N. 27 SENTENZA 28 gennaio - 10 marzo 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Processo penale - Incompatibilita' del giudice  determinata  da  atti
  compiuti nel procedimento - Giudizio di rinvio dopo  l'annullamento
  da parte della Corte di cassazione - Incompatibilita' a partecipare
  al giudizio di rinvio in capo al giudice dell'esecuzione che  abbia
  pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza  di  accoglimento  o
  rigetto  della  richiesta  di  revoca  (anche  parziale)  in   sede
  esecutiva di sentenze irrevocabili di  condanna  emesse  contro  la
  stessa  persona  per  il  medesimo  fatto  -  Omessa  previsione  -
  Disparita' di trattamento e violazione del principio di terzieta' e
  imparzialita' del giudice - Illegittimita' costituzionale in  parte
  qua. 
- Codice di procedura penale, artt. 34 e 623, comma 1, lettera a). 
- Costituzione, artt. 3 e 111. 
(GU n.10 del 11-3-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 623,
comma 1, lettera a), del codice di  procedura  penale,  promosso  dal
Tribunale ordinario di Milano, sezione ottava penale, in composizione
collegiale e in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento
penale a carico di E.H. E.F., con  ordinanza  del  28  gennaio  2025,
iscritta al n. 39 del registro  ordinanze  2025  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  11,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di costituzione di E.H. E.F.; 
    udita nell'udienza  pubblica  del  28  gennaio  2026  la  Giudice
relatrice Maria Alessandra Sandulli; 
    udito l'avvocato Fabio Targa per E.H. E.F; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 28 gennaio 2025,  iscritta  al  n.  39  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale  ordinario  di  Milano,  ottava
sezione penale, in composizione collegiale e in funzione  di  giudice
dell'esecuzione,   ha    sollevato    questioni    di    legittimita'
costituzionale, in riferimento agli artt. 3  e  111,  secondo  comma,
della Costituzione, degli artt. 34 e 623, comma 1,  lettera  a),  del
codice di  procedura  penale,  nella  parte  in  cui  «non  prevedono
l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di  rinvio  in  capo  al
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o
di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale)  ex  art.
669 c.p.p. di sentenze di  condanna  irrevocabili  emesse  contro  la
stessa persona per il medesimo fatto»,  annullata  con  rinvio  dalla
Corte di cassazione. 
    1.1.- In punto di fatto, il giudice  a  quo  riferisce  che  E.H.
E.F., condannato con sentenza  emessa  dal  Tribunale  di  Milano  in
composizione collegiale il 29 novembre 2007, confermata  dalla  Corte
d'appello di Milano il 27 marzo 2009 e divenuta  irrevocabile  il  24
marzo 2010, per il reato di associazione finalizzata al  traffico  di
stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei
relativi stati di tossicodipendenza), ne aveva chiesto la revoca,  ai
sensi del citato art. 669 cod. proc. pen., in quanto  aveva  rilevato
la configurabilita' di un bis in idem  rispetto  alla  condanna  gia'
emessa nei suoi confronti, per  il  reato  associativo  di  cui  allo
stesso articolo, per un fatto da considerarsi, secondo la difesa,  il
medesimo, dal Tribunale ordinario  di  Genova  il  30  gennaio  2006,
confermata dalla Corte  d'appello  di  Genova  il  9  giugno  2008  e
divenuta irrevocabile il 20 marzo 2009. A fondamento  della  domanda,
il condannato aveva richiamato l'ordinanza del 7 maggio 2014, con cui
il Tribunale di Milano aveva accolto analoga istanza  avanzata  dalla
coimputata e propria coniuge, ritenendo che  il  delitto  associativo
giudicato con le due sentenze sopra indicate fosse  il  medesimo  per
identita' di soggetti partecipanti,  identita'  del  ruolo  rivestito
dalla istante nelle due  associazioni  e  per  il  medesimo  contesto
temporale delle condotte. 
    Il Collegio rimettente aveva negato la  sussistenza  del  bis  in
idem, ma l'ordinanza reiettiva, impugnata dal condannato,  era  stata
annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, che l'aveva  ritenuta
erroneamente fondata sul «dato che i due  procedimenti  penali  erano
nati da due attivita' investigative compiute da organi differenti  di
polizia  giudiziaria  che  avevano  condotto  a  filoni  di  indagini
autonome, afferenti l'uno all'importazione di cocaina  dall'Olanda  e
l'altro  all'importazione  di  hashish  dal  Marocco,   cosi'   dando
rilevanza alla diversita' dell'oggetto del traffico accertato nei due
processi»,  mentre  avrebbe  dovuto  «approfondire  il   tema   della
"duplicita' di entita' associative"». La Corte di  cassazione  aveva,
inoltre,  ritenuto  che  non  fossero  state  svolte  «considerazioni
adeguate con  riferimento  alla  verifica  del  gruppo  di  associati
risultati partecipi di entrambe le  associazioni  [...]  sondando  il
ruolo svolto da  ciascuno  di  questi  e  verificando  se  pienamente
corrispondente  in  entrambe  le  consorterie  criminali,  anche  con
riguardo alla individuazione del livello apicale». 
    Gli atti erano  stati,  quindi,  rinviati  allo  stesso  Collegio
rimettente (composto dalle medesime persone fisiche), per «dare conto
dell'avvenuta analisi della fattispecie  associativa  compiuta  nella
corrispondente sentenza della fase cognitoria resa dal  Tribunale  di
Milano e verificare se nell'ambito di quella associazione,  per  come
in concreto accertata  nella  sua  dimensione  storico-naturalistica,
intercettava e ricomprendeva - o meno  -  l'attivita'  associata  dal
canto suo accertata, sempre in concreto, dal Tribunale di Genova»  e,
quindi, per «un nuovo esame del merito dei relativi provvedimenti per
spiegare, con adeguata motivazione, la sussistenza - o meno - di  due
organismi associativi distinti e autonomi di cui [E.H.  E.F.],  nello
svolgimento del ruolo apicale riconnesso  alla  sua  condotta,  abbia
contemporaneamente fatto parte o,  invece,  due  articolazioni  della
medesima compagine criminale». 
    Ritenendo  di  versare  in  situazione  di  incompatibilita',  il
Collegio giudicante aveva rimesso gli atti  al  magistrato  designato
per tale evenienza che, tuttavia, gli aveva nuovamente  assegnato  il
giudizio di rinvio in applicazione dell'art. 623,  comma  1,  lettera
a), cod. proc. pen., non ravvisando alcuna incompatibilita' ai  sensi
dell'art. 34 dello stesso codice e rilevando  che  la  decisione  non
verteva «in tema di rideterminazione [della] pena, ne' di quella  che
la Corte Costituzionale n. 7 del 2022 individua[va]  come  "parentesi
cognitiva" della sede esecutiva». 
    1.2.- In punto di rilevanza, il giudice a quo  osserva  che,  ove
venisse accolta la questione sollevata, gli sarebbe precluso valutare
nuovamente l'oggetto dell'istanza di revoca. 
    1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza,  nell'ordinanza  di
rimessione si osserva  che  l'approfondimento  dei  temi  evidenziati
dalla Corte di cassazione richiede al giudice del rinvio «un giudizio
sostanzialmente di "merito" dato che la verifica dei presupposti  per
ritenere l'unicita'  o  meno  di  due  associazioni  postula  un  non
secondario esame sugli autori, sulle modalita'  e  circostanze  delle
condotte anche attraverso  le  prove  assunte  e  le  intercettazioni
acquisite», che il Collegio rimettente ha gia' svolto e che, «laddove
fosse  chiamato  nuovamente  a  pronunciarsi  sulla  questione,   non
potrebbe  che  ribadire   le   proprie   valutazioni   gia'   esposte
nell'ordinanza annullata avendo gia' illustrato gli elementi di fatto
in forza dei quali le due associazioni  devono  ritenersi  distinte».
Sostiene, infatti, che si tratta di «valutazioni che non possono  non
integrare gli estremi del "giudizio" che la previsione  dell'art.  34
c.p.p. pone come limite al Giudice chiamato nuovamente a  decidere  e
cio' anche se trattasi di annullamento di una ordinanza (e non di una
sentenza)». 
    Le disposizioni censurate, pertanto, contrasterebbero sia con  il
principio dell'imparzialita' e terzieta' del giudice di cui  all'art.
111, secondo comma, Cost., consentendo che a «(ri)pronunciarsi  sulla
istanza» presentata ai sensi dell'art. 669 cod.  proc.  pen.  sia  il
«medesimo Tribunale che si e' gia' espresso sulla stessa»  (recte:  i
medesimi  giudici-persone  fisiche,  che  si  siano   gia'   espressi
nell'ordinanza annullata con rinvio dalla Corte di  cassazione),  sia
con l'art. 3 Cost., sotto il profilo  dell'ingiustificata  disparita'
di trattamento tra le fasi della cognizione e  dell'esecuzione.  Cio'
in quanto, in sede di cognizione,  laddove  si  tratti  di  decisioni
attinenti alla valutazione di piu' sentenze di  condanna  emesse  nei
confronti della stessa persona per il medesimo fatto,  l'annullamento
con rinvio comporta, ai sensi dell'art. 623,  comma  1,  lettera  d),
cod. proc. pen., l'impossibilita'  per  il  medesimo  giudice-persona
fisica  di  pronunciarsi  nuovamente  sulla  vicenda  e  che  analoga
incompatibilita' e' prevista dall'art. 34 cod. proc. pen. 
    2.- Non e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
    Si e' costituito in giudizio E.H. E.F.,  condannato  istante  nel
procedimento a quo, insistendo per la declaratoria di  illegittimita'
costituzionale  delle  disposizioni  censurate,  sulla   base   delle
medesime argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg.  ord.  n.  39  del
2025), il Tribunale di Milano, ottava sezione penale, in composizione
collegiale e in funzione di  giudice  dell'esecuzione,  dubita  della
legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 623,  comma  1,  lettera
a),  cod.  proc.  pen.,   nella   parte   in   cui   «non   prevedono
l'incompatibilita' a partecipare al giudizio di  rinvio  in  capo  al
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato ordinanza di rigetto (o
di accoglimento) della richiesta di revoca (anche parziale)  ex  art.
669 c.p.p. di sentenze di  condanna  irrevocabili  emesse  contro  la
stessa persona per il medesimo fatto»,  annullata  con  rinvio  dalla
Corte di cassazione. 
    Le norme censurate violerebbero l'art. 111, secondo comma, Cost.,
in forza del quale il giudice deve essere  terzo  e  imparziale,  non
apparendo tale l'organo giudicante (stessa persona fisica) che,  dopo
essersi pronunciato su una questione esprimendo un giudizio di merito
- quale quello inerente all'accertamento del  bis  in  idem  -  venga
nuovamente chiamato a deciderla. 
    Sarebbe  leso,  altresi',  l'art.  3  Cost.,  sotto  il   profilo
dell'ingiustificata  disparita'  di  trattamento,  quanto  al  regime
dell'incompatibilita' del giudice, tra le  fasi  della  cognizione  e
dell'esecuzione, posto che, nell'ipotesi  in  cui  un  giudice  abbia
deciso con sentenza in fase cognitiva sulla sussistenza  del  bis  in
idem, l'annullamento con rinvio  della  sua  decisione  comporta,  ai
sensi dell'art.  623  cod.  proc.  pen.,  l'impossibilita'  per  quel
giudice di pronunciarsi nuovamente sulla  vicenda,  mentre  cio'  non
avviene se il medesimo giudizio e'  espresso  in  sede  esecutiva,  e
dunque mediante ordinanza. 
    4.- In via preliminare, al fine della esatta  individuazione  del
petitum del giudizio incidentale,  occorre,  innanzitutto,  precisare
che, sebbene nell'ordinanza e nel dispositivo il giudice a quo  abbia
fatto riferimento all'intero art. 34 cod. proc. pen., il sospetto  di
illegittimita' costituzionale riguarda, come  chiaramente  si  evince
dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione,  solo  il
suo comma 1, che disciplina le ipotesi di incompatibilita' cosiddetta
"verticale". 
    5.- Le questioni risultano rilevanti e, quindi, ammissibili. 
    L'incidente di legittimita' costituzionale, infatti, e' scaturito
dalla richiesta del condannato di revocare una delle due sentenze  di
condanna irrevocabili emesse nei suoi confronti, sul presupposto  che
esse avrebbero ad oggetto lo stesso  fatto.  L'accertamento  di  tale
presupposto, volto a evitare la violazione del divieto di bis in idem
in sede esecutiva, e' disciplinato dall'art. 669 cod. proc. pen., nel
caso in cui vi siano piu' sentenze di condanna divenute  irrevocabili
pronunciate contro la stessa persona, per il medesimo fatto. 
    L'eventuale accoglimento della  questione,  quindi,  determinando
l'introduzione di una nuova causa di incompatibilita',  precluderebbe
al Collegio rimettente la  possibilita'  di  rivalutare  la  medesima
istanza, gia' rigettata con ordinanza poi annullata con rinvio  dalla
Corte di cassazione, con la conseguente assegnazione del giudizio  di
rinvio a un collegio composto da diversi giudici-persone fisiche  del
Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione. 
    5.1.- Il rimettente muove,  inoltre,  da  una  corretta  premessa
ermeneutica  nell'affermare  che  le  disposizioni  censurate   vanno
interpretate  nel  senso  che  il  giudizio  di  rinvio,  a   seguito
dell'annullamento da parte della Corte di  cassazione  dell'ordinanza
di rigetto o di accoglimento della richiesta di revoca, avanzata  dal
condannato ai sensi dell'art.  669  cod.  proc.  pen.,  possa  essere
celebrato  innanzi  allo  stesso  giudice  persona  fisica,  che   ha
pronunciato l'ordinanza annullata. 
    Questa Corte, infatti, nella sentenza n. 7 del 2022, ha osservato
che «con norma speciale rispetto all'art. 34,  comma  1,  cod.  proc.
pen., l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., prevede  che,
in riferimento al giudizio di rinvio, "se e' annullata  un'ordinanza,
la corte di cassazione  dispone  che  gli  atti  siano  trasmessi  al
giudice che l'ha pronunciata, il quale  provvede  uniformandosi  alla
sentenza di annullamento". Parimenti, lo stesso art.  623,  comma  1,
cod. proc. pen., alla lettera d), prevede che  "se  e'  annullata  la
sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le  indagini
preliminari, la corte  di  cassazione  dispone  che  gli  atti  siano
trasmessi al medesimo tribunale"; ma aggiunge: "tuttavia, il  giudice
deve  essere  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  la  sentenza
annullata". Quest'ultima prescrizione, presente nella  lettera  d)  e
non anche nella lettera a) -  quella  secondo  cui  il  giudice  deve
essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata  -,
conferma la correttezza del presupposto  interpretativo  del  giudice
rimettente: ove oggetto di annullamento sia un'ordinanza e  non  gia'
una sentenza, non opera tale piu' specifica  prescrizione»  (punto  3
del Considerato in diritto). 
    Alla luce di tale dato normativo,  come  gia'  osservato  con  la
sentenza n. 183 del 2013,  «la  giurisprudenza  di  legittimita'  ha,
quindi,  reiteratamente  affermato  che  in  sede  di   rinvio   puo'
provvedere  lo  stesso  giudice-persona  fisica  che  ha  pronunciato
l'ordinanza  annullata»,  in  particolare  con  riguardo  all'ipotesi
dell'annullamento con  rinvio  di  ordinanze  in  materia  di  misure
cautelari personali e dei provvedimenti del giudice  dell'esecuzione,
i quali  assumono  tipicamente  la  forma  dell'ordinanza,  ai  sensi
dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (punto 4 del  Considerato  in
diritto). La medesima pronuncia, richiamata  sul  punto  anche  dalla
citata sentenza  n.  7  del  2022,  ha,  pertanto,  qualificato  come
"diritto vivente" l'orientamento della giurisprudenza di legittimita'
che interpreta l'art. 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.,  nel
senso della  possibile  identita'  del  giudice  che  ha  pronunciato
l'ordinanza annullata con il giudice del rinvio. 
    6.- Nel merito, la questione e' fondata. 
    Il   tema   afferente   ai   limiti   di    operativita'    della
incompatibilita' cosiddetta "verticale",  con  specifico  riferimento
all'incompatibilita' a partecipare  al  giudizio  di  rinvio  per  il
giudice dell'esecuzione che abbia pronunciato  l'ordinanza  annullata
con rinvio dalla  Corte  di  cassazione,  e'  gia'  stato  sottoposto
all'esame di questa Corte che, con le richiamate sentenze n. 183  del
2013 e n. 7 del 2022, ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
parziale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1,  lettera  a),  cod.
proc. pen. 
    In particolare, la prima ha ritenuto confliggente con gli artt. 3
e   111,    secondo    comma,    Cost.    la    mancata    previsione
dell'incompatibilita' a  «partecipare  al  giudizio  di  rinvio  dopo
l'annullamento [per] il giudice che [abbia] pronunciato o concorso  a
pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto  della  richiesta  di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato,
ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.», nonche' «della richiesta  di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale,
ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice»,  dal  momento  che  tale
lacuna determina una incongruenza interna tra la ratio dell'art.  671
cod. proc. pen. e i suoi effetti. 
    La seconda pronuncia ha  ritenuto  contrastante  con  i  medesimi
parametri la mancata previsione «che il giudice dell'esecuzione  deve
essere  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  l'ordinanza  sulla
richiesta di rideterminazione della pena, a seguito  di  declaratoria
di  illegittimita'  costituzionale  di  una  norma  incidente   sulla
commisurazione del trattamento sanzionatorio,  annullata  con  rinvio
dalla Corte di cassazione». 
    In entrambi i casi, questa Corte, dopo aver ribadito il  costante
orientamento secondo il quale  «le  norme  sull'incompatibilita'  del
giudice  determinata  da  atti  compiuti  nel  procedimento,  di  cui
all'art. 34 cod. proc. pen., presidiano i valori della sua  terzieta'
e imparzialita',  attualmente  oggetto  di  espressa  previsione  nel
secondo comma dell'art. 111  Cost.»,  al  fine  di  «evitare  che  la
decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata
dalla "forza della prevenzione" - ossia  dalla  naturale  tendenza  a
confermare una decisione gia' presa o a  mantenere  un  atteggiamento
gia' assunto - scaturente da valutazioni cui  il  giudice  sia  stato
precedentemente chiamato  in  ordine  alla  medesima  res  iudicanda»
(sentenza n. 183 del 2013, punto 4  del  Considerato  in  diritto,  e
nello stesso senso sentenza n. 7 del 2022, punto 4.2. del Considerato
in diritto), ha ritenuto  che  l'accertamento  demandato  al  giudice
dell'esecuzione avesse caratteristiche «eccezionali»,  integrando  un
«frammento di cognizione inserito nella fase  di  esecuzione  penale»
(ancora sentenza  n.  183  del  2013,  punto  6  del  Considerato  in
diritto). 
    In particolare, tale «frammento di cognizione» e' stato ravvisato
ove  il  giudice  dell'esecuzione  sia  chiamato  a   verificare   la
sussistenza  di  un  medesimo  disegno  criminoso,   trattandosi   di
accertamento che - essendo volto  a  verificare  che  «l'interessato,
prima  di  dare  inizio  alla  serie  criminosa,  abbia   avuto   una
rappresentazione, almeno sommaria,  dei  reati  che  si  accingeva  a
commettere e che detti reati siano stati ispirati  ad  una  finalita'
unitaria - implica [...] valutazioni tecnico-giuridiche attinenti  al
fatto, tanto  sul  piano  teorico  che  su  quello  operativo,  avuto
riguardo  al  materiale  probatorio  da   scrutinare»,   comportando,
altresi', «l'apertura  di  una  evidente  breccia  nel  principio  di
intangibilita' del giudicato» (sentenza n. 183 del 2013, punto 6  del
Considerato in diritto). 
    Ad analoga conclusione questa Corte  e'  giunta  con  riferimento
all'ipotesi  in  cui  il  giudice  dell'esecuzione  sia  chiamato   a
rideterminare   la   pena   in   ragione   della   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale che, riguardando la misura  della  pena
edittale, rende recessivo il giudicato penale  sul  punto.  Anche  in
questo caso, infatti, «[n]on si tratta di una operazione da  condurre
alla  stregua  di  criteri  oggettivi,  di  mero   riproporzionamento
automatico della  pena  gia'  quantificata  in  sede  di  cognizione,
nell'ambito della  diversa  cornice  edittale,  in  quanto  [...]  il
giudice deve  effettuare  una  nuova  valutazione  alla  stregua  dei
parametri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.,  per  assicurare  la
finalita' rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27 Cost.»,  cosi'
esercitando,  al  pari  del  giudice  della  cognizione,  «un  potere
discrezionale di commisurazione della pena per adeguare  la  risposta
punitiva al fatto concreto» (sentenza n. 7  del  2022,  punto  7  del
Considerato in diritto). 
    7.- Il problema, invero, nel caso in esame, si pone  perche',  ai
sensi  dell'art.  666,  comma  6,  cod.   proc.   pen.,   il   tipico
provvedimento  decisorio  emesso  dal  giudice  nel  procedimento  di
esecuzione e' l'ordinanza. Ma, ove l'annullamento con rinvio da parte
della Corte di cassazione abbia a oggetto un'ordinanza,  l'art.  623,
comma  1,  lettera  a),  cod.  proc.  pen.  non  prescrive,  come  la
successiva lettera d) con riferimento alla sentenza di  un  tribunale
monocratico o di un giudice  per  le  indagini  preliminari,  che  il
giudice  debba  essere  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  il
provvedimento annullato. 
    Senonche', come emerge dalle due  pronunce  sopra  citate,  anche
nell'ambito  del  procedimento  di  esecuzione  puo'  verificarsi  il
rischio che il giudice sia esposto  alla  "forza  della  prevenzione"
allorquando sia «chiamato a una valutazione che travalica la  stretta
esecuzione del giudicato e attinge, in via  eccezionale,  il  livello
della cognizione» (ancora  sentenza  n.  7  del  2022,  punto  6  del
Considerato in diritto). 
    Pertanto, nella verifica della ragionevolezza di un simile regime
differenziato, non possono  non  essere  considerate  le  eccezionali
caratteristiche   dell'intervento   del    giudice    dell'esecuzione
nell'accertamento della eventuale violazione del divieto  di  bis  in
idem. 
    8.- Giova, a tal proposito, ricordare  che,  ai  sensi  dell'art.
669, comma 1, cod.  proc.  pen.,  «[s]e  piu'  sentenze  di  condanna
divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona
per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della  sentenza
con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre». La
disposizione e' finalizzata a garantire, anche nella fase  esecutiva,
l'applicazione del principio generale del ne bis in idem,  che  trova
diretta espressione nell'art. 649, comma 1, cod. proc. pen., a  mente
del quale  «[l]'imputato  prosciolto  o  condannato  con  sentenza  o
decreto  penale  divenuti  irrevocabili  non  puo'  essere  di  nuovo
sottoposto a procedimento penale per il medesimo  fatto,  neppure  se
questo viene diversamente considerato per il titolo, per il  grado  o
per le circostanze [...]». 
    La  giurisprudenza  di  legittimita',  con   orientamento   ormai
costante, ha chiarito che, ai  fini  della  preclusione  connessa  al
principio del ne bis in idem, la locuzione «medesimo fatto» va intesa
come «coincidenza di tutte le componenti della  fattispecie  concreta
oggetto  dei  due  processi,  onde  il   "medesimo   fatto"   esprime
l'identita' storico-naturalistica del reato, in tutti i suoi elementi
costitutivi identificati nella condotta, nell'evento e  nel  rapporto
di causalita', in riferimento alle stesse  condizioni  di  tempo,  di
luogo e di persona»  (Corte  di  cassazione,  sezioni  unite  penali,
sentenza 28 giugno-28 settembre  2005,  n.  34655  e  precedenti  ivi
richiamati). 
    Questa Corte ha gia' avuto modo di prendere  atto  che  «[e']  in
questi termini, e soltanto  in  questi,  in  quanto  segnati  da  una
pronuncia delle sezioni unite, che l'art. 649 cod.  proc.  pen.  vive
nell'ordinamento nazionale» e che «si tratta di un'affermazione netta
e univoca a  favore  dell'idem  factum,  sebbene  il  fatto  sia  poi
scomposto nella triade di condotta, nesso di  causalita',  ed  evento
naturalistico». Ha, inoltre, precisato che «[a] condizione  che  tali
elementi siano ponderati con esclusivo  riferimento  alla  dimensione
empirica, si e' gia'  testata  favorevolmente  la  compatibilita'  di
questo portato normativo con la nozione di fatto storico,  sia  nella
sua astrattezza, sia nella concretezza attribuita  dalla  consolidata
giurisprudenza europea» e che «l'evento non potra' avere rilevanza in
termini  giuridici,   ma   assumera'   significato   soltanto   quale
modificazione  della  realta'  materiale  conseguente  all'azione   o
all'omissione dell'agente». Poi, quanto all'orientamento minoritario,
che   vorrebbe   tener   conto   «non   solo    [del]la    dimensione
storico-naturalistica del  fatto  ma  anche  [di]  quella  giuridica;
ovvero [delle] implicazioni  penalistiche  dell'accadimento»,  questa
Corte ha affermato che «[q]ueste e altre  simili  formule  celano  un
criterio di giudizio legato all'idem legale, che non e'  compatibile,
ne' con la Costituzione, ne' con la CEDU, sicche' e'  necessario  che
esso sia definitivamente abbandonato»  (sentenza  n.  200  del  2016,
punto 8 del Considerato in diritto). 
    9.-  Sicche',  nel  decidere  sull'istanza  di  revoca  ai  sensi
dell'art. 669 cod. proc. pen., il giudice  dell'esecuzione  non  puo'
limitarsi  alla  verifica  dell'idem   legale,   essendo   tenuto   a
confrontare tutti gli elementi costitutivi del  reato,  con  riguardo
alle circostanze di tempo, di luogo e  di  persona.  Ove,  poi,  tali
elementi non emergano in modo preciso ne' dalla sentenza ne' dal capo
di  imputazione,  la  giurisprudenza  di  legittimita'  valorizza  il
potere-dovere  del  giudice  dell'esecuzione  di   «interpretare   il
giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti,  ricavando
dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente
espressi,  che  siano  necessari   per   le   finalita'   esecutive»,
evidenziando, altresi',  che  «[c]on  specifico  riguardo  al  tempus
commissi delicti, che sia stato indicato in modo  impreciso  e  senza
riferimenti  fattuali   nel   capo   di   imputazione,   il   giudice
dell'esecuzione puo' prendere conoscenza del contenuto della sentenza
e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne  tutti  gli
elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, la
cui determinazione sia rilevante ai fini della decisione che  gli  e'
demandata» (Corte di cassazione, sezione prima  penale,  sentenza  15
aprile-11 luglio 2014, n. 30609 e precedenti ivi richiamati). 
    Tale accertamento, pur svolgendosi nella fase esecutiva, richiede
valutazioni che travalicano la stretta esecuzione del giudicato  (sia
pure lato sensu intesa) delle pronunce di  condanna  delle  quali  si
discute e attingono il  livello  della  cognizione,  poiche'  non  si
tratta di un'operazione da compiere alla stregua di criteri puramente
oggettivi, ma implica valutazioni tecnico-giuridiche che,  seppur  ai
soli fini del rispetto del ne bis in idem,  non  possono  prescindere
dallo scrutinio del materiale probatorio. 
    Del resto, proprio nel giudizio a quo, la Corte di cassazione  ha
annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal collegio rimettente e, al
fine di accertare se le due condanne riportate dall'istante, entrambe
per il reato di associazione finalizzata al traffico di  stupefacenti
di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, riguardino il medesimo
fatto storico-naturalistico, ha richiesto un nuovo «esame del merito»
dei due provvedimenti, al fine di «acclarare e spiegare con  adeguata
motivazione l'evenienza - o meno - di  una  pluralita'  di  fatti  di
reato [...] vale  a  dire,  se  siano  identificabili  due  organismi
associativi distinti e autonomi a cui [E.H. E.F.], nello  svolgimento
del   ruolo   apicale   riconnesso   alla   sua    condotta,    abbia
contemporaneamente preso parte, ovvero si sia trattato, piuttosto, di
due articolazioni della medesima compagine criminale», precisando che
«quando risultino  due  associazioni  criminali  a  cui  il  medesimo
soggetto abbia prestato adesione,  l'accertamento  dell'esistenza  di
un'unica  associazione  o  di   distinte   organizzazioni   criminali
costituisce una questione  di  fatto,  da  risolversi  attraverso  la
disamina e la valutazione degli indici materiali emersi, da ponderare
in modo congruo e conforme a logica, tenendo conto  delle  regole  di
esperienza rilevanti per il corrispondente apprezzamento»  (Corte  di
cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 giugno-9 ottobre  2024,
n. 37181). 
    Inoltre, all'esito del riconoscimento dell'identita'  del  fatto,
il giudice dell'esecuzione  si  trova  abilitato  a  intervenire  sul
trattamento sanzionatorio inflitto in  sede  cognitiva,  potendo,  in
deroga  al  principio  dell'intangibilita'  del  giudicato,  revocare
condanne gia' emesse, sulla base dei criteri fissati dai  commi  2  e
seguenti dell'art. 669 cod. proc. pen. 
    10.-  La   decisione   assunta   dal   giudice   dell'esecuzione,
integrando, dunque, un «frammento di cognizione» inserito nella  fase
esecutiva penale, presenta tutte le caratteristiche  del  «giudizio»,
cosi' come  delineate  dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  che
ritiene pregiudicante «ogni sequenza procedimentale -  anche  diversa
dal giudizio dibattimentale - la quale [...] implichi una valutazione
sul merito dell'accusa» (sentenza n. 224 del  2001,  punto  2.2.  del
Considerato in diritto). 
    Sicche', la valutazione complessiva del  fatto  illecito  che  il
suddetto giudice e' tenuto a compiere per  verificare  se  sia  stato
violato il divieto di bis in idem e' idonea a integrare  il  «secondo
termine della relazione di incompatibilita' [...],  espressivo  della
sede  "pregiudicata"  dall'effetto  di  "condizionamento"  scaturente
dall'avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res
iudicanda» (sentenze n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022). 
    Le norme censurate confliggono, dunque, con entrambi i  parametri
evocati dal rimettente (artt. 3, primo comma, e 111,  secondo  comma,
Cost.). 
    11.- In conclusione, gli artt. 34,  comma  1,  e  623,  comma  1,
lettera a),  cod.  proc.  pen.  vanno  dichiarati  costituzionalmente
illegittimi nella parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento
da parte della Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio
di rinvio il giudice che ha  pronunciato  o  concorso  a  pronunciare
ordinanza di accoglimento o di  rigetto  della  richiesta  di  revoca
(anche parziale)  in  sede  esecutiva  di  sentenze  irrevocabili  di
condanna emesse contro la stessa persona per il  medesimo  fatto,  ai
sensi dell'art. 669 del medesimo codice. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 1,
e 623, comma 1, lettera a), del  codice  di  procedura  penale  nella
parte in cui non prevedono che, dopo l'annullamento  da  parte  della
Corte di cassazione, non possa partecipare al giudizio di  rinvio  il
giudice che ha pronunciato o  concorso  a  pronunciare  ordinanza  di
accoglimento o di rigetto della richiesta di revoca (anche  parziale)
in sede esecutiva di sentenze irrevocabili di condanna emesse  contro
la stessa persona per il medesimo fatto, ai sensi dell'art.  669  del
medesimo codice. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Maria Alessandra SANDULLI, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA