AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano, a base di testosterone enantato, «Testoviron». (26A02195) 
(GU n.106 del 9-5-2026)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 128 del 27 aprile 2026 
 
    Codice pratica: AIN/2024/1494. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
TESTOVIRON, le cui caratteristiche  sono  riepilogate  nel  riassunto
delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed
etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al  presente
estratto,  nella  forma  farmaceutica,  dosaggio  e  confezione  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
    Titolare  A.I.C.:  Advanz  Pharma  Limited  con  sede  legale   e
domicilio in Unit 17, Northwood House, Northwood Crescent, Dublino 9,
D09 V504 (Irlanda). 
    Confezione:  «250  mg/ml   soluzione   iniettabile   in   siringa
preriempita» una siringa preriempita in vetro da 1  ml  -  A.I.C.  n.
002922072 (in base 10) 02T5LS (in base 32); 
    principio attivo: testosterone enantato. 
    Produttore responsabile  del  rilascio  dei  lotti:  Bayer  AG  -
Müllerstr. 178, 13353, Wedding, Berlin, Germany. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione  sopra  indicata  e'  adottata  la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classificazione ai fini della rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui  all'articolo  8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNRL -  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti: endocrinologo, urologo, andrologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC)  sia
inserita all'interno della confezione  o  apposta  sul  lato  esterno
della stessa e' considerata parte integrante delle  informazioni  sul
prodotto e della determinazione di cui al presente estratto. 
    In  ottemperanza  all'articolo  80,  commi  1  e  3  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e successive  modificazioni  ed
integrazioni il foglio illustrativo  e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                          Tutela di mercato 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei termini  previsti  dall'art.  10,
commi 2 e 4, del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e
successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui  un  medicinale
generico non puo' essere immesso  in  commercio,  finche'  non  siano
trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del  medicinale  di
riferimento,  ovvero,  finche'  non  siano  trascorsi   undici   anni
dall'autorizzazione  iniziale  del  medicinale  di  riferimento,   se
durante i primi otto anni di tale decennio, il  titolare  dell'A.I.C.
abbia  ottenuto  un'autorizzazione  per  una   o   piu'   indicazioni
terapeutiche nuove che,  dalla  valutazione  scientifica  preliminare
all'autorizzazione,  sono  state  ritenute  tali  da   apportare   un
beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto disposto dall'articolo  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'articolo  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  2010/84/CE   e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
 
            Condizioni o limitazioni per quanto riguarda 
               l'uso sicuro ed efficace del medicinale 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e'
tenuto a porre in essere le attivita' e le azioni di farmacovigilanza
richieste e dettagliate nel Piano  di  gestione  del  rischio  (RMP).
Prima  dell'inizio  della  commercializzazione  del  medicinale   sul
territorio    nazionale,    e'    fatto    obbligo    al     titolare
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   di   distribuire
«brochure aggiuntiva per il personale medico sanitario sulla corretta
tecnica di iniezione,  riconoscimento  e  gestione  del  microembolia
polmonare da soluzioni oleose (POME)», il  cui  contenuto  e  formato
sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio  di
AIFA,  unitamente  ai  mezzi  di  comunicazione,  alle  modalita'  di
distribuzione e  a  qualsiasi  altro  aspetto  inerente  alla  misura
addizionale prevista. Qualora si  riscontri  che  il  titolare  abbia
immesso in commercio  il  prodotto  medicinale  in  violazione  degli
obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma,  il  presente
provvedimento autorizzativo potra' essere oggetto di revoca,  secondo
quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile
2015; in aggiunta, ai sensi  dell'art.  142,  commi  1  e  2, decreto
legislativo n. 219/2006, AIFA potra' disporre il divieto di vendita e
di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro  dello  stesso
dal commercio o al sequestro, anche limitatamente  a  singoli  lotti.
Salvo il caso  che  il  fatto  costituisca  reato,  si  applicano  le
sanzioni penali di cui all'art. 147, commi  2  e  6,  e  le  sanzioni
amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto  legislativo n.
219/2006. 
 
                    Validita' dell'autorizzazione 
 
    L'autorizzazione ha validita' di cinque anni  a  decorrere  dalla
data di efficacia della presente determina. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.