N. 65 SENTENZA 12 marzo - 30 aprile 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Attivita' di soccorso  stradale  e  rimozione
  dei veicoli - Necessita' della preventiva autorizzazione  dell'ente
  proprietario della strada (eccettuate le forze armate e di polizia)
  - Denunciata ingiustificata disparita' di  trattamento,  violazione
  della liberta' di iniziativa economica privata nonche' dei principi
  di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione  -
  Non fondatezza della questione. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 175, comma 12. 
- Costituzione, artt. 3, 13, 41 e 97. 
(GU n.18 del 6-5-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 175,  comma
12, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice
della strada), promosso dal Giudice di pace di Napoli, prima  sezione
civile, nel procedimento vertente  tra  G.  C.  e  la  Prefettura  di
Napoli, con ordinanza del 12 settembre 2025, iscritta al n.  214  del
registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  12  marzo  2026  il  Giudice
relatore Roberto Nicola Cassinelli; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 12 settembre 2025, iscritta al n.  214  del
registro ordinanze 2025, il Giudice di pace di Napoli, prima  sezione
civile, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 13, 41 e 97 della
Costituzione - questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
175, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
codice della strada). 
    1.1.- Il  giudice  rimettente  riferisce  di  essere  chiamato  a
giudicare  del  ricorso,  proposto   da   G.   C.,   per   conseguire
l'annullamento di un'ordinanza  prefettizia  che  gli  ingiungeva  il
pagamento di sanzione  amministrativa,  comminata  in  ragione  della
violazione del suddetto art. 175, comma 12, cod. strada, per avere il
medesimo  effettuato,  su  apposita  piazzola  di  sosta   lungo   la
tangenziale di Napoli, un soccorso stradale non autorizzato dall'ente
gestore della strada. 
    L'iniziativa assunta del ricorrente si basava, tra l'altro, sulla
pretesa illegittimita' costituzionale - per contrasto con  gli  artt.
41 e 13 Cost. - della norma de qua, «nella  parte  in  cui  subordina
l'attivita' di  soccorso  stradale  e  la  rimozione  dei  veicoli  a
preventiva  autorizzazione  dell'ente  proprietario   della   strada,
esonerando da tale  obbligo  esclusivamente  le  Forze  armate  e  di
polizia».  In  particolare,  il  ricorrente  assumeva  -   si   legge
nuovamente  nell'ordinanza   di   rimessione   -   che   «i   diritti
costituzionali  non  possono  essere  soppressi   da   alcuna   norma
legislativa» e che l'autorizzazione prevista  dalla  norma  censurata
«cede di fronte al diritto  dell'automobilista  in  avaria  di  farsi
assistere dalla persona o dalla ditta di propria fiducia, non essendo
presente  nel  nostro  ordinamento  alcuna  norma  che   lo   vieti».
Richiamava, al riguardo, la direttiva 24 maggio  1999,  n.  3279  del
Ministro dei lavori pubblici (Modificazione della direttiva 14 maggio
1998 recante: «Regolamentazione del soccorso stradale  in  autostrada
per veicoli in avaria o incidentati». Direttiva n.  4956/26/gab),  la
quale,  ai  punti  3  e  4,  «non   solo   definisce   il   contenuto
dell'attivita'  oggetto  di  autorizzazione,  ma  delimita  anche  le
condizioni in presenza delle quali (veicolo in sosta e in  sicurezza,
non intralciando la fluidita' del traffico veicolare, con  conducente
incolume) l'automobilista in panne e' libero di farsi aiutare  da  un
soccorritore di propria fiducia». 
    1.2.-  Cio'  premesso,  il   Giudice   di   pace   partenopeo   -
preliminarmente evidenziato che «la norma di cui all'art. 175,  comma
12, del Codice della Strada e' chiaramente rilevante  ai  fini  della
decisione del presente giudizio»,  in  quanto  «l'accoglimento  della
questione  di  legittimita'  comporterebbe   l'illegittimita'   della
sanzione irrogata  e  l'annullamento  del  verbale  contravvenzionale
impugnato»   -   ha   dato   corso   al   richiesto   incidente    di
costituzionalita'. 
    In particolare,  ha  ritenuto  che  la  norma  suddetta  sia  «in
contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto costituisce una
limitazione  sproporzionata  e   indeterminata   alla   liberta'   di
iniziativa  economica  privata,   affidando   alla   discrezionalita'
dell'ente proprietario della strada il potere di concedere  o  negare
autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati dalla legge, e  senza
adeguate garanzie procedimentali». 
    Inoltre,  ha  ravvisato  contrasto  pure  con  «l'art.  13  della
Costituzione, che  sancisce  il  diritto  inviolabile  alla  liberta'
personale, la quale non puo' essere limitata se non nei casi  e  modi
previsti  dalla  legge  e   con   garanzie   determinate   a   tutela
dell'interessato», in quanto  la  preventiva  autorizzazione  imposta
dall'art. 175,  comma  12,  cod.  strada  -  la'  dove  impedisce  al
cittadino con l'autovettura in avaria di farsi assistere  liberamente
dalla persona o dalla ditta  di  propria  fiducia  -  «configura  una
compressione non  giustificata  e  sproporzionata  di  tale  liberta'
personale», non esistendo, infatti,  «alcuna  norma  nell'ordinamento
che legittimi tale ingerenza preventiva nell'ambito  di  un'attivita'
privata di soccorso tecnico, specialmente in un  contesto  (come  una
piazzola  di  emergenza)  che  non  compromette  la  sicurezza  della
circolazione». 
    Inoltre,  secondo  il  giudice  rimettente,  la  norma  censurata
presenterebbe profili  ulteriori  di  illegittimita'  costituzionale,
rispetto a quelli denunciati dal ricorrente nel giudizio a quo. 
    Difatti, essa violerebbe pure «i principi di imparzialita' e buon
andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art.  97,  primo
[recte: secondo] comma, della Costituzione,  in  quanto  prevederebbe
una selezione fra operatori autorizzati al soccorso  stradale,  tutti
in possesso delle medesime competenze e capacita', da applicare senza
alcun margine di  discrezionalita',  anche  vincolata,  che  potrebbe
risultare inadeguato rispetto agli scopi perseguiti  dal  legislatore
per la tutela dell'automobilista e degli altri utenti della  strada».
Egualmente violato  sarebbe  l'art.  3  Cost.,  in  quanto  la  norma
censurata «introduce un'ingiustificata disparita' di trattamento  tra
soggetti economici  privati,  idonei  e  abilitati  allo  svolgimento
dell'attivita' di soccorso stradale, e dunque legittimamente operanti
nel  settore,  i  quali  tuttavia  non  possono   intervenire   sulle
autostrade e  sulle  strade  extraurbane  principali  in  assenza  di
preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada», cosi'
determinando una disparita'  «priva  di  una  chiara  giustificazione
riconducibile alla natura del  servizio  prestato,  dal  momento  che
entrambe le categorie di  operatori  sono  parimenti  abilitate  allo
svolgimento delle medesime operazioni di soccorso». 
    Infine, l'art. 175, comma 12, cod. strada - si  sostiene  -  «non
distingue in modo chiaro tra  interventi  di  assistenza  tecnica  in
luogo  sicuro  (ad  es.  piazzola  di  emergenza)  e  interventi   di
rimozione/traino,   estendendo    indiscriminatamente    il    regime
autorizzatorio»,  cio'  che  comporta  «una  lesione   dei   principi
costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di liberta'  personale,
(art. 13 Cost.), di  iniziativa  economica  (art.  41  Cost.)  e  una
violazione  di  imparzialita'  e  buon   andamento   della   Pubblica
Amministrazione   (art.   97   Cost.)   poiche'    vengono    vietate
arbitrariamente attivita' tecniche lecite svolte in contesti che  non
compromettono la sicurezza della circolazione e, allo  stesso,  tempo
si determina  una  disparita'  di  trattamento  tra  operatori  dalle
caratteristiche simili». 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,
comunque, manifestamente infondata. 
    2.1.-  L'esito  dell'inammissibilita'  e'  motivato  sotto   piu'
profili. 
    In primo luogo, si assume che l'ordinanza di rimessione  -  della
quale  viene  anche   stigmatizzata   la   carenza   di   «linearita'
argomentativa» - avrebbe «omesso di indicare i  dati  essenziali  del
processo presupposto che consentano, seppur sotto il  criterio  della
mera plausibilita',  il  controllo  sull'effettiva  rilevanza»  della
questione  sollevata.  Infatti,  non  risulterebbe  indicato  «se  il
soccorso sia  stato  operato  da  una  societa'  autorizzata  a  tale
attivita' (nelle strade a viabilita' ordinaria) o da un  privato,  se
con un intervento di un carro attrezzi omologato per  l'attivita'  di
assistenza e munito di pianale (e non di forche), come prevede l'art.
157 [recte: 175] C.d.S., comma 7, lett. a), che vieta il  traino  dei
veicoli, se su un veicolo incidentato o solo in avaria». 
    In  secondo   luogo,   l'esito   dell'inammissibilita'   andrebbe
affermato «per omessa ricostruzione del quadro normativo presupposto»
(dubitando il giudice a quo della legittimita'  costituzionale  della
norma censurata «senza alcuna, pur minima, analisi  del  contesto  in
cui essa e' inserita, della ratio che la ispira e senza  tener  conto
delle norme generali in materia di circolazione  sulle  autostrade  o
sulle superstrade»), oltre  che  «per  omessa  sperimentazione  della
conformita' costituzionale della norma censurata  e  per  motivazione
generica ed insufficiente sui parametri costituzionali evocati». 
    In particolare, non si comprenderebbe «quale possa essere,  anche
in astratto, l'asserita violazione dell'art.  13  della  Cost.  sulla
liberta' di circolazione che non viene in alcun modo in  rilievo  con
la norma censurata, atteso che essa  vieta  l'attivita'  di  soccorso
stradale e  di  rimozione  dei  veicoli,  nelle  autostrade  e  nelle
superstrade, ai soggetti  non  autorizzati  dall'ente  proprietario»,
donde «la manifesta irrilevanza del parametro evocato». 
    Altrettanto, poi, sarebbe a dirsi quanto all'asserita  violazione
dell'art. 41 Cost., censura basata sull'assunto che la norma suddetta
darebbe luogo a «una limitazione sproporzionata e indeterminata  alla
liberta'   di   iniziativa   economica   privata,   affidando    alla
discrezionalita' dell'ente proprietario della  strada  il  potere  di
concedere o negare autorizzazioni, senza  criteri  oggettivi  fissati
dalla legge, e senza adeguate garanzie procedimentali».  Per  contro,
diversamente da «quanto opinato dal  rimettente  al  ricorrere  delle
condizioni stabilite dalla legge e dalla Direttiva [del Ministro  dei
lavori pubblici] del 24.05.1999  n.  4956  [recte:  3279],  qualunque
operatore in possesso delle dotazioni di  personale  e  mezzi  idonei
puo' ottenere il rilascio  dell'autorizzazione  (l'attivita'  di  che
trattasi e' qualificata dalla citata Direttiva di pubblico servizio),
con la sola imposizione di vincoli conformativi in relazione al  bene
giuridico sotteso (la sicurezza  nella  circolazione  dei  veicoli)».
Parimenti generiche sarebbero le paventate violazioni degli artt. 3 e
97 Cost., cosi'  come  l'affermazione  di  chiusura  del  rimettente,
secondo cui la norma censurata «non  distingue  in  modo  chiaro  tra
interventi di assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola  di
emergenza)   e    interventi    di    rimozione/traino,    estendendo
indiscriminatamente il regime autorizzatorio». 
    Infine, sempre sul  piano  dello  scrutinio  di  rilevanza  della
questione,   l'Avvocatura   dello   Stato    evidenzia    «l'anomalia
procedimentale che emerge dall'ordinanza di promovimento  atteso  che
il giudice a quo, pur dichiarando di  sospendere  il  processo,  come
espressamente disposto dall'art. 12 della Legge del 1° marzo 1953, n.
87, ha, invece, disposto la prosecuzione dell'istruzione della  causa
medesima,  fissando  la  successiva  udienza,  pur  nella  verosimile
pendenza del presente giudizio incidentale, avvertendo le  parti  che
la loro successiva assenza condurrebbe all'estinzione del giudizio». 
    2.2.- In ogni caso,  secondo  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, la questione sarebbe pure manifestamente infondata. 
    Si rileva, infatti, che l'art. 175 cod. strada  -  nel  quale  la
norma censurata si inserisce - «regola le  condizioni  e  limitazioni
della  circolazione  sulle  autostrade  e  sulle  strade  extraurbane
principali», prevedendo, tra l'altro, «il divieto di circolazione  di
taluni mezzi, oltre che dei pedoni e degli animali, su  tali  strade,
il divieto di traino di veicoli che non siano rimorchi sulle aree  di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza  autostradale,  e
per quanto qui rileva direttamente l'attivita' di soccorso stradale e
di rimozione dei veicoli su tali strade». In tale contesto,  poi,  e'
stabilito  che  nel  «caso  di  veicolo  in  avaria  e'  obbligatorio
l'intervento di un  carro  attrezzi  munito  di  pianale  (e  non  di
forche)», stante il divieto generale di traino dei veicoli di cui  al
comma 7, lettera a), del medesimo art. 175.  Al  riguardo,  peraltro,
l'art. 374 del decreto del Presidente della  Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e  di  attuazione  del  nuovo
codice della strada) precisa  che  -  sottolinea  l'Avvocatura  dello
Stato -  l'attivita'  di  soccorso  stradale  e  di  rimozione  sulle
autostrade puo' essere affidata in concessione dall'ente proprietario
della strada a soggetti autorizzati, mentre l'Appendice IV al  Titolo
I, relativa all'art. 12 del medesimo regolamento, per parte  propria,
disciplina  le  caratteristiche  costruttive   e   funzionali   degli
autoveicoli ad uso speciale per  il  soccorso  stradale.  Si  tratta,
peraltro,  di  disciplina  che,  prosegue  ancora  l'Avvocatura,  «si
riferisce esclusivamente all'attivita'  di  soccorso  stradale  sulle
autostrade e  sulle  loro  pertinenze  (aree  di  servizio,  svincoli
etc.)», trovando, dunque, «pacifica ragion  d'essere  nel  fatto  che
sulle autostrade  la  velocita'  consentita  e'  superiore  a  quella
prevista per la viabilita'  ordinaria»,  sottratta,  invece,  a  tale
disciplina. A cio' si aggiunga, poi, la duplice circostanza che  «sia
lo stazionamento sulla carreggiata di veicolo  fermo  (per  avaria  o
sinistro) sia la rimozione  sono  estremamente  pericolosi  anche  in
considerazione del fatto che sulle autostrade gli accessi di ingresso
e uscita sono meno frequenti che  non  sulla  viabilita'  ordinaria»;
inoltre, dalla sede autostradale «e' necessario rimuovere  nel  tempo
piu' breve possibile  i  veicoli  fermi,  per  qualunque  causa»,  in
ragione  dell'«estremo  pericolo  per  la  circolazione  degli  altri
veicoli, oltre degli occupanti del veicolo stesso». 
    Per tali ragioni, quindi, «si  giustifica,  anzi  si  impone,  la
previsione recata dalla norma  oggetto  di  censura»,  posto  che  si
rendono necessarie «regole stringenti per gli enti gestori, in quanto
funzionali a individuare soggetti  muniti  di  particolare  capacita'
tecnica, struttura organizzativa, risorse e personale  qualificato  e
preparato ad effettuare un intervento di soccorso in piena  sicurezza
per gli utenti dell'autostrada». Si  e',  pertanto,  in  presenza  di
«legittime deroghe alla liberta' di iniziativa privata economica, che
puo' e deve  essere  limitata,  per  ragioni  di  sicurezza»,  fermo,
inoltre, restando «che queste regole non lasciano ai gestori assoluta
discrezionalita', atteso che l'intervento di  soccorso  e'  doveroso,
qualificandosi   servizio   pubblico   essenziale,   e   la    scelta
dell'operatore viene condotta sulla base dei criteri sopra indicati». 
    In  conclusione,  secondo  l'Avvocatura  dello  Stato,  la  norma
censurata  non  ha  «la   funzione   di   contingentare   l'esercizio
dell'attivita' di soccorso selezionando  all'ingresso  gli  operatori
attraverso la fissazione di restrizioni quantitative», in  quanto  al
sussistere delle «condizioni stabilite dalla legge e dalla  direttiva
sopra indicata  qualunque  operatore  in  possesso  di  dotazioni  di
personale   e   mezzi    idonei    puo'    ottenere    il    rilascio
dell'autorizzazione senza l'imposizione di particolari vincoli se non
quelli  conformativi  in  relazione   al   bene   giuridico   sotteso
all'esercizio dell'attivita' a rilevanza pubblica». 
    Dovrebbe, pertanto, escludersi, sempre  secondo  l'interveniente,
la violazione degli artt.  3  e  97  Cost.  (del  tutto  inconferente
risultando, come gia' detto, il parametro di cui all'art. 13  Cost.),
cosi'  come  dell'art.  41  Cost.,  atteso  che  alla  stregua  della
giurisprudenza  costituzionale  deve   considerarsi   «legittima   la
restrizione della liberta' di iniziativa  economica  se  giustificata
dall'utilita' sociale a condizione che gli interventi del Legislatore
non proseguano [recte:  perseguano]  tale  utilita'  mediante  misure
palesemente incongrue e che sussista  un  giusto  equilibrio  tra  le
esigenze dell'interesse generale della comunita'  e  l'ingerenza  nel
diritto individuale al godimento dei beni». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    3.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di  pace  di
Napoli, prima sezione civile, ha  sollevato  -  in  riferimento  agli
artt. 3, 13, 41 e 97 Cost. - questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 175, comma 12, cod. strada, «nella parte in  cui  subordina
l'attivita' di  soccorso  stradale  e  la  rimozione  dei  veicoli  a
preventiva  autorizzazione  dell'ente  proprietario   della   strada,
esonerando da tale  obbligo  esclusivamente  le  Forze  armate  e  di
polizia». 
    3.1.- Il  giudice  rimettente  riferisce  di  essere  chiamato  a
decidere  un  ricorso  proposto  per  conseguire  l'annullamento   di
un'ordinanza prefettizia che ha ingiunto al ricorrente nel giudizio a
quo il pagamento di  una  sanzione  amministrativa,  comminatagli  in
ragione della violazione  del  suddetto  art.  175,  comma  12,  cod.
strada, per avere il medesimo effettuato, su piazzola di sosta  lungo
la tangenziale  di  Napoli,  un  soccorso  stradale  non  autorizzato
dall'ente gestore della strada. 
    Nella prospettiva del giudice a quo, pertanto, la declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  della  norma  suddetta   -   che   il
ricorrente ha eccepito in riferimento agli artt.  41  e  13  Cost.  -
avrebbe come conseguenza l'accoglimento del ricorso e  l'annullamento
della sanzione. Condivide, infatti, il Giudice di pace partenopeo  il
dubbio di legittimita' costituzionale prospettato con  riferimento  a
tali parametri, ritenendo che «i diritti costituzionali  non  possono
essere   soppressi   da   alcuna    norma    legislativa»,    sicche'
l'autorizzazione prevista dalla norma censurata dovrebbe  cedere  «di
fronte al diritto dell'automobilista in  avaria  di  farsi  assistere
dalla persona o dalla ditta di propria fiducia, non essendo  presente
nel nostro ordinamento alcuna norma che lo  vieti».  In  particolare,
secondo il rimettente, l'art. 175, comma 12, cod. strada sarebbe  «in
contrasto con l'art. 41 della Costituzione, in quanto costituisce una
limitazione  sproporzionata  e   indeterminata   alla   liberta'   di
iniziativa  economica  privata,   affidando   alla   discrezionalita'
dell'ente proprietario della strada il potere di concedere  o  negare
autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati dalla legge, e  senza
adeguate  garanzie  procedimentali».  Del  pari,  la  norma  suddetta
violerebbe pure  «l'art.  13  della  Costituzione,  che  sancisce  il
diritto inviolabile alla liberta' personale, la quale non puo' essere
limitata se non nei casi e modi previsti dalla legge e  con  garanzie
determinate a  tutela  dell'interessato»,  in  quanto  la  preventiva
autorizzazione da essa imposta, la' dove impedisce «al  cittadino  in
avaria di farsi assistere liberamente dalla persona o dalla ditta  di
propria fiducia», configura  «una  compressione  non  giustificata  e
sproporzionata di tale liberta' personale». 
    Inoltre,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione
censurata   presenterebbe   profili   ulteriori   di   illegittimita'
costituzionale, rispetto  a  quelli  denunciati  dal  ricorrente  nel
giudizio a  quo.  Essa,  difatti,  violerebbe  pure  «i  principi  di
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui
all'art. 97, primo [recte: secondo]  comma,  della  Costituzione,  in
quanto  prevederebbe  una  selezione  fra  operatori  autorizzati  al
soccorso stradale, tutti in  possesso  delle  medesime  competenze  e
capacita', da applicare  senza  alcun  margine  di  discrezionalita',
anche vincolata, che  potrebbe  risultare  inadeguato  rispetto  agli
scopi perseguiti dal legislatore per la tutela  dell'automobilista  e
degli altri utenti della strada». Egualmente violato sarebbe l'art. 3
Cost., in quanto  la  norma  in  esame  «introduce  un'ingiustificata
disparita' di trattamento tra soggetti economici  privati,  idonei  e
abilitati allo svolgimento dell'attivita'  di  soccorso  stradale,  e
dunque legittimamente operanti nel  settore,  i  quali  tuttavia  non
possono intervenire  sulle  autostrade  e  sulle  strade  extraurbane
principali  in  assenza  di   preventiva   autorizzazione   dell'ente
proprietario della strada», cosi' determinando una disparita'  «priva
di una chiara giustificazione riconducibile alla natura del  servizio
prestato, dal momento che entrambe le  categorie  di  operatori  sono
parimenti abilitate allo svolgimento  delle  medesime  operazioni  di
soccorso». 
    Infine, il rimettente censura la  norma  suddetta  anche  perche'
«non distingue in modo chiaro tra interventi di assistenza tecnica in
luogo  sicuro  (ad  es.  piazzola  di  emergenza)  e  interventi   di
rimozione/traino,   estendendo    indiscriminatamente    il    regime
autorizzatorio»,  cio'  che  comporta  «una  lesione   dei   principi
costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di liberta'  personale,
(art. 13 Cost.), di  iniziativa  economica  (art.  41  Cost.)  e  una
violazione  di  imparzialita'  e  buon   andamento   della   Pubblica
Amministrazione   (art.   97   Cost.)   poiche'    vengono    vietate
arbitrariamente attivita' tecniche lecite svolte in contesti che  non
compromettono la sicurezza della circolazione e, allo  stesso,  tempo
si determina  una  disparita'  di  trattamento  tra  operatori  dalle
caratteristiche simili». 
    4.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  intervenuto  nel
presente giudizio, si e' opposto  all'accoglimento  della  questione,
sollevando, preliminarmente, diverse eccezioni di inammissibilita'. 
    Innanzitutto,  viene  denunciata  la   carenza   di   «linearita'
argomentativa» dell'ordinanza di rimessione, la quale avrebbe «omesso
di  indicare  i  dati  essenziali  del   processo   presupposto   che
consentano, seppur sotto il criterio  della  mera  plausibilita',  il
controllo sull'effettiva rilevanza», della  questione  sollevata,  in
particolare non risultando indicato «se il soccorso sia stato operato
da  una  societa'  autorizzata  a  tale  attivita'  (nelle  strade  a
viabilita' ordinaria) o da un privato, se con  un  intervento  di  un
carro attrezzi omologato per l'attivita' di assistenza  e  munito  di
pianale (e non di forche),  come  prevede  l'art.  157  [recte:  175]
C.d.S., comma 7, lett. a), che vieta il traino dei veicoli, se su  un
veicolo incidentato o solo in avaria». 
    Viene, inoltre,  dedotta  la  «omessa  ricostruzione  del  quadro
normativo presupposto»,  oltre  alla  presenza  di  una  «motivazione
generica ed insufficiente sui parametri costituzionali evocati». 
    A tali rilievi, poi, fa seguito la contestazione della  «anomalia
procedimentale» che caratterizzerebbe il giudizio a quo, dato che  il
rimettente ha dichiarato di averlo sospeso, ma poi ha disposto  darsi
corso all'istruzione della causa, avvertendo le  parti  che  la  loro
successiva assenza condurrebbe all'estinzione del giudizio. 
    Nel   merito,   infine,   si    sostiene    che    il    rilascio
dell'autorizzazione  allo  svolgimento  del  servizio   di   soccorso
stradale e' subordinato  a  un  complesso  di  previsioni  normative,
rispondenti alla  necessita'  di  salvaguardare  la  sicurezza  della
circolazione, cio' che costituirebbe un limite posto alla liberta' di
iniziativa economica in funzione di un obiettivo di utilita' sociale,
senza, quindi, che possa farsi questione di disparita' di trattamento
tra operatori nel medesimo settore, donde  la  non  fondatezza  delle
censure di violazione degli  artt.  41,  3  e  97  Cost.,  mentre  il
parametro di cui all'art. 13 Cost. sarebbe addirittura inconferente. 
    5.- In limine vanno esaminate le eccezioni preliminari  sollevate
dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  sono  tutte  da
respingere, all'infuori di quella  che  prospetta  l'inammissibilita'
della censura di violazione dell'art. 13 Cost. 
    5.1.- Va, infatti, disatteso il rilievo secondo cui il giudice  a
quo avrebbe «omesso  di  indicare  i  dati  essenziali  del  processo
presupposto che consentano,  seppur  sotto  il  criterio  della  mera
plausibilita', il controllo sull'effettiva rilevanza» della questione
sollevata. Invero, benche' l'ordinanza rechi una  scarna  descrizione
della vicenda oggetto del giudizio a  quo,  i  suoi  dati  essenziali
risultano -  allo  scopo  dell'illustrazione  della  rilevanza  della
sollevata questione di legittimita' costituzionale - sufficientemente
delineati. Il giudice rimettente ha  riferito  esservi  stato,  nella
specie, il soccorso di un'autovettura su di una piazzola di un tratto
della rete autostradale  (segnatamente,  quello  contrassegnato  come
«A56»,  corrispondente  alla  cosiddetta  Tangenziale   di   Napoli),
comportante l'irrogazione di una sanzione amministrativa a carico del
soggetto  che  ebbe  ad  effettuarlo,  in  quanto   non   autorizzato
all'attivita' di soccorso e rimozione; sicche', ove  non  sussistesse
la necessita', prevista dalla  norma  censurata,  di  una  preventiva
autorizzazione per l'espletamento di tale attivita', il provvedimento
sanzionatorio sarebbe illegittimo. 
    Del pari, va  disattesa  l'eccezione  di  inammissibilita'  della
questione  per  omessa  ricostruzione   del   quadro   normativo   di
riferimento, giacche'  la  disamina  dello  stesso  e'  destinata  ad
assumere rilievo, semmai, ai fini dello scrutinio  del  merito  delle
censure di illegittimita' costituzionale, rivelando le finalita' e  i
presupposti di operativita' propri della norma censurata. 
    Ne', infine, l'inammissibilita' della questione  puo'  discendere
dalla mancata sospensione del giudizio a quo (e  dall'eventualita'  -
prospettata dallo stesso rimettente nella sua ordinanza  -  che  esso
possa estinguersi per inattivita' delle parti),  dato  che  ai  sensi
dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale la «sospensione,  l'interruzione  e  l'estinzione  del
processo principale non producono effetti sul giudizio  davanti  alla
Corte costituzionale». 
    5.2.   -   Merita,   invece,    accoglimento    l'eccezione    di
inammissibilita' della censura di violazione dell'art. 13 Cost. 
    Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre correlato  la
limitazione della liberta' personale, alla quale  fa  riferimento  la
norma costituzionale teste' menzionata,  o  a  «una  coazione  fisica
della persona, salvo che la restrizione della  liberta'  di  disporre
del proprio corpo che ne consegue abbia carattere  momentaneo  e  del
tutto trascurabile», correlando la violazione dell'art. 13 Cost. alla
«costrizione a subire interventi di una qualche rilevanza sul proprio
corpo», oppure a misure impositive di obblighi che hanno «un  effetto
di "degradazione giuridica" dell'interessato», ma sempre a condizione
«che gli obblighi in questione risultino di tale intensita' da  poter
essere equiparati a quell'"assoggettamento della  persona  all'altrui
potere", in cui si concreta la violazione della garanzia  dell'habeas
corpus» (da ultimo, tra le molte, sentenza n. 203 del 2024). 
    Nel caso di specie, per vero,  risultano  assenti  -  gia'  nella
stessa prospettazione del giudice a quo - entrambi tali profili,  non
potendo ritenersi che la limitazione che viene imposta,  dalla  norma
censurata,  alla  liberta'  di  scelta  del  soggetto  da  cui  farsi
soccorrere comporti "coazione fisica"  o  "effetti  di  degradazione"
della dignita' di chi tale limitazione subisca. E cio', in particolar
modo, ove si consideri che il  legislatore  -  al  fine  precipuo  di
assicurare che lo svolgimento della circolazione stradale avvenga  in
modo da salvaguardare la sicurezza degli utenti  della  strada  -  ha
imposto,  nel  tempo,  misure  che  hanno  superato  il   vaglio   di
compatibilita' con l'art. 13 Cost., sicuramente comportanti,  invece,
una qualche forma di "coazione fisica" degli interessati, come  l'uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza per  gli  automobilisti  e  i
loro trasportati (ordinanza n. 49 del 2009) e  del  casco  protettivo
per i motociclisti (sentenza n. 180 del 1994). 
    6.- Cio' detto, passando a esaminare le altre censure - quelle di
violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. - sollevate  dal  rimettente,
prodromica a tale  disamina  risulta  proprio  la  ricostruzione  del
quadro normativo di riferimento in cui la norma  censurata  si  va  a
inserire. 
    6.1.- Punto di partenza di tale analisi sono gli artt. 12  e  374
del  d.P.R.  n.  495  del  1992.  Orbene,  l'art.  12  individua  gli
autoveicoli «adibiti  al  soccorso  e  alla  rimozione  di  veicoli»,
qualificandoli come «ad  uso  speciale  per  il  soccorso  stradale»,
rinviando per la descrizione delle loro «caratteristiche  costruttive
e funzionali» all'Appendice IV al Titolo I del medesimo  d.P.R.;  per
parte propria, invece, l'art.  374  stabilisce  che  l'«attivita'  di
soccorso stradale e di rimozione di  veicoli  sulle  autostrade  puo'
essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada  a
soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di autoriparazione
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122». 
    Non estraneo, inoltre, a tale quadro, con  riferimento  specifico
al soccorso in autostrada, e', poi, il disposto di cui  alla  lettera
a), del comma 7, del medesimo art. 175 cod.  strada.  Esso,  infatti,
stabilisce - con previsione  che  deroga  gli  artt.  63  e  165  del
medesimo codice (dai quali si ricava la possibilita', in  altre  sedi
stradali, del traino cosiddetto "di fortuna" del veicolo  in  avaria,
allorche' si versi in "incombente situazione  di  emergenza")  -  che
sulle «carreggiate,  sulle  rampe,  sugli  svincoli,  sulle  aree  di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza  autostradale  e'
vietato [...] trainare veicoli che non  siano  rimorchi»,  salvo  che
tale attivita' non sia svolta, appunto, dai soggetti  autorizzati  ai
quali  fa  riferimento  la  norma  censurata.   Tale   complesso   di
previsioni,  peraltro,  risulta   specificamente   richiamato   nella
direttiva del Ministero dei lavori pubblici  n.  3279  del  1999,  la
quale sottolinea che «[s]ia lo stazionamento sulla carreggiata di  un
veicolo fermo (per avaria o  per  incidenti)  che  la  rimozione  del
veicolo stesso  sono  estremamente  pericolosi  anche  perche'  sulle
autostrade gli accessi di ingresso e di  uscita  dal  tracciato  sono
molto  meno  frequenti   che   non   sulla   viabilita'   ordinaria»,
soggiungendo che «sulle autostrade e' necessario rimuovere "nel  piu'
breve tempo possibile" il veicolo fermo  (per  qualsiasi  motivo)  in
quanto causa di estremo pericolo  per  la  circolazione  degli  altri
veicoli oltre  che'  degli  occupanti  il  veicolo  in  avaria».  E',
pertanto, in questa prospettiva che nelle autostrade - e nelle strade
extraurbane principali, secondo quanto recita  la  rubrica  dell'art.
175 cod. strada - il soccorso stradale e  la  rimozione  dei  veicoli
sono consentiti, in base a quanto previsto dalla norma sospettata  di
illegittimita'  costituzionale,  solo  agli  enti  e   alle   imprese
autorizzati dal proprietario delle strade. 
    Inoltre, la medesima  direttiva  ministeriale,  al  punto  6,  fa
carico  agli  enti  proprietari  o  concessionari  delle  autostrade,
allorche' essi abbiano affidato  a  terzi  -  previa  autorizzazione,
appunto - l'espletamento del servizio, e cio' «al fine  di  garantire
l'uniformita'» dello stesso, di «accertare l'esistenza dei  requisiti
prescritti in capo ai soggetti richiedenti, controllandone durante il
periodo di validita' dell'autorizzazione il loro permanere per  tutte
le tratte autostradali di competenza». In particolare, proprietari  o
concessionari delle autostrade  devono:  «a)  verificare  l'idoneita'
della struttura organizzativa; b)  verificare  la  disponibilita'  di
risorse, di personale particolarmente qualificato e di mezzi adeguati
al servizio;  c)  stabilire  tempi  e  modalita'  di  intervento;  d)
controllare il rispetto dei tempi e delle modalita' di intervento [;]
e) accertare la qualita' e l'identita' degli  operatori  abilitati  a
svolgere il servizio». Infine, essi  dovranno  pure  «individuare  ed
indicare, negli atti  di  convenzione  con  i  soggetti  autorizzati,
l'organizzazione  dei  mezzi  e  del  personale  qualificato  per  il
soccorso, con  riguardo  anche  alla  identificazione  dei  carri  di
soccorso tramite opportuna colorazione». 
    Collocandosi, dunque, l'art. 175, comma 12, cod. strada  in  tale
complessivo ambito normativo, puo' dirsi che  la  sua  ratio  -  come
ritenuto, del resto, anche dalla  giurisprudenza  di  legittimita'  -
«risiede nella particolare natura dell'attivita' svolta dal  privato,
che  richiede  una  particolare  competenza  e  specifici  requisiti,
dovendo intervenire in un contesto in cui e' consentita una velocita'
superiore rispetto ai  centri  abitati»,  sottolineandosi,  altresi',
che, «in caso di sinistri stradali o di avaria del mezzo, si versa in
condizioni di maggiore pericolosita' per  gli  utenti  della  strada»
(Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza  11  novembre
2024, n. 28948). 
    6.2.- Da quanto precede, pertanto, deriva la non fondatezza delle
censure di violazione degli artt. 41, 3 e 97 Cost. 
    6.2.1.- Secondo il rimettente, la norma  censurata  costituirebbe
«una limitazione sproporzionata  e  indeterminata  alla  liberta'  di
iniziativa  economica  privata,   affidando   alla   discrezionalita'
dell'ente proprietario della strada il potere di concedere  o  negare
autorizzazioni, senza criteri oggettivi fissati dalla legge, e  senza
adeguate   garanzie   procedimentali»,   cio'   che    determinerebbe
«un'ingiustificata disparita' di trattamento tra  soggetti  economici
privati,  idonei  e  abilitati  allo  svolgimento  dell'attivita'  di
soccorso  stradale»,  con  riflessi   sugli   stessi   «principi   di
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione». 
    Sennonche', l'assunto  sul  quale  si  fondano  siffatte  censure
risulta smentito dall'intero quadro normativo  di  riferimento,  come
sopra delineato. 
    Infatti, il potere di concedere o negare le autorizzazioni  viene
esercitato non sulla base di una discrezionalita' assoluta,  ma  alla
stregua  di  una  serie  di  specifiche  previsioni  normative,  come
puntualizzate dalla suddetta direttiva ministeriale, implicanti,  tra
l'altro, la verifica che i mezzi nella disponibilita' degli aspiranti
all'esercizio  del  servizio  di  soccorso  e  rimozione  di  veicoli
presentino «caratteristiche costruttive e  funzionali»  ben  precise,
onerandosi, inoltre, gli enti autorizzanti di una serie di  controlli
ulteriori anche nel corso dello svolgimento del  rapporto  instaurato
con i soggetti autorizzati. 
    D'altra parte, che ai sensi  della  complessiva  normativa  sopra
illustrata l'attivita' di soccorso stradale meccanico - indicata  con
l'acronimo  "SSM"  -  esercitato  sulle   tratte   autostradali   sia
assoggettata ad un regime solo  autorizzatorio,  e  non  concessorio,
«per effetto del quale l'espansione della  posizione  soggettiva  del
soggetto richiedente e' condizionata esclusivamente  all'accertamento
del  possesso  dei  requisiti  indicati  nelle  citate   disposizioni
ministeriali»  (e  di  legge),  e'   conclusione   suffragata   dalla
giurisprudenza  amministrativa.  Difatti,  essa  sottolinea  che,   a
ritenere  diversamente,  si  determinerebbe,  in  tale  ambito,   «un
passaggio dall'attuale sistema di concorrenza nel mercato (ovvero, di
concorrenza fra operatori tutti egualmente  in  possesso  del  titolo
autorizzatorio)  ad  un  sistema  di  concorrenza  per   il   mercato
(connotato    da     una     "barriera"     all'accesso     integrata
dall'aggiudicazione delle previste procedure di selezione; e, quindi,
dall'esigenza per gli operatori che vogliano "entrare" di attuare  un
confronto competitivo in sede di presentazione delle offerte al  fine
di poter conseguire l'ingresso allo svolgimento dei servizi di  SSM)»
(cosi' il Tribunale amministrativo  regionale  per  il  Lazio,  Roma,
sezione prima, sentenze 8 maggio 2009, n. 5005 e n.  4994;  in  senso
analogo - nel respingere gli appelli esperiti avverso tali  decisioni
- Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenze 20  novembre  2013,  n.
5501 e n. 5500). 
    Tali rilievi, pertanto, escludono che gli operatori del settore -
a dispetto di quanto opina il rimettente - siano, per cosi' dire, "in
balia" degli enti proprietari delle strade. 
    6.2.2.- Infine, che  la  limitazione  imposta  alla  liberta'  di
iniziativa economica derivante dalla  norma  censurata  -  una  volta
ricostruitane la portata (e le finalita')  alla  stregua  dell'intero
plesso normativo in cui si inserisce - sia rispondente a uno scopo di
utilita' sociale, non appare dubitabile.  Vale,  infatti,  anche  per
l'art. 175, comma 12, cod. strada quanto affermato gia' in passato da
questa Corte con riferimento ad altre  norme  volte  a  garantire  il
sicuro  svolgimento  della  circolazione  dei  veicoli.  Ovvero   che
anch'essa «persegue - seppure in via mediata - la finalita'  generale
che e' tipica delle disposizioni concernenti la sicurezza  stradale»,
e cioe' quella, «connessa alla strutturale pericolosita' dei  veicoli
a  motore,  di  assicurare  l'incolumita'  personale   dei   soggetti
coinvolti nella loro circolazione», sicche', rispondendo «a  esigenze
di sicurezza delle strade (e quindi alla sicurezza degli utenti: art.
41, secondo comma, della Costituzione)», attiene alla «protezione  di
valori primari attinenti alla persona», il cui rispetto «e' il limite
insuperabile di ogni attivita' economica» (sentenza n. 152 del  2010,
in senso analogo pure sentenza n. 548 del 1990). 
    Una prospettiva, questa, che e' del  resto  accolta  anche  dalla
giurisprudenza  di  legittimita',   secondo   cui   «l'autorizzazione
dell'ente proprietario e gestore della strada,  chiaramente  volto  a
controllare le capacita' e le modalita' di intervento di  chi  chiede
l'autorizzazione, risponde ad un evidente interesse di  garantire  la
viabilita' e sicurezza degli utenti, con la conseguenza che il limite
che esso pone alla attivita'  economica,  peraltro  non  assoluto  ma
relativo, non puo' dirsi ne' ingiustificato ne' irragionevole» (Corte
di cassazione, seconda sezione civile, sentenza 16 ottobre  2007,  n.
21742). 
    Queste  considerazioni,  dunque,  comportano  il  rigetto   delle
censure di violazione degli artt. 41, 3 e 97 Cost., e cio'  pure  con
riferimento all'ulteriore profilo  di  illegittimita'  costituzionale
della norma censurata  ipotizzato  dal  rimettente,  che  investe  la
stessa la' dove «non distingue  in  modo  chiaro  tra  interventi  di
assistenza tecnica in luogo sicuro (ad es. piazzola di  emergenza)  e
interventi di  rimozione/traino,  estendendo  indiscriminatamente  il
regime autorizzatorio». Invero, l'esigenza - che si e'  visto  essere
sottesa alla norma censurata  -  di  assicurare  la  sicurezza  della
circolazione su autostrade  (e  strade  extraurbane),  prevedendo  un
regime  di  autorizzazione  all'espletamento  degli   interventi   di
soccorso e rimozione dei veicoli, risulta correlata  alla  intrinseca
pericolosita' di tale  attivita',  sicche'  non  vi  e'  ragione  per
operare una distinzione in relazione alla natura degli  interventi  o
al  luogo  della  loro  esecuzione   (come   ipotizza,   invece,   il
rimettente). E cio', oltretutto, anche in  considerazione  del  fatto
sia che la nozione di sede autostradale  «non  puo'  essere  limitata
alle sole corsie di percorrenza ed alla corsia di sosta di emergenza,
ma riguarda  tutte  le  opere  presenti  nel  percorso  autostradale,
funzionali alla sicurezza degli automobilisti», sia che  il  soccorso
risulta prodromico all'attivita' di rimozione «che per forza di  cose
deve essere svolta mediante la percorrenza della autostrada»  (cosi',
nuovamente, la gia' citata Cass. n. 21742 del 2007). 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 175, comma 12, del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  sollevata,  in
riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Giudice  di  pace  di
Napoli, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 175, comma 12, del d.lgs. n. 285  del  1992,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. dal Giudice  di
pace di Napoli, prima sezione civile,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA