N. 89 SENTENZA 23 marzo - 28 maggio 2026
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia costituita in forza di testamento - Determinazione della base imponibile - Disciplina precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 139 del 2024 - Moltiplicazione della rendita vitalizia annua per il coefficiente di volta in volta fissato da decreti ministeriali secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro - Divieto di assunzione di un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento - Omessa previsione - Difetto di ragionevolezza e violazione del principio di capacita' contributiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Tributi - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione della base imponibile - Disciplina contenuta nel testo unico sull'imposta di registro di cui al d.P.R. n. 131 del 1986 - Moltiplicazione della rendita vitalizia annua per il coefficiente di volta in volta fissato da decreti ministeriali secondo il prospetto allegato al medesimo t.u. - Divieto di assunzione di un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento - Omessa previsione - Illegittimita' costituzionale consequenziale in parte qua. Tributi - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione della base imponibile - Disciplina intertemporale dettata dal d.lgs. n. 139 del 2024 - Rendite costituite anteriormente alla data della sua entrata in vigore nonche' successioni aperte e donazioni fatte anteriormente alla stessa data, per le quali i rapporti non siano esauriti e il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1% - Moltiplicazione della rendita vitalizia annua per i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del MEF 21 dicembre 2015 - Illegittimita' costituzionale consequenziale. Tributi - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione della base imponibile - Disciplina intertemporale dettata dal d.lgs. n. 139 del 2024 trasfusa nel testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al d. lgs. n. 123 del 2025 - Illegittimita' costituzionale consequenziale. Tributi - Imposte sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia - Determinazione della base imponibile - Disciplina dettata dal testo unico sull'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) trasfusa nel testo unico in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al d. lgs. n. 123 del 2025 - Illegittimita' costituzionale consequenziale. - Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, art. 17, comma 1, lettera c), nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 46; decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, art. 9, comma 4; decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, artt. 102, comma 4, e 50, comma 8. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 53, primo comma.(GU n.22 del 3-6-2026 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente:Giovanni AMOROSO;
Giudici :Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo
PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella
SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI,
Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso dalla Corte di
cassazione, sezione tributaria, nel procedimento vertente tra Agenzia
delle entrate e S. C., con ordinanza dell'11 giugno 2025, iscritta al
n. 210 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno
2025.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice
relatore Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza dell'11 giugno 2025, iscritta al n. 210 del
registro ordinanze 2025, la Corte di cassazione, sezione tributaria,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo
comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), nella sua
formulazione applicabile ratione temporis, «nella parte in cui rinvia
al prospetto allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [Approvazione
del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro] cui rimanda anche l'art. 3, comma 164, [della] legge 23
dicembre 1996, n. 662 [Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica]».
Il rimettente espone che il giudizio ha a oggetto l'impugnazione
dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, apertasi il
22 luglio 2016, con il quale era stato richiesto il pagamento di euro
199.715,81 alla beneficiaria di un legato testamentario di rendita
vitalizia di euro 18.000,00 annui e, in solido, all'erede onerata.
L'importo dell'imposta era stato determinato facendo applicazione dei
criteri di calcolo di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del
d.lgs. n. 346 del 1990, tenendo quindi conto dei coefficienti
stabiliti, per l'anno 2016, dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 dicembre 2015 (Adeguamento delle modalita' di
calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in
materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e
donazioni), allegato al d.P.R. n. 131 del 1986.
Riferisce il giudice a quo che sia l'erede che la legataria
avevano impugnato l'atto impositivo lamentando l'erroneita' del
calcolo della base imponibile e che la Commissione tributaria
provinciale di Genova aveva rigettato il ricorso; a seguito
dell'appello, la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva
riformato parzialmente la sentenza di primo grado. In particolare, il
giudice di secondo grado aveva ritenuto che il d.m. 21 dicembre 2015
doveva essere disapplicato poiche' produttivo di un «effetto
distorsivo ed esorbitante»; pertanto, aveva rideterminato il valore
dell'imposta applicando il coefficiente di cui al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013 (Adeguamento
delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle
rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta
sulle successioni e donazioni), in quanto «porta[va] a determinare
valori piu' equi». Avverso questa decisione l'Agenzia delle entrate
aveva proposto ricorso.
2.- Nell'esaminare nel merito i motivi di ricorso, il rimettente
ritiene, in primo luogo, che il giudice di appello abbia erroneamente
disapplicato il d.m. 21 dicembre 2015, poiche' l'art. 7, comma 5, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) consente al
giudice tributario di disapplicare un atto amministrativo solo se
affetto da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere,
mentre l'eventuale effetto distorsivo, ravvisato dal giudice di
appello, non sarebbe «sufficiente per pervenire alla dichiarazione
(incidentale) d'illegittimita'» del citato decreto ministeriale.
Peraltro, osserva il rimettente, la disposizione censurata, nel fare
richiamo al prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986, avrebbe
compiuto un rinvio ricettizio per l'individuazione del coefficiente
da applicare ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta
di successione relativa alla rendita vitalizia, in quanto tale
prospetto sarebbe stato recepito e cristallizzato «all'interno della
norma richiamante, venendo a formare parte integrante di
quest'ultima», sicche' le disposizioni del decreto ministeriale, una
volta approvate, «devono essere applicate in quanto parte integrante
del quadro normativo di riferimento».
In secondo luogo, il giudice a quo rivolge l'attenzione alla
normativa che disciplina la modalita' di determinazione della base
imponibile dell'imposta di successione relativa alla rendita
vitalizia e richiama, a tal proposito, l'art. 17, comma 1, lettera
c), del d.lgs. n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, in base
al quale occorre tenere conto del «valore che si ottiene
moltiplicando l'annualita' per il coefficiente applicabile, secondo
il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n 131, in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve
cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia».
Il rimettente pone in evidenza che questo prospetto viene
modificato, mediante decreti ministeriali, in ragione della
variazione del saggio legale degli interessi, in base a quanto
previsto dall'art. 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996, secondo
cui «[i]l prospetto dei coefficienti allegato al [d.P.R.] n. 131 del
1986, e successive modificazioni, e' sostituito dal prospetto di cui
alla tabella 3 allegata alla presente legge. [...] Il valore del
multiplo dell'annualita' indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere
a) e b), del citato [d.P.R.] n. 131 del 1986, e successive
modificazioni, nonche' il prospetto dei coefficienti allegato a
quest'ultimo sono variati, in ragione della modificazione della
misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al periodo
precedente hanno efficacia anche, ai fini della determinazione della
base imponibile relativamente alle rendite ed alle pensioni, per le
successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione».
2.1.- Evidenzia il giudice a quo di non potere fare applicazione
della nuova disciplina di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), numero
4), del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 (Disposizioni
per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi
indiretti diversi dall'IVA).
Precisa, a tal proposito, che con questa disposizione il
legislatore ha inciso sulla disciplina contenuta nell'art. 17 del
d.lgs. n. 346 del 1990, aggiungendo, dopo il comma 1, i seguenti
commi: «1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente
testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al
comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione
della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e'
intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia
per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto
di variazione. 1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui
ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento».
Segnala, inoltre, che un intervento analogo e' stato operato
dall'art. 2, comma 1, lettera r), numero 2), del medesimo d.lgs. n.
139 del 2024 ai fini della determinazione dell'imposta di registro
relativa alle rendite vitalizie e che anche in tali casi e' stata
prevista l'applicazione di un saggio di interesse legale minimo del
2,5 per cento.
Cio' precisato, osserva il rimettente che l'intervento
modificativo e' entrato in vigore a partire dal 3 ottobre 2024 - in
forza della disposizione di cui all'art. 11, comma 1, del citato
decreto legislativo, e con effetto a partire dal 1° gennaio 2025,
secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 - e che il legislatore
ha altresi' introdotto una disciplina transitoria.
In particolare, l'art. 9, comma 4, ha previsto che, ai fini della
determinazione della base imponibile relativa alle rendite vitalizie,
di cui all'art. 17, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990,
costituite anteriormente alla data di entrata in vigore
dell'intervento modificativo o le cui successioni si sono aperte
anteriormente a tale data, «relativamente alle quali i relativi
rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale
o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2015».
Ritiene quindi che la disciplina transitoria non sarebbe
applicabile al caso di specie, posto che il tasso di interesse
relativo all'anno di apertura della successione, cioe' il 2016, era
pari allo 0,2 per cento, come individuato dal d.m. 21 dicembre 2015,
e che, di conseguenza, dovrebbe trovare applicazione l'art. 17, comma
1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, nella formulazione vigente
ratione temporis, che, ai fini della determinazione della base
imponibile dell'imposta sulle successioni relativa alle rendite
vitalizie, a sua volta rinvia al prospetto allegato al d.P.R. n. 131
del 1986, cui rimanda anche l'art. 3, comma 164, della legge n. 662
del 1996.
3.- Secondo il rimettente questa complessiva disciplina, non
modificata dalla normativa sopravvenuta, violerebbe gli artt. 3,
primo comma, e 53, primo comma, Cost., in quanto in contrasto con i
principi di ragionevolezza, di capacita' contributiva e di
uguaglianza.
4.- Ai fini della rilevanza, la Corte di cassazione evidenzia che
«l'eventuale declaratoria d'illegittimita' costituzionale della
summenzionata disposizione inciderebbe sul calcolo della base
imponibile dell'imposta di successione dei rapporti non ancora
esauriti».
5.- Quanto al merito, il rimettente premette che, secondo la
disciplina censurata, il valore attualizzato della rendita vitalizia
e' il risultato della moltiplicazione dell'importo della rendita
annua per il coefficiente stabilito dalla legge e dovrebbe tenere
conto di due elementi, cioe' sia dell'aspettativa di vita del
beneficiario della rendita vitalizia che della misura del tasso di
interesse.
Evidenzia quindi che, se, da un lato, il riferimento
all'aspettativa di vita sarebbe funzionale all'accertamento del
numero di annualita' che verosimilmente il beneficiario avra' diritto
a ricevere, il secondo elemento, cioe' la variazione del tasso di
interesse, «oscilla ogni anno, cosi' determinando, quando si ha un
notevole decremento del tasso di interesse, una base imponibile che
risulta spropositata rispetto alla vita media, tanto da condurre a
risultati incongrui, come accaduto nella presente fattispecie».
Osserva a tal proposito che, per quanto la valorizzazione di una
rendita vitalizia non possa che essere effettuata in maniera
prospettica ed astratta, non essendo dato conoscere in anticipo con
esattezza per quanti anni sara' erogata, dovrebbe tuttavia
considerarsi che «tale valutazione proiettiva debba necessariamente
essere ragionevole e correlata al presupposto impositivo ed alle
normali regole che presiedono alla formazione della base imponibile -
considerando l'eta' media differenziata per uomini e donne, che non
puo' ovviamente raggiungere i 227 anni - imponendo il rispetto, ex
art. 53 Cost., di una proporzionale corrispondenza tra entita'
dell'imposta e valore reale della base imponibile».
5.1.- Il rimettente ritiene, quindi, che il legislatore non
avrebbe considerato che il criterio stabilito dalla disposizione
censurata potrebbe generare una base imponibile esorbitante e
sproporzionata, non conforme al principio di ragionevolezza, in
violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.
A tal proposito, pone in evidenza che l'applicazione di questo
criterio al caso di specie comporterebbe che, a fronte di una rendita
vitalizia annua pari a euro 18.000,00, la base imponibile sulla quale
applicare l'aliquota dell'otto per cento ai fini della determinazione
dell'imposta di successione e' pari a euro 2.700.000,00, cio' in
quanto, considerata l'eta' della beneficiaria di settantasette anni e
la data di apertura della successione (2016), il coefficiente
applicabile per l'anno 2016 e' stato fissato dal d.m. 21 dicembre
2015 nella misura di 150: tale importo sarebbe, quindi, esorbitante e
privo di ragionevolezza, in quanto restituirebbe una base imponibile
non corrispondente a un valore economico reale, poiche' «esige[rebbe]
una sopravvivenza di 150 anni di una donna di 77 anni».
5.2.- Inoltre, ritiene che questo sistema di calcolo si porrebbe
in contrasto con il principio di capacita' contributiva di cui
all'art. 53, primo comma, Cost., in quanto il presupposto
dell'imposta di successione dovrebbe essere «rappresentato
dall'arricchimento del beneficiario», mentre, nella vicenda in esame,
l'imposizione non avrebbe a oggetto una manifestazione economica
reale, perche' non sarebbe rapportata a una forza economica realmente
esistente e comporterebbe, invece, «effetti praticamente
confiscatori», non essendo l'entita' dell'imposizione correlata al
valore effettivo della base imponibile.
5.3.- Infine, secondo il giudice a quo, la disposizione censurata
si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. per
disparita' di trattamento, in quanto avrebbe stabilito, per il
calcolo della base imponibile dell'imposta di successione relativa
alla rendita vitalizia, una disciplina analoga a quella applicata per
la determinazione della base imponibile dell'imposta di successione
relativa all'usufrutto vitalizio, sebbene si tratti di «due
situazioni completamente diverse tra loro».
Infatti, argomenta il rimettente, nel caso dell'usufrutto
vitalizio, «al valore imponibile si giunge partendo dal valore del
capitale (vale a dire dal valore del bene sul quale l'usufrutto e'
impresso)»; nel caso della rendita vitalizia, al valore imponibile
«si giunge muovendo dal valore della rendita periodicamente dovuta e
operando la sua capitalizzazione mediante attualizzazione».
Osserva in particolare che i coefficienti di calcolo, mentre
sarebbero ragionevoli laddove si tratta di calcolare il valore
dell'usufrutto vitalizio, sarebbero «incongrui ed arbitrari» quando
si tratta di quantificare la base imponibile della rendita vitalizia,
«generando disparita' ragguardevoli in relazione alla entita'
dell'imposta dovuta».
Considerato in diritto
6.- Con ordinanza dell'11 giugno 2025 (iscritta al reg. ord. n.
210 del 2025) la Corte di cassazione, sezione tributaria, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo
comma, Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 17,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, nella sua
formulazione applicabile ratione temporis, che disciplina le
modalita' di calcolo della base imponibile dell'imposta sulle
successioni relativa alla rendita vitalizia, «nella parte in cui
rinvia al prospetto allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 cui
rimanda anche l'art. 3, comma 164, legge 23 dicembre 1996, n. 662».
6.1.- Ai fini della rilevanza, la Corte di cassazione evidenzia
che «l'eventuale declaratoria d'illegittimita' costituzionale della
summenzionata disposizione inciderebbe sul calcolo della base
imponibile dell'imposta di successione dei rapporti non ancora
esauriti».
A tal proposito, il rimettente precisa che, nel caso di specie,
non potrebbero trovare applicazione le modifiche operate all'art. 17
del d.lgs. n. 346 del 1990 dall'art. 1, comma 1, lettera r), numero
4), del d.lgs. n. 139 del 2024.
Cio' in quanto la novella e' entrata in vigore a partire dal 3
ottobre 2024 - in forza della disposizione di cui all'art. 11, comma
1, del citato decreto legislativo, e con effetto a partire dal 1°
gennaio 2025, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 3 - e, nel
regolare la disciplina transitoria, l'art. 9, comma 4, ha previsto
che, per quanto riguarda le rendite costituite anteriormente alla
data di entrata in vigore, nonche' per le successioni aperte
anteriormente a tale data, «relativamente alle quali i relativi
rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale
o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2015».
Pertanto, osserva il rimettente, posto che il tasso di interesse
relativo all'anno di apertura della successione, cioe' il 2016, era
pari allo 0,2 per cento, come individuato dal d.m. 21 dicembre 2015,
il caso di specie sarebbe regolato dall'art. 17 del d.lgs. n. 346 del
1990, nella formulazione vigente ratione temporis.
6.2.- Cio' precisato, evidenzia il giudice a quo che l'art. 17,
comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 346 del 1990, nella sua
formulazione vigente ratione temporis, stabilisce che la
determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni
relativa alle rendite vitalizie deve essere compiuta moltiplicando
l'annualita', cioe' la rendita vitalizia annua, per il coefficiente
riportato nel prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986, cui a sua
volta rimanda l'art. 3, comma 164, della legge n. 662 del 1996.
7.- Secondo il rimettente questa complessiva disciplina
violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., in
quanto in contrasto con i principi di ragionevolezza, di capacita'
contributiva e di uguaglianza.
7.1.- Quanto alla violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. per
difetto di ragionevolezza, evidenzia che il legislatore non avrebbe
considerato che la moltiplicazione della rendita vitalizia annua per
il coefficiente di volta in volta fissato dai decreti ministeriali
potrebbe generare una base imponibile esorbitante e sproporzionata.
Tale effetto sarebbe riscontrabile nella vicenda in esame, in cui
l'applicazione della disposizione censurata ha comportato che, a
fronte di una rendita vitalizia annua pari a 18.000 euro, la base
imponibile sulla quale applicare l'aliquota dell'otto per cento ai
fini della determinazione dell'imposta di successione e' pari a
2.700.000 euro, cio' in quanto, considerata l'eta' della beneficiaria
(settantasette anni) e la data di apertura della successione (2016),
il coefficiente applicabile per l'anno 2016 e' stato fissato dal d.m.
21 dicembre 2015 nella misura di 150.
7.2.- Per il rimettente, inoltre, sarebbe violato anche l'art.
53, primo comma, Cost., perche' non vi sarebbe alcuna proporzionale
corrispondenza tra l'entita' dell'imposta e il valore reale della
base imponibile e si determinerebbero, invece, «effetti praticamente
confiscatori».
7.3.- Infine, ritiene il giudice a quo che la disposizione
censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.
anche per disparita' di trattamento, in quanto avrebbe stabilito, per
il calcolo della base imponibile dell'imposta sulla successione
relativa alla rendita vitalizia, una disciplina analoga a quella
applicata per la determinazione della base imponibile dell'imposta di
successione relativa all'usufrutto vitalizio, sebbene si tratti di
«due situazioni completamente diverse tra loro».
8.- Le questioni sono fondate per violazione dei principi di
ragionevolezza e di capacita' contributiva di cui agli artt. 3, primo
comma, e 53, primo comma, Cost., con assorbimento dell'ulteriore
questione sulla disparita' di trattamento.
La rendita vitalizia e' disciplinata dagli articoli da 1872 a
1881 del codice civile; in particolare, l'art. 1872 cod. civ. ne
individua i modi di costituzione, prevedendo che «puo' essere
costituita a titolo oneroso, mediante alienazione di un bene mobile o
immobile o mediante cessione di capitale. La rendita vitalizia puo'
essere costituita anche per donazione o per testamento, e in questo
caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti».
Agli effetti tributari, nel caso in cui la rendita vitalizia e'
costituita in forza di testamento, l'art. 17, comma 1, lettera c),
del d.lgs. n. 346 del 1990, applicabile ratione temporis, determina
la base imponibile dell'imposta sulle successioni assumendo «il
valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il coefficiente
applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico
sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131».
In forza, poi, dell'art. 2, comma 48, lettera c), del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2006, n. 286, applicabile ratione temporis, l'imposta
sulle successioni si determina applicando alla suddetta base
imponibile aliquote differenti in considerazione dei rapporti tra il
beneficiario e il de cuius. In particolare, per quanto di interesse,
quando la devoluzione non avviene a favore del coniuge e dei parenti
in linea retta o di fratelli e sorelle o, ancora, di altri parenti
fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli
affini in linea collaterale fino al terzo grado, e' prevista
l'applicazione dell'aliquota dell'otto per cento.
Va precisato che al suddetto prospetto fa riferimento anche
l'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso d.lgs. n. 346 del 1990
stabilendo, nel testo ratione temporis applicabile, che per il
coefficiente ivi previsto e' moltiplicata, sempre al fine della
determinazione della base imponibile, l'annualita' dell'usufrutto,
calcolata pero' assumendo «il valore determinato a norma dell'art. 17
sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il
valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse».
Lo stesso schema e' stato, peraltro, previsto identicamente anche
per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro,
in forza degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131 del 1986.
In sostanza, quindi, il legislatore ha ritenuto di utilizzare un
medesimo prospetto dei coefficienti, di cui nessuna norma ha
interamente chiarito pero' il metodo di calcolo, per la
determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni
relativa sia alla rendita vitalizia sia all'usufrutto vitalizio,
nonostante si tratti di due istituti diversi, venendo in causa un
negozio da cui sorge un diritto di credito riferito a prestazioni
periodiche, nel primo caso, un negozio che costituisce un diritto
reale, nel secondo.
A parte il riferimento, contenuto nell'art. 17, comma 1, lettera
c), del d.lgs. n. 346 del 1990, alla necessita' di tenere conto
dell'«eta' della persona alla cui morte essa deve cessare», il
legislatore si e' limitato, infatti, a prevedere che i coefficienti
di calcolo devono essere modificati, mediante decreti ministeriali
emanati annualmente, in ragione della misura del saggio legale degli
interessi, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 164, della
legge n. 662 del 1996, secondo cui i coefficienti «sono variati, in
ragione della modificazione della misura del saggio legale degli
interessi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre
il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le
variazioni di cui al periodo precedente hanno efficacia anche, ai
fini della determinazione della base imponibile relativamente alle
rendite ed alle pensioni, per le successioni aperte e le donazioni
fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
e' pubblicato il decreto di variazione».
Nella sequenza storica dei prospetti di volta in volta allegati
al d.P.R. n. 131 del 1986, cui rinvia la disposizione censurata, il
coefficiente, che e' sempre stato ripartito per classi di eta', e'
risultato inversamente proporzionale al tasso di interesse, in
quanto, dal punto di vista matematico attuariale, se il tasso di
attualizzazione aumenta, il valore attuale diminuisce.
Si puo' ricordare, a titolo esemplificativo, che, per una persona
di settantasette anni di eta', il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 18 dicembre 2020 (Adeguamento delle modalita' di
calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in
ragione della nuova misura del saggio di interessi), applicabile per
l'anno 2021, aveva stabilito, in considerazione del tasso di
interesse pari allo 0,01 per cento, che il coefficiente era
addirittura pari a 3000; quello per l'anno 2023 (decreto del Ministro
dell'economia e finanze 20 dicembre 2022, recante «Adeguamento delle
modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o
pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di
interessi»), in considerazione del tasso di interesse legale del
cinque per cento, lo aveva fissato nella misura pari a 6.
In questi termini, la misura dell'imposta relativa alla rendita
vitalizia e' risultata enormemente penalizzata dalle sequenze di
decreti con tasso inferiore all'uno per cento.
Questa distorsione e' derivata dal fatto che i decreti
ministeriali di volta in volta emanati in ragione della variazione
del tasso legale degli interessi hanno stabilito i coefficienti di
calcolo in modo identico sia per la rendita vitalizia che per
l'usufrutto vitalizio.
Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della
base imponibile dell'imposta relativa all'usufrutto impone una
moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell'annualita', del
valore della nuda proprieta' per il tasso di interesse, un'analoga
previsione difetta per la rendita vitalizia.
Per l'usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il
tasso di interesse, quando questo e' inferiore all'unita', determina
una notevole diminuzione dell'importo cui applicare il coefficiente:
ad esempio, nel caso di un tasso pari allo 0,01 per cento, si
otterra' un valore pari a un centesimo della nuda proprieta'.
Nel caso della rendita vitalizia, invece, non c'e' alcuna
necessita' di determinare il valore annuale della stessa, gia' noto
in re ipsa, per cui la moltiplicazione per il coefficiente stabilito
dal ricordato prospetto avviene direttamente senza la mediazione
della moltiplicazione per il tasso di interesse.
Il criterio, pertanto, non ha creato criticita' nel momento in
cui la regola e' stata introdotta, poiche' i tassi di interesse
erano, e sono stati per lungo tempo, superiori all'unita', ma e'
entrato in crisi nel momento in cui storicamente si e' determinato un
tasso inferiore all'unita', conducendo a risultati abnormi.
Emblematica da questo punto di vista e' la descritta vicenda del
giudizio principale: la legataria, una signora di settantasette anni,
avrebbe dovuto corrispondere subito, dal momento che l'imposta di
successione e' una imposta (in senso lato) di tipo patrimoniale che
si applica al momento del trasferimento mortis causa, la cifra di
216.000 euro, pari a ben dodici annualita' della rendita; con il
risultato paradossale che avrebbe potuto godere della rendita, una
volta assolta l'imposta, solo a partire da una eta' superiore
all'attuale aspettativa media di vita.
8.1.- Al fine di entrare nel merito delle questioni e di valutare
i motivi di incompatibilita' costituzionale di un tale assetto
normativo, e' opportuno premettere una breve sintesi dell'evoluzione
del principio di capacita' contributiva, che non costituisce una
sorta di "scatola vuota", come temeva la prima dottrina che se ne era
occupata.
Questa Corte ben presto, infatti, ha avuto modo di sviluppare le
numerose implicazioni del principio sancito dall'art. 53, primo
comma, Cost., sul piano della disciplina sostanziale dell'imposizione
fiscale, attraverso molteplici declaratorie di illegittimita'
costituzionale, che hanno riguardato, in particolare: la
retroattivita' delle leggi tributarie (sentenza n. 44 del 1966); le
presunzioni fiscali (sentenza n. 103 del 1967); gli istituti del
responsabile e del sostituto di imposta (sentenza n. 120 del 1972);
la necessarieta' del collegamento fra presupposto economico e
prestazione imposta (sentenza n. 131 del 1973); la coerenza interna
del tributo (sentenza n. 42 del 1980).
8.2.- Una volta esaurita, in linea di massima, questa fase, che
ha ruotato intorno alla concretizzazione, in relazione ai vari
istituti del diritto tributario, del contenuto piu' sostanzialmente
garantistico del principio di capacita' contributiva, questa Corte ha
ricollocato la problematica relativa alla concretizzazione dell'art.
53 Cost., declinandola prevalentemente all'interno della dimensione
dell'eguaglianza tributaria, soprattutto partendo dal divieto di
discriminazione qualitativa dei redditi, giungendo ad alcune
significative dichiarazioni di illegittimita' costituzionale (in
particolare, tra queste, le sentenze n. 116 del 2013 e n. 223 del
2012).
La sentenza n. 262 del 2020, ricostruendo questa evoluzione, ha,
infatti, precisato che costituisce «principio consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte che il controllo "in ordine alla
lesione dei principi di cui all'art. 53 Cost., come specificazione
del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.",
si riconduce a un "giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il
legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in
materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della
struttura dell'imposta con il suo presupposto economico" (sentenza n.
116 del 2013; ma anche, ex plurimis, sentenze n. 10 del 2015, n. 223
del 2012, n. 111 del 1997, nonche', in senso analogo, gia' sentenza
n. 42 del 1980)».
8.3.- La giurisprudenza costituzionale ha anche riconosciuto che
l'evolversi dei tempi incide sui fenomeni tributari e quindi
sull'interpretazione del principio di capacita' contributiva.
Infatti, ha precisato, anche in considerazione dell'evoluzione
verso la digital economy, che, «in un contesto complesso come quello
contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di
valore, il concetto di capacita' contributiva non necessariamente
deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e
il reddito, potendo rilevare anche altre e piu' evolute forme di
capacita', che ben possono denotare una forza o una potenzialita'
economica» (sentenza n. 288 del 2019).
Da questo punto di vista, la giurisprudenza costituzionale ha
sviluppato una lettura del principio di capacita' contributiva che lo
«adegua, nella prospettiva dell'uguaglianza e della solidarieta'
insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese,
alla moderna evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui
la ricchezza puo' sfuggire agli inquadramenti piu' tradizionali.
Infatti, il principio di capacita' contributiva, cosi' inteso, e'
stato in grado di intercettare nuove forme di ricchezza: ha condotto,
ad esempio, a ritenere non "implausibile che il legislatore,
nell'ambito di un periodo di crisi e nella comparazione con il
mercato industriale, abbia desunto dall'appartenenza al mercato
finanziario" uno specifico e autonomo indice di capacita'
contributiva, rilevante ai fini di un temporaneo intervento fiscale
anticongiunturale, dati i "connotati di tipo oligopolistico" di tale
mercato, da cui consegue "che le imprese in esso operanti dispongono
di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo
grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di
anelasticita' della domanda" (sentenza n. 288 del 2019). Nello stesso
senso, nella sentenza n. 10 del 2015 si e' ritenuto di per se' non
illegittimo che un tributo - risultato poi costituzionalmente
illegittimo per un altro profilo - potesse perseguire lo scopo di
colpire un indice di capacita' contributiva ravvisato nella
"eccezionale redditivita' dell'attivita' economica per gli operatori
del petrolio" registrata in una "complessa congiuntura economica"»
(sentenza n. 111 del 2024).
8.3.1.- In questa prospettiva e' stata anche valorizzata, in
forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidarieta', la
funzione sociale che puo' rivestire l'imposizione fiscale: lo stesso
principio di capacita' contributiva, del resto, e' collocato dalla
Costituzione nel Titolo IV, quindi nell'ambito dei «Rapporti
politici», a significare che obiettivi di politica economica, non
solo in termini di redistribuzione della ricchezza in ossequio al
principio di progressivita', possono caratterizzare il prelievo
tributario.
Questa Corte, infatti, nella sentenza sull'imposta sul consumo
delle bevande analcoliche edulcorate, la cosiddetta sugar tax, nel
respingere le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., ha affermato che tale imposta
persegue il «contrasto di condotte - dei singoli e delle imprese -
incidenti negativamente sulla salute», «mediante il disincentivo
della commercializzazione e del consumo di specifici prodotti
ritenuti dannosi appunto per la salute, il cui eccessivo utilizzo
puo', pertanto, generare anche un aggravio di spesa pubblica,
connesso alla conseguente necessita' di assicurare appropriate cure
attraverso il Servizio sanitario nazionale» (sentenza n. 49 del
2024).
La sugar tax, quindi, e' stata giustificata nella sua finalita'
di disincentivo al fine di ridurre e compensare la spesa della
sanita' pubblica, ammettendo che il sistema fiscale possa essere
selettivo in presenza di una tale giustificazione: la salute delle
persone, tutelata come «diritto fondamentale» dalla Costituzione
(art. 32), e' infatti suscettibile di essere protetta anche
attraverso il tributo, ovvero lo strumento solidaristico per
antonomasia.
In termini non dissimili, e' stato considerato che i cosiddetti
tributi ambientali si radicano «nella doverosita', sul piano
costituzionale, di una diffusa tutela dell'ambiente quale bene
comune» (sentenza n. 82 del 2021) e riflettono, anche nell'interesse
delle future generazioni, «il principio di derivazione comunitaria
"chi inquina paga"» (sentenza n. 52 del 2022).
8.4.- Tale legame fra i vincoli di solidarieta' e l'imposizione
fiscale, tuttavia, non ha mai condotto alla svalutazione del
principio di capacita' contributiva nel senso di renderlo
indifferente alla manifestazione di una forza economica.
Significativa da questo punto di vista e' la sentenza che ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) agli immobili occupati
abusivamente, in quanto «e' irragionevole affermare che sussista la
capacita' contributiva del proprietario che abbia subito
l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e
indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne
penalmente l'accaduto» (sentenza n. 60 del 2024).
Egualmente rilevante e' la sentenza n. 111 del 2024, che, sebbene
relativa a un'imposizione straordinaria giustificata da forti
esigenze solidaristiche emerse a seguito di eventi straordinari come
la crisi ucraina, ha avuto cura di precisare che nella valutazione
del bilanciamento operato dal legislatore occorre, pur in questi casi
eccezionali, «quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non
manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere
tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in
termini di solidarieta', risolvendosi invece nella prospettiva della
mera soggezione al potere statale», giungendo cosi' a ritenere
costituzionalmente illegittima «[l']inclusione, nella base imponibile
del contributo straordinario, delle accise versate allo Stato e
indicate nelle fatture attive».
9.- La ricostruzione dell'assetto cui e' giunta la giurisprudenza
costituzionale consente ora di ritornare funditus sulle questioni
sollevate sull'imposizione sulle rendite vitalizie, che, cosi' come
determinata dalla norma censurata, non solo si dimostra arbitraria
rispetto al presupposto assunto come indice di capacita'
contributiva, ma si presenta anche priva di ogni ragionevole
giustificazione.
E' pur vero, da un lato, che l'imposta sulle successioni e
donazioni «e' giustificata dall'arricchimento dell'erede o del
beneficiario e quindi in ragione della capacita' contributiva di
questi ultimi, che risulta nuova e autonoma anche rispetto alle
imposte a suo tempo versate dal dante causa» (sentenza n. 54 del
2000) e che, dall'altro, «al legislatore spetta un'ampia
discrezionalita' in relazione alle varie finalita' alle quali
s'ispira l'attivita' di imposizione fiscale» (sentenza n. 108 del
2023), essendogli consentito, «sia pure con il limite della non
arbitrarieta', di determinare i singoli fatti espressivi della
capacita' contributiva che, quale idoneita' del soggetto
all'obbligazione di imposta, puo' essere desunta da qualsiasi indice
rivelatore di ricchezza» (ex plurimis, sentenza n. 111 del 1997).
Tuttavia, la norma censurata produce, nelle descritte condizioni
di tassi di interesse inferiori all'unita', una situazione fiscale
che si profila «come estrema» (sentenza n. 180 del 2025), non solo in
quanto determina un effetto che appare, considerata l'attuale
aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello "confiscatorio"
lamentato dal rimettente - nel senso che l'imposizione fiscale puo'
superare largamente il valore del legato - ma anche del tutto privo
di una benche' minima giustificazione razionale.
Infatti, essa produce l'effetto di "distruggere" fiscalmente un
istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si e'
tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale,
rispondendo all'esigenza di esprimere, post mortem, vincoli di
gratitudine o di solidarieta' verso persone estranee allo stretto
ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come caregivers
o persone impegnate in attivita' di solidarieta' sociale o
semplicemente bisognose.
La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella
manifesta arbitrarieta' e deve essere ricondotta all'interno del
rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacita' contributiva.
10.- Lo stesso legislatore, del resto, si e' avveduto del
contrasto con la Costituzione di un simile assetto.
Nella relazione illustrativa all'atto del Governo n. 171 del 2024
(concernente lo schema di decreto legislativo recante disposizioni
per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle
successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi
indiretti diversi dall'IVA, approvato in via preliminare dal
Consiglio dei ministri il 9 aprile 2024) chiarisce che
«[l]'intervento, operato nell'ottica di razionalizzare la disciplina
dell'imposta, intende evitare che l'oscillazione della misura del
saggio legale degli interessi possa comportare, ai fini del calcolo
della base imponibile della rendita, risultati non conformi al
principio costituzionale di capacita' contributiva nelle annualita'
in cui il saggio legale d'interesse e' particolarmente basso e i
coefficienti per l'attualizzazione della rendita risultano
particolarmente elevati e tali da determinare risultati
manifestamente non coerenti con la realta' economica».
Anche la relazione tecnica relativa al medesimo atto del Governo
pone in evidenza che «[l]a ratio dell'intervento e' quella di evitare
che le oscillazioni della misura del saggio legale degli interessi
possano comportare, ai fini del calcolo della base imponibile,
risultati non conformi al principio costituzionale di capacita'
contributiva».
10.1.- L'art. 1, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 139 del 2024
ha quindi modificato l'art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, nei
termini seguenti: «1. La base imponibile, relativamente alle rendite
e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se si tratta di
rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio legale
di interesse, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;
se e' prevista la cessazione per effetto della morte del beneficiario
o di persona diversa, il valore non puo' superare quello determinato
a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando l'annualita' per il
coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico,
in relazione all'eta' della persona alla cui morte essa deve cessare,
se si tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita o
pensione costituita congiuntamente a favore di piu' persone si tiene
conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari se e' prevista la
cessazione con la morte di uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu'
giovane se vi e' diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la
cessazione per effetto della morte di persona diversa dai beneficiari
si tiene conto dell'eta' di questa.
1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo
unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1,
lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura
del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e'
intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia
per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto
di variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1
e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse
inferiore al 2,5 per cento».
In sostanza, per quanto riguarda le modalita' di calcolo
dell'imposta sulle successioni e donazioni relativa alla rendita
vitalizia, il legislatore ha compiuto tre significative modifiche:
a) in primo luogo, ha previsto che il prospetto dei coefficienti
cui fare riferimento per il calcolo dell'imposta non e' piu' quello
allegato al d.P.R. n. 131 del 1986, ma quello allegato al testo
unico;
b) in secondo luogo, ha stabilito che il prospetto dei
coefficienti viene variato in ragione della modificazione della
misura del saggio legale degli interessi mediante decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. In precedenza, la variazione
del prospetto dei coefficienti allegato al d.P.R. n. 131 del 1986,
cui faceva richiamo l'originario testo dell'art. 17 del d.lgs. n. 346
del 1990, era prevista dall'art. 3, comma 164, della legge n. 662 del
1996 che, di conseguenza, e' ora stato abrogato;
c) infine, ed e' la novita' piu' rilevante per quanto qui
interessa, ha fissato un limite al saggio di interesse legale cui si
deve fare riferimento per la modifica del prospetto dei coefficienti:
al tal fine, infatti, «non puo' essere assunto un saggio legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento».
In questo modo viene evitato l'effetto indebito che si
verificava, per quanto prima evidenziato, quando il tasso di
interesse era inferiore all'unita': in effetti, ad esempio,
applicando questo criterio, nel caso oggetto del giudizio principale,
la moltiplicazione del valore annuale della rendita sarebbe avvenuta
per 12 anziche' per 150.
10.2.- Il medesimo decreto legislativo ha anche introdotto, con
l'art. 9, una disciplina intertemporale di applicazione delle
modifiche apportate.
In particolare, ha innanzitutto precisato, al comma 3, che «[l]e
disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal
1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o
presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle
successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da
tale data».
Nel successivo comma 4 ha poi stabilito le regole per la
disciplina anteriore, prevendendo che «[p]er le rendite costituite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente
a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle
rendite vitalizie di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
e all'articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di
cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativamente
alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale
risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i
coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015».
Ne consegue che, ai fini delle imposte sulle successioni e
donazioni, per quanto riguarda le rendite costituite anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto, per i periodi in cui il
tasso di interesse legale era uguale o inferiore allo 0,1 per cento,
occorre tenere conto dei coefficienti risultanti dal prospetto
allegato al d.m. 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015; per i periodi in cui, invece,
il tasso di interesse legale era superiore allo 0,1 per cento, e'
implicito che continua ad applicarsi il precedente regime e quindi i
coefficienti di volta in volta previsti e allegati al d.P.R. n. 131
del 1986, cui faceva richiamo l'art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990.
10.3.- La vicenda posta all'attenzione di questa Corte rientra,
come rileva il rimettente, in quest'ultimo regime, in quanto il tasso
applicabile al momento dell'apertura della successione (2016), era
dello 0,2 per cento, ovvero quello stabilito dal d.m. 21 dicembre
2015, di cui si prevede l'applicazione nei casi di tasso di interesse
uguale o inferiore allo 0,1 per cento.
In questi termini la disciplina intertemporale non solo non
incide sui vulnera costituzionali prima evidenziati, ma nemmeno e'
idonea a superarli per i periodi che considera, il che impone di
intervenire anche attraverso dichiarazioni di illegittimita'
costituzionale in via consequenziale.
11.- Deve quindi essere, innanzitutto, dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.lgs. n. 346 del
1990, nel testo applicabile prima della suddetta modifica, nella
parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore
di cui al comma 1, lettera c), non puo' essere assunto un saggio
legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.
Tale misura, selezionata dal legislatore per la disciplina a
regime, appare infatti una grandezza pre-data idonea a costituire un
punto di riferimento gia' presente nell'ordinamento (ex multis,
sentenze n. 31 del 2025, n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del
2022) utilizzabile al fine di ricondurre la norma censurata a una non
irragionevole correlazione con il principio di capacita'
contributiva.
Al tasso del 2,5 per cento si sono riferiti i prospetti
ministeriali del periodo 2004-2007 che prevedevano, per l'eta' fra i
settantasei e i settantotto anni, un moltiplicatore pari a 12 (ben
differente da quello di 150 applicabile altrimenti al caso oggetto
del giudizio principale).
Si tratta di una soluzione empirica, seguita dallo stesso
legislatore nella sua discrezionalita', che riporta a una dimensione
non irragionevole la misura dell'imposta, anche se, piu' in generale,
sarebbe certamente auspicabile un intervento normativo che calibrasse
con criteri conoscibili e razionalmente giustificabili, anche quanto
al metodo di calcolo, l'imposizione fiscale sulle rendite vitalizie.
11.1.- Alla stessa conclusione si deve pervenire, estendendo in
via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), la medesima dichiarazione di illegittimita'
costituzionale parziale anche all'art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986,
che contiene, ai fini della determinazione della base imponibile
dell'imposta di registro relativa alla rendita vitalizia, una
disposizione esattamente identica a quella censurata.
11.2.- La dichiarazione di illegittimita' costituzionale in via
consequenziale, inoltre, non puo' non riguardare lo stesso criterio
utilizzato per la soluzione intertemporale, individuato per le
fattispecie in cui il tasso di interesse e' pari o inferiore allo 0,1
per cento, per le quali si prevede che trovi applicazione la Tabella
dei coefficienti di cui al prospetto allegato al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015.
Proprio tale Tabella e' quella applicabile al caso in esame e che
restituisce, come si e' visto, risultati abnormi e non conformi ai
principi di ragionevolezza e capacita' contributiva.
Peraltro, risulta contraddittorio che il limite del 2,5 per
cento, applicabile per il futuro, una volta individuato dallo stesso
legislatore quale criterio idoneo a ricondurre il sistema a
ragionevolezza, non venga applicato anche per le situazioni pendenti
per le quali, parimenti, si pone il medesimo problema.
Deve quindi essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
anche dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024.
11.3.- Va, infine, precisato che con il decreto legislativo 1°
agosto 2025, n. 123 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) il
legislatore ha riordinato in un unico corpus normativo le
disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e
altri tributi indiretti. Il testo unico e' entrato in vigore il 13
agosto 2025, ma con efficacia differita al 1° gennaio 2027.
La disposizione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990,
come modificata, e' stata trasfusa nell'art. 102 del citato testo
unico.
In particolare, i commi da 2 a 4 prevedono:
«2. Il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 4 al
presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita'
indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della
modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui
detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo
hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e'
pubblicato il decreto di variazione.
3. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 2
non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5
per cento.
4. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonche'
per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale
data, ai fini della determinazione della base imponibile delle
rendite vitalizie di cui al comma 1, lettera c), e all'articolo 50,
comma 2, lettera c), relativamente alle quali i relativi rapporti non
sono esauriti alla data di entrata in vigore del predetto decreto
legislativo, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o
inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2015».
Va posto in evidenza che il comma 4 dell'art. 102 del citato
testo unico regola la disciplina transitoria sia con riferimento alla
determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e
donazioni relativa alla rendita vitalizia, di cui al comma 1, lettera
c) del medesimo articolo, che quella dell'imposta di registro di cui
all'art. 50, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo.
Il comma 4, pertanto, in quanto ha trasfuso nel suddetto testo
unico la disciplina transitoria di cui all'art. 9, comma 4, del
d.lgs. n. 139 del 2024 cui si e' sopra fatto riferimento, deve essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, per
le stesse ragioni gia' prima illustrate (supra, punto 11.2.).
11.4.- Per analoghe ragioni si deve, da ultimo, dichiarare
l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale anche dell'art.
50, comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025, che ha trasfuso nel testo
unico la disposizione di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986
contenente una disposizione analoga, riguardante l'imposta di
registro relativa alla rendita vitalizia.
La disposizione di cui al comma 8 dell'art. 50 e' infatti del
seguente tenore:
«Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, nonche' per
le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data,
ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite
vitalizie di cui al comma 2, lettera c), e all'articolo 102, comma 1,
lettera c), relativamente alle quali i relativi rapporti non sono
esauriti alla data di entrata in vigore del predetto decreto
legislativo, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o
inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti
dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2015».
Pertanto, poiche' la disposizione e' analoga a quella di cui
all'art. 46 del d.P.R. n. 131 del 1986, anche di essa deve essere
dichiarata l'illegittimita' costituzionale in via consequenziale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17 del
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni), nel testo applicabile prima della modifica di cui
all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 18 settembre
2024, n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di
registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di
bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA), nella parte
in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di
cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo, non puo' essere
assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che, ai fini
della determinazione del valore di cui al comma 2, lettera c), del
medesimo articolo, non puo' essere assunto un saggio legale
d'interesse inferiore al 2,5 per cento;
3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9,
comma 4, del d.lgs. n. 139 del 2024;
4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 102,
comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di
altri tributi indiretti);
5) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della
legge n. 87 del 1953, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50,
comma 8, del d.lgs. n. 123 del 2025.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI