PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 aprile 2026 

Ordinanza  di  protezione  civile  per   favorire   e   regolare   il
completamento delle attivita' e delle funzioni  ancora  in  corso  di
definizione per il superamento dello stato di emergenza determinatosi
nel settore del traffico e  della  mobilita'  nell'asse  autostradale
Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e
nel raccordo autostradale  Villesse  Gorizia.  (Ordinanza  n.  1188).
(26A01891) 
(GU n.90 del 18-4-2026)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
11 luglio 2008 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino
al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico  e  della
mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella
tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse
- Gorizia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 dicembre 2024, con il quale il  predetto  stato  di  emergenza  e'
stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3702 del 5 settembre 2008, n. 3716 del 19 novembre 2008, n. 3764  del
6 maggio 2009, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3885 del 2 luglio  2010,
n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3954 del 22 luglio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
marzo 2014; 
  Visto l'art. 6-ter, comma 2, del decreto-legge 20 giugno  2012,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  le  modifiche  introdotte   dal
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio  2012,  n.  100,  all'art.  5  della  legge  24
febbraio  1992,  n.  225,  non   sono   applicabili   alla   gestione
commissariale di cui all'emergenza in rassegna; 
  Vista la nota prot. n. 3644  del  9  settembre  2025,  con  cui  il
Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Commissario
delegato per l'emergenza  della  mobilita'  riguardante  l'A4  ed  il
raccordo  Villesse  Gorizia,  evidenziando   le   criticita'   ancora
presenti,  con  conseguenti  rischi  per  la   pubblica   e   privata
incolumita' ha rappresentato la necessita'  che  venga  mantenuta  in
capo al  medesimo  la  competenza  in  ordine  all'ultimazione  delle
iniziative finalizzate al ritorno  alla  normalita'  per  il  periodo
successivo alla chiusura dello stato di emergenza; 
  Considerata la necessita',  in  particolare,  di  pervenire  quanto
prima all'approvazione dei progetti esecutivi dell'ampliamento con la
terza corsia del tratto di autostrada A4 ancora a due corsie presente
in Regione Veneto nonche' del correlato nuovo svincolo e  casello  di
San Stino di Livenza per risolvere dette criticita'; 
  Visto l'art. 1, comma 16 del decreto-legge  31  dicembre  2025,  n.
200,  che  stabilisce  che  in  relazione  allo  stato  di  emergenza
determinatosi nel settore del traffico e  della  mobilita'  nell'asse
autostradale Corridoio  V  dell'autostrada  A4  nella  tratta  Quarto
d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse  Gorizia,  al
fine  di  consentire  l'approvazione  dei  progetti  esecutivi  e  il
completamento delle attivita' e delle funzioni  ancora  in  corso  di
definizione gia' avviate dal Commissario delegato,  si  provvede,  in
deroga all'art. 6-ter, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, mediante una o piu' ordinanze del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile da adottare entro  il  31  gennaio  2026  ai  sensi
dell'art. 26 del codice della protezione civile  di  cui  al  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ravvisata la necessita' di adottare  un'ordinanza  ai  sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio  delle
funzioni commissariali  in  via  ordinaria  nel  coordinamento  degli
interventi,  conseguenti  all'evento,  pianificati   e   non   ancora
ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto e  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per garantire l'approvazione dei progetti esecutivi e il
  completamento delle attivita' e delle funzioni ancora in  corso  di
  definizione in relazione allo stato di emergenza determinatosi  nel
  settore del  traffico  e  della  mobilita'  nell'asse  autostradale
  Corridoio V  dell'autostrada  A4  nella  tratta  Quarto  d'Altino -
  Trieste e nel raccordo autostradale Villesse Gorizia. 
 
  1. Il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gia'
Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  3702/2008  e  successive
modifiche e integrazioni, e' individuato quale soggetto  responsabile
e provvede, fino al 31 marzo 2027, quale ulteriore periodo necessario
per il rientro nel regime ordinario,  all'approvazione  dei  progetti
esecutivi ed al completamento delle attivita' e delle funzioni ancora
in corso di definizione, dal medesimo avviate in relazione allo stato
di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita'
nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada  A4  nella  tratta
Quarto d'Altino  -  Trieste  e  nel  raccordo  autostradale  Villesse
Gorizia, citate in premessa. 
  2.  Il  predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla   successiva
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate  e  degli  affidamenti  ancora  in  essere   ai   soggetti
ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile  e'  autorizzato,
per ulteriori sei mesi, ferma  in  ogni  caso  l'inderogabilita'  dei
vincoli  di  finanza  pubblica,  ad  avvalersi   delle   disposizioni
derogatorie in  materia  di  affidamento  di  lavori  pubblici  e  di
acquisizione di beni  e  servizi  nonche'  per  la  rimodulazione  di
termini  analiticamente  individuati  specificatamente  nell'art.   4
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3702/2008. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di  cui  al  comma  1  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi con il relativo stato di attuazione  e  il  cronoprogramma
per quelli non conclusi. 
  4. Il soggetto responsabile,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale dei soggetti attuatori nominati ai sensi dell'art. 1, comma  3
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3702/2008, della struttura costituita ai sensi dell'art. 2,  comma  1
della citata ordinanza n. 3702/2008, i cui oneri sono a carico  delle
risorse destinate al superamento della criticita' di cui  all'art.  6
della  medesima  ordinanza,  nonche'  di  societa'  Autostrade   Alto
Adriatico S.p.a. e di Friuli-Venezia  Giulia  Strade  S.p.a.  per  le
opere di rispettiva competenza. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  1  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi,  il  predetto  soggetto  responsabile  approva  i  progetti
esecutivi dei medesimi ai sensi dell'art. 3,  comma  4  della  citata
ordinanza  n.  3702/2008  ed  utilizza  le   risorse   destinate   al
superamento del contesto di criticita' in rassegna di cui all'art.  6
dell'ordinanza n. 3702/2008. 
  6. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma 5,  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei piani approvati. 
  7. Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento. Il medesimo soggetto  responsabile,  inoltre,
alla  conclusione  del  mandato,  fornisce  al   Dipartimento   della
protezione civile una relazione delle attivita' svolte. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 aprile 2026 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano