DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 2026, n. 72
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica. (26G00087)(GU n.108 del 12-5-2026)
Vigente al: 27-5-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante
«Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, recante
«Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza
pubblica»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2022, n. 86, recante «Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25
novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza
pubblica»;
Visto l'Accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica
sottoscritto in data 19 ottobre 2024;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della
citata legge costituzionale n. 1 del 1963;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154
1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 novembre 2019,
n. 154 e' aggiunto il seguente: «Articolo 4-ter (Misure di concorso
alla finanza pubblica per gli anni dal 2027 al 2033 e disposizioni
inerenti alla nuova governance economica europea). - 1. In attuazione
dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Regione il 19 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4-bis, comma 3,
il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo
annuo di 432,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al
2033, fermo restando il versamento al bilancio dello Stato di 92
milioni di euro annui, ai sensi dell'articolo 4, comma 8.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con
imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello
Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali
versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile,
il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a
qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi
dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite
della Struttura di Gestione.
3. E' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare il
contributo di cui al punto 1 per un periodo di tempo limitato, nella
misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo
vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica.
Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad
assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico, il predetto contributo puo' essere aumentato,
per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore
rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10
per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la
Regione.
4. Le facolta' di cui al comma 3 possono essere esercitate fino a
che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione
non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate
correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del
rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto delle entrate di
titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli
ultimi rendiconti disponibili.
5. E' confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1,
comma 151, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Lo stesso
puo' essere compensato annualmente con il contributo alla finanza
pubblica.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, in attuazione della
nuova governance economica europea ed in spirito di leale
collaborazione, la Regione accantona un importo pari a 22 milioni di
euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinato
considerando anche gli enti locali situati sul suo territorio. A tal
fine, la Regione, per conto del sistema integrato, si impegna a
iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli
esercizi del bilancio di previsione un fondo con stanziamento pari
agli importi di cui al periodo precedente. La costituzione del fondo
e' finanziata attraverso le risorse di parte corrente. Su tale fondo
non e' possibile disporre impegni. Il fondo e' destinato al ripiano
anticipato del disavanzo di amministrazione in aggiunta a quello
previsto nel bilancio di previsione, se in disavanzo, ovvero, se in
avanzo di amministrazione, e' vincolato agli investimenti, anche
indiretti, per l'utilizzo nell'esercizio successivo in via
prioritaria rispetto alla formazione di nuovo debito. Nel caso di
mancato accantonamento del fondo di cui ai periodi precedenti e/o
mancato rispetto, da parte della Regione, dell'equilibrio di bilancio
di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 (saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza
finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e
degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle
entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso
dell'esercizio), nell'esercizio successivo la quota accantonata e'
incrementata della sommatoria in valore assoluto del minore
accantonamento e del saldo negativo registrato nell'esercizio
precedente. Nel caso di mancato invio entro il 31 maggio alla Banca
dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o
preconsuntivo della Regione relativi all'esercizio precedente
l'accantonamento e' incrementato del 10 per cento.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4-bis, comma 2, gli
obblighi previsti dal presente articolo per le annualita' di
riferimento contribuiscono all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assolvono
integralmente al dovere di solidarieta' nazionale di cui all'articolo
3 e sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del
sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o
disposizioni di legge.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio