LEGGE 7 aprile 2026, n. 53
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o societa' sportive. (26G00069)(GU n.94 del 23-4-2026)
Vigente al: 8-5-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso
l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all'articolo 96 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti
dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti:
«. Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con apposite convenzioni il comune o la provincia,
sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a
disposizione delle societa' e delle associazioni sportive gli
impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori
dell'orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attivita'
extracurricolari previste dal piano triennale dell'offerta formativa
nonche' nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle
lezioni dell'anno scolastico. I consigli di circolo o di istituto
possono negare l'assenso all'utilizzo delle palestre, delle aree di
gioco e degli impianti sportivi scolastici nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 38. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di
gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi
scolastici nonche' gli adempimenti occorrenti per garantire la
funzionalita' degli stessi al termine di ogni utilizzo.
Dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le Associazioni e le Societa' Sportive senza fini di
lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste
l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o
ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o
l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce
l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con
l'associazione o la societa' sportiva per l'uso gratuito
dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al
valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al
secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 4, la parola: «extracurriculari» e' sostituita
dalla seguente: «extracurricolari» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «anche ai fini dello svolgimento delle sedute di
allenamento e delle gare ufficiali»;
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Per le finalita' di cui al comma 4, i consigli di
istituto o di circolo, all'atto dell'approvazione o
dell'aggiornamento del piano triennale dell'offerta formativa,
comunicano all'ente locale proprietario le attivita' didattiche e
sportive della scuola, di cui al medesimo comma 4, che impediscono
l'utilizzo, anche parziale, delle palestre, delle aree di gioco e
degli impianti sportivi scolastici».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio