IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 i quali, a decorrere dall'anno 2020, disciplinano l'imposta
municipale propria (IMU);
Visto l'art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, il quale
dispone che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore
degli immobili e il successivo comma 746 a norma del quale per i
fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione
della rendita il valore e' determinato, alla data di inizio di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione,
secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i
coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
il quale prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'istituzione
dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria
sugli stessi manufatti;
Visto il comma 1 del medesimo art. 38, il quale stabilisce che per
piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del
mare territoriale come individuato dall'art. 2 del codice della
navigazione;
Visto il successivo comma 2 dell'art. 38, che determina la base
imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'art. 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato
dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in virtu' del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri
stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti
aggiornati con decreto del «Ministro delle finanze»;
Visto l'art. 1, comma 782, della legge n. 160 del 2019, in base al
quale restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1, comma 728,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' dall'art. 38 del
decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato
art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito
alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU;
Considerato che il citato art. 13, comma 3, del decreto-legge n.
201 del 2011 deve intendersi riferito all'art. 1, comma 746, della
legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile
dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati
nell'art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019, ai fini
dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2026;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone;
Decreta:
Art. 1
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)
dovute per l'anno 2026, per la determinazione del valore dei
fabbricati di cui all'art. 1, comma 746, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle
seguenti misure:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2026
Il direttore generale
delle finanze
Spalletta