N. 44 SENTENZA 23 febbraio - 31 marzo 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Possibilita' di applicazione allorche' si  proceda  per  il
  delitto tentato di estorsione non aggravata - Omessa previsione,  a
  differenza di quanto previsto per il reato di rapina non  aggravata
  -  Violazione  del  principio  di  eguaglianza   -   Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Possibilita' di applicazione allorche' si  proceda  per  il
  delitto consumato di estorsione non aggravata - Omessa  previsione,
  a differenza  di  quanto  previsto  per  il  reato  di  rapina  non
  aggravata - Denunciata violazione dei principi di proporzionalita',
  di  personalita'  della  responsabilita'   penale   nonche'   della
  finalita'  rieducativa  della   pena   -   Inammissibilita'   delle
  questioni. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3). 
- Costituzione, artt.3 e 27, primo e terzo comma. 
(GU n.13 del 1-4-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  131-bis,
terzo comma, numero 3), del codice penale, promossi dal  Giudice  per
le  indagini  preliminari  del  Tribunale  ordinario  di  Pavia,  con
ordinanza del 15 aprile 2025 e dal Tribunale  ordinario  di  Cassino,
sezione penale, in composizione monocratica,  con  ordinanza  del  14
luglio 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 96 e 165 del registro
ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 22 e 38, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026  il  Giudice
relatore Francesco Saverio Marini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 15 aprile 2025 (reg. ord. n. 96 del  2025),
il Giudice per le indagini preliminari  del  Tribunale  ordinario  di
Pavia ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  131-bis,  terzo
comma, numero 3), del codice penale, «nella parte in cui non consente
di considerare l'offesa "di particolare tenuita'" quando  si  procede
per il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata». 
    2.- Il rimettente premette  di  dover  decidere  in  ordine  alla
richiesta di  archiviazione,  per  particolare  tenuita'  del  fatto,
formulata dal pubblico ministero in un  procedimento  penale  per  il
reato  di  tentata  estorsione  contestato  all'indagato,  per   aver
«minacciato [la] persona offesa di non restituirle il cellulare [...]
se non avesse pagato la somma di euro  200»;  pagamento  che  non  e'
stato realizzato per l'intervento delle forze dell'ordine. 
    Ad avviso del giudice a quo, il fatto per cui si procede  sarebbe
di particolare tenuita', sia per le modalita' della condotta, essendo
stata  perpetrata  la  minaccia  solamente  con  messaggi  e   avendo
carattere meramente patrimoniale, sia  per  l'esiguita'  dell'importo
richiesto. Tuttavia, la causa di non punibilita' in  esame  non  puo'
trovare applicazione all'estorsione, ancorche' non aggravata, con  la
conseguenza che l'istanza di archiviazione dovrebbe essere rigettata;
da qui la rilevanza della questione. 
    3.- In ordine alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che la norma censurata violi l'art. 3 Cost., sotto il profilo
della disparita'  di  trattamento  rispetto  al  delitto,  assunto  a
tertium comparationis, di rapina non aggravata. 
    La causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto,
infatti, e' esclusa per il delitto di rapina solamente nelle  ipotesi
aggravate di cui all'art. 628, terzo comma, cod. pen., mentre per  il
delitto di estorsione e' esclusa tanto nella forma semplice quanto in
quella aggravata. 
    In particolare, il trattamento sanzionatorio dei due reati e'  lo
stesso  (reclusione  da  cinque  a  dieci  anni)  salvo  una  «minima
differenza solo per la pena pecuniaria»; sono previste,  in  entrambe
le fattispecie criminose, le medesime circostanze aggravanti speciali
(elencate  dall'art.  628,  terzo  comma,  cod.  pen.  e   richiamate
dall'art. 629, secondo comma, cod. pen.); questa Corte  ha  inserito,
in ciascuna delle due ipotesi di reato,  l'attenuante  del  fatto  di
lieve entita' (sentenze n. 86 del 2024 e  n.  120  del  2023)  e  per
entrambe non trova applicazione la causa di non  punibilita'  di  cui
all'art. 649 cod. pen. 
    Per quanto attiene alla disciplina processuale, da  un  lato,  e'
previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato per  entrambi  i
reati (art. 380, comma 2, lettera f, del codice di procedura penale),
dall'altro, le ipotesi aggravate sono accomunate quanto  alla  durata
massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, numero 2, cod.
proc. pen.) e quanto ai  benefici  penitenziari  (art.  4-bis,  comma
1-ter,  della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»). 
    In conclusione -  osserva  il  rimettente  -  «[a]  fronte  della
sostanziale omogeneita' di trattamento dei  due  delitti  in  plurime
discipline», la disparita'  sotto  il  profilo  della  causa  di  non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto appare  irragionevole,
anche  in  considerazione  della  circostanza  che  questa  Corte  ha
equiparato le due fattispecie sotto il  profilo  dell'attenuante  del
fatto di lieve entita',  con  la  conseguenza  che,  mentre  entrambe
«possono essere "di lieve entita'"», solamente la tentata  rapina,  e
non anche  la  tentata  estorsione,  puo'  essere  non  punibile  per
particolare tenuita' del fatto. 
    4.- Con ordinanza del 14 luglio 2025 (reg. ord. n. 165 del 2025),
il Tribunale ordinario di Cassino, sezione  penale,  in  composizione
monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  27,  commi
primo  e  terzo,  Cost.,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., «nella parte in
cui prevede che l'offesa non possa  essere  ritenuta  di  particolare
tenuita' per il delitto, consumato o tentato, di cui all'art. 629 co.
1 c.p. e non limita, al pari di quanto avviene per il delitto di  cui
all'art. 628, co. 3, c.p., l'esclusione all'ipotesi aggravata di  cui
all'art. 629, co. 2, c.p.». 
    5.- Il rimettente riferisce di procedere, in sede dibattimentale,
a carico di D. D.L., imputato del reato di  tentata  estorsione,  per
aver minacciato, con due  lettere,  la  persona  offesa  al  fine  di
ottenere  compensi  per  un'attivita'  di  consulenza  mai  prestata;
minaccia consistita nella prospettazione di un'azione legale e di una
denuncia per fatti non veritieri. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva  che  -  conclusa
l'attivita'  istruttoria  -  in  sede  di   discussione   la   difesa
dell'imputato  ha  chiesto  «l'applicazione  della   causa   di   non
punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto»,  che   «sarebbe
applicabile   ai   fatti   in   contestazione»,    stanti    l'offesa
«particolarmente tenue rispetto ai  beni  giuridici  tutelati»  e  le
«modalita'  di  aggressione  portatric[i]  di  un  altrettanto  tenue
disvalore»: la pretesa patrimoniale era, infatti, indeterminata e  la
minaccia era consistita nella prospettazione di esercitare  un'azione
legale. 
    Tuttavia,  nonostante  ricorrano  tutti  i  presupposti  previsti
dall'art. 131-bis cod. pen., la previsione di  cui  al  terzo  comma,
numero  3),  ne  esclude  l'applicazione  all'estorsione  anche   non
aggravata, come nel caso di specie. La norma  censurata  costituisce,
quindi,  l'unico  elemento  ostativo   alla   declaratoria   di   non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto. 
    6.- In ordine  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  Tribunale
rimettente ritiene, in primo luogo, che l'art. 131-bis, terzo  comma,
numero 3), cod. pen. violi l'art. 3 Cost.,  sotto  il  profilo  della
disparita' di trattamento rispetto  al  delitto,  assunto  a  tertium
comparationis, di rapina. 
    La causa  di  non  punibilita'  e'  esclusa  per  il  delitto  di
estorsione, sia «nella forma semplice» sia «nella  forma  aggravata»,
mentre per il delitto di rapina solamente  nelle  ipotesi  aggravate;
tuttavia, «le  analogie  strutturali  e  di  disciplina  tra  le  due
fattispecie [sarebbero] tali da rendere irragionevole tale disparita'
di trattamento». 
    Sotto i «profili dell'offesa e della struttura del fatto tipico»,
i due  delitti  si  caratterizzano  per  offendere  i  medesimi  beni
giuridici, il patrimonio e la  liberta'  di  autodeterminazione,  per
prevedere, come strumento di coartazione della volonta', la  minaccia
o la violenza, per essere finalizzati al conseguimento di un ingiusto
profitto; nella rapina pero' l'offesa e'  piu'  intensa,  perche'  la
«volonta' e' annientata» e non «solo compromessa». Cio' «rende palese
l'irragionevolezza   della   scelta    legislativa    di    escludere
l'applicabilita' della causa di non punibilita' di cui  all'art.  131
bis c.p. per il delitto di estorsione semplice, in cui il bene  della
liberta' di autodeterminazione e' solo compresso, e ammetterlo per il
delitto  di  rapina  semplice,  in  cui  la  liberta'  e'  totalmente
annichilita». 
    Sotto il profilo della disciplina, il  trattamento  sanzionatorio
e' lo stesso (reclusione da cinque a dieci anni), salvo  una  «minima
differenza sanzionatoria relativa alla pena pecuniaria della  multa»;
uguali  sono  anche  le  circostanze  aggravanti  speciali  (elencate
dall'art. 628, terzo comma, cod. pen.  e  richiamate  dall'art.  629,
secondo comma, cod. pen.) e la «particolare  disciplina  in  tema  di
benefici penitenziari di cui art. 4 bis co. 1 ter., l. n. 354/1975». 
    Inoltre, in ciascuna delle due ipotesi di reato, questa Corte  ha
inserito l'attenuante del fatto di lieve entita' (sentenze n. 86  del
2024 e n. 120 del 2023), in considerazione della «loro  attitudine  a
ricomprendere,    nonostante     il     trattamento     sanzionatorio
particolarmente severo,  fatti  connotati  da  un  modesto  disvalore
d'evento e d'azione». 
    In conclusione, osserva il  rimettente,  «l'analoga  struttura  e
disciplina delle fattispecie di rapina ed estorsione  non  aggravate»
determinerebbe  l'irragionevole  disparita'  di   trattamento   della
«previsione legislativa che consente l'applicazione  della  causa  di
non punibilita' per  particolare  tenuita'  del  fatto  solo  per  le
ipotesi di rapina non aggravata di cui all'art. 628 co. 1 e 2 c.p., e
non anche per le ipotesi di estorsione non aggravata di cui  all'art.
629 co.1 c.p.». 
    7.- Ad avviso del Tribunale di Cassino,  le  questioni  sarebbero
non manifestamente infondate, anche in riferimento all'art. 27, commi
primo e terzo, Cost. 
    Infatti, «escludere a priori,  pur  sussistendone  gli  ulteriori
requisiti applicativi, la possibilita' per il giudice di  qualificare
il fatto come di particolare tenuita'  in  relazione  alle  modalita'
della condotta  o  alla  esiguita'  del  danno  o  del  pericolo»  si
tradurrebbe in una «preclusione [che a sua volta si  risolverebbe  in
un automatismo sanzionatorio] che non consente al  giudice  [...]  di
individualizzare  la  risposta  ordinamentale  al  fatto   realizzato
dall'autore»,   violando   il   principio   di   personalita'   della
responsabilita' penale. 
    Infine, «l'applicazione di  una  pena  per  un  fatto  dotato  di
scarsissima offensivita' e di altrettanto tenue disvalore  d'azione»,
tale da «non meritare una risposta  sanzionatoria»,  si  porrebbe  in
contrasto con la finalita' rieducativa della pena. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    8.- Il GIP del Tribunale di Pavia  e  il  Tribunale  di  Cassino,
sezione  penale,  in  composizione  monocratica,  con  le   ordinanze
indicate in epigrafe (reg. ord. n.  96  e  n.  165  del  2025)  hanno
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis,
terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui non consente di
considerare l'offesa di particolare tenuita' allorche' si proceda per
il delitto, consumato o tentato, di estorsione non aggravata previsto
dall'art. 629, primo comma, cod. pen. 
    Entrambi i giudici  a  quibus  sospettano  che  l'esclusione  del
delitto  di  estorsione  non  aggravato,  dal  perimetro  applicativo
dell'esimente della particolare tenuita' del fatto, violerebbe l'art.
3 Cost., per disparita' di trattamento rispetto al delitto, assunto a
tertium comparationis, di rapina. 
    La causa di non punibilita', infatti, e' esclusa per  il  delitto
di estorsione, sia «nella forma semplice»  (art.  629,  primo  comma,
cod. pen.) sia «nella forma aggravata» (art. 629, secondo comma, cod.
pen.), mentre per il delitto di rapina lo e' solamente nelle  ipotesi
aggravate (art. 628, terzo comma, cod. pen.); tuttavia, «le  analogie
strutturali e di disciplina tra le due fattispecie  [sarebbero]  tali
da rendere irragionevole tale disparita' di trattamento». 
    9.-  Il  solo  Tribunale  di  Cassino  denuncia,   altresi',   la
violazione dell'art. 27,  commi  primo  e  terzo,  Cost.,  in  quanto
«escludere  a  priori,  pur  sussistendone  gli  ulteriori  requisiti
applicativi, la possibilita' per il giudice di qualificare  il  fatto
come di  particolare  tenuita'  in  relazione  alle  modalita'  della
condotta o alla esiguita' del danno o del pericolo» si tradurrebbe  -
in contrasto con il principio di personalita'  della  responsabilita'
penale - in una «preclusione [che a sua volta si risolverebbe  in  un
automatismo sanzionatorio] che  non  consente  al  giudice  [...]  di
individualizzare  la  risposta  ordinamentale  al  fatto   realizzato
dall'autore». 
    Infine, «l'applicazione di  una  pena  per  un  fatto  dotato  di
scarsissima offensivita' e di altrettanto tenue disvalore  d'azione»,
tale da «non meritare una risposta  sanzionatoria»,  si  porrebbe  in
contrasto con la finalita' rieducativa della pena. 
    10.-  I  due  giudizi  concernono  questioni  in   larga   misura
sovrapponibili e, pertanto, meritano di essere riuniti ai fini  della
decisione. 
    11.- Quanto all'ammissibilita' delle questioni, occorre osservare
quanto segue. 
    11.1.- Il GIP del Tribunale di Pavia e' investito della richiesta
di archiviazione per particolare tenuita' del  fatto,  formulata  dal
pubblico ministero in  un  procedimento  penale  per  il  delitto  di
tentata estorsione, per  aver  l'imputato  «minacciato  [la]  persona
offesa di non restituirle il cellulare [...] se non avesse pagato  la
somma di euro  200»,  pagamento  che  non  e'  stato  realizzato  per
l'intervento delle forze dell'ordine. 
    Il  rimettente  evidenzia  che  le  modalita'  della  condotta  e
l'esiguita' dell'importo richiesto indurrebbero a ritenere  integrati
i presupposti della causa di non punibilita' per particolare tenuita'
del fatto, previsti dall'art. 131-bis cod. pen. 
    Ugualmente,  il   Tribunale   di   Cassino   procede,   in   sede
dibattimentale, per  il  delitto  di  tentata  estorsione,  per  aver
l'imputato minacciato, con due lettere, la persona offesa al fine  di
ottenere  compensi  per  un'attivita'  di  consulenza  mai  prestata;
minaccia consistita nella prospettazione di un'azione legale e di una
denuncia per fatti non veritieri. 
    Il rimettente riferisce che  la  causa  di  non  punibilita'  per
particolare tenuita' del  fatto  «sarebbe  applicabile  ai  fatti  in
contestazione»,  in  ragione   dell'offesa   «particolarmente   tenue
rispetto  ai  beni  giuridici  tutelati»  e   delle   «modalita'   di
aggressione portatric[i] di un altrettanto tenue disvalore». 
    Tuttavia, l'esimente in esame non potrebbe  trovare  applicazione
nei giudizi a quibus per effetto  della  norma  censurata,  la  quale
stabilisce che «[l]'offesa  non  puo'  altresi'  essere  ritenuta  di
particolare  tenuita'  quando  si  procede:  [...]  per  i   delitti,
consumati o tentati, previsti», tra gli  altri,  dall'art.  629  cod.
pen. 
    Da qui la rilevanza delle questioni, con riferimento  al  delitto
tentato di estorsione semplice o non aggravato,  previsto  cioe'  dal
primo comma dell'art. 629 cod. pen. 
    11.2.- Entrambi i rimettenti, pero',  censurano  l'art.  131-bis,
terzo comma, numero 3), cod. pen. anche con  riferimento  al  delitto
consumato di estorsione semplice, chiedendo che  -  parallelamente  a
quanto accade per la rapina -  l'esclusione  dall'ambito  applicativo
della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto sia limitata
all'estorsione aggravata. 
    Osserva, in proposito, questa Corte  che  «[i]l  delitto  tentato
costituisce [...]  figura  autonoma  di  reato,  qualificato  da  una
propria oggettivita' giuridica e da una propria struttura,  delineate
dalla combinazione  della  norma  incriminatrice  specifica  e  dalla
disposizione contenuta nell'art. 56 cod. pen.,  che  rende  punibili,
con una pena autonoma, fatti  non  altrimenti  sanzionabili,  perche'
arrestatisi al di  qua  della  consumazione»  (ex  multis,  Corte  di
cassazione, quarta sezione penale,  sentenza  22  ottobre-6  novembre
2025, n. 36063). 
    Cio' premesso, poiche' nei giudizi a quibus, come evidenziato, si
procede per tentata estorsione, le questioni sollevate in riferimento
al delitto consumato sono inammissibili per difetto di rilevanza. 
    12.- Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 3
Cost. e' fondata. 
    12.1.- In ordine all'evoluzione della norma oggetto  di  censura,
questa  Corte,  di  recente,  ha  ricordato  che,  «[p]er  il   testo
originario dell'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art.  1,  comma
2,  del  decreto  legislativo  16  marzo   2015,   n.   28,   recante
"Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare  tenuita'
del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della  legge
28 aprile 2014, n. 67",  la  punibilita'  poteva  essere  esclusa,  a
ragione della particolare tenuita' del  fatto,  nei  reati  con  pena
detentiva massima non superiore a cinque anni. Non erano previste  le
cosiddette eccezioni nominative, cioe' in base al titolo di reato, ma
era stabilito che l'offesa non potesse essere ritenuta di particolare
tenuita' quando l'autore avesse agito per motivi abietti o futili,  o
con crudelta', anche in danno di animali, o avesse adoperato  sevizie
o  profittato  della  minorata  difesa  della   vittima,   anche   in
riferimento all'eta'  della  stessa,  o  quando  la  condotta  avesse
cagionato, o dalla stessa fossero  derivate,  quali  conseguenze  non
volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona» (sentenza n.
172 del 2025). 
    Tuttavia,  il  decreto  legislativo  10  ottobre  2022,  n.   150
(Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega  al
Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in  materia  di
giustizia riparativa e disposizioni per  la  celere  definizione  dei
procedimenti giudiziari) ha «mutato il  paradigma  nella  definizione
dello spazio operativo  dell'esimente,  poiche'  ne  ha  traslato  il
limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque  anni  di
reclusione) al minimo (non superiore a  due  anni).  Ne  e'  derivata
l'inclusione nell'area applicativa della causa di non punibilita'  di
molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due  anni,
che anteriormente erano dalla stessa esclusi a  ragione  del  massimo
edittale,  superiore  a  cinque  anni.  Questa  estensione  e'  stata
bilanciata   dall'introduzione   di   nuove   eccezioni   nominative,
dettagliate nel novellato terzo comma dell'art.  131-bis  cod.  pen.»
(ancora, sentenza n. 172 del 2025). 
    12.2.- Sulla legittimita' costituzionale di tali eccezioni questa
Corte si e' pronunciata in due recenti occasioni. 
    La sentenza  n.  172  del  2025  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte
in cui - nell'escludere che l'offesa non  possa  essere  ritenuta  di
particolare tenuita' - «si rifer[iva] agli  artt.  336  e  337  dello
stesso codice». 
    Questa Corte, infatti - procedendo a  una  «comparazione  tra  le
fattispecie ex artt. 336 e 337 cod. pen., da un  lato,  e  quella  ex
art.  338  cod.  pen.,  dall'altro»  -  ha  ritenuto  «manifestamente
irragionevole che la  causa  di  non  punibilita'  della  particolare
tenuita' del fatto [fosse] ammessa per il reato piu' grave, in  danno
dell'agente pubblico collegiale, e viceversa  esclusa  per  il  reato
meno grave, in danno dell'agente pubblico individuale». 
    La  sentenza  n.  5  del  2026  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del medesimo art. 131-bis,  terzo  comma,  numero  3),
cod. pen., questa volta «nella parte in cui prevede[va] che  l'offesa
non [potesse] essere  ritenuta  di  particolare  tenuita'  quando  si
procede[va] per  il  delitto»  di  incendio  boschivo  colposo  (art.
423-bis, secondo comma, cod. pen.). 
    Questa  Corte  ha   ravvisato   la   manifesta   irragionevolezza
dell'esclusione  del  delitto  in   esame   dall'ambito   applicativo
dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., in  quanto  «la  non
punibilita'  per  particolare  tenuita'  del  fatto,   preclusa   per
l'incendio boschivo, e' invece applicabile a tutti i reati colposi di
danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.),  cosi'  come  [...]  a
quelli colposi contro  la  salute  pubblica  (art.  452  cod.  pen.),
compresi l'epidemia e l'avvelenamento di acque»;  il  che  costituiva
«una evidente disparita' di trattamento», tenuto conto che si  tratta
di «delitti aventi oggettivita' giuridica quanto meno analoga». 
    La pronuncia, pero', ha ravvisato  l'incongruenza  piu'  evidente
nel  rapporto  con  il  delitto  di  disastro   ambientale   colposo,
ricompreso nel novero di quelli cui  e'  applicabile  l'art.  131-bis
cod. pen. «La pena minima  prevista  dall'art.  452-quinquies,  primo
comma, cod. pen. per tale delitto (cinque  anni  meno  due  terzi,  e
dunque un anno e otto mesi di  reclusione)»,  osserva  invero  questa
Corte, «e' oggi lievemente inferiore a quella prevista per il delitto
di incendio boschivo colposo (pari [oggi] a due anni di  reclusione).
Tuttavia,  la  descrizione  legislativa  del  delitto   di   disastro
ambientale  si  impernia  attorno  a  tre  macro-eventi   alternativi
connotati da un grado di  offensivita'  rispetto  all'ambiente  assai
piu' elevato rispetto a quello che caratterizza  l'incendio  boschivo
[...]. Il terzo evento, per di piu', e' descritto in termini tali  da
comprendere,  oltre  a  danni  estesi  dell'ambiente,  una  ulteriore
dimensione di lesione o  pericolo  per  la  pubblica  incolumita',  e
dunque - anche in questo caso - per la vita e l'integrita' fisica  di
un  numero  indeterminato  di  persone.  A  fronte  di  tutto   cio',
l'esclusione dell'incendio boschivo colposo di cui all'art.  423-bis,
secondo  comma,  cod.  pen.   dall'ambito   applicativo   della   non
punibilita' per particolare tenuita' del fatto costituisce», conclude
questa Corte, «una inspiegabile anomalia,  tanto  piu'  che  i  fatti
riconducibili  alla  figura  legale  dell'incendio  boschivo  possono
essere  connotati,  in  concreto,   da   gravita'   oggettiva   assai
eterogenea». 
    12.3.- Ad avviso di entrambi i rimettenti, l'art. 131-bis,  terzo
comma, numero 3), cod. pen. - nella parte  in  cui  non  consente  di
considerare l'offesa di particolare tenuita' quando si procede per il
delitto, tentato, di estorsione non aggravata - violerebbe, in  primo
luogo, l'art. 3 Cost., determinando  un'irragionevole  disparita'  di
trattamento  rispetto  al  delitto  di  rapina,  assunto  a   tertium
comparationis. 
    La causa di non punibilita' in esame, infatti, e' esclusa per  il
delitto di rapina solamente nelle ipotesi aggravate di  cui  all'art.
628, terzo comma, cod. pen., mentre e'  esclusa  per  il  delitto  di
estorsione anche non aggravato, nonostante le analogie strutturali  e
di disciplina tra le due fattispecie. 
    La  costante  giurisprudenza  costituzionale  «riconosce  l'ampia
discrezionalita'  del  legislatore  nell'individuazione   dell'ambito
oggettivo della causa di non punibilita' di cui all'art. 131-bis cod.
pen., salvo il limite della  manifesta  irragionevolezza  (ex  aliis,
sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n.
207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 5 del
2026). 
    12.4.- La comparazione tra il delitto  di  estorsione  (art.  629
cod. pen.), da un lato, e quello di  rapina  (art.  628  cod.  pen.),
dall'altro, evidenzia tale manifesta irragionevolezza. 
    I delitti  in  esame,  infatti,  rientrano  nella  categoria  dei
«delitti contro il patrimonio» previsti nel Titolo XIII del Libro  II
del codice penale e, in particolare, tra  quelli  commessi  «mediante
violenza alle cose o  alle  persone»  (Capo  I).  Essi  hanno,  quale
elemento  costitutivo  comune,  l'uso  della  violenza  o   minaccia,
strumentale  all'aggressione  patrimoniale,  tanto   che   integrano,
entrambi,  reati  plurioffensivi,  perche',  accanto  all'offesa   al
patrimonio, implicano la lesione della liberta' di autodeterminazione
della persona ed eventualmente della sua stessa integrita' fisica. 
    Come gia' evidenziato da questa Corte, il criterio distintivo tra
le due ipotesi di reato va  individuato  nel  tipo  di  coazione  che
l'agente esercita sulla vittima. Nell'estorsione ricorre, cioe',  una
«coazione  relativa  (vis  compulsiva)»,  mentre  nella  rapina   una
«coazione assoluta (vis absoluta)» (sentenza n. 86 del 2024). 
    Cio' implica «[i]n linea  teorica  [...]  una  maggiore  gravita'
della rapina», che «si distingue  [appunto]  dall'estorsione  poiche'
nell'una la persona offesa subisce una violenza o minaccia "diretta e
ineludibile", mentre nell'altra non vi e' questo "totale annullamento
della capacita' del soggetto  passivo  di  determinarsi  diversamente
dalla  volonta'  dell'agente"  (ex  plurimis,  Corte  di  cassazione,
sezione seconda penale,  sentenze  15  febbraio-17  maggio  2023,  n.
21078, e 15 settembre-28 ottobre 2021, n. 38830)»  (sempre,  sentenza
n. 86 del 2024). 
    Tuttavia, «e' lo stesso legislatore  che,  parificando  i  minimi
edittali, dimostra di considerare i  due  titoli  di  reato  omogenei
quanto all'offensivita' astratta, sull'implicito presupposto  che  la
liberta' morale debba  essere  protetta  non  meno  che  la  liberta'
fisica» (ancora, sentenza n. 86 del 2024). 
    Peraltro, nonostante alcuni elementi  differenziali  tra  le  due
ipotesi di reato - come l'oggetto materiale della condotta,  il  tipo
di violenza che puo'  essere  impiegato  dall'agente,  la  necessaria
verificazione o meno dell'evento  di  ingiusto  profitto  con  altrui
danno ai fini della consumazione, la conseguente  configurazione  del
dolo come generico  o  specifico  -  questa  Corte,  considerando  la
coincidenza dell'interesse alla loro repressione, ha gia' proceduto a
una «considerazione unitaria dei delitti di rapina e di  estorsione»,
che  l'hanno  indotta  a  ritenere  «costituzionalmente   necessaria»
l'addizione, quale «"valvola di  sicurezza"»,  dell'attenuante  della
lieve entita' del fatto (sentenza n. 86 del 2024, che ha esteso  alla
rapina la suddetta attenuante gia' prevista dalla sentenza n. 120 del
2023 per l'estorsione). Considerazione unitaria dei delitti di rapina
e di estorsione che  emerge  -  come  correttamente  evidenziato  dai
rimettenti - anche dalla disciplina delle due ipotesi di reato, tanto
sul piano del trattamento  sanzionatorio  e  della  latitudine  della
condotta, quanto sul piano processuale e dei benefici penitenziari. 
    Cosi', in particolare, quanto al  trattamento  sanzionatorio,  la
pena detentiva - pari, in entrambe le fattispecie, alla reclusione da
cinque a  dieci  anni  -  «ha  registrato  nel  corso  del  tempo  un
progressivo inasprimento, che ha interessato principalmente il minimo
edittale» (sentenza n. 86 del 2024, nello stesso  senso  sentenza  n.
120 del 2023), definito da questa  Corte  «di  notevole  asprezza»  e
«introdotto per contenere fenomeni criminali seriamente lesivi  della
persona e del patrimonio» (sempre sentenza n. 86 del 2024). 
    E' inoltre previsto un identico sistema di circostanze aggravanti
speciali, che sono elencate dal terzo comma dell'art. 628 cod. pen. e
semplicemente richiamate dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen.: a
entrambe le  ipotesi  di  reato  non  si  applica  la  causa  di  non
punibilita' prevista dall'art. 649 cod. pen. per  fatti  commessi  in
danno di congiunti. 
    Peraltro, come gia' posto in evidenza, in entrambe le fattispecie
delittuose  e'  stata  introdotta  da  questa  Corte  la  circostanza
attenuante  del  fatto  di  lieve  entita'.  Se  e'  vero  che  detta
circostanza e' cosa diversa dalla causa di non punibilita'  dell'art.
131-bis cod. pen. (cosi', sentenza n. 207 del 2017), questa  Corte  -
nelle ricordate pronunce n. 86 del 2024  e  n.  120  del  2023  -  ha
equiparato i due titoli di  reato  dell'estorsione  e  della  rapina,
«avuto riguardo [sia] al  comune  elevato  minimo  edittale  di  pena
detentiva [sia] alla pari latitudine dello schema  legale»  (sentenza
n. 86 del 2024). 
    Con riferimento a quest'ultima, la Corte  ha  osservato  come  la
descrizione tipica operata sia dall'art. 628 sia dall'art.  629  cod.
pen. evidenzi «una varieta' di  condotte  materiali»  particolarmente
ampia, poiche' «la violenza o minaccia puo' essere di modesta portata
e l'utilita' perseguita, ovvero il danno cagionato, di valore infimo»
(sentenza n. 86 del 2024). 
    Sul piano processuale, poi, l'art. 380, comma 2, lettera f), cod.
proc. pen. prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di  reato  sia
per la rapina sia per l'estorsione, anche nella forma non  aggravata;
mentre l'art. 407, comma 2, numero 2), cod. proc. pen., fissa in  due
anni la durata massima  delle  indagini  preliminari  per  rapina  ed
estorsione, ma solamente nell'ipotesi in cui  ricorrano  una  o  piu'
circostanze  aggravanti  previste,  rispettivamente,  dall'art.  628,
terzo comma, e dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. 
    Con riferimento  ai  benefici  penitenziari,  poi,  la  rapina  e
l'estorsione, nelle sole forme aggravate di cui agli artt. 628, terzo
comma, e 629, secondo comma, cod. pen., appartengono alla  cosiddetta
seconda fascia di reati (art. 4-bis, comma 1-ter, ordin. penit.), per
i quali e' ammessa la concessione di detti benefici, purche'  non  vi
siano elementi tali da far ritenere la  sussistenza  di  collegamenti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. 
    Peraltro, dai lavori preparatori  del  d.lgs.  n.  150  del  2022
emerge che l'esclusione del delitto di rapina aggravato dal perimetro
applicativo dell'esimente di  tenuita'  e'  giustificata,  oltre  che
dalla  particolare  gravita'  e  dall'idoneita'  a  destare   allarme
sociale, dal parallelismo con  la  disciplina  dettata,  in  tema  di
benefici penitenziari, dal menzionato art. 4-bis ordin. penit.  Anche
da questo punto di vista, il diverso trattamento riservato  alle  due
figure delittuose della rapina e dell'estorsione e' allora  privo  di
giustificazione. 
    12.5.- Nonostante alcune diversita' sul piano della  tipizzazione
delle  fattispecie  delittuose  messe   a   confronto,   dunque,   e'
riscontrabile una loro omogeneita', attestata dall'identita' dei beni
giuridici  tutelati,  costituzionalmente  rilevanti,  dall'essere  la
condotta tipica caratterizzata dall'uso della  violenza  o  minaccia,
dalla strutturazione come reati di danno, dall'identita'  della  pena
detentiva edittale, che  denota,  come  gia'  evidenziato  da  questa
Corte, una considerazione omogenea dei due titoli  di  reato  «quanto
all'offensivita' astratta»  (ancora,  sentenza  n.  86  del  2024)  e
all'idoneita' che i fatti concreti si discostino da essa (sentenza n.
171 del 2025). 
    Questa omogeneita' rende manifestamente irragionevole la  diversa
disciplina prevista, con riferimento  all'esimente  di  cui  all'art.
131-bis cod.  pen.,  per  il  tentativo  del  delitto  di  estorsione
rispetto al tentativo del delitto di rapina, ossia la previsione  che
la causa di non punibilita' della particolare tenuita' del fatto  sia
esclusa per l'estorsione (tentata) semplice e non, come accade per la
rapina, solamente per le ipotesi aggravate. 
    13.- Per le ragioni sopra esposte, va dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod.  pen.,
nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere  ritenuta  di
particolare  tenuita'  quando  si  procede  per  il  delitto  tentato
previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen. 
    L'accoglimento della questione sollevata in riferimento  all'art.
3 Cost. comporta l'assorbimento della censura relativa  all'art.  27,
commi primo e terzo, Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  131-bis,
terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede
che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita'  quando
si procede per il  delitto  tentato  previsto  dall'art.  629,  primo
comma, cod. pen.; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod.  pen.,
nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere  ritenuta  di
particolare tenuita' quando  si  procede  per  il  delitto  consumato
previsto  dall'art.  629,  primo  comma,  cod.  pen.,  sollevate,  in
riferimento  agli  artt.  3  e  27,  commi  primo  e   terzo,   della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari  del  Tribunale
ordinario di Pavia e dal  Tribunale  ordinario  di  Cassino,  sezione
penale, in composizione monocratica, con  le  ordinanze  indicate  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                 Francesco Saverio MARINI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA