N. 89 SENTENZA 23 marzo - 28 maggio 2026

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Tributi - Imposte sulle  successioni  e  donazioni  -  Imposta  sulle
  successioni relativa alla rendita vitalizia costituita in forza  di
  testamento - Determinazione  della  base  imponibile  -  Disciplina
  precedente l'entrata in  vigore  del  d.lgs.  n.  139  del  2024  -
  Moltiplicazione della rendita vitalizia annua per  il  coefficiente
  di volta in  volta  fissato  da  decreti  ministeriali  secondo  il
  prospetto allegato  al  testo  unico  sull'imposta  di  registro  -
  Divieto di assunzione di un saggio legale d'interesse inferiore  al
  2,5 per cento - Omessa previsione -  Difetto  di  ragionevolezza  e
  violazione del principio di capacita' contributiva - Illegittimita'
  costituzionale in parte qua. 
Tributi - Imposte sulle  successioni  e  donazioni  -  Imposta  sulle
  successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione  della
  base imponibile - Disciplina contenuta nel testo unico sull'imposta
  di registro di cui al d.P.R.  n.  131  del  1986 -  Moltiplicazione
  della rendita vitalizia annua per il coefficiente di volta in volta
  fissato da decreti ministeriali secondo il  prospetto  allegato  al
  medesimo  t.u.  -  Divieto  di  assunzione  di  un  saggio   legale
  d'interesse inferiore al  2,5  per  cento  -  Omessa  previsione  -
  Illegittimita' costituzionale consequenziale in parte qua. 
Tributi - Imposte sulle  successioni  e  donazioni  -  Imposta  sulle
  successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione  della
  base imponibile - Disciplina intertemporale dettata dal  d.lgs.  n.
  139 del 2024 - Rendite costituite anteriormente alla data della sua
  entrata in vigore nonche'  successioni  aperte  e  donazioni  fatte
  anteriormente alla stessa data, per le quali i rapporti  non  siano
  esauriti e il tasso di interesse legale risulti uguale o  inferiore
  allo 0,1% - Moltiplicazione della rendita  vitalizia  annua  per  i
  coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto  del  MEF
  21 dicembre 2015 - Illegittimita' costituzionale consequenziale. 
Tributi - Imposte sulle  successioni  e  donazioni  -  Imposta  sulle
  successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione  della
  base imponibile - Disciplina intertemporale dettata dal  d.lgs.  n.
  139 del 2024 trasfusa nel testo unico  in  materia  di  imposta  di
  registro e di altri tributi indiretti di cui al d. lgs. n. 123  del
  2025 - Illegittimita' costituzionale consequenziale. 
Tributi - Imposte sulle  successioni  e  donazioni  -  Imposta  sulle
  successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione  della
  base imponibile - Disciplina dettata dal testo  unico  sull'imposta
  di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) trasfusa nel  testo  unico  in
  materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di  cui
  al  d.  lgs.  n.  123  del  2025  -  Illegittimita'  costituzionale
  consequenziale. 
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  346,  art.  17,  comma  1,
  lettera c), nel testo  applicabile  prima  della  modifica  di  cui
  all'art. 1,  comma  1,  lettera  r),  del  decreto  legislativo  18
  settembre 2024, n. 139; d.P.R. 26 aprile 1986,  n.  131,  art.  46;
  decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,  art.  9,  comma  4;
  decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, artt. 102, comma  4,  e
  50, comma 8. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 53, primo comma. 
(GU n.22 del 3-6-2026 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta da: 
Presidente:Giovanni AMOROSO; 
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,  Stefano  PETITTI,  Angelo
  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria  SAN  GIORGIO,  Filippo
  PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,  Giovanni  PITRUZZELLA,  Antonella
  SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI,  Maria  Alessandra  SANDULLI,
  Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  17,  comma
1, lettera c), del  decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346
(Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni),  promosso  dalla  Corte  di
cassazione, sezione tributaria, nel procedimento vertente tra Agenzia
delle entrate e S. C., con ordinanza dell'11 giugno 2025, iscritta al
n. 210 del  registro  ordinanze  2025  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2025. 
    Udito nella camera di consiglio del  23  marzo  2026  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'11 giugno 2025, iscritta  al  n.  210  del
registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, sezione  tributaria,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e  53,  primo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 ottobre
1990,  n.  346  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni),  nella  sua
formulazione applicabile ratione temporis, «nella parte in cui rinvia
al prospetto allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131  [Approvazione
del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   l'imposta   di
registro] cui rimanda anche l'art. 3, comma  164,  [della]  legge  23
dicembre 1996, n. 662  [Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica]». 
    Il rimettente espone che il giudizio ha a oggetto  l'impugnazione
dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, apertasi  il
22 luglio 2016, con il quale era stato richiesto il pagamento di euro
199.715,81 alla beneficiaria di un legato  testamentario  di  rendita
vitalizia di euro 18.000,00 annui e, in  solido,  all'erede  onerata.
L'importo dell'imposta era stato determinato facendo applicazione dei
criteri di calcolo di cui all'art.  17,  comma  1,  lettera  c),  del
d.lgs. n.  346  del  1990,  tenendo  quindi  conto  dei  coefficienti
stabiliti, per l'anno 2016, dal decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze  21  dicembre  2015  (Adeguamento  delle  modalita'  di
calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in
materia di imposta di registro  e  di  imposta  sulle  successioni  e
donazioni), allegato al d.P.R. n. 131 del 1986. 
    Riferisce il giudice a quo  che  sia  l'erede  che  la  legataria
avevano  impugnato  l'atto  impositivo  lamentando  l'erroneita'  del
calcolo  della  base  imponibile  e  che  la  Commissione  tributaria
provinciale  di  Genova  aveva  rigettato  il  ricorso;   a   seguito
dell'appello, la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva
riformato parzialmente la sentenza di primo grado. In particolare, il
giudice di secondo grado aveva ritenuto che il d.m. 21 dicembre  2015
doveva  essere  disapplicato  poiche'  produttivo  di   un   «effetto
distorsivo ed esorbitante»; pertanto, aveva rideterminato  il  valore
dell'imposta  applicando  il  coefficiente  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 (Adeguamento
delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a  vita  e  delle
rendite o pensioni in materia di imposta di  registro  e  di  imposta
sulle successioni e donazioni), in quanto  «porta[va]  a  determinare
valori piu' equi». Avverso questa decisione l'Agenzia  delle  entrate
aveva proposto ricorso. 
    2.- Nell'esaminare nel merito i motivi di ricorso, il  rimettente
ritiene, in primo luogo, che il giudice di appello abbia erroneamente
disapplicato il d.m. 21 dicembre 2015, poiche' l'art. 7, comma 5, del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.  413)  consente  al
giudice tributario di disapplicare un  atto  amministrativo  solo  se
affetto da incompetenza, violazione di legge  o  eccesso  di  potere,
mentre l'eventuale  effetto  distorsivo,  ravvisato  dal  giudice  di
appello, non sarebbe «sufficiente per  pervenire  alla  dichiarazione
(incidentale)  d'illegittimita'»  del  citato  decreto  ministeriale.
Peraltro, osserva il rimettente, la disposizione censurata, nel  fare
richiamo al prospetto allegato al d.P.R. n.  131  del  1986,  avrebbe
compiuto un rinvio ricettizio per l'individuazione  del  coefficiente
da applicare ai fini del calcolo della base  imponibile  dell'imposta
di successione  relativa  alla  rendita  vitalizia,  in  quanto  tale
prospetto sarebbe stato recepito e cristallizzato «all'interno  della
norma  richiamante,   venendo   a   formare   parte   integrante   di
quest'ultima», sicche' le disposizioni del decreto ministeriale,  una
volta approvate, «devono essere applicate in quanto parte  integrante
del quadro normativo di riferimento». 
    In secondo luogo, il giudice  a  quo  rivolge  l'attenzione  alla
normativa che disciplina la modalita' di  determinazione  della  base
imponibile  dell'imposta  di  successione   relativa   alla   rendita
vitalizia e richiama, a tal proposito, l'art. 17,  comma  1,  lettera
c), del d.lgs. n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, in base
al  quale  occorre  tenere  conto  del   «valore   che   si   ottiene
moltiplicando l'annualita' per il coefficiente  applicabile,  secondo
il prospetto  allegato  al  testo  unico  sull'imposta  di  registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n 131, in relazione all'eta' della persona alla cui morte  essa  deve
cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia». 
    Il  rimettente  pone  in  evidenza  che  questo  prospetto  viene
modificato,  mediante  decreti   ministeriali,   in   ragione   della
variazione del saggio  legale  degli  interessi,  in  base  a  quanto
previsto dall'art. 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996, secondo
cui «[i]l prospetto dei coefficienti allegato al [d.P.R.] n. 131  del
1986, e successive modificazioni, e' sostituito dal prospetto di  cui
alla tabella 3 allegata alla presente  legge.  [...]  Il  valore  del
multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma 2,  lettere
a)  e  b),  del  citato  [d.P.R.]  n.  131  del  1986,  e  successive
modificazioni, nonche'  il  prospetto  dei  coefficienti  allegato  a
quest'ultimo sono  variati,  in  ragione  della  modificazione  della
misura del saggio legale degli interessi, con  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre  dell'anno  in  cui
detta modifica e'  intervenuta.  Le  variazioni  di  cui  al  periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione  della
base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni,  per  le
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello in cui  e'  pubblicato  il  decreto  di
variazione». 
    2.1.- Evidenzia il giudice a quo di non potere fare  applicazione
della nuova disciplina di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), numero
4), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n.  139  (Disposizioni
per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri  tributi
indiretti diversi dall'IVA). 
    Precisa,  a  tal  proposito,  che  con  questa  disposizione   il
legislatore ha inciso sulla disciplina  contenuta  nell'art.  17  del
d.lgs. n. 346 del 1990, aggiungendo, dopo  il  comma  1,  i  seguenti
commi: «1-bis. Il prospetto dei  coefficienti  allegato  al  presente
testo unico e il valore  del  multiplo  dell'annualita'  indicato  al
comma 1, lettera a), sono  variati  in  ragione  della  modificazione
della misura del saggio  legale  degli  interessi,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e'
intervenuta. Le variazioni di cui al primo  periodo  hanno  efficacia
per le successioni aperte e le donazioni fatte  a  decorrere  dal  1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto
di variazione. 1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di  cui
ai commi  1  e  1-bis  non  puo'  essere  assunto  un  saggio  legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento». 
    Segnala, inoltre, che un  intervento  analogo  e'  stato  operato
dall'art. 2, comma 1, lettera r), numero 2), del medesimo  d.lgs.  n.
139 del 2024 ai fini della determinazione  dell'imposta  di  registro
relativa alle rendite vitalizie e che anche in  tali  casi  e'  stata
prevista l'applicazione di un saggio di interesse legale  minimo  del
2,5 per cento. 
    Cio'  precisato,   osserva   il   rimettente   che   l'intervento
modificativo e' entrato in vigore a partire dal 3 ottobre 2024  -  in
forza della disposizione di cui all'art.  11,  comma  1,  del  citato
decreto legislativo, e con effetto a partire  dal  1°  gennaio  2025,
secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 - e che  il  legislatore
ha altresi' introdotto una disciplina transitoria. 
    In particolare, l'art. 9, comma 4, ha previsto che, ai fini della
determinazione della base imponibile relativa alle rendite vitalizie,
di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del  1990,
costituite   anteriormente   alla   data   di   entrata   in   vigore
dell'intervento modificativo o le  cui  successioni  si  sono  aperte
anteriormente a tale  data,  «relativamente  alle  quali  i  relativi
rapporti non sono  esauriti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale
o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302
del 30 dicembre 2015». 
    Ritiene  quindi  che  la  disciplina  transitoria   non   sarebbe
applicabile al caso di  specie,  posto  che  il  tasso  di  interesse
relativo all'anno di apertura della successione, cioe' il  2016,  era
pari allo 0,2 per cento, come individuato dal d.m. 21 dicembre  2015,
e che, di conseguenza, dovrebbe trovare applicazione l'art. 17, comma
1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, nella formulazione vigente
ratione temporis,  che,  ai  fini  della  determinazione  della  base
imponibile  dell'imposta  sulle  successioni  relativa  alle  rendite
vitalizie, a sua volta rinvia al prospetto allegato al d.P.R. n.  131
del 1986, cui rimanda anche l'art. 3, comma 164, della legge  n.  662
del 1996. 
    3.- Secondo il  rimettente  questa  complessiva  disciplina,  non
modificata dalla normativa  sopravvenuta,  violerebbe  gli  artt.  3,
primo comma, e 53, primo comma, Cost., in quanto in contrasto  con  i
principi  di  ragionevolezza,  di   capacita'   contributiva   e   di
uguaglianza. 
    4.- Ai fini della rilevanza, la Corte di cassazione evidenzia che
«l'eventuale  declaratoria  d'illegittimita'   costituzionale   della
summenzionata  disposizione  inciderebbe  sul  calcolo   della   base
imponibile  dell'imposta  di  successione  dei  rapporti  non  ancora
esauriti». 
    5.- Quanto al merito, il  rimettente  premette  che,  secondo  la
disciplina censurata, il valore attualizzato della rendita  vitalizia
e' il risultato  della  moltiplicazione  dell'importo  della  rendita
annua per il coefficiente stabilito dalla  legge  e  dovrebbe  tenere
conto di  due  elementi,  cioe'  sia  dell'aspettativa  di  vita  del
beneficiario della rendita vitalizia che della misura  del  tasso  di
interesse. 
    Evidenzia  quindi  che,  se,   da   un   lato,   il   riferimento
all'aspettativa  di  vita  sarebbe  funzionale  all'accertamento  del
numero di annualita' che verosimilmente il beneficiario avra' diritto
a ricevere, il secondo elemento, cioe' la  variazione  del  tasso  di
interesse, «oscilla ogni anno, cosi' determinando, quando  si  ha  un
notevole decremento del tasso di interesse, una base  imponibile  che
risulta spropositata rispetto alla vita media, tanto  da  condurre  a
risultati incongrui, come accaduto nella presente fattispecie». 
    Osserva a tal proposito che, per quanto la valorizzazione di  una
rendita  vitalizia  non  possa  che  essere  effettuata  in   maniera
prospettica ed astratta, non essendo dato conoscere in  anticipo  con
esattezza  per  quanti  anni   sara'   erogata,   dovrebbe   tuttavia
considerarsi che «tale valutazione proiettiva  debba  necessariamente
essere ragionevole e correlata  al  presupposto  impositivo  ed  alle
normali regole che presiedono alla formazione della base imponibile -
considerando l'eta' media differenziata per uomini e donne,  che  non
puo' ovviamente raggiungere i 227 anni - imponendo  il  rispetto,  ex
art. 53  Cost.,  di  una  proporzionale  corrispondenza  tra  entita'
dell'imposta e valore reale della base imponibile». 
    5.1.- Il rimettente  ritiene,  quindi,  che  il  legislatore  non
avrebbe considerato che  il  criterio  stabilito  dalla  disposizione
censurata  potrebbe  generare  una  base  imponibile  esorbitante   e
sproporzionata, non  conforme  al  principio  di  ragionevolezza,  in
violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. 
    A tal proposito, pone in evidenza che  l'applicazione  di  questo
criterio al caso di specie comporterebbe che, a fronte di una rendita
vitalizia annua pari a euro 18.000,00, la base imponibile sulla quale
applicare l'aliquota dell'otto per cento ai fini della determinazione
dell'imposta di successione e' pari  a  euro  2.700.000,00,  cio'  in
quanto, considerata l'eta' della beneficiaria di settantasette anni e
la  data  di  apertura  della  successione  (2016),  il  coefficiente
applicabile per l'anno 2016 e' stato fissato  dal  d.m.  21  dicembre
2015 nella misura di 150: tale importo sarebbe, quindi, esorbitante e
privo di ragionevolezza, in quanto restituirebbe una base  imponibile
non corrispondente a un valore economico reale, poiche' «esige[rebbe]
una sopravvivenza di 150 anni di una donna di 77 anni». 
    5.2.- Inoltre, ritiene che questo sistema di calcolo si  porrebbe
in contrasto con  il  principio  di  capacita'  contributiva  di  cui
all'art.  53,  primo  comma,  Cost.,   in   quanto   il   presupposto
dell'imposta   di   successione   dovrebbe   essere    «rappresentato
dall'arricchimento del beneficiario», mentre, nella vicenda in esame,
l'imposizione non avrebbe  a  oggetto  una  manifestazione  economica
reale, perche' non sarebbe rapportata a una forza economica realmente
esistente   e   comporterebbe,    invece,    «effetti    praticamente
confiscatori», non essendo l'entita'  dell'imposizione  correlata  al
valore effettivo della base imponibile. 
    5.3.- Infine, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata
si porrebbe in  contrasto  con  l'art.  3,  primo  comma,  Cost.  per
disparita' di  trattamento,  in  quanto  avrebbe  stabilito,  per  il
calcolo della base imponibile dell'imposta  di  successione  relativa
alla rendita vitalizia, una disciplina analoga a quella applicata per
la determinazione della base imponibile dell'imposta  di  successione
relativa  all'usufrutto  vitalizio,  sebbene  si   tratti   di   «due
situazioni completamente diverse tra loro». 
    Infatti,  argomenta  il  rimettente,  nel   caso   dell'usufrutto
vitalizio, «al valore imponibile si giunge partendo  dal  valore  del
capitale (vale a dire dal valore del bene sul  quale  l'usufrutto  e'
impresso)»; nel caso della rendita vitalizia,  al  valore  imponibile
«si giunge muovendo dal valore della rendita periodicamente dovuta  e
operando la sua capitalizzazione mediante attualizzazione». 
    Osserva in particolare che  i  coefficienti  di  calcolo,  mentre
sarebbero ragionevoli  laddove  si  tratta  di  calcolare  il  valore
dell'usufrutto vitalizio, sarebbero «incongrui ed  arbitrari»  quando
si tratta di quantificare la base imponibile della rendita vitalizia,
«generando  disparita'  ragguardevoli  in  relazione   alla   entita'
dell'imposta dovuta». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    6.- Con ordinanza dell'11 giugno 2025 (iscritta al reg.  ord.  n.
210  del  2025)  la  Corte  di  cassazione,  sezione  tributaria,  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3,  primo  comma,  e  53,  primo
comma, Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  17,
comma  1,  lettera  c),  del  d.lgs.  n.  346  del  1990,  nella  sua
formulazione  applicabile  ratione  temporis,   che   disciplina   le
modalita'  di  calcolo  della  base  imponibile  dell'imposta   sulle
successioni relativa alla rendita  vitalizia,  «nella  parte  in  cui
rinvia al prospetto allegato al d.P.R. 26 aprile  1986,  n.  131  cui
rimanda anche l'art. 3, comma 164, legge 23 dicembre 1996, n. 662». 
    6.1.- Ai fini della rilevanza, la Corte di  cassazione  evidenzia
che «l'eventuale declaratoria d'illegittimita'  costituzionale  della
summenzionata  disposizione  inciderebbe  sul  calcolo   della   base
imponibile  dell'imposta  di  successione  dei  rapporti  non  ancora
esauriti». 
    A tal proposito, il rimettente precisa che, nel caso  di  specie,
non potrebbero trovare applicazione le modifiche operate all'art.  17
del d.lgs. n. 346 del 1990 dall'art. 1, comma 1, lettera  r),  numero
4), del d.lgs. n. 139 del 2024. 
    Cio' in quanto la novella e' entrata in vigore a  partire  dal  3
ottobre 2024 - in forza della disposizione di cui all'art. 11,  comma
1, del citato decreto legislativo, e con effetto  a  partire  dal  1°
gennaio 2025, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 -  e,  nel
regolare la disciplina transitoria, l'art. 9, comma  4,  ha  previsto
che, per quanto riguarda le  rendite  costituite  anteriormente  alla
data  di  entrata  in  vigore,  nonche'  per  le  successioni  aperte
anteriormente a tale  data,  «relativamente  alle  quali  i  relativi
rapporti non sono  esauriti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale
o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302
del 30 dicembre 2015». 
    Pertanto, osserva il rimettente, posto che il tasso di  interesse
relativo all'anno di apertura della successione, cioe' il  2016,  era
pari allo 0,2 per cento, come individuato dal d.m. 21 dicembre  2015,
il caso di specie sarebbe regolato dall'art. 17 del d.lgs. n. 346 del
1990, nella formulazione vigente ratione temporis. 
    6.2.- Cio' precisato, evidenzia il giudice a quo che  l'art.  17,
comma  1,  lettera  c),  del  d.lgs.  n.  346  del  1990,  nella  sua
formulazione   vigente   ratione   temporis,   stabilisce   che    la
determinazione della base imponibile dell'imposta  sulle  successioni
relativa alle rendite vitalizie deve  essere  compiuta  moltiplicando
l'annualita', cioe' la rendita vitalizia annua, per  il  coefficiente
riportato nel prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986, cui a sua
volta rimanda l'art. 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996. 
    7.-  Secondo  il   rimettente   questa   complessiva   disciplina
violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 53,  primo  comma,  Cost.,  in
quanto in contrasto con i principi di  ragionevolezza,  di  capacita'
contributiva e di uguaglianza. 
    7.1.- Quanto alla violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.  per
difetto di ragionevolezza, evidenzia che il legislatore  non  avrebbe
considerato che la moltiplicazione della rendita vitalizia annua  per
il coefficiente di volta in volta fissato  dai  decreti  ministeriali
potrebbe generare una base imponibile esorbitante e sproporzionata. 
    Tale effetto sarebbe riscontrabile nella vicenda in esame, in cui
l'applicazione della disposizione  censurata  ha  comportato  che,  a
fronte di una rendita vitalizia annua pari a  18.000  euro,  la  base
imponibile sulla quale applicare l'aliquota dell'otto  per  cento  ai
fini della determinazione  dell'imposta  di  successione  e'  pari  a
2.700.000 euro, cio' in quanto, considerata l'eta' della beneficiaria
(settantasette anni) e la data di apertura della successione  (2016),
il coefficiente applicabile per l'anno 2016 e' stato fissato dal d.m.
21 dicembre 2015 nella misura di 150. 
    7.2.- Per il rimettente, inoltre, sarebbe  violato  anche  l'art.
53, primo comma, Cost., perche' non vi sarebbe  alcuna  proporzionale
corrispondenza tra l'entita' dell'imposta e  il  valore  reale  della
base imponibile e si determinerebbero, invece, «effetti  praticamente
confiscatori». 
    7.3.- Infine, ritiene  il  giudice  a  quo  che  la  disposizione
censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo  comma,  Cost.
anche per disparita' di trattamento, in quanto avrebbe stabilito, per
il calcolo  della  base  imponibile  dell'imposta  sulla  successione
relativa alla rendita vitalizia,  una  disciplina  analoga  a  quella
applicata per la determinazione della base imponibile dell'imposta di
successione relativa all'usufrutto vitalizio, sebbene  si  tratti  di
«due situazioni completamente diverse tra loro». 
    8.- Le questioni sono fondate  per  violazione  dei  principi  di
ragionevolezza e di capacita' contributiva di cui agli artt. 3, primo
comma, e 53, primo  comma,  Cost.,  con  assorbimento  dell'ulteriore
questione sulla disparita' di trattamento. 
    La rendita vitalizia e' disciplinata dagli  articoli  da  1872  a
1881 del codice civile; in particolare,  l'art.  1872  cod.  civ.  ne
individua  i  modi  di  costituzione,  prevedendo  che  «puo'  essere
costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o
immobile o mediante cessione di capitale. La rendita  vitalizia  puo'
essere costituita anche per donazione o per testamento, e  in  questo
caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti». 
    Agli effetti tributari, nel caso in cui la rendita  vitalizia  e'
costituita in forza di testamento, l'art. 17, comma  1,  lettera  c),
del d.lgs. n. 346 del 1990, applicabile ratione  temporis,  determina
la base  imponibile  dell'imposta  sulle  successioni  assumendo  «il
valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il  coefficiente
applicabile,  secondo  il   prospetto   allegato   al   testo   unico
sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». 
    In  forza,  poi,  dell'art.  2,  comma  48,   lettera   c),   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2006, n. 286,  applicabile  ratione  temporis,  l'imposta
sulle  successioni  si  determina  applicando  alla   suddetta   base
imponibile aliquote differenti in considerazione dei rapporti tra  il
beneficiario e il de cuius. In particolare, per quanto di  interesse,
quando la devoluzione non avviene a favore del coniuge e dei  parenti
in linea retta o di fratelli e sorelle o, ancora,  di  altri  parenti
fino al quarto grado e degli affini in  linea  retta,  nonche'  degli
affini  in  linea  collaterale  fino  al  terzo  grado,  e'  prevista
l'applicazione dell'aliquota dell'otto per cento. 
    Va precisato che  al  suddetto  prospetto  fa  riferimento  anche
l'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso d.lgs. n. 346  del  1990
stabilendo, nel  testo  ratione  temporis  applicabile,  che  per  il
coefficiente ivi previsto  e'  moltiplicata,  sempre  al  fine  della
determinazione della base  imponibile,  l'annualita'  dell'usufrutto,
calcolata pero' assumendo «il valore determinato a norma dell'art. 17
sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto  moltiplicando  il
valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse». 
    Lo stesso schema e' stato, peraltro, previsto identicamente anche
per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro,
in forza degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131 del 1986. 
    In sostanza, quindi, il legislatore ha ritenuto di utilizzare  un
medesimo  prospetto  dei  coefficienti,  di  cui  nessuna  norma   ha
interamente  chiarito  pero'   il   metodo   di   calcolo,   per   la
determinazione della base imponibile dell'imposta  sulle  successioni
relativa sia alla  rendita  vitalizia  sia  all'usufrutto  vitalizio,
nonostante si tratti di due istituti diversi,  venendo  in  causa  un
negozio da cui sorge un diritto di  credito  riferito  a  prestazioni
periodiche, nel primo caso, un negozio  che  costituisce  un  diritto
reale, nel secondo. 
    A parte il riferimento, contenuto nell'art. 17, comma 1,  lettera
c), del d.lgs. n. 346 del  1990,  alla  necessita'  di  tenere  conto
dell'«eta' della persona  alla  cui  morte  essa  deve  cessare»,  il
legislatore si e' limitato, infatti, a prevedere che  i  coefficienti
di calcolo devono essere modificati,  mediante  decreti  ministeriali
emanati annualmente, in ragione della misura del saggio legale  degli
interessi, in base a quanto previsto dall'art. 3,  comma  164,  della
legge n. 662 del 1996, secondo cui i coefficienti «sono  variati,  in
ragione della modificazione della  misura  del  saggio  legale  degli
interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con  il
Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre
il 31 dicembre dell'anno in cui detta  modifica  e'  intervenuta.  Le
variazioni di cui al periodo precedente  hanno  efficacia  anche,  ai
fini della determinazione della base  imponibile  relativamente  alle
rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte  e  le  donazioni
fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
e' pubblicato il decreto di variazione». 
    Nella sequenza storica dei prospetti di volta in  volta  allegati
al d.P.R. n. 131 del 1986, cui rinvia la disposizione  censurata,  il
coefficiente, che e' sempre stato ripartito per classi  di  eta',  e'
risultato  inversamente  proporzionale  al  tasso  di  interesse,  in
quanto, dal punto di vista matematico  attuariale,  se  il  tasso  di
attualizzazione aumenta, il valore attuale diminuisce. 
    Si puo' ricordare, a titolo esemplificativo, che, per una persona
di settantasette anni di eta', il decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 18 dicembre  2020  (Adeguamento  delle  modalita'  di
calcolo dei diritti di  usufrutto  e  delle  rendite  o  pensioni  in
ragione della nuova misura del saggio di interessi), applicabile  per
l'anno  2021,  aveva  stabilito,  in  considerazione  del  tasso   di
interesse  pari  allo  0,01  per  cento,  che  il  coefficiente   era
addirittura pari a 3000; quello per l'anno 2023 (decreto del Ministro
dell'economia e finanze 20 dicembre 2022, recante «Adeguamento  delle
modalita' di calcolo dei diritti  di  usufrutto  e  delle  rendite  o
pensioni  in  ragione  della  nuova  misura  del  saggio  legale   di
interessi»), in considerazione del  tasso  di  interesse  legale  del
cinque per cento, lo aveva fissato nella misura pari a 6. 
    In questi termini, la misura dell'imposta relativa  alla  rendita
vitalizia e' risultata  enormemente  penalizzata  dalle  sequenze  di
decreti con tasso inferiore all'uno per cento. 
    Questa  distorsione  e'  derivata  dal  fatto   che   i   decreti
ministeriali di volta in volta emanati in  ragione  della  variazione
del tasso legale degli interessi hanno stabilito  i  coefficienti  di
calcolo in modo  identico  sia  per  la  rendita  vitalizia  che  per
l'usufrutto vitalizio. 
    Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione  della
base  imponibile  dell'imposta  relativa  all'usufrutto  impone   una
moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell'annualita',  del
valore della nuda proprieta' per il tasso  di  interesse,  un'analoga
previsione difetta per la rendita vitalizia. 
    Per l'usufrutto vitalizio, pertanto, la  moltiplicazione  per  il
tasso di interesse, quando questo e' inferiore all'unita',  determina
una notevole diminuzione dell'importo cui applicare il  coefficiente:
ad esempio, nel caso di  un  tasso  pari  allo  0,01  per  cento,  si
otterra' un valore pari a un centesimo della nuda proprieta'. 
    Nel  caso  della  rendita  vitalizia,  invece,  non  c'e'  alcuna
necessita' di determinare il valore annuale della stessa,  gia'  noto
in re ipsa, per cui la moltiplicazione per il coefficiente  stabilito
dal ricordato prospetto  avviene  direttamente  senza  la  mediazione
della moltiplicazione per il tasso di interesse. 
    Il criterio, pertanto, non ha creato criticita'  nel  momento  in
cui la regola e' stata  introdotta,  poiche'  i  tassi  di  interesse
erano, e sono stati per lungo  tempo,  superiori  all'unita',  ma  e'
entrato in crisi nel momento in cui storicamente si e' determinato un
tasso inferiore all'unita', conducendo a risultati abnormi. 
    Emblematica da questo punto di vista e' la descritta vicenda  del
giudizio principale: la legataria, una signora di settantasette anni,
avrebbe dovuto corrispondere subito, dal  momento  che  l'imposta  di
successione e' una imposta (in senso lato) di tipo  patrimoniale  che
si applica al momento del trasferimento mortis  causa,  la  cifra  di
216.000 euro, pari a ben dodici  annualita'  della  rendita;  con  il
risultato paradossale che avrebbe potuto godere  della  rendita,  una
volta assolta  l'imposta,  solo  a  partire  da  una  eta'  superiore
all'attuale aspettativa media di vita. 
    8.1.- Al fine di entrare nel merito delle questioni e di valutare
i motivi  di  incompatibilita'  costituzionale  di  un  tale  assetto
normativo, e' opportuno premettere una breve sintesi  dell'evoluzione
del principio di capacita'  contributiva,  che  non  costituisce  una
sorta di "scatola vuota", come temeva la prima dottrina che se ne era
occupata. 
    Questa Corte ben presto, infatti, ha avuto modo di sviluppare  le
numerose implicazioni  del  principio  sancito  dall'art.  53,  primo
comma, Cost., sul piano della disciplina sostanziale dell'imposizione
fiscale,  attraverso  molteplici   declaratorie   di   illegittimita'
costituzionale,   che   hanno   riguardato,   in   particolare:    la
retroattivita' delle leggi tributarie (sentenza n. 44 del  1966);  le
presunzioni fiscali (sentenza n. 103  del  1967);  gli  istituti  del
responsabile e del sostituto di imposta (sentenza n. 120  del  1972);
la  necessarieta'  del  collegamento  fra  presupposto  economico   e
prestazione imposta (sentenza n. 131 del 1973); la  coerenza  interna
del tributo (sentenza n. 42 del 1980). 
    8.2.- Una volta esaurita, in linea di massima, questa  fase,  che
ha ruotato  intorno  alla  concretizzazione,  in  relazione  ai  vari
istituti del diritto tributario, del contenuto  piu'  sostanzialmente
garantistico del principio di capacita' contributiva, questa Corte ha
ricollocato la problematica relativa alla concretizzazione  dell'art.
53 Cost., declinandola prevalentemente all'interno  della  dimensione
dell'eguaglianza tributaria,  soprattutto  partendo  dal  divieto  di
discriminazione  qualitativa  dei  redditi,   giungendo   ad   alcune
significative  dichiarazioni  di  illegittimita'  costituzionale  (in
particolare, tra queste, le sentenze n. 116 del 2013  e  n.  223  del
2012). 
    La sentenza n. 262 del 2020, ricostruendo questa evoluzione,  ha,
infatti,  precisato  che  costituisce  «principio  consolidato  nella
giurisprudenza di questa Corte  che  il  controllo  "in  ordine  alla
lesione dei principi di cui all'art. 53  Cost.,  come  specificazione
del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art.  3  Cost.",
si riconduce a un "giudizio sull'uso  ragionevole,  o  meno,  che  il
legislatore stesso abbia  fatto  dei  suoi  poteri  discrezionali  in
materia tributaria, al fine di verificare la coerenza  interna  della
struttura dell'imposta con il suo presupposto economico" (sentenza n.
116 del 2013; ma anche, ex plurimis, sentenze n. 10 del 2015, n.  223
del 2012, n. 111 del 1997, nonche', in senso analogo,  gia'  sentenza
n. 42 del 1980)». 
    8.3.- La giurisprudenza costituzionale ha anche riconosciuto  che
l'evolversi  dei  tempi  incide  sui  fenomeni  tributari  e   quindi
sull'interpretazione del principio di capacita' contributiva. 
    Infatti, ha precisato, anche  in  considerazione  dell'evoluzione
verso la digital economy, che, «in un contesto complesso come  quello
contemporaneo, dove si sviluppano nuove  e  multiformi  creazioni  di
valore, il concetto di  capacita'  contributiva  non  necessariamente
deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio  e
il reddito, potendo rilevare anche altre  e  piu'  evolute  forme  di
capacita', che ben possono denotare una  forza  o  una  potenzialita'
economica» (sentenza n. 288 del 2019). 
    Da questo punto di vista,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha
sviluppato una lettura del principio di capacita' contributiva che lo
«adegua, nella  prospettiva  dell'uguaglianza  e  della  solidarieta'
insite nel dovere inderogabile di concorrere  alle  pubbliche  spese,
alla moderna evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui
la ricchezza puo'  sfuggire  agli  inquadramenti  piu'  tradizionali.
Infatti, il principio di capacita'  contributiva,  cosi'  inteso,  e'
stato in grado di intercettare nuove forme di ricchezza: ha condotto,
ad  esempio,  a  ritenere  non  "implausibile  che  il   legislatore,
nell'ambito di un periodo  di  crisi  e  nella  comparazione  con  il
mercato  industriale,  abbia  desunto  dall'appartenenza  al  mercato
finanziario"  uno  specifico   e   autonomo   indice   di   capacita'
contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo  intervento  fiscale
anticongiunturale, dati i "connotati di tipo oligopolistico" di  tale
mercato, da cui consegue "che le imprese in esso operanti  dispongono
di un significativo potere di mercato, derivante anche  da  un  certo
grado  (variabile  in  relazione  ai  servizi  e   ai   settori)   di
anelasticita' della domanda" (sentenza n. 288 del 2019). Nello stesso
senso, nella sentenza n. 10 del 2015 si e' ritenuto di  per  se'  non
illegittimo  che  un  tributo  -  risultato  poi   costituzionalmente
illegittimo per un altro profilo - potesse  perseguire  lo  scopo  di
colpire  un  indice  di  capacita'   contributiva   ravvisato   nella
"eccezionale redditivita' dell'attivita' economica per gli  operatori
del petrolio" registrata in una  "complessa  congiuntura  economica"»
(sentenza n. 111 del 2024). 
    8.3.1.- In questa prospettiva  e'  stata  anche  valorizzata,  in
forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarieta', la
funzione sociale che puo' rivestire l'imposizione fiscale: lo  stesso
principio di capacita' contributiva, del resto,  e'  collocato  dalla
Costituzione  nel  Titolo  IV,  quindi  nell'ambito   dei   «Rapporti
politici», a significare che obiettivi  di  politica  economica,  non
solo in termini di redistribuzione della  ricchezza  in  ossequio  al
principio  di  progressivita',  possono  caratterizzare  il  prelievo
tributario. 
    Questa Corte, infatti, nella sentenza  sull'imposta  sul  consumo
delle bevande analcoliche edulcorate, la cosiddetta  sugar  tax,  nel
respingere le questioni di legittimita' costituzionale  sollevate  in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ha affermato  che  tale  imposta
persegue il «contrasto di condotte - dei singoli e  delle  imprese  -
incidenti negativamente  sulla  salute»,  «mediante  il  disincentivo
della  commercializzazione  e  del  consumo  di  specifici   prodotti
ritenuti dannosi appunto per la salute,  il  cui  eccessivo  utilizzo
puo',  pertanto,  generare  anche  un  aggravio  di  spesa  pubblica,
connesso alla conseguente necessita' di assicurare  appropriate  cure
attraverso il Servizio  sanitario  nazionale»  (sentenza  n.  49  del
2024). 
    La sugar tax, quindi, e' stata giustificata nella  sua  finalita'
di disincentivo al fine  di  ridurre  e  compensare  la  spesa  della
sanita' pubblica, ammettendo che  il  sistema  fiscale  possa  essere
selettivo in presenza di una tale giustificazione:  la  salute  delle
persone, tutelata  come  «diritto  fondamentale»  dalla  Costituzione
(art.  32),  e'  infatti  suscettibile  di  essere   protetta   anche
attraverso  il  tributo,  ovvero  lo  strumento   solidaristico   per
antonomasia. 
    In termini non dissimili, e' stato considerato che  i  cosiddetti
tributi  ambientali  si  radicano  «nella  doverosita',   sul   piano
costituzionale,  di  una  diffusa  tutela  dell'ambiente  quale  bene
comune» (sentenza n. 82 del 2021) e riflettono, anche  nell'interesse
delle future generazioni, «il principio  di  derivazione  comunitaria
"chi inquina paga"» (sentenza n. 52 del 2022). 
    8.4.- Tale legame fra i vincoli di solidarieta'  e  l'imposizione
fiscale,  tuttavia,  non  ha  mai  condotto  alla  svalutazione   del
principio  di  capacita'   contributiva   nel   senso   di   renderlo
indifferente alla manifestazione di una forza economica. 
    Significativa da questo punto di vista  e'  la  sentenza  che  ha
dichiarato    l'illegittimita'    costituzionale    dell'applicazione
dell'imposta  municipale  propria  (IMU)   agli   immobili   occupati
abusivamente, in quanto «e' irragionevole affermare che  sussista  la
capacita'   contributiva   del   proprietario   che   abbia    subito
l'occupazione abusiva di un immobile che lo  renda  inutilizzabile  e
indisponibile  e  si  sia  prontamente   attivato   per   denunciarne
penalmente l'accaduto» (sentenza n. 60 del 2024). 
    Egualmente rilevante e' la sentenza n. 111 del 2024, che, sebbene
relativa  a  un'imposizione  straordinaria  giustificata   da   forti
esigenze solidaristiche emerse a seguito di eventi straordinari  come
la crisi ucraina, ha avuto cura di precisare  che  nella  valutazione
del bilanciamento operato dal legislatore occorre, pur in questi casi
eccezionali, «quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non
manifesta  irragionevolezza,  oltre  la  quale   lo   stesso   dovere
tributario finirebbe  per  smarrire  la  propria  giustificazione  in
termini di solidarieta', risolvendosi invece nella prospettiva  della
mera soggezione  al  potere  statale»,  giungendo  cosi'  a  ritenere
costituzionalmente illegittima «[l']inclusione, nella base imponibile
del contributo straordinario,  delle  accise  versate  allo  Stato  e
indicate nelle fatture attive». 
    9.- La ricostruzione dell'assetto cui e' giunta la giurisprudenza
costituzionale consente ora di  ritornare  funditus  sulle  questioni
sollevate sull'imposizione sulle rendite vitalizie, che,  cosi'  come
determinata dalla norma censurata, non solo  si  dimostra  arbitraria
rispetto  al   presupposto   assunto   come   indice   di   capacita'
contributiva,  ma  si  presenta  anche  priva  di  ogni   ragionevole
giustificazione. 
    E' pur vero, da  un  lato,  che  l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni  «e'  giustificata  dall'arricchimento  dell'erede  o   del
beneficiario e quindi in  ragione  della  capacita'  contributiva  di
questi ultimi, che risulta  nuova  e  autonoma  anche  rispetto  alle
imposte a suo tempo versate dal dante  causa»  (sentenza  n.  54  del
2000)  e   che,   dall'altro,   «al   legislatore   spetta   un'ampia
discrezionalita'  in  relazione  alle  varie  finalita'  alle   quali
s'ispira l'attivita' di imposizione fiscale»  (sentenza  n.  108  del
2023), essendogli consentito, «sia  pure  con  il  limite  della  non
arbitrarieta',  di  determinare  i  singoli  fatti  espressivi  della
capacita'   contributiva   che,   quale   idoneita'   del    soggetto
all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi  indice
rivelatore di ricchezza» (ex plurimis, sentenza n. 111 del 1997). 
    Tuttavia, la norma censurata produce, nelle descritte  condizioni
di tassi di interesse inferiori all'unita',  una  situazione  fiscale
che si profila «come estrema» (sentenza n. 180 del 2025), non solo in
quanto  determina  un  effetto  che  appare,  considerata   l'attuale
aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello  "confiscatorio"
lamentato dal rimettente - nel senso che l'imposizione  fiscale  puo'
superare largamente il valore del legato - ma anche del  tutto  privo
di una benche' minima giustificazione razionale. 
    Infatti, essa produce l'effetto di "distruggere"  fiscalmente  un
istituto,  come  il  legato  di  rendita   vitalizia,   che   si   e'
tradizionalmente  sviluppato  anche  verso  una   funzione   sociale,
rispondendo  all'esigenza  di  esprimere,  post  mortem,  vincoli  di
gratitudine o di solidarieta' verso  persone  estranee  allo  stretto
ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers
o  persone  impegnate  in  attivita'  di   solidarieta'   sociale   o
semplicemente bisognose. 
    La norma censurata, in  questi  termini,  sconfina  quindi  nella
manifesta arbitrarieta' e  deve  essere  ricondotta  all'interno  del
rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacita' contributiva. 
    10.- Lo  stesso  legislatore,  del  resto,  si  e'  avveduto  del
contrasto con la Costituzione di un simile assetto. 
    Nella relazione illustrativa all'atto del Governo n. 171 del 2024
(concernente lo schema di decreto  legislativo  recante  disposizioni
per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri  tributi
indiretti  diversi  dall'IVA,  approvato  in  via   preliminare   dal
Consiglio  dei   ministri   il   9   aprile   2024)   chiarisce   che
«[l]'intervento, operato nell'ottica di razionalizzare la  disciplina
dell'imposta, intende evitare che  l'oscillazione  della  misura  del
saggio legale degli interessi possa comportare, ai fini  del  calcolo
della base  imponibile  della  rendita,  risultati  non  conformi  al
principio costituzionale di capacita' contributiva  nelle  annualita'
in cui il saggio legale d'interesse  e'  particolarmente  basso  e  i
coefficienti   per   l'attualizzazione   della   rendita    risultano
particolarmente   elevati   e   tali   da    determinare    risultati
manifestamente non coerenti con la realta' economica». 
    Anche la relazione tecnica relativa al medesimo atto del  Governo
pone in evidenza che «[l]a ratio dell'intervento e' quella di evitare
che le oscillazioni della misura del saggio  legale  degli  interessi
possano comportare,  ai  fini  del  calcolo  della  base  imponibile,
risultati non  conformi  al  principio  costituzionale  di  capacita'
contributiva». 
    10.1.- L'art. 1, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 139 del  2024
ha quindi modificato l'art. 17  del  d.lgs.  n.  346  del  1990,  nei
termini seguenti: «1. La base imponibile, relativamente alle  rendite
e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo: 
    a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si  tratta  di
rendita perpetua o a tempo indeterminato; 
    b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio  legale
di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario
o di persona diversa, il valore non puo' superare quello  determinato
a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima; 
    c) il valore che si ottiene  moltiplicando  l'annualita'  per  il
coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico,
in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare,
se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso  di  rendita  o
pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si  tiene
conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se  e'  prevista  la
cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del  piu'
giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la
cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari
si tiene conto dell'eta' di questa. 
    1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al  presente  testo
unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al  comma  1,
lettera a), sono variati in ragione della modificazione della  misura
del  saggio  legale  degli  interessi,  con  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
non  oltre  il  31  dicembre  dell'anno  in  cui  detta  modifica  e'
intervenuta. Le variazioni di cui al primo  periodo  hanno  efficacia
per le successioni aperte e le donazioni fatte  a  decorrere  dal  1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto
di variazione. 
    1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi  1
e  1-bis  non  puo'  essere  assunto  un  saggio  legale  d'interesse
inferiore al 2,5 per cento». 
    In  sostanza,  per  quanto  riguarda  le  modalita'  di   calcolo
dell'imposta sulle successioni  e  donazioni  relativa  alla  rendita
vitalizia, il legislatore ha compiuto tre significative modifiche: 
    a) in primo luogo, ha previsto che il prospetto dei  coefficienti
cui fare riferimento per il calcolo dell'imposta non e'  piu'  quello
allegato al d.P.R. n. 131 del  1986,  ma  quello  allegato  al  testo
unico; 
    b)  in  secondo  luogo,  ha  stabilito  che  il   prospetto   dei
coefficienti viene  variato  in  ragione  della  modificazione  della
misura  del  saggio  legale  degli  interessi  mediante  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze. In precedenza, la  variazione
del prospetto dei coefficienti allegato al d.P.R. n.  131  del  1986,
cui faceva richiamo l'originario testo dell'art. 17 del d.lgs. n. 346
del 1990, era prevista dall'art. 3, comma 164, della legge n. 662 del
1996 che, di conseguenza, e' ora stato abrogato; 
    c) infine, ed  e'  la  novita'  piu'  rilevante  per  quanto  qui
interessa, ha fissato un limite al saggio di interesse legale cui  si
deve fare riferimento per la modifica del prospetto dei coefficienti:
al tal fine, infatti, «non  puo'  essere  assunto  un  saggio  legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento». 
    In  questo  modo  viene  evitato  l'effetto   indebito   che   si
verificava,  per  quanto  prima  evidenziato,  quando  il  tasso   di
interesse  era  inferiore  all'unita':  in   effetti,   ad   esempio,
applicando questo criterio, nel caso oggetto del giudizio principale,
la moltiplicazione del valore annuale della rendita sarebbe  avvenuta
per 12 anziche' per 150. 
    10.2.- Il medesimo decreto legislativo ha anche  introdotto,  con
l'art.  9,  una  disciplina  intertemporale  di  applicazione   delle
modifiche apportate. 
    In particolare, ha innanzitutto precisato, al comma 3, che  «[l]e
disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a  partire  dal
1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli  atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche'  alle
successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a  partire  da
tale data». 
    Nel successivo  comma  4  ha  poi  stabilito  le  regole  per  la
disciplina anteriore, prevendendo che «[p]er  le  rendite  costituite
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte  anteriormente
a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle
rendite vitalizie di cui all'articolo 46, comma 2,  lettera  c),  del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di  registro  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
e all'articolo 17,  comma  1,  lettera  c),  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e  donazioni  di
cui al decreto legislativo 31 ottobre  1990,  n.  346,  relativamente
alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse  legale
risulta uguale  o  inferiore  allo  0,1  per  cento,  si  assumono  i
coefficienti  risultanti  dal  prospetto  allegato  al  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015». 
    Ne consegue che,  ai  fini  delle  imposte  sulle  successioni  e
donazioni, per quanto riguarda le  rendite  costituite  anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto, per i periodi in  cui  il
tasso di interesse legale era uguale o inferiore allo 0,1 per  cento,
occorre  tenere  conto  dei  coefficienti  risultanti  dal  prospetto
allegato  al  d.m.  21  dicembre  2015,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015; per i periodi in cui,  invece,
il tasso di interesse legale era superiore allo  0,1  per  cento,  e'
implicito che continua ad applicarsi il precedente regime e quindi  i
coefficienti di volta in volta previsti e allegati al d.P.R.  n.  131
del 1986, cui faceva richiamo l'art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990. 
    10.3.- La vicenda posta all'attenzione di questa  Corte  rientra,
come rileva il rimettente, in quest'ultimo regime, in quanto il tasso
applicabile al momento dell'apertura della  successione  (2016),  era
dello 0,2 per cento, ovvero quello stabilito  dal  d.m.  21  dicembre
2015, di cui si prevede l'applicazione nei casi di tasso di interesse
uguale o inferiore allo 0,1 per cento. 
    In questi termini  la  disciplina  intertemporale  non  solo  non
incide sui vulnera costituzionali prima evidenziati,  ma  nemmeno  e'
idonea a superarli per i periodi che  considera,  il  che  impone  di
intervenire  anche   attraverso   dichiarazioni   di   illegittimita'
costituzionale in via consequenziale. 
    11.-    Deve    quindi    essere,    innanzitutto,     dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.lgs.  n.  346  del
1990, nel testo applicabile  prima  della  suddetta  modifica,  nella
parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore
di cui al comma 1, lettera c), non  puo'  essere  assunto  un  saggio
legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento. 
    Tale misura, selezionata dal  legislatore  per  la  disciplina  a
regime, appare infatti una grandezza pre-data idonea a costituire  un
punto di  riferimento  gia'  presente  nell'ordinamento  (ex  multis,
sentenze n. 31 del 2025, n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e  n.  95  del
2022) utilizzabile al fine di ricondurre la norma censurata a una non
irragionevole   correlazione   con   il   principio   di    capacita'
contributiva. 
    Al  tasso  del  2,5  per  cento  si  sono  riferiti  i  prospetti
ministeriali del periodo 2004-2007 che prevedevano, per l'eta' fra  i
settantasei e i settantotto anni, un moltiplicatore pari  a  12  (ben
differente da quello di 150 applicabile altrimenti  al  caso  oggetto
del giudizio principale). 
    Si  tratta  di  una  soluzione  empirica,  seguita  dallo  stesso
legislatore nella sua discrezionalita', che riporta a una  dimensione
non irragionevole la misura dell'imposta, anche se, piu' in generale,
sarebbe certamente auspicabile un intervento normativo che calibrasse
con criteri conoscibili e razionalmente giustificabili, anche  quanto
al metodo di calcolo, l'imposizione fiscale sulle rendite vitalizie. 
    11.1.- Alla stessa conclusione si deve pervenire,  estendendo  in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,
n. 87 (Norme sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte
costituzionale),  la   medesima   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale parziale anche all'art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986,
che contiene, ai fini  della  determinazione  della  base  imponibile
dell'imposta  di  registro  relativa  alla  rendita  vitalizia,   una
disposizione esattamente identica a quella censurata. 
    11.2.- La dichiarazione di illegittimita' costituzionale  in  via
consequenziale, inoltre, non puo' non riguardare lo  stesso  criterio
utilizzato  per  la  soluzione  intertemporale,  individuato  per  le
fattispecie in cui il tasso di interesse e' pari o inferiore allo 0,1
per cento, per le quali si prevede che trovi applicazione la  Tabella
dei coefficienti di cui al prospetto allegato al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015. 
    Proprio tale Tabella e' quella applicabile al caso in esame e che
restituisce, come si e' visto, risultati abnormi e  non  conformi  ai
principi di ragionevolezza e capacita' contributiva. 
    Peraltro, risulta contraddittorio  che  il  limite  del  2,5  per
cento, applicabile per il futuro, una volta individuato dallo  stesso
legislatore  quale  criterio  idoneo  a  ricondurre  il   sistema   a
ragionevolezza, non venga applicato anche per le situazioni  pendenti
per le quali, parimenti, si pone il medesimo problema. 
    Deve quindi  essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
anche dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024. 
    11.3.- Va, infine, precisato che con il  decreto  legislativo  1°
agosto 2025, n. 123 (Testo unico delle  disposizioni  legislative  in
materia di imposta di registro  e  di  altri  tributi  indiretti)  il
legislatore  ha  riordinato  in  un   unico   corpus   normativo   le
disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro  e
altri tributi indiretti. Il testo unico e' entrato in  vigore  il  13
agosto 2025, ma con efficacia differita al 1° gennaio 2027. 
    La disposizione di cui all'art. 17 del d.lgs. n.  346  del  1990,
come modificata, e' stata trasfusa nell'art.  102  del  citato  testo
unico. 
    In particolare, i commi da 2 a 4 prevedono: 
    «2. Il prospetto  dei  coefficienti  di  cui  all'allegato  4  al
presente  testo  unico  e  il  valore  del  multiplo  dell'annualita'
indicato al comma 1,  lettera  a),  sono  variati  in  ragione  della
modificazione della misura del saggio  legale  degli  interessi,  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre  dell'anno  in  cui
detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo  periodo
hanno efficacia per le successioni aperte  e  le  donazioni  fatte  a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
pubblicato il decreto di variazione. 
    3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e  2
non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5
per cento. 
    4. Per le rendite costituite anteriormente alla data  di  entrata
in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139,  nonche'
per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente  a  tale
data, ai  fini  della  determinazione  della  base  imponibile  delle
rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera c), e  all'articolo  50,
comma 2, lettera c), relativamente alle quali i relativi rapporti non
sono esauriti alla data di entrata in  vigore  del  predetto  decreto
legislativo, laddove il tasso di interesse legale  risulta  uguale  o
inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i  coefficienti  risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302
del 30 dicembre 2015». 
    Va posto in evidenza che il comma  4  dell'art.  102  del  citato
testo unico regola la disciplina transitoria sia con riferimento alla
determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e
donazioni relativa alla rendita vitalizia, di cui al comma 1, lettera
c) del medesimo articolo, che quella dell'imposta di registro di  cui
all'art. 50, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. 
    Il comma 4, pertanto, in quanto ha trasfuso  nel  suddetto  testo
unico la disciplina transitoria di  cui  all'art.  9,  comma  4,  del
d.lgs. n. 139 del 2024 cui si e' sopra fatto riferimento, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale,  per
le stesse ragioni gia' prima illustrate (supra, punto 11.2.). 
    11.4.- Per  analoghe  ragioni  si  deve,  da  ultimo,  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale anche dell'art.
50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025, che ha  trasfuso  nel  testo
unico la disposizione di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 131  del  1986
contenente  una  disposizione  analoga,  riguardante   l'imposta   di
registro relativa alla rendita vitalizia. 
    La disposizione di cui al comma 8 dell'art.  50  e'  infatti  del
seguente tenore: 
    «Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata  in
vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonche' per
le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data,
ai fini della determinazione  della  base  imponibile  delle  rendite
vitalizie di cui al comma 2, lettera c), e all'articolo 102, comma 1,
lettera c), relativamente alle quali i  relativi  rapporti  non  sono
esauriti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto  decreto
legislativo, laddove il tasso di interesse legale  risulta  uguale  o
inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i  coefficienti  risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  302
del 30 dicembre 2015». 
    Pertanto, poiche' la disposizione e'  analoga  a  quella  di  cui
all'art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche  di  essa  deve  essere
dichiarata l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  17  del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni),  nel  testo  applicabile  prima  della  modifica  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre
2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione  dell'imposta  di
registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di
bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), nella  parte
in cui non prevede che, ai fini della determinazione  del  valore  di
cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo,  non  puo'  essere
assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  46  del  d.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131
(Approvazione  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti
l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che,  ai  fini
della determinazione del valore di cui al comma 2,  lettera  c),  del
medesimo  articolo,  non  puo'  essere  assunto  un   saggio   legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento; 
    3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024; 
    4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art.  102,
comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (Testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di
altri tributi indiretti); 
    5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  50,
comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026. 
 
                                F.to: 
                    Giovanni AMOROSO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
                   Igor DI BERNARDINI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2026 
 
                           Il Cancelliere 
                      F.to: Igor DI BERNARDINI