LEGGE 7 aprile 2026, n. 53 

Modifiche al testo unico di cui  al  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, nonche' al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,
in materia di utilizzazione degli  impianti  sportivi  scolastici  da
parte delle associazioni o societa' sportive. (26G00069) 
(GU n.94 del 23-4-2026)
 
 Vigente al: 8-5-2026  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso
l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici,  all'articolo  96  del
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,  di  cui  al
decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei  criteri  stabiliti
dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti:
«. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»; 
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Con apposite convenzioni  il  comune  o  la  provincia,
sentite   le   istituzioni   scolastiche   interessate,   mettono   a
disposizione  delle  societa'  e  delle  associazioni  sportive   gli
impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al  di  fuori
dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle  attivita'
extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta  formativa
nonche' nel periodo che intercorre  tra  la  fine  e  l'inizio  delle
lezioni dell'anno scolastico. I consigli di  circolo  o  di  istituto
possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle  aree  di
gioco  e  degli  impianti  sportivi  scolastici  nei  casi   previsti
dall'articolo 6, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli  obblighi  di
gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici  nonche'  gli  adempimenti  occorrenti  per  garantire  la
funzionalita'   degli   stessi   al   termine   di   ogni   utilizzo.
Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le Associazioni e le Societa' Sportive  senza  fini  di
lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio  insiste
l'impianto  sportivo  scolastico  da  rigenerare,   riqualificare   o
ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione  o
l'ammodernamento dell'impianto stesso.  Se  l'ente  locale  riconosce
l'interesse  pubblico  del  progetto,  stipula  una  convenzione  con
l'associazione  o   la   societa'   sportiva   per   l'uso   gratuito
dell'impianto per  una  durata  proporzionalmente  corrispondente  al
valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di  cui  al
secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica»; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 4,  la  parola:  «extracurriculari»  e'  sostituita
dalla seguente: «extracurricolari»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «anche ai fini dello  svolgimento  delle  sedute  di
allenamento e delle gare ufficiali»; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
        «4-bis. Per le finalita' di cui al comma  4,  i  consigli  di
istituto    o    di    circolo,    all'atto    dell'approvazione    o
dell'aggiornamento  del  piano  triennale   dell'offerta   formativa,
comunicano all'ente locale proprietario  le  attivita'  didattiche  e
sportive della scuola, di cui al medesimo comma  4,  che  impediscono
l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle  aree  di  gioco  e
degli impianti sportivi scolastici». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio