari per le finalita' esecutive»,
evidenziando, altresi', che «[c]on specifico riguardo al tempus
commissi delicti, che sia stato indicato in modo impreciso e senza
riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice
dell'esecuzione puo' prendere conoscenza del contenuto della sentenza
e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli
elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, la
cui determinazione sia rilevante ai fini della decisione che gli e'
demandata» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 15
aprile-11 luglio 2014, n. 30609 e precedenti ivi richiamati).
Tale accertamento, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede
valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato (sia
pure lato sensu intesa) delle pronunce di condanna delle quali si
discute e attingono il livello della cognizione, poiche' non si
tratta di un'operazione da compiere alla stregua di criteri puramente
oggettivi, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che, seppur ai
soli fini del rispetto del ne bis in idem, non possono prescindere
dallo scrutinio del materiale probatorio.
Del resto, proprio nel giudizio a quo, la Corte di cassazione ha
annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal collegio rimettente e, al
fine di accertare se le due condanne riportate dall'istante, entrambe
per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguardino il medesimo
fatto storico-naturalistico, ha richiesto un nuovo «esame del merito»
dei due provvedimenti, al fine di «acclarare e spiegare con adeguata
motivazione l'evenienza - o meno - di una pluralita' di fatti di
reato [...] vale a dire, se siano identificabili due organismi
associativi distinti e autonomi a cui [E.H. E.F.], nello svolgimento
del ruolo apicale riconnesso alla sua condotta, abbia
contemporaneamente preso parte, ovvero si sia trattato, piuttosto, di
due articolazioni della medesima compagine criminale», precisando che
«quando risultino due associazioni criminali a cui il medesimo
soggetto abbia prestato adesione, l'accertamento dell'esistenza di
un'unica associazione o di distinte organizzazioni criminali
costituisce una questione di fatto, da risolversi attraverso la
disamina e la valutazione degli indici materiali emersi, da ponderare
in modo congruo e conforme a logica, tenendo conto delle regole di
esperienza rilevanti per il corrispondente apprezzamento» (Corte di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 giugno-9 ottobre 2024,
n. 37181).
Inoltre, all'esito del riconoscimento dell'identita' del fatto,
il giudice dell'esecuzione si trova abilitato a intervenire sul
trattamento sanzionatorio inflitto in sede cognitiva, potendo, in
deroga al principio dell'intangibilita' del giudicato, revocare
condanne gia' emesse, sulla base dei criteri fissati dai commi 2 e
seguenti dell'art. 669 cod. proc. pen.
10.- La decisione assunta dal giudice dell'esecuzione,
integrando, dunque, un «frammento di cognizione» inserito nella fase
esecutiva penale, presenta tutte le caratteristiche del «giudizio»,
cosi' come delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, che
ritiene pregiudicante «ogni sequenza procedimentale - anche diversa
dal giudizio dibattimentale - la quale [...] implichi una valutazione
sul merito dell'accusa» (sentenza n. 224 del 2001, punto 2.2. del
Considerato in diritto).
Sicche', la valutazione complessiva del fatto illecito che il
suddetto giudice e' tenuto a compiere per verificare se sia stato
violato il divieto di bis in idem e' idonea a integrare il «secondo
termine della relazione di incompatibilita' [...], espressivo della
sede "pregiudicata" dall'effetto di "condizionamento" scaturente
dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res
iudicanda» (sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022).
Le norme censurate confliggono, dunque, con entrambi i parametri
evocati dal rimettente (artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma,
Cost.).
11.- In conclusione, gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1,
lettera a), cod. proc. pen. vanno dichiarati costituzionalmente
illegittimi nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento
da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio
di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare
ordinanza di accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca
(anche parziale) in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di
condanna emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, ai
sensi dell'art. 669 del medesimo codice.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 1,
e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale nella
parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento da parte della
Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di rinvio il
giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di
accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche parziale)
in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse contro
la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art. 669 del
medesimo codice.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA