LEGGE COSTITUZIONALE 18 maggio 2026, n. 2
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol. (26G00115)(GU n.130 del 8-6-2026)
Vigente al: 23-6-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol»;
b) le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono,
qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente
sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia
autonoma»;
c) all'articolo 4:
1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali -
tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze
linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti:
«In armonia con la Costituzione e i principi generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e'
compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -» e
le parole: «potesta' di emanare norme legislative» sono sostituite
dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei
limiti previsti dal presente statuto,»;
2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa
contrattazione collettiva»;
d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente
articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi
fondamentali»;
e) all'articolo 8:
1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa
contrattazione collettiva»;
2) il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica,
edilizia e piani regolatori»;
3) il numero 17) e' sostituito dal seguente:
«17) viabilita', acquedotti e contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»;
4) il numero 19) e' sostituito dal seguente:
«19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione,
funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse
provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei
rifiuti»;
5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»;
6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:
«29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse
provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;
29-ter) commercio»;
f) all'articolo 9:
1) il numero 3) e' abrogato;
2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in
quanto disciplinate dall'articolo 13»;
g) l'articolo 12 e' abrogato;
h) all'articolo 20, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I Presidenti delle province autonome esercitano
altresi' le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica
sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui
all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina
relativa alle armi e alle munizioni nonche' alle connesse attivita'
di autorizzazione e sanzionatorie»;
i) all'articolo 25, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia
di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza nel territorio
regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio
del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento e' richiesto
il requisito della residenza nel territorio provinciale per un
periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il
periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della
regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali,
nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il
maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi
di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che
trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di
Bolzano e' iscritto nelle liste elettorali della corrispondente
provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il
trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza
storica, con cui abbia gia' maturato le condizioni per l'esercizio
del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei
Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella
dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di
maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il
diritto di voto nel comune di precedente residenza»;
l) all'articolo 47, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il
Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla data della loro pubblicazione»;
m) all'articolo 50:
1) al secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano puo'
deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la
composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in
tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale
risulta dall'ultimo censimento linguistico»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino
nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano
agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza
calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio
provinciale»;
n) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55. - Le leggi regionali e quelle provinciali sono
promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal
Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di
approvazione»;
o) all'articolo 61, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente:
«Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio
comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo
linguistico, il Consiglio comunale ha la facolta' di riconoscere la
sua rappresentanza nella giunta municipale con il voto della
maggioranza dei suoi componenti»;
p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione
del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa
deliberazione della rispettiva Giunta»;
q) all'articolo 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente statuto sono
sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti
del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo
approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia
raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono
adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri
componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di
autonomia gia' riconosciuti»;
r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente
statuto» sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni
volte ad armonizzare l'esercizio della potesta' legislativa regionale
e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari
condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province
autonome di Trento e di Bolzano»;
s) all'articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige
(Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto
Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto
Adige)».
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio