LEGGE COSTITUZIONALE 18 maggio 2026, n. 2 

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige/Südtirol.
(26G00115) 
(GU n.130 del 8-6-2026)
 
 Vigente al: 23-6-2026  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige»,  ovunque  ricorrono,
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «regione    Trentino-Alto
Adige/Südtirol»; 
    b)  le  parole:  «province»  e  «provincia»,  ovunque  ricorrono,
qualora riferite all'ente provincia  autonoma,  sono  rispettivamente
sostituite  dalle  seguenti:   «province   autonome»   e   «provincia
autonoma»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione  e  i
principi  dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica  e  con   il
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali  -
tra  i  quali  e'  compreso  quello  della  tutela  delle   minoranze
linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle  riforme
economico-sociali della Repubblica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«In   armonia   con   la   Costituzione   e   i   principi   generali
dell'ordinamento giuridico della Repubblica e  con  il  rispetto  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  dell'Unione  europea  e   dagli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali  e'
compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -» e
le parole: «potesta' di emanare norme  legislative»  sono  sostituite
dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e  nei
limiti previsti dal presente statuto,»; 
      2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
compresa la disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  della  relativa
contrattazione collettiva»; 
    d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del  precedente
articolo  e  dei  principi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  4   e   dei   principi
fondamentali»; 
    e) all'articolo 8: 
      1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
compresa la disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  della  relativa
contrattazione collettiva»; 
      2) il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
        «5)  governo  del  territorio,  ivi   compresi   urbanistica,
edilizia e piani regolatori»; 
      3) il numero 17) e' sostituito dal seguente: 
        «17) viabilita', acquedotti e contratti pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»; 
      4) il numero 19) e' sostituito dal seguente: 
        «19)   assunzione   diretta,   istituzione,   organizzazione,
funzionamento  e   disciplina   di   servizi   pubblici   d'interesse
provinciale  e  locale,  ivi  compresa  la  gestione  del  ciclo  dei
rifiuti»; 
      5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»; 
      6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti: 
        «29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di  interesse
provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica; 
        29-ter) commercio»; 
    f) all'articolo 9: 
      1) il numero 3) e' abrogato; 
      2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in
quanto disciplinate dall'articolo 13»; 
    g) l'articolo 12 e' abrogato; 
    h) all'articolo  20,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I Presidenti delle  province  autonome  esercitano
altresi'  le  attribuzioni  spettanti   all'autorita'   di   pubblica
sicurezza in materia  di  gestione  della  fauna  selvatica,  di  cui
all'articolo  8,  numero  29-bis),  ad  eccezione  della   disciplina
relativa alle armi e alle munizioni nonche' alle  connesse  attivita'
di autorizzazione e sanzionatorie»; 
    i) all'articolo 25, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella  provincia
di Bolzano e' richiesto il requisito della residenza  nel  territorio
regionale per un periodo ininterrotto di due  anni.  Per  l'esercizio
del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento e'  richiesto
il requisito  della  residenza  nel  territorio  provinciale  per  un
periodo ininterrotto di un anno. L'elettore  che  abbia  maturato  il
periodo di  residenza  ininterrotta  biennale  nel  territorio  della
regione e' iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali,
nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato  il
maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di  periodi
di pari durata, nel comune di sua ultima  residenza.  L'elettore  che
trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di
Bolzano e'  iscritto  nelle  liste  elettorali  della  corrispondente
provincia  di  cui  al   terzo   periodo   immediatamente   dopo   il
trasferimento della residenza  quando  possa  vantare  una  residenza
storica, con cui abbia gia' maturato le  condizioni  per  l'esercizio
del diritto elettorale attivo nella  provincia.  Per  l'elezione  dei
Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per  quella
dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il  biennio  di
maturazione del requisito  della  residenza  l'elettore  esercita  il
diritto di voto nel comune di precedente residenza»; 
    l) all'articolo 47, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      «Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma  il
Governo della Repubblica puo' promuovere la questione di legittimita'
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta  giorni
dalla data della loro pubblicazione»; 
    m) all'articolo 50: 
      1) al secondo comma, dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «Il Consiglio della  provincia  autonoma  di  Bolzano  puo'
deliberare, a maggioranza assoluta  dei  propri  componenti,  che  la
composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi,  in
tutto o in parte,  alla  consistenza  dei  gruppi  linguistici  quale
risulta dall'ultimo censimento linguistico»; 
      2) al terzo  comma,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: «In caso di rappresentanza del  gruppo  linguistico  ladino
nella Giunta provinciale, i restanti incarichi  di  governo  spettano
agli altri gruppi  linguistici  in  rapporto  alla  loro  consistenza
calcolata  sul   numero   totale   dei   componenti   del   Consiglio
provinciale»; 
    n) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 55.  - Le  leggi  regionali  e  quelle  provinciali  sono
promulgate, rispettivamente,  dal  Presidente  della  regione  o  dal
Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di
approvazione»; 
    o)  all'articolo  61,  dopo  il  secondo  comma  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora  nel  Consiglio
comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad  un  gruppo
linguistico, il Consiglio comunale ha la facolta' di  riconoscere  la
sua  rappresentanza  nella  giunta  municipale  con  il  voto   della
maggioranza dei suoi componenti»; 
    p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione
del rispettivo Consiglio» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previa
deliberazione della rispettiva Giunta»; 
    q) all'articolo 103, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «I  progetti  di  modificazione  del  presente   statuto   sono
sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta  dei  componenti
del  Consiglio  regionale  e  dei  Consigli  provinciali  sul   testo
approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa  non  sia
raggiunta entro il termine di  sessanta  giorni,  le  Camere  possono
adottare le modificazioni con  la  maggioranza  assoluta  dei  propri
componenti nella seconda  votazione,  fermi  restando  i  livelli  di
autonomia gia' riconosciuti»; 
    r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole:  «del  presente
statuto» sono inserite le seguenti:  «,  recanti  anche  disposizioni
volte ad armonizzare l'esercizio della potesta' legislativa regionale
e provinciale con quella statale,  tenendo  conto  delle  particolari
condizioni di autonomia  attribuite  alla  regione  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano»; 
    s)   all'articolo   114,   le   parole:   «Trentino-Alto    Adige
(Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle  seguenti:  «Trentino-Alto
Adige/Südtirol  (in  lingua  tedesca:  Region  Trentino-Südtirol/Alto
Adige)». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 maggio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio