DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2026, n. 72 

Norme di attuazione dello Statuto  speciale  della  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche  al  decreto  legislativo  25
novembre 2019, n. 154, in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. (26G00087) 
(GU n.108 del 12-5-2026)
 
 Vigente al: 27-5-2026  
 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  recante
«Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»; 
  Visto il decreto legislativo 25  novembre  2019,  n.  154,  recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86,  recante  «Norme
di  attuazione  dello  Statuto  speciale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche  al  decreto  legislativo  25
novembre 2019, n. 154, in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica»; 
  Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  la
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  in  materia  di   finanza   pubblica
sottoscritto in data 19 ottobre 2024; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  della
citata legge costituzionale n. 1 del 1963; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 marzo 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
      Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 
 
  1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 novembre  2019,
n. 154 e' aggiunto il seguente: «Articolo 4-ter (Misure  di  concorso
alla finanza pubblica per gli anni dal 2027 al  2033  e  disposizioni
inerenti alla nuova governance economica europea). - 1. In attuazione
dell'accordo sottoscritto  tra  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e la Regione il 19 ottobre 2024, ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4-bis, comma  3,
il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo
annuo di 432,7 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2027  al
2033, fermo restando il versamento al  bilancio  dello  Stato  di  92
milioni di euro annui, ai sensi dell'articolo 4, comma 8. 
  2. Le  somme  di  cui  al  comma  1  sono  versate  all'erario  con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30  aprile  di  ciascun  anno.  In  mancanza  di  tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il  30  aprile,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   a
trattenere  gli  importi  corrispondenti  a  valere  sulle  somme   a
qualsiasi  titolo   spettanti   alla   Regione,   anche   avvalendosi
dell'Agenzia delle Entrate per le somme  introitate  per  il  tramite
della Struttura di Gestione. 
  3. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare il
contributo di cui al punto 1 per un periodo di tempo limitato,  nella
misura massima del 10  per  cento  dei  contributi  tempo  per  tempo
vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza  pubblica.
Nel caso in cui  siano  necessarie  manovre  straordinarie  volte  ad
assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico, il predetto contributo puo' essere  aumentato,
per un periodo  di  tempo  limitato,  di  una  percentuale  ulteriore
rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10
per cento. Contributi di importi superiori  sono  concordati  con  la
Regione. 
  4. Le facolta' di cui al comma 3 possono essere esercitate  fino  a
che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione
non superi la media dei  rapporti  tra  i  contributi  e  le  entrate
correnti delle altre Autonomie speciali.  Ai  fini  del  calcolo  del
rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto delle entrate di
titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli
ultimi rendiconti disponibili. 
  5. E' confermato il credito della Regione di  cui  all'articolo  1,
comma 151, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Lo  stesso
puo' essere compensato annualmente con  il  contributo  alla  finanza
pubblica. 
  6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, in attuazione della
nuova  governance  economica  europea  ed   in   spirito   di   leale
collaborazione, la Regione accantona un importo pari a 22 milioni  di
euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2026 al 2028 e 96  milioni  di  euro  per  l'anno  2029,  determinato
considerando anche gli enti locali situati sul suo territorio. A  tal
fine, la Regione, per conto  del  sistema  integrato,  si  impegna  a
iscrivere nella missione 20 della parte corrente  di  ciascuno  degli
esercizi del bilancio di previsione un fondo  con  stanziamento  pari
agli importi di cui al periodo precedente. La costituzione del  fondo
e' finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale  fondo
non e' possibile disporre impegni. Il fondo e' destinato  al  ripiano
anticipato del disavanzo di  amministrazione  in  aggiunta  a  quello
previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero,  se  in
avanzo di amministrazione,  e'  vincolato  agli  investimenti,  anche
indiretti,  per   l'utilizzo   nell'esercizio   successivo   in   via
prioritaria rispetto alla formazione di nuovo  debito.  Nel  caso  di
mancato accantonamento del fondo di cui  ai  periodi  precedenti  e/o
mancato rispetto, da parte della Regione, dell'equilibrio di bilancio
di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145 (saldo non negativo tra le  entrate  e  le  spese  di  competenza
finanziaria del bilancio, comprensivo  dell'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione e del recupero del  disavanzo  di  amministrazione  e
degli utilizzi  del  fondo  pluriennale  vincolato,  al  netto  delle
entrate  vincolate   e   accantonate   non   utilizzate   nel   corso
dell'esercizio), nell'esercizio successivo la  quota  accantonata  e'
incrementata  della  sommatoria  in  valore   assoluto   del   minore
accantonamento  e  del  saldo  negativo   registrato   nell'esercizio
precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio  alla  Banca
dati  delle  amministrazioni  pubbliche  dei  dati  di  consuntivo  o
preconsuntivo  della  Regione   relativi   all'esercizio   precedente
l'accantonamento e' incrementato del 10 per cento. 
  7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 2, gli
obblighi  previsti  dal  presente  articolo  per  le  annualita'   di
riferimento contribuiscono all'osservanza  dei  vincoli  economici  e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,  assolvono
integralmente al dovere di solidarieta' nazionale di cui all'articolo
3 e sostituiscono le misure di concorso  alla  finanza  pubblica  del
sistema  integrato,  comunque  denominate,  previste  da   intese   o
disposizioni di legge.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 10 aprile 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Nordio