N. 66 SENTENZA 23 marzo - 30 aprile 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Esecuzione penale - Soggetto condannato che versi  in  condizione  di
  grave infermita' irreversibile - Possibilita' che il  tribunale  di
  sorveglianza,   invece   che   disporre   il   rinvio   facoltativo
  dell'esecuzione della pena, adotti un provvedimento di non luogo  a
  procedere all'esecuzione stessa - Omessa  previsione  -  Denunciata
  irragionevolezza, violazione del  diritto  di  difesa  nonche'  del
  principio della finalita' rieducativa della pena e di quello, anche
  convenzionale, di ragionevole durata del processo di sorveglianza -
  Non fondatezza delle questioni.  
- Codice penale, art. 147. 
- Costituzione, artt. 3, secondo comma, 24,  27,  terzo  comma,  111,
  secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la  salvaguardia
  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6. 
(GU n.18 del 6-5-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  147  del
codice penale, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel
procedimento di sorveglianza nei confronti di M.  G.,  con  ordinanza
del 30 aprile 2025, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2025  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  26,  prima
serie speciale, dell'anno 2025. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2026  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 30 aprile 2025,  iscritta  al  n.  123  del
registro ordinanze 2025, il Tribunale di sorveglianza di  Bologna  ha
sollevato questioni di legittimita'  costituzionale,  in  riferimento
agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma,
e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art.
147 del codice penale, nella parte in cui non prevede  che  «[s]e,  a
seguito degli  accertamenti  esperiti,  ove  occorra  anche  mediante
perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato e'  tale  da
impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e  che
tale stato e' irreversibile, il giudice pronuncia  ordinanza  di  non
luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere». 
    2.- Il Tribunale di  sorveglianza  di  Bologna  premette  che  il
procedimento riguarda un condannato alla pena di tre anni e sei  mesi
di reclusione per numerosi delitti condensati  in  ventotto  capi  di
imputazione. Il condannato, all'epoca dell'emissione  dell'ordine  di
carcerazione, aveva avanzato domanda di detenzione domiciliare presso
il domicilio di famiglia; erano tuttavia sopravvenuti nel  corso  del
giudizio, a peggiorare il quadro della situazione, il  decesso  della
moglie, che lo assisteva giacche' affetto  da  malattie  invalidanti,
nonche' un progressivo  deterioramento  delle  condizioni  di  salute
dell'istante, conseguentemente inserito in una struttura privata  per
anziani, ove riceveva saltuarie visite da parte della figlia. 
    I difensori del condannato hanno cosi' prospettato la sussistenza
di una situazione di radicale incompatibilita' delle  condizioni  del
loro assistito con qualsiasi forma di esecuzione  della  pena,  anche
con modalita' extramurarie. La persona e' infatti affetta da  deficit
cognitivi   e   di   deambulazione   (il   rimettente   richiama   la
certificazione medica e i referti che documentano il quadro clinico),
non esprime alcuna  pericolosita'  sociale  residua,  e'  attualmente
collocata presso una struttura  per  anziani,  incapace  di  svolgere
percorsi di tipo risocializzante,  riconducibili  all'affidamento  in
prova ai servizi sociali ex art. 47 della legge 26  luglio  1975,  n.
354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e  sulla  esecuzione  delle
misure privative e limitative della liberta'); la stessa applicazione
della detenzione  domiciliare  sarebbe  incompatibile  con  l'attuale
ricovero nella medesima  struttura  che  le  fornisce  la  necessaria
assistenza sanitaria continuativa e specialistica. 
    3.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna riferisce, a conforto
dei propri apprezzamenti  circa  l'impossibilita'  di  perseguire  le
finalita' dell'esecuzione, anche le  risultanze  dell'indagine  socio
familiare svolta dall'Ufficio di  esecuzione  penale  esterna,  sulla
base del colloquio avuto con la  figlia  del  condannato,  che  hanno
indotto  lo  stesso  Ufficio  a  richiedere  la  sospensione   o   il
differimento della pena. 
    L'ordinanza di rimessione ricorda, poi,  le  condizioni  previste
per la concessione del rinvio obbligatorio (art. 146 cod. pen.) e del
rinvio facoltativo (art. 147 cod. pen.)  dell'esecuzione  della  pena
(peraltro da ultimo modificate dall'art. 15, comma 1, lettere a e  b,
del decreto-legge  11  aprile  2025,  n.  48,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale  in
servizio,  nonche'   di   vittime   dell'usura   e   di   ordinamento
penitenziario», convertito nella legge 9 giugno  2025,  n.  80),  del
differimento  o  della  sospensione  dell'esecuzione  per  infermita'
psichica sopravvenuta al condannato (art.  148  cod.  pen.),  nonche'
della detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" (art. 47-ter,
comma 1-ter, ordin. penit.), istituto inteso nella sentenza di questa
Corte n. 99 del 2019 come strumento configurabile in modo  variabile,
che consente di salvaguardare il diritto alla salute del  detenuto  e
le esigenze di difesa della collettivita'. 
    3.1.- Tanto premesso, il Tribunale  rimettente  osserva  che  nel
caso sottoposto al suo esame non risulta applicabile  l'istituto  del
differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena di cui  all'art.
146, numero 3), cod. pen., versando il condannato in  una  situazione
di grave infermita' psicofisica, e non di malattia cosi' avanzata  da
non  rispondere  piu'  ai  trattamenti  disponibili  e  alle  terapie
curative. 
    Ad avviso del giudice a quo, il condannato si  trova,  piuttosto,
nella condizione che giustifica il rinvio facoltativo dell'esecuzione
della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero  2),  cod.  pen.,
ovvero in una condizione di grave infermita' fisica, non  sussistendo
il concreto pericolo della commissione  di  delitti  da  parte  dello
stesso. Cio' rende  anche  inoperante  la  misura  alternativa,  meno
favorevole rispetto al differimento, della detenzione domiciliare  di
cui all'art. 47-ter, comma 1, ordin. penit. 
    Disponendo il rinvio facoltativo dell'esecuzione della  pena,  il
Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenzia che  dovrebbe  fissare
un  termine,  alla  cui  scadenza  occorrerebbe   procedere   a   una
rivalutazione   delle   condizioni   che    sorreggono    l'ulteriore
differimento,  sebbene  la  fattispecie  contemplata  dal  numero  2)
dell'art. 147, primo comma,  cod.  pen.,  a  differenza  delle  altre
ipotesi enumerate  nella  stessa  disposizione,  non  individui  tale
termine. La necessita' della fissazione di un termine al differimento
si rivelerebbe irragionevole allorche', come nel caso  in  esame,  la
causa del differimento derivi da una condizione di  grave  infermita'
non  transitoria,   ne'   suscettibile   di   miglioramento,   bensi'
irreversibile: il tribunale di sorveglianza sarebbe cosi' costretto a
ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza delle ragioni  di
salute che legittimano il rinvio dell'esecuzione fino alla morte  del
condannato. 
    L'ordinanza di rimessione lamenta, percio', che  il  sistema  non
preveda  «una  ipotesi  di  rinuncia  all'esecuzione   della   pena»,
allorche' ci si trovi in presenza di una  stabile  impossibilita'  di
procedere  all'esecuzione  «per   incapacita'   irreversibile   della
persona» a essere sottoposta alla pena stessa. 
    3.2.-  Il  rimettente  ritiene  che  il  quadro  delle  questioni
prospettate  sia  assimilabile  a  quello  relativo  alla   capacita'
dell'imputato di partecipare al processo, delineato negli artt. da 70
a  72-bis  del  codice  di  procedura  penale,  con  riferimento   al
cosiddetto "problema  degli  eterni  giudicabili",  oggetto  dapprima
delle sentenze di questa Corte n. 23 del 2013 e n. 45 del 2015 e,  da
ultimo,  della  sentenza  n.  65  del   2023,   che   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc.
pen., nella parte in cui riferiva la definizione del procedimento per
incapacita' irreversibile  dell'imputato  mediante  sentenza  di  non
luogo   a   procedere   o   sentenza   di   non   doversi   procedere
all'irreversibile stato «mentale», anziche'  a  quello  «psicofisico»
(e, in  via  consequenziale,  l'illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 70, comma 1, 71, comma 1, e 72, commi 1 e 2, cod.  proc.  pen.,
nella parte in cui si riferivano allo  stato  «mentale»,  anziche'  a
quello «psicofisico»). 
    Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la  disciplina  vigente,   non
prevedendo  che,  a  fronte  dell'accertamento  nei   confronti   del
condannato di uno stato di irreversibile incapacita' psicofisica,  il
giudice  possa  non  gia'  differire  l'esecuzione  della  pena,  con
continue,  periodiche  rivalutazioni,  ma  dichiarare  non  luogo   a
provvedere per impossibilita' dell'esecuzione stessa, si  presterebbe
ai medesimi rilievi  in  punto  di  irragionevolezza  intrinseca,  di
violazione del diritto di difesa e di  violazione  della  ragionevole
durata del processo, gia' accertati con riferimento alla  incapacita'
processuale dell'imputato, ai sensi dei  richiamati  artt.  70-72-bis
cod. proc. pen. 
    3.3.-  L'ordinanza  di  rimessione  si  sofferma,  quindi,  sulla
assimilabilita' delle situazioni  dell'incapacita'  dell'imputato  di
essere sottoposto a processo e  dell'incapacita'  del  condannato  di
essere  sottoposto  a  esecuzione  penale.  Giustificare  un  diverso
trattamento  di  tali   situazioni   in   base   all'esigenza   della
indefettibilita' della pena a fronte  dell'accertata  responsabilita'
del condannato, che invece manca per l'imputato, non  terrebbe  conto
che comunque, di fatto, l'esecuzione nei confronti del condannato non
pericoloso affetto da  irreversibile  incapacita'  psicofisica  viene
differita fino alla morte dello stesso. 
    Viceversa, in presenza di una siffatta irreversibile  incapacita'
psicofisica, tanto dell'imputato  che  del  condannato,  si  verifica
un'analoga  partecipazione  dell'interessato  al  processo   che   lo
riguarda, benche' lo stesso sia privo delle facolta'  di  «coscienza,
pensiero,  percezione,  espressione»  valorizzate  dalla   richiamata
giurisprudenza  costituzionale  e  da   preservare   anche   per   il
procedimento esecutivo-trattamentale. 
    Lo  strumento  del  differimento  dell'esecuzione   risulterebbe,
piuttosto, adeguato  per  fattispecie  connotate  dalla  presenza  di
termini naturali o rispetto a condizioni reversibili. Al differimento
dell'esecuzione della pena  si  correla,  inoltre,  il  rinvio  della
decorrenza del tempo necessario per  la  sua  estinzione  (art.  172,
quinto  comma,  cod.  pen.),  effetto  che  per  il  giudice  a   quo
tramuterebbe i condannati irreversibilmente  colpiti  da  incapacita'
psicofisica in «eterni esecutabili». 
    3.4.- Il rimettente enuncia, inoltre,  le  ragioni  di  contrasto
della disposizione censurata con il diritto di difesa del  condannato
nel procedimento di sorveglianza, delineato quale «ulteriore tassello
della giurisdizione penale», ove lo stesso sia privo della  capacita'
di stare in giudizio.  Prospetta  anche  il  vulnus  provocato  dalla
disposizione in esame al principio di ragionevole durata del processo
di sorveglianza (principio operante anche in sede di esecuzione di un
giudicato, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei  diritti
dell'uomo), inevitabilmente comportante, ove sussistano condizioni di
incapacita' irreversibile del condannato  e  fino  alla  morte  dello
stesso,   un   susseguirsi   di   provvedimenti    di    differimento
dell'esecuzione della pena senza mai arrivare  a  definire  il  thema
decidendum sostanziale. 
    3.5.-  L'ordinanza  di  rimessione  individua,  pertanto,   quale
soluzione costituzionalmente adeguata per porre rimedio ai profili di
illegittimita' costituzionale esposti quella di stabilire in materia,
con una pronuncia additiva,  una  normativa  modellata  sul  disposto
dell'art. 72-bis cod. proc. pen., che, cioe', in caso di accertata  e
irreversibile incapacita' di sottoposizione a esecuzione  penale  del
condannato,  consenta  di   dichiarare   non   luogo   a   provvedere
all'esecuzione della pena. 
    3.6.-  Quanto  alla  rilevanza  delle  questioni,  il  rimettente
osserva che il condannato versa in  condizioni  di  grave  infermita'
psichica  e  fisica,   che   giustificano   il   rinvio   facoltativo
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo  comma,  numero
2), cod.  pen.,  e  che  non  sussiste  il  concreto  pericolo  della
commissione di delitti da  parte  dello  stesso;  sarebbe  arbitrario
stabilire un termine per il differimento, giacche'  dette  condizioni
di  infermita'  sono  irreversibili;  l'auspicata   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale,  con  l'indicata  portata   additiva,
consentirebbe di  statuire  in  via  definitiva  l'impossibilita'  di
esecuzione della pena e di evitare l'inutile futura  reiterazione  di
analoghi giudizi. Non sarebbe neanche perseguibile un'interpretazione
costituzionalmente   orientata,   se   non   disponendo   un   rinvio
dell'esecuzione della pena «sino alla morte  del  condannato,  ovvero
sino al perdurare delle condizioni di incapacita'», il che, tuttavia,
realizzerebbe un sostanziale aggiramento della legge. 
    3.7.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna si  sofferma  anche
sulla  adeguatezza  della  soluzione  prospettata  non  soltanto  con
riferimento alle esigenze di tutela del singolo rispetto alla pretesa
punitiva dello Stato, ma anche rispetto alle esigenze di difesa della
collettivita'. Il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti  di
chi si trova in  condizioni  di  grave  infermita'  non  puo'  essere
adottato se  sussiste  il  concreto  pericolo  della  commissione  di
delitti,  sicche'  l'accoglimento  delle  questioni   sollevate   non
attenterebbe ai profili di sicurezza pubblica. 
    Gli   accertamenti   da   svolgere   sullo   stato    psicofisico
irreversibile  del  condannato,  tale  da   impedire   la   cosciente
sottoposizione all'esecuzione della pena, dovrebbero avere la  stessa
pregnanza di quelli esperiti per verificare se l'imputato e' in grado
di partecipare coscientemente al processo. 
    Il provvedimento terminativo di non  luogo  a  procedere  avrebbe
comunque forma di ordinanza e  sarebbe  eventualmente  revocabile  in
caso di eventuali e  imprevedibili  mutamenti  nella  condizione  del
condannato, tali  da  fargli  riacquistare  la  capacita'  di  essere
sottoposto ad esecuzione penale. 
    Ove, infine, il condannato affetto da irreversibili condizioni di
infermita' denoti tuttora profili di  pericolosita'  sociale,  e  non
ricorrano, pertanto, i presupposti legittimanti il differimento della
pena,  la  soluzione  sarebbe  data  dalla   detenzione   domiciliare
"umanitaria" ex art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., concedibile,
appunto,  in  via  surrogatoria,  non  essendo,  peraltro,   qui   in
discussione l'idoneita' di tale rimedio sotto  il  profilo  dell'art.
27, terzo comma, Cost. con riferimento a persona che  versi  in  tali
condizioni. 
    4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate  manifestamente
inammissibili e/o non fondate. 
    4.1.- Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  eccepisce  la
manifesta inammissibilita' delle questioni per plurime ragioni. 
    4.1.1.- Le questioni sarebbero innanzi tutto prive  di  rilevanza
in quanto  «l'effetto  utile  voluto  dalla  normativa,  nei  termini
enunciati anche dal diritto vivente, e' gia' garantito al  condannato
che, allo stato, e' ricoverato in una casa per  anziani  e  versa  in
regime di sospensione della pena». 
    L'Avvocatura dello Stato evidenzia, in proposito,  che,  «ove  il
giudice avesse disposto la sospensione  dell'esecuzione  della  pena,
nei termini espressamente previsti  dall'art.  147,  n.  2  c.p.,  il
condannato non ne avrebbe subito alcun pregiudizio e l'unico aggravio
sarebbe  derivato  agli  uffici,   per   l'esigenza   di   verificare
periodicamente le condizioni di salute e la  pericolosita'».  Dunque,
il giudice a quo non avrebbe messo a fuoco quale sarebbe il beneficio
che  il  condannato  trarrebbe  dall'accoglimento  delle   questioni,
trovandosi  gia'  nella   condizione   di   non   essere   sottoposto
all'esecuzione della pena. 
    4.1.2.- Le questioni sarebbero poi  manifestamente  inammissibili
poiche' il rimettente chiede a questa Corte di  «inserire  una  nuova
figura di  estinzione  della  pena,  o  un  surrogato  di  essa,  non
tipizzata   e   rimessa   al   libero   apprezzamento   del   giudice
dell'esecuzione». Sarebbe, comunque, impropria la  trasposizione  sul
piano dell'esecuzione della pena dell'esito  altrimenti  conseguibile
in ambito processuale con riferimento agli  artt.  70-72  cod.  proc.
pen., non potendosi la prima  concludere  con  un'«ordinanza  di  non
luogo a procedere». 
    4.1.3.- Ancora, nell'innesto additivo espressamente richiesto dal
rimettente non sarebbe presente  il  correttivo  idoneo  ad  impedire
l'adozione del provvedimento qualora sussista  il  concreto  pericolo
della commissione di delitti da parte del condannato  (come  previsto
dall'art. 147, quarto comma, cod. pen.), di cui invece  il  Tribunale
di   sorveglianza   di   Bologna   discute    nelle    argomentazioni
dell'ordinanza di rimessione. 
    4.1.4.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei  ministri,  la
posizione in cui si trova il condannato nel giudizio a quo troverebbe
adeguata   tutela   proprio   nell'applicazione   della    detenzione
domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, ordin.  penit.,  nei  contorni
definiti dalla sentenza di questa Corte n. 99 del 2019,  applicazione
consentita al tribunale di sorveglianza anche quando potrebbe  essere
disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione  della
pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. 
    In ogni  modo,  secondo  la  difesa  dello  Stato,  ove  pure  si
ravvisasse il denunciato vuoto normativo, lo stesso andrebbe  colmato
mediante un intervento del legislatore. 
    4.1.5.-   Le   questioni   sarebbero,   infine,    manifestamente
inammissibili per omessa  motivazione  in  riferimento  ai  parametri
costituzionali evocati, in particolare quanto agli artt. 3, 24  e  27
Cost.,  mentre  del  tutto  inconferente   sarebbe   la   motivazione
riferibile agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma,  Cost.,
quest'ultimo evocato in relazione all'art. 6 CEDU. 
    4.2.- Nel merito, la difesa dello Stato conclude per la manifesta
infondatezza delle questioni sollevate. 
    Quanto all'art. 3 Cost., l'analogia con l'incapacita' processuale
non  sarebbe  conferente,  essendo  «del   tutto   incomparabile   la
condizione del soggetto sottoposto ad un processo,  in  relazione  al
quale emerge una condizione tale da impedire per sempre  il  recupero
di una capacita'  di  partecipare  coscientemente  a  quel  processo,
rispetto alla circostanza  in  cui  sopravvenga  una  incapacita'  di
partecipare  coscientemente  al   percorso   trattamentale   inerente
all'esecuzione di una pena». 
    Esisterebbero  comunque  nel   sistema,   come   gia'   rilevato,
«strumenti alternativi diretti  a  consentire  un  bilanciamento  tra
l'esecuzione della pena e l'insorgere di situazioni patologiche, come
la previsione di appositi istituti penitenziari  o  apposite  sezioni
(art. 65 della legge [n. 354] del 1975) per i soggetti in determinate
condizioni e  come  la  detenzione  domiciliare,  ampliata  dall'art.
47-ter legge 354/1975 e dalla sentenza n. 99 del 2019». 
    Lo stesso censurato art.  147  cod.  pen.  «consente  al  giudice
dell'esecuzione chiamato a decidere un ampio margine di apprezzamento
volto a contemperare le esigenze della  collettivita'  e  quelle  del
condannato in condizioni di salute non compatibili  con  l'esecuzione
della pena». 
    Non vi sarebbe, dunque, alcun  vuoto  normativo  da  colmare  con
l'auspicata pronuncia additiva, giacche' la possibilita' di differire
l'esecuzione della pena sine die e' gia' prevista, con  rivalutazioni
periodiche   che   garantiscono    il    controllo    giurisdizionale
sull'effettiva permanenza delle condizioni ostative. 
    Al contrario, secondo la difesa  statale,  l'introduzione  di  un
istituto  che  consenta  di  dichiarare  il  non  luogo  a  procedere
all'esecuzione della pena nei termini  indicati  dal  giudice  a  quo
rischierebbe di compromettere il principio di indefettibilita'  della
sanzione  penale,  aprendo  la  strada  a  valutazioni  soggettive  e
disomogenee rimesse al singolo giudice dell'esecuzione. 
    E' infine oggetto di  confutazione  nell'atto  di  intervento  la
pertinenza dei richiami  fatti  dal  rimettente  alla  giurisprudenza
della Corte EDU  sull'esecuzione,  la  quale  riguarda  quella  volta
all'ottenimento del bene della vita tutelato,  declinabile  anche  in
ambito penale, e comunque, nel caso di specie, gia'  garantito  dalla
normativa di riferimento. 
    La soluzione  prospettata  dal  giudice  a  quo,  ad  avviso  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  sarebbe  volta  unicamente  a
realizzare   «un   effetto    di    semplificazione    dell'attivita'
dell'autorita' giudiziaria,  liberata  dall'esigenza  di  riesaminare
periodicamente la condizione del  detenuto  sotto  il  profilo  delle
condizioni di salute e della pericolosita'». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    5.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord.  n.  123  del
2025),  il  Tribunale  di  sorveglianza  di   Bologna   solleva,   in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27,  terzo  comma,  111,
secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo  in  relazione
all'art. 6 CEDU, questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.
147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che  «[s]e,  a  seguito
degli accertamenti esperiti,  ove  occorra  anche  mediante  perizia,
risulta che lo stato psicofisico del condannato e' tale  da  impedire
la cosciente sottoposizione all'esecuzione  della  pena  e  che  tale
stato e' irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a
procedere o ordinanza di [non] doversi procedere». 
    5.1.- Il rimettente premette  che  il  procedimento  riguarda  un
soggetto condannato alla pena di tre anni e sei mesi  di  reclusione,
il quale, all'epoca dell'emissione dell'ordine di carcerazione, aveva
avanzato domanda di  detenzione  presso  il  domicilio  familiare.  A
seguito del decesso della moglie del  condannato,  che  lo  assisteva
giacche' affetto da malattie invalidanti, nonche' di  un  progressivo
deterioramento delle condizioni di salute dell'istante,  i  difensori
hanno prospettato  la  sussistenza  di  una  situazione  di  radicale
incompatibilita' delle condizioni del loro  assistito  con  qualsiasi
forma di esecuzione della pena, anche con modalita' extramurarie. 
    La  persona  e'  infatti  affetta  da  deficit  cognitivi  e   di
deambulazione, non esprime alcuna pericolosita' sociale  residua,  e'
attualmente collocata presso una struttura per anziani,  incapace  di
svolgere percorsi di tipo risocializzante, e la  stessa  applicazione
della detenzione domiciliare non sarebbe  compatibile  con  l'attuale
ricovero nella medesima  struttura  che  le  fornisce  la  necessaria
assistenza sanitaria continuativa e specialistica. 
    5.2.- Esclusa la sussistenza delle condizioni per la  concessione
del differimento obbligatorio  dell'esecuzione  della  pena,  di  cui
all'art. 146, numero 3), cod. pen., versando  il  condannato  in  una
situazione di grave infermita' psicofisica, e non di  malattia  cosi'
avanzata da non rispondere piu' ai  trattamenti  disponibili  e  alle
terapie  curative,  il  rimettente  ritiene  che  costui  si   trovi,
piuttosto, nella condizione  che  giustifica  il  rinvio  facoltativo
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo  comma,  numero
2), cod. pen., ovvero in condizione di grave infermita'  fisica,  non
sussistendo il  concreto  pericolo  della  commissione  di  ulteriori
delitti.  Circostanza,  questa,  che  rende  impraticabile  anche  il
ricorso alla misura alternativa, meno  favorevole  del  differimento,
della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1,  ordin.
penit. 
    Tuttavia,  osserva   il   rimettente,   il   rinvio   facoltativo
dell'esecuzione della pena richiede che sia fissato un termine,  alla
cui  scadenza  occorrerebbe  procedere  a  una  rivalutazione   delle
condizioni che giustificano l'ulteriore  differimento;  cio'  sarebbe
irragionevole allorche', come nel caso al suo  esame,  la  causa  del
differimento  derivi  da  una  condizione  di  grave  infermita'  non
transitoria ne' suscettibile di miglioramento, bensi'  irreversibile,
in quanto, in tali casi, il tribunale di sorveglianza viene costretto
a ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza  delle  ragioni
di salute che legittimano il rinvio dell'esecuzione fino  alla  morte
del condannato. 
    L'ordinanza di rimessione lamenta, percio', che  il  sistema  non
preveda  «una  ipotesi  di  rinuncia  all'esecuzione   della   pena»,
allorche' ci si trovi in presenza di una  stabile  impossibilita'  di
procedere  all'esecuzione  «per   incapacita'   irreversibile   della
persona» a essere sottoposta alla  pena  stessa,  cosi'  come  invece
previsto dagli articoli da 70 a 72-bis cod. proc.  pen.  in  caso  di
incapacita' di partecipare al processo da parte dell'imputato. 
    Sarebbe quindi ragionevole, rispettoso del diritto  di  difesa  e
della funzione  rieducativa  della  pena  nonche'  del  principio  di
ragionevole  durata  del  processo  di  sorveglianza  che,  a  fronte
dell'accertamento nei  confronti  del  condannato  di  uno  stato  di
irreversibile incapacita' psicofisica, al giudice sia consentito  non
gia' di differire l'esecuzione della pena, con continue rivalutazioni
di quello stato, ma di dichiarare  il  non  luogo  a  procedere  alla
esecuzione stessa. 
    6.-  Occorre  dapprima  vagliare  le  molteplici   eccezioni   di
inammissibilita' delle questioni formulate  nell'atto  di  intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Si tratta di eccezioni che possono essere tutte disattese. 
    6.1.-  La  difesa  statale  ha  eccepito  che  le  questioni  non
sarebbero rilevanti perche' il Tribunale di sorveglianza  di  Bologna
avrebbe potuto fare applicazione dell'ipotesi di  rinvio  facoltativo
dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo  comma,  numero
2), cod. pen., senza cosi' arrecare alcun pregiudizio al condannato. 
    Il rimettente, tuttavia, dichiara egli stesso che  sussistono  le
condizioni  per  l'applicabilita'  del  differimento  dell'esecuzione
della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero  2),  cod.  pen.,
stante la condizione di grave infermita' fisica del  condannato,  non
ravvisandosi il concreto  pericolo  della  commissione  di  ulteriori
delitti da  parte  dello  stesso.  E'  proprio  l'applicazione  della
disposizione censurata nel caso in esame, percio', che sarebbe  causa
dei vulnera denunciati dal Tribunale di sorveglianza di  Bologna,  in
quanto occorrerebbe, ad avviso del rimettente,  fissare  un  termine,
alla cui scadenza si dovrebbe procedere  a  una  rivalutazione  delle
condizioni che possano giustificare un ulteriore rinvio; cio' pur  se
la condizione di grave infermita'  fisica  dell'interessato  non  sia
transitoria   ne'   sia   suscettibile   di   miglioramento,   bensi'
irreversibile. 
    Il giudice a quo, dunque, reputa irragionevole, nonche' contraria
al diritto di difesa del condannato e  ai  principi  della  finalita'
rieducativa della pena e della ragionevole  durata  del  processo  di
sorveglianza, proprio  la  reiterata,  inevitabile  applicazione  del
rinvio in forza dell'art. 147, primo  comma,  numero  2),  cod.  pen.
L'assunto della difesa statale, secondo cui dall'applicazione di tale
disposizione non deriva alcun concreto pregiudizio per il condannato,
concerne, dunque, il merito delle questioni. 
    6.2.-  L'Avvocatura  generale  dello  Stato   obietta   poi   che
l'ordinanza di rimessione sarebbe incorsa in un'erronea ricostruzione
normativa della fattispecie, giacche' la situazione in cui  versa  il
condannato  troverebbe  adeguata   tutela   nell'applicazione   della
detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin.
penit., come delineata dalla sentenza di questa Corte n. 99 del 2019. 
    Anche al riguardo, l'ordinanza di rimessione  reca  una  puntuale
motivazione  sulla  rilevanza  delle  questioni,   in   aderenza   al
pertinente quadro normativo, confutando la tesi che possa  applicarsi
la misura alternativa della detenzione domiciliare  di  cui  all'art.
47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., meno favorevole del  differimento
dell'esecuzione, in quanto non sussiste il  concreto  pericolo  della
commissione di delitti da parte del condannato. 
    Il giudice a quo fa cosi' leva su una costante giurisprudenza  di
legittimita' secondo cui, in presenza di una delle condizioni per  il
rinvio,  obbligatorio  o  facoltativo,  dell'esecuzione  della   pena
(essendo nella specie sussistente  l'ipotesi  di  cui  all'art.  147,
primo comma, numero 2, cod. pen.), il giudice non puo' applicare,  in
alternativa al richiesto  differimento,  la  misura  meno  favorevole
della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma  1-ter,
ordin. penit., se non alla stregua di una sufficiente motivazione  in
ordine al giudizio di residua pericolosita' sociale  del  condannato;
cio' per la diversita' di effetti, tanto sotto il profilo dello stato
di esecuzione della sanzione quanto sotto il  corrispondente  profilo
dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione
e l'attuazione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica
(in tal senso, ad esempio, Corte di cassazione, prima sezione penale,
sentenze 21 dicembre 2021-11  gennaio  2022,  n.  451,  1°  aprile-31
maggio 2021, n. 21355, e 21 febbraio-26 maggio 2020, n. 15848). 
    In presenza di  tale  consolidato  orientamento  della  Corte  di
cassazione,  risultano  quindi  ben   illustrate   le   ragioni   che
determinano la pregiudizialita' delle  questioni  sollevate  rispetto
alla definizione del processo principale  e  non  possono  esprimersi
dubbi  in  ordine  all'esattezza  dell'interpretazione  in  proposito
prospettata dal rimettente (fra le tante, sentenze n. 22 del  2024  e
n. 85 del 2020). 
    6.3.-  L'Avvocatura  generale  deduce,  poi,   che   nell'innesto
additivo  richiesto  dal  rimettente  non   sarebbe   menzionato   il
presupposto negativo che impedisce l'adozione  del  provvedimento  di
non luogo a procedere qualora sussista  il  concreto  pericolo  della
commissione  di  delitti  da  parte  del  condannato,  come  previsto
dall'art. 147, quarto comma, cod. pen. 
    Anche questa eccezione non  e'  fondata,  poiche'  dalla  lettura
dell'ordinanza di  rimessione  e  dal  petitum  formulato  si  evince
chiaramente che le questioni di legittimita' costituzionale investono
l'art.  147  cod.  pen.,  nell'ipotesi  che  possa  essere  differita
l'esecuzione della  pena  restrittiva  della  liberta'  personale,  e
dunque in presenza delle generali condizioni di adottabilita' di tale
provvedimento (tra le quali, quindi, anche quella di  cui  al  quarto
comma dell'art. 147 cod. pen., il quale postula  l'insussistenza  del
concreto pericolo della commissione di delitti), nei confronti di chi
si trovi in condizioni irreversibili di grave infermita' psicofisica.
Il rimettente attesta, del  resto,  che  il  condannato  non  esprime
alcuna pericolosita' sociale residua. 
    6.4.-  La  difesa  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
eccepisce ancora che il giudice a quo invoca un  intervento  additivo
che introdurrebbe una nuova figura di estinzione della  pena,  ovvero
un atipico esito processuale consistente nell'«ordinanza di non luogo
a procedere», il  tutto  per  porre  rimedio  a  un  ipotetico  vuoto
normativo che andrebbe comunque colmato mediante  un  intervento  del
legislatore. 
    L'eccezione risulta parimenti non fondata, in quanto il Tribunale
di sorveglianza  di  Bologna  ravvisa  nel  sistema,  in  particolare
nell'art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1,  comma  22,
della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al  codice  penale,  al
codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario),  assunto
come tertium comparationis per l'identita' di  ratio,  una  soluzione
costituzionalmente adeguata di definizione del procedimento, in grado
di sostituirsi alla disciplina con cui l'art. 147  cod.  pen.  regola
l'ipotesi del rinvio dell'esecuzione allorche' il condannato versi in
uno stato irreversibile di grave infermita' psicofisica, di inserirsi
nel tessuto normativo coerentemente  con  la  logica  perseguita  dal
legislatore. 
    Le questioni  sollevate  dal  rimettente  appaiono,  invero,  ben
definite  anche  in  termini  comparativi  e  la  soluzione  additiva
richiesta e' puntualmente indicata mediante raffronto con il  tertium
comparationis  costituito  dalla  definizione  del  procedimento  per
incapacita'   irreversibile   dell'imputato,    sia    quanto    alla
ragionevolezza del diverso  trattamento  normativo  delle  condizioni
dell'imputato e del condannato,  sia  quanto  alle  implicazioni  sul
diritto di difesa di quest'ultimo nel procedimento  di  sorveglianza,
nonche' sui principi della finalita' rieducativa della pena  e  della
ragionevole durata del processo. 
    Spetterebbe,  comunque,  a  questa  Corte,   ove   le   questioni
risultassero fondate,  individuare  la  pronuncia  piu'  idonea  alla
reductio  ad  legitimitatem  della  disposizione  censurata,  ne'  la
prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione  della
fattispecie  risulta  sufficiente  a  frapporre  ostacoli   di   rito
all'esame delle questioni (tra le piu' recenti, sentenze n. 146 e  n.
53 del 2025, n. 46 del 2024). 
    6.5.-  Attengono  al  merito  e  non   all'ammissibilita'   delle
questioni di legittimita' costituzionale le argomentazioni  afferenti
alla discrezionalita' riconosciuta al legislatore, poiche'  implicano
un esame della  ratio  e  dei  presupposti  applicativi  della  norma
censurata (ad esempio, sentenze n. 248, n. 224 e n. 137 del 2020,  n.
35 del 2017). 
    6.6.- Infine, anche l'eccezione concernente l'omessa  motivazione
dell'ordinanza  in   riferimento   ai   parametri   di   legittimita'
costituzionale evocati non puo' essere accolta,  dal  momento  che  a
essi il giudice a quo fa riferimento assolvendo l'onere argomentativo
necessario  affinche'  possano  valutarsi  nel  merito   le   censure
prospettate. 
    7.- Nel merito, le questioni non sono fondate. 
    Il  rimettente  muove  dal  presupposto  interpretativo  che,  in
presenza della fattispecie contemplata dal numero 2)  dell'art.  147,
primo comma, cod. pen., anche allorquando, come nel caso del giudizio
a quo, sussista una condizione di grave infermita' irreversibile,  il
tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  il  rinvio   facoltativo
dell'esecuzione della pena, debba necessariamente fissare un termine,
la   cui   scadenza   provocherebbe   l'inutile,   quanto    ciclica,
rivalutazione della situazione del condannato. 
    Per il Tribunale rimettente, invero, l'apposizione di un  termine
al  differimento  della  esecuzione  della  pena   ai   sensi   della
disposizione censurata sarebbe a tal punto necessaria da escludere la
possibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata alla
luce della quale ritenere consentita la  individuazione  del  momento
finale del differimento nella morte del condannato o nel  venir  meno
delle condizioni di  incapacita'  accertate,  risolvendosi  una  tale
interpretazione nell'«aggiramento del dato di legge». 
    7.1.- Il presupposto ora richiamato non puo' essere condiviso. 
    Secondo  la  giurisprudenza  di   legittimita',   ai   fini   del
differimento facoltativo della pena detentiva di  cui  all'art.  147,
primo comma, numero 2), cod. pen., occorre che la malattia da cui  e'
affetto il condannato sia grave, cioe' tale da porne in  pericolo  la
vita o da provocare rilevanti conseguenze  dannose  e,  comunque,  da
esigere un trattamento che non  si  possa  facilmente  attuare  nello
stato di detenzione. Il giudice deve quindi operare un  bilanciamento
tra l'interesse del condannato a essere  adeguatamente  curato  e  le
esigenze di sicurezza della collettivita'. Non si attribuisce  invece
rilievo al  carattere  cronico  ovvero  inguaribile  della  malattia,
atteso che il requisito della reversibilita' dell'infermita'  non  e'
previsto dalla citata disposizione, ne',  d'altro  canto,  il  rinvio
dell'esecuzione sottende una rinuncia all'attuazione  della  potesta'
punitiva (Corte di cassazione, prima sezione penale,  sentenze  14-25
marzo 2025, n. 11725, 13 novembre 2020-20 gennaio 2021, n.  2337,  18
dicembre 2013-10 gennaio 2014, n. 789, e 14 ottobre  2011-13  gennaio
2012, n. 972). 
    L'affermazione che sarebbe indispensabile  la  fissazione  di  un
termine, con conseguente necessaria verifica della  permanenza  delle
condizioni giustificative del  differimento  della  esecuzione  della
pena alla sua scadenza, non tiene  conto,  pero',  dell'orientamento,
espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo  cui
l'apposizione di un termine finale  al  differimento  dell'esecuzione
della pena, concesso ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero  2),
cod. pen., e'  legittima  solo  qualora  la  durata  del  rinvio  sia
motivata (Corte di cassazione,  prima  sezione  penale,  sentenza  30
aprile-26 giugno 2001, n. 25928). 
    L'apposizione  di  un  termine  finale  del  differimento  -   ha
osservato la Corte di cassazione - puo' desumersi per omogeneita'  di
sistema rispetto alle ipotesi contemplate dai  numeri  1)  e  3)  del
medesimo art. 147, primo comma, cod. pen.; risulta, infatti, conforme
al principio di ragionevolezza vincolare l'efficacia nel tempo di  un
provvedimento (che, per sua natura, non puo' essere indefinita)  alla
verificata persistenza della situazione di fatto che  ne  costituisce
il presupposto. 
    Tuttavia - ha precisato la medesima  Corte  -  deve  considerarsi
illegittima l'ordinanza in cui la  predeterminazione  della  data  di
caducazione  del  rinvio  non  risulti  connessa  alla  durata  della
situazione ostativa all'esecuzione della pena e si riveli, piuttosto,
in contrasto con il riconoscimento della gravita' e  irreversibilita'
delle condizioni cliniche del  richiedente,  essendo  necessaria,  in
questo ultimo caso, una specifica motivazione. 
    Nel rinviare l'esecuzione della pena il giudice puo' quindi  dare
conto della propria scelta  di  non  fissare  alcun  termine  per  il
differimento stabilito a norma dell'art. 147, primo comma, numero 2),
cod. pen.,  alla  scadenza  del  quale  la  situazione  debba  essere
riconsiderata, proprio allorquando il condannato si  trovi,  in  base
alla  documentazione  clinica  acquisita,  in  condizioni  di   grave
infermita' irreversibili e percio' di durata  indeterminabile,  quali
quelle rappresentate dal giudice a quo, ove in tal senso  orienti  il
bilanciamento  fra  tutela  della  salute  della  persona,  finalita'
rieducativa  della  detenzione  ed  esigenze   di   sicurezza   della
collettivita'. 
    Riguardo a  queste  ultime,  deve  osservarsi  che  l'assenza  di
pericolosita'  del  condannato  e'  uno  dei   presupposti   per   la
concessione del differimento dell'esecuzione della pena ai sensi  del
citato art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. (art. 147,  quarto
comma, cod. pen.).  D'altronde,  ove  permanesse  una  condizione  di
pericolosita'  per  la  salute  del  condannato,  potra'  provvedersi
attraverso il diverso istituto della detenzione  domiciliare  di  cui
all'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit. 
    Mette conto sottolineare la necessita' che all'affermazione della
irreversibilita'  della  patologia,   che   di   per   se'   potrebbe
giustificare  l'adozione  di   un   provvedimento   di   differimento
dell'esecuzione della pena senza indicazione di un termine finale, si
giunga all'esito di rigorosi accertamenti clinici, tali  da  offrire,
alla  luce  delle  conoscenze  scientifiche,  una  ragionevole   base
prognostica alle determinazioni del giudice competente. 
    Il rinvio  dell'esecuzione  della  pena  che,  in  considerazione
dell'irreversibilita'  delle  condizioni  di  grave  infermita'   del
condannato, non indichi  la  durata  predeterminata  del  periodo  di
differimento,  resta,  peraltro,  revocabile  allorche'  si   accerti
successivamente che quelle condizioni sono non di meno  cessate,  per
miglioramento o per guarigione (Corte di  cassazione,  prima  sezione
penale, sentenza 16 febbraio-29 marzo 1995, n. 982). 
    8.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  147
cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma,  24,
27, terzo comma, 111, secondo  comma,  e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione  all'art.  6  CEDU,  devono  quindi  essere
dichiarate non fondate. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 147 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111,  secondo  comma,  e  117,
primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6
della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo,  dal  Tribunale  di
sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                     Stefano PETITTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA