MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2026 

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno  2026,  per  i  fabbricati
classificabili  nel  gruppo  catastale  D   ai   fini   del   calcolo
dell'imposta municipale  propria  (IMU)  e  dell'imposta  immobiliare
sulle piattaforme marine (IMPi). (26A01223) 
(GU n.62 del 16-3-2026)

 
                 IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160 i quali, a decorrere dall'anno  2020,  disciplinano  l'imposta
municipale propria (IMU); 
  Visto l'art. 1, comma 745, della legge n. 160 del  2019,  il  quale
dispone che la base imponibile  dell'IMU  e'  costituita  dal  valore
degli immobili e il successivo comma 746 a  norma  del  quale  per  i
fabbricati classificabili nel gruppo catastale  D,  non  iscritti  in
catasto,   interamente   posseduti   da   imprese   e   distintamente
contabilizzati, fino al  momento  della  richiesta  dell'attribuzione
della rendita il valore  e'  determinato,  alla  data  di  inizio  di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione,
secondo i  criteri  stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3
dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  agosto  1992,  n.  359,  applicando  i
coefficienti ivi previsti, da aggiornare con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto  l'art.  38  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
il  quale  prevede,  a  decorrere   dall'anno   2020,   l'istituzione
dell'imposta  immobiliare  sulle  piattaforme   marine   (IMPi),   in
sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare  locale  ordinaria
sugli stessi manufatti; 
  Visto il comma 1 del medesimo art. 38, il quale stabilisce che  per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come  individuato  dall'art.  2  del  codice  della
navigazione; 
  Visto il successivo comma 2 dell'art. 38,  che  determina  la  base
imponibile in misura pari al valore calcolato ai sensi  dell'art.  5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato
dall'art. 13, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in virtu' del  quale  per  i  fabbricati  classificabili  nel  gruppo
catastale D,  non  iscritti  in  catasto,  interamente  posseduti  da
imprese e distintamente contabilizzati, fino  all'anno  nel  quale  i
medesimi sono iscritti in catasto con  attribuzione  di  rendita,  il
valore e' determinato, alla data di inizio  di  ciascun  anno  solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo  i  criteri
stabiliti  nel  penultimo  periodo  del  comma  3,  dell'art.  7  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359,  applicando  i  coefficienti
aggiornati con decreto del «Ministro delle finanze»; 
  Visto l'art. 1, comma 782, della legge n. 160 del 2019, in base  al
quale restano ferme le disposizioni recate dall'art.  1,  comma  728,
della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  nonche'  dall'art.  38  del
decreto-legge n. 124 del 2019, in ordine al quale il rinvio al citato
art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  deve  intendersi  riferito
alle disposizioni della legge sulla riforma dell'IMU; 
  Considerato che il citato art. 13, comma 3,  del  decreto-legge  n.
201 del 2011 deve intendersi riferito all'art. 1,  comma  746,  della
legge n. 160 del 2019 che ha definito il valore della base imponibile
dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 1, comma  746,  della  legge  n.  160  del  2019,  ai  fini
dell'applicazione dell'IMU e dell'IMPi dovute per l'anno 2026; 
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta  municipale  propria
(IMU) e dell'imposta  immobiliare  sulle  piattaforme  marine  (IMPi)
dovute  per  l'anno  2026,  per  la  determinazione  del  valore  dei
fabbricati di cui all'art. 1, comma  746,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento  sono  stabiliti  nelle
seguenti misure: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 6 marzo 2026 
 
                                                Il direttore generale 
                                                     delle finanze    
                                                       Spalletta