MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Pubblicazione dei regolamenti di  esecuzione  della  Commissione  che
cancellano le registrazioni delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP)  dei  vini  «Colli  Aprutini»,  «Colli  del  Sangro»,  «Colline
Frentane», «Colline  Pescaresi»,  «del  Vastese/Histonium»,  «Colline
Teatine», «Terre di Chieti». (26A01620) 
(GU n.78 del 3-4-2026)

 
    Si rende noto che nella Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea
(Serie L) sono stati pubblicati i  regolamenti  di  esecuzione  della
Commissione  che  cancellano  le  registrazioni   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP) dei  vini  «Colli  Aprutini»,  «Colli  del
Sangro»,    «Colline    Frentane»,    «Colline    Pescaresi»,    «del
Vastese/Histonium», «Colline Teatine», «Terre di Chieti». 
    I  riferimenti  elettronici  relativi  alle   pubblicazioni   dei
suddetti  regolamenti  di  esecuzione  sono  consultabili  sul   sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e                            delle                            foreste
(https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2
3140). 
    Considerato che tali regolamenti di esecuzione entrano in  vigore
il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, di seguito  si  riportano  le  date  a
partire dalle quali non sara' piu' consentito  riclassificare  a  IGP
«Colli Aprutini», «Colli del Sangro»,  «Colline  Frentane»,  «Colline
Pescaresi», «del Vastese/Histonium»,  «Colline  Teatine»,  «Terre  di
Chieti», ai sensi dell'art. 38, comma  2,  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238, le partite di vini atti a divenire DOP oppure designati
da altre IGP: 
      IGP «Colli Aprutini» dal 6 aprile 2026; 
      IGP «Colli del Sangro» dal 7 aprile 2026; 
      IGP «Colline Frentane» dal 9 aprile 2026; 
      IGP «Colline Pescaresi» dal 9 aprile 2026; 
      IGP «del Vastese/Histonium» dal 13 aprile 2026; 
      IGP «Colline Teatine» dal 14 aprile 2026; 
      IGP «Terre di Chieti» dal 14 aprile 2026. 
    Sono fatte salve le partite di vini in giacenza gia'  rivendicati
o riclassificati a tali IGP, di cui e' consentito lo smaltimento fino
ad esaurimento delle scorte, purche'  le  relative  operazioni  siano
state annotate nei registri obbligatori e  comunicate  al  competente
organismo di controllo autorizzato prima delle date sopra indicate. 
    A  decorrere  da  tali  date   cessera'   la   protezione   delle
corrispondenti indicazioni geografiche protette (IGP) nel  territorio
dell'Unione europea e dei Paesi terzi con i quali l'Unione europea ha
stipulato appositi accordi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.