N. 66 SENTENZA 23 marzo - 30 aprile 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Soggetto condannato che versi in condizione di grave infermita' irreversibile - Possibilita' che il tribunale di sorveglianza, invece che disporre il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, adotti un provvedimento di non luogo a procedere all'esecuzione stessa - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa nonche' del principio della finalita' rieducativa della pena e di quello, anche convenzionale, di ragionevole durata del processo di sorveglianza - Non fondatezza delle questioni. - Codice penale, art. 147. - Costituzione, artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6.(GU n.18 del 6-5-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 147 del
codice penale, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel
procedimento di sorveglianza nei confronti di M. G., con ordinanza
del 30 aprile 2025, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2025 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 2025.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice
relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 123 del
registro ordinanze 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma,
e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione
all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art.
147 del codice penale, nella parte in cui non prevede che «[s]e, a
seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante
perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato e' tale da
impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che
tale stato e' irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non
luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».
2.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna premette che il
procedimento riguarda un condannato alla pena di tre anni e sei mesi
di reclusione per numerosi delitti condensati in ventotto capi di
imputazione. Il condannato, all'epoca dell'emissione dell'ordine di
carcerazione, aveva avanzato domanda di detenzione domiciliare presso
il domicilio di famiglia; erano tuttavia sopravvenuti nel corso del
giudizio, a peggiorare il quadro della situazione, il decesso della
moglie, che lo assisteva giacche' affetto da malattie invalidanti,
nonche' un progressivo deterioramento delle condizioni di salute
dell'istante, conseguentemente inserito in una struttura privata per
anziani, ove riceveva saltuarie visite da parte della figlia.
I difensori del condannato hanno cosi' prospettato la sussistenza
di una situazione di radicale incompatibilita' delle condizioni del
loro assistito con qualsiasi forma di esecuzione della pena, anche
con modalita' extramurarie. La persona e' infatti affetta da deficit
cognitivi e di deambulazione (il rimettente richiama la
certificazione medica e i referti che documentano il quadro clinico),
non esprime alcuna pericolosita' sociale residua, e' attualmente
collocata presso una struttura per anziani, incapace di svolgere
percorsi di tipo risocializzante, riconducibili all'affidamento in
prova ai servizi sociali ex art. 47 della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'); la stessa applicazione
della detenzione domiciliare sarebbe incompatibile con l'attuale
ricovero nella medesima struttura che le fornisce la necessaria
assistenza sanitaria continuativa e specialistica.
3.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna riferisce, a conforto
dei propri apprezzamenti circa l'impossibilita' di perseguire le
finalita' dell'esecuzione, anche le risultanze dell'indagine socio
familiare svolta dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla
base del colloquio avuto con la figlia del condannato, che hanno
indotto lo stesso Ufficio a richiedere la sospensione o il
differimento della pena.
L'ordinanza di rimessione ricorda, poi, le condizioni previste
per la concessione del rinvio obbligatorio (art. 146 cod. pen.) e del
rinvio facoltativo (art. 147 cod. pen.) dell'esecuzione della pena
(peraltro da ultimo modificate dall'art. 15, comma 1, lettere a e b,
del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in
servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento
penitenziario», convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80), del
differimento o della sospensione dell'esecuzione per infermita'
psichica sopravvenuta al condannato (art. 148 cod. pen.), nonche'
della detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" (art. 47-ter,
comma 1-ter, ordin. penit.), istituto inteso nella sentenza di questa
Corte n. 99 del 2019 come strumento configurabile in modo variabile,
che consente di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e
le esigenze di difesa della collettivita'.
3.1.- Tanto premesso, il Tribunale rimettente osserva che nel
caso sottoposto al suo esame non risulta applicabile l'istituto del
differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena di cui all'art.
146, numero 3), cod. pen., versando il condannato in una situazione
di grave infermita' psicofisica, e non di malattia cosi' avanzata da
non rispondere piu' ai trattamenti disponibili e alle terapie
curative.
Ad avviso del giudice a quo, il condannato si trova, piuttosto,
nella condizione che giustifica il rinvio facoltativo dell'esecuzione
della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.,
ovvero in una condizione di grave infermita' fisica, non sussistendo
il concreto pericolo della commissione di delitti da parte dello
stesso. Cio' rende anche inoperante la misura alternativa, meno
favorevole rispetto al differimento, della detenzione domiciliare di
cui all'art. 47-ter, comma 1, ordin. penit.
Disponendo il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, il
Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenzia che dovrebbe fissare
un termine, alla cui scadenza occorrerebbe procedere a una
rivalutazione delle condizioni che sorreggono l'ulteriore
differimento, sebbene la fattispecie contemplata dal numero 2)
dell'art. 147, primo comma, cod. pen., a differenza delle altre
ipotesi enumerate nella stessa disposizione, non individui tale
termine. La necessita' della fissazione di un termine al differimento
si rivelerebbe irragionevole allorche', come nel caso in esame, la
causa del differimento derivi da una condizione di grave infermita'
non transitoria, ne' suscettibile di miglioramento, bensi'
irreversibile: il tribunale di sorveglianza sarebbe cosi' costretto a
ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza delle ragioni di
salute che legittimano il rinvio dell'esecuzione fino alla morte del
condannato.
L'ordinanza di rimessione lamenta, percio', che il sistema non
preveda «una ipotesi di rinuncia all'esecuzione della pena»,
allorche' ci si trovi in presenza di una stabile impossibilita' di
procedere all'esecuzione «per incapacita' irreversibile della
persona» a essere sottoposta alla pena stessa.
3.2.- Il rimettente ritiene che il quadro delle questioni
prospettate sia assimilabile a quello relativo alla capacita'
dell'imputato di partecipare al processo, delineato negli artt. da 70
a 72-bis del codice di procedura penale, con riferimento al
cosiddetto "problema degli eterni giudicabili", oggetto dapprima
delle sentenze di questa Corte n. 23 del 2013 e n. 45 del 2015 e, da
ultimo, della sentenza n. 65 del 2023, che ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc.
pen., nella parte in cui riferiva la definizione del procedimento per
incapacita' irreversibile dell'imputato mediante sentenza di non
luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere
all'irreversibile stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»
(e, in via consequenziale, l'illegittimita' costituzionale degli
artt. 70, comma 1, 71, comma 1, e 72, commi 1 e 2, cod. proc. pen.,
nella parte in cui si riferivano allo stato «mentale», anziche' a
quello «psicofisico»).
Ad avviso del giudice a quo, la disciplina vigente, non
prevedendo che, a fronte dell'accertamento nei confronti del
condannato di uno stato di irreversibile incapacita' psicofisica, il
giudice possa non gia' differire l'esecuzione della pena, con
continue, periodiche rivalutazioni, ma dichiarare non luogo a
provvedere per impossibilita' dell'esecuzione stessa, si presterebbe
ai medesimi rilievi in punto di irragionevolezza intrinseca, di
violazione del diritto di difesa e di violazione della ragionevole
durata del processo, gia' accertati con riferimento alla incapacita'
processuale dell'imputato, ai sensi dei richiamati artt. 70-72-bis
cod. proc. pen.
3.3.- L'ordinanza di rimessione si sofferma, quindi, sulla
assimilabilita' delle situazioni dell'incapacita' dell'imputato di
essere sottoposto a processo e dell'incapacita' del condannato di
essere sottoposto a esecuzione penale. Giustificare un diverso
trattamento di tali situazioni in base all'esigenza della
indefettibilita' della pena a fronte dell'accertata responsabilita'
del condannato, che invece manca per l'imputato, non terrebbe conto
che comunque, di fatto, l'esecuzione nei confronti del condannato non
pericoloso affetto da irreversibile incapacita' psicofisica viene
differita fino alla morte dello stesso.
Viceversa, in presenza di una siffatta irreversibile incapacita'
psicofisica, tanto dell'imputato che del condannato, si verifica
un'analoga partecipazione dell'interessato al processo che lo
riguarda, benche' lo stesso sia privo delle facolta' di «coscienza,
pensiero, percezione, espressione» valorizzate dalla richiamata
giurisprudenza costituzionale e da preservare anche per il
procedimento esecutivo-trattamentale.
Lo strumento del differimento dell'esecuzione risulterebbe,
piuttosto, adeguato per fattispecie connotate dalla presenza di
termini naturali o rispetto a condizioni reversibili. Al differimento
dell'esecuzione della pena si correla, inoltre, il rinvio della
decorrenza del tempo necessario per la sua estinzione (art. 172,
quinto comma, cod. pen.), effetto che per il giudice a quo
tramuterebbe i condannati irreversibilmente colpiti da incapacita'
psicofisica in «eterni esecutabili».
3.4.- Il rimettente enuncia, inoltre, le ragioni di contrasto
della disposizione censurata con il diritto di difesa del condannato
nel procedimento di sorveglianza, delineato quale «ulteriore tassello
della giurisdizione penale», ove lo stesso sia privo della capacita'
di stare in giudizio. Prospetta anche il vulnus provocato dalla
disposizione in esame al principio di ragionevole durata del processo
di sorveglianza (principio operante anche in sede di esecuzione di un
giudicato, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo), inevitabilmente comportante, ove sussistano condizioni di
incapacita' irreversibile del condannato e fino alla morte dello
stesso, un susseguirsi di provvedimenti di differimento
dell'esecuzione della pena senza mai arrivare a definire il thema
decidendum sostanziale.
3.5.- L'ordinanza di rimessione individua, pertanto, quale
soluzione costituzionalmente adeguata per porre rimedio ai profili di
illegittimita' costituzionale esposti quella di stabilire in materia,
con una pronuncia additiva, una normativa modellata sul disposto
dell'art. 72-bis cod. proc. pen., che, cioe', in caso di accertata e
irreversibile incapacita' di sottoposizione a esecuzione penale del
condannato, consenta di dichiarare non luogo a provvedere
all'esecuzione della pena.
3.6.- Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente
osserva che il condannato versa in condizioni di grave infermita'
psichica e fisica, che giustificano il rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero
2), cod. pen., e che non sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti da parte dello stesso; sarebbe arbitrario
stabilire un termine per il differimento, giacche' dette condizioni
di infermita' sono irreversibili; l'auspicata declaratoria di
illegittimita' costituzionale, con l'indicata portata additiva,
consentirebbe di statuire in via definitiva l'impossibilita' di
esecuzione della pena e di evitare l'inutile futura reiterazione di
analoghi giudizi. Non sarebbe neanche perseguibile un'interpretazione
costituzionalmente orientata, se non disponendo un rinvio
dell'esecuzione della pena «sino alla morte del condannato, ovvero
sino al perdurare delle condizioni di incapacita'», il che, tuttavia,
realizzerebbe un sostanziale aggiramento della legge.
3.7.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna si sofferma anche
sulla adeguatezza della soluzione prospettata non soltanto con
riferimento alle esigenze di tutela del singolo rispetto alla pretesa
punitiva dello Stato, ma anche rispetto alle esigenze di difesa della
collettivita'. Il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di
chi si trova in condizioni di grave infermita' non puo' essere
adottato se sussiste il concreto pericolo della commissione di
delitti, sicche' l'accoglimento delle questioni sollevate non
attenterebbe ai profili di sicurezza pubblica.
Gli accertamenti da svolgere sullo stato psicofisico
irreversibile del condannato, tale da impedire la cosciente
sottoposizione all'esecuzione della pena, dovrebbero avere la stessa
pregnanza di quelli esperiti per verificare se l'imputato e' in grado
di partecipare coscientemente al processo.
Il provvedimento terminativo di non luogo a procedere avrebbe
comunque forma di ordinanza e sarebbe eventualmente revocabile in
caso di eventuali e imprevedibili mutamenti nella condizione del
condannato, tali da fargli riacquistare la capacita' di essere
sottoposto ad esecuzione penale.
Ove, infine, il condannato affetto da irreversibili condizioni di
infermita' denoti tuttora profili di pericolosita' sociale, e non
ricorrano, pertanto, i presupposti legittimanti il differimento della
pena, la soluzione sarebbe data dalla detenzione domiciliare
"umanitaria" ex art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., concedibile,
appunto, in via surrogatoria, non essendo, peraltro, qui in
discussione l'idoneita' di tale rimedio sotto il profilo dell'art.
27, terzo comma, Cost. con riferimento a persona che versi in tali
condizioni.
4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente
inammissibili e/o non fondate.
4.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la
manifesta inammissibilita' delle questioni per plurime ragioni.
4.1.1.- Le questioni sarebbero innanzi tutto prive di rilevanza
in quanto «l'effetto utile voluto dalla normativa, nei termini
enunciati anche dal diritto vivente, e' gia' garantito al condannato
che, allo stato, e' ricoverato in una casa per anziani e versa in
regime di sospensione della pena».
L'Avvocatura dello Stato evidenzia, in proposito, che, «ove il
giudice avesse disposto la sospensione dell'esecuzione della pena,
nei termini espressamente previsti dall'art. 147, n. 2 c.p., il
condannato non ne avrebbe subito alcun pregiudizio e l'unico aggravio
sarebbe derivato agli uffici, per l'esigenza di verificare
periodicamente le condizioni di salute e la pericolosita'». Dunque,
il giudice a quo non avrebbe messo a fuoco quale sarebbe il beneficio
che il condannato trarrebbe dall'accoglimento delle questioni,
trovandosi gia' nella condizione di non essere sottoposto
all'esecuzione della pena.
4.1.2.- Le questioni sarebbero poi manifestamente inammissibili
poiche' il rimettente chiede a questa Corte di «inserire una nuova
figura di estinzione della pena, o un surrogato di essa, non
tipizzata e rimessa al libero apprezzamento del giudice
dell'esecuzione». Sarebbe, comunque, impropria la trasposizione sul
piano dell'esecuzione della pena dell'esito altrimenti conseguibile
in ambito processuale con riferimento agli artt. 70-72 cod. proc.
pen., non potendosi la prima concludere con un'«ordinanza di non
luogo a procedere».
4.1.3.- Ancora, nell'innesto additivo espressamente richiesto dal
rimettente non sarebbe presente il correttivo idoneo ad impedire
l'adozione del provvedimento qualora sussista il concreto pericolo
della commissione di delitti da parte del condannato (come previsto
dall'art. 147, quarto comma, cod. pen.), di cui invece il Tribunale
di sorveglianza di Bologna discute nelle argomentazioni
dell'ordinanza di rimessione.
4.1.4.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la
posizione in cui si trova il condannato nel giudizio a quo troverebbe
adeguata tutela proprio nell'applicazione della detenzione
domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, ordin. penit., nei contorni
definiti dalla sentenza di questa Corte n. 99 del 2019, applicazione
consentita al tribunale di sorveglianza anche quando potrebbe essere
disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della
pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.
In ogni modo, secondo la difesa dello Stato, ove pure si
ravvisasse il denunciato vuoto normativo, lo stesso andrebbe colmato
mediante un intervento del legislatore.
4.1.5.- Le questioni sarebbero, infine, manifestamente
inammissibili per omessa motivazione in riferimento ai parametri
costituzionali evocati, in particolare quanto agli artt. 3, 24 e 27
Cost., mentre del tutto inconferente sarebbe la motivazione
riferibile agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo evocato in relazione all'art. 6 CEDU.
4.2.- Nel merito, la difesa dello Stato conclude per la manifesta
infondatezza delle questioni sollevate.
Quanto all'art. 3 Cost., l'analogia con l'incapacita' processuale
non sarebbe conferente, essendo «del tutto incomparabile la
condizione del soggetto sottoposto ad un processo, in relazione al
quale emerge una condizione tale da impedire per sempre il recupero
di una capacita' di partecipare coscientemente a quel processo,
rispetto alla circostanza in cui sopravvenga una incapacita' di
partecipare coscientemente al percorso trattamentale inerente
all'esecuzione di una pena».
Esisterebbero comunque nel sistema, come gia' rilevato,
«strumenti alternativi diretti a consentire un bilanciamento tra
l'esecuzione della pena e l'insorgere di situazioni patologiche, come
la previsione di appositi istituti penitenziari o apposite sezioni
(art. 65 della legge [n. 354] del 1975) per i soggetti in determinate
condizioni e come la detenzione domiciliare, ampliata dall'art.
47-ter legge 354/1975 e dalla sentenza n. 99 del 2019».
Lo stesso censurato art. 147 cod. pen. «consente al giudice
dell'esecuzione chiamato a decidere un ampio margine di apprezzamento
volto a contemperare le esigenze della collettivita' e quelle del
condannato in condizioni di salute non compatibili con l'esecuzione
della pena».
Non vi sarebbe, dunque, alcun vuoto normativo da colmare con
l'auspicata pronuncia additiva, giacche' la possibilita' di differire
l'esecuzione della pena sine die e' gia' prevista, con rivalutazioni
periodiche che garantiscono il controllo giurisdizionale
sull'effettiva permanenza delle condizioni ostative.
Al contrario, secondo la difesa statale, l'introduzione di un
istituto che consenta di dichiarare il non luogo a procedere
all'esecuzione della pena nei termini indicati dal giudice a quo
rischierebbe di compromettere il principio di indefettibilita' della
sanzione penale, aprendo la strada a valutazioni soggettive e
disomogenee rimesse al singolo giudice dell'esecuzione.
E' infine oggetto di confutazione nell'atto di intervento la
pertinenza dei richiami fatti dal rimettente alla giurisprudenza
della Corte EDU sull'esecuzione, la quale riguarda quella volta
all'ottenimento del bene della vita tutelato, declinabile anche in
ambito penale, e comunque, nel caso di specie, gia' garantito dalla
normativa di riferimento.
La soluzione prospettata dal giudice a quo, ad avviso del
Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe volta unicamente a
realizzare «un effetto di semplificazione dell'attivita'
dell'autorita' giudiziaria, liberata dall'esigenza di riesaminare
periodicamente la condizione del detenuto sotto il profilo delle
condizioni di salute e della pericolosita'».
Considerato in diritto
5.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 123 del
2025), il Tribunale di sorveglianza di Bologna solleva, in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione
all'art. 6 CEDU, questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che «[s]e, a seguito
degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia,
risulta che lo stato psicofisico del condannato e' tale da impedire
la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale
stato e' irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a
procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».
5.1.- Il rimettente premette che il procedimento riguarda un
soggetto condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione,
il quale, all'epoca dell'emissione dell'ordine di carcerazione, aveva
avanzato domanda di detenzione presso il domicilio familiare. A
seguito del decesso della moglie del condannato, che lo assisteva
giacche' affetto da malattie invalidanti, nonche' di un progressivo
deterioramento delle condizioni di salute dell'istante, i difensori
hanno prospettato la sussistenza di una situazione di radicale
incompatibilita' delle condizioni del loro assistito con qualsiasi
forma di esecuzione della pena, anche con modalita' extramurarie.
La persona e' infatti affetta da deficit cognitivi e di
deambulazione, non esprime alcuna pericolosita' sociale residua, e'
attualmente collocata presso una struttura per anziani, incapace di
svolgere percorsi di tipo risocializzante, e la stessa applicazione
della detenzione domiciliare non sarebbe compatibile con l'attuale
ricovero nella medesima struttura che le fornisce la necessaria
assistenza sanitaria continuativa e specialistica.
5.2.- Esclusa la sussistenza delle condizioni per la concessione
del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, di cui
all'art. 146, numero 3), cod. pen., versando il condannato in una
situazione di grave infermita' psicofisica, e non di malattia cosi'
avanzata da non rispondere piu' ai trattamenti disponibili e alle
terapie curative, il rimettente ritiene che costui si trovi,
piuttosto, nella condizione che giustifica il rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero
2), cod. pen., ovvero in condizione di grave infermita' fisica, non
sussistendo il concreto pericolo della commissione di ulteriori
delitti. Circostanza, questa, che rende impraticabile anche il
ricorso alla misura alternativa, meno favorevole del differimento,
della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, ordin.
penit.
Tuttavia, osserva il rimettente, il rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena richiede che sia fissato un termine, alla
cui scadenza occorrerebbe procedere a una rivalutazione delle
condizioni che giustificano l'ulteriore differimento; cio' sarebbe
irragionevole allorche', come nel caso al suo esame, la causa del
differimento derivi da una condizione di grave infermita' non
transitoria ne' suscettibile di miglioramento, bensi' irreversibile,
in quanto, in tali casi, il tribunale di sorveglianza viene costretto
a ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza delle ragioni
di salute che legittimano il rinvio dell'esecuzione fino alla morte
del condannato.
L'ordinanza di rimessione lamenta, percio', che il sistema non
preveda «una ipotesi di rinuncia all'esecuzione della pena»,
allorche' ci si trovi in presenza di una stabile impossibilita' di
procedere all'esecuzione «per incapacita' irreversibile della
persona» a essere sottoposta alla pena stessa, cosi' come invece
previsto dagli articoli da 70 a 72-bis cod. proc. pen. in caso di
incapacita' di partecipare al processo da parte dell'imputato.
Sarebbe quindi ragionevole, rispettoso del diritto di difesa e
della funzione rieducativa della pena nonche' del principio di
ragionevole durata del processo di sorveglianza che, a fronte
dell'accertamento nei confronti del condannato di uno stato di
irreversibile incapacita' psicofisica, al giudice sia consentito non
gia' di differire l'esecuzione della pena, con continue rivalutazioni
di quello stato, ma di dichiarare il non luogo a procedere alla
esecuzione stessa.
6.- Occorre dapprima vagliare le molteplici eccezioni di
inammissibilita' delle questioni formulate nell'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si tratta di eccezioni che possono essere tutte disattese.
6.1.- La difesa statale ha eccepito che le questioni non
sarebbero rilevanti perche' il Tribunale di sorveglianza di Bologna
avrebbe potuto fare applicazione dell'ipotesi di rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero
2), cod. pen., senza cosi' arrecare alcun pregiudizio al condannato.
Il rimettente, tuttavia, dichiara egli stesso che sussistono le
condizioni per l'applicabilita' del differimento dell'esecuzione
della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.,
stante la condizione di grave infermita' fisica del condannato, non
ravvisandosi il concreto pericolo della commissione di ulteriori
delitti da parte dello stesso. E' proprio l'applicazione della
disposizione censurata nel caso in esame, percio', che sarebbe causa
dei vulnera denunciati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, in
quanto occorrerebbe, ad avviso del rimettente, fissare un termine,
alla cui scadenza si dovrebbe procedere a una rivalutazione delle
condizioni che possano giustificare un ulteriore rinvio; cio' pur se
la condizione di grave infermita' fisica dell'interessato non sia
transitoria ne' sia suscettibile di miglioramento, bensi'
irreversibile.
Il giudice a quo, dunque, reputa irragionevole, nonche' contraria
al diritto di difesa del condannato e ai principi della finalita'
rieducativa della pena e della ragionevole durata del processo di
sorveglianza, proprio la reiterata, inevitabile applicazione del
rinvio in forza dell'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen.
L'assunto della difesa statale, secondo cui dall'applicazione di tale
disposizione non deriva alcun concreto pregiudizio per il condannato,
concerne, dunque, il merito delle questioni.
6.2.- L'Avvocatura generale dello Stato obietta poi che
l'ordinanza di rimessione sarebbe incorsa in un'erronea ricostruzione
normativa della fattispecie, giacche' la situazione in cui versa il
condannato troverebbe adeguata tutela nell'applicazione della
detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin.
penit., come delineata dalla sentenza di questa Corte n. 99 del 2019.
Anche al riguardo, l'ordinanza di rimessione reca una puntuale
motivazione sulla rilevanza delle questioni, in aderenza al
pertinente quadro normativo, confutando la tesi che possa applicarsi
la misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art.
47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., meno favorevole del differimento
dell'esecuzione, in quanto non sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti da parte del condannato.
Il giudice a quo fa cosi' leva su una costante giurisprudenza di
legittimita' secondo cui, in presenza di una delle condizioni per il
rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena
(essendo nella specie sussistente l'ipotesi di cui all'art. 147,
primo comma, numero 2, cod. pen.), il giudice non puo' applicare, in
alternativa al richiesto differimento, la misura meno favorevole
della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter,
ordin. penit., se non alla stregua di una sufficiente motivazione in
ordine al giudizio di residua pericolosita' sociale del condannato;
cio' per la diversita' di effetti, tanto sotto il profilo dello stato
di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo
dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione
e l'attuazione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica
(in tal senso, ad esempio, Corte di cassazione, prima sezione penale,
sentenze 21 dicembre 2021-11 gennaio 2022, n. 451, 1° aprile-31
maggio 2021, n. 21355, e 21 febbraio-26 maggio 2020, n. 15848).
In presenza di tale consolidato orientamento della Corte di
cassazione, risultano quindi ben illustrate le ragioni che
determinano la pregiudizialita' delle questioni sollevate rispetto
alla definizione del processo principale e non possono esprimersi
dubbi in ordine all'esattezza dell'interpretazione in proposito
prospettata dal rimettente (fra le tante, sentenze n. 22 del 2024 e
n. 85 del 2020).
6.3.- L'Avvocatura generale deduce, poi, che nell'innesto
additivo richiesto dal rimettente non sarebbe menzionato il
presupposto negativo che impedisce l'adozione del provvedimento di
non luogo a procedere qualora sussista il concreto pericolo della
commissione di delitti da parte del condannato, come previsto
dall'art. 147, quarto comma, cod. pen.
Anche questa eccezione non e' fondata, poiche' dalla lettura
dell'ordinanza di rimessione e dal petitum formulato si evince
chiaramente che le questioni di legittimita' costituzionale investono
l'art. 147 cod. pen., nell'ipotesi che possa essere differita
l'esecuzione della pena restrittiva della liberta' personale, e
dunque in presenza delle generali condizioni di adottabilita' di tale
provvedimento (tra le quali, quindi, anche quella di cui al quarto
comma dell'art. 147 cod. pen., il quale postula l'insussistenza del
concreto pericolo della commissione di delitti), nei confronti di chi
si trovi in condizioni irreversibili di grave infermita' psicofisica.
Il rimettente attesta, del resto, che il condannato non esprime
alcuna pericolosita' sociale residua.
6.4.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri
eccepisce ancora che il giudice a quo invoca un intervento additivo
che introdurrebbe una nuova figura di estinzione della pena, ovvero
un atipico esito processuale consistente nell'«ordinanza di non luogo
a procedere», il tutto per porre rimedio a un ipotetico vuoto
normativo che andrebbe comunque colmato mediante un intervento del
legislatore.
L'eccezione risulta parimenti non fondata, in quanto il Tribunale
di sorveglianza di Bologna ravvisa nel sistema, in particolare
nell'art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 22,
della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), assunto
come tertium comparationis per l'identita' di ratio, una soluzione
costituzionalmente adeguata di definizione del procedimento, in grado
di sostituirsi alla disciplina con cui l'art. 147 cod. pen. regola
l'ipotesi del rinvio dell'esecuzione allorche' il condannato versi in
uno stato irreversibile di grave infermita' psicofisica, di inserirsi
nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal
legislatore.
Le questioni sollevate dal rimettente appaiono, invero, ben
definite anche in termini comparativi e la soluzione additiva
richiesta e' puntualmente indicata mediante raffronto con il tertium
comparationis costituito dalla definizione del procedimento per
incapacita' irreversibile dell'imputato, sia quanto alla
ragionevolezza del diverso trattamento normativo delle condizioni
dell'imputato e del condannato, sia quanto alle implicazioni sul
diritto di difesa di quest'ultimo nel procedimento di sorveglianza,
nonche' sui principi della finalita' rieducativa della pena e della
ragionevole durata del processo.
Spetterebbe, comunque, a questa Corte, ove le questioni
risultassero fondate, individuare la pronuncia piu' idonea alla
reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, ne' la
prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione della
fattispecie risulta sufficiente a frapporre ostacoli di rito
all'esame delle questioni (tra le piu' recenti, sentenze n. 146 e n.
53 del 2025, n. 46 del 2024).
6.5.- Attengono al merito e non all'ammissibilita' delle
questioni di legittimita' costituzionale le argomentazioni afferenti
alla discrezionalita' riconosciuta al legislatore, poiche' implicano
un esame della ratio e dei presupposti applicativi della norma
censurata (ad esempio, sentenze n. 248, n. 224 e n. 137 del 2020, n.
35 del 2017).
6.6.- Infine, anche l'eccezione concernente l'omessa motivazione
dell'ordinanza in riferimento ai parametri di legittimita'
costituzionale evocati non puo' essere accolta, dal momento che a
essi il giudice a quo fa riferimento assolvendo l'onere argomentativo
necessario affinche' possano valutarsi nel merito le censure
prospettate.
7.- Nel merito, le questioni non sono fondate.
Il rimettente muove dal presupposto interpretativo che, in
presenza della fattispecie contemplata dal numero 2) dell'art. 147,
primo comma, cod. pen., anche allorquando, come nel caso del giudizio
a quo, sussista una condizione di grave infermita' irreversibile, il
tribunale di sorveglianza, nel disporre il rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena, debba necessariamente fissare un termine,
la cui scadenza provocherebbe l'inutile, quanto ciclica,
rivalutazione della situazione del condannato.
Per il Tribunale rimettente, invero, l'apposizione di un termine
al differimento della esecuzione della pena ai sensi della
disposizione censurata sarebbe a tal punto necessaria da escludere la
possibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata alla
luce della quale ritenere consentita la individuazione del momento
finale del differimento nella morte del condannato o nel venir meno
delle condizioni di incapacita' accertate, risolvendosi una tale
interpretazione nell'«aggiramento del dato di legge».
7.1.- Il presupposto ora richiamato non puo' essere condiviso.
Secondo la giurisprudenza di legittimita', ai fini del
differimento facoltativo della pena detentiva di cui all'art. 147,
primo comma, numero 2), cod. pen., occorre che la malattia da cui e'
affetto il condannato sia grave, cioe' tale da porne in pericolo la
vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da
esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello
stato di detenzione. Il giudice deve quindi operare un bilanciamento
tra l'interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le
esigenze di sicurezza della collettivita'. Non si attribuisce invece
rilievo al carattere cronico ovvero inguaribile della malattia,
atteso che il requisito della reversibilita' dell'infermita' non e'
previsto dalla citata disposizione, ne', d'altro canto, il rinvio
dell'esecuzione sottende una rinuncia all'attuazione della potesta'
punitiva (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 14-25
marzo 2025, n. 11725, 13 novembre 2020-20 gennaio 2021, n. 2337, 18
dicembre 2013-10 gennaio 2014, n. 789, e 14 ottobre 2011-13 gennaio
2012, n. 972).
L'affermazione che sarebbe indispensabile la fissazione di un
termine, con conseguente necessaria verifica della permanenza delle
condizioni giustificative del differimento della esecuzione della
pena alla sua scadenza, non tiene conto, pero', dell'orientamento,
espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui
l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione
della pena, concesso ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero 2),
cod. pen., e' legittima solo qualora la durata del rinvio sia
motivata (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 30
aprile-26 giugno 2001, n. 25928).
L'apposizione di un termine finale del differimento - ha
osservato la Corte di cassazione - puo' desumersi per omogeneita' di
sistema rispetto alle ipotesi contemplate dai numeri 1) e 3) del
medesimo art. 147, primo comma, cod. pen.; risulta, infatti, conforme
al principio di ragionevolezza vincolare l'efficacia nel tempo di un
provvedimento (che, per sua natura, non puo' essere indefinita) alla
verificata persistenza della situazione di fatto che ne costituisce
il presupposto.
Tuttavia - ha precisato la medesima Corte - deve considerarsi
illegittima l'ordinanza in cui la predeterminazione della data di
caducazione del rinvio non risulti connessa alla durata della
situazione ostativa all'esecuzione della pena e si riveli, piuttosto,
in contrasto con il riconoscimento della gravita' e irreversibilita'
delle condizioni cliniche del richiedente, essendo necessaria, in
questo ultimo caso, una specifica motivazione.
Nel rinviare l'esecuzione della pena il giudice puo' quindi dare
conto della propria scelta di non fissare alcun termine per il
differimento stabilito a norma dell'art. 147, primo comma, numero 2),
cod. pen., alla scadenza del quale la situazione debba essere
riconsiderata, proprio allorquando il condannato si trovi, in base
alla documentazione clinica acquisita, in condizioni di grave
infermita' irreversibili e percio' di durata indeterminabile, quali
quelle rappresentate dal giudice a quo, ove in tal senso orienti il
bilanciamento fra tutela della salute della persona, finalita'
rieducativa della detenzione ed esigenze di sicurezza della
collettivita'.
Riguardo a queste ultime, deve osservarsi che l'assenza di
pericolosita' del condannato e' uno dei presupposti per la
concessione del differimento dell'esecuzione della pena ai sensi del
citato art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. (art. 147, quarto
comma, cod. pen.). D'altronde, ove permanesse una condizione di
pericolosita' per la salute del condannato, potra' provvedersi
attraverso il diverso istituto della detenzione domiciliare di cui
all'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.
Mette conto sottolineare la necessita' che all'affermazione della
irreversibilita' della patologia, che di per se' potrebbe
giustificare l'adozione di un provvedimento di differimento
dell'esecuzione della pena senza indicazione di un termine finale, si
giunga all'esito di rigorosi accertamenti clinici, tali da offrire,
alla luce delle conoscenze scientifiche, una ragionevole base
prognostica alle determinazioni del giudice competente.
Il rinvio dell'esecuzione della pena che, in considerazione
dell'irreversibilita' delle condizioni di grave infermita' del
condannato, non indichi la durata predeterminata del periodo di
differimento, resta, peraltro, revocabile allorche' si accerti
successivamente che quelle condizioni sono non di meno cessate, per
miglioramento o per guarigione (Corte di cassazione, prima sezione
penale, sentenza 16 febbraio-29 marzo 1995, n. 982).
8.- Le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 147
cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24,
27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, devono quindi essere
dichiarate non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 147 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di
sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA