N. 64 SENTENZA 23 febbraio - 30 aprile 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Partecipazione al successivo giudizio abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di rissa, del giudice che, all'udienza di comparizione predibattimentale, ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso (di cui all'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.) - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi, anche sovranazionali e convenzionali, della terzieta' e imparzialita' della giurisdizione, collegati alla garanzia del giusto processo - Non fondatezza delle questioni. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6, paragrafo 1; Patto internazionale sui diritti civili e politici, art. 14, paragrafo 1.(GU n.18 del 6-5-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma
2, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario
di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, nel
procedimento penale a carico di A. C., con ordinanza del 25 marzo
2025, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2025 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie
speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice
relatore Marco D'Alberti;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 25 marzo 2025, iscritta al n. 78 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Siena, sezione
penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117 (recte: 117,
primo comma) della Costituzione, quest'ultimo in relazione sia
all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo, sia all'art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui
diritti civili e politici, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in
cui «non prevede che non puo' partecipare al successivo giudizio
abbreviato, nei confronti di una persona imputata del reato di cui
all'art. 588 cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di
altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui
all'articolo 554-ter, terzo comma, cod. proc. pen.».
Il giudice a quo espone di essere chiamato a decidere sulla
richiesta di giudizio abbreviato formulata da uno dei coimputati per
il reato di rissa, di cui all'art. 588 del codice penale, avendo gia'
disposto nei confronti di altri coimputati del medesimo reato la
prosecuzione del processo innanzi al giudice del dibattimento, ai
sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen.
Il rimettente precisa che l'imputato e' stato tratto a giudizio
per rispondere, unitamente ad altre persone, del delitto di rissa
aggravata; all'udienza di comparizione predibattimentale il difensore
dell'imputato ha chiesto che il giudizio fosse definito ai sensi
dell'art. 438 cod. proc. pen., subordinatamente ad integrazione
probatoria, costituita da una perizia volta ad accertare la capacita'
di intendere e di volere del medesimo al momento del fatto. Il
giudice a quo riferisce di avere ammesso il rito alternativo
prescelto e, previa separazione del processo, di avere disposto nei
confronti degli altri imputati, in assenza di richieste di
definizioni alternative da parte degli stessi, la prosecuzione del
giudizio davanti a un giudice diverso, ai sensi dell'art. 554-ter,
comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice a quo riferisce di avere formulato dichiarazione di
astensione dalla trattazione del processo, anche ai sensi dell'art.
36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., in cui ha evidenziato di
avere disposto, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.,
la prosecuzione del giudizio nei confronti di persone imputate del
medesimo fatto storico contestato all'imputato, cosi' compiendo una
valutazione di merito sull'accusa formulata dal pubblico ministero.
Il rimettente ha inoltre precisato che, venendo in rilievo un reato a
concorso necessario, il giudizio circa il merito dell'accusa ascritta
all'imputato non potrebbe ritenersi oggetto di valutazione autonoma e
separata rispetto alla decisione gia' assunta ex art. 554-ter, comma
3, cod. proc. pen., nei confronti dei coimputati, con conseguente
doverosita' dell'astensione; tuttavia, il Presidente di sezione non
ha accolto la dichiarazione di astensione e ha disposto l'immediata
restituzione degli atti al rimettente per la prosecuzione del
giudizio, ritenendo privo di natura decisoria il provvedimento
precedentemente assunto nei confronti dei coimputati.
Il rimettente ha dedotto, quindi, di essere chiamato ad assumere
una «decisione di merito», qual e' una sentenza assunta a definizione
di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei
confronti di persona imputata di un reato a concorso necessario, pur
avendo gia' emesso il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3,
cod. proc. pen., nei confronti delle altre persone imputate del
medesimo fatto-reato.
2.- Tanto premesso, il giudice rimettente osserva che l'istituto
dell'incompatibilita' attiene a situazioni di pregiudizio per
l'imparzialita' del giudice ed esprime valori cardine della
giurisdizione, quali la terzieta' e l'imparzialita', a loro volta
collegati alla garanzia del giusto processo. Tale istituto e' volto a
prevenire l'eccessiva soggettivita' del giudizio e a salvaguardare
l'imparzialita', cosi' del giudice, come della scelta da questi
operata tra ipotesi decisorie alternative; in tale prospettiva, i
referenti costituzionali e sovranazionali dell'istituto
dell'incompatibilita' del giudice possono individuarsi negli artt.
111, secondo comma, 24, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione sia all'art. 14, paragrafo 1, PIDCP, sia
all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, cosi' come interpretato dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha
affermato che l'istituto dell'incompatibilita' si fonda
sull'individuazione di un catalogo di situazioni pregiudicanti
tipizzate ex ante e in astratto, comprensivo delle ipotesi tassative
in cui l'imparzialita' del giudice risulta ex se compromessa, per il
sol fatto che di tali fattispecie generali e astratte si verifichino
i relativi presupposti (sono citate le sentenze di questa Corte n.
179 del 2024 e n. 308 del 1997).
Nell'ordinanza vengono richiamate altresi' le sentenze di questa
Corte n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999, riguardanti «ipotesi
particolari» in cui l'attivita' che il giudice ha compiuto in un
precedente procedimento determina situazioni di pregiudizio alla sua
imparzialita', nel successivo procedimento a carico di altro o di
altri concorrenti, valutabili preventivamente e in astratto. In
particolare, il rimettente evidenzia che nella sentenza n. 371 del
1996 questa Corte ha chiarito che sussiste una situazione di
incompatibilita' del giudice la' dove la posizione dei concorrenti
nel medesimo reato, gia' oggetto di precedente valutazione,
costituisce elemento essenziale per la configurabilita' stessa del
reato contestato agli altri concorrenti, come avviene per le ipotesi
di reato necessariamente plurisoggettivo.
3.- Il giudice a quo rileva quindi che, in ipotesi di reato
necessariamente plurisoggettivo, l'identificazione di un concorrente
e la valutazione di «merito» sull'ipotesi accusatoria costituiscono
momenti imprescindibili per la configurabilita' stessa del reato, al
punto che qualsiasi valutazione siffatta, riferita ad alcuni soggetti
originariamente coimputati, include necessariamente una valutazione
circa la partecipazione di altri concorrenti. Di conseguenza, in
tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca
elemento essenziale per la configurabilita' stessa del reato
contestato agli altri, «come avviene in ogni reato a concorso
necessario», l'imparzialita' del giudicante non potrebbe che
ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in via generale e
astratta, nei casi in cui il giudice, dopo avere operato una
decisione di «merito» sul reato ascritto ad una persona imputata, sia
poi chiamato a giudicare altro concorrente del medesimo reato
necessariamente plurisoggettivo.
4.- Nella fattispecie, nel disporre la prosecuzione del giudizio
ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., in relazione ad
un reato a concorso necessario e soltanto per taluni dei coimputati
dello stesso, il convincimento del giudice si sarebbe formato non
solo sul «merito» dell'azione penale esercitata nei confronti degli
stessi, ma anche, seppure incidentalmente, sulla posizione del
residuo partecipante, rimasto terzo ed estraneo al procedimento,
essendo stata dunque gia' valutata la posizione di quest'ultimo,
quale concorrente necessario del medesimo fatto-reato.
Dovrebbe infatti escludersi, secondo quanto affermato da questa
Corte, la natura meramente procedimentale della delibazione adottata
dal giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale ai sensi
dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen., detta decisione
implicando piuttosto valutazioni che involgono propriamente il
«merito» dell'accusa formulata nei confronti di una persona imputata
(viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 179 del 2024).
Pertanto, secondo la prospettazione del rimettente, l'emissione
del provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, cod. proс. pen.,
nei confronti di alcuni dei concorrenti in un reato a concorso
necessario, qual e' il delitto di cui all'art. 588 cod. pen.,
possiede una «forza pregiudicante» tale da perturbare i fondamentali
valori della terzieta' e imparzialita' del giudice poi chiamato a
partecipare al rito del giudizio abbreviato incardinato nei confronti
di altro concorrente nel medesimo reato. In detta ipotesi, l'effetto
pregiudicante per l'imparzialita' del giudice penale sarebbe
individuabile preventivamente e in astratto, comportando
l'incompatibilita' dello stesso a pronunciarsi sulla responsabilita'
degli altri concorrenti necessari nel reato; inoltre, in ragione del
carattere eccezionale e tassativo dei casi previsti dall'art. 34,
comma 2, cod. proc. pen., non sarebbe concretamente praticabile
un'estensione analogica delle fattispecie indicate, tale da
ricomprendervi l'ipotesi di cui al presente procedimento.
5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto in
giudizio, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale
siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate.
Per il primo profilo, l'interveniente ha eccepito che il giudice
a quo, pur avendo indicato anche l'art. 24, secondo comma, Cost.,
come parametro costituzionale violato dalla norma censurata, non ha
poi specificamente argomentato in ordine al dubbio di legittimita'
costituzionale rispetto a tale disposizione.
Inoltre, sempre sotto il profilo dell'ammissibilita' delle
questioni, il rimettente non avrebbe specificato il numero di
coimputati coinvolti nel reato a concorso necessario oggetto del
giudizio, la cui considerazione sarebbe imprescindibile per valutare
l'eventuale incompatibilita' del giudice: infatti, «solo ove la
posizione di uno dei concorrenti costituisse elemento essenziale per
la configurabilita' del reato contestato agli altri concorrenti,
potrebbe assumere rilievo ai fini della sussistenza di una eventuale
incompatibilita' del giudice la valutazione gia' compiuta della
posizione anche di uno solo degli imputati», poiche' soltanto ove non
si potesse «prescindere da quest'ultima posizione ai fini
dell'accertamento della responsabilita' degli altri potrebbe dirsi
sussistente una "incompatibilita' del giudicante"» (viene richiamata
la sentenza di questa Corte n. 371 del 1996).
Per far ritenere sussistente una situazione di incompatibilita'
non sarebbe sufficiente la mera constatazione, in astratto, della
natura di reato a concorso necessario della fattispecie, ma
occorrerebbe che il giudizio gia' reso condizioni la possibilita' di
pervenire a diversa decisione per il singolo imputato sottoposto a
giudizio, ipotesi da escludersi ove alla rissa contestata avessero in
concreto partecipato piu' di tre persone.
6.- Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
concluso per la non fondatezza delle questioni, per le medesime
ragioni addotte a sostegno dell'eccezione di inammissibilita', non
risultando in alcun modo dagli atti del giudizio che la rissa fosse
stata posta in essere solo da tre individui.
In difetto di tale condizione, non potrebbe ravvisarsi alcuna
situazione di pregiudizio del giudice che si e' gia' pronunciato
sulla posizione di alcuni coimputati del medesimo reato.
Considerato in diritto
7.- Il Tribunale di Siena, sezione penale, in composizione
monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 78
del 2025) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma,
111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in
relazione sia all'art. 6, paragrafo 1, CEDU, sia all'art. 14,
paragrafo 1, PIDCP, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che non puo' partecipare al successivo giudizio abbreviato,
nei confronti di una persona imputata del reato di cui all'art. 588
cod. pen., il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona
imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art.
554-ter, comma 3, cod. proc. pen.
7.1.- Il rimettente, premesso di aver disposto, quale giudice
dell'udienza predibattimentale, la separazione dei procedimenti e la
prosecuzione del giudizio - innanzi a diverso giudice - nei confronti
di alcuni imputati di una rissa, ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3,
cod. proc. pen., ha evidenziato di aver poi ammesso il rito
abbreviato richiesto da uno dei coimputati, condizionato
all'acquisizione di una perizia. Chiamato a definire il giudizio
abbreviato, ha formulato richiesta di astensione, ritenendo di aver
gia' valutato nel merito, nel disporre la prosecuzione del giudizio
nei confronti dei coimputati, anche la posizione dell'imputato
ammesso al giudizio abbreviato, in considerazione della natura di
reato a concorso necessario della fattispecie contestata.
7.2.- Essendo stata respinta, dal Presidente di sezione, la
citata istanza di astensione, il rimettente ha sollevato questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a giudicare in rito
abbreviato uno dei coimputati di una rissa, in capo al giudice che,
all'esito dell'udienza predibattimentale, abbia precedentemente
disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti dei concorrenti
nel medesimo reato.
Il giudice a quo ha osservato che il provvedimento previsto
dall'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen. presuppone una
valutazione non meramente formale, ma di merito, sulla consistenza
dell'ipotesi accusatoria e, come tale, e' idoneo a pregiudicare
l'imparzialita' e la terzieta' del giudicante al momento della
successiva decisione del giudizio abbreviato richiesto da uno dei
coimputati, con conseguente violazione dei parametri indicati.
8.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di
inammissibilita' sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
8.1.- Non e' fondata, in primo luogo, l'eccezione di
inammissibilita' per omessa indicazione delle ragioni per le quali si
ritiene violato l'art. 24, secondo comma, Cost.
Dal complessivo contenuto dell'ordinanza di rimessione si evince,
infatti, che tale parametro costituzionale, pur se solo formalmente
indicato nella motivazione del provvedimento, e' stato comunque
evocato poiche' potenzialmente leso dal pregiudizio ai valori della
imparzialita' e della terzieta' del giudice, alla cui tutela, come
ripetutamente affermato da questa Corte, e' preordinata la disciplina
dell'incompatibilita' oggetto di censura (sentenze n. 212 e 190 del
2025, n. 209 e n. 74 del 2024).
8.2.- Non fondata e' anche l'eccezione di inammissibilita' per
mancata indicazione del «numero di coimputati coinvolti nel delitto a
cd. concorso necessario» oggetto del giudizio a quo.
Secondo l'orientamento costante di questa Corte, le questioni di
legittimita' costituzionale sono ammissibili quando l'ordinanza di
rimessione e' argomentata in modo da consentire il controllo
"esterno" della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile
del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice
rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel
giudizio principale (fra le tante, sentenze n. 23 e n. 21 del 2026,
n. 213 del 2025, n. 179 del 2024 e n. 94 del 2023).
Il rimettente ha sostenuto che, essendosi espresso nel senso
della prosecuzione del giudizio nei confronti di alcuni coimputati in
una rissa, che integra una fattispecie di reato a concorso
necessario, per cio' solo sarebbe divenuto incompatibile a
pronunciarsi, successivamente, sul coimputato che aveva richiesto di
essere giudicato con il rito abbreviato.
Da cio' la rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale cosi' come prospettate, mentre la correttezza delle
premesse ermeneutiche da cui muove il rimettente e' profilo che
attiene al merito (sentenze n. 38 e n. 36 del 2025, n. 119 e n. 73
del 2023).
9.- Nel merito le questioni non sono fondate.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le norme
sull'incompatibilita' del giudice, derivante da atti compiuti nel
procedimento, sono poste a tutela dei valori della terzieta' e della
imparzialita' della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24,
secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., risultando finalizzate a
evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o
apparire condizionata dalla forza della prevenzione - ossia dalla
naturale tendenza a confermare una decisione gia' presa o mantenere
un atteggiamento gia' assunto - scaturente da valutazioni cui il
giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima
res iudicanda (fra le tante, sentenze n. 182 del 2025, n. 209, n. 179
e n. 74 del 2024, n. 16 del 2022 e n. 183 del 2013).
L'esigenza di prevedere un'ipotesi di incompatibilita', in forza
dei principi menzionati, sussiste allorche' il medesimo giudice abbia
gia' svolto, in relazione al medesimo giudizio, un'«attivita'
pregiudicante», e sia nuovamente chiamato a svolgere un compito
decisorio in una «sede pregiudicata» dalla propria precedente
attivita'.
Perche' possa affermarsi la sussistenza di un pregiudizio,
secondo la giurisprudenza costituzionale, il giudice deve essere
stato chiamato a effettuare una valutazione di atti anteriormente
compiuti, ai fini dell'assunzione di una decisione (non essendo
sufficiente l'aver avuto conoscenza degli atti stessi); tale
valutazione deve attenere al merito dell'ipotesi accusatoria (e non
gia' al mero svolgimento del processo); infine, le precedenti
valutazioni devono collocarsi in una diversa fase del procedimento
(tra le piu' recenti, sentenze n. 212, n. 190 e n. 182 del 2025, n.
209 e n. 179 del 2024).
Questa Corte ha chiarito in piu' occasioni che il rigore del
regime delle incompatibilita' non puo' tuttavia determinare oneri
organizzativi eccessivi per la giurisdizione, sicche' le relative
norme vanno applicate solo quando sussista una reale ed effettiva
esigenza di prevenzione della deviazione dell'amministrazione della
giustizia dal tracciato della terzieta' e dell'imparzialita'. Deve,
infatti, considerarsi che «in qualunque processo decisionale, in
quanto attivita' intellettuale dinamica, e non statica, il titolare
dell'organo competente matura in itinere il proprio convincimento,
che puo' dunque ben dirsi "a formazione progressiva"» (sentenza n.
182 del 2025).
E' per questo che l'incompatibilita' non trova applicazione
quando le precedenti valutazioni astrattamente «pregiudicanti» si
collochino nella medesima fase del procedimento (sentenze n. 179 e n.
93 del 2024, n. 172 e n. 91 del 2023, n. 64 del 2022).
All'interno di ciascuna delle fasi in cui si articola il giudizio
- intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare
apprezzamenti incidentali, anche di merito - deve infatti essere
preservata l'esigenza di continuita' dello stesso, venendosi
altrimenti a determinare un'eccessiva frammentazione del
procedimento, che implicherebbe la necessita' di disporre, per la
medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli
atti da compiere (sentenze n. 7 del 2022, n. 66 del 2019 e n. 18 del
2017).
9.1.- Nel caso oggetto del giudizio a quo, l'attivita' che
secondo il rimettente avrebbe dato origine alla situazione di
incompatibilita' e' costituita dal provvedimento con cui, all'esito
dell'udienza predibattimentale, e' stata disposta la prosecuzione del
giudizio innanzi al - diverso - giudice del dibattimento, ai sensi
dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.
L'udienza predibattimentale, quale udienza camerale a
partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore
dell'imputato (art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen), e' stata
introdotta nel procedimento innanzi al tribunale in composizione
monocratica dall'art. 32 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega
al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), quale snodo obbligato tra le indagini
preliminari e il dibattimento, al fine di consentire anche nelle
ipotesi di citazione diretta a giudizio un vaglio preventivo in
ordine alla necessita' della prosecuzione del processo.
In tale fase ha luogo il controllo del giudice sull'imputazione e
possono essere presentate le richieste delle parti di definizione
alternativa del giudizio: l'istanza di giudizio abbreviato, la
richiesta di applicazione di una pena concordata, la richiesta di
sospensione del processo con messa alla prova e la domanda di
oblazione sono, infatti, proposte, a pena di decadenza, prima che
l'udienza si concluda, alternativamente, con il decreto di fissazione
dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'art. 555 cod. proc. pen. o
con la sentenza di non luogo a procedere a norma dell'art. 554-ter,
comma 1, cod. proc. pen.
Secondo la disposizione da ultimo citata, il giudizio si chiude
con sentenza di non luogo a procedere se, sulla base degli atti
trasmessi, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale
l'azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere
proseguita, nonche' se risulta che il fatto non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che
l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa.
Inoltre, «[i]l giudice pronuncia sentenza di non luogo a
procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una
ragionevole previsione di condanna», in applicazione del medesimo
criterio previsto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 23, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 150 del
2022, per il giudice dell'udienza preliminare.
Se, invece, il giudice dell'udienza predibattimentale ritiene,
all'esito del vaglio preliminare sull'ipotesi accusatoria, che gli
elementi acquisiti consentano «una ragionevole previsione di
condanna» e non sussistano i presupposti per il proscioglimento,
fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza
dibattimentale davanti a un «giudice diverso» e dispone la
restituzione del fascicolo del pubblico ministero (art. 554-ter,
comma 3, cod. proc. pen.).
9.2.- Questa Corte si e' gia' pronunciata, con la sentenza n. 179
del 2024, sulla valenza pregiudicante del provvedimento con il quale,
all'esito dell'udienza predibattimentale, viene disposta la
prosecuzione del giudizio, affermando che «[l]'attivita' decisionale
che il giudice e' chiamato a svolgere nell'udienza predibattimentale,
compendiata nelle valutazioni oggetto dei provvedimenti di cui agli
artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen., [...] connota tale udienza
quale sede pregiudicante della successiva fase decisoria, in quanto
il giudice predibattimentale esercita un vaglio penetrante del merito
dell'accusa». Al riguardo, e' stato rilevato che la valutazione
compiuta in tale sede, sulla base degli atti delle indagini
preliminari, si estende dalla verifica della corrispondenza
dell'imputazione agli atti di indagine, anche in riferimento alle
circostanze aggravanti, all'accertamento della sussistenza di cause
di improcedibilita' dell'azione penale, di non punibilita' e di
proscioglimento nel merito, all'adozione di una decisione, sulla base
degli atti, in ordine alla sussistenza della ragionevole previsione
di condanna, che crea un evidente rischio di condizionamento della
successiva fase decisoria.
9.3.- Appurata la natura potenzialmente condizionante della
decisione assunta ai sensi dell'art. 554-ter, comma 3, cod. proc.
pen., deve rilevarsi che, nel caso in esame, il giudice a quo,
contestualmente alla prosecuzione del giudizio nei confronti dei
coimputati, ha disposto la separazione dei processi, al fine di
provvedere nelle forme del rito abbreviato (nella specie condizionato
all'espletamento della perizia) nei confronti dell'imputato.
Cio' comporta che, nel caso in esame, non verrebbe in rilievo una
situazione di pregiudizio per l'imparzialita' verificatasi
nell'ambito dello stesso procedimento, poiche', come gia' rilevato da
questa Corte in casi analoghi, il giudice si trova di fronte a
«diversi procedimenti, destinati, dopo la separazione, alcuni alla
successiva definizione dibattimentale e altri alla trattazione nelle
forme del giudizio abbreviato» (ordinanza n. 86 del 2013).
In tali ipotesi alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una
pluralita' di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei
concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni,
scindibili l'una dall'altra, sotto il profilo tanto materiale che
psicologico (ex multis, sentenze n. 439 del 1993 e n. 186 del 1992).
Nel medesimo senso si e' pronunciata in piu' occasioni la
giurisprudenza di legittimita', affermando che non costituisce causa
di incompatibilita' ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice
dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a
giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che
dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel
medesimo reato, separatamente giudicato (Corte di cassazione, sezione
quinta penale, sentenza 3 dicembre 2020-13 gennaio 2021, n. 1215).
9.4.- E' vero che, con riferimento alle ipotesi di reato a
concorso necessario, in cui per il perfezionamento della fattispecie
criminosa e' richiesta la partecipazione di un numero minimo di
persone, questa Corte ha affermato che, nel caso in cui la posizione
di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa
configurabilita' del reato contestato agli altri concorrenti, la
valutazione di tale posizione, dalla quale non si sia potuto
prescindere ai fini dell'accertamento della responsabilita' degli
imputati, puo' costituire motivo di incompatibilita' nel successivo
processo a carico del medesimo concorrente (sentenza n. 371 del
1996).
Per l'affermazione di una situazione di incompatibilita', dunque,
non e' sufficiente la mera constatazione, in astratto, della natura
di reato a concorso necessario del fatto per cui si procede,
occorrendo, invece, che il giudizio gia' reso condizioni, in
concreto, la possibilita' di pervenire successivamente a diversa
decisione per il singolo imputato sottoposto a giudizio.
Una simile situazione e' ravvisabile, per definizione, nel caso
in cui, senza il concorso della persona nei cui confronti si procede
separatamente, il reato non possa dirsi perfezionato, perche'
verrebbe meno il numero minimo dei partecipanti necessario a tal
fine; non ricorre, invece, nel caso in cui il reato possa dirsi
integrato anche senza la partecipazione del soggetto ancora da
giudicare, poiche' in tal caso la valutazione della sua condotta non
sarebbe imprescindibile per l'accertamento della sussistenza della
fattispecie criminosa.
In tal caso l'incompatibilita' potrebbe ravvisarsi non a fronte
dell'astratta natura di reato a concorso necessario della
fattispecie, ma solo qualora la posizione dell'imputato sia stata
effettivamente gia' valutata dal giudice nel decidere sui correi.
9.5.- Tuttavia, nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo si
e' limitato a riferire di procedere nei confronti dell'imputato per
il reato di cui all'art. 588 cod. pen. (rissa), a concorso
necessario, avendo gia' disposto la prosecuzione del giudizio nei
confronti delle "residue" persone imputate del medesimo reato.
L'illegittimita' costituzionale della mancata previsione
dell'incompatibilita' e' stata, quindi, sostenuta sulla base
dell'astratta configurazione della fattispecie, rilevandosi che «in
tutti i casi in cui la posizione di uno dei concorrenti costituisca
elemento essenziale per la configurabilita' stessa del reato
contestato agli altri concorrenti, come avviene in ogni reato a
concorso necessario, l'imparzialita' del giudicante non puo' che
ritenersi compromessa ex ante e in radice, ossia in via generale e
astratta».
Tale presupposto interpretativo non trova conforto nella
giurisprudenza costituzionale che, anche in queste ipotesi, ricollega
l'incompatibilita' del giudicante non all'astratta fattispecie di
reato, ma a una gia' compiuta valutazione in concreto della posizione
dell'imputato (sentenza n. 371 del 1996; ordinanze n. 86 del 2013 e
n. 105 del 1999).
D'altra parte, nel caso di specie, la posizione dell'imputato da
giudicare separatamente non era imprescindibile al fine
dell'integrazione della fattispecie criminosa di rissa, che sussiste
quando vi abbiano partecipato almeno tre persone. Infatti, dagli atti
del giudizio a quo risulta che le persone per cui era stata gia'
disposta la prosecuzione del giudizio erano cinque e che il giudizio
abbreviato e' stato richiesto da uno dei sei coimputati.
Pertanto, il reato potrebbe dirsi comunque integrato anche senza
la partecipazione del soggetto ancora da giudicare, con la
conseguenza che la valutazione della sua condotta non costituisce
elemento essenziale per la stessa configurabilita' della fattispecie
criminosa contestata agli altri concorrenti, non potendosi, percio',
ravvisare la causa di incompatibilita' individuata in simili ipotesi
dalla giurisprudenza costituzionale.
Le questioni devono, quindi, essere dichiarate non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art.
6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e
all'art. 14, paragrafo 1, del Patto internazionale sui diritti civili
e politici, dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in
composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA