N. 54 SENTENZA 9 febbraio - 17 aprile 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Reati e pene - Pene pecuniarie principali - Mancato pagamento entro i
  termini (insolvenza) - Conversione nella semiliberta' sostitutiva -
  Alternativita'  della  conversione  nella  detenzione   domiciliare
  sostitutiva  -  Omessa  previsione  -  Disparita'  di   trattamento
  rispetto  alla  disciplina  delle  pene  pecuniarie  sostitutive  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
Reati e pene - Pene pecuniarie principali - Mancato pagamento entro i
  termini (insolvenza) - Conversione nella  semiliberta'  sostitutiva
  anziche' nella  detenzione  domiciliare  sostitutiva  -  Denunciata
  irragionevolezza e violazione  della  finalita'  rieducativa  della
  pena - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge 24 novembre 1981, n.  689,  art.  102;  codice  di  procedura
  penale, art. 660, comma 3. 
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma. 
(GU n.16 del 22-4-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco  D'ALBERTI,  Antonella  SCIARRONE  ALIBRANDI,
  Massimo  LUCIANI,  Maria  Alessandra   SANDULLI,   Roberto   Nicola
  CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  102  della
legge 24 novembre 1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale)  e
dell'art. 660, comma 3, del codice di procedura penale, promossi  dal
Magistrato di sorveglianza di Bologna, con ordinanze del 31  marzo  e
del 16 aprile 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 84  e  89  del
registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2026  il  Giudice
relatore Massimo Luciani; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 31  marzo  2025,  iscritta  al  n.  84  del
registro ordinanze 2025, il Magistrato di  sorveglianza  di  Bologna,
chiamato a pronunciarsi  sulla  domanda  di  conversione  della  pena
pecuniaria proposta, ai sensi dell'art. 660 del codice  di  procedura
penale, dal pubblico  ministero  presso  il  Tribunale  ordinario  di
Ferrara nei confronti di A. G., ha  sollevato,  in  riferimento  agli
artt. 3, secondo comma, 13 e 27,  terzo  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 102 della legge 24
novembre 1981, n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale)  e,  «in  via
consequenziale», dell'art. 660, comma 3, dello stesso cod. proc. pen.
- come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 71, comma 1,  lettera
dd), e 38, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150 (Attuazione della  legge  27  settembre  2021,  n.  134,
recante delega al  Governo  per  l'efficienza  del  processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari)  -,  nella  parte  in
cui, in caso di mancato  pagamento  della  pena  pecuniaria  entro  i
termini, prevedono  la  conversione  nella  semiliberta'  sostitutiva
anziche' nella detenzione domiciliare  sostitutiva,  ovvero,  in  via
subordinata, nella parte in cui non prevedono la conversione, in  via
alternativa,  nella  semiliberta'  sostitutiva  «o  nella  detenzione
domiciliare sostitutiva» (enfasi nell'originale). 
    Il giudice a quo espone che nei confronti di A. G.  -  condannato
alla pena di anni due e giorni venti di reclusione ed  euro  3.000,00
di  multa  per  i  delitti  di  traffico  di  sostanze  stupefacenti,
resistenza a pubblico ufficiale e lesioni  personali  -  il  pubblico
ministero competente ha emesso, ai sensi  dell'art.  660  cod.  proc.
pen., ordine di esecuzione della pena  pecuniaria,  ingiungendone  il
pagamento entro novanta giorni ed emettendo gli avvisi  previsti  dal
comma 3 della citata norma, compreso quello concernente  la  facolta'
di richiedere entro venti  giorni  la  rateizzazione  della  predetta
pena. Scaduto il termine per il pagamento, e in assenza di  richiesta
di rateizzazione, il pubblico ministero  ha  trasmesso  gli  atti  al
Magistrato di sorveglianza per provvedere alla conversione della pena
pecuniaria. 
    Accertata la condizione di «insolvenza» (cosiddetta colpevole)  e
non di «insolvibilita'» (cosiddetta incolpevole) del  condannato,  in
quanto titolare di redditi adeguati e sufficienti al pagamento  della
pena  pecuniaria,  il  rimettente,  non  potendo  piu'  disporre  una
rateizzazione del pagamento, essendo  decaduto  da  tale  facolta'  a
causa dell'inerzia del condannato  medesimo,  dovrebbe  stabilire  la
conversione della  pena  pecuniaria  non  pagata  nella  semiliberta'
sostitutiva per dodici giorni, secondo  il  criterio  di  ragguaglio,
previsto dall'art. 135 del codice penale, di euro 250,00 per  ciascun
giorno di pena detentiva. 
    1.1.- In sede di motivazione della rilevanza della questione,  il
rimettente fa leva sulle circostanze descritte in chiusura del  punto
che  precede,  affermando  che  soltanto  una   volta   disposta   la
restrizione  «in  carcere»,  il  condannato  potrebbe   chiedere   la
rateizzazione del pagamento, senza possibilita' di vedersi applicata,
in luogo della  misura  restrittiva  della  semiliberta',  la  misura
limitativa della detenzione domiciliare sostitutiva. 
    D'altro  canto,  non   sarebbe   praticabile   un'interpretazione
costituzionalmente orientata, univoco essendo il tenore della  norma,
che, per l'ipotesi di conversione della pena  pecuniaria  principale,
non lascia al giudice alcun margine di discrezionalita'. 
    1.2.- Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ritiene che le norme censurate contrastino innanzitutto con gli artt.
3, secondo comma, e 13 Cost. 
    In premessa, il giudice a quo illustra i  principali  profili  di
modifica della disciplina delle pene pecuniarie introdotti dal d.lgs.
n. 150 del 2022, mosso  dall'intento  di  garantire  effettivita'  al
sistema  sanzionatorio  pecuniario,   cosi'   fondando   una   valida
alternativa alla pena carceraria. Mentre nel  sistema  previgente  la
pena pecuniaria era considerata un mero credito dello Stato verso  il
condannato, la cui riscossione avveniva mediante ruolo  (affidato  in
passato agli Uffici recupero crediti e poi,  dal  2009,  agli  agenti
incaricati della riscossione), attualmente la  competenza  funzionale
e'  stata  affidata  al  pubblico  ministero,  che   da'   avvio   al
procedimento di riscossione mediante un  vero  e  proprio  ordine  di
esecuzione.  Inoltre,  in  caso  di  mancato  pagamento  della   pena
pecuniaria entro il termine, il pubblico ministero trasmette gli atti
al magistrato di sorveglianza per la conversione, che viene  disposta
con ordinanza, previo accertamento della condizione di  insolvenza  o
di insolvibilita' del condannato. 
    Il  rimettente   evidenzia   che,   mentre   per   l'ipotesi   di
insolvibilita'  cosiddetta  incolpevole  puo'  essere   disposta   la
conversione  nel  lavoro  di  pubblica  utilita'  o,   in   caso   di
opposizione, nella detenzione domiciliare sostitutiva sia per le pene
pecuniarie principali (art. 103 della legge n. 689 del 1981) sia  per
le pene pecuniarie sostitutive (art. 71 della legge n. 689 del 1981),
per l'ipotesi di insolvenza cosiddetta colpevole la disciplina  della
conversione diverge a  seconda  che  si  tratti  di  pena  pecuniaria
principale o sostitutiva. Invero, mentre l'art. 102  della  legge  n.
689 del 1981 prevede la conversione della pena pecuniaria  principale
soltanto nella semiliberta' sostitutiva, l'art. 71 della legge citata
prevede  la  conversione  della  pena  pecuniaria  sostitutiva  nella
semiliberta' o nella detenzione domiciliare. 
    Tanto premesso, il giudice a quo, richiamata la giurisprudenza di
questa  Corte  in  materia  di  principio   di   ragionevolezza   (in
particolare, sentenze n. 1130 del 1988 e n. 53 del 1958), ritiene che
la  scelta  legislativa  di  prevedere   soltanto   la   semiliberta'
sostitutiva in sede di conversione della pena  pecuniaria  principale
violi il principio di proporzionalita', valendosi - afferma - di  una
«truffa delle etichette». 
    La norma censurata, infatti, prevede la conversione in una misura
restrittiva,  e  non   semplicemente   limitativa,   della   liberta'
personale, in quanto la  semiliberta'  e'  definita  come  un  regime
detentivo e «si espia  in  carcere».  Richiamando  la  giurisprudenza
europea (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza
21 ottobre 2013,  Del  Rio  Prada  contro  Spagna)  e  costituzionale
(sentenza n. 32 del 2020), il rimettente sostiene che la semiliberta'
sostitutiva  comporterebbe  una  «modifica  qualitativa  della   pena
nell'alternativa dentro-fuori dal carcere»  (enfasi  nell'originale),
in sede di conversione di una pena che non ha carattere inframurario. 
    Cio' posto, l'ordinanza di rimessione afferma che il  legislatore
avrebbe dovuto individuare nella detenzione  domiciliare  sostitutiva
«la misura principe» per le ipotesi di  insolvenza,  in  quanto  essa
realizzerebbe un miglior contemperamento tra le esigenze  punitive  e
la  liberta'  personale  del  condannato,  nell'ottica   del   minimo
sacrificio necessario della medesima. 
    - In via subordinata, il rimettente ritiene che le norme  di  cui
agli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc.
pen. contrastino con gli artt. 3,  secondo  comma,  13  e  27,  terzo
comma, Cost., in ragione della disparita' di trattamento che  sarebbe
determinata dal diverso meccanismo di conversione previsto in caso di
insolvenza per le pene pecuniarie «originarie» - in ordine alle quali
e' contemplata solo la semiliberta'  sostitutiva  -  e  per  le  pene
pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi -  in  ordine  alle
quali e'  contemplata  l'alternativa  tra  detenzione  domiciliare  e
semiliberta' -, ferma invece l'identita' di disciplina per  l'ipotesi
di insolvibilita'. 
    Al riguardo, il giudice a quo sottolinea che, in entrambi i casi,
la conversione rinviene la propria genesi in un medesimo fatto (cioe'
nel mancato pagamento della pena pecuniaria  per  condotta  colpevole
del condannato). 
    Tuttavia, la normativa censurata  farebbe  si'  che  il  medesimo
presupposto di fatto e di diritto  fondi  discipline  «divergenti  in
ragione del genus della pena cui accede»,  cosi'  incorrendo  in  una
violazione del principio di eguaglianza sostanziale di  cui  all'art.
3, secondo comma, Cost., e in una irragionevolezza per disparita'  di
trattamento di situazioni eguali. 
    In tal senso, richiamando  la  relazione  di  accompagnamento  al
d.lgs. n. 150 del 2022, la diversita' di disciplina sembra al giudice
a quo fondata sull'intento, nel caso di  conversione  delle  sanzioni
pecuniarie originarie, non solo di sanzionare l'insolvenza, ma  anche
di punire il reato per il quale e' stata disposta la  condanna  e  la
cui  sanzione  e'  rimasta  ineseguita:  «[a]lla   base   di   questa
differenziazione si potrebbe  cogliere  l'idea  che  mentre  le  pene
pecuniarie originarie di solito accedono a reati gravi quale sanzione
principale, la pena pecuniaria sostitutiva rappresenterebbe,  secondo
la prospettiva assunta dal legislatore  la  piu'  mite  risposta  che
l'ordinamento offre ad una sanzione detentiva contenuta entro  l'anno
e, in ipotesi, cio' evidenzierebbe tale misura  come  statisticamente
applicabile a delitti di minore gravita'» (enfasi nell'originale). 
    Tale profilo sarebbe, secondo il  rimettente,  irragionevole,  in
quanto l'art.  57,  ultimo  comma,  della  legge  n.  689  del  1981,
stabilisce che «[l]a pena pecuniaria si considera sempre  come  tale,
anche  se  sostitutiva  della  pena   detentiva»,   cosi'   indicando
l'irrilevanza dell'originarieta' o meno della natura pecuniaria della
sanzione. Inoltre, la differenza di disciplina  condurrebbe  a  esiti
paradossali: una  pena  originariamente  pecuniaria  potrebbe  essere
convertita  in  una  «pena   qualitativamente   carceraria»   (enfasi
nell'originale), mentre una pena originariamente  detentiva  potrebbe
comportare anche forme detentive di tipo domiciliare. 
    Il criterio  di  conversione  sarebbe  dunque  discriminatorio  e
irragionevole, con lesione anche dell'art. 13 Cost. e del  «principio
di emenda» sancito dall'art. 27, terzo comma, Cost. 
    Tale ultimo parametro  costituzionale,  in  particolare,  sarebbe
violato perche' «la rigidita' della norma, nel prevedere la sola pena
sostitutiva massima in sede di conversione, frustra il  principio  di
emenda e la tendenziale finalita' rieducativa della pena». 
    1.3.- Con ordinanza del 16 aprile 2025, iscritta  al  n.  89  del
registro ordinanze 2025, il Magistrato di  sorveglianza  di  Bologna,
chiamato a pronunciarsi  sulla  domanda  di  conversione  della  pena
pecuniaria proposta, ai sensi dell'art.  660  cod.  proc.  pen.,  dal
pubblico ministero  presso  il  Tribunale  ordinario  di  Forli'  nei
confronti di D.A. D.N., ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  3,
secondo comma, 13 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981 e,  «in  via
consequenziale», dell'art. 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte
in cui non prevedono la conversione della  pena  pecuniaria,  in  via
alternativa,  nella  semiliberta'  sostitutiva  «o  nella  detenzione
domiciliare sostitutiva». 
    Il giudice a  quo  espone  che  nei  confronti  di  D.A.  D.N.  -
condannato  alla  pena  di  euro   1.840,00   di   ammenda   per   la
contravvenzione di porto abusivo di  arma  -  il  pubblico  ministero
competente ha emesso, ai sensi dell'art. 660 cod. proc. pen.,  ordine
di esecuzione della pena pecuniaria, ingiungendo il  pagamento  entro
novanta giorni ed emettendo gli avvisi previsti  dal  comma  3  della
citata norma, compreso quello concernente la facolta'  di  richiedere
entro venti giorni la rateizzazione della pena pecuniaria. Scaduto il
termine per il pagamento, in assenza di richiesta  di  rateizzazione,
il  pubblico  ministero  ha  trasmesso  gli  atti  al  Magistrato  di
sorveglianza per provvedere alla conversione della  pena  pecuniaria.
Accertata la condizione di «insolvenza» cosiddetta colpevole e non di
«insolvibilita'» cosiddetta incolpevole del condannato,  titolare  di
redditi adeguati e sufficienti al pagamento della pena pecuniaria, il
Magistrato  di  sorveglianza,   non   potendo   piu'   disporre   una
rateizzazione del  pagamento,  essendo  decaduto  da  tale  facolta',
dovrebbe stabilire la conversione della pena  pecuniaria  non  pagata
nella semiliberta' sostitutiva per sette giorni, secondo il  criterio
di ragguaglio, previsto dall'art. 135 cod. pen., di euro  250,00  per
ciascun giorno di pena detentiva. 
    1.3.1.- In sede di motivazione della rilevanza  delle  questioni,
il rimettente fa leva sulle circostanze  descritte  in  chiusura  del
punto che precede, affermando che  soltanto  una  volta  disposta  la
«carcerazione» il condannato potrebbe chiedere la  rateizzazione  del
pagamento, senza possibilita' di vedersi applicare,  in  luogo  della
misura restrittiva della semiliberta',  la  misura  limitativa  della
detenzione domiciliare sostitutiva. 
    D'altro  canto,  non   sarebbe   praticabile   un'interpretazione
costituzionalmente  orientata,  ostandovi  il  tenore  univoco  della
norma, che,  per  l'ipotesi  di  conversione  della  pena  pecuniaria
principale, non lascia al giudice alcun margine di discrezionalita'. 
    1.3.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo,
illustrati  in  premessa  i  principali  profili  di  modifica  della
disciplina delle pene pecuniarie introdotti dal  d.lgs.  n.  150  del
2022, con argomenti  sostanzialmente  sovrapponibili  a  quelli  gia'
esposti supra (punto 1.2.), ritiene che le norme di  cui  agli  artt.
102 della legge n. 689 del 1981 e  660,  comma  3,  cod.  proc.  pen.
contrastino con gli artt. 3, secondo comma, 13  e  27,  terzo  comma,
Cost., per la disparita' di trattamento determinata dai meccanismi di
conversione previsti in caso di insolvenza  per  le  pene  pecuniarie
«originarie» - per le  quali  e'  contemplata  solo  la  semiliberta'
sostitutiva - e quelli previsti per le  pene  pecuniarie  sostitutive
delle  pene  detentive  brevi  -  per   le   quali   e'   contemplata
l'alternativa tra detenzione domiciliare sostitutiva  e  semiliberta'
sostitutiva -, ferma invece l'identita' di disciplina  per  l'ipotesi
di insolvibilita'. 
    Il rimettente sottolinea che, in entrambi i casi, la  conversione
rinviene la propria genesi in un medesimo  fatto,  cioe'  il  mancato
pagamento  della  pena  pecuniaria   per   condotta   colpevole   del
condannato. Tuttavia, il medesimo presupposto di fatto e  di  diritto
fonda «una differente disciplina», determinando  una  violazione  del
principio di eguaglianza  sostanziale  di  cui  all'art.  3,  secondo
comma, Cost., e una irragionevolezza per  disparita'  di  trattamento
tra situazioni eguali. 
    In tal senso, richiamando le medesime argomentazioni gia' esposte
al punto 1.2.1. (in riferimento all'ordinanza iscritta al n. 84  reg.
ord. del 2025, in  tutto  sovrapponibile,  per  quanto  interessa,  a
quella qui descritta), il giudice a quo ritiene che  il  criterio  di
conversione sarebbe  discriminatorio  e  irragionevole,  con  lesione
anche degli artt. 13 e 27, terzo comma, Cost., e  che  l'accoglimento
delle questioni dovrebbe condurre alla previsione di una conversione,
in via alternativa, nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione
domiciliare sostitutiva. 
    Con particolare riferimento  all'art.  27,  terzo  comma,  Cost.,
l'assunto del rimettente e' che «[n]on consentire [...] al Magistrato
di  Sorveglianza  di  gradare  ed  individualizzare  il   trattamento
sanzionatorio, precludendo in radice la scelta  tra  la  misura  piu'
grave e quella meno afflittiva di tipo domiciliare, espone inoltre il
sistema al rischio di sanzionare troppo». 
    2.- E' intervenuto  in  entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   chiedendo,   con   due   distinti    atti
sostanzialmente sovrapponibili,  che  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sopradescritte siano dichiarate in parte inammissibili
e in parte non fondate. 
    Ad  avviso  dell'interveniente,  le   questioni   sollevate   con
riferimento al parametro dell'art. 13 Cost.  sarebbero  inammissibili
per omessa motivazione,  mentre  le  altre  questioni  sollevate  con
riferimento ai parametri degli artt. 3, secondo comma,  e  27,  terzo
comma, Cost. sarebbero manifestamente infondate: la conversione della
pena pecuniaria nella semiliberta' sostitutiva riguarda l'ipotesi  di
insolvenza cosiddetta colpevole, cioe' il caso in cui  il  condannato
non  abbia  adempiuto   colpevolmente   o   non   si   sia   attivato
negligentemente, rendendosi passibile di una riprovazione  della  sua
condotta. La sentenza n. 131 del 1979 di  questa  Corte,  del  resto,
affermando  la  contrarieta'  al  principio  di   eguaglianza   della
conversione in  pena  detentiva  per  il  solo  insolvibile,  avrebbe
fornito al legislatore delegato del  2022  un'importante  indicazione
sulla strutturazione  del  nuovo  sistema.  A  tal  proposito,  viene
richiamata anche la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio,  del
24  febbraio  2005,  relativa  all'applicazione  del  principio   del
reciproco  riconoscimento  alle  sanzioni  pecuniarie,  recepita  dal
decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  37  (Attuazione  della
decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del  24  febbraio  2005,
sull'applicazione  tra  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  del
principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie),  al
cui art.  13,  comma  5,  afferma  l'Avvocatura,  si  stabilisce  che
«qualora  risulti  totalmente   o   parzialmente   impossibile   dare
esecuzione alla decisione, lo  Stato  di  esecuzione  puo'  applicare
sanzioni alternative, tra cui pene privative della liberta'». 
    Pertanto, non sarebbe irragionevole  prevedere  la  piu'  gravosa
misura della semiliberta' sostituiva a  fronte  di  un  comportamento
volontariamente   inadempiente,   sicuro   indice    di    deliberata
indifferenza per la sanzione subita in relazione al reato originario.
Quanto  alla  scelta  della   sanzione,   essa   rientrerebbe   nella
discrezionalita' del legislatore e proprio la  soluzione  prospettata
dai rimettenti, che mira a introdurre l'alternativita' fra detenzione
domiciliare   sostitutiva   e   semiliberta'   sostitutiva,   sarebbe
irragionevole, non  offrendo  certezza  circa  l'esito  sanzionatorio
conseguente all'omesso pagamento volontario e lasciando  alla  scelta
discrezionale del magistrato di sorveglianza  l'individuazione  della
misura, in assenza di criteri puntuali, normativamente fissati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.- Con l'ordinanza iscritta al n. 84  reg.  ord.  del  2025,  il
Magistrato di sorveglianza di Bologna ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma,  Cost.,  questioni
di legittimita' costituzionale dell'art. 102 della legge n.  689  del
1981, e, «in via consequenziale», dell'art. 660, comma 3, cod.  proc.
pen. - come sostituiti, rispettivamente, dagli  artt.  71,  comma  1,
lettera dd), e 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 -,
nella  parte  in  cui,  in  caso  di  mancato  pagamento  della  pena
pecuniaria  entro  i  termini,   prevedono   la   conversione   nella
semiliberta'  sostitutiva,  anziche'  nella  detenzione   domiciliare
sostitutiva, ovvero, in via  subordinata,  nella  parte  in  cui  non
prevedono la conversione,  in  via  alternativa,  nella  semiliberta'
sostitutiva «o  nella  detenzione  domiciliare  sostitutiva»  (enfasi
nell'originale). 
    Con l'ordinanza  iscritta  al  n.  89  reg.  ord.  del  2025,  il
Magistrato di sorveglianza di Bologna ha sollevato in via  esclusiva,
sulle  medesime  norme  e  in  riferimento  agli  stessi   parametri,
questioni di  legittimita'  costituzionale  sovrapponibili  a  quelle
sollevate in via subordinata dalla ordinanza iscritta al n.  84  reg.
ord. del 2025. 
    3.1.- Quanto ai fatti di causa,  le  ordinanze  espongono  che  i
Magistrati  di  sorveglianza  erano  chiamati  a  pronunciarsi  sulle
domande di conversione  della  pena  pecuniaria  proposte,  ai  sensi
dell'art.   660   cod.   proc.   pen.,   dal    pubblico    ministero
territorialmente competente nei confronti, rispettivamente, di A.  G.
- condannato alla pena di anni due e giorni venti  di  reclusione  ed
euro 3.000,00  di  multa  per  i  delitti  di  traffico  di  sostanze
stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni  personali  -
(reg. ord. n. 84 del 2025), e nei confronti di D.A. D.N. - condannato
alla pena di euro 1.840,00 di ammenda per la contravvenzione di porto
abusivo di arma - (reg. ord. n. 89 del 2025). 
    Accertata la  condizione  di  «insolvenza»  colpevole  e  non  di
«insolvibilita'» incolpevole  dei  condannati,  titolari  di  redditi
adeguati e  sufficienti  al  pagamento  della  pena  pecuniaria  loro
inflitta, i Magistrati di sorveglianza, non potendo piu' disporre una
rateizzazione del  pagamento,  essendo  decaduti  da  tale  facolta',
dovrebbero stabilire la conversione della pena pecuniaria non  pagata
nella semiliberta' sostitutiva, rispettivamente, per dodici giorni  e
per  sette  giorni,  secondo  il  criterio  di  ragguaglio,  previsto
dall'art. 135 cod. pen., di euro 250,00 per ciascun  giorno  di  pena
detentiva. 
    3.2.- Il primo dei giudici a quibus (reg. ord. n.  84  del  2025)
ritiene, in via principale, che le norme di cui agli artt. 102  della
legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen. contrastino con
gli artt. 3, secondo comma, e 13 Cost. 
    Il  rimettente  evidenzia  che,   mentre   per   l'ipotesi   che,
successivamente,  definisce  di  insolvibilita'  «incolpevole»   puo'
essere disposta la conversione della pena pecuniaria  nel  lavoro  di
pubblica  utilita'  o,  in  caso  di   opposizione,   in   detenzione
domiciliare sostitutiva sia per le pene pecuniarie  principali  (art.
103 della  legge  n.  689  del  1981)  sia  per  le  pene  pecuniarie
sostitutive (art. 71 della legge n. 689 del 1981), per  l'ipotesi  di
insolvenza "colpevole" la  disciplina  della  conversione  diverge  a
seconda che si tratti di pena pecuniaria  principale  o  sostitutiva.
Invero, mentre l'art. 102 della legge n.  689  del  1981  prevede  la
conversione  della  pena   pecuniaria   principale   soltanto   nella
semiliberta' sostitutiva, l'art. 71 della  legge  citata  prevede  la
conversione della pena pecuniaria sostitutiva  nella  semiliberta'  o
nella detenzione domiciliare. 
    Tanto  premesso,  il  giudice  a  quo  ritiene  che   la   scelta
legislativa di prevedere soltanto la semiliberta' sostitutiva in sede
di conversione della pena pecuniaria principale violi il principio di
proporzionalita',  valendosi  -  afferma  -  di  una  «truffa   delle
etichette». 
    3.2.1.-  Entrambi  i  rimettenti  ritengono   inoltre,   in   via
subordinata il primo (reg. ord. n. 84 del 2025) e in via esclusiva il
secondo (reg. ord. n. 89 del 2025), che le norme di  cui  agli  artt.
102 della legge n. 689 del 1981 e  660,  comma  3,  cod.  proc.  pen.
contrastino con gli artt. 3, secondo comma, 13  e  27,  terzo  comma,
Cost.,  in  ragione  della  disparita'  di  trattamento  che  sarebbe
determinata dal diverso meccanismo di conversione previsto in caso di
insolvenza per le pene pecuniarie «originarie» - in ordine alle quali
e' contemplata solo la semiliberta'  sostitutiva  -  e  per  le  pene
pecuniarie «sostitutive» delle pene detentive brevi - in ordine  alle
quali e'  contemplata  l'alternativa  tra  detenzione  domiciliare  e
semiliberta' -, ferma invece l'identita' di disciplina per  l'ipotesi
di insolvibilita'. Pur rinvenendo la conversione, in entrambi i casi,
la propria genesi in un medesimo fatto (cioe' nel  mancato  pagamento
della pena pecuniaria per  condotta  colpevole  del  condannato),  la
normativa censurata farebbe si' che il medesimo presupposto di  fatto
e di diritto fondi discipline «divergenti in ragione del genus  della
pena cui accede» (cosi', l'ordinanza iscritta al n. 84 reg. ord.  del
2025),  cosi'  incorrendo  in  una  violazione   del   principio   di
eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., e in
una irragionevolezza per  disparita'  di  trattamento  di  situazioni
eguali. 
    Quanto al parametro dell'art. 27, terzo comma, Cost.,  il  dubbio
evidenziato da entrambi i rimettenti concerne, sia pure con sfumature
di differenziazione, l'automatismo  sanzionatorio  e  il  difetto  di
proporzionalita' della sanzione contemplata dalle norme censurate. 
    4.- E' intervenuto  in  entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   chiedendo,   con   due   distinti   atti
sostanzialmente sovrapponibili,  che  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sopradescritte siano dichiarate in parte inammissibili
e in parte non fondate. 
    5.- In via preliminare, deve  essere  disposta  la  riunione  dei
giudizi perche' essi siano  decisi  con  unica  sentenza,  avendo  le
relative  questioni  di  legittimita'  costituzionale  a  oggetto  le
medesime disposizioni,  prospettando  analoghe  censure  ed  evocando
parametri coincidenti (tra le tante, sentenze n. 171 del  2024  e  n.
220 del 2023). 
    6.-  Occorre  in  via  ulteriormente  preliminare  muovere  dalle
eccezioni in rito proposte dall'Avvocatura generale. 
    L'eccezione di inammissibilita'  delle  questioni  sollevate  con
riferimento al parametro dell'art. 13 Cost. per omessa motivazione e'
fondata: la violazione della norma costituzionale  risulta,  infatti,
apoditticamente  prospettata  senza  alcuna   adeguata   e   autonoma
illustrazione delle ragioni per le quali  le  disposizioni  censurate
integrerebbero una violazione del parametro evocato (in tal senso, ex
multis, sentenza n. 135 del 2023 con richiamo alle sentenze n. 2  del
2023, n. 263, n. 256, n. 253 e n. 128 del 2022 e n. 252 del 2021). 
    Le  questioni   sollevate   devono   dunque   essere   dichiarate
inammissibili in riferimento alla  dedotta  violazione  dell'art.  13
Cost. 
    7.- Cosi' superate le eccezioni in rito, e' opportuno  premettere
allo scrutinio del merito delle sopradescritte questioni  incidentali
di legittimita'  costituzionale  una  sintetica  ricostruzione  della
normativa concernente la conversione delle pene pecuniarie, anche nel
suo sviluppo diacronico. 
    7.1.- Come e' ben noto, la  disciplina  della  conversione  delle
pene pecuniarie antecedente il  d.lgs.  n.  150  del  2022  e'  stata
oggetto di alcuni interventi da parte di questa Corte. 
    In particolare, nell'impianto originario del  codice  penale  del
1930 l'art. 136 prevedeva la conversione  della  pena  pecuniaria  in
pena  detentiva   soltanto   per   l'insolvibile,   non   anche   per
l'insolvente. 
    La  legge  26  luglio  1975,  n.  354   (Norme   sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della  liberta')  stabili',  all'art.  49,  che  le  pene   detentive
derivanti dalla  conversione  di  pene  pecuniarie  dovessero  essere
espiate in regime di semiliberta'. 
    Su tale quadro normativo intervenne questa  Corte,  che,  con  la
sentenza n. 131 del 1979, dichiaro'  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 136 cod. pen., ritenendo il meccanismo di conversione della
pena ivi previsto  una  sorta  di  "sanzione  per  la  poverta'",  in
violazione del principio di eguaglianza; in particolare, si  rilevo',
tra l'altro, che «[l]a conversione della pena pecuniaria in detentiva
alla stregua della normativa  vigente,  finisce  [...]  per  attuarsi
soltanto a carico dei nullatenenti, dei  soggetti,  cioe',  costretti
alla solitudine di una miseria che preclude anche  ogni  solidarieta'
economica,  e  reca,  percio',  l'impronta  inconfondibile   di   una
discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali,  la  cui
illegittimita' e' apertamente, letteralmente, proclamata dall'art.  3
della Costituzione». 
    A  colmare  il  vuoto  normativo  cosi'  determinatosi  provvide,
dunque, la legge n. 689 del  1981,  che,  all'art.  102,  introdusse,
quali pene da conversione, la liberta' controllata e, a richiesta, il
lavoro sostitutivo. 
    Di fatto, fino alla riforma  del  2022,  la  principale  pena  da
conversione era la  liberta'  controllata,  calibrata  essenzialmente
sull'obbligo di presentarsi almeno una  volta  al  giorno  presso  il
locale ufficio di pubblica sicurezza. 
    Pur  dopo  i  segnalati  interventi  di  questa   Corte   e   del
legislatore, il modello anteriore  al  2022  colpiva  soprattutto  la
condizione di insolvibilita' del condannato, poiche' a  fronte  della
condizione di insolvenza era contemplata  la  mera  reiterazione  dei
tentativi di riscossione. Le due condizioni, poi, erano in genere  (e
invero tuttora sono) qualificate - rispettivamente - "incolpevole"  e
"colpevole", ancorche' il legislatore ne scolpisca la distinzione con
i soli sostantivi, senza alcuna aggettivazione. 
    Quel modello, in ogni caso, scontava un grado  di  ineffettivita'
pressoche' totale, attestato da percentuali di riscossione delle pene
pecuniarie inferiori all'1 per cento, come risulta dalla relazione di
accompagnamento al d.lgs. n. 150 del 2022. Del resto,  la  situazione
patologica in cui versava la riscossione della  pena  pecuniaria  era
ripetutamente denunciata sia dalla dottrina, anche nella  prospettiva
di un  -  auspicato  -  progressivo  affrancamento  dalla  concezione
"carcerocentrica" del nostro sistema penale, sia da questa Corte, che
auspicava  «un  complessivo  intervento  [...]  volto  a   restituire
effettivita' alla pena pecuniaria,  anche  attraverso  una  revisione
degli attuali, farraginosi meccanismi  di  esecuzione  forzata  e  di
conversione in pene limitative della liberta' personale» (sentenza n.
15 del 2020 e, nello stesso senso, sentenze n. 279 del 2019 e n.  108
del 1987). 
    7.2.- A  tale  condizione  di  ineffettivita'  e  di  sostanziale
inefficienza  della  pregressa  normativa  ha  posto   largamente   e
opportunamente rimedio  il  d.lgs.  n.  150  del  2022,  innanzitutto
abbandonando, nella disciplina dell'esecuzione della pena pecuniaria,
la tradizionale impostazione civilistica, che l'assimilava ai crediti
dello Stato,  da  riscuotere  mediante  l'iscrizione  a  ruolo  e  la
complessa procedura amministrativa regolata  dal  testo  unico  sulle
spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002,  n.  115,  recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia - Testo A»), e adottando un  modello  penalistico,
coerente con  la  natura  di  pene  che  e'  propria  della  multa  e
dell'ammenda. 
    In tal senso, il novellato art. 660 cod. proc. pen.  prevede  una
disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie plasmata sul modello
dell'esecuzione delle pene  detentive  previsto  dall'art.  656  cod.
proc. pen.:  il  procedimento  si  apre  infatti  con  un  ordine  di
esecuzione emesso dal pubblico ministero, che contiene  l'indicazione
dell'ammontare  della  sanzione  e  delle  modalita'  di   pagamento,
l'intimazione a provvedere al pagamento entro  novanta  giorni  dalla
notifica e l'avviso che in caso di mancato  pagamento  si  procedera'
alla conversione a norma degli artt. 102 e 103 della legge n. 689 del
1981. 
    Quanto alla disciplina della conversione delle  pene  pecuniarie,
il d.lgs. n. 150 del 2022 ha  seguito  -  in  buona  sostanza  -  tre
direttrici essenziali. 
    7.2.1.- In primo luogo, ha distinto (con nettezza) la fattispecie
della «insolvenza» e quella della «insolvibilita'». Come  gia'  sopra
accennato, questa seconda era l'unica  che  fosse  contemplata  dalla
disciplina previgente quale presupposto della conversione delle  pene
pecuniarie:  giusto  quanto   affermato   dalla   giurisprudenza   di
legittimita', infatti, nel precedente regime tale  presupposto  stava
nella  verifica  dell'effettiva  insolvibilita'  del  condannato,  da
intendersi come «definitiva ed accertata impossibilita' economica  di
adempiere».  Una  condizione,  questa,   ben   distinta   da   quella
dell'insolvenza, da intendersi come  «stato  transitorio»,  idoneo  a
consentire il differimento o la rateizzazione della  pena  pecuniaria
(in tal senso, Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza  9
giugno-15 luglio 2005, n. 26358, e nello stesso senso, sezioni  unite
penali, sentenza 25 ottobre 1995-17 gennaio 1996, n. 34). 
    7.2.2.- In secondo luogo, ha  interamente  modificato  il  regime
delle conseguenze del mancato pagamento - nei termini  -  della  pena
pecuniaria. 
    Mentre il previgente sistema, come si  e'  visto,  era  calibrato
sulla liberta' controllata quale (principale)  pena  da  conversione,
cioe', in buona sostanza, su un obbligo  di  presentarsi  almeno  una
volta al giorno presso il locale ufficio di  pubblica  sicurezza,  il
nuovo sistema ha reintrodotto pene da  conversione  anche  di  natura
detentiva, non soltanto  per  le  situazioni  di  insolvibilita'  del
condannato, ma altresi' per le ipotesi di insolvenza  (non  dovute  -
cioe' - all'impossibilita' di pagare). 
    Tutto questo si e' risolto in un notevole aumento  del  tasso  di
effettiva riscossione delle somme dovute all'erario a titolo di  pene
pecuniarie, passandosi  da  percentuali  inferiori  all'1  per  cento
(secondo quanto rilevato dalla relazione di accompagnamento al d.lgs.
n. 150 del 2022) a percentuali che, secondo la relazione  annuale  al
Parlamento  sullo  stato  di  esecuzione   delle   pene   pecuniarie,
presentata dal Ministro della giustizia  nel  2024,  hanno  raggiunto
quasi il 20 per cento. 
    7.2.3.- Da ultimo, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha  optato  per  una
reazione articolata  al  mancato  pagamento  della  pena  pecuniaria,
prevedendo tre  tipi  di  misura:  il  lavoro  di  pubblica  utilita'
sostitutivo; la detenzione domiciliare sostitutiva;  la  semiliberta'
sostitutiva. 
    In particolare, quanto alla  fattispecie  del  mancato  pagamento
della pena pecuniaria principale, l'art. 136 cod.  pen.  rinvia  agli
artt. 102 e 103 della legge n. 689 del 1981 per la  disciplina  delle
ipotesi di mancato pagamento dovuto, rispettivamente, a insolvenza  o
a insolvibilita'.  A  loro  volta:  l'art.  102,  quanto  all'ipotesi
dell'insolvenza, individua la pena da conversione nella  semiliberta'
sostitutiva, che comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al
giorno  in  carcere,  semiliberta'  sostitutiva  la  cui  durata   si
determina secondo i criteri di ragguaglio di cui  all'art.  135  cod.
pen. (euro 250,00 per un giorno di  semiliberta'),  entro  il  limite
massimo di quattro anni quando la pena convertita sia la multa e  due
anni  quando  sia   l'ammenda;   l'art.   103,   quanto   all'ipotesi
dell'insolvibilita', contempla la duplice possibilita' del lavoro  di
pubblica utilita' sostitutivo ovvero, se  il  condannato  si  oppone,
della detenzione domiciliare sostitutiva. 
    Invece,  quanto  al  mancato  pagamento  della  pena   pecuniaria
sostitutiva delle pene detentive brevi, l'art. 136 cod.  pen.  rinvia
all'art. 71 della legge n. 689  del  1981  per  la  disciplina  delle
ipotesi di mancato pagamento dovuto,  rispettivamente,  a  insolvenza
(secondo comma) o a insolvibilita' (terzo  comma),  contemplando,  in
entrambi i casi, una duplice possibilita' di conversione: nel  primo,
la pena da conversione puo' essere la semiliberta' sostitutiva  o  la
detenzione  domiciliare  sostitutiva;  nel  secondo,   la   pena   da
conversione puo' essere il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o,
se il condannato si oppone, la detenzione domiciliare sostitutiva. 
    Giova altresi'  rilevare  che  al  condannato  alla  semiliberta'
sostitutiva o alla detenzione domiciliare  sostitutiva  derivanti  da
conversione di  una  pena  pecuniaria  non  sono  applicabili  misure
alternative alla detenzione (art. 103-bis  della  legge  n.  689  del
1981), e che, sia in caso di insolvenza  che  di  insolvibilita',  il
condannato puo' far cessare l'esecuzione della  pena  da  conversione
pagando la multa o l'ammenda, dedotta la  somma  corrispondente  alla
durata della pena da conversione espiata, e, tal  fine,  puo'  essere
ammesso al pagamento rateale (artt. 102, quarto comma, e 103,  quarto
comma, della legge n. 689 del 1981). 
    Va inoltre sottolineato  che  e'  stata  dettata  una  disciplina
transitoria (art.  99-bis  del  d.lgs.  n.  150  del  2022,  inserito
dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge  31  ottobre  2022,  n.  162,
recante «Misure urgenti in materia  di  divieto  di  concessione  dei
benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che  non
collaborano con la  giustizia,  nonche'  in  materia  di  termini  di
applicazione delle disposizioni del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n.  150,  e  di  disposizioni  relative  a  controversie  della
giustizia  sportiva,  nonche'  di  obblighi  di   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2, di attuazione del Piano  nazionale  contro  una  pandemia
influenzale e  di  prevenzione  e  contrasto  dei  raduni  illegali»,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199),
che  espressamente  riserva  l'applicazione  della  nuova  disciplina
dell'esecuzione e della conversione della pena  pecuniaria  ai  reati
commessi dopo il 30 dicembre 2022. 
    8.- Tanto precisato, si puo' ora passare alla  questione  che  il
rimettente, nel giudizio iscritto  al  n.  84  reg.  ord.  del  2025,
propone in via principale e  a  tenor  della  quale  la  semiliberta'
sostitutiva, determinando una privazione della liberta' personale per
una parte della giornata,  dunque  integrando  un  regime  detentivo,
sarebbe sproporzionata rispetto all'esigenza  punitiva  sottesa  alla
conversione della pena pecuniaria.  Secondo  il  giudice  a  quo,  il
legislatore avrebbe dovuto individuare nella  detenzione  domiciliare
sostitutiva «la misura principe» per le  ipotesi  di  insolvenza,  in
quanto  misura  limitativa,  e  non   restrittiva,   della   liberta'
personale, che realizzerebbe un miglior contemperamento fra  esigenze
punitive e liberta' personale. 
    Tale questione non e' fondata. 
    Questa Corte ha da sempre riconosciuto  l'ampia  discrezionalita'
del legislatore nella definizione della sua  politica  criminale,  in
particolare nella determinazione delle pene applicabili a  chi  abbia
commesso reati (in questo senso, fra le numerose altre,  sentenze  n.
193, n. 117 e n. 113 del 2025, n. 207 del 2023 e n.  117  del  2021),
pur affermando che il sindacato sul  suo  esercizio  deve  essere  in
questa  materia  particolarmente  attento,  in  considerazione  delle
«gravose conseguenze  sui  diritti  costituzionali  del  destinatario
della legge penale» (da ultimo, sentenza n. 10 del 2026). 
    Il rimettente evoca il secondo e non il primo comma  dell'art.  3
Cost., ma sebbene  il  profilo  dell'eguaglianza  sostanziale  emerga
nella  motivazione  dell'ordinanza  (e  infatti  su  di  esso  ci  si
pronuncia in chiusura del presente punto), cio' che primariamente  si
sollecita  e'  che   questa   Corte   operi,   sull'esercizio   della
discrezionalita' legislativa, un sindacato di ragionevolezza. 
    Tale  sindacato,  per  costante  giurisprudenza   costituzionale,
attiene al solo profilo della irragionevolezza manifesta,  nel  senso
che  il  trattamento  sanzionatorio   «deve   potersi   razionalmente
giustificare in relazione a una o piu' finalita' legittime perseguite
dal  legislatore»  e  i  mezzi  prescelti   «non   devono   risultare
manifestamente  sproporzionati  rispetto  a  quelle   pur   legittime
finalita'» (cosi', fra le altre, sentenza n. 46 del 2024). 
    Ebbene: tanto il margine di apprezzamento  legislativo  quanto  i
suoi limiti vanno evidentemente riconosciuti anche laddove si  tratti
della  determinazione  legislativa  delle  pene  "di  secondo  grado"
derivanti dalla conversione delle  pene  pecuniarie,  sia  principali
(art. 17 cod. pen.) che sostitutive (art. 20-bis cod. pen.). 
    In questo senso, la  scelta  del  legislatore  di  prevedere  una
misura limitativa, di natura detentiva, della liberta' personale  per
l'ipotesi di insolvenza del condannato non pare di per se'  attingere
la manifesta irragionevolezza dell'esercizio  della  discrezionalita'
legislativa, considerando che, anche nell'intenzione del legislatore,
la pena da conversione individuata per l'ipotesi di insolvenza assume
il ruolo di strumento di pressione sul condannato  per  il  pagamento
della  multa  o  dell'ammenda,  al  fine  di  assicurare   la   piena
effettivita' della sanzione inflitta. 
    Al fondo di tale scelta sta l'«idea che la minaccia  di  sanzioni
piu'  gravi,  in  caso  di  mancato  pagamento,  possa  rappresentare
un'efficace controspinta alla decisione di sottrarsi  al  pagamento».
Idea che e' stata esplicitata dalla relazione illustrativa al  d.lgs.
n. 150 del 2022, che aggiunge: «La legge minaccia la  conversione  in
una pena limitativa della liberta' personale, piu' grave  della  pena
pecuniaria, per assicurare l'effettivita' del  pagamento  della  pena
pecuniaria stessa. A differenza delle pene  detentive,  infatti,  per
essere eseguite le pene pecuniarie richiedono la  collaborazione  del
condannato. Il fallimento del sistema di  recupero  crediti,  che  ha
tradizionalmente adottato il nostro ordinamento,  dimostra  come  sia
opportuno e necessario  indurre  il  condannato  al  pagamento,  onde
evitare conseguenze peggiori.  Le  pene  da  conversione  della  pena
pecuniaria ineseguita assolvono a una  duplice  funzione:  sanzionano
sia il mancato pagamento  (se  colpevole),  sia  il  reato  commesso,
sostituendosi alla pena pecuniaria principale, rimasta ineseguita». 
    Puo' essere significativo notare,  peraltro,  che  tale  modello,
oltre a essere adottato in non pochi ordinamenti europei (si veda, ad
esempio, paragrafo 43 StGB  in  Germania;  art.  749  del  codice  di
procedura penale in Francia; art. 53 del  codice  penale  in  Spagna;
art. 49 del codice penale in Portogallo; art. 36 del codice penale in
Svizzera; paragrafo 19 StGB in Austria; art. 40 del codice penale  in
Belgio), appare anche coerente col diritto  dell'Unione  europea:  al
riguardo, l'art. 10 della decisione quadro  GAI  2005/214  stabilisce
che in caso di impossibilita' di dare esecuzione  a  una  condanna  a
pena pecuniaria pronunciata in altro Stato membro dell'UE  «lo  Stato
di esecuzione puo'  applicare  sanzioni  alternative,  tra  cui  pene
privative della liberta'» (enfasi  aggiunta).  La  decisione  quadro,
peraltro, e' stata attuata in Italia dal d.lgs. n. 37 del 2016,  che,
all'art. 13, comma 5,  senza  menzionare  le  «pene  privative  della
liberta'», cosi' dispone: «Quando risulti totalmente  o  parzialmente
impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie,
e' possibile l'applicazione di sanzioni alternative se  lo  Stato  di
decisione vi abbia prestato il necessario  consenso  nel  certificato
allegato al presente decreto. L'entita' della sanzione alternativa e'
determinata secondo la legislazione italiana, ma non puo' superare il
limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo  Stato  della
decisione». 
    Ne', del  resto,  alla  soluzione  normativa  censurata  osta  la
giurisprudenza di questa Corte, che, con la citata  sentenza  n.  131
del 1979,  aveva  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della
conversione in pena  detentiva  per  la  diversa  ipotesi  -  l'unica
all'epoca cosi' disciplinata, si ribadisce - dell'insolvibilita':  la
ratio della decisione va  infatti  rinvenuta  nella  discriminazione,
violativa del principio di eguaglianza, nei confronti  delle  persone
meno abbienti e nella previsione di una sorta  di  "sanzione  per  la
poverta'". Una situazione, questa, che non  viene  in  rilievo  nella
fattispecie oggetto di scrutinio, in quanto l'art. 102 della legge n.
689 del 1981 individua nella semiliberta' la pena da conversione  per
l'ipotesi di insolvenza. Sussistendo, quindi,  il  presupposto  della
capacita' economica, non viene in rilievo l'ipotesi di  una  sanzione
per la "mera poverta'", che possa risultare violativa, all'un  tempo,
del primo e del secondo comma dell'art. 3 Cost. 
    D'altro  canto,  la  preferenza  che   il   rimettente   vorrebbe
riconoscere alla detenzione domiciliare sostitutiva,  quale  pena  da
conversione "principale", o addirittura esclusiva, per  l'ipotesi  di
insolvenza, appare il frutto di una valutazione del tutto personale e
comunque  di  opportunita',  che  colloca   le   relative   questioni
addirittura sul crinale  dell'inammissibilita',  sfuggendo  a  questa
Corte (come ricordato, da ultimo, dalla sentenza n. 7 del 2024) «ogni
valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso  del  potere
discrezionale del Parlamento» (art. 28 della legge 11 marzo 1953,  n.
87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale»). 
    9.-  E'   fondata,   invece,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale concernente la denunciata  disparita'  di  trattamento
determinata dai meccanismi  di  conversione  previsti,  nel  caso  di
insolvenza, per le pene pecuniarie «originarie» (recte: principali) -
per le quali e' prevista solo la semiliberta' sostitutiva - e per  le
pene pecuniarie «sostitutive» delle pene detentive  brevi  -  per  le
quali  e'  prevista  l'alternativa  fra  detenzione   domiciliare   e
semiliberta' sostitutive -, proposta in  via  subordinata  dal  primo
rimettente (reg. ord. n. 84 del 2025) e in via esclusiva dal  secondo
(reg. ord. n. 89 del 2025). 
    Entrambe le ordinanze di rimessione evocano, quali parametri, gli
artt. 3, secondo comma, 13 e 27, terzo comma, Cost., ma - considerato
il tenore della loro  parte  motiva  -  deve  ritenersi,  per  quanto
concerne  in  particolare  l'art.   3   Cost.,   ch'esso   venga   in
considerazione anche (e soprattutto) pel profilo della violazione del
suo primo comma. Quanto, poi, agli artt. 13 e  27  Cost.,  s'e'  gia'
detto che sul primo non v'e'  alcuna  vera  motivazione,  sicche'  la
relativa questione e' inammissibile, mentre per  quanto  concerne  il
secondo, il relativo richiamo, per un verso,  intende  contestare  il
difetto  di   flessibilita'   e   proporzionalita'   della   sanzione
contestata, ma per l'altro risulta  sostanzialmente  rafforzativo  di
una motivazione che e' incentrata nel principio di eguaglianza. 
    I giudici a quibus sottolineano infatti, in entrambi i casi,  che
la conversione rinviene la propria genesi in un medesimo fatto, cioe'
nel mancato pagamento della pena pecuniaria per  condotta  cosiddetta
colpevole  del  condannato;  tuttavia  ritengono  che   il   medesimo
presupposto di fatto e di diritto fondi  discipline  illegittimamente
«divergenti in ragione del  genus  della  pena  cui  accede»  (cosi',
testualmente, nell'ordinanza iscritta al n. 84 reg. ord. del 2025). 
    E' appunto in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., che  la
sopra descritta censura risulta meritevole di positivo apprezzamento. 
    9.1.- La questione sottoposta  allo  scrutinio  di  questa  Corte
concerne la legittimita'  costituzionale  del  trattamento  normativo
delle pene pecuniarie sostitutive per rapporto a  quello  delle  pene
pecuniarie principali. Sebbene entrambi i rimettenti richiamino anche
il principio  di  ragionevolezza,  trattasi  dunque  di  un  giudizio
concernente una tipica censura di  disparita'  di  trattamento,  che,
logicamente, esige una comparazione tra le fattispecie scrutinate. 
    La giurisprudenza di questa  Corte,  definendo  la  sostanza  del
giudizio di  eguaglianza  in  senso  stretto  (inteso,  cioe',  quale
raffronto tra fattispecie, non nella sua proiezione di valutazione di
ragionevolezza), ha da tempo  affermato  che  «[i]l  parametro  della
eguaglianza [...] non esprime la concettualizzazione di una categoria
astratta, staticamente elaborata in funzione di un  valore  immanente
dal quale l'ordinamento non puo' prescindere, ma definisce  l'essenza
di un giudizio  di  relazione  che,  come  tale,  assume  un  risalto
necessariamente dinamico» (sentenza n. 89  del  1996),  e  ancora  di
recente ha ribadito che «se  "il  principio  di  eguaglianza  esprime
un giudizio di relazione in virtu' del quale a situazioni eguali deve
corrispondere  l'identica  disciplina  e,   all'inverso,   discipline
differenziate  andranno  coniugate  a  situazioni  differenti,   cio'
equivale a postulare che la disamina della conformita' di una norma a
quel  principio  deve  svilupparsi  secondo  un   modello   dinamico,
incentrandosi  sul  "perche'"  una  determinata   disciplina   operi,
all'interno  del   tessuto   egualitario   dell'ordinamento,   quella
specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto
di corretto uso del potere normativo" (sentenza n. 7 del 2024,  punto
16 del Considerato in diritto; sentenze n. 43 del 2022,  n.  276  del
2020 e n. 241 del 2014)» (sentenza n. 164 del 2025). 
    Il modello del giudizio di eguaglianza in  senso  stretto,  cosi'
disegnato, trova al proprio centro il concetto di pertinenza, poiche'
in tanto si  puo'  ritenere  che  il  trattamento  normativo  di  una
fattispecie sia discriminatorio per rapporto  a  quello  di  un'altra
fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda  fattispecie  sia
appunto pertinente. Tutte le cose, le persone o  le  situazioni  sono
simili per qualche profilo e dissimili per  qualche  altro,  sicche',
allo scopo di operare tra  di  esse  un  raffronto  che  abbia  senso
occorre stabilire quale profilo sia rilevante.  Si  tratta  cioe'  di
determinare,  fra  le  cosiddette  "somiglianze  di   famiglia"   che
caratterizzano gli elementi di un certo insieme, quali pertengano  al
giudizio di eguaglianza e quali no. 
    Allo scopo di cogliere la pertinenza  del  raffronto  in  base  a
parametri  il   piu'   possibile   oggettivi,   che   delimitino   la
discrezionalita' di chi lo opera, e' stato  elaborato  in  logica  lo
strumento del tertium comparationis e  di  tale  strumento  anche  la
giurisprudenza di questa Corte ha inteso servirsi ormai  da  decenni.
La sua importanza e' tale che in non poche  occasioni  (per  esempio,
sentenze n. 15 del 1983, n. 71 del 2022, n. 150 del 2023, n. 106  del
2025;   ordinanza   n.   184   del   2018)   e'   stata    dichiarata
l'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale che
il giudice a quo aveva prospettato evocando l'art.  3,  primo  comma,
Cost. pel profilo della disparita' di trattamento, ma senza  indicare
un (idoneo) tertium (cioe' una  norma  o  fattispecie  normativa  che
potesse valere  da  stregua  per  l'apprezzamento  del  rispetto  del
principio di eguaglianza). 
    Nondimeno, sebbene il tertium comparationis sia un  elemento  «da
cui un  giudizio  di  eguaglianza  ben  impostato  non  dovrebbe  mai
prescindere» (sentenza n. 166 del 1982), deve osservarsi non solo che
talora un idoneo tertium non e' reperibile  nelle  fonti  legislative
vigenti, ma anche e soprattutto che - come accade per tutte le "cose"
- pure  le  fattispecie  normative  e  le  norme  che  le  descrivono
presentano indefiniti profili di somiglianza  e  differenza,  sicche'
l'interprete e' chiamato a scegliere  fra  un  numero  potenzialmente
illimitato di tertia. Questa scelta e',  di  bel  nuovo,  parametrata
sulla   pertinenza,   essendo   indispensabile   accertare    proprio
l'idoneita' della norma  o  fattispecie  assunta  a  riferimento  «ad
assurgere a tertium  comparationis»  (hanno  effettuato,  da  ultimo,
questo riscontro la sentenza n. 10 del 2026 e, in senso  analogo,  la
sentenza n. 7 del 2026). Ne viene che il giudizio di  eguaglianza  in
senso stretto - cioe' il giudizio che assume a  paradigma  il  nucleo
piu' intimo dell'art. 3 Cost. -  e'  essenzialmente  un  giudizio  di
pertinenza (nel quale  il  tertium  si  atteggia  a  «profilo»  della
quaestio: cosi', sentenza n. 218 del 2025). 
    Ora, mentre  per  chi  opera  in  altri  domini  del  pensiero  e
dell'agire umani la scelta di cio' che e' o non  e'  pertinente  puo'
essere assunta entro margini sovente amplissimi di  discrezionalita',
questo non e' concesso nel dominio del diritto. In  particolare,  nel
giudizio di legittimita' costituzionale, la pertinenza del  raffronto
non puo' essere determinata da questa Corte in ragione di  un  libero
apprezzamento: ove cio'  accadesse,  essa  -  come  rilevato  decenni
addietro da autorevole  dottrina  -  compirebbe  una  valutazione  di
opportunita' vietata dal gia' ricordato art. 28 della legge n. 87 del
1953. La pertinenza, invece, deve essere da questa Corte  determinata
in ragione della prospettiva che la  stessa  Costituzione  impone  di
assumere, cioe' sulla base dei diritti, dei doveri o degli  interessi
costituzionali in giuoco: qualunque norma  o  fattispecie  normativa,
come accennato, e' astrattamente raffrontabile a  qualsivoglia  altra
per  un  qualche  profilo  (a  tacer  d'altro,  perche'  tutte   sono
accomunate  dalla  normativita'),  ma  nel  giudizio  di  eguaglianza
rilevano, fermi restando i divieti esplicitamente elencati  dall'art.
3, primo comma, Cost., i soli profili per i quali si discute di  tali
diritti, doveri  o  interessi  specificamente  costituzionali.  Vanno
altresi'  distintamente   considerate   le   esigenze   di   coerenza
sistematica  e  le  finalita'  perseguite  dalla  norma  oggetto   di
controllo di  legittimita'  costituzionale  e  da  quella  assunta  a
tertium, che devono essere coerenti  e  almeno  non  immeritevoli  di
protezione costituzionale. 
    Tale essendo la struttura del giudizio di  eguaglianza  in  senso
stretto, occorre chiedersi se, nel caso che ci occupa, la fattispecie
delle pene pecuniarie  principali  e  quella  delle  pene  pecuniarie
sostitutive siano utilmente raffrontabili. Entrambe le  ordinanze  di
rimessione qui scrutinate pongono il dubbio ed  entrambe,  come  gia'
riportato  in  narrativa,  affermano  che  «[a]lla  base  di   questa
differenziazione si potrebbe  cogliere  l'idea  che  mentre  le  pene
pecuniarie originarie di solito accedono a reati gravi quale sanzione
principale, la pena pecuniaria sostitutiva rappresenterebbe,  secondo
la prospettiva assunta dal legislatore  la  piu'  mite  risposta  che
l'ordinamento offre ad una sanzione detentiva contenuta entro  l'anno
e, in ipotesi, cio' evidenzierebbe tale misura  come  statisticamente
applicabile a delitti di minore  gravita'»  (enfasi  nell'originale).
Tale  profilo,  nondimeno,  sarebbe   per   le   riferite   ordinanze
irrilevante, in quanto «[l]a pena pecuniaria si considera sempre come
tale, anche se sostitutiva della pena  detentiva»  (art.  57,  ultimo
comma, della legge n.  689  del  1981),  il  che  renderebbe  le  due
fattispecie pienamente raffrontabili. 
    9.2.- Le menzionate ordinanze di rimessione  colgono  nel  segno,
per le ragioni che seguono. 
    E' evidente  che  tutte  le  pene  pecuniarie  sono  innanzitutto
accomunate dall'avere a oggetto un elemento monetario,  sicche'  gia'
questo loro tratto distintivo le rende concettualmente  omogenee.  Il
loro accedere a reati piu'  o  meno  gravi,  invece,  costituisce  un
elemento  accidentale  e  occasionale,  specialmente   per   rapporto
all'interesse costituzionale rilevante in questa materia, che -  come
detto - e' la stregua cui commisurare il giudizio di pertinenza. Tale
interesse deve essere identificato nella effettivita' della  sanzione
penale.  Esso,  per  un  verso,  risulta  strettamente  connesso   al
principio della certezza del diritto -  che  questa  Corte,  come  da
ultimo ribadito dalla sentenza n. 88 del 2025,  considera  «"elemento
fondamentale e indispensabile dello Stato  di  diritto",  connaturato
sia   all'ordinamento   nazionale,   sia   al    sistema    giuridico
sovranazionale (sentenze n. 36 del 2025, n. 70 del 2024 e n. 210  del
2021)» -; per l'altro, e' direttamente desumibile dall'art. 27 Cost.,
che assegna  alla  pena  la  funzione  rieducativa  (ferma  restando,
ovviamente, la possibilita' di prevedere istituti  di  mitigazione  o
cause di non punibilita'). Ed e' proprio tale interesse che il d.lgs.
n. 150 del 2022 ha opportunamente inteso perseguire con efficienza  e
rigore sconosciuti alla disciplina precedente. 
    Esattamente in rapporto a tale interesse risulta non giustificata
la  diversita'  del  trattamento  riservato  alle   pene   pecuniarie
principali e alle  pene  pecuniarie  sostitutive  pel  profilo  della
reazione  ordinamentale  al  loro  mancato   pagamento   nell'ipotesi
dell'insolvenza.  Nei  due  casi,  infatti,  la  riprovevolezza   del
comportamento  del  condannato  cui  l'insolvenza  e'  imputabile  e'
identica, e lo e' proprio per rapporto  all'interesse  costituzionale
sopra evidenziato. 
    In tal senso, peraltro, depone altresi' il piu'  volte  ricordato
art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981,  ove,  disponendo
che «[l]a pena pecuniaria si considera sempre  come  tale,  anche  se
sostitutiva  della  pena  detentiva»,   si   sancisce   l'irrilevanza
dell'originarieta' o meno della natura pecuniaria della sanzione. 
    Ebbene: la natura giuridica (cosi'  come  la  funzione)  unitaria
delle pene pecuniarie - sia  di  quelle  principali,  sia  di  quelle
sostitutive - affermata a livello normativo (ancora, art. 57,  ultimo
comma, della legge n. 689 del  1981)  integra  un  indice,  anche  di
diritto positivo (e non  solo  logico),  della  piena  comparabilita'
delle situazioni, giuridiche e di fatto, cui, in assenza di diversi e
ulteriori profili di distinzione, anche allo scopo di  assicurare  la
piena  coerenza  del  sistema,  dovrebbe  conseguire  un  trattamento
normativo non differenziato pel profilo che qui interessa. 
    Va aggiunto, infine, che, come opportunamente colto  da  uno  dei
rimettenti (ordinanza iscritta al n.  84  reg.  ord.  del  2025),  la
differenza di disciplina puo' condurre a esiti  paradossali,  poiche'
una pena originariamente pecuniaria potrebbe essere convertita in una
«pena qualitativamente carceraria»  (enfasi  nell'originale),  mentre
una pena originariamente detentiva potrebbe anche comportare soltanto
forme detentive di tipo domiciliare. 
    Tali profili appaiono effettivamente radicare una violazione  del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  per  disparita'  di
trattamento tra situazioni eguali. 
    E' pertanto necessario dichiarare l'illegittimita' costituzionale
degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981  e  660,  comma  3,  cod.
proc. pen., nella parte in cui, in caso di insolvenza  nel  pagamento
delle pene pecuniarie principali, contemplano  la  conversione  nella
sola  semiliberta'  sostitutiva   senza   ammettere   la   detenzione
domiciliare sostitutiva, come previsto per l'insolvenza nel pagamento
delle  pene  pecuniarie  sostitutive  delle  pene  detentive   brevi.
L'addizione che consegue a  tale  declaratoria  non  comporta  alcuna
scelta  discrezionale  da  parte   di   questa   Corte,   ma   deriva
semplicemente dall'estensione della disciplina normativa prevista per
questa seconda fattispecie, che costituisce il pertinente termine  di
raffronto. 
    9.3.- La declaratoria di illegittimita'  costituzionale  radicata
nella violazione dell'art. 3 Cost. esime questa Corte dall'affrontare
le censure che assumono a parametro l'art. 27,  terzo  comma,  Cost.,
che devono pertanto ritenersi assorbite. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 102 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)  e  660,
comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in  caso
di insolvenza nel pagamento delle  pene  pecuniarie  principali,  non
prevedono  la  conversione   anche   nella   detenzione   domiciliare
sostitutiva; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689  del  1981  e  660,
comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 13 della
Costituzione, dal Magistrato  di  sorveglianza  di  Bologna,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689  del  1981  e  660,
comma 3, cod. proc. pen., sollevate in via principale, in riferimento
agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Magistrato
di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza iscritta  al  n.  84  del
registro ordinanze del 2025. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Massimo LUCIANI, Redattore 
                      Valeria EMMA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                         F.to: Valeria EMMA