N. 39 SENTENZA 13 gennaio - 27 marzo 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Individuazione
  da parte dell'ISTAT  degli  enti  inclusi  tra  le  amministrazioni
  pubbliche secondo le definizioni contenute nella normativa  europea
  relativa al SEC - Giurisdizione delle sezioni riunite  in  speciale
  composizione della Corte dei conti  -  Limitazione,  a  seguito  di
  decretazione  d'urgenza,  ai  soli  fini  dell'applicazione   della
  normativa  nazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica   -
  Conseguente esclusione della giurisdizione contabile sulla indicata
  ricognizione operata dall'ISTAT,  con  riassegnazione,  secondo  il
  diritto vivente,  alla  competenza  del  giudice  amministrativo  -
  Irragionevolezza    intrinseca,    violazione    delle     garanzie
  costituzionali   poste   a   presidio    dell'indipendenza    della
  magistratura speciale,  con  effetti  sulla  certezza  del  diritto
  garantita dal sistema delle tutele giurisdizionali - Illegittimita'
  costituzionale. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Individuazione
  da parte dell'ISTAT  degli  enti  inclusi  tra  le  amministrazioni
  pubbliche secondo le definizioni contenute nella normativa  europea
  relativa al SEC - Applicazione a tali enti,  in  ogni  caso,  delle
  disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e  sostenibilita'
  del debito  delle  amministrazioni  pubbliche,  nonche'  quelle  in
  materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle  informazioni
  rilevanti   in   materia   di   finanza   pubblica   -   Denunciata
  irragionevolezza  e  violazione,  con  legge  provvedimento,  della
  giurisdizione delle sezioni riunite in speciale composizione  della
  Corte dei conti, nonche' dei principi di imparzialita'  e  di  buon
  andamento, e del diritto, di fonte europea  e  convenzionale,  alla
  verifica   giurisdizionale   all'accertamento   dello   status   di
  amministrazione pubblica - Inammissibilita' delle questioni. 
- Decreto-legge  28   ottobre   2020,   n.   137,   convertito,   con
  modificazioni,  nella  legge  18  dicembre  2020,  n.   176,   art.
  23-quater. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 103, 104, 108, 111
  e 113; legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, art. 5, comma  1,
  lettera a). 
(GU n.13 del 1-4-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  23-quater
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure  urgenti
in materia di tutela della salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18  dicembre
2020, n. 176, promossi dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede
giurisdizionale in speciale composizione, con due  ordinanze  del  21
marzo 2025, due ordinanze del 13 novembre 2025 e due ordinanze del 17
e del 19 novembre 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 70 e 71  e
da 240 a 243 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica numeri 17  e  48,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2025. 
    Visti gli atti di costituzione di Autostrada  del  Brennero  spa,
Ferrovienord spa e del Procuratore generale della Corte dei conti; 
    visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e l'atto di intervento di Ferrovienord spa; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  13  gennaio  2026  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    uditi gli avvocati Damiano Florenzano per Autostrada del Brennero
spa,  Jacopo  Polinari  per  Ferrovienord  spa,  i  vice  procuratori
Antongiulio Martina e Arturo Iadecola  per  il  Procuratore  generale
della Corte dei conti, nonche' l'avvocato dello Stato Pietro Garofoli
per il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con sei ordinanze iscritte ai numeri 70, 71, 240, 241, 242  e
243 del registro ordinanze 2025, la Corte dei conti, sezioni  riunite
in   sede   giurisdizionale   in   speciale   composizione,   solleva
complessivamente questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.
23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.  137
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
    Il censurato comma 2 ha modificato l'art. 11,  comma  6,  lettera
b), dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26  agosto  2016,  n.  174
(Codice di giustizia contabile, adottato ai  sensi  dell'articolo  20
della legge 7 agosto 2015,  n.  124),  aggiungendo,  dopo  le  parole
«operata dall'ISTAT», le seguenti: «, ai soli fini  dell'applicazione
della normativa nazionale sul  contenimento  della  spesa  pubblica»,
conducendo  all'attuale  formulazione  dell'indicato  art.  11,   che
recita:   «[l]e   sezioni   riunite   in    speciale    composizione,
nell'esercizio della  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di
contabilita' pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...]  b)
in materia di ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata
dall'ISTAT, ai soli fini dell'applicazione della normativa  nazionale
sul contenimento della spesa pubblica». 
    1.1.- Nei giudizi principali la Corte dei  conti  e'  chiamata  a
decidere i ricorsi introdotti da soggetti  che  figurano  nell'elenco
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), del
quale i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento nella parte in cui li
qualifica come amministrazioni pubbliche. 
    La Corte rimettente  rileva  che  il  richiamato  art.  23-quater
avrebbe  limitato  la  giurisdizione   sui   provvedimenti   adottati
dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  gia'  «espressamente
attribuita alla Corte dei conti dal legislatore» con l'art. 1,  comma
169, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)», ai sensi  del  quale  «[a]vverso  gli  atti  di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei
conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103,  secondo
comma,  della  Costituzione»;  disposizione,  questa,  poi  confluita
nell'art. 11, comma 6, lettera b), cod. giust. contabile. 
    Per effetto della disposizione censurata sarebbe ora precluso  al
giudice   contabile   conoscere    delle    controversie    attinenti
all'inserimento di  un  soggetto  nell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche, redatto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1,  commi  2  e  3,
della legge n. 196 del 2009. 
    Per tutti i giudici rimettenti dalla risoluzione  del  dubbio  di
legittimita' costituzionale della  novellata  formulazione  dell'art.
11, comma 6,  lettera  b),  cod.  giust.  contabile  dipenderebbe  la
possibilita'  di  decidere  le  domande  di  annullamento   avanzate,
dovendo, nel caso di non fondatezza delle questioni sollevate, essere
dichiarato il difetto di giurisdizione. Di qui,  la  rilevanza  delle
stesse. 
    2.- I giudici rimettenti ravvisano un primo profilo di  contrasto
dell'art. 23-quater,  comma  2,  del  d.l.  n.  137  del  2020,  come
convertito, con l'art. 103, secondo comma,  della  Costituzione,  che
sarebbe violato, per alcuni (ordinanze iscritte ai  numeri  70  e  71
reg. ord. del 2025), in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera  a),
della legge costituzionale 20 aprile 2012,  n.  1  (Introduzione  del
principio del pareggio di bilancio nella Carta  costituzionale);  per
altri, «in relazione» agli artt. 81, sesto comma, e 97, primo  comma,
Cost. (ordinanze iscritte ai numeri da 240 a 243 reg. ord. del 2025). 
    Nel complesso, i rimettenti sottolineano che con la  disposizione
di cui all'art. 1,  comma  169,  della  legge  n.  228  del  2012  il
legislatore  avrebbe  inteso  assegnare  alla  Corte  dei  conti  una
cognizione piena in riferimento a una materia rilevante non solo  per
il contenimento della finanza pubblica,  ma,  prima  ancora,  per  la
definizione  del  perimetro  di  riferimento  del   conto   economico
consolidato dello Stato, in base al quale sono determinati i saldi di
finanza pubblica, in applicazione del regolamento (UE)  549/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,  relativo  al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione  europea,
essendo necessaria, a tal fine, una valutazione giuscontabile. 
    D'altro canto, a seguito della riforma di cui alla legge cost. n.
1 del 2012 e alla legge 24 dicembre 2012, n.  243  (Disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della  Costituzione),  la  nozione  di
«contabilita' pubblica» rilevante ai  sensi  dell'art.  103,  secondo
comma, Cost., includerebbe le regole indispensabili  alla  formazione
di un sistema contabile, comparabile a livello  europeo,  comprensivo
delle amministrazioni pubbliche  coinvolte  (individuate  in  base  a
particolari caratteri  economico-finanziari),  della  disciplina  dei
bilanci, dei principi di base in materia di consolidamento dei  conti
e dei procedimenti in materia di entrate e di spese. 
    Con la  norma  censurata  sarebbe  stata  dunque  sottratta  alla
giurisdizione  contabile   la   possibilita'   di   conoscere   delle
controversie riguardanti l'ambito soggettivo e i  principali  effetti
dell'inserimento nel citato elenco, recidendo i profili di  rilevanza
interna da quelli di rilevanza europea, dai quali i primi sono  pero'
condizionati. 
    2.1.- Ad avviso di due delle sei ordinanze  (iscritte  ai  numeri
241 e 242 reg. ord. del 2025), la violazione dell'art.  103,  secondo
comma, Cost. sussisterebbe anche ove si  sostenesse  la  interpositio
legislatoris ai fini dell'attribuzione della giurisdizione  contabile
nelle materie di contabilita' pubblica; cio' in forza  dello  stretto
collegamento tra le funzioni di  controllo  della  Corte  dei  conti,
riferibili all'art. 100 Cost., con quelle giurisdizionali alla stessa
Corte attribuite dall'art. 103, secondo comma, Cost. 
    Pertanto,  il  censurato  art.  23-quater,   comma   2,   avrebbe
illegittimamente inciso sull'osmosi fra le due funzioni  della  Corte
dei conti, riconosciuta e valorizzata dal legislatore nell'originaria
formulazione del richiamato art. 11, comma 6. 
    3.- Tutte le ordinanze lamentano altresi' la violazione dell'art.
3 Cost. da parte dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l.  n.  137  del
2020, come convertito,  nell'interpretazione  fornita  dalle  sezioni
unite civili della Corte di cassazione con la  sentenza  25  novembre
2024, n. 30220, adottata ai sensi dell'art.  363,  terzo  comma,  del
codice di procedura civile, e intervenuta in occasione di un  ricorso
avverso la sentenza 19 ottobre 2023, n.  17,  delle  sezioni  riunite
della Corte dei conti, che hanno affermato la giurisdizione contabile
disapplicando l'art.  23-quater  del  d.l.  n.  137  del  2020,  come
convertito, in quanto  contrastante  con  il  diritto  europeo,  come
interpretato dalla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  nella
sentenza  13  luglio  2023,  cause  riunite  C-363/21   e   C-364/21,
Ferrovienord spa e Federazione italiana triathlon. 
    Secondo la suddetta sentenza delle Sezioni unite, a fronte  della
contrazione dell'ambito della giurisdizione contabile prodotta  dalla
suddetta   previsione,   si   e'   contestualmente   «riespansa    la
giurisdizione  del  giudice  amministrativo»,  sul  presupposto   che
«l'inclusione nell'elenco ISTAT ha  natura  provvedimentale,  cui  si
contrappone, in capo agli enti coinvolti, una situazione giuridica di
interesse   legittimo»,   ambito   riferibile   alla    giurisdizione
amministrativa ai sensi  dell'art.  7  dell'Allegato  1  (Codice  del
processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo). 
    Secondo i rimettenti, l'interpretazione della Corte di cassazione
non sarebbe  sostenibile,  risultando  impossibile  procedere  a  una
scissione di valutazioni che assegnasse al giudice amministrativo  il
sindacato sull'attribuzione dello status  di  organismo  appartenente
all'elenco delle amministrazioni pubbliche e a  quello  contabile  la
cognizione degli effetti relativi all'applicazione  delle  norme  sul
contenimento della finanza pubblica;  cio'  in  quanto  dalla  stessa
inclusione nell'elenco pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  discende
automaticamente l'assoggettamento alla disciplina vincolistica recata
dalla normativa finanziaria. 
    L'impostazione  fatta   propria   dalla   Corte   di   cassazione
richiederebbe invece di ammettere la coesistenza di una giurisdizione
in capo alla Corte dei conti, che l'art. 11,  comma  6,  cod.  giust.
contabile qualifica esclusiva, e  di  una  giurisdizione  generale  e
concorrente del giudice amministrativo, che diventerebbe principale e
temporalmente antecedente rispetto a quella assegnata alla Corte  dei
conti, nonche' eventualmente assorbente della stessa, con l'ulteriore
effetto  di  un   significativo   svuotamento   della   giurisdizione
contabile. 
    Sul piano  processuale,  l'inscindibile  compenetrazione  tra  le
questioni  normative  porterebbe  poi  a  configurare   il   giudizio
amministrativo «come vera e propria causa pregiudiziale ex  art.  295
c.p.c. e art. 106 c.g.c.». 
    Del tutto irragionevoli sarebbero  dunque  le  conseguenze  della
separazione dei giudizi. 
    L'eventuale annullamento dell'inserimento  dell'ente  nell'elenco
ISTAT pronunciato dal giudice amministrativo determinerebbe, infatti,
la sopravvenuta cessazione della materia del contendere del  giudizio
davanti al giudice contabile, una  volta  esclusa  la  qualificazione
dell'ente   come   amministrazione    pubblica,    presupposto    per
l'applicazione della normativa interna di spending review. 
    D'altro canto, per quest'ultima ragione, l'annullamento  ottenuto
innanzi al giudice amministrativo comporterebbe il superamento  della
stessa necessita' di esperire anche un ricorso innanzi alla Corte dei
conti. 
    Nel caso, invece, di un  eventuale  giudicato  amministrativo  di
rigetto  del  ricorso   avverso   l'iscrizione   nell'elenco   ISTAT,
risulterebbe  eccentrica  una  successiva   decisione   del   giudice
contabile che escludesse l'applicabilita'  all'ente  della  normativa
nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  contrastando  tale
pronuncia con l'accertamento  da  parte  del  giudice  amministrativo
della correttezza della qualificazione dell'ente come amministrazione
pubblica, ai sensi della normativa europea. 
    4.- Violati sarebbero anche gli artt. 24, 111 e 113, terzo comma,
Cost.,  dal  momento  che  il  censurato  art.  23-quater,  comma  2,
escluderebbe la possibilita' di  ottenere  l'annullamento  dell'atto,
garantito dal citato art. 113 Cost. (ordinanze iscritte ai numeri  70
e 71  reg.  ord.  del  2025)  e,  comunque,  renderebbe  difficoltoso
l'accesso alla giurisdizione e  il  diritto  di  agire  in  giudizio,
richiedendo  di  rivolgersi  a  due  giudici  diversi  per   ottenere
l'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'inserimento
nell'elenco  ISTAT  e  per   contestare   le   relative   limitazioni
amministrative; con cio', ledendo anche il principio  di  ragionevole
durata del processo (ordinanze iscritte ai numeri da 240 a  243  reg.
ord. del 2025). 
    4.1.- Le ordinanze iscritte ai numeri 70  e  71  reg.  ord.  2025
ravvisano inoltre la violazione degli artt. 25, 102, 108 e 111 Cost.,
sul  presupposto  che  i  soggetti  inclusi  nell'elenco  ISTAT   non
potrebbero «attivare una valida tutela  giurisdizionale»,  in  quanto
«la novella del 2020 non appare in alcun modo aver voluto  attribuire
espressamente la tutela costitutiva ad altro organo giurisdizionale». 
    Per un verso, nella specie non opererebbe la  reviviscenza  delle
norme attributive della  giurisdizione  del  giudice  amministrativo,
abrogate per effetto dell'art. 1, comma 169, della legge n.  228  del
2012, poiche' la stessa reviviscenza non avrebbe carattere generale e
automatico, potendosi riconoscere solo qualora sia una nuova legge  a
prevederla (sono citate le sentenze di questa Corte n. 185 del 2024 e
n. 7 del 2020); per altro  verso,  rileverebbe  il  «principio  della
riserva di legge sull'ordinamento giudiziario» di  cui  all'art.  108
Cost., posto a tutela anche dei giudici speciali. 
    4.2.- Le ordinanze iscritte ai numeri da 240 a 243 reg. ord.  del
2025  prospettano  altresi'  la  violazione  dell'art.   117   Cost.,
ritenendo che il sistema giurisdizionale nazionale, per effetto della
limitazione della cognizione del giudice contabile  ai  soli  profili
interni, non assicurerebbe alcun rimedio  contro  l'inosservanza  del
diritto dell'Unione da parte  dell'atto  di  ricognizione  dell'ISTAT
dinanzi a qualsiasi altro giudice. 
    In ogni caso, l'art. 117 Cost. risulterebbe violato - secondo  le
ordinanze iscritte ai numeri 241 e 242 reg. ord. del 2025,  anche  in
relazione all'art. 19 del Trattato sull'Unione europea, all'art.  47,
paragrafo  2,  della  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione
europea, nonche' agli artt. 6 e  13  della  Convenzione  europea  dei
diritti dell'uomo - perche' la novella del 2020 avrebbe imposto  agli
enti iscritti nell'elenco ISTAT che abbiano gia' proposto ricorso  al
giudice contabile  di  presentarne  necessariamente  anche  un  altro
dinanzi al giudice amministrativo  per  ottenere  l'annullamento  con
effetti erga omnes della decisione che li  ha  iscritti  nell'elenco;
cio' in quanto l'eventuale disapplicazione dell'inserimento dell'ente
nell'elenco, operata in via incidentale  da  parte  della  Corte  dei
conti, rileverebbe  ai  soli  fini  della  disciplina  nazionale  sul
contenimento della spesa pubblica. 
    Sarebbe quindi impedito il dispiegarsi dell'effetto  utile  della
normativa dell'Unione, che dovrebbe  invece  consentire  al  soggetto
qualificato di proporre, con un unico ricorso, la domanda tendente  a
impedire l'applicazione nei suoi confronti degli  effetti  comunitari
dell'iscrizione. 
    4.3.- Da ultimo, secondo le ordinanze iscritte ai numeri 70 e  71
reg. ord. del 2025, il censurato art. 23-quater, comma 2,  violerebbe
altresi' gli artt. 76 e 77 Cost.,  poiche',  privo  di  «qualsivoglia
nesso con l'emergenza determinata  dalla  pandemia»  scaturita  dalla
diffusione del virus COVID-19, sarebbe  stato  inserito  in  sede  di
conversione del d.l. n.  137  del  2020  come  «norm[a]  eterogene[a]
all'oggetto o alla finalita'  del  decreto  Covid»,  il  quale  nulla
spartirebbe con l'entrata a regime  di  una  norma  limitativa  della
competenza  della   Corte   dei   conti   a   conoscere   dell'esatta
delimitazione soggettiva del conto economico consolidato. 
    5.- Le ordinanze iscritte ai numeri 70, 71 e 242  reg.  ord.  del
2025 sollevano altresi' questioni di legittimita' costituzionale  del
comma 1 dello stesso art. 23-quater del d.l. n. 137  del  2020,  come
convertito, in base al quale: «[a]gli  enti  indicati  nell'elenco  1
annesso al presente decreto, in quanto unita'  che,  secondo  criteri
stabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali
nell'Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
concorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica». 
    5.1.-  Secondo  le  prime  due  delle  suddette  ordinanze,  tale
previsione, in contrasto con gli  artt.  24,  101,  104,  111  Cost.,
determinerebbe un'interferenza del legislatore  nell'autonomia  della
giurisdizione della Corte dei conti, sottoponendo gli enti  indicati,
sebbene destinatari di «sentenze passate in  giudicato»  del  giudice
contabile, all'applicazione di previsioni in  materia  di  equilibrio
dei   bilanci   e   sostenibilita'   del   debito   delle   pubbliche
amministrazioni. 
    5.2.- L'ordinanza iscritta al n. 242 reg. ord. del 2025, adottata
in un giudizio introdotto da Trentino  sviluppo  spa,  ente  indicato
nell'elenco annesso al d.l. n. 137 del 2020, come convertito,  motiva
la rilevanza delle questioni sollevate osservando che ove restasse in
vigore la previsione del comma 1, la cui portata  letterale  parrebbe
«aver  "legificato"  anche  per  il  futuro  la   sua   qualita'   di
"amministrazione pubblica"», la qualificazione giuridica della citata
societa' «si presenterebbe ancora del tutto incerta».  La  ricorrente
avrebbe quindi «un interesse attuale e concreto a una  pronuncia  nel
merito [...] meritevole di tutela in sede giurisdizionale», in ordine
alle incertezze sulla propria posizione giuridica. 
    Il  censurato  comma  1  violerebbe  anzitutto  l'art.  3  Cost.,
trattandosi di una legge-provvedimento che,  in  assenza  di  ragioni
giustificative, attribuirebbe «soltanto a otto persone giuridiche  la
qualificazione soggettiva, di fonte legale, di unita' rientrante  nel
conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ai  sensi
del SEC 2010». 
    Nella specie, rileverebbe anche che Trentino sviluppo  spa  aveva
ottenuto l'accoglimento del ricorso avverso  il  proprio  inserimento
nell'elenco predisposto dall'ISTAT nel 2019, annullato dalle  Sezioni
riunite con un dispositivo letto all'udienza del 16 settembre 2020, e
che la stessa  societa'  «era  stata  comunque  inclusa»  nell'elenco
pubblicato il 30 settembre 2020, «nonostante  i  contenuti»  di  tale
dispositivo. 
    Alterando gli effetti della pronuncia, la disposizione  censurata
violerebbe altresi' gli artt. 24, 103  e  111  Cost.,  incidendo  sul
diritto di difesa della ricorrente e sulla  funzione  giurisdizionale
contabile. 
    Parimenti violati sarebbero i canoni  della  ragionevolezza  e  i
principi di imparzialita' e di buon andamento, tutelati dagli artt. 3
e 97 Cost., dal momento che l'attribuzione ex lege a otto enti  della
qualita' di  amministrazione  pubblica  inciderebbe  sulle  modalita'
dell'azione   amministrativa   diretta   all'accertamento   di   tale
«particolare status, suscettibile di variazioni nel corso  del  tempo
e,   comunque,   ancorato   a    specifici    criteri    di    natura
statistico-economica di derivazione eurounitaria». 
    Infine, la disposizione censurata si porrebbe  in  contrasto  con
l'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in  relazione  all'art.  19  TUE,
all'art. 47 CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU, non offrendo «una stabile
tutela del diritto della ricorrente alla corretta rivalutazione della
sua qualita' di "amministrazione pubblica" alla stregua delle  regole
dettate dal Regolamento SEC 2010». 
    6.- In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo di dichiarare non fondate le questioni sollevate. 
    La difesa statale richiama la sentenza della Corte  di  giustizia
dell'Unione  europea  13  luglio  2023,  cause  riunite  C-363/21   e
C-364/21, Ferrovienord spa e a., in base alla quale  le  disposizioni
unionali oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale delle  sezioni
riunite della Corte dei conti «devono essere interpretat[e] nel senso
che: ess[e] non ostano ad  una  normativa  nazionale  che  limiti  la
competenza  del  giudice  contabile  a  statuire   sulla   fondatezza
dell'iscrizione  di  un  ente   nell'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche, purche' siano garantiti l'effetto utile dei regolamenti  e
della  direttiva  summenzionati  nonche'  la  tutela  giurisdizionale
effettiva imposta dal diritto dell'Unione». 
    La stessa pronuncia avrebbe anche affermato  che,  dal  punto  di
vista del diritto dell'Unione, sarebbe privo di rilevanza  «il  fatto
che il giudice competente», ossia il giudice amministrativo, «non sia
[...] quello designato dalla Costituzione della  Repubblica  italiana
quale giudice competente in materia di bilancio» (punto 99). 
    L'Avvocatura  rileva  che  l'attivita'  svolta  istituzionalmente
dall'ISTAT, i cui effetti erano in origine «meramente classificatori»
rispetto al Sistema europeo dei conti, avrebbe acquistato  «un  altro
effetto» in forza della legge n. 196 del 2009, secondo  cui  l'elenco
delle amministrazioni pubbliche elaborato dall'ISTAT  costituisce  il
parametro di riferimento soggettivo per le  disposizioni  di  finanza
pubblica. 
    Pertanto, preso atto «di tale duplicita'  di  effetti  (meramente
statistico in relazione al SEC e alle norme di contabilita' europee e
finanziario in relazione all'ordinamento interno)»,  la  disposizione
censurata limiterebbe gli effetti della  decisione  della  Corte  dei
conti «ai soli fini dell'applicazione della normativa  nazionale  sul
contenimento della spesa pubblica». 
    6.1.- Cio' premesso, le censure sollevate dalle  Sezioni  riunite
rimettenti sarebbero non fondate. 
    6.1.1.- Il paventato vulnus alla tutela giurisdizionale  andrebbe
escluso,  perche'  alla  limitazione  della  giurisdizione  contabile
sarebbe seguita una riespansione  della  giurisdizione  generale  del
giudice amministrativo. D'altro canto, il legislatore, nell'esercizio
della propria discrezionalita', avrebbe «individuato un piu' limitato
ambito»  della  giurisdizione  contabile,  espungendo  dalla   stessa
«l'applicazione della normativa eurounitaria». 
    Nemmeno potrebbe ritenersi esistente il rischio «di  una  carenza
di effettivita' di tutela» per  la  asserita  necessita'  che  l'ente
inserito  nell'elenco  ISTAT  formuli  due   distinti   ricorsi,   in
violazione  «del  principio  di   "autosufficienza   del   ricorso"».
Richiamando la motivazione con cui  le  Sezioni  unite  civili  della
Corte di cassazione, nella sentenza n. 30220 del 2024, hanno  escluso
un  siffatto   rischio,   l'Avvocatura   osserva   che   «la   tutela
giurisdizionale  di  annullamento  e'  attribuita  al  solo   giudice
amministrativo, con  la  conseguente  autosufficienza,  sotto  questo
profilo, del ricorso al medesimo proposto» e che la cognizione  sulla
legittimita' dell'iscrizione nell'elenco ISTAT, che rimane al giudice
contabile, in via incidentale, avrebbe, in realta', «un  oggetto  non
necessariamente ed esattamente sovrapponibile, in  quanto  delimitato
ai soli effetti della disciplina interna sulla spending review». 
    Ne  deriverebbe  che  il  giudice   amministrativo,   come   gia'
anteriormente alla legge  n.  228  del  2012,  garantirebbe  oggi  la
pienezza di tutela al ricorrente. 
    6.1.2.- Non fondate sarebbero anche le questioni di  legittimita'
costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 24, 101, 104,  111
e 113 Cost., dal momento che le controversie relative  all'inclusione
a fini meramente statistici di  un  soggetto  nell'elenco  ISTAT  non
avrebbero «profili  prettamente  contabili,  ma  effetti  generali  e
sistematici», come emergerebbe dal fatto  che,  in  mancanza  di  una
definizione generale  di  pubblica  amministrazione,  il  legislatore
avrebbe fatto riferimento a tale elenco per individuare  l'ambito  di
applicazione soggettivo di  leggi  amministrative,  non  strettamente
contabili. 
    La rilevanza ordinamentale assunta dall'elenco  ISTAT  porterebbe
quindi a escludere che l'inclusione di un  soggetto  al  suo  interno
costituisca  una   «materia   strettamente   contabile»,   tale   che
l'attribuzione di una cognizione al giudice  amministrativo  leda  la
giurisdizione della Corte dei conti. D'altro canto, la giurisprudenza
costituzionale avrebbe precisato che la giurisdizione di tale giudice
nelle materie di contabilita' pubblica sarebbe  solo  tendenzialmente
generale, essendo suscettibile di espansione in  via  interpretativa,
«in carenza di regolamentazione specifica da  parte  del  legislatore
che potrebbe anche prevedere la giurisdizione ed  attribuirla  ad  un
giudice diverso» (e' citata la sentenza n. 641 del 1987). 
    6.1.3.-  Quanto  al  profilo  di  illegittimita'   costituzionale
dedotto dalle ordinanze iscritte ai numeri 70  e  71  reg.  ord.  del
2025, la difesa statale, esclusa la pertinenza  dell'art.  76  Cost.,
non venendo nella specie in rilievo il  conferimento  di  una  delega
legislativa al potere esecutivo, ritiene insussistente la  violazione
dell'art. 77 Cost. poiche' il censurato art. 23-quater  interverrebbe
in uno degli ambiti oggetto fin dall'origine  del  d.l.  n.  137  del
2020. 
    Tra le materie in cui questo ha dettato disposizioni  urgenti  vi
sarebbe anche la «giustizia»,  richiamata  nello  stesso  titolo  del
decreto, alla quale atterrebbe la disciplina concernente le questioni
di giurisdizione della Corte dei conti. Inoltre, il  contenuto  della
disposizione censurata, avendo  ricadute  anche  sul  bilancio  dello
Stato, risulterebbe coerente con un intervento  normativo  realizzato
in un contesto di emergenza epidemiologica e  di  conseguente  grande
attenzione ai conti statali. 
    Il censurato art. 23-quater sarebbe quindi omogeneo sia  rispetto
al d.l. n. 137 del 2020, sia rispetto alla legge di conversione. 
    7.- In tutti i giudizi il Procuratore generale  della  Corte  dei
conti ha depositato un «atto di costituzione in  giudizio/intervento»
segnalando, anzitutto, di essere parte dei giudizi a quibus in  forza
dell'art.  127  cod.  giust.   contabile,   che,   disciplinando   la
«[c]ostituzione delle parti» nei giudizi in unico grado innanzi  alle
sezioni riunite, in speciale composizione, al  comma  2  menziona  il
Procuratore  generale  «quale  parte  necessaria  interveniente   nel
giudizio». 
    In tale qualita', il pubblico ministero avrebbe la legittimazione
a partecipare al giudizio di legittimita'  costituzionale,  ai  sensi
dell'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale)  e
degli artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
    Al riguardo, auspicando una rimeditazione,  da  parte  di  questa
Corte,  dell'orientamento  contrario   all'ammissibilita'   di   tale
partecipazione, il Procuratore generale argomenta che sia la legge n.
87 del 1953, sia le Norme integrative,  costituirebbero  «svolgimento
ed integrazione» dell'art. 1 della legge  costituzionale  9  febbraio
1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e  sulle
garanzie  d'indipendenza  della  Corte  costituzionale),  il   quale,
prevedendo  la  possibilita'  che  la   questione   di   legittimita'
costituzionale sia «sollevata da una delle  parti  nel  corso  di  un
giudizio», non farebbe dubitare che, per quanto oggetto  di  distinta
menzione,  «il  pubblico  ministero,  parte  del  giudizio   a   quo,
costituisca, a tutti gli effetti, "una delle parti"». 
    Si tratterebbe, peraltro, di una interpretazione conforme sia  al
principio di parita' delle armi di cui all'art. 111,  secondo  comma,
Cost., sia all'elevato grado gerarchico della legge cost.  n.  1  del
1948,  che  richiederebbe  di  interpretare  secundum  constitutionem
l'intera disciplina, nel  senso  che,  in  difetto  di  una  espressa
esclusione del pubblico ministero,  ogni  riferimento  alle  «parti»,
nelle disposizioni  che,  come  l'art.  3  delle  Norme  integrative,
disciplinano il giudizio  di  legittimita'  costituzionale,  dovrebbe
intendersi comprensivo dell'organo requirente parte  del  giudizio  a
quo. 
    Inoltre,  al  pubblico  ministero  dovrebbero   spettare   poteri
processuali pari a quelli delle altre parti, considerato  che,  nella
specie, non vi sarebbero ragioni tali  da  giustificare  l'esclusione
dell'organo  requirente   dalla   partecipazione   al   giudizio   di
legittimita' costituzionale. 
    D'altro canto, la preclusione  alla  partecipazione  al  giudizio
incidentale avrebbe il singolare  effetto  di  impedire  al  pubblico
ministero  sia   di   illustrare   le   censure   di   illegittimita'
costituzionale dallo stesso presentate nel giudizio  a  quo,  sia  di
prendere posizione su quelle sollevate dalle altre parti  o  rilevate
d'ufficio dal giudice. 
    Essa, infine, risulterebbe ancor piu'  ingiustificata  a  partire
dalla introduzione nel giudizio di legittimita' costituzionale  delle
opinioni degli amici curiae, venendo riservato al pubblico  ministero
un trattamento addirittura deteriore rispetto a questi. 
    Nella denegata  ipotesi  in  cui  venisse  ritenuto  privo  della
legittimazione a costituirsi in  giudizio,  il  Procuratore  generale
della Corte dei conti spiega anche domanda di  intervento,  ai  sensi
dell'art. 20, terzo comma, della legge n. 87 del 1953 e dell'art.  4,
comma 3, delle Norme integrative. 
    7.1.- Nel merito, il Procuratore generale, riassunte e  condivise
le censure di illegittimita' costituzionale formulate  dalle  Sezioni
riunite rimettenti, conclude per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del d.l. n.  137  del  2020,  come
convertito. 
    8.- Nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al  n.  70  reg.
ord.  del  2025  e'  intervenuta  Ferrovienord  spa,   chiedendo   di
dichiarare  ammissibile  l'intervento  e,  nel  merito,  fondate   le
questioni sollevate dal giudice a quo, aderendo  alle  censure  mosse
dalle Sezioni riunite rimettenti. 
    La societa'  sostiene  l'ammissibilita'  del  proprio  intervento
argomentando che l'eventuale dichiarazione di  non  fondatezza  delle
questioni sollevate determinerebbe  la  declaratoria  di  difetto  di
giurisdizione nei giudizi dalla stessa intrapresi davanti alla  Corte
dei  conti  per  ottenere   l'accertamento   dell'insussistenza   dei
presupposti  per  il  proprio  inserimento  nell'elenco  ISTAT  e  il
relativo annullamento. 
    9.- Nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta  al  numero  241
reg. ord. del 2025 si e'  costituita  Autostrada  del  Brennero  spa,
ricorrente in quello principale. 
    Chiedendo di dichiarare fondate le questioni sollevate, la  parte
osserva che il censurato art. 23-quater sarebbe stato introdotto «per
sterilizzare  parte  della  competenza  giurisdizionale  del  Giudice
nazionale» sui contenuti dell'elenco ISTAT, come emergerebbe non solo
dalla previsione di cui al comma 2, ma anche  da  quella  di  cui  al
comma 1, con la quale il legislatore avrebbe «"neutralizzato",  anche
retroattivamente», l'efficacia di pronunce rese nell'anno 2020  dalle
Sezioni   riunite   della   Corte   dei   conti,   di    accertamento
dell'illegittimo inserimento nell'elenco ISTAT di taluni enti. 
    10.- Nel giudizio relativo all'ordinanza iscritta al n. 243  reg.
ord. del 2025 si e' costituita Ferrovienord spa, societa'  ricorrente
in quello principale. 
    La parte, ritenute le questioni rilevanti,  avendo  chiesto  alla
Corte dei conti l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti del
proprio   inserimento   nell'elenco   ISTAT   e   l'annullamento   di
quest'ultimo,  ne  sostiene  la  fondatezza   sull'assunto   che   il
procedimento di ricognizione delle amministrazioni pubbliche  operato
annualmente dall'ISTAT avrebbe una «natura contabile», cio'  che  non
consentirebbe di «ipotizzare una "scissione"»  tra  l'ambito  rimesso
alla Corte dei conti e quello rimesso al giudice amministrativo. 
    11.- Con una memoria depositata nel giudizio iscritto  al  numero
71 reg. ord. del 2025, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
richiamato gli  argomenti  a  sostegno  della  non  fondatezza  delle
questioni di legittimita' costituzionale. 
    Anche il Procuratore generale della Corte dei conti, con  memorie
di   analogo   tenore,   ha   ribadito   le   ragioni   a    sostegno
dell'ammissibilita'  della  propria  costituzione  nei   giudizi   di
legittimita' costituzionale e della fondatezza delle questioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    12.- La Corte dei conti, sezioni riunite in sede  giurisdizionale
in speciale composizione, con sei ordinanze iscritte ai numeri 70, 71
e da 240 a  243  reg.  ord.  del  2025,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n.
137 del 2020, come convertito. 
    Tale disposizione ha modificato l'art. 11, comma 6,  lettera  b),
cod.  giust.  contabile,  aggiungendo,  dopo   le   parole   «operata
dall'ISTAT», le seguenti: «, ai  soli  fini  dell'applicazione  della
normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica», cosi' che
ora  recita  «[l]e  sezioni   riunite   in   speciale   composizione,
nell'esercizio della  propria  giurisdizione  esclusiva  in  tema  di
contabilita' pubblica, decidono in unico grado sui giudizi: [...]  b)
in materia di ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  operata
dall'ISTAT, ai soli fini dell'applicazione della normativa  nazionale
sul contenimento della spesa pubblica». 
    Tutti i giudizi a quibus sono stati introdotti da enti che  hanno
chiesto  l'annullamento  di  provvedimenti  di  ricognizione  annuale
operata dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge  n.
196  del  2009,  nella  parte  in  cui  li  hanno  inclusi   tra   le
amministrazioni pubbliche. 
    In  punto  di  rilevanza,  le  ordinanze  ritengono   che   dalla
risoluzione dei dubbi di legittimita' costituzionale dipenderebbe  la
possibilita' di  decidere  le  domande  di  annullamento  oggetto  di
scrutinio  perche',  ove  questi  fossero  dichiarati  non   fondati,
andrebbe declinata la giurisdizione. 
    Infatti, la  disposizione  censurata  avrebbe  limitato  l'ambito
della giurisdizione contabile  sull'attivita'  svolta  dall'ISTAT  ai
soli   fini   dell'applicazione   della   normativa   nazionale   sul
contenimento della spesa pubblica, laddove, invece,  dall'entrata  in
vigore dell'art. 1, comma 169, della legge n. 228 del  2012,  il  cui
contenuto e' stato poi trasfuso nella richiamata lettera b) dell'art.
11, comma 6, cod.  giust.  contabile,  nell'esercizio  della  propria
giurisdizione esclusiva  il  giudice  contabile  conosceva  anzitutto
della    correttezza    dell'attivita'    di    ricognizione    delle
amministrazioni pubbliche, operata dall'ISTAT secondo le  definizioni
contenute nella normativa europea relativa  al  Sistema  europeo  dei
conti. 
    Ad avviso di  tutti  i  giudici  rimettenti,  il  censurato  art.
23-quater, comma 2, contrasterebbe: 
    a) con l'art. 103, secondo comma,  Cost.,  anche  in  riferimento
all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge  cost.  n.  1  del  2012
(ordinanze iscritte ai numeri 70 e 71 reg. ord. del 2025), ovvero  in
connessione sistematica con gli artt. 81, sesto comma,  e  97,  primo
comma, Cost. (ordinanze iscritte ai numeri da 240 a 243 reg. ord. del
2025), dovendosi ritenere  incluse  nelle  materie  di  «contabilita'
pubblica»,   che   la   previsione   costituzionale   assegna    alla
giurisdizione contabile, le regole di matrice europea  rilevanti  per
la definizione del perimetro delle amministrazioni  pubbliche  e  dei
relativi dati contabili consolidati; 
    b) con l'art. 3 Cost., per gli effetti illogici  e  irragionevoli
derivanti dall'interpretazione che della  stessa  disposizione  hanno
dato le Sezioni  unite  civili  della  Corte  di  cassazione  con  la
sentenza n. 30220 del 2024, per la quale, a fronte della  contrazione
dell'ambito della  giurisdizione  contabile,  si  e'  contestualmente
«riespansa»  quella  del  giudice  amministrativo;  la  giurisdizione
amministrativa  diventerebbe,  infatti,   non   solo   principale   e
temporalmente antecedente rispetto a quella assegnata alla Corte  dei
conti, nonche' eventualmente assorbente della stessa, ma la scissione
delle valutazioni spettanti ai due ambiti giurisdizionali  porterebbe
anche a esiti insostenibili; 
    c) con gli artt. 24, 111 e 113, terzo comma, Cost., escludendo  o
comunque  limitando  la  possibilita'  di   ottenere   l'annullamento
dell'inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche. 
    La disposizione censurata violerebbe altresi': 
    d)  gli  artt.  25,  102,  108  e  111  Cost.,  sul   presupposto
dell'assenza di una «valida tutela  giurisdizionale»,  in  quanto  la
novella del 2020 non  avrebbe  inteso  «attribuire  espressamente  la
tutela  costitutiva  ad  altro  organo  giurisdizionale»   (ordinanze
iscritte ai numeri 70 e 71 reg. ord. del 2025); 
    e) l'art. 117  Cost.  -  anche  in  relazione  all'art.  19  TUE,
all'art. 47, paragrafo 2, CDFUE, nonche'  agli  artt.  6  e  13  CEDU
(ordinanze iscritte ai numeri 241  e  242  reg.  ord.  del  2025)  -,
determinando l'assenza di rimedi contro  l'inosservanza  del  diritto
dell'Unione da parte dell'atto di ricognizione dell'ISTAT  dinanzi  a
qualsiasi altro giudice (ordinanze iscritte ai numeri da  240  a  243
reg. ord. del 2025); 
    f) gli artt. 76 e 77 Cost.,  per  l'eterogeneita'  dei  contenuti
della stessa rispetto all'oggetto e alle finalita' del  d.l.  n.  137
del 2020,  nel  quale  e'  stata  inserita  in  sede  di  conversione
(ordinanze iscritte ai numeri 70 e 71 reg. ord. del 2025). 
    12.1.- Le ordinanze iscritte ai numeri 70, 71 e 242 reg. ord. del
2025 sollevano altresi' questioni di legittimita' costituzionale  del
comma 1 dello stesso art. 23-quater del d.l. n. 137  del  2020,  come
convertito, in base al quale: «[a]gli  enti  indicati  nell'elenco  1
annesso al presente decreto, in quanto unita'  che,  secondo  criteri
stabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali
nell'Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
concorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica». 
    Secondo le suddette ordinanze  tale  previsione  violerebbe,  nel
complesso, gli artt. 3, 24, 97, 101,  103,  104,  111  e  117,  primo
comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 19 TUE, all'art.  47
CDFUE e agli artt. 6 e 13 CEDU. 
    Infatti, con una legge-provvedimento, priva di  adeguate  ragioni
giustificative, il  legislatore  avrebbe  interferito  nell'autonomia
della giurisdizione della Corte  dei  conti,  sottoponendo  gli  enti
indicati,    sebbene    destinatari    di    sentenze     definitive,
all'applicazione di previsioni in materia di equilibrio dei bilanci e
di sostenibilita' del debito delle pubbliche amministrazioni. 
    La  stessa  disposizione,  inoltre,  violerebbe  i  canoni  della
ragionevolezza e i principi di imparzialita'  e  di  buon  andamento,
incidendo  sulle   modalita'   dell'azione   amministrativa   diretta
all'accertamento  dello  status  di   amministrazione   pubblica,   e
lederebbe il diritto, di fonte europea e convenzionale, alla verifica
giurisdizionale di tale qualificazione. 
    13.- Le ordinanze sollevano questioni  identiche  o  strettamente
connesse, si' da rendere opportuna la riunione dei relativi giudizi. 
    In via preliminare, va dichiarato inammissibile  l'intervento  di
Ferrovienord spa nel giudizio iscritto al numero  70  reg.  ord.  del
2025, essendo essa priva di un interesse inerente in modo  diretto  e
immediato al rapporto dedotto in giudizio. Peraltro, la stessa si  e'
legittimamente costituita nel giudizio  successivamente  iscritto  al
numero 243 reg. ord. del 2025, in qualita' di parte  nel  giudizio  a
quo. 
    14.-  Ancora  in  via   preliminare,   e'   necessario   valutare
l'ammissibilita'  della  costituzione  nei  giudizi  del  Procuratore
generale della Corte dei conti. 
    Al riguardo, con  specifico  riferimento  al  pubblico  ministero
contabile, questa Corte ha in  passato  evidenziato  la  specificita'
della sua posizione, «soprattutto allorche' egli sia il titolare  del
potere d'impulso del processo» stesso (sentenze n. 375  e  n.  1  del
1996), escludendo, ma proprio «[i]n  ragione  di  tale  specificita',
[...] che la costituzione, nei giudizi  incidentali  di  legittimita'
costituzionale, del pubblico ministero dei  giudizi  a  quibus  possa
reputarsi prevista o disciplinata dalle norme generali e dalle  norme
integrative di procedura dinanzi  alla  Corte  costituzionale  e,  al
tempo stesso, di poter ricorrere all'applicazione, in via  analogica,
della disciplina dettata per le parti» (ancora sentenza  n.  375  del
1996). 
    I giudizi principali in relazione ai quali questo orientamento e'
stato espresso erano invero originati da  azioni  di  responsabilita'
amministrativa esercitate dal  pubblico  ministero  contabile,  cosi'
come  nel  vicino  precedente  che  a  tale  giurisprudenza  ha  dato
sostanziale continuita' (sentenza n. 123 del  2023,  punto  2.1.  del
Considerato in diritto). 
    Ai  giudizi  in  esame,  invece,  e'  dedicata   una   disciplina
peculiare, contenuta nel Capo terzo del  Titolo  quarto  della  Parte
seconda del codice di giustizia contabile, distinta da quella dettata
per i giudizi  di  responsabilita'  e  che  non  mostra  il  pubblico
ministero contabile come titolare  di  poteri  esclusivi  di  impulso
processuale,  ma  lo  vede  titolare  dell'interesse  pubblico   alla
corretta gestione dei conti. 
    La  peculiarita'  sia  della  posizione  del  pubblico  ministero
contabile, sia del giudizio  in  unico  grado  innanzi  alle  Sezioni
riunite in  speciale  composizione,  induce  a  ritenere  che,  nella
specie, allo stesso sia consentito di partecipare al giudizio in  via
incidentale. 
    Va del resto rilevato che, a fronte di richieste del  Procuratore
generale della Corte dei conti di intervenire in giudizi  incidentali
introdotti da Sezioni regionali di controllo nel corso di giudizi  di
parificazione dei rendiconti regionali -  nei  quali  il  procuratore
regionale partecipa senza essere  titolare  di  poteri  d'impulso  -,
questa Corte ha di recente dichiarato inammissibili  gli  interventi,
senza richiamare il noto orientamento ex se preclusivo della presenza
del pubblico ministero (sentenza n. 123 del 2023 citata), osservando,
«in via assorbente», che il Procuratore generale «non  e'  parte  del
giudizio a quo» (ordinanza letta all'udienza del  21  novembre  2023,
allegata alla sentenza n. 1 del 2024; nello stesso senso, sentenza n.
150 del 2025, punto 2 del Considerato in  diritto  e  precedenti  ivi
citati). 
    Nei termini esposti la costituzione in giudizio  del  Procuratore
generale della Corte dei conti e' pertanto ammissibile. 
    15.-  Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.
23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come  convertito,  sono
ammissibili, in quanto rilevanti  per  la  stessa  valutazione  della
potestas iudicandi del giudice contabile sulle domande introdotte dai
ricorrenti, come correttamente le ordinanze motivano. 
    16.- La connotazione del tutto particolare che hanno assunto, nel
tempo, sia l'elenco ISTAT che il connesso  controllo  giurisdizionale
rende opportuno, ai fini di un piu' puntuale esame del  merito  delle
questioni sollevate, ripercorrerne la complessa evoluzione. 
    Il suddetto elenco e' stato istituito con la  legge  30  dicembre
2004, n. 311, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,  che  ha
assegnato all'ISTAT il compito  di  redigere  annualmente  un  elenco
delle amministrazioni pubbliche, fissando contestualmente  un  limite
alla spesa complessiva  delle  stesse,  al  fine  di  «assicurare  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti  in  sede
di Unione europea» (art. 1, comma 5). 
    Nel   compilare   l'elenco,   l'ISTAT   assumeva    come    norme
classificatorie e definitorie delle amministrazioni pubbliche  quelle
proprie del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25  giugno
1996, relativo al Sistema europeo dei  conti  nazionali  e  regionali
nella Comunita', cosiddetto SEC  95,  basato  su  metodi  statistici,
ricomprendendo nell'elenco le «unita' istituzionali» che  riscontrava
essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale  qualificazione,
dal citato regolamento. 
    In  origine,   i   giudizi   sull'impugnazione   dell'inserimento
nell'elenco erano devoluti agli organi di  giustizia  amministrativa,
nell'ambito della giurisdizione generale di legittimita'. 
    16.1.- La collocazione delle amministrazioni  pubbliche  in  tale
elenco, in se' neutrale se limitata alla sola funzione statistica, ha
progressivamente assunto, nel tempo, una portata specifica che,  come
rilevato anche dall'Avvocatura generale, ha trasceso  tale  funzione,
divenendo  sempre  piu'  determinante  ai  fini  della  verifica  del
rispetto  delle  politiche   di   convergenza   finanziaria   imposte
dall'Unione europea nonche' ai fini dell'applicazione  di  discipline
eccentriche rispetto a tali politiche. 
    Nella prospettiva di  un  rafforzamento  dell'elenco  ISTAT  come
strumento  per  il  controllo  del  deficit  e  del  debito  pubblico
nazionale, l'art. 1, comma  1,  della  legge  n.  196  del  2009  ha,
infatti, specificato che «[l]e amministrazioni  pubbliche  concorrono
al perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica  definiti  in
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i  criteri  stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita'.
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
coordinamento della finanza pubblica». 
    Il medesimo art. 1, al comma 2, ha  quindi  precisato  che  «[a]i
fini della applicazione delle  disposizioni  in  materia  di  finanza
pubblica», si intendono per amministrazioni pubbliche gli enti e  gli
altri soggetti individuati dall'ISTAT in appositi  elenchi,  che,  ai
sensi del comma successivo, sono aggiornati annualmente  «sulla  base
delle definizioni  di  cui  agli  specifici  regolamenti  dell'Unione
europea» con provvedimento di ricognizione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre. 
    Da questo punto di vista, il richiamato regolamento CE n. 2223/96
divenne determinante anche ai  fini  della  effettiva  osservanza  da
parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante  dall'art.  126  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  (TFUE),  di  evitare
disavanzi pubblici eccessivi. 
    Il Protocollo n. 12 al  TFUE  sulla  procedura  per  i  disavanzi
eccessivi, infatti, chiarisce, all'art. 2, che i concetti rilevanti a
tale  fine   (pubblico   e   pubblica   amministrazione,   disavanzo,
investimento) sono definiti ai sensi del Sistema economico dei  conti
(SEC). 
    16.2.-  Quando  le  politiche  monetariste,  assunte  a   livello
dell'Unione europea in reazione  alla  crisi  finanziaria  del  2009,
hanno condotto, attraverso l'adozione del cosiddetto Fiscal  Compact,
a una forte accentuazione del rigore finanziario richiesto agli Stati
membri, si e', parallelamente, ulteriormente rafforzato il ruolo  del
SEC e quindi dell'elenco  ISTAT,  divenuto  un  essenziale  punto  di
riferimento   per   l'applicazione   delle   norme   nazionali   che,
allineandosi ai nuovi e piu' stringenti vincoli  europei,  hanno  via
via limitato i margini di operativita' dei  soggetti  rientranti  nel
bilancio consolidato nazionale. 
    16.3.- Si e' trattato di un processo di vasta portata. 
    In particolare, la legge cost. n. 1  del  2012,  introducendo  il
nuovo primo comma nell'art. 97 Cost., ha sancito l'obbligo per  tutte
le pubbliche amministrazioni di assicurare l'equilibrio dei bilanci e
la sostenibilita' del debito pubblico, «in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea». 
    L'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 243 del 2012 ha poi
definito le «amministrazioni pubbliche» come  «gli  enti  individuati
con le procedure e gli atti previsti, in coerenza  con  l'ordinamento
dell'Unione europea, dalla normativa in  materia  di  contabilita'  e
finanza pubblica, articolati nei sottosettori  delle  amministrazioni
centrali, delle amministrazioni locali  e  degli  enti  nazionali  di
previdenza e assistenza sociale». 
    Queste disposizioni hanno  implicitamente  fatto  leva  sul  SEC:
l'elenco  ISTAT  che   lo   applica   si   e'   quindi   stabilizzato
nell'ordinamento come lo strumento funzionale  alla  definizione  del
perimetro dei  soggetti  destinatari  degli  obblighi  di  assicurare
l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito  pubblico  e,
in via strumentale, delle norme di spending review,  assumendo  cosi'
una funzione ben al di la' di quella originaria. 
    16.4.- Attualmente la normativa europea applicata dall'ISTAT  per
la ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  e'  costituita  dal
regolamento  n.  549/2013/UE  (SEC  2010),  che  ha   sostituito   il
regolamento CE n. 2223/96 (SEC 95). 
    Al fine di garantire la comparabilita' dei conti economici  degli
Stati membri, il  suddetto  regolamento  ne  richiede  l'elaborazione
«sulla base di principi  unici  e  non  diversamente  interpretabili»
(considerando n. 3), stabilendo, all'art. 1, paragrafo 2, che il  SEC
2010 prevede: a) «una metodologia (allegato A) relativa  alle  norme,
alle  definizioni,  alle  classificazioni  e  alle  regole  contabili
comuni, che devono essere utilizzate per l'elaborazione  di  conti  e
tavole su basi comparabili per le esigenze dell'Unione,  nonche'  dei
risultati» economici (ossia i  saldi  contabili);  b)  «un  programma
(allegato B) inteso a stabilire i termini entro  i  quali  gli  Stati
membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i conti e le tavole da
compilare conformemente» alla suddetta metodologia. 
    In  base  al  sistema  SEC  2010,  le  unita'  istituzionali   si
raggruppano in cinque settori istituzionali nazionali, tra  cui,  per
quanto qui interessa, quello  delle  amministrazioni  pubbliche,  che
comprende i soggetti che «agiscono da produttori di  beni  e  servizi
non destinabili alla  vendita,  la  cui  produzione  e'  destinata  a
consumi collettivi e individuali  e  sono  finanziate  da  versamenti
obbligatori effettuati  da  unita'  appartenenti  ad  altri  settori,
nonche'  dalle  unita'  istituzionali  la  cui  funzione   principale
consiste nella redistribuzione del  reddito  e  della  ricchezza  del
paese» (Allegato A, punto 2.111). 
    Tale  definizione  e'  specificata  con  una  serie  di   criteri
analitici che, in particolare, mirano a verificare se un soggetto,  a
prescindere dalla qualificazione formale, sia o meno un operatore  di
mercato, in quali condizioni di  concorrenzialita'  operi  e  se  sia
controllato da un'amministrazione pubblica (cosiddetto test market/no
market). 
    La nozione non ricomprende quindi  solo  gli  organismi  pubblici
dello Stato e degli enti territoriali, ma anche una  serie  di  altri
enti, da identificare singolarmente, a prescindere dalla personalita'
giuridica pubblica o privata di cui sono stati dotati. 
    Va  precisato  che  i  criteri  che  il  SEC  2010  delinea   per
l'individuazione  delle   amministrazioni   pubbliche   poggiano   su
circostanze di fatto, le quali, per loro natura, non  sono  statiche,
bensi'  mutevoli  nel  tempo  e  richiedono,   quindi,   un   annuale
aggiornamento del corrispondente elenco da parte dell'ISTAT. 
    16.5.- E' proprio in armonia con tale evoluzione  della  funzione
dell'elenco ISTAT che l'art. 1, comma 169, della  legge  n.  228  del
2012 ha dettato una specifica previsione per stabilire che «[a]vverso
gli atti di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata
annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e' ammesso  ricorso  alle  Sezioni  riunite
della  Corte  dei  conti,  in   speciale   composizione,   ai   sensi
dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione». 
    A decorrere dal 1° gennaio 2013, il legislatore  ha  cosi'  fatto
venire meno il precedente doppio grado di giurisdizione  del  giudice
amministrativo sui provvedimenti adottati  dall'ISTAT,  sostituendolo
con la concentrazione della giurisdizione in un unico  grado  innanzi
alle Sezioni riunite della Corte dei conti - giudice specializzato in
materia di contabilita' pubblica - in speciale composizione. 
    La suddetta previsione e' poi confluita nell'art.  11,  comma  6,
lettera b), cod. giust. contabile, che, in origine, disponeva:  «[l]e
sezioni  riunite  in  speciale  composizione,  nell'esercizio   della
propria giurisdizione esclusiva in  tema  di  contabilita'  pubblica,
decidono  in  unico  grado  sui  giudizi:  [...]  b)  in  materia  di
ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT». 
    17.- Tale disposizione e'  stata  incisa  da  quella  indubbiata,
l'art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 
    Questa, al comma  1,  ha  dettato,  come  si  e'  ricordato,  una
disciplina  particolare   per   un   ristretto   insieme   di   enti,
identificandoli espressamente ex lege, e al comma 2, invece,  in  via
generale, ha privato la  previgente  giurisdizione  della  Corte  dei
conti della cognizione delle  controversie  relative  all'inserimento
nell'elenco  ISTAT,  mantenendola  solo  in  riferimento   a   quelle
riguardanti l'applicazione delle regole di spending review. 
    Va  precisato  che  l'art.  23-quater,  inserito   in   sede   di
conversione in legge, ha riprodotto  il  contenuto  dell'art.  5  del
decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154  (Misure  finanziarie  urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che il Governo ha
deciso di trasfondere, insieme a quello degli altri quattro  articoli
dello  stesso  decreto,  in  emendamenti  al  disegno  di  legge   di
conversione del d.l. n. 137 del 2020, cosi' che l'art.  1,  comma  2,
della legge n.  176  del  2020  ha  poi  disposto  l'abrogazione  del
richiamato d.l. n. 154 del 2020. 
    18.- A seguito della suddetta modifica del  codice  di  giustizia
contabile le Sezioni riunite della Corte  dei  conti  hanno  proposto
rinvio pregiudiziale alla Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
chiedendo di interpretare la disciplina europea sui saldi di bilancio
e sul SEC 2010, unitamente ai principi di equivalenza ed effettivita'
degli  strumenti  di  tutela,  ritenendo  la  disposizione  nazionale
espressiva della volonta'  del  legislatore  di  escludere  qualsiasi
sindacato  sulla  corretta   individuazione   delle   amministrazioni
pubbliche da parte dell'ISTAT e quindi sull'esatta perimetrazione del
conto consolidato dello Stato italiano. 
    19.- La Corte di giustizia, con la sentenza 13 luglio 2023, cause
riunite C-363/21 e C-364/21  Ferrovienord  e  a.,  ha  affermato,  in
sintesi, che  la  decisione  dell'autorita'  nazionale  competente  a
definire la composizione del settore delle amministrazioni  pubbliche
ai sensi del SEC 2010 «deve poter essere contestata ed essere oggetto
di un controllo giurisdizionale», dal momento che «in assenza di  una
possibilita' di contestare tale qualificazione, l'effetto  utile  del
diritto dell'Unione non sarebbe garantito» (punto 69). 
    Ha poi  chiarito  che,  quanto  alle  modalita'  procedurali  dei
ricorsi giurisdizionali, le norme  dell'Unione  «non  ostano  ad  una
normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile  a
statuire sulla fondatezza  dell'iscrizione  di  un  ente  nell'elenco
delle amministrazioni pubbliche, purche'  siano  garantiti  l'effetto
utile dei regolamenti e  della  direttiva  summenzionati  nonche'  la
tutela giurisdizionale effettiva  imposta  dal  diritto  dell'Unione»
(punto 100). 
    Ha  quindi  rimesso  al  giudice  interno  l'accertamento   delle
condizioni per ritenere  soddisfatto  il  principio  di  effettivita'
della tutela giurisdizionale. 
    20.- Sulla scorta di questa pronuncia le Sezioni riunite in  sede
giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei  conti,  non
ritenendo integrato tale principio, hanno proceduto, con la  sentenza
19 ottobre 2023, n. 17, a disapplicare l'art. 23-quater del  d.l.  n.
137 del 2020,  come  convertito,  ritenendolo  in  contrasto  con  il
diritto dell'Unione. 
    21.- Quest'ultima sentenza e' stata impugnata per cassazione  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   dall'ISTAT,   parti
resistenti nel giudizio innanzi alle Sezioni riunite, facendo  valere
la violazione o falsa applicazione dell'art.  7  cod.  proc.  amm.  e
dell'art.  11  cod.  giust.  contabile,  come  modificato   dall'art.
23-quater del d.l. n. 137 del 2020, come  convertito,  per  avere  la
Corte dei conti ritenuto ricompreso nella sua giurisdizione il potere
di annullamento dell'elenco ISTAT. 
    Le sezioni unite civili della  Cassazione,  con  la  sentenza  n.
30220 del 2024, hanno ravvisato i presupposti per l'enunciazione  del
principio di diritto ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. 
    Al  riguardo,  pur  riscontrando  nella  formulazione   dell'art.
23-quater «indubbie ambiguita'», le Sezioni unite hanno affermato che
a fronte della contrazione dell'ambito della giurisdizione contabile,
«si sia, contestualmente,  riespansa  la  giurisdizione  del  giudice
amministrativo chiamato, nell'ambito della sua generale giurisdizione
di legittimita' disciplinata dall'art. 7 c.p.a. [...], ad operare  il
vaglio della legittimita'  dell'azione  amministrativa  e  la  tutela
degli  interessi  legittimi  alla  luce   degli   usuali   vizi   del
provvedimento, riconducibili alla incompetenza, all'eccesso di potere
ed alla violazione di legge». 
    Pertanto, «[i]n tema di impugnazione  dell'elenco  annuale  ISTAT
delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi  del  SEC  2010,
l'art.  23-quater  d.l.  n.  137  del   2020,   nel   delimitare   la
giurisdizione  della  Corte  dei  conti-sezioni  riunite  alla   sola
applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della  spesa
pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto
dell'effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita  la
giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». 
    22.- E' tale quindi, secondo il diritto vivente, la portata della
norma censurata e su di essa questa Corte e' chiamata a pronunciarsi. 
    Anche in considerazione dell'evoluzione in precedenza  descritta,
e' fondata la censura che tutti i rimettenti sollevano in riferimento
all'art. 3 Cost., per manifesto difetto  di  razionalita'  intrinseca
della norma censurata, che mantiene, a fronte del riespandersi  della
giurisdizione  amministrativa,  quella  contabile   «ai   soli   fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica». 
    22.1.-  Dirimente,  nel  giungere  a  tale  conclusione,  e',  in
particolare,  la  considerazione  dell'oggetto  sul  quale  viene   a
innestarsi il nuovo doppio binario di giurisdizione, amministrativa e
contabile:  l'elenco  ISTAT,  che,  in  quanto  espressivo   di   una
situazione giuridica  di  carattere  temporaneo,  basata  su  criteri
attinenti anche al mutevole comportamento economico degli  operatori,
ha durata solo annuale. 
    Proprio in forza di questa  particolare  natura  dell'elenco,  il
previgente  criterio  della   concentrazione   della   giurisdizione,
ottenuto intestando alla Corte dei  conti,  in  un  unico  grado,  il
sindacato   sia   sulla   correttezza   della   ricognizione    delle
amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT, sia sul rispetto  delle
regole di spending review, rispondeva a una fondamentale esigenza  di
certezza del diritto, garantita dall'assegnazione a un'unica  istanza
avanti a  un  organo  giudiziario  di  vertice,  specializzato  nella
materia contabile. 
    Le controversie inerenti sia alla soggezione che all'applicazione
delle complesse regole di spending review - delle quali peraltro  non
in pochi casi questa Corte e' intervenuta a mitigare le  rigidita'  o
addirittura a censurarne le irrazionalita' (tra le altre, sentenze n.
210 del 2022, n. 33 del 2019, n. 272 del 2015 e n.  79  del  2014)  -
potevano  cosi'   essere   risolte   unitariamente   e   in   termini
temporalmente compatibili  con  le  politiche  di  spesa  degli  enti
interessati. 
    Il frazionamento della giurisdizione, invece, ha minato in radice
questo risultato. 
    Per    effetto    della    riespansione    della    giurisdizione
amministrativa, infatti, il contenzioso sull'inserimento  nell'elenco
annuale  ISTAT  ha  perso  la  caratteristica  della   concentrazione
funzionale, risultando le controversie assegnate alla cognizione  del
giudice amministrativo territorialmente competente  in  primo  grado,
determinata in base al luogo in cui ha sede  il  soggetto  ricorrente
incluso nell'elenco. 
    Il  sistema  si  espone,  in  tal  modo,  al   rischio   di   una
giurisprudenza diversamente articolata sul territorio nazionale. 
    Ne  consegue  che  i  tempi  della  definitiva  decisione   sulla
legittimita'  o  meno  dell'inserimento  nell'elenco   si   allungano
notevolmente, divenendo scarsamente compatibili con  le  esigenze  di
certezza del  diritto  delle  amministrazioni  in  ordine  alla  loro
soggezione o meno alle regole in materia di equilibrio dei bilanci  e
sostenibilita' del debito pubblico e  a  quelle  di  spending  review
nell'annualita' a cui si riferisce l'elenco ISTAT. 
    Si e',  peraltro,  anche  aperta  la  possibilita'  di  giudicati
contrastanti. 
    In effetti, il limitato  ambito  che  la  disposizione  censurata
mantiene alla giurisdizione delle sezioni  riunite  della  Corte  dei
conti non risulta giuridicamente del tutto distinguibile  e  autonomo
da quello che spetta al giudice amministrativo. 
    Entrambi gli organi giurisdizionali  devono,  infatti,  conoscere
della qualificazione di un soggetto come amministrazione pubblica  ai
sensi delle regole stabilite  dal  diritto  dell'Unione:  il  giudice
amministrativo  per  decidere  l'oggetto  essenziale  della   propria
giurisdizione; quello contabile per accertare il  presupposto  legale
di applicazione della normativa nazionale di contenimento della spesa
pubblica. 
    Pertanto, a un eventuale rigetto del ricorso contro l'inserimento
di un ente nell'elenco da parte del giudice  amministrativo  potrebbe
seguire, in ordine alla applicabilita' della normativa  nazionale  di
contenimento della spesa, l'introduzione di un giudizio innanzi  alla
Corte  dei  conti,  che  potrebbe  comunque   pronunciarsi   in   via
incidentale, negandola, sulla stessa  validita'  dell'iscrizione  del
suddetto  ente   nell'elenco,   giungendo   quindi   a   disapplicare
l'inserimento operato dall'ISTAT. 
    Il  sistema,  in  definitiva,  oltre  a  tempi   fisiologicamente
incongruenti rispetto alle  esigenze  degli  enti  coinvolti,  sconta
anche  il  rischio  di  giudicati  contrastanti   fra   giurisdizione
amministrativa e contabile in ordine alla qualificazione del soggetto
come amministrazione pubblica. 
    Nessun   interesse   pubblico   meritevole   di   tutela   appare
giustificare un tale assetto. 
    Al riguardo, va osservato che la giurisprudenza costituzionale ha
spesso posto l'accento, in relazione alle deroghe alle regole vigenti
in via generale in materia di competenza, «sulla  necessita'  che  lo
spostamento di competenza sia previsto dalla  legge  in  funzione  di
esigenze esse stesse di rilievo costituzionale.  Tali  esigenze  sono
state identificate, ad  esempio,  nella  tutela  dell'indipendenza  e
imparzialita' del  giudice  (sentenze  n.  109  e  n.  50  del  1963,
rispettivamente  punti  2  e   3   del   Considerato   in   diritto),
nell'obiettivo di assicurare la coerenza dei giudicati e il  migliore
accertamento dei fatti nelle ipotesi di connessione tra  procedimenti
(sentenze n. 117 del 1972; n. 142 e n. 15 del 1970, entrambe punto  2
del Considerato in diritto; ordinanze n. 159 del 2000 e  n.  508  del
1989), ovvero nell'opportunita'  di  assicurare  l'uniformita'  della
giurisprudenza in relazione a determinate controversie  (sentenza  n.
117 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto)» (sentenza n. 38
del 2025). 
    Tali esigenze non sono in  alcun  modo  ravvisabili  nella  norma
censurata, che quindi senza comprensibile  giustificazione  prefigura
un sistema giurisdizionale inefficace, articolato  in  un  plesso  di
giurisdizione  speciale  ed  esclusiva  in  materia  di  contabilita'
pubblica assegnato  alla  Corte  dei  conti  e  al  contempo  in  una
giurisdizione concorrente, anch'essa speciale, di tipo generale e che
diventa principale  e  temporalmente  antecedente,  ed  eventualmente
assorbente sulla base di parametri di giudizio  che  sono  incentrati
sui vizi tipici dell'atto amministrativo. 
    Lo  sdoppiamento  della  giurisdizione  rende  quindi   aleatoria
l'applicabilita' o meno, a  un  determinato  ente,  delle  regole  di
spending review per la specifica annualita' a cui  e'  riferibile  la
breve vita dell'elenco ISTAT, compromettendo la certezza del diritto,
che costituisce, invece, la «pietra d'angolo del  sistema  di  tutele
giurisdizionali in uno Stato di diritto» (sentenza n. 13 del 2022). 
    Tale sdoppiamento della giurisdizione evidenzia dunque  un  vizio
di  manifesta  irrazionalita'  intrinseca   della   norma   censurata
(sentenze n. 38 del 2025, n. 197 del 2023, n. 186 del 2020 e  n.  166
del 2018). 
    23.- La ricomposizione della unitarieta'  e  dell'efficienza  del
sistema giurisdizionale, peraltro,  non  puo'  che  essere  raggiunta
riportando in capo alla giurisdizione contabile  anche  il  sindacato
sulla correttezza  della  ricognizione  operata  dall'ISTAT,  con  il
correlativo  potere  di  annullare  l'inserimento  nell'elenco  delle
amministrazioni  pubbliche  di  un  soggetto  privo   dei   caratteri
richiesti per questa qualificazione. 
    Infatti, la previsione di un giudizio in unico grado dinanzi alle
Sezioni riunite in speciale  composizione  non  solo  risponde,  come
detto, alla esigenza che la certezza delle situazioni  giuridiche  ed
economico-finanziarie degli enti inclusi  nell'elenco  annuale  ISTAT
non  sia  compromessa  dal  protrarsi  nel  tempo   delle   eventuali
controversie o addirittura da  giudicati  contrastanti,  ma  fa  leva
anche  sull'evidente  attinenza  delle  determinazioni   conformative
dell'elenco ISTAT «alla materia  della  contabilita'  pubblica  (art.
103, comma 2, Cost.)» (Corte di  cassazione,  sezioni  unite  civili,
ordinanza 21 febbraio 2022, n. 5626) e al legame tra questa materia e
il quadro normativo emergente dalla riforma costituzionale del  2012,
nel quale alla Corte dei conti sono state assegnate sia  funzioni  di
controllo ai fini dell'equilibrio dei bilanci  delle  amministrazioni
pubbliche, da parte della legge n. 243 del 2012 (all'art. 20), sia la
giurisdizione sul perimetro soggettivo delle stesse, da  parte  della
coeva legge n. 228 del 2012. 
    Del resto, secondo questa Corte, alla giurisdizione contabile  e'
«attribuito il controllo  sull'equilibrio  economico-finanziario  del
complesso  delle  amministrazioni  pubbliche  a  tutela   dell'unita'
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali
(artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma,  Cost.):
equilibrio e vincoli che  trovano  generale  presidio  nel  sindacato
della Corte dei conti quale magistratura  neutrale  ed  indipendente,
garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del  settore
pubblico» (sentenza n. 60 del 2013). 
    La «Corte dei conti e' quindi la sede piu' adatta»  (sentenza  n.
18 del 2019) a ricomporre la razionalita' del sistema giurisdizionale
in questione, poiche' si e' visto (supra, punto 16.1.)  che  l'elenco
ISTAT, nella misura in cui e' strumento statistico contabile,  svolge
una funzione essenziale nella  predisposizione  del  conto  economico
consolidato  dello  Stato  secondo  le  regole  del   SEC   2010   e,
conseguentemente, nella determinazione dei saldi di finanza  pubblica
rilevanti non solo a fini interni, ma, soprattutto, europei. 
    24.- Deve quindi essere dichiarato costituzionalmente illegittimo
l'art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito,
con assorbimento di tutti gli altri parametri evocati dai rimettenti. 
    25.-  Vanno  ora   esaminate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale del comma 1 del richiamato art. 23-quater, logicamente
condizionate  all'accoglimento  di  quelle  aventi   a   oggetto   la
disposizione sostanzialmente preclusiva  della  stessa  giurisdizione
contabile. 
    Esse sono inammissibili. 
    25.1.- Quanto alle ordinanze iscritte ai numeri 70 e 71 reg. ord.
del 2025 - le quali, peraltro, omettono qualsiasi  motivazione  sulla
rilevanza delle  questioni  sollevate  -  emerge  ictu  oculi  che  i
rimettenti  non  debbano   fare   applicazione   della   disposizione
censurata, riguardante soggetti diversi dai ricorrenti nei giudizi  a
quibus   (rispettivamente,   Consorzio   interuniversitario   sistemi
integrati per l'accesso e Investimenti immobiliari italiani  societa'
di gestione del risparmio spa); di qui, l'irrilevanza del  dubbio  di
legittimita' costituzionale. 
    25.2.- L'ordinanza  iscritta  al  n.  242  reg.  ord.  del  2025,
adottata in un giudizio introdotto da un ente ricompreso  nell'ambito
di applicazione della previsione censurata (Trentino  sviluppo  spa),
motiva si' la rilevanza delle  questioni  sollevate  nei  termini  in
precedenza sintetizzati (supra, punto 5.2.), ma omette di chiarire il
significato attribuito dal giudice a quo all'art. 23-quater, comma 1,
del d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 
    Infatti, solo predicandone  una  efficacia  retroattiva  potrebbe
sostenersi   la   rilevanza   della   questione    di    legittimita'
costituzionale di una disposizione entrata in vigore  successivamente
all'attivita' di  ricognizione  operata  dall'ISTAT  che  ha  portato
all'inserimento della societa' nell'elenco pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 settembre 2020, l'annullamento del quale e'  oggetto
del giudizio a quo. 
    Ma su questo punto, nella specie dirimente, il giudice rimettente
nulla dice, venendo meno cosi' «al dovere di pronunciarsi chiaramente
sul significato giuridico delle norme»  sottoposte  al  controllo  di
costituzionalita' e finendo «col rimettere alla Corte  la  scelta  di
quale sia l'interpretazione fondante il dubbio  di  costituzionalita'
sottoposto a scrutinio»; cio' che determina l'inammissibilita'  delle
questioni (sentenza n. 168 del 2020). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  23-quater,
comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori  misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai  lavoratori  e
alle  imprese,  giustizia   e   sicurezza,   connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    2) dichiara inammissibile l'intervento spiegato  da  Ferrovienord
spa nel  giudizio  relativo  all'ordinanza  iscritta  al  n.  70  del
registro ordinanze 2025, indicato in epigrafe; 
    3) dichiara ammissibile la costituzione del Procuratore  generale
della Corte dei conti nei giudizi indicati in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater, comma 1,  del  d.l.  n.  137  del
2020, come convertito,  sollevate,  in  riferimento  complessivamente
agli artt. 3, 24, 97, 101, 103, 104, 111 e 117,  primo  comma,  della
Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.  19  del  Trattato
sull'Unione europea, all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, dalla Corte dei conti,  sezioni  riunite  in  sede
giurisdizionale in speciale composizione, con le  ordinanze  iscritte
ai numeri 70, 71 e 242  del  registro  ordinanze  2025,  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI